Common use of PENALITA’ Clause in Contracts

PENALITA’. L’aggiudicatario di ogni Lotto funzionale, nell’esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigente.

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Samples: Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto Finalizzato Alla Conclusione Di Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 Del Codice Dei Contratti Pubblici Vigente Mediante Affidamento Diretto Ex, Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto Finalizzato Alla Conclusione Di Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 Del Codice Dei Contratti Pubblici Vigente Mediante Affidamento Diretto Ex

PENALITA’. L’aggiudicatario Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’affidatario, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’amministrazione, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: - in caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in ragione delle loro gravità, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperate mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero saranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto. La Stazione appaltante si riserva in ogni Lotto funzionale, nell’esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a caso tutte le disposizioni azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria. La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggettochiedere il risarcimento degli ulteriori danni. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare Si precisa che le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto possibili inosservanze alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 norme del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, capitolato verranno contestate formalmente e daranno diritto all'Amministrazione ad ottenere il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis risarcimento del Codice dei contratti pubblici vigente.danno eventualmente subito

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Samples: Convenzione Tra l'Azienda Casa Emilia Romagna (Acer) Ferrara E Per La, servizi.comune.fe.it

PENALITA’. L’aggiudicatario di ogni Lotto funzionaleL’Aggiudicatario, nell’esecuzione nell'esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario L’Aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatariodell’Aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario l’Aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni disposizione contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 potrà applicare le seguenti penalità:  1,50% (unovirgolacinquanta per mille dell’ammontare netto contrattuale cento) dell’importo complessivo imponibile di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nella risoluzione di una problematica bloccante relativa all’erogazione dei servizi di cui all’art. 8.1 e 8.2 4 del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare  1% (uno per cento) dell’importo complessivo imponibile di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione di una problematica non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) bloccante relativa all’erogazione dei servizi di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’artcui all’art. 113-bis 4 del Codice dei contratti pubblici vigentepresente documento.

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Samples: Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto

PENALITA’. L’aggiudicatario L’aggiudicatario, in caso di ogni Lotto funzionaleinadempienza degli obblighi contrattuali assunti, nell’esecuzione oltre all’obbligo di quanto richiestoovviare, avrà l'obbligo entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante, alla infrazione contestatagli, è tenuto al pagamento di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimentopenali. L’applicazione delle penalità penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; dell’inadempienza alla quale l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e cinque giorni dalla notifica della stessa. Qualora dette deduzioni non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notificasiano accolte a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sotto indicate, per le quali la Stazione Appaltante procederà all’incasso mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale verrà assunto il provvedimento. Trascorso tale termine ed in mancanza Per ogni giorno di accoglimento mancato servizio relativo agli edifici di cui all’Art. 1 del ricorso dell’aggiudicatariopresente Capitolato speciale, la Stazione appaltante provvederà al recupero penale è stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale. Nel caso di scioperi a carattere nazionale non si darà luogo all’applicazione delle penalità mediante deduzione penali previste dal presente Capitolato speciale, fermo restando l’esecuzione del servizio minimo di pari importo sui corrispettivi in pagamentoemergenza di cui all’Art. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 11 del presente documentoCapitolato Speciale; dette penali saranno invece regolarmente applicate in caso di scioperi a carattere aziendale, dipendenti da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) inadempienze di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigenteobblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario e negli altri casi imputabili al medesimo.

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Samples: www.urp.cnr.it

PENALITA’. L’aggiudicatario di ogni Lotto funzionaleL’affidatario, nell’esecuzione di quanto richiestonell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi ottemperare alle disposizioni comunitarie, legislative, regolamentari, nonché a tutte quanto prescritto dal presente capitolato. Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento di legge una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo di Euro 1.000,00. Il Responsabile del Servizio Cultura e ai regolamenti concernente l’appalto Politiche Giovanili, previa contestazione all’aggiudicatario, applica sanzioni in oggettocasi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e specificamente: - penale di Euro 150,00 in caso di mancato rispetto degli orari di apertura e di chiusura dello sportello (con una tolleranza di 15 minuti); - penale di Euro 500,00 in caso di prestazione di servizio di personale senza le caratteristiche di cui all'Art. L’aggiudicatario 4, ovvero di mancato invio o mancata sostituzione di personale richiesto o assente ovvero di violazione delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale; - penale fino a Euro 1.000,00 per il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato volti ad assicurare la regolarità e la qualità del servizio, applicata con gradualità secondo la gravità dell'infrazione. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde raddoppiata. In caso di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare cumulo di due o più infrazioni il Comune potrà procedere alla rescissione del contratto Alla contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la della inadempienza l’affidatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 10 (quindicidieci) giorni consecutivi dalla notificadata di ricevimento della lettera di addebito. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà Il Comune procede al recupero delle della penalità mediante deduzione ritenuta sul mandato di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documento, da determinare in relazione all’entità pagamento delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigentefatture emesse dall’affidatario.

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Samples: www.comune.grottammare.ap.it

PENALITA’. L’aggiudicatario La Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali per ritardata consegna o consegna difforme da quella pattuita. In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione della fornitura, nel rispetto delle modalità operative indicate nel presente capitolato verrà applicata una penale fino ad un massimo del 5% sull’ammontare della relativa fattura. Tutte le clausole del presente Capitolato sono essenziali e pertanto ogni Lotto funzionaleeventuale inadempienza a quanto dalle stesse disciplinato può produrre un’immediata risoluzione del contratto stesso, nell’esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo diritto e di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggettofatto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatarioIn particolare, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione Appaltante si riserva di pari importo sui corrispettivi in pagamentorisolvere il contratto di fornitura, previa idonea diffida, nei seguenti casi: - frode o grave negligenza dell’Aggiudicatario nell’adempimento degli obblighi contrattuali; - reiterati e immotivati ritardi nelle consegne; - sospensione ingiustificata della fornitura; - situazione di fallimento, liquidazione, cessione di attività; - inadempienze normative, retributive e assicurative verso il personale dipendente o mancato rispetto della normativa esistente per la prevenzione e la protezione dai rischi sul lavoro; - cessione del contratto o dei crediti a terzi o inosservanza della disciplina del subappalto della fornitura. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighiNel caso di risoluzione anticipata del contratto, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documentoall’Aggiudicatario verrà inoltre addebitata, anche con prelievo da eventuali crediti, la maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante applicherà Appaltante per la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare prosecuzione della fornitura con un altro appaltatore. In caso di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni richieste dal presente documentocapitolato, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigente.potrebbero essere applicate le seguenti penali:

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Samples: domino.comune.re.it

PENALITA’. L’aggiudicatario Qualora, nello svolgimento del servizio, si verificassero inadempienze, oltre all’eventuale mancato pagamento del servizio o di ogni Lotto funzionaleparte di esso corrispondente alle prestazioni non rese, nell’esecuzione il Responsabile del Procedimento, una volta accertata l’imputabilità dell’Appaltatore, applicherà le penali, come di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggettoseguito specificato. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di Saranno inoltre addebitati all’Appaltatore eventuali danni direttamente diretti e/o indiretti conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimentoalla sua negligenza. L’applicazione Per l’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare penali il Responsabile del procedimento formulerà esplicita contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario ascritta all’Assuntore il quale avrà la facoltà di presentare fornire le proprie controdeduzioni deduzioni entro e successivi sette giorni. Nel caso in cui tali deduzioni non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notificafossero ritenute giustificative degli addebiti formulati il predetto Responsabile provvederà a detrarre al primo pagamento successivo al verificarsi dell’infrazione o inadempienza il relativo importo dal Corrispettivo dovuto. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la La Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione potrà all’occorrenza rivalersi sulla garanzia di pari importo sui corrispettivi esecuzione prestata dall’Appaltatore che, in pagamentoquesto caso, dovrà provvedere alla sua tempestiva reintegrazione. Qualora l’aggiudicatario L'applicazione della penale non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque solleva l'Assuntore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto. Di seguito sono indicate le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per cause di inadempienza e le relative penali: ➢ Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 nell'inizio del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa servizio Pap sarà applicata una penale di €.1500,00 (euro millecinquecento/00) senza che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigentel'appaltatore possa rilevare alcuna eccezione.

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Samples: www.comune.lavagna.ge.it

PENALITA’. L’aggiudicatario Se durante il periodo di ogni Lotto funzionaleesecuzione della gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato fossero constatate, nell’esecuzione ad insindacabile giudizio dell’A.C., inadempienze rispetto alle disposizioni in esso contenute o richiamate, non sufficientemente gravi da comportare il recesso o la risoluzione del rapporto contrattuale, si procederà all’applicazione di quanto richiestouna penalità compresa tra € 250,00 e € 1.000,00 in proporzione alla gravità della mancanza, con la sola formalità della contestazione dell’addebito da parte del Dirigente di Xxxxxxx, alla quale la ditta avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni contro deduzioni entro e non oltre n. 15 10 (quindicidieci) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza Qualora l’aggiudicatario dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall’A.C., questa potrà rivalersi, a titolo di accoglimento penale, sulla cauzione definitiva che sarà trattenuta integralmente, fatta salva ogni eventuale ulteriore azione per recupero danni L’A.C., fatta salva la prova del ricorso dell’aggiudicatariomaggior danno, la Stazione appaltante provvederà procederà al recupero delle penalità mediante deduzione una delle seguenti modalità: - ritenuta diretta sui crediti della ditta (all’atto della liquidazione delle fatture mensili riferite alla gestione dei Servizi di pari importo sui corrispettivi cui trattasi); - ritenuta diretta sulla cauzione che, in pagamentoquest’ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo; - emissione di apposita “reversale d’incasso” il cui pagamento dovrà essere effettuato dall’Aggiudicataria, presso la tesoreria comunale, entro 20 gg. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighidal ricevimento. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti spettanti all’A.C. per eventuali violazioni contrattuali. In caso di recidività di cui ai precedenti punti, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche su indicate all’art. 8.1 saranno prima raddoppiate e 8.2 del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigentepoi triplicate.

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Samples: www.comune.montegranaro.fm.it

PENALITA’. L’aggiudicatario L’Azienda Ospedaliera verifica periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato e, a tal fine, attiva un sistema di ogni Lotto funzionale, nell’esecuzione controllo di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile qualità delle prestazioni assegnate e risponde erogate. Al riscontro di eventuali danni direttamente conseguenti violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, l’Azienda Ospedaliera provvederà a mancati adempimenticontestarle, per iscritto, alla ditta aggiudicataria affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Alla ditta aggiudicataria verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al loro verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito all'appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda Ospedaliera non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatariodella cauzione, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamentoditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque In particolare la Azienda Ospedaliera applicherà le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 seguenti penali così come espressamente indicato nei relativi sotto citati articoli del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigente.Capitolato:

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Samples: www.asst-vimercate.it

PENALITA’. L’aggiudicatario Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’affidatario, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione Comunale, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: - in caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in ragione delle loro gravità, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperate mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero saranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto. La Stazione appaltante si riserva in ogni Lotto funzionale, nell’esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a caso tutte le disposizioni azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria. La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggettochiedere il risarcimento degli ulteriori danni. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare Si precisa che le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto possibili inosservanze alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 norme del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, capitolato verranno contestate formalmente e daranno diritto all'Amministrazione Comunale ad ottenere il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis risarcimento del Codice dei contratti pubblici vigente.danno eventualmente subito

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Samples: servizi.comune.fe.it

PENALITA’. L’aggiudicatario di ogni Lotto funzionale, nell’esecuzione di quanto richiesto, avrà L’Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi risolvere con tempestività, e comunque nei termini stabiliti dal RUP, le inadempienze e le inosservanze degli obblighi previsti dal Contratto e dal presente Capitolato Speciale. L’obbligo di risoluzione persiste anche per le ipotesi previste da leggi e/o regolamenti emanati o emanandi. Le inadempienze e le inosservanze accertate dal Committente saranno soggette all’applicazione, a tutte carico dell’Appaltatore, delle sanzioni amministrative e delle penalità stabiliti per ogni singola infrazione fermo restando, in ogni caso, il risarcimento del maggiore danno causato. In caso di recidiva le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggettosanzioni saranno raddoppiate se non già nella misura massima prevista dalla legge. L’aggiudicatario Per recidiva si intende commettere nuovamente una inadempienza o un’inosservanza che è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimentogià stata sanzionata. L’applicazione delle penalità della penale, di competenza del R.U.P. o del Responsabile di Settore della Stazione Appaltante, sarà preceduta da regolare formale contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario dell'inadempienza, contro la quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) 10 giorni consecutivi dalla notificanotifica della contestazione inviata al suo domicilio anche a mezzo PEC. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatarioRicevute le controdeduzioni, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighiStaziona Appaltante valuta le stesse ed emette, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamenteentro dieci giorni, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’artprovvedimento finale trasmettendolo, a mezzo PEC, all’Appaltatore. 113-bis Le sanzioni verranno applicate all’Appaltatore anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del Codice dei contratti pubblici vigenteservizio.

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Samples: ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it

PENALITA’. L’aggiudicatario Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, saranno contestati formalmente all’impresa mediante P.E.C. o altro mezzo idoneo (mail, fax, ecc.). L’inosservanza degli obblighi contrattuali, in assenza di valide giustificazioni, comporterà una penale rapportata alla gravità dell’inadempienza riscontrata a carico dell’impresa fino ad un massimo di € 500,00 per ciascuna inosservanza. Per le inadempienze contestate, l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni Lotto funzionalecaso le proprie deduzioni nel termine di massimo 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora, nell’esecuzione di quanto richiestoa giudizio dell’ATS le deduzioni non siano ritenute accoglibili, avrà l'obbligo di uniformarsi saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate. La penale applicata verrà decurtata dall’importo della prima fattura utile. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Impresa non fossero sufficienti a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto coprire l’ammontare delle penali, l’Ente si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, che, in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimentital caso, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimentodovrà essere immediatamente reintegrato. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ente a mezzo richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la facoltà quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigentepagamento della medesima penale.

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Samples: www.ats-insubria.it

PENALITA’. L’aggiudicatario Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, secondo le modalità previste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. La stazione appaltante in caso di inadempienza ad una o più clausole contrattuali, provvederà a diffidare S A T I V I C I L P M E T l’Aggiudicatario, per iscritto mediante comunicazione inviata via fax, ad ottemperare, entro il termine perentorio fissato dall’Amministrazione, agli obblighi previsti dalla vigente normativa, dal capitolato e dall’offerta tecnica. Qualora l’Aggiudicatario non provveda ad adempiere entro il termine suddetto la Stazione appaltante procederà ai sensi del presente articolo. Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati. Resta in ogni Lotto funzionalecaso salva per l’Amministrazione la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio. In tal caso gli eventuali maggiori oneri sostenuti verranno addebitati all’Aggiudicatario. L'applicazione delle penali sarà, nell’esecuzione di quanto richiestocomunque, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà essere preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario dell'inadempienza, alla quale l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie sue controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) 6 giorni consecutivi dalla notificanotifica della contestazione. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatarioLe inadempienze che possono dar motivo a penalità o, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia se ripetute per tre volte nell’arco dello stesso anno scolastico, a tutti gli obblighirisoluzione, ovvero violi comunque con le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate modalità sopra descritte e a quelle precisate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documento24, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigente.sono:

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Samples: www.regione.sardegna.it

PENALITA’. L’aggiudicatario di ogni Lotto funzionaleL’aggiudicataria, nell’esecuzione di quanto richiestodei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggettoalle disposizioni presenti e future emanate dall’Ambito Territoriale. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro Xxx non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documentoCapitolato, è tenuta al pagamento di una penalità variante da € 50,00 a € 1.000,00, in rapporto alla gravità dell’inadempienza e/o della recidività. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza mediante raccomandata A.R., alla quale l’aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile dell’Ufficio di Piano. Si procederà al recupero della penale, da determinare parte dell’Ambito Territoriale di Foggia, mediante ritenuta diretta sul versamento del corrispettivo. L’applicazione della penale di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Ambito Territoriale per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penale ed ogni altro genere di provvedimento dell’Ambito Territoriale di Foggia sono notificate all’aggiudicataria in relazione all’entità via amministrativa. L’Ambito territoriale di Foggia avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento: - alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle conseguenze legate all’inadempimentopenali; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare- per motivi di pubblico interesse, complessivamente, il 10% ( dieci percento) in qualunque momento; - in caso di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigentefrode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali.

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Samples: www.comune.foggia.it

PENALITA’. L’aggiudicatario Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, imputabile all’Impresa aggiudicataria e da questa non giustificato in via preventiva sia all’Ufficio di Piano che all’utenza, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal medesimo articolo e dal progetto presentato dall’Impresa aggiudicataria in sede di offerta, l’ Ente appaltante applicherà all’impresa una penale pari a: EUR 300,00 al giorno in caso di mancato espletamento del servizio; EUR 2.000,00 in caso di non attuazione del progetto presentato; EUR 1.000 per ogni Lotto funzionale, nell’esecuzione infrazione in caso di quanto richiesto, avrà l'obbligo mancato rispetto della dotazione minima di uniformarsi a tutte le disposizioni personale e degli orari dello stesso presentati in fase d’offerta; EUR 500 per assenza superiore ai cinque giorni del coordinatore senza sostituzione; EUR 500 per ogni infrazione in caso di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimentomancata comunicazione scritta dell’assenza del coordinatore. L’applicazione delle penalità sarà dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie sue controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) 10 giorni consecutivi dalla notificanotifica della contestazione. Trascorso tale termine ed in mancanza Il provvedimento è assunto dal Dirigente della direzione di accoglimento linea. L’applicazione delle penali predette non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante Comune. Si provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documentopenalità, da determinare parte dell’Ente appaltante, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento del Dirigente della Direzione Innovazione Sociale nell’ambito della Città Metropolitana. Se l’impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà rescisso. L’Ente appaltante riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. L’Ente appaltante interdirà la partecipazione dell’Impresa aggiudicataria in relazione all’entità dolo a nuove gare per un periodo di 4 anni. La rifusione delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamentespese, il 10% ( dieci percento) pagamento dei danni e l’applicazione delle penalità verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigente.cui alla prima fattura utile,

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Samples: www.comune.rozzano.mi.it

PENALITA’. L’aggiudicatario Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Impresa aggiudicataria e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal medesimo articolo e dal progetto presentato dall’Impresa aggiudicataria in sede di ogni Lotto funzionaleofferta, nell’esecuzione l’ Ente appaltante applicherà all’impresa una penale pari a: - Euro 300,00 al giorno in caso di quanto richiesto, avrà l'obbligo mancato espletamento del servizio; - Euro 1.000,00 in caso di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. mancata fornitura dell’elenco aggiornato degli operatori che concretamente svolgono il servizio; L’applicazione delle penalità sarà dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie sue controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) 10 giorni consecutivi dalla notificanotifica della contestazione. Trascorso tale termine ed in mancanza Il provvedimento è assunto dal Dirigente della Direzione Servizi Sociali Comune di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante Rozzano. Si provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documentopenalità, da determinare parte dell’Ente appaltante, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento del Dirigente della Direzione Servizi Sociali del Comune di Rozzano. Se l’impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà risolto. L’Ente appaltante riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. L’Ente appaltante interdirà la partecipazione dell’Impresa aggiudicataria in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) dolo a nuove gare per un periodo di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigente4 anni.

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Samples: www.comune.rozzano.mi.it

PENALITA’. L’aggiudicatario di ogni Lotto funzionaleNel caso in cui il soggetto aggiudicatario esegua le prestazioni in modo non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, nell’esecuzione di quanto richiestoil Responsabile del procedimento provvederà, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione forma scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà contestargli le inadempienze riscontrate presso la facoltà di presentare propria sede amministrativa. Quest’ultima dovrà in ogni caso, far pervenire in forma scritta le proprie controdeduzioni entro e deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di sette giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio della stazione appaltante, dette deduzioni non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighisiano accoglibili, ovvero violi comunque non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le disposizioni contenute nel presente documentopenali. In ragione e proporzionalmente alla gravità delle inadempienze contestate, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo eventuale penale applicata non potrà comunque superare, complessivamenteessere inferiore all'1% e superiore al 5% dell’ammontare del contratto. Il servizio non effettuato non sarà comunque pagato e in ogni caso l’Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione. Le penalità saranno applicate mediante accertamento di entrata e successiva emissione di reversale all’atto del pagamento delle fatture emesse. Qualora infine, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come soggetto aggiudicatario non esegua la prestazione richiesta o la esegua in modo non conforme a quanto previsto dall’art. 113-bis nell’offerta, il Responsabile del Codice dei contratti pubblici vigenteprocedimento procederà alla diffida assegnando un congruo termine per adempiere, che potrà anche essere inferiore a 15 giorni, scaduto il quale il contratto sarà risolto.

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Samples: www.comune.jesi.an.it

PENALITA’. L’aggiudicatario Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’affidatario, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione Comunale, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: - in caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in ragione delle loro gravità, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperate mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero saranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto. La Stazione appaltante si riserva in ogni Lotto funzionale, nell’esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a caso tutte le disposizioni azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria. La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggettochiedere il risarcimento degli ulteriori danni. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare Si precisa che le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto possibili inosservanze alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 norme del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, capitolato verranno contestate formalmente e daranno diritto all'Amministrazione Comunale ad ottenere il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis risarcimento del Codice dei contratti pubblici vigentedanno eventualmente subito.

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Samples: servizi.comune.fe.it

PENALITA’. L’aggiudicatario Un controllo sulla qualità del lavoro svolto, sarà costantemente effettuato dal Dirigente del Servizio Servizi pubblici o da un suo delegato. In caso di ogni Lotto funzionale, nell’esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile ritardo nell’avvio delle prestazioni assegnate e risponde tutte indicate al precedente art. 15, di omissione totale o parziale delle stesse, di ritardi nell’ esecuzione delle singole prestazioni o qualora si verificassero reiterati errori da parte del gestore del medico veterinario nell’adempimento del servizio svolto, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale forfetaria pari a €. 250,00 per ogni inadempimento accertato, da prelevare sugli eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenticrediti dovuti al medico veterinario, al loro parziale assolvimentoovvero dalla cauzione definitiva, al loro non corretto adempimentoche dovrà essere immediatamente reintegrata, pena la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penalità della penale non comporta per l’Amministrazione rinuncia al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché all’eventuale recesso o risoluzione del contratto. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà preceduta da regolare contestazione scritta specificatamente contestata al medico veterinario a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienzacomunicazione scritta ed inoltrata secondo le modalità previste dalla normativa vigente a cui si attribuisce valore di notifica e per il quale farà fede solo ed esclusivamente la data e l’ora di trasmissione da parte dell’Amministrazione Comunale, risultante dall’attestato di invio. Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare decorso il suddetto termine l’Amministrazione Comunale, qualora non ritenga valide le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante giustificazioni addotte applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigenteprevista penale.

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Samples: www.ordineveterinaribari.it

PENALITA’. L’aggiudicatario L’aggiudicataria riconosce all’Amministrazione Comunale il diritto di ogni Lotto funzionaleapplicare penali, nell’esecuzione fatto salvo che il fatto imputato non sia dipeso da cause di quanto richiestoforza maggiore, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le non imputabile in alcun modo al prestatore del servizio. Pertanto, qualora durante lo svolgimento del servizio fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenticontrattuali, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatariocomplessivamente intese, la Stazione appaltante provvederà procederà all'applicazione di penalità variabili a seconda della gravità della contestazione, fatto salvo l’ulteriore addebito delle spese per porre rimedio a disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno. Prima di procedere all’applicazione di penali, la stazione appaltante contesterà all’appaltatore l’addebito, alle modalità di cui al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario seguente articolo 36, assegnando un termine mai superiore a cinque giorni (dal ricevimento), per presentare le proprie controdeduzioni; la penale verrà senz’altro applicata se entro il predetto termine assegnato l’appaltatore non adempia a tutti gli obblighifornisse giustificazioni, ovvero violi comunque qualora le disposizioni contenute nel presente documentostesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze appurate. L’ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, entro i suddetti limiti minimi e 8.2 del presente documento, da determinare massimi in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto. Indicativamente, a titolo esemplificativo e non potrà comunque superareesaustivo, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigente.le penali verranno applicate nei seguenti casi per gli importi massimi indicati per singola infrazione :

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Samples: www.comune.carignano.to.it

PENALITA’. L’aggiudicatario di ogni Lotto funzionaleLa ditta aggiudicataria, nell’esecuzione di quanto richiestonell'esercizio dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto di regolamento concernenti il servizio stesso. In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente capitolato ed inosservanza delle disposizioni in oggettoesso previste l’Unione di Comuni applicherà di volta in volta penali variabili tra € 150,00 (centocinquanta) e € 3.000,00(tremila) a seconda della gravità o a seguito di ripetute contestazioni. L’aggiudicatario è responsabile L’importo della penalità sarà trattenuto dall’ammontare delle prestazioni assegnate liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti non ancora liquidate. Le inadempienze ed irregolarità rilevate saranno comunicate per iscritto, anche a mancati adempimentimezzo fax, all’impresa aggiudicataria che dovrà entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni, trascorso il tempo suddetto l’Ente appaltante deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità indicate dal presente articolo. Le penali saranno decise dal Responsabile dei Servizi Sociali e comunicate con la notifica della relativa decisione. Decorsi 60 gg senza che la ditta appaltatrice abbia impugnato il provvedimento avanti al loro parziale assolvimentogiudice competente, al loro non corretto adempimentole penali s’intendono definitive e saranno trattenute dall’Amministrazione dal corrispettivo dovuto all’impresa. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Ente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. L’Ente appaltante si riserva comunque il diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notificarisolvere il contratto ai sensi dell’art. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento 1456 del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà codice civile fatto salvo il diritto dell’Ente stesso al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice risarcimento dei contratti pubblici vigente.danni

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Samples: cucvibrata.siaweb.it

PENALITA’. L’aggiudicatario Nel caso in cui il Comune riscontri inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, contesterà per iscritto tali inadempienze all’aggiudicataria, invitandola a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro il termine assegnato. In caso di inerzia dell’aggiudicataria, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l’inadempimento contestato, è rimessa all’Amministrazione l’applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell’inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque al 1% ( uno per cento) sul valore del contratto per ciascuna inadempienza. L’Amministrazione potrà detrarre l’importo dei crediti, derivanti dall’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, dagli importi delle fatture relative ai corrispettivi maturati. In ogni Lotto funzionalecaso, nell’esecuzione l’Amministrazione potrà operare dette detrazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché compensare il credito con quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi dovuto all’aggiudicataria a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimentoqualsiasi titolo. L’applicazione delle penalità sarà preceduta penali di cui al precedente comma 2 non pregiudica il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il contratto si intende risolto di diritto in caso di reiterata inadempienza da regolare contestazione parte dell’aggiudicataria anche di una sola delle obbligazioni contrattuali di cui ai precedenti punti del capitolato, previa notificazione scritta da inviarsi a cura del Comune a mezzo lettera raccomandata A/R alla sede della ditta indicata agli atti della gara. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento da parte del Comune della cauzione, fatta salva la richiesta di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigenterisarcimento dell’ulteriore danno subito.

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Samples: www.comune.ap.it

PENALITA’. L’aggiudicatario di ogni Lotto funzionaleL’Aggiudicatario, nell’esecuzione nell'esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario L’Aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatariodell’Aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamentopagamento oppure ricorrerà alla escussione dell’importo dalla cauzione definitiva. Qualora l’aggiudicatario l’Aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni disposizione contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà potrà applicare la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare seguente penalità: o Euro 200,00 (duecento/00 centesimi) nel caso in cui l’Aggiudicatario non eroghi un incontro formativo nella data concordata con l’Amministrazione con l’eccezione di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigentecause imputabili a forza maggiore dimostrata.

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Samples: Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto

PENALITA’. L’aggiudicatario di ogni Lotto funzionale, La ditta aggiudicataria nell’esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo del presente capitolato ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e ai regolamenti concernente l’appalto future emanate dall’Ente. La ditta, ove non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, previa contestazione scritta da parte dell’Ente, cui la ditta potrà contro dedurre nel termine di 10 giorni dal ricevimento, è tenuta al pagamento di sanzioni giornaliere così qualificate in oggettobase alla gravità del disservizio: - € 600,00.= per forniture non corrispondenti alla grammatura indicata nell’Allegato 3); - € 500,00.= per mancata consegna delle derrate alimentari; - € 500,00.= per forniture non conformi alle caratteristiche merceologiche previste nell’Allegato 1); - € 800,00.= per forniture con cariche microbiche elevate. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione L’ammontare delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo è addebitato sul credito dell’impresa. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine L’ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della prima fattura liquidabile. Le penalità sono notificate all’impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigenteatto o procedimento giudiziale.

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