Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Delle Cooperative Del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Delle Cooperative Del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo E Di Inserimento Lavorativo
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione Direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e ed al lavoratore 1 una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno turno. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e ed il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 4, del d.lgs D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario dell'orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’artdell'art. 17, del d.lgs D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’artall'art. 9 del presente CCNLc.c.n.l., ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco nell'arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 del 1° gennaio 1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario l'orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL c.c.n.l. a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 del 1° gennaio 1992 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione l'organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.unionesindacaleitaliana.eu
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro è stabilito deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU/RSA o, in 38 ore settimanalimancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle XX.XX. L'articolazione degli orari firmatarie del CCNL, potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro nel corso deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della settimana lavorativa è distribuito collocazione temporale del relativo pagamento. In riferimento all'art. 7 del d. lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Alla direzione aziendale ed alla RSU/RSA e, in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata mancanza di queste ultime, alle strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativagiornaliero, la lavoratrice direzione aziendale e il lavoratore hanno diritto a godere la RSU/RSA e, in mancanza di un queste ultime, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d. lgs. 66/2003. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall’art. 5 comma 3 del d. lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un altro giorno feriale della settimana pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione. La direzione aziendale e la RSU/RSA e, comunquein mancanza di queste ultime, secondo le vigenti disposizioni strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamenteriposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini del calcolo della media della durata massima media dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità lavoro di cui all’art. 9 4 comma 2 del presente CCNLd. lgs. 66/2003. Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro inferiori alle 38 ai sensi delle vigenti norme legislative, la durata normale del lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive. Il normale orario di lavoro settimanale potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU/RSA. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione. Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 40 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro settimanale. La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore,, salvo diverse intese a livello aziendale. Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la differenza durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Qualora una delle due prestazioni sia di prestazioni lavorative tra quelli esistenti durata superiore a 6 ore e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 30 minuti (7 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e prestazioni legate alle prove degli attori), sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)settimanale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti
Orario di lavoro. L'orario La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle aree Quadri, A e B, limitatamente, per quest’ultima, al personale che svolge attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti, nonché per il personale appartenente all’area D addetto a compiti di videoscrittura e utilizzazione di programmi infor- matici. Per il restante personale inquadrato nelle aree B, C e D non rientrante tra quello indicato al precedente comma, l’orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. La durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell’orario di lavoro è stabilito calcolata con riferimento all’anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’o- rario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre. L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si preve- derà, d’intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione dell’ora- rio settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l’istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sa- bato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. La ripartizione dell’orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell’anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./ R.S.U.. Nell’effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quat- tro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell’anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di sem- plice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. L’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente com- ma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all’anno, da 50 a 43 ore. Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l’arco dell’anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro risponde alle continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al preceden- te comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinan- ze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi prece- denti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Ammi- nistrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora xxxxxxx assente dal lavoro per xxxxx, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell’obbli- go di custodia. La durata, la distribuzione e l’ora iniziale e finale dell’orario ordina- rio giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel pre- sente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze funzionali di idoneo funzionamento dei servizi stabilite dalla direzione aziendaleconsortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. L'orario normale Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro. Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 28, gli stessi hanno diritto alla riduzio- ne di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed un’altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e al lavoratore 1 giornata quarantacinque minuti di riposo cadente normalmente di domenicalavoro. Per il personale completamento dell’orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di smonto turno sollevamento delle acque a scopo irriguo, nonché i lavori che si svolgono in galleria. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativaLa durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, la lavoratrice e distribui- te secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore hanno diritto è obbligato a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, restare effettivamente a disposi- zione del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui all’art. 9 del presente CCNLal 9° comma, ha diritto ad almeno 8 indipendentemente dalle ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 oreeffettivo lavoro svolto. Dalla data dell’1.1.1992 Ugualmente di- casi per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)l’ipotesi contemplata al 11° comma.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.anbi.it
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro è stabilito deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la Direzione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale o, in 38 ore settimanalimancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. L'articolazione degli orari firmatarie del c.c.n.l., potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro risponde a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori nè della collocazione temporale del relativo pagamento. In riferimento all'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Alla Direzione aziendale ed all'Organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, alle strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l., compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze funzionali dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la Direzione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l., concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003. II ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione. La Direzione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l., possono concordare la fruizione da parte dei servizi stabilite dalla direzione aziendalelavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali effettive. Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel corso rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione. Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana lavorativa è distribuito - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 50 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 1 ora agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro settimanale. La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativauna delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e 30 minuti (7 ore per le prestazioni legate alle prove degli attori), la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere sarà convenzionalmente maggiorata di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)settimanale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 44 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la Direzione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale o, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del d.lgs 66/2003c.c.n.l., potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si concorda danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori nè della collocazione temporale del relativo pagamento. In riferimento all'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il periodo riposo giornaliero di riferimento11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Alla Direzione aziendale ed all'Organismo rappresentativo aziendale e, ai fini in mancanza di quest'ultimo, alle strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoroc.c.n.l., è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle compete la definizione delle modalità di cui all’artfruizione frazionata del riposo giornaliero. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo consecutivo nell’arco giornaliero, la Direzione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle 24 oreXX.XX. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano firmatarie del c.c.n.l., concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003. II ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, in atto orari ordinari settimanali caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro inferiori straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle 38 persone o alla produzione. La Direzione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l., possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003. Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti norme legislative, la durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali effettive. Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione. Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 50 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 1 ora agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro settimanale. La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore,, salvo diverse intese a livello aziendale. Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la differenza durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Qualora una delle due prestazioni sia di prestazioni lavorative tra quelli esistenti durata superiore a 6 ore e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 30 minuti (7 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e prestazioni legate alle prove degli attori), sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)settimanale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. L'orario L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. La gestione dell’orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dal- l’art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di la- voro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calen- xxxxx di lavoro annuale, l’utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più fa- vorevole all’attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Agli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero a lavori conside- rati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell’orario giornaliero ordinario di lavoro è stabilito pari a 2 ore, fermo rimanendo l’im- porto della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in 38 acqua per un massimo di cin- que ore settimanaligiornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. L'articolazione degli orari I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di lavoro risponde permessi retribuiti di 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non com- pete in quanto computata nel 3° elemento. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze azien- dali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumula- tivo individuale, rinunciando conseguentemente alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di lavoro pre- stazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata giorno di riposo cadente normalmente settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. Il lavoratore dovrà segnalare l’intenzione di domenicausufruire della facoltà di cui al comma precedente all’inizio di periodi lavorativi individuati in sede di con- trattazione decentrata e dando comunicazione all’impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Per il personale Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e di frui- zione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo sede decentrata così come le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle specifiche modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)utilizzazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. L'orario Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU/RSA o, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento. In riferimento all'art. 7 del d. lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Alla direzione aziendale ed alla RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, alle strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d. lgs. 66/2003. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del d. lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione. La direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d. lgs. 66/2003. L’orario normale di lavoro è fissato in 39 ore settimanali effettive. Il normale orario di lavoro settimanale potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU/RSA. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione. Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 40 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanalisettimanale. L'articolazione degli orari La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Ove l'orario di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. L'orario normale Qualora una delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e 30 minuti (7 ore per le prestazioni legate alle prove degli attori), sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)settimanale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le de- roghe relative (art. 13 L. 24/6/1997 n. 196; R.D.L. 15/3/1923 n. 692; X.X. 00/0/0000 n. 1957 e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs. n. 66/2003). L’orario normale contrattuale di lavoro è stabilito in 38 di 40 ore settimanalisettimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì. L'articolazione degli orari Ciò ferme restando le disposizioni di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendalecui all’art. L'orario normale 5 lett. A) del CCNL 19/04/2010. Premesso che l’impresa può prolungare l’orario di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti cantiere nei limiti sta- biliti dalle disposizioni di legge, la contabilizzazione dell’orario di lavoro avverrà settimanalmente, corrispondendosi per le prime 40 ore la retri- buzione normale e per le ore successive la retribuzione prevista per lavoro straordinario, salvo quanto previsto per la “banca ore” e per la “flessibili- tà“ di cui alla regolamentazione per impiegati ed operai. E’ ammesso il presente contratto rinvia esplicitamenterecupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore. Ai Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro la settimana in cui è avvenuta la sosta o l’interru- zione. La giornata del sabato non potrà essere utilizzata per il recupero delle eventuali ore perse durante la settimana. Nel caso in cui non fossero raggiunte le 40 ore settimanali, anche con applicazione dei recuperi per flessibilità, l’impresa presenterà tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salaria- li ai sensi dell’art. 49 del CCNL 19/04/2010. Le parti concordano che è fatto divieto prestare attività lavorativa nella giornata di domenica in tutti i cantieri edili della Provincia di Bolzano, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda salvo casi eccezionali ricollegabili a ragioni di pubblico interesse. Le parti stabiliscono che il periodo di riferimentoquattro mesi all’anno di cui al Regio Decreto 10/9/1923 n. 1957 resta confermato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. Ai fini della determinazione dell’orario medio settimanale sulla base di quan- to previsto dalla l. 66/2003 e dell’art. 5 CCNL 19/04/2010 le parti stabiliscono che il computo dell’orario medio settimanale è riferito ad una media annua coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno). Durante ciascun anno solare le aziende verificheranno l’orario medio set- timanale effettivamente svolto, nel rispetto delle vigenti disposizioni lega- li e contrattuali. I periodi sopra menzionati sono da considerarsi a tutti gli effetti come periodi di riferimento ai fini del calcolo sensi della media della durata massima L. 66/2003. Nei limiti di orario previsti dalle disposizioni di legge, per i lavori che si svolgono in tre turni (lavori in galleria, lavori idroelettrici, installazioni relative) potrà essere concordata, di volta in volta, tra l’impresa e la rap- presentanza sindacale una diversa ripartizione dell’orario di lavoro. L’operaio ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro anche qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’istituto della trasferta. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 del CCNL 19/04/2010 relati- vamente ai permessi individuali, è elevato a 8 mesisaranno concordate annualmente entro il mese di aprile, tra impresa e rappresentanza sindacale, le giornate per l’utilizzo collettivo (aziendale o per cantiere) di 16 delle ore di permesso previste. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda Le parti stabiliscono che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le per sopravvenute eccezionali esigenze produttive o di organizzazione del serviziolavoro, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNLsi potrà derogare a quanto so- pra concordato, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per previo accordo con le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)organizzazioni sindacali.
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Samples: Contratto Integrativo Provinciale
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in ordinario é di 38 ore settimanaliore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze funzionali prioritarie dei servizi stabilite dalla direzione aziendalecon le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario normale di cui sopra é riferito alle ore di lavoro nel corso effettivamente prestate. All'interno della settimana lavorativa è distribuito stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in modo fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da concedere ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in ogni caso alla lavoratrice e misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al lavoratore 1 giornata primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di riposo cadente normalmente lavoro di domenicadurata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Per Il numero delle settimane per le quali é possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il personale in turno il diritto al normale godimento del riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, . Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui il presente contratto rinvia esplicitamentealla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra. Ai sensi dell’art. 4, comma 44 del D.Lgs n. 66/2003, le parti firmatarie convengono di inviare alla Direzione Provinciale del d.lgs Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, la comunicazione dell’avvenuto superamento delle 48 ore settimanali di media, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai 6 mesi. Secondo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs n. 66/2003, si concorda che il periodo conviene di riferimento, ai fini del calcolo della prendere a riferimento la media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno delle 8 ore di riposo consecutivo lavoro notturno nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)4 settimane lavorative.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario La durata normale dell’orario di lavoro è stabilito quella stabilita dal decreto legislativo n. 66/2003 con le relative deroghe ed eccezioni, fissata in 38 40 ore settimanali, di norma su cinque o sei giorni. L'articolazione degli orari La durata media dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendalestraordinario, non può superare il limite di 48 ore settimanali calcolate come media, considerate le esi- genze tecnico organizzative settoriali, su un periodo di sei mesi. L'orario normale Le prestazioni orarie oltre il limite di cui al primo comma vanno compensate secondo quanto previsto agli articoli 18 e 19 del presente CCNL. L’azienda nel fissare i turni di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di inin- terrotto riposo per ogni settimana. L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il per- sonale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da concedere quello del turno successivo. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. Il lavoratore può essere chiamato a svolgere la propria attività lavorativa giornaliera anche con due riprese, dopo l’inizio dell’orario di lavoro, nell’ambito di un nastro lavorativo di 11 ore, comprensivo di una interruzione non retribuita per la consumazione del pasto. L’esigenza di riprese in ogni numero superiore sarà oggetto di accordo con la rappresen- tanza sindacale. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 66/2003, il ri- poso giornaliero può essere inferiore alle 11 ore in caso alla lavoratrice di anticipo di turno motivato da necessità tecniche e organizzative dell’azienda, previo confronto, qualora possibile, con le r.s.a. ovvero con le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti. Dal 1° ottobre 1993 l’orario di lavoro è ridotto di otto giornate lavorative. Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio del rapporto di lavoro considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori. Le riduzioni di cui al lavoratore 1 giornata presente articolo sono attuati attraverso la concessione di riposo cadente normalmente di domenicariposi compensativi o anche mediante forme alternative previo esame congiunto con la rap- presentanza sindacale, fatte salve le modalità già in atto aziendalmente. Per il personale in turno viaggiante si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro, come risultante da apposita strumentazione, durante il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e quale il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario autista è sul posto di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto veicolo ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 dell'ar- ticolo 50 del presente CCNL, ha diritto ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari diret- tamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro; - i periodi di tempo durante i quali il lavoratore viaggiante non può disporre libera- mente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'articolo 7 del Regolamento CE 561/06, secondo cui dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione, non retribuita, di almeno 8 ore 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo; i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del d lgs. n. 234/2007, i periodi di riposo consecutivo nell’arco delle 24 oredi cui all'articolo 6 del d. lgs. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole n. 234/2007, e i singoli lavoratori in forza tempi di disponibilità di cui alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmentelettera b) dell'articolo 3, laddove l’organizzazione primo comma, del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuitid.lgs. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)234/2007.
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Orario di lavoro. L'orario Ai soli fini contrattuali la durata settimanale ordinario dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore. In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro è stabilito in 38 ore settimanalile parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per mobilità, infortuni ed altre assenze retribuite. L'articolazione degli orari L’orario settimanale di lavoro risponde alle sarà concentrato su 5 giorni; eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendaletecniche, organizzative, produttive, distributive. L'orario normale Analogamente saranno contrattati schemi di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice distribuzione dell’orario su base annuale, mensile e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenicasettimanale. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice Le ore non lavorate per ferie e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità festività nazionali ed infrasettimanali di cui all’art. 9 32 saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale. Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici. Sono considerati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia quelli elencati nella tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi. A tali lavoratori si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 27 e 29 del Ccnl e, ove non modificate da tali clausole, quelle di cui al provvedimento sopra citato e al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri è consentito il superamento dell’orario normale di cui al primo comma al di fuori delle procedure previste dal presente CCNLarticolo con la corresponsione della maggiorazione del 45 per cento. Ferme restando le disposizioni richiamate dal primo comma dell’art. 29, ha diritto ad almeno ai lavoratori che nei periodi di stagionalità superino l’orario normale di cui al 1° comma sarà corrisposta una maggiorazione del 45 per cento. In sostituzione delle ex festività abolite dalla Legge 54/1977 modificata con D.P.R. 28.12.1985, n. 792 e del trattamento per le stesse previsto dall’Accordo Interconfederale 25.1.1977, il lavoratore fruirà, tenendo conto delle esigenze di continuità dell’attività produttiva, di gruppi di 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 riposi individuali retribuiti pari a 32 ore, maturabili per dodicesimi nel senso che i lavoratori che nell’anno solare non hanno maturato le 4 giornate avranno diritto a fruire di 1/12 di tali riposi per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali Diverse modalità di utilizzo potranno intervenire secondo le intese di cui al primo comma del presente articolo. Fermo restando l’orario di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza contrattuale normale di prestazioni lavorative tra quelli esistenti 40 ore settimanali, il monte ore di 68 ore di riduzione di cui al Ccnl 2.7.1987 è elevato, per tutti i lavoratori, a 72 ore a partire dall’1.1.1993 e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà 76 a partire dall’1.10.1994 a titolo personale di riposi individuali. In caso di orario settimanale di 40 ore la riduzione avverrà in correlazione alle ore di effettiva prestazione, maturando anche per le singole assenze per le quali corre l’obbligo della retribuzione a carico dell’Azienda nonché per l’assenza obbligatoria per maternità. Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro. A tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Per i singoli lavoratori in forza che prestano la loro attività su tre turni per cinque giorni alla data dell’1.1.92 settimana, è prevista l’ulteriore maturazione, rispetto a quanto indicato al precedente comma, di 4 ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, dal 1° ottobre 1994. L’attribuzione di tale maggiore quota di riduzione di orario avverrà al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva e sarà goduta giornalmentenon convenzionale nell’anno solare. Per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni alla settimana (18 turni) con riposo a scorrimento, laddove l’organizzazione è prevista l’ulteriore maturazione rispetto a quanto indicato nel precedente 11° comma di quattro ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, dal 1° ottobre 1994. Per i predetti lavoratori è prevista l’ulteriore maturazione di otto ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, a decorrere dal 1° gennaio 1996. Per i lavoratori che prestano la loro attività a ciclo continuo, su tre turni per sette giorni alla settimana (21 turni) con riposo settimanale a scorrimento, è prevista l’ulteriore maturazione rispetto a quanto indicato nel precedente 11° comma di otto ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, dal 1° ottobre 1994. Per i predetti lavoratori è prevista l’ulteriore maturazione di otto ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, a decorrere dal 1° gennaio 1996. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i riposi, di cui ai precedenti due commi, maturano pro quota, su base annua, con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione rispetto a quelli previsti dall’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuitiper un periodo di 48 settimane. Pertanto, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, l’attribuzione delle riduzioni aggiuntive di cui ai commi 16 e 17 decorrenti dal 1° ottobre 1994 (pari a 4 ore per i lavoratori di cui al comma 16 e 8 ore per i lavoratori di cui al comma 17) continuerà ad avvenire, fino al 31 dicembre 1995, al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva e non convenzionale nell’anno solare. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i riposi per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni e su tre turni per sette giorni, saranno incrementati di 4 ore restando invariate le modalità di godimento. Inoltre le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente già in entrambi i casiatto e concordato a titolo analogo (riduzioni di orario a qualunque titolo concesse, permessi, ferie, ecc.). La determinazione dell’orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi. Una diversa utilizzazione delle riduzioni dell’orario individuale, di cui ai commi precedenti, sarà oggetto tra la fruizione Direzione Aziendale e la Rsu di un esame che tenga conto delle necessità tecnico-produttive, dei suddetti permessi retribuiti periodi di maggiore intensità produttiva e con esclusione dei periodi di attività stagionali. Le riduzioni di cui sopra non incide sul computo della retribuzione mensile sono cumulabili con quanto eventualmente già in atto o concordato a titolo analogo (permessi, ferie, ecc.) e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale secondo modalità e criteri di 38 ore settimanali (165)cui al Protocollo 17.2.1983 che recepisce l’Accordo del 22.1.1983 punto 11, comma 4. Le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia, anche se assunti in sede europea e recepiti dalla legislazione italiana.
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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario L’orario normale di lavoro del personale medico è stabilito in fissato nel seguente modo: - tempo definito a 30 ore settimanali; - tempo pieno a 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell’arco dell’anno, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 con tetti settimanali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pieno, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo definito. Ai fini del calcolo della durata media di cui al comma precedente, il limite rispettivamente delle 46 ore e delle 36 ore settimanali potrà essere riferito, a fronte di ragioni tecniche, obiettive ovvero di particolari esigenze derivanti dall’assi- stenza sanitaria, in deroga al dettato dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, ad un periodo di dodici mesi 4 a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Ciò al fine di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie. Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell’amministrazione della struttura sanitaria, il rapporto part time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia e che dovrà comunque essere inferiore all’orario previsto per il tempo definito. Per i medici a rapporto di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendalea 38h o a 30h settimanali, l’orario giornaliero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribuzioni del direttore sanitario. L'orario normale Durante l’orario di lavoro nel corso il sanitario è tenuto a compiere secondo scienza e coscienza gli atti medici inerenti la sua qualifica. La vigilanza sull’osservanza dell’orario è effettuata dall’amministrazione della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata struttura sanitaria, attraverso sistemi obiettivi di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamentecontrollo unici ed uguali per tutti i medici. Ai sensi dell’art. 413, comma 41, del d.lgs D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che le parti convengono, al fine di garantire l’assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la tutela della salute dei medici e al loro diritto al riposo, di stabilire il periodo più ampio termine di riferimento, ai fini del calcolo della sette giorni sul quale calcolare come media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 limite delle otto ore di riposo consecutivo nell’arco delle lavoro notturno nelle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali ore consentendo così la prestazione di un tetto massimo di 24 ore di lavoro inferiori alle 38 notturno all’interno di un arco temporale di sette giorni, non potendo però superare il singolo turno notturno le 12 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).
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Samples: www.frgeditore.it
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito Art. 17, comma 5, lett. d), X.Xxx. n. 66/2003 e Circ. INPS n. 181/2003 I telelavoratori rientrano tra coloro nei cui confronti, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicu- rezza e della salute dei lavoratori, non si applicano le disposizioni relative alla disciplina in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata materia di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativagiorna- liero, la lavoratrice pause, lavoro notturno e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima settimanale, in quanto la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è elevato misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi. Tuttavia, a 8 mesifronte di una c.d. Ai sensi dell’art. 17auto-organizzazione dei tempi e dei modi di lavoro, nell’ambito del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali limite massi- mo dell’orario di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL Ccnl (o di quello inferiore se il rapporto è a regime 38 ore rimarrà tempo parziale), la contrattazione collettiva e/o gli accordi individuali possono regolamentare l’orario di lavoro del telelavoratore, conformandolo a titolo personale quello dei lavoratori che svolgono attività nei locali dell’azienda e/o prevedendo la disponibilità del telelavoratore in determinate fasce orarie. La contrattazione collettiva può anche prevedere l’obbligo, a carico del telelavoratore, di rientri periodici in azienda per motivi tecnico-organizzativi o per fini formativi. Diritti collettivi riconosciuti al telelavoratore • Art. 10, commi 1, 2, 3 e 4, Accordo Interconfedera- I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda e non deve esse- re ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori. Si applicano le stesse condizioni di partecipa- xxxxx e di eleggibilità alle elezioni per le singole istanze rappresentative dei lavoratori (ove previste). I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi. L’unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)precisata fin dall’inizio.
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Samples: Contratto Di Apprendistrato
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro è stabilito deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale o, in 38 ore settimanalimancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. L'articolazione degli orari firmatarie del CCNL, potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro risponde a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento. In riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Alla direzione aziendale ed all'organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, alle strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze funzionali dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 66/2003. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione. La direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei servizi stabilite dalla direzione aziendalelavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 66/2003. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali effettive. Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel corso rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione. Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana lavorativa è distribuito - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 50 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 1 ora agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro settimanale. La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativauna delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e 30 minuti (7 ore per le prestazioni legate alle prove degli attori), la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere sarà convenzionalmente maggiorata di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)settimanale.
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Samples: www.indafondazione.org
Orario di lavoro. Art. 51 (Orario di lavoro) L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione Direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e ed al lavoratore 1 una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno turno. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e ed il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 4, del d.lgs D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario dell'orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’artdell'art. 17, del d.lgs D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’artall'art. 9 del presente CCNLc.c.n.l., ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco nell'arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 del 1º gennaio 1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario l'orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL c.c.n.l. a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 del 1º gennaio 1992 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione l'organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).
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Samples: Accordo Interconfederale Rsu
Orario di lavoro. L'orario L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. La gestione dell’orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dal- l’art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di la- voro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calen- xxxxx di lavoro annuale, l’utilizzo di un predeterminato monte ore derivan- te da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di la- voro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all’attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e succes- sivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i li- miti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17/10/1967, n. 977 e successive modifiche (35 ore settimanali). Agli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero a lavori conside- rati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzio- ne dell’orario giornaliero ordinario di lavoro è stabilito pari a 2 ore, fermo rimanendo l’importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in 38 acqua per un massimo di cin- que ore settimanaligiornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre di- verse attività. L'articolazione degli orari I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale permessi retribuiti di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente16 ore. Ai sensi dell’artlavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non com- pete in quanto computata nel 3° elemento. 4Il lavoratore ha facoltà di usufruire, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano compatibilmente con le esigenze azien- dali, di organizzazione riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumu- lativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzio- ni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di ri- poso settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. Il lavoratore dovrà segnalare l’intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all’inizio di periodi lavorativi individuati in sede di con- trattazione decentrata e dando comunicazione all’impresa della colloca- zione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Comunque la possibilità di istituzione del servizio, che costituiscono oggetto monte ore individuale e di informazione e confronto ai sensi e nelle frui- zione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)utilizzazione.
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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Premesso che la durata normale dell‟orario di lavoro è stabilito disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, si conferma la articolazione dell‟orario di lavoro in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari , suddivise in 5 giorni, ferma restando la determinazione dei carichi di lavoro risponde sulla base dell‟orario stabilito dall‟art. 3, 1° comma, del Decreto Legislativo n°66/2003. Il predetto orario si applicherà a tutti i lavoratori, giornalieri e cottimisti; la sua concreta attuazione non ha determinato la riduzione dei carichi di lavoro in atto alla data del 22.11.1990. Qualora l‟azienda intenda distribuire diversamente l‟orario settimanale per singoli lavoratori, per gruppi, per reparti, né darà comunicazione alla R.S.U. per attivare un preventivo confronto. In caso di diversa distribuzione dell‟orario di lavoro settimanale che preveda l‟utilizzo della giornata del sabato, sarà invece necessario un preventivo accordo con la R.S.U. In relazione alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di una rigorosa attuazione dell‟orario di lavoro nel corso contrattuale le parti si danno atto che gli organi devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell‟assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite. Le parti nell‟intento di mettere ordine nella situazione produttiva e dare maggiore efficienza alle aziende del settore sanitario del comprensorio decidono in materia di orario di lavoro che , all‟interno delle singole aziende, va determinato il tempo di produzione per unità di prodotto. Le parti concordano che nell‟ambito della settimana lavorativa è distribuito durata di tali tempi non esistono elasticità che potrebbero determinare minore accuratezza nella produzione e quindi una meno adeguata qualità. Anche in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice considerazione delle consuetudini vigenti e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenicacon riferimento a quanto stabilito dall‟art. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa8, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 41° comma, del d.lgs Decreto Legislativo n°66/2003, si concorda che il periodo l‟intervallo per pausa, non sarà superiore a 20 minuti. Eventuali condizioni di riferimentomiglior favore, ai fini del calcolo (pausa, determinazione dei carichi di lavoro etc.), normative e economiche, derivanti da una interpretazione difforme da quanto previsto nel presente articolo potranno essere ridiscusse nel corso della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 vigenza del presente CCNLaccordo ed uniformate alla presente normativa. L‟orario di ingresso e di uscita dalla fabbrica deve essere determinato nelle singole aziende ed è vincolante per tutti dipendenti. Lo stesso potrà essere differenziato per reparti, ha diritto per gruppi di lavoratori, per singole mansioni, in relazione ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali obiettive esigenze produttive e/o organizzative previa riunione con la R.S.U. Per orario di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza si intende il tempo trascorso sul posto di prestazioni lavorative tra quelli esistenti lavoro e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale non comprende le pause ed i periodi occorrenti al dipendente per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione prepararsi all‟inizio del lavoro lo consentae/o all‟uscita dallo stabilimento (es. spogliatoio, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertantodocce, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165ecc.).
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Samples: Contratto Integrativo
Orario di lavoro. L'orario (ex art. 16, c.c.n.l. lampade) La durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni. La durata settimanale ordinario dell'orario normale di lavoro è stabilito viene confermata in 38 40 ore settimanalie normalmente viene distribuita in 5 giorni. L'articolazione degli orari Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate previo accordo, da concludersi entro 20 giorni dalla richiesta aziendale, tra Direzione e R.S.U. L'operatività della decisione aziendale sarà sospesa per tale arco di tempo. Le aziende verificheranno con la R.S.U. la possibilità di adottare per i lavoratori giornalieri, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, regimi di orario articolati su 39 ore settimanali utilizzando, fino a concorrenza, i riposi aggiuntivi di cui all'art. 17, le ore di riduzione di orario di cui al Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, nonché le riduzioni di orario di lavoro risponde di cui al presente articolo. In attuazione di quanto previsto all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che il periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro, fatti salvi i limiti di cui all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003, considerate le esigenze tecnico-organizzative settoriali, sarà definito in accordi collettivi conclusi a livello aziendale tra la R.S.U., le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti e l'azienda. In relazione alle esigenze funzionali di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei servizi stabilite riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite. Le parti convengono di assicurare in tempo utile - mediante adeguata calendarizzazione definita a livello aziendale con la R.S.U. - l'effettivo godimento dei riposi e delle riduzioni di orario di cui all'art. 22, al Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983 e alle riduzioni di orario di cui al presente articolo, anche per la parte eventualmente non utilizzata ai fini indicati dal 3° comma. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta e/o commesse con vincolanti termini di consegna, a cambi di tipo di lavorazione, al raggiungimento del programma settimanale di produzione ove non realizzato per cause non dipendenti dalla direzione aziendalevolontà delle parti, ad esigenze di manutenzione delle macchine, nonché alla salvaguardia della efficienza degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno. Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla R.S.U. tempestivamente. Al di fuori dei casi previsti dal 7° comma, eventuali casi di lavoro straordinario saranno contrattati preventivamente tra la Direzione aziendale e la R.S.U. Le Direzioni aziendali comunicheranno alla R.S.U. i dati a consuntivo concernenti le prestazioni straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al 7° comma. L'orario normale di lavoro nel corso di cui al 1° comma del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato di cui all'art. 1, programmi comprendenti prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane lavorative inferiori a tale limite; le modalità operative dovranno essere definite con tempestività e comunque entro 20 giorni dalla data della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni richiesta aziendale; al termine di tale periodo il programma sarà attuato. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della R.S.U. Nel caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 sopra indicato non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. Tuttavia le ore di lavoro prestato oltre le 8 giornaliere o nella giornata di riposo cadente normalmente sabato sono compensate con la maggiorazione del 10% del minimo tabellare più contingenza. Tali maggiorazioni non sono cumulabili con quelle di domenicacui al successivo art. Per 17, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (2 x 7 e 3 x 7) sarà pari a 234 giornate lavorative annue a decorrere dal 1° gennaio 1994, a 233,5 giornate lavorative annue a decorrere dal 1° luglio 2002 e a 232,5 giornate lavorative annue a decorrere dal 1° gennaio 2006. La collocazione rispettivamente dei 27, dei 27,5 e 28,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui all'art. 22, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui al Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà contrattata, a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il personale numero delle festività lavorate. I riposi di cui al comma precedente assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende e quanto previsto da provvedimenti di legge successivi alla data di stipulazione del presente contratto. L'orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici, là dove il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativamantenimento del flusso produttivo lo richieda, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del turno montante, fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario, nonché l'iniziativa dell'azienda per la ricerca del sostituto, nell'osservanza degli obblighi di legge. E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. E' lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 21. In applicazione di quanto stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, potranno essere concordate deroghe alla durata minima del riposo giornaliero previsto dall'art. 7 del citato decreto n. 66/2003, mediante accordi conclusi a godere livello aziendale tra la R.S.U., le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti e l'azienda. Sono comunque fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di un riposo compensativo entrata in un altro giorno feriale della settimana evigore del c.c.n.l. 5 giugno 2007. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, comunquenei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. Fermo restando la durata normale contrattuale dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali e quanto stabilito dal Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, verrà riconosciuta una ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, in ragione d'anno, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione seguenti gradualità e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).misure:
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Orario di lavoro. Ai soli fini contrattuali la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore. In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite. L'orario settimanale ordinario di lavoro sarà concentrato su 5 giorni; eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive. Analogamente saranno contrattati schemi di distribuzione dell'orario su base annuale, mensile e settimanale. Le ore non lavorate per ferie e le festività nazionali ed infrasettimanali di cui all'art. 32 saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale. Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici. Sono considerati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia quelli elencati nella tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi. A tali lavoratori si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 27 e 29 del CCNL e, ove non modificate da tali clausole, quelle di cui al provvedimento sopra citato e al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, Xxxxxxxxx, infermieri è stabilito in 38 consentito il superamento dell'orario normale di cui al primo comma al di fuori delle procedure previste dal presente articolo con la corresponsione della maggiorazione del 45 per cento. Ferme restando le disposizioni richiamate dal primo comma dell’art. 29, ai lavoratori che nei periodi di stagionalità superino l’orario normale di cui al 1° comma sarà corrisposta una maggiorazione del 45 per cento. In sostituzione delle ex festività abolite dalla legge 54/1977 modificata con DPR 28.12.1985, n. 792 e del trattamento per le stesse previsto dall'accordo interconfederale 25.1.1977, il lavoratore fruirà, tenendo conto delle esigenze di continuità dell'attività produttiva, di gruppi di 8 ore di riposi individuali retribuiti pari a 32 ore, maturabili per dodicesimi nel senso che i lavoratori che nell'anno solare non hanno maturato le 4 giornate avranno diritto a fruire di 1/12 di tali riposi per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni. Diverse modalità di utilizzo potranno intervenire secondo le intese di cui al primo comma del presente articolo. Fermo restando l'orario di lavoro contrattuale normale di 40 ore settimanali, il monte ore di 68 ore di riduzione di cui al CCNL 2.7.1987 è elevato, per tutti i lavoratori a 72 ore a partire dal 1.1.1993 e a 76 a partire dal 1.10.1994 a titolo di riposi individuali. L'articolazione degli orari Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendaleinizio e cessazione del rapporto di lavoro. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenicaA tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Per il personale in turno il i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per cinque giorni alla settimana, è prevista l'ulteriore maturazione, rispetto a quanto indicato al precedente comma, di 4 ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, dal 1° ottobre 1994. L'attribuzione di tale maggiore quota di riduzione di orario avverrà al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva e non convenzionale nell'anno solare. Per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni alla settimana (18 turni) con riposo a scorrimento, è prevista l'ulteriore maturazione rispetto a quanto indicato nel precedente 11° comma di quatt ro ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, dal 1° ottobre 1994. Per i p redetti lavoratori è prevista l'ulteriore maturazione di otto ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, a decorrere dal 1°gennaio 1996. Per i lavoratori che prestano la loro attività a ciclo continuo, su tre turni per sette giorni alla settimana (21 turni) con riposo settimanale a scorrimento, è successivo prevista l'ulteriore maturazione rispetto a quanto indicato nel precedente 11° comma di otto ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, dal 1° ottobre 1994. Per i predetti lavoratori è prevista l'ulteriore maturazione di otto ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, a decorrere dal 1°gennaio 1996 . A decorrere dal 1° gennaio 1996, i riposi, di cui a i precedenti due commi, maturano pro quota, su base annua, con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione rispetto a quelli previsti dall'organizzazione del lavoro per un periodo di 48 settimane. Pertanto, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, l'attribuzione delle riduzioni aggiuntive di cui ai commi 16 e 17 decorrenti dal 1°ottobre 1994 (pari a 4 ore per i lavoratori di cui al comma 16 e 8 ore per i lavoratori di cui al comma 17) continuerà ad avvenire, fino al 31 dicembre 1995, al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva e non convenzionale nell'anno solare. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i riposi per i lavo ratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni e su tre turni per sette giorni, saranno incrementati di 4 ore restando invariate le modalità di godimento. Inoltre le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente già in atto e concordato a titolo analogo (riduzioni di orario a qualunque titolo concesse, permessi, ferie, ecc.). La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla giornata migliore utilizzazione degli stessi. Una diversa utilizzazione delle riduzioni dell'orario individuale, di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta cui ai commi precedenti, sarà oggetto tra la prestazione lavorativa, Direzione Aziendale e la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere RSU di un riposo compensativo esame che tenga conto delle necessità tecnico-produttive, dei periodi di maggiore intensità produttiva e con esclusione dei periodi di attività stagionali. Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente già in un altro giorno feriale della settimana eatto o concordato a titolo analogo (permessi, comunqueferie, ecc.) e secondo le vigenti disposizioni modalità e criteri di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4al Protocollo 17.2.1983 che recepisce l'accordo del 22.1.1983 punto 11, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo . Le riduzioni di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità orario di cui all’art. 9 del al presente CCNLarticolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano anche se assunti in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti sede europea e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)recepiti dalla legislazione italiana.
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Orario di lavoro. L'orario Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale o, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento. In riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Alla direzione aziendale ed all'organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, alle strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 66/2003. Il ricorso al lavoro straordinario èammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione. La direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 66/2003. Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti norme legislative, la durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali effettive. Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione. Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 50 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 1 ora agli effetti dell’esaurimento dell'orario ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanalisettimanale. L'articolazione degli orari La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Ove l'orario di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. L'orario normale Qualora una delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e 30 minuti (7 ore per le prestazioni legate alle prove degli attori), sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)settimanale.
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Orario di lavoro. L'orario L’orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione L’articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario L’orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale set- timanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs D.Lgs. 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs D.Lgs. 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNLccnl, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 del 1° gennaio 1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori infe- riori alle 38 ore,, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL ccnl a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 del 1° gen- naio 1992 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario all’orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).
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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Il X.Xxx. n. 66 dell’8 aprile 2003 (G.U. 14/4/2003, s.o. n. 61), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004 (G.U. 17/8/2004, n. 192), ha completamente ridefinito la disciplina legale in materia di orario di lavoro. La nuova normativa contrattuale, che ha recepito “in toto” le disposizioni legislative di cui sopra, dispone che è da intendersi come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività e delle sue funzioni”. Questa nuova definizione dell’orario di lavoro ha una portata più ampia del precedente concetto di lavoro “effettivo”(R.D.L. 692/23, art. 3), ricomprendendo, così, anche i periodi in cui i lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità. Il p. 3 della lettera B dell’art. 17, precisa che, salvo particolari deroghe derivanti da esigenze logistico – organizzative, le operazioni accessorie quali vestizione e svestizione (c.d. tempo tuta), doccia, etc., devone essere effettuate fuori dell’orario di lavoro. L’orario normale di lavoro è stabilito fissato dall’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 66/2003 in 38 40 ore settimanali, tuttavia la contrattazione collettiva ha la facoltà sia di stabilire un orario inferiore che di riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. L'articolazione degli orari L’art. 17 del CCNL 22/5/2003, fissa, lasciando immutata la precedente normativa, la durata normale dell’orario di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendalein 36 ore settimanali per tutti i lavoratori, distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. L'orario normale La norma contrattuale, inoltre, stabilisce che “l’articolazione dell’orario giornaliero di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito viene stabilita dall’Azienda con apposito ordine di servizio, previo esame congiunto con la RSU o, in modo da concedere mancanza con le r.s.a.”. Secondo un orientame nto giurisprudenziale (Trib. Bergamo 1991), qualora il contratto collettivo obblighi il datore di lavoro ad un previo confronto con le r.s.a. prima di decidere la distribuzione dell’orario, e non sia raggiunto un accordo tra le parti, il datore di lavoro conserva il suo diritto di stabilire unilateralmente la disciplina dell’orario. Nel caso in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata cui , invece, sia richiesto l’accordo con le r.s.a., in mancanza di riposo cadente normalmente questo, il datore di domenicalavoro non potrà esercitare il proprio potere (Pret. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno Milano 1983). Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativaPertanto, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana euna volta espletato detto esame congiunto che, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai ai sensi dell’art. 41 del citato CCNL, comma 4può definirsi come un momento di discussione tra l’azienda e la rappresentanza sindacale, del d.lgs 66/2003per lo più preventivo rispetto al provvedimento aziendale, si concorda anche se lo stesso abbia avuto esito negativo, visto che non è un accordo, l’azienda potrà articolare diversamente il periodo turno di riferimentolavoro dei dipendenti, ai fini del calcolo della media della anche ampliandone la durata massima giornaliera. Mentre per normale articolazione dell’orario di lavoro, come già detto, è elevato sufficiente l’esame congiunto, nell’ipotesi in cui il lavoratore sia tenuto, per ragioni tecniche connesse al servizio, a 8 mesisvolgere la propria prestazione in un luogo diverso da quello abituale, le relative modalità di utilizzo, tra cui l’articolazione dell’orario di lavoro, sono oggetto di intesa aziendale (p. 6, lett. Ai sensi dell’artB, art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).
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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Art. 18 La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi nel a settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto del e necessità organizzative e del servizio del a farmacia e del e esigenze del lavoratore stesso. La durata normale del 'orario di lavoro è stabilito di 40 ore settimanali e può essere anche riferita al a durata media del e prestazioni lavorative rese in 38 un periodo non superiore al 'anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L'orario settimanale non potrà, comunque, superare le 46 ore settimanali. L'articolazione I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa al 'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quel i di corrispondente riduzione del 'orario contrattuale. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali. Una diversa distribuzione del 'orario settimanale di lavoro risponde alle esigenze funzionali potrà essere definita a livel o regionale in presenza di particolari regimi di orari di apertura e chiusura del e farmacie nel territorio. Al riguardo le parti si incontreranno a livel o regionale, secondo quanto previsto dal 'art. 108, 2° comma del presente c.c.n.l., per definire la pratica realizzazione di quanto sopra. Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela del a salute dei servizi stabilite dalla direzione aziendalecittadini, le parti convengono quanto segue. L'orario normale Ai sensi del 'art. 4, 4° comma, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media del 'orario di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere non può in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativasuperare, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il per ogni periodo di riferimento7 giorni, ai fini le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità premessa di cui all’art. 9 del al presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)comma.
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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Le parti convengono sul pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, attuativo della Direttiva Comunitaria n.104/1993. Per il personale impiegatizio la quantità media dell'orario di lavoro settimanale è stabilito in 38 ore. La distribuzione dell'orario di lavoro nella giornata, mese, o in ragione di periodi dell'anno, verrà concordata dalle parti in sede aziendale. A fronte di particolari esigenze aziendali di flessibilità che comportino significativi scostamenti dagli orari di apertura e chiusura delle sedi e/o degli uffici e/o di particolari turnazioni, in sede aziendale potranno essere concordate ulteriori riduzioni di orario fino al raggiungimento di 36 ore settimanali. L'articolazione Nell'ambito della definizione in Sede Aziendale del calendario annuo di lavoro potrà essere concordata una diversa utilizzazione della riduzione contrattuale derivante dal presente accordo. Le parti, in Sede Aziendale concorderanno l'opportunità di utilizzare a tale scopo, in tutto o in parte, le ex festività abolite dalla Legge 05.03.1977 n.54 e successive modifiche, tenendo conto degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendaleapertura al pubblico. L'orario normale Nota a verbale Inoltre si conviene che per il personale impiegatizio non inserito nell'area quadri con funzioni anche esterne all'Azienda come previsto dal 5º e 6º livello (Area professionale B) dell'art. 11 del presente accordo, non si adottino schemi rigidi di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito orario il cui rispetto meccanico rappresenti una obiettiva difficoltà a svolgere le loro funzioni. Tuttavia ed in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata considerazione di riposo cadente normalmente di domenicaciò, detto personale dovrà mediamente totalizzare l'orario settimanale. Per il detto personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata Sede Aziendale, potrà essere concordata in costanza di smonto turno . Qualora detta funzione una indennità fino ad un massimo di Euro 1.500,00 annui suddivise in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)12 quote mensili.
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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario L’orario di lavoro, è elevato salvo quanto previsto dal C.C.N.L., viene determinato cosi come riportato nell’allegato c). In deroga a 8 mesiquanto riportato nell’allegato c), per gli addetti - che l’Azienda segnalerà alle XX.XX. Ai sensi dell’art. 17– degli uffici Relazioni Soci, del d.lgs 66/2003Relazioni Esterne e Segreteria Generale Legale, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano prevede, ferma restando l’adibizione oraria giornaliera di h. 7.30, la possibilità di applicare un nastro orario compreso fra le ore 08.15 e le ore 18.15 (con intervallo di 30 minuti). Fermo restando quanto previsto nell’Art. 108 del C.C.N.L. 31.03.2015, l’elasticità di orario di entrata e di uscita posticipata, nell’ambito di 30 minuti, è concedibile, previa richiesta e se compatibile con le esigenze Aziendali, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori a contatto diretto con il pubblico, con esclusione degli addetti alle casse. Anche il personale a part-time assegnato agli uffici, il cui orario è limitato alla mattina, può richiedere di organizzazione del serviziofruire di un’elasticità sola di 15 minuti in entrata, con correlativo spostamento dell’orario di uscita, che costituiscono oggetto comunque non potrà superare le ore 13.30. Nel caso di informazione e confronto positivo riscontro, la relativa clausola sarà inserita nel contratto che regola il rapporto di lavoro. L’Azienda comunicherà tempo per tempo alle XX.XX. il calendario delle manifestazioni nelle quali si prevede l’utilizzo di personale in giornate non feriali e, di volta in volta, l’elenco nominativo dei dipendenti coinvolti. Oltre all’apposito incontro previsto dal C.C.N.L., l’Azienda fornirà due volte all’anno alle XX.XX., i dati relativi alla banca delle ore ed ai sensi e residui delle giornate di ferie, al fine della verifica congiunta del loro andamento. ❑ Nota a verbale Si conviene che, per i lavoratori con contratto a part – time addetti alle casse, nelle modalità di giornate in cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali il loro orario di lavoro inferiori alle 38 ore,non comprende il pomeriggio, debba intercorrere un periodo minimo di mezz’ora fra il termine di adibizione allo sportello e la differenza fine dell’orario giornaliero di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)lavoro.
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Samples: Contratto
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario L’orario di lavoro è stabilito in 38 di 39 ore settimanalisettimanali di norma distribuito su cinque giorni. L'articolazione La gestione dell’orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall’art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l’utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all’attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17/10/1967, n. 977 e successive modifiche (35 ore settimanali). Agli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell’orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l’importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo 3° elemento. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo cadente normalmente settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di domenicausufruire della facoltà di cui al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Per il personale Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo sede decentrata così come le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle specifiche modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)utilizzazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Ai Lavori
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale per il singolo lavoratore è distribuito fissata in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica40 ore. Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzione di orario di lavoro previste negli ultimi tre commi del presente articolo. In attuazione di quanto previsto all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che il personale in turno periodo di riferimento per il riposo settimanale è successivo alla giornata calcolo della durata media dell'orario di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativalavoro, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere fatti salvi i limiti di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’artall'art. 4, comma 4, 4 del d.lgs D.Lgs. n. 66/2003, considerate le esigenze tecnico- organizzative settoriali, sarà definito in accordi collettivi conclusi a livello aziendale tra la R.S.U., le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti e l'azienda ovvero al livello di distretto industriale. Per i maestri fiascai e aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza semiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che fabbricano damigiane da litri 5/7 fino a litri 60, l'orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere. Quando gli operai addetti alla piazza semiautomatica, come sopra specificati, producono damigiane inferiori a 5/7 litri, osserveranno l'orario di 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni verrà di norma distribuito su 5 giorni. Diverse distribuzioni dell'orario nonché l'applicazione dell'orario di cui al 2° comma, saranno attuate qualora lo richiedessero le esigenze tecnico-produttive, organizzative e logistiche, da confrontare con la R.S.U. Per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico si concorda che rinvia alle norme particolari di cui all'Allegato 5. In relazione alle esigenze tecnico-produttive la possibilità di eseguire il periodo di riferimentolavoro domenicale non collegato al ciclo continuo nonché quello notturno non compreso in turni sarà previamente esaminata tra Direzione aziendale e R.S.U. Fatte salve le prassi aziendali in essere e fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario l'orario normale di lavoro, con esclusione di quello dei turnisti del ciclo continuo di cui al successivo art. 16, può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno programmi comprendenti prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane lavorative inferiori a tale limite. Nel caso sopra indicato non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. Tuttavia le ore di lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali sono compensate con la maggiorazione del 10%. Tali maggiorazioni non sono cumulabili con quelle di cui all'art. 19, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Ferma restando la durata settimanale dell'orario contrattuale in 40 ore, le quote orarie di riduzione dell'orario di lavoro sono state pari a 40, in ragione d'anno, sino al 31 dicembre 1987, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa 22 gennaio 1983. Ulteriori 16 ore di riduzione dell'orario di lavoro sono state riconosciute, in ragione d'anno, con decorrenza 1° gennaio 1988 dal c.c.n.l. 7 marzo 1987. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'orario di lavoro è elevato a stato ridotto di ulteriori 8 mesiore sempre in ragione d'anno; per il settore della trasformazione (cosiddette seconde lavorazioni del vetro) questa riduzione è entrata invece in vigore dal 1° gennaio 1995. Ai sensi dell’artConformemente al disposto dell'art. 1718, del d.lgs 66/2003comma 2 della legge 26 aprile 1934, n. 635, si concorda conviene che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno prestazione superiore alle 8 ore giornaliere ed a mezz'ora al giorno nei casi di riposo consecutivo nell’arco delle 24 oreprestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali Per le situazioni di lavoro orario inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmenteProtocollo d'intesa 22 gennaio 1983, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)al punto 11.
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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario dell'orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’artdell'art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’artall'art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco nell'arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 dell'1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario l'orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 dell'1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione l'organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).
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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro ordinario è stabilito in di 38 ore settimanaliore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze funzionali prioritarie dei servizi stabilite dalla direzione aziendalecon le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario normale di cui sopra é riferito alle ore di lavoro nel corso effettivamente prestate. All'interno della settimana lavorativa è distribuito stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in modo fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da concedere ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in ogni caso alla lavoratrice e misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al lavoratore 1 giornata primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di riposo cadente normalmente lavoro di domenicadurata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Per Il numero delle settimane per le quali é possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il personale in turno il diritto al normale godimento del riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, . Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui il presente contratto rinvia esplicitamentealla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra. Ai sensi dell’art. 4, comma 44 del D.Lgs n. 66/2003, le parti firmatarie convengono di inviare alla Direzione Provinciale del d.lgs Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, la comunicazione dell’avvenuto superamento delle 48 ore settimanali di media, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai 6 mesi. Secondo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs n. 66/2003, si concorda che il periodo conviene di riferimento, ai fini del calcolo della prendere a riferimento la media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno delle 8 ore di riposo consecutivo lavoro notturno nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)4 settimane lavorative.
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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario quale condizione di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario miglior favore, si conferma che l’orario normale di lavoro per il personale assunto a tempo pieno dall’IFEL, è ridotto a 37,50 ore xxxx.xx, in luogo delle ordinarie 40 ore, previste dal CCNL applicato, da prestarsi, dal lunedì al venerdì, con la durata giornaliera 07,50 ore di lavoro effettivo. Con la predetta riduzione dell’orario normale contrattuale si intendono assorbiti parte dei permessi retribuiti (ROL) annuali previsti dal CCNL che vengono, quindi, rideterminati come meglio specificato nel corso punto 9 del presente accordo. Il riposo di legge viene confermato nella giornata della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale Ai fini della determinazione dei divisori mensili, settimanali e giornalieri vengono confermati i valori previsti dal CCNL applicato, rispettivamente: 168, 40 e 26 gg. Ai fini della determinazione delle percentuali del part time viene fatto riferimento all’orario normale contrattuale previsto dal presente accordo (37,50 ore xxxx.xx). L’orario di lavoro giornaliero comprende una pausa giornaliera retribuita di 10 minuti, da fruirsi in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice funzione delle esigenze organizzative e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana dei flussi tecnico-produttivi e, comunque, secondo le vigenti disposizioni previo benestare operativo dei responsabili di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamenteservizio. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali Nell’orario di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza giornaliero, anche a tempo parziale, non sono computabili eventuali riposi intermedi (es.: pausa pranzo). Il personale è libero di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmentefruire della pausa pranzo sia all’esterno che all’interno della Fondazione. La fruizione della pausa pranzo all’interno della Fondazione dovrà avvenire esclusivamente nel locale appositamente individuato, laddove l’organizzazione del siccome concordato ed all’uopo opportunamente attrezzato. In nessun caso il tempo di pausa pranzo trascorso nei locali della Fondazione potrà essere conteggiato quale lavoro lo consenta, effettivo e/o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuitisupplementare-straordinario. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti nel predetto periodo non incide sul computo della retribuzione mensile dovrà essere resa nessuna prestazione lavorativa. In caso di lavoro straordinario e/o supplementare si applicano le disposizioni di legge e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)del CCNL applicato.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo (c.c.i.) Della Fondazione Ifel
Orario di lavoro. L'orario settimanale L’orario di lavoro, sulla base dell’art. 11 del citato C.C.N.L. Impiegati Agricoli 07/07/2021 e s.m.i., è pari a ore settimanali, pari al % dell’orario ordinario contrattualmente previsto. Lo svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale è così regolata: - DAL AL DALLE ORE ALLE ORE - IL , DALLE ORE ALLE ORE E DALLE ORE ALLE ORE - IL , DALLE ORE ALLE ORE Le parti si danno atto che l’orario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere così descritto si intende in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata ordinario. Le parti si danno atto che il giorno di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo il . In caso di necessità aziendali le parti convengono circa la possibilità di definire una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: - oggettive esigenze tecnico – produttive, - esigenza connesse alla giornata funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di smonto turno carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Qualora in detta giornata venga richiesta Con la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il sottoscrizione del presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4Lei, comma 4formalmente ed espressamente, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo presta consenso e disponibilità alla variazione della media collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata massima dell’orario della stessa. La variazione della prestazione lavorativa le sarà di lavoro, regola comunicata con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è elevato ridotto a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)2 giorni.
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Samples: Contratto Di Lavoro Individuale
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Regimi di lavoro è stabilito orario La prestazione lavorativa del singolo Operatore di Vendita si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate. La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in 38 sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto. Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle due mezze giornate di non presentazione avverrà nei periodi dell’anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze. Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.Sono fruibili dai lavoratori i gruppi di 4 o di 8 ore settimanalidi permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5/3/1977, n. 54 e del DPR 28/12/1985, n. 792.I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva. L'articolazione degli orari Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale permessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di lavoro eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti.Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore.I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno xxxxxxxxxx.Xx caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e dell’anno di calendario, al lavoratore 1 giornata verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di riposo cadente normalmente cui al presente articolo per ogni mese intero di domenica. Per il personale servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in turno il riposo settimanale cui non è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativadovuta, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, carico del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario datore di lavoro, è elevato retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori, fermo restando il godimento delle ore di permesso, le ulteriori ore di permesso, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall’assunzione.Solo in caso di trasformazione in contratto a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17tempo indeterminato di contratti di apprendistato, del d.lgs 66/2003contratti a tempo determinato, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità computo dei 48 mesi di cui all’art. 9 al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)lavoro.
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Samples: www.unimpresa.it
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in ordinario é di 38 ore settimanaliore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze funzionali prioritarie dei servizi stabilite dalla direzione aziendalecon le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario normale di cui sopra é riferito alle ore di lavoro nel corso effettivamente prestate. All'interno della settimana lavorativa è distribuito stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in modo fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da concedere ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in ogni caso alla lavoratrice e misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al lavoratore 1 giornata primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di riposo cadente normalmente lavoro di domenicadurata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Per Il numero delle settimane per le quali é possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il personale in turno il diritto al normale godimento del riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, . Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui il presente contratto rinvia esplicitamentealla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra. Ai sensi dell’art. 4, comma 44 del D.Lgs n. 66/2003, le parti firmatarie convengono di inviare alla Direzione Provinciale del d.lgs Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, la comunicazione dell’avvenuto superamento delle 48 ore settimanali di media, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai 6 mesi. Secondo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs n. 66/2003, si concorda che il periodo conviene di riferimento, ai fini del calcolo della prendere a riferimento la media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno delle 8 ore di riposo consecutivo lavoro notturno nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)4 settimane lavorative.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale