Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.
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Samples: Convenzione Polizza Rc Professionale, Assicurazione Responsabilità Civile Professionale, Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Errori Ed Omissioni
Obblighi in caso di sinistro. Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che il Contraente produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxx Xxxx 3 - 42121 Reggio Xxxxxx, entro e non oltre 10 giorni dalla data di accadimento del Sinistro. E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Inoltre, il Contraente deve: • Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno • Xxxx, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Credemassicurazioni, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Credemassicurazioni • Conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna • Predisporre un elenco dettagliato dei danni subìti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Credemassicurazioni o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche • Denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente – la procedura di ammortamento Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere al Contraente ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima danno alle Merci deve altresì mettere a disposizione di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile Credemassicurazioni la documentazione contabile di magazzino e, comunquel’eventuale documentazione analitica del costo relativo delle Merci, non oltre dieci giorni lavorativi da quello sia finite sia in cui il sinistro si è verificato corso di lavorazione, sia danneggiate. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 parziale del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorediritto all’Indennizzo.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi
Obblighi in caso di sinistro. Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Aderente/Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del Sinistro utilizzando preferibilmente il documento disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente ovvero a Credemassicurazioni S.p.A., xxx Xxxxx Xxxx 3, 42121 Reggio Xxxxxx con le seguenti tempistiche: - nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro; - nei casi di Invalidità Totale Permanente da Malattia entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la malattia faccia presumere che abbia esito invalidante; - nei casi di Perdita del Posto di Xxxxxx non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”; - nei casi di Inabilità Temporanea Totale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro; - nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre il quindicesimo giorno dalla data del ricovero. Oltre al modulo di sinistro è necessario inoltrare a Credemassicurazioni la seguente documentazione relativa all’Assicurato: • In caso relazione alla richiesta di sinistroXxxxxxxxxx per Invalidità Totale Permanente: - copia del documento di identità, l'Assicurato codice fiscale, domicilio e telefono; - certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale; - dichiarazione con la quale l’Aderente/Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o il Contraentecurato. La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di aver diritto a qualsiasi 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx. • In relazione alla richiesta di indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile per Perdita del Posto di Xxxxxx: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - copia della lettera di assunzione; - copia della lettera di licenziamento; - copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente; - copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione, nei due mesi successivi ed eventualmente, ove necessario, la busta paga del mese precedente alla data di adesione. • In relazione alla richiesta di indennizzo per Inabilità Totale Temporanea: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - copia della cartella clinica relativa ad eventuale ricovero o altra ulteriore documentazione medica specialistica attestante l’Inabilità Temporanea Totale; - i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea); - documentazione che attesti che alla data del sinistro l’Aderente/Assicurato è un Lavoratore Autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al sinistro, partita IVA.ecc.); - dichiarazione con la quale l’Aderente/Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato. • In relazione alla richiesta di indennizzo per Ricovero in Istituto di Cura: - copia del documento di identità, comunquecodice fiscale, non oltre dieci giorni lavorativi da quello domicilio e telefono; - copia della cartella clinica relativa al ricovero ed altra eventuale documentazione medica; - documentazione che attesti l’attività lavorativa dell’Aderente/Assicurato al momento del sinistro (es. per i Non Lavoratori il certificato rilasciato del centro per l’impiego, per i Lavoratori Dipendenti Pubblici e Privati copia della busta paga del mese in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo ricovero); - dichiarazione con la quale l’Aderente/Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o richiesta curato. La Compagnia si riserva la possibilità, per ogni singola garanzia sopra indicata, di risarcimento danno ricevuto chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la prima volta durante il periodo corretta gestione del sinistro. Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di assicurazione; ▪ di ogni fatto carattere personale e quindi non è trasmissibile a eredi o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicuratoaventi causa. Tale denunciaTuttavia, se fatta all’Assicuratore l’Aderente/Assicurato, denunciato il sinistro, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla malattia denunciata - prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Aderente/Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto. Se l’Aderente/Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell’infortunio o dalla malattia denunciato/a e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in polizza, Credemassicurazioni liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Aderente/Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini predettistabiliti dalle condizioni di polizza, accompagnata dalle precisazioni necessarie anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e opportunela cartella clinica, sarà qualora ci sia stato ricovero. La Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura effettuerà il pagamento a tutti favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazioneinteressi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Premesso Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia Assicuratrice al Beneficiario. Si precisa che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo i diritti derivanti dal contratto di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 secondo quanto previsto dall’art. 2952 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorec.c.
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Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa
Obblighi in caso di sinistro. In Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 3 - 42121 Reggio Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data dell’Infortunio o della Malattia. Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato: - Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono - Copia della cartella clinica relative ad eventuale Ricovero o altra eventuale documentazione medica con certificato medico specialistico attestante l’Inabilità Temporanea Totale - I successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale) - Documentazione che attesti, in caso di sinistroInabilità Temporanea Totale, l'Assicurato che alla data del Sinistro l’Assicurato è un Lavoratore Autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al Sinistro, partita IVA.) - Dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. Credemassicurazioni effettuerà il Contraentepagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, prima calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi assicurazione si prescrivono in due anni da quello in cui il sinistro quando si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenzafatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 2952 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.
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Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/sinistro il Contraente o l’Assicurato devono: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno danno; • darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci alla Direzione della Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il quando l’Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applica l’art.1915 C.C. La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo determinano, dovrà essere corredata di certificato medico ed inviata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'infortunio o dal momento in cui la Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ ricorrere alle cure di ogni reclamo e/un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente, l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta quando questa sopravvenga durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o richiesta telegramma. Le spese di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie cura e opportune, sarà quelle relative ai certificati medici sono a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione carico dell'Assicurato, salvo il che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Nel caso in cui di inabilità temporanea, i dieci giorni lavorativi certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In caso di tempo per fare mancato rinnovo, la denuncia cadanoliquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data diversa. L'Assicurato o, in tutto o in parte, dopo la data caso di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoremorte, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostantebeneficiario, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato devono consentire le indagini e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi gli accertamenti ritenuti necessari dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratoreSocietà.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistroSinistro i richiedenti la prestazione/Beneficiari devono preventivamente consegnare a Credemvita i documenti necessari a: • Verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento • Individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/dei Beneficiario/i ai sensi dell’art. 1920, l'Assicurato ecomma 2 c.c., quindi con atti anche non a conoscenza della Compagnia Assicuratrice • Espletare gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio I richiedenti la prestazione/o il Contraente, prima Beneficiari devono consegnare a Credemvita: - Richiesta scritta di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’AssicuratoLiquidazione. Tale denunciarichiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà che è comunque a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazionedisposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx o presso i propri Intermediari. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il Nel caso in cui i dieci giorni lavorativi Beneficiari siano più di tempo uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per fare la denuncia cadanopropria quota di pertinenza - Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario - Modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio compilato e sottoscritto - Indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del Beneficiario Tipologia di documento Informazioni aggiuntive Richiesta scritta di Liquidazione per Decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN Possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx Copia documento di identità in tutto corso di validità Per ciascun Beneficiario Copia del codice fiscale Per ciascun Beneficiario Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato Per ciascun Beneficiario Al fine di attestare la propria qualità di Beneficiario/i, considerata l’eventualità che in corso di Polizza sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso di Credemvita, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verificare se esista o meno un testamento (e nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti “eredi legittimi”), al fine di consentire alla Compagnia Assicuratrice di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la Liquidazione deve in ogni caso sempre consegnare a Credemvita:
(a) Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di “eredi testamentari o in partemancanza eredi legittimi” al fine di consentire alla Compagnia Assicuratrice l’identificazione degli aventi diritto, dopo la data altrimenti non possibile: - certificato di scadenza dell’assicurazionemorte dell’Assicurato in carta libera; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in - atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.risulti:
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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistrosinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, l'Assicurato e/o il Contraente, ottemperando alle disposizioni della Società prima di aver diritto della riparazione; le relative spese sono a qualsiasi indennizzo dovranno carico della Società ai sensi dell'art. 1914 c.c.;
b) darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci alla Società entro tre giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o avrebbe dovuto averne conoscenzaparziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. l’Assicurato 1915 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ altresì:
c) in caso di ogni reclamo e/incendio, furto, rapina o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”presumibilmente doloso, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistrofare, nei termini previsti dalle rispettive polizzecinque giorni successivi, anche agli altri assicuratori interessatidichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoreper questo, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che diritto ad indennità alcuna; la Società si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha riserva la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la gestione riparazione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà danno e di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio quelle sostenute in relazione ad uno specifico reclamoagli obblighi di cui al punto a). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificata, l’obbligazione prima dell'ispezione da parte di garanzia dell’Assicuratore un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per detto reclamo la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabileavviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), più i costi e questi può prendere tutte le spese legali sostenute con misure necessarie. Avvenuto il loro consenso sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoreriparazione definitiva che ne garantisce il regolare funzionamento.
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Samples: Insurance Policy, Capitolato D’oneri Per La Copertura Del Rischio Elettronico
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/Il Sinistro Infortuni deve essere denunciato dal Contraente o il Contraente, prima di aver dall’Assicurato o dagli eredi o aventi diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci entro 5 giorni lavorativi da quello in cui il sinistro Sinistro si è verificato oppure dal momento in cui l’Assicurato o l'Assicurato i suoi eredi o aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre 1 anno dalla data di cessazione della Polizza. La denuncia del Sinistro deve essere sottoscritta e consegnata all’Intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia e deve contenere la descrizione dell’infortunio, con l’indicazione delle cause, luogo, giorno e ora dell’evento. Alla denuncia deve essere allegato il Contraente ne ha avuto certificato medico con prognosi circa la ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o avrebbe dovuto averne conoscenzadelle ordinarie occupazioni dell’Assicurato. Successivamente, deve essere documentato il decorso dell’infortunio con eventuali ulteriori certificati medici e dovrà altresì essere inviato il relativo certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti. Si precisa che l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo rilasciare eventuale documentazione relativa a inchieste e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo indagini ufficiali e/o richiesta altri procedimenti giudiziari e/o accertamenti di risarcimento danno contro l’Assicuratoogni genere in essere e/o già conclusi presso le Pubbliche Autorità Competenti relativa alle circostanze del sinistro. Tale denunciaIn caso di ingiustificato ritardo della Denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predettila Compagnia riconosce l’indennità giornaliera da Inabilità Temporanea, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportunequalora oggetto di copertura, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo partire dal giorno lavorativo successivo a quello dell’inoltro della denuncia stessa. Gli eventuali successivi prolungamenti dell’Inabilità Temporanea devono essere tempestivamente comunicati mediante l’invio di apposito certificato. L’Assicurato, gli eredi o gli aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno o hanno avuto in cui l’Assicurato è venuto cura l’Assicurato; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica. Le spese relative a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamocertificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta sono a carico dell’Assicurato. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno Per il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta rimborso di risarcimento ovvero affrontare costi quanto indicato all’articolo “Spese di cura” occorre presentare i documenti di spesa e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionalela documentazione medica, in ogni ipotesi particolare la cartella clinica in caso di vertenza l'Assicuratoricovero. - documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero; - certificato di morte; - certificato di famiglia relativo all’Assicurato; - atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi; - in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della messa quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; - eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento della modalità di sinistro nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto. - Certificato di non gravidanza della vedova (se in moraetà fertile); - Copia dei verbali delle Autorità, ha ove intervenute; - Patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di veicoli; - dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione / sentenza di divorzio. Nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell’Invalidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della - Avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la facoltà di indicare all’Assicuratore il stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di propria fiducia per parte, certificati INAIL) corredata da tutta la gestione documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero; - assoluta ed oggettiva estraneità della causa del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoredecesso rispetto all’Infortunio.
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Samples: Assicurazione Morte Ed Invalidità Permanente, Contratto Di Assicurazione Morte Ed Invalidità Permanente
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato L’Assicurato denunciare a deve immediatamente IPA qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o il Contraentene abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire a IPA notizia di ogni atto a lui notificato, prima entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. Se l’Assicurato richiede l’attivazione delle garanzie Tutela legale è tenuto a: • informare immediatamente AXA MPS Xxxxx in modo completo e veritiero di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, comunquesu richiesta, non oltre dieci giorni lavorativi da quello metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in cui modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
i.1 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale Garanzia Tutela legale In particolare, per attivare la garanzia di “Ricorso avverso il sinistro si è verificato ritiro, la sospensione o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. la revoca della patente di guida”, l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ inoltre allegare il provvedimento nonché la ricevuta rilasciata dall’Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro del documento. Deve inoltre fornire gli elementi e i chiarimenti necessari da porre a fondamento dell’opposizione e prestarsi per facilitare le azioni che IPA intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento. L’Assicurato deve dare avviso immediato a IPA dell’avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione. L’Assicurato ha il diritto di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per scegliere liberamente il legale cui affidare la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denunciatutela dei propri interessi, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà indicandolo a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare IPA contemporaneamente alla denuncia del sinistro, tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d’Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti segnalandone il nominativo a IPA. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d’Appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d’Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a IPA; in questo caso, IPA rimborserà anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei termini previsti dalle rispettive polizzelimiti quantitativi indicati in polizza. Se l’Assicurato non si avvale del diritto di scelta del proprio legale, anche agli altri assicuratori interessatiIPA lo invita a scegliere un proprio legale di fiducia al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con IPA. Qualora si renda necessaria la nomina di un perito di parte, indicando a ciascuno il nome degli altri (artla stessa deve essere preventivamente concordata con IPA. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile ProfessionaleIPA rimborsa, in ogni ipotesi caso, le spese di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del un legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente perito anche nel caso in affiancamento al legale nominato dall’Assicuratocui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a più legali/periti. In tale ultimo caso il costo del di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente nel corso dello stesso grado di giudizio, IPA rimborsa le spese di un solo legale a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicuratoscelta dell’Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà invece la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di intraprendere o un grado di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamogiudizio, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e IPA rimborsa le spese legali sostenute con anche del legale incaricato per il loro consenso fino alla data nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del rifiuto dell'Assicurato legale incaricato, IPA rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.temerarietà della lite. Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA MPS
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autovetture E Autotassametri
Obblighi in caso di sinistro. Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del Sinistro, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a: • Credemassicurazioni S.p.A., xxx Xxxxx Xxxx 3, 42121 Reggio Xxxxxx con le seguenti tempistiche: - In caso di sinistromorte dovuta a Infortunio entro sessanta giorni dalla data del decesso; - Nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro; - Nei casi di Inabilità Temporanea Totale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro; - Nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre quindici giorni dall’inizio del ricovero; - Nei casi di Perdita del Posto di Xxxxxx non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. Oltre al modulo di denuncia è necessario inoltrare a Credemassicurazioni la seguente documentazione relativa all’Assicurato: • In relazione alla richiesta di Xxxxxxxxxx per Invalidità Totale Permanente dovuta a Infortunio: - Copia del documento di identità, l'Assicurato codice fiscale, domicilio e telefono; - Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale; - Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni a La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx. • In relazione alla richiesta di Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea: - Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - Copia della cartella clinica relative ad eventuale ricovero o altra eventuale documentazione medica con certificato medico specialistico attestante l’Inabilità Temporanea Totale; - I successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale); - Documentazione che attesti, in caso di Inabilità Temporanea Totale, che alla data del Sinistro l’Assicurato è un Lavoratore Autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al Sinistro, partita IVA.) - Dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato; • In relazione alla richiesta di Indennizzo per Ricovero in Istituto di Cura: - Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - Copia della cartella clinica relativa al ricovero o altra eventuale documentazione medica; - Documentazione che attesti l’attività lavorativa dell’Assicurato al momento del Sinistro (per i Non Lavoratori il Contraentecertificato rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello per i Lavoratori Dipendenti Pubblici copia della busta paga del mese in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. Ricovero); - Dichiarazione con la quale l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato; • In relazione alla richiesta di risarcimento danno ricevuto Xxxxxxxxxx per Perdita del Posto di Xxxxxx: - Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - Copia della lettera di assunzione; - Copia della lettera di licenziamento; - Copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente; • In relazione alla richiesta di Xxxxxxxxxx per decesso dovuto a Infortunio, i Beneficiari devono presentare: - Copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante il decesso; - Certificato di morte dell’Assicurato; - Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero; - Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi; - Qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la Liquidazione ed esoneri Credemassicurazioni S.p.A. circa il reimpiego della quota spettante al minorenne; - Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del Sinistro, nonché per la prima volta durante il periodo corretta identificazione degli aventi diritto. La Compagnia si riserva la possibilità, per ogni singola garanzia sopra indicata, di assicurazione; ▪ chiedere all’Assicurato o ai Beneficiari ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di ogni fatto carattere personale e quindi non è trasmissibile a Beneficiari, eredi o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicuratoaventi causa. Tale denunciaTuttavia, se fatta all’Assicuratore l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla Malattia denunciata - prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto. Se l’Assicurato muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla Malattia denunciata - prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemassicurazioni liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini predettistabiliti dalle condizioni di Polizza, accompagnata dalle precisazioni necessarie anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e opportunela cartella clinica, sarà qualora ci sia stato ricovero. Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a tutti favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazioneinteressi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Premesso Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario. Si precisa che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo i diritti derivanti dal contratto di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 secondo quanto previsto dall’art. 2952 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorec.c.
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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”formula Claims Made, l’omessa quale temporalmente delimitata nella presente Polizza/Scheda di Copertura si precisa che: l'Assicurato deve far denuncia durante il periodo scritta agli Assicuratori di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci ciascun sinistro entro 10 giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato da quando ne è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza conoscenza. La denuncia va fatta U.I.A. Underwriting Insurance Agency S.r.l., Xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxx, tel. 00 00 000 000, email: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del reclamofatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare Alla denuncia del devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzeoltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Si richiama il secondo comma dell’articolo 17, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno in caso di coesistenza di altre assicurazioni. Senza il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoredegli Assicuratori, il quale è autorizzato in ogni momento l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a subentrare all'Assicurato nella difesa transazioni o nella gestione giudiziale compromessi, o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento sostenere spese al legale nominato dall’Assicuratoriguardo. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a esclusivo carico dell’Assicurato stessonon pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. L’Assicuratore Gli Assicuratori non procederà ad potranno definire transattivamente alcuna liquidazione Richiesta di sinistro Risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratodell’Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e deciderà scelga di intraprendere impugnare o di resistere in giudizio continuare i procedimenti legali in relazione ad uno specifico reclamouna Richiesta di Risarcimento, l’obbligazione l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detta Richiesta di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo Risarcimento non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più l’ammontare con il quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi e le spese legali sostenute maturate con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoretale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Scheda Di Copertura. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicuratori potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori a valersi della facoltà di recesso.
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Samples: Responsabilità Civile Professionale
Obblighi in caso di sinistro. La denuncia del SINISTRO deve essere effettuata utilizzando il modulo fornito dalla SOCIETÀ (cosiddetto Modulo blu/CAI) ai sensi dell’articolo 143 Codice delle Assicurazioni Private, entro e non oltre tre giorni da quando il SINISTRO è accaduto. La denuncia del SINISTRO deve contenere: • il numero della POLIZZA; • il nome del CONTRAENTE/ASSICURATO • il nome del conducente e il suo codice fiscale • la data e il luogo del SINISTRO e la descrizione di come è accaduto il SINISTRO • la descrizione dei danni provocati • il nome dei danneggiati, compresi eventuali terzi trasportati • il nome di eventuali testimoni • l’indicazione dell’Autorità eventualmente intervenuta per effettuare i rilievi del SINISTRO. Nel caso sia applicabile la procedura di RISARCIMENTO DIRETTO, la denuncia di SINISTRO, deve contenere: • per quanto concerne i danni al VEICOLO assicurato con la SOCIETÀ e alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato con la SOCIETÀ o i nomi dei due assicurati e dei conducenti o le targhe dei due VEICOLI coinvolti e la denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione o la descrizione delle circostanze e della modalità del SINISTRO o le generalità di eventuali testimoni o l’indicazione dell’Autorità che fosse intervenuta per effettuare i rilievi del SINISTRO o il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta al fine di accertare l’entità del danno; • nell’ipotesi di lesioni subite dal conducente del VEICOLO assicurato con la SOCIETÀ: LINEA STRADA FORZE ARMATE E FORZE DELL’ORDINE - SEZIONE RCA o l’età, l’attività e il reddito del danneggiato o l’entità delle lesioni subite o la dichiarazione di cui all’art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazione da parte d’istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (es. INPS, INAIL) o l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti o l’eventuale esame medico volto a determinare l’entità del danno corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista. La procedura di “RISARCIMENTO DIRETTO” è un particolare sistema di INDENNIZZO che consente al “danneggiato” – al fine facilitare e velocizzare la liquidazione del danno – di chiedere il RISARCIMENTO alla propria Compagnia assicurativa anziché doversi rivolgere alla Compagnia del responsabile. Tale procedura può essere attivata in caso di incidente stradale con le seguenti caratteristiche: • deve coinvolgere due VEICOLI immatricolati in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, assicurati per la garanzia RC AUTO; • gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono invece limitazioni per i danni subiti dai VEICOLI o altre cose/ animali coinvolti); • le Compagnie assicurative di entrambi i VEICOLI devono aver aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Il CONTRAENTE/ASSICURATO deve comunicare alla SOCIETÀ, entro quindici giorni dalla data del SINISTRO, eventuali elementi necessari per consentire alla SOCIETÀ di ricostruire il fatto e le responsabilità. La SOCIETÀ comunica poi, nei termini di cui alla Convenzione per l’indennizzo Diretto, alla compagnia di controparte la quota di responsabilità alla stessa riferita. La SOCIETÀ si riserva di quantificare il danno13 ad essa arrecato in caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di SINISTRO. In caso di sinistro, l'Assicurato e/SINISTRO mortale o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare notevole gravità la denuncia cadanodeve essere preceduta da fax, in tutto PEC (o in partealtro mezzo equipollente) indirizzato alla sede della SOCIETÀ. Alla denuncia devono seguire, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischionel minor tempo possibile, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistrole notizie, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi i documenti e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato gli eventuali atti giudiziari relativi al SINISTRO e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale esuccessivamente pervenuti al CONTRAENTE/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratoreASSICURATO.
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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”formula Claims Made, l’omessa quale temporalmente delimitata nella presente Polizza/Scheda di Copertura si precisa che: l'Assicurato deve far denuncia durante il periodo scritta agli Assicuratori di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci ciascun sinistro entro 10 giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato da quando ne è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza conoscenza. La denuncia va fatta U.I.A. Underwriting Insurance Agency S.r.l., Xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxx, tel. 00 00 000 000, email: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del reclamofatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare Alla denuncia del devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzeoltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Si richiama il secondo comma dell’articolo 17, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno in caso di coesistenza di altre assicurazioni. Senza il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoredegli Assicuratori, il quale è autorizzato in ogni momento l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a subentrare all'Assicurato nella difesa transazioni o nella gestione giudiziale compromessi, o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento sostenere spese al legale nominato dall’Assicuratoriguardo. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a esclusivo carico dell’Assicurato stessonon pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. L’Assicuratore Gli Assicuratori non procederà ad potranno definire transattivamente alcuna liquidazione Richiesta di sinistro Risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratodell’Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e deciderà scelga di intraprendere impugnare o di resistere in giudizio continuare i procedimenti legali in relazione ad uno specifico reclamouna Richiesta di Risarcimento, l’obbligazione l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detta Richiesta di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo Risarcimento non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più l’ammontare con il quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi e le spese legali sostenute maturate con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoretale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Scheda di Copertura. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicuratori potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori a valersi della facoltà di recesso.
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Samples: Responsabilità Civile Professionale
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Contraente, prima di aver diritto danno; le relative spese sono a qualsiasi indennizzo dovranno carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni (24 ore se colpite le garanzie di cui al settore C – FURTO) da quando ne ha avuto cono- scenza, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1913 del Codice Civile;
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, non oltre dieci ove pre- visto per legge, fare, nei 5 giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denunciaPolizia del luogo, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadanoprecisando, in tutto o in parteparticolare, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia momento dell’inizio del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzela causa pre- sunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
d) denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la proce- dura di ammortamento;
e) conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f) fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli altri assicuratori interessatiobblighi di cui al punto a), indicando nonché, a ciascuno il nome degli altri (artrichiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa es- sere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 1910 In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
g) la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b). L'Assicurato ; lo stato delle cose non dovrà ammettere alcuna responsabilità può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un in- caricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione del- l’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratoredall’Assicurato, non confermi avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure ne- cessarie;
h) avvenuto il sinistro, le garanzie prestate restano sospese, per la cosa danneggiata, limitata- mente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che si debba resistere all'azionene garan- tisca il regolare funzionamento. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi al Settore B - Elettronica: 55 di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.85
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Samples: Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale
Obblighi in caso di sinistro. Ai fini della liquidazione dei sinistri, il Modulo di Denuncia dovrà essere corredato da una descrizione dettagliata dell’evento (specificando giorno, ora e cause che lo hanno determinato), dal Modulo di Adesione e dalla documentazione di seguito indicata (salvo eventuali integrazioni richieste dalle Compagnie). • Comunicazione di decesso dell’Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari, anche disgiuntamente fra loro; • Certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • Documentazione sanitaria sulle cause e circostanze del decesso, ossia: - Relazione del medico curante attestante la causa del decesso completa di anamnesi remota; - In caso di sinistrodecesso conseguente a causa violenta (es. incidente stradale, l'Assicurato e/infortunio, omicidio o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne suicidio) copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria che ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazioneeffettuato gli accertamenti; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo - Copia della cartella clinica relativa all’ultimo ricovero (eventualmente) intervenuto tra la data di scadenza dell’assicurazionedel decesso e il 5° anno antecedente la sottoscrizione del contratto; in tal caso il periodo utile per presentare - Ove la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 Compagnia riscontri che l’Assicurato abbia subito ricoveri nei 5 anni precedenti al decesso, la Compagnia potrà richiedere al Beneficiario la documentazione relativa a ricoveri dell’Assicurato effettuati nei 5 anni antecedenti alla sottoscrizione del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi contra to e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato decesso. Qualora il Beneficiario designato non facesse parte degli eredi testamentari o legittimi dell’Assicurato e riscontri particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione sanitaria, potrà comunicarlo alla Compagnia e sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché la Compagnia, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa procedere alla richiesta della documentazione stessa. • Copia autentica del/i provvedimento/i del Giudice Tutelare, con il quale si autorizza l’esercente la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di aderire sostegno alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoreriscossione della prestazione destinata a Beneficiari minorenni o incapaci; • Documentazione sulla designazione Beneficiaria, ossia: - nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari; - nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche di Beneficiari; (ii)copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà. - nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l’Assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire; - nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti: - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato è deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati; - quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire;
(ii) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà. In caso di decesso è richiesta copia del documento d’identità e codice fiscale del denunciante e di tutti i Beneficiari. In presenza di procura è richiesta, oltre a copia della procura stessa, copia del documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante. Analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta copia del documento d’identità e del codice fiscale del rappresentante legale, nonché di un documento attestante i relativi poteri. L’Assicurato dovrà presentare: - Modulo di adesione; ˗ Copia del referto del Pronto Soccorso o del Medico curante; ˗ Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica, nel caso vi sia stato ricovero, relativa all’Infortunio o alla malattia che ha determinato l’invalidità permanente; ˗ Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro. L’Assicurato dovrà presentare: − Modulo di adesione; − Copia del referto del Pronto Soccorso o del Medico curante; − La documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero; − Copia del piano di ammortamento valido al momento del sinistro. L’Assicurato dovrà presentare: − Modulo di Adesione; − Copia del referto del Pronto Soccorso o del Medico curante; − La documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero; − Copia del piano di ammortamento valido al momento del sinistro.
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Samples: Assicurazione Collettiva Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Decrescente
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistroXxxxxxxx, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scrittaimmediatamente contattare la Centrale Operativa ai seguenti recapiti fornendo ogni informazione richiesta: ▪ Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Credemassicurazioni non è tenuta a sostenere alcuna prestazione. La Centrale Operativa, verificata la validità e l’efficacia della Polizza, trasferisce la chiamata al Service Provider che approfondisce con l’Assicurato le modalità e le cause dell’evento dannoso. Sulla base di ogni reclamo e/quanto verificato, Credemassicurazioni darà seguito alla gestione del Sinistro. Su richiesta del Service Provider o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischiodella Compagnia, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia fornire qualsiasi documentazione a comprova dell’evento; Credemassicurazioni ha il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni. Credemassicurazioni non assume responsabilità per Xxxxx conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l’intervento previsto. L’Assicurato In caso di Sinistro deve altresì:
a) Fornire prova dell’Evento Assicurato che ha dato luogo al Sinistro
b) Adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell’Evento Assicurato
c) Fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l’entità del sinistroDanno
d) Conservare e mettere a disposizione della Compagnia e/o del Service Provider l’Hardware, il software e i Dati colpiti dall’Evento Assicurato
e) Rispettare tutte le raccomandazioni fatte da Credemassicurazioni e/o dal Service Provider
f) Astenersi dall’ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi Richiesta di Risarcimento, senza il previo consenso scritto da parte di Credemassicurazioni
g) Fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro L’ Assicurato a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo ai sensi della presente Xxxxxxx, deve altresì dare comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza di:
a) Qualsiasi Xxxxxxxxx di Risarcimento avanzata nei termini previsti dalle rispettive polizzesuoi confronti
b) Qualsiasi intenzione formalizzata da un Terzo e/o dai collaboratori durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Denuncia Postuma, anche agli altri assicuratori interessatidi ritenerlo responsabile di un Evento Assicurato
c) Xxxxxxxxx circostanza di cui venga a conoscenza durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Denuncia Postuma, indicando che possa dare adito ad una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o un Sinistro
d) Qualsiasi Sinistro Limitatamente ai punti c) e d) che precedono, se tale comunicazione viene effettuata dall’Assicurato a ciascuno il nome Credemassicurazioni nel Periodo di Assicurazione o nel Periodo di Denuncia Postuma, qualsiasi Richiesta di Risarcimento successiva è considerata da Credemassicurazioni come avanzata nel Periodo di Assicurazione o nel Periodo di Denuncia Postuma. In caso di inosservanza degli altri (artobblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1910 1915 e 1916 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità L’Assicurato deve inoltre consentire a Credemassicurazioni l’autorità a negoziare qualsiasi accordo o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato nei confronti di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratoreXxxxx.
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Samples: Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. L’Assicurato in caso di sinistro deve: relativamente alle casistiche di danno previste dal contratto: ⮚ In caso di sinistrofurto ed eventi sociopolitici deve inoltre: ° presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa, l'Assicurato provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti suindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana; ° in caso di danno totale: ◼ fornire originale della carta di circolazione o copia conforme nel caso di presentazione ad altra Compagnia che forniva le garanzie furto e/o eventi sociopolitici/atti vandalici; se asportata o danneggiata con il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato veicolo o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo già fornita ad altra Compagnia che forniva le garanzie furto e/o richiesta eventi sociopolitici/atti vandalici, trasmettere all’Impresa copia della denuncia relativa o documentazione comprovante la consegna della stessa all’altra Compagnia; ◼ fornire originale del certificato di risarcimento danno ricevuto per proprietà con l’annotazione della perdita di possesso, rilasciata dal PRA o se già consegnata ad altra Compagnia che forniva la prima volta durante il periodo garanzia furto, fornire copia conforme dello stesso; ◼ fornire originale dell’estratto cronologico generale del PRA, o, nel caso di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo consegna ad altra Compagnia che forniva le garanzie furto e/o richiesta eventi sociopolitici/atti vandalici, copia conforme dello stesso; ⮚ In caso di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denunciaIncendio deve inoltre: ° se doloso presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana; ° fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se fatta all’Assicuratore intervenuti. Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare ad effettuare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorebeneficiare delle relative garanzie.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In primo luogo, in caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve l’Assicura- to deve:
a) fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/quanto gli è possibile per evitare o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante diminuire il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a danno;
b) fare denuncia agli organi di polizia o all’Autorità Giudi- ziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsa- bilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino la sezione FURTO e RAPINA;
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive senza ave- re diritto ad indennità per tale titolo;
d) darne avviso alla Compagnia entro 3 (tre) giorni (imme- diatamente per telegramma o fax o e-mail in caso di sinistro grave); la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l’avviso, però lo stato delle cose, prima dell’i- spezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venire modificato che nella misura stretta- mente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione per qualsiasi motivo non avvenisse entro otto giorni dall’avviso del sinistro, il Contraente o l’Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
e) fornire alla Compagnia entro i 5 giorni successivi: • l’elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla titolarità, qualità, quantità e valore delle cose di- strutte o danneggiate; • la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità; • l’indicazione di eventuali altre assicurazioni riguar- danti medesimi rischi e copia delle relative polizze;
f) denunciare inoltre tempestivamente la distruzione o sottrazione di titoli di credito, purché garantiti, anche agli altri assicuratori interessatial debitore, indicando nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento. Successivamente, a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoretanto della Compagnia che dei Periti, il quale è autorizzato in ogni momento Contraente o l’Assicurato deve:
g) mettere a subentrare all'Assicurato nella difesa disposizione tutti i documenti o nella gestione giudiziale o stragiudiziale mezzi di qualsiasi sinistro. Ciò nonostanteprova dell’esistenza, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legalequalità, nominato di comune accordo tra l'Assicurato valore delle cose assicu- rate, nonché dell’avvenimento e l’Assicuratore, non confermi dell’entità del danno; presentare tutti i documenti che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio possono ottenere dall’Autorità pubblica in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoreal sinistro.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Globale
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/l’ufficio preposto della Contraente deve:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Contraente, prima di aver diritto danno; le relative spese sono a qualsiasi indennizzo dovranno darne carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
2. xxxxx avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente quando ne ha avuto o avrebbe dovuto averne avuta conoscenza. l’Assicurato L'inadempimento da tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Il Contraente deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ altresì:
3. in caso di ogni reclamo e/furto o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo evento sociopolitico, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadanoPolizia del luogo precisando, in tutto o in parteparticolare, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia momento dell'inizio del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzela durata, le cause presunte del sinistro e l'entità approssimativa del danno, fornendo alla Società una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
4. conservare le tracce ed i residui del sinistro e le cose non rubate e gli indizi materiali dell’eventuale reato fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
6. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
7. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche agli altri assicuratori interessatise danneggiate;
8. dare dimostrazione della qualità, indicando della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a ciascuno il nome degli altri (artdisposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
9. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna presentare, a richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoredella Società, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi tutti i documenti che si debba resistere all'azionepossono ottenere, dall'Autorità competente. Relativamente alla garanzia Le spese sostenute per adempiere ai precedenti punti 5) e 7) sono a carico della Responsabilità Civile ProfessionaleSocietà in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicuratoanche se l'ammontare del danno supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha salvo che la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e Società provi che le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoresono state fatte inconsideratamente.
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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/sinistro il Contraente o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno l’Assicurato deve:
a) darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente quando ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità giudiziaria o avrebbe dovuto aver conoscenza di polizia del reclamoluogo, indicando la Società, l’Agenzia ed il numero di polizza;
b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Se esistono altre assicurazioni operanti Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera d) sono a garanzia carico della Società in proporzione del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto valore assicurato rispetto a fare denuncia quello che le cose avevano al momento del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzeanche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche agli altri assicuratori interessatise non si è raggiunto lo scopo, indicando a ciascuno il nome degli altri (artsalvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. 1910 L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile). L'Assicurato Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
g) presentare, a richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoredella Società, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi tutti i documenti che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionalepossono ottenere dall’Autorità competente, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento relazione al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoresinistro.
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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio
Obblighi in caso di sinistro. Per consentire a Credemvita di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e la inoltri tempestivamente al Contraente ovvero a Credemvita S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 1 - 42121 Reggio Xxxxxx. L’Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire a Credemvita, in busta chiusa, i seguenti documenti: • Dichiarazione del Sinistro compilato dal medico curante • Certificazione di invalidità totale e permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) • In caso difetto, un certificato di sinistroun medico legale Credemvita si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. Credemvita liquida ai Beneficiari l’ammontare dovuto per ogni Sinistro, l'Assicurato ein base alle condizioni che regolano il contratto di assicurazione. Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale e Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemvita, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto. Se l’Assicurato muore prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemvita liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di Polizza, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/o INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato Ricovero. Credemvita effettuerà il Contraentepagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, prima calcolati a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Si precisa che i diritti derivanti dal Contratto di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre Assicurazione si prescrivono in dieci giorni lavorativi anni da quello in cui il sinistro quando si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenzafatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 2952 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.
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Samples: Assicurazione Collettiva
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato L’Assicurato deve comunicare:
a) al Service provider e/o il Contraentealla Società qualsiasi Evento assicurato, prima reale o presunto, che potrebbe comportare un risarcimento / indennizzo ai sensi della presente Polizza.
b) alla Società, qualsiasi Circostanza che possa ragionevolmente dare origine a una Richiesta di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile eRisarcimento, comunqueprecisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una Richie- sta di Risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato date, luoghi, fatti e persone o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denunciaenti coinvolti, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazionenonché una stima del potenziale danno; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello Società, laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di Xxxxxxx, considera qualsiasi Richiesta di Risarcimento che tragga origine da tali Circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l’Assicurato è venuto l’As- 93 di 96 sicurato o il Contraente hanno trasmesso alla Società la predetta comunicazione di Circo- stanze. - In caso di Sinistro deve:
a) fornire prova dell’Evento assicurato;
b) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti del- l’Evento assicurato;
c) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l’entità del Danno;
d) conservare e mettere a conoscenza disposizione della Società e/o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamoService provider l’Hardware, il software e i Dati colpiti dall’Evento assicurato;
e) rispettare tutte le raccomandazioni fatte dalla Società e/o dal Service provider. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio- non deve ammettere responsabilità, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistroquantificare, nei termini previsti dalle rispettive polizzepagare o respingere, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta qualsiasi Xxxxxx- sta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza il previo consenso scritto dell’Assicuratoreda parte della Società; - deve fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o e nella gestione giudiziale o stragiudiziale de- finizione del Sinistro; - deve avvalersi degli avvocati indicati dalla Società. - In caso di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'AssicuratoSinistro da Estorsione Cyber deve inoltre:
a) fare tempestivamente, entro dieci i 5 giorni lavorativi dalla ricezione successivi, denuncia scritta alla Polizia postale di es- sere vittima di Estorsione Cyber;
b) non deve portare a conoscenza di alcuna persona – con l’eccezione delle persone che ne hanno diritto – l’esistenza della messa in mora, ha garanzia H4 Estorsione Cyber. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la facoltà perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. L’Assicurato deve inoltre consentire alla Società l’autorità a negoziare qualsiasi accordo o pro- cedimento legale nei confronti di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratoreXxxxx.
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Samples: Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In Qualsivoglia notifica o comunicazione di cui alla presente Sezione, deve essere effettuata attraverso i contatti indicati della Sezione “Comunicazioni delle Richieste di Risarcimento, Perdite o Circostanze” della Scheda di Polizza all’indirizzo email: L’Assicurato dovrà comunicare agli Assicuratori ogni Richiesta di Risarcimento pervenuta, non appena possibile, e in ogni caso entro (i) 30 giorni dalla cessazione del Periodo di sinistroAssicurazione, l'Assicurato o (ii) del termine del Periodo di Garanzia Postuma (ove applicabile). Con riferimento ai Costi per la Gestione di una Violazione dei Dati, l’Assicurato dovrà comunicare agli Assicuratori ogni reale o sospetta Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza, non appena ne avrà avuto conoscenza all’indirizzo email xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx o, alternativamente contattando il call center al numero +00 00 00 000 000 e/, in ogni caso, entro 60 giorni dal decorso del termine del Periodo di Assicurazione. La notifica di una reale o sospetta Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza ai sensi del presente paragrafo costituirà altresì notifica di circostanza ai sensi di Polizza. Con riferimento alla Perdita da Cyber Estorsione, l’Assicurato deve darne comunicazione agli Assicuratori, non appena venuto a conoscenza della Minaccia di Xxxxxxxxxx, ma in ogni caso entro 30 giorni dopo la cessazione della presente Polizza. L’Assicurato dovrà ottenere il Contraente, previo assenso degli Assicuratori prima di aver diritto incorrere in qualsivoglia spesa. Con riferimento ai Costi di Recupero Dati, Perdita da Interruzione dell’Attività e Perdita da Interruzione dell’Attività del Fornitore di Servizi (Provider), l’Assicurato deve inoltrare, immediatamente dalla scoperta di qualsivoglia circostanza, evento o incidente da cui potesse sorgere una di tali perdite, comunicazione scritta agli Assicuratori. L’Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori prova accurata e dettagliata dei Costi di Recupero Dati, Perdita da Interruzione dell’Attività e Perdita da Interruzione dell’Attività del Fornitore di Servizi (Provider), e la presente Polizza coprirà il costo eventuale – sino ad un ammontare pari ad Euro 50.000,00 – di un consulente terzo che rediga la stima di tali costi e spese. In ogni caso, tutte le perdite e costi coperti ai sensi del presente paragrafo, a pena di decadenza, devono essere segnalate agli Assicuratori entro e non oltre sei mesi dal termine del Periodo di Assicurazione. Con riferimento alla Sezione 2.7 E.Crime, l’Assicurato deve notificare agli Assicuratori qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore perdita non appena possibile, ed in ogni caso entro 60 giorni dopo la cessazione della presente Polizza. Se durante il Periodo di Assicurazione l’Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente possibile rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento (distinte rispetto a quelle nascenti da una Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza), potrà essere fornita comunicazione scritta agli Assicuratori, indicando:
1. i dettagli specifici relativi dell’atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una Richiesta di Risarcimento;
2. l’indicazione del pregiudizio o danno che potrebbero derivare o siano derivati dalla circostanza; e
3. i fatti attraverso i quali l’Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, comunquedell’atto, non oltre dieci giorni lavorativi dell’errore, dell’omissione o della Violazione della Sicurezza. Ogni successiva Richiesta di Risarcimento presentata nei confronti dell’Assicurato derivante da quello tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta, sarà considerata presentata nel momento in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto la comunicazione scritta - conforme ai summenzionati requisiti - sia stata trasmessa per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratoreAssicuratori.
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Samples: Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direttore Generale - con sede in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: • Telefono centralino: 045/0000000 • Fax per invio nuove denunce di sinistro, l'Assicurato Sinistro: 045/8290557 • Mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx • Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045/8290449 L’Assicurato ha l’obbligo di informare Credemassicurazioni e/o il ContraenteARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l’obbligo di indicare e mettere a disposizione, prima se richiesti, i mezzi di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile eprova, comunquei documenti e le eventuali altre polizze assicurative. In mancanza, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo la Compagnia e/o richiesta ARAG non può essere ritenuta responsabile di risarcimento danno ricevuto eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
1. Nei delitti dolosi: • Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, l’Assicurato ha l’obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG • L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva
2. Nella fase di denuncia del Sinistro: • La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente a Credemassicurazioni o ad ARAG nel momento in cui l’Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per la prima volta durante il periodo lo stesso rischio • l’Assicurato ha l’obbligo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo informare Credemassicurazioni e/o richiesta ARAG in modo completo e veritiero di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denunciatutti i particolari del Sinistro e ha l’obbligo di indicare e mettere a disposizione, se fatta all’Assicuratore nei termini predettirichiesti, accompagnata dalle precisazioni necessarie i mezzi di prova, i documenti e opportunele eventuali altre polizze assicurative • Il Contraente ha l’obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di tutela legale
3. Nella fase di gestione del Sinistro: per valutare la copertura assicurativa della Fase Giudiziale, sarà comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’Assicurato ha l’obbligo di fornire
4. L’Assicurato ha l’obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute da ARAG: • Se ha diritto di recuperarle dalla controparte • Nei delitti dolosi: se dopo l’archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo
5. L'Assicurato ha l’obbligo di comunicare a Credemassicurazioni e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l’obbligo di dare avviso dei Sinistri a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessatiassicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (artaltri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
6. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità Il Contraente ha l’obbligo di informare tempestivamente Credemassicurazioni in caso di alienazione o pagare alcuna richiesta trasformazione dell’azienda, di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale modifica dell'attività indicata sul Modulo di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/Polizza o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorespostamento della sede legale.
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Samples: Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato sinistro il Contraente e/o il ContraenteConduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, all’Impresa a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali – con relativa attestazione della data – di consegna e collaudo dei beni danneggiati e copia della pagina del tracciato record contenente l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso, entro i cinque giorni successivi al giorno in cui ne sono venuti a conoscenza, resta l’obbligo di denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa all’Impresa;
b) a fare tutto quanto in suo potere per evitare o limitare il danno;
c) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; l’Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta dell’Impresa, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati colpiti dal sinistro, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di accadimento; lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile eun incaricato dell’Impresa, comunqueche nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il per motivi indipendenti dal Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta dal Conduttore, non avvenisse entro 8 (otto) giorni dall'avviso di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante accadimento, il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo Contraente e/o richiesta il Conduttore possono prendere tutte le misure necessarie. L’Impresa si riserva la facoltà di risarcimento provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione del bene danneggiato in luogo di risarcire il danno contro l’Assicuratotramite liquidazione dello stesso. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in In tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare l’Impresa deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Contraente, prima di aver diritto danno; le relative spese sono a qualsiasi indennizzo dovranno carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni (24 ore se colpite le garanzie di cui al settore C – FURTO) da quando ne ha avuto cono- scenza, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1913 del Codice Civile;
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, non oltre dieci ove pre- visto per legge, fare, nei 5 giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denunciaPolizia del luogo, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadanoprecisando, in tutto o in parteparticolare, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia momento dell’inizio del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzela causa pre- sunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
d) denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la proce- dura di ammortamento;
e) conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f) fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli altri assicuratori interessatiobblighi di cui al punto a), indicando nonché, a ciascuno il nome degli altri (artrichiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa es- sere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 1910 In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
g) la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b). L'Assicurato ; lo stato delle cose non dovrà ammettere alcuna responsabilità può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un in- caricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione del- l’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratoredall’Assicurato, non confermi avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure ne- cessarie;
h) avvenuto il sinistro, le garanzie prestate restano sospese, per la cosa danneggiata, limitata- mente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che si debba resistere all'azionene garan- tisca il regolare funzionamento. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.Settore B - Elettronica:
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Samples: Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso La denuncia dell’Infortunio deve essere effettuata per iscritto alla Compagnia, anche per il tramite dell’Intermediario, entro 3 (tre) giorni dalla data di sinistro, l'Assicurato e/avvenimento del Sinistro o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello dal momento in cui il sinistro si è verificato Contraente/l’Assicurato o l'Assicurato i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, con l’indicazione delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico. Successivamente il Contraente/l’Assicurato o i suoi aventi diritto deve/devono:
a) documentare il Contraente ne ha avuto decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici sino a guarigione avvenuta;
b) fornire, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guarigione o avrebbe dovuto averne conoscenzaequivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL). l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/Quando l’Infortunio abbia cagionato la Morte dell’Assicurato, o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta quando questa sopravvenga durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo cura, deve esserne dato immediato avviso scritto alla Compagnia. In questo caso i Beneficiari designati ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi e/o richiesta testamentari, devono presentare: ▪ documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un Ricovero; ▪ certificato di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti Morte; ▪ atto notorio da cui risulti l'identificazione degli eredi; ▪ nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i Beneficiari o gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale eredi legittimi e/o testamentari, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; ▪ eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del Sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. L’Assicurato o, in caso di nominare un proprio legale Morte, i Beneficiari o i suoi aventi diritto devono consentire alla visita di fiduciamedici della Compagnia ed a qualsiasi indagine, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente perizia o accertamento che questa ritenga necessaria, a esclusivo carico dell’Assicurato tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e Si precisa che le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorerelative ai certificati medici e ogni altra documentazione medica richiesta, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Assicurato.
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Samples: Assicurazione Infortuni
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”formula Claims Made, l’omessa quale temporalmente delimitata nella presente Scheda di Copertura si precisa che: l'Assicurato deve far denuncia durante il periodo scritta agli Assicuratori di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci ciascun sinistro entro 10 giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato da quando ne è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza conoscenza. La denuncia va fatta a U.I.A. Underwriting Insurance Agency S.r.l, Xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxx, tel. 00 00 000 000, email: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del reclamofatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare Alla denuncia del devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzeoltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Si richiama il secondo comma dell’articolo 17, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno in caso di coesistenza di altre assicurazioni. Senza il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoredegli Assicuratori, il quale è autorizzato in ogni momento l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o In caso di Richiesta Xx Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a subentrare all'Assicurato nella difesa non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di liquidare danni, procedere a transazioni o nella gestione giudiziale compromessi, o stragiudiziale di qualsiasi sinistrosostenere spese al riguardo. Ciò nonostante, all'Assicurato rivalsa dei medesimi.
a) Gli Assicuratori non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad potranno definire transattivamente alcuna liquidazione di sinistro Richiesta Xx Xxxxxxxxxxxx senza il consenso scritto dell'Assicuratodell’Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e deciderà scelga di intraprendere impugnare o di resistere in giudizio continuare i procedimenti legali in relazione ad uno specifico reclamouna Richiesta Xx Xxxxxxxxxxxx, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detto reclamo detta Richiesta Xx Xxxxxxxxxxxx non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più l’ammontare con il quale la Richiesta Xx Xxxxxxxxxxxx avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi e le spese legali sostenute maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Scheda Di Copertura.
b) Nel caso che una Richiesta Xx Xxxxxxxxxxxx risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli Assicuratori e l’Assicurato si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia effettivamente coperto dalla presente Xxxxxxx. Sulla base di questo accordo, gli Assicuratori anticiperanno costi e spese per la parte della perdita assicurata.
c) Gli Assicuratori si impegnano ad anticipare i costi e le spese sostenute prima della definizione della Richiesta Xx Xxxxxxxxxxxx. Tale anticipo di costi e spese come sopra definito, sarà restituito agli Assicuratori da parte dell’Assicurato in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’indennizzo a termini della presente Polizza. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicuratori potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata, rimborsando all’Assicurato la quota del rifiuto dell'Assicurato premio relativa al periodo di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorerischio non corso, esclusa l’imposta. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori a valersi della facoltà di recesso.
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Obblighi in caso di sinistro. In caso Tutte le denunce di sinistrodanni devono essere intestate alla Società e inoltrate dall'Assicurato e/o dal Danneggiato alla Contraente direttamente o tramite il proprio Fornitore o altra persona fisica o giuridica che ne abbia la facoltà, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito web della Contraente (xxx.xxx.xx) alla pagina "Assicurazione". Sarà cura della Contraente provvedere alla trasmissione delle denunce alla Società e a informare l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello Danneggiato in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenzamerito ai suoi obblighi e diritti riconducibili alla presente polizza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, La Società entro dieci sette giorni lavorativi dalla ricezione della messa in moradenuncia da parte della Contraente, ha provvede a riscontrare la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare singola denuncia alla Contraente e all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o al Danneggiato, fornendo il relativo numero di nominare un proprio legale sinistro e i riferimenti del perito incaricato. La Società procede all'accertamento materiale mediante elaborazione di fiduciauna propria perizia da rendere disponibile agli Assicurati e/o Danneggiati e informandone contestualmente la Contraente, eventualmente anche in affiancamento entro 60 giorni dall'invio della comunicazione di cui al legale nominato dall’Assicuratocomma precedente. In tale ultimo presenza di impedimenti all’elaborazione delle perizie quali ad esempio, laddove specificatamente applicabili ad ognuna delle Sezioni, l'indisponibilità di un immobile soggetto a sequestro giudiziario o pericolante oppure l'attesa della stabilizzazione di postumi invalidanti, la Società, alla scadenza dei 60 giorni e successivamente ogni ulteriori 30 giorni, comunica, avendo effettuato le opportune verifiche e sotto la propria responsabilità, agli Assicurati e/o Danneggiati interessati, dandone contestualmente informazione alla Contraente, il permanere di condizioni di impedimento alla elaborazione delle perizie, specificandone la natura e fornendo su richiesta della Contraente le relative prove documentali. La Società si impegna inoltre a favorire l'attuazione delle clausole della presente polizza mirate alla determinazione stragiudiziale del profilo del quantum del danno indennizzabile o risarcibile. La Società terrà manlevata la Contraente da ogni richiesta o domanda che nei confronti della stessa fosse avanzata da qualsiasi soggetto in relazione a diritti o ragioni che questi ritenessero di avere in dipendenza del presente contratto e ciò anche nel caso il costo che tali richieste fossero state in precedenza rivolte alla Società e dalla stessa respinte. In particolare la Società richiederà immediatamente la cancellazione di ogni eventuale posizione giudiziaria della Contraente in quanto non titolare di legittimazione passiva, assumendo su di sé tutti gli oneri conseguenti. Ogni comunicazione da parte dei soggetti Assicurati o Danneggiati successiva all'inoltro del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stessomodulo di denuncia sinistro e inerente alla pratica di proprio interesse, deve essere inoltrata direttamente alla Società e per conoscenza alla Contraente. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione AI fini degli adempimenti del presente Articolo o per qualsivoglia ulteriore necessità ivi inclusa la richiesta di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà erogazione di intraprendere anticipi o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamoattivazione delle procedure peritati ex Articoli 28 e 48 i soggetti Assicurati o Danneggiati devono utilizzare i seguenti indirizzi e riferimenti: Contraente Comitato Italiano Gas- CIG, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabileUfficio Assicurazione, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx Email: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx Telefono: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx 02.72490603, Sig.ra Raffaella Seminari 02.72490607 Societa: UnipolSai Assicurazioni Spa - Via: Stalingrado 45, 00000 Xxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
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Samples: Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o sinistro il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno /Assicurato deve:
a) darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile escritto, comunqueanche a mezzo telex o telefax, non oltre dieci alla Società alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker indicato in polizza, entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quello in cui quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il sinistro si è verificato numero di polizza;
b) fornire entro i 15 (quindici) giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o l'Assicurato o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto recupero delle cose rubate e per la prima volta durante il periodo conservazione e la custodia di assicurazione; ▪ quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di ogni fatto uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicuratoparziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. Tale denuncia1915 del Codice Civile, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il tranne nel caso in cui i dieci giorni lavorativi l’Assicurato provi che l’inadempimento è avvenuto in buona fede. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di tempo per fare la denuncia cadano, cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 proporzione del decimo giorno lavorativo successivo valore assicurato rispetto a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia che le cose avevano al momento del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzeanche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche agli altri assicuratori interessatise non si è raggiunto lo scopo, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile)salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'Assicurato deve altresì:
e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) presentare, a richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoredella Società, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi tutti i documenti che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionalepossono ottenere, dall'Autorità competente, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento relazione al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoresinistro.
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Samples: Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistrosinistro relativo alle garanzie di cui sopra, l'Assicurato e/o il Contraente, prima Beneficiario deve aver preventivamente attivato l’assistenza ACI Global (Soccorso Stradale) contattando il numero verde 803.116 e la Centrale Operativa deve aver disposto l’invio di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello un carro attrezzi (nei casi in cui il sinistro si è verificato danno rilevato non poteva essere riparato sul posto) e disposto, su richiesta del Socio, il trasporto del veicolo guasto, presso l’officina convenzionata con ACI Global SpA, più vicina, abilitata alle riparazioni abbinate alla Polizza Fix or Repair o l'Assicurato o presso l’officina scelta dal socio e verificata da ACI Global. Successivamente all’arrivo in Officina, il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenzaSocio / Beneficiario -presi accordi con l’Officina sui termini e le condizioni delle Riparazioni da effettuarsi- dovrà farsi rilasciare dall’Officina stessa un Preventivo di dettaglio con evidenza delle ore di mano d’opera previste e dei costi ad esse associati in coerenza con i “tempari” delle case auto. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ In caso di ogni reclamo accettazione dello stesso, risultante da apposita firma del Socio/Beneficiario, sul Documento di Preventivo, il Socio/Beneficiario dovrà contattare via mail (all’indirizzo dedicato) la Centrale Operativa ACI Global, compilare l’apposito modulo di richiesta autorizzazione di cui all’Allegato C ed inviare lo stesso, unitamente al Preventivo accettato ed agli altri Documenti indicati nel Xxxxxx, per chiedere apposita autorizzazione per l’attivazione della “garanzia Fix or Repair” sul veicolo associato trainato in Officina a seguito di guasto. ACI Global valutati i pre-requisiti ex art. 4 ed il preventivo stesso e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto , in caso ricorrano tutti gli estremi per la copertura, invierà al socio la relativa autorizzazione a seguito della quale l’Officina potrà procedere ad avviare i lavori riparativi. L’Assicurato/Beneficiario è quindi tenuto: • a dare avviso alla Centrale operativa di ACI Global del “sinistro” (per la cui copertura è attiva la Polizza) prima volta durante il periodo che venga eseguito qualsiasi intervento sul veicolo ed attendere l’autorizzazione di assicurazioneACI Global prima di far procedere alla riparazione per cui si intende attivare la copertura “Fix or Repair”; ▪ • a farsi elaborare dall’Officina un Preventivo di ogni fatto o circostanza suscettibile dettaglio che solo se accettato espressamente dal Socio potrà essere oggetto di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta invio alla Centrale Operativa ACI Global per avviare l’iter autorizzativo per la non operatività dell’assicurazione , salvo il Copertura Fix or Repair; nel caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadanoredigere il preventivo sia necessario all’Officina porre in essere delle operazioni preliminari finalizzate ad individuare le cause del guasto, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal gli eventuali costi necessari per tali attività dovranno essere pattuiti direttamente tra Socio/Beneficiario ed Officina e rimarranno ad esclusivo carico del Socio/Beneficiario nel caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza lo stesso dovesse decidere di non effettuare la riparazione presso quell’Officina. • prendere le misure in suo potere per prevenire o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia limitare le conseguenze del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzeche includono, anche agli nella misura ragionevole, la non rimozione o alterazione, così come il non consenso nella rimozione o alterazione, di qualsiasi traccia del sinistro senza previo accordo con ACI Global, oltre alla custodia e la conservazione del materiale recuperato; • fornire ad ACI Global tutti i tipi di informazioni sulle circostanze e conseguenze del sinistro nonché qualsiasi informazione complementare che può eventualmente richiedere ACI Global; • aggiungere giustificazioni, ricevute, certificati e denunce che giustifichino il verificarsi di eventi coperti da un'assicurazione; • sottoporre il veicolo a perizia degli esperti ogni volta che ACI Global lo ritenga necessario; • rispettare i requisiti di sicurezza imposti dalla legge, regolamenti o clausole di questa assicurazione; • non aggravare volontariamente le conseguenze del sinistro e non ostacolare il recupero dei beni assicurati; • non sottrarre, eludere, nascondere o alienare pezzi o parti del veicolo; • non impedire o rendere difficile la determinazione della causa del guasto e collaborare con l'assicuratore al fine di determinare la relativa causa; • non ingigantire, usando in malafede, l’importo del danno e non indicare le cose falsamente colpite dal guasto; • non utilizzare frodi, simulazioni, falsità o altri mezzi fraudolenti, nonché documenti falsi, per giustificare la richiesta; • comunicare ad ACI Global l'esistenza di altre polizze assicurative sottoscritte con altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno e che possano coprire il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.
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Samples: Polizza Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamoreclamo e/o richiesta di risarcimento danno. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a suo esclusivo carico dell’Assicurato stessocarico. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.
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Obblighi in caso di sinistro. Tutti i sinistri alle macchine assicurate devono essere denunciati per iscritto dall’Assicurato alla Società ed al Locatore entro le 96 ore successive al sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza. I sinistri di incendio, furto, rapina, o di origine presumibilmente dolosa, devono essere denunciati nei termini di Legge all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società l’Assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società prima dell’inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore della macchina, dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione del guasto, delle spese a ciò necessarie, e di quelle sostenute per limitare il danno. La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato - prima della ispezione da parte di un incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività . In caso di sinistrogaranzia prestata sul “Capitale Residuo” in occasione di ogni sinistro il Locatore è comunque obbligato, l'Assicurato e/o su richiesta della Società, a produrre il Contraentepiano di ammortamento finanziario relativo alle macchine danneggiate, prima calcolato in base alle tabelle percentuali di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile edegrado vigenti al momento del singolo contratto di locazione finanziaria per le macchine danneggiate medesime. Se tale ispezione, comunqueper motivi indipendenti dall’Assicurato, non oltre dieci avviene entro 8 giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare dalla denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzel’Assicurato può prendere tutte le misure del caso. La Società non è obbligata ad alcun indennizzo ove si accerti che per giustificare l’ammontare dei danni si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolenti, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità oppure sono state manomesse o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa alterate dolosamente le tracce o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi le parti danneggiate dal sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che La Società si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha riserva la facoltà di indicare all’Assicuratore provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stessodanno in contanti. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con In tal caso ne deve dare comunicazione motivata da inviare all'Assicurato scritta all’Assicurato entro i dieci 8 giorni lavorativi successivi alla data di dal ricevimento della nomina denuncia del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoresinistro.
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Samples: Leasing Agreement
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1911 c.c.;
b) darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c. Se il sinistro concerne l'assicurazione della Responsabilità Civile la denuncia deve contenere oltre la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, i cognomi, i nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni. Dovranno poi essere trasmessi nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto adoperandosi all'acquisizione degli elementi per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denunciadifesa, nonché, se fatta all’Assicuratore la Società lo richieda, ad un componimento amichevole;
c) fare, nei termini predetticinque giorni successivi, accompagnata dalle precisazioni necessarie - per i sinistri relativi al Settore A - Incendio e opportuneGaranzie Accessorie ed al Settore C - Furto, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia Rapina ed Estorsione - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”Polizia del luogo, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadanoprecisando, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso particolare: il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia momento dell'inizio del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzela causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, anche agli altri assicuratori interessatinonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
e) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, indicando per questo, diritto ad alcun indennizzo; dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che
f) della realtà e dell'entità del danno; tenere inoltre a ciascuno il nome degli altri (artdisposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire. 1910 L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del Codice Civile)diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.1915 c.c..
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Samples: Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. Alla denuncia di Xxxxxxxx, pena la non indennizzabilità del sinistro, l’Assicurato deve fornire la seguente documentazione: In base alle disposizioni contrattuali di cui alla presente polizza, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata nelle condizioni contrattuali. L’Assicurato è tenuto, altresì, a comunicare la Ragione Sociale della Compagnia che assicura il proprio Veicolo per la RCA. Ai fini della liquidazione dell’Indennizzo, oltre al modulo di denuncia del sinistro compilato in ogni sua parte, l’Assicurato, dovrà far pervenire all’Impresa la seguente documentazione:
a) copia del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva;
b) copia della Carta di circolazione;
c) estratto cronologico integrale, aggiornato;
d) copia della patente di guida del conducente del veicolo al momento del Sinistro;
e) dichiarazione/piano di ammortamento rilasciato dalla Società Finanziaria o di Leasing che certifichi l’ammontare del debito residuo alla data del sinistro, al netto di rate/canoni già scaduti e non ancora pagati dall’Assicurato. L’Impresa potrà altresì richiedere all’Assicurato e/o al Contraente eventuali ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento della pratica di Sinistro ed avvalersi di ogni strumento tecnologico ed informativo, presente e futuro (compresi materiali audio, foto e video acquisiti mediante l’utilizzo di droni, telecamere di videosorveglianza o satelliti), che sia utile ai fini dell’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.
a) se l’inadempimento è doloso, perde il diritto all’indennizzo;
b) se l’inadempimento è colposo, l’Impresa ha diritto di ridurre l’indennità dovuta in ragione del pregiudizio sofferto. Per eventuali reclami scrivere a: in caso di mancato riscontro scrivere a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze In caso di sinistrodifficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714. In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, l'Assicurato e/o occorre specificare correttamente il Contraentedanno subito ed, prima al fine di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile eaccelerare i tempi di liquidazione, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta: • Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo. • L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenzadenunciato. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di • È necessario comunicare all’Impresa ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto. In ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia caso di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischioinsieme alla documentazione, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia invia all’Impresa gli estremi del sinistroconto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civilecodice IBAN). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’AssicuratoreAi fini della liquidazione dei sinistri, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale Modulo di qualsiasi sinistro. Ciò nonostanteDenuncia dovrà essere corredato da una descrizione dettagliata dell’evento (specificando giorno, all'Assicurato non sarà richiesto ora e cause che lo hanno determinato), dal Modulo di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato Adesione e dalla documentazion di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azioneseguito indicata (salvo eventuali integrazioni richieste dalle Compagnie). Relativamente alla garanzia DECESSO Il Beneficiario dovrà presentare: • Comunicazione di decesso dell’Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari, anche disgiuntamente fra loro; • Certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • Documentazione sanitaria sulle cause e circostanze del decesso, ossia: - Relazione del medico curante attestante la causa del decesso completa di anamnesi remota; - In caso di decesso conseguente a causa violenta (es. incidente stradale, infortunio, omicidio o suicidio) copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti; - Copia della Responsabilità Civile Professionalecartella clinica relativa all’ultimo ricovero (eventualmente) intervenuto tra la data del decesso e il 5° anno antecedente la sottoscrizione del contratto; - Ove la Compagnia riscontri che l’Assicurato abbia subito ricoveri nei 5 anni precedenti al decesso, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per Compagnia potrà richiedere al Beneficiario la gestione documentazione relativa a ricoveri dell’Assicurato effettuati nei 5 anni antecedenti alla sottoscrizione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore contratto e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato decesso. Qualora il Beneficiario designato non facesse parte degli eredi testamentari o legittimi dell’Assicurato e riscontri particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione sanitaria, potrà comunicarlo alla Compagnia e sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché la Compagnia, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa procedere alla richiesta della documentazione stessa. • Copia autentica del/i provvedimento/i del Giudice Tutelare, con il quale si autorizza l’esercente la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di aderire sostegno alla riscossione della prestazione destinata a Beneficiari minorenni o incapaci; • Documentazione sulla designazione Beneficiaria, ossia: Nel caso di una designazione di Beneficiari effettuata in modo diverso dal riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, Beneficiario individuato nominativamente): - nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari; - nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche di Beneficiari; (ii)copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà. Nel caso di una designazione di Beneficiari effettuata con il riferimento alla qualità di eredi testamentari o legittimi: - nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l’Assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire; - nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti: - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato è deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati; - quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire;
(ii) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà. In caso di decesso è richiesta copia del documento d’identità e codice fiscale del denunciante e di tutti i Beneficiari. In presenza di procura è richiesta, oltre a copia della procura stessa, copia del documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante. Analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta copia del documento d’identità e del codice fiscale del rappresentante legale, nonché di un documento attestante i relativi poteri. Relativamente alla Garanzia INVALIDITA’ PERMANENTE L’Assicurato dovrà presentare: - Modulo di adesione; ˗ Copia del referto del Pronto Soccorso o del Medico curante; ˗ Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica, nel caso vi sia stato ricovero, relativa all’Infortunio o alla malattia che ha determinato l’invalidità permanente; ˗ Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro. L’accertamento di eventuali postumi di invalidità permanente verrà effettuato in Italia. Relativamente alle garanzie INABILITA’ TEMPORANEA L’Assicurato dovrà presentare: − Modulo di adesione; − Copia del referto del Pronto Soccorso o del Medico curante; − La documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero; − Copia del piano di ammortamento valido al momento del sinistro. Dopo il primo certificato, se alla sua scadenza l’inabilità permane, la certificazione del medico deve essere rinnovata; in mancanza, la liquidazione consigliata dall’Assicuratoredell’indennizzo viene fatta considerando come data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Compagnia possa stabilire una data anteriore, come verificato a seguito di accertamenti. Relativamente alla garanzia RICOVERO OSPEDALIERO L’Assicurato dovrà presentare: − Modulo di Adesione; − Copia del referto del Pronto Soccorso o del Medico curante; − La documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero; − Copia del piano di ammortamento valido al momento del sinistro. I certificati medici comprovanti la prosecuzione del periodo di ricovero dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze; in mancanza, la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato medico regolarmente inviato, salvo che la Compagnia possa stabilire una data anteriore.
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Samples: Credit Protection Insurance
Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente o l'Assicurato: ⚫ deve comunicare, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, immediatamente, e comunque non oltre tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza: ⚫ qualsiasi Richiesta di Xxxxxxxxxxxx completa di ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto; ⚫ qualsiasi Circostanza che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento. La comunicazione dovrà indicare:
1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una Richiesta di Risarcimento;
2. l'indicazione del pregiudizio o danno che potrebbero derivare o siano derivati dalla circostanza;
3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della Violazione della Sicurezza;
1. redigere e sottoscrivere una dichiarazione, dettagliata e completa delle prove delle perdite, entro e non oltre 90 (novanta) giorni, successivamente alla conoscenza della Perdita da Mancata Protezione dei Dati. Tale prova dovrà includere una completa descrizione della Perdita da Mancata Protezione dei Dati, ivi inclusi, il tempo, il luogo e la causa della Perdita da Mancata Protezione dei Dati, un calcolo dettagliato di qualsiasi Perdita da Mancata Protezione dei Dati, l'interesse dell'Assicurato e gli interessi di tutte le parti proprietarie coinvolte, il valore approssimativo dei beni e l'ammontare della Perdita da Mancata Protezione dei Dati o il relativo danno. La prova della perdita dovrà altresì includere qualsiasi documento e materiale (anche media o tecnologico) che ragionevolmente sia connesso al - o costituisca prova per il - calcolo della pretesa indennitaria per tale Perdita da Mancata Protezione dei Dati;
2. predisporre – ad eventuale richiesta della Società – una stima giurata. In caso di sinistroXxxxxxxx che comporti una Perdita da Interruzione dell'Attività, il Contraente o l'Assicurato e/o il Contraentedeve fornire prova della Perdita da Interruzione dell'Attività, prima tutti i danni e costi inerenti tale perdita dovranno essere scoperti e comunicati, incluse tutte le evidenze probatorie di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile etali danni e costi, comunque, alla Società entro e non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ i sei (6) mesi successivi la fine del Periodo di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratorePolizza.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Della Violazione Della Privacy
Obblighi in caso di sinistro. In caso La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direttore Generale - con sede in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: • Telefono centralino: 045/0000000 • Fax per invio nuove denunce di sinistro, l'Assicurato Sinistro: 045/8290557 • Mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx • Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045/8290449 L’Assicurato ha l’obbligo di informare Credemassicurazioni e/o il ContraenteARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l’obbligo di indicare e mettere a disposizione, prima se richiesti, i mezzi di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile eprova, comunquei documenti e le eventuali altre polizze assicurative. In mancanza, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo la Compagnia e/o richiesta ARAG non può essere ritenuta responsabile di risarcimento danno ricevuto eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
1. Nei delitti dolosi: • Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, l’Assicurato ha l’obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG • L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva
2. Nella fase di denuncia del Sinistro: • La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente a Credemassicurazioni o ad ARAG nel momento in cui l’Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per la prima volta durante il periodo lo stesso rischio • l’Assicurato ha l’obbligo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo informare Credemassicurazioni e/o richiesta ARAG in modo completo e veritiero di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denunciatutti i particolari del Sinistro e ha l’obbligo di indicare e mettere a disposizione, se fatta all’Assicuratore nei termini predettirichiesti, accompagnata dalle precisazioni necessarie i mezzi di prova, i documenti e opportunele eventuali altre polizze assicurative • Il Contraente ha l’obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di tutela legale
3. Nella fase di gestione del Sinistro: per valutare la copertura assicurativa della Fase Giudiziale, sarà comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’Assicurato ha l’obbligo di fornire
4. L’Assicurato ha l’obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute da ARAG: • Se ha diritto di recuperarle dalla controparte • Nei delitti dolosi: se dopo l’archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo
5. L'Assicurato ha l’obbligo di comunicare a Credemassicurazioni e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l’obbligo di dare avviso dei Sinistri a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessatiassicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (artaltri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
6. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità Il Contraente ha l’obbligo di informare tempestivamente Credemassicurazioni in caso di alienazione o pagare alcuna richiesta trasformazione dell’azienda, di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale modifica dell'attività indicata sul Modulo di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia Accettazione della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/Proposta o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorespostamento della sede legale.
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Samples: Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato : il Contraente e/o l’Assicurato devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Contraentedanno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) fare, prima entro 48 ore da quando ne è avuta conoscenza, denuncia scritta all’autorità competente del luogo, indicando la Società, l’agenzia e il numero di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno polizza e precisando le circostanze dell’evento e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa secondo quanto indicato alla successiva lettera d);
c) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate. Il Contraente e/o l’Assicurato devono altresì:
d) darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 5 giorni lavorativi dall’evento o da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile;
e) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o avrebbe dovuto averne conoscenzadanneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. l’Assicurato In caso di danno alle Merci – o a Vino, Olio e Latte e Formaggi se assicurati con specifica partita – deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di ogni reclamo magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci danneggiate finite e/o richiesta in corso di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante lavorazione;
g) denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il periodo caso, le procedure di assicurazione; ▪ ammortamento nel caso di ogni distruzione di titoli di credito, fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi diritto alla rifusione delle spese. L'inadempimento di tempo per fare uno di tali obblighi può comportare la denuncia cadano, in tutto perdita totale o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 parziale del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamodiritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 1915 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità Civile o pagare alcuna richiesta la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale omissione colposa di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoretali obblighi.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Azienda Agricola
Obblighi in caso di sinistro. In I sinistri devono essere denunciati tempestivamente dagli aventi causa, per iscritto all’indirizzo: Credemvita S.p.A. – Xxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx. Per poter verificare i presupposti della Liquidazione in conseguenza del Decesso dell’Assicurato deve essere inoltrata a Credemvita, da parte del Beneficiario, richiesta di rimborso in forma scritta. Tale richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Compagnia Assicuratrice, anche attraverso l’Intermediario, restando a carico del richiedente la prova della data dell’avvenuta ricezione della richiesta, senza che sia necessario utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita. Ad ogni modo la Compagnia Assicuratrice, al solo fine di agevolare i Beneficiari nell’effettuazione della richiesta e a mero titolo di servizio alla clientela, rende noto che, sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, presso l’Intermediario, sono disponibili: • Un modulo standard per le richieste di pagamento • L’elenco delle informazioni che devono essere necessariamente fornite • L’elenco delle richieste, autorizzazioni e procure che il Beneficiario deve rilasciare a Credemvita per consentire a quest’ultima di presentare la richiesta di documentazione direttamente a terzi Oltre alla predetta richiesta è necessario inoltrare a Credemvita la seguente documentazione relativa all’Assicurato: • Per ciascun Beneficiario: copia di un documento di identità in corso di validità; copia del codice fiscale e modulo per l’adeguata verifica compilato • Indicazione della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di sinistrobonifico, l'Assicurato e/con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del Beneficiario Al fine di attestare la propria condizione di Beneficiario, considerata l’eventualità che in corso di Polizza sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso della Compagnia Assicuratrice, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi legittimi, al fine di consentire alla Compagnia Assicuratrice di verificare la qualifica di creditore, il Contraenterichiedente la Liquidazione dovrà in ogni caso sempre produrre:
a) Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, prima al fine di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore consentire alla Compagnia Assicuratrice l’identificazione degli aventi diritto, altrimenti non appena ragionevolmente possibile epossibile: o Certificato di morte dell’Assicurato in carta libera o Atto di notorietà, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi rilasciato dagli Organi competenti da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scrittarisulti: ▪ Che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di ogni reclamo e/o richiesta disposizioni testamentarie nonché l’elenco di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generalità complete e della capacità di sinistro regolarmente presentata durante il periodo agire di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo ciascuno di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.essi
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Samples: Assicurazione Collettiva
Obblighi in caso di sinistro. In caso La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di sinistrocertificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 30° giorno dall'infortunio o dal momento in cui l’Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente, l'Assicurato e/o il Contraentei suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, prima l'Assicurato deve ricorrere alle cure di aver diritto un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile eguarigione avvenuta, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta quando questa sopravvenga durante il periodo di assicurazione; ▪ cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telegramma o via e-mail. L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita di ogni fatto medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o circostanza suscettibile curato l'Assicurato stesso. Le spese di causare un reclamo cura sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Relativamente alla garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio (per le categorie di assicurati aventi diritto) il rimborso delle spese sostenute viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione da parte dell’Assicurato dei documenti giustificativi quali, notule del medico, ricevute del farmacista, fatture e/o richiesta altri documenti dell’istituto di risarcimento danno contro l’Assicuratocura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia La domanda per il rimborso di sinistro regolarmente dette spese corredata dai documenti giustificativi di cui sopra deve essere presentata durante alla Società entro il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo 90° giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha terminata la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorecura medica.
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Samples: Polizza Cumulativa Infortuni
Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente o l'Assicurato: • deve comunicare, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, immediatamente, e comunque non oltre tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza: • qualsiasi Richiesta di Xxxxxxxxxxxx completa di ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto; • qualsiasi Circostanza che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento. La comunicazione dovrà indicare:
1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una Richiesta di Risarcimento;
2. l'indicazione del pregiudizio o danno che potrebbero derivare o siano derivati dalla circostanza;
3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della Violazione della Sicurezza;
1. redigere e sottoscrivere una dichiarazione, dettagliata e completa delle prove delle perdite, entro e non oltre 90 (novanta) giorni, successivamente alla conoscenza della Perdita da Mancata Protezione dei Dati. Tale prova dovrà includere una completa descrizione della Perdita da Mancata Protezione dei Dati, ivi inclusi, il tempo, il luogo e la causa della Perdita da Mancata Protezione dei Dati, un calcolo dettagliato di qualsiasi Perdita da Mancata Protezione dei Dati, l'interesse dell'Assicurato e gli interessi di tutte le parti proprietarie coinvolte, il valore approssimativo dei beni e l'ammontare della Perdita da Mancata Protezione dei Dati o il relativo danno. La prova della perdita dovrà altresì includere qualsiasi documento e materiale (anche media o tecnologico) che ragionevolmente sia connesso al - o costituisca prova per il - calcolo della pretesa indennitaria per tale Perdita da Mancata Protezione dei Dati;
2. predisporre – ad eventuale richiesta della Società – una stima giurata. In caso di sinistroXxxxxxxx che comporti una Perdita da Interruzione dell'Attività, il Contraente o l'Assicurato e/o il Contraentedeve fornire prova della Perdita da Interruzione dell'Attività, prima tutti i danni e costi inerenti tale perdita dovranno essere scoperti e comunicati, incluse tutte le evidenze probatorie di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile etali danni e costi, comunque, alla Società entro e non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ i sei (6) mesi successivi la fine del Periodo di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratorePolizza.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Della Violazione Della Privacy
Obblighi in caso di sinistro. In caso Comunicazioni sinistri : XXXXX.xxxxxx@xxxxxxx.xxx
1. i dettagli specifici relativi dell’atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di sinistrouna Richiesta di Risarcimento;
2. l’indicazione del pregiudizio o danno che potrebbero derivare o siano derivati dalla circostanza; e
3. i fatti attraverso i quali l’Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, l'Assicurato e/dell’atto, dell’errore, dell’omissione o il Contraentedella Violazione della Sicurezza. Ogni successiva Richiesta di Risarcimento presentata nei confronti dell’Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello sarà considerata presentata nel momento in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto la comunicazione scritta - conforme ai summenzionati requisiti - sia stata trasmessa per la prima volta durante il periodo all’Assicuratore. Con riferimento ai Servizi per la Gestione di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischiouna Violazione dei Dati, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistrodovrà comunicare all’Assicuratore, nei termini previsti dalle rispettive polizzeattraverso il BBR Services Team, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità ogni reale o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa sospetta Violazione dei Dati o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’AssicuratoreViolazione della Sicurezza, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionaleappena ne avrà avuto conoscenza al seguente indirizzo e-mail: o alternativamente contattando il call center al numero +00 00 00 000 000 e, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicuratocaso, entro dieci 30 giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà dal decorso del termine del Periodo di indicare all’Assicuratore il legale Assicurazione. La notifica delle circostanze ai sensi del presente paragrafo costituirà altresì notifica di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà circostanza che possa comportare una Richiesta di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratoreRisarcimento.
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