Offerta di conciliazione Clausole campione

Offerta di conciliazione. Un’altra importante innovazione contenuta nel decreto delegato n.23/2015 è la previsione di un meccanismo volto a risolvere le controversie relative al licenziamento attraverso l’offerta di un importo già definito dalla legge, a titolo conciliativo, che il datore di lavoro potrà effettuare entro i termini di impugnazione del licenziamento stesso (60 giorni). Si tratta di un innovativo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie sul licenziamento che può svolgersi in tutte le sedi di conciliazione previste dalla legge e, quindi, anche in sede sindacale. Il decreto predetermina l’ammontare dell’offerta di conciliazione - che si concretizza nella consegna al lavoratore di un assegno circolare - nella misura di una mensilità per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore con una misura minima di 2 mensilità e una massima di 18 mensilità. Tali importi non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della contribuzione previdenziale. Il predetto trattamento fiscale di favore non è invece esteso anche alle altre somme che il datore di lavoro potrebbe offrire al lavoratore per conciliare tutte le eventuali altre questioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro cessato (ad es. richiesta di differenze retributive, ferie non godute etc.) e che dunque restano assoggettate agli ordinari regimi fiscale e previdenziale (anche se la norma - art. 6, c.1, ultimo periodo – inspiegabilmente parla espressamente solo di regime fiscale). L’accettazione dell’offerta comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia ad ogni questione attinente al licenziamento, compresa l'eventuale impugnazione già proposta. Per verificare l’utilità di questo nuovo strumento, il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n.23/2015. impone al datore di lavoro l’obbligo di comunicare l’avvenuta (o non avvenuta) conciliazione ai sensi delle predette norme, integrando (entro 65 giorni) la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro (che deve essere effettuata entro i consueti 5 giorni). Tale obbligo - stando al tenore letterale della norma - è sanzionato con le ordinarie penalità previste per l'omessa comunicazione di cessazione (art. 4bis, d.lgs. n.181/2000). Insomma, nonostante il dichiarato intento semplificatorio del cosiddetto Jobs Act, il legislatore continua ad introdurre ulteriori adempimenti a carico dei datori di lavoro per la gestione dei rapporti di lavoro dipendente.
Offerta di conciliazione. 1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilita' per le parti di addivenire a ogni altra modalita' di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro puo' offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilita' della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilita', mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia gia' proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
Offerta di conciliazione. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 pari a due milioni di euro per l’anno 2015, settemilionienovecentomila euro per il 2016 e tredicimilionieottocentomila euro per il 2017 è posto a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per il 2015. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione.
Offerta di conciliazione. La riforma ha introdotto un nuovo meccanismo deflattivo del contenzioso, di carattere facoltativo, con lo scopo di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie sul licenziamento consentendo alle parti di ricorrere o meno a tale soluzione in base alle loro esigenze e a seconda delle circostanze specifiche nelle quali si è verificato il recesso. L’art. 6, comma 1 del decreto n. 23/2015 prevede la possibilità, per il datore di lavoro che ha licenziato un proprio dipendente assunto con il contratto a tutele crescenti, di offrire al medesimo una somma di importo pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di anzianità aziendale, con un limite minimo di due e un tetto massimo di diciotto mensilità. Si prevede espressamente che la somma è esente da contribuzione e non costituisce reddito soggetto a imposizione fiscale ai fini dell’Irpef. L’offerta è proponibile, senza distinzioni, in occasione del licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, nonché del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Essa deve accompagnarsi alla consegna di un assegno circolare nelle mani del dipendente licenziato, la cui accettazione determina l’estinzione del rapporto di lavoro alla data dell’intervenuto licenziamento e comporta la rinuncia ad impugnare il provvedimento risolutivo, a prescindere dal fatto che il lavoratore l’abbia o meno presentato. Fra i chiarimenti forniti nella relazione illustrativa del decreto legislativo si è poi affermata la inidoneità del bonifico bancario a perfezionare l’offerta conciliativa sul presupposto che esso non consente di soddisfare l’esigenza della contestualità fra il versamento dell’importo e l’accettazione del lavoratore. Quanto ai tempi per la presentazione della proposta, il citato art. 6 fa riferimento all’intervallo temporale assegnato al lavoratore per l’impugnazione stragiudiziale del recesso, pari a 60 giorni dalla comunicazione di quest’ultimo. L’offerta di conciliazione deve essere presentata dal datore di lavoro in una delle sedi “protette” indicate dall’art. 2113, comma 4, c.c. e dall’art. 76, d.lgs. n. 276/2003, che richiamano la disciplina sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie: dunque la proposta può intervenire presso associazioni sindacali, Direzioni territoriali del lavoro, collegi di conciliazione e arbitrato, commissioni di certificazione. Si tratta, in realtà, di ambiti in cui le rinunce e le transaz...
Offerta di conciliazione. (Art. 6) 11 Computo dell’anzianità negli appalti (Art. 7) 11 Computo e misura delle indennità per frazioni di anno (Art. 8) 11
Offerta di conciliazione. (ART. 6) Al fine di evitare il giudizio viene prevista una ulteriore ipotesi di conciliazione per la risoluzione delle controversie al di fuori delle sedi giudiziarie, da svolgersi in una delle sedi “protette” previste: DTL, tribunale, sedi sindacali, commissioni di conciliazione, commissioni di certificazione dei rapporti di lavoro. Il decreto introduce infatti la possibilità per il datore di lavoro di offrire al lavoratore una somma, non assoggettata a tassazione IRPEF e a contribuzione previdenziale, commisurata all’anzianità di servizio (1 mensilità per ogni anno) e compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 18 mensilità. La somma deve essere erogata tramite assegno circolare, la cui accettazione da parte del lavoratore comporta anche l’accettazione irrevocabile del licenziamento e la rinuncia all’eventuale impugnazione già avviata. Possono inoltre essere pattuiti ulteriori importi a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro (c.d. conciliazione “tombale”); queste ultime somme sono soggette al regime fiscale ordinario.
Offerta di conciliazione. Tale possibilità, facoltativa, permette di evitare il giudizio, ovvero il ricorso alla valutazione di un giudice del lavoro. La conciliazione che in buona sostanza può avvenire in ogni sede previste dall'art.7 dell'art.2113 del C.C. non esclude la possibilità di farsi assistere sindacalmente, ovvero, optando per quelle sedi che la prevedono. La conciliazione può chiudersi con la consegna di un assegno al lavoratore di un importo pari al valore di 1 mensilità per ogni anno di servizio e per una scala che va da un minimo di 2 fino ad un massimo di 18 mensilità. La definizione del tetto massimo può introdurre una penalizzazione come nel caso di una anzianità superiore a 18. L'assegno non costituisce reddito imponibile e non è quindi da dichiarare e non include la contribuzione previdenziale. I costi derivanti dall'esito delle conciliazioni non saranno a carico delle aziende ma bensì dello Stato come previsto dalla legge di stabilità 2015!
Offerta di conciliazione. […] il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Offerta di conciliazione.  CONCILIAZIONE PREVENTIVA PER TUTTE LE AZIENDE ANCHE SOTTO I 15 DIPENDENTI  PROCEDURA FACOLTATIVA: IL LAVORATORE PUO’ RIFIUTARSI E NON RISPONDERE  NESSUNA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO DELLE PARTI DURANTE LA CONCILIAZIONE  OFFERTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO INDENNITA’ ENTRO 60GG DALLA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO TRAMITE ASSEGNO CIRCOLARE  TERMINE PERENTORIO: ATTENZIONE CONVIENE NON ATTENDERE ULTIMI GIORNI PER CRITICITA’ TEMPORALE IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO AL 60° GIORNO >> VALE DEPOSITO IN POSTA E NON RICEZIONE DATORE DI LAVORO  LA PROCEDURA PUO’ CONCLUDERSI ANCHE OLTRE I 60GG  1 MENSILITA’ RETR TFR PER OGNI ANNO DI SERVIZIO - MIN 2 MAX 18 MENSILITA’ >> ATTENZIONE ANZIANITA’ APPALTI  IMPORTO DI CONCILIAZIONE FISSO >> NO OFFERTE MINORI O SUPERIORI
Offerta di conciliazione.  ATTENZIONE CCNL E CONTRATTI AZIENDALI PER QUANTIFICAZIONE  L’ACCETTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DETERMINA: