Poteri Clausole campione

Poteri. Poteri Attività Assemblea Adozione del programma annuale e pluriennale dell’attività di servizio Stipulazione delle convenzioni riguardanti i servizi di cui la società è affidataria Attuazione di spese di importo superiore a 1.500.000 che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall’assemblea, salvo i casi di spese urgenti Affidamento a terzi di appalti a trattativa privata di importo superiore alle soglie definite dalla normativa italiana e europea Compimento di ogni operazione societaria il cui impegno finanziario ecceda il 30% del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato Acquisizione di partecipazioni in altri enti o società, costituzione di società controllate e partecipate, nonché dismissione di partecipazioni in essere Nomina e revoca dei rappresentanti della società presso altri enti, società, istituzioni e simili CdA Tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell’Assemblea Presidente Rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l’uso della firma sociale (Statuto) Promuove azioni, impugnative e istanze, resiste in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cessazione, nonché rinuncia agli atti in giudizio. Ha facoltà di transigere liti o comprometterli in arbitrati rituali o irrituali, (Statuto) Nomina e revoca avvocati e procuratori alle liti e conferisce procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società (Statuto) Al Presidente del CdA è riconosciuta una funzione di vigilanza sulle attività dell’Azienda e di verifica dell'attuazione delle delibere del consiglio di Amministrazione e delle regole di corporate governance Rappresentare l'azienda nei rapporti con la Regione Piemonte, con gli enti locali e territoriali in genere, con le autorità di regolazione e con le associazioni di settore Promuovere le attività di ricerca e sviluppo della Società e la diversificazione delle attività aziendali.
Poteri. (a) Fatte salve le altre disposizioni del presente Accordo e della Legge del 1915, la Società che agisce per mezzo del Socio Accomandatario, sarà e con il presente è autorizzata e ha il potere di compiiere o far compiere tutti gli atti che il Socio Accomandatario ritiene necessari, opportuni, convenienti o accessori per il perseguimento dell'oggetto sociale della Società, senza ulteriori atti, approvazioni o voti di alcuna Persona, incluso qualsiasi Socio Accomandante. Senza limitare la generalità di quanto sopra, la Società che agisce per mezzo del Socio Accomandatario, è autorizzata a e ha il potere di: (i) acquisire, detenere, trasferire, gestire, votare e possedere Strumenti Finanziari e qualsiasi altra partecipazione o bene; (ii) stabilire, mantenere o chiudere uno o più uffici e in relazione ad essi; affittare o acquisire spazi destinati ad uffici e assumere personale; aprire, mantenere e chiudere conti bancari, di intermediazione e del mercato monetario, emettere assegni o altri ordini di pagamento di denaro e investire tali fondi; (iii) accettare Xxxxxxx, emettere Avvisi di Prelievo e accettare Conferimenti di Capitale e, ove applicabile, pagamenti di interessi da parte dei Soci Accomandanti, in ogni caso in conformità al presente Accordo; (iv) accantonare fondi per riserve ragionevoli, circostanze avverse preventivate e capitale d'esercizio, comprese le spese e le passività della Società, e gli importi relativi al prezzo di esercizio di opzioni, warrant e titoli o strumenti simili acquistati o ricevuti o di cui si prevede l'acquisto o la ricezione in relazione agli investimenti, e adeguare gli importi ripartiti tra i Soci in base alla Sezione 7, nella misura necessaria affinché il costo dei pagamenti effettuati sia sostenuto dai Soci in conformità con le disposizioni del presente Accordo; (v) convocare l’assemblea dei Soci per qualsiasi scopo in conformità alla Legge del 1915 e al presente Accordo, come applicabile; (vi) istituire un comitato o altro organo consultivo a beneficio della Società; (vii) intentare, difendere, transigere e disporre di procedimenti giudiziali; (viii) assumere o dimettere consulenti, depositari, avvocati, agenti di collocamento, contabili e altri agenti e dipendenti, compresi I Soci Accomandanti o loro Affiliati o Affiliati del Socio Accomandatario o del GEFIA e autorizzare ciascuno di tali agenti e dipendenti (che possono essere designati come funzionari) ad agire in nome e per conto della Società; (ix) a seconda dei ca...
Poteri. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, la Rete potrà compiere tutti gli atti e contratti, ricevere contributi da Enti pubblici e da privati, accogliere lasciti, donazioni ed effettuare operazioni commerciali e quant’altro esplicitamente previsto dai commi 6,7,8,9,10 dell’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275. In particolare, la Rete di Scuole costituirà o aderirà a Consorzi pubblici e privati, con Università, Istituti di Credito, Camere di Commercio, Istituzioni, Associazioni ed Enti, locali e territoriali, Enti pubblici e privati, per assolvere a compiti istituzionali e per partecipare a progettazioni e bandi per attività coerenti con i Piani dell’Offerta Formativa delle Scuole in Rete e con le finalità della Rete medesima, indetti da Enti e Istituzioni Nazionali ed Internazionali nel settore dell’Educazione, della Ricerca, della Informazione, della Comunicazione, del lavoro, dell’Assistenza, dello Sport, dell’Arte e della Cultura.
Poteri. I partecipanti al consorzio riconoscono agli organi sopra indicati, oltre alle competenze, poteri di amministrazione ed attribuzioni afferenti alle relative cariche sociali, anche quelli pertinenti alla contemporanea e conseguente qualità di organi propriamente consortili in forza del presente patto. - approvazione del Regolamento Consortile; modificazione e rinnovazione del detto Regolamento su indicazione del Consiglio di Amministrazione; approvazione della determinazione del contributo annuale, ove ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 20.
Poteri. L’Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di organizzazione e di gestione adottato dall’impresa e per curarne il relativo aggiornamento, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001. A tal fine esso può disporre, in qualsiasi momento, al fine di verificare il corretto funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’impresa, a: a) atti di ispezione
Poteri. La gestione dell’impresa sociale spetta in via esclusiva al consiglio di amministra- zione, il quale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti rite- xxxx necessari od opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale. Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la compe- tenza dell’assemblea: (i) fusione e scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile; (ii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (iii) ri- duzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci; (iv) adeguamento dello sta- tuto a disposizioni normative; (v) trasferimento della sede sociale nel territorio na- zionale.
Poteri. Nell’esercizio delle funzioni ispettive e di controllo i membri della commissione:
Poteri. 14.1 L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione, soltanto, di quanto riservato alla decisione dell’Assemblea dei soci per legge o in base al presente articolo.
Poteri. 20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, potendo compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il perseguimento dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, nel rispetto dell’art. 17 bis del presente Statuto. 20.2 Il Presidente assume ogni e più ampia delega per la gestione e rappresentanza della società, fermo restando l'obbligo di rendere conto tempestivamente al Consiglio e di sottoporre allo stesso le decisioni maggiormente rilevanti per l'attività sociale. Gli altri amministratori non eserciteranno il loro potere di rappresentanza della società se non nei limiti di quanto espressamente indicato o delegato dal Consiglio. 20.3 Il Consiglio può inoltre delegare parte della gestione dell'impresa sociale ad un direttore generale scelto anche fra persone esterne alla società, con decisione presa dalla maggioranza dei consiglieri, determinandone il compenso, quando le dimensioni e la complessività dell'attività della società lo giustifichino. Con decisione presa a semplice maggioranza dei consiglieri, può inoltre nominare un direttore per gli aspetti tecnico-amministrativi della gestione sociale.
Poteri. 1. Salvo quanto previsto dall'art.2479 c.c. ed in genere dalla legge e dal presente articolato, all'Amministratore Unico spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. 2. L’amministratore unico può delegare parte delle sue attribuzioni con le modalità ed i limiti di cui agli artt. 2381 e 2475 C.C. L’Amministratore Unico può rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a terzi, determinando i poteri e la durata della procura.