Garanzia delle opere. Ai sensi dell’art. 1669 del C.C. (Rovina e difetti di cose immobili) l'Esecutore ha l'obbligo di garantire tutte le opere, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di giorni 3650 decorrente dalla data di approvazione del collaudo definitivo, anche nel caso di intervento o modifica in un bene immobile già esistente. Inoltre, ai sensi dell’art. 1667 del C.C., l’Esecutore ha l’obbligo di garantire le opere non rientranti nei casi previsti dall’art. 1669 C.C., per il periodo di anni due decorrente dalla data di approvazione del collaudo. Pertanto, fino al termine del periodo indicato l'Esecutore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che a giudizio dell'Appaltante non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata o mancante manutenzione (se non posta a carico dell’Esecutore medesimo). La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali, incluse le spese per manodopera e diritto di chiamata. L’intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve riportare esito positivo da parte dell’Appaltante. L’Esecutore può affidare l’esecuzione degli interventi ad imprese specializzate, previa comunicazione all’Appaltante. Anche in questo caso l’Esecutore rimane obbligato nei confronti dell’Appaltante. In caso di mancato intervento dell’Esecutore, l’Appaltante farà intervenire altro soggetto addebitandone le spese (oltre al 17% per spese generali) all’Esecutore. L’Appaltante potrà rivalersi anche sulla rata di saldo.
Garanzia delle opere. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire le parti e i materiali consumabili sostituiti, le apparecchiature e gli accessori installati e gli impianti eseguiti, per la qualità dei materiali, per il montaggio ed, infine, per il regolare funzionamento per un periodo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla data di rilascio della relativa Attestazione di regolarità esecutiva. Pertanto, fino al termine di tale periodo, la ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni manifestatisi sulle parti di impianti non interessate dagli interventi di manutenzione eseguiti.
Garanzia delle opere. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di mesi 24 (ventiquattro) decorrente dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Pertanto, fino al termine del periodo indicato l'Appaltatore deve riparare, tempestivamente e a sue spese tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso. Al riguardo resterà vincolato l'importo della cauzione. Alla fine del periodo in oggetto l'Impresa darà comunicazione degli interventi effettuati, quale elemento conoscitivo di difetti per la futura manutenzione.
Garanzia delle opere. 1. I materiali di uso e consumo da impiegare per l’esecuzione delle attività manutentive dovranno essere scelti tra quanto di meglio il mercato nazionale ed estero possa mettere a disposizione, tenendo anche conto che dovranno garantire la necessaria continuità di servizio e la facilità di manutenzione, dovranno altresì essere garantiti per almeno 24 mesi dalla consegna per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell’installazione.
2. Per garanzia degli impianti ed apparecchiature interessate dall’appalto entro il termine precisato, si intende, l’obbligo che incombe all’Impresa di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario esercizio, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell’AIRGEST stessa che ne fa uso, oppure a normale usura.
Garanzia delle opere. Tutte le opere devono essere garantite dall’Appaltatore nel modo più ampio e completo, ai sensi dell’Art.129 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dell’Art.125 del D.P.R.207/2010. In particolare l’Appaltatore costituirà apposita Polizza Assicurativa che sollevi la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.
Garanzia delle opere. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti e le opere, sia per la qualità dei materiali e delle apparecchiature, sia per il montaggio, sia, infine, per il regolare funzionamento, per un periodo di tempo di un anno dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Pertanto, fino al termine di tale periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma per evidente imperizia o negligenza del personale e degli utilizzatori che ne fanno uso, oppure a cattiva qualità dei combustibili impiegati od a normale usura. Nel caso in cui l'Appaltatore, durante il periodo di garanzia, venisse richiamato per procedere all'eliminazione di difetti o manchevolezze di qualsiasi natura e genere, successivamente agli interventi, dovranno essere nuovamente effettuate, a sue spese, le prove preliminari ed il collaudo degli impianti interessati; l'Appaltatore sarà obbligato a ripristinare quanto dovuto rimuovere e/o manomettere per eseguire le sostituzioni, incluse le opere murarie, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante alla richiesta di risarcimento per gli eventuali danni subiti.
Garanzia delle opere. Tutte le opere devono essere garantite dalla Ditta nel modo più ampio e completo, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art.103 del D.P.R. n. 554/1999. In particolare la Ditta costituirà apposita polizza assicurativa che sollevi l’INPDAP da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
Garanzia delle opere. Per tutte le opere oggetto del presente Appalto, la Polizza Assicurativa CAR dovrà contenere la Garanzia di manutenzione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l’onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l’eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse e degli impianti, nonché da danni a terzi di cui alla sezione B dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell’Appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del Contratto di Appalto o assunti in sede di offerta.
Garanzia delle opere. 12.1 Il Cliente decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa vizi, difetti, imperfezioni o non conformità dei Prodotti, così come eventuali difetti nell’esecuzione dell’Avvio, che, secondo l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto essere riscontrati con il Collaudo degli Stampi, a meno che non siano stati specificamente contestati per iscritto nel verbale di collaudo, durante o immediatamente dopo il collaudo o la messa in funzione.
12.2 Salvo che, per la natura del difetto, sia necessario effettuare la riparazione sul posto, il Cliente spedirà alla Società le parti difettose per la loro riparazione o sostituzione. In tal caso, l’obbligo di garanzia della Società si considererà adempiuto con la consegna al Cliente delle parti debitamente riparate o delle parti fornite in sostituzione.
12.3 La consegna delle parti riparate o sostitutive è da intendersi FCA (Incoterms 2010) stabilimento produttivo della Società.
12.4 La presente garanzia è altresì regolata dal paragrafo 9 delle presenti Condizioni Generali.
Garanzia delle opere. 1. Tutte le forniture effettuate sono oggetto di garanzia specifica da parte del produttore.
2. Nei limiti delle disposizioni che seguono, l’Atenatech si impegna a rimediare a qualsiasi difformità che sia conseguenza di un difetto di progettazione, installazione e messa in opera dell’impianto.
3. Senza pregiudizio per qualsiasi garanzia, responsabilità o altro di maggiore rilevanza, l’Appaltatore garantisce che i prodotti che consegnerà avranno le caratteristiche specificate nei termini e nelle condizioni del Contratto, nonché ogni altra caratteristica che l’Appaltatore stesso ha garantito di offrire, e le caratteristiche normalmente previste per i prodotti da consegnare ai sensi del Contratto. l’Appaltatore dovrà presentare al Cliente, l’elenco dei pezzi di ricambio che sarebbe utile tenere disponibili presso l’impianto durante tutto il periodo di manutenzione se prevista.
4. Salvo che, per la natura del difetto, sia necessario effettuare la riparazione sul posto, il Cliente spedirà all’Atenatech le parti difettose per la loro riparazione o sostituzione. In tal caso, l’obbligo di garanzia dell’Atenatech si considererà adempiuto con la consegna al Cliente delle parti debitamente riparate o delle parti fornite in sostituzione. Quando la riparazione deve essere effettuata in loco, le spese di viaggio e di soggiorno del personale della Atenatech nonché le spese ed i rischi di trasporto del materiale e degli attrezzi necessari saranno, per il 70%, a carico della Atenatech e, per il rimanente 30%, a carico del Cliente.
5. L’Appaltatore dovrà garantire al Cliente che i prodotti che egli dovrà consegnare sono esenti da diritti di terzi al momento di trasferire la proprietà di tali prodotti al Cliente.
6. Il periodo di garanzia relativo all’impianto nella sua unitarietà che l’Appaltatore dovrà consegnare è di due (2) anni, a partire dalla data di entrata in esercizio.
7. Rimane inteso che, qualora le Opere comprendano anche il montaggio di materiali forniti da terzi, l’Atenatech non potrà essere ritenuta responsabile per i difetti o vizi degli stessi, salvo che il Cliente provi che tali difetti sono stati causati con colpa o dolo della Atenatech durante l’attività di montaggio e installazione.