Violazioni e sanzioni Clausole campione

Violazioni e sanzioni. 1. Il committente si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e a fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata. 2. Il committente, verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 3. Il committente, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all’esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale. 4. Il committente si impegna, nell’ipotesi in cui l’applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della nuova procedura di affidamento, nei casi in cui la tipologia dell’appalto lo consenta. 5. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni: a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta e per l’esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli c. esclusione dalle procedure indette dal committente per un periodo di tre anni d. penale pari all’importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti direttamente impiegati nell’appalto che dovessero perdere il lavoro a causa dell’applicazione delle predette sanzioni. 6. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di svincolo delle garanzie prestate.
Violazioni e sanzioni. Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante per i Soggetti Rilevanti e le Persone Informate e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti dal rapporto dagli stessi instaurato con la Società. L’inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Informate delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di informative al pubblico di Informazioni Privilegiate, può comportare l’applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di varia natura. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o da qualsiasi delle Controllate. L’inosservanza degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni normative, europee e nazionali, anche regolamentari, descritte nella presente Procedura, potrà comportare, per la Società e per la persona fisica sulla quale ricadeva l’obbligo, l’applicazione delle sanzioni amministrative di volta in volta previste dal TUF. L’abuso di Informazioni Privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato comportano: (a) la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa ai sensi delle applicabili norme del TUF e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente e (b) la responsabilità amministrativa della Società ai sensi delle applicabili norme del TUF e del D.Lgs. n. 231/01 e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente. Ferme restando le responsabilità e le sanzi...
Violazioni e sanzioni. 1. La Stazione Appaltante si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso; 2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento ed all'esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. La Stazione Appaltante accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla L.241/90 e smi. Sono fatti salvi i principi propri dell'autotutela decisoria; 3. La Stazione Appaltante, verificata l’eventuale violazione delle disposizione del presente atto, contestano per iscritto all’operatore economico il fatto, assegnandogli un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni; 4. La Stazione Appaltante, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale;
Violazioni e sanzioni. Juventus si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’erogazione dei servizi allo Juventus Official Fan Club, e dunque ai soci dello stesso, nei casi in cui lo Juventus Official Fan Club o i suoi soci si siano resi responsabili di comportamenti particolarmente gravi nei confronti di Juventus e/o di altri Juventus Official Fan Club o che comunque abbiano posto in essere atti o fatti in violazione del Codice Etico di Juventus (allegato 2), del regolamento dell’ Allianz Stadium (allegato 3), del Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso (allegato 4), delle Condizioni d’uso degli abbonamenti, delle Condizioni di vendita dei tagliandi singoli di volta in volta in vigore nonché di ogni altro articolo del presente Accordo Quadro. L’eventuale sospensione temporanea nei confronti dello Juventus Official Fan Club sarà comunicata allo Juventus Official Fan Club interessato e al referente regionale competente mediante comunicazione inviata a mezzo email o posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dal modulo di adesione dello Juventus Official Fan Club. La sospensione e/o l’interruzione dei servizi non darà diritto allo Juventus Official Fan Club e/o ai rispettivi soci ad alcun tipo di rimborso delle quote versate per l’acquisto del Pacchetto Socio.
Violazioni e sanzioni. L’assegnatario è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con la presenza dell’espositore o dei suoi incaricati durante l’orario di apertura e per tutto lo svolgimento della manifestazione. Violazioni gravi o recidive possono avere per conseguenza la revoca dell’assegnazione e la risoluzione del contratto. Le sanzioni comminate possono rilevare in caso di partecipazione a successive edizioni di Natale a Montepulciano così come previsto dall’art. 3.11 delle Condizioni generali di Contratto.
Violazioni e sanzioni. 1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00 a. art. 47 comma 5; b. art. 49 comma 4; c. art. 58; d. art. 64 comma 2; e. art. 65; f. art. 66 comma 2; g. art. 76; h. art. 77 comma 2; i. art. 78 comma 2; j. art. 83 comma 0 xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x), x), x), x); k. art. 83 comma 2 lettere b), g), j); l. art. 84. 2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 460,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni: a. art. 64 comma 3; b. art. 82 commi 1, 2 e 3; c. art. 83 comma 1 lettera b); d. art. 83 comma 2 lettere a), c), e), h), i); 3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 460,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni: a. art. 60; b. art. 63; c. art. 80; d. art. 83 comma 2 lettere d), f). 4. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 500,00 5. Chiunque eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente, con l’autorizzazione non vidimata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 250,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione fino all’ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, l’Amministrazione comunale dispone la revoca dell’autorizzazione. 6. Chiunque eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente, con l’autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 460,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell’autorizzazione. 7. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell’ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 460,00. L’Amministrazione comunale dispone la...
Violazioni e sanzioni. La Manipolazione del Piano Vendite e Marketing costituisce una grave violazione del Contratto di Distribuzione e pertanto Herbalife ha il diritto di intraprendere tutte le azioni necessarie a tal riguardo, inclusa la risoluzione del Contratto senza preavviso scritto. Il Membro coinvolto in Manipolazione del Piano Vendite e Marketing sarà anche ritenuto responsabile dei danni subiti da Xxxxxxxxx. Ulteriori sanzioni potrebbero includere la perdita dei guadagni e delle qualifiche del Contratto di tutte le persone coinvolte (direttamente o indirettamente). Al fine di prevenire danni finanziari per le upline dei Membri coinvolti, potrebbe essere necessario adottare alcune misure cautelative verso il Contratto del Membro durante la fase investigativa, come ad esempio la sospensione dei privilegi di acquisto.
Violazioni e sanzioni. “La riforma del ravvedimento operoso: dal controllo repressivo alla promozione della “compliance””, Processo tributario – Sentenza del giudice tributario – Costituisce pronuncia di merito – Sostituisce dichiarazione contribuente e accertamento d’Ufficio. Contenzioso tributario – Poteri delle Commissioni tributarie – Controversia sulla legittimità o annullamento di atto impositivo – Decisione del giudice intermedia tra le contrapposte pretese – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Violazione – Esclusione.
Violazioni e sanzioni. Dottrina Giurisprudenza
Violazioni e sanzioni. L’omessa registrazione del contratto di locazione, il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro sono delle violazioni per le quali è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa. Queste, in sintesi, le violazioni relative all’imposta di registro con le sanzioni applicabili: Omessa o tardiva registrazione del contratto dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta Occultamento, anche parziale, del canone dal 200% al 400% della differenza tra l’imposta di registro dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato Tardivo pagamento dell’imposta 30% dell’imposta versata in ritardo Anche l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei canoni di locazione, o l’indicazione degli stessi in misura inferiore a quella effettiva, costituisce una violazione di carattere fiscale. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili a uso abitativo  non è indicato, si applica la sanzione nella misura dal 240 al 480 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo di 516 euro  è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applica la sanzione nella misura dal 200 al 400 per cento dell’imposta dovuta. Inoltre, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo, nel caso di accertamento con adesione o di acquiescenza, le sanzioni si applicano senza riduzioni.