DIMORA SALTUARIA Clausole campione

DIMORA SALTUARIA. L’abitazione nella quale l’Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.
DIMORA SALTUARIA. In caso di dimora saltuaria, la garanzia di cui all’art. 2.3 - “Furto, rapina, estorsione e truffa all’interno dell’abitazione”, opera qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione degli oggetti pregiati, gioielli e valori per i quali la garanzia è limitata al temporaneo periodo di permanenza nell’abitazione da parte dell'Assicurato o del nucleo familiare. Si intende quindi non operante quanto indicato al punto 4. dell’art. 2.7 - “Esclusioni comuni”. I danni da furto, rapina ed estorsione sono indennizzati con uno scoperto del 20%, salvo se avvenuti durante il periodo di abitazione. In caso di concomitanza con altra riduzione prevista in polizza (art. 2.11 - “Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato”) verrà applicata la somma delle riduzioni con il massimo del 40%. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 13.2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.
DIMORA SALTUARIA. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2.9 lettera f) la garanzia assicurativa vale comunque qualunque sia la durata della disabitazione. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2.13 – lettera b), limitatamente al periodo di abitazione della dimora saltuaria da parte dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, la garanzia furto vale anche per valori, preziosi, raccolte e collezioni fino al 10% della somma assicurata per il furto con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
DIMORA SALTUARIA. L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato non vive per la maggior parte dell'anno.
DIMORA SALTUARIA. (di proprietà dell'Assicurato o locazione da Terzi)
DIMORA SALTUARIA. L’abitazione tenuta a disposizione nella quale l’Assicurato e i suoi familiari, oppure il locatario e i suoi familiari, dimorano in modo non continuativo.
DIMORA SALTUARIA. L’abitazione ubicata nel territorio Italiano, ove l’Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento.
DIMORA SALTUARIA. (Operante solo se il Fabbricato indicato in polizza non costituisce dimora abituale)
DIMORA SALTUARIA. A parziale deroga dell'art. 48- lettera d - qualora I'assicurazione venga prestata per una dimora saltuaria dell'Assicurato, le garanzie si intendono operanti qualunque sia la durata della disabitazione per tutti gli enti assicurati con esclusione di enti pregiati, preziosi e valori, per i quali l'assicurazione opera per il solo periodo di abitazione dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi.
DIMORA SALTUARIA. Abitazione ove l'Assicurato e i suoi familiari conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono saltuariamente.