Piccole imprese e organizzazioni di tendenza Clausole campione

Piccole imprese e organizzazioni di tendenza. 1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
Piccole imprese e organizzazioni di tendenza. 1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. 2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto. Art. 10 –
Piccole imprese e organizzazioni di tendenza. (Art. 9) 12 Licenziamento collettivo (Art. 10) 12 Rito applicabile (Art. 11) 12 Entrata in vigore (Art. 12) 12 Contratto a tutele crescenti e sgravi contributivi per le nuove assunzioni 12 Cessione di azienda o di ramo d’azienda 13 “Turn-over” volontario 13 Requisiti 15 Calcolo 15 Durata 16 Domanda e decorrenza 16 Condizionalità 16 Incentivo all’autoimprenditorialità 16 Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato 17 Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale 17 Decadenza 17 Contribuzione figurativa 17 Requisiti 18 Calcolo 18 Durata 18 Altre caratteristiche 19 Confronto fra alcune caratteristiche di ASpI, Mini-ASpI e NASpI 20 Generalità 21 Che cosa cambia 21 Parto prematuro 21 Ricovero del neonato 22 Pagamento dell’indennità anche in caso di licenziamento per giusta causa 22 Generalità 22 Che cosa cambia 23 Periodo massimo di riconoscimento dell’indennità 23 Periodo massimo di fruizione 23 Congedo parentale anche su base oraria 23 Riduzione del preavviso 23 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in part time 23 Prolungamento del congedo parentale per figli disabili gravi 23 Nuove mansioni 26 Formazione professionale 26 Mansioni di livello inferiore per decisione unilaterale del datore di lavoro 26 Riduzione del livello di inquadramento e della relativa retribuzione 26 Il sistema precedente 27 Assegnazione a mansioni superiori 27
Piccole imprese e organizzazioni di tendenza. L’articolo 9 disciplina l’applicazione della normativa nelle piccole imprese e nelle organizzazioni di tendenza. Si dispone, per le aziende fino a 15 dipendenti, la non applicabilità della tutela reale (reintegrazione del lavoratore) in caso di licenziamento disciplinare illegittimo e il dimezzamento delle indennità dovute dal datore di lavoro. Si tratta delle indennità dovute:
Piccole imprese e organizzazioni di tendenza. Nel caso di licenziamenti per aziende che non occupano più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo …anche a tempo indeterminato parziale… tutti i limiti delle indennità definiti dal comma1 dell'art. 3, dal comma 1 dell'art.4 e dal comma 1 dell'art. 6 sono dimezzati. E' comunque definito un tetto pari a massimo 6 mensilità largamente inferiore, ad esempio, come nel caso delle 24 mensilità che verrebbero ricondotte a 12, previste dal comma1 dell'art. 3. Non è previsto inoltre alcun intervento di ordine risarcitorio.
Piccole imprese e organizzazioni di tendenza. La disciplina del contratto a tutele crescenti trova applicazione anche per le nuove assunzioni effettuate da imprese per le quali, a ragione del mancato superamento del requisito dimensionale, non trova applicazione l’art. 18. Il regime delle tutele, pertanto, per queste imprese sarà:  esclusione della reintegrazione per il licenziamento disciplinare;  la misura dell’indennità e degli importi sono dimezzati rispetto a quelli previsti dal decreto per la generalità delle imprese;  l’indennità non può, in ogni caso, superare le 6 mensilità. Un’altra importante novità è l’applicazione della disciplina del decreto anche alle nuove assunzioni effettuate da cd. organizzazioni di tendenza (di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, religione o culto). Di seguito uno schema sintetico: Licenziament o illegittimo (regime generale) Indennità (1 mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio) 2 mensilità 6 mensilità Non dovuta Licenziament o discriminatori o, nullo o orale Reintegrazione1 (con indennità pari alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione) 5 mensilità Non determinato Xxxxxx Xxxx formali e procedurali Indennità (0,5 mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio) 1 mensilità 6 mensilità Non dovuta
Piccole imprese e organizzazioni di tendenza. Il decreto attuativo della legge delega n. 183/2014 introduce nuovi criteri diretti a differenziare le tutele in caso di licenziamento tra piccole e grandi imprese, nel quadro di una strutturazione più organica della materia. Riguardo alle piccole imprese il riferimento normativo che le qualifica è tuttora quello rintracciabile nell’art. 18, commi 8 e 9 dello Statuto dei lavoratori: si tratta dei datori di lavoro che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, o nell’ambito dello stesso comune non occupano più di 15 dipendenti (5 se si tratta di imprese agricole) e che, in aggiunta, sul territorio nazionale non impiegano più di 60 dipendenti. Non rientrano nel computo quei lavoratori che per espressa previsione di legge sono esclusi dall’organico, come i dirigenti, gli apprendisti, i somministrati. Come già precisato, il decreto n. 23/2015 interessa solo i “nuovi assunti” a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della riforma nonché i lavoratori con contratto a termine o di apprendistato nel caso di conversione del loro rapporto a tempo indeterminato. È dunque di particolare rilievo la previsione di un’eccezione a tale limitazione applicativa della nuova disciplina. Infatti l’art. 1, comma 3 stabilisce che, qualora per effetto di nuove assunzioni intervenute dopo la data di entrata in vigore del decreto l’organico aumenti oltre la soglia dei 15 lavoratori per unità produttiva (o comunque dei 60 a livello nazionale), così determinando il raggiungimento del requisito occupazionale di cui all’art. 18, commi 8 e 9 dello Statuto dei lavoratori, l’applicazione delle tutele crescenti si estende a tutti i dipendenti dell’impresa, a prescindere dal fatto che siano stati assunti prima o dopo l’entrata in vigore del decreto. È questo l’unico caso di applicazione, per così dire, retroattiva delle nuove disposizioni che ha paventato un possibile eccesso di delega da parte del Governo rispetto al bacino dei destinatari così come circoscritto dalla legge delega 183/2014. Una tale scelta legislativa è di non poco conto se si pensa che il regime normativo precedente la riforma del 2015, tuttora vigente per i vecchi assunti, collega alle dimensioni dell’impresa regimi di tutela molto diversi tra loro: tranne nelle ipotesi di licenziamenti discriminatori o nulli, infatti, la reintegrazione del lavoratore si applica solo alle imprese occupanti più di 15 dipendenti; in caso contrario è prevista esclusivamente la tutela obbligatoria che permette a...