Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. La documentazione che l’Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società è indicata nell’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall’Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate. La Società provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole coperture assicurative. Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato e del Contraente sulla circostanza che, qualora trovi applicazione quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, anche alla luce di quanto previsto dal D.P.R. 116/2007, gli importi dovuti al Beneficiario ai sensi della Polizza Convenzione che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto potrebbero essere devoluti al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effet- tiva esistenza dell’obbligo. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla consegna della completa documentazione richiesta. Ai sensi dell’art. 2952 C.C. 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 266 (e successive modificazioni e integrazioni) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assi- curazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la predetta legge 266/2005.
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. In caso di Sinistro, gli aventi diritto devono dare avviso scritto alla Società nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 2.4 e 2.5. A tal fine, è possibile utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo. L’Impresa esegue il pagamento delle somme da essa dovute entro 30 giorni dalla presentazione della docu- mentazione completa. Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il termine di prescrizione, Poste Vita S.p.A. è obbligata, ai sensi della legge 27 ottobre 2008, n. 166, a versare tali somme al “Fondo per l’Inden- nizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie” istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. VITTORIA INVESTIMEGLIO - CEDOLA Il pagamento da parte della Società del valore di riscatto e del capitale in caso di decesso, avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti necessari, elencati per i vari casi all’articolo 13 delle Condizioni di Polizza. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale di interesse, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. La data in cui la richiesta di liquidazione viene consegnata alla Società completa di tutti i documenti necessari è la data presa in considerazione nei procedimenti di calcolo del capitale in caso di decesso e dell’importo di riscatto totale illustrati nei precedenti Punti 3 e 11). N O T A TAR. 320U Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni, da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti (Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare il D.L. 155/2008, convertito nella Legge 4 dicembre 2008 n. 190, ha stabilito che le somme dovute su polizze per le quali sia maturata la prescrizione, vengano versate al fondo che, come richiesto dalla Legge Finanziaria 2006, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie. Ogni pagamento viene effettuato dalla Società a favore degli aventi diritto tramite l’Agenzia in cui il contratto è stato stipulato oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario. Per il pagamento da parte della Società dei proventi annui previsti non è richiesta alcuna documentazione. Il pagamento di ciascun provento verrà effettuato il giorno di ricorrenza annua della decorrenza della polizza, purché a quella data l’Assicurato sia in vita e la polizza risulti in vigore. L’accredito dei proventi annui verrà effettuato a favore del Contraente tramite bonifico bancario sul conto corrente che lo stesso avrà comunicato in fase di emissione del contratto. In caso di variazione delle coordinate bancarie indicate ai fini dell’incasso dei proventi annui, il Contraente dovrà provvedere a comunicare le modifiche inviando il modulo allegato al presente fascicolo, o comunque fornendo le informazioni ivi richieste, per posta o via fax all’indirizzo di cui al Punto 1) della presente Nota Informativa. La Società garantisce l’utili...
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. La documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza, a seguito di eventi contrattualmente previsti, è elencata per tutte le casistiche in allegato alle Condizioni Contrattuali. La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Società: - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: UNIQA Previdenza SpA - Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; oppure: - tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla Sede della Società o presso l’Intermediario cui è assegnata la polizza. A seguito di particolari eventi straordinari, legati all’eventuale presenza di inchieste giudiziarie aperte dalle Autorità competenti, UNIQA Previdenza SpA potrà subordinare il pagamento del capitale richiesto all’esame di ulteriore documentazione che verrà di volta in volta specificata. La Società effettuerà i pagamenti dovuti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l’obbligo di pagamento. Trascorso tale termine, il Beneficiario riceverà gli interessi per ritardato pagamento. Ai fini dell’individuazione della scadenza del termine per il pagamento, qualora la richiesta di liquidazione, opportunamente documentata, sia effettuata presso la rete di vendita, si considera il momento della consegna dei documenti alla rete stessa. Ogni pagamento viene effettuato presso UNIQA Previdenza SpA o presso la sede dell’Intermediario cui è assegnato il contratto. Si ricorda, inoltre, che l’art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il pagamento da parte della Società del valore di scadenza, di riscatto e del capitale in caso di decesso, avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti necessari elencati all’articolo 18 delle Condizioni di Polizza. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale di interesse, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni, da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti (Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare il D.L. 155/2008, convertito nella Legge 4 dicembre 2008 n. 190, ha stabilito che le somme dovute su polizze per le quali sia maturata la prescrizione, vengano versate al fondo che, come richiesto dalla Legge Finanziaria 2006, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, al fine di consentire la corresponsione della prestazione assicurata, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti necessari a:
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il pagamento da parte della Società del valore di riscatto e del capitale assicurato in caso di decesso dell’Assicurato, avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti necessari, elencati per i vari casi all’articolo 17 delle Condizioni di Polizza. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale di interesse, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Si rinvia all’art.11 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che l’avente diritto è tenuto a presentare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. La Società si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, prevista dall’art.11 delle Condizioni di Assicurazione, comprovante il sinistro. Le somme liquidate saranno corrisposte ai beneficiari. I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, così come modificato dal D.L. 179/2012. Decorso tale termine senza che la Società abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto verranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n.116 del 22/6/2007 in materia di “Rapporti dormienti”).
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. La documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni è indicata all’articolo 12 delle Condizioni Contrattuali. La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.