DEFINIZIONI E FINALITÀ. Le strutture scolastiche del Comune di Livorno utilizzate dalle Istituzioni Scolastiche hanno una destinazione vincolata all’uso scolastico e costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Dette strutture sono destinate, in via prioritaria, alla funzione scolastica ai sensi dell’art. 3 della L. 11 gennaio 1996 n° 23 Fuori dall’orario scolastico le medesime strutture possono essere utilizzate per attività che realizzino la funzione di scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art.12 L. 04/08/1977, n.517). Pertanto l'Amministrazione Comunale in accordo con le Istituzioni scolastiche agevola l’utilizzo degli immobili con destinazione scolastica per attività extrascolastiche di interesse per la collettività, promuovendo l’apertura delle stesse alle esigenze socio-economiche ed educativo-culturali del territorio. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e con l'obiettivo di supportare il pieno esercizio dell’autonomia della scuola anche in materia di utilizzo della strutture scolastiche si stabilisce che l'utilizzo delle strutture scolastiche in orario extrascolastico sia oggetto di un accordo tra Amministrazione Comunale e Istituzioni scolastiche secondo le linee di indirizzo indicate successivamente. Le modalità di utilizzo sono stabilite nell'ottica di realizzare uniformità di indirizzi e di comportamenti e di garantire il mantenimento in ottimo stato delle strutture. Le strutture scolastiche possano essere concesse in favore di soggetti che non svolgano attività aventi fini di lucro.
DEFINIZIONI E FINALITÀ. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per “Lavoro agile” quanto già espressamente previsto dall’art.18 della L. 81/2017 e cioè una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro connotata da un’organizzazione delle attività per cicli, fasi e obiettivi e dallo svolgimento di parte dell’attività all’esterno della sede lavorativa senza vincoli di spazio e di orario, entro i soli limiti di durata del tempo di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
DEFINIZIONI E FINALITÀ. 1. La presente Convenzione regola l’accesso degli utenti del Centro Elaborazione Dati istituito con legge 1° aprile 1981, n. 121, d’ora in avanti C.E.D., alla banca dati sinistri x.x.xxxx, d’ora in avanti “banca dati”, per le esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nel rispetto delle disposizioni indicate in premessa e della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
DEFINIZIONI E FINALITÀ. 1. Per “
DEFINIZIONI E FINALITÀ. Articolo 2 - Risorse finanziarie Articolo 3 -
DEFINIZIONI E FINALITÀ. In virtù degli accordi di cooperazione accademica stipulati con gli Atenei partner finalizzati al rilascio del Doppio Titolo, l’Ateneo promuove l’organizzazione di corsi di laurea internazionali finalizzati al rilascio del titolo Doppio (Double Degree): un programma integrato di studio attivato a seguito di una Convenzione tra l’Università per Stranieri di Siena e una Università straniera che consente, al termine di un percorso concordato tramite uno specifico accordo negoziale che prevede lo svolgimento di una parte della carriera presso l’Università partner, di ottenere sia il titolo nazionale rilasciato dalla propria Università di origine sia quello offerto dall’Università ospitante. Il percorso di mobilità per il doppio titolo con l‘Università di Caen (Francia) può essere associato ad un periodo di mobilità ERASMUS+.
DEFINIZIONI E FINALITÀ. La Commissione Europea, nell’ambito della strategia Europa 2020, ha posto fra le sue priorità il tema della garanzia di qualità del tirocinio, in considerazione della sua caratteristica di strumento di orientamento professionale per i giovani e di primo accesso per al mercato del lavoro. Infatti la promozione di Xxxxxxxx di buona qualità viene considerata elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 perché agisce sulla fluidità della transizione scuola-lavoro ed incrementa la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani. Per queste ragioni, il Consiglio dell’Unione Europa ha ritenuto opportuno intervenire direttamente in materia con la “Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini” (A quality framework for traineeship) del marzo 2014, mediante la quale gli Stati membri sono stati sollecitati ad intervenire legislativamente per garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio. In Italia, l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 ha definito un primo quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome in materia di tirocini extracurriculari. Successivamente con l’Accordo Stato- Regioni del 25 maggio 2017, sono state riviste tali Linee guida in un’ottica di aggiornamento e integrazione, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare le problematiche connesse all’attuazione della misura “Tirocini” nell’ambito del Programma Xxxxxxxx Xxxxxxx. Le nuove Linee Guida definiscono il Tirocinio come una misura formativa di politica attiva,finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento, o il reinserimento, lavorativo. Il tirocinio consiste in un periododi orientamento al lavoro e di formazione che non si configura come un rapporto di lavoro. La Regione Marche in attuazione dell’Accordo del 25 maggio 2017, sopra citato, si è dotatadi un proprio dispositivo normativo con la deliberazione di Giunta n. 1474/2017. Tale deliberazione è il quadro normativo di riferimento, al quale attenersi, per la gestione della Misura 5 di cui al presente Avviso pubblico, finalizzato alla definizione delle modalità di realizzazione della Misura 5 - Tirocini extra-curriculari, del PON IOG “Nuova Garanzia Giovani”, nel rispetto della XXX 000/0000 (XXX – Marche) e della ...
DEFINIZIONI E FINALITÀ. Le Ludoteche comunali sono un servizio ludico-ricreativo rivolto ai bambini, dai 3 agli 11 anni (accompagnati da un adulto che ne resta responsabile), che offre occasioni di gioco, di divertimento e di crescita attraverso la predisposizione di spazi, di materiali, di tempi nel pieno rispetto dell'autonomia del bambino; le Ludoteche hanno anche la finalità di favorire la socializzazione fra bambini e costituiscono per i genitori un luogo in cui è possibile confrontarsi con altre famiglie e con professionisti dell’educazione. Le Ludoteche promuovono la diffusione della cultura del gioco e del giocattolo, proponendone un uso creativo, flessibile, artistico, che ne superi le utilizzazioni più stereotipate e più comuni. Il gioco è elemento di mediazione/incontro, favorisce la socializzazione, le capacità creative ed espressive, sviluppando l’autonomia dei bambini e svolgendo una funzione importante per facilitare l’ integrazione delle situazioni di disagio psico-sociale o di disabilità. Il servizio ludotecario costituisce anche un sostegno alla funzione genitoriale, offrendo occasioni per trascorrere del tempo giocando con i propri figli, osservandoli in un contesto collettivo extra- familiare. Le Ludoteche sono spazi informali, ma strutturati, in cui i genitori, nel rispetto delle diverse scelte educative di ciascuna famiglia, possono incontrarsi e confrontarsi, anche attraverso incontri tematici e iniziative laboratoriali.
DEFINIZIONI E FINALITÀ. Per terreno agricolo di categoria 1 si intende una porzione di area verde pubblica di superficie massima di 5.000 mq. messa a disposizione dei cittadini a fronte della corresponsione di un canone. Per terreno agricolo di categoria 2 si intende una porzione di un terreno pubblico di superficie maggiore di 5.000 mq. ceduto esclusivamente in regime di deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della Legge 11.02.1971 n. 11, così come modificato dall'art. 45 della Legge 3.05.1982 n. 203 per la coltivazione di colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno.