Common use of Formazione Clause in Contracts

Formazione. Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistato

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. Il L’Azienda USL della Romagna, con determinazione n.3199 del 30.12.2016, ha stipulato un accordo con ANPAS per i percorsi formativi dei volontari o di personale dipendente in possesso dei requisiti previsti per la Clinical Competence e formazione di cui alla DGR 44/2009. - I profili definiti devono essere strutturati secondo specifici percorsi formativi che prevedono passaggi teorici e pratici, affiancamenti strutturati e momenti esaminativi per il rilascio della qualifica. I moduli Formativi ANPAS consistono in teoria e pratica e danno luogo ad un monte ore di formazioneche deve, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale essere integrato da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate momenti formativi a cura dei singoli fornitori; questi momenti formativi sono svolti dai fornitori attraverso lezioni personalizzate, approfondimenti e affiancamenti. - E’ definito “affiancamento strutturato” quel periodo di attività in cui il nuovo volontario, a seguito o in parallelo al percorso formativo teorico-pratico per il monte ore specifico del datore suo profilo, entra in servizio sull’unità operativa mobile (UOM). In questa fase è seguito da Formatori o Volontari già abilitati ed esperti con funzione di lavoro Tutor. - Gli attestati di superamento dei moduli ANPAS vengono rilasciati a cura di ANPAS Xxxxxx-Romagna. I Registri ed eventuali attestati di momenti formativi assolti dalle Associazioni sono tenuti dalle singole Associazioni. - Per il rilascio delle qualifiche ogni passaggio di qualifica deve essere opportunamente documentato: - Promozione a Volontario Trasporto - Promozione a Volontario Soccorritore - Promozione ad Autista - Eventuali riqualifiche ad altri ruoli per mancanza dei requisiti formativi ANPAS ER ha accesso alla Piattaforma web, strumento che semplifica la tenuta e controfir- mate dall’apprendista il mantenimento della documentazione relativa ai requisiti generali e dal tutor aziendalespecifici e gestisce la tenuta della formazione del singolo volontario mantenendo aggiornato il fabbisogno formativo globale della singola Associazione. Le competenze e - ANPAS ER, tramite questo strumento, può accedere ai dati di tutte le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – Organizzazioni di Volontariato al fine di dare piena ed immediata attuazione su avere in tempo reale la situazione del mantenimento dei requisiti e di tutto il territo- rio nazionale processo formativo. - Il committente prende atto che l’ Associazione ha siglato un accordo con ANPAS ER per definire i termini di collaborazione nell’ambito della formazione esprimendo in modo chiaro la volontà di aderire al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoprogetto formativo ANPAS ER.

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Formazione. Il monte ore Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di formazioneinterventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi. Tali interventi, essenzialmente mirati a migliorare ed ampliare le conoscenze dei singoli, rivolgeranno particolare attenzione ai temi della comunicazione interna o esterna all’aziendaonde favorire l'adeguata conoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali. Ai lavoratori ai quali viene contrattualmente attribuita la qualifica di quadro non si applicheranno, per l’acquisizio- ne ai sensi dell'art. 17 Decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, le limitazioni in materia di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore orario di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di provaLe Aziende si impegnano a garantire ai lavoratori che, per dimissioni motivi professionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per licenziamento per giusta causafatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie. Gli apprendisti assunti UILTRASPORTI – Dipartimento Autostrade – xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - Xxxx Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in violazione dei limiti materia di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin ricerche o lavori afferenti l'attività svolta. A decorrere dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa attribuzione della qualifica di desti- nazione finale quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta un’indennità di funzione nella misura di € 72,30 lordi mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del nuovo contratto computo del Trattamento di apprendistatoFine Rapporto, della 13a mensilità e del premio annuo. Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione alla Legge 13 maggio 1985, n. 190.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Società E Consorzi Concessionari Di Autostrade E Trafori, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Società E Consorzi Concessionari Di Autostrade E Trafori

Formazione. Il monte I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 167/2011, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda per un numero di ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 non inferiore a 80 ore medie annueannue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato- regioni del 21 dicembre 2011), è integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi del comma 3 dell'art. contrattuale 4 del D.Lgs. n. 167/2011. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. La formazione si svolgerà, di norma, durante l'orario di lavoro e, qualora non sia possibile, sarà retribuita con retribuzione normale ordinaria ai sensi del presente articolo. I profili formativi sono definiti nell'allegato al presente c.c.n.l. "Profili formativi per il contratto di apprendistato professionalizzante", che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano ove del caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da conseguirelibretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà essere alternativamente erogata avvenire con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità in alternanza "on the job job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in affiancamento al tutor aziendalerelazione alle dimensioni aziendali ed agli obiettivi formativi. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendalenel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia, con rimborso dei costi eventualmente sostenuti per i necessari spostamenti. Le competenze e le funzioni imprese formative potranno erogare formazione anche tramite strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000gruppo. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditoreAi sensi dell'art. Le Parti – al 2, 1° comma, lett. d) del D.Lgs. n. 167/2011 è necessaria la presenza di un tutore o referente aziendale, con livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, . Per i requisiti del tutor si fa riferimento alle disposizioni vigenti; il tutor deve in ogni caso essere in possesso di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni adeguata professionalità ed essere indicato all'interno del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatopiano formativo individuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. Il monte I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 167/2011, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda per un numero di ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 non inferiore a 80 ore medie annueannue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011), è integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi del comma 3 dell'art. contrattuale 4 del D.Lgs. n. 167/2011. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. La formazione si svolgerà, di norma, durante l'orario di lavoro e, qualora non sia possibile, sarà retribuita con retribuzione normale ordinaria ai sensi del presente articolo. I profili formativi sono definiti nell'allegato al presente c.c.n.l. "Profili formativi per il contratto di apprendistato professionalizzante", che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano ove del caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da conseguirelibretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà essere alternativamente erogata avvenire con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità in alternanza "on the job job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in affiancamento al tutor aziendalerelazione alle dimensioni aziendali ed agli obiettivi formativi. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendalenel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia, con rimborso dei costi eventualmente sostenuti per i necessari spostamenti. Le competenze e le funzioni imprese formative potranno erogare formazione anche tramite strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000gruppo. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditoreAi sensi dell'art. Le Parti – al 2, 1° comma, lett. d) del D.Lgs. n. 167/2011 è necessaria la presenza di un tutore o referente aziendale, con livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, . Per i requisiti del tutor si fa riferimento alle disposizioni vigenti; il tutor deve in ogni caso essere in possesso di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni adeguata professionalità ed essere indicato all'interno del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatopiano formativo individuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. Il Committente, con determinazione n. 3199 del 30.12.2016, ha stipulato un accordo con ANPAS per i percorsi formativi dei volontari o di personale dipendente in possesso dei requisiti previsti per la Clinical Competence e formazione di cui alla DGR 44/2009. - I profili definiti devono essere strutturati secondo specifici percorsi formativi che prevedono passaggi teorici e pratici, affiancamenti strutturati e momenti esaminativi per il rilascio della qualifica. I moduli Formativi ANPAS consistono in teoria e pratica e danno luogo ad un monte ore di formazioneche deve, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale essere integrato da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate momenti formativi a cura dei singoli fornitori; questi momenti formativi sono svolti dai fornitori attraverso lezioni personalizzate, approfondimenti e affiancamenti. - E’ definito “affiancamento strutturato” quel periodo di attività in cui il nuovo volontario, a seguito o in parallelo al percorso formativo teorico-pratico per il monte ore specifico del datore suo profilo, entra in servizio sull’unità operativa mobile (UOM). In questa fase è seguito da Formatori o Volontari già abilitati ed esperti con funzione di lavoro Tutor. - Gli attestati di superamento dei moduli ANPAS vengono rilasciati a cura di ANPAS Xxxxxx-Romagna. I Registri ed eventuali attestati di momenti formativi assolti dalle Associazioni sono tenuti dalle singole Associazioni. - Per il rilascio delle qualifiche ogni passaggio di qualifica deve essere opportunamente documentato: - Promozione a Volontario Trasporto - Promozione a Volontario Soccorritore - Promozione ad Autista - Eventuali riqualifiche ad altri ruoli per mancanza dei requisiti formativi ANPAS ER ha accesso alla Piattaforma web, strumento che semplifica la tenuta e controfir- mate dall’apprendista il mantenimento della documentazione relativa ai requisiti generali e dal tutor aziendalespecifici e gestisce la tenuta della formazione del singolo volontario mantenendo aggiornato il fabbisogno formativo globale della singola Associazione. Le competenze e - ANPAS ER, tramite questo strumento, può accedere ai dati di tutte le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – Organizzazioni di Volontariato al fine di dare piena ed immediata attuazione su avere in tempo reale la situazione del mantenimento dei requisiti e di tutto il territo- rio nazionale processo formativo. - Il committente prende atto che l’ Associazione ha siglato un accordo con ANPAS ER per definire i termini di collaborazione nell’ambito della formazione esprimendo in modo chiaro la volontà di aderire al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoprogetto formativo ANPAS ER.

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Samples: Accordo Per La Fornitura Del Servizio Di Trasporto Infermi in Emergenza E/O Non Urgente Tra L’azienda Usl Della Romagna Ambito Di Forli' E L’ Organizzazione Di Volontariato Accreditata Fraternita’ Di Misericordia Di San Benedetto in Alpe (Fc), Accordo Per La Fornitura Del Servizio Di Trasporto Infermi in Emergenza E/O Programmato Tra L’azienda Usl Della Romagna Ambito Di Forli' E La Organizzazione Di Volontariato Accreditata Associazione Fraternita’ Misericordia Di Galeata

Formazione. Il monte ore I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle regioni, d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le Organizzazioni di formazionecategoria stipulanti il presente contratto, interna o esterna all’aziendatuttavia, per l’acquisizio- ne ribadiscono che attraverso l'Organismo bilaterale nazionale tessile, abbigliamento, moda intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenze tecnico-professionali è pari 40 competenza. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annueannue retribuite. contrattuale da conseguireL'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione potrà può essere alternativamente erogata svolta direttamente dal datore di lavoro. Per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante, si fa integralmente riferimento all'"Intesa di categoria sull'apprendistato professionalizzante" del 16 maggio 2006 di cui all'Allegato M al presente contratto, che viene confermata nella sua validità con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendaleseguente unica modifica: "11. Le ore imprese formative, intendendosi per tali quelle che dispongono di requisiti di cui al precedente punto 10, possono erogare formazione on the job (interna ai loro apprendisti e a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura quelli delle imprese del loro gruppo. Tale capacità formativa interna è espressamente dichiarata dal datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista comunicata all'OBN-TAM, avente sede presso la Federazione italiana industriali dei tessili vari e dal tutor aziendaledel cappello, allegando copia del piano formativo individuale.". In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore tessile, abbigliamento, moda il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda. Le competenze parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditoresu turni diurni. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi nelle aree del Mezzogiorno (obiettivo 1 del regolamento 92/2081/CE del 20 luglio 1993) saranno definite nell'ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e comunque in tempo utile per i profili professionali consentire l'utilizzo del settore come da allegatonuovo istituto. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni. In relazione al comma 3 della Parte A, n. 1 dell'art. 53, che costituisce parte integrante stabilisce che il 2º e il 3º livello "super" non sono autonomi livelli ma differenziazioni economiche dei livelli 2º e 3º, le parti si danno atto che ai fini del presente accordotemporaneo inquadramento a livelli inferiori il 2º e 3º "super" non saranno considerati come livelli di progressione. L’assunzione Si utilizza la seguente tabella di nuovi apprendisti riferimento: Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, abbigliamento, moda, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del ammesso un periodo di apprendistatoaddestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, nei trentasei mesi precedenti con la nuova assunzioneretribuzione contrattuale del personale di manovalanza. In attuazione dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in caso di almeno il cinquanta assunzione di giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la retribuzione massima per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il un periodo di provasei mesi, sarà pari a quella del livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento contrattuale per dimissioni o per licenziamento per giusta causale mansioni svolte. Gli apprendisti assunti Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto dell'assunzione in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoservizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. Il monte ore I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nellíapprendistato professionalizzante. Le parti si danno reciproco impegno di formazionetrasmettere agli Organismi Bilaterali Regionali le indicazioni utili alla definizione dei profili professionali, interna o esterna all’aziendadei contenuti della formazione e degli standards minimi di competenza che verranno definiti nellíambito delle attivit‡ di CNPLA. Le Parti convengono che il numero dei contratti di apprendistato stipulati e le relative qualifiche da raggiungere dovr‡ essere comunicato, per l’acquisizio- ne a cura delle aziende interessate, al CNPLA. Le parti convengono che il numero di competenze tecnico-professionali è pari 40 contratti di apprendistati stipulati e le relative qualifiche da raggiungere, dovranno essere comunicati annualmente alla scadenza di ciascun anno, a cura delle aziende interessate e tramite le Associazioni Imprenditoriali Territoriali, al CNPLA. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione formale 120 ore medie annueannue retribuite. contrattuale Per completare líaddestramento dellíapprendista in possesso di titolo di studio post - obbligo idoneo rispetto allíattivit‡ da conseguiresvolgere, la durata della formazione Ë ridotta a 80 ore medie annue retribuite, comprensive delle ore destinate alla formazione sulla sicurezza. Líapprendista Ë tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne allíazienda. La formazione potrà formale professionalizzante e quella trasversale potranno essere alternativamente erogata svolte allíinterno dellíazienda da parte delle imprese formative che presentino, pertanto: I_I Risorse umane idonee a trasferire competenze I_I Tutor con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed formazione e competenze tecnico professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite I_I Locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in affiancamento al tutor aziendalerelazione alla tipologia della formazione stessa. Le ore In caso di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendaleattesta líattivit‡ formativa svolta. Le competenze e Il tutore della formazione svolge le funzioni del tutor e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore puÚ essere svolta da un unico referente formativo aziendale sono quelle previste anche nel caso di pluralit‡ di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione puÚ essere svolta direttamente dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi Il tutor dovr‡ possedere i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti requisiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoD.M. 28/2/2000.

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Samples: www.direzionedelpersonale.it

Formazione. Qui di seguito si definiscono gli aspetti della formazione demandati alla contrattazione collettiva (modalità di erogazione e articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna, ecc.), nonché tutti quegli altri aspetti necessari a consentire alle imprese agricole l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Il monte ore di formazione, interna o esterna all’aziendaall'azienda, per l’acquisizio- ne l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali è pari 40 a 120 ore medie annue. contrattuale Esso potrà essere ridotto a 80 ore nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata in tutto o in parte all'interno dell'azienda qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l'erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze. La formazione potrà essere erogata anche con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità "e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed job", e in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendaleaffiancamento. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Nelle more dell'emanazione della legislazione regionale, le parti - al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante - definiscono gli standard formativi per i profili professionali formativi del settore agricolo, ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis del citato art. 49, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come da allegatoAllegato 6, che costituisce parte integrante del presente accordoarticolo. L’assunzione Tali profili formativi - per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico- professionali generali e specifiche - potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime parti, anche col supporto tecnico di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoAgriform.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. Il Committente, con determinazione n.3199 del 30.12.2016, ha stipulato un accordo con ANPAS per i percorsi formativi dei volontari o di personale dipendente in possesso dei requisiti previsti per la Clinical Competence e formazione di cui alla DGR 44/2009. - I profili definiti devono essere strutturati secondo specifici percorsi formativi che prevedono passaggi teorici e pratici, affiancamenti strutturati e momenti esaminativi per il rilascio della qualifica. I moduli Formativi ANPAS consistono in teoria e pratica e danno luogo ad un monte ore di formazioneche deve, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale essere integrato da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate momenti formativi a cura dei singoli fornitori; questi momenti formativi sono svolti dai fornitori attraverso lezioni personalizzate, approfondimenti e affiancamenti. - E’ definito “affiancamento strutturato” quel periodo di attività in cui il nuovo volontario, a seguito o in parallelo al percorso formativo teorico-pratico per il monte ore specifico del datore suo profilo, entra in servizio sull’unità operativa mobile (UOM). In questa fase è seguito da Formatori o Volontari già abilitati ed esperti con funzione di lavoro Tutor. - Gli attestati di superamento dei moduli ANPAS vengono rilasciati a cura di ANPAS Xxxxxx-Romagna. I Registri ed eventuali attestati di momenti formativi assolti dalle Associazioni sono tenuti dalle singole Associazioni. - Per il rilascio delle qualifiche ogni passaggio di qualifica deve essere opportunamente documentato: - Promozione a Volontario Trasporto - Promozione a Volontario Soccorritore - Promozione ad Autista - Eventuali riqualifiche ad altri ruoli per mancanza dei requisiti formativi ANPAS ER ha accesso alla Piattaforma web, strumento che semplifica la tenuta e controfir- mate dall’apprendista il mantenimento della documentazione relativa ai requisiti generali e dal tutor aziendalespecifici e gestisce la tenuta della formazione del singolo volontario mantenendo aggiornato il fabbisogno formativo globale della singola Associazione. Le competenze e - ANPAS ER, tramite questo strumento, può accedere ai dati di tutte le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – Organizzazioni di Volontariato al fine di dare piena ed immediata attuazione su avere in tempo reale la situazione del mantenimento dei requisiti e di tutto il territo- rio nazionale processo formativo. - Il committente prende atto che l’ Associazione ha siglato un accordo con ANPAS ER per definire i termini di collaborazione nell’ambito della formazione esprimendo in modo chiaro la volontà di aderire al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoprogetto formativo ANPAS ER.

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Samples: amministrazionetrasparente.auslromagna.it

Formazione. Nasce la nuova collaborazione tra Xxxxx e i Comuni di Fontevivo e Fontanellato SIGLATO L’ACCORDO CHE PORTERÀ A PIANI DI PROFESSIONALIZZAZIONE MIRATI PER I DUE TERRITORI. UNA STRATEGIA PER SUPPORTARE LO START UP AZIENDALE E RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE LOCALI I Ascom, e le Amministrazioni Comunali di Fontanellato e Fontevivo hanno sigla- to uno specifico accordo con l’obiettivo di avvicinare il bisogno di impiego con le esigenze di sempre maggiore qua- lificazione da parte di piccole imprese ed attività commerciali. Iscom dopo aver eseguito l’analisi del fabbisogno formativo del territorio, attraverso la La presentazione dell’accordo predisposizione di questionari di inda- gine, elaborerà una specifica offerta for- mativa. «È indispensabile, anche in un momento di difficoltà, continuare ad in- vestire in conoscenza e professionalità – spiega Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, sindaco di Fontevivo – questo consente una mag- giore competitività della singola attività e nel contempo un’offerta migliore nel suo complesso». “I corsi, anche gratuiti, si svolgeran- Cucina e territorio. Si è concluso il primo corso per la valorizzazione dei prodotti locali Si è concluso nel mese di ottobre con grande soddisfazione di tutti i partecipanti il corso “Etica del cibo”, un importante momen- to di incontro tra produttori e professionisti del cibo. I percorsi formativi hanno infatti permesso di approfondire il tema della gastronomia nello specifico di valorizzare i prodotti locali attra- verso la conoscenza della produzione e dell’approvvigioname- to nonché dell’elaborazione dei prodotti della tradizione in piatti e proposte innovative e inedite. IpartecipantidelcorsodiWeddingPlanner,insiemeal sindacodiFontevivoMassimilianoGrassieLauraBorea di Iscom no presso sedi messe a disposizione dai due comuni – precisa il sindaco di Fontanellato Xxxxxxxx Xxxxxxx – la col- laborazione con Ascom garantisce alta competenza e l’attestazione finale sarà effettivo sinonimo di accrescimento in- dividuale”. «L’Accordo – aggiunge Xxxxxxxx Xxxxx- xx, presidente Xxxxx – ci dà l’opportunità di entrare direttamente in contatto con il territorio, con l’obiettivo di sviluppare progetti di analisi dei fabbisogni forma- tivi e di ideare e realizzare progetti spe- cifici in risposta alle reali esigenze delle aziende locali» «L’accordo è anche uno strumento - conclude Xxxxxxxx Xxxxx, vice Direttore generale Ascom Parma - sia per supportare gli start up azien- dali che per mantenere una formazione costante e continuativa alle imprese esi- stenti utile per sopravvivere nel merca- to, all’interno del quale, oggi, è richiesta una sempre maggiore preparazione e professionalizzazione». In seguito all’accordo siglato con i Comuni di Fontevivo e Fontanellato già dal mese di no- vembre a Fontevivio partiranno i corsi di:“caffetteria e happy hour per operatori del settore”, “rilanciare e sviluppare il flusso dei clienti: azioni coordinate di marketing di zona”, lingua italiana per lavoratori stranieri”, “gestione di impresa”. A novembre inoltre Iscom ha in pro- gramma anche il corso dedicato agli “addetti ai servizi di controllo delle attività di intratte- nimento e spettacolo” . In previsione del Natale si vuole infine creare un corso per la degu- stazione e l’abbinamento dei vini nelle situazioni di festa (due gli incontri già in programma a Parma martedì 29 novembre e martedì 6 dicembre entrambi al Café Shakespeare, e altre date sono in via di definizione entro fine novembre a Fontevivo e Fontanellato) ed un corso di “Happy Hour” rivolto ai titolari dei bar entro fine anno. Info: xxx.xxxxxxxxxx.xx Il monte ore diritto a sostegno dell’Azienda - consulenza di formazione, interna o esterna all’aziendadirezione - marchi e brevetti - tutela del patrimonio Pane QC: nasce la pagnotta a qualità controllata. Per la dieta, per l’acquisizio- l’ambiente L’INIZIATIVA REGIONALE GARANTISCE UN PRODOTTO CERTIFICATO LUNGO TUTTA LA FILIERA. A PARMA E PROVINCIA SONO 13 I PANIFICATORI DEL GRUPPO ASCOM CHE ADERISCONO AL PROGETTO A rriva anche a Parma e provincia il pane “QC - Qualità Controllata” una speciale miscela realizzato con le migliori farine, seguendo rigorosi disciplinari e certificato lungo tutta la filiera di produzione. Il prodotto, frut- to di un accordo siglato nel 2010 tra Unione regionale, associazioni provin- ciali dei panificatori dell’Xxxxxx Roma- gna, imprese molitorie e organizzazio- ni dei produttori agricoli, dal mese di ottobre è in vendita anche sul nostro territorio in quesi panifici che hanno aderito all’iniziativa. «Il pane è tradi- zione, genuinità. Con questo slogan - commenta Xxxxx Xxxxxxx presidente del gruppo Panificatori provinciale aderente ad Ascom - abbiamo voluto intitolare la campagna pubblicitaria che accompagna l’iniziativa Pane Qc a livello provinciale, perché crediamo che il consumatore abbia bisogno di riscoprire il vero valore del pane, quel- lo artigianale fatto con cura, passione e sacrificio dei fornai. Un prodotto come il Pane QC può essere inoltre integrato nell’ambito di una corretta alimenta- zione: un ridotto contenuto di sodio, l’utilizzo di farine non troppo raffinate e un processo di lievitazione naturale contribuiscono in modo significativo al raggiungimento di un elevato stan- dard qualitativo». Per conoscere i panifici che hanno aderito al progetto consultare il sito di Ascom Parma xxx.xxxxx.xx.xx. Federottica: con l’“Occhiale centrato”stop alle lenti fai da te La recente banalizzazione della correzione delle ametropie ottiche (quali la presbiopia) che ha porta- to all’offerta diffusa di sistemi pre- confezionati - i cosiddetti occhiali “pre-montati”- rischia di creare un pericoloso “fai-da-te” nella gestio- ne di competenze tecnicoquello che resta pur sempre un presidio medico-professionali riabilitativo. È con queste premesse che è pari 40 ore medie annuenata l’iniziativa “Occhiale Centrato” promossa da Federottica Parma (Federazione Ottici Optometristi aderente ad Ascom) in collabo- razione con la Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero Universi- taria di Parma. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- laUn progetto“pilota”, anche esternamente all’impresaal momento unico in Italia, modalità e-learningrivolto a ottici e optometristi di Parma, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento perché possano fornire alla clien- tela un occhiale alternativo al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento pre- montato (al tutor aziendalecosto di soli 49 euro), saranno certificate a cura del datore con il vantaggio della centratura delle lenti calcolata sulla specifi- ca distanza interpupillare di lavoro ogni singola persona. «Gli ottici opto- metristi della provincia di Parma che aderiscono all’iniziativa sono oggi 23 - spiega Xxxxxxx Xxxxxx presidente Federottica Parma - e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendalepossono essere riconosciuti grazie ad un’apposita vetrofania esposta in vetrina». Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono Per conoscere gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoottici aderenti xxx.xxxxx.xx.xx

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Samples: www.ascom.pr.it

Formazione. Il monte ore contenuti‌ Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente C.C.N.L. secondo il Protocollo riportato in appendice per la parte relativa al C.C.N.L. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di formazionebase e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, interna o esterna all’aziendaanche all'interno degli enti bilaterali, per l’acquisizio- ne gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti: 🠹 accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; 🠹 competenze relazionali; 🠹 organizzazione ed economia; 🠹 disciplina del rapporto di lavoro; 🠹 sicurezza sul lavoro; secondo il modello sperimentale di cui al protocollo riportato in appendice per la parte relativa al C.C.N.L. del terziario, della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: 🠹 conoscere i prodotti e controfir- mate dall’apprendista servizi di settore e dal tutor contesto aziendale. Le competenze ; 🠹 conoscere e saper applicare le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine basi tecniche e scientifiche della professionalità; 🠹 conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto lavoro; 🠹 conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro al termine del periodo (attrezzature, macchinari e strumenti di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzionelavoro); 🠹 conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; 🠹 conoscere le innovazioni di prodotto, di almeno processo e di contesto; secondo il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti modello sperimentale di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminatoprotocollo riportato in appendice per la parte relativa al C.C.N.L. del terziario, al della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di fuori del- le previsioni conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente decretoC.C.N.L. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, sin dalla data con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituzione costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoterziario.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato Somministrazione Di Lavoro

Formazione. Per quanto riguarda le figure professionali da formare tramite l'apprendistato vengono individuate le seguenti: OPERAI - addetti alla produzione - addetti alla manutenzione - operatori su macchine complesse, impaginazione grafica - addetto ai servizi generali - magazzino IMPIEGATI - addetto amministrativo - addetto al personale - addetto ai sistemi informatici, sviluppo software - addetto commerciale, marketing - addetto alla grafica e al web design I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il monte ore di formazionepiano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, interna le conoscenze e competenze da acquisire e l'indicazione del tutor o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annuereferente aziendale. contrattuale da conseguireIl piano formativo verrà redatto sulla base del format allegato. La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue retribuite (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011), e potrà essere alternativamente erogata svolta anche on the job, in affiancamento, con modalità d’au- laesercitazioni di gruppo, anche esternamente all’impresatestimonianze, modalità e-action learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendalevisite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. Le 4 del Dlgs. 167/2011. Per ciascun anno dovrà, comunque, essere effettuato un numero di ore di formazione on the job (a fianco non inferiore all'80% del monte ore annuo. I percorsi formativi aziendali possono essere finanziati utilizzando le risorse di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro Fondimpresa e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendaleattraverso accordi con le Regioni. Le funzioni di tutor o di referente aziendale, come previsto dalla legge, possono essere svolte da un lavoratore designato dall'azienda che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze e le funzioni del che l'apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor o di referente aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso svolta direttamente dal datore di lavoro. Dal computo Il nominativo del tutor/referente aziendale sarà indicato nel piano formativo individuale. La registrazione della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causaformazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- In attesa della piena operatività del libretto formativo le previsioni Parti del presente decreto, sin dalla data di costituzione contratto individuale provvedono alla attestazione della attività formativa tenendo conto del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoformat allegato.

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Samples: www.slc-cgil.it

Formazione. Il monte ore L’attività formativa rivolta ai Docenti, al Personale ATA e agli altri soggetti eventualmente partecipanti (Genitori, Volontari) non conferisce competenze di formazione, interna o esterna all’azienda, tipo sanitario e relative responsabilità i ed in tal senso non è sostitutiva di titoli riconosciuti per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguirelegge. La formazione formazione/informazione, in situazioni che presentano criticità di inserimento e gestione dei casi mediante supporto ai docenti e ai genitori afferisce alla ASST; la ATS, d’intesa con Ufficio Scolastico territorialmente competente e avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di XXXX, potrà essere alternativamente erogata con realizzare interventi di aggiornamento su tematiche di carattere generale rivolti al personale docente all’interno dei piani di offerta formativa previsti per tali figure professionali Le Parti si impegnano ad attivare il monitoraggio sulla applicazione delle presenti modalità d’au- laorganizzative, finalizzato a rilevare eventuali criticità ed a valorizzare buone pratiche nella risoluzioni di specifiche situazioni, a tal fine ATS predisporrà dopo il primo anno di applicazione, e nei successivi, un report basato sui dati raccolti presso le Scuole, che verrà messo a disposizione di tutti i portatori di interesse, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto sostenere un percorso condiviso di miglioramento continuo. In relazione alla definizione e/o aggiornamento di linee di indirizzo regionali relative alla gestione di singole patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute, qualora ne dovesse emergere l’esigenza, la ATS si impegna ad attivare specifici percorsi con il territo- rio nazionale al rapporto coinvolgimento di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali settori specialistici del settore come da allegatoServizio Sociosanitario Lombardo, che costituisce parte integrante del presente accordoSocietà Scientifiche, Associazioni di Pazienti, altre Associazioni a vario titolo coinvolte. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxx per l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxxx per l’UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE DI MILANO

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Samples: milano.istruzione.lombardia.gov.it

Formazione. Il monte ore In Milano, in data 3 agosto 2018 • Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP) • le Delegazioni di Gruppo delle XX.XX. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNITA’ SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB − il Piano d’Impresa 2018 – 2021 (di seguito Piano) riserva particolare attenzione agli investimenti in formazione importanti per la crescita ed il rafforzamento dell’intero Gruppo, per la valorizzazione delle persone e la loro crescita professionale, anche attraverso l’estensione della piattaforma di formazione digitale con l’obiettivo di facilitare l’accesso di tutte le persone ai programmi di formazione, interna o esterna all’aziendaoffrendo un’esperienza di apprendimento multi-device e personalizzata; − in sede di Comitato Welfare le Parti hanno dedicato specifiche sessioni di confronto per analizzare e approfondire le tematiche relative alla formazione, nella convinzione che l’aggiornamento costante e la formazione continua delle persone del Gruppo rappresentino un importante fattore distintivo anche nei confronti dei competitors e che il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le persone del Gruppo alle iniziative formative costituiscano un valore aggiunto sia per l’acquisizio- ne la crescita professionale che per la creazione di valore sostenibile, individuando opportune iniziative di miglioramento e di sensibilizzazione alla fruizione della formazione; − le Parti confermano che il complesso delle competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annuerelazionali, intellettuali, organizzative e tecniche di ogni persona costituisce una risorsa strategica ed il fattore chiave di vantaggi competitivi sostenibili e che una formazione attenta anche alle esigenze individuali favorisce il miglioramento costante del livello di competenza professionale e l’accrescimento dello sviluppo personale; − nell’ambito del confronto le Parti hanno altresì valutato positivamente le iniziative del legislatore nazionale volte a promuovere misure di conciliazione attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello, in particolare quanto previsto dal D. Lsg. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista 80/2015 e dal tutor aziendale. Le competenze e D.I. del 12 settembre 2017; − con l’accordo sottoscritto in data odierna le funzioni Parti hanno confermato la materia della formazione tra quelle da disciplinare nell’ambito del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine Contratto di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatosecondo livello;

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Samples: Contratto Collettivo Di Secondo Livello Del Gruppo Intesa Sanpaolo

Formazione. L’evoluzione continua del panorama normativo e delle interpretazioni giurisprudenziali riguardanti l’attività e i comportamenti della PA determinano la necessità di un costante aggiornamento delle tematiche da parte dei funzionari pubblici. Il monte piano formativo, organizzato dietro preventiva programmazione degli incontri, sarà concordato con Acqua Toscana Spa all’inizio di ogni anno, con incontri a cadenza almeno annuale e/o in occasione dell’introduzione di novità legislative in materia assicurativa. Le giornate formative saranno organizzate presso la Vostra sede e/o presso la sede Aon di Firenze (compatibilmente con le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso) in presenza o in videoconferenza. Aon, infatti, finché le misure imposte dall’autorità non consentiranno lo svolgimento di sessioni formative in presenza, si rende disponibile ad organizzarle in videoconferenza, come già fatto nei mesi scorsi per diversi clienti. In aggiunta, Aon, metterà a disposizione di Acqua Toscana Spa la propria Piattaforma on-line Aon Academy. Tale piattaforma ha attualmente a catalogo circa 15 corsi per un totale di oltre 150 ore di formazione. Inviti a seminari e convegni Qualora di Vostro interesse, interna o esterna all’aziendaAon inoltrerà all’Ente inviti a convegni su specifiche tematiche attinenti al settore delle multiutility. Aon fornirà inoltre consulenza ai dipendenti anche in merito alla recente normativa in materia di appalti con continui aggiornamenti all’evolversi della stessa. Convenzioni online per il vostro personale Aon ha realizzato programmi dedicati agli amministratori/ dipendenti degli EP che, senza alcun onere per l’acquisizio- ne l’Azienda, consentiranno agli Assicurati di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. beneficiare di condizioni tecniche molto tutelanti, condizioni economiche vantaggiose e della forza contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendalederivante dal far parte di una collettività molto numerosa. Le ore di formazione on the job convenzioni attive sono: ⦿ Polizza RC Patrimoniale verso Terzi e Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo–Contabile; ⦿ Polizza Tutela Legale; ⦿Convenzioni Prodotti Vita Privata (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendaleRCA, Incendio abitazione, RC Capofamiglia, LTC – Long Term Care), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono Convenzioni, selezionabili tra quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto già operative, prevedono l’adesione online tramite il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatosito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.

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Formazione. Il L’Azienda con determinazione del Direttore U.O.Piattaforma Amministrativa di Ravenna n.3199 del 30.12.2016, ha stipulato un accordo con ANPAS per i percorsi formativi dei volontari o di personale dipendente in possesso dei requisiti previsti per la Clinical Competence e formazione di cui alla DGR 44/2009. - I profili definiti devono essere strutturati secondo specifici percorsi formativi che prevedono passaggi teorici e pratici, affiancamenti strutturati e momenti esaminativi per il rilascio della qualifica. I moduli Formativi ANPAS consistono in teoria e pratica e danno luogo ad un monte ore di formazioneche deve, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale essere integrato da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate momenti formativi a cura dei singoli fornitori; questi momenti formativi sono svolti dai fornitori attraverso lezioni personalizzate, approfondimenti e affiancamenti. - E’ definito “affiancamento strutturato” quel periodo di attività in cui il nuovo volontario, a seguito o in parallelo al percorso formativo teorico-pratico per il monte ore specifico del datore suo profilo, entra in servizio sull’unità operativa mobile (UOM). In questa fase è seguito da Formatori o Volontari già abilitati ed esperti con funzione di lavoro Tutor. - Gli attestati di superamento dei moduli ANPAS vengono rilasciati a cura di ANPAS Xxxxxx-Romagna. I Registri ed eventuali attestati di momenti formativi assolti dalle Associazioni sono tenuti dalle singole Associazioni. - Per il rilascio delle qualifiche ogni passaggio di qualifica deve essere opportunamente documentato: - Promozione a Volontario Trasporto - Promozione a Volontario Soccorritore - Promozione ad Autista - Eventuali riqualifiche ad altri ruoli per mancanza dei requisiti formativi ANPAS ER ha accesso alla Piattaforma web, strumento che semplifica la tenuta e controfir- mate dall’apprendista il mantenimento della documentazione relativa ai requisiti generali e dal tutor aziendalespecifici e gestisce la tenuta della formazione del singolo volontario mantenendo aggiornato il fabbisogno formativo globale della singola Associazione. Le competenze e - ANPAS ER, tramite questo strumento, può accedere ai dati di tutte le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – Organizzazioni di Volontariato al fine di dare piena ed immediata attuazione su avere in tempo reale la situazione del mantenimento dei requisiti e di tutto il territo- rio nazionale processo formativo. - Il committente prende atto che l’ Associazione ha siglato un accordo con ANPAS ER per definire i termini di collaborazione nell’ambito della formazione esprimendo in modo chiaro la volontà di aderire al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoprogetto formativo ANPAS ER.

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Samples: amministrazionetrasparente.auslromagna.it

Formazione. Il monte I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 167/2011, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda per un numero di ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 non inferiore a 80 ore medie annueannue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato­regioni del 21 dicembre 2011), è integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi del comma 3 dell'art. contrattuale 4 del D.Lgs. n. 167/2011. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. La formazione si svolgerà, di norma, durante l'orario di lavoro e, qualora non sia possibile, sarà retribuita con retribuzione normale ordinaria ai sensi del presente articolo. I profili formativi sono definiti nell'allegato al presente c.c.n.l. "Profili formativi per il contratto di apprendistato professionalizzante", che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano ove del caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da conseguirelibretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà essere alternativamente erogata avvenire con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità in alternanza "on the job job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in affiancamento al tutor aziendalerelazione alle dimensioni aziendali ed agli obiettivi formativi. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendalenel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali ­ in caso di azienda plurilocalizzata ­ potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia, con rimborso dei costi eventualmente sostenuti per i necessari spostamenti. Le competenze e le funzioni imprese formative potranno erogare formazione anche tramite strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000gruppo. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditoreAi sensi dell'art. Le Parti – al 2, 1° comma, lett. d) del D.Lgs. n. 167/2011 è necessaria la presenza di un tutore o referente aziendale, con livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, . Per i requisiti del tutor si fa riferimento alle disposizioni vigenti; il tutor deve in ogni caso essere in possesso di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni adeguata professionalità ed essere indicato all'interno del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatopiano formativo individuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore L’Aggiudicatario sarà tenuto a svolgere corsi di formazione on the job (a fianco e di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (aggiornamento professionale dedicato al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro personale delle Amministrazioni contraenti e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendaledella Xx.Xx.Xx. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su per tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di provadurata del contratto. L’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che al singolo medico, infermiere, o altro professionista possa essere garantita la utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità. I corsi dovranno avere carattere teorico e pratico ed essere strutturati e rivolti almeno al personale sanitario ed al personale tecnico. Tali corsi dovranno essere corrispondenti a quanto il Fornitore avrà dichiarato nella Relazione tecnica come da Allegato A/4 “Indice Relazione Tecnica”. E’ prescritto, quale “obbligo minimo formativo” l’espletamento di corsi formativi su: ✓ uso del SW gestionale rivolto ad almeno 3 figure professionali per dimissioni ogni singolo reparto utilizzatore e tutto il personale dell’Ingegneria Clinica delle Amministrazioni contraenti e della Soresa entro 3 mesi dalla sottoscrizione del Verbale di consegna, salva diversa disposizione dell’Amministrazione contraente e di Soresa; ✓ aggiornamento sulle normative per il personale tecnico delle Amministrazioni contraenti per un minimo di 5 persone per ogni amministrazione contraente. I corsi per operatori sanitari dovranno essere erogati presso ogni singola Amministrazione contraente e organizzati con sessioni da massimo 20 partecipanti. L’Amministrazione contraente si riserva comunque la facoltà di definire in fase esecutiva le modalità d’esecuzione degli stessi in funzione delle proprie esigenze e necessità organizzative. La Ditta Aggiudicataria potrà definire in accordo con l’Amministrazione contraente il calendario dei corsi da svolgere. Detta pianificazione dovrà essere ripetuta per i successivi anni di validità del contratto e comunicata entro il mese di Gennaio di ciascun anno. L’attività di formazione dovrà essere supportata da materiale didattico appropriato (manuali, dispense, normative, ecc) necessario allo svolgimento dei corsi. I docenti che terranno i corsi dovranno avere comprovata esperienza. Resta facoltà dell’Amministrazione di richiedere alla Ditta approfondimenti di argomenti tecnici e/o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatopratici.

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Samples: Convenzione

Formazione. Il Committente, con determinazione del Direttore U.O. Piattaforma Amministrativa di Ravenna n.3199 del 30.12.2016, ha stipulato un accordo con ANPAS per i percorsi formativi dei volontari o di personale dipendente in possesso dei requisiti previsti per la Clinical Competence e formazione di cui alla DGR 44/2009. - I profili definiti devono essere strutturati secondo specifici percorsi formativi che prevedono passaggi teorici e pratici, affiancamenti strutturati e momenti esaminativi per il rilascio della qualifica. I moduli Formativi ANPAS consistono in teoria e pratica e danno luogo ad un monte ore di formazioneche deve, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale essere integrato da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate momenti formativi a cura dei singoli fornitori; questi momenti formativi sono svolti dai fornitori attraverso lezioni personalizzate, approfondimenti e affiancamenti. - E’ definito “affiancamento strutturato” quel periodo di attività in cui il nuovo volontario, a seguito o in parallelo al percorso formativo teorico-pratico per il monte ore specifico del datore suo profilo, entra in servizio sull’unità operativa mobile (UOM). In questa fase è seguito da Formatori o Volontari già abilitati ed esperti con funzione di lavoro Tutor. - Gli attestati di superamento dei moduli ANPAS vengono rilasciati a cura di ANPAS Xxxxxx-Romagna. I Registri ed eventuali attestati di momenti formativi assolti dalle Associazioni sono tenuti dalle singole Associazioni. - Per il rilascio delle qualifiche ogni passaggio di qualifica deve essere opportunamente documentato: - Promozione a Volontario Trasporto - Promozione a Volontario Soccorritore - Promozione ad Autista - Eventuali riqualifiche ad altri ruoli per mancanza dei requisiti formativi ANPAS ER ha accesso alla Piattaforma web, strumento che semplifica la tenuta e controfir- mate dall’apprendista il mantenimento della documentazione relativa ai requisiti generali e dal tutor aziendalespecifici e gestisce la tenuta della formazione del singolo volontario mantenendo aggiornato il fabbisogno formativo globale della singola Associazione. Le competenze e - ANPAS ER, tramite questo strumento, può accedere ai dati di tutte le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – Organizzazioni di Volontariato al fine di dare piena ed immediata attuazione su avere in tempo reale la situazione del mantenimento dei requisiti e di tutto il territo- rio nazionale processo formativo. - Il committente prende atto che l’ Associazione ha siglato un accordo con ANPAS ER per definire i termini di collaborazione nell’ambito della formazione esprimendo in modo chiaro la volontà di aderire al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoprogetto formativo ANPAS ER.

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Samples: amministrazionetrasparente.auslromagna.it

Formazione. Il monte I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla forma- zione nell'apprendistato professionalizzante. Le Parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell'ap- prendistato professionalizzante compete alle Regioni, d'intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regio- nale. Le Parti hanno, tuttavia, inteso concorrere, con il supporto dell'Ente Bilaterale, alla definizione dei profili professionali predisponendo, a titolo meramente esemplificativo, le figure professionali, i profili delle competenze nonché il dizionario dei comportamenti organizzativi di cui agli artt. 35 e 38 del presente CCNL. All'uopo potrà fungere da riferimento per i piani formativi delle singo- le imprese il Catalogo delle azioni formative reperibile presso l'Ente Bilaterale Nazionale di settore. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di formazionetitolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale ido- neo rispetto all'attività da svolgere, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali la durata della formazione è pari ri- dotta a 40 ore medie annue. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendaleannue retribuite. Le Parti, attraverso l'Ente Bilaterale Nazionale, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto: - le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strut- turata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; - la quota parte di 120 ore di formazione on the job (- da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni; - le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato profes- sionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione. L'apprendista è tenuto a fianco frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendalela- voro attesta l'attività formativa svolta. Le competenze e Il tutore della formazione svolge le funzioni del tutor aziendale sono quelle e riceve la formazione previste dal DM 28/02/2000dalla legge. Il tutor La funzione di tutore può essere svolta da un uni- co referente formativo aziendale anche lo stesso imprenditorenel caso di pluralità di appren- disti. Le Parti – al fine Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Dal computo Dichiarazione a verbale n. 1 In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le Parti riconoscono che nel settore delle lavanderie industriali il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore ap- prendista l'acquisizione della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati capacità tecnica per recesso durante il conseguire la quali- fica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda. Dichiarazione a verbale n. 2 Le Parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavora- zioni giornaliere e su turni diurni. Dichiarazione a verbale n. 3 Le durate differenziate del periodo di prova, apprendistato professionalizzante nelle aree del Mezzogiorno (Obiettivo 1 del Regolamento n. 92/2081/CE del 20.7.93) saranno definite nell'ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e comunque in tempo utile per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale consentire l'utilizzo del nuovo contratto istituto. Dichiarazione a verbale n. 4 Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero dispo- sizioni in materia di apprendistatoformazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valu- tazione e per le conseguenti armonizzazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. Il monte I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 167/2011, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda per un numero di ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 non inferiore a 80 ore medie annueannue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011), è integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi del comma 3 dell'art. contrattuale 4 del D.Lgs. n. 167/2011. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. La formazione si svolgerà, di norma, durante l'orario di lavoro e, qualora non sia possibile, sarà retribuita con retribuzione normale ordinaria ai sensi del presente articolo. I profili formativi sono definiti nell'allegato al presente c.c.n.l. "Profili formativi per il contratto di apprendistato professionalizzante", che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano ove del caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da conseguirelibretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà essere alternativamente erogata avvenire con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità in alternanza "on the job job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in affiancamento al tutor aziendalerelazione alle dimensioni aziendali ed agli obiettivi formativi. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendalenel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia, con rimborso dei costi eventualmente sostenuti per i necessari spostamenti. Le competenze e le funzioni imprese formative potranno erogare formazione anche tramite strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000gruppo. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditoreAi sensi dell'art. Le Parti – al 2, 1° comma, lett. d) del D.Lgs. n. 167/2011 è necessaria la presenza di un tutore o referente aziendale, con livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, . Per i requisiti del tutor si fa riferimento alle disposizioni vigenti; il tutor deve in ogni caso essere in possesso di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni adeguata professionalità ed essere indicato all'interno del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatopiano formativo individuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. Il monte ore di formazione, interna o esterna all’aziendaall'azienda, per l’acquisizio- ne l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali è pari 40 a 120 ore medie annue. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata in tutto o in parte all'interno dell'Associazione qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l'erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze. La formazione potrà essere erogata anche con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità "e-learning", comunque privile- giando la modalità "on the job ed job", e in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendaleaffiancamento. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditoredecreto ministeriale 28 febbraio 2000. Le Parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Nelle more dell'emanazione della legislazione regionale, le Parti - al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante - definiscono gli standard formativi per i profili professionali formativi del settore agricolo, ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis del citato art. 49, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come da allegatoAllegato 4 , che costituisce parte integrante del presente accordoarticolo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta Tali profili formativi - per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale ciascuno dei quali sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- elencate le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche - potranno essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatosuccessivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Formazione. Il monte I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Le parti si danno reciproco impegno di trasmettere agli Organismi bilaterali regionali le indicazioni utili alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standards minimi di competenza che verranno definiti nell'ambito delle attività di C.N.P.L.A. Le parti convengono che il numero dei contratti di apprendistato stipulati e le relative qualifiche da raggiungere dovrà essere comunicato, a cura delle aziende interessate, al C.N.P.L.A. Le parti convengono che il numero di contratti di apprendistato stipulati e le relative qualifiche da raggiungere, dovranno essere comunicati annualmente alla scadenza di ciascun anno, a cura delle aziende interessate e tramite le Associazioni imprenditoriali territoriali, al C.N.P.L.A. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione formale 120 ore medie annue retribuite. Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di formazionetitolo di studio post-obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere, interna o esterna all’aziendala durata della formazione è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, per l’acquisizio- ne di comprensive delle ore destinate alla formazione sulla sicurezza. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. La formazione formale professionalizzante e quella trasversale potranno essere svolte all'interno dell'azienda da parte delle imprese formative che presentino, pertanto: - risorse umane idonee a trasferire competenze; - tutor con formazione e competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annueadeguate formalmente e concretamente acquisite; - locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in relazione alla tipologia della formazione stessa. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore In caso di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendaleattesta l'attività formativa svolta. Le competenze e Il tutore della formazione svolge le funzioni del tutor aziendale sono quelle e riceve la formazione previste dal DM 28/02/2000dalla legge. Il tutor La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche lo stesso imprenditorenel caso di pluralità di apprendisti. Le Parti – al fine Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi Il tutor dovrà possedere i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti requisiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoD.M. 28 febbraio 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. Il monte ore La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. In attuazione del comma 2, art. 6, D.Lgs. n. 167/2011, le parti si danno atto che relativamente agli standard professionali di formazioneriferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, interna o esterna all’aziendadefinito nel piano formativo individuale, per l’acquisizio- ne di l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annuee specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui al repertorio Isfol. contrattuale Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato all'accordo interconfederale del 3 maggio 2012 la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguireconseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel c.c.n.l. La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue retribuite (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato- regioni del 21 dicembre 2011), e potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, svolta anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità "on the job job", in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, "action learning", visite aziendali, ecc. La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nel piano formativo individuale sarà indicato un referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata professionalità. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed in affiancamento al tutor aziendaleinterne all'azienda. Le ore In caso di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. La registrazione della formazione effettuata e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendaledella qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. Le competenze e In attesa della piena operatività del libretto formativo, le funzioni parti del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format che sarà concordato tra le parti in sede di stesura. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante Durante il periodo di provaapprendistato le aziende cureranno che l'addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per dimissioni o una valutazione e per licenziamento per giusta causale conseguenti armonizzazioni. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto Ai contratti di apprendistato presso altro datore instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003n. 167/2011 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza. N.d.R.: Il verbale di lavoro accordo integrativo 10 dicembre 2013 prevede quanto segue per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatole imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti:

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Formazione. Qui di seguito si definiscono gli aspetti della formazione demandati alla contrattazione collettiva (modalità di erogazione e articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna, ecc.), nonché tutti quegli altri aspetti necessari a consentire alle imprese l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Il monte ore di formazione, interna o esterna all’aziendaall'azienda, per l’acquisizio- ne l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali è pari 40 a 120 ore medie annue. contrattuale Esso potrà essere ridotto a 80 ore nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata in tutto o in parte all'interno dell'azienda qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l'erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze. La formazione potrà essere erogata anche con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità "e-learning", comunque privile- giando la modalità "on the job ed job", e in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendaleaffiancamento. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Nelle more dell'emanazione della legislazione regionale, le parti - al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante - definiscono gli standard formativi per i profili professionali formativi del settore come da allegatoagro- meccanico, che costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti del presente accordocomma 5-bis del citato art. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione 49, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistatoD.Lgs. 10 settembre 2003, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta n. 276. Tali profili formativi - per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale ciascuno dei quali sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- elencate le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche - potranno essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatosuccessivamente aggiornati ed integrati dalle medesime parti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. Il monte ore L’attività formativa rivolta ai Docenti, al Personale ATA e agli altri soggetti eventualmente partecipanti (Genitori, Volontari) non conferisce competenze di formazione, interna o esterna all’azienda, tipo sanitario e relative responsabilità i ed in tal senso non è sostitutiva di titoli riconosciuti per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguirelegge. La formazione formazione/informazione, in situazioni che presentano criticità di inserimento e gestione dei casi mediante supporto ai docenti e ai genitori afferisce alla ASST; la ATS, d’intesa con Ufficio Scolastico territorialmente competente e avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di XXXX, potrà essere alternativamente erogata con realizzare interventi di aggiornamento su tematiche di carattere generale rivolti al personale docente all’interno dei piani di offerta formativa previsti per tali figure professionali Le Parti si impegnano ad attivare il monitoraggio sulla applicazione delle presenti modalità d’au- laorganizzative, finalizzato a rilevare eventuali criticità ed a valorizzare buone pratiche nella risoluzioni di specifiche situazioni, a tal fine ATS predisporrà dopo il primo anno di applicazione, e nei successivi, un report basato sui dati raccolti presso le Scuole, che verrà messo a disposizione di tutti i portatori di interesse, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto sostenere un percorso condiviso di miglioramento continuo. In relazione alla definizione e/o aggiornamento di linee di indirizzo regionali relative alla gestione di singole patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute, qualora ne dovesse emergere l’esigenza, la ATS si impegna ad attivare specifici percorsi con il territo- rio nazionale al rapporto coinvolgimento di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali settori specialistici del settore come da allegatoServizio Sociosanitario Lombardo, che costituisce parte integrante del presente accordoSocietà Scientifiche, Associazioni di Pazienti, altre Associazioni a vario titolo coinvolte. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxx per l’ASST Rhodense Il Direttore Generale Xxx Xxxxxxx per l’UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE DI MILANO

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Formazione. Il monte ore L’attività formativa rivolta ai Docenti, al Personale ATA e agli altri soggetti eventualmente partecipanti (Genitori, Volontari) non conferisce competenze di formazione, interna o esterna all’azienda, tipo sanitario e relative responsabilità i ed in tal senso non è sostitutiva di titoli riconosciuti per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguirelegge. La formazione formazione/informazione, in situazioni che presentano criticità di inserimento e gestione dei casi mediante supporto ai docenti e ai genitori afferisce alla ASST; la ATS, d’intesa con Ufficio Scolastico territorialmente competente e avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di XXXX, potrà essere alternativamente erogata con realizzare interventi di aggiornamento su tematiche di carattere generale rivolti al personale docente all’interno dei piani di offerta formativa previsti per tali figure professionali Le Parti si impegnano ad attivare il monitoraggio sulla applicazione delle presenti modalità d’au- laorganizzative, finalizzato a rilevare eventuali criticità ed a valorizzare buone pratiche nella risoluzioni di specifiche situazioni, a tal fine ATS predisporrà dopo il primo anno di applicazione, e nei successivi, un report basato sui dati raccolti presso le Scuole, che verrà messo a disposizione di tutti i portatori di interesse, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto sostenere un percorso condiviso di miglioramento continuo. In relazione alla definizione e/o aggiornamento di linee di indirizzo regionali relative alla gestione di singole patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute, qualora ne dovesse emergere l’esigenza, la ATS si impegna ad attivare specifici percorsi con il territo- rio nazionale al rapporto coinvolgimento di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali settori specialistici del settore come da allegatoServizio Sociosanitario Lombardo, che costituisce parte integrante del presente accordoSocietà Scientifiche, Associazioni di Pazienti, altre Associazioni a vario titolo coinvolte. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxx per l’ASST MELEGNANO E MARTESANA Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx per l’UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE DI MILANO

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Samples: milano.istruzione.lombardia.gov.it

Formazione. Il monte Fra il personale in organico nei Comuni si riscontra un buon livello di competenza attiva del sardo. Tuttavia, se sul piano dell’uso orale della lingua e dell’interpretariato gli uffici comunali non presentano particolari problemi, garantendo nella maggior parte dei casi l’interazione comunicativa in sardo con gli utenti sardofoni, le difficoltà sorgono nella produzione di testi scritti, sia per quanto concerne l’applicazione di uno standard grafico di riferimento e delle relative regole, sia soprattutto per quanto riguarda la specificità e le caratteristiche peculiari del linguaggio giuridico- amministrativo della Pubblica Amministrazione (chiarezza, formalità, precisione, oggettività, funzionalità, ecc.), da considerarsi a tutti gli effetti un linguaggio specialistico. In questa fase ancora “sperimentale” dell’impiego del sardo nella Pubblica Amministrazione si prospettano così dei rilevanti problemi di traduzione degli atti amministrativi, specie per quanto attiene all’individuazione del lessico tecnico-specialistico idoneo e pertinente nonché all’organizzazione del testo. A dette difficoltà si sopperisce solo parzialmente con il ricorso alle competenze specialistiche dell’operatore di sportello, che affiancherà il personale degli uffici nell’attività di traduzione, ma non potrà colmare le complessive esigenze formative di quest’ultimo. L’intervento proposto prevede pertanto l’organizzazione di un corso di tipo non seminariale, della durata complessiva di 30 ore e con esame finale scritto, rivolto ad un numero di dipendenti delle Amministrazioni associate stimato in 30 unità. Numero moduli formativi 1 Numero ore di formazione, interna o esterna all’azienda, lezione per l’acquisizio- ne ciascun modulo 30 Numero docenti previsti 3 Totale costo docente/i (totale numero ore per retribuzione oraria) 1.500,00 Sede di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore svolgimento dei corsi: _Biblioteca Comunale di formazione on the job Isili_ Retribuzione docenti 1500,00 Materiale e strumenti didattici 150,00 Altre spese (a fianco specificare) Utile d’impresa e spese di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatogara 150,00

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Formazione. Il Le parti concordano sull'importanza di sviluppare la formazione e la riqualificazione del personale, anche nell'ottica ed a integrazione di quanto previsto dall'art.66 del C.C.N.L. Si concorda, pertanto, in attuazione di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., l'istituzione di un monte ore da destinare alla formazione ed alla riqualificazione del personale inquadrato fino all'Area Professionale B, Posizione Organizzativa 3 e che tali iniziative formative raggiungano ed eventualmente superino le 500 ore annue complessive. Inoltre, con specifico riferimento alle finalità di formazionecui agli art.66 e 98 del C.C.N.L., interna le parti convengono che almeno un terzo del monte ore dedicato alla formazione sia indirizzato al personale inquadrato nell'Area Professionale C e nell'Area Professionale B, Posizione Organizzativa 1, con particolare attenzione al personale femminile. Le Imprese si impegnano ad attivarsi per promuovere, al proprio interno, corsi base di formazione per lo sviluppo della conoscenza del settore assicurativo che saranno tenuti durante il normale orario di lavoro e saranno indirizzati ai giovani assunti al primo impiego o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne con contratti di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annuecui all'art. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale2 – Informazione. Le ore impegnate verranno conteggiate a valere sul monte ore sopra concordato. Inoltre le Imprese, nell'ambito dei progetti formativi, indirizzeranno a Xxxxx per l'apprendimento o l'affinamento della lingua inglese, con oneri a totale carico delle Società, quei dipendenti che funzionalmente necessitano di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendaletale conoscenza per l'esecuzione dei compiti assegnati. Le competenze e le funzioni Imprese del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000Gruppo AVIVA in ultimo, favoriranno il generale apprendimento della lingua inglese organizzando corsi interni all'azienda o ricorrendo ad Istituti specializzati, cui potranno partecipare tutti i lavoratori che ne faranno domanda fermo restando che verrà loro richiesta una partecipazione alle spese nella misura del 50% del costo. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto Tali corsi verranno tenuti oltre il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore normale orario di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoNel corso degli incontri previsti dal precedente art.2) verrà resa alle R.S.A. dettagliata informazione sulle iniziative formative intraprese.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Formazione. Il monte ore CCNL non prevede specifiche iniziative di formazione, interna o esterna all’aziendama demanda questa attività all’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (ECST), costituito dalle parti stipulanti il contratto con una serie di finalità, tra cui: - la realizzazione di corsi professionali; - la promozione di iniziative di formazione continua e di riqualificazione professionale, anche in collaborazione con altri enti, italiani e stranieri; - l’attuazione delle pari opportunità tra uomini e donne, attraverso azioni formative ad hoc; - la gestione progettuale e la gestione della task force “Fondo per la formazione del terziario” (Fo.Fo.Ter.), per l’acquisizio- ne la creazione di competenze tecnico-professionali una rete per l’erogazione degli strumenti necessari per la formazione e l’aggiornamento professionale. Tale Ente è finanziato direttamente dalle aziende aderenti a questo CCNL, tramite una contribuzione pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- laallo 0,2% dell’imponibile previdenziale del monte salari, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del egualmente ripartita tra datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000dipendente. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditoreFo.Fo.Ter., invece, riceverà una quota di adesione per ogni nuova assunzione, pari al 4% della retribuzione contrattuale, per il 75% a carico dell’azienda, nonché una quota di associazione annua di 25 €, a carico del lavoratore per il 20%. Le Parti – Il Museo Xxxxx Xxxxxxx di Milano nacque nel 1881 per volere di Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, il quale - mediante il proprio testamento del 1871 - dispose affinché esso diventasse una fondazione artistica "ad uso e beneficio pubblico in perpetuo colle norme in corso per la Pinacoteca di Brera": il museo aveva un direttore e un custode. Un secolo dopo - nei primi anni ’70 - con il potenziamento delle attività e l’ampliamento dell’organico, si pose il problema della scelta del contratto da utilizzare. I responsabili di allora optarono per il contratto del commercio e del terziario, basandosi su alcune semplici considerazioni: il museo era (ed è tuttora) un’istituzione aperta al pubblico, per entrare nella quale era necessario versare un corrispettivo in denaro. In mancanza di un contratto ad hoc per il settore museale, l’adozione del contratto del terziario si rivelò la scelta più coerente. Nel corso degli anni, il Museo Xxxxx Xxxxxxx non ha mai ricercato un altro contratto, in parte perché non ne ha mai ravvisato la necessità, in parte perché ha sempre sofferto di carenze di organico e non è mai stato possibile dedicare tempo e risorse alla ricerca di un contratto che potesse adattarsi meglio alle esigenze del museo. Al termine degli anni ’90, quando Federculture ha approntato il proprio contratto per il settore culturale, il Museo Xxxxx Xxxxxxx ha preferito mantenere il contratto già in uso, in quanto considerava il contratto Federculture peggiorativo per i propri dipendenti: il Museo, insomma, potrà in futuro cambiare regime contrattuale, nel caso trovasse un contratto migliorativo per i lavoratori e ad hoc per l’ambito dei musei. Il Museo Xxxxx Xxxxxxx ha sempre saputo adattare molto bene il contratto alle proprie esigenze, al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto migliorare il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto più possibile le condizioni di lavoro al termine (e di vita) dei propri dipendenti, con un occhio alla sana ed attenta gestione del periodo museo. Al contratto viene riconosciuto un buon margine di apprendistatoflessibilità, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno dal momento che il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro può apportare eventuali migliorie, attraverso accordi interni di vario tipo. Alcuni esempi per capire meglio: il Museo Xxxxx Xxxxxxx rinuncia alla facoltà di definire, come da contratto, metà delle ferie dei dipendenti, lasciando ad essi l’intera decisione, compatibilmente con le esigenze operative del Museo; inoltre permette agli impiegati negli uffici di applicare l’orario flessibile, la cui disciplina è lasciata alla serietà ed alla responsabilità dei singoli dipendenti. Del resto, quella del Museo Xxxxx Xxxxxxx è una struttura piccola e piuttosto agile: l’organico è composto da 14 persone (1 direttore; 2 conservatori [di cui uno part time]; 1 registrar [part time]; 1 responsabile della sicurezza con mansioni di web master e addetto amministrativo; 1 responsabile amministrativo; 1 addetta alle relazioni istituzionali [con contratto part-time]; 1 addetta alla segreteria; 6 custodi - a cui si aggiungono un certo numero di volontari, che affiancano il personale di custodia; un lavoratore a progetto per l’ufficio stampa). I responsabili del Museo devono organizzare e far quadrare non solo i turni di lavoro, ma anche le ferie ed i riposi settimanali. Ma non bisogna dimenticare che il contratto prevede - per quanto possibile - il riposo domenicale e che il Museo, invece, rimane aperto per tutto il fine settimana. Per questo motivo, esiste un regolamento interno che richiede ai custodi di lavorare (4 per volta) per 3 sabati e 3 domeniche al mese: ciononostante, specialmente nei periodi di vacanza e nonostante il prezioso supporto dei volontari, diventa difficile presidiare in maniera adeguata tutte le sale del Museo che, benché piccolo, è dislocato su due piani e richiede la presenza di un custode all’ingresso per i servizi di accoglienza e biglietteria. Il Museo ha perciò deciso di ricorrere a 5 contratti di lavoro a chiamata, benché non li ritenga particolarmente vantaggiosi dal punto di vista sociale. In particolare, si ritiene rischioso assumere persone di cui si sa poco o nulla per un compito così delicato come la cura e la custodia di una casa museo; inoltre, per evitare problemi eventualmente legati a litigi o dissidi familiari, di solito si evita di assumere congiunti dei dipendenti, fino al secondo grado di parentela. Il Museo ha ritenuto di poter fare un’eccezione per un lavoro temporaneo e di durata limitata quale il lavoro a chiamata: si è deciso di cercare un aiuto tra i parenti e gli amici dei custodi, visto il carattere di temporaneità del contratto (N.B.: i lavoratori hanno seguito un corso prima di prendere servizio). In questo modo ognuno potrà lavorare con tranquillità e fiducia nei confronti dei propri colleghi: il Museo infatti - in quanto parte del mondo non profit - si pone come obiettivo anche quello di essere un’organizzazione sensibile, attenta a creare le migliori condizioni individuali non solo per i lavoratori (che devono poter lavorare tranquilli, per essere contenti della propria occupazione), ma anche per i visitatori. A differenza di altri musei, il Museo Xxxxx Xxxxxxx non rileva particolari difficoltà nella gestione di questa forma di lavoro atipico, perché si avvale dell’apporto di una società specializzata nella compilazione delle buste paga, che ha accompagnato il Museo anche in questo passo, accollandosi (ovviamente dietro pagamento) l’inevitabile aggravio amministrativo. La soluzione del lavoro a chiamata presenta alcuni vantaggi, ovviando a carenze di organico in certi periodi od occasioni particolari e colmando le mancanze laddove esse si presentano, senza appesantire la gestione del Museo con contratti più onerosi e meno rispondenti alle sue reali esigenze. Infine, per concludere, un breve accenno alla formazione del personale: per quanto riguarda i conservatori, la ricerca e l’aggiornamento professionale avviene attraverso la partecipazione a convegni e seminari organizzati da Università, Regione Lombardia e Icom, oltre allo studio delle collezioni ed alla curatela durante l’organizzazione delle mostre temporanee. Sono i conservatori stessi ad occuparsi, una o due volte l’anno, della formazione del personale di custodia (compreso quello impiegato a chiamata), con appositi seminari sulle collezioni o sulle nuove acquisizioni del Museo oppure con corsi sulle modalità di rapporto con i visitatori. Nel complesso, dunque, i responsabili del Museo Xxxxx Xxxxxxx esprimono un giudizio positivo sul CCNL per il commercio, i servizi ed il terziario. Essendo però il museo - come già detto - un’organizzazione non profit (dunque, sensibile alle esigenze delle persone coinvolte nella propria attività), si auspica un innalzamento dei minimi retributivi previsti dal contratto, in modo tale da contrastare o, per lo meno, alleviare, i problemi causati dall’introduzione dell’euro e dal continuo innalzamento del costo della vita. CONTRATTO DEL TURISMO Il contratto collettivo nazionale del turismo ha come obiettivo principale quello di essere un mezzo utile allo sviluppo del settore turistico italiano, da sempre comparto economico molto importante del Paese, nonché traino dello sviluppo economico e della crescita occupazionale italiana. Essendo questo settore - come, del resto, tutto il comparto culturale - caratterizzato dalla grande importanza rivestita dall’elemento personale, si è sentita la necessità di uno strumento che incentivasse e valorizzasse la qualità del lavoro, che aiutasse a superare in modo particolare i fenomeni di stagionalità tipici del settore e che, infine, rendesse il Paese competitivo sul piano internazionale. Il contratto si propone anche l’obiettivo di instaurare un proficuo rapporto tra i datori di lavoro e le parti sociali, in modo tale che il contratto stesso sia sempre più aderente alle realtà in cui trova applicazione; inoltre, da tale rapporto ci si aspetta una promozione a livello nazionale, soprattutto nei confronti del governo, di iniziative che - secondo quanto scritto nell’introduzione al contratto - portino a “valorizzare il ruolo del settore turismo nel quadro della programmazione nazionale, anche tramite appositi provvedimenti legislativi e finanziari tesi ad una efficace tutela dei livelli produttivi e occupazionali e per il riequilibrio delle condizioni che sfavoriscono la situazione italiana rispetto al contesto europeo”. Infine, proprio per rendere sempre più competitivo il settore del turismo, il contratto si concentra notevolmente sul problema della formazione di personale qualificato, individuando in due figure ben precise (gli Enti Bilaterali e le fondazioni per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoformazione continua) i detentori degli strumenti formativi necessari.

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Samples: Contratto Del Comparto Enti Locali

Formazione. Il monte ore fornitore deve provvedere alla formazione del personale dell’Amministrazione regionale da avviarsi contestualmente all’installazione delle apparecchiature. Il servizio, da intendersi incluso nel canone a noleggio, è rivolto al personale del Centro stampa e deve essere tale da assicurare, in maniera esaustiva e puntuale, l’esatto apprendimento delle competenze di seguito riportate: - lettura del contatore; - modalità di comunicazione al fornitore (attraverso il call center) di eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo, ritiro per trattamento materiale di risulta, e ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel canone di noleggio; - procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti connessi al collegamento in rete delle apparecchiature; - sostituzione del materiale di consumo: cartucce, toner, tamburi, pennini, e quanto altro necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature; - funzionalità evolute offerte dalle macchine; La formazione nel suo complesso è da intendersi articolata nei seguenti momenti formativi: prima attività di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne ; sessioni di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguireaggiornamento con cadenza almeno annuale. La formazione potrà prima attività formativa deve essere alternativamente erogata svolta entro 10 (dieci) giorni successivi all’installazione delle apparecchiature e può essere somministrata a favore del gruppo utenti mediante corsi in loco, presso i locali ove sono ubicate le apparecchiature. Eventuali ritardi nell’erogazione delle giornate formative sono soggette a penali come descritto nel paragrafo 7. Oltre alla prima formazione, sono previste attività di aggiornamento periodico da effettuarsi secondo le modalità sopra riportate con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendalecadenza almeno annuale. Le ore Di seguito si riporta il fabbisogno minimo di formazione on the job (richiesto: Ciascuna giornata formativa, da erogarsi “in loco”, deve comprendere almeno 6 ore nell’arco della stessa giornata lavorativa. L’offerta di ulteriori giornate formative rispetto a fianco quelle minime richieste è oggetto di altri operai qualificati valutazione premiale e più precisamente verrà assegnato un punteggio secondo quanto descritto nella tabella seguente: Specifica X.xx giornate formative Punteggio attribuito Punteggio massimo per specifica Giornate formative in loco erogate nel corso della “prima sessione formativa” 13 o spe- cializzati ovvero più 2 2 Giornate formative in loco erogate nel corso delle “sessioni di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoaggiornamento” 4 1 1

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Samples: www.sardegnabiblioteche.it

Formazione. Il I profili formativi dell’apprendistato professionalizzante saranno regolamentati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, di intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale (art. 49 comma 5 D.lgs 276/2003). Nell’espletamento di tali competenze dovranno essere rispettati i seguenti principi e criteri direttivi: - previsione di un monte ore di formazioneformazione formale, interna o esterna all’aziendaalla azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 non inferiore a 120 ore medie annue. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – annue al fine di dare piena acquisire competenze di base e tecnico-professionali; - rinvio alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, delle modalità con cui viene erogata ed immediata attuazione su tutto articolata la formazione, esterna ed interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; - riconoscimento della qualifica professionale al termine del percorso formativo in base ai risultati conseguiti; - registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; - affiancamento di un tutore aziendale, in possesso di adeguata formazione e competenza professionale, il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del quale durante il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno dovrà trasmettere all’apprendista le competenze necessarie all’esercizio dell’attività lavorativa e allo stesso tempo garantire l’effettivo svolgimento della formazione per il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoroconseguimento della qualifica professionale. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non Tale tipologia contrattuale potrà essere assunto utilizzata dalle imprese appartenenti a tutti i settori di attività per l’assunzione di soggetti aventi un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni che intendano conseguire (art. 50, comma 1 D.lgs.276/2003): - un lavoratore che abbia già svolto titolo di studio di livello secondario; - un titolo di studio universitario e di alta formazione; - una specializzazione tecnica superiore (art. 69 legge 17/5/1999, n. 144). Qualora i soggetti siano in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato presso altro datore potrà essere stipulato a partire dal 17esimo anno di lavoro età. Si precisa che la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per la stessa qualifica l'acquisizione di desti- nazione finale del nuovo contratto un diploma o per percorsi di apprendistatoalta formazione sarà demandata alle regioni, mentre i profili formativi verranno stabiliti in accordo con le parti sociali, le università e le altre istituzioni formative.

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Samples: www.studioatene.it

Formazione. 1400 euro. Il monte ore voucher copre una quota pari all’80% del costo del corso (voucher di formazionetipo A), interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali mentre il restante 20% è pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguirea carico del par- tecipante. La formazione potrà essere alternativamente erogata quota di copertura sale al 90% (voucher di tipo B) nel caso di utenti prioritari, ovvero lavoratori in possesso di almeno una di queste caratteristiche: - in stato di cassa integrazione guadagni - con modalità d’au- laetà superiore ai 45 anni - in possesso del titolo di istruzione obbligatoria - con contratti di lavoro a tempo parziale, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore a tempo determina- to o a progetto IN PRIMO PIANO Sistema di formazione on the job a scelta individuale (Voucher formativi) A sostegno dell’aggiornamento e della riqualificazione professionale dei lavoratori è attivo in Regione Lombardia il Sistema di formazione a fianco scelta individuale, in base al quale vengono erogati voucher individuali che consentono la partecipazione a corsi di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero formazione scelti all’interno dei cataloghi regionali. ^ Il lavoratore può utilizzare il voucher per fruire di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore attività for- mative sia fuori orario di lavoro sia in orario di lavoro, attra- verso i diversi strumenti contrattuali e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000legislativi previsti. Il tutor Capac Politecnico del Commercio ha inserito nel catalogo regionale dei voucher individuali alcuni dei propri corsi, il cui elenco è consultabile collegandosi al sito xxx.xxxxx.xx. I corsi si svolgeranno nelle ore serali - indicativamente dalle 19.00 alle 21.00, salvo diversa programmazione con gli utenti - con cadenza bisettimanale, inizieranno non appena raggiunto il numero minimo di partecipanti (che non può essere anche lo stesso imprenditoreesse- re inferiore a quattro per singolo corso) e termineranno entro il 31 maggio 2008. Le Parti – Ogni lavoratore può richiedere un solo voucher e deve pre- sentarne domanda direttamente al fine Capac, contattando il n. di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono tel. 00.00.00.00.00. Il voucher si rivolge a lavoratori occupati residenti in Lombardia o che lavorano in Lombardia, inclusi gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto occupati con le seguenti tipologie contrattuali: contratto di lavoro al termine del periodo di apprendistatosubordinato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzionelavoro ripartito, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminatoparziale, apprendistato e contratto di inserimento (al di fuori del- le previsioni della formazione obbli- gatoria) e contratto a progetto. I titolari e i liberi professionisti non possono invece usufruire di questa opportunità. Il valore degli incentivi economici individuali varia in funzione della durata del presente decreto, sin dalla data corso e può arrivare fino ad un massimo di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro Il termine per la stessa qualifica presentazione dei Piani formativi in favore di desti- nazione finale imprese che hanno aderito al fondo interprofessionale ForTe entro la data del nuovo contratto 31 maggio 2007, di apprendistatocui abbiamo dato noti- zia e informazioni nel numero dell’Informatore di settembre, è stato posticipato al 14 dicembre 2007. Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell’Unione telefonando al numero 00.00.00.00.00. n. 181 dicembre 2007 anno LI REDAZIONE EDITRICE sede e amministrazione Xxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA PUBBLICITÀ (in esclusiva) Xxxxxxxx Xxxxx Spa Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 14 20092 Cinisello Balsamo Telefono 02/618361

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Formazione. Qui di seguito si definiscono gli aspetti della formazione demandati alla contrattazione collettiva (modalità di erogazione e articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna, etc.), nonché tutti quegli altri aspetti necessari a consentire alle imprese agricole l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Il monte ore di formazione, interna o esterna all’aziendaall'azienda, per l’acquisizio- ne l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali è pari 40 a 120 ore medie annue. contrattuale Esso potrà essere ridotto a 80 ore nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata in tutto o in parte all'interno della azienda qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l'erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze. La formazione potrà essere erogata anche con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità 'e-learning', comunque privile- giando la modalità 'on the job ed job' e in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendaleaffiancamento. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/200028.2.00. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 5), D.lgs. 10.9.03 n. 276, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Nelle more dell'emanazione della legislazione regionale, le Parti - al fine di dare piena ed e immediata attuazione su tutto il territo- rio territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante - definiscono gli standard formativi per i profili professionali formativi del settore agricolo, ai sensi e per gli effetti del comma 5 bis) del citato art. 49, del D.lgs. 10.9.03 n. 276, come da allegatoallegato 6), che costituisce parte integrante del presente accordoarticolo. L’assunzione Tali profili formativi - per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche - potranno essere successivamente aggiornati e integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoAgriform.

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Samples: rsu.unipi.it

Formazione. Il monte I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda di durata complessiva pari a 120 ore medie annue, comprensive della formazione specifica o professionalizzante e della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di formazionebase e trasversali. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che sarà redatto secondo lo schema di cui all'Allegato O del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento. Copia del P.F.I. verrà inviata dal datore di lavoro all'O.B.N. TAM presso SMI. La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all’aziendaall'azienda, per l’acquisizio- ne finalizzata all'acquisizione delle competenze di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- labase e trasversali, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendaleladdove esistente. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d'intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria superiore) ed in affiancamento (stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza. Per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante e la definizione dei profili professionali e dei contenuti della formazione, si fa integrale riferimento all'Allegato N al tutor aziendale), saranno certificate presente contratto. L'apprendista è tenuto a cura frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendaleattesta l'attività formativa svolta. Le competenze e Il tutore della formazione svolge le funzioni del tutor aziendale sono quelle e riceve la formazione previste dal DM 28/02/2000dalla legge. Il tutor La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche lo stesso imprenditorenel caso di pluralità di apprendisti. Le Parti – al fine Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Dal computo La registrazione della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di provaformazione svolta e della qualifica professionale ai fini contrattuali, per dimissioni o per licenziamento per giusta causaeventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti In attesa della piena operatività del libretto formativo, l'azienda provvede all'attestazione dell'attività formativa secondo lo schema di cui all'Allegato O del contratto. DICHIARAZIONE A VERBALE N.l - In relazione al presente comma sono considerati lavoratori subordinati divieto di adibire l'apprendista a tempo indeterminatoproduzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore Tessile Abbigliamento Moda il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapportolavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda. Non potrà essere assunto un lavoratore DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - Le Parti si danno atto che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per la stessa qualifica gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 - Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistatoformazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.

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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione

Formazione. Il monte La durata della formazione base e trasversale da acquisire durante il triennio di apprendistato professionalizzante è pari a 40 ore annue nell'ambito delle 120 ore annue complessive di formazione. Per "formazione di base e trasversale" si intende quella finalizzata all'acquisizione delle competenze basilari che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta là sua opera. La formazione professionalizzante potrà essere integrata, dall'offerta formativa pubblica, sempre che la stessa sia stata disciplinata da specifica regolamentazione emanata e pubblicata sugli atti della Regione territorialmente competente, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 67/2011. Per quanto riguarda le competenze trasversali, la formazione sarà incentrata, per tutti gli apprendisti, sulle seguenti tematiche: - norme relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro; - pari opportunità e disciplina del rapporto di lavoro; - competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE "Key Competences" europee). Le restanti ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne con contenuti a carattere professionalizzante di competenze tipo tecnico-scientifico ed operativo, saranno differenziate in funzione delle singole figure professionali oggetto del contratto di apprendistato stesso. L'apprendista è pari 40 ore medie annuetenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione. contrattuale In caso di interruzione, del rapporto di apprendistato prima che sia scaduto il periodo inizialmente previsto, il datore di lavoro rilascia all'apprendista l'attestazione dell'attività formativa fino a quel momento effettivamente svolta. Il datore di lavoro conserva copia di tale attestazione per i 5 anni successivi allo scioglimento del rapporto. La legittimazione della formazione, effettuata e della qualifica acquisita sarà registrata nel libretto formativo Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui schema è allegato al presente: c.c.n.l., (allegato n. 2), il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini contrattuali da conseguireconseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, svolta anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed e in affiancamento al tutor aziendaleaffiancamento. Le ore La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzionecompetenze, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore base e trasversali, ai sensi di lavoroquanto previsto dal comma 3 dell'art. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa4 del D.Lgs. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistato167/2011.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro