Giurisprudenza. Di grande rilevanza è la recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (27 marzo 2008, n. 7930, in Guida al dir., 2008, 19, p. 23), ove si precisa che “Dottrina e giurisprudenza, quando – sulla considerazione per cui la terminologia "promette di vendere o di acquistare" non è automaticamente indicativa d’una semplice promessa e la cosiddetta anticipazione degli effetti della vendita può essere indice dell’intento di porre in essere un contratto definitivo se il differimento della manifestazione di volontà non risulti chiaramente dal contratto – affermano che, al fine di attribuire ad una stipulazione il contenuto del contratto di compravendita o piuttosto quello del preliminare di compravendita, è determinante l’identificazione del comune intento delle parti – diretto, nel primo caso, al trasferimento della proprietà della res verso la corresponsione di un certo prezzo, conformemente alla causa negoziale dell’art. 1470 c.c., e, nel secondo caso, all’insorgenza di un particolare rapporto obbligatorio che impegni ad un’ulteriore manifestazione di volontà, alla quale sono rimessi il trasferimento del diritto dominicale sulla res e l’adempimento dell’obbligazione del pagamento del prezzo – onde il giudice del merito deve esaminare la stipulazione nel suo complesso al fine di accertare la comune volontà delle parti nell’un senso piuttosto che nell’altro, compiono, in verità, solo un primo approccio alla questione in esame, che, evidentemente, più non si porrebbe ove l’accertamento demandato al giudice si risolvesse nel senso del contratto ad effetti reali, dacché, in tal caso, non vi sarebbe, evidentemente, luogo a parlare di preliminare, dacché le prestazioni rese avrebbero già realizzato gli effetti del definitivo”. Se l’accertamento compiuto dal giudice dovesse approdare al preliminare “si rende necessaria un’indagine ulteriore e diversa in ordine alla volontà delle parti, onde identificare quali effetti, differenti da quelli propri del definitivo ma aggiuntivi rispetto a quelli ordinari del preliminare, le parti stesse avessero inteso far derivare dalla convenzione, in attuazione della quale ed in particolare delle pattuizioni aggiuntive hanno, di seguito, operato alcune prestazioni corrispondenti a quelle proprie del definitivo. Al fine della qual ulteriore indagine, devesi preliminarmente considerare come la previsione e l’esecuzione della traditio della res e/o del pagamento, anche totale, del prezzo non siano affatto, di per se stessi, incompatibil...
Giurisprudenza. I singoli contratti anche qui una sorta di sopravvivenza delle tariffe abrogate quale criterio equitativo per valutare l’ade- guatezza dell’onorario ai sensi dell’art. 2233 c.c. Peraltro, il vuoto normativo in seguito all’abrogazione delle tariffe potrebbe essere scongiurato anche con l’applicazione delle disposizioni generali sul lavoro au- difensore per la sua attività professionale. Del resto, la soluzione di abrogare le tariffe risponde a una me- ra scelta di politica del diritto e non all’inadeguatez- za delle stesse nel costituire una giusta retribuzione del rappresentante legale per la prestazione profusa nell’esercizio del mandato. tonomo, e in particolar modo dell’art. 2225 c.c., il qua- le permette comunque al giudice di liquidare il com- penso dell’avvocato facendo riferimento al risultato ot- tenuto dal professionista e al lavoro normalmente ne- cessario per ottenerlo. Si sottolinea che tale norma, co- me anche quella sopra richiamata di cui all’art. 2233 c.c., non consegna all’arbitraria discrezionalità del giu- dice la determinazione della liquidazione, in quanto i parametri oggettivi precisati escludono di fare ricorso ad un criterio equitativo in senso tecnico (46). Secondo tale ricostruzione, quindi, le tariffe già abrogate conserverebbero la loro funzione orientati- va nella determinazione del compenso spettante al
Giurisprudenza. 1. Massimario sul franchising 885
Giurisprudenza. Tribunale di Lamezia Terme; decisione del 24 maggio 2001-09-14 Partecipazione di organi politici alla delegazione trattante di parte pubblica. Tribunale di Padova, Giudice del lavoro del 15/2/2003 - Denuncia per condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970, di comportamenti tenuti dall'amministrazione ritenuti lesivi di diritti di informazione e contrattazione collettiva decentrata, nonché di informazione e concertazione riconosciuti alle RSU dalla contrattazione collettiva di settore dagli artt. 7, 4, 8 CCNL enti locali 1/4/1999. ritenuto quanto al primo episodio denunciato – delibera della ……. – di modifica del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale mediante l'inserzione dell'art. 26 ter disciplinante nei suoi vari aspetti la Squadra interventi straordinari (SIS) che, diversamente da quanto sostenuto dal sindacato ricorrente, il Comune ha rispettato tanto l'obbligo di informazione quanto l'obbligo di contrattazione collettiva decentrata di cui agli artt. 7 e 4 sopra richiamati; ritenuto quanto al secondo episodio denunciato – nuove assunzioni e modifica della dotazione organica che parimenti l'amministrazione convenuta ha adempiuto al solo obbligo di informazione sussistente nella fattispecie; ritenuto quanto al terzo episodio denunciato (incarico di posizione organizzativa conferito alla sig.ra….) che parimenti non sussistono le violazioni dei diritti sindaci denunciati ed in particolare, di quelli di informazione e di contrattazione collettiva decentrata; ritenuto pertanto che il ricorso ex art. 28 legge 300/1970 deve essere rigettato con conseguente condanna del sindacato ricorrente al pagamento delle spese processuali TRIBUNALE DI BARI SEZ. LAVORO - Decreto ex art. 28 L. n. 300/1970 del 11/03/2004 - Giudice del Lavoro Dott.ssa Xxxxxxxx Condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/1970 - violazione delle disposizioni contrattuali in materia di contrattazione integrativa - omessa convocazione di una delle delegazioni sindacali trattanti - estromissione dalla trattativa dei rappresentanti territoriali delle XX.XX.
Giurisprudenza. I singoli contratti strumento processuale del procedimento d’urgenza instaurato dal contraente si dimostra - come spesso avviene nella prassi - lo strumento più efficace per la tutela (anche) della posizione del garante.
Giurisprudenza. La Convenzione avrà effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti Stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato contraente di cui capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.
Giurisprudenza. Una serie di decisioni giurisprudenziali, seppur riguardanti il settore del privato datore di lavoro, ci aiutano a capire l’importanza del momento formativo in questo tipo di contratti. Si ritiene che il contratto di formazione sia nullo nei casi in cui il prestatore possieda già la professionalità oggetto del programma formativo[11] ovvero la qualifica professionale al cui conseguimento la formazione era destinata[12]. Altresí il contratto di formazione e lavoro deve essere considerato nullo allorché sia stipulato in costanza di rapporto di lavoro già costituito a tempo indeterminato[13]. Ancora il contratto di formazione e lavoro è nullo per vizio della causa se la funzione formativa è incompatibile con le mansioni affidate al lavoratore perché sono cosí elementari da non richiedere alcuna formazione[14]. È da ritenersi invalido il contratto di formazione che non specifichi la qualifica per la quale il soggetto è stato assunto ed il progetto formativo di riferimento[15]. Inoltre è stato specificato[16] che l’apposizione di un termine inferiore rispetto a quello del progetto approvato dalla Commissione regionale per l’impiego non comporta nullità del c.f.l., ma semplicemente la sostituzione automatica della clausola difforme, con conseguente illegittimità, tuttavia, del recesso intimato alla scadenza del primo termine. Allo stesso modo è colpito da nullità parziale anche il contratto stipulato per una durata superiore rispetto a quella del progetto formativo[17]. L’adempimento dell’obbligo formativo del datore di lavoro implica, comunque, il puntuale rispetto del progetto formativo[18] e grava sul datore di lavoro la prova dell’avvenuta formazione[19]. Contenuti del progetto formativo La formazione non deve ricomprendere necessariamente solo momenti di teoria, in quanto è consentita anche la sola formazione teorico-pratica e il programma formativo deve essere descritto in modo analitico, distinguendo le diverse fasi di apprendimento e specificando anche le persone addette alla formazione, teorica e pratica dei lavoratori assunti. Nella predisposizione del progetto di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi generali di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge n. 125/1991. Il progetto formativo, per essere realizzabile deve contenere anche la quantificazione dei relativi costi e la indicazione dei necessari mezzi di copertura. Conseguentemente, nel bilancio dell’Ente, saranno individuate le risorse finanziarie da destinar...
Giurisprudenza. Capo Ufficio: Sig.a Claudia Corso Tel. 02/503.12401, e-mail: claudia.corso@unimi.it
Giurisprudenza. Il D.P.R. n. 547/1955, nel Titolo V, Capo III, dedicato ad «ascensori e montacarichi», all’art. 198, concernente le «porte di accesso al vano», disponeva, nel comma 1, che «le porte di acces- so al vano di cui all’articolo precedente devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l’apertura, quando la cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimen- to della cabina se tutte le porte non sono chiu- se», e, nel comma 2, che «il dispositivo di cui al precedente comma non e` richiesto per i mon- tacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idonee misure di sicurezza». A sua volta, il D.Lgs. n. 81/2008 abroga il D.P.R. n. 547/1955, ma disciplina ascensori e montacarichi al punto 4.5 dell’Allegato V, parte
Giurisprudenza. Si offrono in comunicazione, e saranno prodotti ove il Giudicante lo riterrà necessario, i documenti relativi all'Organizzazione Sindacale ricorrente elencati nella premessa, parte prima, relativa all'attività negoziale, che si allegano in formato Cd, al cui indice si rimanda per l’elencazione completa. Si chiede, ove il Giudice lo ritenga necessario, l'ammissione quali sommari informatori su tutte le circostanze in fatto della premessa e di quelle relative alla nazionalità della O.S. ricorrente di Fabrizio Tomaselli, Paolo Sabatini, Sergio Bellavita, Pierluigi Pennati, Nello Balzano tutti c/o USB via dell'Aeroporto 129, Roma, salvo altri. Con riserva di ulteriori deduzioni, istanze istruttorie e produzioni documentali in relazione a quanto verrà eccepito e dedotto da controparte. Roma, data del deposito avv. Riccardo Faranda