Common use of Orario di lavoro Clause in Contracts

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel con i limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario. Per i lavoratori che operano nei turni La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turnoall'art. 52. Tale media, di norma nel mesein ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in sarà riferita ad un periodo di 4 mesidodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, nel corso del quale possono senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere programmate settimane con durata dell’orario garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le ore di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di settimanalmente previste oltre le 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un in regime di flessibilità nell’anno articolato orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello sede di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti in- quadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 oreore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. Per i lavoratori che operano nei I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappre- sentanze sindacali di cui alla lettera a) all’art.77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del successivo punto 1.6 Direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’Amministrazione, con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale di 38 in turni giornalie- ri, nell’ambito delle 24 ore si calcola come media nello sviluppo del turno(diurni e notturni), di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni sentite le Rappresentanze sinda- cali di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 all’art.77; l’orario settimanale può essere programmato con calendari di 38 lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a se- conda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, ed un massimo di norma nel mese44 ore nella settimana, nel limiti minimi e massimi rispettivamente rispetto del debito orario, sentite le Rappresentan- ze Sindacali di 30 e 44 cui all’art.77. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario comprese le ore di lavoro settimanale straordinario di 38 ore è da calcolarsi come media cui all’art.59. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sani- taria, sarà riferita ad un periodo di 4 mesidodici mesi calcolato dalla data di sottoscri- zione del presente contratto; ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre, nel corso senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tute- lando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per verificare l’applicazione della dero- ga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo al- le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del quale possono essere programmate settimane con durata 22/12/98, le Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo debito orario. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti quelle compre- se nei turni di cui alla lettera a) servizio, fermo restando quanto previsto dal 7° comma del- l’art.59 del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile)presente contratto. Inoltre, il limite massimo Il lavoratore ha diritto a undici ore di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definito tra le parti a livello definita in sede di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla letteraaziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario (Vedi accordo di rinnovo in nota) a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di prestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni di uomo di garage) l'orario è di 40 ore settimanali; b) 42 ore per conducenti auto; c) 40 ore per i conducenti di autobus e personale viaggiante nonchè autisti di auto-furgoni e autotreni; d) 40 ore per il rimanente personale. Le prestazioni oltre l'orario contrattuale fino alla 60ª ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 20%. Le prestazioni dei conducenti di auto oltre l'orario contrattuale settimanale di 42 ore fino alla 60ª ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 22%. Per le aziende esercenti locazione automezzi, il prolungamento orario dalla 40ª alla 48ª ora sarà compensato con quote orarie di retribuzione individuale maggiorate del 22%. L'orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito, nell'ambito dell'organico preesistente, in sei giornate ovvero in cinque qualora le esigenze tecnico-organizzative lo consentano. L'articolazione dell'orario di lavoro e le sue implicazioni saranno oggetto di confronto tra direzione e strutture sindacali aziendali e territoriali delle rispettive parti stipulanti il presente contratto. Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale è fissato contrattuale in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turnocinque giornate, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale lavoratore potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo richiesta la prestazione nel sesto giorno con conseguente attribuzione di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media una giornata di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è riposo da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia assegnarsi nei periodi di superamento che in quelli minor intensità lavorativa e corresponsione della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizioretribuzione base. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in Nel caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7mancato godimento verrà corrisposta la retribuzione giornaliera e la relativa maggiorazione con assorbimento del predetto 16%. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario Il presente articolo regolamenta l’orario di lavoro settimanale come previsto dall’Art. 34 del CCNL, per tutti i comparti ad esclusione degli agriturismi, per i quali si applica quanto previsto dall’Art. 18 del presente CPL, e quanto previsto dal punto relativo alla banca ore di cui al presente articolato. Eventuali diverse formulazioni dell’orario di lavoro aziendale, visto l’articolo 34 secondo comma del CCNL vigente, formeranno oggetto di convenzione aziendale da stipularsi con le OOSS. L’orario di lavoro è fissato in 38 oredi 39 ore settimanali ed è così distribuito: 7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì compreso, mentre nella giornata del sabato è limitato a 4 ore da effettuarsi nella mattinata entro le ore 12. Il lavoro eventualmente eseguito dopo la quarta ora del sabato, sia prima che dopo le ore 12, sarà considerato straordinario e retribuito con la maggiorazione del 35%. Per i lavoratori che operano nei turni avventizi (non d’azienda) l’orario di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmatisopra è valido per tutto il periodo dell’anno. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi salariati fissi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, gli avventizi d’azienda l’orario di lavoro settimanale sarà di 38 44 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesisettimanali dal 1° giugno al 30 settembre, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi un’ora al giorno per 56 giornate nell’ambito della flessibilità di cui all’art. 34 del CCNL Il recupero totale delle ore effettuate oltre le 39 settimanali nel periodo nel quale calcolare la media 1° giugno - 30 settembre viene effettuato dal 1° novembre al 31 gennaio con un orario di 38 35 ore settimanali così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì. Ai fini previdenziali e salariali per i salariati fissi saranno considerati 6 giorni. Per gli avventizi d’azienda invece, la copertura previdenziale per la sesta giornata, si avrà solamente quando l’ordinario orario di lavoro settimanale (39 ore) viene effettuato su 5 giorni. Per i salariati fissi, in caso non sia possibile effettuare totalmente il recupero delle ore lavorate in più (ferie, malattie, ecc.) o in meno, le parti interessate potranno definirlo con un orario settimanale diverso o altre modalità. Per quanto riguarda il limite massimo di 48 recupero delle ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato da parte degli avventizi d’azienda, se a fine rapporto questo non fosse stato interamente possibile, l’azienda e il lavoratore concorderanno le modalità del recupero stesso. Nelle aziende in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali cui si effettua la durata settimanale di 38 ore dell’orario settimana corta l’orario di lavoro è distribuito nel modo seguente: dal lunedì al giovedì ore 8 giornaliere; al venerdì ore 7 giornaliere. BANCA ORE Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato di cui all’art. 21 lett. B) e c) del vigente C.C.N.L., sarà istituita la “Banca ore”. Nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere collettivo, in alternativa alla remunerazione come straordinario delle ore prestate, nonché in regime di maggiorazione di orario, il lavoratore può optare mediante richiesta scritta e nell’ambito del calendario annuo, per l’accantonamento delle ore medesime in una “Banca ore” individuale, dalla quale attingere per fruire di riposi supplementari, anche cumulativi, da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodicollocare temporalmente a sua scelta. Le ore che, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario alla data del 31 dicembre, non fossero state usufruite, verranno monetizzate applicando, per le sole ore di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore accantonate in relazione a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovverostraordinarie, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare maggiorazione prevista per il personale mobile)lavoro straordinario. InoltreIl totale delle ore accantonate e di quelle usufruite dovrà essere specificato mensilmente nel prospetto paga L.U.L. Resto inteso che le ore accantonate, il limite massimo fatte salve le condizioni di 9 ore miglior favore, daranno diritto alla maggiorazione prevista dal CCNL e del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla letterapresente CPL.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario Artt. 81 – 83 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di lavoro settimanale secondo livello) Definizione: qualsiasi periodo in cui il Lavoratore è fissato in 38 orea disposizione del Datore nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con Normalmente la durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo è di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Per far fronte a eventi imprevedibili o intensificazioni dei servizi richiesti, l’Azienda può realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell’orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore. La durata media dell’orario di lavoro, per ogni periodo di 45 giorni non dovrà superare le 58 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario; per un periodo di 6 mesi, non deve superare le 48 ore settimanali. A La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo orario, includendo la domenica come giorno lavorativo. In caso di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media istituzione di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media giornalieri, il lavoratore non può rifiutarsi di effettuarli. Sospensione: in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario caso di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non sospensione inferiore a ai 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziendeminuti, per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore, ha diritto alla normale retribuzione; se invece pari o superiore i soli lavoratori 30 minuti, il Datore può porre in libertà il lavoratore con conseguente interruzione della retribuzione. Lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia: per quelle occupazioni che operano nei turni/prestazioni richiedono un lavoro discontinuo o di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6semplice attesa o custodia (custodi, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 oreguardiani, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanaleportinai ecc. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero), la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero contratto può essere definito tra le parti a livello fissata in 45 ore ordinarie, con retribuzione commisurata all’orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori sono esclusi dall’ambito di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni applicazione della disciplina legale dell’orario normale di cui lavoro, ma soggetti alla letteradurata massima settimanale. Superato l’orario di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria con la maggiorazione del 15% (entro la 53° ora) o del 20% (dalla 54° ora).

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Samples: CCNL Servizi

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario Fermo restando che la durata massima dell’orario di lavoro settimanale è é determinata dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni, si conviene che l’orario di lavoro normale é di 40 ore settimanali effettive e di 8 ore giornaliere, per una distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, o di ore 6,40 giornaliere per una distribuzione dell’orario di lavoro su sei giorni lavorativi. Ferma restando la normale durata della prestazione giornaliera, il turno notturno limitatamente alle emittenti tv, ha una durata di 39 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 1985. Fermo restando quanto precede, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa e custodia (*), l’orario normale contrattuale é fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 45 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende le parti riconfermano che svolgono servizi accessoria decorrere dal 01.01.1985, complementari, sia in applicazione del protocollo di supporto e/o di puliziaintesa 22 gennaio 1983 sia per le successive intese, l’orario di lavoro settimanale é stato ridotto, per tutti i lavoratori compresi i turnisti di 38 cui al II comma del presente articolo, delle seguenti ore in ragione di anno: — 40 ore in ragione di anno dal 01.01.1985; — 6 ore in ragione di anno dal 01.06.1988; — 6 ore in ragione di anno dal 01.06.1989; — 6 ore in ragione di anno dal 01.12.1989; — 2 ore in ragione di anno dal 01.09.1990. — 8 ore in ragione di anno dal 01.01.1992. Pertanto a decorrere dall’1/1/92 il totale delle ore di lavoro ridotte in ragione di anno per tutti i lavoratori è da calcolarsi pari a 68. Le modalità di attuazione della riduzione di orario, di cui al comma precedente, unitamente a quella di cui al protocollo di intesa 22.01.1983, saranno precisate a livello aziendale. Le suddette riduzioni vengono assorbite, fino a concorrenza, dagli orari inferiori rispetto all’orario normale di cui al primo comma del presente articolo, eventualmente esistenti a livello aziendale. In caso di prestazione lavorativa ridotta, la maturazione sarà calcolata in ragione della prestazione resa nell’anno solare. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate, a questi effetti, come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale mese intero. Al lavoratore possono essere programmate settimane con durata dell’orario richieste, per esigenze tecnico-produttive eccezionali e non prevedibili per l’azienda, prestazioni individuali che eccedono l’orario di lavoro fino al limite massimo giornaliero e settimanale. Le ore di lavoro straordinario oltre le 40 e sino alle 48 ore settimanali. A livello , nonché le ore di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 lavoro straordinario oltre le 48 ore settimanali verranno retribuite con il limite massimo la quota oraria della retribuzione di 48 ore settimanali. Tutti i limiti cui all’articolo 45 da calcolare sulle quote orarie della normale retribuzione di cui al presente succitato articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali45. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c(*) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di Di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 tabella approvata con R.D.L. 6.12.’23 n. 2657 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 succ. mod. e integr. (Disciplina particolare per il personale mobilein alleg.). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario Per la durata normale dell'orario di lavoro settimanale è fissato in 38 oresi fa riferimento alle nonne di legge e alle relative deroghe ed eccezioni. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario La durata contrattuale dell'orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto lavoro è la seguente: Personale addetto a lavori discontinui e/o di puliziaattesa: a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di prestazioni promiscue (custodia e guardiania e, l’orario per esempio, prestazioni di uomo di garage) l'orario è di 40 ore settimanali; b) 42 ore per conducenti auto; c) 40 ore per i conducenti di autobus e personale viaggiante nonché autisti di auto-furgoni e autotreni; d) 40 ore per il rimanente personale. Le prestazioni oltre l'orario contrattuale fino alla 60a ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 20%. Le prestazioni dei conducenti di auto oltre l'orario contrattuale settimanale di 42 ore fino alla 60a ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 22%. Per le aziende esercenti locazione automezzi, il prolungamento orario dalla 40a alla 48a ora sarà compensato con quote orarie di retribuzione individuale maggiorate del 22%. L'orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito, nell'ambito dell'organico preesistente, in 6 giornate ovvero in 5 qualora le esigenze tecnico-organizzative lo consentano. L'articolazione dell'orario di lavoro e le sue implicazioni saranno oggetto di confronto tra direzione e strutture sindacali aziendali e territoriali delle rispettive parti stipulanti il presente Contratto. Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media contrattuale in un periodo di 4 mesi5 giornate, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale lavoratore potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo richiesta la prestazione nel 6° giorno con conseguente attribuzione di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media una giornata di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è riposo da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia assegnarsi nei periodi di superamento che in quelli minor intensità lavorativa e corresponsione della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizioretribuzione base. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in Nel caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7mancato godimento verrà corrisposta la retribuzione giornaliera e la relativa maggiorazione con assorbimento del predetto 16%. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è pari a 36 ore e 30 minuti settimanali, distribuiti secondo le esigenze del servizio su 5 giorni dal lunedì al venerdì; o su 6 giorni dal lunedì al sabato mattina (6 giorni x 6 ore, per un totale di 36 ore settimanali a parità di retribuzione), attraverso orario continuato, ferma restando la volontarietà del singolo dipendente, garantendo comunque la funzionalità del servizio. Sono esclusi da tale disposizione i responsabili di agenzia. L’orario giornaliero è definito dall’azienda ed entra in vigore entro 5 giorni dalla comunicazione ai dipendenti. Di massima l’inizio dell’orario di lavoro è fissato alle ore 8,00 ed il termine alle ore 18,00, e potrà essere prorogato fino alle ore 20,00, utilizzando turni continuativi, qualora condizioni oggettive di mercato lo richiedessero, ferma restando la volontarietà del singolo dipendente, garantendo comunque la funzionalità del servizio. L’intervallo meridiano non può essere inferiore ad un’ora e superiore a un’ora e trenta minuti. Sono fatte salve condizioni diverse o di miglior favore, riportate negli accordi allegati dei singoli Istituti di Credito, in 38 orecui sono previsti orari di lavoro settimanali diversi rispetto a quello indicato al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/gli addetti a lavori discontinui o di puliziasemplice attesa o custodia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media stabilito in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario 42 ore. Le Parti concordano che l’orario di lavoro fino distribuito su 6 giorni dal lunedì al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di sabato mattina (6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 giorni x 6 ore, per un solo periodo nell’anno totale di durata 36 ore settimanali a parità di retribuzione) non superiore a 4 mesi. Durante i periodi costituisce un turno e quindi al dipendente non compete alcuna indennità di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanaleturno. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro si articola in 40-45 ore settimanali, che vengono innalzate a 48 nel caso di lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa (quali, per esempio, guardarobieri, magazzinieri, portinai, bagnini, fattorini e maschere); la normale settimana lavorativa è considerata formata da 5 giornate e mezza. Al datore di lavoro è consentito chiedere fino a due ore al giorno di prestazione straordinaria, con un massimo settimanale è fissato in 38 di 12 ore. Per i lavoratori Sono previsti un giorno di riposo settimanale (possibilmente coincidente con la domenica, a meno che operano nei turni le esigenze di cui servizio obblighino a disporre diversamente) e 26 giorni di ferie da consumare durante l’anno. L’art 55 del CCNL definisce le regole per lo svolgimento di lavoro straordinario, cioè eccedente il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale previsto dal contratto. Secondo l’attuale legislazione, il datore di lavoro può richiedere fino a 200 ore annue di lavoro straordinario, che deve essere poi riconosciuto in busta paga: - + 15%, per le prestazioni di lavoro fino alla lettera a) 48° ora settimanale; - + 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale. Inoltre, in caso di lavoro festivo e notturno, verranno applicate maggiorazioni salariali di maggior favore: - + 20% per lavoro straordinario diurno e festivo - + 30% per lavoro straordinario notturno - + 40% per lavoro straordinario notturno festivo Il lavoro supplementare, invece, consiste in quella quantità in più di ore prestate dal lavoratore part-time per il raggiungimento dell'orario di lavoro del successivo punto 1.6 l’orario settimanale personale a tempo pieno: secondo la legge n. 863/84, sono autorizzate prestazioni di 38 lavoro supplementare fino a 60 ore si calcola come media nello sviluppo annue, ma solo per circostanze particolari (elencate all’art. 56 del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanaliCCNL). Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessorilavoro supplementare è stata stabilita una retribuzione forfettaria, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media consistente in un periodo di 4 mesi, nel corso una maggiorazione del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio25% della paga oraria. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Contratti Nei Musei

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario Regimi di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 orario Orario normale: 40 ore settimanali. Per L’orario può essere articolato su cicli plurisettimanali multiperiodali che ne prevedano la realizzazione come media nell’arco di 6 mesi (estensibile a 12 mesi in sede di contrattazione integrativa). La durata dell’intervallo per la consumazione dei pasti è stabilito dai contratti integrativi tra un minimo di mezz’ora e un massimo di un’ora al giorno. Distribuzione dell’orario settimanale: su 5 giornate e mezza. L’orario giornaliero non può essere suddiviso in più di due frazioni. Flessibilità dell’orario. Flessibilità ordinaria: l’orario contrattuale può essere superato fino a 4 settimane consecutive, fermo restando il personale dipendente dalle limite di 8 ore giornaliere. Le ore prestate oltre l’orario contrattuale sono recuperate con corrispondenti riposi compensativi entro 12 settimane. Flessibilità estesa: previo esame con la rappresentanza sindacale le aziende possono attuare, per due volte all’anno non consecutive, sistemi di distribuzione dell’orario che svolgono servizi accessori, complementari, prevedono l’estensione della flessibilità a 12 settimane consecutive e dei termini di supporto e/o di pulizia, recupero a 24 settimane (per i lavoratori interessati il monte ore annuo dei permessi ROL ed ex festività è elevato a 116 ore). Flessibilità in deroga: una volta per trimestre l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi può essere calcolato come media in un periodo di 4 mesidue settimane (ai lavoratori interessati è riconosciuta una riduzione di orario pari a un’ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione del meccanismo). Orario multiperiodale: per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa l’azienda può realizzare, nel corso del quale possono essere programmate settimane previo esame congiunto con durata le rappresentanze sindacali, regimi di orario diversi con superamento dell’orario di lavoro fino contrattuale sino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad settimanali per un massimo di 20 settimane e corrispondenti riduzioni per altrettante settimane. Riposo settimanale. Salvo diversa previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito a intervalli più lunghi di una settimana la sua durata complessiva ogni 14 giorni deve corrispondere a non meno di 24 ore consecutive per ogni 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendalegiornate effettivamente lavorate, da completarsi, cumulare con le ore di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7riposo giornaliero. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Accordo Di Rinnovo

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizio- ne del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, con esclusione del tempo impiegato per recarsi a lavoro nonché il tempo intercorrente tra una prestazione lavorativa ed un’altra. L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, lad- dove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dal- le Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 68, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’Amministrazione, con l’osservanza delle norme di leg- ge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale in turni giorna- lieri, nell’ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 68; l’orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debi- to orario, sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art. Per i lavoratori 68. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, com- prese le ore di lavoro straordinario di cui all’art. 31. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di do- dici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che operano deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per ve- rificare l’applicazione della deroga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata quanto previsto dal 7° comma dell’art. 31 del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7presente contratto. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: CCNL Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario La durata dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è fissato possibile in 38 oreattuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell’azienda (come, ad esempio, ipermercati e centri commerciali). Per i lavoratori che operano nei turni L'orario giornaliero di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, lavoro è di norma nel mesedi 8 ore, nei limiti massimi ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e minimi programmatidell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanaliResta confermato quanto previsto dall’art. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, 17 circa le competenze delle parti sociali. Le prestazioni effettuate oltre l’orario di lavoro di cui al primo capoverso saranno retribuite con le maggiorazioni di cui agli artt. 16 e 17. L'orario settimanale di 38 lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori. Per la determinazione della retribuzione oraria, a partire dal periodo di paga in corso al 30 giugno 1992, si divide la retribuzione mensile per 173. Le parti convengono che, a partire dal 1° luglio 1992, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore è da calcolarsi per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico- produttive dell'impresa e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli Accordi interconfederali dell’artigianato, le Parti convengono che le modalità di attuazione dei seguenti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell’orario settimanale di cui ai punti a) e b) saranno concordate fra le parti stipulanti il presente CCNL al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest’ultima a livello territoriale: a) distribuire diversamente l’orario contrattuale di lavoro nell’ambito della settimana o su cicli di più settimane; b) articolare l’orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo di 4 6 mesi prorogabili a 12 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario alternando periodi di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizioorario diverso. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale per tutto il personale regolato dal presente Con- tratto è fissato di 39 ore settimanali, così suddivise: 7 ore dal lunedì al venerdì 4 ore il sabato; Per un periodo massimo di gg. 90, le aziende in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni accordo coi lavora- tori e/o loro rappresentanti, definiranno un orario di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale lavoro di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali, recuperando tale maggior orario in altro periodo dell’anno. Per il personale dipendente dalle aziende alcune attività produttive e cioè macelli avicoli, incubatoi e can- tine vitivinicole, si prevede che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 possa essere orga- nizzato in 39 ore è da calcolarsi come media settimanali secondo il seguente modulo: - 8 ore: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì; - 7 ore: venerdì. In tal caso le aziende verseranno i contributi previdenziali anche per la giornata del sabato. - 6 e ½ ore: dal lunedì al sabato compreso, in un periodo di 4 mesiturni avvicendati; La distribuzione dell’orario su cinque giorni, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanaliapplicata anche nelle aziende agricole tradizionali, escluse le attività zootecni- che, previo preciso accordo tra le parti e limitatamente a brevi periodi stagionali prefissati ed eventualmente ripetibili. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziendeQualora, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6comprovate necessità produttive aziendali da verificarsi con le strutture sindacali, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’annorichiesta l’attività lavorativa al sabato, fermo restando il periodo modulo (8 x 4 + 7), il lavoratore avrà diritto al riposo equivalente durante la medesima settimana dal lunedì al venerdì. L’orario di lavoro giornaliero originariamente programmatoper i giovani dai 15 ai 18 anni, ovveroliberi da impegni sco- lastici, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 orepuò superare le 35 ore settimanali e le 7 giornaliere, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo diverse disposizioni di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla letteralegge.

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Samples: Interprovincial Agricultural Workers and Floriculture Contract

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con La durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 è fissata in 37 ore e 30 minuti medie settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di Ciascuna struttura provvederà alla ridistribuzione del predetto orario nell’arco dei 5 e/o 6 mesi del periodo nel quale calcolare giorni della settimana lavorativa, in modo da rendere ottimale la media di 38 ore settimanali propria funzionalità, anche con il limite massimo di 48 ore settimanaliriguardo alle prevalenti attività produttive operanti nell’area territoriale. Tutti i I limiti di cui al presente articolo primo comma non trovano applicazione riguardo agli operatori/operatrici inquadrati/e nelle categorie E e F, nonché agli operatori/operatrici a cui è attribuita l'indennità di cui all'art.38, che, stanti le peculiari funzioni esplicate, sono riferiti alla programmazione dei turni tenuti all’occorrenza a superarli. Ciascuna Struttura potrà regolamentare una flessibilità di orario sia in entrata che in uscita e degli orari le eventuali modalità di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà recupero. Per le altre categorie, nell’ambito delle esigenze organizzative potranno essere definito un regime stabiliti regimi di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è che prevedano, in periodi prefissati, maggiori orari da calcolarsi come media compensare con periodi di minor presenza senza che ciò comporti maggiorazioni della retribuzione. L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia – intendendosi per tali gli addetti al sevizio portineria, magazzino, centralino e inoltre autisti e fattorini – si intende esteso, in ciascuno dei tre periodicaso di necessità, nel corso dei quali potranno essere previste settimane fino a 46 ore settimanali, con durata dell’orario di lavoro fino al limite un massimo di 46 10 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 giornaliere. Le ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare lavorate eccedenti il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario normale orario di lavoro settimanale è programmata stabilito dalla Struttura saranno retribuite con quote orarie, maggiorate del 30%, ovvero del 50% per quelle notturne (dalle aziende ore 22 alle ore 06 del giorno successivo) e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 nei giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7festivi. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Regolamento

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato stabilito in 38 ore39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti primi giornalieri. Pertanto mediamente l’orario di lavoro risulterà così distribuito: - lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 7 - sabato: ore 4 Fermo rimanendo il limite di orario di cui al 1° co mma del presente articolo e fatte salve le attività zootecniche, la distribuzione dell’orario medesimo, anche per periodi limitati dell’anno e fatte salve le esigenze di carattere aziendale, potrà essere previsto su cinque giorni. In relazione a quanto stabilito dall’art. 30, 2° co mma, del CCNL del 6 luglio del 2006, in presenza di particolari condizioni ambientali e climatiche e in rapporto ad obiettive necessità aziendali, potrà essere definito, di concerto con gli operai, il seguente orario di lavoro: 44 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell’anno. In aggiunta alle 80 giornate, potrà essere definito in concerto con gli operai un ulteriore periodo di 10 giornate in cui l’orario di lavoro potrà essere di 44 ore settimanali. Le ore eccedenti l’orario ordinario, tra l’ottantunesima e la novantesima giornata, daranno luogo ad una maggiorazione del 10%, fermo restando il recupero di tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell’anno. Si conviene di equiparare l’orario di lavoro previsto per i lavoratori adolescenti a quello dei fanciulli. Per i lavoratori che operano nei turni addetti ad allevamenti zootecnici l’orario di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 lavoro, per tutto l’anno, è di 6 ore e 30 minuti primi al giorno. In tutti gli allevamenti verrà applicato l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmatiad orologio. Per i lavoratori addetti alle stalle di vacche da latte, in considerazione della natura particolare del lavoro che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 può iniziare anche in ore si calcola come media nello sviluppo del turnoantecedenti l’alba e che agli stessi vengono corrisposti particolari compensi aggiuntivi, di norma nel mesein natura e in denaro, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, darà luogo alle maggiorazioni per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanalenotturno. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Provincial Labor Contract for Agricultural Workers

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario La durata normale dell’orario di lavoro settimanale è fissato in 38 oredi 40 ore settimanali. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale E’ consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa di 38 ore sttimanali, previa autorizzazione del datore di lavoro, da adottarsi nel rispetto delle esigenze organizzative della struttura ed in conformità a quanto disposto nel presente Regolamento. I ogni caso, si calcola come media nello sviluppo del turnoconsidera lavoro straordinario, ad ogni effetto utile di norma nel meselegge, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 quello prestato in eccedenza rispetto alle 40 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i I limiti di cui al presente articolo primo comma non trovano applicazione riguardo alle categorie E e F le quali, stanti le peculiari funzioni esplicate, sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà tenuti all’occorrenza a superarli. Per le altre categorie, nell’ambito delle esigenze organizzative potranno essere definito un regime stabiliti regimi di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è che prevedano, in periodi prefissati, maggiori orari da calcolarsi come media compensare con periodi di minor presenza senza che ciò comporti maggiorazioni della retribuzione. Vengono riconosciute 3 ( tre ) giornate di riduzione d’orario ( ROL ), da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun operatore/operatrice, nell’arco dell’anno solare sotto forma di permessi retribuiti anche frazionabili nel limite minimo di un’ora. L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia – intendendosi per tali gli addetti al servizio portineria, magazzino, centralino e inoltre autisti e fattorini – si intende esteso, in ciascuno dei tre periodicaso di necessità, nel corso dei quali potranno essere previste settimane fino a 46 ore settimanali, con durata dell’orario di lavoro fino al limite un massimo di 46 10 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 giornaliere. Le ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare lavorate eccedenti il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario normale orario di lavoro settimanale è programmata stabilito dalla Struttura saranno retribuite con quote orarie, maggiorate del 30%, ovvero del 50% per quelle notturne (dalle aziende ore 22 alle ore 06 del giorno successivo) e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 nei giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7festivi. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Regolamento

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario La durata dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è fissato possibile in 38 oreattuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell’azienda (come, ad esempio, ipermercati e centri commerciali). Per i lavoratori che operano nei turni L'orario giornaliero di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, lavoro è di norma nel mesedi 8 ore, nei limiti massimi ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e minimi programmatidell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanaliResta confermato quanto previsto dall’art. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, 17 circa le competenze delle parti sociali. Le prestazioni effettuate oltre l’orario di lavoro di cui al primo capoverso saranno retribuite con le maggiorazioni di cui agli artt. 16 e 17. L'orario settimanale di 38 lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori. Per la determinazione della retribuzione oraria, a partire dal periodo di paga in corso al 30 giugno 1992, si divide la retribuzione mensile per 173. Le parti convengono che, a partire dal 1° luglio 1992, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore è da calcolarsi per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli Accordi interconfederali dell’artigianato, le Parti convengono che le modalità di attuazione dei seguenti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell’orario settimanale di cui ai punti a) e b) saranno concordate fra le parti stipulanti il presente C.C.N.L. al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest’ultima a livello territoriale: a) distribuire diversamente l’orario contrattuale di lavoro nell’ambito della settimana o su cicli di più settimane; b) articolare l’orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo di 4 6 mesi prorogabili a 12 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario alternando periodi di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizioorario diverso. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 40 ore, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. L’orario settimanale di 40 (quaranta) ore consente la possibilità ai lavoratori di fruire della riduzione oraria di lavoro (ROL) pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, cumulabili con le ferie, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro, più 32 ore per le festività soppresse (ex festività). La struttura può anche optare, a mezzo affissione in bacheca, per un orario ridotto a 38 ore settimanali, con conse- guente assorbimento delle 72 ore, formate da 40 (quaranta) ore annue di ROL + 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex fe- stività abolite. L’aver optato per l’orario settimanale a 38 ore, non impedisce alla struttura di poter in seguito riadattare l’orario a 40 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario L’orario può essere programmato con calendari di lavoro settimanale plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 40 o 38 ore, a seconda della categoria di 38 appartenenza, con un minimo di 24 ore è da calcolarsi come media in ed un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanalinella set- timana, nel rispetto del debito orario. A livello L’applicazione precisa dei turni programmati, in regime di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad orario multiperiodale, non dà luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno, al lavoratore verrà corrisposto un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti dodicesimo dei per- messi di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari articolo, per ogni mese intero di servizio. 1.2 A livello servizio prestato o frazione di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non mese superiore a 4 mesi15 giorni di la- voro, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodinon computandosi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesatal fine, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di flessibilitàlavoro, la retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Nel suddetto caso rientrano: il servizio militare e il richiamo alle armi, l’assenza facoltativa post-partum, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanalepermessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Comparto Privato Sanitario E Sociosanitario

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale normalmente è fissato in 38 oredi 40 ore settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 ed i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali. Per i lavoratori Resta inteso che operano nei turni le ore lavorate oltre l’orario giornaliero e settimanale, saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui alla lettera a) agli artt. 26 - 27 - 28. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale contrattuale. Al fine di 38 ore è da calcolarsi migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l’utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile: - distribuire diversamente l’orario contrattuale di lavoro nell’ambito della settimana o su cicli di più settimane; - articolare l’orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro fino con orario diverso. Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli Accordi interconfederali dell’artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell’orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente CCNL al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo collettiva regionale, o su delega di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione quest’ultima a livello di contrattazione aziendaleterritoriale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, attraverso la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7consultazione dei lavoratori interessati. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: CCNL Chimica, Gomma, Plastica E Vetro

Orario di lavoro. 1.1 Regimi di orario Orario normale: 37 ore e 30 minuti settimanali, distribuite di norma dal lunedì al venerdì con possibilità per i lavoratori di optare, all’inizio di ogni anno, per fruire di una riduzione settimanale di 30 minuti (opzione sospesa per gli anni 2012-2018) o di accantonare la differenza, pari a 23 ore/anno, in banca ore. L’orario ordinario normale è fissato in 36 ore, con esclusione di ulteriori riduzioni e specifiche indennità, se vengono adottate le articolazioni di orario previste dal c.c.n.l. (6x6, 4x9, da lunedì pomeriggio a sabato mattina, in turni, ecc.). Regimi particolari di orario sono previsti per gli addetti alle succursali operanti presso mercati, complessi industriali, manifestazioni temporanee, sportelli cambio, posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali. Regole specifiche sono previste per i nastri orari giornalieri, i turni giornalieri, l’orario di sportello. Personale di custodia, guardiani notturni: l’orario normale è di 40 ore settimanali; l’orario massimo giornaliero di ore 10 e 30 minuti. Intervallo giornaliero. Il personale ha diritto ad un intervallo di un’ora per la colazione, fra le ore 13.25 e le ore 14.45; con accordo aziendale la durata dell’intervallo può essere ridotta a mezz’ora o protratta fino a due ore. Orario multiperiodale: in presenza di esigenze tecniche, organizzative o commerciali, l’azienda può richiedere per un periodo massimo di 4 mesi nell’anno il superamento dell’orario normale settimanale e la riduzione delle prestazioni in altri periodi dell’anno. In ogni caso la prestazione del singolo lavoratore non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore a 5 ore giornaliere e 25 settimanali. L’orario multiperiodale non può essere adottato per un numero di lavoratori superiore al 2% del totale dei dipendenti. Addetti ai videoterminali. Il lavoratore addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo due ore di adibizione continuativa ha diritto ad una pausa di un quarto d’ora. I lavoratori inseriti nei turni presso servizi/reparti di elaborazione dati hanno diritto nella giornata, in luogo delle pause di cui sopra, a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti riconosciuta dall’art. 102, comma 4 del c.c.n.l. Addetti ai centralini. A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa una pausa giornaliera di mezz’ora, divisibile anche in due periodi. L’indennità giornaliera per i centralinisti non vedenti (L. n. 113/1985) è fissata in 6 euro, elevata a 7 euro in caso di settimana lavorativa distribuita su cinque giorni. Addetti alle attività complementari e/o accessorie: per gli assunti dal 20 gennaio 2012 l’orario di lavoro settimanale è fissato di 40 ore; ai lavoratori già in 38 oreforza e adibiti a tali attività successivamente al 19 gennaio 2012 viene riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro pari a 2 ore e 30 minuti per ciascuna settimana effettivamente lavorata. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmatiIl c.c.n.l. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto elenca le seguenti attività complementari e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane accessorie: servizio portafoglio (con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere ctalune esclusioni) e d) cassa/trattazione assegni, lavorazioni di data entry relative ad attività di back office; trattamento delle banconote, trattamento della corrispondenza e del successivo punto 1.6materiale contabile, potranno realizzare il regime trasporto valori; attività di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica; gestione di 46 ore e durata minima archivi, magazzini, economato (materiali d’uso), servizi centralizzati di 30 oresicurezza, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanalevigilanza. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: CCNL

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale normalmente è fissato in 38 oredi 40 ore settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 ed i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali. Per i lavoratori Resta inteso che operano nei turni le ore lavorate oltre l’orario giornaliero e settimanale, saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui alla lettera a) agli artt. 21 - 22 - 23. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale contrattuale. Al fine di 38 ore è da calcolarsi migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l’utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile: - distribuire diversamente l’orario contrattuale di lavoro nell’ambito della settimana o su cicli di più settimane; - articolare l’orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro fino con orario diverso. Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli Accordi interconfederali dell’artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell’orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente CCNL al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo collettiva regionale, o su delega di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione quest’ultima a livello di contrattazione aziendaleterritoriale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, attraverso la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7consultazione dei lavoratori interessati. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: CCNL Ceramica

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario Regimi di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 orario Orario normale: 40 ore si calcola come media nello sviluppo del turnosettimanali, distribuite su 5 giorni con riposo di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmatial sabato. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con La durata dell’orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale calcolata su un periodo di 12 mesi. In caso di orario plurisettimanale: - l’orario di lavoro è articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori; - i recuperi delle maggiori o minori prestazioni vengono effettuati nell’arco massimo dei 12 mesi successivi; - le ore prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale non costituiscono lavoro straordinario e quelle dopo la 43esima ora settimanale sono compensate con una maggiorazione pari al 10%. Flessibilità: per esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda, le aziende possono disporre, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, orari settimanali in regime di flessibilità consistenti nel prolungamento/riduzione dell’orario normale con equivalenti riposi/recuperi nei periodi di minore/maggiore intensità produttiva. Sono previsti 4 livelli di superamento dell’orario settimanale: - fino a 45 ore annuali con la maggiorazione del 14%; - da 46 a 80 ore annuali con la maggiorazione del 16%; - da 81 a 96 ore annuali con la maggiorazione del 18%; - da 97 a 112 ore annuali con la maggiorazione del 20%. Le ore non compensate entro 12 mesi dalla scadenza dell’anno solare di effettuazione della flessibilità sono retribuite con la maggiorazione per lavoro straordinario relativa al limite massimo periodo di 48 ore settimanalieffettuazione (detraendo la maggiorazione già erogata). A livello richiesta del lavoratore le ore non compensate possono essere accantonate in banca ore. Lavoratori discontinui. L’orario di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad lavoro è fissato in un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 10 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore giornaliere e 50 settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanaliTurnisti. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli I lavoratori che operano nei turni/prestazioni effettuano l’orario continuo di cui alle lettere c8 ore giornaliere beneficiano di un riposo retribuito di mezz’ora per consumare il pasto. In caso di impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai lavoratori viene corrisposto un compenso sostitutivo pari alla quota oraria della retribuzione base (minimo tabellare, indennità di contingenza ed eventuale terzo elemento) e d) maggiorata del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno7%, fermo restando il periodo diritto alla fruizione di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata 10 minuti di pausa ai sensi del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7D.Lgs. n. 66/2003. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Accordo Di Rinnovo

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario Premesso che la durata massima dell’orario normale è disciplinata dalle norme di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori legge e che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turnonulla viene innovato rispetto a tali disposizioni, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore normalmente distribuite su sei gironi lavorativi di 38 cui cinque di sette ore ciascuno e uno di cinque ore. Eventuali esigenze di scuderia che non dovessero consentire tale distribuzione, verranno esaminate dalle parti. L’orario di inizio del lavoro giornaliero verrà fissato in relazione alle esigenze e alla stagionalità. La prestazione giornaliera sarà normalmente divisa in due frazioni opportunamente intervallate. Nel periodo invernale il lavoro avrà inizio alle ore 7,00 e nel periodo estivo alle ore 6,00. La pausa giornaliera per il pasto sarà normalmente di una ora e mezza Viene tuttavia demandata agli accordi locali, nell’ambito delle intese per la distribuzione dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodilavoro, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata la determinazione dell’orario di inizio e termine del lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali giornaliero, come pure della durata della pausa, in relazione alle necessità e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanalistagionalità delle prestazioni. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesaCon riferimento all’art. 7 comma 1 Capo III del D.Lgs. 66/2003, le aziendeparti concordano che, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile)addetto alla cura dei cavalli, le 11 ore di riposo giornaliero possono essere fruite anche in modo non continuato purché tra il termine dell’orario giornaliero e l’inizio dell’orario relativo al giorno successivo venga garantito un riposo continuato di almeno 8 ore. InoltreAi sensi delle vigenti norme, il limite massimo di 9 ore del periodo presso ciascuna azienda dovrà essere esposta una tabella indicante l’orario normale di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello con la precisazione dell’ora di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni inizio e di cui alla letteratermine della prestazione nonché degli intervalli di riposo. Analogamente, presso ciascuna azienda, verrà installato un sistema di rilevazione delle presenze e delle ore di lavoro effettuate da ciascun dipendente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario (Vedi accordo di rinnovo in nota) a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di prestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni di uomo di garage) l'orario è di 40 ore settimanali; b) 42 ore per conducenti auto; c) 40 ore per il personale viaggiante nonché autisti di auto-furgoni e autotreni; d) 40 ore per il rimanente personale. Le prestazioni dei conducenti di auto oltre l'orario contrattuale settimanale di 42 ore fino alla 60ª ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 22%. Per le aziende esercenti locazione automezzi, il prolungamento orario dalla 40ª alla 48ª ora sarà compensato con quote orarie di retribuzione individuale maggiorate del 22%. L'orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito, nell'ambito dell'organico preesistente, in sei giornate ovvero in cinque qualora le esigenze tecnico-organizzative lo consentano. L'articolazione dell'orario di lavoro e le sue implicazioni saranno oggetto di confronto tra direzione e strutture sindacali aziendali e territoriali delle rispettive parti stipulanti il presente contratto. Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale è fissato contrattuale in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turnocinque giornate, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale lavoratore potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo richiesta la prestazione nel sesto giorno con conseguente attribuzione di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media una giornata di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è riposo da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia assegnarsi nei periodi di superamento che in quelli minor intensità lavorativa e corresponsione della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizioretribuzione base. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in Nel caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7mancato godimento verrà corrisposta la retribuzione giornaliera e la relativa maggiorazione con assorbimento del predetto 16%. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario Per tutti i dipendenti con contratto a tempo pieno l’orario di lavoro settimanale è fissato di 40 ore settimanali articolato su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17.00 con flessibilità di 30’ sull’ingresso che quindi potrà avvenire tra le 8:00 e le 9:00 e sull’uscita che quindi potrà avvenire rispettivamente tra le 16.30 e le 17.30. La pausa pranzo avrà la durata minima di 30 minuti e massima di 60, dovrà essere effettuata dalle 13:00 alle 14:00 e dovrà prevedere la doppia timbratura, in 38 orecaso di mancata o incompleta timbratura sarà considerata di 1 ora. Viene fatta eccezione della menzionata gestione dell’orario nel caso di lavoro a turni (per tale si intende qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane), che sarà svolto sulla base dell’orario comunicato settimanalmente dal Responsabile di Servizio senza flessibilità per l’inizio e il termine del servizio. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 turnisti la pausa pranzo dovrà essere effettuata obbligatoriamente non oltre le 6 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesieffettuato, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 oreminuti e massima di 60. Le entrate e le uscite dal servizio devono essere registrate mediante timbratura elettronica, strettamente personale, comprese le uscite per un solo periodo nell’anno di durata incarichi fuori sede e pausa pranzo. Il personale con livello Quadro non è tenuto a timbrare la pausa pranzo se questa non eccede i 30 minuti ed è effettuata all’interno dell’azienda, è tenuto a timbrare inizio e fine della prestazione lavorativa e potrà utilizzare, previa autorizzazione della Direzione, il conto recupero delle ore lavorate in più rispetto alle 8 ore giornaliere nel corso del mese in cui tali ore siano state effettuate, in misura non superiore a 4 mesi2 ore di recupero per giorno. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale(allegato mod.1 MODULO RICHIESTA DI XXXXX E PERMESSI da consegnarsi all’ufficio Gestione del Personale almeno 24 ore prima). 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Regolamento Personale Dipendente

Orario di lavoro. 1.1 1. Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all’obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei servizi, da contemperare con l’efficienza e l’efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione di risorse e frammentazione delle competenze e degli interventi. 2. L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 oredi 36 ore per la generalità dei dipendenti a tempo pieno. 3. Per i lavoratori che operano nei turni di cui In relazione alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata flessibilità dell’orario di lavoro fino del personale impiegatizio e sociale si stabilisce che con riferimento al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario normale orario di lavoro è da calcolarsi consentita, per l’entrata una flessibilità di 60 minuti dopo l’orario ordinario. Quanto appena indicato vale in tutti i casi in cui non vi sia insanabile contrasto con le effettive e comprovate esigenze di servizio come media il centralino/accoglienza pubblico (il cui orario di apertura è fisso e legato all’apertura al pubblico dell’Ente) e le mansioni di O.O.S. che siano legate all’assistenza domiciliare dell’utenza prevista con orari parimenti fissi. 4. L’eventuale credito di orario, maturato nell’arco della fascia oraria di attuazione della flessibilità e contenuto tra 0 e 59 minuti, può essere compensato non oltre il mese successivo con recupero di quanto maturato, salvo il caso di comprovate esigenze di servizio che non ne permettano la fruizione. 5. Per quanto riguarda i lavoratori in ciascuno dei tre periodiregime di part-time, è consentita l’entrata entro i 15 minuti successivi all’orario riportato nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario contratto di lavoro a tempo parziale. Ad esempio se l’orario giornaliero di un dipendente è dalle 8.00 alle 14.00, il dipendente potrà entrare fino al limite alle 8.15 e, conseguentemente terminare il servizio alle 14.15. 6. Ai lavoratori a tempo parziale viene altresì riconosciuta una flessibilità positiva di massimo 30 minuti giornalieri utilizzabili in accumulo per il mese di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario riferimento, che può essere usufruita per recuperi di lavoro flessibilità negativa non inferiore a 30 ore settimanalioltre il mese successivo. Qualora al termine della procedura negoziale tali minuti non fossero recuperati andranno persi. 7. L’eventuale debito di cui al precedente 1° capoverso orario mensile non si pervenga alla definizione di un’intesapuò superare le 4 ore e deve essere recuperato entro il mese successivo. In difetto, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) ore non recuperate sono detratte dallo stipendio del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 oremese successivo, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro che il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 mancato recupero sia dipeso da comprovate e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla letteracertificate esigenze personali.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario 1. La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 39 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 8 ore giornaliere, e potrà essere ripartito su 5 o 6 mesi giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del periodo nel quale calcolare la media lavoratore. Ai lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si applica il divisore mensile di 38 ore settimanali con un ventiduesimo; ai lavoratori il limite massimo cui orario normale di 48 ore settimanali. Tutti i limiti lavoro è ripartito su 6 giorni si applica il divisore mensile di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizioun ventiseiesimo. 1.2 A livello 2. La prestazione di contrattazione aziendale potrà essere definito lavoro giornaliera sarà compresa in un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno nastro lavorativo di durata non superiore a 4 mesialle 12 ore giornaliere per la generalità dei dipendenti, nei quali la durata settimanale che potrà essere superato per gli istruttori di 38 ore dell’orario guida. 3. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è da calcolarsi come media messo in ciascuno dei tre periodilibertà, nel corso dei quali comprese le eventuali ore di inoperosità. 4. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di intervallo non retribuita per la consumazione del pasto. 5. Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere previste settimane con durata dell’orario adibiti all'uso dei medesimi per più di lavoro fino al limite massimo di 46 cinque ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanaligiornaliere. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) In conformità all'art.54 del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltredecreto legislativo n.626/94, il limite massimo lavoratore addetto ai videoterminali, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di 9 ore del periodo attività. La durata di lavoro giornaliero può tali interruzioni dovrà essere definito tra le parti pari a livello venti minuti ogni centoventi minuti di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla letteraapplicazione continuativa al videoterminale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario Regimi di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 orario Orario normale: 40 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende L’orario può essere articolato su cicli plurisettimanali multiperiodali che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi ne prevedano la realizzazione come media nell’arco di 6 mesi (estensibile a 12 mesi in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello sede di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad integrativa). La durata dell’intervallo per la consumazione dei pasti è stabilito dai contratti integrativi tra un minimo di mezz’ora e un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media un’ora al giorno. Distribuzione dell’orario settimanale: su 5 giornate e mezza. Il nastro orario è di 38 14 ore settimanali con per il limite massimo personale di 48 sala, di ricevimento e portineria e di 12 ore settimanaliper il restante personale. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà Flessibilità dell’orario. Flessibilità ordinaria: l’orario contrattuale può essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore superato fino a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’annoconsecutive, fermo restando il periodo limite di lavoro giornaliero originariamente programmato8 ore giornaliere. Le ore prestate oltre l’orario contrattuale sono recuperate con corrispondenti riposi compensativi entro 12 settimane. Flessibilità estesa: previo esame con la rappresentanza sindacale le aziende possono attuare, ovveroper due volte all’anno non consecutive, la durata del relativo nastro sistemi di impegno originariamente programmato in caso distribuzione dell’orario che prevedono l’estensione della flessibilità a 12 settimane consecutive e dei termini di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore recupero a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, 24 settimane (per i lavoratori operanti nei turni interessati il monte ore annuo dei permessi ROL ed ex festività è elevato a 116 ore). Orario medio in regime di cui alla lettera a) flessibilità. Il sistema si applica ad alberghi, campeggi, porti e approdi turistici, rifugi alpini e prevede la possibilità di: - effettuare orari inferiori alle 40 ore settimanali, senza riduzioni della normale retribuzione mensile (le minori prestazioni sono compensate da prestazioni di durata equivalente svolte nell'arco delle 13 settimane successive o dall’utilizzo dei permessi ROL ed ex festività); - effettuare orari superiori alle 40 ore settimanali, senza corresponsione del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare trattamento economico previsto per il personale mobilelavoro straordinario (le maggiori prestazioni sono compensate da riposi di durata equivalente fruiti nell'arco delle 8 settimane successive o da un corrispondente incremento del monte ore di permessi ROL ed ex festività; non vengono liquidate maggiorazioni per lavoro straordinario). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale Compensazioni per i lavoratori operanti nei turni stagionali e a tempo determinato (con esclusione dei contratti stipulati per ragioni sostitutive e dei contratti a termine di cui alla letteradurata superiore a 12 mesi): possono avvenire lungo tutto l'arco del rapporto. Il numero massimo di settimane nelle quali è possibile effettuare le compensazioni può essere elevato sino a: - 26 settimane, con riduzione dell'orario di lavoro pari a 30 minuti per ogni settimana effettivamente utilizzata in aggiunta alle 13 settimane, da riconoscersi ai lavoratori interessati attraverso l’incremento del monte ore di permessi ROL ed ex festività; - 52 settimane, previo accordo in sede aziendale che preveda l'elevazione del monte ore annuo di permessi ROL ed ex festività sino a 128 ore. Il c.c.n.l. prevede limitazioni al numero dei permessi annui utilizzabili per le compensazioni. Il meccanismo in esame non si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale. La contrattazione integrativa può stabilire regole diverse. Riposo settimanale. Salvo diversa previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito a intervalli più lunghi di una settimana la sua durata complessiva ogni 14 giorni deve corrispondere a non meno di 24 ore consecutive per ogni 6 giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) Gli articoli 32 e 33 del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, CCNL disciplinano l’orario di lavoro per i lavoratori impegnati nel settore dei servizi integrati: essi stabiliscono un orario di 40 ore settimanali, distribuito su 5 giorni lavorativi consecutivi, in ciascuno dei quali non possono essere previsti più di 2 turni, equamente distribuiti tra il personale. Nel caso di variazioni di intensità dell’attività lavorativa, può essere richiesto un orario settimanale di 38 ore è 45 ore, compensato da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 periodi da 35 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali , con il limite massimo di 48 delle 10 ore settimanaligiornaliere. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui Oltre alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilitàtradizionali festività, i lavoratori interessati percepiranno hanno diritto a 2 giorni di riposo, tra cui la domenica (salvo nei settori di pubblica utilità e nelle attività a ciclo continuo): se ciò non dovesse essere possibile per esigenze tecniche oppure organizzative, l’altro giorno di riposo può essere fruito in qualsiasi momento della settimana. In più, ogni 12 mesi di anzianità portano all’assegnazione di 22 o 26 giorni lavorativi di xxxxx, a seconda che la prestazione settimanale sia distribuita su 5 o 6 giorni. Il lavoro straordinario, oltre cioè la 40° ora, viene retribuito con una maggiorazione del 25% rispetto alla retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi base; il lavoratore, inoltre, può decidere di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario far confluire le ore di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza oltre la 45° in funzione una banca individuale delle esigenze tecnicheore, produttive od organizzative del servizioda cui verranno sottratti eventuali riposi compensativi. Le variazioni altre percentuali di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendalemaggiorazione, da completarsirilevanti ai fini contributivi e tra loro non cumulabili, di normasono: - 50% per il lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle 6); - 65% per il lavoro straordinario festivo; - 75% per il lavoro straordinario notturno festivo; - 50% per il lavoro festivo; - 20% per il lavoro notturno in turni avvicendati; - 30% per il lavoro notturno in turni non avvicendati. Se la prestazione notturna è svolta con carattere continuativo, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordola relativa maggiorazione dovrà essere calcolata anche per le ferie, le aziende potranno attivarefestività, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltrele mensilità straordinarie, il limite massimo TFR ed il trattamento di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla letteramalattia ed infortunio.

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Samples: Contratti Nei Musei

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni. La durata contrattuale dell'orario settimanale di lavoro e la seguente: a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di prestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni di uomo di garage) l'orario è fissato in 38 oredi 40 ore settimanali; b) 42 ore per conducenti auto; c) 40 ore per il personale viaggiante nonché autisti di autofurgoni e autotreni; d) 40 ore per il rimanente personale. Le prestazioni dei conducenti di auto oltre l'orario contrattuale settimanale di 42 ore fino alla 60a ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 22%. Per i lavoratori che operano nei turni le aziende esercenti locazione automezzi, il prolungamento orario dalla 40a alla 48a ora sarà compensato con quote orarie di cui alla lettera a) retribuzione individuate maggiorate del successivo punto 1.6 l’orario 22%. L'orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turnocontrattuale potrà essere distribuito, di norma nel mesenell'ambito dell'organico preesistente, nei limiti massimi e minimi programmatiin sei giornate ovvero in cinque qualora le esigenze tecnico-organizzative lo consentano. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario L'articolazione dell'orario di lavoro e le sue implicazioni saranno oggetto di confronto tra direzione e strutture sindacali aziendali e territoriali delle rispettive parti stipulanti il presente contratto. Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media contrattuale in un periodo di 4 mesicinque giornate, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale lavoratore potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo richiesta la prestazione nel sesto giorno con conseguente attribuzione di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media una giornata di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è riposo da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia assegnarsi nei periodi di superamento che in quelli minor intensità lavorativa e corresponsione della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizioretribuzione base. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in Nel caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7mancato godimento verrà corrisposta la retribuzione giornaliera e la relativa maggiorazione con assorbimento del predetto 16%. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. Per i lavoratori I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dal- le direzioni previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all’art.70, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’amministrazione, con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalieri, nell’ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le rappresentanze sindacali di cui all’art. 70; l’orario può essere pro- grammato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito ora- rio, sentite le rappresentanze sindacali di cui all’art.70. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, com- prese le ore di lavoro straordinario di cui all’art. 53. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di do- dici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che operano deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per ve- rificare l’applicazione della deroga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Le strutture potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari arti- colazioni dell’orario di servizio, fermo restando il debito orario. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di cui alla lettera a) servizio, fermo restando quanto previsto dal primo comma dell’art. 53 del successivo punto 1.6 l’orario settimanale presente contratto. Il lavoratore ha diritto a undici ore di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turnoriposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere de- finita in sede di contrattazione aziendale. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per le parti convengono che i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale lavoro saranno, stabiliti in base ad una ciclicità che tenga in considerazione l’organizzazione della struttura e le preminenti esigenze di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turnocontinuità assistenziale, nonché, per quanto possibile, la necessità per il dipendente di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario coniugare i tempi di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti le esigenze familiari; Nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo sono riferiti articolo, al fine di ottimizzare l’organizzazione del lavoro e nell’ottica di agevolare per quanto .possibile l’organizzazione della vita quotidiana dei lavoratori, la programmazione dei turni di lavoro potrà essere oggetto di valutazione periodica trimestrale, così da consentire anche l’eventuale rotazione degli operatori fuori turno. Eventuali modifiche della programmazione dei turni, saranno disposte dalla struttura avendo cura - ove possibile - di comunicarle con congruo anticipo ai dipendenti interessati. Allo stesso modo, il singolo dipendente è tenuto ad avanzare richieste di eventuali modifiche della programmazione (es. ferie, permessi, cambi turno, L. 104/92, ecc.) con debito anticipo, nel rispetto delle norme aziendali vigenti e dei principi di diligenza, di buone fede e correttezza, al fine di garantire una corretta pianificazione della copertura del ser- vizio. In linea di massima, le modifiche alla programmazione dei turni e degli orari con carattere di servizio. 1.2 A livello urgenza saranno operate rispettando per quanto possibile il criterio di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore congrua distribuzione dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, servizio tra i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi della struttura, tenendo in considerazione anche eventuali disponibilità rappresentate dai lavoratori. La programmazione dei turni, in ogni caso, sarà operata considerando preminente il mantenimento di superamento che adeguati livelli assistenziali, in quelli attuazione dei requisiti di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanaleaccreditamento regionale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: CCNL 23 Maggio 2013 Personale Non Medico Delle Strutture E Cooperative Socio Sanitarie E Assistenziali

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di La durata normale del lavoro settimanale è fissato fissata in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 40 ore si calcola come media nello sviluppo del turnosettimanali, di norma nel distribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi nella settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, nei limiti massimi tenendo conto delle necessità organizzative e minimi programmatidel servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore stesso. Per i lavoratori che operano nei turni La durata normale dell’orario di cui lavoro di 40 ore settimanali può essere anche riferita alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all’anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turnonon potrà, di norma nel mesecomunque, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 superare le 46 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario ordinario contrattuale. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali. Una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera potrà essere definita a livello regionale in presenza di particolari regimi di orari di apertura e chiusura delle farmacie nel territorio. Al riguardo le Parti si incontreranno a livello regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 108, 2° comma del presente CCNL, per definire la pratica realizzazione di quanto sopra. Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela della salute dei cittadini, le Parti convengono quanto segue: ai sensi dell’art. 4, quarto comma, D. lgs. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza non può in funzione delle esigenze tecnicheogni caso superare, produttive od organizzative del servizioper ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato12 mesi, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato tenuto conto della premessa di cui al successivo punto 1.7presente comma. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario Regimi di orario Orario normale. Orario giornaliero e su due turni: 40 ore medie settimanali (la durata media viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabili fino a 12 mesi con accordo aziendale). In sede aziendale può essere concordata la distribuzione dell’orario su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno va considerato lavorativo a tutti gli effetti contrattuali. Orario a turno non a ciclo continuo: la durata dell’orario normale è di 40 ore medie settimanali (la durata media viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabili fino a 12 mesi con accordo aziendale). I turnisti che prestano attività su 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiscono di 12 giorni di riposi retribuiti cui si aggiungono ulteriori 4 giorni in sostituzione delle ex festività. Orario a turno unico e orario a due turni 7 giorni su 7: l’orario medio settimanale del lavoratore che presta attività in turni di 8 ore consecutive è pari a 37 ore e 20 minuti, retribuite 40 (la durata media viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabili fino a 12 mesi con accordo aziendale). Ai fini del riallineamento retributivo non concorre alla determinazione della retribuzione oraria l’incidenza delle maggiorazioni per turno, domenicali e festive. Sempre ai fini del riallineamento, vengono mensilmente assorbite le ore di riduzione orario annua (64) ed ex festività (32). Al fine di rapportare l’orario medio settimanale alla soglia contrattuale (40 ore) vengono aggiunti almeno 5 giorni di prestazione lavorativa annua. Orario a tre turni a ciclo continuo 7 giorni su 7: l’orario medio settimanale è pari a 37 ore e 20 minuti, retribuite 40 (la durata media viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabili fino a 12 mesi con accordo aziendale), realizzato mediante assorbimento dei permessi per riduzione di orario ed ex festività. Tale orario settimanale, realizzato raggruppando il personale in mezze squadre e seguendo l’alternanza dei giorni di lavoro e riposo secondo il sistema 4/2 o 2/1 oppure 6/3, non comporta riproporzionamento della retribuzione e non determina effetti sugli istituti contrattuali riconducibili alla durata dell’orario settimanale è fissato in 38 di 40 ore. Per i In relazione alla facoltà delle aziende di prevedere 7 giorni complessivi annui di fermata in occasione delle festività, sono inoltre riconosciuti 2 giorni retribuiti su base annua a godimento individuale. Turnisti (maggiorazioni). Ai lavoratori che operano effettuano lavoro in turni (avvicendati e non) di 8 ore consecutive compete la maggiorazione dell’8% per il primo e secondo turno e del 26% per il terzo turno, da calcolare sulla normale retribuzione. Sono escluse dalle maggiorazioni le prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive presso cartiere con produzione non superiore a 30 quintali di carta ordinaria nelle 24 ore, che si svolgono su di un solo turno giornaliero. Ciclo continuo 7 giorni su 7 (cartiere): ai lavoratori delle cartiere che si avvicendano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei tre turni avvicendati spetta una maggiorazione del 7%, calcolata sul minimo tabellare e sull'indennità di cui alla lettera a) contingenza maturata nel primo semestre del successivo punto 1.6 l’orario settimanale 1977 (15 punti pari a 18,51 euro); ai lavoratori non inseriti nei tre turni avvicendati la maggiorazione spetta nella misura del 6%. Ciclo continuo 7 giorni su 7 (cartotecnici): la predetta maggiorazione del 6% spetta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo 7 giorni su 7, nonché ai reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo 7 giorni su 7. Banca ore Consente di 38 ore si calcola attuare per l’intero stabilimento o singoli reparti regimi di orario superiori o inferiori all’orario contrattuale, che va comunque rispettato come media nello sviluppo del turno, in un arco temporale di norma 12 mesi. Le variazioni di orario sono disposte nel mese, nei limiti massimi limite complessivo di 64 ore annue pro capite con un preavviso di due giorni. I regimi di orario superiori all’orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 le 48 ore settimanali. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale viene corrisposta una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 30% per orari o turni diurni e al 40% per orari o turni notturni. Nel periodo delle festività natalizie e l’8 dicembre le prestazioni eccedenti il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario normale orario di lavoro medio settimanale sono considerate lavoro straordinario. In caso di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesamancato recupero, le aziende, ore effettuate oltre l’orario contrattuale sono invece retribuite con la maggiorazione per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni lavoro straordinario incrementata di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale5 punti percentuali. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni stabilito nella misura di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 39 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsidistribuite, di norma, entro i 20 in 5 giorni successivi alla loro presentazione considerando la giornata del sabato non lavorativa. Tale orario verrà effettuato privilegiando la riduzione di un’ora nella giornata di venerdì, salvo diversi accordi. L’orario medio mensile è di ore 169. Per l’orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti si fa riferimento alle strutture sindacali competentinorme di legge in vigore. Qualora tale negoziazione non determini accordoSe l’azienda distribuisce l’orario di lavoro su sei giorni lavorativi, l’orario giornaliero è di 6,30 ore. Per gli operai addetti agli allevamenti zootecnici (bovini-suini-avicunicoli-ecc.) l’orario settimanale di lavoro è distribuito in sei giornate pari ad ore 6,30 giornaliere. A tali operai deve essere assicurato un riposo continuativo di otto ore in coincidenza con le ore notturne. L’orario di lavoro giornaliero inizia e termina nel centro aziendale o nel luogo di lavoro precedentemente assegnato dal datore di lavoro. Nel centro aziendale dovrà essere esposto l’orario,di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro, nonché dell’intervallo di riposo. In applicazione dell’art. 31 del CCNL, le aziende potranno attivarestabilire un orario settimanale di 44 ore da effettuarsi nei mesi di aprile, previa ulteriore comunicazione maggio, giugno, luglio (2 settimane), settembre ed ottobre nel limite di 12 settimane annue. Le aziende che intendono usufruire di tale flessibilità dovranno comunicarlo per iscritto ai delegati sindacali aziendali, o in mancanza di questi ai lavoratori, con almeno 20 7 giorni prima alle strutture sindacali competentidi anticipo. Il recupero delle ore lavorate in eccedenza dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo. La programmazione del recupero terrà conto delle esigenze del lavoratore. Qualora il recupero non venga effettuato interamente entro il 31 marzo, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad le residue ore saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Da giugno a settembre, al verificarsi di condizioni climatiche tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività, la direzione aziendale, anche su richiesta dei delegati aziendali e/o dei lavoratori, concorderà con gli stessi orari di prestazione lavorativa diversi da quelli in uso e tali da migliorare le condizioni delle prestazioni di lavoro. Ai lavoratori che prestano attività in fasce orarie di almeno sette ore lavorative consecutive, è concessa una pausa retribuita di un quarto di ora. Per la particolare natura dell’attività agrituristica, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la disciplina dell’orario settimanale di lavoro potrà essere regolata come segue: l’azienda potrà distribuire l’orario giornaliero di lavoro entro una fascia oraria di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di 12 ore per il restante personale, con un massimo di 1 ora nell’annodue interruzioni giornaliere. nel corso della settimana, fermo restando il periodo per comprovate esigenze aziendali, sarà possibile maggiorare per un massimo di lavoro giornaliero originariamente programmatosei ore l’orario ordinario di lavoro, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero recuperando tali maggiori ore nei 7 giorni successivi. Tale flessibilità non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata è cumulabile con la flessibilità prevista al comma 7 del presente articolo e dovrà essere concordata con i delegati aziendali o, in assenza di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00questi, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per con i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla letterainteressati.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale L'orario normale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 36 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende , che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore corrispondono normalmente a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 7 ore e durata minima di 30 ore12 giornaliere, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile)amministrativo ed ausiliario ed in 32 ore medie annuali rilevabili dagli squadrari per il personale gioco. InoltreL'orario settimanale potrà tuttavia essere superato per recupero d'ore lavorate in meno in precedenza. Per gli impiegati del ramo gioco detti recuperi potranno essere disposti in occasione della manifestazione di cui all'allegato sub 7 CCAL 01/09/1981. Dalla normativa di cui sopra è escluso il personale con funzioni direttive, ispettive, di controllo e vigilanza ed il limite massimo di 9 ore personale addetto allo Chemin-de-fer. Il personale del periodo turno cessante non potrà abbandonare il posto di lavoro giornaliero può se non sostituito dal personale del turno successivo; la Società dovrà garantire la sostituzione al più presto possibile e comunque entro e non oltre 2 ore dallo scadere del turno di lavoro. Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio delle seguente dovranno intercorrere, come minimo 12 ore e detto intervallo deve essere definito tra osservato per tutto il personale, salvo l'effettuazione di lavoro straordinario. Le attuali pause di lavoro già in atto sono comprese nell'orario di lavoro. Sono mantenute ad personam le parti condizioni attuali di miglior favore. Sono istituiti 3 giorni di permesso a livello titolo di contrattazione aziendale riduzione d'orario, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla letterail personale amministrativo ed ausiliario con decorrenza 01/01/1990.

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Samples: Employment Agreement

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario La durata normale dell’orario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 40 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessoriE’ consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa su 36 ore settimanali, complementariprevia autorizzazione del datore di lavoro, da adottarsi nel rispetto delle esigenze organizzative della struttura ed in conformità a quanto disposto nel presente Regolamento. I ogni caso, si considera lavoro straordinario, ad ogni effetto utile di supporto e/o di pulizialegge, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media quello prestato in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 eccedenza rispetto alle 40 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i I limiti di cui al presente articolo primo comma non trovano applicazione riguardo alle categorie E e F le quali, stanti le peculiari funzioni esplicate, sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà tenuti all’occorrenza a superarli. Per le altre categorie, nell’ambito delle esigenze organizzative potranno essere definito un regime stabiliti regimi di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è che prevedano, in periodi prefissati, maggiori orari da calcolarsi come media compensare con periodi di minor presenza senza che ciò comporti maggiorazioni della retribuzione. Vengono riconosciute 3 ( tre ) giornate di riduzione d’orario ( ROL ), da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun operatore/operatrice, nell’arco dell’anno solare sotto forma di permessi retribuiti anche frazionabili nel limite minimo di un’ora. L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia – intendendosi per tali gli addetti al servizio portineria, magazzino, centralino e inoltre autisti e fattorini – si intende esteso, in ciascuno dei tre periodicaso di necessità, nel corso dei quali potranno essere previste settimane fino a 46 ore settimanali, con durata dell’orario di lavoro fino al limite un massimo di 46 10 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 giornaliere. Le ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare lavorate eccedenti il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario normale orario di lavoro settimanale è programmata stabilito dalla Struttura saranno retribuite con quote orarie, maggiorate del 30%, ovvero del 50% per quelle notturne (dalle aziende ore 22 alle ore 06 del giorno successivo) e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizionei giorni festivi. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera16

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Samples: Regolamento

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale del personale con rapporto subordinato a tempo pieno è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 36 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario L’orario di lavoro convenzionale mensile è di 156 ore. Si conviene sulla possibilità di introdurre la flessibilità di entrata-uscita dal lavoro, dove non esistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo. L’orario settimanale è distribuito su 5/6 giorni; su sei giorni con una media di 38 6 ore giornaliere, su cinque giorni con una media giornaliera è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata 7 ore e 12 minuti. La diversa organizzazione dell’orario di lavoro fino giornaliero/settimanale comporta una ridefinizione del numero di giorni di ferie spettanti al limite massimo lavoratore. Nello specifico: se il lavoro è organizzato su 6 giorni le ferie sono n. 32 + 4 giorni di 48 ore settimanalifestività soppresse, se il lavoro è organizzato su 5 giorni, le ferie sono n. 26 + 4 giorni di festività in quanto ogni giorno di ferie corrisponde a 1,2 giorni di lavoro. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 Il superamento delle 36 ore settimanali comporterà, se preventivamente autorizzato dalla Direzione, la maturazione dello straordinario con il limite massimo di 48 ore settimanalila maggiorazione stabilita dall’art. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni 39 e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) 40 del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 CCNL o l’accantonamento del corrispettivo credito orario nella banca delle ore, per un solo periodo nell’anno così come previsto dal CCNL Art. 39. L’orario giornaliero è articolato su uno o due turni in ragione dell’organizzazione della sede; non sono previsti, salvo consenso del lavoratore, più di durata non superiore a 4 mesidue turni giornalieri. Durante i periodi Non viene considerato cambiamento di flessibilitàturno, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione all’interno delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero6 ore, la durata del relativo nastro pausa pranzo superiore ai 30 minuti e inferiore all’ora. Tale pausa non costituisce orario di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7lavoro. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Contratto Regionale Della Formazione Professionale Della Lombardia

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 oreore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. Per i lavoratori che operano nei I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle direzioni previo esame con le rappresentanze sindacali di cui alla lettera a) all’art. 77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del successivo punto 1.6 direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’amministrazione, con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale di 38 in turni giornalieri, nell’ambito delle 24 ore si calcola come media nello sviluppo del turno(diurni e notturni), di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni sentite le rappresentanze sindacali di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 all’art. 77; l’orario settimanale può essere pro- grammato con calendari di 38 lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, ed un massimo di norma nel mese44 ore nella settimana, nel limiti minimi e massimi rispettivamente rispetto del debi- to orario, sentite le rappresentanze sindacali di 30 e 44 cui all’art. 77. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario com- prese le ore di lavoro settimanale straordinario di 38 ore è da calcolarsi come media cui all’art. 59. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di 4 mesidodi- ci mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sem- pre, nel corso senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per verificare l’applicazione della deroga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Con riferimento al patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del quale possono essere programmate settimane con durata 22 dicembre 1998, le strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo debito orario. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti quelle comprese nei turni di cui alla lettera a) servizio, fermo restando quanto previsto dal 7° comma dell’art. 59 del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile)presente contratto. Inoltre, il limite massimo Il lavoratore ha diritto a undici ore di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definito tra le parti a livello defi- nita in sede di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla letteraaziendale.

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Samples: c.c.n.l. 19 Gennaio 2005 Personale Non Medico

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario 1. Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 oreore distribuito su 5 o 6 giorni, secondo l’Organizzazione del Lavoro. 2. Per i lavoratori che operano nei turni In conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale lavoro settimanale, comprese le ore di 38 lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore si calcola calcolate come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in su un periodo di 4 mesi12 mesi a far data dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto. Ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, nonché il puntuale svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico perseguite dall’Ente, anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). 3. L'orario di lavoro fino al limite massimo e la relativa distribuzione sono fissati dall'Ente con l'osservanza delle norme di 48 legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri: a tal fine l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore settimanali. A livello con un minimo di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad 28 ore ed un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media 44 ore nella settimana. 4. I calendari di 38 ore settimanali lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al 1° comma. 5. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con il limite massimo orario di 48 ore settimanali. Tutti i limiti lavoro di cui al durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizionon dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. 1.2 A livello 6. In relazione alle peculiarità del settore, si stabilisce che non è possibile frazionare l’orario di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanalelavoro. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori Fermo restando che operano nei turni di cui nulla viene innovato rispetto alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali. Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali. Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio. 1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine disciplina legislativa della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale dell'orario di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale. 1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio. Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti. Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7. 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2. Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00lavoro, la durata dello stesso non potrà essere superiore è fissata in 40 ore settimanali a partire dal 1° giugno 1992 distribuite su 5 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale su sei giorni è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività di acconciatura ed estetica. Resta confermato quanto previsto dall'art. 19 circa le competenze delle parti sociali. L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, salvo una diversa maggiore duratama considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconcia- tura e dell'estetica, comunque in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito. Pertanto si darà luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario superate le 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori. Per il ragguaglio orario della retribuzione, a partire dal periodo di paga in corso al 30 giugno 1992, si divide la retribu- zione mensile per 173. Le parti convengono che, a partire dal 1° luglio 1992, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno diretta- mente retribuiti al lavoratore entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile). Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera31 gennaio dell'anno successivo.

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Samples: Contratto Per Le Imprese E I Lavoratori Del Settore Acconciatura Ed Estetica E Tricologia Non Curativa