Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks Opere d'Arte, Polizza Di Assicurazione All Risks Opere D’arte, Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicuratoil Contraente, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizzadi polizza dovuto a incendio, esplosione e scoppio. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, - totali o parziali, parziali - dell’utilizzo di dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni .
a) a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
b) di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico dell’aria e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportatedel suolo. L’Assicurato Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali Per questa condizione particolare non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia; - quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stessoservizio.
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6prestato con specifica partita di polizza, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni totali o parziali, parziali dell’utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stessoconvenuto. L’assicurazione non comprende i danni - a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o penali promosse contro di Luiaffine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, fornendo tutti i documenti il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le prove utili persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla difesa e la Società avrà facoltà elegge 7 giugno 1974 n. 216, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societànonché gli amministratori delle medesime. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. l’articolo 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni diretti e materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizzain conseguenza di incendio, esplosione o scoppio che abbia colpito le cose assicurate. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 2030% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni - a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili Restano in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono “Merci”; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o penali promosse contro di Luiaffine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, fornendo tutti i documenti il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le prove utili persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla difesa e la Società avrà facoltà elegge 7/6/1974 n. 216, se richiesta, il dovere nonché gli amministratori delle medesime. Pagina 26 di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Sezione Incendio Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso. Sono esclusi dalla presente garanzia i danni da inquinamento.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6fino alla concorrenza di € 250.000, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi altrui da sinistro non escluso a termini della presente polizzaincendio, esplosione e scoppio. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni - a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli dagli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l’Assicurato non sia una persona fisica. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Reale Mutua delle procedure civili o e penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società Reale Mutua avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stessodi Reale Mutua.
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Samples: Leasing Agreement
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda alla relativa partita n. 3 e senza applicazione della Sezione 6regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto trasporto, sia di terzi che locati dal Contraente, sotto carico e scarico, ovvero in transito o in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
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Samples: Appalto Annuale Servizi Assicurativi
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere Compagnia tiene indenne l’Assicurato, nel limite fino alla con- correnza del massimale convenuto riportato nell’apposita Massimale indicato nella scheda della Sezione 6di Poliz- za, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose ai beni di terzi da sinistro non escluso Sinistro indennizzabile a termini della presente polizzadi Po- lizza. L’assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell’utilizzo di beni, nonché beni non- ché di attività industriali, commerciali, agricole o di serviziser- vizi, entro il massimale Massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 2010% del massimale Massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni .
a) a cose beni che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i ad eccezione dei veicoli ed i dei Prestatori di lavoro dell’Assicurato e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito nel- l’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli i beni su- gli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento del- l’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Com- pagnia delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società Compagnia avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della del- la causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso con- senso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stessoCompagnia.
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Samples: Assicurazione
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 66 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 2015% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i arrecati ai veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
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Samples: Polizza Incendio Ed Altri Rischi
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni diretti e materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizzain conseguenza di incendio, esplosione o scoppio che abbia colpito le cose assicurate. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 2030% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni - a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La Restano in ogni caso esclusi dalla presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono “Merci”; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stessoaffine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
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Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere tiene indenne l’Assicurato, nel limite l’Assicurato – fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6, nella Scheda di quanto questi Polizza – delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) , quale civilmente responsabile ai sensi di legge Legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizzaincendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” convenuto e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni - a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico genitori e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazionifigli dell’Assicurato, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato ogni altro parente e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stessoaffine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedentele società le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Incendio
Ricorso terzi. La Società si obbliga risponde per le somme dovute a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi terzi che l’assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di dei terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, parziali – dell’utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” convenuto e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. La Società indennizza tali danni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. L’assicurazione non comprende i danni danni: ✓ a cose che il Contraente e/o l’Assicurato l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed e gli effetti personali dei dipendenti e amministratori dell’assicurato, o di terzi e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; ✓ di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. L’Assicurato L’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicuratodell’assicurato. L’Assicurato L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. l’articolo 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6fino alla concorrenza di Euro 1.000.000=, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) , quale civilmente responsabile ai sensi di legge legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stessodella somma assicurata per la presente garanzia. L’assicurazione non comprende i danni danni: Χ a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o consegna, custodia o detenga comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; Χ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante della Contraente. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi altrui da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioniincendio, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” esplosione e sino alla concorrenza del 20% del massimale stessoscoppio. L’assicurazione non comprende i danni danni: - a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli dagli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l’Assicurato non sia una persona fisica. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Reale Mutua delle procedure civili o e penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società Reale Mutua avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàdi Reale Mutua. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice CivileCod. Civ. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stessoè prestata a primo rischio assoluto.
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Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda e senza applicazione della Sezione 6regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizza. L’assicurazione è estesa Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso”. L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato l’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
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Samples: Insurance Agreement
Ricorso terzi. La Società L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose Cose di terzi da sinistro non escluso a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza. Ai soli fini della presente polizzagaranzia iI Xxxxxxxx si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è L’Assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali sospensioni - to- tali o parziali, parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. L’assicurazione Non sono comunque considerati terzi: – il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente; – quando l’Assicurato non comprende i danni sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a cose responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che il Contraente e/si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; – le Società le quali, rispetto all’Assicurato - che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolocollegate, salvo i veicoli ed i mezzi ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, nel testo di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazionicui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportategli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società l’Impresa delle procedure civili o ci- vili e penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società l’Impresa avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della del- la propria responsabilità senza il consenso della Societàdell’Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
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Samples: Assicurazione
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia l’Assicurato delle somme che egli è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da conseguenti a sinistro non escluso indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito le cose assicurate in polizza: Ai fini della presente polizzagaranzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato o da dolo e colpa grave delle persone di lo stesso deve rispondere. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. assicurato L’assicurazione non comprende i danni danni: ⮚ a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia l’assicurato ha in consegna o e custodia o detenga detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. ; ⮚ Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’artil disposto dell’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato C.C. Per limiti di risarcimento, franchigie e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.scoperti vale quanto indicato agli 1 e 2 della sez. 6 della presente polizza
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6di Euro 100.000,00 per tutte le ubicazioni, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (corrispondere per capitali, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni interruzione o sospensioni, totali sospensione - totale o parziali, parziale - dell’utilizzo dei beni di beniterzi, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione L’Assicurazione non comprende copre i danni danni: - □a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. L’Assicurato Non sono considerati Terzi: - □il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. L’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o e penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. dell’Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria delle proprie responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’artil disposto dell’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
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Samples: Insurance Agreement
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) , quale civilmente responsabile ai sensi di legge legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle a cose di terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni • a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le a cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori ed i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente e/ o affine se con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c) le società le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7.6.1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stessocodice civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto fino alla concorrenza dell’importo riportato nell’apposita scheda della Sezione 6all’Art. 2.2 “Somme Assicurate”, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) , quale civilmente responsabile ai sensi di legge legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stessodella somma assicurata per la presente garanzia. L’assicurazione non comprende i danni danni: Χ a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o consegna, custodia o detenga comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; Χ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’AssicuratoSocietà, nel limite in caso di incendio, esplosione o scoppio del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo euro 300.000,00 e senza applicazione di risarcimento (capitalialcuna franchigia, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizzaterzi. L’assicurazione L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni totali o parziali, dell’utilizzo dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro con il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza sottolimite del 2010% del massimale stessosuindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo. L’assicurazione La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni danni:
a) a cose che il Contraente e/o l’Assicurato l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico dell'aria e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportatedel suolo. L’Assicurato L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luinei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà ha la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa gestione stragiudiziale e la difesa dell’Assicuratogiudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto Relativamente alle spese giudiziali si applica l’artl'art. 1917 del Codice Civile. La Qualora per il veicolo assicurato sia resa operante in caso di sinistro la garanzia Ricorso terzi da incendio a complemento dell’assicurazione RCA obbligatoria, la presente garanzia sarà valida ovunque estensione si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stessointenderà operante ad integrazione e in eccedenza rispetto al massimale assicurato con la richiamata altra assicurazione.
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Samples: Insurance Agreement
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 66 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 2030% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’AssicuratoCompagnia assicura, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6entro il Massimale e nei li- miti indicati in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) quale che l’Assicurato è tenuto a pagare a terzi come civilmente responsabile ai sensi di legge per i dei danni materiali e diretti cagionati alle cose ai beni di terzi pro- vocati da sinistro non escluso a termini della presente polizzaIncendio, Esplosione e Scoppio di beni di sua proprietà o da lui detenuti. L’assicurazione è estesa ai Sono compresi i danni derivanti da interruzioni che derivano dall’interruzione o sospensioni, totali dalla sospensione totale o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché parziale di attività industrialiindu- striali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20fino al 10% del massimale stessoMassimale per singolo Sinistro. L’assicurazione Nei casi di responsabilità dell’Assicurato, l’Assicura- zione comprende inoltre i danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio ai locali e al contenuto dell’abi- tazione presa temporaneamente in affitto per le va- canze, fino al 10% della Somma assicurata per il fabbricato per Sinistro e per periodo assicurativo. L’Assicurazione non comprende i danni danni: • a cose e animali che il Contraente e/o l’Assicurato abbia ha in consegna o custodia o detenga detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico quanto esplicitamente previsto dal presente articolo; • conseguenti alla contaminazione dell’acqua dell’aria e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.suolo; Non sono considerati terzi:
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Ricorso terzi. La Dietro corresponsione dello specifico premio pattuito, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel fino alla concorrenza di Euro 3.000.000,00 per sinistro/anno e complessivamente per tutte le ubicazioni (con il limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6di Euro 1.500.000,00 per ubicazione), di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) , quale civilmente responsabile ai sensi di legge legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stessodella somma assicurata per la presente garanzia. L’assicurazione non comprende i danni danni: - a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
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Samples: Insurance Agreement