Obblighi e Responsabilità dell’Utente Clausole campione

Obblighi e Responsabilità dell’Utente. Le informazioni contenute in queste Condizioni Generali di servizio e di contratto si intendono visionate e accettate dall’Utente, che ne dm atto, in quanto questo passaggio viene reso obbligatorio prima della conferma di acquisto. L’Utente, ove previsto, si impegna a pagare il prezzo del servizio acquistato nei tempi e modi indicati dal contratto e a comunicare a Copernico tutti i dati necessari a rendere possibile la corretta prestazione del servizio. E’ fatto obbligo agli Utenti professionali, nell’utilizzo del Servizio, di operare con la diligenza di cui all’art. 1176 c. 2 del codice civile. L’Utente può utilizzare CopernicoCRM esclusivamente nei modi concessi in queste Condizioni, attenendosi alle limitazioni tecniche presenti nel Software. E’ fatto divieto: ● di aggirare le limitazioni tecniche e le misure tecnologiche presenti nel Software; ● decodificare, decompilare o disassemblare il Software, salvo che tali attivitm siano espressamente consentite da previsioni di legge e comunque nei limiti di tali previsioni; ● pubblicare il Software per consentirne la duplicazione da parte di altri; ● concedere in locazione, leasing, prestito, ovvero fornire hosting di servizi commerciali utilizzando il Software; ● utilizzare il Software in contrasto con norme di legge. L’Utente, in particolare, si impegna a, e garantisce di: ● Rispettare termini e condizioni di cui al presente documento e alla documentazione di cui alle sezioni informative del sito e della applicazione; ● Non porre in essere pratiche o comportamenti lesivi di leggi, regolamenti e/o di diritti di terzi; ● Non diffondere e/o pubblicare o comunque comunicare informazioni false, ingannevoli o illecite; ● Trattare i dati e le informazioni relative a prestazioni, servizi, opere prestate come strettamente confidenziali e, in ogni caso, nel pieno rispetto delle normative in tema di protezione e tutela dei dati personali; ● Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere le informazioni e i dati trattati con o mediante il Servizio; ● Configurare i propri sistemi hardware e software in modo tale da garantire la sicurezza informatica delle proprie attivitm; ● Avere la piena titolaritm o disponibilitm dei dati, delle informazioni e dei contenuti forniti, conferiti o caricati nel Servizio e che il relativo utilizzo non viola alcun diritto di terzi né viola leggi e/o regolamenti; ● Utilizzare i servizi resi disponibili esclusivamente per scopi leciti e legittimi e, in ogni caso, nel ri...
Obblighi e Responsabilità dell’Utente. L’Utente, con il contratto di somministrazione, assume anche gli obblighi e deve ottemperare anche alle prescrizioni di seguito indicate:
Obblighi e Responsabilità dell’Utente. 9.1 L'Utente assume esclusiva responsabilità per ogni sua attività nell'ambito dei Servizi e si impegna a manlevare e tenere indenne Area Design da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa a o derivante dall'uso o dall'abuso dei Servizi.
Obblighi e Responsabilità dell’Utente. 7.1 L’Utente non può utilizzare la Piattaforma in modo improprio, illegittimo, ingannevole o fraudolento. A titolo meramente esemplificativo, è fatto divieto all’Utente di utilizzare la Piattaforma con modalità o per finalità non consentite dalla Legge, per diffondere virus informatici, ovvero per compiere attività che possano compromettere la sicurezza della Piattaforma e/o di terzi.
Obblighi e Responsabilità dell’Utente. Se richiesto dal Gestore, l’Utente dovrà fornire a sue spese la relazione tecnica contenente la caratterizzazione di base del rifiuto, al fine di poter procedere alla stipula della convenzione. Il personale incaricato dall’Utente di eseguire il trasporto è obbligato a rispettare rigorosamente le indicazioni contenute nel Regolamento di Conferimento (Allegato 5), nel DUVRI (Allegato 4) e gli ordini di servizi impartiti dal Referente Tecnico del Gestore. L'Utente è responsabile per i danni diretti e/o indiretti che potessero derivare all'Ente proprietario dell'impianto di smaltimento finale e/o al gestore a causa del conferimento di rifiuti diversi da quelli descritti o da quelli dichiarati. I rifiuti dovranno essere stati prodotti esclusivamente nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta. L’utente ha obbligo di comunicazione al Gestore ogni variazione del ciclo produttivo che genera il rifiuto. Il Gestore, una volta accertata la conformità del rifiuto alle autorizzazioni ed il rispetto di tutte le procedure contenute nel Regolamento di conferimento, è obbligato ad accettare il rifiuto. Il Gestore, attraverso il proprio personale, supervisiona le operazioni di pesatura e scarico a destino del rifiuto garantendo il rispetto delle norme di sicurezza previste all’interno del Centro. Il Gestore è obbligato all’aggiornamento del regolamento di conferimento in modo da renderlo sempre allineato all’esigenze del Centro e permettere l’ottimizzazione delle operazioni in esso previste. il Gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione e di sospendere il servizio, con effetto immediato dalla data di apposita comunicazione scritta, senza che l'Utente possa richiedere il risarcimento di eventuali danni, nei seguenti casi: per difformità dalle caratteristiche dei rifiuti rispetto a quelle dichiarate; qualora fossero approvate nuove normative in materia di smaltimento dei rifiuti oggetto del presente accordo; per mancato pagamento, alle singole scadenze, del corrispettivo per il servizio reso. Qualora, per motivi di forza maggiore o interventi delle autorità competenti, dovesse interrompersi l’attività di smaltimento rifiuti dell'impianto, per un periodo superiore a giorni trenta, l'Utente potrà risolvere il contratto, ma non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.
Obblighi e Responsabilità dell’Utente. 10.1 L’Utente è responsabile delle informazioni e dichiarazioni fornite al Titolare di sistema con la stipula del Contratto e si impegna a comunicare tempestivamente allo stesso eventuali variazioni delle stesse.
Obblighi e Responsabilità dell’Utente. 1.1. Maggioli S.p.A. non è responsabile del contenuto pubblicato sul Sito Web dall'Utente che si assume pertanto ogni responsabilità civile e penale in merito. L'Utente attesta la piena legittimità di quanto pubblicato sul Sito Web e dichiara di avere il diritto di utilizzare gli elementi che lo compongono con riferimento, a solo titolo esemplificativo, a marchi, nomi a dominio, segni distintivi in genere, immagini fotografiche e video.

Related to Obblighi e Responsabilità dell’Utente

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;