Rendicontazione finanziaria Clausole campione

Rendicontazione finanziaria. FoReSTAS è tenuta a riportare a UNISS le spese effettuate nell'ambito del Progetto seguendo le indicazioni riportate nelle Disposizioni Comuni, in particolare nella parte B “Disposizioni finanziarie”. FoReSTAS si impegna ad inviare con cadenza trimestrale entro e non oltre il 15 di ogni mese successivo al trimestre di riferimento, in versione elettronica, il Rendiconto di spesa per le attività progettuali aggiornato e corredato dai documenti attestanti le spese riepilogate nel Rendiconto di spesa (copie dei giustificativi di spesa). Nella scelta dei fornitori dovrà essere rispettata la regola del Best value for money. Le fatture dei subfornitori devono recare espresso riferimento al “LIFE19 NAT/IT/000732 - LIFE SAFE FOR VULTURES”, all’azione/azioni di Progetto ed al CUP di progetto. Le fatture devono inoltre essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce). Per i rendiconti dovranno essere usate le schede ufficiali fornite dalla Commissione (disponibili al sito web xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xx/xxxxxxx/xxxx/xxxx-xxxxxxxxx#xxxxxx-xxx-0) e tutte le colonne dovranno essere compilate ove applicabile, suddividendo le voci di costo per azione di progetto. UNISS riterrà non accettabili i rendiconti e i giustificativi di spesa che non soddisfino le norme indicate nelle Disposizioni Comuni e in particolare che non riportino informazioni come la data di emissione delle fatture, una descrizione adeguata dei beni, giustificativi idonei comprovanti le spese sostenute etc. In ogni caso, si fa presente che le spese necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal documento denominato “Technical application forms” così come dettagliate nella parte C dello stesso, dovranno essere sostenute per intero, al fine di poter richiedere il rimborso delle stesse alla Commissione. Tali spese verranno rimborsate solo a condizione che la Commissione ritenga accettabili i rendiconti presentati. Analogamente alla tempistica della rendicontazione finanziaria, i fogli di presenza (timesheets) e le copie delle buste paga del personale dedicato al Progetto saranno trasmessi a UNISS a cadenza trimestrale entro e non oltre il 15 di ogni mese successivo al trimestre di riferimento. FoReSTAS invierà a UNISS, per quanto di propria competenza, almeno 60 giorni prima delle scadenze previste nel Progetto (allegato “F”), di seguito riportate, il rendiconto finanziario per la pro...
Rendicontazione finanziaria. Nella rendicontazione finanziaria dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento. La rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute dovrà avvenire tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prestata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Quanto dichiarato comporta, pertanto, l’applicazione delle sanzioni stabilite nell’articolo 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni false o mendaci. - essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria; - essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; - riportare il rendiconto analitico dei costi totali sostenuti per realizzazione dell’intervento agevolato, che dovranno essere coerenti con le voci di spesa ritenute ammissibili dalla Regione. Il rendiconto analitico delle spese dovrà indicare la lista delle fatture pagate con particolare riferimento al numero, alla data di emissione, alla descrizione della spesa, alla ragione sociale del fornitore, alla data di pagamento e all’importo, al netto di IVA, di ciascuna fattura; - attestare che: Ø al momento della richiesta di erogazione, l’impresa mantiene i requisiti soggettivi e rispetta le condizioni previste dal presente bando per l’ammissibilità ai contributi; Ø l’impresa si trova nella situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; Ø (solo per le imprese non iscritte all’INPS in quanto prive di dipendenti) l’impresa si trova nella situazione di regolarità per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti relativi ai contributi previdenziali obbligatori previsti dalla normativa vigente; Ø l’impresa è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda; Ø le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo; Ø i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici; Ø i beni acquistati sono di nuova fabbricazione; - i...
Rendicontazione finanziaria. Il beneficiario associato FORESTAS è tenuto a rendicontare i costi come specificato nelle GA (Termini e Condizioni). Il termine entro il quale il beneficiario associato FORESTAS deve fornire al beneficiario coordinatore i rendiconti finanziari intermedi è di 30 giorni prima del termine per la presentazione all'Agenzia/Commissione dei rendiconti intermedi. Per quanto riguarda il rendiconto finale delle spese e delle entrate, il beneficiario associato fornirà al beneficiario coordinatore un “riepilogo dei costi del partecipante” datato e firmato almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione all'Agenzia/Commissione del rendiconto finale.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

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