Giurisprudenza. A sua discolpa, l’imputato lamenta che «il pon- teggio fu posizionato per fronteggiare una si- tuazione di assoluta urgenza e quindi consegna- to alla ditta appaltatrice, che ne divenne unica responsabile, al fine di eseguire immediati in- terventi che, invece, non furono eseguiti per mesi, fino a che la tromba d’aria che colp`ı la citta` dette causa al crollo del ponteggio». Osserva che «erroneamente il Tribunale ha ope- rato una valutazione ex post e non ex ante della situazione di urgenza, mentre avrebbe dovuto considerare che l’urgenza di intervenire sull’e- dificio e di avviare le relative procedure sussi- steva indipendentemente dall’iter successivo della procedura, condizionata dall’assenza dei fondi necessari per avviare i lavori, fondi che erano stati richiesti», e come «il posizionamen- to del ponteggio fosse misura necessaria per evitare la caduta in strada di altre parti del cor- nicione e delle tegole». La Sez. III non e` d’accordo. Premette che «la disciplina, richiamata dal ri- corrente, che sovrintende le procedure abbre- viate e semplificate previste per i casi di ‘‘som- ma urgenza’’ trova fondamento tanto nella ne- cessita` di abbreviare, anche ad horas l’avvio dei lavori, quanto nella limitatezza temporale degli interventi emergenziali». Prende atto che «il ragionamento del Tribunale che, valutata la distanza temporale tra l’avvio dell’installazione del ponteggio e il suo crollo, esclude l’esistenza dell’urgenza sarebbe certa- mente errato se si intendesse dedurne l’assenza di ‘‘somma urgenza’’, ma potrebbe trovare una propria logicita` qualora si riferisca alla circo- stanza che la permanenza in sede di un ponteg- gio per alcuni mesi esclude il carattere emer- genziale e temporaneo della installazione e in- troduce il tema se sia necessaria l’adozione pie- na delle cautele e delle garanzie che sarebbero state non necessarie ove, effettuati con urgenza i lavori, i ponteggi fossero stati rapidamente smontati». E ritiene che «sul punto la motivazione si rivela effettivamente carente». 13 aprile - 30 aprile 2012 Finanziamenti per la sicurezza a cura di Xxxxx Xxxxxxxx - Studio Pagamici, Macerata
Giurisprudenza. 1. Massimario sul franchising 885
Giurisprudenza. Note
A. Xxxxxxx Xxx risarcimento «comunitario» / X. Xxxxx Salario minimo legale e appalti /
Giurisprudenza. 1. La causa del contratto come funzione economico-individuale: Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490.
1.1. La causa come criterio di validità: Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2015, n. 22567.
Giurisprudenza. 1. La forma del patto fiduciario: Xxxx. civ., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459.
Giurisprudenza. Capo Ufficio: Sig.a Claudia Corso Tel. 02/503.12401, e-mail: claudia.corso@unimi.it
Giurisprudenza. E’ l’insieme delle pronunce emanate dagli organi cui è demandato l’esercizio del potere giurisdizionale. Essa non rientra tra le fonti del diritto, in quanto le sentenze passate in giudicato hanno effetto soltanto tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa.
Giurisprudenza. I singoli contratti
Giurisprudenza. I singoli contratti Il giudice pugliese infatti pur rigettando la domanda in forma specifica del preliminare di vendita, in as- senza di regolarità urbanistica dell’immobile, am- mette il trasferimento coattivo ai sensi dell’art. 2932 c.c. se dagli atti e dai documenti di parte o, even- tualmente dal fascicolo d’ufficio, risultino adempiu- te le necessarie formalità richieste dalla legge sul condono edilizio. La sentenza di esecuzione in forma specifica assume dunque la natura di surrogato del contratto definitivo che spiega la sua efficacia sosti- tutiva purché siano preventivamente determinati gli elementi essenziali del contratto. In tal modo si conferma una concezione del prelimi- nare quale fonte del rapporto obbligatorio (69), in- teso come struttura negoziale destinata a realizzare, rispetto alla quaestiones voluntatis in materia contrat- tuale, un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il contratto defini- tivo. Attraverso l’esecuzione specifica degli obblighi inadempiuti contenuti nel preliminare, si consente in executivis di integrare il requisito formale mancan- te, esaltando quindi il ruolo della pronuncia ex art. 2932 c.c. quale rimedio conservativo e correttivo del sinallagma contrattuale (70). Una diversa inter- pretazione infatti risulterebbe eccessivamente pre- giudizievole per il promissario acquirente che spesso si rivela in posizione di debolezza rispetto al vendi- tore, frequentemente identificabile con una società costruttrice, alla quale il primo, che agisce in forma specifica, ha già versato consistenti anticipi senza acquisire la proprietà e talora senza neanche godere del possesso anticipato dell’immobile.
Giurisprudenza. I singoli contratti anche qui una sorta di sopravvivenza delle tariffe abrogate quale criterio equitativo per valutare l’ade- guatezza dell’onorario ai sensi dell’art. 2233 c.c. Peraltro, il vuoto normativo in seguito all’abrogazione delle tariffe potrebbe essere scongiurato anche con l’applicazione delle disposizioni generali sul lavoro au- difensore per la sua attività professionale. Del resto, la soluzione di abrogare le tariffe risponde a una me- ra scelta di politica del diritto e non all’inadeguatez- za delle stesse nel costituire una giusta retribuzione del rappresentante legale per la prestazione profusa nell’esercizio del mandato. tonomo, e in particolar modo dell’art. 2225 c.c., il qua- le permette comunque al giudice di liquidare il com- penso dell’avvocato facendo riferimento al risultato ot- tenuto dal professionista e al lavoro normalmente ne- cessario per ottenerlo. Si sottolinea che tale norma, co- me anche quella sopra richiamata di cui all’art. 2233 c.c., non consegna all’arbitraria discrezionalità del giu- dice la determinazione della liquidazione, in quanto i parametri oggettivi precisati escludono di fare ricorso ad un criterio equitativo in senso tecnico (46). Secondo tale ricostruzione, quindi, le tariffe già abrogate conserverebbero la loro funzione orientati- va nella determinazione del compenso spettante al