IL COMITATO DI GESTIONE Clausole campione

IL COMITATO DI GESTIONE. Presso l’Asilo Nido, in base a quanto previsto dalla L.R.32/90, viene istituito un Comitato di Gestione composto da: - 1 rappresentante delle Aziende; - 3 rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio; - la coordinatrice del nido; - 1 rappresentante del personale educativo dell’asilo nido, indicato dall’assemblea del personale; - 2 rappresentanti dell’Ente Gestore. Durante la prima seduta i membri del comitato di gestione eleggono il Presidente. Il comitato di gestione dura in carica tre anni. I rappresentanti dei genitori che fanno parte del comitato di gestione restano in carica fino al termine della frequenza del bambino al nido. Il caso di cessazione di un rappresentante dei genitori l'Assemblea dei genitori entro tre mesi provvederà alla nuova designazione. Tutti i membri del comitato di gestione entrano in funzione dalla data della nomina. Il Comitato di gestione si riunisce con periodicità trimestrale, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le convocazioni per la partecipazione alle riunioni del comitato di gestione dovranno pervenire alle persone interessate almeno 5 giorni prima della riunione stessa a cura del Presidente. Per la validità delle riunioni è necessario l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente ha doppia valenza. Il verbale relativo alle riunioni viene redatto da un segretario nominato dal Presidente tra i membri del comitato e reso disponibile per la visione a tutti i genitori. Il Comitato di gestione si relaziona con l’assemblea dei genitori e con il gruppo delle educatrici. Le Aziende, il gruppo delle educatrici e l’Ente Gestore, provvederanno al momento dell’avvio delle attività del servizio, ad indicare i propri rappresentanti. I membri del comitato di gestione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dall’incarico. I membri dichiarati decaduti non possono essere rieletti; l’assemblea dei genitori provvederà all’elezione di nuovi componenti in sostituzione di quelli decaduti. Fanno capo al Comitato di gestione i seguenti compiti: − fornire suggerimenti, idee e valutazioni all’equipe delle educatrici, utili all’eventuale integrazione del progetto educativo; - promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alla comunità locale, per la diffusione di una cultura dell’infanzia, e per confrontarsi su tematiche relative all’aspetto so...
IL COMITATO DI GESTIONE. PREMESSO che il Comitato di Gestione con Delibera n.21 del 13.04.2018, ha approvato il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Comune di Civitella Paganico, ATC Lucca, ATC Grosseto 6 Nord – per la sperimentazione di un progetto di ricostituzione e stabilizzazione delle popolazioni naturali di fauna selvatica; PREMESSO che il Protocollo di Intesa prevedeva che gli aspetti economici, inerenti l’attuazione degli impegni da parte del Comune di Civitella Paganico e degli ATC, sarebbero stati definiti tramite successivi e specifici accordi; PREMESSO che in data 15.05.2018 è pervenuto il documento di Accordo tra il Comune di Civitella Paganico, ATC Grosseto 6 Nord, ATC Siena 3 Nord, ATC Siena 8 Sud e ATC Lucca 12; PREMESSO che l’accordo prevede, per quanto riguarda l’ATC Lucca 12, l’impegno di spesa è di circa Euro 40.000,00; PREMESSO che l’accordo prevede il riconoscimento dei costi di trasporto delle lepri, che verranno sostenuti dall’ATC Lucca 12;
IL COMITATO DI GESTIONE. Il Comitato di gestione ha competenza per “le attività necessarie a garantire l’ordinato andamento della Fondazione[...], secondo quanto stabilito dallo statuto” (art. 4, c. 8, del regolamento). Esso è formato, ai sensi dell’art. 15 dello statuto, da cinque componenti, compreso il Direttore, che durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo una volta. Gli attuali componenti sono stati nominati dal Consiglio di sorveglianza, a seguito di procedura comparativa, in data 22 ottobre 20182. Il predetto organo amministrativo si è riunito quattordici volte nel corso del 2020.
IL COMITATO DI GESTIONE. Fino al momento in cui la Rete sarà composta di un massimo di 5 singole scuole aderenti, il Comitato di Gestione coinciderà con la Conferenza dei Dirigenti Scolastici; quando le scuole aderenti alla rete saranno in numero maggiore di 5, verrà individuato un Comitato di Gestione formato da un minimo di tre ad un massimo di sei componenti, composto dal Dirigente della scuola capofila che lo coordina e da legali rappresentanti delle scuole aderenti eletti all’interno della conferenza di servizi dei dirigenti scolastici.
IL COMITATO DI GESTIONE. Il comitato opera collegialmente. Xxxx in carica due anni e può essere riconfermato. E’ compito del comitato operare per il migliore funzionamento dei servizi in autogestione e per la miglior tenuta degli spazi comuni interni ed esterni, segnalando al presidente, all’assemblea ed eventualmente all’ente gestore, le carenze riscontrate. I membri del comitato collaborano, altresì, sia congiuntamente che disgiuntamente, col presidente nello svolgimento delle attività di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 8) e 10) dell’art. 22, nonché delle altre attività per le quali il presidente stesso ritiene di avvalersi della loro collaborazione; in particolare debbono: 1) fare osservare le norme regolamentari per l’uso e manutenzione degli alloggi e parti comuni; 2) concorrere a mettere in atto le riparazioni relative ai servizi accessori ed agli spazi comuni, assicurandone la piena funzionalità; 3) provvedere al buon uso dei servizi accessori e spazi comuni curandone la conduzione tecnica. Nell’assolvimento dei loro compiti i membri del comitato possono richiedere la collaborazione degli assegnatari disponibili. L’attività del comitato è coordinata dal presidente.
IL COMITATO DI GESTIONE. Il Comitato di gestione ha competenza per “le attività necessarie a garantire l’ordinato andamento della Fondazione .., secondo quanto stabilito dallo Statuto” (art. 4, comma 8, del Regolamento). Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, il Comitato nomina i Direttori dei centri, all’esito di una procedura selettiva internazionale, e le commissioni per il reclutamento del personale, previo parere vincolante del Comitato scientifico. Sottopone, altresì, al Consiglio di sorveglianza le delibere di cui all’art. 13 comma 3 dello Statuto, di particolare rilievo, quali documenti di indirizzo, piani programmatici, bilanci di esercizio, regolamenti sul funzionamento della Fondazione, atti c.d. di alta amministrazione di competenza del Consiglio, etc. Il Comitato di gestione è formato da cinque componenti, compreso il Direttore, nominati dal Consiglio di sorveglianza tramite procedura competitiva, tra soggetti dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dallo Statuto: essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo una volta11. In tale quadro normativo, a seguito di selezione internazionale, il Consiglio di sorveglianza ha nominato, in data 22 ottobre 2018, i membri del Comitato di gestione, diversi dal Direttore, suddivisi tra esperti in gestione della pubblica amministrazione e professori universitari operanti in Italia e all’estero, nonché esperti nei campi scientifici di FHT.
IL COMITATO DI GESTIONE. Il Comitato di Gestione è composto da: • 2 Consiglieri Comunali (1 di maggioranza e 1 di opposizione); • 2 rappresentanti di ciascun nido comunale designati dall’Assemblea dei Genitori; • 2 rappresentanti dei lavoratori per ogni nido comunale. Alle riunioni del Comitato di Gestione assistono i Coordinatori educativi dei nidi comunali e possono partecipare, se invitati, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. I genitori del Comitato durano in carica due anni scolastici. I rappresentanti designati dall’Assemblea dei Genitori decadono con le dimissioni del bambino dal nido. Le funzioni di componente del Comitato di Gestione sono gratuite.
IL COMITATO DI GESTIONE su proposta HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella. ATTESTO che la determinazione assunta dal Comitato di Gestione in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 2 . Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato di Gestione stesso.

