Lavoro straordinario, notturno, festivo. 1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 17, commi 1 e 2. Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari anche imprevedibili esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 150 ore annue pro-capite non cumulabili.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
a) straordinario diurno feriale:13% sulle prime 75 ore annue; 20% sulle ulteriore 75 ore annue; 33% sulle ore annue eccedenti,
b) straordinario diurno festivo:65%;
c) straordinario notturno feriale: 50%;
d) straordinario notturno festivo: 75%.
3. È oggetto di contrattazione aziendale la definizione di un eventuale limite totale annuo pro-capite delle prestazioni di lavoro straordinario e festivo, superiore a quello previsto al comma 1, anche per singole famiglie professionali.
4. Nelle settimane in cui si verifichino assenze parziali dal lavoro, retribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale settimanale di lavoro non saranno considerate utili al computo del monte annuo di 150 ore; ferma restando la corresponsione della maggiorazione di lavoro straordinario in misura corrispondente a quella derivante dall’applicazione del comma 2.
5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’art. 20, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi o con- siderati tali dal successivo articolo 20, richiesta dall’azienda in base a previsioni conte- nute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: - festivo diurno: 50%; - festivo notturno: 75%.
6. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 06,00; fatto salvo quanto previsto al comma 11. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con tur- nazione avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impiego del lavoro notturno in modo continuativo.
Lavoro straordinario, notturno, festivo. È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali. Viene fissato un limite massimo annuale di 200 ore per ciascun lavoratore. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 28. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria: - lavoro straordinario 25%; - lavoro notturno/festivo 35%; - lavoro straordinario notturno e festivo 50%. Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. In caso di lavoro domenicale con riposo compensativo stabilito, la prestazione avrà diritto ad una maggiorazione oraria del 10%.
Lavoro straordinario, notturno, festivo. Altre voci Indennità per lavoro domenicale: ai lavoratori che usufruiscono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica compete un’indennità in cifra fissa, pari al 10% della paga base e dell’indennità di contingenza, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica. Vitto e alloggio (da 1.1.2014) Prezzo da corrispondere per la fornitura del vitto e dell’alloggio: - un pranzo 0,90 euro; - una prima colazione 0,16 euro; - un pernottamento 1,00 euro. Eventuali valori del vitto e dell’alloggio provincialmente in atto superiori a quelli indicati verranno adeguati nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, euro 0,02 per una prima colazione, euro 0,15 per un pernottamento. Premio di anzianità. L’istituto, soppresso il 31 maggio 1986, continua a produrre effetti per i lavoratori in servizio a quella data presso la stessa impresa alberghiera. Il premio compete nella misura di: - una mensilità di retribuzione, dopo 10 anni di servizio; - una mensilità e mezza, dopo 15 anni di servizio; - due mensilità, dopo 20 anni di servizio; - tre mensilità, dopo 30 anni di servizio. In caso di risoluzione del rapporto dopo il decimo anno, il lavoratore ha diritto ai ratei maturati per frazioni d’anno.
Lavoro straordinario, notturno, festivo. È considerato lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato. La qualificazione legale e relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Si considera lavoro notturno quello compreso tra le ore 22 e le 6 del mattino. Restano ferme le disposizioni di legge circa il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli. È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 3 (Festività). Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e comunque nel limite di 70 ore pro capite annuo non troverà applicazione il principio generale della non obbligatorietà. Sono fatte salve le comprovate situazioni di obiettivo impedimento, già programmate prima della richiesta della prestazione straordinaria, derivanti dalle seguenti causali: - permessi ex L. 104/1992; - permessi per visite mediche; - eventuali necessità derivanti dall’assistenza ai figli in caso di genitore monoaffidatario, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell’ambito famigliare. L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità obiettive, urgenti e occasionali anche riferite alla peculiarità del settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di legge. Rientrano, ad esempio in tali ipotesi, la necessità di far fronte a: - esigenze eccezionali di mercato o legate a ordini con vincolanti termini di consegna; - adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze. - completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all’azienda; - salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli impianti; Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU, fatto salvo quanto previsto dal sesto comma del presente articolo. Su richiesta della RSU l'azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondere oltre alla normale retribuzione, e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:
(a) lavoro straordinario: 30%
(b) lavoro notturno (dalle ore 22 alle 6): 40%
(c) lavoro notturno in turni (dalle ore 22 alle 6): 35%
(d) la...
Lavoro straordinario, notturno, festivo. E' considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l'orario contrattuale previsto dall'art. 13 - Testo unificato comune. La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Per lavoro notturno si intende il lavoro ordinario compiuto nelle ore notturne comprese nei limiti disposti dagli accordi particolari per ciascun settore. Per lavoro festivo si considera quello compiuto la domenica e negli altri giorni festivi di cui all'art. 21. Si intende per lavoro straordinario notturno quello compiuto di notte nelle ore oltre le 8 giornaliere. Si intende per lavoro straordinario festivo quello compiuto di domenica o nelle altre giornate festive oltre le 8 ore giornaliere. Le ore di lavoro previste dal presente articolo dovranno essere compensate, con l'esclusione dell'EAR, maggiorando la quota oraria della retribuzione globale di fatto di cui all'art. 17 delle percentuali per ciascun tipo di lavoro indicate nei singoli accordi particolari di settore. Le percentuali di cui ai singoli accordi particolari di settore non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Il ricorso del lavoro straordinario sarà contenuto per ciascun lavoratore nei limiti di 200 ore annue. Previo confronto con le strutture sindacali aziendali o territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL, è altresì consentito il superamento del limite di cui sopra fino al limite previsto dall’art. 5, comma 3), D.lgs. n. 66/03. Oltre tali termini, qualora si verifichino casi:
(a) di eccezionali esigenze tecnico-produttive e nella impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
(b) forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
(c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimenti di prototipi modelli o simili predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’art. 19, legge 7.8.90 n. 241, come sostituito dall’art. 2, comma 10), legge 24.12.93 n. 537, e in tempo utile alle RSA; è ammesso il ricorso al lavoro straordinario prevedendo che intese a livello aziendale provvedano a definire le modalità di compensazione, in alternativa alle maggiorazioni, attraverso riposi compensativi. Le limitazioni sopra indica...
Lavoro straordinario, notturno, festivo. Art. 22 bis -
Lavoro straordinario, notturno, festivo. È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di 6 giornate settimanali o l'orario giornaliero stabilito) o le 40 settimanali. Le ore di prestazione straordinaria potranno - nella misura non inferiore a 1/3 - essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti ferma restando la maggiorazione prevista. Per il godimento di questi riposi, nei limiti del possibile, varranno gli accordi diretti tra datore di lavoro e lavoratore, che di norma verranno assunti al momento della decisione delle prestazioni d'orario straordinario che, appunto, daranno luogo a tali riposi. Di norma le prestazioni straordinarie verranno ripartite uniformemente tra tutti i lavoratori. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui agli artt. 53 e 59 salvo quello che termina il 3° turno. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana fatta salva la maggiorazione. Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria: lavoro straordinario 35% lavoro straordinario notturno escluso sabato e prefestivi 45% lavoro straordinario festivo 50% lavoro straordinario festivo notturno 65% lavoro notturno 40% lavoro festivo 45% lavoro notturno festivo 60% lavoro domenicale o festivo con riposo compensativo 10% Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Il principio di non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze indifferibili, fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte dei lavoratori.
Lavoro straordinario, notturno, festivo. (lavoro in turni)
a) dalla 41 ma alla 48ma ora settimanale (su minimo tabellare e indennità contingenza)20%
b) oltre la 48ma ora settimanale 26% 2)lavoro straordinario notturno (feriale) 50% 3)lavoro straordinario notturno (festivo) 65% 4)lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 38% 5)lavoro in giorni festivi 60% 6)lavoro domenicale con riposo compensativo 15% 7)lavoro notturno compreso in turni avvicendati (fino aI 30.6.2004) 40% lavoro notturno compreso in turni avvicendati (dall’1 .7.2004) 41,5% 8)lavoro diurno compreso in turni avvicendati 5% 9)lavoro domenicale con riposo compensativo (turnisti) 15% 10)lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati 45% Le maggiorazioni in percentuale sopraddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate (ove non diversamente previsto) sulla quota oraria della retribuzione di cui ai punti 1 e 2 dell’Art.25, comprensiva, per i cottimisti, della percentuale minima contrattuale di cottimo. Nel caso di lavoro straordinario e festivo, al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestato, oltre alla retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria maggiorate secondo le percentuali di cui sopra. Dichiarazione a verbale Con gli incrementi delle maggiorazioni previste ai n.4 e 7 del presente articolo, si intendono definiti, per la durata contrattuale, i trattamenti economici relativi al lavoro notturno in turni avvicendati e al lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.
Lavoro straordinario, notturno, festivo. Art. 17 - Flessibilità orario di lavoro
Lavoro straordinario, notturno, festivo. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a dare la sua prestazione, nei limiti consentiti dalla legge e salvo giustificati motivi di impedi- mento, anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempreché il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia. Si intende per lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Ai soli fini contrattuali è considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso, quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre la durata contrattuale del normale orario di lavoro settimanale, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16 del presente CCNL. È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui ai punti a), b), c) dell’art. 20. Il lavoro oltre i limiti contrattuali e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione: