Common use of RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Scuola, previo avviso scritto, può recedere dal contratto: in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contratto.

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Samples: Service Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaData la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, previo avviso scritto, può il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto: , ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento dell’esecuzionedel recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivooltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; nei seguenti casi: • in caso di trasferimento inosservanza delle leggi in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, materia di lavoro e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stessosicurezza; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimentofallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresadella società; in caso di morte grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di qualcuno recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga requisiti di continuare il rapporto ammissibilità alla gara, con gli aggiudicazione dell'impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri socinella gestione dell'appalto; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della polizza fideiussoria definitiva; in personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggiinizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, regolamentiil Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, contratti collettivi in materia fatta salva Ia richiesta di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblicirisarcimento danni. In ogni caso, la caso di risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con l'Amministrazione si riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, facoltà di procedere a nuova stipula come meglio ritiene, da graduatoria di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattogara.

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Samples: Brokerage Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaE' facoltà di Zètema recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, previo con semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso scritto, può recedere dal contratto: in qualunque momento dell’esecuzionedi ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall’artdall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, c.c.. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese regolarmente effettuate e del mancato guadagno; in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione riconosciute dalla Società fino alla data della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo. Fermo restando quanto sopra e quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, Zètema potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r nei seguenti casi: - perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; - qualora l’Appaltatore venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, o assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo, ovvero a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio; - accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; - a seguito dell’applicazione di penali per un importo complessivo eccedente il 10% del valore dell’accordo quadro; - cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante; - mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; - nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva di cui al precedente art. 14, in tutto o in parte, e l’Appaltatore non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni; La risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione da parte dell’Appaltatore, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. In tal caso l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltantealcuno a Zètema. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contrattoContratto, verrà incamerata Zètema si riserva la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattomaggiori danni subiti.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Del Verde E Pulizia

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaL’Unione dei Comuni “Pratiarcati può, previo avviso scrittoin qualsiasi momento, può recedere dal contratto: in qualunque momento dell’esecuzione, contratto avvalendosi della facoltà consentita dall’art. di recesso unilaterale prevista dall'articolo 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivoCivile, tenendo indenne l’Impresa delle l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle prestazioni eseguite e dai mancati guadagni. L'Unione dei Comuni “Pratiarcati” potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) per gravi o reiterate violazioni, da parte della ditta appaltatrice, degli obblighi contrattuali non regolarizzati a seguito di diffida formale dell’Ente Appaltante; b) per arbitrario abbandono/sospensione dei servizi oggetto di appalto da parte della ditta, eccettuate le cause di forza maggiore; c) quando la ditta appaltatrice, senza il consenso dell’Ente appaltante, avesse ceduto ad altri gli obblighi relativi al contratto; d) per il venire meno di tutti o parte dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per l’esercizio delle prestazioni rese e del mancato guadagno; attività oggetto dell’appalto (quale a titolo esemplificativo la licenza prefettizia per l’esercizio dei servizi di vigilanza privata); e) in caso di trasferimento in altra sedecessione dell'azienda, chiusura temporanea, riduzione di cessazione dell'attività o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso; in caso di concordato preventivo o fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trentasoggetto aggiudicatario; f) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frodecessione o sub-affidamento o sub-appalto, di grave negligenzaanche parziale, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure dei servizi previsti nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; d'appalto; g) nel caso in cui la Scuola richieda modifiche l'ammontare complessivo delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, penali applicate superi il 10% del valore complessivo aggiudicato; h) qualunque altro caso contemplato dalla legge. In tutti questi casi l'Amministrazione invierà preavviso scritto con lettera raccomandata A.R. o aumenti o diminuzioni dell’oggetto tramite posta elettronica certificata 10 giorni prima della risoluzione; Per quanto non previsto e regolamentato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattoCodice Civile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaE' facoltà di Zètema di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, previo mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso scritto, può recedere dal contratto: in qualunque momento dell’esecuzionedi ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall’artdall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, c.c.. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese regolarmente effettuate e riconosciute dalla Società appaltante fino alla data della comunicazione del mancato guadagno; recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo. Zètema, inoltre, fermo restando quanto previsto in caso altre parti del presente Capitolato, si riserva la facoltà di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato risolvere di diritto il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, nei seguenti casi: a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; b) a seguito dell’applicazione di sei penali; c) qualora l’Appaltatore venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, o assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo, ovvero a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio; d) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante; e) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso; f) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (trentadieci) giorni prima naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante; g) qualora l’Appaltatore incorra in una delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; h) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva; i) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti da parte dell’Appaltatore; j) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un ammontare complessivo superiore alla soglia del 10% dell'importo totale del Contratto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso sarà inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data dalla quale avrà effettodi ricezione della relativa dichiarazione, salvo il verificarsi senza bisogno di eventi imprevisti ulteriori accertamenti o determinati da forza maggioreprocedimenti giudiziari. Dalla data di comunicazione efficacia della risoluzione o del recesso, l’impresa dovrà l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alcuno alla Stazione AppaltanteSocietà appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in In caso di froderisoluzione o di recesso per giusta causa della Società appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di grave negligenzafatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. In caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contrattoContratto, verrà incamerata Zètema si riserva la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’interruzione del maggior danno; in caso servizio, nonché di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro rivalersi sull’importo della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattocauzione definitiva prestata.

