DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. Premessa 164
2. Gli obblighi di collaborazione delle parti 164
2.1. L’obbligo dell’agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede 164
2.2. L’obbligo dell’agente di seguire le istruzioni del preponente 166
2.3. L’obbligo del preponente di agire con lealtà e buona fede. 167 SOMMARIO
3. Gli obblighi di informazione 169
3.1. L’obbligo dell’agente di informare il preponente 169
3.2. L’obbligo del preponente di informare l’agente. 171
3.3. Il diritto dell’agente di ottenere tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili 176
3.4. Gli strumenti processuali utilizzabili dall’agente per ottenere le informazioni necessarie 178
4. La promozione dei contratti e l’accettazione degli ordini 186
4.1. L’obbligo di promuovere la conclusione di contratti: conseguenze del suo mancato adempimento 186
4.2. La previsione contrattuale di minimi di fatturato 189
4.3. Modalità dell’attività di promozione: il rispetto delle condizioni con- trattuali fissate dal preponente 192
4.4. L’accettazione degli ordini da parte del preponente 193
5. Il regime dell’esclusiva reciproca. 200
5.1. L’esclusiva di zona in favore dell’agente 201
5.2. L’obbligo di non concorrenza dell’agente 209
6. L’obbligo di non concorrenza postcontrattuale. 217
6.1. La disciplina dell’art. 1751-bis c.c. 217
6.2. L’indennità dovuta per l’obbligo di non concorrenza 220
6.3. Conseguenze della violazione del patto di non concorrenza 234
6.4. Aspetti fiscali 236
7. Responsabilità dell’agente in caso di insolvenza dei clienti 237
7.1. Responsabilità dell’agente nella scelta dei clienti 237
7.2. Lo star del credere: sua sostanziale abolizione con l’art. 1746, comma 3, c.c. 241
7.3. Soluzioni alternative volte a responsabilizzare l’agente 244
7.4. Aspetti fiscali 246
8. Attività di riscossione dei crediti (incasso) 246
8.1. Il divieto di riscuotere e di concedere sconti o dilazioni 247
8.2. La remunerazione dell’attività di incasso 248
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI di Xxxxx Xx Xxxxx
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI. I diritti e gli obblighi delle parti, fermo quanto quivi stabilito, sono precisati nello schema di contratto allegato al Capitolato tecnico. Al momento della stipula del contratto di affidamento, fermi ovviamente tutti gli obblighi principali delle parti, potranno a tale schema essere apportate quelle modifiche ed integrazioni che risulteranno necessarie a seguito di nuove normative o circostanze sopravvenute. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI. Articolo 5 Per quanto concerne i rapporti tra le parti di un contratto di factoring:
a) una clausola del contratto di factoring che preveda la cessione di crediti esistenti o futuri non è resa invalida dall’assenza di una loro specifica individuazione, se alla conclusione del contratto o al momento della loro nascita siano riferibili al contratto;
b) una clausola del contratto di factoring in base alla quale siano ceduti crediti futuri produce il loro trasferimento al cessionario al momento della loro nascita, senza che sia necessario un nuovo atto di trasferimento.
Articolo 6 1.- La cessione del credito da parte del fornitore al cessionario può essere effettuata nonostante qualsiasi patto tra il fornitore e il debitore che proibisca tale cessione.
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI. [omissis] Art. 8 1. a) Fatta riserva per le disposizioni della presente Convenzione e dei con- tratti di leasing, il concedente è esonerato da ogni responsabilità deri- vante dal bene nei confronti dell’utilizzatore, fatta eccezione per il caso in cui questi abbia subito il danno in ragione dell’affidamento riposto nella capacità di giudizio del concedente, nonché in ragione dell’inter- vento di quest’ultimo nella scelta del fornitore e delle caratteristiche del bene.
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI. Articolo 7 1.- a) I diritti reali del concedente sul bene sono opponibili al curatore del fallimento ed ai creditori dell’utilizzatore, compresi i creditori che abbiano compiuto atti cautelari od esecutivi.
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI. Uno dei requisiti della distribuzione o concessione di vendita o rappresentanza commerciale (i termini saranno sinonimi nel contesto della legislazione slovacca) è che il rappresentante sia un imprenditore autonomo. L’art. 652 del Codice commerciale esclude dal novero dei rappresentanti qualsiasi altra figura che non sia un imprenditore o impresa autonoma. Il rappresentante è tenuto alla normale diligenza delle attività commerciali. Si applicano le disposizioni del mandato se il rappresentante deve compiere qualcosa per conto del concedente (ex art. 653). Il rappresentante deve tenere informato il concedente sugli andamenti del mercato, e su ogni circostanza rilevante per le strategie del concedente e dello stesso rappresentante (art. 655). Di regola il rappresentante deve attenersi alle condizioni contrattuali del concedente, salvo una diversa previsione contrattuale. Il concedente deve (art. 655a) fornire al rappresentante: - tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle transazioni; - con xxxxxx preavviso tutte le informazioni sui suoi cambi di strategia che il rappresentante non può ragionevolmente prevedere; - tutte le motivazioni relative a transazioni rifiutate o rigettate. Il rappresentante è tenuto (art. 656) ad assistere, nei limiti dei suoi obblighi contrattuali, il concedente nella piena esecuzione delle transazioni. Il dovere di riservatezza sul segreto aziendale del rappresentante (art. 657) è pieno e permane dopo la cessazione del rapporto. La commissione non è fissata dal codice, ma il codice fa rinvio agli usi, mentre il rimborso delle spese è dovuto in ogni caso, salvo una speciale disciplina del contratto di brokeraggio. Le condizioni di nascita del diritto al compenso sono le seguenti (art. 659a): - vigenza del contratto di rappresentanza; - collegamento della transazione all’opera del rappresentante; - collegamento ad eventuale clientela pre-acquisita del rappresentante; - presenza d’esclusive personali o territoriali. In caso di cessazione del rapporto (art. 669), il rappresentante ha diritto ad un’indennità, se per suo merito sono stati acquisiti nuovi clienti o ha incrementato il volume d’affari o se ciò serve a compensare una perdita di giro d’affari del rappresentante. L’indennità è calcolata seguendo i criteri comunitari (media degli ultimi 5 anni di compensi), sono salve le richieste di danni da parte del rappresentante. Il rappresentante perde il diritto all’indennità se omette di esercitarlo entro 1 anno dalla ce...
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI. Durante il periodo di prova, i diritti e gli obblighi delle parti sono quelli propri di ogni rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore deve perciò osservare il dovere di obbedienza, diligenza e fedeltà.
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI. 22.1. Il Cliente ha il diritto di utilizzare le Prestazioni conformemente a quanto previsto nel Contratto e nei relativi Allegati.
22.2. Il Cliente è tenuto a: (i) provvedere al pagamento del corrispettivo con le modalità ed i termini indicati al precedente art. 5; (ii) utilizzare la Prestazione nel rispetto del Contratto e della normativa di legge tempo per tempo vigente.
22.3. Nel caso in cui il Cliente si avvalga di propri collaboratori e/o dipendenti e/o soggetti terzi nell’utilizzo delle Prestazioni, lo stesso assume la piena responsabilità del loro operato, come se detto operato fosse stato eseguito dallo stesso.
22.4. Nel caso in cui la Prestazione, come descritta nell’Allegato Tecnico, preveda la consegna in comodato d’uso al Cliente di supporto hardware di proprietà di Maps Group, il Cliente accetta, ora per allora, di ricevere detto supporto come descritto nell’Allegato Tecnico e di trovarlo adatto all’uso convenuto ed in perfetto stato di manutenzione. Il Cliente dichiara di avere tutte le competenze tecniche necessarie al corretto utilizzo del supporto hardware e di aver ricevuto da Maps Group tutte le informazioni necessarie al suo corretto utilizzo. Il Cliente prende atto ed accetta che tale supporto hardware è di proprietà esclusiva di Maps Group e potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità descritte nell’Allegato Tecnico.
22.5. Il Cliente si impegna a riconsegnare il supporto hardware ad Maps Group secondo le modalità e le scadenze previste nell’Allegato Tecnico ed in ogni caso alla conclusione del Contratto, nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui lo ha ricevuto. È fatto salvo il diritto di Maps Group ad ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni del Cliente di cui al presente Articolo.
22.6. Altresì, con la consegna del supporto hardware il Cliente diviene l’unico responsabile del corretto utilizzo dello stesso, manlevando espressamente Maps Group da qualsiasi richiesta, danno o comunque da ogni conseguenza pregiudizievole anche proveniente da soggetti terzi, connessa all’utilizzo e/o alla movimentazione del supporto hardware.
22.7. Nel caso di consegna di Beni, Maps Group si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli imballi, il carico e lo scarico, il trasporto e la consegna dei beni forniti, nonché l’eventuale smaltimento di materiali residui, garantendo:
22.8. Le condizioni di consegna e resa dei Beni dovranno intendersi, DDP (franco destino, ovvero inclusi cos...
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI. 2.1 Il Comodatario si impegna a non utilizzare la cosa comodata per scopi ed usi diversi da quelli propri, a custodire la Biblioteca con la massima attenzione, cura e diligenza, prestando attenzione a preservarne la sua fisionomia unitaria, mantenendone ed esplicitandone ufficialmente la denominazione di « Biblioteca Xxxxxxxx Xxxxxxx ».
2.2 Il Comodatario non potrà concedere a terzi in tutto o in parte il godimento, neppure temporaneo, a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso della Biblioteca.
2.3 Il Comodatario si impegna a catalogare in modo conforme con quello delle biblioteche dell’Università Xxxxxxxx XX di Napoli, sede amministrativa del Consorzio Interuniversitario Xxxxxx Xxxxxxxx tutti i volumi della Biblioteca e ad inserire nel sito ufficiale del Consorzio e, possibilmente, nei siti delle Università ad esso aderenti e comunque nel sistema informatico bibliotecario dell’Università di Xxxxxx Xxxxxxxx XX le schede ed il Catalogo della Biblioteca come sopra denominata, in modo da facilitarne l’accesso al maggior numero di studiosi.
2.4 Il Comodatario si impegna a custodire la Biblioteca nei locali del Consorzio siti al terzo piano dell’edificio sito in Xxxxxx, Xxx Xxxxx xx Xxxxx 00 ed a non trasferire altrove la Biblioteca senza il preventivo consenso scritto del Comodante. Inoltre il Comodatario si impegna a far sì che, per tutta la durata della presente convenzione, i locali in cui viene custodita la Biblioteca siano conformi alla normativa vigente e mantengano decoro, sicurezza ed accessibilità adeguata a rendere fruibile la Biblioteca agli studiosi secondo un proprio Regolamento;
2.5 Il Comodatario garantisce al Comodante il diritto, per tutta la durata del presente Contratto e durante i normali orari d’ufficio, di utilizzare gli spazi in cui è custodita la Biblioteca al fine anche di consultare ed utilizzare i volumi della Biblioteca ed usufruire dei servizi alla stessa collegata (segreteria, addetti, etc).
2.6 Il Comodante si impegna a dare in ulteriore comodato al Comodatario eventuali volumi, libri o scritti della Biblioteca catalogati ma non ancora consegnati al Comodatario se a questo gli studiosi frequentatori della Biblioteca lo richiedono.
2.7 Il Comodatario farà quanto possibile, senza averne alcun obbligo giuridico, al fine di effettuare un adeguato aggiornamento della Biblioteca attraverso l’acquisto dei rilevanti libri, pubblicazioni e periodici indicati dal proprio Comitato scientifico previa consultazione con il Comodante ovvero con...