Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la durata dell'orario si fa riferimento alle norme concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di legge produttività, efficienza ed alle efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni. La ec- cezioni, la durata dell'orario contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del d. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la rsu potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le parti si danno inoltre atto che l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 4, comma 5 del decreto non si applica a norma dell’art. 16, comma 1, lett. n) e dell’art. 17, comma 5 del decreto, con riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esaustivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto inter- vento, anche in reperibilità; nonché nei confronti del personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavoratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente ccNL - e dei tele-lavoratori.l Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del ccNL assoGas/FederestrattIVa 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono defi- nite dall’azienda previa comunicazione alla rsU 20 giorni prima della sua attuazione. a tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, salvo previa co- municazione alla r.s.U. 20 giorni prima della sua attuazione. a tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto disposto previsto ai successivi arttcommi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. 32 In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e 33di uscita del personale. Ai ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, e per gli effetti dell’art. 8 del decreto legislativo Lgs. n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata pausa giornaliera non retribuita nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere è normal- mente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) t.U.I.r., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 del decreto. Le parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la r.s.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di permessi retribuiti derivanti da festività sop- presse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera -, in particolari pe- riodi dell’anno (pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.) per tutto il personale ritenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un periodo non superiore a sei mesiorario fisso da particolari esigenze di servizio. Tale termine potrà Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei comunicate ai lavoratori interessati con almeno 15 2 giorni lavorativi di anticipo o comunque con congruo anticipopreavviso. Con L’azienda, nel fissare le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso articolazioni giornaliere di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale orario ed i turni di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 o riposo del decreto legislativo n. 66/2003 il personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornatacontinuative ogni 24 previsto dall’art. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, 7 del D.Lgsd.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx Le parti si danno atto che, fermo restando le situazioni in attoquanto previsto negli articoli 24, con decorrenza 2 maggio 198025 e 27, è abolita la possibilità a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, articolazione del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o periodo di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le di 11 ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettigiornaliere.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo)1. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativaé di 36 ore settimanali. Qualora il lavoratoreAi sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalieran. 724, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuità, che richiedano orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente collegamento con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore strutture di ininterrotto riposo per ogni settimanaaltri uffici pubblici.
2. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell' art. 22 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, sono determinate, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizioneconformità agli artt. Nel caso 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993. A tal fine, l'orario di lavoro a turnoviene determinato sulla base dei seguenti criteri: - ottimizzazione dell' impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, il personale del turno cessante non può lasciare il servizioanche coesistendo, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa le seguenti tipologie di orario: - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e come tale retribuitacollocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo. Le spese - orario articolato su sei giorni: si svolge di viaggio che il lavoratore sopporta norma per ragioni sei ore continuative antimeridiane; - orario flessibile: si realizza con la previsione di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - fasce temporali entro le quali sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio consentiti l’inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a giornaliera; - turnazioni : da attivare ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 269 del 1987, nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie di orario; - orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti. Sono fatte salve le condizioni diverse eventualmente esistenti in azienda.
5. Al fine di completare la disciplina contrattuale di tutti gli effettiistituti relativi all’orario di lavoro, nel rispetto della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, e del d.lgs. n. 29 del 1993, si procederà entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL ad apposita contrattazione.
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Orario di lavoro. A) Per la durata dell'orario si fa riferimento alle l'orario di lavoro valgono le norme di legge ed alle relative con le eccezioni e le deroghe ed eccezionirelative. La durata dell'orario L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata settimanali di media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata annua con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livellomassimo, in relazione ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4 luglio (rectius: 24 giugno) 1997, n. 196. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 31 55 del c.c.n.lpresente contratto. Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 45. Per il periodo personale impiegatizio addetto ai lavori di riferimento cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è comunque quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.
B) L'impiegato ha diritto ad usufruire in 1 anno di permessi individuali retribuiti pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi88 ore. I 2 giorni permessi individuali maturano in misura di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi 1 ora ogni 20 di attività lavorative nei settori lavoro effettivamente prestato. Agli effetti di pubblica utilità cui sopra si computano le ore d'assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio. Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di quelli lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali30 giugno dell'anno successivo. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavoratemancato godimento dei permessi, con la maggiorazione del 25%all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi calcolato a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 45. La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art. 1, legge 5.3.77 n. 54, così come modificato dal DPR 28.12.85 n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente. In relazione alle festività nazionali del presente c.c.n.l.2 giugno e del 4 novembre, soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa. Sono fatte salve le parti stipulanti potranno concordare pattuizioni a livello territoriale per la non applicazione fruizione in via collettiva di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione riposi individuali. Le riduzioni d'orario di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale lavoro di cui all'art. 33 del alla presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di successiva riduzione dell'orario concordato."provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioniChiarimento a verbale. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve Le parti si danno atto che le attività caratterizzate da due frazioni previste dal RD 6.12.23 n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia. Norma transitoria. Sino al 30.9.00 per gli impiegati addetti ai lavori di lavoro durante la giornatacantiere restano ferme le disposizioni contenute nell'art.44, lett. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17B), comma commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiCCNL 5.7.95.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt.
2. 32 e 33L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 6 giorni nella settimana.
3. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, gli impiegati amministrativi potrà essere concordata una a livello aziendale la distribuzione dell'orario settimanale in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l5 giorni., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma
4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa dall'azienda per l'entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalieraultimato il servizio, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione è messo in libertà, comprese le eventuali ore di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratoinattività.
5. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa non retribuita. Le modalità di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diversa durata, sono concordate a livello aziendale, fra le rappresentanze dei lavoratori e dell'azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio.
6. Nel caso in cui il lavoratore, non retribuitain trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia impossibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 (trenta) minuti nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata convenzionalmente di “salto pasto” di complessivi € 6,97 per ogni pausa non usufruita.
7. L'impresa, L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
8. L'orario di lavoro ed e i turni devono essere predisposti dall'impresa dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva tempestivamente cognizione.
9. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore.
A) Durata massima dell’orario di lavoro
1. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso Ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuitastraordinario.
2. Le spese parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi.
3. I periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini della suddetta media.
4. La contrattazione integrativa può ampliare tale periodo fino a 12 mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
5. Le ore di lavoro trascorse in attesa durante le funzioni religiose e/o civili e le ore di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso in trasferta non alla guida, benché retribuite, sono escluse dal computo del suddetto limite della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro durata massima settimanale dell’orario di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale L'orario ordinario di lavoro è di 40 36 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4di quanto disposto dall' art. 22 della legge 23 dicembre 1994, quarto comman. 724, l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2, del decreto legislativo d.lgs. n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi29 del 1993.
3. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi La distribuzione dell'orario di secondo livellolavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a. utilizzazione in materia programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in relazione a necessità connesse a variazioni funzione di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale un'organica distribuzione dei carichi di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivilavoro. I 2 giorni diversi sistemi di riposo devono comprendere articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere;
b. ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo;
c. in caso di adozione di un sistema di orario flessibile giornaliero, deve essere garantita la domenica salvo i casi presenza in servizio di tutto il personale in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
d. priorità nell'impiego flessibile, purchè compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività lavorative nei settori di pubblica utilità e volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. L'osservanza dell'orario di quelli lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante efficaci controlli di attività a ciclo continuotipo automatico. In deroga a quanto sopracasi particolari, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativemodalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole amministrazioni, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.ldelle strutture interessate., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per Premessa
1. Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina della durata dell'orario si fa riferimento alle settimanale dell’orario di lavoro ordinario in quanto disciplinata da norme di legge e che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze di produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a regimi d’orario sempre più articolati e rispondenti all’evoluzione degli assetti tecnico-organizzativi, la durata contrattuale dell’orario normale di lavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è stabilita in 38 ore settimanali con ripartizio- ne, di norma, dal lunedì al venerdì.
2. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con de- correnza 1° gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale addetto alle relative deroghe attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio (turni/semiturni) ed eccezioniun periodo di 6 mesi per gli altri lavo- ratori. Con riferimento a questi ultimi le Aziende, in caso di particolari esigenze organizzative, potranno concordare con le RSU o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali competenti l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 66/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, sul superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, da eseguire entro trenta gior- ni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui al comma precedente, è effettuata presso la Direzione Provinciale del Lavoro della provincia in cui si trova la sede legale dell’Azienda e/o la sede principale dell’unità produttiva così come da assetto aziendale qualora questa sia dislocata in più province afferenti ad uno stesso ambito o a più ambiti regionali.
4. L’articolazione settimanale dell’orario di lavoro sarà definita, nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Azienda e delle normative di legge in materia, con accordo tra Direzione ed RSU. Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l’ac- cordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più opportune nell’ambito della propria libertà di iniziativa.
5. Per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze di servizio con caratteristiche di straordina- rietà e temporaneità, le Aziende potranno attuare una diversa distribuzione dell’orario settima- nale di lavoro dandone preventiva e immediata comunicazione alle RSU; fermo restando che il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni, comporta l’applica- zione di quanto previsto al comma 4.
6. La durata dell'orario contrattuale definizione di orari multiperiodali nonché la ripartizione settimanale dell’orario su 4 o 6 giorni, avverrà previo accordo tra Direzione ed RSU. Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l’accordo, la proposta sarà esaminata con le Or- ganizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell’ambito della propria libertà di iniziativa.
7. In caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili oscilleranno nella fa- scia 30 - 46 ore con compensazione a livello annuo e con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria, così come definita dall’art. 35 (“struttura retributiva”), per le ore prestate oltre la 40esima.
8. Ai fini della definizione delle fasce di flessibilità in entrata/uscita, con compensazione anche ultragiornaliera, si procederà con accordo tra Direzione e RSU, ferma restando l’esigenza di garantire una compresenza non inferiore a 6 ore e trenta minuti, tenuto conto altresì delle caratteristiche del contesto urbano in cui si svolge l’attività lavorativa. L’orario giornaliero, set- timanale e plurisettimanale sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi.
9. Per le Aziende che, alla data del 30 giugno 2005, applicano un orario di lavoro di 39 ore settimanali, le modalità attuative per il passaggio alle 38 ore settimanali, per i lavoratori non turnisti/semiturnisti, saranno definite con accordo in sede aziendale entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL.
10. L’orario normale dei lavoratori turnisti, vale a dire coloro che prestano la loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, è di 40 ore settimanali.
11. Gli schemi di turno, salvo quanto disposto che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e RSU, potranno prevedere le modalità attuative relative all’utilizzo delle ore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente articolo.
12. Le Aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al lavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte.
13. La misura di 40 ore settimanali dell’orario di lavoro si intende applicabile anche ai successivi arttsemitur- nisti, vale a dire a coloro che prestano la loro opera in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere. 32 Al riguardo sono fatti salvi regimi d’orario settimanali inferiori alle 40 ore, laddove vigenti e 33definiti da contrattazione collettiva di livello nazionale preesistente.
14. Ai sensi dell'articolo 4Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale tale da richiede- re ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, quarto commapomeriggio e notte, del decreto legislativo n. 66/2003con limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni lavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle 24 ore.
15. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi pausa giornaliera è normalmente prevista nell’articolazione degli orari di secondo livello, lavoro definiti in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticiposede aziendale. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione riferimento al personale addetto ai processi produttivi presidiati in 6 giornate turno continuo avvicendato e/o in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavoratesemiturno, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi necessità di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato permanere ininterrottamente nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio le Parti si danno atto che le vigenti prassi a livello aziendale o territoriale già consentono la fruizione della sua prestazione giornalierapausa minima di legge, e per rientrare al proprio domicilioanche agli effetti dell’applicazione dell’art. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro51, tra l'inizio ed il termine della prestazionecomma 2, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettilettera c), TUIR.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. Per la durata In relazione alle particolari esigenze del settore ittico, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi stagionali, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo articolo 10, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario si fa riferimento alle norme settimanale di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di lavoro:
a.1) 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, settimanali Si realizza mediante la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi concessione di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni mezza giornata di riposo devono comprendere in coincidenza con la domenica salvo i casi chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di attività lavorative nei settori un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di pubblica utilità e usufruire di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto soprauna delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata concordano di costituire a conoscenza livello territoriale le commissioni paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni. Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura o chiusura dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendalinegozi, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata nelle quali prima dell'entrata in vigore del presente c.c.n.l.contratto - l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, negli accordi restano immutate le situazioni di secondo livellofatto esistenti. Negli altri casi, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l.e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione concordano di tale maggiorazione qualora la prestazione esaminare - in sesta giornata sia stabilita in attuazione sede di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale commissione di cui all'art. 33 del al II comma della presente c.c.n.llettera
a.1) la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le
a.2) 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali opzione ed utilizzo di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizioneflessibilità. Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di lavoro a turnoflessibilità previsto dall'art.10 il monte ore di permessi di cui all 'art.19 sarà, il personale del turno cessante non può lasciare il servizioper l'anno di riferimento, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due di complessive 64 ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettimodalità previste dall'art.13.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle l'orario di lavoro valgono le norme di legge ed alle relative con le eccezioni e le deroghe ed eccezionirelative. La durata dell'orario L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata settimanali di media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata annua con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livellomassimo, in relazione ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4 luglio (rectius: 24 giugno) 1997 n. 196. Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a necessità connesse norma dell'art. 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 31 20 del c.c.n.lpresente contratto. Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25. Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesilavoro. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopralavoro, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativeessere questo esercitato all'aperto, fermo restando il riposo domenicalel'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga. Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla RSU, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l.101, dell'orario contrattuale individuale ai fini di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno eventuali verifiche in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizioneordine alle modalità applicative. Nel caso di lavoro a turnoturni disposto per lunghi periodi, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuitarispettive organizzazioni territoriali. Le spese percentuali di viaggio maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 20 del CCNL. L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che il lavoratore sopporta per ragioni le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne. Agli operai che eseguono i lavori preparatori (*) e complementari di cui all'art. 6, RDL 15.3.23 n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 20 del presente contratto. (*)La circolare del Ministero del lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.n. 172/20948 del 17.9.56 dispone che:
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Samples: Rinnovo Del CCNL, Rinnovo Del CCNL
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale L’orario ordinario di lavoro è di 40 36 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà disposto dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, l’orario di lavoro, previo confronto tra esame con le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipoorganizzazioni sindacali ai sensi dell’art. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore 8 del presente c.c.n.l.contratto, negli accordi di secondo livelloè articolato su cinque giorni, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate esigenze dei servizi da due frazioni erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
2. L’orario di lavoro durante la giornataè funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell’art. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, sono determinate, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 1716, comma 41, punto d) e 17. comma 2, del D.Lgsd.lgs. n. 66/200329 del 1993. Xxxxx restando le situazioni in attoA tal fine, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario l’orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativaviene determinato sulla base dei seguenti criteri : - ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. Qualora il lavoratorePer la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: - orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo. - orario articolato su sei giorni: si svolge di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora norma per sei ore continuative antimeridiane; - orario flessibile: si realizza con la previsione di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente fasce temporali entro le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - quali sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio consentiti l’inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a giornaliera; - turnazioni : da attivare ai sensi dell’art.12 del DPR 266/87, nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie di orario; - orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore, ai sensi della normativa comunitaria. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti.
5. Al fine di completare la disciplina contrattuale di tutti gli effettiistituti relativi all’orario di lavoro, nel rispetto della legge 23 dicembre 1994, n.724, e del d.lgs. n. 29 del 1993, si procederà entro il 31 marzo 1995 ad apposita contrattazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme 1. Nell’ambito di legge quanto previsto dall’art. 53 del CCNL/06, all’inizio di ogni anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale Amministrativi, di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.lseguito denominato anche DSGA, il periodo Dirigente Scolastico, conclusi positivamente gli incontri di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero contrattazione con la Rappresentanza sindacale unitariaR.S.U. sulle materie previste adotta il piano concernente le modalità di prestazione dell’orario di lavoro:
a. Gli incontri dovranno svolgersi, assistite dalle Organizzazioni sindacali territorialidi norma, entro il mese di settembre.
b. Gli incarichi e le mansioni rispetteranno l’organico funzionale previsto per l’Istituto.
c. Per ogni incarico o mansione particolare, potrà essere concordata previsto un monte ore di formazione/aggiornamento.
d. Per ogni incarico o mansione, dovrà essere prevista una chiara definizione degli ambiti di responsabilità e di autonomia. I criteri per l’assegnazione degli incarichi dovranno: − Garantire pari opportunità di formazione. − Garantire pari opportunità di sviluppo professionale. − Garantire, tenuto conto delle specifiche competenze, il principio di rotazione delle mansioni e degli incarichi all’interno di ogni singolo profilo professionale. − Garantire una distribuzione delle risorse equa e aderente alle competenze di ognuno; − Garantire una distribuzione dei carichi di lavoro equilibrata e commisurata alle richieste scritte del personale stesso, nel rispetto dei criteri sopra descritti.
e. L’ orario del personale di segreteria potrà essere articolato in modo flessibile, tenendo prioritariamente conto delle esigenze della scuola.
f. L’orario del personale collaboratore scolastico è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’ utenza. Viene stabilito un orario che rispetti oltre le esigenze della scuola anche le possibili richieste del personale stesso.
g. Rispetto alla flessibilità oraria, potranno essere autorizzate ulteriori forme di flessibilità, per motivate esigenze personali o familiari, ma dovranno essere preventivamente concordate con il DSGA e primariamente dovrà essere rispettato l’obbligo della prestazione delle 36 ore settimanali di servizio.
2. Una volta definito il piano concernente le modalità di prestazione dell’orario di lavoro, diviene parte integrante del CCEI.
3. L’orario di lavoro del Personale A.T.A. si articola, in 36 h. settimanali distribuite su 6 giornate giorni; non deve essere normalmente inferiore alle 4 h. di lavoro giornaliere, né superiore alle 9.
4. Nel caso l’orario giornaliero continuativo superi le 7h e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti.
5. Salvo motivate esigenze di servizio, l’articolazione dell’orario di lavoro del Personale A.T.A. ha durata annuale.
6. Va tenuto conto specificatamente dei settori di servizio e delle unità di personale da ripartire, usando un’equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro; quando non sia possibile assegnare i compiti in relazione alle esigenze aziendalimaniera omogenea si deve ricorrere alla rotazione.
7. Le eventuali graduatorie riguardanti il personale A.T.A., a qualsiasi titolo elaborate, dovranno essere portate a conoscenza delle R.S.U.
8. Ogni ulteriore o diverso adempimento previsto sia dalla contrattazione nazionale/regionale che dalle norme dovrà essere oggetto di valutazione congiunta tra il Dirigente scolastico e R.S.U.
9. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavoratenecessità il DSGA può organizzare il servizio con intensificazione del lavoro a rotazione, concordandolo con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.lil personale., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977
10. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione eccedenti per l’intensificazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche attività aggiuntive e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascunodi straordinario, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse verranno conteggiate nella BANCA ORE secondo le modalità previste dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.successivo articolo
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo, Contratto Collettivo Integrativo
Orario di lavoro. Per (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) Ferma restando la durata settimanale dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro fissata dagli articoli 4A, 4B, e 4C del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni, per tutto il personale tale durata è realizzata come media nell'arco di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore di riferimento di 4 mesi, fatti salvi i limiti minimi e massimi laddove esistenti.
2) Aziendalmente, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, di intesa tra le parti, dovrà essere realizzata operativamente la necessità di avvicinare al massimo con l'obiettivo di raggiungere la coincidenza tra la prestazione effettiva e l'orario contrattualmente vigente a sei mesilivello nazionale od aziendale ove previsto, attraverso un riesame degli accordi che prevedono orari e/o turnazioni, che disciplinano i tempi per le prestazioni accessorie e complementari, i riposi aggiuntivi e quant'altro sarà ritenuto utile al raggiungimento dell'obiettivo medesimo. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, Nel caso in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto tre mesi sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l.indicato dovesse trascorrere senza risultati utili, le parti stipulanti aziendali, anche disgiuntamente, potranno concordare sottoporre per iscritto la non questione all'esame delle parti di livello superiore che si riuniranno entro 10 giorni dalla richiesta e nei successivi 20 giorni adotteranno le necessarie iniziative per garantire, al caso di specie, una corretta e compiuta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.
3) Per i servizi di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturaletrasporto esercitati con il doppio conducente, superiore al minimo contrattuale il tempo trascorso dal secondo autista a bordo del veicolo è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali. Il tempo di cui all'artal precedente periodo è retribuito, a seconda del tipo di prestazione effettuata, con criteri stabiliti a livello aziendale. 33 Per i servizi in parola trova applicazione la disciplina del presente c.c.n.lRegolamento CEE 20 dicembre 1985, n. 3820, in tema di tempi di guida, nastro lavorativo, periodi di riposo ed interruzioni., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata.
4) In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero trascorsi sei mesi dalla firma del presente accordo le parti provvederanno ad effettuare, in sede nazionale, una verifica sull'applicazione di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel quanto disposto con il presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresaarticolo. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, abrogati gli articoli 10 e per rientrare al proprio domicilio12 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiN.d.R.: L'accordo 2 marzo 2000 prevede quanto segue:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. Per L’orario normale di lavoro del personale medico è fissato nel seguente modo: - tempo definito a 30 ore settimanali; - tempo pieno a 38 ore settimanali. Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi pluriset- timanali nell’arco dell’anno, ai sensi del DLgs n.66/03 con tetti settima- nali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pie- no, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo de- finito. Ai fini del calcolo della durata media di cui al comma precedente, il limi- te rispettivamente delle 46 ore e delle 36 ore settimanali potrà essere rife- rito, a fronte di ragioni tecniche, obbiettive ovvero di particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, in deroga al dettato dell’art.4 comma 3 DLgs n.66/2003, ad un periodo di dodici mesi a partire dalla data di sotto- scrizione del presente contratto. Ciò al fine di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali li- velli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il medico ha di- ritto ad almeno nove ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, sal- ve ulteriori deroghe stabilite in sede di contrattazione aziendale con la RSM Cimop sulla base di peculiari situazioni locali. I criteri per la formulazione dei turni e dell'orario si fa riferimento alle di servizio saranno sta- biliti dalla Direzione sanitaria entro il primo trimestre di ciascun anno di intesa con la RSM Cimop. Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell'Amministrazione della Struttura sanitaria, il rap- porto part time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia, e che dovrà comunque essere inferiore all’orario previsto per il tempo definito. Le variazioni dal tempo pieno al tempo definito o part time (e viceversa) dell'orario di legge ed alle relative deroghe ed eccezionilavoro potranno essere effettuate dall'Amministrazione, su richiesta dell'interessato e in base a particolari esigenze organizzative del- la Struttura sanitaria, previa intesa con il medico interessato e sentita la RSM Cimop. Per i medici a rapporto di lavoro a 38h o a 30h settimanali, l'orario giorna- liero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l'organizza- zione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribu- zioni del Direttore Sanitario. Qualora l’orario giornaliero di lavoro superi le 6 ore continuative, il me- dico ha diritto, ai sensi di quanto disposto dall’art.8 del DLgs 66/2003 a beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e durata saranno sta- bilite in sede aziendale d’intesa con la RSM Cimop. Qualora la Direzione sanitaria ravvisi la necessità, detti turni potranno es- sere modificati, d’intesa con la RSM Cimop, anche nel corso dell’anno, con un preavviso di tre mesi, fatte salve le attribuzioni del Direttore Sanitario. Durante l'orario di lavoro il sanitario è tenuto a compiere secondo scienza e coscienza gli atti medici inerenti la sua qualifica. La durata vigilanza sull'osservanza dell'orario contrattuale è effettuata dall'Amministrazione della Struttura sanitaria, attraverso sistemi obiettivi di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33controllo unici ed uguali per tutti i medici. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. dell’art.13 comma 1 DLgs 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare convengono, al fine di garantire l’assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la non applicazione tutela della salute dei medici e il loro diritto al riposo, di tale maggiorazione qualora sta- bilire il più ampio termine di sette giorni sul quale calcolare come media il limite delle otto ore di lavoro notturno nelle 24 ore consentendo così la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale tetto massimo di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario lavoro notturno all’interno di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che un arco temporale di sette giorni, non potendo però superare il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due singolo tur- no notturno le 12 ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. Per Le aziende attuano una gestione dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei processi, per permettere la durata concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo e per concorrere a: - conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; - realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; - ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; - far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell'attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle lavoro e le relative deroghe ed eccezioni. La , la durata contrattuale dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti settimanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del settore ed al servizio di pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le parti stabiliscono che, con decorrenza 1° gennaio 2007, la durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico-operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l'azienda e la R.S.U. potranno concordare l'estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le parti si danno inoltre atto che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 4, comma 5 del decreto non si applica, a norma dell'art. 16, comma 1, lett. n) e dell'art. 17, comma 5 del decreto, con riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esaustivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché nei confronti del personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavoratori di cui all'ultimo comma dell'art. 27 del presente C.C.N.L. - e dei telelavoratori. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l'orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l'assorbimento delle 68 ore di riduzione dell'orario di lavoro previste dall'art. 17 del C.C.N.L. ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18 luglio 1995; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l'articolazione giornaliera dell'orario vengono definite dall'azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l'orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L'orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L'azienda definisce tali regimi di orario, salvo previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli. Nell'ambito di quanto disposto previsto ai successivi arttcommi precedenti, possono essere inoltre definiti: - orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito. 32 In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere inferiore a 3 ore; la durata dell'intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; - orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; - differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di lavoratori interessati dagli stessi processi/attività; - orari elastici di entrata, di intervallo e 33di uscita del personale. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo D.Lgs. n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativapausa giornaliera non retribuita nei casi in cui l'orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere è normalmente prevista nell'articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, compreso lo straordinariole parti si danno atto, viene calcolata anche ai fini dell'applicazione dell'art. 51, comma 2, lett. C) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell'orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di lavoro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 1 del decreto. Le parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con riferimento la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l'utilizzazione collettiva di permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell'orario - anche su base giornaliera -, in particolari periodi dell'anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.) per tutto il personale ritenuto dall'azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un periodo non superiore a sei mesiorario fisso da particolari esigenze di servizio. Tale termine potrà Le variazioni temporanee dell'orario giornaliero di lavoro devono essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei comunicate ai lavoratori interessati con almeno 15 2 giorni lavorativi di anticipo o comunque con congruo anticipopreavviso. Con L'azienda, nel fissare le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso articolazioni giornaliere di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale orario ed i turni di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 o riposo del decreto legislativo n. 66/2003 il personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornatacontinuative ogni 24 previsto dall'art. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx Le parti si danno atto che, fermo restando le situazioni in attoquanto previsto negli artt. 24, con decorrenza 2 maggio 198025 e 27, è abolita la possibilità a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, articolazione del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o periodo di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le di 11 ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettigiornaliere.
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Orario di lavoro. La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7a, 6a e 5a, limitatamente per quest'ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-contabile, tecnica ed agraria, nonché per il personale della 3a fascia funzionale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2a, 3a e 5a non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il personale inquadrato nella 1a e nella 4a fascia funzionale, l'orario ordinario contrattuale di legge ed alle relative deroghe ed eccezionilavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. La durata media dell'orario contrattuale di lavoro è non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di 40 sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33di lavoro straordinario. Ai sensi dell'articolo 4, quarto fini della disposizione di cui al precedente comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesiall'anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con accordi riferimento al quadrimestre. L'orario settimanale di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale lavoro di cui all'artai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. 31 del c.c.n.lQualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà, d'intesa fra il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni attraverso, occorrendo, l'istituzione di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di attività lavorative nei settori quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornatasabato. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero la giornata del sabato non può considerarsi festiva. La ripartizione dell'orario di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel cui al 3° comma del presente comma è stabilito articolo nei vari mesi dell'anno in attuazione dell'art. 17modo che sia rispettata la media ivi prevista, comma 4viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U. Nell'effettuare tale ripartizione, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in attoparti potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con decorrenza 2 maggio 1980un massimo, è abolita in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la possibilità durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le lavoro ordinario non può superare le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo)10. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito settimanale dei dipendenti di cui al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuitaprecedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane l'anno, da 50 a 43 ore. Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L'individuazione e la consumazione durata del pasto. L'impresaperiodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, nel fissare i turni saranno determinati d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l'alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d'accordo con l'Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo tra settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell'obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale avente contemplato nel presente articolo, vengono fissate d'intesa tra le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze dell'aziendadi idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro. Nelle giornate in cui i dipendenti siano coordinati adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando l'importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in modo che le domeniche acqua e le a lavori disagiati per non più di 4 ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascunogiornaliere, oltre il riposo giornaliero, 24 ore con una pausa di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i turni devono essere predisposti dall'impresa piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizioneprossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo. Nel caso CHIARIMENTO A VERBALE La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato restare effettivamente a disposizione dell'impresa - in attesa del Consorzio per l'espletamento dell'attività di impiegocui al 9° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare l'ipotesi contemplata al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetticomma 11°.
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Orario di lavoro. Per la La prestazione in Lavoro Agile viene svolta nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanaligiornaliero e settimanale, salvo quanto disposto ai successivi arttderivanti dalla legge e dal CCNL vigente. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo {Per i lavoratori non superiore appartenenti a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a strutture operanti su turni: “Fermo restando quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativela prestazione lavorativa in modalità Agile potrà essere resa, fermo restando il riposo domenicaleanche in modo non continuativo, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto dal Sig./dalla Sig.ra nell’intervallo temporale compreso tra le parti ore 8:00 [oppure inserire il diverso orario di inizio della prestazione teorica qualora si collochi prima delle ore 8:00] e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate20:00, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, fruizione dell’intervallo per la consumazione del pastopasto di cui all’art. L'impresa29, comma VII, del vigente CCNL, laddove previsto. Il Sig./La Sig.ra è tenuto a segnalare al Responsabile diretto la propria eventuale indisponibilità lavorativa per pause dall’attività superiori ai 90 minuti. Nelle giornate di Lavoro Agile, ferma restando la possibilità di fruire dei permessi orari previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali nel fissare i turni rispetto delle ordinarie modalità autorizzative, sarà escluso il ricorso a prestazioni straordinarie ai sensi dell’art. 31 del CCNL del 23/06/2021 [in caso di lavoratore part time aggiungere: “e di lavoro supplementare ai sensi dell’art 23 del CCNL vigente”]. Il recupero di eventuali permessi fruiti ai sensi dell’art. 34, commi I, IIe III del CCNL del 23/06/2021 (o di riposo tra permessi assimilati ai medesimi) avverrà nelle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede di lavoro”}. {Nel caso in cui l’Accordo riguardi un lavoratore/una lavoratrice operante su turni sostituire con: “Fermo restando quanto sopra, la prestazione lavorativa in modalità Agile continuerà a rispettare la collocazione e la durata del turno in cui il personale avente Sig./la Sig.ra è inserito/a, nonché le medesime qualifichepause e gli intervalli eventualmente previsti. Nelle giornate di Lavoro Agile, curerà cheresta ferma la possibilità di fruire dei permessi orari previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali nel rispetto delle ordinarie modalità autorizzative. Al ricorrere delle relative condizioni organizzative e su autorizzazione dell’Azienda, compatibilmente il Sig./la Sig.ra potrà inoltre svolgere prestazioni straordinarie ai sensi dell’art. 31 del CCNL del 23/06/2021 [se il lavoratore è part time indicare anche: “e di lavoro supplementare ai sensi dell’art 23 del CCNL vigente”] con conseguente applicazione delle disposizioni legali e contrattuali in materia, ivi inclusa quella relativa al recupero di eventuali permessi fruiti ai sensi dell’art. 34, commi I, II e III del CCNL del 23/06/2021 (o di permessi assimilati ai medesimi)”}. Per quanto attiene l’attestazione della presenza nelle giornate di Lavoro Agile, questa verrà effettuata - in coerenza con le esigenze dell'aziendaindicazioni che saranno fornite dall’Azienda - tramite Lettore Virtuale delle timbrature o altre modalità idonee ad attestare lo svolgimento dell’attività lavorativa, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore ferme restando eventuali caratteristiche di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiflessibilità oraria relative agli interessati.
