SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
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Samples: Appalto Per Servizi Di Connettività, Servizi Di Manutenzione E Supporto, Servizi Di Manutenzione E Supporto
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gara, purché in possesso dei “Requisiti di gara tutti ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, alle lettere a), b), ) e c), di quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), e)b) e c) del presente comma, e‐bis), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo dell'articolo 3, comma 224-ter, del Codice dei contrattidecreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europeamembri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gara i soggetti: - appartenenti ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, e/o dello SEE (Spazio Economico Europeo), o di gara tutti i soggetti un Paese beneficiario del Regolamento ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) n.1638/2006 o di un Paese beneficiario dello strumento di assistenza di pre-adesione come disposto dal Regolamento del Consiglio n.1085/2006 che istituisce lo Strumento di Pre-Adesione IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), di seguito indicati come “altri Stati”; - di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) 34 del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di garad.lgs. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli n. 163/2006 (artt. 36 4 e 37 del Codice dei contratti5 Direttiva CE 2004/18; artt. 11 e 12 Direttiva CE 2004/17). I requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti cumulativamente. Ai sensi dell’art. 3711, comma 76, del Codice dei contrattid.lgs. 163/2006, è ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo RTI o consorzio Consorzio ordinario di concorrenti o GEIEconcorrenti, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima se partecipante in raggruppamento RTI o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamentoConsorzio. I consorzi stabili sono tenuti ad Consorzi di cui all’art 34, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a il Consorzio concorre; questi ultimi è fatto divieto di partecipare, non possono partecipare alla gara in qualsiasi alcuna altra forma, alla medesima gara; in . In caso di violazione sono delle disposizioni del presente comma saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di gara, oltre agli autori della violazione, tutti i raggruppamenti temporanei soggetti con essi raggruppati o consorzi ordinari consorziati. Saranno, altresì, esclusi i concorrenti per i quali la stazione appaltante dovesse accertare che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di concorrenti cui lo stesso partecipiunivoci elementi, così come previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006.
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Samples: Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti presentare offerta i soggetti di cui elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 16, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesidella L.p. 26/93, in possesso dei requisiti previsti nel di cui al successivo punto 2.2. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013. Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato,contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di garaqualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli arttIn caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 36 e 37 48 del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 3736 commi 3, comma 7, del Codice dei contratti, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentateGEIE. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionaleAi sensi dell’art. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario 36 comma 6 della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con L.P. 26/93 è vietata la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, partecipazione alla medesima gara; in procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorziatoconsorzio sia i consorziati. È vietata la partecipazione a più – forma di un consorzio stabilepartecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l’esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza, nella parte III, lett. c) del D.G.U.E. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2017-2019, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura. L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente bando, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:
I Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
II Il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa , vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei lavori . A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipipresente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
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Samples: Bando Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gara per l’affidamento del servizio di gara tutti tesoreria i soggetti indicati dall’articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, e precisamente:
a) Per i comuni capoluoghi di provincia , le province , le città metropolitane , ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) Per i comuni non capoluogo di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo;
c) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:
a) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui all’artal comma 1;
b) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui al comma 1, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
c) i raggruppamenti temporanei di impresa;
d) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240.
3. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere a), lettera b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di garad.Lgs. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili n. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È E’ vietata la partecipazione a partecipazione
4. E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
5. Secondo quanto stabilito dall'art. 37 comma 7 del D. Lgs 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara del singolo operatore economico e anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipiconcorrenti.
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Samples: Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34gara, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare “Requisiti di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli ordine generale” (artt. 36 80 D.Lgs. 50/2016)”, e 37 “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del Codice D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei contrattiraggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. Ai 48 del D. Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 3745 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, comma 7anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Codice dei contrattidecreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, è fatto divieto ai concorrenti n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di partecipare cui alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIElegge 8 agosto 1985, oppure di partecipare alla gara n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o grupposocietà consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, a pena tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamentoproduzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Nota bene: I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla alla gara del singolo operatore economico consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; Nota bene: E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nota bene: E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui lo stesso partecipiall’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. n.50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 art. 48 D.Lgs n. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai consorzi di cui alle lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Nota bene: Per i soggetti di cui alle lettere d) e) f) g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui i requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
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Samples: Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti gli operatori economici di cui all’art. 34all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), flettera p) e f‐bis) del Codice dei contratti, D.Lgs.50/2016 nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europeamembri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare ovvero i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 produzione e 37 lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, comma 7n. 1577, del Codice dei contrattie successive modificazioni, è fatto divieto ai concorrenti e i consorzi tra imprese artigiane di partecipare cui alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIElegge 8 agosto 1985, oppure di partecipare alla gara n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o grupposocietà consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, a pena tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamentoproduzione e lavoro. I consorzi stabili sono tenuti formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto conto proprio e dei mandanti. Ai fini della costituzione di partecipareun raggruppamento temporaneo, in qualsiasi altra formagli operatori economici devono conferire, alla medesima gara; in con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura é conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato é gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di violazione sono esclusi inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire all’Amministrazione il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell’Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla gara sia il consorzio sia il consorziatofornitura, fino alla estinzione di ogni rapporto. È vietata La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipidegli oneri sociali.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) 34 del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di garad.lgs. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contrattin. 163/2006.
2. Ai sensi dell’art. 3711, comma 76, del Codice dei contrattid.lgs. n. 163/2006, è ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.
3. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo RTI o consorzio Consorzio ordinario di concorrenti o GEIEconcorrenti, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino se partecipante in RTI o Consorzio. I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione. I Consorzi di cui all’art 34, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; questi ultimi non possono partecipare alla gara medesima in raggruppamento alcuna altra forma. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma saranno esclusi dalla gara, oltre agli autori della violazione, tutti i soggetti con essi raggruppati o consorzio ordinario di concorrenti o gruppoconsorziati.
4. Saranno, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere altresì, esclusi i concorrenti per i quali la stazione appaltante dovesse accertare che le cui offerte, relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionalecosì come previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la alla revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
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Samples: Fornitura E Installazione Di Un Sistema Di Radiocomunicazioni DMR
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 3414 della L.R. n. 21/2015 e dell’art. 4 del vigente regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi: - società e associazioni sportive dilettantistiche, comma 1singole o associate; - enti di promozione sportiva; - federazioni sportive nazionali. Sono altresì ammessi alla gara i soggetti costituiti da associazioni riunite, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesiovvero da associazioni che intendano riunirsi costituendo un comitato di gestione il quale, in possesso caso di aggiudicazione della gara, dovrà essere formalizzato mediante apposito atto notarile. In caso di raggruppamento al concorrente sarà attribuito punteggio di merito pari alla media matematica del totale dei requisiti previsti nel presente Disciplinare punteggi assegnati alle singole associazioni per gli elementi di garavalutazione indicati ai punti successivi. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti La presentazione di partecipare alla gara in più domanda da parte di un raggruppamento temporaneo temporaneo, consorzio o consorzio ordinario comitato di concorrenti gestione comporta l’automatica esclusione della proposta presentata a titolo individuale dei soggetti facenti parte o GEIE, oppure di impegnati nella costituzione del raggruppamento. Costituiscono inoltre presupposto per partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o grupposelezione le seguenti condizioni: - non avere posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale o, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia debiti, aver sottoscritto con l’Amministrazione stessa un congruo piano di ammortamento del debito prima della scadenza del presente avviso. In caso di partecipazione di ATA (Associazione Temporanea di Associazioni) ognuna delle società costituenti il consorzio sia il consorziatoraggruppamento deve trovarsi nelle condizioni di cui al presente paragrafo (allegato 1A); - non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione o comunque interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione tra quelle di cui all’art. È vietata la partecipazione a più 80 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.xx. (Allegato 1A). I soggetti interessati potranno prendere visione dei locali in presenza di un consorzio stabileincaricato dell’Amministrazione, che rilascerà apposita attestazione (Allegato 1B). Si ribadisce che A tal fine potrà essere fissato appuntamento contattando l’Ufficio Sport del Comune allo 055.4496617/618 o scrivendo all’indirizzo e- mail xxxxx@xxxxxx.xxxxx-xxxxxxxxxx.xx.xx entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara scadenza del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipibando.
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Samples: Concessione d'Uso E Gestione
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti presentare offerta i soggetti di cui elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 16, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesidella L.p. 26/93 , in possesso dei requisiti previsti di cui al successivo punto 2.2. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013. Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010. Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di garaqualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli arttIn caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 36 e 37 48 del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016 . Ai sensi dell’art. 3736 commi 3, comma 7, del Codice dei contratti, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentateGEIE. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionaleAi sensi dell’art. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario 36 comma 6 della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con L.p. 26/93 è vietata la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, partecipazione alla medesima gara; in procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorziatoconsorzio sia i consorziati. È vietata Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. * Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016 e xx.xx, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, dovrà compilare la partecipazione parte III, lett. c) del D.G.U.E., fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza. * Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a più base di un consorzio stabilegara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l’esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza, nella parte III, lett. c) del D.G.U.E. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2018-2020, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2018-2020, l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217/2014, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:
I. Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
II. L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei lavori. A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l’Amministrazione inerente la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipipresente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
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Samples: Bando Di Gara Telematica
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente procedura di gara Disciplinare, tutti i soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui all’artalla L. 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 34I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, comma 1con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), ) e c), di quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), eb) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti), e‐bis), ;
f) e f‐bisle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
g) del Codice dei contrattii soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, nonché gli operatori economici“G.E.I.E.”), ai sensi dell’articolo 3del D. Lgs. 23 luglio 1991, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contrattin. 240. Ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma co. 7, del Codice dei contrattiContratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamentoconsorzio. I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi stabili ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti, specificando le parti e le percentuali di esecuzione delle prestazioni che saranno svolte dai singoli componenti l’R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete i il G.E.I.E. Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta offerta, per quali consorziati concorrono: a questi ultimi il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a più pena di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e di tutti i raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di concorrenti offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti. Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui lo stesso partecipial D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.
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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi ammesse a partecipare alla presente procedura di gara tutti i le società che siano soggetti di cui individuati all’art. 3445 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. in possesso: • delle risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità; • dei requisiti di ordine generale: non devono quindi trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; • dei requisiti di idoneità professionale: iscrizione, comma 1per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, lettere a)nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, b)Industria, c), d), e), e‐bis), f) Artigianato e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli Agricoltura; Agli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di garadiversi dall’Italia si applica l’art. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt49 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIERTI/Consorzio/Aggregazioni, oppure di partecipare alla pena l’esclusione dalla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l’Impresa partecipa. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti per i quali si accerti che le cui offerterelative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo .
A) relativamente al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede requisito di offerta per quali consorziati concorronocapacità economico-finanziaria: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; - in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno nel loro complesso rientrare nella tipologia richiesta (o superiore). In particolare, il consorzio sia il consorziatopossesso del requisito di capacità economico-finanziaria sarà determinato sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio /Aggregazione; In caso di Aggregazioni con soggettività giuridica, trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all’art.45, comma 2, lett. È vietata c), del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
B) Relativamente al requisito di capacità professionale e tecnica: - I requisiti tecnico-organizzativi richiesti dall’art. 90 del D.P.R. n.207/2010, dovranno essere posseduti: ▪ in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, dalle imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione nel loro complesso; ▪ in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la partecipazione a più disciplina sopra descritta di un consorzio stabilecui all’art. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara 45, comma 2, lett. c), del singolo operatore economico D.Lgs.n.50/2016 e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipiss.sm.ii.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti presentare offerta i soggetti elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3436, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013. Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell’art. 36, comma 2 della L.p. 26/93. L’Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell’ambito del Raggruppamento. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lettere a)lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, b)in conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, c)l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, d)o di ciascun associato, e)contenente l’impegno che, e‐bis)in caso di aggiudicazione della gara, f) le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e f‐bis) del Codice dei contrattinel mandato, nonché gli operatori economicifatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’articolo 3dell’art. 92, comma 222 del D.P.R. 207/2010. Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del Codice dei contrattiD.P.R. 207/2010, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti previsti nel di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di garaqualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai predetti soggetti si applicano In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In luogo della produzione da parte di ciascuna impresa raggruppata della predetta Dichiarazione di partecipazione, può essere prodotta un’unica dichiarazione di partecipazione cumulativa avente i contenuti di cui al paragrafo 4.1, sottoscritta digitalmente da tutte le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contrattiimprese componenti il raggruppamento. Ai sensi dell’art. 3736 commi 3, comma 7, del Codice dei contratti, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionaleGEIE. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario di GEIE dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con L.p. 26/93 è vietata la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, partecipazione alla medesima gara; in procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziatoi consorziati. È vietata la partecipazione a più In caso di un consorzio stabileinosservanza di tale divieto si applica l’art. Si ribadisce che la mancata osservanza 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio e in tal caso nessuna delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del singolo d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico che si trova nella situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive. Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di tutti collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di concorrenti cui lo stesso partecipiprogettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
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Samples: Affidamento a Cottimo Fiduciario
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gara, purché in possesso dei “Requisiti di gara tutti ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, alle lettere a), b), ) e c), di quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), eb) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 art. 48 D.Lgs n. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai consorzi di cui alle lettere b) e c), e‐bis)designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo dell'articolo 3, comma 224-ter, del Codice dei contrattidecreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europeamembri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
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Samples: Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono 1 -Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.n. 267/2000 ovvero :
a) Banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 3410 del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, comma 1, lettere a), ed al successivo art. 14 del precitato D.lgs.;
b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, Società per azioni in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare dall’art. 208 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di gara. Ai predetti Tesoreria
c) Altri soggetti si applicano le disposizioni normative contenute abilitati per legge Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui al precedente capoverso, sia in forma singola, consortile o in raggruppamento temporaneo, già costituito o da costituire, in conformità agli artt. articoli 34, 35, 36 e 37 del Codice dei contrattiD.Lgs n. 163/2006. Ai sensi dell’art. Valgono i divieti di partecipazione congiunta di cui agli articoli 34, comma 2, 36, comma 5, e 37, comma 7, del Codice D.Lgs n. 163/2006. Per i concorrenti stranieri si applica l’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
2 In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire appositamente, fra i soggetti abilitati di cui alle lettere a, b e c dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000, ciascun componente deve essere in possesso dei contrattirequisiti generali previsti dal disciplinare di gara e cumulativamente dei requisiti di capacità tecnica - professionale richiesti per la partecipazione. Xxxx l’esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese temporaneamente raggruppate, mentre per i consorzi stabili tali requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati dal consorzio e dalla/e consorziata/e dichiarata/e quale/i esecutrice/i.
3 I requisiti di capacità tecnica professionale sempreché frazionabili potranno essere cumulativamente posseduti dalle imprese raggruppate nel loro insieme, secondo le modalità di cui infra, mentre in caso di partecipazione di consorzi stabili, i citati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dovranno essere posseduti dal consorzio.
4 Nel caso di imprese raggruppate i requisiti di capacità economica e tecnica previsti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla Capogruppo in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 60%, mentre le mandanti devono possedere ciascuna almeno il 20% dei requisiti richiesti.
5 Si precisa che la composizione delle imprese raggruppate, con le quote minime di cui al punto precedente, ovvero almeno il 60% la mandataria capogruppo e almeno il 20% le altre imprese mandanti, è fatto divieto vincolante non solo al fine di dimostrare il possesso dei sopra menzionati requisiti di ammissione ma, ai concorrenti sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, ma anche ai fini dell’esecuzione dell’appalto. E’ pertanto vietata qualsiasi modifica alla composizione e alle relative quote di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIEpartecipazione, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare rispetto all’impegno presentato in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipiofferta.
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Samples: Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente procedura di gara documento, tutti i soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui all’artalla L. 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 34I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, comma 1con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), ) e c), di quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), eb) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti), e‐bis), ;
f) e f‐bisle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
g) del Codice dei contrattii soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, nonché gli operatori economici“G.E.I.E.”), ai sensi dell’articolo 3del D.Lgs. 23 luglio 1991, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri n. 240. In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesisezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di lucro, abilitati in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 forza del Codice dei contrattidiritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto. Ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma co. 7, del Codice dei contrattiContratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo R.T.I. o di un consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio ordinario ordinario. Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere produzione e lavoro e i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta offerta, per quali consorziati concorrono: il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a questi ultimi sua volta, un consorzio, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la partecipazione mandataria e le mandanti, specificando, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E. Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a più pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti. In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 del Codice dei Contratti e dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267: - l’impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un consorzio stabilealtro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale competente; - l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, per partecipare deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale, ove già nominato. Si ribadisce In entrambi i casi l’impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipile altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Accordo Quadro
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di Alla gara tutti i è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a)del D.Lgs. n. 163/2006 e le società e associazioni sportive anche dilettantistiche, b), c), d), e), e‐bis), f) gli Enti di promozione e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, propaganda sportiva legalmente costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesie affiliati ad uno o più Enti di promozione riconosciuti dal CONI, in possesso dei requisiti previsti richiesti dal presente bando, che ai sensi della normativa civilistica, fiscale, ecc. vigente, abbiano la capacità giuridica di fornire servizi per conto terzi ed in particolare di essere affidatari dell’oggetto del presente appalto. É consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 163/2006. È inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 47, del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero ai sensi dell’art. 38, comma 5, dello stesso decreto, come previsto nel presente Disciplinare Bando di Gara. Le imprese per essere ammesse alla gara devono essere in possesso, dei seguenti requisiti minimi:
a. iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto della gara;
b. assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a gare ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. Mod. ed int.;
c. essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili;
d. rispetto di tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con soddisfazione di tutti gli adempimenti obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci. NB: In caso di partecipazione al bando in raggruppamento di imprese, tutti i requisiti sopra richiamati devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento.
a. avere la capacità giuridica di fornire servizi per conto terzi ed in particolare di essere affidatari del servizio oggetto di appalto, ai sensi della normativa civilistica, fiscale, ecc. e devono essere costituite nel rispetto della normativa vigente in materia. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione od Ente, devono essere formalizzate almeno con scrittura privata registrata;
b. assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a gare ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int. in quanto compatibili;
c. essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili;
d. rispetto di tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con soddisfazione di tutti gli adempimenti obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci. NB: In caso di partecipazione al bando in raggruppamento di Associazioni cooperative sociali o enti, tutti i requisiti sopra richiamati devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento. Ai predetti soggetti sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:
1. Partecipazione alla gara di un concorrente singolo o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 37 comma 7) D.lgs. n. 163/2006; in tal caso, si applicano le disposizioni normative contenute agli arttprocederà alla esclusione sia dei raggruppamenti che della impresa singola o consorzio;
2. 36 Partecipazione alla gara di un consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e 37 c) e di consorziati per i quali il consorzio concorre, in tal caso si procederà alla esclusione del Codice consorzio e dei contratticonsorziati per i quali il consorzio concorre;
3. Ai sensi dell’art. 37, 38 comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di 1 lett. m-quater) non possono partecipare alla gara medesima procedura di affidamento concorrenti che si trovino fra di loro in più una delle situazioni di un raggruppamento temporaneo controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o consorzio ordinario in una qualsiasi relazione, anche di concorrenti fatto, se la situazione di controllo o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte la relazione comporti che le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse In presenza di tale condizione si procederà all’esclusione di entrambe.
4. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in capo al soggetto aggiudicatario esse rivestono i ruoli di legale rappresentanza; in presenza di tale condizione si procederà all'esclusione dalla gara di TUTTI i concorrenti che si trovano in dette condizioni. Le imprese aventi sede in altri Stati aderenti all’Unione Europea potranno provare il possesso dei requisiti in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. Ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs n. 163/2006, è vietata l'associazione in partecipazione. É vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 9 citato comporta l'annullamento della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa aggiudicazione o dopo l'affidamento la nullità del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazionenonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede concomitanti o successivi alle procedure di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipiaffidamento relative al medesimo appalto.
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Samples: Concession Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente procedura di gara documento, tutti i soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui all’artalla L. 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 34I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, comma 1con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), ) e c), di quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), eb) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti), e‐bis), ;
f) e f‐bisle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
g) del Codice dei contrattii soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, nonché gli operatori economici“G.E.I.E.”), ai sensi dell’articolo 3del D.lgs. 23 luglio 1991, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contrattin. 240. Ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma co. 7, del Codice dei contrattiContratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamentoconsorzio. I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi stabili ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie dei lavori e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E. Ai sensi dell’articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria deve in ogni caso eseguire i lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta offerta, per quali consorziati concorrono: a questi ultimi il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a più pena di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e di tutti i raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di concorrenti cui lo stesso partecipiofferta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare La partecipazione è consentita ai seguenti soggetti: imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti soggettivi generali indispensabili per la partecipazione ai pubblici appalti. Tali soggetti devono, inoltre, possedere, alla data di pubblicazione del presente procedura di gara tutti avviso i soggetti seguenti requisiti:
1) requisiti di cui all’art. 3471 del D.Lgs. 59/2010, comma 1per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande (ove ricorra la fattispecie perché previsto nella proposta progettuale);
2) non aver ceduto, lettere ain tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, immobili di proprietà comunale eventualmente assegnati in precedente concessione;
3) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse. In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa (RTI), b)è sufficiente che il requisito indicato al punto 1 sia posseduto dal soggetto indicato come capofila. Sono esclusi in ogni caso dalla procedura i soggetti che si trovano nei casi di esclusione per la stipula dei contratti pubblici previsti dalla legge. Sono altresì esclusi i soggetti che ricadano anche in una sola delle seguenti ipotesi:
a) che, c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più come conduttori di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario bene di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contrattoproprietà comunale, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazionetrovino nei confronti del Comune di Cerignola in condizione di morosità nel pagamento del canone, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; salvo quanto previsto in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia piani di rateizzo;
b) che abbiano, nei confronti del Comune di Cerignola, arretrati in ordine ai tributi locali salvo quanto previsto in caso di piani di rateizzo;
c) che rivestano una delle seguenti cariche e/o qualifiche:
1. sindaco, assessore o consigliere comunale;
2. dirigente comunale;
3. personale ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
4. cariche negli organi sociali o funzioni direttive negli Enti e nelle società partecipate totalmente o in via maggioritaria dal Comune. In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento di imprese il consorzio sia soggetto capofila (mandatario) dovrà specificare i soggetti componenti il consorziatoraggruppamento e le attività che ciascuno di essi andrà ad espletare. È vietata In caso di raggruppamento la partecipazione a più domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che vi partecipino e contenere l'impegno che, in caso di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico assegnazione dell'immobile, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipiper conto proprio e dei mandanti.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti gli operatori economici di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 2245, del Codice dei contrattiD.lgs. n. 50/2016, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europeaed operanti nel settore del trasporto pubblico, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, con noleggio o scolastico in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o grupposeguenti requisiti, a pena di esclusione esclusione. Oltre ai requisiti di tutte ordine generale, per essere ammessi a partecipare alla gara, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016:
A) Requisiti di idoneità professionale:
1. iscritti al registro delle imprese presso la competente Camera di commercio. Dovrà essere indicato, il numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale, oggetto dell’attività (che deve essere coerente con quello oggetto dell’appalto), generalità del titolare, soci,amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari quali risultano dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; per le offerte presentateimprese residente in altro Stato UE varrà l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza;
2. La Commissione in possesso dell’attestazione di gara procederà abilitazione professionale ad escludere i concorrenti le effettuare il servizio di trasporto di cui offerteall’articolo 6 del D.M. 20/12/1991 nr. 448.
B) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
1. disponibilità di un parco macchine adeguato per lo svolgimento del servizio con almeno sei mezzi secondo quanto previsto all’articolo 13 del Capitolato speciale d’appalto;
2. negli anni 2015 e 2016, sulla base la media del numero di univoci elementioperatori impiegati in servizi di trasporto pubblico e/o scolastico deve essere uguale o maggiore, siano imputabili ad un unico centro decisionaleper ogni singolo anno, a cinque;
3. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazionedimostrare una esperienza lavorativa nello svolgimento dei servizi di trasporto di almeno due anni consecutivi nel triennio 2014-2016, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamentofatturato complessivo annuo di almeno € 150.000,00 esclusa IVA;
4. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più disponibilità di un consorzio stabiledeposito di rimessaggio, per gli automezzi adibiti allo svolgimento del servizio oggetto del presente bando, entro 40 km di distanza viaria dal Municipio del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxx (BG); la disponibilità può essere a titolo di proprietà, di affitto o di comodato d’uso ed il titolo che certifica la disponibilità del deposito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti N.B. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o consorzi ordinari aggregazioni di concorrenti cui lo stesso partecipiall’art. 45 d.lgs. 50/2016 i requisiti di cui la precedente punto A) devono essere posseduti da ciascuna delle ditte che costituisce o costituiranno il raggruppamento, il consorzio o l’aggregazione mentre quelli di cui al punto B) potranno essere posseduti cumulativamente dalle ditte, e posseduti per il 60% dall’impresa capogruppo e la restante percentuale dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20%.
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Samples: Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara 1. Possono concorrere all'affidamento dell'incarico tutti i soggetti di cui all’art. 3445 del Codice, comma 1in forma singola o associata, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) che non versino nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che siano in possesso dei requisiti previsti nel indicati nella presente Disciplinare lettera di garainvito.
2. Ai predetti soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni normative contenute di cui agli artt. 36 47 e 37 48 del Codice Codice.
3. È consentita la partecipazione a raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 anche non ancora costituiti. In caso di partecipazioni di raggruppamenti, si precisa che:
a. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modifica alla composizione del raggruppamento rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei contratticoncorrenti riuniti in raggruppamento di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
b. Qualora aderisse all’accordo quadro un raggruppamento non ancora costituito, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 48 del D.Lgs. Ai n. 50/2016, prima della stipula del contratto.
c. Xxxx l'esclusione dalla gara, in caso di presentazione dell’offerta in forma plurisoggettiva, ai sensi dell'art. 48, comma 4, D.Lgs. 50/16, devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti; ai sensi dell’art. 3783, comma 78, del Codice dei contrattid. lgs. 50/2016, è si precisa altresì che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
d. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti entrambi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipiconcorrenti.
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Samples: Accordo Quadro
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono 3.1. Potranno chiedere di essere ammessi a partecipare alla presente Procedura (“Domanda di Partecipazione”) sia soggetti giuridici che persone fisiche, purché dotati dei seguenti requisiti (“Requisiti”), che devono sussistere all’avvio della Procedura e per tutta la durata della stessa:
a) non essere stati nei dodici mesi precedenti la Domanda di Partecipazione in stato di liquidazione e/o in una delle situazioni di cui agli artt. 2446, 2447;
b) non essere stati nei dodici mesi precedenti la Domanda di Partecipazione sottoposti a procedure concorsuali di alcun genere o di liquidazione o ad altro tipo di procedura comunque fondata sullo stato di gara tutti i soggetti insolvenza, crisi, cessazione dell’attività o gestione coattiva, in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
c) non essere assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’art. 349, comma 1co. II, lettere a), b), lett. c), D.Lgs. n. 231/2001 o a sanzioni equivalenti che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
d)) non avere legali rappresentanti, e)amministratori, e‐bis)institori, fprocuratori generali, componenti degli organi di vigilanza, socio unico (o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) e f‐bis) del Codice che abbiano subìto condanna definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per uno dei contrattireati di cui all’art. 80, nonché gli operatori economici1° comma, d.lgs. n. 50/2016 o nei cui confronti operi una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 ovvero che, ai sensi dell’articolo 3della legislazione dello Stato di appartenenza, comma 22abbiano subìto condanna per reati, del Codice dei contrattio siano soggetti a misure ostative, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare equivalenti;
e) che non abbiano subìto condanna definitiva o decreto penale di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 37444 cod. proc. pen. per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 159/2011 ovvero che, comma 7ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, del Codice dei contrattinon abbiano subìto condanna per reati, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIEsiano soggetti a misure ostative, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipiequivalenti.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a Possono partecipare alla al presente procedura bando: – Imprenditori individuali, – Società, Consorzi, Raggruppamenti Temporanei di gara tutti i soggetti Imprese (R.T.I.) – costituiti o costituendi – non- ché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, – Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato, con personalità giuridica; – Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) 36 del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare Civile che siano dotate di garaproprio stru- mento statutario; – Raggruppamento di due o più Associazioni. Ai predetti I soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppopartecipanti al bando debbono, a pena di esclusione dalla procedura di tutte le offerte presentateassegnazione: non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di Cinisello Balsamo per fatti addebitabili al concessionario stesso; non avere debiti o morosità e neppure liti pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo. La Commissione situazione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base morosità non si configura qualora il partecipante sani la propria posizione debitoria entro il termine di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento scadenza del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamentobando. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare suddetti soggetti devono essere in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipipossesso dei requisiti richiesti al punto n. 3.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti gli operatori economici di cui all’art. 3445, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) 2 D.Lgs. 50/2016 e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contrattis.m.i. Ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma co. 7, del Codice dei contrattiContratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamentoconsorzio. I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi stabili ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti, specificando le parti e le percentuali di esecuzione delle prestazioni che saranno svolte dai singoli componenti l’R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete i G.E.I.E. Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta offerta, per quali consorziati concorrono: a questi ultimi il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a più pena di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e di tutti i raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di concorrenti offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti. Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui lo stesso partecipial D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 3414 della L.R. n. 21/2015 e dell’art. 4 del vigente regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi: - società e associazioni sportive dilettantistiche, comma 1singole o associate; - enti di promozione sportiva; - federazioni sportive nazionali. Sono altresì ammessi alla gara i soggetti costituiti da associazioni riunite, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesiovvero da associazioni che intendano riunirsi costituendo un comitato di gestione il quale, in possesso caso di aggiudicazione della gara, dovrà essere formalizzato mediante apposito atto notarile. In caso di raggruppamento al concorrente sarà attribuito punteggio di merito pari alla media matematica del totale dei requisiti previsti nel presente Disciplinare punteggi assegnati alle singole associazioni per gli elementi di garavalutazione indicati ai punti successivi. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti La presentazione di partecipare alla gara in più domanda da parte di un raggruppamento temporaneo temporaneo, consorzio o consorzio ordinario comitato di concorrenti gestione comporta l’automatica esclusione della proposta presentata a titolo individuale dei soggetti facenti parte o GEIE, oppure di impegnati nella costituzione del raggruppamento. Costituiscono inoltre presupposto per partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o grupposelezione le seguenti condizioni: - non avere posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale o, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia debiti, aver sottoscritto con l’Amministrazione stessa un congruo piano di ammortamento del debito prima della scadenza del presente avviso. In caso di partecipazione di ATA (Associazione Temporanea di Associazioni) ognuna delle società costituenti il consorzio sia il consorziatoraggruppamento deve trovarsi nelle condizioni di cui al presente paragrafo (allegato 1A); - non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione o comunque interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione tra quelle di cui all’art. È vietata la partecipazione a più 80 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.xx. (Allegato 1A); - l’accettazione dello stato di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico fatto e di tutti i raggruppamenti temporanei diritto della palestra, subordinata alla presa visione della stessa mediante sopralluogo, da effettuarsi contattando in tempi congrui al Servizio Servizi Educativi e Sportivi - Ufficio Sport del Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx a mezzo telefonico o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.posta elettronica xxxxx@xxxxxx.xxxxx-xxxxxxxxxx.xx.xx e del quale dovrà essere allegata relativa attestazione (Allegato 1B);
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Samples: Concessione d'Uso E Gestione
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 3445 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, dai successivi artt. 47 e 48. M odalità di partecipazione: Istanza di gara con autocertificazione contenente le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (Allegato 1). Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato alla presente RDO (Allegato 3); Offerta economica (data dal sistema MEPA); Offerta economica di dettaglio secondo il modello allegato qualora si debba dettagliare l’offerta economica o è necessario indicare ulteriori dati economici non ricompresi nell’offerta economica di sistema (Allegato 4); Copia cauzione provvisoria con le modalità di cui al successivo art 6, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesicorredata da dichiarazione di conformità di tale documento. Iscrizione, in corso di validità, all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro di cui all’art.4 del D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.; Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 6 al capitolato). Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti previsti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Ricevuta comprovante il versamento di euro € 20,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul sito Internet: xxx.xxxx.xx). D.G.U.E debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente Disciplinare di garacapitolato, utilizzando il modulo allegato (allegato n. 7 ) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Ai predetti soggetti si applicano Gli operatori economici possono riutilizzare le disposizioni normative contenute agli arttinformazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d’appalto precedente purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. 36 e 37 In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi. Copia del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta presente capitolato sottoscritto per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipiaccettazione ALL 9 DICHIARAZIONE PER LA CAUZIONE PROVVISORIA.
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Samples: Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti presentare offerta i soggetti elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.p. 26/93. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3436, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013. Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 161, anche ai sensi del comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall’articolo 110 del Codice dei contratti pubblici e dall’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, come meglio specificato al paragrafo 4.7. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lettere a)lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, b)in conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, c)l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, d)o di ciascun associato, e)contenente l’impegno che, e‐bis)in caso di aggiudicazione della gara, f) le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e f‐bis) del Codice dei contrattinel mandato, nonché gli operatori economicifatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’articolo 3dell’art. 92, comma 222 del D.P.R. 207/2010. Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del Codice dei contrattiD.P.R. 207/2010, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti previsti nel di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di garaqualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli arttIn caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 36 e 37 48 del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 3736 commi 3, comma 7, del Codice dei contratti, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentateGEIE. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionaleAi sensi dell’art. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario 36 comma 6 della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con L.p. 26/93 è vietata la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, partecipazione alla medesima gara; in procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziatoi consorziati. È vietata In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 50/2016, qualora l’operatore economico e/o l’impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla procedura, dovrà, in sede di partecipazione, fornire informazioni dettagliate in merito all’attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite, informazioni dettagliate atte a più dimostrare che l’esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza, nella dichiarazione di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipial paragrafo 4.1.
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Samples: Construction Contract
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, anche stabiliti in altri Stati membri Membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesiin forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.., purché in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di garaprescritti ai successivi articoli. Ai predetti soggetti si costituiti in forma associata di applicano le disposizioni normative contenute di cui agli artt. 36 47 e 37 48 del Codice dei contrattiD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’artdell'art. 3748, comma 7, co. 7 del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamentoordinario. I consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi da imprese artigiane, consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di parteciparepartecipare alla gara, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia che il consorziatoconsorziato con applicazione dell’art. È vietata 353 del codice penale. Le aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispettano la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 46 comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110, comma 3, lettera a) del Codice, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto; tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Le imprese consorziate appartenenti a consorzi ordinari di cui alla lettera f) del sopracitato art. 46, co. 1, in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del Codice. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non possono altresì partecipare i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui lo stesso partecipiall’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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Samples: Appalto Per La Fornitura E Posa in Opera Di Arredi E Accessori
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare, tutti i soggetti di cui all’art. 34indicati nell’articolo 45, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22co. 2, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri Contratti. In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesisezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di lucro, abilitati in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 forza del Codice dei contrattidiritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto. Ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma co. 7, del Codice dei contrattiContratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo (di seguito, “R.T.”) o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIEaggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (di seguito, oppure “Aggregazione di retisti”), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’Aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o gruppoassociata. Ai sensi del medesimo articolo 48, a pena co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerteall’articolo 45, sulla base di univoci elementicomma 2, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento lettera b) e c) del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta offerta, per quali consorziati concorrono: il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a questi ultimi sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietata vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. Le Aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice dei contratti, rispettano la disciplina prevista per i R.T. in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’Aggregazione di retisti partecipa a più mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di un consorzio stabilerete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. Si ribadisce che L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la mancata osservanza partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’Aggregazione di retisti partecipa nella forma del R.T, costituito o costituendo, con applicazione integrale delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e relative regole. Per tutte le tipologie di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di concorrenti cui lo rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso partecipidovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli Gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di garaseguito indicati. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti - Assenza di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena motivi di esclusione di tutte cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50 / 2016 s.m.i. - Requisiti e capacità di cui all'art. 83 c. 1 lett. a) b) e c) del D.lgs. n. 50 / 2016 s.m.i. Gli operatori dovranno produrre, per quanto attiene l’idoneità professionale: - Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per gli operatori economici di altri Stati Membri si applica l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Gli operatori dovranno produrre, per quanto attiene la capacità economica e finanziaria: - Dichiarazione del fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione della manifestazione di interesse. Gli operatori dovranno produrre, per quanto attiene le offerte presentate. La Commissione capacità tecniche e professionali: - idonea attestazione rilasciata da altre Università o Enti pubblici o provati che accerti la regolare esecuzione, nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base almeno un servizio analogo a quello oggetto della manifestazione di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazioneinteresse (almeno comprensivo di servizio a pagamento per gli utenti, con fornitura macchine fotocopiatrici, distributori/valorizzatori tessere, credito a scalare sull’esecuzione delle fotocopie/stampe, fornitura materiale di consumo e assistenza), La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la conseguente ripetizione delle fasi proceduralidelibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., ovvero la revoca in danno dell'affidamentofatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare6-bis. Pertanto, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx → servizi ad accesso riservato → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. Come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, e successive modificazioni e / o consorzi ordinari integrazioni, l’operatore economico dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCPASS, gestito dal portale dell’ANAC, e dovrà inserire nella busta contente la documentazione amministrativa il documento “PASS OE”. Gli operatori economici, tramite area del portale a loro dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di concorrenti cui lo stesso partecipicapacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Riproduzione Documentale
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti elencati all’art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 45, comma 1 in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo punto 2.2. Sono altresì ammessi gli operatori economici di cui all’art. 3446 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ai fini dell’eventuale progettazione dei lavori oggetto della concessione, nell’ipotesi in cui il concorrente intenda progettare ed eseguire in proprio tali lavori. Tali soggetti potranno, a discrezione del concorrente, essere associati nel raggruppamento temporaneo oppure venire semplicemente individuati ai fini della progettazione. I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 45, comma 12, lettere a)lett. e) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C.) possono partecipare anche se non ancora costituiti, b)in conformità a quanto disposto dall’art. 48, c)comma 8 del d.lgs. 50/25016. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, d)comma 2, e), e‐bis), lett. f) del D.Lgs. 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013. Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l’ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e f‐bis) dell’articolo 110 del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, decreto legislativo n. 50 del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti2016. Ai sensi dell’art. 3748, comma 7, del Codice dei contratti, D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi proceduraliconcorrenti, ovvero la revoca partecipazione contestuale sia in danno dell'affidamentoqualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede L’inosservanza di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi tale divieto determina l’ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio). Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, vietata la partecipazione alla medesima gara; in procedura dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorziatoconsorzio sia i consorziati. È vietata Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la partecipazione pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a più ex dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di un consorzio stabilepubblico impiego da meno di tre anni. Si In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2018-2020, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento della struttura PAT per conto della quale viene esperita la procedura. Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2018-2020, il concessionario sarà tenuto nell’esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217/2014, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata. L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei lavori/servizi/fornitura. A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l’Amministrazione inerente la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipipresente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
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Samples: Concession Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti di cui all’art. 34indicati nell’articolo 45, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22co. 2, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contrattiContratti. Ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma co. 7, del Codice dei contrattiContratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIEconcorrenti, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppoconcorrenti. Ai sensi del medesimo articolo 48, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere co. 7, del Codice dei Contratti, i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta offerta, per quali consorziati concorrono: il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a questi ultimi sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Inoltre, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti specificando, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice dei Contratti, le parti e la partecipazione percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti l’R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e il G.E.I.E.. Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a più pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegnopresentatoin sede diofferta, salvo quantodisposto dall’articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti. In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 del Codicedei Contratti e dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267: - l’impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un consorzio stabilealtro soggetto, nei modi e nelle forme di cui all’articolo 7 del presente Disciplinare, ed essere autorizzata dal Tribunale competente; - l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx, ove già nominato. Si ribadisce In entrambi i casi l’impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipile altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti gli operatori economici di cui all’art. 3445, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) 2 D.Lgs. 50/2016 e f‐bis) del Codice s.m.i. per la parte di esecuzione dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, lavori e all’art. 46 comma 22, del Codice 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la parte dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare servizi tecnici di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contrattiprogettazione esecutiva. Ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma co. 7, del Codice dei contrattiContratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamentoconsorzio. I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi stabili ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti, specificando le parti e le percentuali di esecuzione delle prestazioni che saranno svolte dai singoli componenti l’R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete i G.E.I.E. Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta offerta, per quali consorziati concorrono: a questi ultimi il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a più pena di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e di tutti i raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di concorrenti cui lo stesso partecipiofferta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:
I. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
II. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui all’artalla L. 8 agosto 1985, n. 443;
III. 34i consorzi stabili, comma 1costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
IV. i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), ) e c), di quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
V. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), e), e‐bis), fb) e f‐bisc) del Codice dei contrattipresente comma, nonché anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economicieconomici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
VI. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
VII. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, “G.E.I.E.”), ai sensi dell’articolo 3del D.Lgs. 23 luglio 1991, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contrattin. 240. Ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma co. 7, del Codice dei contrattiContratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIEconcorrenti, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppoconcorrenti. Ai sensi del medesimo articolo 48, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere co. 7, del Codice dei Contratti, i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta offerta, per quali consorziati concorrono: a questi ultimi il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 del Codice dei Contratti e dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267: - l’impresa che ha depositato la partecipazione a più domanda di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un consorzio stabilealtro soggetto, nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13 del presente Disciplinare, ed essere autorizzata dal Tribunale competente; - l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx, ove già nominato. Si ribadisce In entrambi i casi l’impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipile altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Somministrazione Di Lavoro
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti gli operatori economici di cui all’artagli artt. 3445, comma 12, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 348, comma 228, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi PaesiCodice, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare prescritti dal successivo paragrafo 6.
2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: - le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; - le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3. È consentita la presentazione di offerte anche da parte di soggetti non ancora costituiti in Raggruppamenti Temporanei di Impresa o Consorzi ordinari. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo- mandatario.
4. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 3748, comma 7, primo periodo, del Codice dei contrattiCodice, è fatto divieto ai concorrenti di vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIEaggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, oppure aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppoaggregazione di imprese di rete.
5. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, a pena comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, nonché alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di esclusione imprese di tutte rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera “m”, del Codice, è fatto divieto di partecipare alla medesima procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte presentatesiano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione Il Seggio di gara procederà procede ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse rilevi tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara presente procedura dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento la stipula del contratto, si procederà procede all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca alla risoluzione del contratto in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabiledell'affidatario. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara presente procedura del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
7. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
8. Ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge n L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
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Samples: Disciplinary Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti le ESCO (Energy Service Company in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all’art. 34, comma 1, lettere aal successivo punto 2.2.), b)eventualmente raggruppate con altri operatori economici per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, qualora le stesse non siano in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare per tali attività . I raggruppamenti temporanei e i consorzi di garacui all’art. Ai predetti soggetti si applicano 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C.) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 8 del d.lgs. 50/25016. In questo caso, deve essere prodotta la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 relativamente a ciascun operatore economico raggruppato, oltre, eventualmente, a quella richiesta al paragrafo 4.4. Possono partecipare le disposizioni normative contenute agli artt. 36 imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l’ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e 37 dell’articolo 110 del Codice dei contrattidecreto legislativo n. 50 del 2016. Ai sensi dell’art. 3748, comma 7, 7 del Codice dei contratti, D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi proceduraliconcorrenti, ovvero la revoca partecipazione contestuale sia in danno dell'affidamentoqualità di operatore economico singolo che associato o consorziato, né la partecipazione di operatori economici diversi con medesimo legale rappresentante. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede L’inosservanza di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi tale divieto determina l’ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (operatore economico singolo, associazione e consorzio). Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, vietata la partecipazione alla medesima gara; in procedura dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 e degli operatori economici per conto dei quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuno degli operatori economici consorziati potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorziatoconsorzio sia i consorziati. È vietata cui al par. 4.1., limitatamente al punto n. 1), attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate gli operatori economici facenti parte dello stesso. Gli operatori economici concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammessi alle condizioni previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2019-2021: • i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando e dal presente invito quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. n. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell’Ente/Struttura provinciale per conto della quale viene esperita la partecipazione procedura; • fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a più segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di un consorzio stabileaffidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata; • il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei servizi; • l’aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente invito, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento di ITEA SPA. Si Nel contratto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l’Amministrazione inerente la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipipresente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti elencati all’art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 45, comma 1 in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo punto 2.2. I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 3445, comma 12, lettere a)lett. e) del D.lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, b)in conformità a quanto disposto dall’art. 48, c)comma 8 del D.lgs. 50/25016. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, d)comma 2, e), e‐bis), lett. f) del D.lgs 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013. Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l’ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e f‐bis) dell’articolo 110 del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, decreto legislativo n. 50 del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti2016. Ai sensi dell’art. 3748, comma 7, del Codice dei contratti, D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi proceduraliconcorrenti, ovvero la revoca partecipazione contestuale sia in danno dell'affidamentoqualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede L’inosservanza di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi tale divieto determina l’ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio). Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016 è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, vietata la partecipazione alla medesima gara; in procedura dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi ESCLUSI dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono ESCLUSI dalla gara sia il consorziatoconsorzio sia i consorziati. È vietata In caso di aggiudicazione, i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 possono, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e xx.xx. o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la partecipazione a più modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un consorzio stabilerequisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipiD.Lgs. 50/2016.
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Samples: Bando Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente procedura di gara documento, tutti i soggetti indicati nell’art. 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25/06/1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui all’artalla L. 8/08/1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 342615 ter del Codice dei Contratti civile, comma 1tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) gli R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), ) e c), di quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti), ;
e), e‐bis), f) e f‐bis) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice dei contrattiContratti civile, nonché costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice dei Contratti civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economicieconomici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-ter, del D.L. 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9/04/2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, “G.E.I.E.”), ai sensi dell’articolo 3del D.Lgs. 23/07/1991, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contrattin. 240. Ai sensi dell’art. 3748, comma co. 7, del Codice dei contrattiContratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio. Inoltre, gli R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando, ai sensi dell’art. 48, co. 4, le categorie dei lavori e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di concorrenti rete o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione il G.E.I.E.. In sede di gara procederà ad escludere tali indicazioni saranno fornite mediante la presentazione del documento Modello 1A - (Dichiarazione integrativa al DGUE), come meglio specificato nel prosieguo del presente documento. Ai sensi del medesimo art. 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta offerta, per quali consorziati concorrono: a questi ultimi il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice dei Contratti penale. Ai sensi dell’art. 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a più pena di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e di tutti i raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di concorrenti offerta, salvo quanto disposto dall’art. 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti. In ogni caso si applica l’art. 48 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 30/’07/2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui lo stesso partecipial D.M. del Ministro delle Finanze del 4/05/1999 e al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14/12/2010. Ai sensi dell’art. 186-bis, co. 6 del X.X. 00/00/0000, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Appalto Dei Lavori Di Finiture Di Opere Generali Di Natura Edile E Tecnica
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. La partecipazione è ammessa per tutti i soggetti - singoli, associati, raggruppati o consorziati - indicati agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con le modalità, i vincoli ed i limiti ivi previsti per i consorzi, le associazioni ed i raggruppamenti. Sono ammessi a partecipare alla presente esclusi dalla procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economicieconomici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell’offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 346, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono, altresì, esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 22, 3 del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso decreto-legge n. 77 del 2021. (la relativa documentazione e/o autocertificazione a comprova dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di garain parola deve essere allegata nella busta virtuale n. 1 - documentazione amministrativa). Ai predetti soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni normative contenute di cui agli artt. 36 47 e 37 48 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti contratti pubblici (di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamentoseguito Codice). I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta offerta, per quali consorziati concorrono: il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima presente gara; in . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile, anche ai fini della presentazione della documentazione di gara. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o consorzi ordinari offerta per determinate tipologie di concorrenti procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui lo stesso partecipila rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione
a) ASSENZA delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs.n. 50/2016;
b) ASSENZA delle cause di esclusione previste dall’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
c) NON TROVARSI in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
d) ESSERE in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).
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