IL COMITATO DI GESTIONE Clausole campione

IL COMITATO DI GESTIONE. Il Comitato di Gestione è composto da: • 2 Consiglieri Comunali (1 di maggioranza e 1 di opposizione); • 2 rappresentanti di ciascun nido comunale designati dall’Assemblea dei Genitori; • 2 rappresentanti dei lavoratori per ogni nido comunale. Alle riunioni del Comitato di Gestione assistono i Coordinatori educativi dei nidi comunali e possono partecipare, se invitati, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. I genitori del Comitato durano in carica due anni scolastici. I rappresentanti designati dall’Assemblea dei Genitori decadono con le dimissioni del bambino dal nido. Le funzioni di componente del Comitato di Gestione sono gratuite. Il Comitato elegge tra i rappresentanti dei genitori il proprio Presidente. Il Presidente provvede a convocare il Comitato di Gestione, fissandone l’ordine del giorno su propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Il Presidente presiede e coordina le discussioni e provvede a stendere il verbale dell’incontro o a nominare un segretario, tra i membri del Comitato, che rediga il verbale per suo conto. Il Presidente provvede a convocare l’Assemblea dei genitori mediante avviso indicante data, sede, giorno della riunione. Il Comitato di Gestione si occupa di: ◼ promuovere incontri con le famiglie, gli operatori sociali e sanitari sulla base delle necessità emerse all’interno dei nidi comunali; ◼ raccogliere le istanze dell’Assemblea dei genitori e trasmetterle all’Amministrazione Comunale; ◼ esaminare e confrontare aspetti pertinenti la vita nei nidi e collaborare al funzionamento del servizio esprimendo le esigenze e le richieste delle famiglie; ◼ esprimere un parere sul funzionamento dei nidi e sull’applicazione del presente regolamento; ◼ formulare proposte e osservazioni utili a migliorare la qualità del servizio; ◼ facilitare la circolazione delle informazioni e delle proposte; ◼ promuovere la collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali per sviluppare iniziative tese alla prevenzione, alla promozione della salute, all’informazione; ◼ vigilare sull’applicazione degli indirizzi pedagogico-assistenziali e organizzativi del servizio; ◼ proporre tematiche per corsi di aggiornamento del personale;
IL COMITATO DI GESTIONE. Il Comitato di gestione ha competenza per “le attività necessarie a garantire l’ordinato andamento della Fondazione .., secondo quanto stabilito dallo Statuto” (art. 4, comma 8, del Regolamento). Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, il Comitato nomina i Direttori dei centri, all’esito di una procedura selettiva internazionale, e le commissioni per il reclutamento del personale, previo parere vincolante del Comitato scientifico. Sottopone, altresì, al Consiglio di sorveglianza le delibere di cui all’art. 13 comma 3 dello Statuto, di particolare rilievo, quali documenti di indirizzo, piani programmatici, bilanci di esercizio, regolamenti sul funzionamento della Fondazione, atti c.d. di alta amministrazione di competenza del Consiglio, etc. Il Comitato di gestione è formato da cinque componenti, compreso il Direttore, nominati dal Consiglio di sorveglianza tramite procedura competitiva, tra soggetti dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dallo Statuto: essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo una volta11. In tale quadro normativo, a seguito di selezione internazionale, il Consiglio di sorveglianza ha nominato, in data 22 ottobre 2018, i membri del Comitato di gestione, diversi dal Direttore, suddivisi tra esperti in gestione della pubblica amministrazione e professori universitari operanti in Italia e all’estero, nonché esperti nei campi scientifici di FHT.
IL COMITATO DI GESTIONE. 1. Il Comitato di Gestione, costituito da 12 componenti espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali tramite una comunicazione inviata dai Soci Fondatori, viene nominato dall’Assemblea ordinaria.
IL COMITATO DI GESTIONE. Il Comitato di gestione ha competenza per “le attività necessarie a garantire l’ordinato andamento della Fondazione[...], secondo quanto stabilito dallo statuto” (art. 4, c. 8, del regolamento). Esso è formato, ai sensi dell’art. 15 dello statuto, da cinque componenti, compreso il Direttore, che durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo una volta. Gli attuali componenti sono stati nominati dal Consiglio di sorveglianza, a seguito di procedura comparativa, in data 22 ottobre 20182. Il predetto organo amministrativo si è riunito quattordici volte nel corso del 2020. Il Comitato scientifico della Fondazione è un organo consultivo, al quale lo statuto assegna un’ampia gamma di funzioni, tra cui la valutazione dell’attività scientifica della Fondazione, della relativa organizzazione nel medio periodo e del corretto apporto di risorse (sia economiche, sia di personale) ai diversi progetti posti in essere. La composizione di tale organo prevede quindici membri, nominati dal Consiglio di sorveglianza, che durano in carica quattro anni. In considerazione delle funzioni svolte all’interno della Fondazione, il Consiglio di sorveglianza ha deciso di rimandarne la nomina successivamente all’assunzione del primo gruppo di scienziati, atteso che gli elevati costi di funzionamento non sarebbero stati coerenti con l’attività che lo stesso Comitato sarebbe stato, in concreto, chiamato a svolgere ratione temporis. Con delibera del 26 luglio 2019 il Consiglio di sorveglianza ha posto in essere una procedura di selezione dei componenti di un organismo di consultazione scientifica, al quale sono stati demandati, in via temporanea (e comunque non oltre il 1° gennaio 2022, termine poi prorogato al 1° marzo 2022), compiti, attribuzioni e funzioni del Comitato scientifico, in una composizione numerica più ristretta. Il predetto organismo di consultazione scientifica è composto da quattro componenti oltre al coordinatore. Il compenso annuo lordo ammonta ad euro 40.000 per il coordinatore e ad euro 15.000 per gli altri componenti.
IL COMITATO DI GESTIONE. Fino al momento in cui la Rete sarà composta di un massimo di 5 singole scuole aderenti, il Comitato di Gestione coinciderà con la Conferenza dei Dirigenti Scolastici; quando le scuole aderenti alla rete saranno in numero maggiore di 5, verrà individuato un Comitato di Gestione formato da un minimo di tre ad un massimo di sei componenti, composto dal Dirigente della scuola capofila che lo coordina e da legali rappresentanti delle scuole aderenti eletti all’interno della conferenza di servizi dei dirigenti scolastici.
IL COMITATO DI GESTIONE su proposta HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella. ATTESTO che la determinazione assunta dal Comitato di Gestione in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 2 . Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato di Gestione stesso.
IL COMITATO DI GESTIONE. Il comitato opera collegialmente. Xxxx in carica due anni e può essere riconfermato. E’ compito del comitato operare per il migliore funzionamento dei servizi in autogestione e per la miglior tenuta degli spazi comuni interni ed esterni, segnalando al presidente, all’assemblea ed eventualmente all’ente gestore, le carenze riscontrate. I membri del comitato collaborano, altresì, sia congiuntamente che disgiuntamente, col presidente nello svolgimento delle attività di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 8) e 10) dell’art. 22, nonché delle altre attività per le quali il presidente stesso ritiene di avvalersi della loro collaborazione; in particolare debbono:
IL COMITATO DI GESTIONE. Il Comitato di Gestione è composto dai membri del CONSIGLIO DIRETTIVO e dagli stakeholder del Distretto i quali si suddividono in gruppi di lavoro sui tavoli tematici individuati dal CONSIGLIO DIRETTIVO, in funzione delle progettualità da sviluppare indicate dal Piano Strategico. Il Comitato di Gestione è convocato a chiamata, dal CONSIGLIO DIRETTIVO con lo scopo di affrontare tematiche specifiche ritenute utili per il Distretto, al loro interno è presente la CCIAA di Alessandria e Asti con il ruolo di consultazione sul coordinamento generale delle politiche per il commercio, con il compito di: - Mantenere aperto e attivo il dialogo con il territorio; - Elaborare proposte o segnalazioni su tematiche specifiche; - Stimolare la collaborazione e nuove sinergie tra gli attori locali; - Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione di eventuali nuovi soggetti e partner interessati a far parte del Distretto. Il Comitato di Gestione, al fine di raggiungere gli obiettivi specifici del Piano Strategico, propone le iniziative e le modalità di attuazione delle azioni da inserire nel Piano Operativo annuale definisce in dettaglio la programmazione delle attività e delle iniziative, in base alle priorità di attuazione concordate, che sarà poi approvato dal CONSIGLIO DIRETTIVO. A seguito dell’approvazione del Piano Strategico, il CONSIGLIO DIRETTIVO individua i tavoli tematici prioritari, attivando la formazione e il lavoro di concertazione dei relativi partenariati di scopo, che formano il Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione del DUC all’inizio del triennio e almeno con cadenza annuale propone le azioni da intraprendere per l’anno successivo, che dovranno essere approvate dalla CONSIGLIO DIRETTIVO e realizzate con il sostegno operativo, di coordinamento e progettuale del Manager, verificando altresì i risultati delle azioni intraprese nel corso dell’anno. Le decisioni sono prese a maggioranza. Oltre ai rappresentanti sopra individuati, il Manager partecipa all’attività del Comitato di Gestione ma non ha diritto di voto.
IL COMITATO DI GESTIONE. PREMESSO che il Comitato di Gestione con Delibera n.21 del 13.04.2018, ha approvato il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Comune di Civitella Paganico, ATC Lucca, ATC Grosseto 6 Nord – per la sperimentazione di un progetto di ricostituzione e stabilizzazione delle popolazioni naturali di fauna selvatica; PREMESSO che il Protocollo di Intesa prevedeva che gli aspetti economici, inerenti l’attuazione degli impegni da parte del Comune di Civitella Paganico e degli ATC, sarebbero stati definiti tramite successivi e specifici accordi; PREMESSO che in data 15.05.2018 è pervenuto il documento di Accordo tra il Comune di Civitella Paganico, ATC Grosseto 6 Nord, ATC Siena 3 Nord, ATC Siena 8 Sud e ATC Lucca 12; PREMESSO che l’accordo prevede, per quanto riguarda l’ATC Lucca 12, l’impegno di spesa è di circa Euro 40.000,00; PREMESSO che l’accordo prevede il riconoscimento dei costi di trasporto delle lepri, che verranno sostenuti dall’ATC Lucca 12;

Related to IL COMITATO DI GESTIONE

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;