Related to IL COMITATO DI GESTIONE

  • Gestione del servizio 1. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. del 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell’Amministrazione e dovranno consentire: l’acquisizione delle denunce originarie e di variazione; stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti; gestione dell’evasione e dell’elusione con la stampa delle liste dei contribuenti; gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione; gestione dei rimborsi; gestione del contenzioso. 2. Il Concessionario deve consentire al Comune di accedere, in tempo reale e tramite portale web, alla suddetta banca dati informatica nonché di esportare su foglio elettronico di calcolo le informazioni in essa contenute; ciò al fine di poter consultare ed estrapolare, in ogni momento, i dati relativi ai tributi gestiti, quali le informazioni sui soggetti passivi, sulla base imponibile, sui versamenti effettuati, ecc.. In ogni caso il Concessionario si impegna a fornire la banca dati dei contribuenti in formato xls al termine di ogni esercizio. 3. Il Concessionario, al fine di mantenere allineati i sistemi di gestione dei dati propri con quelli dell’Ente, dovrà utilizzare nei gestionali le codifiche della Stazione Appaltante al fine di poter restituire all’Ente le informazioni gestite riferendole ad oggetti noti alla Stazione Appaltante. I dati codificati da utilizzare e quelli da esporre sono specificati nella seguente tabella: Procedimento Identificativo dell’oggetto Dati da Restituire alla Stazione Appaltante (riferiti all’identificativo dell’oggetto) Nuovo Passo Carrabile Numero Passo + Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente su cui si richiede il passo Data Consegna Pannello, Data decorrenza pagamento tributo, importo annuale associato, importo versato per annualità e data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Cessazione Passo Carrabile Numero Passo + Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente su cui si richiede la cessazione Data riconsegna pannello (si precisa che la riconsegna può avvenire solo se il concessionario ha avuto comunicazione relativa alla conclusione del procedimento effettuata dagli uffici comunali) Occupazioni temporanee per Manifestazioni Una tantum, Lavori, o Bar-Pubblici Esercizi Numero autorizzazione + codice occupazione Importo versato, data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Occupazioni temporanee per Fiere, Mercati e Manifestazioni Periodiche Codice manifestazione + codice occupazione Importo versato, data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Affissioni Numero Identificativo impianto Data decorrenza pagamento tributo, importo annuale associato, importo versato per annualità e data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Impianto Pubblicità Privata Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente associato all’attività Data decorrenza pagamento tributo, importo annuale associato, importo versato per annualità e data versamento, codice fiscale intestatario del tributo I dati relativi alla toponomastica: Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente e i dati che identificano l’impianto di affissione saranno resi disponibili al concessionario tramite elenchi, programmi GIS o web services pubblicati sui siti Internet comunali. Il Concessionario potrà scegliere la modalità di integrazione più idonea alle proprie esigenze. I dati relativi al numero di autorizzazione, al codice manifestazione e al codice occupazione saranno trasmessi al Concessionario al momento di notifica dei vari procedimenti comunali. 4. Il Concessionario per la gestione del servizio dovrà impiegare esclusivamente registri, bollettari e stampati, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. I registri, i bollettari e, ove necessario, gli stampati su modulo continuo, dovranno essere preventivamente vidimati dal Comune. 5. Il Concessionario deve farsi carico di predisporre, a proprie spese, tutti gli stampati, registri, bollettari, modelli di dichiarazione e quanto altro necessario all'espletamento del servizio e, comunque, in conformità alle modalità di organizzazione e gestione del servizio proposte in sede di partecipazione alla gara. 6. Il Concessionario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e tariffe oggetto della concessione. Il Concessionario predispone le informative e la modulistica da fornire ai contribuenti, relative ai tributi gestiti, anche ai fini della pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente. 7. Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l’elaborazione di tutti gli atti utilizzando apposita modulistica che dovrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali. 8. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all’ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all’altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all’utente. 9. L’affidamento del servizio comporterà per l’aggiudicatario la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l’intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell’esecuzione del servizio. L’affidatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. In particolare l’affidatario dovrà: a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l’ordinamento vieti l’informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza; c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la “sicurezza del trattamento” come da articolo 32 del regolamento UE; d) rispettare le condizioni previste dal regolamento n. 2016/679, articolo 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento; e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l’esercizio dei diritti dell’interessato; f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, “tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione”; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da: l’articolo 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l’articolo 34 che prevede la comunicazione all’interessato della medesima violazione; g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l’ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione; h) infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato. Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni. 10. L’ufficio deve mettere a disposizione, per la visione e consultazione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall’art. 22, comma 10, del D. Lgs. n. 507/1993, le tariffe ed i regolamenti adottati dal Comune che regolano le entrate date in concessione.

  • Gestione Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).

  • Gestione delle vertenze La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Diritto di surrogazione Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del Risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

  • Modalità di aggiudicazione Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e dell’art. 18, comma 1, lettera c) della L.R. 5/2007, individuata sulla base dei parametri in seguito specificati: Offerta tecnica 30 Offerta economica 70 La Commissione di gara, appositamente nominata dalla stazione appaltante per la valutazione delle offerte pervenute, procederà inizialmente all’esame dei plichi d’invio e delle buste ivi contenute, poi all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e, solo successivamente, delle offerte economiche e delle eventuali giustificazioni a corredo dell’offerta. In particolare, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’esame dei plichi d’invio e delle buste ivi contenute al fine di verificarne la conformità secondo il punto 7 del presente disciplinare; in sede della medesima seduta si procederà alla verifica dei requisiti di ammissione. Successivamente, ed in seduta riservata, al fine di salvaguardare la corretta ponderazione degli elementi oggetto di valutazione, nonché il diritto alla riservatezza degli eventuali segreti industriali e/o commerciali, si procederà all’esame delle offerte tecniche. Infine, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’esame ed alla valutazione delle offerte economiche. La data relativa alla seduta pubblica di apertura dei plichi d’offerta verrà comunicata a mezzo fax a tutti i concorrenti e/o mediante pubblicazione nella sezione “bandi” sui siti: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx. Ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte la stazione richiederà - ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) IN MATERIA DI SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE Intervento SIAI305 IRESUD GIUSTIZIA delle offerte presentate e scelti attraverso sorteggio - di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati. I nominativi dei concorrenti sorteggiati a comprovare il possesso dei requisiti verranno comunicati a mezzo fax a tutti i concorrenti. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, il concorrente sarà escluso e si procederà alla segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per i provvedimenti di competenza. La medesima richiesta sarà inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle procedure di gara, all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano fra i concorrenti già sorteggiati; nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le analoghe sanzioni sopra descritte e si procede all’eventuale nuova aggiudicazione. La Commissione, nell’ambito della fase di valutazione del parametro “Offerta tecnica”, esprimerà un punteggio secondo i parametri e punteggi parziali di seguito indicati: 1. Soluzione globale Riferita alla completezza e accuratezza della soluzione realizzativa e all’organizzazione e struttura operativa dell’impresa 18 punti 1.1 Funzionalità e snellezza operativa della modalità di realizzazione degli interventi di cablaggio soprattutto in funzione delle esigenze logistiche e temporali dell’Amministrazione giudiziaria (flessibilità degli orari di lavoro del personale ministeriale, stato di occupazione e utilizzo dei locali) 8 punti 1.2 Organizzazione, organico, capacità di operare con un numero elevato di squadre e contestuale apertura di cantieri in contemporanea, tempi di realizzazione. 10 punti 2. Caratteristiche tecniche 6 punti

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara