Mobilità volontaria. 1. La Provincia di Lecce può ricoprire posti vacanti della dotazione organica mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa categoria in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
2. La disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso la procedura di cui al presente articolo viene resa pubblica attraverso la predisposizione di apposito avviso pubblicato sul sito web della Provincia per almeno trenta giorni.
3. L’avviso pubblico di mobilità contiene: a) la categoria e il profilo professionale; b) il Servizio di destinazione; c) il termine entro cui le istanze devono essere presentate; d) le informazioni che devono essere fornite.
4. All’istanza di mobilità deve essere allegato il curriculum professionale dell’interessato contenente l’indicazione dei titoli di studio conseguiti, dei servizi prestati e di quant’altro ritenuto utile ai fini dell’esame della richiesta, nonché della dichiarazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, di disponibilità al rilascio del nulla-osta definitivo al trasferimento.
5. Le istanze di mobilità sono esaminate da un’apposita Commissione, composta dal dirigente del Servizio Personale, dal dirigente del Servizio cui il dipendente verrà assegnato e da un funzionario di categoria D, individuato dal dirigente del Servizio Personale.
6. La Commissione provvede a valutare i curricula dei candidati, tenendo principalmente in considerazione l’attività specifica svolta presso l’ente di provenienza o altri enti pubblici, i titoli di studio posseduti e i corsi di aggiornamento attinenti alla professionalità richiesta, nonché ad esperire un colloquio per accertare le capacità attitudinali e professionali del dipendente. E’ data priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, in servizio presso la Provincia di Lecce in posizione di comando, purché gli stessi appartengano alla medesima categoria e allo stesso profilo professionale di inquadramento del posto oggetto di procedura di mobilità.
7. Individuato il candidato più idoneo a ricoprire il posto, il Servizio Personale richiede il parere favorevole dell’ente di appartenenza, fissando un termine entro il quale lo stesso deve pervenire. Trascorso inutilmente tale termine, la Provincia di Lecce non dà corso alla mobilità.
8. Pervenuto il nulla-osta dell’ente di appartenenza, il Servizio Personale provvede, con determinazione del dirigente, a perfezionare ...
Mobilità volontaria. 1. In alternativa alla copertura dei posti vacanti della dotazione organica attraverso le normali procedure concorsuali ove le amministrazioni del comparto lo ritengano opportuno possono applicare la mobilità volontaria.
2. L’istituto di cui al comma 1 può realizzarsi con le seguenti modalità:
Mobilità volontaria. Con riferimento al tema della mobilità volontaria, per il biennio 2021-2022 trova applicazione quanto stabilito nel Verbale di Accordo sottoscritto in data 4 maggio u.s. e nelle intese territoriali tempo per tempo vigenti. Le Parti concordano che l’Azienda procederà sulla base delle disponibilità organizzative, previo confronto a livello territoriale con le XX.XX. all’attivazione della mobilità provinciale, sia in ambito Mercato Privati che in PCL, quale leva propedeutica all’implementazione delle successive fasi, secondo le graduatorie in essere. Successivamente, l’Azienda renderà noti a livello regionale i fabbisogni riservati allo scorrimento delle graduatorie di mobilità regionale. Al termine dei processi di mobilità volontaria regionale, le disponibilità per singola Provincia - per l’individuazione geografica delle quali si terrà conto anche degli esiti delle precedenti fasi di mobilità volontaria - verranno coperte ricorrendo preliminarmente allo scorrimento della mobilità nazionale per il 50% delle disponibilità e, per l’ulteriore 50% (ovvero per la maggiore percentuale in caso di non completa copertura attraverso la mobilità nazionale), alle trasformazioni da part-time in full-time secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 2. Inoltre, al fine di massimizzare i risultati e ridurre le tempistiche di realizzazione, con riferimento a quanto previsto al capoverso precedente le Parti convengono che per le province in cui una delle due leve risulti, totalmente o parzialmente, non attivabile le relative numeriche saranno rese sin da subito disponibili per l’altra leva. Relativamente alla fase di mobilità nazionale in ambito MP, Azienda e XX.XX. convengono che, al fine di individuare le sedi interessate dalle disponibilità, non saranno tendenzialmente presi in considerazione gli Uffici Postali presso cui risultino impiegati lavoratori part-time potenzialmente interessati alla conversione a tempo pieno. Le Parti condividono, in ottica di semplificazione dei processi, che anche la mobilità regionale sarà gestita attraverso lo specifico applicativo già in uso per la mobilità nazionale.
Mobilità volontaria. (art. 20 ccnl 8/6/00 che disapplica gli artt. 82, 83, 84, 85 dpr 384/90 e l’art. 39 co. 10 ccnl 5/12/96)
1. La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al ccnq 2/6/98 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso.
2. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi.
3. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all’art. 78, comma 1, lettere b), c) o d) per i dirigenti con meno di cinque anni di attività, l’azienda di destinazione tiene conto dell’insieme delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Qualora ne ricorrano le condizioni, si applica l’art. 79, comma 5.
4. La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L’azienda o l’ente di destinazione provvederanno all’affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti dall’art. 78, comma 1 lett. b) e c), tenuto conto della clausola precedente. L’incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda con le procedure dell’art. 80, comma 1.
5. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dirigenti da e verso le aziende e gli enti del comparto sanità, purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta.
6. E’ confermata l’applicazione dell’art. 37 comma 16 ccnl 5/12/96.
Mobilità volontaria. 1. L’art. 81 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è sostituito dal seguente:
Mobilità volontaria. La mobilità volontaria dei dipendenti tra l’Azienda e tutte le aziende e gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso.
Mobilità volontaria. Ciascuna Azienda, dopo aver dato attuazione al disposto di cui al comma 1 art.18/ACN e prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, su richiesta dello specialista, da seguito alla procedura di mobilità all’interno della stessa Azienda Sanitaria Locale e/o fra Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Toscana. - Le domande devono essere presentate all’Azienda presso la quale lo specialista intenda trasferirsi entro il 31 gennaio di ogni anno, e rinnovate annualmente. Dette domande devono avere per oggetto un numero di ore non superiore a quelle per le quali si chiede il trasferimento. - L’Azienda Sanitaria Locale, esamina le eventuali domande e, previa acquisizione del parere dell’azienda di provenienza dello specialista, decide l’accettazione o meno della richiesta di trasferimento. In caso di non accettazione, l’azienda provvede alla pubblicazione del turno vacante e alla relativa assegnazione ai sensi dell'art.19/ACN. Le domande di mobilità aziendale hanno la priorità sulle domande di mobilità interaziendali.
Mobilità volontaria. 1. Qualora per la funzione attribuita alle UTI in conseguenza del processo di riordino necessiti ulteriore personale, la copertura dei posti avviene prioritariamente tramite l’istituto della mobilità volontaria nel rispetto delle seguenti regole.
2. Preliminarmente, la mobilità volontaria sarà destinata al solo personale in servizio presso i Comuni facenti parte della UTI. Tale personale sarà invitato con lettera dell’UTI (indicante per ogni posto da ricoprire la funzione, il profilo professionale e la categoria), per il tramite del Comune di appartenenza, a manifestare la propria disponibilità al trasferimento.
3. Qualora le domande siano superiori al fabbisogno individuato, l’ente predisporrà una graduatoria sulla base dei criteri indicati all’art. 4.
4. Qualora, esperite le procedure di mobilità volontaria sopra descritte o non siano pervenute domande o risultino ancora dei posti vacanti, l’ente potrà aprire un bando di mobilità volontaria esteso a tutti gli Enti del Comparto unico applicando, per la scelta dei candidati, i medesimi criteri di cui sopra.
Mobilità volontaria. La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto del ruolo ed - ove previsto - della disciplina di appartenenza del dirigente stesso.
Mobilità volontaria. 1. Per ogni nuova assunzione, deve sempre essere esperita la preventiva procedura di mobilità volontaria.
2. La procedura di mobilità è avviata con avviso pubblicato sul sito web del comune. L’avviso reca: numero, categoria, profilo professionale dei posti da ricoprire; i titoli, le conoscenze particolari e le attitudini richieste; modalità e tempi di presentazione della domanda; criteri di selezione; le modalità di espletamento del colloquio conoscitivo.
3. In ogni caso l’avviso deve prevedere il diritto di precedenza per coloro che si trovino già presso il comune in posizione di comando o fuori ruolo.
4. La procedura di mobilità si potrà concludere soltanto dopo aver acquisito il parere favorevole del funzionario cui il personale sarà assegnato o del segretario comunale.