Common use of Periodo di prova Clause in Contracts

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è può essere soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come seguenon superiore a: - mesi 6 per i lavoratori inquadrati al livello quadro; - mesi 4 per i lavoratori inquadrati al 7° livello; - mesi 3 per i lavoratori inquadrati al 6° livello; - mesi 2 per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati al 5°, 4°, 3° e 2° livello; - 30 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 4° e 5° livello; - 26 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 1°, 2° e 3° livello. Xxxxx rimanendo i limiti massimi di cui al comma precedente, per i lavoratori operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova non potrà in ogni caso superare il termine di tre mesi. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 5. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori lavoratori di 7° livello e degli Operatori Esperti; - sei mesi durante il primo mese per i lavoratori di 6° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2solo periodo di servizio prestato. Possono essere esonerati Qualora il licenziamento awenga oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio. Saranno esenti dal periodo di prova, prova i lavoratori con il consenso dell’interessato, i dipendenti qualifica operaia che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 stessa impresa e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti o in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)passaggio diretto ed immediato. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle profili delle aree degli Operatori A e degli Operatori EspertiA super; - sei 4 mesi per il personale inquadrato nelle i restanti aree. 2profili. Possono In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e in un equivalente profilo professionale oppure in corrispondente profilo di presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che risultino vincitori siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale processi di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla legge o dal CCNLprevigente normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)20 del presente CCNL. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e in caso di mancato superamento della prova prova, o per recesso di una delle parti, il dello stesso dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella qualifica e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 1110. La disciplina del comma 10 non si applica al Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso un’Amministrazione del comparto, vincitore di concorsoconcorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, che non abbia ancora superato è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova. 11. Durante il periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova proveniente da un ente è di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplinacompetenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2di 6 mesi. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di qualifica presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLdai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di sei mesiprova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)21, comma 1. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dirigenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiservizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso dirigente proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente dello stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella qualifica e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. I. Il dipendente lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è può essere soggetto ad un periodo di prova. II. La durata massima del periodo di prova la cui durata è stabilita come seguefissata nei seguenti termini: - due quarantacinque giorni per i lavoratori appartenenti al livello F; - tre mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Espertilavoratori appartenenti ai livelli E, D, C, B; - sei mesi per i lavoratori appartenenti al livello A. I suddetti periodi sono calcolati avendo a riferimento il personale inquadrato nelle restanti aree. 2calendario comune. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure Nel caso in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per cui la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, scadenza del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestatocoincida con una giornata festiva, resta fermo il termine in pari data essendo, in tale ipotesi, esclusa la proroga al primo giorno feriale successivo. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale dovrà garantire in termini di giorni lavorativi un periodo di prova di pari durata a quello previsto per il personale a tempo pieno. 4III. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove le assenze, cumulativamente, non abbiano superato i 30 giorni di calendario per la prova di durata massima trimestrale e 60 giorni di calendario per quello di durata massima semestrale. Il periodo di prova è resta altresì sospeso in caso di assenza per malattiainfortunio sul lavoro; in tal caso il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove le assenze, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie)cumulativamente, dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non abbiano superato la durata di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5IV. Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova, salvo quanto previsto al comma III che precede e laddove la Società ritenga giustificata l'assenza stessa (a titolo esemplificativo, nei casi di fruizione del congedo di maternità/paternità); in tali ipotesi il periodo di prova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata dell'assenza. V. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti il corrispondente personale non in prova. 6VI. Decorsa la metà Durante il periodo di prova il trattamento economico non può essere inferiore a quello minimo fissato per il livello nel quale il dipendente è stato assunto. Durante detto periodo verranno assicurati al personale almeno 3 giorni di addestramento/formazione, laddove necessario in relazione alla specifica attività lavorativa. VII. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto, in qualsiasi momento, da ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento stipulanti senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi con diritto al TFR e alle connesse competenze di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificatafine lavoro. 7VIII. Decorso Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure per iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione da parte dell’Azienda avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al dipendente la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese. IX. Trascorso il periodo di prova senza che da una delle parti il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente lavoratore si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità e gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui della durata è stabilita come segue: - due di tre mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori livelli IX e degli Operatori Esperti; - VIII, e di sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.i livelli VII, VI, V, IV, III, II e I. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risoltoè risolto fatta salva diversa, motivata determinazione dell’Ente, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 3. In tale periodo al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da per causa di servizio si applica l'artl'art.18. 4. 38 (Infortunio)Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'Ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, proveniente dallo stesso Ente durante il periodo di prova, che in tal caso è dimezzato, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In posto ed in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientraprova, a domanda, nell’Area, è restituito al livello e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso gli Enti del comparto, vincitore di concorsoconcorso presso altro Ente o altra amministrazione italiana o degli altri stati membri dell’unione europea che consentono l’accesso di cittadini italiani, che non abbia ancora superato o presso le istituzioni dell’Unione europea, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. 12. Durante il periodo di prova nell’ente l’Ente adotta, ove necessarie, iniziative per la formazione del personale neoassunto. Il dipendente può essere destinato in successione di tempo a più attività o servizi, ferma restando la sua utilizzazione nelle attività proprie del profilo e livello professionali di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica periodo di prova di cui al comma 1 è dimezzato nel caso in cui il vincitore di concorso, assunto a tempo indeterminato, presti servizio, nel medesimo Ente, senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018livello pari o superiori con contratto a tempo determinato.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova prova, la cui durata è stabilita come segue: - due : a) 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree del personale di supporto e degli operatori; b) 4 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori assistenti e degli Operatori Esperti; - sei dei professionisti della salute e dei funzionari; c) 6 mesi per il personale inquadrato di elevata qualificazione. Nella prima applicazione si considerano i periodi prestati nelle restanti categorie o livelli economici del precedente ordinamento professionale confluiti nelle nuove aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro gravi patologie e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) terapie salvavita e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia assenza per malattia, gravi patologie e terapie salvavita il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro lavoro, malattia professionale o malattia derivante da infermità dovuta a causa di servizio si applica l'artl’art. 38 58 (InfortunioInfortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio). 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’Azienda o Ente deve essere motivato. 6. La comunicazione del recesso Il periodo di prova non può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificatarinnovato o prorogato alla scadenza. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risoltorisolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 8. In caso di recesso, recesso la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto lavoro a seguito di scorrimento di graduatoriaconcorso pubblico, durante il periodo di prova, prova ha diritto alla conservazione del postoposto e, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle partistessa, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Areaè reintegrato nell’area, profilo professionale e professionale, differenziale economico di professionalità ed eventuale assegno ad personam in godimento nell’Azienda o ente di provenienza. 1110. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato Durante il periodo di prova nell’ente prova, l’azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell’azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in attribuzioni proprie del profilo e, ove previsto, del mestiere di appartenenza. 11. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti: a) con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario; b) con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario; c) che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art. 18 (Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente); d) nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai sensi dell’Art. 20 (Progressione tra le aree), con esclusione del personale di elevata qualificazione. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in Sono esonerabili dal periodo di prova proveniente da un ente i dipendenti che abbiano già svolto, presso amministrazioni pubbliche di diverso comparto il altri comparti, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale mestiere. L’esonero di cui CCNL preveda analoga disciplinasopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario. 13. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. 39, comma 5 (Il contratto individuale di lavoro), il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.. 14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 25 (Periodo di prova) del CCNL del 21.05.201821 maggio 2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova prova, la cui durata è stabilita come segue: - due : a. 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori nella categoria A e degli Operatori Esperti; - sei B; b. 6 mesi per il personale inquadrato nelle le restanti areecategorie. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro lavoro, malattia professionale o malattia derivante da per causa di servizio si applica l'artl’art. 38 (Infortunio)44. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’Azienda o Ente deve essere motivato. 6. La comunicazione del recesso Il periodo di prova non può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificatarinnovato o prorogato alla scadenza. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risoltorisolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 8. In caso di recesso, recesso la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato ha diritto alla scadenzaconservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza. 10. Il Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito presso altra amministrazione anche di scorrimento diverso comparto, può essere concesso un periodo di graduatoriaaspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, durante per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Aspettativa). 11. Durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione l’azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del posto, senza retribuzione, personale neo-assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell’azienda o ente presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato cui svolge il periodo di prova nell’ente prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in Sono esonerati dal periodo di prova proveniente da un ente di diverso i dipendenti delle Aziende ed Enti del comparto il cui CCNL preveda analoga che lo abbiano già superato nella medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’artPossono essere inoltre esonerati dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto periodi di rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, nel medesimo o corrispondente profilo, anche in altre amministrazioni pubbliche. 14. 20 In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del CCNL del 21.05.2018rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. 24, comma 5, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di categoria presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio periodo effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi espressamente previsti da norme di assenza previsti dalla legge o dal CCNLe da regolamenti vigenti. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere esser risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5servizio, l’assenza non viene computata ai fini del calcolo del limite massimo del diritto alla conservazione del posto. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, periodo di prova sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 64. Decorsa la metà del periodo di prova prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente controparte e quello dell’amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 75. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità a tutti gli effetti dell’anzianità a partire dal giorno dell'assunzionedell’assunzione. 86. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove mensilità, se maturati, e la quota di salario aggiuntivo; al dipendente spetta inoltre la retribuzione corrispondente alle giornate di xxxxx xxxxxxxx e non godute nonché alle giornate di festività soppresse. 97. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 108. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e, in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale nella precedente categoria e differenziale economico di professionalità di provenienzaprofilo. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. I. Il dipendente lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova. II. La durata del periodo di prova la cui durata è stabilita come segueè: - due fino ad un massimo di quarantacinque giorni per i lavoratori appartenenti al livello F; - fino ad un massimo di tre mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Espertilavoratori appartenenti ai livelli E, D, C, B; - fino ad un massimo di sei mesi per i lavoratori appartenenti al livello A. III. Nel caso in cui il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove le assenze, cumulativamente, non abbiano superato i 30 giorni di calendario per la prova di durata massima trimestrale e 60 giorni di calendario per quello di durata massima semestrale. Il periodo di prova è resta altresì sospeso in caso di assenza per malattiainfortunio sul lavoro; in tal caso il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove le assenze, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie)cumulativamente, dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non abbiano superato la durata di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5IV. Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova, salvo quanto previsto al comma III che precede e nei casi in cui la Società ritenga giustificata l'assenza stessa; in detti casi il periodo di prova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata dell'assenza. V. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti il corrispondente personale non in prova. 6VI. Decorsa la metà Durante il periodo di prova il trattamento economico non può essere inferiore a quello minimo fissato per il livello nel quale il dipendente è stato assunto. Durante detto periodo verranno assicurati al personale almeno 3 giorni di addestramento/formazione. VII. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto, in qualsiasi momento, da ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento stipulanti senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi con diritto al TFR e alle connesse competenze di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificatafine lavoro. 7VIII. Decorso Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure per iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al dipendente la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese. IX. Trascorso il periodo di prova senza che da una delle parti il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente lavoratore si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità e gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. (Art. 15 del CCNL 01.03.02) 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un I neo assunti sono soggetti al periodo di prova la cui nella qualifica di dirigente per una durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areepari all’anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno 6 mesi. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge dalle leggi o dal CCNLdagli accordi collettivi. In caso Nell'ipotesi di malattia il dipendente dirigente scolastico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei 18 mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto, salvo quanto previsto dall’art. In caso 25, comma 8. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica trova applicazione l'art. 38 (Infortunio)26. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dirigenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova e fatti salvi i casi di sospensione di cui al precedente comma 3, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere dell’Amministrazione dev’essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato, a tutti gli effetti, dal giorno dell'assunzionedell’assunzione. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiservizio. Spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo quanto previsto dal comma 3. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione9. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle partiprova, il dipendente stesso rientradirigente può rientrare, a domanda, nell’Areanell’Amministrazione di comparto di provenienza, sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL. Il dipendente viene collocato nell’area, nella posizione economica e nel profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzarivestito in precedenza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad L'assunzione può avvenire con un periodo di prova la cui durata è stabilita come segueprova: - due non superiore a 4 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori gli impiegati di livello 1°A, 1°, 2°A ed a 2 mesi per gli impiegati di livello 4°A, 5°A e degli Operatori Esperti6°A; - sei mesi non superiore ad 1 mese per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4gli operai. Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non è sospeso ammessa nè la protrazione nè la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva. Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello di appartenenza. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro dell'impiegato avvenga per dimissioni, in qualunque momento, o per licenziamento durante i primi due mesi di prova, per gli impiegati di livello 1°A, 1° e 2°A o durante il primo mese, per gli impiegati di livello 4°A, 5°A e 6°A, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Nel caso di assenza per malattiain cui il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie)all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o dal CCNLla seconda quindicina del mese stesso. In caso di malattia risoluzione del rapporto di lavoro dell'operaio durante il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle comunque avvenuta, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti può recedere tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4contratto stesso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente lavoratore si intende intenderà confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8e l'assunzione diverrà definitiva. In tal caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente sarà considerato utile a tutti gli effetti nell'anzianità di appartenenzaservizio. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.; 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLdai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)22 del presente CCNL. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e in caso di mancato superamento della prova prova, o per recesso di una delle parti, il dello stesso dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella qualifica e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 1110. La disciplina del comma 10 non si applica al Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso un’amministrazione del comparto, vincitore di concorsoconcorso presso amministrazione o ente di altro comparto, che non abbia ancora superato il è concesso un periodo di prova nell’ente aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di appartenenzaprova. 121. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica I commi 7 e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.8 dell’art.18 sono soppressi e sostituiti dal seguente articolo:

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto L’art. 15 del CCNL del 5 dicembre 1996 , anche in servizio a tempo indeterminato relazione all’istituzione del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria è soggetto ad un così sostituito: 1. Sono soggetti al periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che – già dirigenti sanitari della stessa o altra azienda o ente del comparto - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori a seguito di pubblico concorso cambino area e degli Operatori Esperti; - disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono mesi, possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima Area qualifica e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di disciplina presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso azienda o ente del comparto. Sono Sono, altresì, esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive dalla prova per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso medesima disciplina i dirigenti la medesima amministrazione, cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 22, comma 15, 18 del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001dlgs 502/1992”. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente effettivo prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL72 del dlgs 29/1993. In caso di malattia il dipendente dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesipari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'artl’art. 38 (Infortunio)24, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dirigenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavvisodi esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’azienda deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recessorisoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all'u’timo giorno di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio compresi ed i ratei della di tredicesima mensilità ove maturatimensilità. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso Al dirigente proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra azienda del comparto, durante il periodo di prova, ha è concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazioneai sensi dell’art. 19. In caso di mancato superamento della prova o per recesso dello stesso ovvero di una delle parti, applicazione del comma 5 il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità dirigente rientra nella azienda con la qualifica di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplinacomparto. 1310. Il presente articolo disapplica Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia conferito l’incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e sostituisce l’artcon le procedure previste dall’art. 20 15 e segg. del CCNL del 21.05.2018dlgs 502/1992. In tali casi può trovare applicazione, a richiesta, quanto previsto dall’art. 19 comma 6.

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Periodo di prova. (Art.17 del CCNL 09.08.2000 e art.5 del CCNL 27.01.2005) 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui della durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2di tre mesi. Possono essere esonerati dal A tale periodo di prova, con prova non è soggetto il consenso dell’interessato, i dipendenti dipendente che lo abbiano già superato venga inquadrato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo categoria immediatamente superiore a seguito di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 80 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001nel caso di assunzione quale vincitore di concorso pubblico di personale già dipendente a tempo determinato da almeno due anni. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da per causa di servizio si applica l'artl’art. 38 (Infortunio)39. 4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’Amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del postoposto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. 11. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso un’Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzioneretribuzione e decorrenza dell’anzianità, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla la durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o e comunque per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, i periodi che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenzaprecedono la definitiva immissione in ruolo. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente Durante il periodo di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il presente articolo disapplica dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018area di appartenenza.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso è soggetto ad un periodo di prova prova, la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - in sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areemesi. Il direttore di struttura complessa è soggetto al periodo di prova previsto dall’art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In caso di infortunio sul lavoro lavoro, malattia professionale o malattia derivante da infermità dovuta a causa di servizio si applica l'artl’art. 38 (Infortunio)43. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze dei dirigenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’Azienda o Ente deve essere motivato. 6. La comunicazione del recesso Il periodo di prova non può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificatarinnovato o prorogato alla scadenza. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risoltorisolto da una delle parti, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 8. In caso di recesso, recesso la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato dirigente proveniente dalla stessa Azienda o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminatoEnte, vincitore di concorso o comunque assunto che a seguito di scorrimento vincita di graduatoriaun concorso cambia disciplina, durante il periodo di prova, prova ha diritto alla conservazione del postoposto e, in caso di mancato superamento dello stesso, è reintegrato, a domanda, nella disciplina di provenienza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al dirigente a cui sia assegnato, a seguito di selezione pubblica, l'incarico di direttore di struttura complessa, ivi compreso il distretto qualora le Aziende o Enti nel proprio atto aziendale lo configurino come incarico di struttura complessa. In queste fattispecie, in caso di mancato superamento del periodo di prova, il dirigente è reintegrato, a domanda, nel posto e nella disciplina di provenienza. 10. Al dirigente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda o Ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzioneretribuzione e decorrenza dell’anzianità, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla la durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione prova, di destinazionecui al presente articolo, ai sensi dell’art. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una 10, del CCNL del 10.2.2004, come integrato dall’art. 24, comma 13, del CCNL 3.11.2005 Area IV e art. 10, del CCNL del 10.2.2004, come integrato dall’art. 24, comma 15, del CCNL 3.11.2005 Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaprofessioni sanitarie (Aspettativa). 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato Durante il periodo di prova nell’ente prova, l’Azienda o Ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dirigente può essere applicato a più servizi dell’Azienda o Ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in attività proprie della qualifica e disciplina di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche al dipendente a tempo determinato e almeno superiori a dodici mesi o che lo abbiano già superato, in prova proveniente da un ente rapporti di diverso comparto il lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno superiori a dodici mesi, nella medesima qualifica e disciplina, presso Aziende o Enti del comparto. L’esonero di cui CCNL preveda analoga disciplinasopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario. 13. Il presente articolo disapplica Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono esonerabili dal periodo di prova, in relazione alla professionalità richiesta dalle attività da espletare, i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e sostituisce l’artalmeno superiori a dodici mesi o che lo abbiano già superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno superiori a dodici mesi, nella medesima qualifica e disciplina presso altra amministrazione pubblica. 20 L’eventuale esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del CCNL del 21.05.2018rapporto di lavoro originario.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle profili delle aree degli Operatori A e degli Operatori EspertiA super; - sei 4 mesi per il personale inquadrato nelle i restanti aree. 2profili. Possono In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e in un equivalente profilo professionale oppure in corrispondente profilo di presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che risultino vincitori siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale processi di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla legge o dal CCNLprevigente normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)20 del presente CCNL. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e in caso di mancato superamento della prova prova, o per recesso di una delle parti, il dello stesso dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella qualifica e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 1110. La disciplina del comma 10 non si applica al Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso un' Amministrazione del comparto, vincitore di concorsoconcorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, che non abbia ancora superato è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova. 11. Durante il periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova, l’interessato viene utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova proveniente da un ente è di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 competenza del CCNL dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del 21.05.2018.DPR 08.03.99, n.275.29

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova prova, la cui durata è stabilita come segue: - due : a) 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree del personale di supporto e degli operatori; b) 4 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori assistenti e degli Operatori Esperti; - sei dei professionisti della salute e dei funzionari; c) 6 mesi per il personale inquadrato di elevata qualificazione. Nella prima applicazione si considerano i periodi prestati nelle restanti categorie o livelli economici del precedente ordinamento professionale confluiti nelle nuove aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro gravi patologie e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) terapie salvavita e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia assenza per malattia, gravi patologie e terapie salvavita il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro lavoro, malattia professionale o malattia derivante da infermità dovuta a causa di servizio si applica l'artl’art. 38 44 (Infortunio)Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio) del CCNL del 21 maggio 2018. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’Azienda o Ente deve essere motivato. 6. La comunicazione del recesso Il periodo di prova non può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificatarinnovato o prorogato alla scadenza. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risoltorisolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 8. In caso di recesso, recesso la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto lavoro a seguito di scorrimento di graduatoriaconcorso pubblico, durante il periodo di prova, prova ha diritto alla conservazione del postoposto e, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle partistessa, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Areaè reintegrato nell’area, profilo professionale e professionale, differenziale economico di professionalità ed eventuale assegno ad personam in godimento nell’Azienda o ente di provenienza. 1110. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato Durante il periodo di prova nell’ente prova, l’azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell’azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in attribuzioni proprie del profilo e, ove previsto, del mestiere di appartenenza. 11. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti: a) con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario; b) con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario; c) che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art…. (Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente); d) nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai sensi dell’Art… (Progressione tra le aree), con esclusione del personale di elevata qualificazione. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in Sono esonerabili dal periodo di prova proveniente da un ente i dipendenti che abbiano già svolto presso amministrazioni pubbliche di diverso comparto il altri comparti rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale mestiere. L’esonero di cui CCNL preveda analoga disciplinasopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario. 13. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. …, comma 5 (Il contratto individuale di lavoro), il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.. 14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 25 (Periodo di prova) del CCNL del 21.05.201821 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due ❑ 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori se appartenente alle categorie A e degli Operatori EspertiB; - sei ❑ 4 mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.se appartenente alle categorie C e D. 2. Possono In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, sentite le XX.XX., possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area posizione e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di presso altra amministrazione Amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. 3. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che risultino vincitori siano stati inquadrati in categoria superiore a seguito di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale processi di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità. 34. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 45. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLdai regolamenti vigenti. In caso di malattia malattia, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)51 del presente CCRL. 56. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 45, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 67. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 45. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'Amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 78. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 89. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta, altresì, al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 910. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areedi 6 mesi. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLlegge. In caso di malattia il dipendente dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 041, comma 1 (InfortunioInfortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio). 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dirigenti non in prova. 65. Decorsa la metà del Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione formale alla controparte. Il recesso dell'ente dell'Amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiservizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso dirigente neo assunto proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente dello stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella qualifica e/o profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Di Lavoro, Contratto Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui della durata è stabilita come segue: - due di tre mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori il livello X, IX, VIII , e degli Operatori Esperti; - di sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areelivello VII, VI, V ,IV. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In tale periodo al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da per causa di servizio si applica l'artl’art. 38 (Infortunio)13. 4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, proveniente dallo stesso Ente durante il periodo di prova, che in tal caso è dimezzato, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In posto ed in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientraprova, a domanda, nell’Area, è restituito al livello e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso gli Enti del comparto, vincitore di concorsoconcorso presso altra amministrazione italiana o degli altri Stati membri dell’Unione Europea che consentono l’accesso di cittadini italiani, che non abbia ancora superato il o presso le Istituzioni dell’Unione Europea, è concesso un periodo di prova nell’ente aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di appartenenzaprova. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente Durante il periodo di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13prova, l'Ente adotta iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il presente articolo disapplica dipendente può essere applicato a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie del livello e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018profilo professionale di appartenenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un Per il personale docente il periodo di prova (o anno di formazione) ha la durata di un anno scolastico (art. 58 D.P.R. 417/74; artt. 438 e 440 D.Lvo 297/94); per la sua validità è richiesto un periodo minimo di 180 giorni di servizio effettivamente prestato nell’anno. Casi particolari sono contemplati dalla L. 391/74, secondo cui durata è stabilita come segue: - due mesi il servizio prestato in qualità di supplente annuale dai docenti per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal quali l'effettiva assunzione in servizio è avvenuta nell'anno scolastico successivo a quello di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, è valido ai fini del superamento del periodo di prova, con compreso il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure servizio reso in corrispondente profilo insegnamenti affini. L’anno di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova formazione è sospeso prorogabile in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso prova; sussistono inoltre delle condizioni di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non retrodatazione della conferma in ruolo (si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorsoveda l’Allegato 1.1), che non abbia ancora superato operano in alcuni casi ai soli fini giuridici, e in altri casi ai fini giuridici ed economici, con diritto alla retrodatazione della ricostruzione di carriera. Norme particolari sul periodo di prova sono disposte dall'art. 1 comma 4 della L. 66/91: il servizio pre-ruolo, prestato per almeno 180 giorni durante l'anno scolastico 1990/91 dagli insegnanti nominati nel corso di detto anno scolastico, ha valore di anno di prova; ne consegue che il personale che si trova nella condizione prevista dalla norma in argomento risulta immesso in ruolo con decorrenza giuridica in data 1/9/1990, decorrenza economica in data 1/9/1991 o successiva, e superamento del periodo di prova in data 31/8/1991. Tale principio ha trovato applicazione, stante la condizione prevista dalla norma, anche per le immissioni avvenute negli anni scolastici successivi. Per il personale A.T.A. (art. 45 CCNL 24/07/2003 e art. 45 CCNL 29/11/2007) il periodo di prova nell’ente ha la durata di:  2 mesi di appartenenzaservizio effettivo per il personale “collaboratore scolastico” – Area A;  4 mesi di servizio effettivo per il personale “assistente amministrativo e tecnico” - Area B - e per i Direttori dei servizi Generali e Amministrativi – Area D; il mancato superamento determina solo un ritardo operativo nell'attribuzione dei miglioramenti economici conseguenti alla ricostruzione della carriera (che, come detto, spettano dalla decorrenza della assunzione in servizio per effetto della nomina in prova). 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Materiale Di Studio, Materiale Di Studio Assistenti Amministrativi – Area Nuove Tecnologie

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova prova, la cui durata è stabilita come segue: - due 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Espertile posizioni funzionali fino alla quarta o equivalente; - sei 6 mesi per il personale inquadrato nelle le restanti areeposizioni funzionali. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da per causa di servizio si applica l'artl'art.32. 4. 38 (Infortunio)Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs n. 29 del 1993. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificatamo- tivato. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 108. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Decorso il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, prova senza retribuzione, presso l’ente che il rapporto di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente stesso rientrasi intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 10. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato, a domanda, nell’Area, nella posizione funzionale e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso un azienda del comparto, vincitore di concorsoconcorso presso altra azienda o ente, che non abbia ancora superato è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova, ai sensi dell'art. 27. 12. Durante il periodo di prova nell’ente prova, le aziende adottano iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell'azienda presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti dell'aziende del comparto che lo abbiano già superato nella medesima posizione funzionale, profilo e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018disciplina, ove prevista.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad L’assunzione può essere fatta, d’accordo tra le parti, con un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a: 8° livello 6 mesi 7° livello 6 mesi 6° livello 4 mesi 5° livello 4 mesi 4° livello 3 mesi 3° livello 2 mesi 2° livello 2 mesi 1° livello 1 mese Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo di prova di cui sopra è stabilita come segue: - ridotta della metà. Il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnato al lavoratore. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori parti, in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità sostitutiva. La malattia, l’infortunio non sul lavoro, l’infortunio sul lavoro e degli Operatori Esperti; - sei mesi per la malattia professionale intervenuti durante il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell’evento morboso nell’ambito massimo del periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori conservazione del posto di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’artcui agli artt. 22, comma 1561 e 62, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis presente contratto; al termine del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4per la parte residua. Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell’arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione. Il periodo di prova è altresì sospeso in caso durante i periodi di assenza per malattiagravidanza e puerperio (astensione obbligatoria prima e dopo il parto, ai sensi dell’artcongedo parentale facoltativo di cui all’art. 48 (Assenze 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) e riprenderà a decorrere, per malattie)la parte residua, dell’artal rientro del soggetto che ne abbia usufruito. 49 (Infortuni Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNLmalattia professionale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione risoluzione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonchè gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto. Qualora alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata scadenza del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle partinon sia intervenuta disdetta, il dipendente stesso rientra, rapporto di lavoro si intenderà instaurato a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzatutti gli effetti del presente contratto. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente, per un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2dall'assunzione. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, qualifica presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001altre pubbliche Amministrazioni. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLdai regolamenti vigenti. In caso di malattia il dipendente dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto di lavoro può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)il dirigente in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello previsto dall'art.21. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dirigenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva sostituiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'Amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiservizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa o da altra Istituzione dell'Area VII ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza posto per un arco temporale pari alla durata del periodo massimo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In sei mesi e, in caso di recesso o mancato superamento della prova o per recesso di una delle partiprova, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Areanell'Amministrazione di appartenenza. Lo stesso diritto viene riconosciuto al dirigente di un’Istituzione dell'Area VII assunto, profilo professionale e differenziale economico a seguito di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di pubblico concorso, che non abbia ancora superato il come dirigente presso un’Amministrazione di altre Aree dirigenziali per l'effettuazione del relativo periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente, per un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2dall’assunzione. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, qualifica presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001altre pubbliche amministrazioni. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLdai regolamenti vigenti. In caso di malattia il dipendente dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto di lavoro può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'artil dirigente in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello previsto dall’art. 38 23 (InfortunioAssenze per malattia), comma 1. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dirigenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva sostituiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiservizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione dell’Area I ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza posto per un arco temporale pari alla durata del periodo massimo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In sei mesi e, in caso di recesso o mancato superamento della prova o per recesso di una delle partiprova, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Areanell’amministrazione di appartenenza. Lo stesso diritto viene riconosciuto al dirigente di una amministrazione dell’Area I assunto, profilo professionale e differenziale economico a seguito di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di pubblico concorso, che non abbia ancora superato il come dirigente presso una amministrazione di altre aree dirigenziali per l’effettuazione del relativo periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei : a) 4 mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B; b) 8 mesi per le restanti areecategorie. 2. Possono essere esonerati dal Nel casi di assunzioni a tempo determinato il periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate prova sarà pari al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, 20% della durata del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001contratto. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'artil dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. 38 (Infortunio)Si applicano le disposizioni previste dall’art. 48 del presente contratto. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né preavviso. L’Amministrazione tuttavia, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo, si avvale della facoltà di indennità sostitutiva recedere solo al termine del preavviso, fatti salvi i casi periodo di sospensione previsti dal comma 4prova. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso Compiuto il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, recesso la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatie quattordicesima mensilità; spetta altresì la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 108. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altra amministrazione o comunque assunto a seguito presso altro datore di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, lavoro ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata retribuzione né decorrenza dell’anzianità sino al termine del rispettivo periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaprova. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente personale assunto in servizio a tempo determinato ed indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui della durata è stabilita come segue: - due mesi di sei mesi; per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per contratti a tempo determinato con durata inferiore a 12 mesi, il personale inquadrato nelle restanti areeperiodo di prova sarà pari alla metà della durata del contratto. 2. Possono essere esonerati dal Il periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 3. Decorso il periodo di cui al comma 1 senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato e gli viene riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità dal giorno dell'assunzione. 4. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Le giornate in cui i dipendenti fruiscono di ferie o permessi giornalieri non sono considerate utili ai fini del compimento del periodo di prova. 45. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro malattia o infortunio e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi in caso di assenza previsti dalla legge o dal CCNLmaternità. In caso di malattia il dipendente durante tale periodo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei nove mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di prova, ai sensi del comma 4presente comma, sono soggette allo comportano la corresponsione dello stesso trattamento economico previsto per i dipendenti il personale non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo In caso di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso durante il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatimensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 97. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione la Fondazione può adottare iniziative per la formazione del posto, senza retribuzione, personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi della Fondazione presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato cui svolge il periodo di prova nell’ente prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie del livello di appartenenzainquadramento. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di referendari o dirigenti di II fascia, per un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2dall’assunzione. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, qualifica presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001altre pubbliche amministrazioni. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLdai regolamenti vigenti. In caso di malattia il dipendente dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto di lavoro può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'artil dirigente in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello previsto dall’art. 38 23, comma 1 (InfortunioAssenze per malattia). 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dirigenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva sostituiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiservizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa Presidenza ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza posto per un arco temporale pari alla durata del periodo massimo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In sei mesi ed in caso di recesso o mancato superamento della prova o per recesso di una delle partistessa, il dipendente stesso rientra, rientra a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità domanda nella posizione giuridica di provenienza. 1110. La disciplina Al dirigente della Presidenza, assunto a seguito di pubblico concorso presso un’altra pubblica amministrazione tra quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminatod. lgs. n. 165 del 2001, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il per l’effettuazione del relativo periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplinaquanto previsto dal comma 9. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova prova, la cui durata è stabilita come segue: - due : a) 3 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori le categorie A e degli Operatori Esperti; - sei B; b) 6 mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area le categorie C e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 42. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei 6 mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. 53. Le Il periodo di prova è altresì sospeso negli altri casi previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 64. Decorsa la metà del periodo di prova prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, preavviso fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4dai commi 2 e 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’Amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 95. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 106. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Decorso il periodo di provaprova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 7. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei di tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 8. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia già titolare di un posto presso un ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale nella precedente categoria e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL contratto preveda analoga disciplina. 139. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso amministrazione o ente di altro comparto o presso gli organismi dell’unione europea, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. 10. Il presente articolo disapplica superamento del periodo di prova, nei casi di cui ai commi 8 e sostituisce l’art9, consente l’assolvimento dell’obbligo del rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 20 del CCNL del 21.05.2018030.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto L'assunzione in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad può avvenire con un periodo di prova non superiore a: Nell'ambito dei periodi temporali massimi sopra previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la cui durata è stabilita come segue: - due sospensione del periodo di prova. I periodi di prova ridotti si applicano ai lavoratori che, con analoghe mansioni e profili professionali abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende nonché ai lavoratori che, con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano completato il periodo complessivo previsto per lo stesso profilo professionale di assunzione. Per il diritto alla riduzione predetta i lavoratori dovranno presentare all'atto dell'assunzione gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti. Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2rispettivo livello di inquadramento, non può essere previsto il periodo di prova. Possono essere esonerati dal Nel caso di periodi più brevi, la durata del periodo di prova è ridotta nella stessa misura. Per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova, con il consenso dell’interessatofa comunque testo la lettera di assunzione, fermi restando i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso compartolimiti massimi previsti dal 1° comma del presente articolo. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà L'obbligo del periodo di prova ciascuna delle parti deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo. Nel caso in cui il periodo venga interrotto per causa di malattia od infortunio, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi dall'inizio dell'assenza. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può recedere dal rapporto aver luogo in qualsiasi momento senza ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo di del preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4indennità. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso Superato il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità diviene definitivo e l'anzianità decorrerà dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il Durante il periodo di prova non può essere rinnovato sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo quanto diversamente disposto nel contratto stesso. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, per licenziamento durante il periodo di prova, ha diritto ovvero alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata fine del periodo stesso, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di mancato superamento della prova o lavoro a cottimo, con il guadagno spettantegli per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzalavoro eseguito. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è può essere soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due prova. Detto periodo non può essere superiore a mesi sei per i dipendenti inquadrati nelle aree lavoratori dei livelli 1, 2, 3, 4, 5 ed a mesi tre per i lavoratori degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areealtri livelli. 2. Possono essere esonerati dal Non sono ammesse nè la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova, con salvo giustificata assenza dovuta a causa di forza maggiore, nel qual caso il consenso dell’interessatoperiodo di prova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata dell' assenza. 3. Durante il periodo di prova il trattamento economico non può essere inferiore a quello minimo stabilito dal presente contratto per il livello di assegnazione. 4. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso. 5. Ferma restando per la Società la facoltà di risolvere, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal durante il periodo di prova, con il consenso degli stessirapporto di lavoro senza preavviso, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive le assenze per la progressione tra le aree riservate al malattia o per infortunio del personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto in periodo di prova - ove la Società non si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge avvalga della predetta facoltà all'inizio o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le durante le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, stesse - sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti il corrispondente personale non più in prova. 6. Decorsa Qualora la metà del risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure per iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto servizio prestato. Qualora la risoluzione avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificatamese. 7. Decorso Trascorso il periodo di prova senza che da una delle due parti il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente lavoratore si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità e gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti, comprese le norme relative alla previdenza. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è può essere soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come seguenon superiore a: - mesi 6 per i lavoratori inquadrati al livello Quadro; - mesi 4 per i lavoratori inquadrati al 7° livello; - mesi 3 per i lavoratori inquadrati al 6° livello; - mesi 2 per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati al 5°, 4°, 3° e 2° livello; - 30 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 4° e 5° livello; - 26 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 1°, 2° e 3° livello. Xxxxx rimanendo i limiti massimi di cui al comma precedente, per i lavoratori operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova non potrà in ogni caso superare il termine di tre mesi. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 5. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori lavoratori di 7° livello e degli Operatori Esperti; - sei mesi durante il primo mese per i lavoratori di 6° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2solo periodo di servizio prestato. Possono essere esonerati Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio. Saranno esenti dal periodo di prova, prova i lavoratori con il consenso dell’interessato, i dipendenti qualifica operaia che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 stessa impresa e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti o in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)passaggio diretto ed immediato. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori nella categoria A e degli Operatori EspertiB; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.categorie; 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area categoria e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono Sono, altresì, esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, 15 del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/200175/2017. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)38. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriaamministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella categoria e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad L'assunzione può avvenire con un periodo di prova la cui durata è stabilita come segueprova: - due − non superiore a 4 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei gli impiegati di livello 1°A, 1°, 2°a, 3°a ed a 2 mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo gli impiegati di provalivello 4°a, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area 5°a e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive 6°a; − non superiore ad 1 mese per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4gli operai. Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non è sospeso ammessa né la protrazione né la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva. Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello di appartenenza. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro dell'impiegato avvenga per dimissioni, in qualunque momento o per licenziamento durante i primi due mesi di prova, per gli impiegati di livello 1°A, 1°, 2°a, 3°a o durante il primo mese, per gli impiegati di livello 4°a, 5°a, 6°a, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Nel caso di assenza per malattiain cui il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie)all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o dal CCNLla seconda quindicina del mese stesso. In caso di malattia risoluzione del rapporto di lavoro dell'operaio durante il dipendente ha diritto alla conservazione del posto periodo di prova, comunque avvenuta, la retribuzione sarà corrisposta per un il solo periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'artprestato. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del Durante il periodo di prova ciascuna delle sussistono tra le parti può recedere tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4contratto stesso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso Trascorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risoltointervenuta disdetta, il dipendente lavoratore si intende intenderà confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8e l'assunzione diverrà definitiva. In tal caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente sarà considerato utile a tutti gli effetti nell'anzianità di appartenenzaservizio. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Qualifica Quadri e I Livello 180 giorni di calendario II, III Super e III Livello 120 giorni di calendario IV Super e IV Livello 90 giorni di calendario V Livello 60 giorni di calendario Fatti salvi futuri interventi normativi qualora il rapporto di lavoro sia stipulato a termine e per una durata inizialmente stabilita inferiore a 10 mesi la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Qualifica Quadri e I Livello 60 giorni di calendario II, III Super e III Livello 40 giorni di calendario IV Super e IV Livello 30 giorni di calendario V Livello 20 giorni di calendario Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi la durata massima del periodo di prova è soggetto ad ridotta alla metà rispetto ai periodi indicati al comma precedente. In caso di rinnovo del contratto a termine per le stesse mansioni svolte nel primo contratto non è consentita la stipulazione di un patto di prova Durante il periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono retribuzione del lavoratore non potrà essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive inferiore al minimo contrattuale stabilito per la progressione tra le aree riservate qualifica ed il livello attribuiti al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’artlavoratore stesso. 22, comma 15, Nel corso del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall’altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza sospeso, per la relativa durata, qualora intervengano eventi quali malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie)infortunio, dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli congedo di maternità/paternità obbligatori nonché in tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge congedo o assenze disciplinati dal CCNLpresente CCNL in cui non sia prevista una prestazione lavorativa. In caso di malattia Non sospendono il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo solamente i periodi di preavviso né ferie, i permessi retribuiti di indennità sostitutiva cui all’art. 89 (lett. A e B) nonché le ex festività di cui all’art. 96 del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4presente CCNL. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso Trascorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risoltonessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, il dipendente l’assunzione del lavoratore si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaservizio. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente Fatto salvo quanto previsto all’ultimo comma, il lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è può essere soggetto ad un periodo di prova la cui di durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.non superiore a: 2. Possono essere esonerati L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante tale periodo sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. 3. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova. 4. Nel corso del periodo di prova, con la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il consenso dell’interessatoreciproco obbligo del preavviso, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001né della relativa indennità sostitutiva. 35. Ai fini Alla scadenza del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto senza che sia intervenuta dichiarazione di recesso da parte dell’azienda, l’assunzione del solo lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio effettivamente prestatodecorre a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione stessa. Conseguentemente, al lavoratore è consegnata una copia del presente CCNL nonché la scheda informativa e la domanda di adesione a Previambiente. 46. Il In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesinon superiore a centottanta giorni calendariali conteggiati anche cumulativamente. Superato tale limite, decorso il quale il rapporto può essere risoltodi lavoro è risolto ad ogni effetto. 7. In Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4lavoro, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto è sospeso sino alla data di lavoro sia stato risoltoguarigione clinica, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzioneattestata dall' istituto assicuratore. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal presente CCNL per la posizione parametrale del postolivello nel quale il lavoratore in 9. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni in qualunque tempo, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per un arco temporale pari alla durata del il solo periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione effettivo lavoro prestato. 10. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di destinazione. In caso di mancato superamento della prova lavoro avvenga per recesso da parte dell’azienda, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per metà o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientraintero, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaseconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. 11. La disciplina Per quanto riguarda la corresponsione dei ratei di 13a, 14a mensilità, ferie e TFR, sia che la risoluzione del comma 10 non si applica al dipendente rapporto di lavoro avvenga per dimissioni sia per recesso da parte dell’azienda, le frazioni di mese pari o superiori a tempo indeterminato15 giorni di calendario sono considerate come mese intero, vincitore trascurandosi le frazioni inferiori. 12. Sono esentati dal periodo di concorsoprova: i dipendenti rientranti nella fattispecie di cui all’art. 6; coloro che l’abbiano già superato presso la stessa azienda per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti la nuova, ultima assunzione; nonché coloro che non abbia ancora siano trasferiti da altra azienda nella quale era applicato il presente contratto, avendo già superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12prova. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.CHIARIMENTO A VERBALE

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Periodo di prova. 1. Il dipendente personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto sog- getto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - : a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori A e degli Operatori Esperti; - sei A super; b) quattro mesi per il personale inquadrato nelle i restanti areeprofili. 2. Possono essere esonerati In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono eso- nerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti dipen- denti che lo abbiano già superato nella medesima Area e nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione amministra- zione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene N.B.: LA NORMA NON RIGUARDA LA NUOVA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE INIZIALE E DEL RECLUTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA (IL TIROCINIO IN QUESTO CASO RIGUARDA, INFATTI, SOGGETTI GIÀ LAUREATI) SOSTITUISCE L’ART. 45 DEL CCNL 2007 conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 20 (Infortunio)Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere re- cedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso preav- viso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministra- zione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento ricono- scimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità men- silità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenzascadenza per una sola volta. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriaconcorso, durante du- rante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione nell’amministra- zione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domandado- manda, nell’Area, nella area o categoria e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente nell’amministrazione di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei : a) 2 mesi per il personale inquadrato nelle restanti areedell’area tecnico, economica ed amministrativa appartenente alla categoria OPERATORE; b) 4 mesi per il personale dell’area tecnico, economica ed amministrativa appartenente alle categorie COLLABORATORE e FUNZIONARIO; c) 6 mesi per il personale dell’area operativa. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, prova i dipendenti dell'ENAC che risultino vincitori siano stati riclassificati a seguito di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale processi di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001selezione interna di cui all’art.64. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso nei casi di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) di astensione obbligatoria e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLlegge. In caso di malattia durante il periodo di prova il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)trova applicazione l’art.25 del CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal di cui al comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'ENAC deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 8. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. Spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il 00.Xx dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso pubblico presso l'ENAC o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriaaltra pubblica amministrazione, ha diritto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e, in caso di mancato superamento della prova prova, o per recesso di una delle partidello stesso dipendente, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nel profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui della durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areedi tre mesi. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risoltoè risolto fatta salva diversa, motivata determinazione dell’Ente, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 3 del CCNL 21-2-2002. In tale periodo al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da per causa di servizio si applica l'artl’art.18 del CCNL 21-2-2002. 4. 38 (Infortunio)Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’Ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriaproveniente dallo stesso Ente, durante il periodo di prova, che in tal caso è dimezzato, ha diritto alla conservazione del postoposto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito al livello e profilo di provenienza. 11. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti del comparto, vincitore di concorso presso altro Ente o altra amministrazione italiana o degli altri Stati membri dell’Unione europea che consentono l’accesso di cittadini italiani, o presso le istituzioni dell’Unione europea, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzioneretribuzione e decorrenza dell’anzianità, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari non inferiore alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione e, qualora non espressamente prevista, per un periodo massimo di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza6 mesi. 1112. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato Durante il periodo di prova nell’ente l’Ente adotta, ove necessarie, iniziative per la formazione del personale neoassunto. Il dipendente può essere destinato in successione di tempo a più attività o servizi, ferma restando la sua utilizzazione nelle attività proprie del profilo e livello professionale di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica periodo di prova di cui al comma 1 è dimezzato nel caso in cui il vincitore di concorso, assunto a tempo indeterminato, presti servizio, nel medesimo Ente, senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018livello pari o superiori con contratto a tempo determinato.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad lavoratore e il datore di lavoro possono prevedere un periodo di prova per valutare la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areereciproca convenienza del rapporto di lavoro. 2. Possono essere esonerati dal La durata massima del periodo di provaprova non potrà superare i seguenti limiti: F2, con il consenso dell’interessatoF1, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo E2 180 giorni di altra amministrazione pubblicalavoro effettivo E1, anche D3, D2, D1, C3 60 giorni di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo lavoro effettivo C2 45 giorni di provalavoro effettivo C1, con il consenso degli stessiB1, i dipendenti che risultino vincitori A2, A1 30 giorni di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001.lavoro effettivo 3. Ai fini I periodi temporali massimi sopra previsti sono da intendersi di lavoro effettivo: le giornate di mancata prestazione (malattia, infortunio, malattia professionale) determinano la sospensione del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto fino al raggiungimento dei limiti previsti per la conservazione del solo servizio effettivamente prestatoposto. 4. Il Nel caso di assunzione entro 12 (dodici) mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di lavoro, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per la rispettiva categoria di inquadramento, non può essere previsto il periodo di prova. 5. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. 6. Per i contratti a termine determinato, la durata del periodo di prova non può superare la metà della durata del primo contratto di lavoro. 7. Durante il periodo di prova è sospeso reciproco il diritto di risolvere, in caso qualsiasi momento, il rapporto senza preavviso con la corresponsione di assenza per malattiatutti gli Istituti contrattuali (i ratei maturati di ferie, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattiedella 13a mensilità e TFR), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi con i criteri di assenza maturazione previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto questo CCNL per i dipendenti non in prova.di uguale qualifica. Pagina13 68. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso Trascorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risoltonessuno dei contraenti abbia dato regolare disdetta, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante l'assunzione del lavoratore s'intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza servizio e per un arco temporale pari alla la durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzadell’apprendistato. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad Al termine del collaudo tecnico positivo o positivo con riserva, inizierà un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova” della durata massima di sei mesi, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo al fine di altra amministrazione pubblica, anche accertare l’effettiva rispondenza di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo quanto fornito al progetto presentato dalla Ditta Aggiudicataria ed ai requisiti dichiarati nell’Allegato A ed al fine di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori verificare l’effettiva esecuzione del programma di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4formazione. Il periodo di prova è sospeso viene gestito dai referenti dell’ Azienda appaltante. Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui i referenti delle Azienda appaltante riscontrino delle anomalie, possono concordare con la Ditta un ulteriore periodo di prova di massimo 1 mese entro il quale quest’ultima deve correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le anomalie riscontrate non siano correggibili o non risultino corrette nemmeno dopo la proroga del periodo di prova, le Azienda appaltante, anche singolarmente, potranno procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. In tal caso, come nel caso di collaudo negativo di cui al precedente art. 11, la Ditta Aggiudicataria:  Xxxxx proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dalle Azienda appaltante: decorso tale termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a proprie spese. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provveda nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, l’ Azienda Appaltante restituirà detti dispositivi a spese della Ditta Aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nella fasi di disinstallazione e trasporto;  Avrà diritto esclusivamente al pagamento dei dispositivi utilizzati ;  Dovrà rimborsare alle Azienda appaltante il maggior costo derivante dall’acquisizione della fornitura del servizio presso terzi per la somma eventualmente non coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di assenza per malattiarisoluzione del contratto. Una volta risolto il contratto con la Ditta Aggiudicataria, ai sensi dell’art. 48 l’ Azienda appaltante si riserva la facoltà di indire una nuova gara o di adire il secondo aggiudicatario che dovrà subentrare con le stesse modalità (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologiecompreso quindi il periodo di prova) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNLfino alla scadenza del contratto prevista. In caso di malattia il dipendente ha diritto La Ditta seconda classificata, quindi, resta impegnata a subentrare alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà Ditta Aggiudicataria fino al termine del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificataquest’ultima. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle profili delle aree degli Operatori A e degli Operatori EspertiA super; - sei 4 mesi per il personale inquadrato nelle i restanti aree. 2profili. Possono In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e in un equivalente profilo professionale oppure in corrispondente profilo di presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che risultino vincitori siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale processi di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla legge o dal CCNLprevigente normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)20 del presente CCNL. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.; spetta altresì al 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e in caso di mancato superamento della prova prova, o per recesso di una delle parti, il dello stesso dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella qualifica e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 1110. La disciplina del comma 10 non si applica al Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso un’Amministrazione del comparto, vincitore di concorsoconcorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, che non abbia ancora superato è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova. 11. Durante il periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova proveniente da un ente è di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplinacompetenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad Al termine del collaudo tecnico, inizierà un periodo di prova la cui della durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori indicata all’art. 6, al fine di accertare l’effettiva corrispondenza di quanto fornito (apparecchiature e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo materiale di provaconsumo) rispetto a quanto proposto/dichiarato in sede di offerta dalla Ditta Aggiudicataria (requisiti dichiarati negli allegato A1, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area A2 e profilo professionale oppure in corrispondente profilo A3 ( “REQUISITI TECNICI DEI SISTEMI” a seconda del lotto) ed al fine di altra amministrazione pubblica, anche verificare l’effettiva esecuzione del programma di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4formazione previsto. Il periodo di prova è sospeso viene gestito da un referente per ciascuna UU.OO di Oculistica interessata. Nel corso del periodo di prova, nel caso in caso cui i referenti dell’Azienda riscontrino delle anomalie, possono concordare con la Ditta un ulteriore periodo di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi prova di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso 1 mese entro il quale il rapporto può essere risoltoquest’ultima deve correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. In Nel caso di infortunio sul lavoro in cui le anomalie riscontrate non siano correggibili o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa risultino corrette nemmeno dopo la metà proroga del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva la ASL, potrà procedere alla risoluzione del preavvisocontratto, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova motivata da apposita relazione tecnica, senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8la Ditta Aggiudicataria possa sollevare alcuna obiezione. In tal caso, come nel caso di recessocollaudo negativo di cui al precedente art. 9, la retribuzione è corrisposta Ditta Aggiudicataria:  Xxxxx proseguire nella fornitura fino all'ultimo giorno alla data comunicata dall’Azienda: decorso tale termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro delle apparecchiature a proprie spese. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provveda nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, l’Azienda restituirà detti dispositivi a spese della Ditta Aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nella fasi di effettivo servizio compresi i ratei disinstallazione e trasporto;  Avrà diritto esclusivamente al pagamento degli interventi effettivamente svolti.  Dovrà rimborsare all’Azienda il maggior costo derivante dall’acquisizione della tredicesima mensilità ove maturati. 9fornitura presso terzi per la somma eventualmente non coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di risoluzione del contratto. Il periodo Una volta risolto il contratto con la Ditta Aggiudicataria, la ASL si riserva la facoltà di prova non può essere rinnovato indire una nuova gara o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante adire il secondo aggiudicatario che dovrà subentrare con le stesse modalità (compreso quindi il periodo di prova) e fino alla scadenza del contratto prevista. La Ditta seconda classificata, ha diritto quindi, resta impegnata a subentrare alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata Ditta Aggiudicataria fino al termine del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaquest’ultima. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Capitolato Per La Fornitura Di Sistemi Per Chirurgia Oculistica

Periodo di prova. (1. ) Se non diversamente disciplinato nel rispettivo contratto di comparto, per il periodo di prova trova applicazione la disciplina del presente articolo. (2) Il dipendente personale assunto in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è di sei mesi. Per il personale insegnante ed equiparato il periodo di prova è di sei mesi e può essere prorogato fino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico in corso. Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione in servizio o dalla data di inizio del servizio in seguito al conseguimento dell'idoneità ottenuta nel procedimento di selezione o di concorso. (3) Ai fini del compimento del periodo di prova di cui al comma 2 si tiene conto del servizio effettivamente prestato. I periodi di assenza dal servizio, esclusi quelli per ferie, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova. (4) Durante il periodo di prova il personale può essere trasferito, su richiesta o d'ufficio, ad altro posto, semprechè ci sia la vacanza del posto e la necessità di coprirlo. (5) Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità. Il recesso dell'amministrazione deve essere adeguatamente motivato. Al personale spettano comunque le ferie ed il trattamento economico maturati. (6) Compiuto il periodo di prova, l'assunzione a tempo indeterminato diviene definitiva. In caso di assunzione a tempo determinato, compiuto il periodo di prova, l'idoneità conseguita in un procedimento di selezione o di concorso diventa definitiva ai fini di una futura assunzione a tempo indeterminato secondo le modalità di accesso all'impiego previste per i singoli enti. Il servizio di prova si computa nell'anzianità di servizio. (7) Il personale assunto in servizio a tempo determinato in mancanza di apposita procedura concorsuale è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2di tre mesi. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso Compiuto il periodo di prova senza che l'assunzione diventa definitiva per il periodo previsto, salvo quanto stabilito al comma 6. (8) L'inquadramento definitivo in un profilo di una qualifica funzionale superiore in seguito alla mobilità verticale e orizzontale avviene dopo il superamento del normale periodo di prova previsto per l'assunzione nel profilo medesimo. Durante il periodo di prova rimane in ogni caso salvo il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, indeterminato già in atto al momento dell'inquadramento nel nuovo profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaprofessionale. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Intercompartimentale

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova prova, la cui durata è stabilita come segue: - due : a) 2 mesi per il primo livello professionale; b) 6 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areelivelli. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da per causa di servizio si applica l'artl'art 30. 4. 38 (Infortunio)Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 69 del d.lgs n. 165 del 2001. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'Ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 10. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso pubblico presso la Cassa Depositi e Prestiti o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriapresso altra amministrazione o Ente ha diritto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e, in caso di mancato superamento della prova prova, o per recesso di una delle partidello stesso dipendente, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità nel livello di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato Durante il periodo di prova nell’ente prova, l'Ente adotta iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell'Ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in Possono essere esonerati dal periodo di prova proveniente da un ente i dipendenti di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplinapubbliche amministrazioni che lo abbiano già superato nella medesima qualifica. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto L’art. 15 del CCNL del 5 dicembre 1996, in servizio a tempo indeterminato relazione all’istituzione del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria è soggetto ad un così sostituito: 1. Sono soggetti al periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che – già dirigenti della stessa o altra azienda o ente del comparto - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono mesi, possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima Area qualifica e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di disciplina presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso azienda o ente del comparto. Sono Sono, altresì, esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive dalla prova per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso medesima disciplina i dirigenti la medesima amministrazione, cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 22, comma 15, 18 del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001dlgs 502/1992. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente effettivo prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL72 del dlgs 29/1993. In caso di malattia il dipendente dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesipari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'artl’art. 38 (Infortunio)25, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dirigenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavvisodi esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’azienda deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recessorisoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio compresi ed i ratei della di tredicesima mensilità ove maturatimensilità. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso Al dirigente proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra azienda del comparto, durante il periodo di prova, ha è concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazioneai sensi dell’art. 19. In caso di mancato superamento della prova o per recesso dello stesso ovvero di una delle parti, applicazione del comma 5 il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità dirigente rientra nella azienda con la qualifica di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplinacomparto. 1310. Il presente articolo disapplica Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia conferito l’incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e sostituisce l’artcon le procedure previste dall’art. 20 15 e segg. del CCNL del 21.05.2018dlgs 502/1992. In tali casi può trovare applicazione, a richiesta, quanto previsto dall’art. 19 comma 6."

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del lavoratore avviene con un periodo di prova, secondo la disciplina del presente articolo. 2. La durata del periodo di prova è soggetto ad un stabilita come segue: a) in sei mesi di effettivo servizio per i lavoratori di area Q, A e B; b) in non oltre tre mesi di effettivo servizio per tutti per tutti gli altri lavoratori. 3. Durante il periodo di prova la cui durata è retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi dal presente CCNL per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con livello nel quale il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure lavoratore in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestatoè stato assunto. 4. Il A quest’ultimo spettano, inoltre, gli elementi accessori della retribuzione e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto. 5. Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova. 6. I giorni di assenza per qualsiasi causa, anche ove le assenze siano equiparate alla prestazione lavorativa come nel caso delle ferie, congedo matrimoniale, ecc., prolungano in pari misura il periodo di prova è sospeso in previsto. 7. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi il periodo di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per prova resta sospeso fino ad un periodo massimo di sei mesicentottanta giorni di calendario, decorso il quale con decorrenza della retribuzione, conteggiati dal giorno d’inizio della malattia. 8. Superato questo limite di tempo, il rapporto può essere risoltodi lavoro in prova è risolto ad ogni effetto. 9. In Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa il periodo di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4prova resta sospeso sino alla guarigione clinica, sono soggette allo stesso accertata dall’Ente preposto, fermo restando il trattamento economico previsto per i dipendenti non in provadall’articolo 48. 610. Decorsa la metà del Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal sia l’Azienda che il lavoratore possono risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificatané relativa indennità sostituiva. 711. Decorso Qualora avvenga la risoluzione per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori delle aree Q ed A, e durante il primo mese per il restante personale, sono corrisposti la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato, i ratei della 13° e 14° mensilità e l'eventuale compenso per le ferie non godute. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini suddetti, al lavoratore è corrisposta la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. 12. Superato il periodo di prova prova, senza che il rapporto dichiarazione di lavoro sia stato risoltorecesso, il dipendente lavoratore si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientraanzianità decorrente, a domandatutti gli effetti, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzadal primo giorno dell’assunzione. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei : a) 2 mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.della categoria A; 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con b) 4 mesi per il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area personale delle categorie B e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. C. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, prova i dipendenti del CONI che risultino vincitori siano stati riclassificati a seguito di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale processi di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e artselezione interna di cui all’art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso nei casi di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) di astensione obbligatoria e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLlegge. In caso di malattia durante il periodo di prova il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'arttrova applicazione l’art. 38 (Infortunio)34 del CCNL 19/11/1996. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso di indennità corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal di cui al comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente del CONI deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. Spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso pubblico presso il CONI o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriaaltra amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e, in caso di mancato superamento della prova prova, o per recesso di una delle partidello stesso dipendente, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nel profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova prova, la cui durata è stabilita come segue: - due : a) 3 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori le categorie A e degli Operatori Esperti; - sei B; b) 6 mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area le categorie C e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 42. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei 6 mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. 53. Le Il periodo di prova è altresì sospeso negli altri casi previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 64. Decorsa la metà del periodo di prova prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, preavviso fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4dai commi 2 e 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’Amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 95. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 106. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Decorso il periodo di provaprova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 7. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei di tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 8. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia già titolare di un posto presso un ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale nella precedente categoria e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL contratto preveda analoga disciplina. 139. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso amministrazione o ente di altro comparto o presso gli organismi dell’unione europea, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. 10. Il presente articolo disapplica superamento del periodo di prova, nei casi di cui ai commi 8 e sostituisce l’art9, consente l’assolvimento dell’obbligo del rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 20 del CCNL del 21.05.2018030 (Termini di preavviso).

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto L’assunzione in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo della lavoratrice e del lavoratore avviene con i seguenti periodi di prova la cui durata è stabilita come segueprova: - due mesi 60 gg. di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Espertinella categoria “A”; - sei mesi 90 gg. di calendario per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti inquadrati nella categoria “B”; - 120 gg. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, calendario per tutte/i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area le altre lavoratrici e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso compartogli altri lavoratori. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il Durante tale periodo di prova è sospeso reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso qualsiasi momento, senza preavviso. Comunque il datore di assenza lavoro può ritenere concluso negativamente il periodo di prova decorso un periodo congruo di almeno il 50% di quello previsto per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNLciascuna categoria. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione risoluzione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto ovvero alla conservazione del postofine dello stesso, senza alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, presso l’ente di provenienza in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle partila qualifica, cui appartiene la lavoratrice ed il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato lavoratore interessata/o. Ove il periodo di prova nell’ente venga interrotto per causa di appartenenzamalattia la lavoratrice ed il lavoratore sarà ammessa/o a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio dell’assenza. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderà confermata/o in servizio. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle profili delle aree degli Operatori A e degli Operatori EspertiA super; - sei 4 mesi per il personale inquadrato nelle i restanti aree. 2profili. Possono In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e in un equivalente profilo professionale oppure in corrispondente profilo di presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che risultino vincitori siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale processi di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla legge o dal CCNLprevigente normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)20 del presente CCNL. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e in caso di mancato superamento della prova prova, o per recesso di una delle parti, il dello stesso dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella qualifica e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 1110. La disciplina del comma 10 non si applica al Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso un’Amministrazione del comparto, vincitore di concorsoconcorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, che non abbia ancora superato è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova. 11. Durante il periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova proveniente da un ente è di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplinacompetenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art. 14 del dPR 8.3.1999, n. 275. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad L’assunzione può essere fatta, d’accordo tra le parti, con un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a: 8° livello 6 mesi 7° livello 6 mesi 6° livello 4 mesi 5° livello 4 mesi 4° livello 3 mesi 3° livello 2 mesi 2° livello 2 mesi 1° livello 1 mese Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo di prova di cui sopra è stabilita come segue: - ridotta della metà. Il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnato al lavoratore. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva. La malattia, l’infortunio non sul lavoro, l’infortunio sul lavoro e degli Operatori Esperti; - sei mesi per la malattia professionale intervenuti durante il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell’evento morboso nell’ambito massimo del periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori conservazione del posto di procedure selettive per cui agli artt. 55 e 58 del presente contratto; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, decorrenza del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4per la parte residua. Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell’arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione. Il periodo di prova è altresì sospeso in caso durante i periodi di assenza per malattiagravidanza e puerperio (astensione obbligatoria prima e dopo il parto, ai sensi dell’artcongedo parentale facoltativo di cui all’art. 48 (Assenze 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) e riprenderà a decorrere, per malattie)la parte residua, dell’artal rientro del soggetto che ne abbia usufruito. 49 (Infortuni Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNLmalattia professionale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione risoluzione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto. Qualora alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata scadenza del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle partinon sia intervenuta disdetta, il dipendente stesso rientra, rapporto di lavoro si intenderà instaurato a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzatutti gli effetti del presente contratto. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad L'assunzione può essere fatta, d'accordo tra le parti, con un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a: 8o livello 6 mesi 7o livello 6 mesi 6o livello 4 mesi 5o livello 4 mesi 4o livello 3 mesi 3o livello 2 mesi 2o livello 2 mesi 1o livello 1 mese Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo di prova di cui sopra è stabilita come segue: - ridotta della metà. Il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnato al lavoratore. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva. La malattia, l'infortunio non sul lavoro, l'infortunio sul lavoro e degli Operatori Esperti; - sei mesi per la malattia professionale intervenuti durante il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori conservazione del posto di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’artcui agli artt. 22, comma 1561 e 62, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis presente contratto; al termine del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4per la parte residua. Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell'arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione. Il periodo di prova è altresì sospeso in caso durante i periodi di assenza per malattiagravidanza e puerperio (astensione obbligatoria prima e dopo il parto, ai sensi dell’artcongedo parentale facoltativo di cui all'Art. 48 (Assenze 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) e riprenderà a decorrere, per malattie)la parte residua, dell’artal rientro del soggetto che ne abbia usufruito. 49 (Infortuni Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNLmalattia professionale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione risoluzione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto. Qualora alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata scadenza del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle partinon sia intervenuta disdetta, il dipendente stesso rientra, rapporto di lavoro si intenderà instaurato a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzatutti gli effetti del presente contratto. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato parziale è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2prova. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il Tale periodo di prova è fissato da un minimo di mese ad un massimo di tre mesi di servizio effettivamente prestato per i lavoratori inquadrati nelle aree D, C e B; per i lavoratori inquadrati nell'area A tale periodo è elevato da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi di servizio effettivamente prestato; per i lavoratori inquadrati nell'area Quadri il suddetto periodo non può essere inferiore a sei mesi di servizio effettivamente prestato. Il lavoratore assunto a tempo determinato ai sensi del precedente art. 10 per un periodo superiore a tre mesi può essere sottoposto ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore a un mese. Non sono ammesse nè la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso in caso nei casi di assenza per malattia, ai sensi dell’artintervento di una delle cause di cui agli artt. 48 (Assenze per malattie), dell’art2110 e 2111 cod. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’artciv. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi con decorrenza dal giorno di assenza previsti dalla legge o dal CCNLinizio dell'assenza medesima. In caso di malattia Durante il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può che superi il minimo suindicato, sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal rapporto in qualsiasi momento contratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivatodello stesso. La comunicazione retribuzione del lavoratore in prova è quella fissata dal presente contratto per il livello cui il lavoratore stesso è assegnato. Al lavoratore in prova spettano anche gli emolumenti accessori della retribuzione, come l'indennità di mensa ed altre eventuali indennità connesse alle mansioni effettivamente svolte. Trascorso il periodo minimo sopra indicato, qualora avvenga il recesso può essere formalizzata anche dal rapporto, viene corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a mezzo seconda che il recesso si verifichi entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora il recesso avvenga per iniziativa del lavoratore prima della scadenza del periodo minimo, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di posta elettronica certificata. 7servizio prestato. Decorso Trascorso il periodo di prova senza che il rapporto dichiarazione di lavoro sia stato risoltorecesso, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8lavoratore passa di diritto effettivo a tutti gli effetti del presente contratto. In caso di recessoconferma, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente viene computato nell'anzianità di appartenenzaservizio a tutti gli effetti contrattuali. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad L’assunzione può avvenire con un periodo di prova la cui durata è stabilita come seguenon superiore a: - due mesi 120 giorni calendariali per i quadri e impiegati direttivi; - 60 giorni calendariali per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperticon qualifica di impiegato; - sei mesi 30 giorni calendariali per il personale inquadrato nelle restanti areei dipendenti con qualifica di operaio. 2. Possono essere esonerati Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o infortunio, per un periodo non supe- riore a novanta giorni calendariali conteggiati anche cumulativamente. 3. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all’art. 3. 4. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. 5. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva. 6. Qualora alla scadenza del periodo di prova, con l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il consenso dell’interessatolavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell’anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale. 7. Saranno esenti dal periodo di prova i dipendenti lavoratori assunti a seguito di pas- saggio di appalto ai sensi dell’articolo 5, ovvero quelli che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’artstessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI IN APPALTO

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei : a) 4 mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B; b) 8 mesi per le restanti areecategorie. 2. Possono essere esonerati dal Nel casi di assunzioni a tempo determinato il periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate prova sarà pari al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, 20% della durata del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001contratto. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'artil dipendente ha diri tto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. 38 (Infortunio)Si applicano le disposizioni previste dall‟art. 48 del presente contratto. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né preavviso. L‟Amministrazione tuttavia, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo, si avvale della facoltà di indennità sostitutiva recedere solo al termine del preavviso, fatti salvi i casi periodo di sospensione previsti dal comma 4prova. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso Compiuto il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, recesso la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all‟ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatie quattordicesima mensilità; spetta altresì la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 108. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altra amministrazione o comunque assunto a seguito presso altro datore di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, lavoro ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata retribuzione né decorrenza dell‟anzianità sino al termine del rispettivo periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaprova. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso quello previsto dal contratto collettivo di lavoro. 2. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo previa determinazione favorevole del responsabile del servizio risorse umane basata sulla relazione positiva del responsabile del settore cui è stato assegnato. La determinazione favorevole può essere presa anche prima della scadenza del periodo di prova ove ne ricorrano le condizioni. 3. Nel caso di assenza per malattiagiudizio sfavorevole sul periodo di prova, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il responsabile del settore cui è assegnato il dipendente ha diritto alla conservazione esprime al responsabile del posto per un periodo massimo personale il parere in merito all’esito dello stesso; il responsabile del servizio risorse umane determina la risoluzione del rapporto di sei mesilavoro. 4. Per i responsabili di settore il parere in merito è espresso dal direttore generale, decorso ove esistente, ovvero dal segretario generale, il quale il determina altresì la risoluzione del rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)lavoro. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa Ove entro la metà scadenza del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavvisonon sia intervenuto un giudizio sfavorevole, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificatala prova si intende conclusa favorevolmente. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 96. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenzaper il dipendente nominato in ruolo è considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo. 107. Ai fini della valutazione, il periodo di prova deve essere di servizio effettivo. Le interruzioni superiori a sette giorni consecutivi per qualunque motivo avvenute (congedi, aspettative, malattia, ecc.) comportano un pari prolungamento del periodo stesso. 8. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il procedure selettive non è soggetto al periodo di prova. 9. Con determinazione del responsabile del servizio risorse umane, ha diritto alla conservazione previo parere del postoresponsabile del settore interessato e del Segretario Generale, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del è esonerabile dal periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento il vincitore della selezione o della prova o per recesso di una delle partiidoneità che provenga da un posto di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non presso cui abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente nel disimpegno di appartenenzamansioni e funzioni uguali od analoghe a quelle del profilo professionale e della qualifica funzionale in cui viene assunto. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Regolamento Generale

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto L'assunzione in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad può avvenire con un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessatoespresso in giorni di effettiva prestazione, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area non superiore a: Quadri, 1º e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica2º 130 3º, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, 4º e 5º 90 6º 40 7º 35 8º 30 L'apposizione del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso priva di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNLeffetto se non risulta da atto scritto. In caso di malattia distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto può, in qualsiasi momento momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risoltol'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il dipendente lavoratore si intende intenderà confermato in servizio con ed il riconoscimento dell'anzianità periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità. Sono esenti dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente i lavoratori a tempo indeterminatodeterminato, vincitore assunti per le attività stagionali di concorso o comunque assunto a seguito cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle parti nell'art. 8, punto c) del paragrafo "Durata massima - Deroghe - Precedenze" e quelli utilizzati con contratto di scorrimento somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di graduatoriaprecedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, durante il per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, ha diritto alla conservazione del postoin fase di assunzione, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione per il settore panificazione industriale 1º e 2º 90 giornate di destinazione. In caso lavoro effettivo A e 3ºB 60 giornate di mancato superamento della prova o per recesso lavoro effettivo 4º 45 giornate di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale lavoro effettivo 5º e differenziale economico 6º 30 giornate di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.lavoro effettivo

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori nella categoria A e degli Operatori EspertiB; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areecategorie. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001165/01. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a: – mesi 6 per i lavoratori inquadrati al livello Quadro; – mesi 4 per i lavoratori inquadrati al 7° livello; – mesi 3 per i lavoratori inquadrati al 6° livello; – mesi 2 per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati al 5°, 4°, 3° e 2° livello; – 30 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 4° e 5° li- vello; – 26 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 1°, 2° e 3° livello. Xxxxx rimanendo i limiti massimi di cui al comma precedente, per i lavoratori operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova non potrà in ogni caso superare il termine di tre mesi. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all’art. 5. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da cia- scuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori lavoratori di 7° livello e degli Operatori Esperti; - sei mesi durante il primo mese per i la- voratori di 6° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2solo periodo di servizio prestato. Possono essere esonerati Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’impresa non proceda alla disdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell’anzianità di servizio. Saranno esenti dal periodo di prova, prova i lavoratori con il consenso dell’interessato, i dipendenti qualifica operaia che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, su- perato presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 stessa impresa e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti o in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)passaggio diretto ed immediato. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente Fatto salvo quanto previsto all’ultimo comma, il lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è può essere soggetto ad un periodo di prova la cui di durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.non superiore a: 2. Possono essere esonerati L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante tale periodo sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. 3. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova. 4. Nel corso del periodo di prova, con la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il consenso dell’interessatoreciproco obbligo del preavviso, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001né della relativa indennità sostitutiva. 35. Ai fini Alla scadenza del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto senza che sia intervenuta dichiarazione di recesso da parte dell’azienda, l’assunzione del solo lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio effettivamente prestatodecorre a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione stessa. Conseguentemente, al lavoratore è consegnata una copia del presente c.c.n.l. nonché la scheda informativa e la domanda di adesione a Previambiente e la scheda informativa del Fondo FASDA. 46. Il In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesinon superiore a centottanta giorni calendariali conteggiati anche cumulativamente. Superato tale limite, decorso il quale il rapporto può essere risoltodi lavoro è risolto ad ogni effetto. 7. In Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4lavoro, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto è sospeso sino alla data di lavoro sia stato risoltoguarigione clinica, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzioneattestata dall' istituto assicuratore. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal presente c.c.n.l. per la posizione parametrale del postolivello nel quale il lavoratore in prova è stato assunto. A quest'ultimo spettano, senza retribuzioneinoltre, presso l’ente gli altri elementi della retribuzione individuale e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto. 9. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di provenienza lavoro avvenga per un arco temporale pari alla durata del dimissioni in qualunque tempo, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per il solo periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione effettivo lavoro prestato. 10. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di destinazione. In caso di mancato superamento della prova lavoro avvenga per recesso da parte dell’azienda, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per metà o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientraintero, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaseconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. 11. La disciplina Per quanto riguarda la corresponsione dei ratei di 13a, 14a mensilità, ferie e TFR, sia che la risoluzione del comma 10 non si applica al dipendente rapporto di lavoro avvenga per dimissioni sia per recesso da parte dell’azienda, le frazioni di mese pari o superiori a tempo indeterminato15 giorni di calendario sono considerate come mese intero, vincitore trascurandosi le frazioni inferiori. 12. Sono esentati dal periodo di concorsoprova: i dipendenti rientranti nella fattispecie di cui all’art. 6; coloro che l’abbiano già superato presso la stessa azienda per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti la nuova, ultima assunzione; nonché coloro che non abbia ancora siano trasferiti da altra azienda nella quale era applicato il presente contratto, avendo già superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12prova. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.CHIARIMENTO A VERBALE

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Periodo di prova. 1. Il dipendente Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma il lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è può essere soggetto ad un periodo di prova la cui di durata è stabilita come seguenon superiore a: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti90 giorni calendariali se inquadrato dal livello 1° al livello 5°; - sei mesi per il personale 180 giorni calendariali se inquadrato nelle restanti aree.dal livello 6° al livello Q. 2. Possono essere esonerati L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante tale periodo sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. 3. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova. 4. Nel corso del periodo di prova, con la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il consenso dell’interessatoreciproco obbligo del preavviso, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001né della relativa indennità sostitutiva. 35. Ai fini Alla scadenza del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto senza che sia intervenuta dichiarazione di recesso da parte dell'azienda, l'assunzione del solo lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio effettivamente prestatodecorre a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione stessa. Conseguentemente, al lavoratore è consegnata una copia del presente c.c.n.l. nonché la scheda informativa e la domanda di adesione a Previambiente. 46. Il In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesinon superiore a centottanta giorni calendariali conteggiati anche cumulativamente. Superato tale limite, decorso il quale il rapporto può essere risoltodi lavoro è risolto ad ogni effetto. 7. In Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4lavoro, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto è sospeso sino alla data di lavoro sia stato risoltoguarigione clinica, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzioneattestata dall'istituto assicuratore. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal presente c.c.n.l. per la posizione parametrale del postolivello nel quale il lavoratore in prova è stato assunto. A quest'ultimo spettano, senza retribuzioneinoltre, gli altri elementi della retribuzione individuale e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto. 9. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni in qualunque tempo, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per il solo periodo di effettivo servizio prestato. 10. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte dell'azienda, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per metà o per intero, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. 11. Per quanto riguarda la corresponsione dei ratei di 13ª, 14ª mensilità, ferie e TFR, sia che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni sia per recesso da parte dell'azienda, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di calendario sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 12. Sono esentati dal periodo di prova: i dipendenti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 6; coloro che l'abbiano già superato presso l’ente la stessa azienda per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti la nuova, ultima assunzione; nonché coloro che siano trasferiti da altra azienda nella quale era applicato il presente contratto, avendo già superato il periodo di provenienza per un arco temporale pari alla prova. Chiarimenti a verbale Ai fini della durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle partiprova, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato computa il periodo di prova nell’ente di appartenenzagiorno iniziale. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle profili delle aree degli Operatori A e degli Operatori EspertiA super; - sei 4 mesi per il personale inquadrato nelle i restanti aree. 2profili. Possono In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e in un equivalente profilo professionale oppure in corrispondente profilo di presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che risultino vincitori siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale processi di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla legge o dal CCNLprevigente normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)20 del presente CCNL. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e in caso di mancato superamento della prova prova, o per recesso di una delle parti, il dello stesso dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella qualifica e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 1110. La disciplina del comma 10 non si applica al Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso un' Amministrazione del comparto, vincitore di concorsoconcorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, che non abbia ancora superato è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova. 11. Durante il periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova, l’interessato viene utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova proveniente da un ente è di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplinacompetenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad - L'assunzione può avvenire con un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - non superiore ai sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areemesi. 2. Possono essere esonerati dal - Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. 3. - Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo salvo interruzioni derivanti da cause di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestatoservizio. 4. Il - Durante il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’artsussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione Tuttavia la risoluzione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso avere luogo ad iniziativa di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi - Qualora la risoluzione del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso durante il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recessoavvenga per dimissioni, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno per il solo periodo di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9prestato; qualora invece la risoluzione avvenga per licenziamento, all'Assistente è corrisposta la retribuzione sino alla fine del mese in corso. Il Ove il rapporto di lavoro venga risolto durante il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenzaper licenziamento, l'Assistente avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe dal luogo (Comune) di assunzione a quello di sua abituale residenza entro i confini della Repubblica. 106. - Qualora alla scadenza del periodo di prova la Compagnia non proceda alla disdetta del rapporto, l'Assistente si intenderà confermato in servizio. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, servizio prestato durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del postoseguito da conferma anche tacita, senza retribuzione, presso l’ente è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaservizio. 117. - La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato malattia e l'infortunio sospendono il periodo di prova nell’ente purché non abbiano una durata superiore al periodo di appartenenzaprova stesso; il trattamento economico è dovuto soltanto qualora la malattia o l'infortunio siano insorti per causa di servizio e comunque fino alla data di scadenza del periodo di prova. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Compiuto il periodo di prova, ha l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva. Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto alla conservazione del posto, di risolvere il rapporto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla preavviso (*). La durata massima del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione non potrà superare i seguenti limiti: -Quadri e Primo Livello: 6 mesi di destinazionecalendario; - Secondo e Xxxxx Xxxxxxx: 60 giorni di lavoro effettivo; - Quarto e Xxxxxx Xxxxxxx: 60 giorni di lavoro effettivo; - Sesto e Settimo Livello: 45 giorni di lavoro effettivo. In caso Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di mancato superamento della apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11le risoluzioni consensuali. La disciplina del limitazione di cui al presente comma 10 non si applica al dipendente quando nel triennio biennio precedente siano venuti a tempo indeterminatoscadere meno di cinque un solo contratti di apprendistato. Considerando quanto previsto D.Lgs. n. 81/2015 le parti, vincitore in coerenza con le previsioni di concorsoarmonizzazione contenute nella dichiarazione a verbale n. 1 dell'Accordo di riordino dell'apprendistato del 28 marzo 2012, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non abbia ancora superato può superare il periodo rapporto di prova nell’ente 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di appartenenzalavoro. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2di 6 mesi. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di qualifica presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLdai regolamenti vigenti ai sensi dell' art. 72 del d. lgs n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di sei mesiprova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'artl' art. 38 (Infortunio)21, comma 1. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dirigenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiservizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso dirigente proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente dello stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella qualifica e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei : a) 2 mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.dell’Area A; b) 4 mesi per il personale delle Aree B e C. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso nei casi di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) di astensione obbligatoria e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLlegge. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'arttrova applicazione l’art. 38 (Infortunio)22 del CCNL 6 luglio 1995. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso di indennità corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal di cui al comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’Amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. Spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso la stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriaaltra amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In provenienza, e, in caso di mancato superamento della prova prova, o per recesso di una delle partidello stesso dipendente, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nel profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 1110. La disciplina Il personale che fruisce dei passaggi interni di cui all’art. 15, comma 1, del comma 10 CCNL 16/02/1999 non si applica è soggetto al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due -due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Espertile qualifiche fino alla quarta; - sei -sei mesi per il personale inquadrato nelle le restanti aree. 2qualifiche. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area qualifica e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLdai regolamenti vigenti ai sensi dell' art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'artl' art. 38 (Infortunio)22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente dello stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella qualifica e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza." 111. La disciplina L' art. 16 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 per il personale del comparto Regioni- Autonomie locali è così modificato: -la lettera a) del comma 10 1 è sostituita dalla seguente: "a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i quarantacinque giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto, compresi i casi di distacco sindacale. Si prescinde dal limite dei quarantacinque giorni per la sostituzione del personale dei centri di formazione professionale delle regioni, delle scuole degli enti locali e del personale degli asili nido, secondo le vigenti disposizioni, anche regolamentari, nonchè in tutti gli altri casi in cui sussistano particolari motivi di urgenza." -la lettera c) del comma 1 è così sostituita: "c) per assunzioni stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni; per particolari punte di attività; per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi; per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati, secondo la disciplina di cui alla legge n. 554/1988, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989, e all' art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, quando alle stesse non si applica al dipendente sia possibile far fronte con il personale in servizio." -al comma 6 è aggiunto il seguente alinea: "- in tutti i casi di assunzioni a tempo indeterminatodeterminato per esigenze straordinarie e, vincitore in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell' art. 14, comma 5, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, il contratto è stipulato con riserva di concorso, acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non abbia ancora superato risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile." - il comma 8 è così sostituito: "8. Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Il dipendente può essere riassunto a termine dopo un periodo superiore a quindici ovvero a trenta giorni dalla data di prova nell’ente scadenza di appartenenzaun contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi. Al di fuori di tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli." 2. Nel testo dell' art. 47, comma 1, lettera n), del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, sono soppresse le parole "..., art. 7, comma 6, legge n. 554 del 1988, ...". 121. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 Nel titolo III del CCNL del 21.05.2018.stipulato il 6 luglio 1995, dopo il Capo V, è aggiunto il capo VI - Mobilità, con il seguente art. 27 bis:

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Samples: CCNL Del Personale Dipendente Dalle Amministrazioni Del Comparto Regioni Autonomie Locali

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza fatto salvo quanto previsto dal terzo alinea, la cui durata è stabilita come segue: - due quattro mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Espertile figure professionali fino alla categoria B; - sei mesi per le restanti categorie; - un anno scolastico per il personale inquadrato nelle restanti areeinsegnante delle scuole per l’infanzia e della formazione professionale e per i coordinatori pedagogici. Il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno. Qualora nell’anno non siano stati prestati per qualsiasi motivo 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata agli anni successivi. Limitatamente al personale di cui al presente alinea, può essere concessa la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Le giornate in cui i dipendenti fruiscono di ferie o permessi giornalieri non sono considerate utili ai fini del compimento del periodo di prova. Non costituisce comunque interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall’Amministrazione. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’artmalattia o infortunio e in caso di maternità. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni In caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali), dell’artsi applica l’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL47. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei nove mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4tale periodo, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto al dipendente compete la stessa retribuzione prevista per i dipendenti il personale non in prova. 64. L’Amministrazione e il dipendente possono recedere in qualsiasi momento nella prima metà del periodo di prova. Decorsa la metà del periodo di prova prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo con un preavviso di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso10 giorni, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. 5. Il recesso dell'ente dell’Amministrazione, disciplinato dall’art. 2096 c.c., deve essere sempre motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risoltorisolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 8. In caso Il dipendente che, una volta nominato nella categoria superiore in esito a concorso, venga giudicato sfavorevolmente al termine del periodo di recessoprova, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno mantenuto in servizio nella categoria di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiappartenenza prima dell’inquadramento nella categoria superiore. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminatopersonale già in servizio presso l’Amministrazione provinciale da almeno quattro anni, vincitore di concorso presso altro comparto o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di provaaltra pubblica Amministrazione, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzioneretribuzione e decorrenza dell’anzianità, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla la durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaprova. 1110. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato Durante il periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Educational Services

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui della durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areedi tre mesi. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risoltoè risolto fatta salva diversa, motivata determinazione dell’ASI, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 3 del CCNL Ricerca 21-2-2002. In tale periodo al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da per causa di servizio si applica l'artl’art.18 del CCNL Ricerca 21-2-2002. 4. 38 (Infortunio)Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’Ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 10. Il Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso l’ASI, vincitore di concorso presso altro Ente del comparto Ricerca o comunque assunto a seguito altra amministrazione italiana o degli altri Stati membri dell’Unione europea che consentono l’accesso di scorrimento di graduatoriacittadini italiani, durante il o presso le istituzioni dell’Unione europea, è concesso un periodo di prova, ha diritto alla conservazione del postoaspettativa, senza retribuzioneretribuzione e decorrenza dell’anzianità, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari non inferiore alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione e, qualora non espressamente prevista, per un periodo massimo di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza6 mesi. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato Durante il periodo di prova nell’ente l’ASI adotta, ove necessarie, iniziative per la formazione del personale neoassunto. Il dipendente può essere destinato in successione di tempo a più attività o servizi, ferma restando la sua utilizzazione nelle attività proprie del profilo e livello professionale di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche Il periodo di prova di cui al dipendente comma 1 è dimezzato nel caso in prova proveniente cui il vincitore di concorso, assunto a tempo indeterminato, presti servizio, nell’ASI medesima, senza interruzione, da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplinaalmeno 12 mesi nello stesso profilo e livello pari o superiori con contratto a tempo determinato. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Livelli Giorni 9° e 8° 180 7°, 6° e 5° 90 4° 60 3° 45 2° e 1° 21 I giorni indicati nel precedente comma devono intendersi di calendario. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un Nel corso del periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo risoluzione del rapporto di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure lavoro può avvenire in corrispondente profilo qualsiasi momento ad iniziativa di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso o di motivazione alcuna ma con diritto al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonché dei ratei della 13ª mensilità e del preavvisotrattamento di fine rapporto. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate, fatti salvi i casi a questi effetti, come mesi interi. Durante il periodo di sospensione previsti dal comma 4prova il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello per cui è stato assunto. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso Scaduto il periodo di prova senza che il rapporto sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore diverrà definitiva e l'anzianità di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità decorrerà dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo primo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9assunzione. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla La durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione deve risultare dalla lettera di destinazioneassunzione e non è ammessa né la protrazione né il rinnovo. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato Durante il periodo di prova nell’ente sussistono tra le parti tutti i diritti e obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto. Nel caso in cui il periodo di appartenenzaprova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere servizio, entro ventuno giorni di calendario. Durante il periodo di interruzione del periodo di prova per le cause suddette non decorrerà né il trattamento economico a carico dell'azienda, né l'anzianità di servizio. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione, in mancanza l‟impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto e dai contratti integrativi per il livello cui l‟impiegato stesso appartiene in servizio base alle mansioni che è chiamato a tempo indeterminato svolgere. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è soggetto ad un reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza motivazioni, obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto, in tal caso l‟impiegato deve, entro 30 giorni, rilasciare l‟abitazione eventualmente fornitagli. 2. Durante il periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areela qualifica attribuita al lavoratore stesso. 23. Possono essere esonerati dal Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio. 4. La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: QS – Q – 1° 4 mesi 2° - 3° 4 mesi 4° - 5° 2 mesi 6° - 7° 14 giorni 5. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto un nuovo periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza per il lavoratore e per i suoi familiari, nonché dovrà rimborsare le spese per il trasporto di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato con il datore di lavoro. 7. In caso di recesso nel corso del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo o al termine di preavviso né esso, l‟impiegato ha diritto allo stipendio per l‟intero mese nel quale è avvenuto il recesso, nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive e al trattamento di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionefine rapporto. 8. In caso di recesso, Con riferimento agli operi agricoli e florovivaisti la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione non potrà essere superiore a: 9. L‟operario assunto con rapporto di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente lavoro a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il determinato superiore a 30 giorni è soggetto a un periodo di prova nell’ente di appartenenza2 giorni lavorativi. 1210. La presente disposizione si applica anche al dipendente in L‟operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 50 giorni è soggetto a un periodo di prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina4 giorni lavorativi. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. (modificato dall’art.5 del CCNL 27 gennaio 2005) Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è stabilita come segue: - soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 57 e nel caso di assunzione quale vincitore di concorso pubblico di personale già dipendente a tempo determinato da almeno due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areeanni. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da per causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)36. 4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'Amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In posto ed in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientraprova, a domanda, nell’Area, profilo professionale è restituito alla categoria e differenziale economico di professionalità area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. 11. La disciplina del comma 10 non si applica Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, che non abbia ancora superato il è concesso un periodo di prova nell’ente aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di appartenenzaprova. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente Durante il periodo di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13prova, l'Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il presente articolo disapplica dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018area di appartenenza.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due ; ✓ 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle se appartenente alla prima area; ✓ 4 mesi se appartenente alle aree degli Operatori seconda e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.terza 2. Possono In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, sentite le XX.XX., possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area posizione e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. 3. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione che risultino vincitori siano stati inquadrati in area superiore a seguito di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale processi di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneità. 34. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 45. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL69 del d.lgs n. 165 del 2001. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'artl’art. 38 48 (Infortunio)Infortuni sul lavoro e malattie causa di servizio) del presente CCNL. 56. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 45, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 67. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 45. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 78. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 89. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 910. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.CCNL_PCM_definitivo.doc

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Periodo di prova. Livelli Quadri, 1. Il dipendente assunto ° e 2° 3°, 4° e 5° 7' 35 8' 30 L'assunzione in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad servmo può avvenire con un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessatoespresso m giorni di effettiva prestazione, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, non superiore a; L'apposizione del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso priva di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNLeffetto se non risulta da atto scritto. In caso di malattia distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto può, in qualsiasi momento momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risoltol'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il dipendente lavoratore si intende intenderà confermato in servizio con ed il riconoscimento dell'anzianità periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità. Sono esenti dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente i lavoratori a tempo indeterminatodeterminato, vincitore assunti per le attività stagionali di concorso o comunque assunto a seguito cui al X.XX. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell'art. 8, punto c) del paragrafo "Durata massima - deroghe - precedenze" e quelli utilizzati con contratto di scorrimento somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di graduatoriaprecedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, durante il per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente in fase di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorsoassunzione, che complessivamente non abbia ancora superato potrà superare la differenza tra il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il massimo previsto dal presente articolo disapplica e sostituisce l’artquello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. 20 del CCNL del 21.05.2018.90 giornate di lavoro effettivo 60 giornate di lavoro effettivo 45 giornate di lavoro effettivo 30 giornate di lavoro effettivo

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto L'assunzione in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad può avvenire con un periodo di prova non superiore a: Categoria professionale Durata ordinaria Durata ridotta 1ª 1 mese 20 giorni 2ª e 3ª 1 mese e 15 giorni 1 mese 4ª 5ª e 6ª 3 mesi 2 mesi 7ª 8ª e 9ª 6 mesi 3 mesi Nell'ambito dei periodi temporali massimi sopra previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la cui durata è stabilita come segue: - due sospensione del periodo di prova. I periodi di prova ridotti si applicano ai lavoratori che, con analoghe mansioni e profilo professionale abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende, nonché ai lavoratori che, con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano completato il periodo complessivo previsto per lo stesso profilo professionale di assunzione. Per il diritto alla riduzione predetta i lavoratori dovranno presentare all'atto dell'assunzione gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti. Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2rispettivo livello di inquadramento, non può essere previsto il periodo di prova. Possono essere esonerati dal Nel caso di periodi più brevi, la durata del periodo di prova è ridotta nella stessa misura. Per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova, con il consenso dell’interessatofa comunque testo la lettera di assunzione, fermi restando i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso compartolimiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà L'obbligo del periodo di prova ciascuna delle parti deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo. Nel caso in cui il periodo venga interrotto per causa di malattia od infortunio, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi dall'inizio dell'assenza. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può recedere dal rapporto aver luogo in qualsiasi momento senza ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo di del preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4indennità. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso Superato il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità diviene definitivo e l’anzianità decorrerà dal giorno dell'assunzione. 8dell’assunzione. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il Durante il periodo di prova non può essere rinnovato sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo quanto diversamente disposto nel contratto stesso. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, per licenziamento durante il periodo di prova, ha diritto ovvero alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di mancato superamento della prova o lavoro a cottimo, con il guadagno spettantegli per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzalavoro eseguito. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: CCNL Metalmeccanici Confapi

Periodo di prova. 1. Il dipendente Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma, il lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è può essere soggetto ad un periodo di prova la cui di durata è stabilita come seguenon superiore a: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti90 giorni calendariali se inquadrato dal livello J al livello 5; - sei mesi per il personale 180 giorni calendariali se inquadrato nelle restanti aree.dal livello 6 al livello Q. 2. Possono essere esonerati L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante tale periodo sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. 3. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova. 4. Nel corso del periodo di prova, con la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il consenso dell’interessatoreciproco obbligo del preavviso, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001né della relativa indennità sostitutiva. 35. Ai fini Alla scadenza del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto senza che sia intervenuta dichiarazione di recesso da parte dell'azienda, l'assunzione del solo lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio effettivamente prestatodecorre a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione stessa. Conseguentemente, al lavoratore è consegnata una copia del presente c.c.n.l. nonché la scheda informativa e la domanda di adesione a Previambiente e la scheda informativa del Fondo FASDA. 46. Il In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesinon superiore a centottanta giorni calendariali conteggiati anche cumulativamente. Superato tale limite, decorso il quale il rapporto può essere risoltodi lavoro è risolto ad ogni effetto. 7. In Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4lavoro, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto è sospeso sino alla data di lavoro sia stato risoltoguarigione clinica, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzioneattestata dall'istituto assicuratore. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal presente c.c.n.l. per la posizione parametrale del postolivello nel quale il lavoratore in prova è stato assunto. A quest'ultimo spettano, senza retribuzioneinoltre, gli altri elementi della retribuzione individuale e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto. 9. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni in qualunque tempo, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per il solo periodo di effettivo servizio prestato. 10. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte dell'azienda, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per metà o per intero, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. 11. Per quanto riguarda la corresponsione dei ratei di 13ª, 14ª mensilità, ferie e t.f.r., sia che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni sia per recesso da parte dell'azienda, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di calendario sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 12. Sono esentati dal periodo di prova: i dipendenti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 6; coloro che l'abbiano già superato presso l’ente la stessa azienda per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti la nuova, ultima assunzione; nonché coloro che siano trasferiti da altra azienda nella quale era applicato il presente contratto, avendo già superato il periodo di provenienza per un arco temporale pari alla prova. 1. Ai fini della durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle partiprova, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato computa il periodo di prova nell’ente di appartenenzagiorno iniziale. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato indetermina- to è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei : a. 4 mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B; b. 8 mesi per le restanti areecategorie. 2. Possono essere esonerati dal Nel casi di assunzioni a tempo determinato il periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate prova sarà pari al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, 20% della durata del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001contratto. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione con- servazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'artservi- zio il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. 38 (Infortunio)Si applicano le disposizioni previste dall’art. 48 del presente contratto. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né preavviso. L’Amministrazione tuttavia, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo, si avvale della facoltà di indennità sostitutiva recedere solo al termine del preavviso, fatti salvi i casi periodo di sospensione previsti dal comma 4prova. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso Compiuto il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, recesso la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatie quattordicesima mensilità; spetta altresì la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 108. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altra am- ministrazione o comunque assunto a seguito presso altro datore di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, lavoro ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente retribuzione né decorrenza dell’anzianità sino al termine del rispettivo pe- riodo di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaprova. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato L'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della qualifica per la quale è soggetto ad stato richiesto, per un periodo di prova che dovrà risultare da comunicazione scritta, la cui durata è stabilita come seguenon potrà essere superiore a: - due 6° super Quadri (escluso occhialeria) 6 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori 6° Impiegati 6 mesi 5° Impiegati­intermedi 3 mesi 4° Impiegati 2 mesi Operai 7 settimane 3° Impiegati 1 mese e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 1/2 Operai 6 settimane 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma ° Impiegati 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del mese Operai 5 settimane 1° Impiegati (solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per occhialeria) 1 mese Operai 4 settimane La malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni l'infortunio sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di la malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, professionale intervenuti durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza sospendono la prova stessa per un arco temporale periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 74; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza dal periodo di prova per la parte residua. L'integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione a seguito di destinazioneinfortunio sul lavoro e malattie professionali. Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento da entrambe le parti, la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In caso di mancato superamento della prova o per recesso risoluzione del rapporto durante il periodo di una delle partiprova, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorsofatto pattuita, che comunque non abbia ancora superato potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di gratifica natalizia, ferie, t.f.r., calcolati secondo i criteri previsti ai rispettivi articoli. Le parti convengono che, in caso di riassunzione di personale già occupato nei 12 mesi precedenti presso la stessa azienda, con identica qualifica e mansione, il periodo di prova nell’ente di appartenenzasarà considerato già espletato. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei : a) 2 mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.dell’Area A; 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con b) 4 mesi per il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area personale delle Aree B e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. C. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, prova i dipendenti del CNEL che risultino vincitori siano stati riclassificati a seguito di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale processi di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e artselezione interna di cui all’art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso nei casi di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) di astensione obbligatoria e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLlegge. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'arttrova applicazione l’art. 38 (Infortunio)25. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso di indennità corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal di cui al comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente del CNEL deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. Spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso pubblico presso il CNEL o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriaaltra amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e, in caso di mancato superamento della prova prova, o per recesso di una delle partidello stesso dipendente, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nel profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001

Periodo di prova. 1. Il dipendente dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad a un periodo di prova la cui di sei mesi. Ai fini del computo della durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di stessa qualifica presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 42. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge dalle leggi o dal CCNLdai regolamenti applicabili per effetto dell’art. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione 72 del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio).decreto 53. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, 2 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto retribuite nella stessa misura prevista per i dipendenti dirigenti non in prova. 64. Decorsa la metà del periodo di prova prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di corresponsione della relativa indennità sostitutiva del preavvisosostitutiva, fatti salvi i casi salvo che non ricorrano le ipotesi di sospensione previsti dal di cui al comma 42. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’amministrazione deve essere motivatomo- tivato . La comunicazione del recesso L’Amministrazione può essere formalizzata anche a mezzo recedere in qualunque momento qualora accerti la mancanza dei requisiti previsti dal bando di posta elettronica certificataconcorso. 75. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 86. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiservizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 97. Il periodo di prova prova, alla scadenza, non può essere rinnovato o prorogato alla scadenzané prorogato. 108. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, ha il dirigente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto mantiene il diritto alla conservazione del postoposto precedentemente occupato e, senza retribuzionein caso di recesso o di mancato superamento, rientra a domanda nella posizione professionale precedente. Lo stesso diritto spetta al dirigente di una amministrazione del comparto assunto come dirigente presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del altra amministrazione pubblica, durante il relativo periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaprova. 119. La disciplina Ai sensi dell’art. 28, comma 8, del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminatod.lgs. n. 29 del 1993, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il sono esclusi dall’applicazione del presente articolo disapplica i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per i quali le procedure di formazione e sostituisce l’artvalutazione continuano ad essere disciplinate dall’art. 20 del CCNL del 21.05.201825 della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto L'assunzione in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad può avvenire con un periodo di prova la cui durata è stabilita come seguenon superiore a: - due 9ª, 8ª e 7ª 6 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori 4 mesi 6ª, 5ª e degli Operatori Esperti; - sei 4ª 4 mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.75 giorni 3ª e 2ª 2 mesi e 15 giorni 45 giorni 1ª 45 giorni 1 mese 2. Possono Nell'ambito dei periodi temporali massimi sopra previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di prova. 3. I periodi di prova ridotti si applicano ai lavoratori che, con analoghe mansioni e profili professionali, abbiano prestato servizio per almeno un triennio presso altre aziende nonché ai lavoratori che, con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano completato il periodo complessivo previsto per lo stesso profilo professionale di assunzione. 4. Per il diritto alla riduzione predetta i lavoratori dovranno presentare all'atto dell'assunzione gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti. 5. Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di lavoro, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento, non può essere esonerati dal previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi, la durata del periodo di prova è ridotta nella stessa misura. 6. Per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova, con il consenso dell’interessatofa comunque testo la lettera di assunzione, fermi restando i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati limiti massimi previsti dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001presente articolo. 37. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà L'obbligo del periodo di prova ciascuna delle parti deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'articolo 28 e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo. 8. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia od infortunio, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi dall'inizio dell'assenza. 9. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può recedere dal rapporto aver luogo in qualsiasi momento senza ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo di del preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificataindennità. 710. Decorso Superato il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità diviene definitivo e l'anzianità decorrerà dal giorno dell'assunzione. 811. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il Durante il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenzasussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo quanto diversamente disposto nel contratto stesso. 1012. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore Qualora la risoluzione del rapporto di concorso lavoro avvenga per dimissioni o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, per licenziamento durante il periodo di prova, ha diritto ovvero alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata fine del periodo stesso, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di mancato superamento della prova o lavoro a cottimo, con il guadagno spettante al lavoratore per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzalavoro eseguito. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori le posizioni economiche A1 e degli Operatori EspertiB1; - sei 4 mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2le posizioni economiche X0, X0, X0, X0. Possono Xx base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, sentite le OOSS, possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area qualifica e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione che risultino vincitori siano stati inquadrati in qualifica superiore a seguito di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale processi di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità (96). 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLdai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (26). In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)22 del presente CCNL. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza. 10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso l’ente un'amministrazione del comparto, vincitore di provenienza concorso presso amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per un arco temporale pari alla la durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza(27/a). 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato – sia a tempo pieno che a tempo parziale - è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - : a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori Aree di Collaboratore e degli Operatori Esperti; - di Operatore; b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente; c) sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areei dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni. 2. Possono essere In base ai criteri predeterminati dall’amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 20 (Infortunio)Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10scadenza per una sola volta. Il 00.Xx dipendente dell’amministrazione scolastica a tempo indeterminato, vincitore di un nuovo concorso presso la stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, altra amministrazione ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente l’istituzione scolastica di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo nella Area e Profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La 00.Xx disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente nell’amministrazione scolastica di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il 00.Xx presente articolo disapplica e sostituisce dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella di cui all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 1, abroga l’art. 20 30 del CCNL del 21.05.201819/04/2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle profili delle aree degli Operatori A e degli Operatori EspertiA super; - sei 4 mesi per il personale inquadrato nelle i restanti aree. 2profili. Possono In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e in un equivalente profilo professionale oppure in corrispondente profilo di presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che risultino vincitori siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale processi di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneità. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla legge o dal CCNLprevigente normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'artl’art. 38 (Infortunio)20 del presente CCNL. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e in caso di mancato superamento della prova prova, o per recesso di una delle parti, il dello stesso dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella qualifica e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 1110. La disciplina del comma 10 non si applica al Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso un’Amministrazione del comparto, vincitore di concorsoconcorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, che non abbia ancora superato è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. 11. Durante il periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova proveniente da un ente è di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplinacompetenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Not Applicable

Periodo di prova. 1. Il dipendente dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - di sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2mesi, da svolgersi in affiancamento con altro dirigente contrattualizzato. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti dirigenti che lo abbiano hanno già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di qualifica presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNLlegge. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso o di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'artapplicano gli artt. 38 (Infortunio)32 e 33 del presente contratto. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dirigenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso Superato il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risoltoprova, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 86. In caso di recesso, recesso per il mancato superamento del periodo di prova la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiservizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 97. Il recesso previsto dal precedente comma è azionato dall’Amministrazione senza necessità di preavviso. 8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto di contrattazione ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza posto per un arco temporale pari alla durata periodo massimo di sei mesi e, in caso di recesso o mancato superamento del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle partiprova, il dipendente stesso rientra, rientra a domanda, nell’Areanell’Amministrazione di appartenenza. Lo stesso diritto viene riconosciuto al dirigente di una Amministrazione del comparto di contrattazione assunto, profilo professionale e differenziale economico a seguito di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di pubblico concorso, che non abbia ancora superato il come dirigente presso una amministrazione di altro comparto per l’effettuazione del relativo periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente Fatta eccezione per i casi di cui all’ultimo comma, il lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è può essere soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.non superiore a: 2. Possono essere esonerati L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante tale periodo sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. 3. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova. 4. Nel corso del periodo di prova, con la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il consenso dell’interessatoreciproco obbligo del preavviso, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001né della relativa indennità sostitutiva. 35. Ai fini Alla scadenza del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto senza che sia intervenuta dichiarazione di recesso da parte dell’azienda, l’assunzione del solo lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio effettivamente prestatodecorre a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione stessa. Conseguentemente, al lavoratore è consegnata una copia del presente CCNL nonché la scheda informativa e la domanda di adesione a Previambiente. 46. Il I giorni di assenza giustificata per cause previste dal presente CCNL (come ad esempio: xxxxx, congedo matrimoniale, etc.), prolungano in pari misura il periodo di prova assegnato, fatto salvo quanto specificamente previsto per infermità per malattia o infortunio non sul lavoro e per infortunio sul lavoro. 7. Nel caso di sopravvenuta infermità per malattia o infortunio non sul lavoro, il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per fino ad un periodo massimo di sei mesicentottanta giorni calendariali conteggiati, decorso il quale in virtù di quanto previsto dall'art. 44, dal giorno d'inizio dell’infermità. Superato tale limite, il rapporto può essere risoltodi lavoro è risolto ad ogni 8. In Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4lavoro, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto è sospeso sino alla data di lavoro sia stato risoltoguarigione clinica, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiattestata dall' istituto assicuratore. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal presente CCNL per la posizione parametrale del postolivello nel quale il lavoratore in prova è stato assunto. A quest'ultimo spettano, senza retribuzioneinoltre, presso l’ente gli altri elementi della retribuzione individuale e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto. 10. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di provenienza lavoro avvenga per un arco temporale pari alla durata del dimissioni in qualunque tempo, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per il solo periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaeffettivo servizio prestato. 11. La disciplina Nel caso in cui la risoluzione del comma 10 non si applica rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte dell’azienda, è corrisposta al dipendente lavoratore la retribuzione globale per metà o per intero, a tempo indeterminato, vincitore di concorso, seconda che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenzala risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente Per quanto riguarda la corresponsione dei ratei di 13a, 14a mensilità, ferie e TFR, sia che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni sia per recesso da un ente parte dell’azienda, le frazioni di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplinamese pari o superiori a 15 giorni di calendario sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente Fatta eccezione per i casi di cui all’ultimo comma, il lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è può essere soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come seguenon superiore a: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti90 giorni di effettivo servizio se inquadrato dal livello 1 al livello 5; - sei mesi per il personale 180 giorni di effettivo servizio se inquadrato nelle restanti areedal livello 6 al livello 8. 2. Possono essere esonerati L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante tale periodo sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. 3. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova. 4. Nel corso del periodo di prova, con la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il consenso dell’interessatoreciproco obbligo del preavviso, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001né della relativa indennità sostitutiva. 35. Ai fini Alla scadenza del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto senza che sia intervenuta dichiarazione di recesso da parte dell’azienda, l’assunzione del solo lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio effettivamente prestatodecorre a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione stessa. Conseguentemente, al lavoratore è consegnata una copia del presente CCNL nonché la scheda informativa e la domanda di adesione a Previambiente. 46. Il I giorni di assenza giustificata per cause previste dal presente CCNL (come ad esempio: ferie, congedo matrimoniale, etc.), prolungano in pari misura il periodo di prova assegnato, fatto salvo quanto specificamente previsto per infermità per malattia o infortunio non sul lavoro e per infortunio sul lavoro. 7. Nel caso di sopravvenuta infermità per malattia o infortunio non sul lavoro, il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per fino ad un periodo massimo di sei mesicentottanta giorni calendariali conteggiati, decorso il quale in virtù di quanto previsto dall'art. 44, dal giorno d'inizio dell’infermità. Superato tale limite, il rapporto può essere risoltodi lavoro è risolto ad ogni effetto. 8. In Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4lavoro, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto è sospeso sino alla data di lavoro sia stato risoltoguarigione clinica, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiattestata dall' istituto assicuratore. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal presente CCNL per la posizione parametrale del postolivello nel quale il lavoratore in prova è stato assunto. A quest'ultimo spettano, senza retribuzioneinoltre, presso l’ente gli altri elementi della retribuzione individuale e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto. 10. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di provenienza lavoro avvenga per un arco temporale pari alla durata del dimissioni in qualunque tempo, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per il solo periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaeffettivo servizio prestato. 11. La disciplina Nel caso in cui la risoluzione del comma 10 non si applica rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte dell’azienda, è corrisposta al dipendente lavoratore la retribuzione globale per metà o per intero, a tempo indeterminatoseconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. 12. Per quanto riguarda la corresponsione dei ratei di 13a, vincitore 14a mensilità, ferie e TFR, sia che la risoluzione del rapporto di concorsolavoro avvenga per dimissioni sia per recesso da parte dell’azienda, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di calendario sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 13. Sono esentati dal periodo di prova: i dipendenti rientranti nella fattispecie di cui all’art. 6; coloro che non abbia ancora l’abbiano già superato presso la stessa azienda per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti la nuova, ultima assunzione; nonché coloro che siano trasferiti da altra azienda nella quale era applicato il presente contratto, avendo già superato il periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato determinato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.; 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLdai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei tre mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)5 del presente accordo. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Accordo Successivo Per Il Personale Dipendente Dalle Agenzie Per l'Impiego

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui della durata è stabilita come segue: - due di tre mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori livelli IX e degli Operatori Esperti; - VIII e di sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.i livelli dal VII al I. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risoltoè risolto fatta salva diversa, motivata determinazione dell’Ente, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 3 del CCNL 21-2-2002. In tale periodo al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da per causa di servizio si applica l'artl’art.18 del CCNL 21-2-2002. 4. 38 (Infortunio)Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’Ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di xxxxx xxxxxxxx e non godute. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriaproveniente dallo stesso Ente, durante il periodo di prova, che in tal caso è dimezzato, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In posto ed in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientraprova, a domanda, nell’Area, è restituito al livello e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso gli Enti del comparto, vincitore di concorsoconcorso presso altro Ente o altra amministrazione italiana o degli altri Stati membri dell’Unione europea che consentono l’accesso di cittadini italiani, che non abbia ancora superato o presso le istituzioni dell’Unione europea, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. 12. Durante il periodo di prova nell’ente l’Ente adotta, ove necessarie, iniziative per la formazione del personale neoassunto. Il dipendente può essere destinato in successione di tempo a più attività o servizi, ferma restando la sua utilizzazione nelle attività proprie del profilo e livello professionale di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica periodo di prova di cui al comma i è dimezzato nel caso in cui il vincitore di concorso, assunto a tempo indeterminato, presti servizio, nel medesimo Ente, senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018livello pari o superiori con contratto a tempo determinato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad a un periodo di prova la cui di sei mesi. Ai fini del computo della durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di stessa qualifica presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 42. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge dalle leggi o dal CCNLdai regolamenti applicabili per effetto dell’art. In caso 72 del decreto n. 29. Nell’ipotesi di malattia il dipendente dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di sei mesiprova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso I dirigenti provenienti dai ruoli della stessa Amministrazione hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari a quello previsto dall’ art. 20, 1° e 2° comma. Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'arttrova applicazione l’art. 38 (Infortunio)21, comma 1. 53. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, 2 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto retribuite nella stessa misura prevista per i dipendenti dirigenti non in prova. 64. Decorsa la metà del periodo di prova prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di corresponsione della relativa indennità sostitutiva del preavvisosostitutiva, fatti salvi i casi salvo che non ricorrano le ipotesi di sospensione previsti dal di cui al comma 42. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’amministrazione deve essere motivatomo- tivato . La comunicazione del recesso L’Amministrazione può essere formalizzata anche a mezzo recedere in qualunque momento qualora accerti la mancanza dei requisiti previsti dal bando di posta elettronica certificataconcorso. 75. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 86. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiservizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 97. Il periodo di prova prova, alla scadenza, non può essere rinnovato o prorogato alla scadenzané prorogato. 108. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, ha il dirigente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto mantiene il diritto alla conservazione del postoposto precedentemente occupato e, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In in caso di recesso o di mancato superamento della prova o per recesso di una delle partisuperamento, il dipendente stesso rientrapuò rientrare, a domanda, nell’Areanella qualifica e nel profilo di precedente appartenenza. Lo stesso diritto spetta al dirigente di una amministrazione del comparto assunto come dirigente presso altra amministrazione pubblica, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato durante il relativo periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova prova, la cui durata è stabilita come segue: - due : a. 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori nella ca- tegoria A e degli Operatori Esperti; - sei B; b. 6 mesi per il personale inquadrato nelle le restanti areecategorie. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente effetti- vamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza as- senza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressa- mente previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trat- tamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro lavoro, malattia professionale o malattia derivante da per causa di servizio si applica l'artl’art. 38 (Infortunio)44. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione so- spensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze del personale non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle del- le parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione comunica- zione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’Azienda o Ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 96. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 107. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Decorso il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, prova senza retribuzione, presso l’ente che il rap- porto di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente stesso rientrasi intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 8. In caso di recesso la retribuzione viene cor- risposta fino all’ultimo giorno di effettivo servi- zio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante il periodo di prova ha diritto alla con- servazione del posto e, in caso di mancato supera- mento della stessa, è reintegrato, a domanda, nell’Area, nella categoria e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 1110. La disciplina del comma 10 non si applica al Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoin- determinato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorsoconcorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, che non abbia ancora superato può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Aspettativa). 11. Durante il periodo di prova nell’ente prova, l’azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell’azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, fer- ma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori nella categoria A e degli Operatori EspertiB; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.categorie; 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area categoria e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono Sono, altresì, esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/200175/2017. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)38. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriaamministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella categoria e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1L'esistenza del patto di prova dovra risultare da atto scritto e dovra essere accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un La durata massima del periodo di prova la cui durata è stabilita come seguenon potra superare i seguenti limiti: a) quadri e primo livello: - due mesi 180 giorni; b) secondo e terzo livello: 90 giorni; c) quarto e quinto livello: 60 giorni; d) quarto super e quarto livello: 45 giorni. e) sesto super, sesto e settimo: 30 giorni. I giorni indicati per i dipendenti rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro, escludendosi tutti i periodi di assenza anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Soltanto per i Quadri e per i lavoratori inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per al Primo livello il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4deve essere computato in giorni di calendario e non di lavoro effettivo . Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o convenuto dalle Parti non potra avere comunque una durata effettiva inferiore al 25% della durata prevista dal presente CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione Nel corso del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del postoil rapporto potra essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le Parti, senza retribuzionepreavviso, presso l’ente con diritto al T.F.R., ai ratei di provenienza per un arco temporale pari alla tredicesima e premio presenza e all'indennita sostitutiva delle ferie; Per i contratti a termine la durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione non potra essere superiore alla meta della durata del primo contratto di destinazionelavoro. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori stagionali a tempo determinato, che lo abbiano gia superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel biennio precedente. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina reiterazione del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente in contratti diversi stipulati successivamente tra le stesse parti e a parita di appartenenzamansioni, l'apposizione del termine è ammissibile soltanto al verificarsi di elementi organizzativi sopravvenuti ed ulteriori rispetto alla valutazione gia effettuata nel precedente rapporto di lavoro. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intendera confermato in servizio ed il periodo stesso xxxx computato agli effetti dell'anzianita. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso è soggetto ad un periodo di prova prova, la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - in sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti areemesi. Il direttore di struttura complessa è soggetto al periodo di prova previsto dall’art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs. 502/1992. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere è risolto. In caso di infortunio sul lavoro lavoro, malattia professionale o malattia derivante da infermità dovuta a causa di servizio si applica l'artl’art. 38 (Infortunio)43. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti le corrispondenti assenze dei dirigenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell’Azienda o Ente deve essere motivato. 6. La comunicazione del recesso Il periodo di prova non può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificatarinnovato o prorogato alla scadenza. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risoltorisolto da una delle parti, il dipendente dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell'assunzionedell’assunzione a tutti gli effetti. 8. In caso di recesso, recesso la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo all’ultimo giorno di effettivo servizio servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato dirigente proveniente dalla stessa Azienda o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminatoEnte, vincitore di concorso o comunque assunto che a seguito di scorrimento vincita di graduatoriaun concorso cambia disciplina, durante il periodo di prova, prova ha diritto alla conservazione del postoposto e, in caso di mancato superamento dello stesso, è reintegrato, a domanda, nella disciplina di provenienza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al dirigente a cui sia assegnato, a seguito di selezione pubblica, l'incarico di direttore di struttura complessa, ivi compreso il distretto qualora le Aziende o Enti nel proprio atto aziendale lo configurino come incarico di struttura complessa. In queste fattispecie, in caso di mancato superamento del periodo di prova, il dirigente è reintegrato, a domanda, nel posto e nella disciplina di provenienza. 10. Al dirigente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda o Ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzioneretribuzione e decorrenza dell’anzianità, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla la durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione prova, di destinazionecui al presente articolo, ai sensi dell’art. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una 10, del CCNL del 10.2.2004, come integrato dall’art. 24, comma 13, del CCNL 3.11.2005 Area IV e art. 10, del CCNL del 10.2.2004, come integrato dall’art. 24, comma 15, del CCNL 3.11.2005 Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzaprofessioni sanitarie (Aspettativa). 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato Durante il periodo di prova nell’ente prova, l’Azienda o Ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dirigente può essere applicato a più servizi dell’Azienda o Ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in attività proprie della qualifica e disciplina di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche al dipendente a tempo determinato e almeno superiori a dodici mesi o che lo abbiano già superato, in prova proveniente da un ente rapporti di diverso comparto il lavoro subordinato anche a tempo determinato, nella medesima qualifica e disciplina, presso Aziende o Enti del comparto. L’esonero di cui CCNL preveda analoga disciplinasopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario. 13. Il presente articolo disapplica Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono esonerabili dal periodo di prova, in relazione alla professionalità richiesta dalle attività da espletare, i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e sostituisce l’artalmeno superiori a dodici mesi o che lo abbiano già superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, nella medesima qualifica e disciplina presso altra amministrazione pubblica. 20 L’eventuale esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del CCNL del 21.05.2018rapporto di lavoro originario.

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Periodo di prova. 1Ai sensi dell’art. Il 20 del CCNL del 21/05/2018, la dipendente assunto assunta in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - di sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti dalla legge o dal CCNLdai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di malattia il la dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il il/la dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì alla dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle profili delle aree degli Operatori A e degli Operatori EspertiA super; - sei 4 mesi per il personale inquadrato nelle i restanti aree. 2profili. Possono In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e in un equivalente profilo professionale oppure in corrispondente profilo di presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che risultino vincitori siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale processi di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità. 32. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 43. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) malattia e negli altri casi di assenza espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla legge o dal CCNLprevigente normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio)20 del presente CCNL. 54. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 43, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 65. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 43. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 76. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzionedell'assunzione a tutti gli effetti. 87. In caso di recesso, la retribuzione è viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 98. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 109. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso proveniente dalla stessa o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoriada altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, posto senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In e in caso di mancato superamento della prova prova, o per recesso di una delle parti, il dello stesso dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, nella qualifica e profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 1110. La disciplina del comma 10 non si applica al Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatoindeterminato presso un' Amministrazione del comparto, vincitore di concorsoconcorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, che non abbia ancora superato è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova. 11. Durante il periodo di prova nell’ente di appartenenzaprova, l’interessato viene utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova proveniente da un ente è di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplinacompetenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad L’assunzione può avvenire con un periodo di prova la cui durata è stabilita come seguenon superiore a: - due 6 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Espertiquadri; - sei 4 mesi per il personale inquadrato nelle restanti areegli impiegati del 1° livello; 3 mesi per gli impiegati del 2° livello; 2 mesi per gli impiegati del 3° livello Super, 3° livello e 4° livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super e nel 3° livello; 10 giorni lavorativi per tutti gli altri lavoratori; tali periodi, ad esclusione degli eventuali periodi di malattia e di infortunio. 2. Possono essere esonerati Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all’art.1. 3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. 4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, ne‚ diritto alla relativa indennità sostitutiva. 5. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni, in qualunque tempo o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i Quadri e gli impiegati del 1° livello; durante il primo mese per gli impiegati degli altri livelli e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super e nel 3° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. 6. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all’impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. 7. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell’anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale. 8. Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero applicate con il consenso dell’interessato, decorrenza dalla data di assunzione. 9. Saranno esenti dal periodo di prova i dipendenti lavoratori che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 stessa azienda e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

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Periodo di prova. 1. Il dipendente Fatto salvo quanto previsto all’ultimo comma, a decorrere dal 1.1.2010, il lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è può essere soggetto ad un periodo di prova la cui di durata è stabilita come seguenon superiore a: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti90 giorni calendariali se inquadrato dal livello 1 al livello 5; - sei mesi per il personale 180 giorni calendariali se inquadrato nelle restanti aree.dal livello 6 al livello Q. 2. Possono essere esonerati L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante tale periodo sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. 3. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova. 4. Nel corso del periodo di prova, con la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il consenso dell’interessatoreciproco obbligo del preavviso, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001né della relativa indennità sostitutiva. 35. Ai fini Alla scadenza del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto senza che sia intervenuta dichiarazione di recesso da parte dell’azienda, l’assunzione del solo lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio effettivamente prestatodecorre a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione stessa. Conseguentemente, al lavoratore è consegnata una copia del presente CCNL, nonché la scheda informativa e la domanda di adesione a Previambiente. 46. Il I giorni di assenza per qualsiasi causa (come ad esempio: ferie, congedo matrimoniale, etc.), prolungano in pari misura il periodo di prova assegnato, fatto salvo quanto specificamente previsto dai successivi punti 7 e 8. 7. Nel caso di sopravvenuta malattia o infortunio non sul lavoro, il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per fino ad un periodo massimo di sei mesi180 giorni di calendario, decorso il quale calcolati dal giorno di inizio della malattia. Superato questo limite di tempo, il rapporto può essere risoltodi lavoro in prova è risolto ad ogni effetto. 8. In Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4lavoro, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risoltorimarrà sospeso sino alla guarigione clinica, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturatiaccertata dall’INAIL. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante Durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione la retribuzione è quella stabilita dal presente CCNL per la posizione parametrale del postolivello nel quale il lavoratore in prova è stato assunto. A quest’ultimo spettano, senza retribuzioneinoltre, gli altri elementi della retribuzione individuale e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto. 10. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni in qualunque tempo, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per il solo periodo di effettivo lavoro prestato. 11. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte dell’azienda, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per metà o per intero, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. 12. Per quanto riguarda la corresponsione dei ratei di 13a, 14a mensilità, ferie e TFR, sia che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni sia per recesso da parte dell’azienda, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di calendario sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 13. Sono esentati dal periodo di prova: i dipendenti rientranti nella fattispecie di cui all’ art. 6; coloro che l’abbiano già superato presso l’ente la stessa azienda per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti la nuova ultima assunzione; nonché coloro che siano trasferiti da altra azienda nella quale era applicato il presente CCNL, avendo già superato il periodo di provenienza per un arco temporale pari alla prova. 1) Ai fini della durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle partiprova, non si computa il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienzagiorno iniziale. 112) Per i contratti di lavoro stipulati a tutto il 31/12/2009 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 5 del CCNL del 21.05.201822.5.2003.

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