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Samples: Accordo Individuale Per Lavoro Agile
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme 1. In materia di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale politiche di orario di lavoro si definiscono i seguenti criteri integrativi rispetto alle disposizioni di cui all’art. 26 del CCNL 7.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni:
a. L’orario di servizio e l’orario di apertura al pubblico sono determinati dalla direzione aziendale, nel rispetto dell’art. 6 del C.C.N.L. del 7.4.99. L’orario di lavoro deve essere conseguente all’orario di servizio e viene definito dai responsabili delle articolazioni aziendali, avuto riguardo alla funzionalità dello stesso rispetto alle attività da garantire e, qualora sia necessaria la flessibilità questa deve essere preventivamente definita.
b. La programmazione dell’orario di lavoro deve avvenire a cura del C.d.A. di II livello su base annuale. Nell’ambito di tale programmazione è possibile far ricorso alla programmazione di 40 calendari di lavoro plurisettimanali, con un impegno minimo di 28 ore e massimo di 44 ore settimanali, salvo ai sensi dell’art. 26 del CCNL 7.4.1999.
c. A ciascun dipendente deve essere assegnato, in coerenza a quanto disposto stabilito ai successivi artt. 32 e 33. punti precedenti, un proprio profilo orario, rispetto al quale verranno computati tutti gli istituti giuridici ed economici.
d. Al fine di garantire il recupero psico-fisico, ogni dipendente ha diritto al riposo settimanale nella misura di un giorno ogni sette, al quale non può rinunziare.
e. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, dell’art. 26 del decreto legislativo n. 66/2003CCNL 7.4.1999, la durata media settimanale della prestazione lavorativa non può essere superiore alle 12 ore continuative a qualsiasi titolo prestate. Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo, consecutive nell’xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (0-00). Nell’ambito della stessa giornata lavorativa, non può essere programmato più di un turno.
f. Va salvaguardata la regolarità nella programmazione del turno e, per permettere di conciliare le esigenze aziendali e quelle familiari, il turno dell’intero mese viene predisposto 10 giorni prima dell’inizio del mese cui si riferisce. Alla fine di ciascun ciclo di turno, va garantito il riposto compensativo. In presenza di eventi straordinari, che richiedano la modifica del turno già programmato, il dipendente deve esserne tempestivamente informato, onde ricercare soluzioni atte a contemperare le esigenze di servizio con quelle personali.
g. Nell’orario di lavoro del personale turnista è compreso lo straordinarioil tempo necessario per il passaggio di consegne. A tal fine i coordinatori, viene calcolata responsabili della programmazione dei turni, provvedono a scaglionare l’ingresso/uscita del personale e a regolamentare la modalità di passaggio delle consegne, in modo tale da garantire una adeguata compresenza degli operatori, nonché i livelli assistenziali durante il periodo di consegne. Detto piano di lavoro deve essere, inoltre, validato dal Responsabile di Struttura. Qualora, in presenza di condizioni straordinarie, il passaggio di consegne dia luogo a produzione di eccedenze orarie (per necessità di permanenza in servizio oltre il periodo di accavallamento), queste potranno essere recuperate o monetizzate a domanda del dipendente.
h. Le eccedenze di orario in uscita riscontrate rispetto al profilo orario predefinito vengono riconosciute per intero - previa conferma anche a sanatoria da parte del rispettivo responsabile - qualora superino i 15 minuti.
i. E’ prevista la flessibilità per il personale che non opera in servizi articolati su 12 o 24 ore, in entrata ed in uscita fino a 30 minuti, là dove compatibile con riferimento ad un periodo non le esigenze di servizio, garantendo comunque la presenza del personale necessario in determinate fasce orarie.
j. Non possono ordinariamente effettuarsi orari giornalieri spezzati con intervallo tra l’uscita e il successivo ingresso superiore a sei mesi2 ore, con esclusione di specifiche richieste di lavoratori coerenti con le esigenze di servizio.
2. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi La presenza in servizio è attestata mediante timbratura del tesserino individuale presso gli appositi rilevatori automatici ubicati nelle sedi di secondo livellolavoro. Il personale dipendente è tenuto alla timbratura nel rilevatore può vicino alla sede di lavoro, eventuali variazioni devono avere giustificazione determinata da esigenze di servizio. Modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dall’Azienda, in relazione a necessità connesse a variazioni alle oggettive esigenze di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecnicheservizio, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale informando preventivamente la RSU e le XX.XX.. Le omesse timbrature devono essere tempestivamente giustificate all’Ufficio presenze assenze della struttura di cui all'artriferimento.
3. 31 del c.c.n.l, il periodo Si concorda che viene istituito apposito gruppo tecnico paritetico con le funzioni di:
a. analisi e verifica della prassi operativa delle diverse articolazioni aziendali
b. analisi della normativa in materia di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni orario di riposo devono comprendere lavoro
c. elaborazione di una proposta di regolamento che disciplini compiutamente la domenica salvo i casi casistica aziendale materia di attività lavorative nei settori orario di pubblica utilità lavoro nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopracontratto, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavoratesia nazionale che integrativo aziendale, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.lfinalità dell’omogeneizzazione nel trattamento dei dipendenti delle varie articolazioni., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Samples: Accordo Integrativo Locale
Orario di lavoro. Per 1. A decorrere dall’1.1.2017, la durata dell'orario si fa riferimento alle norme dell’orario normale di legge ed alle relative deroghe ed eccezionilavoro è fissata in 38 ore settimanali, distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni la settimana.
2. L'orario, così come previsto secondo le modalità del successivo art. 18, potrà inoltre essere realizzato anche come media settimanale
3. La durata dell'orario contrattuale massima settimanale dell’orario di lavoro che può essere richiesta e deve essere prestata è di 48 ore.
4. La durata massima giornaliera dell’orario di lavoro che può essere richiesta e deve essere prestata è di 9 ore.
5. L'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente C.C.N.L..
6. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi arttlavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. 32 e 33L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l’inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore è tenuto alla prestazione lavorativa.
7. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto nell'ambito di nastri lavorativi anche differenziati, la cui definizione e oggetto di contrattazione aziendale a contenuto solo normativo.
8. Le operazioni accessorie quali indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, ecc. all'inizio ed al termine del turno di lavoro vanno effettuate oltre la durata media settimanale della prestazione lavorativadell’orario di lavoro di cui al comma 1, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad fatte salve particolari situazioni derivanti dalle esigenze tecniche, produttive legate alle realtà logistiche ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale aziendali e per l’utilizzo di specifici Dpi; i tempi delle operazioni suddette si intendono già considerati nella retribuzione di cui all'art. 31 27 del c.c.n.l, presente C.C.N.L.
9. Il personale turnista non deve lasciare il periodo di riferimento è comunque pari servizio fino a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativequando non sia stato sostituito, fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
10. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il riposo domenicale, l'altro giorno tempo impiegato a raggiungere dal posto di riposo può essere fruito nell'arco della settimanalavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. L'attuazione Per posto di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza lavoro deve intendersi quello indicato dall'azienda nella lettera di assunzione o per nuova assegnazione.
11. Nei confronti dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in materia di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale orario di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a si applica esclusivamente quanto previsto stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 45, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
12. Xxxxx In caso di adozione dell'orario spezzato, intendendosi per tale l’orario che prevede un intervallo non retribuito per la consumazione dei pasti principali, la durata di tale intervallo non deve essere superiore a due ore. Regolamentazione per impianti/reparti a ciclo continuo
1. Negli impianti/reparti a ciclo continuo 24 ore su 24, fermo restando l’orario settimanale di 38 ore, per esigenze legate alla specifiche realtà logistiche ed organizzative, previo esame congiunto, l’azienda potrà adottare turnazioni settimanali anche multiperiodali, con turni giornalieri di 8 ore e settimane lavorative, anche alternate, di 32 ore e 40 ore.
2. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in attoatto aziendalmente, i lavoratori addetti ai suddetti impianti/reparti in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza 2 maggio 1980della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuitariconosciuta, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo ogni periodo giornaliero, 24 una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
3. In espressa deroga a quanto definito nei commi 4 e 9 del presente articolo, la sostituzione del personale addetto assente per cause non imputabili all'organizzazione del lavoro deve avvenire entro un massimo di 4 ore di ininterrotto riposo per ogni settimanadalla fine del turno.
4. L'orario di lavoro ed i turni devono Restano in essere predisposti dall'impresa in modo gli accordi aziendali esistenti che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso regolano la materia dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa all'interno degli impianti a tutti gli effetticiclo continuo.
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Samples: CCNL 18.6.2018
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni(art. La durata dell'orario contrattuale 17 CCNL 6.7.1995)
1. L'orario ordinario di lavoro è di 40 36 ore settimanalisettimanali ed è articolato, salvo quanto disposto previo esame con le Organizzazioni Sindacali, ai successivi arttsensi delle fonti normative vigenti.
2. 32 L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e 33di apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario, è determinata previo esame191 con le Organizzazioni Sindacali, dai dirigenti responsabili, nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. Ai sensi dell'articolo 436, quarto commacomma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142192 al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri: -ottimizzazione delle risorse umane -miglioramento della qualità delle prestazioni -ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza -miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni 191 In materia occorre tenere conto delle previsioni dell’art.5, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003D.Lgs.n.165/2001 come modificato dall’art. 34 del D.Lgs.n.150/2009, che stabiliscono la sola informazione sindacale relativamente all’organizzazione degli uffici e del lavoro. Successivamente, la durata media settimanale della prestazione lavorativadisciplina dell’art. 5, compreso lo straordinariocomma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesiè stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi 2, commi 17 e 19, del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. 192 Ora art.50, comma 7, del D.Lgs.n.267/2000. -rispetto dei carichi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.llavoro., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato."
4. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:
a) orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in non più servizio di due frazioni. In base a tutto il personale addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario secondo quanto previsto dall'art. 7 13 del decreto legislativo DPR n. 66/2003 il riposo giornaliero 268 del 1987193;
d) utilizzazione in maniera programmata di 11 ore deve essere fruito tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni funzione di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero una organica distribuzione dei carichi di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17lavoro;
e) priorità nell'impiego flessibile, comma 4, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora per i dipendenti in situazioni di pausasvantaggio personale, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche sociale e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, familiare e per eventuali inoperosità nel corso i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266194.
5. L'osservanza dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - da parte dei dipendenti è computato nell'orario effettivo accertata mediante controlli di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettitipo automatico.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di 40 lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
3. La misura delle ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo giornaliere non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi superare il numero di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale 8 ore su due turni di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per termine dell’attività lavorativa non oltre le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo 19 fatte salve le attività caratterizzate situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto ora- rio, ovvero diverse pattuizioni derivanti da due frazioni Accordi territoriali.
4. A norma della Legge 8 ottobre 2010, n° 170, ai genitori di minori che presentano disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.S.A.) e disturbo pervasivo dello sviluppo (D.S.P.), potranno essere assegnati turni di lavoro durante la giornatacon le caratteristiche indicate al successivo comma 5, lett. a). La relativa circostanza dovrà essere comprovata da apposita documentazione. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero il beneficio potrà essere conces- so ad uno solo dei genitori.
5. Potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a valere anche per una singola agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente ar- ticolo, eventuale apertura nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, turno antimeridiano del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in attosabato, con decorrenza 2 maggio 1980termine alle ore 13:00;
c) Un orario di chiusura e termine dell’attività lavorativa diverso da quello indicato al comma 3;
d) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco settimanale, è abolita la possibilità in particolari situazioni organizzative, ad esempio: località stagiona- li, piccoli centri con mercato il sabato, e simili;
e) fermo restando quanto previsto al comma 10 lettera b “articolazio- ne plurisettimanale su cinque giorni” del presente articolo, forme di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali In alcuni periodi dell’anno, a fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
f) Modalità per l’applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 8, compreso il va- lore della prestazione sostitutiva della mensa;
g) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento pre- visti dalla normativa vigente per l’iscrizione al RUI-ISVAP ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di legge o ammini- strative, cui si applicano le disposizioni dell’art. 9 del c.c.n.l. 13 dicembre 1977presente CCNL. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione suddette intese/accordi dovranno essere sottoscritte da ANAPA Rete ImpresAgenzia e dalle XX.XX. territoriali firmatarie del 25 presente contratto.
6. A seguito di intese sui precedenti punti b), c), d), e) potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per cento calcolata sulla retribuzione baseun massimo di 26 ore.
7. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativaSono fatte salve eventuali Intese già raggiunte a livello territonaie e/o aziendale.
8. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione l’intervallo fra i due turni sia di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto tale da non consentire il rientro del lavoratore al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, proprio domicilio per la consumazione del pasto. L'impresapa- sto, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiegoverrà erogata al lavoratore, per spostamenti da un posto all'altro i giorni di lavoro anche quando fossero quelli abitualieffettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale presta- zione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario la concreta applicazione del presente arti- colo, viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore: per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo i comuni con numero di lavoro come prestazione lavorativa e come abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45’ (comprese); per i comuni con numero di abitanti supe- riore a tale retribuitanumero, fino ad ore 2 (comprese). Le spese Agli effetti della rilevazio- ne della durata di viaggio che cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data del 12/4/2007 (data di sottoscrizione del ver- bale presso il lavoratore sopporta per Ministero del lavoro); allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresaorganizzative. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che Viene demandato all’Ente bilaterale il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettimonitoraggio del fenomeno.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed e alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi arttal successivo art. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi26. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%25 per cento, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioniturni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx Fermo restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, 22 comma 8, ° del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 1110° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 31 (Lavoro lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausalibertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed e il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti. Col primo gennaio 1986, l'orario di lavoro sarà ridotto di 40 ore annue, di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative. Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale. Per i servizi di pulizia negli impianti industriali, a fronte di esigenze oggettive dell'attività produttiva, l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. L'attuazione di quanto sopra sarà realizzato previo confronto tra le parti. L'effettuazione di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali. In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% della retribuzione tabellare e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate. Le eventuali ore prestate oltre le 40 medie nell'arco del periodo prestabilito per il regime di flessibilità, saranno retribuite con la maggiorazione dovuta per le prestazioni straordinarie. Quanto sopra non è cumulabile con quanto previsto al comma 5 del presente articolo in tema di scorrimento del secondo giorno di riposo.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa distribuzione orario settimanale. In riferimento alle norme al C.C.N.L. del 21/04/2008 art. 40, tutti i lavoratori portieri categoria A2 e A4 usufruiranno nell'ambito della riduzione d'orario prevista dall'articolo stesso, di legge ed alle relative deroghe ed eccezioniuna mezza giornata di chiusura settimanale che viene fissata al sabato a partire dalle ore 12,00. La durata dell'orario contrattuale Ai portieri di categoria A1, A3 e A5 art.47, l'orario settimanale di lavoro è attualmente in vigore pari a 45 ore settimanali viene di 40 norma distribuito nel seguente modo: dal lunedì al venerdì: massimo 9 ore settimanaligiornaliere al sabato: massimo 3 ore al mattino (non oltre le ore 12.00) In nessun caso l'orario di lavoro giornaliero potrà essere frazionato in più di due periodi, salvo quanto disposto ai successivi arttle deroghe esplicitamente previste dal presente accordo. 32 Le parti ribadiscono e 33riconfermano che la normale prestazione settimanale è quella prevista dall'art.47 CCNL per i portieri di categoria A1, A3 e A5; pertanto la prevista maggiorazione per lavoro straordinario decorrerà dall' ora immediatamente successiva al normale orario di lavoro previsto dal C.C.N.L. stesso. Ai sensi dell'articolo 4L'orario di lavoro come sopra specificato, quarto commapuò essere distribuito, del decreto legislativo n. 66/2003mediante accordi fra le parti interessate, la durata media settimanale della con prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesidata in modo diverso. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livelloPer tutti i lavoratori portieri, in relazione a necessità connesse a variazioni particolari e specifiche esigenze ( es. esposizione sacchi ) l'orario di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può lavoro potrà essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto articolato secondo una delle seguenti modalità che andranno congiuntamente definite tra le parti tramite accordo scritto:
a) Anticipo apertura portone. L'eventuale anticipo della apertura del portone sarà compensato attraverso un'anticipazione della chiusura serale del portone stesso.
b) Chiusura completa della portineria nella giornata del sabato.
c) L'orario giornaliero, come previsto dall'art.40 punti 3 e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali4 del CCNL, potrà essere concordata una distribuzione frazionato in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendalitre periodi con due pause. Nel In tal caso al portiere sarà riconosciuta un'indennità pari al 6,5% del salario conglobato. Sono fatte salve le condizioni di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per miglior favore.
d) Banca delle ore. In detta banca delle ore dovranno confluire tutte le ore lavorateeventualmente eccedenti il normale orario di lavoro contrattuale. Le ore eccedenti saranno recuperate preferibilmente nel periodo feriale, o in concomitanza dei riposi settimanali; in ogni caso non oltre sei mesi dalla effettiva prestazione, previo accordo. Le ore eccedenti il normale orario di lavoro che confluiranno nella banca delle ore saranno maggiorate con la una percentuale pari al 10 % della normale paga oraria. Tale maggiorazione verrà erogata con le competenze del 25%mese in cui le ore sono state svolte. Qualora per eventi eccezionali, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore non imputabili alla volontà del presente c.c.n.l.condominio e dei lavoratori, negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l.dette ore non potranno essere recuperate, le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a stesse verranno liquidate secondo quanto previsto dall'art. 7 81 punto 6 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.C.C.N.L.
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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Per Dipendenti Da Proprietari Di Fabbricati
Orario di lavoro. Per 1. Il/la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro telelavoratore/telelavoratrice è di 40 tenuto/a a prestare le ore settimanalicontrattualmente previste dal CCNL vigente, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale comprensive della prestazione lavorativaresa al suo domicilio e presso la Sede comunale di lavoro. I/le Dirigenti responsabili dei diversi progetti di telelavoro definiscono con i/le telelavoratori/telelavoratrici la frequenza dei rientri nella Sede di lavoro, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo che comunque non superiore può essere inferiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino 3 giorni per settimana organizzata su 5 giorni lavorativi e a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi4 giorni per settimana organizzata su 6 giorni lavorativi. La prestazione è distribuita in 5 resa presso il domicilio dal/dalla telelavoratore/telelavoratrice non può eccedere i 2 giorni lavorativi consecutivisettimanali ed è di almeno un giorno alla settimana.
2. I 2 giorni La distribuzione dell’orario di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativelavoro, fermo restando il riposo domenicalemonte ore giornaliero dovuto, l'altro giorno è a discrezione del/della telelavoratore/telelavoratrice nelle giornate prestate in telelavoro. Il/la telelavoratore/telelavoratrice è comunque tenuto/a a dare la disponibilità di riposo può essere fruito nell'arco almeno due periodi di un’ora ciascuno nell’arco della settimanagiornata, come fissati in termini orari nel progetto di telelavoro, per comunicazioni di servizio.
3. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale I due periodi di cui all'artal precedente comma 2 devono essere inclusi nelle fasce orarie giornaliere che vanno dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
4. 33 del presente c.c.n.lIl/la telelavoratore/telelavoratrice che, per gravi ed eccezionali ragioni, debba allontanarsi durante le fasce orarie a disposizione per comunicazioni, deve chiederne autorizzazione preventiva al/alla Dirigente responsabile indicando una fascia oraria alternativa., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo)
5. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio deve essere distribuito nell’arco della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle in modo da assicurare le 11 ore di minor lavororiposo consecutive nelle 24 ore, come previsto dalla normativa vigente.
6. Nelle giornate di lavoro svolte presso il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausadomicilio, non retribuitail/la telelavoratore/telelavoratrice è tenuto/a a segnalare la propria presenza in servizio per via telematica, attraverso l’inserimento delle timbrature attestanti l’inizio e la fine del lavoro nella procedura per la consumazione rilevazione informatizzata delle presenze, utilizzando le proprie credenziali d’accesso.
7. Le eventuali interruzioni del pastocircuito telematico, dovute a guasti o cause accidentali, e comunque non imputabili al/alla telelavoratore/telelavoratrice, saranno considerate a carico del Comune e quindi non produrranno alcun effetto sulla retribuzione o sul calcolo della produttività. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo In tal caso l’Amministrazione si impegna ad intervenire tempestivamente per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizionela risoluzione del guasto.
8. Nel caso di lavoro in cui l’interruzione dell’attività lavorativa si dovesse protrarre a turnolungo, il personale dando luogo ad un indubbio danno nell’espletamento del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresail/la Dirigente che ha proposto il progetto di telelavoro può, con apposita comunicazione, prevedere il rientro del/della telelavoratore/telelavoratrice in ufficio, limitatamente al periodo necessario per ripristinare il sistema. Sono escluse dal rimborso Tale variazione deve essere comunicata per le spese conseguenti attività di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto competenza al Settore deputato alle politiche di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettigestione delle Risorse Umane.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge (Coordinato con successive modificazioni ed alle relative deroghe ed eccezioniintegrazioni - Art. La durata dell'orario contrattuale 20-D.P.G. n.116/9 e art.6-D.P.G. n.385/95)
1. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 36 ore, distribuite in cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani, ed è articolato come segue: mattino: 8 / 14; pomeriggio: 16 / 19; Nel caso in cui l'orario di 40 ore settimanalilavoro settimanale sia articolato in 5 giornate, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà potranno essere aumentato fino a dodici mesi con accordi effettuati più di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesidue rientri pomeridiani compensativi. La prestazione è distribuita rilevazione dell'orario d'ingresso ed uscita, nonché la presenza in 5 giorni lavorativi consecutiviservizio saranno documentati attraverso sistemi automatici omogenei per tutti gli appartenenti al comparto. I 2 giorni Diverse modalità potranno essere stabilite per particolari posizioni e situazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Può essere introdotta la flessibilità programmata dell'orario di riposo lavoro con i seguenti limiti: Orario d'ingresso 8.00 - 9.00 Orario d'uscita 13.00 - 14.00 Le ore eventualmente effettuate in meno sono recuperate nei pomeriggi in cui non si effettuano i rientri compensativi entro la settimana successiva e per un minimo di due ore lavorative. Entro la prima settimana del mese successivo devono comprendere la domenica salvo essere effettuati i casi recuperi delle ore rimanenti senza limitazione alcuna. Nell’ipotesi di attività lavorative nei settori mancato recupero, oltre alle eventuali conseguenze di pubblica utilità ordine disciplinare, si provvede al recupero del corrispondente compenso orario. Il personale incluso in turni di lavoro avvicendati non può usufruire dell'orario flessibile. Le articolazioni degli orari giornalieri e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra settimanali e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati loro flessibilità (settimana corta, orario spezzato, orario prolungato) sono stabilite con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate specifico riferimento all'ottimale utilizzazione delle strutture ed in relazione alle esigenze aziendalidi servizio e della utenza. Nel caso L'Amministrazione regionale e degli Enti curano affinché della fascia oraria di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria apertura al pubblico degli uffici sia data amplia pubblicità per le ore lavorateesigenze dell'utenza, che deve altresì fruire della presenza in detta fascia oraria del personale addetto all'informazione. Allo scopo di far fronte ad adempimenti non rinviabili in determinati periodi dell'anno, può essere prevista, anche per una sola parte del personale, una concentrazione degli orari nei periodi stessi, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva corrispondente riduzione dell'orario concordato."negli altri periodi dell'anno. La distribuzione giornaliera dell'orario Qualora, per esigenze dell'Amministrazione, il dipendente debba prestare servizio in un giorno festivo, egli ha diritto ad un riposo compensativo entro la settimana successiva. Qualora il dipendente, non incluso in turni di lavoro, presti servizio in giornata festiva, è corrisposta una maggiorazione pari al 30% della retribuzione oraria, fatto salvo il diritto al recupero compensativo. Per servizi aperti al pubblico, servizi connessi con le esigenze della comunità, servizi di elaborazione automatica dei dati, per altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze funzionali, possono essere istituiti turni obbligatori, anche festivi, durante i quali il lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 è distribuito organicamente nelle ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornataantimeridiane, pomeridiane e notturne. In ogni caso sarà garantito un riposo caso, qualsiasi variazione al normale orario di servizio deve essere preventivamente concordata con le Organizzazioni sindacali. Particolari orari di servizio possono essere previsti per l'espletamento di attività esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali. Nell'ambito della medesima Amministrazione possono coesistere più forme di orario secondo le esigenze di servizio. Ai sensi della normativa comunitaria, l'orario di lavoro massimo giornaliero è di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma nove ore; per particolari servizi ed esigenze legate alla incolumità di persone e/o cose ed alla pubblica utilità, la prestazione lavorativa è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in attoeccezionalmente consentita oltre tale limite, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità una interruzione minima di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, 30 minuti per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turnoimpossibilità, il personale del turno cessante non servizio può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro essere ultimato anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettisenza l'interruzione.
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Samples: Contratto Regionale Di Lavoro
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale L’orario ordinario di lavoro è di 40 36 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra disposto dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724 e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni dall’art. 6 del D.L. 28/03/1997 convertito dalla L. 140/97, l’orario di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendalilavoro, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitariaè articolato su cinque giorni, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate esigenze dei servizi da due frazioni erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici, che vengono stabilite in contrattazione integrativa ai sensi del comma 3.
2. L’orario di lavoro durante la giornataè funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell’art. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono determinate, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 174 (contrattazione collettiva integrativa), comma 43 lett. B) dai dirigenti responsabili. A tal fine, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario l’orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativaviene determinato sulla base dei seguenti criteri : - ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione Nel rispetto di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuitaquanto previsto dai precedenti commi, per la consumazione del pasto. L'impresarealizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, nel fissare i turni anche coesistendo, le seguenti tipologie di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente orario: - orario articolato su cinque giorni: si attua con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e come tale retribuitacollocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo. Le spese - orario articolato su sei giorni: si svolge di viaggio che il lavoratore sopporta norma per ragioni sei ore continuative antimeridiane ai sensi del D.L. n. 79 del 1997; - orario flessibile: si realizza con la previsione di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - fasce temporali entro le quali sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio consentiti l’inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettigiornaliera; - turnazioni; - orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. Per il personale dell’Agenzia delle Dogane possono essere previste specifiche articolazioni dell’orario di lavoro in relazione alla necessità di garantire i servizi istituzionali.
5. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti.
6. Le assenze per l’intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell’orario di lavoro della giornata di assenza..
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Orario di lavoro. Art. 11
a) Per il personale viaggiante inquadrato ai parametri retributivi I ed L, impiegato in mansioni discontinue a norma del R.D.L. 15.3.1923 n. 692, X.X. 00.0.0000, x. 0000, X.X. 6.12.1923, n. 2657, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la durata dell'orario si fa riferimento alle norme cui attività comporti l’alternanza tra periodi di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell’orario di lavoro è di 40 39 ore settimanali.
b) L’applicazione di tale regime orario è soggetta alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui sopra con una delle seguenti modalità: - La verifica si intende esperita da parte dell’azienda inviando, salvo quanto disposto ai una sola volta, alle XX.XX. competenti territorialmente stipulanti il presente CCNL, anche per il tramite dell’associazione datoriale cui l’impresa aderisce, un’apposita comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo. Nella comunicazione dovrà essere indicato il numero dei lavoratori. In caso di richiesta di incontro da parte delle XX.XX. lo stesso deve tenersi e concludersi positivamente, in ogni caso, entro e non oltre i 15 giorni successivi arttalla data della comunicazione; - La verifica potrà altresì essere effettuata inviando, una sola volta, per il tramite dell’associazione datoriale cui l’impresa aderisce o conferisce mandato, un apposita comunicazione ad Ebilog o agli enti bilaterali di settore già costituiti tra le XX.XX. 32 e 33le associazioni datoriali i quali ne daranno a loro volta comunicazione alle rappresentanze territoriali delle XX.XX. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata firmatarie il presente CCNL; La discontinuità si intenderà tacitamente verificata una volta esperito con riferimento una delle modalità di cui sopra.
c) L’orario ordinario di lavoro pari a 39 ore settimanali distribuibile sino ad un periodo non superiore a massimo di sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi giorni nell’arco della settimana ed è conguagliabile nell’arco di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornataquattro settimane. In ogni caso la durata media massima dell’orario di lavoro settimanale, comprensivo delle ore di lavoro straordinario, non può essere superiore a 48 ore. La prestazione lavorativa giornaliera ordinaria, distribuibile su un nastro lavorativo di 13 ore, può essere articolata con un minimo di due ore di orario ed un massimo di xxxx xxx, che potranno essere estese a 10 nel caso in cui il lavoratore venga adibito, per parte della prestazione, ad attività di magazzino.
d) Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l’inizio la fine del lavoro. Tale periodo sarà garantito un riposo giornaliero determinato in coincidenza con gli orari indicati dal datore di almeno 8 ore consecutivelavoro compri conoscenza individuale indicativamente settimanali, anche mediante utilizzo di piattaforme multimediali e comunque non potranno essere in alcun modo organizzati o sottoposti i turni al lavoratore seguendo il criterio del ranking reputazione male generati anche da algoritmi. Quanto concordato nel presente comma è stabilito Il lavoratore dovrà trovarsi, allora Ario previsto quale inizio della prestazione segnata, nell’area prevede finita dal dottore e la presenza in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in attoservizio potrà essere attestata da parte dello stesso lavoratore, con decorrenza 2 maggio 1980assunzione di responsabilità, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex artanche attraverso strumentazioni multimediali, seguendo le apposite procedure che saranno indicate dal datore. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il Il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione in coincidenza con l’inizio del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro proprio orario di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto una volta testato la propria presenza, con relativa decorrenza del tempo di lavoro, si renderà così disponibile ad eseguire i compiti connessi all’attività di servizio per l'inizio della sua prestazione giornalierala durata dell’orario assegnato. L’orario giornaliero, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altrola conseguente retribuzione, tra l'inizio ed il termine della prestazionequale risultante di uno più riprese, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettinon potrà essere inferiore alle due ore complessive.
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Orario di lavoro. Per In conformità con l'art. 7 del CNLG la durata dell'orario settimana corta dei giornalisti si fa riferimento alle norme attua ripartendo l'o- rario di legge ed alle relative deroghe ed eccezionilavoro settimanale (36 ore di massima) in cinque giorni. La durata dell'orario contrattuale Direzione competente curerà che l'arco di impegno di lavoro è di 40 non superi, se non in casi eccezionali, le 9 ore settimanaliquotidiane. Ferme le disposizioni sul lavoro settimanale, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4il giornalista non può essere chiamato al lavo- ro nel giorno in cui, quarto commaper effetto della settimana corta, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesideve effettuare prestazioni. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livellogiornata, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco settimanale (che l'Azienda, quando possibile, farà in modo siano consecutivi) potranno coincidere con qualsiasi giorno della settimana. L'attuazione Le gior- nate di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendalicui sopra, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitariaquando fissate, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà potranno essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavoratespostate nei casi, con le modalità e con i li- miti di recupero convenuti in sede aziendale tra la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione baseRAI e l’Usigrai. A partire dall'entrata in vigore Fermo restando l’obbligo di osservanza dell’orario di lavoro di cui al primo comma del presente c.c.n.l.articolo, negli accordi in considerazione delle specifiche modalità di secondo livelloesplicazione dell'attività dei giornalisti RAI, sottoscritti ai sensi l'indennità compensativa del 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per il lavoro festivo e domenicale) di cui al 15° comma dell'art. 3 7 del CNLG viene estesa a tutte le categorie e mansioni che operano in azienda. La suddetta indennità viene aumentata di un punto percentuale per i giornalisti in- caricati di svolgere servizi come inviato, per i capi servizio e vice capi redattori di “li- ne”, per i capiredattori di “line” ed i corrispondenti dall’estero. In conseguenza della corresponsione della predetta indennità, non trovano applicazione le disposizioni in materia di lavoro straordinario di cui ai commi 10, 11, 13, 17 e 18 dell’art. 7 del vigente CNLG. Relativamente al disposto di cui al comma 14 dell'art. 7 del CNLG si conviene che esso trova applicazione in Azienda compatibilmente con il 5° comma del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioniarticolo. In base relazione a quanto previsto dall'artdal quarto e quinto comma dell’art. 7 CNLG, nelle redazioni in cui i giornalisti lavorino prevalentemente al desk – Televideo e Rainews 24 - il Direttore, d’intesa con l’Azienda, proporrà le soluzioni necessarie alla effettiva applicazione della nor- ma, dandone preventiva informazione al C.d.R.. Le soluzioni non dovranno comportare un aumento del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario carico di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuitai giornalisti impegnati nella “line”. Le spese Parti verificheranno lo stato di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso attuazione della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoronorma, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese in riferimento al monte di viaggio giorni “extra line” che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, dovessero accumularsi ed a modi e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettitempi del loro smaltimento.
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Samples: Accordo Integrativo
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore, da articolare di 40 ore settimanalinorma su sei giorni, salvo e laddove la programmazione operativa dell'Organizzazione lo consenta, anche su cinque giorni. In conformità a quanto disposto ai successivi arttprevisto dall'art. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto commacommi 4 e 5, del decreto legislativo D.Lgs. n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 settimanale, comprese le ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornatastraordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 12 mesi, calcolato a decorrere dal 1º aprile 2006. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero Ciò è reso necessario dall'esigenza di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17garantire sempre, comma 4senza soluzione di continuità, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità ottimali livelli di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977assistenza. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 parti si incontreranno entro 24 mesi per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno verificare l'applicazione della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso deroga che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo)precede. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa e la relativa distribuzione sono fissati dall'Organizzazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, d'intesa con le XX.XX. territoriali; a tal fine l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana. I calendari di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al 1º comma. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratorelavoro straordinario, presentandosi nell'ora preventivamente fissata mentre per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione le settimane di durata inferiore all'orario predispostoa quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Tenuto conto che, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratole Organizzazioni sindacali avevano richiesto, unitariamente, di far slittare il negoziato per la definizione di talune delle tipologie di rapporto di lavoro disciplinate dalla "legge Biagi", in occasione del rinnovo della parte normativa del c.c.n.l. Durante la giornata e nelle ore in vigore; in conseguenza avevano chiesto alla delegazione nazionale dell'ANPAS di minor lavorofarsi garante, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausacon nota scritta, non retribuitain occasione del rinnovo del secondo biennio economico del c.c.n.l. 2002-2005, dell'impegno, per conto delle Associazioni aderenti, di non fare uso di dette tipologie di contratto sino all'addivenire di specifica disciplina contrattuale. Preso atto del rifiuto da parte della delegazione ANPAS di assumere tale garanzia, la consumazione UIL-FPL nazionale, onde non ritardare oltre l'applicazione del pastorinnovo economico del contratto per i lavoratori occupati nelle Associazioni aderenti, addiveniva alla decisione di siglare l'ipotesi d'intesa, e richiedeva l'apertura immediata del tavolo di confronto per giungere, nei tempi più rapidi, alla definizione anche di un protocollo aggiuntivo che disciplinasse la materia. L'impresaLa delegazione ANPAS rifiutava anche questa ipotesi, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifichepervenire rapidamente alla disciplina concordata della materia, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati tenuto conto che la richiesta non era stata formulata in modo unitario. Preso atto di tale comportamento, che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascunoporterebbe al risultato di consentire, oltre il riposo giornalieroalle Associazioni aderenti, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa utilizzare in modo unilaterale talune tipologie di contratto indicate dalla legge Biagi, la UIL-FPL dichiara la propria volontà di garantire uno dei principi fondamentali del diritto sindacale e del lavoro italiano, che riconosce "la condizione di debolezza del lavoratore nel rapporto con il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro datore di lavoro, in assenza di specifiche tutela contrattuali", riservandosi ogni possibile azione, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese la possibilità di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto ricorrere alle istituzioni di garanzia, Ministero del Welfare e Magistratura del lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornalierasancirlo. Milano 27 marzo 2006 Con riferimento all'accordo sottoscritto il 27 aprile 2006 "Rinnovo biennio economico 2004-2005" la scrivente Organizzazione sindacale, formula la seguente nota a verbale, relativa al piano formativo in appendice al capitolo art. 24 "Apprendistato". Coerentemente con quanto riportato al 18º comma dell'art. 24, il profilo dell'autista soccorritore, (già presente nella declaratoria delle qualifiche dal c.c.n.l. 1994-1997), "elaborato in via sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. tenendo conto delle linee-guida indicate dalla Conferenza Stato-regioni relativa al soccorritore "; il piano formativo conseguente non può che richiamarsi alle linee- guida citate, ed assumere la corretta dizione di soccorritore e non già autista soccorritore, come erroneamente indicato. A tal fine la CGIL-FP si riterrà libera di rappresentare anche presso gli enti deputati alla formazione del profilo del soccorritore tale istanza. Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega la "rappresentanza dei lavoratori per trasferirsi da un posto all'altrola sicurezza" In , tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.addì 27 marzo 2006 tra
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata massima normale dell'orario contrattuale di lavoro settimanale è di 40 ore, quella dell’orario giornaliero è di norma di 8 ore. A partire dall’1.1.2002 la durata massima normale dell’o- rario di lavoro settimanale diverrà di 39 ore. L’orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribui- to su 5 giorni nella settimana. Ove l'impresa, per obiettive esigenze economico-operati- ve, anche temporanee, ripartisca su 6 giorni il normale orario contrattuale di lavoro, ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U./R.S.A. Nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro con presta- zione individuale su 6 giorni, la retribuzione individuale per il 6° giorno viene maggiorata del 18%. Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrige- rante e di ghiaccio, l'orario contrattuale di 40 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, salvo quanto disposto ai successivi arttfatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle R.S.U./R.S.A., l'eventuale distribuzione su 5 giorni. 32 Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, ter- minai containers, magazzini e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003centri logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero particolari neces- sità operative, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo ordinaria giornaliera può essere fruito nell'arco compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione comprensive della settimanapausa pasto, la cui fruizione deve essere comunque effettiva. L'attuazione di quanto sopra sarà oggetto di un esame con- giunto tra azienda e R.S.U./R.S.A. o strutture territoriali. La istituzione di più turni giornalieri verrà programmata dalle aziende per far fronte ad obiettive esigenze economico- operative. Il lavoratore deve prestare la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per alcuni re-parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati e, tenendo conto delle necessità operative, per periodi predeterminati. Tali periodi daranno comunque comunicati al lavoratore alme-no con almeno 15 giorni 48 ore di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria e per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioniuna volta alla settimana. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero Ai lavoratori turnisti operanti su turni di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutivecompetono 30 minuti di pausa retribuita. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel Nel fissare i turni di lavoro lavoro, o di riposo riposo, tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente compatibilmen- te con le esigenze dell'azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in tempo dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva tempe- stiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due orenel limite massimo di 2 ore salvo casi eccezionali. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa Ai lavoratori operanti su turni notturni di impiego8 ore o comun- que che prestano la propria attività per almeno 5 ore nell’in- tervallo compreso tra le ore 22 e le ore 06, per spostamenti da ogni giornata prestata in detta fascia oraria, compete un posto all'altro a riduzione di lavoro anche quando fossero quelli abitualiora- rio di 15 minuti. Per conducenti addetti esclusivamente a locomotori, stal- lieri, addetti esclusivamente alla manovra dei vagoni, addetti alla pulizia, la nona ora giornaliera, in quanto richiesta dall'a- zienda, viene compensata con una quota oraria del minimo tabellare e per eventuali inoperosità nel corso dell'indennità di contingenza. A partire dall' 1.9. 2000 i lavoratori, in aggiunta alla ridu- zione complessiva di 68 ore su base annua prevista dal c.c.n.l. 4 maggio 1995, fruiranno di un'ulteriore riduzione su base annua di 8 ore dell'orario di lavoro lavoro. Ulteriori 4 ore di riduzione d'orario, su base annua, verran- no riconosciute a decorrere dall' 1.7.2001. Ulteriori 8 ore di riduzione d'orario, su base annua, verran- no riconosciute a decorrere dal 31.12.2001. A partire dall’1.1.2002, a fronte della riduzione dell’orario normale settimanale a 39 ore, le riduzione dell’orario di lavo- ro di cui ai commi precedenti, passerà da 88 a 40 ore su base annua (assorbite 48 ore di ROL). Ai fini della effettiva fruizione, detti pacchetti di ore dovranno essere utilizzati per almeno il 50% in relazione alle specifiche esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo aziendali, con diverse modalità, previo esame congiunto con le R.S.U./R.S.A.; per la parte eventuale residua in relazione alle esigenze del lavoratore, con fruizione non inferiore al 50% dell'orario individuale giornaliero. Nel caso di lavoro permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso ed il permesso sarà accorda- to compatibilmente con le esigenze di lavoro. I permessi dovranno essere fruiti entro l'anno di matura- zione. I permessi eccezionalmente non usufruiti saranno compen- xxxx con la retribuzione calcolata in quote orarie della retribu- zione mensile di fatto in atto al momento della scadenza. La riduzione di orario non maturerà nei periodi di assenza per assenza facoltativa, aspettativa non retribuita, servizio militare e maturerà proquota annuale per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro. A tali effetti si considera come prestazione lavorativa e come tale retribuitamese intero la frazione di mese non inferiore a due settimane. Le spese riduzioni di viaggio orario di cui al presente articolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e recepiti dalla legislazio- ne italiana. Le parti concordano che nel monte ore annuo di riduzione di orario resteranno assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti extra contrattuali in materia di permessi indivi- duali e ferie. Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del Regio Decreto 15 marzo 1923 n. 692, il lavoratore sopporta quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impie- gati con funzioni direttive. A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, del Regio Decreto Legge dell’ 1 settembre 1923, n. 1955, (regolamento per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti l'ap- plicazione del Regio decreto Legge sopra citato), si conferma che è da spostamenti da un posto all'altro considerare personale direttivo escluso dalla limita- zione dell'orario di lavoro: “quello preposto alla direzione tec- nica od amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi”, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresapersonale quindi da non identificare necessariamente con quello avente l'inquadramento nel primo livello super e primo livello. Sono escluse dal rimborso Nelle realtà aziendali nelle quali siano in essere regola- mentazioni delle turnazioni differenti da quelle previste con- trattualmente, la sostituzione della maggiorazione del 5% (indennità turno) con i 30 minuti di pausa retribuita verrà con- cordata tra le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiparti.
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Samples: Accordo Per La Definizione Di Un CCNL Per Il Personale Dipendente Dalle Aziende Di Logistica
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di 40 lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
3. La misura delle ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo giornaliere non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi superare il numero di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale 8 ore su due turni di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per termine dell’attività lavorativa non oltre le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo 19 fatte salve le attività caratterizzate situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da due frazioni Accordi territoriali.
4. A norma della Legge 8 ottobre 2010, n° 170, ai genitori di minori che presentano disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.S.A.) e disturbo pervasivo dello sviluppo (D.S.P.), potranno essere assegnati turni di lavoro durante la giornatacon le caratteristiche indicate al successivo comma 5, lett. a). La relativa circostanza dovrà essere comprovata da apposita documentazione. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero il beneficio potrà essere concesso ad uno solo dei genitori.
5. Potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a valere anche per una singola agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, eventuale apertura nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, turno antimeridiano del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in attosabato, con decorrenza 2 maggio 1980termine alle ore 13:00.
c) Un orario di chiusura e termine dell’attività lavorativa diverso da quello indicato al comma 3;
d) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco settimanale, è abolita la possibilità in particolari situazioni organizzative, ad esempio: località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili;
e) fermo restando quanto previsto al comma 10, lett. b) - “articolazione plurisettimanale su cinque giorni” del presente articolo, forme di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
f) Modalità per l’applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 8, compreso il valore della prestazione sostitutiva della mensa;
g) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente per l’iscrizione al RUI-ISVAP ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di legge o amministrative, cui si applicano le disposizioni dell’art. 9 del c.c.n.l. 13 dicembre 1977presente CCNL. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione suddette intese/accordi dovranno essere sottoscritte da ANAPA Rete ImpresAgenzia e dalle XX.XX. territoriali firmatarie del 25 presente contratto.
6. A seguito di intese sui precedenti punti b), c), d), e) potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per cento calcolata sulla retribuzione baseun massimo di 26 ore.
7. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativaSono fatte salve eventuali intese già raggiunte a livello territoriale e/o aziendale.
8. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione l’intervallo fra i due turni sia di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto tale da non consentire il rientro del lavoratore al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, proprio domicilio per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiegoverrà erogata al lavoratore, per spostamenti da un posto all'altro i giorni di lavoro anche quando fossero quelli abitualieffettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario la concreta applicazione del presente articolo, viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore: per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo i comuni con numero di lavoro come prestazione lavorativa e come abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45’ (comprese); per i comuni con numero di abitanti superiore a tale retribuitanumero, fino ad ore 2 (comprese). Le spese Agli effetti della rilevazione della durata di viaggio che cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data del 12/4/2007 (data di sottoscrizione del verbale presso il lavoratore sopporta per Ministero del lavoro); allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresaorganizzative. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che Viene demandato all’Ente bilaterale il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettimonitoraggio del fenomeno.
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Orario di lavoro. I singoli CCNL riportano l’articolazione dell’orario di lavoro. L’orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, è regolamentato dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 recante Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, mentre per gli apprendisti minori si applica quanto disposto dalla Legge 17 ottobre 1967 , n. 977 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme gli apprendisti minori pertanto valgono le seguenti limitazioni: - per i minori in obbligo di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale istruzione, l’orario di lavoro è di 40 non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali, salvo quanto disposto ai successivi comprensive delle ore di formazione7, così come anche ribadito nell’interpello n. 11/2016 del MLPS Direzione generale per l’Attività Ispettiva; - per gli adolescenti che abbiano assolto all’obbligo scolastico l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali comprensive delle ore di formazione; Per gli apprendisti maggiorenni è prevista l’esecuzione del lavoro straordinario come regolato dagli artt. 32 5 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003, mentre, ai sensi della Legge 977/1967 (artt. Xxxxx restando le situazioni in atto15, con decorrenza 2 maggio 1980, 17 e 18) è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro vietato adibire i minori al lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativanotturno degli apprendisti maggiorenni è regolato dagli artt. Qualora 11-15 del D.Lgs. n. 66/2003 e comunque la durata non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il lavoratoresuddetto limite. Diversamente, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio l’art. 15, co. 1 della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito Legge 977/1967 vieta di adibire i minori al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione notturno, dove con il termine “notte” si intende un periodo di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle almeno 12 ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo consecutive comprendente l'intervallo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche ore 22 e le ore notturne 6, o tra le ore 23 e le ore 7. E’ consentita una deroga per gli adolescenti che abbiano compiuto i sedici anni, nel caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'impresa, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano equamente ripartite tra disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In tal caso il personale stesso garantendo a ciascunodatore di lavoro deve dare immediata comunicazioneal competente ufficio territoriale 7 Interpello MLPS n. 11/2016. dell’Ispettorato nazionale del lavoro, oltre il riposo giornalieroindicando i nominativi dei lavoratori, 24 le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di ininterrotto riposo per ogni settimanalavoro. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizioneL’art. Nel caso di lavoro a turno9, il personale co. 1 del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due oreD.Lgs. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio n.66/2003 stabilisce che il lavoratore sopporta maggiorenne ha diritto a un periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7. Per i minori la Legge 977/1967, all’art. 22 co. 2, prevede un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro nel corso frazionati o di breve durata nella giornata. Per gli apprendisti minori delle attività nei settori turistico, alberghiero e della sua prestazione giornaliera ristorazione - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro ivi compresi bar, gelaterie, pasticcerie ecc. - attività per le quali il maggior carico di lavorolavoro si concentra spesso nella domenica, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiriposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla xxxxxxxx0.
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Samples: Contratto Di Apprendistato
Orario di lavoro. Per (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) Ferma restando la durata settimanale dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro fissata dagli articoli 4A, 4B, e 4C del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni, per tutto il personale tale durata è realizzata come media nell'arco di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore di riferimento di 4 mesi, fatti salvi i limiti minimi e massimi laddove esistenti.
2) Aziendalmente, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, di intesa tra le parti, dovrà essere realizzata operativamente la necessità di avvicinare al massimo con l'obiettivo di raggiungere la coincidenza tra la prestazione effettiva e l'orario contrattualmente vigente a sei mesilivello nazionale od aziendale ove previsto, attraverso un riesame degli accordi che prevedono orari e/o turnazioni, che disciplinano i tempi per le prestazioni accessorie e complementari, i riposi aggiuntivi e quant'altro sarà ritenuto utile al raggiungimento dell'obiettivo medesimo. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, Nel caso in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto tre mesi sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l.indicato dovesse trascorrere senza risultati utili, le parti stipulanti aziendali, anche disgiuntamente, potranno concordare sottoporre per iscritto la non questione all'esame delle parti di livello superiore che si riuniranno entro 10 giorni dalla richiesta e nei successivi 20 giorni adotteranno le necessarie iniziative per garantire, al caso di specie, una corretta e compiuta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.
3) Per i servizi di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturaletrasporto esercitati con il doppio conducente, superiore al minimo contrattuale il tempo trascorso dal secondo autista a bordo del veicolo è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali. Il tempo di cui all'artal precedente periodo è retribuito, a seconda del tipo di prestazione effettuata, con criteri stabiliti a livello aziendale. 33 Per i servizi in parola trova applicazione la disciplina del presente c.c.n.lRegolamento CEE 20 dicembre 1985, n. 3820, in tema di tempi di guida, nastro lavorativo, periodi di riposo ed interruzioni., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata.
4) In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero trascorsi sei mesi dalla firma del presente accordo le parti provvederanno ad effettuare, in sede nazionale, una verifica sull'applicazione di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel quanto disposto con il presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresaarticolo. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, abrogati gli articoli 10 e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti12 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme ( ART. 22 CCNL 21-05-2018) LAVORO STRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE
a) entro il 31 dicembre dell’anno in corso dovrà essere resa dichiarazione scritta all’ufficio del Personale ed al proprio responsabile di legge area con cui l’interessato dichiara di voler usufruire del riposo compensativo ed alle relative deroghe ed eccezioniindica il periodo in cui intende fruirne. La durata dell'orario contrattuale richiesta deve essere corredata dalla autorizzazione del responsabile di lavoro area competente che è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore tenuto a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, concordare il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando con il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, dipendente interessato compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati organizzative,
b) in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra alternativa a quanto indicato al precedente punto a) entro il 31 dicembre dell’anno in corso dovrà essere resa dichiarazione scritta all’ufficio del personale ed al proprio responsabile di area con cui l’interessato richiede il pagamento del corrispettivo.
c) nel caso in cui il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre dipendente interessato non faccia pervenire alcuna comunicazione in merito secondo le modalità indicate ai precedenti punti a) e b) l’ufficio personale provvederà senza indugio al pagamento del corrispettivo cumulato nella banca delle ore.
d) nel caso in cui nell’anno in cui è stato programmato il riposo giornalierocompensativo si verifichi un evento straordinario ed eccezionale legato allo stato di salute del lavoratore è ammesso, 24 ore in deroga a quanto disposto ai precedenti punti il pagamento del corrispettivo cumulato nella banca delle ore. Nel mese successivo alla prestazione, l'ente è tenuto a corrispondere in ogni caso la percentuale di ininterrotto riposo per ogni settimanamaggiorazione prelevando le relative somme dalle disponibilità ordinario del fondo ex art. L'orario 14 del CCNL dell'1.4.1999. Non possono confluire nella banca delle ore, prestazioni di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizionestraordinario effettuate e non pagate per la assenza delle relative risorse. Nel caso L’ente, inoltre, è tenuto a "trasportare" nelle disponibilità dell’anno successivo la quota parte delle risorse finanziarie di lavoro a turnostraordinario dell'anno di riferimento non utilizzate per il pagamento delle relative prestazioni. Qualora il dipendente preferisca usufruire di un corrispondente periodo di riposo compensativo, il personale del turno cessante le risorse non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno spese nell'anno di competenza e accantonate nell'anno successivo, entro costituiscono ad ogni effetto una “economia” e tornano nella piena disponibilità di bilancio dell'ente. Resta inteso, in ogni caso, che, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge, in relazione all’art. 14 del CCNL 1-04-1999 i limiti delle due orerisparmi accertati a consuntivo confluiranno nelle risorse di cui all’art. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa 15, con priorità di impiego, per spostamenti da un posto all'altro destinazione al finanziamento del nuovo sistema di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetticlassificazione.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livelloIl lavoratore, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive base al vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'artall’art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero CPL di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni Bologna del 27/05/2021, è inquadrato nell’area con profilo professionale di lavoro durante operaio livello ; lei sarà altresì addetto a mansioni (agriturismo, maneggi, spacci o negozi aziendali per la giornatavendita diretta, fattorie didattiche). In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero L’orario di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma lavoro, è stabilito in attuazione dell'artpari, sulla base dell’art. 17, comma 43, punto 3 del D.LgsCCNL del 19/06/2018 e s.m.i., ed all’art. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto7 del CPL di Bologna del 27/05/2021, ad ore annue oppure ore mensili oppure ore settimanali; conseguentemente l’orario settimanale ordinario è perciò pari a ore, con decorrenza 2 maggio 1980la facoltà di variare, all’occorrenza, la collocazione temporale della prestazione ovvero la durata della prestazione lavorativa come previsto ed alle condizioni di cui all’art. 17 del vigente CCNL cui le parti espressamente si riportano. Lo svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale è abolita così regolata: - DAL AL DALLE ORE ALLE ORE - IL , DALLE ORE ALLE ORE E DALLE ORE ALLE ORE - IL , DALLE ORE ALLE ORE Le parti si danno atto che il giorno di riposo settimanale è il . In caso di necessità aziendali è consentita la possibilità di concordare definire una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un terzo turno giornaliero ex artperiodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: - oggettive esigenze tecnico – produttive, - esigenza connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minoreclausola flessibile) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio la variazione in aumento della durata della prestazione giornalieralavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, non dovesse essere adibito al lavoro produttivo, organizzativo o gli venisse richiesta una sostitutivo. Con la sottoscrizione del presente contratto Lei, formalmente ed espressamente, presta consenso e disponibilità alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa. La variazione della prestazione lavorativa le sarà di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratoregola comunicata con un preavviso di almeno 5 giorni. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel In caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed oggettiva urgenza il termine della prestazione, di preavviso è considerato come prestazione lavorativa ridotto a tutti gli effetti2 giorni.
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Samples: Contratti Di Lavoro Agricolo
Orario di lavoro. Per (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la durata dell'orario si fa riferimento alle norme normale di legge ed alle relative deroghe ed eccezionilavoro è fissata in 38 ore settimanali, distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni la settimana.
2. L'orario, così come previsto secondo le modalità del successivo art. 18, potrà inoltre essere realizzato anche come media settimanale.
3. La durata massima settimanale dell'orario contrattuale di lavoro che può essere richiesta e deve essere prestata è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 48 ore.
4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni durata massima giornaliera dell'orario di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo lavoro che può essere fruito nell'arco della settimanarichiesta e deve essere prestata è di 9 ore.
5. L'attuazione L'orario di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati esame congiunto con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipoi soggetti sindacali competenti individuati dall'art. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore 1 del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi
6. A termini dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 171, comma 42, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni , l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in attocui il lavoratore sia al lavoro, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità a disposizione del datore di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° lavoro e 11° comma (prestazione nel sesto giorno nell'esercizio della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo)sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione giornalierafino all'ora in cui il lavoratore è tenuto alla prestazione lavorativa.
7. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto nell'ambito di nastri lavorativi anche differenziati, non dovesse essere adibito al lavoro la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto solo normativo.
8. Le operazioni accessorie quali indossare o togliere gli venisse richiesta una prestazione indumenti di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, doccia, ecc. all'inizio ed al termine del turno di lavoro vanno effettuate oltre la durata dell'orario di lavoro di cui al comma 1, fatte salve particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative aziendali e per l'utilizzo di specifici DPI; i tempi delle operazioni suddette si intendono già considerati nella retribuzione di cui all'art. 27 del presente c.c.n.l.
9. Il personale turnista non deve lasciare il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora servizio fino a quando non sia stato sostituito, fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
10. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di pausalavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello indicato dall'azienda nella lettera di assunzione o per nuova assegnazione.
11. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non retribuitasia richiesto loro dall'azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
12. In caso di adozione dell'orario spezzato, intendendosi per tale l'orario che prevede un intervallo non retribuito per la consumazione del pastodei pasti principali, la durata di tale intervallo non deve essere superiore a due ore.
1. L'impresaNegli impianti/reparti a ciclo continuo 24 ore su 24, nel fissare fermo restando l'orario settimanale di 38 ore, per esigenze legate alle specifiche realtà logistiche ed organizzative, previo esame congiunto, l'azienda potrà adottare turnazioni settimanali anche multiperiodali, con turni giornalieri di 8 ore e settimane lavorative, anche alternate, di 32 ore e 40 ore.
2. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti ai suddetti impianti/reparti in turni continui ed avvicendati di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche8 ore hanno diritto, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo per ogni periodo giornaliero, 24 ore ad una pausa di ininterrotto riposo 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni settimanaperiodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
3. L'orario In espressa deroga a quanto definito nei commi 4 e 9 del presente articolo, la sostituzione del personale addetto assente per cause non imputabili all'organizzazione del lavoro deve avvenire entro un massimo di lavoro ed i turni devono 4 ore dalla fine del turno.
4. Restano in essere predisposti dall'impresa in modo gli accordi aziendali esistenti che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso regolano la materia dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa all'interno degli impianti a tutti gli effetticiclo continuo.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata normale dell'orario contrattuale di lavoro per la generalità delle cooperative, consorzi e società consortili del settore è fissato in 38 (trentotto) ore settimanali di 40 cui almeno cinque giorni consecutivi.
2. La durata di cui al comma precedente può essere calcolata anche come durata media delle prestazioni in un periodo non superiore ai dodici mesi, salvi gli accordi aziendali/territoriali in materia.
3. La durata massima dell'orario di lavoro, prevista in 48 ore settimanalidall'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 66/2003 e s.m.i., salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata come media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali che saranno specificatamente individuate.
4. Ai fini del computo, per orario di lavoro si intende quello effettivo. Sono pertanto escluse le pause di durata superiore a 15 minuti, il tempo per raggiungere la sede assegnata, i tempi necessari alla eventuale vestizione/svestizione o per la preparazione di materiali e strumenti, etc..
5. Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l’orario di lavoro con indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
6. Durante l'orario di lavoro, la lavoratrice e il lavoratore non potranno lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potranno uscire dalla cooperativa senza esserne autorizzati; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte della lavoratrice e del lavoratore per loro determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non sono considerati “tempo” a disposizione del datore di lavoro.
7. Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 all’articolo 23 del c.c.n.l, presente CCNL il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi.
8. La prestazione è distribuita in almeno 5 giorni lavorativi consecutivi.
9. I 2 due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
10. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicaledomenicale o in altro giorno della settimana, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana.
11. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza delle lavoratrici e dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo.
12. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con La contrattazione di II livello potrà definire diverse modalità di organizzazione dell’orario di lavoro settimanale prevedendone la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.lsei giorni., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo)
13. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa dalla cooperativa per l'inizio dell'attività lavorativa.
14. Qualora la lavoratrice e il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse dovessero essere adibito adibiti al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha hanno diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse avessero lavorato.
15. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, la lavoratrice e il lavoratore ha hanno diritto almeno ad a un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto.
16. L'impresa, La direzione aziendale nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, che compatibilmente con le esigenze dell'aziendadella cooperativa, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
17. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa dalla cooperativa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
18. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due 2 ore.
19. Il tempo passato a disposizione dell'impresa della cooperativa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita.
20. Le spese parti attraverso la contrattazione di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni secondo livello di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro cui all’art. 6 del presente CCNL potranno prevedere specifiche e differenti norme in tema di orario di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per Le parti concordano sulla necessità di avvicinare al massimo, con obiettivo di raggiungere la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge coincidenza, la prestazione effettiva a quella contrattualmente vigente a livello nazionale o aziendale ove prevista. Tenendo conto delle diverse situazioni organizzative e territoriali, su iniziativa della direzione aziendale, verranno congiuntamente individuati ed alle relative deroghe ed eccezioniesaminati gli aspetti organizzativi e quelli normativi, definiti a livello aziendale o locale, che ostacolano il raggiungimento dell'obiettivo. La durata dell'orario contrattuale prima fase degli interventi di lavoro è cui sopra dovrà essere conclusa entro il 30 settembre 1995, con l'individuazione di 40 ore settimanalitutte le modalità normative ed organizzative utilizzate la per realizzazione delle finalità di cui al comma primo. A tal fine le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a oro collegati nonché delle r.s.a./r.s.u. a non assumere comportamenti in alcun modo contrastanti con gli obiettivi concordemente assunti. A far data dal 30 giugno 1995 viene costituita una commissione paritetica nazionale con il compito di: - esaminare e valutare i risultati raggiunti in sede aziendale, salvo quanto disposto conseguenti agli interventi di cui al presente articolo ed ai successivi arttprocessi e piani di risanamento o ristrutturazione aziendale. 32 e 33- coadiuvare l'esame congiunto in sede aziendale laddove se ne ravvisi la necessità - monitorare l'andamento degli orari di fatto. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, Tre mesi prima della scadenza del decreto legislativo n. 66/2003C.C.N.L., la durata media settimanale commissione riferirà alle delegazioni incaricate del rinnovo del contratto tanto per quel che riguarda le valutazioni sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della prestazione lavorativacommissione, compreso lo straordinario, viene calcolata quanto le valutazioni che costituiscono la posizione di una sola delle componenti la commissione stessa. Alla commissione paritetica nazionale è altresì affidato il compito di approfondire le problematiche inerenti ai servizi di linea a lungo raggio esercitati con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesiil doppio conducente. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, Dei risultati raggiunti in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale materia sarà data notizia nel rapporto conclusivo di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.lal comma precedente., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Samples: National Agreement
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale L'orario settimanale di lavoro è ordinario é di 40 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra é riferito alle ore settimanalidi lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, salvo e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto disposto ai successivi arttpossibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. 32 I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali é possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e 33inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra. Ai sensi dell'articolo dell’art. 4, quarto comma, comma 4 del decreto legislativo D.Lgs n. 66/2003, le parti firmatarie convengono di inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, la durata media settimanale della prestazione lavorativacomunicazione dell’avvenuto superamento delle 48 ore settimanali di media, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei ai 6 mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino Secondo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs n. 66/2003, si conviene di prendere a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le media delle 8 ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso notturno nell’arco di successiva riduzione dell'orario concordato4 settimane lavorative.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx Fermo restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di 40 lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
3. La misura delle ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo giornaliere non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi superare il numero di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale 8 ore su due turni di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per termine dell’attività lavorativa non oltre le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo 19 fatte salve le attività caratterizzate situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto ora- rio, ovvero diverse pattuizioni derivanti da due frazioni Accordi territoriali.
4. A norma della Legge 8 ottobre 2010, n° 170, ai genitori di minori che presentano disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.S.A.) e disturbo pervasivo dello sviluppo (D.S.P.), potranno essere assegnati turni di lavoro durante la giornatacon le caratteristiche indicate al successivo comma 5, lett. a). La relativa circostanza dovrà essere comprovata da apposita documentazione. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero il beneficio potrà essere conces- so ad uno solo dei genitori.
5. Su richiesta di almeno 8 ore consecutiveuna delle Associazioni datoriali o delle XX.XX. Quanto concordato dei lavoratori, firmatarie del presente CCNL, potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a valere anche per una singola agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in usci- ta;
b) Eventuale apertura nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, turno antimeridiano del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in attosabato, con decorrenza 2 maggio 1980termine alle ore 13.
c) Un orario di chiusura e termine dell’attività lavorativa diverso da quello indicato al comma 3;
d) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco settimanale, è abolita la possibilità in particolari situazioni organizzative, ad esempio: località stagiona- li, piccoli centri con mercato il sabato, e simili;
e) Flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di concordare un terzo turno corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
f) orario giornaliero ex artcontinuato dell’agenzia, ferma restando l’applica- zione della vigente normativa in materia di intervallo per il pranzo;
g) Modalità per l’applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 10, compreso il va- lore della prestazione sostitutiva della mensa;
h) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente per l’iscrizione al RUI-ISVAP ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di legge o am- ministrative, cui si applicano le disposizioni dell’art. 22, comma 8, 9 del c.c.n.l. 13 dicembre 1977presente CCNL.
6. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con suddette intese/accordi territoriali dovranno essere sottoscritte da almeno una maggiorazione delle Associazioni datoriali firmataria del 25 presente contratto e dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente contratto.
7. A seguito di intese sui precedenti punti b), c), d), e) e/o f) potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali un massimo di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa26 ore.
8. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, localmente non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivopossibile raggiungere l’accordo sui punti b), entro i limiti delle due ore. Il tempo passato c), d), e) e/o f) le parti sono impegnate a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavorodemandare, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresanon congiuntamente, la vertenza a livello nazionale, interessando le Parti Sociali firmatarie.
9. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa fatte salve eventuali intese già raggiunte a tutti gli effettilivello territoriale e/o aziendale.
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Orario di lavoro. Per Premesso che la durata dell'orario si fa riferimento alle normale dell‟orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale e che nulla viene innovato a tali disposizioni, si conferma la articolazione dell‟orario di lavoro è di 40 in 38 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi arttsuddivise in 5 giorni, ferma restando la determinazione dei carichi di lavoro sulla base dell‟orario stabilito dall‟art. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 43, quarto 1° comma, del decreto legislativo n. Decreto Legislativo n°66/2003. Il predetto orario si applicherà a tutti i lavoratori, giornalieri e cottimisti; la sua concreta attuazione non ha determinato la riduzione dei carichi di lavoro in atto alla data del 22.11.1990. Qualora l‟azienda intenda distribuire diversamente l‟orario settimanale per singoli lavoratori, per gruppi, per reparti, né darà comunicazione alla R.S.U. per attivare un preventivo confronto. In caso di diversa distribuzione dell‟orario di lavoro settimanale che preveda l‟utilizzo della giornata del sabato, sarà invece necessario un preventivo accordo con la R.S.U. In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell‟orario di lavoro contrattuale le parti si danno atto che gli organi devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell‟assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite. Le parti nell‟intento di mettere ordine nella situazione produttiva e dare maggiore efficienza alle aziende del settore sanitario del comprensorio decidono in materia di orario di lavoro che , all‟interno delle singole aziende, va determinato il tempo di produzione per unità di prodotto. Le parti concordano che nell‟ambito della durata di tali tempi non esistono elasticità che potrebbero determinare minore accuratezza nella produzione e quindi una meno adeguata qualità. Anche in considerazione delle consuetudini vigenti e con riferimento a quanto stabilito dall‟art. 8, 1° comma, del Decreto Legislativo n°66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativasi concorda che l‟intervallo per pausa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non sarà superiore a sei mesi20 minuti. Tale termine Eventuali condizioni di miglior favore, (pausa, determinazione dei carichi di lavoro etc.), normative e economiche, derivanti da una interpretazione difforme da quanto previsto nel presente articolo potranno essere ridiscusse nel corso della vigenza del presente accordo ed uniformate alla presente normativa. L‟orario di ingresso e di uscita dalla fabbrica deve essere determinato nelle singole aziende ed è vincolante per tutti dipendenti. Lo stesso potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi differenziato per reparti, per gruppi di secondo livellolavoratori, per singole mansioni, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad obiettive esigenze tecniche, produttive ed e/o organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero previa riunione con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale R.S.U. Per orario di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario si intende il tempo trascorso sul posto di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con comprende le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro pause ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizioneperiodi occorrenti al dipendente per prepararsi all‟inizio del lavoro e/o all‟uscita dallo stabilimento (es. Nel caso di lavoro a turnospogliatoio, il personale del turno cessante non può lasciare il serviziodocce, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiecc.).
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Samples: Intercompany Agreement
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 40 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra é riferito alle ore settimanalidi lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, salvo e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto disposto ai successivi arttpossibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. 32 I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali é possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e 33inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra. Ai sensi dell'articolo dell’art. 4, quarto comma, comma 4 del decreto legislativo D.Lgs n. 66/2003, le parti firmatarie convengono di inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, la durata media settimanale della prestazione lavorativacomunicazione dell’avvenuto superamento delle 48 ore settimanali di media, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei ai 6 mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino Secondo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs n. 66/2003, si conviene di prendere a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le media delle 8 ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso notturno nell’arco di successiva riduzione dell'orario concordato4 settimane lavorative.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per Premessa
1. Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina della durata dell'orario si fa riferimento alle settimanale dell’orario di lavoro ordinario in quanto disciplinata da norme di legge e che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze di produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a regimi d’orario sempre più articolati e rispondenti all’evoluzione degli assetti tecnico-organizzativi, la durata contrattuale dell’orario normale di lavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è stabilita in 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì.
2. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1° gennaio 2007, la durata media dell'orario di lavoro va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale addetto alle relative deroghe attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio (turni/semiturni) ed eccezioniun periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi le Aziende, in caso di particolari esigenze organizzative, potranno concordare con le RSU o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali competenti l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 66/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, sul superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, da eseguire entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui al comma precedente, è effettuata presso la Direzione Provinciale del Lavoro della provincia in cui si trova la sede legale dell’Azienda e/o la sede principale dell'unità produttiva così come da assetto aziendale qualora questa sia dislocata in più province afferenti ad uno stesso ambito o a più ambiti regionali.
4. L’articolazione settimanale dell’orario di lavoro sarà definita, nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Azienda e delle normative di legge in materia, con accordo tra Direzione ed RSU. Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.
5. Per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze di servizio con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità, le Aziende potranno attuare una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dandone preventiva e immediata comunicazione alle RSU; fermo restando che il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni, comporta l’applicazione di quanto previsto al comma 4.
6. La durata dell'orario contrattuale definizione di orari multiperiodali nonché la ripartizione settimanale dell’orario su 4 o 6 giorni, avverrà previo accordo tra Direzione ed RSU. Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.
7. In caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili oscilleranno nella fascia
8. Ai fini della definizione delle fasce di flessibilità in entrata/uscita, con compensazione anche ultragiornaliera, si procederà con accordo tra Direzione e RSU, ferma restando l’esigenza di garantire una compresenza non inferiore a 6 ore e trenta minuti, tenuto conto altresì delle caratteristiche del contesto urbano in cui si svolge l’attività lavorativa. L’orario giornaliero, settimanale e plurisettimanale sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi.
9. Per le Aziende che, alla data del 30 giugno 2005, applicano un orario di lavoro di 39 ore settimanali, le modalità attuative per il passaggio alle 38 ore settimanali, per i lavoratori non turnisti/semiturnisti, saranno definite con accordo in sede aziendale entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL.
10. L’orario normale dei lavoratori turnisti, vale a dire coloro che prestano la loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, è di 40 ore settimanali.
11. Gli schemi di turno, salvo quanto disposto che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e RSU, potranno prevedere le modalità attuative relative all’utilizzo delle ore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente articolo.
12. Le Aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al lavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte.
13. La misura di 40 ore settimanali dell’orario di lavoro si intende applicabile anche ai successivi arttsemiturnisti, vale a dire a coloro che prestano la loro opera in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere. 32 Al riguardo sono fatti salvi regimi d’orario settimanali inferiori alle 40 ore, laddove vigenti e 33definiti da contrattazione collettiva di livello nazionale preesistente.
14. Ai sensi dell'articolo 4Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale tale da richiedere ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, quarto commapomeriggio e notte, del decreto legislativo n. 66/2003con limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni lavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle 24 ore.
15. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi pausa giornaliera è normalmente prevista nell’articolazione degli orari di secondo livello, lavoro definiti in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticiposede aziendale. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione riferimento al personale addetto ai processi produttivi presidiati in 6 giornate turno continuo avvicendato e/o in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavoratesemiturno, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi necessità di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato permanere ininterrottamente nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio le Parti si danno atto che le vigenti prassi a livello aziendale o territoriale già consentono la fruizione della sua prestazione giornalierapausa minima di legge, e per rientrare al proprio domicilioanche agli effetti dell’applicazione dell’art. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro51, tra l'inizio ed il termine della prestazionecomma 2, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettilettera c), TUIR.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata e la distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro sono determinate in armonia con il D.Lgs. 8.4.2003, n. 66. L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 40 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore; la sua distribuzione settimanale è di norma su 5 o 6 giorni lavorativi. Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad una riduzione di orario su base annuale pari a 5 (cinque) giornate lavorative, assimilate convenzionalmente a 33 (trentatre) ore, comprensive delle festività abolite di cui alla legge 5.3.1977, n 54 ed al D.P.R. 28.12.1985, n. 792 nonché della festività del 4 novembre; detta riduzione di orario sarà fruibile di norma in giornate intere o in frazioni orarie non inferiori a due ore. Tali riduzioni verranno assorbite fino a concorrenza, nel caso di Enti, Opere ed Istituti e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali. L'utilizzo delle riduzioni di orario, salvo così come previsto, sarà definito in sede locale nell'ambito del rapporto tra le parti. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello locale con le Rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto disposto ai successivi arttpossibile, le esigenze prioritarie dei servizi con quelle dei lavoratori. 32 e 33L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. Ai sensi dell'articolo 4All'interno dello stesso ente, quarto commaopera ed istituto potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, del decreto legislativo n. 66/2003potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, la per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario (da un minimo di 24 ad un massimo di 48 ore) riferito al comma 1. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore a alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativeconsecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo domenicale, l'altro giorno settimanale di riposo può legge. Possono essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera concordate durate dell'orario di lavoro può essere articolata settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Per le lavoratrici e i lavoratori addetti a lavori a carattere discontinuo di cui al X.X. x. 0000/0000 (xxxxxxxx, custodi, ecc.) ovvero in non più di due frazioniattività presso Comunità residenziali l'orario e l'organizzazione del lavoro seguono le norme che li riguardano in materia. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito Per i docenti in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni scuole dell'infanzia, primarie e secondarie l'orario di lavoro durante prevede la giornata. In ogni caso sarà garantito distinzione tra orario di cattedra ed un riposo giornaliero orario destinato alle attività di almeno istituto (per le scuole secondarie, di norma, l'orario di cattedra è di 18 ore settimanali e quello destinato alle attività di istituto è convenzionalmente di 20 ore); è possibile prevedere il prolungamento nell'orario di cattedra, fino ad un massimo di 8 ore consecutivesettimanale, che comportano il riconoscimento della relativa indennità oraria. Quanto concordato nel presente comma Tale materia è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977demandata alla contrattazione decentrata. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso parti convengono che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione qualora intervengano disposizioni legislative in materia di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo si rincontreranno al fine di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettirapportare alle stesse i contenuti del presente articolo.
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Orario di lavoro. Per (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato) ° ° °
1. Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina della durata dell'orario si fa riferimento alle settimanale dell’orario di lavoro ordinario in quanto disciplinata da norme di legge e che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze di produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a regimi d’orario sempre più articolati e rispondenti all’evoluzione degli assetti tecnico-organizzativi, la durata contrattuale dell’orario normale di lavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è stabilita in 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì.
2. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1° gennaio 2007, la durata media dell'orario di lavoro va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale addetto alle relative deroghe attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio (turni/semiturni) ed eccezioniun periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi le Aziende, in caso di particolari esigenze organizzative, potranno concordare con le RSU o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali competenti l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 66/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, sul superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, da eseguire entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui al comma precedente, è effettuata presso la Direzione Provinciale del Lavoro della provincia in cui si trova la sede legale dell’Azienda e/o la sede principale dell'unità produttiva così come da assetto aziendale qualora questa sia dislocata in più province afferenti ad uno stesso ambito o a più ambiti regionali.
4. L’articolazione settimanale dell’orario di lavoro sarà definita, nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Azienda e delle normative di legge in materia, con accordo tra Direzione ed RSU. Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.
5. Per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze di servizio con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità, le Aziende potranno attuare una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dandone preventiva e immediata comunicazione alle RSU; fermo restando che il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni, comporta l’applicazione di quanto previsto al comma 4.
6. La durata dell'orario contrattuale definizione di orari multiperiodali nonché la ripartizione settimanale dell’orario su 4 o 6 giorni, avverrà previo accordo tra Direzione ed RSU. Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.
7. In caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili oscilleranno nella fascia
8. Ai fini della definizione delle fasce di flessibilità in entrata/uscita, con compensazione anche ultragiornaliera, si procederà con accordo tra Direzione e RSU, ferma restando l’esigenza di garantire una compresenza non inferiore a 6 ore e trenta minuti, tenuto conto altresì delle caratteristiche del contesto urbano in cui si svolge l’attività lavorativa. L’orario giornaliero, settimanale e plurisettimanale sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi.
9. Per le Aziende che, alla data del 30 giugno 2005, applicano un orario di lavoro di 39 ore settimanali, le modalità attuative per il passaggio alle 38 ore settimanali, per i lavoratori non turnisti/semiturnisti, saranno definite con accordo in sede aziendale entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL.
10. L’orario normale dei lavoratori turnisti, vale a dire coloro che prestano la loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, è di 40 ore settimanali.
11. Gli schemi di turno, salvo quanto disposto che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e RSU, potranno prevedere le modalità attuative relative all’utilizzo delle ore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente articolo.
12. Le Aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al lavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte.
13. La misura di 40 ore settimanali dell’orario di lavoro si intende applicabile anche ai successivi arttsemiturnisti, vale a dire a coloro che prestano la loro opera in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere. 32 Al riguardo sono fatti salvi regimi d’orario settimanali inferiori alle 40 ore, laddove vigenti e 33definiti da contrattazione collettiva di livello nazionale preesistente.
14. Ai sensi dell'articolo 4Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale tale da richiedere ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, quarto commapomeriggio e notte, del decreto legislativo n. 66/2003con limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni lavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle 24 ore.
15. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi pausa giornaliera è normalmente prevista nell’articolazione degli orari di secondo livello, lavoro definiti in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticiposede aziendale. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione riferimento al personale addetto ai processi produttivi presidiati in 6 giornate turno continuo avvicendato e/o in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavoratesemiturno, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi necessità di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato permanere ininterrottamente nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio le Parti si danno atto che le vigenti prassi a livello aziendale o territoriale già consentono la fruizione della sua prestazione giornalierapausa minima di legge, e per rientrare al proprio domicilioanche agli effetti dell’applicazione dell’art. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro51, tra l'inizio ed il termine della prestazionecomma 2, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettilettera c), TUIR.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di 40 lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
3. La misura delle ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo giornaliere non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi superare il numero di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale 8 ore su due turni di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per termine dell’attività lavorativa non oltre le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo 19 fatte salve le attività caratterizzate situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto ora- rio, ovvero diverse pattuizioni derivanti da due frazioni Accordi territoriali.
4. A norma della Legge 8 ottobre 2010, n° 170, ai genitori di minori che presentano disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.S.A.) e disturbo pervasivo dello sviluppo (D.S.P.), potranno essere assegnati turni di lavoro durante la giornatacon le caratteristiche indicate al successivo comma 5, lett. a). La relativa circostanza dovrà essere comprovata da apposita documentazione. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero il beneficio potrà essere conces- so ad uno solo dei genitori.
5. Su richiesta di almeno 8 ore consecutiveuna delle Associazioni datoriali o delle XX.XX. Quanto concordato dei lavoratori, firmatarie del presente CCNL, potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a valere anche per una singola agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in usci- ta;
b) Eventuale apertura nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, turno antimeridiano del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in attosabato, con decorrenza 2 maggio 1980termine alle ore 13.
c) Un orario di chiusura e termine dell’attività lavorativa diverso da quello indicato al comma 3;
d) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco settimanale, è abolita la possibilità in particolari situazioni organizzative, ad esempio: località stagiona- li, piccoli centri con mercato il sabato, e simili;
e) Flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di concordare un terzo turno corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
f) orario giornaliero ex artcontinuato dell’agenzia, ferma restando l’applica- zione della vigente normativa in materia di intervallo per il pranzo;
g) Modalità per l’applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 10, compreso il valore della prestazione sostitutiva della mensa;
h) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente per l’iscrizione al RUI-ISVAP ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di legge o am- ministrative, cui si applicano le disposizioni dell’art. 22, comma 8, 9 del c.c.n.l. 13 dicembre 1977presente CCNL.
6. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con suddette intese/accordi territoriali dovranno essere sottoscritte da almeno una maggiorazione delle Associazioni datoriali firmataria del 25 presente contratto e dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente contratto.
7. A seguito di intese sui precedenti punti b), c), d), e) e/o f) potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali un massimo di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa26 ore.
8. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, localmente non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivopossibile raggiungere l’accordo sui punti b), entro i limiti delle due ore. Il tempo passato c), d), e) e/o f) le parti sono impegnate a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavorodemandare, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresanon congiuntamente, la vertenza a livello nazionale, interessando le Parti Sociali firmatarie.
9. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa fatte salve eventuali intese già raggiunte a tutti gli effettilivello territoriale e/o aziendale.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo domenicalesettimanale o nel festivo infrasetti- manale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra a decorrere dal 31 dicembre 2021 e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendalivalere dal 2022, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti l’indennità spettante ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17dell’articolo 27, comma 4, del D.Lgs. decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto39, con decorrenza 2 maggio 1980a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è abolita la possibilità rideterminata in euro 12,00. — Si riporta il testo dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di concordare un terzo turno giornaliero ex artpolizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»: «Art. 2250 (Attuazione dell’articolo 3, comma 85 della legge 29 marzo 2001, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivon. 86). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa— 1. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turnoA decorrere dal 1° gennaio 2003, il personale dell’Arma dei carabinieri e del turno cessante non può lasciare Corpo della Guardia di finanza che, nell’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore, è impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro normale orario di lavoro anche quando fossero quelli abitualinon è assoggettato, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per esigenze aziendali - almeno quarantotto ore.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell’àmbito delle rispettive competenze, dai Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
3. Al personale di cui al comma 1 è computato nell'orario attribuita per i giorni di effettivo impiego un’indennità speciale di lavoro come prestazione lavorativa impiego giornaliera nelle misure stabilite in € nella seguente tabella: Grado Fascia lunedì-venerdì sabato-domenica e come tale retribuitafestivi Carabiniere e Finanziere Carabiniere Scelto e Finanziere Scelto Appuntato Appuntato Scelto I 62,00 124,00 Vice Brigadiere Brigadiere Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Capo II 66,00 131,00 Maresciallo A. s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante X. Xxxxxxx Tenente Capitano III 72,00 143,00 Maggiore Tenente Colonnello IV 85,00 165,00 — Per il testo dell’articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, si veda nelle note all’art. Le spese 9. — Si riporta il testo dell’articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante «Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di viaggio che concertazione per il lavoratore sopporta per ragioni personale non dirigente delle Forze di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, polizia ad ordinamento civile e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio militare “Triennio normativo ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettieconomico 2016-2018”.».
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Samples: Compenso Forfetario Di Impiego
Orario di lavoro. Per Art. 18 La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la durata dell'orario si fa riferimento alle norme concessione di legge ed alle relative deroghe ed eccezionimezze giornate di riposo da godersi nel a settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto del e necessità organizzative e del servizio del a farmacia e del e esigenze del lavoratore stesso. La durata dell'orario contrattuale normale del 'orario di lavoro è di 40 ore settimanali e può essere anche riferita al a durata media del e prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore al 'anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L'orario settimanale non potrà, comunque, superare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa al 'orario settimanale contrattuale, salvo sia nei periodi di superamento che in quel i di corrispondente riduzione del 'orario contrattuale. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali. Una diversa distribuzione del 'orario settimanale di lavoro potrà essere definita a livel o regionale in presenza di particolari regimi di orari di apertura e chiusura del e farmacie nel territorio. Al riguardo le parti si incontreranno a livel o regionale, secondo quanto disposto ai successivi arttprevisto dal 'art. 32 e 33108, 2° comma del presente c.c.n.l., per definire la pratica realizzazione di quanto sopra. Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela del a salute dei cittadini, le parti convengono quanto segue. Ai sensi dell'articolo del 'art. 4, quarto 4° comma, del decreto legislativo D.Lgs. n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativadel 'orario di lavoro non può in ogni caso superare, compreso lo per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario, viene calcolata . Le 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un periodo non superiore di 12 mesi, tenuto conto del a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale premessa di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del al presente c.c.n.lcomma., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale L'orario normale di lavoro è di fissato in 40 ore settimanali, salvo quanto che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro. Considerato: - la peculiarità dello svolgimento del servizio durante i periodi, prevalentemente stagionali, di esercizio in cui si concretizza l'utilizzazione piena degli impianti e le attività complementari di preparazione della neve e delle piste, come evidenziato nell'Appendice A che forma parte integrante del presente contratto; - la particolarità dell'utilizzo della forza lavoro caratterizzata dalla preponderanza dei dipendenti con contratto di lavoro a termine rispetto ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; si stabilisce:
I) la durata massima settimanale del lavoro è pari a 54 ore;
II) le aziende ricorrono al lavoro straordinario nei limiti delle 48 ore di durata media settimanale come disposto ai successivi arttdall'art. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto commacomma 2, e dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66/2003, 66;
III) la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, dell'orario di lavoro viene calcolata con ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in riferimento ad un periodo di 12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato e di 8 mesi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Previo esame congiunto tra l'azienda e la R.S.U. o, se non superiore a sei mesicostituita, le R.S.A. delle XX.XX. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livellostipulanti il presente contratto o, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecnichemancanza, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale le XX.XX. medesime, è ammesso il ricorso al lavoro straordinario in eccedenza al limite di cui all'artal 2º comma, punto I), nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, nei casi di forza maggiore o in cui la mancata prestazione costituisca un pericolo o un danno alle persone o all'attività produttiva, nei casi di manifestazioni collegate all'attività produttiva, nei casi imprevedibili sia di natura tecnica che ambientale legati al funzionamento degli impianti e delle piste. 31 Le ore eccedenti le 40 settimanali sono considerate straordinarie e vengono retribuite con la maggiorazione della retribuzione ordinaria di cui al successivo art. 18, pari al 20% dalla 41ª alla 48ª ora e al 25% oltre la 48ª ora. Esclusivamente ai fini del c.c.n.lrispetto della media settimanale di 48 ore, il nel periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopracui al punto III) del 2º comma al lavoratore possono essere concessi, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 175, comma 45, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto66, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità riposi compensativi individuali da ragguagliare alle ore di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore lavoro straordinario prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con la 48ª ora settimanale e, in caso di impossibilità di godimento di tali riposi, come ad esempio per anticipata cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in presenza di motivi oggettivi connessi alla tipicità dell'organizzazione del lavoro del settore, spetta il pagamento della corrispondente retribuzione oraria maggiorata della misura contrattuale del 25%. Nel corso della giornata lavorativa al personale deve essere assicurata una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali pausa di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalieralavoro, non dovesse essere adibito computabile nell'orario, destinata al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione pasto, di norma di durata inferiore all'orario predispostopari ad un'ora e da fruirsi, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratonecessario, a turno nel periodo tra le ore 11.00 e le ore 15.00, tenendo conto delle esigenze del processo lavorativo. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il Il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuitausufruire in ragione d'anno, per la consumazione del pasto. L'impresagruppi di 8 ore, nel fissare i turni di lavoro o permessi individuali retribuiti da ragguagliare al periodo di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà cheservizio prestato nell'anno stesso e da godere nei periodi di minore attività dell'azienda, compatibilmente con le esigenze dell'aziendadi servizio. Il monte ore individuale, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo comprensivo degli incrementi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, c.c.n.l. 22 gennaio 2003, risulta pari a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due 80 ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso L'articolazione dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa cui al presente articolo tiene conto della disciplina del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in particolare degli artt. 4, 5, 6, 16 e come tale retribuita17. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresaLa previsione del punto III) (comma 2) ha effetto dal 29 aprile 2007. Sono escluse dal rimborso le spese fatti salvi i trattamenti di viaggio miglior favore in essere nelle aziende alla data di sottoscrizione del presente accordo che comportino la maggiorazione del 25% per il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettilavoro straordinario diurno prestato dalla 41ª alla 48ª ora.
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Samples: Transportation & Logistics
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale L'orario ordinario di lavoro è di 40 36 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà disposto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (35), l'orario di lavoro, previo confronto tra esame con le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze organizzazioni sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 8 del presente c.c.n.l.contratto, le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturaleè articolato su cinque giorni, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate esigenze dei servizi da due frazioni erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
2. L'orario di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero è funzionale all'orario di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (35), sono determinate, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 42, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma 29 (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo36). L'orario A tal fine, l'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativaviene determinato sulla base dei seguenti criteri: - ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. Qualora il lavoratorePer la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: - orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo; - orario articolato su sei giorni: si svolge di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora norma per sei ore continuative antimeridiane; - orario flessibile: si realizza con la previsione di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente fasce temporali entro le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - quali sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra consentiti l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a giornaliera; - turnazioni: da attivare ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (37), nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l'adozione di altre tipologie di orario; - orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. L'orario di lavoro giornaliero è di nove ore, ai sensi della normativa comunitaria. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti.
5. Al fine di completare la disciplina contrattuale di tutti gli effettiistituti relativi all'orario di lavoro, nel rispetto della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (35), e del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (36), si procederà entro il 31 marzo 1995 ad apposita contrattazione.
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Orario di lavoro. Per Le parti, prendendo atto che la durata dell'orario si fa riferimento alle norme precedente disciplina ha generato difficoltà interpretative ed applicative, intendono con la presente disposizione individuare un quadro normativo fruibile e di legge ed alle relative deroghe ed eccezionimaggiore certezza. La durata dell'orario contrattuale A tal fine convengono che in presenza di lavoro è particolari esigenze aziendali da programmare e comunicare preventivamente a livello di 40 unità produttiva o di singolo reparto, il godimento dei permessi di cui all’art. 91 potrà essere attuato, usufruendo degli stessi in misura non inferiore ad un’ora, e assorbendo dal monte ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento annuo fino ad un periodo non superiore massimo di novantasei ore, usufruendo degli stessi in misura di una o due ore settimanali nell'arco di quarantotto settimane. In tali casi il monte ore annuo è elevato a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino centoventi ore e le ore residue rispetto a dodici mesi quelle assorbite saranno fruite con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale le modalità di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi91. La prestazione comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle R.S.U./R.S.A. o al delegato aziendale, ove esistenti. Il suddetto regime è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutiviapplicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto. I 2 giorni Le unità produttive o i singoli lavoratori cui non si applicherà la disciplina di riposo devono comprendere cui sopra, continueranno a godere dei permessi retribuiti, come previsto dall’art. 91, nella misura (104 ore annue) e con le modalità del precitato articolo. Le parti, allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la domenica salvo i casi tutela dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, convengono quanto segue. Nelle aziende di attività lavorative nei settori ristorazione collettiva operanti negli ospedali il diritto di pubblica utilità sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. In particolare, sarà garantita l'erogazione del servizio di ristorazione destinato ai degenti le cui condizioni di salute - a giudizio della direzione sanatoria - possano risultare pregiudicate dalla mancata somministrazione dei pasti. Al fine di consentire la predisposizione di servizi sostitutivi, di favorire lo svolgimento di tentativi di composizione del conflitto e di quelli consentire all'utenza di attività a ciclo continuoavvalersi di servizi alternativi, la proclamazione degli scioperi dovrà avvenire con un preavviso minimo di dieci giorni. In deroga a quanto sopraLe controversie concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativesaranno esaminate e possibilmente risolte, fermo restando mediante il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione ricorso alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale procedure di cui all'art. 33 25 del presente c.c.n.l.contratto. Gli scioperi di qualsiasi genere, dell'orario contrattuale individuale dichiarati o in corso di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro epidemie e/o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore altri avvenimenti eccezionali di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiparticolare gravità.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di 40 lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
3. La misura delle ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo giornaliere non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi superare il numero di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale 8 ore su due turni di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per termine dell’attività lavorativa non oltre le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo 19 fatte salve le attività caratterizzate situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da due frazioni Accordi territoriali.
4. A norma della Legge 8 ottobre 2010, n° 170, ai genitori di minori che presentano disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.S.A.) e disturbo pervasivo dello sviluppo (D.S.P.), potranno essere assegnati turni di lavoro durante la giornatacon le caratteristiche indicate al successivo comma 5, lett. a). La relativa circostanza dovrà essere comprovata da apposita documentazione. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero il beneficio potrà essere concesso ad uno solo dei genitori.
5. Potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a valere anche per una singola agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, eventuale apertura nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, turno antimeridiano del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in attosabato, con decorrenza 2 maggio 1980termine alle ore 13:00;
c) Un orario di chiusura e termine dell’attività lavorativa diverso da quello indicato al comma 3;
d) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco settimanale, è abolita la possibilità in particolari situazioni organizzative, ad esempio: località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili;
e) fermo restando quanto previsto al comma 10, lett. b) - “articolazione plurisettimanale su cinque giorni” del presente articolo, forme di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
f) Modalità per l’applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 8, compreso il valore della prestazione sostitutiva della mensa;
g) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente per l’iscrizione al RUI-ISVAP ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di legge o amministrative, cui si applicano le disposizioni dell’art. 9 del c.c.n.l. 13 dicembre 1977presente CCNL. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione suddette intese/accordi dovranno essere sottoscritte da ANAPA Rete ImpresAgenzia e dalle XX.XX. territoriali firmatarie del 25 presente contratto.
6. A seguito di intese sui precedenti punti b), c), d), e) potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per cento calcolata sulla retribuzione baseun massimo di 26 ore.
7. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativaSono fatte salve eventuali intese già raggiunte a livello territoriale e/o aziendale.
8. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione l’intervallo fra i due turni sia di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto tale da non consentire il rientro del lavoratore al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, proprio domicilio per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiegoverrà erogata al lavoratore, per spostamenti da un posto all'altro i giorni di lavoro anche quando fossero quelli abitualieffettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario la concreta applicazione del presente articolo, viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore: per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo i comuni con numero di lavoro come prestazione lavorativa e come abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45’ (comprese); per i comuni con numero di abitanti superiore a tale retribuitanumero, fino ad ore 2 (comprese). Le spese Agli effetti della rilevazione della durata di viaggio che cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data del 12/4/2007 (data di sottoscrizione del verbale presso il lavoratore sopporta per Ministero del lavoro); allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresaorganizzative. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che Viene demandato all’Ente bilaterale il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettimonitoraggio del fenomeno.
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