Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. 1. Ai sensi dell'articolo 140, comma 5, del regolamento generale, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, come definito nel presente capitolato, a favore dell'appaltatore, con le seguenti modalità:
a) un primo acconto, pari al 30 % (trenta per xxxxx) xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla consegna dei lavori di cui all'articolo 15;
b) un secondo acconto, pari al pari al 25 % (venticinque per cento) entro i successivi 30 (trenta) giorni;
c) il saldo, entro i successivi 30 (trenta) giorni.
2. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti indicati o associati all'appaltatore in sede di gara, comunque non facenti parte del suo staff tecnico di cui all'articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del 2000, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 può essere effettuato da parte della Stazione appaltante:
a) a favore dell'appaltatore a condizione che questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo pagamento utile a suo favore; direttamente a favore dei progettisti, a condizione che costoro presentino la richiesta corredata da apposita autorizzazione scritta dell'appaltatore.
3. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale per la sola progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli elaborati, e comunque solo a seguito dell’ottenimento della validazione. Tale pagamento è subordinato alla procedura indicata all'articolo 59, comma 1-quater del d.lgs. 50/2016 e alla regolare validazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’affidatario e, anche dopo la sua erogazione, resta subordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia. Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell’affidatario, di cui all’articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell’appaltatore. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell’appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da parte di questi. Il pagamento di cui ai periodi precedenti è effettuato in ogni caso previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e dei referenti della progettazione. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. 1. Ai sensi dell’articolo 169, comma 5, del Regolamento, la Stazione appaltante provvede al pagamento a favore dell’appaltatore del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.
2. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti indicati o associati all’appaltatore in sede di gara, comunque non facenti parte del suo staff tecnico, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 può essere effettuato da parte della Stazione appaltante:
a) a favore dell’appaltatore a condizione che questi presenti le fatture quietanzate da parte dei progettisti, entro i 15 giorni successivi al pagamento, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo pagamento utile a suo favore;
b) direttamente a favore dei progettisti, a condizione che costoro presentino la richiesta corredata da apposita autorizzazione scritta dell’appaltatore.
3. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla verifica e approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. 1. Ai sensi dell’articolo 169, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità: _ 50% all’atto di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante; _ 30% alla consegna dei lavori; _ 20% alla fine dei lavori;
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
3. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 28, comma 7.
4. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato direttamente a favore dei progettisti, ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del Codice dei contratti, previa presentazione della fattura fiscale da parte di questi ultimi.
5. Il pagamento di cui al comma 4 è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 28, comma 7, ed è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. Ai sensi dell’articolo 169, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità: 100% all’avvenuta validazione del progetto esecutivo; I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. Ai sensi dell'articolo 140, comma 5, del regolamento generale, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, come definito nel presente capitolato, a favore dell'appaltatore, con le seguenti modalità:
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) 29 Articolo 27 Pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori 29 Articolo 28 Conto finale e rata di saldo 29 Articolo 29 Lavori a corpo 29 Articolo 30 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 30 Articolo 31 Formazione di nuovi prezzi 30 Articolo 32 Norme di sicurezza generali 31 Articolo 33 Disposizioni sulla sicurezza e regolarità nel cantiere 31 Articolo 34 Obblighi e oneri dell’Appaltatore ai fini della sicurezza 31 Articolo 35 Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici, dei lavoratori autonomi, del Direttore di cantiere e dei lavoratori dipendenti 33 Articolo 36 Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze sulla sicurezza e sospensione dei lavori per pericolo grave e immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza 33 Articolo 37 Ultimazione dei lavori 34 Articolo 38 Obblighi manutentori delle opere eseguite 34 Articolo 39 Presa in consegna dei lavori ultimati 34 Articolo 40 Certificato di regolare esecuzione 35 Articolo 41 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 36 Articolo 42 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 39 Articolo 43 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 40 Articolo 44 Custodia del cantiere 40 Articolo 45 Cartello di cantiere 40 Articolo 46 Spese inerenti l’esecuzione dei lavori, imposte, tasse 40 Articolo 47 Elaborati del Progetto preliminare posto a base di gara 41 SEZIONE I – NORME COMUNI
Articolo 1 Premessa, Allegati e riferimenti normativi Amministrazione digitale 1.1 Premessa Il presente appalto indetto dgione Toscana – Soggetto Aggregatore è finalizzato alla stipula di un contratto quadro con l’aggiudicatario e la Regione Toscana e disciplina i servizi e le prestazioni da rendere direttamente a Regione Toscana – Giunta Regionale e i servizi e le prestazioni da rendere, se richiesti, ai Soggetti aderenti di cui agli art. 4 e 5 del presente Capitolato, i quali aderiranno al contratto quadro con le modalità previste dagli stessi articoli. 1.2 Allegati Sono allegati al presente Capitolato Speciale descrittivo prestazionale (Capitolato) e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: Allegato n. 1, “Capitolato Tecnico”, nel quale vengono precisati gli obiettivi tecnici minimi che si intendono raggiungere con il presente appalto, fornendo ai soggetti concorrenti gli elementi utili per la presentazione del progetto te...
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) Il pagamento del corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è subordinato all’avvenuta approvazione degli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016.
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. Il pagamento delle rate relative al corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, come definito nel presente capitolato, a favore dell’appaltatore, viene corrisposto in occasione degli stati di avanzamento lavori ed in proporzione agli stessi.
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. Ai sensi dell’articolo 24 comma 8-bis del Codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori di cui all’articolo 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il pagamento di cui sopra è subordinato alla regolare verifica e validazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’Appaltatore. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.