Decontribuzione Clausole campione

Decontribuzione. A seguito della pubblicazione del Decreto Inter- ministeriale 12 settembre 2017, è possibile indi- care all’atto del deposito telematico dei contratti aziendali la decontribuzione per le misure di con- ciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti. contratti depositati depositi validi solo ai fini della decontribuzione depositi validi anche ai fini della detassazione Alla data del 15 Luglio 2021 sono stati deposi- tati 4.827 contratti di cui 3.101 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 1.726 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione. 1.346 depositi si riferiscono a contratti tuttora “attivi”, di cui 724 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 622 corrispon- denti a depositi validi solo ai fini della decontribu- zione. contratti attivi depositi validi solo ai fini della decontribuzione depositi validi anche ai fini della detassazione A seguito della pubblicazione del Decreto Inter- ministeriale 4 maggio 2018, è possibile indica- re all’atto del deposito telematico dei contratti aziendali, l’incentivo fiscale con procedura auto- matica introdotto, nella forma di credito d’impo- sta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per talune spese di formazione del personale di- pendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”. Alla data del 15 Luglio 2021 sono stati depositati Prendendo in considerazione la distribuzione ge- ografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 4.177 contratti, la percentuale maggiore, pari al 39% è concentrata al Nord, il 26% al Centro, il 35% al Sud dove emergono i dati della Campania che presenta il numero maggiore di con- tratti depositati su tutto il territorio nazionale. Relativamente al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 61%, a seguire Industria 38% e Agricoltura con 1% contratti deposi- tati. Ai sensi dell’art.3 del D.L.318/96 “la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non puo’ essere individuata in difformita’ dalle obbligazioni, modalita’ e tempi di adem- pimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilita’ nella base di calcolo di isti- tuti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell’incidenza sugl...
Decontribuzione. Le parti si danno atto che l'erogazione qui prevista a titolo di premio di risultato consente l’applicazione delle norme sulla decontribuzione e/o sugli sgravi contributivi. Le parti produrranno in modo congiunto un documento per illustrare ai lavoratori il meccanismo di funzionamento del premio di risultato e per aggiornarli periodicamente sulla determinazione annuale dello stesso. Le spese per questa attività informative verranno sostenute dall'Azienda.
Decontribuzione. Allo scopo di valorizzare le imprese che operano correttamente sul mercato e nello spirito di incentivare sia la regolare contribuzione, sia la corretta denuncia delle ore lavorate, si concorda di individuare un meccanismo di premialità con uno sgravio contributivo. Del beneficio, consistente in un rimborso forfettario pari al 50% del Contributo Cassa Edile a carico dell’impresa (5/6) versato nell’anno amministrativo, ne usufruiranno le imprese che soddisfino i seguenti requisiti:
Decontribuzione. Esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste da contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Si tratta di un agevolazione contributiva in vigore ante gennaio 2008. L’esclusione dalla retribuzione imponibile era totale per i lavoratori mentre le erogazioni erano assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.
Decontribuzione. Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 67/1997 (Legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, le erogazioni previste da tale articolo, essendone incerta la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura essendo correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e competitività, godono del particolare regime contributivo stabilito dai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
Decontribuzione. Le parti si danno atto che l’erogazione qui prevista a titolo di premio di risultato consente l’applicazione delle norme sulla decontribuzione e/o sugli sgravi contributivi.
Decontribuzione. Le parti nel concordare gli indici e gli obiettivi per il riconoscimento di salario variabile, ritengono che tale sistema sia coerente con quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 23/07/93 e successive integrazioni e disposizioni legislative (incluso D.L. 27 maggio 2008, n. 93) pertanto che le somme erogate a titolo di premio di risultato debbano beneficiare della decontribuzione di cui all’ attuale e vigente legislazione ⚫ Obiettivi per il 2008 Gli obiettivi che vengono convenuti in relazione ai singoli indicatori, sono definiti in allegato 1, parte integrante del presente accordo.
Decontribuzione. Il protocollo del 1993 aveva prospettato un sostegno alla contrattazione in azienda attraverso uno speciale regime contributivo. Però solo nel 1996 c’è stata una prima attuazione dell’intesa, peraltro, in misura molto contenuta24. La decontribuzione era prevista solo per un importo pari all’ 1% e poi al 2% e poi al 3% della retribuzione contrattuale (decreto legge 67 del 1997 convertito nella legge 135 del 1997). Si trattava 23 Xxxxx XXXX’XXXXXX (2009), Editoriale, AREL, Europa, Lavoro, Impresa, p6.
Decontribuzione. Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 3 agosto 2011. Determinazione, per lʼanno 2010, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello • Messaggio Inps n. 17017 del 19 ottobre 2012. Anno 2011. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 24 gennaio 2012. Modalità
Decontribuzione. Le erogazioni di cui all’art. 3 del presente contratto di secondo livello hanno le caratteristiche di “PREMIO di RISULTATO” teorico-previsionale correlato alla misurazione di incrementi di produttività. Tale premio è variabile, non predeterminabile, annuale e proporzionale all’anzianità (mesi di servizio nell’anno considerato); verrà erogato non appena i dati di cui ai parametri di risultato saranno verificati in sede di redazione del bilancio annuale e di altra documentazione attinente e specifica. Verifica che verrà effettuata al 31 Dicembre di ogni anno. In riferimento all’art. 3 del presente accordo si applica la sotto indicata normativa: L. 135 del 23 maggio 1997 e art. 60 della L. 144 / ’99 e succ. mod. e / o integrazioni; D.L. 24 settembre 1996 n. 499, D.L. 25 marzo 1997 n. 67, L. 23 maggio 1997 n. 135, L. 488 23 dicembre 1999 e art. 60 L. 144 / 99;