Definizione Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro. Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Definizioni Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Oggetto e finalità 1. Il presente Accordo ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e smi, ha la valenza richiamata all’Art. 212 comma 1 lettera a) della LR 21/01/2015 n. 1 e smi ai fini della realizzazione dell’intervento di Restyling del fabbricato viaggiatori di cui al successivo Art. 3. 2. In virtù di quanto riportato al precedente comma 1, il presente Accordo: x. Xxxxxxxx l’interesse pubblico dell’intervento di Restyling del fabbricato viaggiatori, inquadrando lo stesso all’interno del più ampio processo di rigenerazione dell’ambito della Stazione ferroviaria di Terni e di cui alla specifica strategia condivisa di cui al successivo Art. 4; b. Formalizza l’assenso del Comune di Terni all’intervento di Restyling del fabbricato viaggiatori; c. Contiene gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente, legittimando conseguentemente le opere relative all’intervento di Restyling del fabbricato viaggiatori. 3. In virtù di quanto specificamente riportato all’Art. 34 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e smi, il presente Accordo: a. E’ promosso dal Comune di Terni in virtù della sua competenza primaria sull’intervento non interessato a procedure di variante urbanistica, nonché sui programmi oggetto della strategia condivisa richiamata la precedente comma 2; b. E’ stato approvato con Decreto del Sindaco a conclusione dell’iter amministrativo di formazione, approvazione e sottoscrizione e viene pubblicato sul BUR; c. E’ sottoposto, in merito all’esecuzione, alla vigilanza della Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia Privata del Comune di Terni, titolare del controllo dei procedimenti edilizi e del processo di rigenerazione dell’ambito della Stazione di Terni.
Norme finali Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.
Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Disposizioni generali e finali 1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 2. L’efficacia dell’Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti. 3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 7, possono aderire all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. 4. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione. Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.
CONSIDERAZIONI FINALI etiche, ambientali o sociali. Una sfida chiave nell’implementare RRI (e CSR) all’interno delle aziende è rappresentata dalle priorità in conflitto tra le aspirazioni dell’azienda stessa in termini di profitti e crescita sul mercato APPENDICE da un lato, e gli obiettivi sociali in materia di sostenibilità, preoccupazioni etiche o benessere dall’altro. Ne consegue che oggi l’affermazione dei principi RRI nell’Industria è ancora in una fase iniziale. Le iniziative per implementarla praticamente sono ancora limitate, per lo più wuwswo .paierri.sitonale per Xxxxxxxx Xxxxxxx - UNIONCAMERE GiuseRpipceercSaaelodnInianoPviaazzizoaneSRaellsupsotniosa2b1ile0i0n1I8ta7liRa >om4a7 REPORT RICERCA ED INNOVAZIONE RESPONSABILE IN ITALIA legate a progetti di cooperazione all’interno dei programmi quadro dell’UE (ad esempio, Industria responsabile, Bussola, Smart-Map, Innovazione vivente) e alcune iniziative a livello di singolo Paese (ad esempio il quadro EPSRC del Regno Unito, l’Organizzazione dei Paesi Bassi per il programma Responsible Innovation di Scientific Research, l’iniziativa ORBIT). Questi approcci includono testimonianze, pratiche migliori, progetti e anche la selezione e/o lo sviluppo di strumenti per l’implementazione di aspetti specifici di RRI. Sono necessarie ulteriori indagini e sperimentazioni per comprendere meglio le azioni, i driver e le sfide per l’implementazione concreta della RRI, anche rispetto alle pratiche esistenti in materia di responsabilità sociale (nonché di qualità, gestione del rischio e dell’innovazione) che almeno parzialmente si adattano a una o più dimensioni RRI. Per favorire un migliore allineamento degli obiettivi RRI con la strategia aziendale e la corretta implementazione dei suoi principi nella pratica operativa, riteniamo fondamentale integrare i compiti per l’operatività RRI all’interno delle funzioni/ dipartimenti esistenti dell’azienda, e inquadrare le azioni RRI all’interno o in prossimità di processi e strumenti che sono già noti o implementati dall’Azienda stessa. I sistemi e gli strumenti di gestione aziendale, che sono più vicini agli obiettivi RRI e potrebbero fornire un quadro per facilitare la loro attuazione, sono quelli forniti dalla Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR), che è correlata alla “responsabilità delle imprese per i loro impatti sulla società”. Un limite delle iniziative di CSR esistenti è che esse sono spesso incentrate sulle ultime fasi dello sviluppo del prodotto e del ciclo di vita, come la fabbricazione, l’uso o lo smaltimento, mentre si concentrano in modo limitato sulle attività di R&D e Innovazione. La spinta ad adottare la RRI potrebbe aiutare a colmare questa lacuna, affrontando le precedenti fasi di ricerca e innovazione con una ulteriore, forte motivazione. L’introduzione della RRI consentirebbe di identificare in anticipo i bisogni, le preoccupazioni e le sfide sociali e aumentare la desiderabilità del prodotto e gli impatti sociali riducendo al minimo i cambiamenti nelle ultime fasi, quindi i costi. La stessa CSR può fornire spunti utili sulle possibili vie per un’implementazione più semplice e pratica della RRI nel contesto industriale.
Definizioni generali Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
Clausole finali 20.1 Il Contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo - scritto e/o verbale - intervenuto fra CloudTel ed il Cliente in merito al contenuto dello stesso, e potrà essere modificato, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati tra le parti. 20.2 Ove una o più delle pattuizioni del Contratto risultasse contraria a disposizioni legislative e/o regolamentari, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contratto. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sia, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso. 20.4 Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di una parte nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i diritti derivanti dal Contratto. 20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o a quelli eventualmente comunicati, per iscritto, in corso di rapporto dalle parti. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.