Lavoro straordinario, festivo e notturno. 1. Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario settimanale e giornaliero pattuito, sempre nel rispetto della durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui all’art. 66.
2. Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 15%, se trattasi di ore straordinarie fino alla nona ora giornaliera e del 20% dalla decima ora giornaliera straordinaria compresa in poi.
3. Il lavoro domenicale o festivo, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
4. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.
Lavoro straordinario, festivo e notturno. 1. Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.
2. Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
3. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.
Lavoro straordinario, festivo e notturno. (Lavoro straordinario)
Lavoro straordinario, festivo e notturno. (Lavoro straordinario) ART. 11 (Lavoro notturno) ART. 12 (Lavoro festivo)
Lavoro straordinario, festivo e notturno. Si considera lavoro straordinario quello che eccede l’orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti e accordi di categoria. Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel 1° comma dell’articolo 16 del CCNL 23 luglio 1976. Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 5 antimeridiane. Non spetta la mag- giorazione per il lavoro notturno agli agenti adibiti a mansioni di “guardiano di notte”. La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all’art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%. La percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere per tutte le aziende il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario (20%) e calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all’art. 1, ultimo comma del presente accordo, aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno, da calcolarsi sulle quote orarie della retribu- zione normale di cui all’articolo 1, ultimo comma del presente accordo, aumentate dei ratei di 13° e 14° mensilità, sono rispettivamente fissate per tutte le aziende nel 10% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati e nel 15% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati. Le percentuali di maggiorazione sopra indicate sono fra loro cumulabili. Eventuali percentuali di mag- giorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno, in atto presso le singole aziende in misura supe- riore a quelle previste dal presente articolo, saranno riproporzionate fino a concorrenza.
Lavoro straordinario, festivo e notturno. ART.78 (Lavoro straordinario)
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all’art. 76 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
2. Il lavoro straordinario ha carattere di volontarietà.
3. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
4. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro. Le ore di lavoro straordinario devono essere retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 111 del presente contratto e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 110:
1. Lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 15%;
2. Lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale) 20%;
3. Lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali) 30%;
4. Lavoro straordinario notturno (oltre all’ottava ora settimanale) 40%;
5. Lavoro straordinario festivo 30%;
6. Lavoro straordinario festivo notturno 50%.
7. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell’art. 110 del presente C.C.N.L.
8. Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
9. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 110 del presente contratto, tenuto conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 90 giorni.
Lavoro straordinario, festivo e notturno. ► sostituito dall’art. 11 del CCNL 12 marzo 1980 (v. pag. 27)
Lavoro straordinario, festivo e notturno. Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. 32 (orario di lavoro)nonché all art.34 (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia): - è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali; - è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art.44 (giorni festivi), al quale si fa riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni festive di cui appresso; - è lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21 alle ore 6 per gli impiegati amministrativi e dalle ore 22 alle ore 6 per gli impiegati tecnici di stabilimento. Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con la maggiorazione: del 30 per cento se diurno, del 75 per cento se notturno o festivo, del 100 per cento se festivo notturno. Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l orario giornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella dell art.34 verrà compensato con la maggiorazione: del 25 per cento se diurno, del 70 per cento se notturno o festivo, del 95 per cento se festivo notturno. Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175: - lavoro straordinario feriale e diurno: 30 per cento, - lavoro ordinario festivo: 55 per cento; - lavoro ordinario notturno non compreso in turni avvicendati: 55 per cento; - lavoro straordinario festivo: 75 per cento; - lavoro straordinario notturno: 75 per cento; - lavoro ordinario notturno in giorni festivi: 75 per cento; - lavoro straordinario notturno in giorni festivi: 100 per cento. Le percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore. Per i lavoratori appartenenti al Gruppo A, il lavoro prestato nei giorni festivi di cui all'art.44 (giorni festivi) sarà compensato con il pagamento delle ore effettivamente prestate maggiorate delle percentuali previste per lo straordinario festivo o per lo straordinario festivo notturno, calcolate queste ultime come sopra indicato. Al lavoratore di qualunque gruppo che venga occasionalmente e improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento o l'ufficio avendo ultimato il suo orario gior...
Lavoro straordinario, festivo e notturno. Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni contrattuali è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere, salvo deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o accordi locali. È considerato lavoro notturno, ai soli fini delle maggiorazioni contrattuali, quello effettuato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del mattino. In riferimento al D.Lgs n. 66/2003 si considera lavoro notturno ai fini legali quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni richiamate dal decreto stesso, ferme restando le esclusioni indicate dall’art. 11, 2° comma, del citato Decreto (donne dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino), la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente di età stessa, la lavoratrice o il lavoratore che sia affidataria di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni; la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 05 Febbraio 1992, n. 104, e successive. È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive previste dalle lettere b), c), e d), dell'art. 18. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili, di durata contemporanea e tali da non consentire un correlativo ampliamento degli organici. Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno concordate preventivamente tra l'azienda e la R.S.U. L'azienda comunicherà periodicamente e comunque non oltre il semetre alla R.S.U. i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro straordinario effettuate. Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria di fatto maggiorata a secondo le percentuali seguenti da calcolarsi su paga base, eventualmente superminimi, contingenza eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo:
1) lavoro straordinario 30%
2) lavoro straordinario effettuato nel 6° giorno 40%
3) lavoro festivo, lavoro straordinario festivo 50%
4) lavoro notturno in turni avvicendati 20%
5) lavoro notturno non compreso in turni avvicen...
Lavoro straordinario, festivo e notturno. Premesso che il lavoro straordinario va concordato con le maestranze tenendo conto delle esigenze aziendali, tale lavoro straordinario non dovrà superare le 250 ore annuali. Si considera:
a. lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 11 del CCNL;