DEFINIZIONI E FINALITÀ Clausole campione

DEFINIZIONI E FINALITÀ. Gli edifici forniti dal comune alle Istituzioni Scolastiche hanno una destinazione vincolata a costituire la sede di scuole materne, primarie e secondaria di primo grado. Al di fuori dell'orario didattico, le strutture scolastiche possono essere utilizzate da terzi per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le Istituzioni Scolastiche, agevola l’utilizzo degli immobili con destinazione scolastica per attività extrascolastiche di interesse per la collettività, promuovendo l’apertura delle stesse alle esigenze socio-economiche ed educativo- culturali del territorio. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e con l'obiettivo di supportare il pieno esercizio dell’autonomia della scuola l'utilizzo delle strutture in orario extrascolastico è oggetto di un accordo tra Amministrazione Comunale e Istituzioni Scolastiche, secondo le linee di indirizzo indicate successivamente. Le modalità di utilizzo sono stabilite nell'ottica di realizzare uniformità di indirizzi e di comportamenti e di garantire il mantenimento in ottimo stato delle strutture. Le strutture scolastiche possono essere concesse esclusivamente in favore di soggetti che non svolgano attività aventi fini di lucro. Non è consentito l'utilizzo per lo svolgimento di iniziativa di natura politica.
DEFINIZIONI E FINALITÀ. In virtù degli accordi di cooperazione accademica stipulati con gli Atenei partner finalizzati al rilascio del Doppio Titolo, l’Ateneo promuove l’organizzazione di corsi di laurea internazionali finalizzati al rilascio del titolo Doppio (Double Degree): un programma integrato di studio attivato a seguito di una Convenzione tra l’Università per Stranieri di Siena e una Università straniera che consente, al termine di un percorso concordato tramite uno specifico accordo negoziale che prevede lo svolgimento di una parte della carriera presso l’Università partner, di ottenere sia il titolo nazionale rilasciato dalla propria Università di origine sia quello offerto dall’Università ospitante. Il percorso di mobilità per il doppio titolo con l‘Università di Caen (Francia) può essere associato ad un periodo di mobilità ERASMUS+.
DEFINIZIONI E FINALITÀ. Per terreno agricolo di categoria 1 si intende una porzione di area verde pubblica di superficie massima di 5.000 mq. messa a disposizione dei cittadini a fronte della corresponsione di un canone. Per terreno agricolo di categoria 2 si intende una porzione di un terreno pubblico di superficie maggiore di 5.000 mq. ceduto esclusivamente in regime di deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della Legge 11.02.1971 n. 11, così come modificato dall'art. 45 della Legge 3.05.1982 n. 203 per la coltivazione di colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno.
DEFINIZIONI E FINALITÀ. Le Ludoteche comunali sono un servizio ludico-ricreativo rivolto ai bambini, dai 3 agli 11 anni (accompagnati da un adulto che ne resta responsabile), che offre occasioni di gioco, di divertimento e di crescita attraverso la predisposizione di spazi, di materiali, di tempi nel pieno rispetto dell'autonomia del bambino; le Ludoteche hanno anche la finalità di favorire la socializzazione fra bambini e costituiscono per i genitori un luogo in cui è possibile confrontarsi con altre famiglie e con professionisti dell’educazione. Le Ludoteche promuovono la diffusione della cultura del gioco e del giocattolo, proponendone un uso creativo, flessibile, artistico, che ne superi le utilizzazioni più stereotipate e più comuni. Il gioco è elemento di mediazione/incontro, favorisce la socializzazione, le capacità creative ed espressive, sviluppando l’autonomia dei bambini e svolgendo una funzione importante per facilitare l’ integrazione delle situazioni di disagio psico-sociale o di disabilità. Il servizio ludotecario costituisce anche un sostegno alla funzione genitoriale, offrendo occasioni per trascorrere del tempo giocando con i propri figli, osservandoli in un contesto collettivo extra- familiare. Le Ludoteche sono spazi informali, ma strutturati, in cui i genitori, nel rispetto delle diverse scelte educative di ciascuna famiglia, possono incontrarsi e confrontarsi, anche attraverso incontri tematici e iniziative laboratoriali.
DEFINIZIONI E FINALITÀ. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per “Lavoro agile” quanto già espressamente previsto dall’art.18 della L. 81/2017 e cioè una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro connotata da un’organizzazione delle attività per cicli, fasi e obiettivi e dallo svolgimento di parte dell’attività all’esterno della sede lavorativa senza vincoli di spazio e di orario, entro i soli limiti di durata del tempo di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 2. Il lavoro agile risponde alle seguenti finalità: a) sperimentare ed introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, ad un incremento di produttività; b) favorire un’organizzazione ispirata a principi di flessibilità, autonomia e responsabilità e fondata su legami di fiducia, nell’ottica del superamento della logica del mero controllo visivo; c) favorire la digitalizzazione e la dematerializzazione delle attività, dei processi e dei procedimenti, garantendo comunque il miglior impatto per l’utenza in termini di accessibilità, anche da remoto, ai servizi erogati dall’ente; d) rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita - lavoro dei/delle dipendenti; e) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa - lavoro nell’ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze; f) contribuire alla razionalizzazione nell’utilizzo degli spazi, delle sedi di lavoro e delle dotazioni tecnologiche realizzando economie di gestione.
DEFINIZIONI E FINALITÀ. La Commissione Europea, nell’ambito della strategia Europa 2020, ha posto fra le sue priorità il tema della garanzia di qualità del tirocinio, in considerazione della sua caratteristica di strumento di orientamento professionale per i giovani e di primo accesso per al mercato del lavoro. Infatti la promozione di Xxxxxxxx di buona qualità viene considerata elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 perché agisce sulla fluidità della transizione scuola-lavoro ed incrementa la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani. Per queste ragioni, il Consiglio dell’Unione Europa ha ritenuto opportuno intervenire direttamente in materia con la “Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini” (A quality framework for traineeship) del marzo 2014, mediante la quale gli Stati membri sono stati sollecitati ad intervenire legislativamente per garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio. In Italia, l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 ha definito un primo quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome in materia di tirocini extracurriculari. Successivamente con l’Accordo Stato- Regioni del 25 maggio 2017, sono state riviste tali Linee guida in un’ottica di aggiornamento e integrazione, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare le problematiche connesse all’attuazione della misura “Tirocini” nell’ambito del Programma Xxxxxxxx Xxxxxxx. Le nuove Linee Guida definiscono il Tirocinio come una misura formativa di politica attiva,finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento, o il reinserimento, lavorativo. Il tirocinio consiste in un periododi orientamento al lavoro e di formazione che non si configura come un rapporto di lavoro. La Regione Marche in attuazione dell’Accordo del 25 maggio 2017, sopra citato, si è dotatadi un proprio dispositivo normativo con la deliberazione di Giunta n. 1474/2017. Tale deliberazione è il quadro normativo di riferimento, al quale attenersi, per la gestione della Misura 5 di cui al presente Avviso pubblico, finalizzato alla definizione delle modalità di realizzazione della Misura 5 - Tirocini extra-curriculari, del PON IOG “Nuova Garanzia Giovani”, nel rispetto della XXX 000/0000 (XXX – Marche) e della ...
DEFINIZIONI E FINALITÀ. Articolo 2 - Risorse finanziarie Articolo 3 -
DEFINIZIONI E FINALITÀ. 1. La presente Convenzione regola l’accesso degli utenti del Centro Elaborazione Dati istituito con legge 1° aprile 1981, n. 121, d’ora in avanti C.E.D., alla banca dati sinistri x.x.xxxx, d’ora in avanti “banca dati”, per le esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nel rispetto delle disposizioni indicate in premessa e della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

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  • Definizione Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro. Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.

  • Definizioni Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

  • Oggetto e finalità 1. Il presente Accordo ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e smi, ha la valenza richiamata all’Art. 212 comma 1 lettera a) della LR 21/01/2015 n. 1 e smi ai fini della realizzazione dell’intervento di Restyling del fabbricato viaggiatori di cui al successivo Art. 3. 2. In virtù di quanto riportato al precedente comma 1, il presente Accordo: x. Xxxxxxxx l’interesse pubblico dell’intervento di Restyling del fabbricato viaggiatori, inquadrando lo stesso all’interno del più ampio processo di rigenerazione dell’ambito della Stazione ferroviaria di Terni e di cui alla specifica strategia condivisa di cui al successivo Art. 4; b. Formalizza l’assenso del Comune di Terni all’intervento di Restyling del fabbricato viaggiatori; c. Contiene gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente, legittimando conseguentemente le opere relative all’intervento di Restyling del fabbricato viaggiatori. 3. In virtù di quanto specificamente riportato all’Art. 34 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e smi, il presente Accordo: a. E’ promosso dal Comune di Terni in virtù della sua competenza primaria sull’intervento non interessato a procedure di variante urbanistica, nonché sui programmi oggetto della strategia condivisa richiamata la precedente comma 2; b. E’ stato approvato con Decreto del Sindaco a conclusione dell’iter amministrativo di formazione, approvazione e sottoscrizione e viene pubblicato sul BUR; c. E’ sottoposto, in merito all’esecuzione, alla vigilanza della Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia Privata del Comune di Terni, titolare del controllo dei procedimenti edilizi e del processo di rigenerazione dell’ambito della Stazione di Terni.

  • Norme finali Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Disposizioni generali e finali 1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 2. L’efficacia dell’Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti. 3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 7, possono aderire all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. 4. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione. Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

  • CONSIDERAZIONI FINALI etiche, ambientali o sociali. Una sfida chiave nell’implementare RRI (e CSR) all’interno delle aziende è rappresentata dalle priorità in conflitto tra le aspirazioni dell’azienda stessa in termini di profitti e crescita sul mercato APPENDICE da un lato, e gli obiettivi sociali in materia di sostenibilità, preoccupazioni etiche o benessere dall’altro. Ne consegue che oggi l’affermazione dei principi RRI nell’Industria è ancora in una fase iniziale. Le iniziative per implementarla praticamente sono ancora limitate, per lo più wuwswo .paierri.sitonale per Xxxxxxxx Xxxxxxx - UNIONCAMERE GiuseRpipceercSaaelodnInianoPviaazzizoaneSRaellsupsotniosa2b1ile0i0n1I8ta7liRa >om4a7 REPORT RICERCA ED INNOVAZIONE RESPONSABILE IN ITALIA legate a progetti di cooperazione all’interno dei programmi quadro dell’UE (ad esempio, Industria responsabile, Bussola, Smart-Map, Innovazione vivente) e alcune iniziative a livello di singolo Paese (ad esempio il quadro EPSRC del Regno Unito, l’Organizzazione dei Paesi Bassi per il programma Responsible Innovation di Scientific Research, l’iniziativa ORBIT). Questi approcci includono testimonianze, pratiche migliori, progetti e anche la selezione e/o lo sviluppo di strumenti per l’implementazione di aspetti specifici di RRI. Sono necessarie ulteriori indagini e sperimentazioni per comprendere meglio le azioni, i driver e le sfide per l’implementazione concreta della RRI, anche rispetto alle pratiche esistenti in materia di responsabilità sociale (nonché di qualità, gestione del rischio e dell’innovazione) che almeno parzialmente si adattano a una o più dimensioni RRI. Per favorire un migliore allineamento degli obiettivi RRI con la strategia aziendale e la corretta implementazione dei suoi principi nella pratica operativa, riteniamo fondamentale integrare i compiti per l’operatività RRI all’interno delle funzioni/ dipartimenti esistenti dell’azienda, e inquadrare le azioni RRI all’interno o in prossimità di processi e strumenti che sono già noti o implementati dall’Azienda stessa. I sistemi e gli strumenti di gestione aziendale, che sono più vicini agli obiettivi RRI e potrebbero fornire un quadro per facilitare la loro attuazione, sono quelli forniti dalla Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR), che è correlata alla “responsabilità delle imprese per i loro impatti sulla società”. Un limite delle iniziative di CSR esistenti è che esse sono spesso incentrate sulle ultime fasi dello sviluppo del prodotto e del ciclo di vita, come la fabbricazione, l’uso o lo smaltimento, mentre si concentrano in modo limitato sulle attività di R&D e Innovazione. La spinta ad adottare la RRI potrebbe aiutare a colmare questa lacuna, affrontando le precedenti fasi di ricerca e innovazione con una ulteriore, forte motivazione. L’introduzione della RRI consentirebbe di identificare in anticipo i bisogni, le preoccupazioni e le sfide sociali e aumentare la desiderabilità del prodotto e gli impatti sociali riducendo al minimo i cambiamenti nelle ultime fasi, quindi i costi. La stessa CSR può fornire spunti utili sulle possibili vie per un’implementazione più semplice e pratica della RRI nel contesto industriale.

  • Definizioni generali Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:

  • Clausole finali 20.1 Il Contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo - scritto e/o verbale - intervenuto fra CloudTel ed il Cliente in merito al contenuto dello stesso, e potrà essere modificato, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati tra le parti. 20.2 Ove una o più delle pattuizioni del Contratto risultasse contraria a disposizioni legislative e/o regolamentari, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contratto. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sia, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso. 20.4 Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di una parte nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i diritti derivanti dal Contratto. 20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o a quelli eventualmente comunicati, per iscritto, in corso di rapporto dalle parti. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.