Responsabilità per danni Clausole campione

Responsabilità per danni. 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità. 16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente. 16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento. 16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. 16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti. 16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.
Responsabilità per danni. 1. I lavoratori sono responsabili dei danni dipendenti da loro colpa nell'esercizio delle proprie mansioni.
Responsabilità per danni. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Agenzia, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Agenzia stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.
Responsabilità per danni. 1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Azienda Sanitaria contraente, è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell’affidamento. 2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell’esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Azienda Sanitaria contraente, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Azienda Sanitaria contraente durante l’esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia. 3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo. 4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Azienda Sanitaria contraente ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Azienda Sanitaria contraente provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.
Responsabilità per danni. I servizi oggetto del contratto verranno svolti nel luogo e secondo modalità,termini e condizioni indicate nel presente atto con esclusiva responsabilità e rischio della Ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. Senza eccezioni o riserve sarà a totale carico dell’Aggiudicatario ogni responsabilità per eventuali danni all’Amministrazione della Fondazione S.Xxxxx Xxxxxxx o a terzi derivanti dall’espletamento dei servizi affidati. L’Ente è di conseguenza sollevato da qualsiasi eventuale obbligo di indennizzo o risarcimento nei confronti della Ditta aggiudicataria o di terzi, ivi compresi gli ospiti della struttura ed il personale impiegato nell’esecuzione dei servizi affidati. La Ditta aggiudicataria si impegna pertanto a manlevare e garantire l’Ente da ogni e qualsivoglia responsabilità discendente dall’espletamento dei servizi affidati col presente contratto. Restano salvi gli interventi in favore dell’impresa aggiudicataria da parte di società assicuratrici. La Ditta aggiudicataria è responsabile del buon andamento dei servizi affidati e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla stessa o al personale da essa dipendente. L’aggiudicatario è, infine, chiamato a rispondere direttamente alla Fondazione Santa Xxxxx Xxxxxxx di Corinaldo degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà di quest’ultimi (struttura, arredi, attrezzature, ecc.)
Responsabilità per danni. 1. In merito alla responsabilità per danni causati a terzi dai dipendenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni. 2. Il dipendente è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza e può essere chiamato a risarcire il danno. La misura della diligenza dovuta dal dipendente si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e alle attitudini del dipendente, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e CO).
Responsabilità per danni. La responsabilità per danni causati a terzi dai dipendenti della CPA è retta dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.
Responsabilità per danni. La responsabilità per danni cagionati a persone o cose in corso dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse è senza riserva alcuna a totale carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore si assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’appaltatore a tale scopo, ai sensi dell’art. 103 c.7 del D.Lgs. 50/16 ed in conformità all’art. – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA - del Capitolato Speciale D’Appalto, ha prodotto polizza assicurativa, n. emessa da in data
Responsabilità per danni. Gli assegnatari sono pienamente responsabili degli eventuali danni causati a seguito di lavori da loro eseguiti, ed in particolare di quelli relativi al manto di copertura del fabbricato. Gli assegnatari si assumono la piena responsabilità per ogni danno eventualmente derivante al soggetto gestore, a coinquilini o a terzi, dalla mancata tempestiva esecuzione dei lavori di competenza degli assegnatari medesimi. In caso di omissione il soggetto gestore, in relazione all'entità del danno, si riserva di eseguire o far eseguire i lavori ritenuti necessari a proprio insindacabile giudizio. In tal caso saranno poste a carico degli assegnatari inadempienti tutte le spese per materiali e mano d'opera, oltre la quota delle spese generali ed ogni altro onere sostenuto dal soggetto gestore, salvo quanto previsto dai successivi artt. 24 e 26. Gli assegnatari sono tenuti a segnalare tempestivamente al soggetto gestore le riparazioni e sostituzioni di competenza di quest'ultimo; in mancanza di tale segnalazione resta esclusa la responsabilità del soggetto gestore stesso per eventuali danni. Gli assegnatari sono pienamente responsabili dei danni all’alloggio, al fabbricato, agli impianti, ai beni mobili ed immobili di proprietà altrui causati da loro comportamenti scorretti o negligenti, compresi i danni derivanti da incendi da loro provocati.
Responsabilità per danni. 1Il lavoratore è responsabile dei danni che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo del rischio professionale, del grado dell’istruzione o delle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché delle capacità ed attitudini dal lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere. 2Le pretese di risarcimento devono essere fatte valere al più presto. Si presume che il datore di lavoro abbia rinunciato al risarcimento, se non lo fa valere nel termine di un mese dalla scoperta del danno.