Decontribuzione Clausole campione

Decontribuzione. A seguito della pubblicazione del Decreto Inter- ministeriale 12 settembre 2017, è possibile indi- care all’atto del deposito telematico dei contratti aziendali la decontribuzione per le misure di con- ciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti.
Decontribuzione. Le parti si danno atto che l’erogazione qui prevista a titolo di premio di risultato consente l’applicazione delle norme sulla decontribuzione e/o sugli sgravi contributivi.
Decontribuzione contratti depositati
Decontribuzione. Allo scopo di valorizzare le imprese che operano correttamente sul mercato e nello spirito di incentivare sia la regolare contribuzione, sia la corretta denuncia delle ore lavorate, si concorda di individuare un meccanismo di premialità con uno sgravio contributivo. Del beneficio, consistente in un rimborso forfettario pari al 50% del Contributo Cassa Edile a carico dell’impresa (5/6) versato nell’anno amministrativo, ne usufruiranno le imprese che soddisfino i seguenti requisiti: I. che abbiano denunciato mensilmente alla Edilcassa Sicilia per i lavoratori un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (computando come ore denunciate anche le ore di malattia, CIG, ferie e permessi, retribuiti e non retribuiti, nonché congedi entro il limite consentito contrattualmente o dalla legge) II. che abbiano presentato denunce nominative dei lavoratori occupati soggette a contribuzione per almeno 10 mesi dei complessivi 12 di competenza dell’esercizio amministrativo della Edilcassa Pagina10 III. che abbiano sempre ottemperato nei termini di 30 giorni dal periodo di paga scaduto al versamento dei contributi e che, comunque risultino in regola con gli adempimenti documentali e contributivi anche per i periodi precedenti Nell’ipotesi in cui la Edilcassa accerti che l’impresa beneficiaria della decontribuzione abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l’impresa perde totalmente il diritto a tale decontribuzione per tutti i lavoratori denunciati e la Edilcassa provvederà a recuperare l’importo rimborsato all’impresa a fronte della stessa decontribuzione. L’eventuale riconferma del beneficio al presente articolo sarà discussa entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il solo esercizio amministrativo dal 01/10/2018 al 30/09/2019 e per le sole imprese nuove iscritte il rimborso sarà riconosciuto se saranno soddisfatti i requisiti di cui al punto I. e III., del presente articolo, e se nel periodo intercorrente tra il mese d’iscrizione e il 30/09/2019 non vi sia una sospensione dell’attività, senza lavoratori attivi, superiore a due mesi consecutivi. Il presente contratto, sottoscritto dalle associazioni datoriali e XX.XX. maggiormente rappresentativi a livello nazione, sottoscrittori del C.C.N.L. per l’artigianato e le piccole e medie imprese edili ed affini, è valido ai fini del riconoscimento della riduzione dall’art. 26, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Ai sensi ...
Decontribuzione. Esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste da contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Si tratta di un agevolazione contributiva in vigore ante gennaio 2008. L’esclusione dalla retribuzione imponibile era totale per i lavoratori mentre le erogazioni erano assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.
Decontribuzione. Il protocollo del 1993 aveva prospettato un sostegno alla contrattazione in azienda attraverso uno speciale regime contributivo. Però solo nel 1996 c’è stata una prima attuazione dell’intesa, peraltro, in misura molto contenuta24. La decontribuzione era prevista solo per un importo pari all’ 1% e poi al 2% e poi al 3% della retribuzione contrattuale (decreto legge 67 del 1997 convertito nella legge 135 del 1997). Si trattava 23 Xxxxx XXXX’XXXXXX (2009), Editoriale, AREL, Europa, Lavoro, Impresa, p6.
Decontribuzione. Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 3 agosto 2011. Determinazione, per lʼanno 2010, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello • Messaggio Inps n. 17017 del 19 ottobre 2012. Anno 2011. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 24 gennaio 2012. Modalità
Decontribuzione. Le erogazioni di cui all’art. 3 del presente contratto di secondo livello hanno le caratteristiche di “PREMIO di RISULTATO” teorico-previsionale correlato alla misurazione di incrementi di produttività. Tale premio è variabile, non predeterminabile, annuale e proporzionale all’anzianità (mesi di servizio nell’anno considerato); verrà erogato non appena i dati di cui ai parametri di risultato saranno verificati in sede di redazione del bilancio annuale e di altra documentazione attinente e specifica. Verifica che verrà effettuata al 31 Dicembre di ogni anno. In riferimento all’art. 3 del presente accordo si applica la sotto indicata normativa: L. 135 del 23 maggio 1997 e art. 60 della L. 144 / ’99 e succ. mod. e / o integrazioni; D.L. 24 settembre 1996 n. 499, D.L. 25 marzo 1997 n. 67, L. 23 maggio 1997 n. 135, L. 488 23 dicembre 1999 e art. 60 L. 144 / 99;
Decontribuzione. Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 67/1997 (Legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, le erogazioni previste da tale articolo, essendone incerta la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura essendo correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e competitività, godono del particolare regime contributivo stabilito dai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
Decontribuzione. Le parti nel concordare gli indici e gli obiettivi per il riconoscimento di salario variabile, ritengono che tale sistema sia coerente con quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 23/07/93 e successive integrazioni e disposizioni legislative (incluso D.L. 27 maggio 2008, n. 93) pertanto che le somme erogate a titolo di premio di risultato debbano beneficiare della decontribuzione di cui all’ attuale e vigente legislazione ⚫ Obiettivi per il 2008 Gli obiettivi che vengono convenuti in relazione ai singoli indicatori, sono definiti in allegato 1, parte integrante del presente accordo.