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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Accoglienza Specializzata E Didattica Ai Bambini

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Scuola, previo avviso scritto, può recedere Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto: in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della sarà facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre dell'Azienda procedere alla risoluzione del contrattocontratto stesso, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento con onere a carico dell’Impresadella Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: o esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 7.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; o gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in caso seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; o sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di morte tutto o parte del servizio affidato; o superamento del tetto massimo di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e penalità previsto dal paragrafo 24. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresaformali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in . Nel caso di impossibilità recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad eseguirloaltra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. con un preavviso di 45 giorni, in conseguenza decorrenti dalla data di causa non imputabile ricevimento della comunicazione. Nulla sarà dovuto alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; Ditta aggiudicataria nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresadi recesso o di risoluzione del contratto, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre fatti salvi i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattocorrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta.

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Samples: Service Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaData la particolare natura fiduciari del servizio oggetto di affidamento, il Comune di Bardonecchia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo avviso scrittopreavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker, può recedere dal contratto: riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in qualunque momento dell’esecuzionesede di gara, avvalendosi della facoltà consentita dall’artil Comune di Bardonecchia provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro le scadenza definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. 1671 In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 de seguenti del Codice Civile Civile. In particolare il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e per qualsiasi motivocompenso del broker qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni prevista dal presente Capitolato. Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e ex art. 1456 del mancato guadagnoCodice Civile: • la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005; in caso di trasferimento cessione dell’impresa o del contratto oppure in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria fallimento e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresadell’aggiudicatario; in caso • l’impiego di morte personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio; • la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e frode ai danni dell’Ente; • la Scuola non ritenga violazione dell’obbligo di continuare il rapporto con gli altri sociriservatezza posto dal presente Capitolato; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione • interruzione parziale o totale del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione senza giustificati motivi; • applicazione a carico del broker aggiudicatario di inadempienza agli obblighi contrattualiuna misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione • sospensione o interruzione del servizio da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnicoforza maggiore; • qualora il broker ometta di dimostrare, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi anche a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento seguito della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione stipula del contratto, di aver stipulato la Scuola ha dirittopolizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, come meglio ritiene, di affidare ad errori professionali o altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattoinadempienza.

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Samples: Brokerage Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Scuola, previo avviso scritto, può recedere dal contratto: in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; in In caso di trasferimento in altra sedeinadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, chiusura temporaneanon inferiore comunque a 15 giorni (quindici) giorni, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, che verrà as- segnato a mezzo di raccomandata a/r dalla Stazione Appaltante per legittime circostanzeporre fine all’inadempimento, la necessità del servizio stesso; in caso Stazione Appaltante stessa ha facoltà di fallimento del contraente; Il recesso del contrattoconsiderare risolto di diritto il contratto e di ritenere defini- tivamente la cauzione, totale ove essa non sia stata ancora restituita, e/o parzialedi applicare una penale equivalen- te, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi nonché di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, si conviene che la risoluzione Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del codice civi- le, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r, il contratto determinerà l’incameramento nei se- guenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previ- sti dalla normativa vigente per la partecipazione alla gara; b) nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente un decimo dell’importo massimo contrattuale; c) qualora l’Appaltatore non provvedesse all’integrazione della polizza fideiussoria con riserva cauzione, in caso di escussione, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; d) mancata assunzione del risarcimento servizio entro la data stabilita dalla Stazione Appaltante (art. 3 del presente Capitolato); e) sospensione non autorizzata del servizio esclusi i casi di forza maggiore; f) subappalto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, dei danniservizi previsti in Capitolato; g) per qualsivoglia altra motivazione, anche non espressamente indicata nei precedenti punti, purché se ne ravvisi la ragione a norma del codice civile. Con la In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Scuola ha dirittoStazione Appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta resta fermo il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti diritto della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattoStazione Appaltante al risarcimento dell’ulteriore danno.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaStazione Appaltante, previo avviso scrittooltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può recedere dal contratto: in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa l’Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; ✓ per giusta causa; ✓ per motivi di pubblico interesse; ✓ in caso di trasferimento in altra sederevoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento del servizio; ✓ per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, chiusura temporanea, riduzione del ramo di attività o soppressione del mutamento della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stessospecie giuridica; in caso di fallimento del contraente; ✓ in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti; ✓ in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; ✓ in caso di morte dell’imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia; ✓ in caso di morte di qualcuno dei soci e la Stazione Appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; ✓ in caso di morte del titolare dell’impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti. La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può dichiarare risolto il contratto: ✓ in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; ✓ in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; ✓ in caso di azione giudiziaria contro la Stazione Appaltante per responsabilità dell’Appaltatore; L’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto: ✓ in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile all’Appaltatore stesso, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile; ✓ nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti di legge. Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà deve essere comunicato all’Impresa all’Appaltatore almeno 30 (trenta) trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data La Stazione Appaltante ha facoltà espressa (clausola risolutiva espressa) di comunicazione del recessorisolvere il contratto di servizio senza indennizzo alcuno qualora l’appaltatore non rispetti le condizioni contrattuali e non ottemperi all’obbligo di elaborazione delle buste paga nei termini sopra esplicitati, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme legge o regolamento relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggiservizio, regolamenti, contratti collettivi non eliminate in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione seguito a diffida formale da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - Responsabile del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contratto.Servizio;

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Samples: Capitolato Speciale

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaL’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, previo avviso scrittocon preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi: ▪ giusta causa ▪ reiterati inadempimenti dell’appaltatore, anche se non gravi. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: • il deposito contro l’appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali • il fatto che taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia • ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. L’Amministrazione committente può recedere dal risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi: ▪ perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto; ▪ interventi normativi che facciano venir meno gli elementi essenziali del contratto: in qualunque momento dell’esecuzione; ▪ qualora la somma delle penali superi annualmente il 10% dell’importo complessivo del contratto; ▪ interruzione non motivata del servizio; ▪ inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivodi regolamenti, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato allorché l’appaltatore non esegua il servizio oggetto dell’appalto, in modo strettamente conforme all’offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; ▪ allorché l’appaltatore ceda il contratto o lo dia in ogni caso subappalto senza l’autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui venisse menociò è consentito; ▪ allorché l’appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per legittime circostanzeconto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; ▪ allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; ▪ allorché l’appaltatore non ricostituisca la necessità del servizio stessogaranzia o l’assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti. ▪ per motivi di pubblico interesse debitamente motivati; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione ▪ per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e condizioni contrattualirelativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’art. 1676 Codice civile; ▪ le gravi e ripetute violazioni delle misure attinenti alla sicurezza dei lavoratori accertate in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata contraddittorio fra la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior dannostazione appaltante e l’appaltatore; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno salute dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” lavoratori di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnicoDlgs. n. 81/2008, e dei relativi recapiti entro dalle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell’esecuzione del contratto. Si precisa che il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo. Il provvedimento di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento è oggetto di notificazione all’Impresa, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all’Appaltatore, questa Amministrazione si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei dannidichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, contratto sorge per questa Amministrazione il diritto di affidare ad altra ditta a terzi il servizio servizio, o la parte rimanente di questo esso, in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalitàall’impresa aggiudicataria. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa All’impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, verranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute in più da questa Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato ; esse saranno prelevate dalla polizza fideiussoria cauzione definitiva e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresadell’impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in Nel caso di impossibilità ad eseguirlo, minore spesa nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in conseguenza di causa danno non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli stessa dovesse incorrere per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattofatti che hanno motivato la risoluzione.

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Samples: Servizi Di Assistenza E Consulenza Sistemistica

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaData la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, previo avviso scritto, può il Comune di Anzio si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto: , ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Anzio si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento dell’esecuzionedel recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivooltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; nei seguenti casi: • in caso di trasferimento inosservanza delle leggi in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, materia di lavoro e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stessosicurezza; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimentofallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresadella società; in caso di morte grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di qualcuno recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga requisiti di continuare il rapporto ammissibilità alla gara, con gli aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri socinella gestione dell’appalto; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della polizza fideiussoria definitiva; in personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggiinizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, regolamentiil Comune di Anzio potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, contratti collettivi in materia fatta salva la richiesta di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblicirisarcimento danni. In ogni caso, la caso di risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con l’Amministrazione si riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, facoltà di procedere a nuova stipula come meglio ritiene, da graduatoria di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattogara.

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Samples: Consulting and Brokerage Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaL’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, previo avviso scrittocon un preavviso di 15 giorni comunicato a mezzo PEC, può recedere dal contrattonei seguenti casi: in qualunque momento dell’esecuzione• Qualora l’incuria e le accertate violazioni degli obblighi contrattuali siano tali da compromettere l’ordinario e regolare svolgimento del servizio, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, ledendo il diritto degli utenti a beneficiare delle prestazioni rese assistenziali previste dal Progetto Individualizzato, o da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza, all’incolumità alla salute dei tirocinanti; • Qualora siano accertate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e del mancato guadagno; in caso di trasferimento in altra sederiposo giornaliero o settimanale degli operatori, chiusura temporanea, riduzione o soppressione ai sensi dell'art. 5 della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni L. n. 123/2007. Il Contratto si risolve automaticamente nel caso in cui venisse menosi verifichi una delle seguenti condizioni risolutive: • Sospensione, per legittime circostanzeabbandono, la necessità interruzioni o mancata effettuazione del servizio stessoche non dipendano da cause di forza maggiore non imputabili all’aggiudicatario; • Importo complessivo delle penali comminate superiore al 25% dell'importo contrattuale complessivo annuale, • Perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; • Frode o esercizio di attività illecite; • Perduranti irregolarità nel versamento di contributi INPS e INAIL o rilevata nel DURC, qualora l’irregolarità sia riscontrata per tre volte consecutive; • Mancata regolarizzazione delle inadempienze inerenti agli obblighi in caso materia di fallimento del contraentesicurezza sui luoghi di lavoro; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione • Inadempienza degli obblighi inerenti alla cessione a terzi del contratto e al sub-appalto Qualora si verifichino le condizioni contrattuali; risolutive del Contratto di cui al precedente comma, lo stesso si intenderà risolto ipso jure in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa gravedanno con incameramento della cauzione definitiva. In tale ipotesi, oltre alla tutti i casi di risoluzione del contratto, verrà incamerata contratto di cui al presente articolo è fatta salva ed impregiudicata la cauzione facoltà della polizza fideiussoria, fatto salvo stazione appaltante di esigere il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattoeventualmente subito.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaAttesa la natura dei servizi oggetto di appalto, previo avviso scritto, può l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto: , ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo pec. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento dell’esecuzionedel recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo/indennizzo/ristoro a qualsivoglia titolo a favore del Broker per il recesso. L'Amministrazione potrà attivare la risoluzione unilaterale del contratto mediante lettera trasmessa via pec con un preavviso di almeno 20 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, avvalendosi della facoltà consentita dall’artoltre che al verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 1671 108 del d.lgs. n. 50/2016, dalla normativa vigente, dal Codice Civile e per qualsiasi motivodal presente Capitolato, tenendo indenne l’Impresa anche nei seguenti casi: • accertamento di false dichiarazioni rese nel corso della vigenza contrattuale; • cessione e/o subappalto dell’incarico non consentiti; • cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005 – Codice delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagnoAssicurazioni; in caso di trasferimento inosservanza delle leggi in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, materia di lavoro e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stessosicurezza; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimentofallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresadella società; in caso di morte grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa recidiva e la Scuola non ritenga reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato, anche se abbiano comportato l’applicazione delle penali ivi previste, fatto salvo il diritto al risarcimento di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresadanni subiti, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; nonché in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso inadempimento di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione uno degli obblighi relativi a versamenti contributivi espressamente previsti nell’offerta formulata; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara; • per il personale dipendenteabusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; nelle • per sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di cui all’art.80grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero in pendenza della stipulazione del contratto, comma 1 del Codice degli appalti pubblicil’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso, la caso di risoluzione del contratto determinerà l’incameramento l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate il Broker, oltre alla immediata perdita della polizza fideiussoria con riserva cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di fallimento del risarcimento dei danni. Con la Broker o di risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattosmi.

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Samples: Brokerage Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaData la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto di affidamento, la CCIAA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo avviso scrittopreavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker, può recedere dal contratto: riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in qualunque momento dell’esecuzionesede di gara, avvalendosi della facoltà consentita dall’artla CCIAA provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro le scadenza definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. 1671 In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 de seguenti del Codice Civile Civile. In particolare la Camera di commercio sii riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e per qualsiasi motivocompenso del broker qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni prevista dal presente Capitolato. Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e ex art. 1456 del mancato guadagnoCodice Civile: • la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005; in caso di trasferimento cessione dell’impresa o del contratto oppure in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria fallimento e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresadell’aggiudicatario; in caso • l’impiego di morte personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio; • la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e frode ai danni dell’Ente; • la Scuola non ritenga violazione dell’obbligo di continuare il rapporto con gli altri sociriservatezza posto dal presente Capitolato; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione • interruzione parziale o totale del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione senza giustificati motivi; • applicazione a carico del broker aggiudicatario di inadempienza agli obblighi contrattualiuna misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione • sospensione o interruzione del servizio da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnicoforza maggiore; • qualora il broker ometta di dimostrare, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi anche a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento seguito della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione stipula del contratto, di aver stipulato la Scuola ha dirittopolizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, come meglio ritiene, di affidare ad errori professionali o altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattoinadempienza.

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Samples: Brokerage Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Scuola, previo avviso scritto, può recedere dal contratto: in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della stazione appaltante ha la facoltà consentita dall’art. 1671 di procedere alla risoluzione del Codice Civile contratto ai sensi e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e gli effetti dell’art. 1456 del mancato guadagno; in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato codice civile nei seguenti casi:  quando il servizio oggetto dell’appalto, e di fornitura non venga espletato trascorsi 7 giorni lavorativi dalla stipula del contratto con la stazione appaltante senza che siano avviati i Prestatori richiesti ed in ogni caso in cui venisse menol’agenzia fornitrice non possa assolvere le condizioni dettate dalla stazione appaltante, per legittime circostanzein tale caso la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di affidare, secondo l’ordine della graduatoria, ad altre agenzie la necessità fornitura del servizio stessopersonale richiesto; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresadell’agenzia aggiudicataria;  violazione del divieto di cessione del contratto e del credito, anche parziale;  inadempimento del Somministratore all’obbligo di corrispondere ai Prestatori le retribuzioni ed i contributi dovuti per legge. E’ in facoltà della stazione appaltante, nel corso dell’intera durata contrattuale, recedere dal contratto con preavviso di 20 giorni, da comunicare all’aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. L’esercizio della facoltà di recesso del contratto non comporta a carico di ATM obblighi risarcitori di sorta né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese sostenute, salvo il pagamento delle ore effettivamente lavorate per tutti i prestatori. Ferma restando l’applicazione delle penali previste dal precedente articolo 17, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di morte grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente capitolato. Nei predetti casi la risoluzione si verificherà di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e diritto quando la Scuola non ritenga stazione appaltante darà comunicazione all’aggiudicatario mediante lettera a.r., della volontà di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in avvalersi della presente clausola risolutiva. Nel caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha dirittostazione appaltante procederà ad incamerare, come meglio ritienea titolo di penale, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo cauzione salva la risarcibilità del danno ulteriore – ed alla esecuzione in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalitàdel servizio. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirloLa stazione appaltante si riserva, in conseguenza ogni caso, l’azione di causa non imputabile alla stessa Impresarisarcimento di ogni maggior danno, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattononché ogni altra azione a tutela dei propri interessi.

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Samples: Service Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaIl Venditore ha il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'Acquirente violi uno qualsiasi dei suoi obblighi qui di seguito e non riesca a porre rimedio alla violazione entro ventotto (28) giorni di calendario dalla ricezione della notifica scritta dal Venditore o se l'Acquirente sia sottoposto a liquidazione o a procedura concorsuale o comunque cessi, previo avviso scrittoo minacci di cessare, può recedere dal contratto: la propria attività o stipuli accordi volontari con uno qualsiasi dei suoi creditori. Qualsiasi risoluzione del Contratto in qualunque conformità con i termini del presente documento diverrà effettiva al momento dell’esecuzionedella notifica di scritta di risoluzione dell'altra parte. In caso di risoluzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenuteil Venditore avrà immediatamente il diritto di sospendere ogni ulteriore consegna prevista dal Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti dell'Acquirente. Entro 14 giorni da tale avviso di risoluzione, delle prestazioni rese in qualunque modo derivante, l'Acquirente dovrà pagare al Venditore: − il saldo in sospeso del prezzo del Contratto per i Prodotti consegnati e del mancato guadagno; per quei Prodotti che possono essere consegnati, nonché tutti i costi sostenuti di riferimento dal Venditore fino alla data di disdetta per lo svolgimento di lavori su Prodotti che non sono quindi in uno stato consegnabile, più un margine ragionevole da concordare tra le parti che non deve essere inferiore al 15%, ed i costi ragionevolmente sostenuti dal Venditore in seguito alla risoluzione. − Tuttavia, questo obbligo non si applica in caso di trasferimento Prodotti difettosi o in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, ritardo e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare i quali l'Acquirente ha risolto il contratto: in caso Contratto a causa della continua incapacità del Venditore di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta porre rimedio a dolo tale mancanza o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattoritardo.

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Samples: Terms and Conditions

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Scuola, previo avviso scritto, può Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto: , mediante lettera R.R. con messa in qualunque momento dell’esecuzionemora di 15 giorni, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivosenza necessità di ulteriori adempimenti, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; nei seguenti casi: a) in caso di trasferimento in altra sedeinadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto; b) frode nell’esecuzione del servizio; c) manifesta incapacità o inidoneità, chiusura temporaneaanche solo legale, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanzenell’esecuzione del servizio; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la necessità sicurezza sul lavoro, assicurazioni obbligatorie del personale e tracciabilità dei flussi finanziari; e) sospensione del servizio da parte del Broker per oltre 7 giorni lavorativi, senza giustificato motivo; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; intervenuti mutamenti organizzativi che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio; g) mancato versamento alle compagnie dei premi già corrisposti dal Committente; h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche del capitolato e allo scopo del servizio stesso; in caso ; i) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di fallimento misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione oppure la radiazione o la cancellazione dall’Albo istituito dal decreto legislativo 7.9.2005 n. 209; j) con riguardo alle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni Consip Spa successive alla stipula del contraente; Il recesso contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 contratto stipulato ed il contraenete non acconsenta alla modifica (trentaprincipio dell'obbligo del rispetto del benchmark Consip); k) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione reintegrazione della cauzione definitiva entro 15 giorni dal suo utilizzo da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblicidella stazione appaltante. In ogni caso, la caso di risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola il Comune: - ha diritto, come meglio ritiene, facoltà di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione l'esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute al concorrente che segue in più rispetto graduatoria; - non è tenuto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione corrispondere alcun indennizzo a favore del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattobroker.

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Samples: Servizio Di Consulenza E Brokeraggio Assicurativo

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaData la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, previo avviso scritto, può il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto: , ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento dell’esecuzionedel recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivooltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; nei seguenti casi: • in caso di trasferimento inosservanza delle leggi in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, materia di lavoro e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stessosicurezza; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimentofallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresadella società; in caso di morte grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di qualcuno recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga requisiti di continuare il rapporto ammissibilità alla gara, con gli aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri socinella gestione dell’appalto; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della polizza fideiussoria definitiva; in personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggiinizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, regolamentiil Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, contratti collettivi in materia fatta salva la richiesta di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblicirisarcimento danni. In ogni caso, la caso di risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con l’Amministrazione si riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, facoltà di procedere a nuova stipula come meglio ritiene, da graduatoria di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattogara.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Scuola, previo avviso scritto, può recedere Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto: in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della sarà facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre GOM procedere alla risoluzione del contrattocontratto stesso, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento con onere a carico dell’Impresadella Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. Il GOM potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: o esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 6.2.2, e sottoposto al giudizio del GOM; o gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in caso seguito a diffide formali da parte del GOM; o sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di morte tutto o parte del servizio affidato; o superamento del tetto massimo di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa penalità previste dall’art. 6.1.11 e dall’art. 6.2.29. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresaformali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in . Nel caso di impossibilità recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dal GOM per l'affidamento della fornitura ad eseguirlo, in conseguenza altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di causa non imputabile avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dal GOM alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’artDitta aggiudicataria mediante lettera raccomandata A.R. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). 1463 del Codice Civile; Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresadi recesso o di risoluzione del contratto, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre fatti salvi i limiti del quinto d’obbligocorrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. La risoluzione viene comunicata Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con le modalità stabilite dall’art. 4 preavviso di almeno 30 giorni da effettuarsi con raccomandata A.R., se, successivamente alla stipula del presente contratto, venga attivata una convenzione CONSIP o aggiudicata una gara dalla S.U.A. regionale.

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Samples: Servizio Di Assistenza Tecnica E Manutenzione

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Scuola, previo avviso scritto, può recedere Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto: in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della sarà facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre dell'Azienda procedere alla risoluzione del contrattocontratto stesso, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento con onere a carico dell’Impresadella Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in caso seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di morte tutto o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresaformali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: . Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso di impossibilità ad eseguirloaggiudicazione da parte di Xx.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, in conseguenza il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contrattoqualsivoglia genere e natura.

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Samples: Servizi Integrati Per La Gestione E Manutenzione Di Sistemi E Apparecchiature Elettromedicali

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Scuola, previo avviso scritto, può recedere dal contratto: in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; in Nel caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione gravi violazioni o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni inadempienze contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltantecome elencati all'art. La Scuola può dichiarare risolto 20 del Regolamento di gestione degli impianti sportivi, il contratto: Comune avrà facoltà di risolvere il contratto ed incassare definitivamente la cauzione. Il Comune potrà procedere di diritto, in caso di frodebase all'articolo 1456 c.c., di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio, quali ad esempio: a) interruzione della gestione per oltre un mese o abbandono della gestione, fatte salve cause di forza maggiore; b) contegno abitualmente scorretto o ineducato da parte del concessionario o del personale impiegato nella gestione; c) subconcessione a terzi, in tutto o in parte, ovvero cessione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento ; d) sentenza definitiva a carico dell’Impresa; in caso del concessionario di morte condanna per frode o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; e) ogni inadempienza, infrazione o fatto che rendano impossibile la prosecuzione della gestione, ai sensi dell'articolo 1453 c.c. Dopo una contestazione formale per la quale non siano pervenute, o non siano state accolte dal Comune, le giustificazioni del concessionario, il Responsabile del Servizio Tecnico potrà procedere di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: . Anche in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto risoluzione del contratto oltre i limiti o di recesso unilaterale, tutte le attrezzature ed impianti dovranno essere riconsegnati al Comune in perfetto stato; le attrezzature ed impianti che dovessero risultare mancanti o danneggiati verranno sostituiti o riparati dal Responsabile del quinto d’obbligoServizio Tecnico a spese del concessionario, previo incasso della cauzione per la parte necessaria. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’artIl Comune avrà diritto a rivalersi sulla cauzione per eventuali danni riscontrati all'impianto, per eseguire eventuali lavori di manutenzione ordinaria che fossero necessari e per rivalersi dei maggiori oneri necessari per il riaffidamento della concessione. 4 del presente contrattoIl Comune si riserva di risolvere in ogni momento il contratto per motivi legati a sopravvenuto e prevalente interesse pubblico che saranno prontamente comunicati al concessionario.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento in Concessione Della Gestione E Custodia Del Complesso Sportivo Polivalente

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Scuola1.L’amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, previo avviso scrittoai sensi dell’articolo 1456 C.C., può recedere dal contrattoe fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: in qualunque momento dell’esecuzione• sospensione o interruzione del servizio, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivocausa, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse menoesclusa la forza maggiore, per legittime circostanzeoltre 3 giorni consecutivi; • abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la necessità gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e contestate, compromettano il funzionamento del servizio stessomedesimo o di una qualsiasi delle sue parti; • applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in caso di fallimento del contraenteun semestre; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattualiaccertati dalla competente autorità giudiziaria; • messa in caso di inadempienza dovuta a dolo liquidazione o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso altri casi di cessazione dell’attivitàdi attività del soggetto aggiudicatario; • qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata; • violazione del divieto di utilizzare, cessioneanche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute; • gravi violazioni dell’obbligo di curare le manutenzioni delle strutture, trasformazionedegli impianti, fusione o qualunque modifica nonché di tutte le parti oggetto della gestione; • mancata realizzazione degli investimenti, interventi ed opere dichiarate nell’offerta presentata in sede di gara. 0.Xx facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblicipretendere. In ogni caso, 3.Con la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, sorge per l'amministrazione il diritto di affidare la concessione del servizio al secondo classificato nella procedura di gara se individuato ovvero, in via di urgenza, a trattativa privata ad altra ditta il servizio o la parte rimanente idonea che offra serie garanzie sino all’espletamento di questo in danno all’Impresa altra gara. 0.Xx risoluzione per inadempimento e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione l'esecuzione in danno non esime l’Impresa pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere è eventualmente incorsa, a norma di legge legge, per i fatti che hanno motivato determinato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contratto.

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Samples: Concession Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ScuolaQualora l’aggiudicataria non rispetti pienamente gli obblighi previsti dal contratto e dal capitolato speciale d’appalto, previo ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio, l’Amministrazione avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di appalto, restando a carico dell’impresa appaltatrice il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti alla ASL a questo riguardo. Il contratto si risolve “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di lettera raccomandata con avviso scrittodi ricevimento, può recedere dal contratto: trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità, in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e caso di: a) per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, mancata fornitura delle prestazioni rese per più di due sedute consecutive; b) per gravi inadempienze, frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del mancato guadagno; contratto; c) in caso mancata rispondenza del Sistema a quanto dichiarato in offerta oppure in caso di trasferimento in altra sedenon conformità alle normative vigenti, chiusura temporaneal'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione o le modifiche necessarie per l'eliminazione del difetto riscontrato, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, infine si riserva la necessità del servizio stesso; in caso facoltà di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; ; d) in caso di cessazione dell’attivitàdell'attività, cessione, trasformazione, fusione in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel del ramo di attività; e) in caso di concordato preventivo, di fallimento, fallimento o di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; dell’impresa; f) in caso di morte subappalto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione; g) per motivate esigenze di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga pubblico interesse specificate nel provvedimento di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, Risoluzione per motivate esigenze di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione pubblico interesse specificate nel provvedimento di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro risoluzione; h) violazione della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi normativa in materia di retribuzionetracciabilità dei pagamenti; i) mancata reintegrazione della cauzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnicoeventualmente escussa, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei dannii termini prescritti dall’Amministrazione. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, contratto sorgerà in capo all’Amministrazione il diritto di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo a terzi i servizi in danno all’Impresa del soggetto inadempiente. L’affidamento avverrà mediante scorrimento della graduatoria o per procedura negoziata, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi alla risoluzione del contratto. L’affidamento a terzi sarà notificato all’appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola degli importi relativi. A questi saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le risolto. Esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo sia incapiente, da eventuali penalitàaltri crediti. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativiNel caso di minore spesa, nulla competerà all’inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle esimerà dalla responsabilità civili civile e penali penale in cui la stessa possa incorrere l’appaltatore a norma di legge per i fatti che hanno avranno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto