E-COMMERCE Clausole campione

E-COMMERCE. 22.1 Il Contraente garantisce che i dati della carta, inclusi il numero e la data di validità della carta ed eventualmente il codice di sicurezza della stessa, saranno trasmessi solo in codice secon- do la procedura autorizzata di volta in volta da PAYONE. I dati delle carte di credito possono essere ricevuti e trasmessi via Internet esclusivamente mediante una connessione crittogra- fica sicura SSL o un algoritmo di codifica analogo (minimo connessione SSL 128 bit). 22.2 Le offerte del Contraente devono essere strutturate in modo da non dare l'impressione che le organizzazioni di carte siano i fornitori o distributori della prestazione. 22.3 Il Contraente è altresì obbligato nei confronti di PAYONE ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge, in particolar modo a quelle sulle vendite a distanza. 22.4 Il Contraente dichiara di accettare che l'indirizzo Internet ripor- tato nel contratto compaia sull'estratto conto della carta del titolare della carta.
E-COMMERCE. La sezione ”Commercio Elettronico” dell’Accordo Base sul commercio elettronico troverà applicazione nei limiti stabiliti dalla legge.
E-COMMERCE. (1) Il PC garantisce che i dati della carta, inclusi il numero e la data di validità della carta ed eventualmente il codice di sicurezza della stessa, siano trasmessi solo in codice secondo la procedura autorizzata di volta in volta da PAYONE. I dati delle carte di cre- dito devono essere ricevuti e trasmessi via Internet esclusivamente attraverso una con- nessione crittografica sicura SSL o un algoritmo di codifica analogo (minimo connes- sione SSL 128-bit). (2) Le offerte del PC devono essere allestite in modo tale da non destare l‘impres- sione che i circuiti delle carte di pagamento siano i fornitori o distributori della presta- zione. (3) Il PC è altresì obbligato nei confronti di PAYONE ad ottemperare a tutte le disposi- zioni di legge, in particolar modo a quelle sulle vendite a distanza. (4) Il PC dichiara di acconsentire a che l‘indirizzo Internet riportato nel Contratto compaia sull‘estratto conto della carta del titolare della stessa. (5) Ulteriori indirizzi Internet del PC, oltre a quelli riportati nel Contratto, attraverso i quali vengono eseguite le prestazioni del PC, devono essere tempestivamente comuni- cati a PAYONE. (6) Il PC garantirà che nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx segnalato al titolare della carta quale indirizzo Internet comparirà sull‘estratto conto. Nel caso in cui questo indirizzo sia diverso da quello usato per l‘ordinazione, il PC garantirà che sulla pagina dell‘indirizzo di fatturazione venga predisposto un richiamo, un link o un reindirizza- mento all‘indirizzo di ordinazione. (7) Il PC indicherà chiaramente e inequivocabilmente su un sito Internet raggiungibile attraverso l‘indirizzo Internet indicato nel Contratto, le seguenti informazioni: a. nome completo e indirizzo, sede legale, numero di iscrizione nel Registro di com- mercio, luogo del Registro di commercio, nonché tutte le altre informazioni che, conformemente alle leggi del paese della filiale del PC che fornisce la prestazione, devono essere riportate nei documenti commerciali; b. le condizioni di fornitura, in particolar modo gli accordi sul recesso o sul diritto di restituzione nonché sull‘esecuzione degli accrediti; c. tutti i corrispettivi da corrispondere al PC per la prestazione, inclusi quelli per la spedizione, l‘imballaggio e le imposte; d. i possibili paesi di destinazione e le eventuali condizioni speciali di fornitura, nel caso in cui il PC spedisca verso l‘estero; e. al più tardi al momento della spedizione, la valuta in cui verrà fatturat...
E-COMMERCE. 22.1 Il PC garantisce che i dati della carta, inclusi il numero e la data di validità della carta ed eventualmente il codice di sicurezza della stessa, siano trasmessi solo in codice secondo la proce- dura autorizzata di volta in volta da PAYONE. I dati delle carte di credito devono essere ricevuti e trasmessi via Internet esclusivamente attraverso una connessione crittografica sicu- ra SSL o un algoritmo di codifica analogo (minimo con-nessio- ne SSL 128-bit). 22.2 Le offerte del PC devono essere allestite in modo tale da non destare l'impressione che i circuiti delle carte di pagamento siano i fornitori o distributori della prestazione. 22.3 Il PC è altresì obbligato nei confronti di PAYONE ad ottempe- rare a tutte le disposizioni di legge, in particolar modo a quel- le sulle vendite a distanza. 22.4 Il PC dichiara di acconsentire a che l'indirizzo Internet ripor- tato nel Contratto compaia sull'estratto conto della carta del titolare della stessa.
E-COMMERCE. Come lo Store Pilota anche l’attività di vendita on line sarà gestita direttamente dalla Rete in forma centralizzata. L’allestimento di un Ufficio Centralizzato e di un magazzino centrale, oltre alla disponibilità di altri punti di prelievo (par. 3.6.1) fornisce alla Rete tutti gli strumenti e mezzi tecnici ed organizzativi per consentire tale attività. Infatti presso lo Store Pilota è presente quasi tutto l’assortimento di prodotti del catalogo unico, presso il deposito centralizzato sarà presente l’assortimento di prodotti con maggiori rotazioni e così anche negli Agrisocial Point. È possibile, quindi, evadere le commesse recepite attraverso il canale e-commerce attingendo alle scorte di magazzino presenti nel Magazzino Centrale o nello Store Pilota dai quali partiranno le spedizioni dei colli di prodotti venduti.
E-COMMERCE. Gli utenti potranno acquistare e rinnovare i TdV mediante applicazioni accessibili via Internet (servendosi di un browser standard). Gli utenti già in possesso di un PO potranno effettuare le operazioni di acquisto e rinnovo senza passare attraverso i tradizionali canali di vendita (Centri Servizi- Biglietterie Aziendali e autorizzate). L’accesso al Server Web di e-commerce, dovrà avvenire tramite una pagina di login nella quale l’utente dovrà inserire le proprie credenziali di accesso (“user name” e “password”). L’utente potrà scegliere il rinnovo del contratto di viaggio presente sulla SC e il sistema gli dovrà proporre i parametri pre-compilati già registrati nel CSR. In alternativa l’utente potrà registrarsi ex-novo e richiedere la SC che sarà recapitata successivamente presso il proprio domicilio. Il pagamento del corrispettivo potrà avvenire mediante carta di credito/debito. Ad avvenuta finalizzazione della transazione di pagamento il CSR dovrà provvedere ad inserire nella White List Card la SC con il contratto “acquistato” via Internet.

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  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Servizio militare Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze dell’Ente, durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta valida ma non comprende gli infortuni subiti durante le attività militari così come definite in precedenza. L’assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale, nonché quali obiettori di coscienza.

  • Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine: a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo; 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Efficacia del “Patto di Integrità” Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.