Common use of Reclami Clause in Contracts

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischio, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura I clienti della Compagnia informare potranno inviare i propi reclami, inerenti al rapporto contrattuale, Colombus Assicurazione Ufficio Gestionei reclami, tramite mail all'indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, oppure via posta all'indirizzo, specificando il reclamante dell’avvenuta ricezione numero di polizza e una breve descrizione del motivo della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stessolamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia comunicherà gli esiti del persona incaricata, provvederà ad analizzare il reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque a fornire un riscontro entro il termine massimo di previsto dalla normativa vigente, dunque entro 45 giorni a decorrere dalla data di ricevimento ricezione del reclamo stessoreclamo. In conformità al disposto del Regolamento IVASS ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, i reclami potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET NET: • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo all’IVASS dovrà contenere, in conformitá all’articolo 5 del Regolamento IVASS numero 24/2010: a) a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) c. breve descrizione del motivo di lamentela; d) d. copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. circostanze In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta quaranticinque giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato. I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati in Inglese all’ Ufficio competente del Paese d'Origine, Telephone: (+▇▇▇) ▇▇▇▇▇▇▇▇, Email: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇, Website: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ L’assicurato, qualora desiderasse sporgere reclamo in merito ad un prodotto assicurativo acquistato on-line, potrà altresì utilizzare la piattaforma on-line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/ .

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Sources: Insurance Contract, Assicurazione Viaggio, Insurance Contract

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti Eventuali reclami intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Compagnia o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui assicurativo devono essere inoltrati per iscritto come di seguito indicateriportato. Eventuali I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L’ Impresa, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni dal ricevimento dello stesso (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l’impresa richieda a quest’ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso d’assenza di riscontro nel termine massimo previsto dalla normativa, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell’Impresa. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore alla Società e dell’eventuale riscontro della fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In mancanza di alcuna Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS: • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle indicazioni previste ai punti a), bdisposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e c) l’IVASSrelativi regolamenti attuativi; • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, che non hanno ricevuto risposta entro il termine massimo previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami per la risoluzione di novanta giorni dalla ricezione liti transfrontaliere In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo chiede è possibile anche rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, come di seguito indicato. Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con le Imprese sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni). Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. È prevista anche la procedura di negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al reclamante, ove sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile in base agli elementi di cui alla lettera aaccedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a dei sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i I reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate devono essere inoltrati per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.iscritto a:

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Temporanea Caso Morte, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Temporanea Caso Morte

Reclami. Siamo convinti Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono pre- senti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che ogni cliente meriti un servizio tempestivopuò essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, cortese ed efficientein caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui Resta salva la facoltà di seguito indicateadire l’Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami riguardanti possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, an- che utilizzando il rapporto contrattuale modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovran- no essere trasmessi mediante posta, telefax o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati ae-mail al seguente indirizzo: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, potranno essere presentati ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incomple- ta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • all’IVASS nel caso di eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale riguardanti il Contratto di Assicurazione o alla la gestione dei sinistriSinistri, ma relativi alla mancata osservanza os- servanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioniAssicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenerecontenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. ; dovrà essere trasmesso a: In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione rice- zione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà gestione del reclamo entro il termine di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti90 (novanta) giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in cui materia di servizi finanziari per le Parti quali si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente e il Contraente Arbitratoindividuabile acceden- do al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇.

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Sources: Insurance Contract, Insurance Contract

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo1. I reclami relativi ad importi addebitati in Fattura, cortese ed efficientedevono essere inviati entro i termini di scadenza della Fattura in contestazione all'indirizzo indicato sulla stessa, salvo eventuali casi di ritardo nel recapito opponibili validamente dal Cliente. Il Cliente è comunque tenuto al pagamento di tutti gli importi non oggetto del reclamo addebitati nella Fattura entro la data di scadenza della stessa. Nel caso in cui il nostro servizio Cliente non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi paghi entro la scadenza indicata in Fattura gli addebiti oggetto di reclamo, TIM sospende, fino alla comunicazione dell'esito del reclamo stesso, l'applicazione di quanto previsto negli articoli 21 e secondo le modalità qui 22. 2. In caso di seguito indicatefrode denunciata che abbia come oggetto l'uso indebito da parte di terzi soggetti del collegamento di rete effettuato al di fuori dei locali nei quali è posto il terminale del Cliente, i pagamenti relativi all'asserito traffico fraudolento oggetto di denuncia rimangono sospesi sino alla definizione della procedura di reclamo o sino alla definizione della procedura di conciliazione indicata nel successivo articolo 26. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione L’accertata insussistenza di manomissione del collegamento di rete, comporterà l’addebito dei sinistri dovranno essere formulati pagamenti precedentemente sospesi. 3. L'esito del reclamo è comunicato al Cliente per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare entro 30 giorni solari dal momento in cui il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico reclamo è pervenuto. 4. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stessoanche nell'ipotesi di frode accertata, TIM provvede alla restituzione degli eventuali importi pagati dal Cliente, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva Fattura e rimborsando al Cliente gli interessi legali per il periodo che intercorre tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso. 5. La Compagnia comunicherà gli esiti del Qualora il reclamo al reclamante il prima possibilenon venga accettato, e comunque entro conclusasi l’eventuale procedura di conciliazione, il termine massimo Cliente è tenuto al pagamento degli importi ancora dovuti maggiorati dell’’indennità di 45 giorni ritardato pagamento calcolata a decorrere dalla data di ricevimento scadenza indicata nella Fattura contestata. La somma contestata deve essere pagata entro la data comunicata da TIM tramite la lettera di definizione del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione e/o della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativiconciliazione; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto quanto dovuto è addebitato su una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratosuccessiva Fattura.

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Sources: Servizio Telefonico, Condizioni Generali Di Contratto

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti All'atto della consegna della merce il committente deve sottoscrivere la documentazione accompagnatoria. Il committente è tenuto ad effettuare un servizio tempestivo, cortese ed efficienteaccurato controllo dei Prodotti al momento della loro consegna o comunque al momento del loro ricevimento da parte del Vettore prima di sottoscrivere per ricevuta il documento di trasporto. Nel caso Tale firma ha l'effetto contrattuale di un'accettazione della merce e dell'attestazione dell'avvenuta verifica della qualità e della quantità di merce presa in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicatecarico. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati contestazioni della merce consegnata per vizi palesi vanno comunicate al vettore, all’atto di ricevimento della stessa, a pena di decadenza, e vanno descritte nella bolla di accompagnamento; le contestazioni per vizi occulti vanno comunicate, sempre a pena di decadenza entro e non oltre otto giorni dalla data riportata sulla documentazione accompagnatoria, per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati aalla venditrice. Piccole differenze nelle misure, nel peso e nel colore della merce non giustificano contestazioni o richieste di risarcimento. Le contestazioni saranno comunque respinte se: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque - non verranno comunicate entro il termine massimo previsto; - non saranno state rispettate le condizioni di 45 giorni dalla data di ricevimento pagamento; - la merce risulterà esser stata impiegata in maniera non corretta; - la merce risulterà esser stata impiegata per scopi e/o per usi diversi da quelli a cui sono destinati; - la merce contestata sarà stata egualmente utilizzata o posta in opera. La contestazione del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami committente si intenderà definitivamente respinta o comunque archiviata ove lo stesso non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta prenda posizione per iscritto entro il termine di quarantacinque 30 giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti comunicazione scritta di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro respingimento della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratosua contestazione.

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Sources: Condizioni Di Vendita, Condizioni Di Vendita

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo1. I reclami relativi ad importi addebitati in Fattura, cortese ed efficientedevono essere inviati entro i termini di scadenza della Fattura in contestazione all'indirizzo indicato sulla stessa, salvo eventuali casi di ritardo nel recapito opponibili validamente dal Cliente. il Cliente è comunque tenuto al pagamento, di tutti gli importi non oggetto del reclamo addebitati nella Fattura entro la data di scadenza della stessa. Nel caso in cui il nostro servizio Cliente non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi paghi entro la scadenza indicata in Fattura gli addebiti oggetto di reclamo, TIM sospende, fino alla comunicazione dell'esito del reclamo stesso, l'applicazione di quanto previsto negli articoli 19 e secondo le modalità qui 20 . 2. In caso di seguito indicatefrode denunciata che abbia come oggetto l'uso indebito da parte di terzi soggetti del collegamento di rete effettuato al di fuori dei locali nei quali è posto il terminale del Cliente, i pagamenti relativi all'asserito traffico fraudolento oggetto di denuncia rimangono sospesi sino alla definizione della procedura di reclamo o sino alla definizione della procedura di conciliazione indicata al successivo articolo 24. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione L’accertata insussistenza di manomissione del collegamento di rete, comporterà l’addebito dei sinistri dovranno essere formulati pagamenti precedentemente sospesi. 3. L'esito del reclamo è comunicato al Cliente per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare entro 30 giorni solari dal momento in cui il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico reclamo è pervenuto. 4. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stessoanche nell'ipotesi di frode accertata, TIM provvede alla restituzione degli eventuali importi pagati dal Cliente, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva Fattura e rimborsando al Cliente gli interessi legali per il periodo intercorrente tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso. 5. La Compagnia comunicherà gli esiti del Qualora il reclamo al reclamante il prima possibilenon venga accettato, e comunque entro conclusasi l'eventuale procedura di conciliazione, il termine massimo Cliente è tenuto al pagamento degli importi ancora dovuti maggiorati dell’indennità di 45 giorni ritardato pagamento calcolata a decorrere dalla data di ricevimento scadenza indicata nella Fattura contestata. La somma contestata deve essere pagata entro la data comunicata da TIM tramite la lettera di definizione del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione e/o della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza conciliazione; quanto dovuto a titolo di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto indennità è addebitato su una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratosuccessiva Fattura.

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Sources: Servizio Telefonico, Servizio Telefonico

Reclami. Siamo convinti Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono pre- senti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che ogni cliente meriti un servizio tempestivopuò es- sere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, cortese ed efficientein caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui Resta salva la facoltà di seguito indicateadire l’Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami riguardanti possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati atrasmessi me- diante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, potranno essere presentati ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • all’IVASS nel caso di eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale riguardanti il Contratto di Assicurazione o alla la gestione dei sinistriSinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioniAssicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenerecontenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. ; dovrà essere trasmesso a: In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al re- clamante l’esito della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà gestione del reclamo entro il termine di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti90 giorni dall’acquisizio- ne degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in cui materia di servizi finanziari per le Parti quali si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamen- te all’IVASS o al sistema estero competente e il Contraente Arbitratoindividuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇.

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Sources: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi, Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi

Reclami. Siamo convinti Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono pre- senti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che ogni cliente meriti un servizio tempestivopuò essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, cortese ed efficientein caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui Resta salva la facoltà di seguito indicateadire l’Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami riguardanti possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati atrasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, potranno essere presentati ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incomple- ta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • all’IVASS nel caso di eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale riguardanti il Contratto di Assicurazione o alla la gestione dei sinistriSinistri, ma relativi alla mancata osservanza os- servanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioniAssicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenerecontenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonicotele- fonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. ; dovrà essere trasmesso a: In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione rice- zione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà gestione del reclamo entro il termine di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti90 (novanta) giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in cui materia di servizi finanziari per le Parti quali si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente e il Contraente Arbitratoindividuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇.

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Sources: Insurance Contract

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoIl reclamo è, cortese ed efficienteai sensi dell’art. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto 2 lettera t-bis) del Regolamento IVASS n. ISVAP n.° 24 del 19 maggio 2008, potranno “una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”. Ai sensi della lettera t-ter), per reclamante deve invece intendersi “un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato”. I reclami devono essere presentati direttamente inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all’attenzione dell’Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (MO), utilizzando una delle seguenti modalità: • A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ • Via fax al numero +▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ • Con il servizio postale Se l’impresa non fornisce risposta, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ PEC: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistriNome, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome Cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti telefonico • L’individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; c) breve l’operato • Breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia doglianza • Copia del reclamo già presentato all’Assicuratore e direttamente alla Società corredato dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni fornito dalla stessa • Ogni documento utile per a descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione circostanze del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS dell’IVASS: • I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l’Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti. • I reclami per i reclami in relazione al cui oggetto quali sia già stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italianaGiudiziaria Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, l’organo incaricato precisamente, nella sezione “Reclami”, è messo a disposizione degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all’Istituto di Vigilanza

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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno devono essere formulati inoltrati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura fax ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - e mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇ La funzione aziendale incaricata della Compagnia informare gestione dei reclami è il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stessoServizio Clienti. La Compagnia comunicherà gli esiti Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla data di ricevimento del reclamo stessoCompagnia. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • questi casi e per i reclami già presentati che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo all’IVASS, nel reclamo dovrà contenere: a) deve essere indicato: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) telefonico • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) ; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) ; • copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro della fornito dalla stessa; e) ; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In mancanza Prima di alcuna interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle indicazioni previste ai punti a), b) controversie previsti a livello normativo o convenzionale. • l’arbitrato: in caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine DAS sulle possibilità di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi esito positivo di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancantiun giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell’art. 18 delle condizioni di assicurazione. In relazione alle controversie inerenti ogni caso resta salva la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami rivolgersi in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità alternativa all’Autorità Giudiziaria. Nel caso I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo sono: • la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in cui vigore dal 9.2.2015; • la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013. Le ricordiamo, per l’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa, la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italianacontroversie in materia assicurativa, l’organo incaricato facendo altresì presente la possibilità di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente attivare preliminarmente l’arbitrato previsto dalla legislazione prescelta nelle Condizioni di Assicurazione e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente la negoziazione assistita facoltativa. * * * D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è responsabile della veridicità e il Contraente Arbitratodella completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale, Perdite Pecuniarie E Assistenza

Reclami. Siamo convinti Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che ogni cliente meriti un servizio tempestivopuò essere utiliz- zato per formulazione del reclamo e la possibilità, cortese ed efficientein caso di mancato o parziale acco- glimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui Resta salva la facoltà di seguito indicateadire l’Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami riguardanti possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utiliz- zando il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati atrasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, potranno essere presentati ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • all’IVASS nel caso di eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale riguardanti il Contratto di Assicurazione o alla la gestione dei sinistriSinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioniAssicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenerecontenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. ; dovrà essere trasmesso a: In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’av- vio dell’istruttoria, entro il termine di novanta 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà gestione del reclamo entro il termine di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti90 (novanta) giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in cui materia di servizi finanziari per le Parti quali si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamen- te all’IVASS o al sistema estero competente e il Contraente Arbitratoindividuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoEventuali reclami possono essere presentati alla Com- pagnia ed all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui disposizioni che seguono. Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestio- ne del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale responsabilità, della effet- tività della prestazione, della quantificazione ed ero- gazione delle somme dovute all’avente diritto o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • . I reclami devono contenere i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamanteReclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) , breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) lamentela ed ogni documento utile per descrivere più a de- scrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscon- tro entro il termine di novanta 45 giorni dalla ricezione data di ricevimen- to dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I re- clami devono essere inviati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail a: Nota informativa - pag. 6 di 12 Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del reclamo chiede Codice delle Assicurazioni Pri- vate, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a di- stanza di servizi finanziari al reclamanteconsumatore), ove individuabile da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in base agli cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compa- gnia nel termine di 45 giorni. Il ▇▇▇▇▇▇▇ indirizzato ad IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del Re- clamante, con eventuale recapito telefonico; denomina- zione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presenta- to alla lettera Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dal- la stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vi- gilanza (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’in- dirizzo ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. I reclami devono essere inviati per iscritto a): Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s. m. i., l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziarial’Assicurato può consultare sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autori- tà Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: – la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in cui giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le Parti parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato; − l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni gene- rali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia; − la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si siano accordate tratti di con- troversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la contro- versia con l’assistenza dei rispettivi avvocati; − la conciliazione paritetica, nel caso di controversie re- lative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, ri- volgendosi ad una legislazione diversa da quella italianadelle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, l’organo incaricato reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Resta salva la facoltà di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratoadire l’Autorità Giudiziaria.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoEventuali reclami possono essere presentati alla Com- pagnia ed all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicatedisposizioni che seguono. Eventuali Vanno indirizzati i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o aventi ad oggetto la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il pro- filo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale erogazione delle somme dovute all’avente diritto o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • . I reclami devono contenere i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamanteReclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) , breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) lamentela ed ogni documento utile per a descrivere più compiutamente il fatto e le circostanzerelative circo- stanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscon- tro entro il termine di novanta 45 giorni dalla ricezione data di ricevimen- to dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I re- clami devono essere inviati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail a: Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del reclamo chiede Codice delle Assicurazioni Pri- vate, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a di- stanza di servizi finanziari al reclamanteconsumatore), ove individuabile da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in base agli cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compa- gnia nel termine di 45 giorni. Il Reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere i se- guenti elementi essenziali: nome, cognome e domici- lio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esau- stiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presentato alla lettera Compagnia e dell’eventuale ri- scontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’i- potesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vi- gilanza (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’in- dirizzo ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. I reclami devono essere inviati per iscritto a): Nota informativa - pag. 6 di 11 Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s. m. i., l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziarial’Assicurato può consultare sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autori- tà Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: − la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in cui giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circo- lazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto libe- ramente dalla parte tra quelli territorialmente compe- tenti. Tale Organismo provvede a designare un media- tore ed a fissare il primo incontro tra le Parti parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato; − l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni gene- rali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia; − la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da cir- colazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non ecce- denti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si siano accordate tratti di controversie relative a materie già sog- gette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare leal- mente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati; − la conciliazione paritetica, nel caso di controversie re- lative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, ri- volgendosi ad una legislazione diversa da quella italianadelle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, l’organo incaricato reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Resta salva la facoltà di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratoadire l’Autorità Giudiziaria.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Autovetture

Reclami. Siamo convinti Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono pre- senti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che ogni cliente meriti un servizio tempestivopuò essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, cortese ed efficientein caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui Resta salva la facoltà di seguito indicateadire l’Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami riguardanti possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati atrasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, potranno essere presentati ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incomple- ta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • all’IVASS nel caso di eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale riguardanti il Contratto di Assicurazione o alla la gestione dei sinistriSinistri, ma relativi alla mancata osservanza os- servanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioniAssicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenerecontenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. ; dovrà essere trasmesso a: In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi man- canti. Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in cui materia di servizi finanziari per le Parti quali si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo diretta- mente all’IVASS o al sistema estero competente e il Contraente Arbitratoindividuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇.

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Sources: Assicurazione

Reclami. Siamo convinti Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che ogni cliente meriti un servizio tempestivopuò essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, cortese ed efficientein caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui Resta salva la facoltà di seguito indicateadire l’Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami riguardanti possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati atrasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo: e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, potranno essere presentati ovvero il reclamo non sia stato accolto e/o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • all’IVASS nel caso di eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla riguardanti il Contratto di Assicurazioneo la gestione dei sinistriSinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioniAssicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenerecontenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. ; dovrà essere trasmesso a: e-mail: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà gestione del reclamo entro il termine di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti90 giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in cui materia di servizi finanziari per le Parti quali si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente e il Contraente Arbitratoindividuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoIl Compratore è tenuto ad accertare, cortese ed efficienteprima dell’utilizzo, le caratteristiche dei tessuti fornitigli e la loro idoneità all’uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici. Nel In caso in cui di tessuti difettosi, il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati Compratore è tenuto ad effettuare una segnalazione per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica preferibilmente certificata. Tale segnalazione deve essere tempestiva e completa (cioè corredata di campione, fotografie, ecc.) di modo che possano chiaramente comprendersi le specifiche del tessuto contestato e i tipi di difetti rilevati. Il Compratore, nella segnalazione, deve altresì indicare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa luogo ove la medesima merce è sita. Il Compratore è tenuto a segnalare i difetti rilevati sul tessuto tramite apposizione di bollini sulla cimossa o comunque in carico del modo tale da non creare pregiudizi al tessuto (esempio pennarelli o marcatori invisibili). Le pezze contestate devono essere corredate dai cartellini identificativi originali. Qualsiasi reclamo, /segnalazione per difettosità visibile/palese dovrà essere comunicato per iscritto entro 5 10 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni lavorativi dalla data di consegna della merce al Compratore. Trattandosi di merce da trasportare da un luogo all’altro, il suddetto termine per la segnalazione dei difetti palesi decorre dal giorno del ricevimento della merce da parte del reclamo stessoCompratore o del terzo cui sia stata spedita per conto del Venditore. In conformità Per quanto riguarda i difetti occulti essi dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta da parte del Compratore e/o dalla comunicazione inviata al disposto Compratore da parte del Regolamento IVASS n. 24 cliente finale. Per tutti i difetti, l’azione per far valere la garanzia si prescrive nel termine di un anno dalla consegna. La contestazione può anche essere anticipata telefonicamente e se il Venditore autorizza esplicitamente il proseguimento della lavorazione, allo stesso ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ sarà attribuibile la responsabilità in merito ad eventuali o maggiori danni subiti dal tessuto; viceversa se il Venditore non ha esplicitamente autorizzato il proseguimento della lavorazione, il Compratore si assumerà tutte le responsabilità del 19 maggio 2008caso, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • qualora decida comunque di procedere ad effettuare la lavorazione stessa. Fatti salve eventuali reclami pattuizioni tra le Parti che prevedano limitazioni di responsabilità per i danni derivanti da vizi del tessuto, il Venditore è tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei tessuti già utilizzati solo se i difetti stessi non relativi al rapporto contrattuale erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni. Specificamente per i difetti visibili, la responsabilità del Venditore è in ogni caso limitata alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e merce allo stato originale che non hanno ricevuto risposta abbia subito ulteriori trattamenti (ad es. vaporizzi o decatizzi), qualora non siano intervenuti accordi diversi, e l’eventuale risarcimento danni a carico del Venditore non può eccedere il valore della merce stessa. La merce oggetto di reclamo deve restare a disposizione del Venditore per 20 giorni successivi alla ricezione, da parte dello stesso Venditore, della segnalazione di cui al co. II del presente articolo, al fine di poter effettuare ogni eventuale esame necessario; in tale periodo, la merce deve essere conservata dal Compratore con la normale diligenza. Qualora il Venditore contesti la sussistenza della difettosità segnalata dal Compratore, egli dovrà entro il termine lo stesso periodo di quarantacinque 20 giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa segnalazione, concordare con il Compratore il Laboratorio e/o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nomeil Centro di Controllo presso cui effettuare i relativi controlli congiunti, cognome accordandosi anche in merito alla relativa tempistica e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna tenendo conto delle indicazioni previste ai punti a), b) fornite dai successivi articoli n. 12 e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato13.

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Sources: Sales Contracts

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima prim a possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni giorn i dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata m ancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASSl’ IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS l’ IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Siamo convinti Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che ogni cliente meriti un servizio tempestivopuò essere utilizzato per formulazione del reclamo e l’indicazione della possibilità, cortese ed efficientein caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui Resta salva la facoltà di seguito indicateadire l’Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami riguardanti possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati atrasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo: e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, potranno essere presentati ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • all’IVASS nel caso di eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale riguardanti il Contratto di Assicurazione o alla la gestione dei sinistriSinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioniAssicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenerecontenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. ; dovrà essere trasmesso a: e-mail: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà gestione del reclamo entro il termine di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti90 giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in cui materia di servizi finanziari per le Parti quali si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente e il Contraente Arbitratoindividuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇

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Sources: Assicurazione Tutela Legale

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoIl reclamo è, cortese ed efficienteai sensi dell’art. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto 2 lettera t-bis) del Regolamento IVASS n. ISVAP n.° 24 del 19 maggio 2008, potranno “una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”. Ai sensi della lettera t-ter), per reclamante deve invece intendersi “un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato”. I reclami devono essere presentati direttamente inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all’attenzione dell’Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (MO), utilizzando una delle seguenti modalità: • A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ • Via fax al numero +▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ • Con il servizio postale Se l’impresa non fornisce risposta, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ PEC: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistriNome, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome Cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti telefonico • L’individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; c) breve l’operato • Breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia doglianza • Copia del reclamo già presentato all’Assicuratore e direttamente alla Società corredato dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni fornito dalla stessa • Ogni documento utile per a descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione circostanze del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui • I reclami relativi alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni assicurative e l’attribuzione della responsabilità si ricorda all’attribuzione di responsabilità, che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziariadevono essere indirizzati direttamente alla Società e che, oltre in caso di ricezione, l’Istituto provvederà ad inoltrare alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentiSocietà entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS • I reclami per i reclami in relazione al cui oggetto quali sia già stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italianaGiudiziaria Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, l’organo incaricato precisamente, nella sezione “Reclami”, è messo a disposizione degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all’Istituto di Vigilanza

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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. 18.1 Nel caso in cui sorga una controversia tra il nostro Cliente e la BANCA relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi. 18.2 Il Cliente può presentare un reclamo alla BANCA, anche per lettera raccomandata o per via telematica agli indirizzi: Banca Popolare del Frusinate s.c.p.a., ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – 03100 Frosinone; ▇▇▇@▇▇▇.▇▇. In alternativa il Cliente può rivolgersi direttamente presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto. 18.3 La BANCA deve rispondere: • entro 30 giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (ad es. conti correnti, mutui, finanziamenti, servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli, ecc.); • entro 60 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi e attività di investimento o i prodotti di investimento assicurativi di Ramo III e di Ramo V del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito, “Codice delle Assicurazioni Private” o “CAP”); • entro 45 giorni, se il reclamo riguarda i prodotti di investimento assicurativi di Ramo I e Multiramo del CAP. 18.4 In caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari se il Cliente non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei tempi previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): i) se l’operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 01/01/2009; ii) nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Per presentare il ricorso è necessario accedere al sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e secondo le registrarsi. Per maggiori informazioni sul Portale e sulle modalità qui di seguito indicatefunzionamento, è possibile consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Eventuali reclami riguardanti Fino al 30 giugno 2019, sarà possibile presentare il rapporto contrattuale ricorso anche in modalità cartacea nei soli casi indicati sul sito internet dell’ABF. Ulteriori informazioni sulle modalità di ricorso all’ABF possono essere richieste alle Filiali della Banca d’Italia oppure presso gli sportelli della BANCA. 18.5 Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie relative al precedente Punto, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati BANCA devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in alternativa: • all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ dove è disponibile il relativo Regolamento; • ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto all’Assicuratore ed indirizzati anell'apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra. 18.6 In caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei tempi previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di problematiche insorte con la BANCA relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 58/98. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della BANCA degli obblighi di cui al paragrafo precedente, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 i) abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla BANCA al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo sua presentazione senza che la BANCA abbia comunicato al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo Cliente le proprie determinazioni; ii) non sia decorso più di 45 giorni un anno dalla data di ricevimento presentazione del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonicoBanca; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.

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Sources: Contratto Quadro Relativo Ai Servizi Di Negoziazione

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficienteEventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società: ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso in di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui si avvale per lo svolgimento dell’attività di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamointermediazione assicurativa, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibileARAG provvederà direttamente alla loro gestione, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni dalla data per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di ricevimento reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e ▇▇▇▇▇▇) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull’Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all’Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo stessoo in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all’: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore (se il reclamo è riferibile al comportamento dell’Impresa), o Servizio Vigilanza Intermediari (se il reclamo è riferibile al comportamento dell’Intermediario), ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇), corredando l'esposto con copia del reclamo eventualmente già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali I reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore alla Società e dell’eventuale riscontro della fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti La politica per la qualità di Bioagricert considera con estrema importanza la fiducia nella certificazione presso clienti e consumatori, e si prefigge quindi l’obiettivo di una risoluzione tempestiva dei reclami sul servizio di controllo e certificazione. La gestione e risoluzione dei reclami è affidata al Comitato Ricorsi-Reclami Bioagricert (CRI). Hanno diritto di presentare reclamo all’OdC tutti gli operatori controllati (diversi dai ricorrenti ad un servizio tempestivoprovvedimento di NC) e/o qualsivoglia ente/associazione/cliente/fornitore/aziende interessate alla certificazione o qualsiasi altro stakeholder, cortese ivi compresi le Autorità Competenti e gli Enti di Accreditamento, attraverso i seguenti canali di raccolta: • Sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ ; • Mail PEC, mail delle sedi dell’OdC, mail dirette del personale dell’OdC; • Fax e altri sistemi di comunicazione postale ed efficienteelettronica; • Comunicazione diretta, anonima o firmata. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui La procedura di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o gestione del reclamo comprende una prima risposta di conferma al reclamante circa la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione reclamo o il rigetto motivato dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti , seguita dalla trattazione del reclamo al reclamante tramite un’indagine per individuare le cause e le possibili azioni correttive che risolvono il prima possibile, caso e comunque possono evitare il ripetersi del problema. Il CRI decide in ordine ai casi sottoposti alla sua trattazione entro il termine massimo di 45 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento presentazione del reclamo; la chiusura del reclamo stessopuò essere condizionato esclusivamente dall’attesa di riscontro da eventuali altri soggetti interpellati (AC e/o altri operatori/organismi). In conformità Le risoluzioni del CRI in merito al disposto reclamo vengono ufficializzate tramite lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata ovvero con un sistema che garantisca l’avvenuta ricezione, contenente copia del Regolamento IVASS n. 24 verbale o motivazione dell’esito del 19 maggio 2008reclamo, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi inviata al rapporto contrattuale o reclamante dalla SRI. Il reclamante ha 30 giorni per appellarsi alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro risoluzione presa dal CRI. Una seconda risoluzione sullo stesso caso è considerata definitiva. Trascorso il termine dei 30 gg per la presentazione di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo un secondo reclamo, il processo di reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratoritiene concluso.

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Sources: Procedura E Accordo Per Il Controllo E La Certificazione Dei Prodotti Biologici

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri sinistri, dovranno essere formulati inoltrati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 35 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tel. 02/888.965.1 – Fax. 02/▇▇▇.▇▇▇.▇▇ E-mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇-▇▇▇.▇▇ avendo cura di indicare almeno i seguenti dati: • nome e cognome, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante; • il numero della polizza e il Suo nominativo; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà Nostra cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo stessoo in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (Fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, con: • nome e cognome, indirizzo completo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno Potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate, anche eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistridel sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre da parte della Nostra, degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, assicurazioni e delle relative norme di attuazione, attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati . È inoltre possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nomeprocedura FIN-NET, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna la risoluzione delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancantiliti transfrontaliere. In relazione alle a controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni dei danni e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre fermo l’obbligo di ricorrere alla mediazione e la facoltà di ricorrere a adire altri sistemi conciliativi conciliativi, ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.

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Sources: Insurance Contract

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo1. I reclami relativi ad importi addebitati in Fattura, cortese ed efficientedevono essere inviati entro i termini di scadenza della Fattura in contestazione all'indirizzo indicato sulla stessa, salvo eventuali casi di ritardo nel recapito opponibili validamente dal Cliente. Il Cliente è comunque tenuto al pagamento di tutti gli importi non oggetto del reclamo addebitati nella Fattura entro la data di scadenza della stessa. Nel caso in cui il nostro servizio Cliente non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi paghi entro la scadenza indicata in Fattura gli addebiti oggetto di reclamo, TIM sospende, fino alla comunicazione dell'esito del reclamo stesso, l'applicazione di quanto previsto negli articoli 21 e secondo le modalità qui 22. 2. In caso di seguito indicatefrode denunciata che abbia come oggetto l'uso indebito da parte di terzi soggetti del collegamento di rete effettuato al di fuori dei locali nei quali è posto il terminale del Cliente, i pagamenti relativi all'asserito traffico fraudolento oggetto di denuncia rimangono sospesi sino alla definizione della procedura di reclamo o sino alla definizione della procedura di conciliazione indicata nel successivo articolo 26. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione L’accertata insussistenza di manomissione del collegamento di rete, comporterà l’addebito dei sinistri dovranno essere formulati pagamenti precedentemente sospesi. 3. L'esito del reclamo è comunicato al Cliente per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare entro 30 giorni solari dal momento in cui il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico reclamo è pervenuto. 4. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stessoanche nell'ipotesi di frode accertata, ▇▇▇ provvede alla restituzione degli eventuali importi pagati dal Cliente, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva Fattura e rimborsando al Cliente gli interessi legali per il periodo che intercorre tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso. 5. La Compagnia comunicherà gli esiti del Qualora il reclamo al reclamante il prima possibilenon venga accettato, e comunque entro conclusasi l’eventuale procedura di conciliazione, il termine massimo Cliente è tenuto al pagamento degli importi ancora dovuti maggiorati dell’’indennità di 45 giorni ritardato pagamento calcolata a decorrere dalla data di ricevimento scadenza indicata nella Fattura contestata. La somma contestata deve essere pagata entro la data comunicata da ▇▇▇ tramite la lettera di definizione del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione e/o della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativiconciliazione; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto quanto dovuto è addebitato su una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratosuccessiva Fattura.

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Sources: Condizioni Generali Di Contratto Offerta Fibra

Reclami. Siamo convinti Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che ogni cliente meriti un servizio tempestivopuò essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, cortese ed efficientein caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui Resta salva la facoltà di seguito indicateadire l’Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami riguardanti possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati atrasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, potranno essere presentati ovvero il reclamo non sia stato accolto e/o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • all’IVASS nel caso di eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale riguardanti il Contratto di Assicurazione o alla la gestione dei sinistriSinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioniAssicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) contenere i seguenti elementi essenziali: - nome, cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonico; b) ; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) ; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) ; - copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. ; dovrà essere trasmesso a: e-mail: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà gestione del reclamo entro il termine di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti90 giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in cui materia di servizi finanziari per le Parti quali si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente e il Contraente Arbitratoindividuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇

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Sources: Assicurazione Dei Rischi Di Morte E Invalidità

Reclami. Siamo convinti Reclami per ▇▇▇▇▇, Ritardi od Ammanchi Il committente che intenda inoltrare un reclamo per una spedizione smarrita, danneggiata o oggetto di ritardo, è tenuto a conformarsi alle disposizioni di legge nazionale e/o a ogni cliente meriti convenzione internazionale applicabile; in caso contrario, B&T si riserva il diritto di respingere il reclamo. In particolare, il reclamo deve essere redatto in forma scritta e deve pervenire entro: • 8 giorni di calendario dal ricevimento della spedizione se il trasporto viene effettuato in ambito domestico, in caso di danneggiamento o mancanza della merce non riscontrabili al momento della consegna; • 7 giorni di calendario dal ricevimento della spedizione se il trasporto viene effettuato ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ o da un servizio tempestivoPaese firmatario della Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada 1956 (CMR); • 14 giorni di calendario dal ricevimento della spedizione se il trasporto della vostra spedizione è effettuato via aerea, cortese entro, verso o da un Paese firmatario della Convenzione di Varsavia (1929) (così come emendata nel tempo, se applicabile), o della Convenzione di Montreal (1999) (così come emendata nel tempo, se applicabile), a seconda della normativa obbligatoriamente applicabile. Successivamente alla prima segnalazione, e non oltre i termini di prescrizione previsti dalla legge o dalle convenzioni applicabili, il reclamo deve essere documentato inviando a B&T tutte le informazioni rilevanti relative alla spedizione ed efficienteallo smarrimento, al danneggiamento. La spedizione si presume consegnata in buone condizioni ove il destinatario non apponga, al momento del ritiro della spedizione, una specifica riserva di danneggiamento o di mancanza al momento della consegna e di avvenuta registrazione inoltrata al sistema. In caso di reclamo per danneggiamento o perdita parziale della merce, il contenuto (o il contenuto residuo) della spedizione e l'imballo originario devono essere messi a disposizione del vettore per essere ispezionati dal perito entro i successivi 7 giorni lavorativi, oppure consegnare i pacchi, nello stato in cui sono stati recapitati e completi di tutti gli imballaggi e di tutto il contenuto, al fattorino incaricato di ritirare per perizia in altra sede. In difetto, il reclamo non può essere preso in considerazione. Fatto salvo quanto diversamente previsto da ogni convenzione e/o legge applicabile, il diritto di presentare reclamo per danni nei confronti dello spedizioniere si estingue a meno che un'azione sia intentata innanzi ad un tribunale di giustizia entro 1 anno dalla data di consegna della spedizione o dalla data nella quale la spedizione avrebbe dovuto essere consegnata o dalla data nella quale il trasporto si è concluso. Fatto salvo quanto diversamente previsto da ogni convenzione e/o legge applicabile, ove il reclamo sia presentato nei termini sopra indicati e ove sia messa a disposizione la necessaria documentazione, il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del vettore dev'essere esercitato - a pena di decadenza - entro un anno dalla data di consegna della spedizione o dalla data nella quale la spedizione avrebbe dovuto essere consegnata o dalla data nella quale il trasporto si è concluso. Nel caso di danneggiamento totale o parziale della merce, a suo insindacabile giudizio B&T o chi per lui può: • renderlo al mittente in cui il nostro servizio quanto non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativipresentabile; • smaltirla senza richiedere alcuna autorizzazione (in genere quando non più trasportabile e/o non riparabile); In entrambi i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine casi B&T si riserva la facoltà di quarantacinque giorni dal fornire una relazione sul danno. Il ricevimento della Spedizione da parte del Destinatario, senza alcuna segnalazione scritta di danno sulla ricevuta della compagnia stessa o consegna, costituirà presunzione "prima facie" che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacentela Spedizione è stata consegnata in buono stato. Il nuovo Condizione necessaria perché B&T prenda in considerazione qualsiasi reclamo dovrà contenere: a) nomeper danni, cognome è che il Destinatario metta a disposizione di B&T il contenuto e domicilio gli imballi originali usati per la Spedizione al fine del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratorelativo controllo.

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Sources: Condizioni Generali Di Trasporto

Reclami. Siamo convinti 10.1 In ogni caso e in ogni momento, il Venditore o altro mandatario può presentare direttamente istanza all’Ufficio del Distributore indicato in fattura, ovvero inviare a tale ufficio motivato reclamo scritto o richiesta di chiarimenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. I reclami potranno anche essere inoltrati e trattati in via telematica utilizzando il portale informatico dedicato accessibile all’indirizzo ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ che ogni cliente meriti un servizio tempestivoil Distributore mette a disposizione di ciascun Venditore al fine di gestire gli scambi informativi bilaterali. 10.2 Qualora il reclamo riguardi importi esposti in fattura per i quali il Venditore abbia contestato la correttezza entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio Distributore non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi sospenderà la riscossione della fattura oggetto di contestazione e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, provvederà a fornire risposta motivata al Venditore entro 5 10 giorni solari dalla ricezione dello stessodella contestazione come previsto dal comma 2.5. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo lettera b) dell’Allegato B alla Deliberazione 268/2015/R/EEL. 10.3 Il Distributore riferisce al reclamante il prima possibile, Venditore o altro mandatario con la massima celerità e comunque entro i termini stabiliti nella Tabella 20 del TIQE. La risposta sarà completa e motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l’indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal Venditore o altro mandatario. 10.4 I Clienti finali potranno richiedere informazioni e presentare reclami scritti in merito ai servizi di distribuzione e misura direttamente al Distributore, oppure per il termine massimo tramite del Venditore, potendo utilizzare allo scopo il modulo predisposto dal Distributore stesso pubblicato sul proprio sito internet alla pagina ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇- venditori-grossisti/documentazione-p210 ed allegato al presente Contratto (Allegato 1), che contiene le modalità di 45 giorni dalla data di ricevimento inoltro e trattazione del reclamo stesso. In in conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre alle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente ArbitratoTIQE.

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Sources: Contratto Per Il Servizio Di Trasporto E Di Connessione Di Energia Elettrica

Reclami. Siamo convinti CNIM gestisce in modo sistematico i reclami provenienti dal "mercato", sia relativi al proprio operato che a quello dei clienti in possesso di certificazioni CNIM, e ricevuti a mezzo fax, e-mail, posta ed indirizzati all'attenzione del Direttore CNIM. I reclami e la gestione degli stessi, rappresentano per CNIM opportunità di miglioramento in termini principalmente di individuazione di eventuali carenze del sistema, prodotto, persona, rispetto ai riferimenti normativi di certificazione e di adozione di interventi presso le entità interessate, per ottenere le correzioni e le azioni correttive e preventive richieste. I reclami, oggetto di gestione, sono tutti quelli ricevuti da parte di Clienti richiedenti la certificazione CNIM, Clienti in possesso della certificazione CNIM, altri soggetti interessati alle certificazioni rilasciate da CNIM. In particolare, saranno oggetto di gestione solo i reclami riconducibili alle attività di certificazione di cui CNIM è responsabile. In ogni cliente meriti un servizio tempestivocaso, cortese ed efficienteCNIM comunicherà per iscritto (entro 15 giorni lavorativi) la ricezione del reclamo e se ritiene di avere responsabilità in merito allo stesso. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e I reclami oggetto di gestione sono trattati secondo le modalità qui procedure di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale riservatezza CNIM, registrati a cura del Responsabile Gestione Qualità CNIM ed analizzati preliminarmente da personale competente, interno e/o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamoesterno, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti che garantisce l'imparzialità rispetto ai contenuti del reclamo stesso (generalmente l'analisi è demandata al RGQ o in alternativa al Responsabile Tecnico di Sezione). L'analisi preliminare del reclamo ai fini della validazione del reclamo stesso viene effettuata sulla base di tutte le informazioni a disposizione e/o reperibili. Per i reclami ritenuti validi si provvederà alla gestione degli stessi con la definizione delle conseguenti eventuali azioni mentre per i reclami non ritenuti validi sarà inviata comunicazione scritta al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento che contiene le motivazioni della non validità del reclamo stessoesposto. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008Relativamente ai reclami validi, potranno come sopra descritto, questi possono essere presentati direttamente generalmente riconducibili a tre tipologie: a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento ) Reclami da parte della compagnia stessa di Clienti in possesso di certificazione CNIM o in corso di certificazione CNIM relativi all'operato o a responsabilità di CNIM (es. il Cliente ritiene che abbiano ricevuto una risposta ritenuta la qualità del servizio di Certificazione offerto non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti arisponda a quanto dichiarato nel presente Regolamento), b) e Reclami da parte di clienti in merito ai prodotti/all'operato/responsabilità dei Clienti in possesso delle certificazioni CNIM, c) l’IVASSReclami da parte di parti interessate alle certificazioni rilasciate a determinati Clienti da CNIM. Nel caso a) il gestore CNIM del reclamo provvederà, ai fini dell’avvio dell’istruttoriain relazione al reclamo, a verificare l'operato CNIM e le eventuali responsabilità. Tale verifica verrà condotta sulla base di tutta la documentazione a disposizione presso gli uffici di CNIM e sulla base di altra eventuale documentazione necessaria. Conseguentemente all'analisi, CNIM provvederà alla eventuale correzione dell'evento e, in caso di identificazione di cause oggettive provvederà ad attivare un'azione correttiva. Nel caso b), prima dell'avvio della gestione del reclamo, CNIM provvederà ad informare (entro il termine di novanta 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo) la/e Organizzazioni coinvolte. Successivamente alla comunicazione all'Organizzazione interessata, CNIM provvederà all'analisi del reclamo chiede e a richiedere all'Organizzazione l’attuazione di una eventuale necessaria correzione e quando applicabile, l’attuazione di un’azione correttiva che saranno valutate da CNIM. Con riferimento alla gestione di tale tipologia di reclamo, potrebbe rendersi necessaria la effettuazione di un audit senza preavviso secondo quanto stabilito al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziariaparagrafo 5.6 del presente regolamento. Nel caso in c), prima dell'avvio della gestione del reclamo, CNIM provvederà ad informare (entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo) la/e Organizzazioni coinvolte. Successivamente alla comunicazione all'Organizzazione interessata, CNIM provvederà all'analisi del reclamo e a richiedere all'Organizzazione l’attuazione di una eventuale necessaria correzione e quando applicabile, l’attuazione di un’azione correttiva che saranno valutate da CNIM. Con riferimento alla gestione di tale tipologia di reclamo, potrebbe rendersi necessaria la effettuazione di un audit senza preavviso secondo quanto stabilito al paragrafo 5.6 del presente regolamento. Con riferimento ai casi di cui sopra, alle conseguenti attività e alla conclusione delle stesse, CNIM comunicherà per iscritto al reclamante (entro 30 giorni solari), gli esiti del processo di trattamento del reclamo e valuterà con lo stesso (Organizzazione o altro reclamante) le Parti si siano accordate per una legislazione diversa modalità di pubblicazione del contenuto del reclamo e della sua risoluzione. In ogni caso, a seguito di richiesta da quella italianaparte del reclamante, l’organo incaricato anche telefonica, CNIM fornirà informazioni sullo stato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratoavanzamento della gestione del reclamo.

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Sources: Certificazione Per l'Installazione Di Ascensori

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno devono essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamoinoltrati all’Assicuratore, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà conteneresecondo le seguenti modalità: a) nomela mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, cognome tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e domicilio del reclamantedallo stesso mediatore, con eventuale recapito telefonico;al quale è allegato il testo dell’accordo. b) individuazione la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del soggetto o procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei soggetti rispettivi avvocati. Resta comunque salva la facoltà di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità adire l’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentimediazione civile. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le Parti si siano accordate relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo” Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per una legislazione diversa da quella italianaiscritto all’Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), l’organo incaricato al seguente indirizzo: ACPR - DCPC / SIR, ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ CEDEX 09, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. Per la risoluzione di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente e il Contraente Arbitrato(individuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Per Il Caso Morte Connesso Alla Stipulazione Di Contratti Di Cessione Del Quinto

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoEventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia ed all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicatedisposizioni che seguono. Eventuali Vanno indirizzati i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o aventi ad oggetto la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale erogazione delle somme dovute all’avente diritto o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • . I reclami devono contenere i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamanteReclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) , breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) lamentela ed ogni documento utile per a descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di novanta 45 giorni dalla ricezione data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I reclami devono essere inviati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail a: Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del reclamo chiede Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al reclamanteconsumatore), ove individuabile da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in base agli cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni. Il Reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presentato alla lettera a)Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà nell’ipotesi di ricorrere risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui descrivere compiutamente il fatto e le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratorelative circostanze.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori

Reclami. Siamo convinti 7.1. L'acquirente ha l'obbligo di ispezionare i beni al momento della consegna per verificare se siano presenti difetti visibili e/o immediatamente percepibili. Si intendono come tali tutti i difetti che ogni cliente meriti un servizio tempestivopossono essere constatati con una normale percezione sensoriale o con una semplice campionatura. L'acquirente è tenuto, cortese ed efficienteinoltre, a controllare se i beni consegnati corrispondono ai dati dell'ordinativo anche sotto altri aspetti. Nel caso in cui Se trascura il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi suo obbligo di controllare i beni, l'acquirente perde tutti gli eventuali diritti nei confronti del venditore. 7.2. L'acquirente sarà obbligato ad accettare i beni consegnati anche se il loro numero, la loro quantità e secondo le modalità qui il loro peso si discostassero di seguito indicatemeno del 10% da quanto convenuto. 7.3. Eventuali I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione sulla qualità e sulla quantità dei sinistri dovranno beni consegnati devono essere formulati presentati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare non più tardi di sette giorni consecutivi dalla consegna. Difetti che possono essere constatati soltanto in una fase successiva (difetti non visibili) devono essere comunicati al venditore per iscritto subito dopo la loro constatazione. Scaduto tale termine, si ritiene che l'acquirente abbia accettato i beni consegnati e non saranno più presi in considerazione eventuali reclami. 7.4. Il reclamo deve includere una descrizione del difetto e, a prima richiesta, al venditore deve essere concessa la possibilità di effettuare indagini sull'oggetto del reclamo. L'acquirente deve consentire l'ispezione dei beni in questione da parte di un perito o un organo indipendente incaricato dal venditore. Se il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico perito dichiara la fondatezza del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stessole spese della perizia saranno a carico del venditore. Se il reclamo viene dichiarato infondato, le spese saranno a carico dell'acquirente. 7.5. Se l'acquirente ha presentato in tempo un reclamo al venditore, e questi ha accettato il reclamo, il venditore è tenuto esclusivamente, a propria scelta, a fornire quanto manca, a sostituire i beni consegnati oppure a restituire una parte proporzionale del prezzo di acquisto. 7.6. La Compagnia comunicherà gli esiti del presentazione di un reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o dell'acquirente non ha l'effetto di sospendere il suo obbligo di pagamento, a meno che abbiano ricevuto una risposta ritenuta tale sospensione non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziariaaccettata espressamente per iscritto dal venditore. 7.7. Nel caso La resa dei beni avviene per conto e a rischio dell'acquirente e può avvenire soltanto in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratoseguito alla previa autorizzazione scritta del venditore.

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Sources: General Terms and Conditions

Reclami. Siamo convinti Reclami che ogni si riferiscono chiaramente, in seguito ad attenta verifica, ad un‘evidente ca- renza nell‘entità o nella qualità delle nostre forniture o dei nostri servizi, devono essere comunicati immediatamente per iscritto a noi e non ai nostri partner, entro un termine massimo di otto giorni dall‘arrivo della merce presso il cliente meriti o presso la persona da questi nominata. Lievi scostamenti nelle dimensioni e nelle versioni nell‘ambito delle tolleranze tecniche indicate non danno diritto a reclami. La restituzione di merce oggetto di recla- mo deve avvenire solo dopo il nostro espresso consenso scritto. In caso di un servizio tempestivoreclamo giustificato e tempestivo per merce difettosa, cortese ed efficienteelimineremo il difetto, a nostra discrezione, correggendolo, fornendo un prodotto privo di difetti o garantendo tramite un accredito la minusvalenza calcolata. Le disposizioni di legge ci consentono di non accettare un adem- pimento successivo. Nel caso di rifiuto all‘adempimento successivo, del fallimento o della poca ragionevolezza per il cliente, questi è autorizzato a recedere, in conformità con le dis- posizioni dei seguenti paragrafi. Per il recesso dal contratto, nella misura in cui un recesso non sia legalmente escluso, il cliente è autorizzato a farlo solo dopo una scadenza senza successo di un termine adeguato da lui posto per l‘adempimento successivo, a meno che il termine fosse non indispensabile in base alle disposizioni di legge. Nel caso di recesso il cliente si assume la responsabilità di un deterioramento, di un deperimento e di mancati utili per colpa intenzionale o negligenza. Per eventuali richieste di risarcimento danni e di rimborso spese del cliente si applicano le disposizioni di cui al punto 10. Nel caso di una re- ticenza dolosa su un difetto o nel caso di assunzione di una garanzia di qualità dell‘oggetto al momento del trasferimento del rischio, i diritti del cliente si basano esclusivamente sulle disposizioni di legge. Siamo autorizzati, oltre che per ragioni di rifiuto a livello giuridico, a rifiutare l‘adempimento successivo anche nel caso in cui il cliente non ci abbia inviato dietro espressa richiesta la merce o un campione oggetto di reclamo; nel caso di un rifiuto di questo tipo, il cliente non ha alcun diritto di recesso. Non siamo obbligati ad un adempi- mento successivo se, senza il nostro servizio consenso, sono stati effettuati interventi o modifiche alla merce, a meno che il cliente non soddisfi dimostri che il difetto non sia stato causato da tali interventi o modifiche. Il termine di prescrizione per la rivendicazione di difetti è di un anno; per un oggetto utilizzato per un edificio in conformità con le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui consuete norme di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o impiego che ne hanno causato la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamodifettosità, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo è di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratodue anni.

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Sources: General Terms and Conditions of Supply and Contract

Reclami. Siamo convinti che Eventuali irregolarità circa la perfezione dell'imballo, della superficie, peso e qualità nonché ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale altro eventuale vizio o la gestione dei sinistri difformità relativamente alla merce consegnata dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione rilevati dall'acquirente, a pena di decadenza, all'atto del ricevimento e prima della presa in consegna, inserendo il reclamo nella bolla di consegna da restituirsi alla venditrice. Il quantitativo e tipologia del bene venduto sarà quello dichiarato dalla venditrice, salvo controllo richiesto dall'acquirente, sempre a pena di decadenza, all'alto del ricevimento e da effettuarsi prima della presa in consegna con spese a carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stessodella parte soccombente. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro Trascorso il termine di quarantacinque 8 giorni dal ricevimento della merce, accertato con la bolletta di consegna del vettore all'acquirente, quest'ultimo decade comunque dal diritto di presentare reclami relativi a vizi od altre difformità non apparenti all'atto del ricevimento. L’acquirente decadrà dal diritto di presentare reclami per vizi di qualsiasi natura o mancanza di qualità dei prodotti se abbia lavorato i beni (tagliato, incollato, ecc..), senza aver preventivamente posto la venditrice in condizioni di esaminare direttamente o far esaminare da parte un terzo indicato dalla venditrice stessa il prodotto prima della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacenteimmissione. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome I reclami sono validi solo se presentati per iscritto con lettera raccomandata entro i termini previsti e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanzecircostanziati in modo tale da consentire alla venditrice un immediato accertamento anche a norma dell'art. 696 c.p.c. In ogni caso la responsabilità della venditrice per vizi o mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine qualità della merce è limitata alla sostituzione dei quantitativi di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancantimerce viziata consegnata. In relazione alle controversie inerenti nessun caso l'acquirente ha diritto di richiedere la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane risoluzione del contratto , o la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziariariduzione del prezzo, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e o il Contraente Arbitratorisarcimento dei danni.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Reclami. Siamo convinti 12.1 Il reclamo per danneggiamento, perdita o deterioramento dei beni oggetto del Servizio non riscontrabili al momento della consegna deve essere presentato al servizio clienti di InPost entro 8 giorni di calendario dalla data di consegna da parte di InPost o entro i diversi termini, ove aventi carattere tassativo, previsti dalle disposizioni normative applicabili per la tipologia di trasporto (es.: 7 giorni di calendario dal ricevimento della spedizione se il trasporto è effettuato ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ o da un paese firmatario della Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada 1956 (CMR); 21 giorni di calendario dal ricevimento della spedizione se il trasporto è effettuato per via aerea, entro, verso o da un paese firmatario della Convenzione di Varsavia (1929) o della Convenzione di Montreal (1999), a seconda della normativa obbligatoriamente applicabile). 12.2 Oltre i termini sopra indicati, nessun reclamo potrà essere presentato nei confronti di InPost. 12.3 Successivamente alla prima segnalazione, e non oltre i termini di prescrizione previsti dalla legge o dalle convenzioni applicabili, il Cliente dovrà compiutamente documentare il reclamo inviando tutte le informazioni rilevanti, a pena di decadenza 12.4 Al fine di poter prendere in considerazione un reclamo per danneggiamento, i beni oggetto del Servizio e l’imballo originario devono essere messi a disposizione di InPost per l’ispezione. 12.5 Fatto salvo quanto diversamente previsto da ogni convenzione e/o legge applicabile, il diritto di presentare reclamo si estinguerà a meno che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso non sia stata formalmente avviata un’azione giudiziale entro 1 anno dalla data di consegna dei beni oggetto del Servizio o dalla diversa data in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi Cliente o il terzo poteva ragionevolmente accorgersi della perdita, del danno o del ritardo. 12.6 Nessun reclamo sarà riscontrato prima che tutti i costi e secondo le modalità qui oneri di seguito indicate. Eventuali deposito e trasporto siano stati pagati. 12.7 Nessun importo riguardante reclami riguardanti il rapporto contrattuale potrà essere dedotto o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione portato in compensazione dal Cliente autonomamente rispetto ai costi e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, oneri di deposito e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione trasporto dovuti a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente ArbitratoInPost.

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Sources: Termini E Condizioni Generali Di Servizio

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un suo agente e/o relativo collaboratore, riguardo ad un contratto o ad un servizio tempestivoassicurativo (Regolamento ISVAP n. 24/2008, cortese ed efficienteart. Nel caso 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a: Al fine di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la un’ottimale gestione dei sinistri dovranno reclami devono essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati aforniti i seguenti dati: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con reclamante ed eventuale recapito telefonico; b) telefonico e/o indirizzo e-mail • numero di polizza • numero di sinistro, qualora aperto • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) l’operato • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; dlamentela • ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato Net Insurance S.p.A., ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente e/o relativo collaboratore, laddove l’impresa richieda a quest’ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis). Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi a: PEC: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ (in tale ultimo caso, eventuali allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf, e la dimensione del messaggio PEC - allegati compresi - deve essere contenuta entro i 5 MB) Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018 La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni: • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email – se disponibile anche indirizzo PEC - eventuale recapito telefonico) • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela • copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’impresa di assicurazione/agente e dell’eventuale riscontro della stessa; e) fornito dalla stessa • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanzerelative circostanze Per la presentazione del reclamo all’IVASS, sul sito dell’Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo. In mancanza di alcuna Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS: • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle indicazioni previste ai punti a), bdisposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni) e crelativi regolamenti attuativi • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza) l’IVASS• i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente • i reclami per la risoluzione di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamanteliti transfrontaliere. Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, ove individuabile in base agli elementi pertanto resta salva la facoltà di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità adire l’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà previo esperimento del tentativo obbligatorio di ricorrere mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a sistemi conciliativi organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). Per i prodotti ove esistentiprevisto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al per cui oggetto si sia stata già adita l’Autorità GiudiziariaGiudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento. Nel caso Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossiaquello in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italianaha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/), l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.o all'IVASS che provvede all'inoltro dandone notizia al reclamante. Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018

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Sources: Assicurazione Danni

Reclami. Siamo convinti Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che ogni cliente meriti un servizio tempestivopuò essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, cortese ed efficientein caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi al- ternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui Resta salva la facoltà di seguito indicateadire l’Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami riguardanti possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il rapporto contrattuale modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno esse- re trasmessi mediante posta, telefax o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati ae-mail al seguente indirizzo: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo massi- mo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, potranno essere presentati ov- vero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il recla- mante potrà rivolgersi direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • all’IVASS nel caso di eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale riguardanti il Contratto di Assicurazione o alla la gestione dei sinistriSinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioniAssicu- razioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenerecontenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. ; dovrà essere trasmesso a: In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione rice- zione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica- re al reclamante l’esito della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà gestione del reclamo entro il termine di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti90 (novan- ta) giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in cui materia di servizi finanziari per le Parti quali si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema Estero competente e il Contraente Arbitratoindividuabile acceden- do al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇.

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Sources: Insurance Contract

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoEventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia ed all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicatedisposizioni che seguono. Eventuali Vanno indirizzati i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o aventi ad oggetto la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale erogazione delle somme dovute all’avente diritto o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • . I reclami devono contenere i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamanteReclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) , breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) lamentela ed ogni documento utile per a descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di novanta 45 giorni dalla ricezione data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I reclami devono essere inviati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail a: Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del reclamo chiede Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al reclamanteconsumatore), ove individuabile da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in base agli cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni. Il ▇▇▇▇▇▇▇ indirizzato ad IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presentato alla lettera Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’indirizzo ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. I reclami devono essere inviati per iscritto a): Nota informativa - pag. 6 di 10 Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s. m. i., l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziarial’Assicurato può consultare sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: − la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s. m. i., quale condizione di procedibilità per esercitare in cui giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le Parti parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato; − la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso , si siano accordate tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati; − la conciliazione paritetica, nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una legislazione diversa da quella italianadelle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, l’organo incaricato reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Resta salva la facoltà di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratoadire l’Autorità Giudiziaria.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Siamo convinti 141 caso di contestazione da parte dell'OLO l'operatore può dare avvio alla procedura di apertura del relativo reclamo. L'Operatore invia a TI, entro la data scadenza fattura, tutte le informazioni utili per la corretta analisi e comprensione delle cause che ogni cliente meriti hanno generato il reclamo, in particolare: via raccomandata AR e/o PEC un testo di sintesi contenete le seguenti informazioni: -Il numero della fattura oggetto di reclamo; -la data di emissione della fattura; -il servizio tempestivooggetto di fatturazione -l'importo della fattura; -l'importo contestato (imponibile); -la sintesi delle cause che hanno prodotto l'apertura del reclamo. -Il dettaglio tecnico alla contestazione costruito sul file ricevuto a supporto della fattura emessa da WARIAN contenente Il servizio contestato; -l'identificativo (ID Risorsa) del servizio contestato; -l'importo fatturato da WARIAN (imponibile) per singolo oggetto fatturato e reclamato; - l'importo atteso dall'Operatore (imponibile) per oggetto fatturato e reclamato; -l'importo della nota di credito attesa dall'Operatore per singolo oggetto fatturato e reclamato; -la causale del reclamo; -le eventuali note esplicative. -gli eventuali documenti a supporto del reclamo (es. mail, cortese ed efficientefax, lettere, ecc.). Nel Resta Inteso che relativamente agli importi non oggetto di contestazione, nel caso in cui gli stessi non vengano pagati nei termini fissati dalla scadenza della fattura, si applica la disciplina prevista dal presente contratto nel paragrafo Interessi di Ritardato Pagamento. Nell'ambito dello svolgimento delle successive attività di verifica, le parti potranno convocare, se necessario, un incontro con i rispettivi Referenti Amministrativi e/o i Referenti Tecnici allo scopo di confrontare e condividere le cause che hanno generato il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e reclamo. Al termine della procedura, qualora la contestazione risulti infondata, il Cliente dovrà comunque corrispondere quanto dovuto con l'applicazione del relativo interesse per ritardato pagamento secondo le modalità qui previsioni di seguito indicatecui al paragrafo Interessi di Ritardato Pagamento. Eventuali reclami riguardanti Al termine della procedura, qualora la contestazione risulti fondata, il rapporto contrattuale o Cliente avrà diritto ad emettere fattura per l'interesse di ritardato pagamento per la gestione dei sinistri dovranno essere formulati quota indebitamente già corrisposta e successivamente riconosciuta come non dovuta per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni periodo che va dalla data di ricevimento presentazione del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione sino alla data di emissione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza nota di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione credito a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacentecorrezione. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nometasso da applicare è il tasso base B.C.E., cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.dal decreto legislativo 231

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Sources: Accordo

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoEventuali reclami possono essere presentati alla Com- pagnia ed all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui disposizioni che seguono. Nota informativa - pag. 5 di seguito indicate. Eventuali 9 Vanno indirizzati i reclami riguardanti aventi ad oggetto la gestio- ne del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il rapporto contrattuale profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effet- tività della prestazione, della quantificazione ed ero- gazione delle somme dovute all’avente diritto o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • . I reclami devono contenere i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamanteReclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) , breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) lamentela ed ogni documento utile per descrivere più a de- scrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscon- tro entro il termine di novanta 45 giorni dalla ricezione data di ricevimen- to dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I re- clami devono essere inviati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail a: Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del reclamo chiede Codice delle Assicurazioni Pri- vate, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a di- stanza di servizi finanziari al reclamanteconsumatore), ove individuabile da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in base agli cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compa- gnia nel termine di 45 giorni. Il ▇▇▇▇▇▇▇ indirizzato ad IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del Re- clamante, con eventuale recapito telefonico; denomina- zione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presenta- to alla lettera Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dal- la stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vi- gilanza (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’in- dirizzo ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. I reclami devono essere inviati per iscritto a): Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s. m. i., l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratol’Assicurato può consultare sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoPotranno essere prese in considerazione esclusivamente contestazioni in ordine all’autenticità dei lotti, cortese ed efficienteall’esistenza di gravi vizi e/o difetti occulti e/o alla non con- formità tra i lotti acquistati e quelli descritti nel catalogo d’asta e disponibili per la visione prima dell’asta. Nel Non sarà in nessun caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui considerato difetto di seguito indicateconformità quello conoscibile con l’ordinaria diligenza dall’acquirente al momento dell’acquisto, avendo avuto l’opportunità di visionare l’immagine del lotto o durante la visione lotti. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati presentati: per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura gli acquisiti in sala (anche tramite agente, intermediario o commissionario), al momento della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico consegna del reclamo, lotto; per gli acquisti per corrispondenza entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 quindici giorni dalla data di ricevimento del reclamo stessolotto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Non saranno pre- si in considerazione reclami trascorsi 60 giorni dalla data di svolgimento dell’asta. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, nessun caso potranno essere presentati direttamente accettati reclami relativi a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami vizi e/o difetti espres- samente citati nella descrizione del lotto e/o comunque riscontrabili dall’immagi- ne del lotto o nella visione del lotto; lotti composti da più pezzi non relativi al rapporto contrattuale descritti sin- golarmente e/o collezioni e/o accumulazioni; lotti con la clausola “da esaminare” e/o “non garantito”; stato di conservazione dei lotti, essendo la valutazione di tale elemento del tutto soggettiva; vizi e/o difetti imputabili a condotta dell’acquiren- te successiva alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni consegna del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • lotto. Ferrario Aste S.r.l. accetterà i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che solo nel caso in cui, a giudizio dei periti nominati da ciascuna parte, il lotto risultasse non hanno ricevuto risposta entro il termine autentico, affetto da gravi vizi o difetti occulti e/o per nulla conforme a quan- to descritto nel catalogo d’asta. In caso di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia accettazione del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile sarà dovuta all’acquirente solo la restituzione delle somme corrisposte per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna l’acquisto del lot- to (con l’esclusione delle indicazioni previste ai punti aspese postali), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera aessendo espressamente escluso ogni risarcimento e/o rimborso ulteriore (ivi incluso quello per le perizie/extension), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere Siamo sempre disponibili a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratovalutare ogni situazione.

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Sources: Condizioni Di Vendita

Reclami. Siamo convinti che 12.1 Il reclamo per danneggiamento, perdita o deterioramento dei beni oggetto del Servizio non riscontrabili al momento della consegna deve essere avanzato al servizio clienti di InPost entro 8 giorni di calendario dalla data di consegna da parte di InPost o entro i diversi termini, ove aventi carattere tassativo, previsti dalle disposizioni normative applicabili per la tipologia di trasporto (es.: 7 giorni di calendario dal ricevimento della spedizione se il trasporto è effettuato ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ o da un paese firmatario della Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada 1956 (CMR); 21 giorni di calendario dal ricevimento della spedizione se il trasporto è effettuato via aerea, entro, verso o da un paese firmatario della Convenzione di Varsavia (1929) o della Convenzione di Montreal (1999), a seconda della normativa obbligatoriamente applicabile). 12.2 Oltre i termini sopra indicati, nessun reclamo potrà essere avanzato nei confronti di InPost. 12.3 Successivamente alla prima segnalazione, e non oltre i termini di prescrizione previsti dalla legge o dalle convenzioni applicabili, il Cliente dovrà compiutamente documentare il reclamo inviando tutte le informazioni rilevanti, a pena di decadenza 12.4 Al fine di poter prendere in considerazione un reclamo per danneggiamento, i beni oggetto del Servizio e l’imballo originario devono essere messi a disposizione di InPost per l’ispezione. 12.5 Fatto salvo quanto diversamente previsto da ogni cliente meriti un servizio tempestivoconvenzione e/o legge applicabile, cortese ed efficiente. Nel caso il diritto di presentare reclamo si estinguerà a meno non sia stata formalmente avviata un’azione giudiziale entro 1 anno dalla data di consegna dei beni oggetto del Servizio o dalla diversa data in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi Cliente o il terzo poteva ragionevolmente accorgersi della perdita, del danno o del ritardo. 12.6 Nessun reclamo sarà riscontrato prima che tutti i costi e secondo le modalità qui oneri di seguito indicate. Eventuali deposito e trasporto siano stati pagati. 12.7 Nessun importo riguardante reclami riguardanti il rapporto contrattuale potrà essere dedotto o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione portato in compensazione dal Cliente autonomamente rispetto ai costi e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, oneri di deposito e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione trasporto dovuti a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente ArbitratoInPost.

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Sources: Termini E Condizioni Generali Di Servizio

Reclami. Siamo convinti Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono pre- senti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che ogni cliente meriti un servizio tempestivopuò essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, cortese ed efficientein caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui Resta salva la facoltà di seguito indicateadire l’Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami riguardanti possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati atrasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, potranno essere presentati ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • all’IVASS nel caso di eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale riguardanti il Contratto di Assicurazione o alla la gestione dei sinistriSinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioniAssicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenerecontenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. ; dovrà essere trasmesso a: In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione rice- zione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà gestione del reclamo entro il termine di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti90 giorni dall’ac- quisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in cui materia di servizi finanziari per le Parti quali si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente e il Contraente Arbitratoindividuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇.

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Sources: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoEventuali reclami possono essere presentati alla Com- pagnia ed all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicatedisposizioni che seguono. Eventuali Vanno indirizzati i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o aventi ad oggetto la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il pro- filo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale erogazione delle somme dovute all’avente diritto o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • . I reclami devono contenere i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamanteReclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) , breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) lamentela ed ogni documento utile per a descrivere più compiutamente il fatto e le circostanzerelative circo- stanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscon- tro entro il termine di novanta 45 giorni dalla ricezione data di ricevimen- to dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I re- clami devono essere inviati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail a: Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del reclamo chiede Codice delle Assicurazioni Pri- vate, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a di- stanza di servizi finanziari al reclamanteconsumatore), ove individuabile da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in base agli cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compa- gnia nel termine di 45 giorni. Il Reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere i se- guenti elementi essenziali: nome, cognome e domici- lio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esau- stiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presentato alla lettera Compagnia e dell’eventuale ri- scontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’i- potesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vi- gilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich-connect.it. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’in- dirizzo ivass@pec.ivass.it. I reclami devono essere inviati per iscritto a): Nota informativa - pag. 6 di 10 Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s. m. i., l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziarial’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autori- tà Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: − la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in cui giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circo- lazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto libe- ramente dalla parte tra quelli territorialmente compe- tenti. Tale Organismo provvede a designare un media- tore ed a fissare il primo incontro tra le Parti parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato; − l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni gene- rali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia; − la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da cir- colazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non ecce- denti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si siano accordate tratti di controversie relative a materie già sog- gette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare leal- mente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati; − la conciliazione paritetica, nel caso di controversie re- lative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, ri- volgendosi ad una legislazione diversa da quella italianadelle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, l’organo incaricato reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Resta salva la facoltà di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratoadire l’Autorità Giudiziaria.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoEventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all’autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali disposizioni che seguono: Vanno indirizzati i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri dovranno Sinistri. I reclami devono essere formulati inoltrati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura E-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della Compagnia informare lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il reclamante dell’avvenuta ricezione fatto e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stessole relative circostanze. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque deve fornire riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stessoall'indirizzo fornito dal reclamante. In conformità Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al disposto consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni. I reclami devono essere presentati direttamente inoltrati per iscritto a: contestualmente corredando l'esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito ▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇ - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali NET. I reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza possono essere indirizzati a: secondo le disposizioni relative alle modalità di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme reclamo e modulistica contenute nel sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione Vigilanza Irlandese (Irish Financial Regulator) ed è competente a distanza dei prodotti assicurativi; • trattare i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine a servizi forniti dalle imprese di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacenteAssicurazione. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti Resta comunque salva la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita adire l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Auto Rischi Diversi Per Autovetture

Reclami. Siamo convinti MP garantisce la buona costruzione e la buona qualità delle merci per 24 mesi dalla data di consegna e si impegna a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoentro tale periodo siano stati riscontrati come effettivamente inservibili, cortese ed efficienteper difetto di materiale o per difetto di lavorazione. a. eventuali difetti relativi allo stato dell’imballaggio, alla quantità dei prodotti consegnati, alla tipologia di articolo, alla difformità del prodotto rispetto alle caratteristiche di quello ordinato ovvero alle misure, al rispetto delle specifiche tecniche e/o al campione, alla tipologia di materiale di produzione usato o ai trattamenti eseguiti – esempio “superficiali” – devono essere comunicati a MP entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla ricezione dei prodotti. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati Il reclamo formulato per iscritto all’Assicuratore dovrà riportare il riferimento dell’Ordine del Cliente ed indirizzati a: Sarà cura i riferimenti della Compagnia informare Conferma di Ordine di MP, oltre alla descrizione del difetto riscontrato oggetto di reclamo. Ove il reclamante dell’avvenuta ricezione reclamo non pervenga a MP entro il termine suddetto e con le indicazioni di cui sopra, i prodotti consegnati si intenderanno accettati come conformi a quelli ordinati dal Cliente. b. eventuali vizi non rilevabili al momento della presa in carico consegna dei prodotti e aventi ad oggetto difetti riconducibili alla materia prima utilizzata e/o difetti di fabbricazione devono essere comunicati a MP entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta e comunque non oltre 3 (tre) mesi dalla consegna, salvo diverso termine concordato. Il reclamo formulato per iscritto dovrà riportare il riferimento dell’Ordine del Cliente ed i riferimenti della Conferma di Ordine di MP, oltre alla descrizione del vizio riscontrato oggetto di reclamo. Ove il reclamo non pervenga a MP entro il termine suddetto e con le indicazioni di cui sopra, i prodotti consegnati si intenderanno accettati come privi di vizi. Al ricevimento del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia MP aprirà la procedura di verifica del difetto / vizio comunicando al Cliente termini e modalità di accertamento e all’esito delle verifiche MP comunicherà gli esiti del reclamo per iscritto al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stessoCliente le proprie determinazioni in merito. In conformità al disposto caso di accettazione del Regolamento IVASS n. 24 reclamo, MP deciderà autonomamente se procedere con la riparazione o con la sostituzione gratuita dei soli pezzi risultati difettosi con esclusione di qualsiasi risarcimento per danni e/o spese di qualsiasi natura. MP non accetterà resi e/o reclami che non rispettino le procedure di cui sopra. In caso di impossibilità di riparazione o sostituzione di prodotti difettosi, la responsabilità del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami MP non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza potrà superare il prezzo di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza acquisto dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratodifettosi stessi.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita / Fornitura

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o la della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Potranno altresì essere indirizzati alla Compagnia; (i) i reclami relativi alla condotta dei propri agenti assicurativi e degli intermediari o dipendenti che collaborino con questi; (ii) anche congiuntamente ad IVASS, i reclami relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi. Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta confermare la ricezione e della presa in carico del reclamo, reclamo entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà lavorativi comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ direttamente, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami relativi alle liti transfrontaliere di cui al paragrafo successivo in materia di procedura FIN-NET. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’intermediario assicurativo o all’intermediario assicurativo iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro della stessadegli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Ai fini della presentazione del reclamo, l’assicurato potrà altresì utilizzare il modello messo a disposizione da IVASS, disponibile al seguente indirizzo: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇_▇▇_▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Per le Parti controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno in ogni caso la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Sono tuttavia disponibili sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra i quali: (i) il tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti); (ii) la negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al D. Lg. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in l. 162 del 10 novembre 2014, che è condizione di procedibilità delle domanda giudiziale in relazione ad ogni controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o; (iii) per i contratti conclusi on-line, la piattaforma on ‐ line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratotrova al seguente indirizzo: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇.

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Sources: Contratto Di Assicurazione: Responsabilità Civile Professionale Per Avvocati

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale Contratto di Assicurazione o la gestione dei sinistri dovranno Sinistri potranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore all’Impresa ed indirizzati a: e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno Potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale Contratto di Assicurazione o alla gestione dei sinistriSinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioniAssicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore all’Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il ; il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta 90 (novanta) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà previo esperimento della procedura di ricorrere a sistemi conciliativi mediazione ove esistentiobbligatoriamente prevista dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità sistema estero competente e il Contraente Arbitratoindividuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇.

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Sources: Insurance Contract

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un suo agente e/o relativo collaboratore, riguardo ad un contratto o ad un servizio tempestivoassicurativo (Regolamento ISVAP n. 24/2008, cortese ed efficienteart. Nel caso 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a: Al fine di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la un’ottimale gestione dei sinistri dovranno reclami devono essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati aforniti i seguenti dati: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con reclamante ed eventuale recapito telefonico; b) telefonico e/o indirizzo e-mail • numero di polizza • numero di sinistro, qualora aperto • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) l’operato • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; dlamentela • ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato Net Insurance S.p.A., ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente e/o relativo collaboratore, laddove l’impresa richieda a quest’ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis). Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi a: PEC: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ (in tale ultimo caso, eventuali allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf, e la dimensione del messaggio PEC - allegati compresi - deve essere contenuta entro i 5 MB) La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni: • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email – se disponibile anche indirizzo PEC - eventuale recapito telefonico) • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela • copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’impresa di assicurazione/agente e dell’eventuale riscontro della stessa; e) fornito dalla stessa • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanzerelative circostanze Per la presentazione del reclamo all’IVASS, sul sito dell’Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo. In mancanza di alcuna Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS: • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle indicazioni previste ai punti a), bdisposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni) e crelativi regolamenti attuativi • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza) l’IVASS• i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente • i reclami per la risoluzione di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamanteliti transfrontaliere. Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, ove individuabile in base agli elementi pertanto resta salva la facoltà di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità adire l’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà previo esperimento del tentativo obbligatorio di ricorrere mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a sistemi conciliativi organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). Per i prodotti ove esistentiprevisto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al per cui oggetto si sia stata già adita l’Autorità GiudiziariaGiudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento. Nel caso Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossiaquello in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italianaha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/), l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.o all'IVASS che provvede all'inoltro dandone notizia al reclamante. Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018

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Sources: Contratto Di Assicurazione Danni

Reclami. Siamo convinti 21.1 Il Cliente ha obbligo di inoltrare i reclami, relativamente ai Servizi che ogni cliente meriti un servizio tempestivone risultano interessati, cortese ed efficientea ASC a mezzo raccomandata a/r o e-mail agli indirizzi specificati nel precedente art. 14. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci termine di giorni 30 (trenta) ASC riscontrerà al cliente. 21.2 Le contestazioni relative agli indirizzi importi fatturati potranno essere inoltrate con ogni mezzo e secondo le modalità qui confermate tramite invio di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale raccomandata a/r o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, pec entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento cadenza della fattura. ASC riscontrerà al Cliente entro giorni 15 (quindici) dalla ricezione della conferma scritta del reclamo. Nell’ipotesi in cui l’oggetto del reclamo, anche con riferimento al precedente punto 21.1, risulti di particolare complessità, tale da rendere impossibile una risposta esauriente nei termini di cui sopra, sarà cura di ASC informare il Cliente sullo stato di avanzamento della pratica. 21.3 Qualora dovuto, il rimborso sarà liquidato entro 45 giorni dalla conclusione delle opportune verifiche, con accredito sulla fattura successiva alla definizione della richiesta di rimborso o direttamente al Cliente. Il Cliente che non sia soddisfatto dell’esito del reclamo stessoo della richiesta di rimborso potrà esperire il tentativo di Conciliazione previsto dal successivo art. In conformità 37 22.1 Salva diversa volontà del Cliente, sulle utenze telefoniche fisse oggetto del Contratto, ASC attiva automaticamente e gratuitamente lo sbarramento selettivo delle numerazioni ad alta tariffazione indicate da AGCOM, e di tutte le numerazioni internazionali e satellitari con prezzo superiore ai 35,00 centesimi di euro di scatto alla risposta (IVA inclusa) e/o 3 centesimi di euro al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice secondo (IVA inclusa). Il Cliente potrà prendere visione dell’elenco aggiornato delle assicurazioni, delle relative norme di attuazionenumerazioni bloccate presso il sito web dell’AGCOM, nonché sul Sito Web di ASC. 22.2 Il Cliente ha diritto di chiedere in ogni tempo la modifica della tipologia di sbarramento e/o la sua totale disattivazione. ▇▇▇ provvederà a soddisfare la richiesta del Cliente entro 5 giorni lavorativi o nel diverso termine previsto dalla legge. 22.3 ASC fornisce gratuitamente specifici servizi di blocco selettivo delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e chiamate che non hanno ricevuto risposta entro il termine consentono di quarantacinque giorni abilitare-disabilitare la linea in modalità controllata dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nomeCliente, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti tramite l’utilizzo di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti aun codice personale (PIN), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine verso determinate tipologie di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratonumerazioni.

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Sources: General Conditions of Contract

Reclami. Siamo convinti L’Impresa è convinta che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete aspettative, il cliente può contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o la della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore all’Impresa ed indirizzati a: Potranno altresì essere indirizzati all’Impresa, anche congiuntamente ad IVASS, i reclami relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi. Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ‐ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇  direttamente, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore all’Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia dell’Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;  i reclami relativi alle liti transfrontaliere di cui al paragrafo successivo in materia di procedura FIN‐NET. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’Impresa all’intermediario assicurativo o all’intermediario assicurativo iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro della stessadegli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Ai fini della presentazione del reclamo, l’assicurato potrà altresì utilizzare il modello messo a disposizione da IVASS, disponibile al seguente indirizzo: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇_▇▇_▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ . In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italianaha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇‐ net/members_en.htm), l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratochiedendo l’attivazione della procedura FIN‐NET o all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

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Sources: Assicurazione Multirischi

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoEventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia ed all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui disposizioni che seguono. • Alla Compagnia Nota informativa - pag. 5 di seguito indicate. Eventuali 9 Vanno indirizzati i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o aventi ad oggetto la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale erogazione delle somme dovute all’avente diritto o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • . I reclami devono contenere i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) seguenti elementi: nome, cognome co- gnome e domicilio del reclamanteReclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) , breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) lamentela ed ogni documento utile per a descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di novanta 45 giorni dalla ricezione data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I reclami de- vono essere inviati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail a: • All’IVASS Vanno indirizzati i reclami: • aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del reclamo chiede Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al reclamanteconsumatore), ove individuabile da parte delle imprese di As- sicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; • nei casi in base agli cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni. Il Reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del Re- clamante, con eventuale recapito telefonico; denomina- zione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presenta- to alla lettera Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a descrivere com- piutamente il fatto e le relative circostanze. Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere uti- lizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www. ▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’indirizzo ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ . I reclami devono essere inviati per iscritto a): Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziarial’Assicurato può consultare sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autori- tà Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: Nota informativa - pag. 6 di 9 • la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in cui giudizio un’azione civile relativa ad una controversia at- tinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle con- troversie relative al risarcimento del danno da circolazio- ne di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fis- sare il primo incontro tra le Parti parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato; • l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni gene- rali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di de- cidere la controversia; • la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da cir- colazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si siano accordate tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si in- staura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare leal- mente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati; • la conciliazione paritetica, nel caso di controversie re- lative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, ri- volgendosi ad una legislazione diversa da quella italianadelle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, l’organo incaricato reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Resta salva la facoltà di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratoadire l’Autorità Giudiziaria.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Furgoni

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o la della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Potranno altresì essere indirizzati alla Compagnia; (i) i reclami relativi alla condotta dei propri agenti assicurativi e degli intermediari o dipendenti che collaborino con questi; (ii) anche congiuntamente ad IVASS, i reclami relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi. Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta confermare la ricezione e della presa in carico del reclamo, reclamo entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà lavorativi comunicare gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ direttamente, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami relativi alle liti transfrontaliere di cui al paragrafo successivo in materia di procedura FIN-NET. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’intermediario assicurativo o all’intermediario assicurativo iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro della stessadegli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Ai fini della presentazione del reclamo, l’assicurato potrà altresì utilizzare il modello messo a disposizione da IVASS, disponibile al seguente indirizzo: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇_▇▇_▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Per le Parti controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno in ogni caso la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Sono tuttavia disponibili sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra i quali: (i) il tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti); (ii) la negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al D. Lg. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in l. 162 del 10 novembre 2014, che è condizione di procedibilità delle domanda giudiziale in relazione ad ogni controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o; (iii) per i contratti conclusi on-line, la piattaforma on - line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitratotrova al seguente indirizzo: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇.

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Sources: Contratto Di Assicurazione: Responsabilità Civile Professionale Per Avvocati

Reclami. Siamo convinti 7.1 Qualsiasi reclamo in merito ad asserite violazioni dei Protocolli e/o difetti di qualità dei Prodotti ex artt.6.2/6.4 delle Condizioni Generali (“Non Conformità”) dovrà essere inoltrato a Cosetex per iscritto a pena di decadenza: a) entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti nei casi di Non Conformità palesi; b) entro e non oltre 8 (otto) giorni dall’accertamento in caso di Non Conformità occulte; c) in ogni caso il diritto al reclamo decade trascorsi 30 (trenta) giorni dalla consegna dei Prodotti. 7.2 Al fine dell’ammissibilità del reclamo il Cliente è tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, la corretta conservazione del Prodotto nonché fornire a Cosetex adeguata documentazione comprovante le presunte Non Conformità dei Prodotti compravenduti. E’ sin d’ora inteso che il Cliente, al momento della formulazione del reclamo, è tenuto a fornire tutta la documentazione idonea a certificare empiricamente la 7.3 Non è in ogni cliente meriti un servizio tempestivocaso ammessa la restituzione dei Prodotti senza l’ottenimento della previa autorizzazione scritta di Cosetex, cortese ed efficientemancando la quale, la Merce sarà restituita al Cliente. 7.4 In caso di reso autorizzato, i Prodotti dovranno essere restituiti con modalità franco destino, a spese e a rischio del Cliente, presso i magazzini di Cosetex entro il termine essenziale di 8 (otto) giorni, decorrenti dalla recezione dell’autorizzazione da parte di Cosetex. 7.5 Al momento della ricezione della Merce asseritamene non conforme, Cosetex provvederà all’analisi della stessa e valuterà se i Prodotti resi rientrano nell’ambito della garanzia di cui all’art. 5 delle Condizioni Generali. 7.6 Nel caso in cui il nostro servizio la Merce resa risulti coperta dalla garanzia e, pertanto, nel caso in cui non soddisfi ricorrano le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti limitazioni di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente all’art. 6 delle Condizioni Generali, le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoriaParti, entro il termine di novanta 20 (venti) giorni dalla ricezione restituzione della Merce, si impegnano, di comune accordo, ad accertare la sussistenza delle Non Conformità reclamate. 7.7 Qualora la sussistenza delle Non Conformità venga accertata, Cosetex provvederà, a sua scelta esclusiva, alla sostituzione dei Prodotti non conformi ovvero alla restituzione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi prezzo di acquisto dei Prodotti stessi. 7.8 In caso di sostituzione dei Prodotti continuerà a decorrere l’originale termine di garanzia di cui alla lettera a)all’art. 5 delle Condizioni Generali, l’integrazione dello stesso con gli elementi mancantiil quale non dovrà pertanto intendersi rinnovato. 7.9 La presentazione di un reclamo non dispensa il Cliente dal pagamento delle fatture alle scadenze stabilite. In relazione Il mancato pagamento delle fatture alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e scadenze stabilite rende il Contraente Arbitratoreclamo improcedibile.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Reclami. Siamo convinti 20.1 Il Cliente potrà inoltrare a Gaxa reclamo utilizzando il modulo reso disponibile dal Fornitore contestualmente alla sottoscrizione del Contratto nonché sul Sito ovvero con ogni altro mezzo utile, in forma scritta, purché sia possibile accertare la data del ricevimento, indicando le proprie generalità ed almeno i seguenti dati necessari per consentire al Fornitore di identificare il Cliente ed inviare la risposta: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della riposta scritta; d) codice alfanumerico identificativo del PDR; e) una breve descrizione dei fatti contestati. In caso di reclamo telefonico, l’operatore che ogni cliente meriti un servizio tempestivoriceve il reclamo provvederà a compilare apposito modulo. 20.2 Entro 20 giorni lavorativi dal momento in cui il reclamo sia pervenuto, cortese Gaxa comunicherà al Cliente, in forma scritta, l’esito del reclamo, indicando il nominativo e il recapito della persona incaricata a fornire eventuali chiarimenti. Se il reclamo richiede tempi di indagine e risposta maggiori, Gaxa ne darà comunicazione al Cliente, indicando gli accertamenti compiuti e i tempi entro i quali prevede la conclusione dell’indagine. Nel caso in cui sia riscontrata la fondatezza del reclamo, il Fornitore comunicherà al Cliente le misure necessarie a risolvere il fatto denunziato, mentre in caso di rigetto del reclamo comunicherà le ulteriori procedure esperibili dal Cliente. 20.3 In caso di reclami relativi all’importo addebitato nella fattura, che deve pervenire entro e non oltre la data di scadenza del termine di pagamento della medesima, Gaxa, riscontrata la fondatezza del reclamo, provvede alle rettifiche ed efficienteemette nuova fattura senza alcuna maggiorazione. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi reclamo sia respinto, il Cliente sarà tenuto a pagare l’importo già richiesto oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura calcolati come previsto dall’art. 14 e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale comunicati al Cliente nella fattura successiva o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stessocon apposito avviso. In conformità caso di ricostruzione dei consumi per irregolare funzionamento dei Gruppi di Misura resta fermo quanto previsto dall’art. 18. 20.4 Il Cliente può presentare al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione Fornitore motivato reclamo scritto con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti dal Fornitore o della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacenteattivata sul Sito. Il nuovo reclamo dovrà contenerepuò essere presentato mediante i seguenti canali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.

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Sources: Gas Supply Activation Request

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso di contestazione da parte del cliente questi può dare avvio alla procedura di apertura del relativo reclamo. L’Operatore invia a WARIAN, entro la data scadenza fattura, tutte le informazioni utili per la corretta analisi e comprensione delle cause che hanno generato il reclamo, in cui particolare: via raccomandata AR e/o PEC un testo di sintesi contenete le seguenti informazioni: il nostro numero della fattura oggetto di reclamo; la data di emissione della fattura; il servizio oggetto di fatturazione l’importo della fattura; l’importo contestato (imponibile); la sintesi delle cause che hanno prodotto l’apertura del reclamo. Il dettaglio tecnico alla contestazione costruito sul file ricevuto a supporto della fattura emessa da WARIAN contenente: gli eventuali documenti a supporto del reclamo (es. mail, fax, lettere, ecc.). Resta inteso che relativamente agli importi non soddisfi oggetto di contestazione, nel caso gli stessi non vengano pagati nei termini fissati dalla scadenza della fattura, si applica la disciplina prevista dal presente contratto nel paragrafo Interessi di Ritardato Pagamento. Nell’ambito dello svolgimento delle successive attività di verifica, le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi parti potranno convocare, se necessario, un incontro con i rispettivi Referenti Amministrativi e/o i Referenti Tecnici allo scopo di confrontare e condividere le cause che hanno generato il reclamo. Al termine della procedura, qualora la contestazione risulti infondata, il Cliente dovrà comunque corrispondere quanto dovuto con l’applicazione del relativo interesse per ritardato pagamento secondo le modalità qui previsioni di seguito indicatecui al paragrafo Interessi di Ritardato Pagamento. Eventuali reclami riguardanti Al termine della procedura, qualora la contestazione risulti fondata, il rapporto contrattuale o Cliente avrà diritto ad emettere fattura per l’interesse di ritardato pagamento per la gestione dei sinistri dovranno essere formulati quota indebitamente già corrisposta e successivamente riconosciuta come non dovuta per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni periodo che va dalla data di ricevimento presentazione del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione sino alla data di emissione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza nota di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione credito a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacentecorrezione. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nometasso da applicare è il tasso base B.C.E., cognome e domicilio previsto dal decreto legislativo 231 del reclamante2002, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione più uno spread del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato7%.

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Sources: Fornitura Del Servizio

Reclami. Siamo convinti Per eventuali contestazioni relative all‘interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all‘Ufficio Reclami della Banca, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, indirizzo di posta elettronica certificata ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, che ogni cliente meriti un servizio tempestivorisponde entro 60 giorni dal ricevimento. Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento effettuati per il tramite del presente contratto, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione Banca è tenuta a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto fornire una risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanzespecificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Fermo restando il diritto di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede fare un esposto alla Banca d‘Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all‘autorità giudiziaria, può alternativamente: - attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al reclamante, ove individuabile in base agli elementi fine di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso trovare un accordo con gli elementi mancantila Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. In relazione alle controversie inerenti Resta impregiudicata la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel all‘autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo; - rivolgersi all‘Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le Parti controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all’ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si siano accordate riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all‘Arbitro si può consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere presso le Filiali della Banca d‘Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell‘ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all‘autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; - attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una legislazione diversa procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da quella italianaesso emanato, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e consultabile sul predetto sito. In ogni caso, il Contraente Arbitrato.Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

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Sources: Conto Corrente

Reclami. Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivoIl reclamo è, cortese ed efficienteai sensi dell’art. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto 2 lettera t-bis) del Regolamento IVASS n. ISVAP n.° 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione “una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”. Ai sensi della procedura FINlettera t-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o ter), per reclamante deve invece intendersi “un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato”. La gestione dei sinistrireclami ricevuti, ma inclusi i relativi alla mancata osservanza riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale. I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di altre disposizioni del Codice Assicuratrice Milanese S.p.A. all’attenzione dell’Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (MO), utilizzando una delle assicurazioni, delle relative norme seguenti modalità: • A mezzo messaggio di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; posta elettronica al seguente indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ i Via fax al numero +▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ • Con il servizio postale Ai reclami già presentati direttamente all’Assicuratore pervenuti viene dato riscontro da parte dell’anzidetta funzione aziendale entro e che non hanno ricevuto risposta entro oltre il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia 45 giorni. Se l’impresa non fornisce risposta, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà corretta, ovvero in caso in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a: I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome: • Nome, cognome Cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti telefonico • L’individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; c) breve l’operato • Breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia doglianza • Copia del reclamo già presentato all’Assicuratore e direttamente alla Società corredato dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni fornito dalla stessa • Ogni documento utile per a descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione circostanze del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS dell’IVASS: • I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l’Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti. • I reclami per i reclami in relazione al cui oggetto quali sia già stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.

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Sources: Insurance Contract

Reclami. Siamo convinti che 13.1 In caso di Servizio difettoso o di addebito o tariffa errati, il Cliente dovrà immediatamente presentare un reclamo scritto al servizio clienti di EasyPark senza indugio, in ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso al più tardi entro 60 giorni dalla data in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi relativo Servizio ha iniziato a essere fornito, oppure dalla data in cui il Cliente è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto venire a conoscenza, del relativo addebito errato. Il reclamo deve specificare chiaramente la natura del difetto o dell'errore. Il Cliente e secondo le modalità qui l'Utente, a seconda del caso, dovrà fornire ragionevole assistenza a EasyPark in relazione a qualsiasi indagine effettuata a seguito del reclamo. 13.2 I reclami relativi a Tariffe di seguito indicateParcheggio o Tariffe di Ricarica errate sono gestiti e risolti in dialogo con il Gestore-P o il Partner interessato. Eventuali reclami riguardanti Se e quando tale reclamo sarà approvato, EasyPark risarcirà senza indugio il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico Cliente con l'importo corrispondente. In caso di rigetto del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti EasyPark dovrà comunicare al Cliente l'esito del trattamento del reclamo e motivare la decisione. Reclami riguardanti un Sistema CameraPark saranno inoltrati al reclamante relativo Gestore-P. 13.3 Prima o dopo aver ottenuto il prima possibilerisarcimento da EasyPark per qualsiasi tariffa, e comunque entro il termine massimo tassa, tributo o altri oneri ai sensi della sezione 13.2 o altri, al Cliente e/o l'Utente può essere domandato di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione opporsi a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento qualsiasi pretesa corrispondente da parte della compagnia stessa di un Gestore-P, Partner o altri terzi, a seconda del caso, come parte dell'assistenza e cooperazione ragionevole da fornire da parte del Cliente e dell'Utente. Inoltre, su richiesta scritta da parte di EasyPark, il Cliente e l'Utente farà in modo che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, EasyPark sia autorizzata a condurre negoziazioni con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile ad agire in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami lite contro qualsiasi terza parte in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziariaad una lite o potenziale lite connessa a tali tasse, tributi o oneri. Nel caso in cui Ciò include la concessione a EasyPark di tutte le Parti si siano accordate autorizzazioni e di tutta l'assistenza ragionevolmente necessaria per una legislazione diversa da quella italianapermettere a EasyPark di difendersi, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta a proprie spese, contro tale pretesa o potenziale pretesa e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente per concludere qualsiasi accordo o compromesso o rinuncia ad un'azione relativi a tale pretesa. EasyPark procederà con la dovuta attenzione e il Contraente Arbitratonel rispetto dei legittimi interessi del Cliente.

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Sources: General Terms and Conditions

Reclami. Siamo convinti I reclami possono essere presentati in qualsiasi forma (orale, scritta in forma libera, scritta su apposito modulo…) e in qualsiasi momento in conseguenza di motivi d’insoddisfazione per ragioni differenti da quelle previste per i ricorsi, relative all’attività di AJA o di persone certificate da AJA. In caso di esplicita richiesta del reclamante, AJA ne garantisce l’anonimato nei confronti di eventuali persone certificate coinvolte. Un addetto AJA riporterà i reclami ricevuti tramite altro mezzo sull’apposito modulo e ne consegnerà copia al Direttore della Divisione, comunicando al reclamante l’avvio del procedimento di reclamo. Il Direttore valida il reclamo: se viene considerato infondato, ne dà comunicazione al reclamante, informandolo nel contempo della possibilità di presentare appello. Se fondato, il Direttore promuove un accertamento interno delle cause che ogni cliente meriti hanno portato alla formulazione del reclamo, con la finalità di: ▪ risolvere la controversia, se applicabile; ▪ migliorare il sistema di gestione di ▇▇▇, se il reclamo non assume i termini di una controversia; ▪ confermare, sospendere o revocare certificazioni rilasciate, nel caso in cui il reclamo riguardi una persona certificata. Tale accertamento può prevedere l’audizione delle persone interne e esterne coinvolte, la richiesta di ulteriori informazioni al reclamante e qualsiasi azione che aiuti la composizione della controversia. Contestualmente alla preparazione dell’accertamento, il Direttore comunica l’esistenza di un servizio tempestivo, cortese ed efficientereclamo all’eventuale persona certificata coinvolta. Nel caso in cui il nostro servizio Direttore sia direttamente coinvolto nel reclamo presentato, l’accertamento viene affidato a figure indipendenti. Il trattamento di un reclamo può avere, a titolo non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi esaustivo, uno o più dei seguenti esiti: ▪ esito negativo: il reclamo viene considerato non accettabile ▪ correzioni, azioni correttive e secondo le modalità qui azioni preventive interne ▪ decisioni di seguito indicatesospensione o revoca di certificati rilasciati L’esito del reclamo viene comunicato al reclamante e alle persone coinvolte; i dettagli degli accertamenti vengono comunicati nei limiti delle garanzie di riservatezza all’interno delle quali opera AJA. Eventuali appelli ai reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste sono gestiti come descritto nel capitolo relativo ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.ricorsi

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Sources: Technical Control Agreement

Reclami. Siamo convinti Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che ogni cliente meriti un servizio tempestivopuò essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, cortese ed efficientein caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi al- ternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno esse- re trasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo: Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ov- vero il nostro servizio reclamo non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il recla- mante potrà rivolgersi direttamente all’IVASS nel caso di seguito indicate. Eventuali eventuali reclami non riguardanti il rapporto contrattuale Contratto di Assicurazione o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistriSinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioniAssicu- razioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenerecontenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. ; dovrà essere trasmesso a: In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione rice- zione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà gestione del reclamo entro il termine di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti90 (novanta) giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in cui materia di servizi finanziari per le Parti quali si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare re- clamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente e il Contraente Arbitratoindividuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇.

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Sources: Contratto Di Assicurazione