Invalidità permanente da infortunio Clausole campione

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare l...
Invalidità permanente da infortunio. La perdita totale o irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Resta convenuto che: a) in caso di infortunio liquidabile a termini di Polizza che determini un grado d’invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque percento) della tota- le, verrà riconosciuto all’Assicurato il capitale assicurato come riportato nell’Allegato Tabella Invalidità Permanente; b) in caso di infortunio liquidabile a termini di Polizza che colpisca un alunno or- fano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato; c) la percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita to- tale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro; d) nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle Con- dizioni di Assicurazione residui all’Assicurato un’invalidità permanente di grado superiore al 75% (settantacinque percento) della totale, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group riconoscerà oltre al capitale assicurato un capitale aggiuntivo pari a € 100.000,00 (centomila); nell’Allegato Tabella Invalidità Permanente è riportata la pre- stazione in caso di invalidità oltre il 75% con riferimento al Capitale assi- curato per il caso di invalidità permanente totale. L’esposizione massima di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, a titolo di capitale aggiuntivo, non potrà comunque superare l’importo di € 500.000,00 (cinquecentomila) nel caso di evento che colpisca contem- poraneamente più Assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di capitale aggiuntivo ai sensi della presente garan- zia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno ade- guate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati; e) il Contraente può richiedere la garanzia di un ulteriore capitale aggiuntivo da liquidarsi per invalidità permanente superiore all’85%. Qualora tale garanzia sia richiamata espressamente nel Modulo di polizza e sia stato pagato il relativo premio, nel caso in cui a seguito di infortunio inden- nizabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazioni, residui all’Assicurato un’invalidità permanente di grado superiore all’85% (ottancinque percen- to) della totale, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insu- rance Group riconoscerà un ulter...
Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Resta tuttavia convenuto che: a. per gli infortuni subiti dagli Assicurati indicati all’articolo 16.1 lettera a. esclusivamente all’interno dell’Ente di appartenenza durante l’orario di lavoro, la Società non corrisponderà alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari od inferiore al 5% della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima risultasse superiore al 20% della totale, l’indennizzo verrà corrisposto senza applicazione di alcuna franchigia.
Invalidità permanente da infortunio. La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Invalidità permanente da infortunio. La garanzia prevede l’erogazione di un indennizzo nel caso in cui l’infortunio provochi all’Assicurato un’invalidità permanente, intesa come riduzione definitiva, anche parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro. L’accertamento del grado di invalidità permanente avviene in base alle percentuali espresse nella tabella di determinazione scelta dall’Assicurato e indicata in polizza, secondo i seguenti criteri: • la perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di limitazione della funzionalità, le percentuali di cui alla tabella sono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; • in caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale; • in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di tabella sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; • in caso di mancinismo le percentuali riferite all’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa; • Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Qualora permanga un residuo deficit visivo verrà corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l’uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza. Ove un singolo infortunio interessi più arti o funzioni, l’invalidità complessiva è la somma delle singole invalidità, sino a raggiungere il grado massimo del 100%. L’indennizzo spettante si calcola moltiplicando la somma assicurata per invalidità permanente per il grado percentuale di invalidità accertata previa applicazione della franchigia scelta dall’Assicurato e indicata in polizza.
Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, fermo l’obbligo di denuncia, la Società liquida: a) l’intera somma assicurata indicata in polizza, nel caso di invalidità permanente totale e assoluta; b) una indennità proporzionale a tale somma, in relazione al grado di invalidità residuata, nel caso di invalidità permanente parziale. L’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata indicata in polizza, con riferimento alla tabella INAIL indicata all’allegato 1 del D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche. Nei casi di invalidità non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. Le invalidità permanenti pari o superiori all’80% del totale vengono liquidate al 100%.
Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio causa un’invalidità permanente parziale, l’indennizzo è calcolato sulla somma
Invalidità permanente da infortunio. La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Istituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza ed il soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, ospizi per persone anziane, ospedali militari e istituti specializzati per la riabilitazione.
Invalidità permanente da infortunio. (garanzia facoltativa, operante solo se espressamente richiamata nella “Parte B” del contratto e corrisposto il relativo premio) Tabella dell’Art. 32 Destro Sinistro a) in semipronazione 30% 25% b) in pronazione c) in supinazione 35% 45% 30% 40% Sordità completa da un orecchio 15% Perdita Totale della facoltà visiva di un occhio 35% Sordità completa bilaterale 60% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40% Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi successiva
Invalidità permanente da infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalle Condizioni di polizza, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.