Common use of Disposizioni generali Clause in Contracts

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 2 contracts

Samples: Regolamento Per La Liquidazione Dei Compensi, Regolamento Per La Liquidazione Dei Compensi

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti L'eventuale invalidità di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni una o più clausole del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi contratto non espressamente regolati dallo stessocomporta l'invalidità delle rimanenti ne' l'invalidità dell'intero accordo. 2. Nei compensi Eventuali tolleranze da parte di Graflex di comportamenti dell'Acquirente contrari alla legge od al presente contratto non sono comprese le spese da rimborsare secondo costituiranno acquiescenza, ne' costituiranno indici dello scioglimento del contratto per mutuo consenso e/o dissenso, con conseguente diritto per Graflex di agire, in qualsiasi modalitàmomento, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stessoper la tutela dei propri diritti od interessi lesi. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per Le parti espressamente convengono la prestazione professionalenon cedibilità dei singoli contratti, incluse le attività accessorie alla stessain tutto od in parte, se non previo accordo scritto. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppioEventuali modifiche alle presenti condizioni saranno valide solo se concordate per iscritto tra le parti. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionistiResta altresì inteso che eventuali deroghe, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più sociripetute nel tempo, nei singoli contratti, non potranno mai comportare rinuncia e/o modifica tacita delle presenti condizioni. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svoltaLe presenti condizioni generali sono accettate ed applicabili sia ai contratti in corso che ai contratti che saranno conclusi tra le parti. 6. L’assenza di prova L'Acquirente riconosce, con la sottoscrizione del preventivo di massima presenti condizioni generali, che gli è stata verbalmente resa espressa e completa informativa di cui all’articolo 9all’art. 13, comma 4DLgs. 30 giugno 2003, terzo periodon. 196, ed ai sensi dell’art. 23 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, da ultimo citato presta consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati che lo riguardano con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento le modalità e le finalità di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compensocui alla predetta informativa. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito 19.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto di applicazione e regole generali)Locazione sarà valida ed efficace soltanto se effettuata per atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti. 1. L’organo giurisdizionale 19.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che deve liquidare il compenso dei professionisti presente Contratto di cui ai capi che seguono applica, in difetto di Locazione costituisce l’intero accordo tra le parti Parti in ordine allo relazione alla locazione oggetto dello stesso compensoe dei Servizi Accessori forniti dal Locatore, e supera e sostituisce qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e accordo, orale o scritto, in relazione al medesimo oggetto. 19.3 Le Parti si impegnano a dare esecuzione al presente Contratto di Locazione nel rispetto del Regolamento 679/2016. I dati personali forniti o altrimenti acquisiti nel corso del rapporto regolato dal presente Contratto di Locazione saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle pattuizioni di cui al presente Contratto di Locazione e per la fornitura dei Servizi Accessori. Il trattamento verrà effettuato con o senza ausilio di strumenti elettronici, comunque con strumenti idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Le Parti, ove occorra, con separato atto, si impegnano a disciplinare i reciproci obblighi e responsabilità, in conformità con la normativa applicabile, per regolamentare le condizioni per il trattamento dei dati personali, occasionato dall’esecuzione del presente Contratto. 19.4 Nel caso in cui qualsiasi clausola del presente Contratto sia, o diventi, interamente o parzialmente invalida o inopponibile, le restanti disposizioni del presente decretoContratto rimarranno valide ed efficaci. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoLa clausola invalida o inefficace verrà sostituita da una clausola che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione invalida. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Locazione E Servizi Accessori

Disposizioni generali. ArtL’Amministrazione darà debita comunicazione dell’esito della selezione al soggetto selezionato. 1 (Ambito L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di applicazione e regole generali) 1modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero revocare la presente procedura comparativa a suo insindacabile giudizio. L’organo giurisdizionale L’Amministrazione infine si riserva la facoltà di non procedere alla sottoscrizione della convenzione, a suo insindacabile giudizio, senza che deve liquidare il compenso possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decretopartecipanti. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi Per quanto non espressamente regolati dallo stesso. previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l’accettazione da parte dei partecipanti di tutte le condizioni previste dal presente Avviso e dalle norme regolamentari dell’Ente, ivi compreso il Codice di comportamento aziendale del Comune di Pordenone, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 28.02.2014 e reperibile nel sito istituzionale dell’Amministrazione comunale (xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx). Ai sensi dell’art. 2. Nei compensi non , comma 3, del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del “Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti” approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono comprese le spese da rimborsare secondo estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri tipologia di contratto o incarico e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Stazione Appaltante. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per La Gestione Di Sportelli Informativi

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti Il presente Accordo di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoProgramma Quadro è vincolante per tutti i Soggetti Sottoscrittori. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalitàPrevia approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori, compresa quella concordata in modo forfettariopossono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente accordo. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stessoL’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo L’accordo ha durata fino al completamento degli interventi, è prorogabile e può essere modificato o integrato per la prestazione professionaleconcorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell’Intesa di cui all’articolo 9 della stessa Intesa, incluse le attività accessorie alla stessaprevia approvazione da parte del Comitato Intesa Paritetico. 4. Nel caso Qualora l’inadempimento di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo fine esclusivo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più socimantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso. 5. Per Alla scadenza dell’Accordo o allorquando se ne presenti la necessità, il Tavolo dei Sottoscrittori su segnalazione del soggetto responsabile dell’Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate. Roma, Sommario 1. Il quadro di riferimento normativo 3 2. Raccordo con gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.indirizzi programmatici per il 2007/2013 3 2.1 Strategie comunitarie 3 2.2 Strategie nazionali e regionale 3 3. Analisi dei fabbisogni 5 4. Innovatività degli interventi 6 5. Le risorse finanziarie 6 6. L’assenza Il piano per il processo di prova definizione della programmazione unitaria, e del preventivo relativo sistema di massima governance, come azione di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.sistema 7 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo SCHEDE TECNICHE 10 7.1.1) “Attività di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, supporto per la liquidazione definizione e l’attuazione del compenso, nel presente decreto Documento Unitario di Programmazione e nelle tabelle allegate, sono vincolanti del Piano di Azione degli obiettivi di servizio e per la liquidazione stessa.progettazione di un sistema premiale e sanzionatorio” 13 7.1.2) “Azione di Supporto per la Realizzazione di un sistema integrato di lettura e monitoraggio degli obiettivi programmatici (Cruscotto Direzionale per la programmazione unitaria)” 15 7.1.3) “Supporto alla predisposizione della regolamentazione dei meccanismi di partenariato e al funzionamento del tavolo di partenariato” 19 7.1.4) “Supporto per la programmazione strategica e operativa FAS e supporto alla programmazione locale e progettazione esecutiva” 23 7.1.5) “Azione trasversale di supporto per lo sviluppo organizzativo e azioni di miglioramento continuo. 25

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Programma Quadro

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le Le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente Accordo non pregiudicano in alcun modo le disposizioni garanzie legali del presente decreto ai casi consumatore che non espressamente regolati dallo stessopossono essere escluse o limitate per contratto. 2. Nei compensi non sono comprese Nel caso in cui una qualsiasi clausola del presente Accordo dovesse essere dichiarata invalida o inefficace, le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata restanti clausole del presente Accordo rimarranno pienamente in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stessovi- gore ed efficaci. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessaNon è consentito esportare il Programma. 4. Nel caso Si consente a RPPS di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppiomemorizzare ed utilizzare le informazioni relative ai contatti, inclusi nomi, numeri telefonici ed indirizzi e-mail, in tutte le attività aziendali. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionistiTali informazioni saran- no elaborate ed utilizzate nell'ambito delle relazioni commerciali e potranno essere fornite agli appaltatori, si applica il compenso spettante a uno solo ai Business Partner e ai cessionari di essi anche RPPS per usi relativi alle attività com- merciali, inclusa la stessa prestazione eseguita da più socicomunicazione con l'utilizzatore (ad esempio, per l'elaborazione di ordi- ni, promozioni e ricerche di mercato). 5. Per gli incarichi Ciascuna parte potrà adire l'autorità giudiziaria in relazione al presente Accordo solamen- te entro due anni dalla data dall'evento che ha causato l'azione legale a meno che la legge del paese non conclusi, disponga diversamente escludendo la possibilità di rinuncia o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svoltalimitazione contrattuale. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da Xxxxxxxx parte dell’organo giurisdizionale non sarà ritenuta responsabile per la liquidazione del compensoeventuali inadempimenti dovuti a cau- se che esulino dal proprio controllo. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicateIl presente Accordo non creerà alcun diritto o azione legale da terze parti, anche a mezzo né RPPS sarà responsabile di percentualealcun reclamo da parte di terzi fatto salvo, sia nei minimi che nei massimiladdove consentito dall'articolo Limitazione di responsabilità, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti danni fisici (incluso il decesso) o danni tangibili a proprie- tà personali o immobiliari per la liquidazione stessacui RPPS è legalmente responsabile.

Appears in 1 contract

Samples: International License Agreement

Disposizioni generali. Art17.1 La circostanza che una delle parti non faccia valere, in qualsiasi momento, i diritti ad essa riconosciuti da una o più clausole del Contratto non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti né impedire a detta Parte di pretendere, in qualsiasi momento successivo, la rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi precetto contrattuale. 17.2 Qualora una delle clausole del Contratto dovesse essere dichiarata nulla od inefficace, il Contratto continuerà ad avere piena e completa efficacia per la parte non inficiata da detta nullità. 17.3 Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l'altra per danni, perdite, o impossibilità di prestazione/adempimenti causati da calamità naturali, stato di guerra o qualsiasi altra causa totalmente imprevedibile e al di fuori del proprio controllo. 1 (Ambito L’esonero di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti responsabilità di cui ai capi sopra è subordinato alla comunicazione scritta all’altra parte dell’evento di Forza Maggiore. Tale comunicazione deve essere effettuata dalla parte che seguono applica, in difetto subisce l’evento all’altra Parte entro il termine di accordo tra 2 (due) giorni da quando l’evento si verifica o da quando sia possibile effettuare la comunicazione. Qualora l’evento di Forza Maggiore dovesse protrarsi per un periodo di oltre 7 (sette) giorni le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoParti concorderanno ogni eventuale modifica che si rendesse necessaria al Contratto. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Beni E Servizi

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di 15.1 Il Contratto costituisce l'unico ed esclusivo accordo tra il Cliente e Ubiqube e regola l'utilizzo dei Servizi superando qualunque eventuale accordo precedentemente intercorso tra le parti Parti. 15.2 In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e l’Offerta, prevale quanto previsto da quest’ultima. 15.3 Eventuali prassi contrarie anche reiterate e tollerate che dovessero essere state seguite nell’ambito di precedenti rapporti commerciali tra Ubiqube ed il Cliente, non potranno comunque limitare o escludere l’applicazione delle presenti Condizioni Generali e non comporteranno alcuna rinuncia di Ubiqube a far valere i diritti in ordine allo stesso compenso, le esse sanciti a suo favore. 15.4 L’eventuale nullità o invalidità di una o più disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni Contratto non comporterà la nullità o invalidità del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoContratto nel complesso o delle rimanenti pattuizioni, che rimarranno pienamente valide ed efficaci. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi 15.5 Qualsiasi comunicazione tra le spese dello stessoParti afferente il contenuto del Offerta e Contratto dovrà avvenire per iscritto a mezzo e-mail, posta elettronica certificata o posta ordinaria. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale15.6 Le parti si danno reciprocamente atto di stipulare il Contratto nella qualità di operatori professionali e che, incluse le attività accessorie alla stessadi conseguenza, non rivestono lo status di consumatore così come definito dalla normativa vigente. 4. Nel caso 15.7 Ubiqube si riserva il diritto di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino modificare in qualunque momento e senza preavviso le presenti Condizioni Generali; le modifiche verranno comunicate al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più sociCliente. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Disposizioni generali. Art9.1. 1 (Ambito di Qualora, durante l’esecuzione del Contratto, una o più fra le presenti Condizioni Generali dovesse essere, per qualsiasi motivo, dichiarata invalida o inefficace, continueranno a trovare applicazione e regole generali) 1le altre Condizioni Generali. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applicaLe Parti si impegnano, in difetto di accordo tra le tal caso, a sostituire la clausola divenuta inefficace con una pattuizione valida il cui contenuto persegua, nella massima misura possibile, l'intento contrattuale originario delle parti in ordine allo contraenti. 9.2. Il Venditore potrà cedere a terzi il Contratto e i diritti dallo stesso compensoderivanti. In tal caso, le disposizioni del il Cliente si impegna a compiere ogni attività e sottoscrivere i documenti necessari per garantire al Venditore l’esercizio dei propri diritti nascenti dal presente decretoarticolo. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi Il Cliente non espressamente regolati potrà cedere alcun Contratto né i diritti derivanti dallo stesso, salvo preventiva autorizzazione scritta del Venditore. 29.3. Nei compensi Qualsiasi rinuncia a diritti o rimedi previsti dal Contratto o dalle presenti Condizioni Generali sarà valida ed efficace solo se effettuata per iscritto e non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata varrà come rinuncia in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stessocaso di violazioni od inadempimenti successivi. 39.4. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale L’omissione o il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, ritardo nel fare valere un diritto o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, un rimedio previsti dal Contratto o dalle Condizioni Generali o dalla legge 24 marzo 2012non saranno considerati come una rinuncia a tale diritto o rimedio, n. 27, costituisce elemento né impediranno o limiteranno l’ulteriore esercizio di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compensotale diritto o rimedio. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Sales Contracts

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione 12.1 Qualsiasi modifica a questo contratto non sarà valida e regole generali)vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata. 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica12.2 Nessuna delle Parti potrà cedere, in difetto di accordo tra le parti tutto o in ordine allo stesso compensoparte, le disposizioni del il presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi contratto senza il previo consenso scritto dell’altra, consenso che non espressamente regolati dallo stessosarà irragionevolmente negato. 2. Nei compensi 12.3 Si conviene espressamente che il credito derivante dalla fornitura non sono comprese le spese da rimborsare secondo potrà essere oggetto di cessione né di delegazione sotto qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stessoforma. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale12.4 Il Fornitore non potrà subappaltare, incluse le attività accessorie alla stessain tutto o in parte, l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, senza il consenso scritto del Cliente. 412.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o fax, o al momento di accusazione di ricevuta, mediante trasmissione della sigla di risposta. Nel caso Ciascuna delle Parti comunicherà con l'altra, successivamente alla data di incarico collegiale questo contratto, solo in conformità alle precedenti disposizioni. Resta inteso che le Parti eleggono il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito proprio domicilio presso gli indirizzi suindicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro per ogni fine relativo a una società tra professionistiquesto contratto, si applica il compenso spettante a uno solo ivi compreso quello di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più socieventuali notificazioni. 5. Per gli incarichi non conclusi12.6 Il Fornitore si impegna a lasciare libero accesso presso i suoi luoghi di produzione al personale del Cliente, dietro semplice richiesta da parte di quest’ultimo, e questo nell’ambito di un miglioramento delle relazioni e/o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svoltauno scambio tecnico di informazioni. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 912.7 In conformità con le leggi in vigore, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compensoil Fornitore si impegna a dichiarare sui documenti contrattuali l’origine della merce. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale La presente convenzione si applica ai ragazzi e adolescenti impiegati in lavori non industriali che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessopercepiscano un salario o un guadagno diretto o indiretto. 2. Nei compensi Ai fini dell’applicazione della presente convenzione, saranno considerati « lavori non industriali » tutti i lavori che non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalitàriconosciuti dall’autorità competente quali lavori industriali, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stessoagricoli o marittimi. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per L’autorità competente stabilirà la prestazione professionaledistinzione tra i lavori non industriali, incluse le attività accessorie alla stessada una parte, i lavori industriali, i lavori agricoli e i lavori marittimi, dall’altra. 4. Nel caso La legge nazionale potrà esonerare dall’applicazione della presente convenzione l’impiego nelle imprese familiari in cui sono occupati unicamente i genitori e i loro figli o pupilli, per l’esecuzione di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche lavori che sono riconosciuti non pericolosi per la stessa prestazione eseguita da più socisalute dei ragazzi o adolescenti. 51. I ragazzi e gli adolescenti di età inferiore a diciotto anni non potranno essere ammessi all’impiego o al lavoro nelle occupazioni non industriali a meno che non siano riconosciuti atti al lavoro in questione in seguito ad un minuzioso esame medico. 2. L’esame medico di attitudine all’impiego dovrà essere effettuato da un medico qualificato riconosciuto dall’autorità competente e dovrà essere attestato sia con un certificato medico, sia con una annotazione scritta sul permesso di impiego o sul libretto di lavoro. 3. II documento attestante l’attitudine all’impiego potrà: a) prescrivere determinate condizioni di impiego; b) essere rilasciato per un lavoro specifico o un gruppo di lavori o occupazioni che comportino rischi similari per la salute e che siano stati classificati in gruppi dall’autorità incaricata dell’applicazione della legislazione relativa all’esame medico di attitudine all’impiego. 4. La legge nazionale determinerà l’autorità competente per il rilascio del documento attestante l’attitudine all’impiego e preciserà le modalità di stesura e di rilascio di questo documento. 1 Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : X. Xxxxxxx (dir.), Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968 [a cura della XXXX], Xxxxxx, 0000. 1. L’attitudine dei ragazzi e degli adolescenti all’impiego che essi esercitano dovrà essere oggetto di un controllo medico sino all’età di diciotto anni. 2. L’impiego di un ragazzo o di un adolescente non potrà continuare che a seguito di un rinnovo dell’esame medico ad intervalli che non superino un anno. 3. La legge nazionale dovrà: a) sia prevedere le circostanze particolari nelle quali, oltre all’esame annuale, l’esame medico dovrà essere ripetuto o effettuato con una periodicità più frequente, per garantire l’efficacia del controllo in relazione ai rischi che il lavoro presenta nonché allo stato di salute del ragazzo o dell’adolescente, quale e risultato dagli esami precedenti; b) sia conferire all’autorità competente il potere di esigere rinnovi eccezionali dell’esame medico. 1. Per i lavori che presentano rischi elevati per la salute, l’esame medico di attitudine all’impiego e i suoi rinnovi periodici devono essere richiesti sino all’età di ventun anni almeno. 2. La legge nazionale dovrà determinare gli incarichi impieghi o categorie di impieghi per i quali saranno richiesti sino a ventun anni almeno l’esame medico di attitudine all’impiego e i suoi rinnovi periodici, oppure attribuire ad un’autorità appropriata il potere di determinarli. Articolo 5 Gli esami medici richiesti dagli articoli precedenti non conclusidevono comportare alcuna spesa per il ragazzo o adolescente o per i suoi genitori. 1. Misure appropriate dovranno essere adottate dalla autorità competente per l’orientamento o il riadattamento fisico e professionale dei ragazzi e degli adolescenti nei cui confronti l’esame medico avrà rivelato delle inattitudini, delle anomalie, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svoltadelle deficienze. 62. L’assenza L’autorità competente determinerà la natura e l’estensione di prova del preventivo queste misure; a tale scopo, i servizi di massima di cui all’articolo 9lavoro, comma 4i servizi medici, terzo periodoi servizi d’istruzione e i servizi sociali dovranno collaborare, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale e tra questi servizi dovranno mantenersi contatti effettivi per la liquidazione del compensomettere in pratica queste misure. 73. In nessun caso le soglie numeriche indicateLa legge nazionale potrà prevedere la concessione ai ragazzi e adolescenti, anche la cui attitudine all’impiego non sia chiaramente riconosciuta: a) di permessi di impiego o di certificati medici temporanei valevoli per un periodo limitato, al termine del quale il giovane lavoratore dovrà sottoporsi ad un nuovo esame; b) di permessi o certificati che impongano particolari condizioni di impiego. 1. Il datore di lavoro dovrà conservare e tenere a mezzo disposizione degli ispettori del lavoro sia il certificato medico di percentualeattitudine all’impiego, sia nei minimi il permesso di impiego o libretto di lavoro attestanti che nei massiminon esistono obiezioni mediche all’impiego, in conformità a ciò che stabilirà la legge. 2. La legge nazionale determinerà: a) le misure di identificazione che dovranno essere adottate per controllare l’applicazione del sistema di esame medico di attitudine ai ragazzi e adolescenti delicati, per la liquidazione del compensoproprio conto o per conto dei loro genitori, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti al commercio ambulante o a qualsiasi altra occupazione esercitata sulla via pubblica o in un luogo pubblico; b) gli altri metodi di sorveglianza che dovranno essere adottati per la liquidazione stessagarantire una stretta applicazione della convenzione.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Sull’esame Medico Di Attitudine All’impiego Nei Lavori Non Industriali Dei Ragazzi E Degli Adolescenti

Disposizioni generali. ArtLa D.L. si riserva la facoltà di prelevare in contraddittorio con la ditta, campioni della fornitura effettuata da conservare in propri locali indicati, previa apposizione di sigilli e firme del Responsabile della stessa e della ditta nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. 1 (Ambito I campioni dovranno essere corredati da spezzoni di applicazione sostegno in acciaio tubolare zincato, diametro 60 mm., fissati ai segnali stessi da staffe, controstaffe, e regole generali) 1bulloneria in lega di alluminio, completi del dispositivo di antirotazione del segnale rispetto al sostegno. L’organo giurisdizionale Si fa inoltre presente che deve liquidare il compenso Comune di Lavagno, in ottemperanza al punto 1.2 del Disciplinare approvato dal D. M. 23 Giugno 1990, intende disporre dei professionisti certificati di conformità relativi alle pellicole retroriflettenti che verranno impiegate per la fornitura. Pertanto la ditta aggiudicataria dell’appalto, unitamente ai campioni di cui ai capi sopra, dovrà esibire prima della consegna dei lavori copia di tale documentazione recante gli estremi della fornitura cui si riferisce, fornita dal produttore delle pellicole retroriflettenti. La ditta appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare alla D. L. certificazione dei materiali da utilizzare rilasciate dalla ditta costruttrice contenente le caratteristiche dei materiali, e sottoposte a verifica della D.L. che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni a suo insindacabile giudizio accetterà o meno la posa del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4prodotto. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionistimarcata deficienza, si applica sospenderanno i pagamenti e si procederà alla verifica mediante campione prelevato sul posto e sottoposto ad analisi completa, se dette prove ed analisi danno esito sfavorevole riguardo materiali e forniture diversi da quelli indicati in appalto verrà ordinata l’immediata sostituzione dei materiali, il compenso spettante a uno solo di essi anche per rifacimento globale della posa in opera già eseguita in aggravio all’appaltatore; pena l’esecuzione d’ufficio e la stessa prestazione eseguita da più socirescissione del contratto in danno dell’appaltatore. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Disposizioni generali. ArtI prodotti inclusi nel presente allegato devono garantire l’assenza di organismi geneticamente modificati tramite certificazioni e quanto dispone il Regolamento CE n. 641/2004 del 6 aprile 2004 (recante norme attuative del Regolamento CE n. 1829/2003) e Regolamento CE n. 1830/2003 del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di alimenti ottenuti da OGM. 1 I prodotti biologici dovranno essere conformi alle normative di riferimento ed in particolare dovranno rispettare il disposto dai regolamenti (Ambito CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di applicazione controllo e regole generalicertificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. L’etichettatura di tali prodotti deve rispettare l’art. 5 del Reg. CEE n. 2092/91 e s.m. e cioè riportare: − il Paese di produzione in sigla − l’organismo di controllo in sigla − il codice del produttore − il numero della confezione preceduto dalla lettera T se trasformato o F se fresco − l’indicazione dell’ottenimento dell’autorizzazione alla stampa dell’etichetta. I prodotti aventi un’etichettatura non a norma del predetto regolamento non saranno accettati. Per prodotti provenienti da agricoltura integrata si intende una ”strategia con la quale si mantengono le popolazioni di organismi nocivi al di sotto della soglia di tolleranza sfruttando i meccanismi naturali di regolazione e utilizzando metodi di difesa accettabili dal punto di vista ecologico, economico e tossicologico”, secondo quanto previsto dalla Direttiva CEE n.2078/92 e s.m.; .Per prodotti tipici (prodotti identificati come “DOC” -Denominazione di Origine Controllata-, “DOP” -Denominazione di Origine Protetta- e “IGP” –Indicazione Geografica Protetta) 1, per prodotto proveniente da pesca sostenibile, per prodotto proveniente dal circuito del Commercio Equo e Solidale, per prodotto “tradizionale vedi requisiti esposti al paragrafo n. 6 (Utilizzo di prodotti provenienti da colture biologiche, integrate, tipici, tradizionali e del commercio equo e solidale) Si intende per etichettatura l’insieme delle indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente nell’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti Per prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato si intende l’unità di cui ai capi che seguono applicavendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale, costituito da un prodotto alimentare avvolto in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata tale imballaggio in modo forfettarioche il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra L’etichettatura dei prodotti alimentari comporta le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.seguenti indicazioni:

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Disposizioni generali. Art. 1 Oggetto del regolamento e principi generali dell’attività amministrativa (Ambito di applicazione art.1 legge 241/1990 e regole generalis.m.i.) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applicaIl presente regolamento, in difetto attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:”Nuove norme in materia di accordo tra procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, disciplina il procedimento amministrativo allo scopo di perseguire i fini determinati dalla legge secondo criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, con le parti in ordine allo stesso compensomodalità previste dalla legge 7 Agosto 1990, le n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoche disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario. 2. Nei compensi Questa amministrazione, nell’adozione di atti di natura non sono comprese le spese da rimborsare autoritaria: • agisce secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri la norma di diritto privato salvo che la legge non disponga altrimenti; • non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stessomotivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionalesoggetti privati gestori di pubblici servizi si attengono, incluse le attività accessorie alla stessanello svolgimento dei servizi stessi, ai principi di cui ai precedenti commi 1 e 2. 4. Nel caso Per procedimento amministrativo si intende una sequenza coordinata e collegata di incarico collegiale fatti e atti amministrativi, anche se imputati ad organi e soggetti diversi, tendenti nel loro insieme alla produzione di un effetto giuridico. La catena di fatti e di atti si conclude con un atto finale, il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino provvedimento amministrativo. Per provvedimento s’intende la dichiarazione di volontà, di scienza o di giudizio, assunta nell’esercizio di un potere amministrativo, dotata di autoritarietà e, a volte, di esecutorietà, da parte di un’autorità amministrativa, intesa a produrre determinati effetti giuridici in capo a soggetti terzi rispetto all’autorità medesima. La qualifica di un atto come provvedimento dipende dal suo contenuto e dalla capacità di produrre effetti in capo a terzi e non solo dal nome assegnato al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più socimedesimo e dall’eventuale inserimento nei registri dei repertori del Comune. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, sub-procedimento si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova intende una parte del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale procedimento che per la liquidazione del compensoparticolare complessità e rilevanza, specie quando sia di competenza di organi collegiali o commissioni, debba considerarsi un’articolazione autonoma rispetto al procedimento principale. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Comunale

Disposizioni generali. Art17.1 Se una disposizione delle presenti Condizioni di Acquisto Generali dovesse essere nulla, inefficace oppure invalida, questa disposizione nulla, inefficace oppure invalida dovrà essere sostituita da una disposizione efficace o valida che si avvicini il più possibile come effetto economico-commerciale alla clausola nulla, inefficace oppure invalida. 1 (Ambito Le altre disposizioni di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applicaacquisto generali resteranno, in difetto ogni caso, valide ed efficaci. 17.2 Se in un qualsiasi momento una Parte dovesse richiedere all’altra Parte di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le rinunciare all’osservanza di una delle disposizioni del presente decretocontratto, il diritto di pretendere l’attuazione e l’osservanza in un momento successivo resterà invariato. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente La rinuncia di una Parte a rivendicare una violazione contro una disposizione del contratto non equivale a rinuncia di rivendicazione di una successiva violazione contro la stessa disposizione oppure contro un’altra disposizione. 17.3 Tutte le disposizioni modifiche apportate richiederanno la forma scritta e dovranno essere sottoscritte dal fornitore e da Tratter, qualora non sia diversamente pattuito nel contratto di fornitura. Questa disposizione vale anche in caso di modifica della forma scritta del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoarticolo. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel 17.4 In caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società contrasto tra professionistila versione tedesca e le altre versioni tradotte delle presenti condizioni generali, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per prevale la stessa prestazione eseguita da più sociversione tedesca. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Disposizioni generali. ArtIl presente incarico viene conferito ai sensi degli artt. 1 (Ambito 2222-2229 e ss. del Codice Civile, la cui caratteristica principale è l'assenza di applicazione qualsiasi vincolo di subordinazione. Ne consegue che non sono previste sanzioni disciplinari. In caso di inadempimento delle prestazioni dovute, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, previa diffida ad effettuare le prestazioni dovute entro 10 giorni o, in caso di urgenza per la salvaguardia della continuità del servizio, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2224 del Codice Civile. L'Amministrazione può recedere dal contratto, con preavviso di 10 giorni, salvo i casi di forza maggiore, ai sensi e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti con gli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 2237 del Codice Civile. L’incaricato può recedere dal contratto, solo per giusta causa, ai capi sensi del comma 2 dell'art. 2237 del Codice Civile e con preavviso di 20 giorni. Il Tecnico incaricato conferma che seguono applicaalla data di sottoscrizione del presente atto non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in difetto particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi procedura di affidamento: a) non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso ricorre alcuna delle cause di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima esclusione di cui all’articolo 980 del D.lgs. 50/2016; b) non sono intervenute sospensioni, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale dei tecnici titolari di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compensofunzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Prestazionale Per Incarico Professionale

Disposizioni generali. ArtL’Agenzia si riserva la facoltà con provvedimento motivato, di: A. non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto (art. 1 (Ambito 95, comma 12, del D. lgs. nr. 50/2016); B. sospendere, reindire, revocare, motivatamente, la presente procedura; C. non sottoscrivere il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; D. non procedere all’aggiudicazione in presenza di applicazione e regole generali)una sola offerta valida. 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti E. un’offerta economica con prezzi unitari eccedenti gli importi unitari posti a base di cui ai capi che seguono applicagara; F. un’offerta economica con l’importo complessivo offerto eccedente l’importo totale a base di gara; G. un’offerta sottoposta a condizione o nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione specificate nella documentazione della procedura; H. un’offerta che, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi per quanto non espressamente regolati dallo stesso.previsto dalla documentazione della procedura, sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni. Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori: 2. Nei compensi non sono comprese I. coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; J. per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le spese da rimborsare secondo relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, per qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso tipo di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicaterelazione, anche di fatto; K. che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a mezzo di percentualetal proposito, sia nei minimi che nei massimila falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, per la liquidazione oltre a determinare l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessaD.P.R. nr. 445/2000.

Appears in 1 contract

Samples: Request for Offer (Rdo) for Translation Services

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti Il cimitero è dotato di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessocampi destinati alle inumazioni ordinarie decennali. 2. Nei compensi non Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalitàdeterminate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesson. 285. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione ordinaria decennale, il cimitero può disporre, per la prestazione professionalesuperficie eccedente, incluse le attività accessorie alla stessadi aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, in conformità con la programmazione definita nel piano regolatore cimiteriale, vigente al momento della concessione. 4. Nel caso Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, intendendosi per tali tutte le allocazioni nel cimitero diverse dall’inumazione in campo comune, l’ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionistiopera, si applica il compenso spettante a uno solo le relative caratteristiche tecniche e di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più socistruttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità alla normativa vigente. 5. Per gli incarichi non conclusiIn attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertitoil comune, con modificazioniatto del competente organo, dalla legge 24 marzo 2012adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, n. 27le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, costituisce elemento lastre di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compensopietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate), anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessain conformità alla normativa vigente.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria E Cimiteriale

Disposizioni generali. Art3.1. 1 (Ambito di applicazione Il Compratore non può cedere ad altri il contratto stipulato in base alle presenti Condizioni Generali, né cedere i diritti, le obbligazioni e regole generali)gli oneri da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Venditore: in ogni caso il Compratore rimane solidamente obbligato e responsabile col Cessionario per le obbligazioni e gli oneri ceduti, fatto salvo quanto previsto nella clausola 11.2. delle presenti C.G.d.V. 13.2. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti Fatti salvi i diritti e le previsioni di cui ai capi che seguono applicaalle successive clausole 21., 22. e 23., tutte le informazioni scambiate tra le Parti debbono considerarsi riservate salvo i diritti di Entrambe a produrre tali comunicazioni e informazioni all’Autorità Giudiziaria e/o arbitrale qualora risultino inerenti e comprovanti nell’eventuale giudizio ivi pendente, a ciò le Stesse autorizzandosi reciprocamente. 3.3. Qualora le Parti intendano comunicare, ricevere, scambiare informazioni non riservate, in difetto deroga a quanto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compensocui alla precedente clausola 3.2., le disposizioni Stesse s’impegnano a stipulare e sottoscrivere uno specifico accordo. 3.4. Ciascuna Parte può comunicare con l’altra verbalmente, telefonicamente, con scritture/documenti/moduli comunicati/trasmessi a mezzo telefax, servizio postale, corrieri, vettori e spedizionieri, e/o a mezzo posta elettronica, certificata e non (P.E.C., e-mail) e con ogni altro collegamento/mezzo/applicazione/servizio elettronico/informatico/digitale (es.: skype, social network, applicazioni digitali quali a esempio whatsapp, etc.) e/o altro mezzo equipollente e tali comunicazioni sono equiparate a un documento scritto, con piena validità contrattuale fra le Parti, fatto salvo quanto più precisamente previsto nella successiva clausola 3.6. e dalle norme imperative e inderogabili di legge. 3.5. Gli eventuali codici d’identificazione contenuti nel documento elettronico, anche se diversi dalla firma digitale, vengono ritenuti sufficiente dalle Parti per l’identificazione del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni mittente e l’autenticità del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo documento stesso. 23.6. Nei compensi Le Parti espressamente concordano: a) che l’Offerta e l’Ordine inoltrati tramite i mezzi elettronici (di cui alle precedenti clausole 1.3. e 3.4.), sono da considerati dalle Stesse equivalenti a documenti cartacei da loro validamente sottoscritti, con il medesimo carattere obbligatorio e la stessa efficacia vincolante, fatto salvo quanto previsto da norme imperative e inderogabili di legge; b) che la Conferma d’Ordine inoltrata a SELE S.r.l. tramite i mezzi elettronici o con qualsiasi altra prevista modalità (di cui alle clausole 1.3. e 3.4.), sarà considerata valida, efficace e vincolante solamente se recante la sottoscrizione dell’Acquirente, fatto salvo quanto previsto da norme imperative e inderogabili di legge; c) che l’eventuale richiesta di Modifiche/Variazioni alla Conferma d’Ordine inoltrata tramite i mezzi elettronici o con qualsiasi altra prevista modalità (di cui alle clausole 1.3. e 3.4.), sarà considerata valida, efficace e vincolante solamente se recante la sottoscrizione dell’Acquirente e se accettata da SELE S.r.l. con Revisione d’Ordine (di cui alla precedente clausola 2.1. lett. k), fatto salvo quanto previsto da norme imperative e inderogabili di legge. 3.7. Le Parti altresì espressamente concordano che, fatto salvo quanto previsto nelle precedenti clausole 1.4, 3.4, 3.5 e 3.6, in caso di discrepanza o contraddittorietà fra due o più comunicazioni e/o di contestazione circa il contenuto preminente di una di esse, dovrà considerarsi prevalente, dirimente e risolutivo quanto pattuito nella Conferma d’Ordine approvata da SELE e debitamente sottoscritta dall’Acquirente. In mancanza di Conferma d’Ordine o nel caso di più e diverse Conferme d’Ordine (per esempio intervenute a seguito di REV), in caso di controversia dovrà considerarsi dirimente e prevalente l’ultimo documento scritto approvato da SELE. In ogni caso troveranno applicazione le presenti Condizioni Generali. 3.8. Il Cliente s’impegna ad acquistare i Prodotti per uso proprio o del proprio gruppo aziendale, non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalitàper rivendita, compresa quella concordata concessione in modo forfettarioleasing o trasferimento a terzo rivenditore e/o che non sia il c.d. Non sono altresì compresi oneri “Cliente finale”, obbligandosi quindi a non rivendere il prodotto senza la preventiva autorizzazione scritta di XXXX. 3.9. Ciascuna delle Parti è tenuta, a propria cura e contributi dovuti spese, a qualsiasi titolorispettare la normativa vigente (nazionale, comunitaria e internazionale), in relazione agli obblighi assunti in conformità alle presenti Condizioni Generali, nonché a ottenere tutti i relativi, preventivi, contingenti e conseguenti permessi, licenze e autorizzazioni, amministrative e di legge in generale, ciascuna in relazione ai propri obblighi e doveri come disciplinati ex lege e dalle presenti Condizioni. 3.10. L’eventuale nullità, anche parziale, di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali, non comporta la nullità, l’illegittimità e/o l’inefficacia delle Condizioni Generali di Vendita nella loro interezza, né del Contratto, salvo quanto previsto dall’articolo 1419 del Codice Civile. 3.11. I costi titoli degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stessoarticoli/clausole delle C.G.d.V. hanno carattere puramente indicativo: in nessun caso essi possono avere rilevanza nell’interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali. 33.12. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionaleA conferma di quanto già statuito nella precedente clausola 1.8., incluse il Compratore dichiara espressamente di aver attentamente esaminato, quantomeno già all’atto della sottoscrizione della Conferma d’Ordine, le attività accessorie alla stessapresenti Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura, in ogni loro clausola e previsione, di averne compreso interamente il contenuto, il significato, l’efficacia, le conseguenze e gli effetti, diritti, obblighi e oneri discendenti e conseguenti tutti e di accettarli integralmente e senza riserva e/o dubbio alcuno. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Sales Contracts

Disposizioni generali. Art. Con il presente bando e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la selezione di 589 volontari da impegnare nel 2018-2019 nei 65 progetti di servizio civile universale (in Allegato 1 (Ambito di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di l’elenco degli enti iscritti all’Albo regionale presso cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra si attuano tali progetti) finanziabili con le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti risorse a qualsiasi titolodisposizione per l'anno 2018 richiamate nelle premesse. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3progetti hanno una durata di dodici mesi con un orario di servizio non inferiore a trenta ore settimanali o a 1400 ore annue. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie Possono partecipare alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 92, secondo le condizioni ivi specificate. Ciascun giovane può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto. La data di avvio in servizio dei volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari al Dipartimento per l’esame delle graduatorie di cui all’articolo 5. L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2019. Il Dipartimento pubblica il calendario generale delle date di avvio in servizio e provvede ad informare ciascun ente della data da cui decorre l’impiego dei volontari affinché gli stessi siano tempestivamente e correttamente informati. Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa in € 433,80 l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio. Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento. Qualora il volontario risieda in un comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso delle spese del viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto e del viaggio di rientro nel luogo di residenza al termine del servizio, effettuati con il mezzo di trasporto più economico. Agli assegni attribuiti ai volontari si applicano le disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 4, terzo periodocomma 2, del decreto legge 24 D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 20122009, n. 12. Per i volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento cui si può aggiungere un’assicurazione integrativa attivata dall’ente laddove siano previste particolari attività. Al termine del servizio al volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione espletamento del compensoservizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Bando Per La Selezione Di Volontari

Disposizioni generali. ArtIl presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi da parte dell'Amministrazione Comunale; questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente la fornitura, gli importi ed il termine di consegna indicato nel Capitolato Speciale. 1 (Ambito Il valore economico, indicato nelle Istruzioni ed Informazioni ai Concorrenti, non costituisce indicazione di applicazione corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e regole generali) 1individuare il quadro economico dell’Accordo Quadro. L’organo giurisdizionale La stipula dell’Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra l’Amministrazione Comunale nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo minimo predefinito. L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che deve liquidare il compenso dei professionisti l'Amministrazione Comunale, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli. Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decretoal D. Lgs. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoN. 50/16. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Disposizioni generali. Art6.1 L’Acquirente prende atto e accetta che tutte le traduzioni in lingua inglese della documentazione inerente alla procedura di vendita degli aeromobili oggetto del Bando ed agli aeromobili medesimi, nonché di questo Contratto, sono state effettuate al solo scopo di permettere la partecipazione di potenziali acquirenti di lingua straniera e che, in ogni caso, faranno fede esclusivamente i testi in lingua italiana. 6.2 Nessuna delle Parti potrà cedere questo Contratto o i diritti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti. 6.3 Qualsiasi modifica del presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti nei cui confronti la stessa viene invocata. 6.4 Ciascuna Parte terrà a proprio esclusivo carico gli onorari dei rispettivi professionisti e consulenti incaricati della negoziazione, redazione, stipula ed esecuzione del presente Contratto nonché degli altri contratti relativi all’operazione. 6.5 Tutte le imposte e spese derivanti dalla conclusione del presente Contratto sono a carico dell’Acquirente. 1 (Ambito Il compimento e perfezionamento di applicazione qualsiasi atto e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti formalità, anche presso pubblici registri, dipendente dalla cessione [dell’Aeromobile / degli Aeromobili] di cui ai capi che seguono applicaal presente Contratto, incluse, in difetto particolare, tutte le necessarie e relative annotazioni, iscrizioni e trascrizioni, avverrà integralmente a cure e spese dell’Acquirente, ferma restando la collaborazione del Venditore, senza oneri per quest’ultimo, per l’espletamento delle formalità necessarie in relazione al trasferimento della proprietà [dell’Aeromobile / degli Aeromobili]. Come effetto della presente vendita, le Parti concordemente autorizzano la competente autorità aeronautica ad eseguire la trascrizione del presente atto a favore dell’Acquirente, con esonero di accordo ogni eventuale responsabilità. 6.6 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 6.7 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti Parti derivanti dalla o in ordine allo stesso compenso, le disposizioni qualsiasi modo connesse al presente Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoForo di Roma. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi 6.8 A richiesta delle parti il presente atto resterà conservato tra le spese dello stessogli atti di raccolta del notaio autenticante. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Cessione Di Aeromobile

Disposizioni generali. ArtA seguito dell’entrata in vigore del "Regolamento Generale di esenzione n. 651/GBER", la Commissione Europea ha dichiarato, all’art. 1 (Ambito 54, che i regimi di applicazione aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e regole generali) 1la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti 107, paragrafo 3, del Trattato ed esentati dall’obbligo di notifica di cui ai capi che seguono applicaall’art. 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni esplicitamente indicate nella stessa disposizione e nel Capo I del Regolamento. In tale ambito presso l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport è in itinere l’avviamento delle procedure per la comunicazione in esenzione relativamente alla richiamata L.R. 15/2006 e che, pertanto, gli aiuti per l’annualità 2020 potranno essere concessi nel rispetto e nei limiti previsti dal sopra citato Regolamento. Il contributo può essere cumulato con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili. E’ consentito il cumulo con altri aiuti di Stato, in difetto relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di accordo tra aiuto individuata dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Parimenti, il contributo può essere cumulato con altri aiuti “de minimis” se questi ultimi fanno riferimento a costi ammissibili non individuati. Se i costi dovessero essere individuati il cumulo è possibile fino al raggiungimento dell'intensità massima individuata dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Si ricorda che le parti risorse potranno essere impegnate dal competente Centro di Responsabilità una volta individuati i beneficiari secondo le vigenti disposizioni contabili. La liquidazione degli importi spettanti, anche per quanto concerne eventuali anticipazioni, è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse derivanti dalla ripartizione del plafond annuale di competenza e di cassa attribuite alla Direzione Generale dei Beni Culturali, in ordine allo stesso compensoconformità alle disposizioni della Legge di stabilità regionale e dell’art. 56, le disposizioni c. 6 del presente decretoD.Lgs 23.06.2011, n. 118. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni L’Assessorato procederà a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui alla domanda di erogazione e di cui alla documentazione di rendicontazione del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4contributo. Nel caso il progetto risultasse beneficiario di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino altri contributi pubblici, ulteriori verifiche potranno essere effettuate sulla documentazione di spesa presentata agli uffici eroganti (Fondazione Sardegna Film Commission, altri Assessorati Regionali, Comuni, Ministero). Sono escluse dal sostegno finanziario della Regione Autonoma della Sardegna le opere audiovisive elencate al doppiocomma 3 dell’art. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 20124 della L.R. 20 settembre 2006, n. 115, convertitoe le opere a carattere pornografico, che facciano apologia di violenza o siano di incitamento all’odio etnico o razziale. Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Si specifica che la Fondazione Sardegna Film Commission, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’ambito delle propria attività istituzionale, è disponibile a fornire servizi e assistenza alle produzioni con modificazioniinformazioni di carattere logistico e creativo, dalla legge 24 marzo 2012supporto nel disbrigo delle pratiche relative ad autorizzazioni e/o concessioni e a garantire il continuo raccordo tra la produzione, n. 27il territorio e le sue professionalità. La Fondazione, costituisce elemento inoltre, assicura piena assistenza alle produzioni per l’applicazione di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo protocolli di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compensoeco-sostenibilità dei set cinematografici, nel presente decreto rispetto delle coordinate europee di settore. All’indirizzo sopra riportato sono reperibili le informazioni sull’attività della Fondazione, la cui sede operativa è a Cagliari, in via Malta 63, e nelle tabelle allegate, sono vincolanti i recapiti telefonici e mail per la liquidazione stessaeventuali contatti.

Appears in 1 contract

Samples: Bando Pubblico Per La Concessione Di Contributi

Disposizioni generali. Art. 1 Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (Ambito di applicazione e regole generali1) 1. L’organo giurisdizionale I. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applicaesercitano una attività commerciale, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoesclusi gli enti pubblici [...]. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettarioII. Non sono altresì compresi oneri soggetti alle disposizioni sul fallimento e contributi dovuti a qualsiasi titolosul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. III. I costi limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra indici ISTAT dei prezzi al consumo per le spese dello stessofamiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. 31) Articolo sostituito dall’art.1 del D.Lgs. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 412 settembre 2007 n. 169. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, La norma si applica il compenso spettante a uno solo ai procedimenti per dichiarazione di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più socifallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Regio Decreto 16 Marzo 1942 N° 267

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di 15.1 Il Contratto costituisce l'unico ed esclusivo accordo tra il Cliente e Gamma Innovation e regola l'utilizzo dei Servizi superando qualunque eventuale accordo precedentemente intercorso tra le parti Parti. 15.2 In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e l’Offerta, prevale quanto previsto da quest’ultima. 15.3 Eventuali prassi contrarie anche reiterate e tollerate che dovessero essere state seguite nell’ambito di precedenti rapporti commerciali tra Gamma Innovation ed il Cliente, non potranno comunque limitare o escludere l’applicazione delle presenti Condizioni Generali e non comporteranno alcuna rinuncia di Gamma Innovation a far valere i diritti in ordine allo stesso compenso, le esse sanciti a suo favore. 15.4 L’eventuale nullità o invalidità di una o più disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni Contratto non comporterà la nullità o invalidità del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoContratto nel complesso o delle rimanenti pattuizioni, che rimarranno pienamente valide ed efficaci. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi 15.5 Qualsiasi comunicazione tra le spese dello stessoParti afferente il contenuto del Offerta e Contratto dovrà avvenire per iscritto a mezzo e-mail, posta elettronica certificata o posta ordinaria. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale15.6 Le parti si danno reciprocamente atto di stipulare il Contratto nella qualità di operatori professionali e che, incluse le attività accessorie alla stessadi conseguenza, non rivestono lo status di consumatore così come definito dalla normativa vigente. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa aggiudicataria s’impegna e si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di applicazione lavoro per i dipendenti delle categorie interessate e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applicanegli accordi locali integrativi dello stesso, in difetto vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’impresa s’impegna e si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli ac- cordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, natu- ralmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. L’impresa è respon- sabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidetta da parte degli eventuali subappaltatori. Il tutto a norma e migliore precisazione di accordo tra le parti in ordine allo stesso compensoquanto stabilito dal Capitolato Speciale. Fa parte integrante del contratto il piano operativo di sicurezza del cantiere, redatto a cura e spese dell’impresa secondo le disposizioni dell’art. 9.13 del presente decretoX.XX. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7delle norme legislative vigenti. In nessun caso l’impresa potrà chie- dere indennizzi per la redazione dello stesso e per le soglie numeriche indicateeventuali modifiche ed integrazioni. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore costituiscono causa di risoluzione del contratto. L’impresa s’impegna e si obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche a mezzo di percentualese non espressamente indicate e citate. L’appaltatore, sia nei minimi con la semplice sottoscri- zione del presente contratto, dichiara che nei massimi, per la liquidazione del compensoha tenuto conto, nel presentare la propria offerta, di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti o meno, posti a suo carico, dal Capitolato Speciale e Generale d’appalto, dalle Leggi, Regolamenti, Decreti e Norme cui il presente decreto Contratto e nelle tabelle allegateC.S.A. fanno riferimento. Nell’importo complessivo sono compresi e compensati pertanto, sono vincolanti oltre ai lavo- ri esplicitamente descritti negli atti contrattuali, anche: - Ogni spesa principale ed accessoria, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero, le opere provvisionali per la liquidazione stessadare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’Appalto; - Ogni spesa necessaria per effettuare le lavorazioni previste dal progetto esecutivo in completa sicurezza e secondo le indicazioni dettate dalla DD.LL; Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti dall’impresa non conformi a quanto previsto in contratto, fatta eccezione per quella parte delle opere commissionata con esplicito Ordine di Servizio dalla DD.LL. L’impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell’opera e difetti di costruzione, secondo quanto previsto dall’art. 141 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti Le acquisizioni in economia di cui ai capi che seguono applicabeni, in difetto servizi, lavori, possono essere effettuate: a)mediante amministrazione diretta. b)mediante procedura di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessocottimo fiduciario. 2. Nei compensi non sono comprese Per ogni acquisizione in economia le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stessostazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento. 3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo fondi per le spese, quando è necessario, possono essere forniti mediante mandato di anticipazione, con obbligo di rendiconto. Sono esclusi dalla forma di amministrazione diretta tutti i lavori ed i servizi per i quali: - la prestazione professionale, incluse progettazione non sia stata eseguita a cura dell’ufficio comunale; - non siano disponibili le attività accessorie alla stessaattrezzature ed assicurata un’adeguata organizzazione. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso Il cottimo fiduciario è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più sociterzi. 5. Per gli incarichi non conclusiL’affidatario di lavori, o prosecuzioni servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di precedenti incarichiidoneità morale, si tiene conto dell’opera effettivamente svoltacapacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. 6. L’assenza Nessuna prestazione di prova beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del preventivo presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compensosottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 7. In nessun caso Non sono considerati artificiosamente frazionati: a)l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le soglie numeriche indicateprocedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra; b)gli affidamenti di un intervento misto di cui all’articolo 13 , anche a mezzo qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di percentualeefficienza, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione risparmio economico o rapidità di esecuzione. 8. Il limite di importo previsto dall’art. 125 del compenso, nel presente decreto D. Lgs 12/4/2006 n. 163 e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessas.m.i. è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa in materia.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Dei Contratti Del Comune

Disposizioni generali. Art3.1. 1 (Ambito di applicazione Il Compratore non può cedere ad altri il Contratto stipulato in base alle presenti Condizioni Generali, né cedere i diritti, le obbligazioni e regole generali)gli oneri da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Venditore: in ogni caso il Compratore rimane solidamente obbligato e responsabile col Cessionario per le obbligazioni e gli oneri ceduti, fatto salvo quanto previsto nella clausola 9.2. delle presenti C.G.d.V. 13.2. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti Fatti salvi i diritti e le previsioni di cui ai capi che seguono applicaalle successive clausole 21., 22. e 23., tutte le comunicazioni e informazioni scambiate tra le Parti debbono considerarsi riservate salvo i diritti di Entrambe a produrre le stesse all’Autorità Giudiziaria e/o arbitrale qualora risultino inerenti e comprovanti nell’eventuale giudizio ivi pendente, autorizzandosi reciprocamente a un tanto. 3.3. Qualora le Parti intendano comunicare, ricevere, scambiare informazioni non riservate, in difetto deroga a quanto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compensocui alla precedente clausola 3.2., le disposizioni Stesse s’impegnano a stipulare e sottoscrivere uno specifico accordo. 3.4. Ciascuna Parte può comunicare con l’altra verbalmente, telefonicamente, con scritture/documenti/moduli comunicati/trasmessi a mezzo telefax, servizio postale, corrieri, vettori e spedizionieri, e/o a mezzo posta elettronica, certificata e non (p.e.o., P.E.C.) e con ogni altro collegamento/mezzo/applicazione/servizio elettronico/informatico/digitale (es.: skype, social network, applicazioni digitali quali a esempio whatsapp, etc.) e/o altro mezzo equipollente e tali comunicazioni sono equiparate a un documento scritto, con piena validità contrattuale fra le Parti, fatto salvo quanto più precisamente previsto nella successiva clausola 3.6. e dalle norme imperative e inderogabili di legge. 3.5. Gli eventuali codici d’identificazione contenuti nel documento elettronico, anche se diversi dalla firma digitale, vengono ritenuti sufficiente dalle Parti per l’identificazione del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni mittente e l’autenticità del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo documento stesso. 23.6. Nei compensi Le Parti espressamente concordano: a) che l’Offerta e l’Ordine inoltrati tramite i mezzi elettronici (di cui alle precedenti clausole 1.3. e 3.4.), sono da considerati dalle Stesse equivalenti a documenti cartacei da loro validamente sottoscritti, con il medesimo carattere obbligatorio e la stessa efficacia vincolante, fatto salvo quanto previsto da norme imperative e inderogabili di legge; b) che la Conferma d’Ordine inoltrata a SELE S.r.l. tramite i mezzi elettronici e/o con qualsiasi altra prevista modalità (di cui alle clausole 1.3. e 3.4.), sarà considerata valida, efficace e vincolante solamente se recante la sottoscrizione dell’Acquirente, fatto salvo quanto previsto da norme imperative e inderogabili di legge; c) che l’eventuale richiesta di Modifiche/Variazioni alla Conferma d’Ordine inoltrata tramite i mezzi elettronici e/o con qualsiasi altra prevista modalità (di cui alle clausole 1.3. e 3.4.), sarà considerata valida, efficace e vincolante solamente se recante la sottoscrizione dell’Acquirente e se accettata da SELE S.r.l. con Revisione d’Ordine (di cui alla precedente clausola 2.1. lett. bb), fatto salvo quanto previsto da norme imperative e inderogabili di legge. 3.7. Fatto salvo quanto previsto nelle precedenti clausole 1.4, 3.4, 3.5 e 3.6, le Parti altresì espressamente concordano che, in caso di discrepanza e/o contraddittorietà fra due o più comunicazioni e/o di contestazione circa il contenuto preminente di una di esse: a) dovrà considerarsi prevalente, dirimente e risolutivo quanto pattuito nella Conferma d’Ordine approvata da SELE e debitamente sottoscritta dall’Acquirente; b) in mancanza di Conferma d’Ordine o nel caso di più e diverse Conferme d’Ordine (per esempio intervenute a seguito di REV), in caso di controversia, dovrà considerarsi dirimente e prevalente l’ultimo documento scritto approvato da XXXX; c) in ogni caso troveranno applicazione le presenti Condizioni Generali. 3.8. Il Cliente s’impegna ad acquistare i Prodotti per uso proprio o del proprio gruppo aziendale, non sono comprese per rivendita, concessione in leasing e/o trasferimento a terzo rivenditore e/o c.d. “Cliente finale”, obbligandosi quindi a non rivendere il prodotto senza la preventiva autorizzazione scritta di XXXX. 3.9. Ciascuna delle Parti è tenuta, a propria cura e spese, a rispettare la normativa vigente (nazionale, comunitaria e internazionale), in relazione agli obblighi assunti in conformità alle presenti Condizioni Generali e alla Conferma d’Ordine, nonché a ottenere tutti i relativi, preventivi, contingenti e conseguenti permessi, licenze e autorizzazioni, amministrative e di legge in generale, ognuna in relazione ai propri obblighi e doveri come disciplinati ex lege e dalle presenti Condizioni. 3.10. L’eventuale nullità, anche parziale, di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali, non comporta la nullità, l’illegittimità e/o l’inefficacia delle Condizioni Generali di Vendita nella loro interezza, né del Contratto. 3.11. Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto, anche per loro espressa volontà pattizia (come in essa recepita) costituisce e sostanzia, nella forma, nel contenuto e nelle finalità, la fattispecie del Contratto di Vendita di cui all’art. 1470 del Codice Civile e ss. gg.: a conferma altresì riconoscono la sottesa prestazione di “dare” (cessione dell’impianto) come assolutamente primaria e prevalente rispetto alla subordinata prestazione di “fare” (messa in opera) concordemente individuata come secondaria e accessoria; le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titoloParti espressamente quindi escludono che il presente Accordo costituisca Contratto d’Appalto. 3.12. I costi titoli degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stessoarticoli/clausole delle C.G.d.V. hanno carattere puramente indicativo: in nessun caso essi possono avere rilevanza nell’interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali. 33.13. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionaleA conferma di quanto già statuito nella precedente clausola 1.8., incluse il Compratore dichiara espressamente di aver attentamente esaminato, preliminarmente alla sottoscrizione della Conferma d’Ordine, le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso presenti Condizioni Generali di incarico collegiale Contratto di Vendita/Fornitura, in ogni loro clausola e previsione, di averne compreso interamente il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisticontenuto, si applica il compenso spettante a uno solo significato, l’efficacia, le conseguenze e gli effetti, diritti, obblighi e oneri discendenti e conseguenti tutti e di essi accettarli integralmente e senza riserva e/o dubbio alcuno, come anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.attestato in Conferma d’Ordine sub Q.

Appears in 1 contract

Samples: Contract of Sale/Supply

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare 15.1 Il presente Contratto non determina il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo sorgere tra le parti Parti di alcun vincolo societario o associativo e/o di alcun rapporto di dipendenza o di rappresentanza tra le stesse. In particolare, né il Contraente né Xxxxx Xxx mediante il presente contratto, hanno in ordine allo stesso compensoalcun modo inteso costituire 15.2 Qualsiasi integrazione, modifica, variazione e/o rinuncia al presente Contratto sarà valida ed efficace solo se espressamente accettata e sottoscritta da entrambe le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoParti; in tal caso essa prevarrà sulla clausola eventualmente difforme. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. 15.3 In nessun caso le soglie numeriche indicateeventuali inadempimenti e/o comportamenti del Contraente, o dei suoi addetti, difformi a quanto stabilito nel presente Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacite accettazioni degli inadempimenti, anche se non contestati da Aruba Pec. L'inerzia di Aruba Pec nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a mezzo tali diritti o clausole. 15.4 L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di percentualeuna o più clausole delle presenti Condizioni o di successivi accordi integrativi, sia nei minimi stipulati tra le Parti, non comporterà l’invalidità delle altre clausole; in tal caso le Parti concorderanno una clausola sostitutiva il più possibile simile nel contenuto e che nei massimiespliciti al meglio i fini della clausola non valida. 15.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Contratto è stata dalle medesime ampiamente discussa ed approvata specificamente. 15.6 Le Parti si impegnano a sottoscrivere ogni ulteriore atto, per la liquidazione del compenso, nel a compiere ogni ulteriore adempimento ed a provvedere ad ogni adempimento che l’altra Parte possa ragionevolmente richiedere ai fini di dare completa e corretta esecuzione al presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessaContrato.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per Lo Svolgimento Di Attività Inerenti Il Rilascio Di Servizi Di Certificazione Digitale

Disposizioni generali. Art5.2.1. 1 (Ambito Il CLIENTE dà atto che le operazioni vengono concluse sulla base di applicazione una sua autonoma valutazione e regole generali) 1non su sollecitazione della BANCA. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti Nell’esecuzione delle operazioni la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli xxxxxxxxxxxx.Xx CLIENTE è tenuto a fornire alla SOCIETÀ PRODOTTO la liquidità necessaria all’esecuzione di cui ai capi che seguono applicaciascuna operazione, in difetto nonché al sostenimento di accordo tra ogni altra commissione e spesa entro un termine coerente con le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri condizioni e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo i tempi previsti per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla regolazione e la liquidazione dell’operazione stessa. 45.2.2. La BANCA ha tuttavia facoltà, nell’interesse del CLIENTE, di rifiutare l’esecuzione dell’operazione, previa immediata comunicazione al CLIENTE, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che USER ID e PASSWORD personale del CLIENTE siano conosciuti da soggetti terzi al CONTRATTO, o laddove sia utilizzata l’AUTENTICAZIONE FORTE, che il CLIENTE abbia perso la disponibilità del DISPOSITIVO accreditato per lo svolgimento della AUTENTICAZIONE FORTE o per altre ragioni gravi e motivate. 5.2.3. Una volta impartite, le istruzioni del CLIENTE possono essere revocate solo se non ancora eseguite. 5.2.4. Il CLIENTE prende atto che le registrazioni contabili della BANCA avvengono attraverso il passaggio elettronico degli impulsi dallo stesso inviati e che, pertanto, tali evidenze fanno piena prova a favore di e contro entrambe le PARTI. 5.2.5. Tenuto conto della natura del SERVIZIO, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili e delle registrazioni effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto. 5.2.6. Quando il CONTRATTO è intestato a più persone esso si intende conferito in via disgiuntiva e, pertanto, le disposizioni, tra cui quella di risolvere, sciogliere o recedere il CONTRATTO, potranno essere date da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della BANCA anche nei confronti degli altri intestatari. L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. 5.2.7. I cointestatari sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della BANCA, dunque, in ogni caso, essi saranno responsabili delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul conto, anche per atto o fatto di un solo intestatario. 5.2.8. Nel caso di incarico collegiale sopravvenuta incapacità di agire o di morte di uno degli intestatari, ciascuno degli altri conserva il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato e gli eredi dell’intestatario, i quali saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria. 5.2.9. Tuttavia nei casi di cui al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionistiprecedente comma, si applica la BANCA deve pretendere il compenso spettante a concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno solo di essi le sia stata notificata opposizione anche per la stessa prestazione eseguita da più socisolo con lettera raccomandata a.r. 55.2.10. Per gli incarichi non conclusiIn caso di morte del CLIENTE, ovvero di morte o prosecuzioni sopravvenuta incapacità di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova uno degli intestatari del preventivo di massima rapporto di cui all’articolo 9al CONTRATTO, comma 4le opposizioni di cui sopra, terzo periodocosì come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell’utilizzo del SERVIZIO dopo il verificarsi degli eventi medesimi, del decreto legge 24 gennaio 2012non saranno opponibili alla BANCA, n. 1finché a questa non sia stata comunicata, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo lettera raccomandata a.r., notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di percentualeagire degli intestatari, e ciò finché alla BANCA non sia nei minimi stata prodotta idonea documentazione BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo Gruppo Bancario Ifigest che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessacomprovi il verificarsi di suddetti eventi.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Disposizioni generali. Art3.1 Generalita’ e sommario dei servizi oggetto della gara I servizi cui il Fornitore dovrà adempiere sono disciplinati nel seguente capitolato. 1 (Ambito Le modalità di applicazione e regole generali) 1attuazione saranno disciplinati mediante disposizioni operative successive. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti I dati di cui il Fornitore verrà in possesso durante l’espletamento dei servizi sono di proprietà esclusiva del C.P.L. che potrà visualizzarli e utilizzarli in qualunque momento senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione contraente. Nello svolgere le attività richieste, il Fornitore deve garantire il rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, del DPR n. 445 del 2000 sulla documentazione amministrativa e loro successive modificazioni. In particolare, il Fornitore e il proprio personale occupato in tali attività devono rispettare rigorosamente il segreto d’ufficio sui dati trattati e sul contenuto degli stessi. Il Fornitore è responsabile delle sole attività svolte dal proprio personale e non di quelle svolte dal personale del C.P.L. e dell’Amministrazione contraente. A tal fine deve sempre essere possibile individuare l'utente e la data in cui è stata apportata un'integrazione e/o una modifica al Verbale o ad altra documentazione informatica. Le modalità di prestazione dei servizi del presente documento costituiscono i requisiti essenziali che il Fornitore è obbligato a svolgere. Le modalità di svolgimento e l’organizzazione del servizio saranno illustrati dal Fornitore nell’offerta tecnica e/o in sede dimostrativa del Gestionale ai capi che seguono applicafini dell’attribuzione del punteggio. Gli eventuali servizi aggiuntivi o complementari migliorativi rispetto al capitolato saranno descritti dal Fornitore nella propria offerta tecnica e saranno oggetto di attribuzione di maggior punteggio. Le durate previste nel presente Capitolato Tecnico sono da intendersi come giorni solari (di calendario), in difetto salvo dove diversamente indicato. Il Fornitore, dovrà: ⚫ farsi carico della gestione dei Verbali redatti anche prima della data di accordo tra le parti in ordine allo stesso compensoaffidamento del servizio, le come specificato all’art. 4.1 “Gestione attività pregressa e migrazione dei dati” assumendosi l’onere della continuità della gestione degli atti e dei procedimenti già attivati dal C.P.L., nei limiti della decorrenza dei termini; ⚫ interloquire e collaborare con la massima diligenza e puntualità con il C.P.L.; ⚫ compiere il servizio inserimento dati/immagini/documenti e consultazione banca dati come meglio specificato nel articolo “Data Entry” presso la sede del fornitore e “on site”; ⚫ su disposizioni del C.P.L., compiere il servizio di stampa, imbustamento e consegna dei Verbali a Poste Italiane o, a seguito di liberalizzazione del servizio postale, ad altra ditta incaricata, per la notifica ad obbligati in solido e/o trasgressori aventi sede o residenza in Italia, e per gli obbligati in solido e/o trasgressori aventi sede o residenza all’estero secondo quanto disposto all’art. 4.3.1 “Stampa e Notifica di Verbali indirizzati all’estero”; ⚫ compiere tutte le attività di rendicontazione delle notifiche, acquisizione delle cartoline di avviso di ricevimento degli atti giudiziari e rendicontazione degli esiti delle notifiche, con scannerizzazione nitida e leggibile dei supporti cartacei abbinati nel Gestionale al relativo Verbale e successiva loro archiviazione sui file che verranno poi depositati presso il C.P.L. unitamente ai documenti originali con l’indicazione della loro destinazione (scatole, lotti, supporti ottici, ecc.); ⚫ farsi carico di tutte le attività di inserimento nel Gestionale dei pagamenti dei Verbali eseguiti dagli utenti con c.c.p. o altra forma di pagamento in uso o che sarà in uso dal C.P.L. e/o dall’Amministrazione contraente, nonché loro rendicontazione e scannerizzazione nitida e leggibile dei documenti cartacei e in ultimo la loro archiviazione (elettronica e cartacea); ⚫ elaborare e procedere con la spedizione di una lettera di sollecito e/o integrazione di pagamento nei confronti degli obbligati in solido aventi residenza o sede in Italia, che non si siano avvalsi nei termini della facoltà di pagamento in misura ridotta o, abbiano pagato in maniera insufficiente, concordandone le modalità con il C.P.L.. ⚫ fornire un Gestionale che dovrà essere installato in accordo e/o secondo le indicazioni fornite dal Settore Sistemi Informativi – SIC - dell’Amministrazione contraente, come appresso specificato nel presente decretocapitolato. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalitàIl Gestionale, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi a oneri e contributi dovuti spese a qualsiasi titolocarico del Fornitore, dovrà essere interfacciato ai tracciati record delle applicazioni esterne che confluiscono e confluiranno nel gestionale medesimo. I costi degli ausiliari incaricati Il Gestionale offerto dal professionista sono ricompresi tra Fornitore deve garantire funzioni che permettano di importare automaticamente i dati e le spese dello stesso. 3immagini delle infrazioni accertate da dispositivi elettronici di rilevazione, fissi e mobili, associandoli uno ad uno al verbale di riferimento. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionaleDeve inoltre garantire l’interoperabilità verso altri sistemi istituzionali e/o con sistemi di gestione dati come specificato nel presente capitolato, incluse le attività accessorie alla stessa. 4al fine di velocizzare ed informatizzare al massimo il servizio. Nel caso Il Gestionale dovrà consentire di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo gestire direttamente l’attività di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, notificazione anche a mezzo PEC degli atti sanzionatori, interfacciandosi con relativo software di percentualespecie in uso all’Amministrazione contraente; ⚫ consentire al C.P.L., sia in qualsiasi momento, la visualizzazione tramite il Gestionale di tutte le informazioni relative allo stato di avanzamento dei servizi svolti dal Fornitore per permettere al C.P.L. di avere un continuo monitoraggio e verifica sullo stato, e poter effettuare consultazioni, ricerche ed estrapolazioni su fogli di calcolo; ⚫ durante le diverse fasi dell’attività, provvedere all’inserimento delle informazioni, alla scannerizzazione in maniera nitida e leggibile e/o all’acquisizione di tutti i documenti, che dovranno essere sempre collegati alla documentazione d’origine. Il Fornitore deve sempre aggiornare, mediante l’inserimento di nuovi atti e/o altra documentazione e dati pervenuti, ogni singolo Verbale esistente nella banca dati; ⚫ rendicontare mensilmente tutte le fasi del servizio, dal ricevimento dei dati, alla stampa e notificazione tramite posta e/o messi comunali, e/o pec, con possibilità di effettuare il controllo attraverso il Gestionale; ⚫ compiere le attività di front office di gestione delle pratiche, presso la sede messa a disposizione dall'Amministrazione contraente, nei minimi giorni, negli orari stabiliti e con le modalità e i termini specificati nel presente capitolato. Tutti i lavoratori posti dal Fornitore a disposizione dell’Amministrazione contraente presso il C.P.L. per la realizzazione delle attività “on site” oggetto dell’appalto, dipenderanno dal Fornitore medesimo, e a loro favore, troveranno applicazione condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla data dell’offerta, dalla categoria, nonché le condizioni che nei massimirisulteranno da eventuali e successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile che, per la liquidazione categoria, verrà successivamente stipulato; ⚫ compiere le attività di call center vocale, come meglio specificato all’articolo 4.16 “Call Center”; ⚫ fornire un portale di servizi on line come dettagliato all’art. 4.15 “Portale Web per i servizi on line”; ⚫ fornire a proprie spese il materiale tipografico, come specificato al articolo “FORNITURA DI MODULISTICA, BLOCCHI VERBALI, BLOCCHI DI CONTO CORRENTE POSTALE”. Il materiale in questione dovrà essere conforme alle norme e alle modalità organizzative definite dal presente capitolato e corrispondere alle indicazioni fornite dallo stesso. Il layout della modulistica dovrà essere conforme alle specifiche richieste del compensoC.P.L; ⚫ formare il personale del C.P.L. che opererà sul Gestionale; ⚫ farsi carico del servizio di assistenza e manutenzione del Gestionale, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.come specificato all’articolo

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Tecnico d'Appalto

Disposizioni generali. ArtAlle dichiarazioni previste, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità di coloro che sottoscrivono l’atto (ex artt. 1 (Ambito 38- 45 DPR 445/00), la fotocopia deve essere leggibile e dalla stessa deve risultare chiaramente la validità. Al fine di applicazione accelerare e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale facilitare le operazioni di verifica delle autodichiarazioni/documentazioni, si ritiene opportuno e si suggerisce all’impresa o imprese che deve liquidare il compenso dei professionisti concorrono nelle varie forme previste e ammesse alla gara di avvalersi del modello di istanza, allegato, contenente tutte le dichiarazioni, che dovrà essere correttamente compilato e sottoscritto dai soggetti in precedenza indicati, in tutte le sue parti , con le modalità di cui al DPR 445/00. Tutte le certificazioni sostitutive di cui all’art. 46 del DPR 445/00, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (ex art. 48 DPR 445/00). L’Amministrazione procederà per l’aggiudicatario, a verificare le dichiarazioni sostitutive mediante acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti, nonché in tutti i casi in cui vi sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle dichiarazioni, ai capi sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 con le modalità di cui all’art. 43 del DPR 445/2000. Si avverte che seguono applicala mancanza anche di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni sopra elencate o prescrizione ritenuta essenziale, comporta l’esclusione dalla gara, fatta salva la facoltà del Presidente di gara, nei limiti di legge, di invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti e documenti integrativi sempre che l’onere di produzione documentale o dichiarativo, con riferimento ad ogni singola prescrizione dichiarazione o documento richiesto, sia stato almeno in difetto parte adempiuto. In tale caso, con la richiesta di accordo tra chiarimenti o integrazioni, verrà assegnato un termine breve e perentorio, al fine di salvaguardare la prosecuzione della gara. L’impresa ha l’obbligo, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 e seguenti del D. Lgs 163/2006, di riportare, negli appositi spazi del modello di autodichiarazione, il proprio recapito (indirizzo completo, numero di fax e di telefono) allo scopo di essere contattata con immediatezza dalla stazione appaltante per tutte le parti in ordine allo stesso compensonecessità connesse con lo svolgimento del procedimento di gara. Si avvisa che qualora le procedure di gara, per l’esame della regolarità della documentazione presentata, non si esaurissero nella giornata prevista, le disposizioni del presente decretoulteriori sedute di gara avra no luogo nei giorni successivi, sarà pertanto cura della Ditta rendersi reperibile. L’organo giurisdizionale può La busta n°2 deve contente l’OFFERTA TECNICA, redatta in lingua italiana, deve a pena di esclusione, essere racchiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e deve contenere sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso pena di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.esclusione:

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Gestione It E Procedimenti Sanzionatori

Disposizioni generali. Art19.1. 1 (Ambito Le presenti condizioni rimarranno in vigore anche successivamente alla data di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applicaprima esecuzione, in difetto conformità ai termini qui previsti, senza necessità per le Parti di accordo rinnovare l’assunzione di quelli tra gli obblighi derivanti dalle stesse. Tuttavia, a richiesta di una o entrambe le parti Parti, gli accordi qui contenuti saranno, in ordine allo stesso compensotutto o in parte e in qualsiasi momento, riprodotti in documenti separati e distinti, fermi restando il contenuto, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessocondizioni e l’unitarietà delle pattuizioni e che la Parte che avanzi richiesta in tal senso sosterrà ogni relativo costo, spesa e onere fiscale. 219.2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalitàNessuna Parte potrà cedere i vincoli derivanti dal Contratto di servizi o i rispettivi interessi, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri diritti e contributi dovuti obbligazioni derivanti dal Contratto a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stessoterzi, senza il preventivo consenso per iscritto dell’altra Parte. 319.3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo Nessuna Parte potrà considerarsi aver rinunciato ai propri diritti derivanti dal Contratto ovvero da inadempimenti o violazioni dell’altra Parte, salvo che tale Parte abbia formalizzato tale rinuncia per la prestazione professionaleiscritto. 19.4. Nessuna rinuncia a far valere qualsiasi inadempimento o violazione di una pattuizione sarà interpretata come una rinuncia a far valere ulteriori inadempimenti o violazioni della medesima, incluse le attività accessorie che siano o meno simili, né potrà essere interpretata come una rinuncia alla pattuizione stessa. 419.5. Nel La presente versione annulla e sostituisce ogni altra precedente formulazione delle CGS eventualmente redatta e costituisce la manifestazione ultima ed integrale dei termini di servizio. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al presente contratto sarà valida ed efficace tra le Parti se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe con espressa dicitura di deroga. In caso di incarico collegiale accordi particolari con il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche Cliente questi dovranno essere formulati per la stessa prestazione eseguita da più sociiscritto e costituiranno addendum alle presenti condizioni. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Servizio

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito 19.1 Le presenti Condizioni Generali costituiscono con la specifica offerta e i suoi Allegati l’integrale accordo delle parti in merito all’oggetto e sostituiscono qualsiasi altra dichiarazione, proposta, intesa ed offerta, orale o scritta, intercorsa precedentemente tra le parti. 19.2 Qualsiasi modifica delle presenti Condizioni Generali di applicazione e regole generali)fornitura o degli Allegati dovrà risultare da atto scritto firmato dalle Parti nel quale sia espressamente menzionato che esso modifica, sostituisce o si aggiunge alle presenti Condizioni Generali. 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti 19.3 L’eventuale esistenza di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo altri rapporti contrattuali tra le parti non determina alcun collegamento con gli stessi che rimangono, pertanto, separati e autonomi. 19.4 Opentech si obbliga a cooperare con le autorità competenti e a coadiuvare il Cliente nella difesa in ordine allo stesso compenso, le disposizioni caso di procedimenti giudiziali e stragiudiziali pertinenti l’oggetto del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoContratto. 2. Nei compensi non sono comprese 19.5 Se in ambito rispetto al settore in cui opera il Cliente, qualora ricorrano le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalitàcondizioni previste dagli articoli 68 e 71 della direttiva 2014/59/UE (“BRRD”), compresa quella concordata Opentech si impegna collaborare e/a dare seguito alle indicazioni impartitegli direttamente dall’Autorità di Xxxxxxxxx in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri forza dei poteri attributi alla stessa in materia di risanamento e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi risoluzione degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stessoenti creditizi. 319.6 Xxxxx preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte ex art. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale1407 c.c., incluse le attività accessorie alla stessaè fatto divieto a ciascuna Parte di cedere, in tutto o in parte, il Contratto. 4. Nel caso 19.7 Il mancato esercizio di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a qualsiasi diritto o azione delle parti ai sensi del Contratto non potrà essere interpretato in futuro, come una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo rinuncia dello stesso diritto o azione o come una rinuncia di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più sociqualsiasi altro diritto o azione. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: General Conditions

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali)Resta chiarito ed inteso che: 1. L’organo giurisdizionale sarà esclusa dalla gara la ditta che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi formulerà l’offerta economica compilata a matita o che seguono applicafarà uso della scolorina per eventuali correzioni, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi quanto mezzi non espressamente regolati dallo stesso.idonei a garantire la certezza e la non alterabilità della stessa; 2. Nei compensi non sono comprese le spese dichiarazioni sostitutive dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione, da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionalenon saranno ammesse offerte espresse alla pari, incluse le attività accessorie alla stessa.condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino non si darà corso al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.plico che non risulti pervenuto nei modi e tempi indicati; 5. Per gli incarichi non conclusiin caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svoltaprevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere. 6. L’assenza il mancato rispetto della scadenza fissata per l’ultimazione dei lavori comporterà l’applicazione di prova del preventivo una penale nella misura e nei modi indicati nello schema di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.contratto o nel capitolato speciale; 7. In nessun caso l’aggiudicazione definitiva avverrà con successivo atto amministrativo del Dirigente competente; 8. l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto sarà disciplinata dalle norme e disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare dal Capitolato Generale d'Appalto per le soglie numeriche indicateopere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. n.145 del 19/4/2000 (art. 253 - comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006). 9. L’Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili. L’Impresa si obbliga, infine, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. L’Impresa è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e dalle Casse Edili, l’Amministrazione medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche agli uffici predetti l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a mezzo garanzia dell'adempimento degli obblighi di percentualecui sopra. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti citati, sia l’Impresa non può opporre eccezioni, né ha diritto a risarcimento danni. a) L’appaltatore è obbligato ad applicare o far applicare integralmente nei minimi che confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. b) L’appaltatore è obbligato a rispondere della osservanza di quanto previsto alla precedente lettera a) da parte di eventuali subappaltatori nei massimiconfronti dei propri dipendenti, per la liquidazione le prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati. c) La stipula del compensocontratto ed il pagamento dei corrispettivi, nel presente decreto a titolo di acconto e nelle tabelle allegatedi saldo, sono vincolanti per subordinati all’acquisizione del documento che attesti la liquidazione stessaregolarità contributiva.

Appears in 1 contract

Samples: Bando Di Gara

Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali) 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e forma parte integrante e sostanziale dell’APQ in materia di cui ai capi che seguono applicasocietà dell’informazione citato in premessa, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compensocome integrato con i successivi Atti Integrativi I, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoII e III. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare L’Accordo può essere modificato o integrato, per concorde volontà delle parti, secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stessoquanto previsto dalla delibera CIPE n. 14/2006. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo Possono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, n. 29, la cui partecipazione sia rilevante per la prestazione professionalecompiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo, incluse le attività accessorie alla stessacosì come riformulato dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 14/2006. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale. 4. Nel caso di incarico collegiale Conformemente a quanto previsto dalla già richiamata Intesa, il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale presente Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche essere modificato o integrato per la stessa prestazione eseguita da concorde volontà dei sottoscrittori secondo le modalità previste dalla più socivolte richiamata delibera CIPE 14/2006. 5. Per gli incarichi Alla scadenza dell’Accordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, il Tavolo dei sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell’Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svoltaultimate. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, I lavori relativi all’intervento ricompreso nel presente decreto Accordo che beneficia di fondi pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessatempistica individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Programma Quadro

Disposizioni generali. Art22.1 Nel caso in cui non sia stato diversamente pattuito nel contratto, per quanto concerne la sua interpretazione e tutte le eventuali controversie sarà valido il diritto del paese nel quale si trova la sede legale di Autotest. 1 Si escludono espressamente le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (Ambito CISG) e le relative norme sui conflitti legislativi del diritto privato internazionale. Autotest e il fornitore convengono sul fatto che tutte le eventuali controversie in relazione ad un contratto debbano avere quale unico foro competente la sede legale di applicazione e regole generali)Autotest. Inoltre Autotest avrà diritto ad instaurare un giudizio nei confronti del fornitore anche presso i tribunali competenti della sede legale del fornitore. 122.2 Se una disposizione delle presenti Condizioni di Acquisto Generali dovesse essere nulla, inefficace oppure invalida, questa disposizione nulla, inefficace oppure invalida dovrà essere sostituita da una disposizione efficace o valida che si avvicini il più possibile come effetto economico-commerciale alla clausola nulla, inefficace oppure invalida. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti Le altre disposizioni di cui ai capi che seguono applicaacquisto generali resteranno, in difetto ogni caso, valide ed efficaci. 22.3 Se in un qualsiasi momento una Parte dovesse richiedere all’altra Parte di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le rinunciare all’osservanza di una delle disposizioni del presente decretocontratto, il diritto di pretendere l’attuazione e l’osservanza in un momento successivo resterà invariato. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente La rinuncia di una Parte a rivendicare una violazione contro una disposizione del contratto non equivale a rinuncia di rivendicazione di una successiva violazione contro la stessa disposizione oppure contro un’altra disposizione. 22.4 Tutte le disposizioni modifiche apportate richiederanno la forma scritta e dovranno essere sottoscritte dal fornitore e da Autotest, qualora non sia diversamente pattuito nel contratto di fornitura. Questa disposizione vale anche in caso di modifica della forma scritta del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stessoarticolo. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel 22.5 In caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società contrasto tra professionistila versione tedesca e le altre versioni tradotte delle presenti condizioni generali, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per prevale la stessa prestazione eseguita da più sociversione tedesca. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions of Purchase

Disposizioni generali. ArtCon determina direttoriale n. 257/2021 del 17/11/2021, l’Istituto Nazionale di Astrofisica ha indetto una procedura negoziata semplificata da attivare mediante inoltro di "Richiesta di Offerta" ("RDO") al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e ai sensi della L. 120/2020 e s.m.i. 1 (Ambito e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. finalizzata alla conclusione di applicazione un accordo quadro con unico operatore economico, per l’affidamento di un “servizio di fornitura di lavorazioni meccaniche per le attività di laboratorio, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e regole generali) 1smi”. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti Il presente Capitolato contiene le norme integrative alla RDO, di cui ai capi costituisce parte integrante e sostanziale. La presente procedura è finalizzata all’individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento delle singole forniture dette anche “contratti attuativi” che seguono applicala Stazione Appaltante ovvero l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Roma (di seguito INAF-OAR) vorrà di volta in volta eseguire; per questi contratti attuativi, saranno stabilite di volta in volta le modalità, la durata delle prestazioni ed i relativi importi. Il valore economico, stabilito nell’Accordo Quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto ed individuare il quadro economico dell’Accordo Quadro. La stipula dell’Accordo Quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra INAF- OAR e la Ditta aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima delle singole forniture per un quantitativo minimo predefinito. La Ditta aggiudicataria altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole forniture che INAF-OAR, in difetto attuazione dell’Accordo Quadro, deciderà di accordo tra affidargli. Il presente Capitolato stabilisce le parti condizioni che resteranno in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decretovigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel In caso di incarico collegiale decadenza dell’aggiudicazione definitiva, l’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma provvederà allo scorrimento della graduatoria aggiudicando in via definitiva l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. L’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma si riserva il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito diritto di: ● Non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9quanto previsto dall’articolo 95, comma 412 del D.lgs. n. 50/2016; ● Sospendere, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente; ● Non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; ● Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7una sola offerta valida. In nessun caso le soglie numeriche indicatedi fallimento dell’aggiudicatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione o di recesso dal contratto, anche a mezzo potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di percentualegara, sia nei minimi che nei massimirisultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la liquidazione l’affidamento del compensocompletamento del servizio. Il dettaglio di caratteristiche, condizioni, requisiti e modalità alle quali dovranno rispondere i Servizi in parola è stabilito nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessaCapitolato Speciale di Appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Disposizioni generali. ArtIl concessionario al fine dell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno dei locali oggetto della concessione, disciplinata dal presente atto, dovrà presentare la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al competente Ufficio del Comune di Trieste. 1 Dovrà essere consegnata alla Direzione del Museo Revoltella di via Xxxx 27 la ricevuta comprovante la presentazione della S.C.I.A. (Ambito referenti sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxxx 0406754296/ dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx (0406754164 - 3460529768). Nello stesso modo dovrà essere comunicata ogni modifica, sospensione, ripresa, cessazione, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Il concessionario è obbligato all'osservanza della normativa in materia di applicazione somministrazione al pubblico di alimenti e regole generali) 1bevande ed è responsabile di ogni violazione. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti La mancanza o la perdita a qualsiasi titolotitolo dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande comporterà la risoluzione del contratto e la conseguente cessazione dell'attività. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie Il concessionario riconosce che alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimicessazione dell'appalto, per qualsiasi causa, verrà a cessare altresì la liquidazione del compenso, nel presente decreto possibilità di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessabevande nei locali e si impegna a non vantare in proposito alcun diritto o pretesa.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione d'Uso