POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Clausole campione

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è onere dell’appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto / Capitolato Speciale d’Appalto. La polizza in oggetto sarà redatta in conformità dello SCHEMA TIPO 2.3 del Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n° 123, concernente Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione. In particolare: • una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al Contratto; • una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori. L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inu...
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. (ART. 103 REG.) 1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a Euro 1.500.000,00. 2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a Euro 500.000,00. L’Appaltatore è l’unico responsabile della conduzione del cantiere, e per ciò che può derivarne. Tutte le multe che possono nascere da detta conduzione, indipendentemente dall’intestatario dei permessi, dovranno essere pagate dall’Appaltatore. Nel caso che questo non provveda entro 40 gg. ad esibire alla D.L. la ricevuta di pagamento o copia dell'inoltrato ricorso alle autorità competenti, la D.L. è autorizzata a rivalersi economicamente sul primo Stato di Avanzamento Lavori utile, defalcando dalla fattura relativa, tramite emissione di nota di addebito, l'importo pari alla sanzione. Nel caso che la sanzione sia elevata direttamente al Committente o suoi funzionari o che gli stessi siano obbligati in solido, la Committenza pagherà sempre nei tempi previsti la sanzione comminata rivalendosi sul primo stato di avanzamento dell’impresa per le somme pagate. In caso di richiesta di risarcimento danni presentati da terzi a Publiacqua, quest’ultimo ne darà immediata comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R., all’Appaltatore il quale, entro dieci giorni naturali e consecutivi, dovrà far pervenire a Publiacqua stesso o la prova dell’avvenuto risarcimento del danno con quietanza firmata dal richiedente, oppure la copia della denuncia presentata alla propria Compagnia Assicuratrice. L’Appaltatore è tenuto ad informare mensilmente Publiacqua sull’avanzamento della pratica di liquidazione.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 11. Almeno dieci giorni prima della consegna del servizio l’Appaltatore deve trasmettere alla SA copia della polizza di assicurazione per: 1) danni subiti dalla SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. La somma assicurata è pari all’importo del contratto, a garanzia dei danni che potranno essere arrecati al materiale da utilizzare per l’intervento ricostruttivo. 2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. Il massimale è pari a Euro1.000.000,00. 12. Si applica l’art. 103, comma 7 del Codice.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 10. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per: 1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari ad € 178.307,41. 2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 500.000 (pari al 5% della somma assicurata di cui al punto 1) con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro). 11. Si applica l'art. 103, comma 7 del Codice.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. In riferimento ad ogni singolo contratto applicativo, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Ai sensi dell’art. 129 comma primo del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010,è onere dell’Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto / Capitolato Speciale d’Appalto. La polizza in oggetto sarà redatta in conformità dello SCHEMA TIPO 2.3 del Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n° 123,concernente Copertura assicurativa per danni di esecuzione,responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per l’Accordo Quadro e per i contratti applicativi. 2. L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 125 del D.P.R. 207/2010, almeno 10 giorni prima della stipula dell’Accordo Quadro ovvero della data di consegna lavori, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari all’importo dell’Accordo Quadro e una polizza assicurativa a garanzia delle responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Le polizze devono richiamare in modo inequivocabile i riferimenti normativi sopra citati. 3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto applicativo (Ordine di Lavoro) e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 4. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. .13 Art. 17 – Recesso dall’Accordo Quadro 14
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. L’esecutore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. La somma assicurata dovrà essere pari al 100% dell’importo complessivo del singolo lotto in gara maggiorato dell’IVA. L’Ente appaltante rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali, cose derivanti da fatti o eventi connessi ai lavori svolti dall’appaltatore o da eventuali subappaltatori, responsabilità che ricadrà unicamente e totalmente sull’Appaltatore. La polizza assicurativa dovrà coprire la Responsabilità Civile dell’Appaltatore verso terzi (RCT), per tutte le attività relative ai lavori appaltati, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (comma 2 dell’Art.125 del DPR 207/2010).
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 1. L'esecutore della fornitura compreso servizio di posa è obbligato ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività. La somma da assicurare è stabilita in: € 2.300.000,00. La polizza dovrà riportare come data di avvio la data di stipula del contratto o di avvio anticipato ovvero quella indicata dalla Stazione Appaltante ovvero la data del Verbale di Avvio dei Servizi. 2. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari 2.000.000,00 Euro. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente al momento dell’avvio dell’Appalto, il Politecnico di Milano dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.