SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE). 2. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. 3. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.
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Samples: Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1Possono concorrere all’affidamento dell’incarico tutti i prestatori di servizi pubblici o privati autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente Disciplinare secondo la legislazione dello Stato italiano e/o quella di ogni altro Stato Membro dell’Unione Europea (o sottoscrittore dell’AAP – Accordo sugli Appalti Pubblici) di appartenenza e, comunque, tutti i soggetti espressamente indicati all’art. Sono ammessi a 34 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006. Ogni operatore economico può presentare una sola offerta. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo operatore - da solo o all’interno di RTI (Raggruppamenti temporanei di imprese) o di ATI (Associazioni temporanee di impresa) o di Consorzi ordinari (ex articolo 2602 e segg. C.C., anche nelle forme di società consortile, ex atto 2615 ter del C.C.) o di GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) - tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura. Non possono partecipare alla presente procedura gara, in qualunque modo o forma (concorrente singolo, raggruppato o consorziato), operatori economici che si trovino in una delle situazioni di gara i soggetti di cui all’artesclusione previste dall’art. 3438, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) , g, h, i, l, m, m-bis, m-ter, m-quater, del Codice dei contratti , nonché D.Lgs. 163/2006. Non possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economiciche si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, ai sensi dell’artanche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti Nel caso in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì cui emerga la partecipazione simultanea alla gara anche da parte procedura, mediante offerte distinte, di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2fra i quali sussista la situazione ora descritta, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura. Ai sensi dell’artLa verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono Saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione i concorrenti coinvolti in più di un consorzio stabilesituazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono saranno ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) 45 del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’artD.Lgs. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinareminimi di carattere economico e tecnico esplicitati al successivo articolo 15, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 48 del D.Lgs. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche 50/2016 s.m.i., ovvero da parte imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, secondo quanto disposto all’art. 92 del D.P.R. 207/2010, nonché aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di soggetti non ancora costituiti rete, G.E.I.E. e concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I e consorzi di cui all'artconcorrenti, anche se non ancora formalmente costituiti, che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per le Imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa. 34, comma 1, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è . E’ fatto divieto ad ogni consorziato di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla garamedesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio consorzio, sia il consorziato, trovando applicazione l’art. E’ altresì vietata la partecipazione 353 del codice penale. I consorzi stabili (articoli 45, comma 2, lettera c, e 46, comma 1, lettera f, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti maturati in più proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. In caso di un consorzio stabileaggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dell’appalto non possono essere diversi da quelli già indicati.
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Samples: Mutuo
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a Possono partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del Codice dei contratti, anche stabiliti in altri Stati membri Membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesiin forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.., purché in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinareprescritti ai successivi articoli. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di Ai soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei forma associata di concorrenti o consorzi ordinari applicano le disposizioni di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’artdell'art. 3748, comma 7, co. 7 del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3ordinario. I consorzi di cui all'artall’art. 3445, comma 12, lettera lett. b) e c)) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, del Codice dei contratti consorzi da imprese artigiane, consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di parteciparepartecipare alla gara, in qualsiasi altra forma, alla gara; in . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia che il consorziatoconsorziato con applicazione dell’art. E’ 353 del codice penale. Le aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 46 comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110, comma 3, lettera a) del Codice, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto; tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alla lettera f) del sopracitato art. 46, co. 1, in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del Codice. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non possono altresì vietata partecipare i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la partecipazione in più situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un consorzio stabileunico centro decisionale.
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Samples: Appalto Per La Fornitura E Posa in Opera Di Arredi E Accessori
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli artt. 45, comma 2, e 48, comma 8, del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 6.
2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i soggetti quali sussistano: - le cause di esclusione di cui all’art. 3480 del Codice; - le condizioni di cui all’art. 53, comma 116-ter, lettere a)del d.lgs. n. 165/2001, b)o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, c)n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, d)n. 114 o che siano incorsi, e)ai sensi della normativa vigente, f) del Codice dei contratti , nonché in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3. È consentita la presentazione di offerte anche da parte di soggetti non ancora costituiti in Raggruppamenti Temporanei di Impresa o Consorzi ordinari. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economicieconomici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo- mandatario.
4. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 348, comma 227, primo periodo, del Codice dei contrattiCodice, stabiliti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
5. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, nonché alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera “m”, del Codice, è fatto divieto di partecipare alla medesima procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Il Seggio di gara procede ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevi tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della presente procedura dopo l'aggiudicazione della stessa o dopo la stipula del contratto, si procede all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell'affidatario. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla presente procedura del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
7. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte disciplinare di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)gara.
28. Ai sensi dell’artdell'art. 3737 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, comma 7convertito in legge n L. n. 122/2010, del Codice dei contrattigli operatori economici aventi sede, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo residenza o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I consorzi domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui all'art. 34al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso, comma 1pena l’esclusione, lettera b) dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e c)delle Finanze, ai sensi del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabileD.M. 14 dicembre 2010.
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Samples: Disciplinary Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui elencati all’art. 3445 comma 2 del D.lgs. 50/2016, comma 1compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economicianche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 345, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 1 in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinaree delle condizioni di cui al successivo punto 2.2. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in I raggruppamenti temporanei e i consorzi di concorrenti o cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico cui all’art. 2602 del codice civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/25016. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.lgs 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013. Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l’ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (GEIE).
2legge fallimentare) e dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ai sensi dell’art. 3748, comma 7, del Codice dei contratti, D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o GEIEconsorziata, oppure né la partecipazione di partecipare Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L’inosservanza di tale divieto determina l’ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio). Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I procedura dei consorzi di cui all'artall’art. 34, 45 comma 1, lettera 2 lett. b) e c), ) del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, D.lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di intende partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in . In caso di violazione sono esclusi ESCLUSI dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono ESCLUSI dalla gara sia il consorziatoconsorzio sia i consorziati. E’ altresì vietata In caso di aggiudicazione, i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 possono, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e xx.xx. o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in più capo all'impresa consorziata. Nel caso di un consorzio stabileG.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Bando Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1La partecipazione è ammessa per tutti i soggetti - singoli, associati, raggruppati o consorziati - indicati agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con le modalità, i vincoli ed i limiti ivi previsti per i consorzi, le associazioni ed i raggruppamenti. Sono ammessi a partecipare alla presente esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell’offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono, altresì, esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i soggetti fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’art. 34all’articolo 47, comma 1, lettere a3 del decreto-legge n. 77 del 2021. (la relativa documentazione e/o autocertificazione a comprova dei requisiti in parola deve essere allegata nella busta virtuale n. 1 - documentazione amministrativa), b), c), d), e), f) . Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte pubblici (di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIEseguito Codice).
2. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I consorzi di cui all'art. 34all’articolo 45, comma 12, lettera lettere b) e c), ) del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E’ altresì vietata Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile, anche ai fini della presentazione della documentazione di gara. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in più cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabiledi cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione
a) ASSENZA delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs.n. 50/2016;
b) ASSENZA delle cause di esclusione previste dall’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
c) NON TROVARSI in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
d) ESSERE in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).
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Samples: Appalto Di Servizi
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui elencati all’art. 3445 comma 2 del D.lgs. 50/2016, comma 1compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economicianche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 345, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 1 in possesso dei requisiti come previsti e delle condizioni di cui al successivo punto 2.2. Sono altresì ammessi gli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ai fini dell’eventuale progettazione dei lavori oggetto della concessione, nell’ipotesi in cui il concorrente intenda progettare ed eseguire in proprio tali lavori. Tali soggetti potranno, a discrezione del concorrente, essere associati nel presente Disciplinareraggruppamento temporaneo oppure venire semplicemente individuati ai fini della progettazione. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in I raggruppamenti temporanei e i consorzi di concorrenti o cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico cui all’art. 2602 del C.C.) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 8 del d.lgs. 50/25016. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013. Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l’ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (GEIE).
2legge fallimentare) e dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ai sensi dell’art. 3748, comma 7, del Codice dei contratti, D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o GEIEconsorziata, oppure né la partecipazione di partecipare Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L’inosservanza di tale divieto determina l’ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio). Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I procedura dei consorzi di cui all'artall’art. 34, 45 comma 1, lettera 2 lett. b) e c), ) del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, d.lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di intende partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorziatoconsorzio sia i consorziati. E’ altresì vietata Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la partecipazione pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2018-2020, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento della struttura PAT per conto della quale viene esperita la procedura. Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2018-2020, il concessionario sarà tenuto nell’esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217/2014, in più quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di un consorzio stabileviolazione di tali obblighi. Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata. L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei lavori/servizi/fornitura. A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l’Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
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Samples: Concession Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti di cui all’art. 34indicati nell’articolo 45, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22co. 2, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2Contratti. Ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma co. 7, del Codice dei contrattiContratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIEconcorrenti, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppoconcorrenti. Ai sensi del medesimo articolo 48, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c)co. 7, del Codice dei contratti Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Inoltre, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti specificando, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice dei Contratti, le parti e la partecipazione in più percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti l’R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e il G.E.I.E.. Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegnopresentatoin sede diofferta, salvo quantodisposto dall’articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti. In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 del Codicedei Contratti e dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267: - l’impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un consorzio stabilealtro soggetto, nei modi e nelle forme di cui all’articolo 7 del presente Disciplinare, ed essere autorizzata dal Tribunale competente; - l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx, ove già nominato. In entrambi i casi l’impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara presentare offerta i soggetti di cui elencati all’art. 3436, comma 11 della L.p. 26/93, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economicianche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 334, comma 226, della L.p. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013. Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell’art. 36, comma 2 della L.p. 26/93. L’Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell’ambito del Codice dei contrattiRaggruppamento. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, stabiliti comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in altri Stati membri dell’Unione Europeaconformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, costituiti conformemente alla legislazione l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente nei rispettivi Paesinormativa in materia di lavori pubblici. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010. Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti come previsti nel di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinareinvito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In luogo della produzione da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei ciascuna impresa raggruppata della predetta Dichiarazione di concorrenti o consorzi ordinari partecipazione, può essere prodotta un’unica dichiarazione di concorrenti o Gruppo Europeo partecipazione cumulativa avente i contenuti di Interesse Economico (GEIE).
2cui al paragrafo 4.1, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese componenti il raggruppamento. Ai sensi dell’art. 3736 commi 3, comma 7, del Codice dei contratti, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena GEIE. Nel caso di esclusione di tutte GEIE dovranno essere indicate le offerte presentate.
3imprese facenti parte dello stesso. I Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'artall’art. 34, 36 comma 1, lettera 1 lett. b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di intende partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio e in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorziatoconsorzio sia i consorziati. E’ altresì vietata Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico che si trova nella situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive. Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la partecipazione suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in più relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un consorzio stabilevantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
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Samples: Affidamento a Cottimo Fiduciario
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 3445 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt. 47 e 48. M odalità di partecipazione: Istanza di gara con autocertificazione contenente le dichiarazioni rese ai sensi dell’artdel D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (Allegato 1). Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato alla presente RDO (Allegato 3); Offerta economica (data dal sistema MEPA); Offerta economica di dettaglio secondo il modello allegato qualora si debba dettagliare l’offerta economica o è necessario indicare ulteriori dati economici non ricompresi nell’offerta economica di sistema (Allegato 4); Copia cauzione provvisoria con le modalità di cui al successivo art 6, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesicorredata da dichiarazione di conformità di tale documento. Iscrizione, in corso di validità, all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro di cui all’art.4 del D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.; Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 6 al capitolato). Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti come previsti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Ricevuta comprovante il versamento di euro € 20,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul sito Internet: xxx.xxxx.xx). D.G.U.E debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente Disciplinarecapitolato, utilizzando il modulo allegato (allegato n. 7 ) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d’appalto precedente purchè le informazioni siano ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi. Copia del presente capitolato sottoscritto per accettazione ALL 9 DICHIARAZIONE PER LA CAUZIONE PROVVISORIA.
2. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.
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Samples: Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 13.1. Sono Potranno chiedere di essere ammessi a partecipare alla presente Procedura (“Domanda di Partecipazione”) sia soggetti giuridici che persone fisiche, purché dotati dei seguenti requisiti (“Requisiti”), che devono sussistere all’avvio della Procedura e per tutta la durata della stessa:
a) non essere stati nei dodici mesi precedenti la Domanda di Partecipazione in stato di liquidazione e/o in una delle situazioni di cui agli artt. 2446, 2447;
b) non essere stati nei dodici mesi precedenti la Domanda di Partecipazione sottoposti a procedure concorsuali di alcun genere o di liquidazione o ad altro tipo di procedura comunque fondata sullo stato di gara i soggetti insolvenza, crisi, cessazione dell’attività o gestione coattiva, in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
c) non essere assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’art. 349, comma 1co. II, lettere a), b), lett. c), D.Lgs. n. 231/2001 o a sanzioni equivalenti che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
d)) non avere legali rappresentanti, e)amministratori, finstitori, procuratori generali, componenti degli organi di vigilanza, socio unico (o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, che abbiano subìto condanna definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 3444 cod. proc. pen. per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 221° comma, del Codice dei contrattid.lgs. n. 50/2016 o nei cui confronti operi una delle cause di decadenza, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europeasospensione o divieto previste dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 ovvero che, costituiti conformemente alla ai sensi della legislazione vigente nei rispettivi Paesidello Stato di appartenenza, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte abbiano subìto condanna per reati, o siano soggetti a misure ostative, equivalenti;
e) che non abbiano subìto condanna definitiva o decreto penale di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei condanna irrevocabile o sentenza di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2. Ai applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice 444 cod. proc. pen. per uno dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I consorzi reati di cui all'artal d.lgs. 34n. 159/2011 ovvero che, comma 1ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, lettera b) e c)non abbiano subìto condanna per reati, del Codice dei contratti sono tenuti ad indicareo siano soggetti a misure ostative, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabileequivalenti.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti gli operatori economici di cui all’art. 3445, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’art2 D.Lgs. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare50/2016 e s.m.i. E’ consentita altresì per la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei esecuzione dei lavori e all’art. 46 comma 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la parte dei servizi tecnici di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2progettazione esecutiva. Ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma co. 7, del Codice dei contrattiContratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3un consorzio. I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di cui all'art. 34rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti, comma 1specificando le parti e le percentuali di esecuzione delle prestazioni che saranno svolte dai singoli componenti l’R.T.I. o il consorzio ordinario, lettera b) e c)le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete i G.E.I.E. Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei contratti Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in più sede di un consorzio stabileofferta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui elencati all’art. 34, comma 1, lettere a34 del D. Lgs 163/2006 (chiamato Codice nel prosieguo), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economicianche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3, comma 227, del Codice dei contrattiD.P.R. 34/2000. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 34 del Codice, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesipossono partecipare anche se non ancora costituiti, in possesso dei requisiti conformità a quanto disposto dall’art. 37 del Codice. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come previsti nel presente Disciplinarecapogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 37 del Codice e dall’art. 95 del D.P.R.554/99. Si precisa che in sede di contratto non sarà possibile modificare il raggruppamento proposto in sede di gara. E’ consentita altresì vietata alla medesima Impresa, ivi comprese le Cooperative, la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara contestuale in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario Consorzio, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a Consorzi, pena l’esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto. Non possono partecipare Imprese che si trovino fra loro, di diritto o GEIEdi fatto, oppure in una situazione di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento collegamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I consorzi controllo (tra cui quelle di cui all'artall’art. 342359 c.c.). Non possono partecipare le Imprese ai cui Rappresentanti legali e/o direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente appalto, comma 1ovvero i cui Rappresentanti Legali e/o direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime Imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto si estende anche alle Imprese comunque collegate, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabilecontrollate o controllanti le Imprese sopra individuate.
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Samples: Bando Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1Ai sensi dell'art. Sono ammessi 24 comma 7 d.lgs 50/2016 possono partecipare gli affidatari della progettazione del presente appalto a partecipare condizione che presentino la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori (da allegare al modello A).
a) abbia richiesto di essere ammesso alla presente procedura di gara i soggetti concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 34186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economicisentita l’Anac, ai sensi dell’art. 3110 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, comma 22ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, del Codice dei contrattisentita l’Anac, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2. Ai ai sensi dell’art. 37110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 79, del Codice dei contrattid.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentatepertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).
3. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.
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Samples: Professional Services
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti gli operatori economici di cui all’art. 3445, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’art2 D.Lgs. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
250/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma co. 7, del Codice dei contrattiContratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3un consorzio. I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di cui all'art. 34rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti, comma 1specificando le parti e le percentuali di esecuzione delle prestazioni che saranno svolte dai singoli componenti l’R.T.I. o il consorzio ordinario, lettera b) e c)le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete i G.E.I.E. Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei contratti Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in più sede di un consorzio stabileofferta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti. Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le Cooperative sociali che svolgono attività di gara i cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 ed iscritte nella Sezione “B” degli Albi Regionali delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative Sociali istituiti secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1 della legge citata, e analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione agli Albi Regionali e risultare iscritti nelle liste regionali di cui all’art. 5, comma 3, L. 381/1991, o dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. È ammessa la partecipazione di Consorzi di società cooperative cui all’art. 8 della L. 381/1991, che dovranno indicare, pena l’esclusione dalla selezione, le parti del servizio che saranno svolte dalle singole cooperative. Le cooperative esecutrici, indicate dal consorzio, dovranno comunque essere di tipo B. Sono ammessi raggruppamenti temporanei costituiti tra gli stessi soggetti. Le cooperative che intendono presentare la proposta in forma consorziata o raggruppata non possono contemporaneamente presentarla a titolo individuale, né partecipare a più consorzi o raggruppamenti, pena l’esclusione dalla selezione. I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), 48 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. si devono attenere alla disciplina prevista dal medesimo art. 48. I Consorzi stabili si devono attenere anche alle disposizioni di cui all’art. 45 lett. c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’artD.lgs. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare50/2016 e s.m. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.i.
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Samples: Appalto Per La Manutenzione Ordinaria Del Verde Pubblico Urbano
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare come soggetti singoli o raggruppati. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) 34 del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’artD. Lgs. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinaren. 163/2006 . E’ consentita altresì I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti dovranno conformarsi per la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2alla disciplina prevista dall’art. Ai sensi dell’art37 del D. lgs. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è N°. 163/2006 e s.m.i. . E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento Raggruppamento temporaneo o consorzio Consorzio ordinario di concorrenti o GEIEconcorrenti, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti concorrenti. Per il possesso dei requisiti si applicano le regole di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs.163/06.
1. requisiti soggettivi di idoneità morale e affidabilità generica (articolo 38 D.Lgs. 163/2006):
2. requisiti soggettivi di idoneità professionale (articolo 39 D.Lgs. 163/2006): 🞏 iscrizione al registro delle imprese per il settore di attività inerente all’oggetto dell’appalto; inoltre (solo per le Cooperative Sociali) 🞏 iscrizione all’Albo Regionale istituito ai sensi della L.381/91 alla Sez. A) se Cooperative Sociali alla 🞏 se Cooperative Sociali o gruppoConsorzio di Cooperative Sociali non iscritte all’Albo ex L.381/91, a pena di esclusione di tutte le offerte presentatein quanto con sede legale in regioni che ancora non ne dispongono, essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla L.381/91 e con finalità statutarie attinenti alla caratteristiche del servizio richiesto.
3. I consorzi requisiti oggettivi di cui all'artcapacità economica e finanziaria (articolo 41 D.Lgs. 34, comma 1, lettera b) 163/2006):
4. requisiti oggettivi di capacità tecnica e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziatoprofessionale (articolo 42 D.Lgs. E’ altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.163/2006):
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti procedura:
a. Singoli Professionisti di cui all’artal precedente par. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)IV.
2b. Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (RTP) costituiti da due o più figure professionali di cui al precedente par. Ai sensi dell’artIV; in questo caso sarà necessario che una delle figure professionali costituenti il raggruppamento sia indicata quale mandataria dell’RTP e che vengano chiaramente indicate le attività che saranno svolte da ciascuna delle altre figure professionali nell’ambito del contratto oggetto della presente procedura.
c. Società tra professionisti aventi al loro interno almeno una delle figure professionali di cui al precedente par. 37IV. Le figure professionali facenti parte dell’RTP potranno essere sostituite, comma 7nel corso dell’esecuzione del contratto, solo per cause di forza maggiore e comunque solo a valle di preventiva autorizzazione di IFR. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà formulare specifica e motivata richiesta ad IFR, allegando i CV dei professionisti proposti in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. La sostituzione sarà ammessa solo se i professionisti proposti abbiano un CV analogo o più qualificato rispetto a quello del Codice dei contrattiprofessionista da sostituire; in caso l’affidatario non sia in grado di proporre figure sostitutive accettabili, il contratto verrà risolto per grave inadempimento. Parimenti, la sostituzione del professionista senza l’assenso di IFR è causa di risoluzione del contratto. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIEraggruppamento, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario raggruppamento. In caso di concorrenti o gruppopartecipazione di RTP non ancora costituiti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I consorzi di cui all'art. 34l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i Professionisti che costituiranno l’RTP e deve contenere l’impegno che, comma 1, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione in più aggiudicazione della gara, gli stessi Professionisti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di un consorzio stabileloro.
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Samples: Bando E Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli Gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale devono essere in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinaredi seguito indicati. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte - Assenza di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena motivi di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera 80 del D.lgs. n. 50 / 2016 s.m.i. - Requisiti e capacità di cui all'art. 83 c. 1 lett. a) b) e c) del D.lgs. n. 50 / 2016 s.m.i. Gli operatori dovranno produrre, per quanto attiene l’idoneità professionale: - Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per gli operatori economici di altri Stati Membri si applica l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Gli operatori dovranno produrre, per quanto attiene la capacità economica e finanziaria: - Dichiarazione del fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione della manifestazione di interesse. Gli operatori dovranno produrre, per quanto attiene le capacità tecniche e professionali: - idonea attestazione rilasciata da altre Università o Enti pubblici o provati che accerti la regolare esecuzione, nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari di almeno un servizio analogo a quello oggetto della manifestazione di interesse (almeno comprensivo di servizio a pagamento per gli utenti, con fornitura macchine fotocopiatrici, distributori/valorizzatori tessere, credito a scalare sull’esecuzione delle fotocopie/stampe, fornitura materiale di consumo e assistenza), La verifica del Codice possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx → servizi ad accesso riservato → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. Come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, e successive modificazioni e / o integrazioni, l’operatore economico dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCPASS, gestito dal portale dell’ANAC, e dovrà inserire nella busta contente la documentazione amministrativa il documento “PASS OE”. Gli operatori economici, tramite area del portale a loro dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono tenuti ad indicarenella loro esclusiva disponibilità, in sede di offertae, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di parteciparepertanto, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabilenon reperibili presso Enti certificatori.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Riproduzione Documentale
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a Possono partecipare alla presente procedura gara le ESCO (Energy Service Company in possesso dei requisiti e delle condizioni di gara cui al successivo punto 2.2.), eventualmente raggruppate con altri operatori economici per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, qualora le stesse non siano in possesso dei requisiti previsti per tali attività . I raggruppamenti temporanei e i soggetti consorzi di cui all’art. 3445, comma 12, lettere a), b), c), d), lett. e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’artD.Lgs. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico cui all'art. 2602 del C.C.) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 8 del d.lgs. 50/25016. In questo caso, deve essere prodotta la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 relativamente a ciascun operatore economico raggruppato, oltre, eventualmente, a quella richiesta al paragrafo 4.4. Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l’ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (GEIE).
2legge fallimentare) e dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ai sensi dell’art. 3748, comma 7, 7 del Codice dei contratti, D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di operatore economico singolo che associato o GEIEconsorziato, oppure né la partecipazione di partecipare operatori economici diversi con medesimo legale rappresentante. L’inosservanza di tale divieto determina l’ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (operatore economico singolo, associazione e consorzio). Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I procedura dei consorzi di cui all'artall’art. 34, 45 comma 1, lettera 2 lett. b) e c), ) del Codice d.lgs. 50/2016 e degli operatori economici per conto dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di intende partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuno degli operatori economici consorziati potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorziatoconsorzio sia i consorziati. E’ altresì vietata cui al par. 4.1., limitatamente al punto n. 1), attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate gli operatori economici facenti parte dello stesso. Gli operatori economici concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammessi alle condizioni previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2019-2021: • i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando e dal presente invito quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. n. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell’Ente/Struttura provinciale per conto della quale viene esperita la partecipazione procedura; • fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in più essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata; • il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di un consorzio stabiledenaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei servizi; • l’aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente invito, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento di ITEA SPA. Nel contratto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l’Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare, tutti i soggetti di cui all’art. 34indicati nell’articolo 45, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22co. 2, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri Contratti. In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesisezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di lucro, abilitati in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto. Ai sensi dell’art. 37dell’articolo 48, comma co. 7, del Codice dei contrattiContratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo (di seguito, “R.T.”) o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIEaggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (di seguito, oppure “Aggregazione di retisti”), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’Aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o gruppoassociata. Ai sensi del medesimo articolo 48, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi di cui all'art. 34all’articolo 45, comma 12, lettera b) e c), ) del Codice dei contratti Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a questi ultimi sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. Le Aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice dei contratti, rispettano la disciplina prevista per i R.T. in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in più cui la rete sia dotata di un consorzio stabileorgano comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’Aggregazione di retisti partecipa nella forma del R.T, costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. La partecipazione è consentita ai seguenti soggetti: imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti soggettivi generali indispensabili per la partecipazione ai pubblici appalti. Tali soggetti devono, inoltre, possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso i seguenti requisiti:
1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti ) requisiti di cui all’art. 3471 del D.Lgs. 59/2010, comma 1per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande (ove ricorra la fattispecie perché previsto nella proposta progettuale);
2) non aver ceduto, lettere ain tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, immobili di proprietà comunale eventualmente assegnati in precedente concessione;
3) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse. In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa (RTI), b), c), d), e), f) del Codice è sufficiente che il requisito indicato al punto 1 sia posseduto dal soggetto indicato come capofila. Sono esclusi in ogni caso dalla procedura i soggetti che si trovano nei casi di esclusione per la stipula dei contratti pubblici previsti dalla legge. Sono altresì esclusi i soggetti che ricadano anche in una sola delle seguenti ipotesi:
a) che, nonché gli operatori economicicome conduttori di un bene di proprietà comunale, si trovino nei confronti del Comune di Cerignola in condizione di morosità nel pagamento del canone, salvo quanto previsto in caso di piani di rateizzo;
b) che abbiano, nei confronti del Comune di Cerignola, arretrati in ordine ai sensi dell’arttributi locali salvo quanto previsto in caso di piani di rateizzo;
c) che rivestano una delle seguenti cariche e/o qualifiche:
1. 3sindaco, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti assessore o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).consigliere comunale;
2. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.dirigente comunale;
3. I consorzi personale ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
4. cariche negli organi sociali o funzioni direttive negli Enti e nelle società partecipate totalmente o in via maggioritaria dal Comune. In caso di cui all'artpartecipazione sotto forma di raggruppamento di imprese il soggetto capofila (mandatario) dovrà specificare i soggetti componenti il raggruppamento e le attività che ciascuno di essi andrà ad espletare. 34In caso di raggruppamento la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che vi partecipino e contenere l'impegno che, comma 1, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia assegnazione dell'immobile, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il consorzio sia quale stipulerà il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione contratto in più di un consorzio stabilenome e per conto proprio e dei mandanti.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara presentare offerta i soggetti di cui elencati all’art. 3436, comma 11 della L.p. 26/93, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economicianche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 334, comma 226, della L.p. 26/93. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013. Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 161, anche ai sensi del comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall’articolo 110 del Codice dei contratticontratti pubblici e dall’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, stabiliti n. 267, come meglio specificato al paragrafo 4.7. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in altri Stati membri dell’Unione Europeaconformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, costituiti conformemente alla legislazione l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente nei rispettivi Paesinormativa in materia di lavori pubblici. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010. Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti come previsti nel di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinarebando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte In caso di soggetti non ancora costituiti in aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 3736 commi 3, comma 7, del Codice dei contratti, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3GEIE. I Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'artall’art. 34, 36 comma 1, lettera 1 lett. b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di intende partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziatoi consorziati. E’ altresì vietata In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 50/2016, qualora l’operatore economico e/o l’impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla procedura, dovrà, in sede di partecipazione, fornire informazioni dettagliate in merito all’attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione in più dovranno essere fornite, informazioni dettagliate atte a dimostrare che l’esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza, nella dichiarazione di un consorzio stabilecui al paragrafo 4.1.
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Samples: Construction Contract
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara presentare offerta i soggetti di cui elencati all’art. 3436, comma 11 della L.p. 26/93, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economicianche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 334, comma 226, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesidella L.p. 26/93 , in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinaredi cui al successivo punto 2.2. E’ consentita altresì la partecipazione Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013. Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche da parte di soggetti se non ancora costituiti costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di concorrenti lavori pubblici. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010. Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o consorzi ordinari importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di concorrenti o Gruppo Europeo qualificazione posseduti da ciascuna di Interesse Economico (GEIE).
2tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 . Ai sensi dell’art. 3736 commi 3, comma 7, del Codice dei contratti, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3GEIE. I Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'artall’art. 34, 36 comma 1, lettera 1 lett. b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di intende partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorziatoconsorzio sia i consorziati. E’ altresì vietata Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. * Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016 e xx.xx, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, dovrà compilare la parte III, lett. c) del D.G.U.E., fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza. * Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l’esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza, nella parte III, lett. c) del D.G.U.E. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2018-2020, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2018-2020, l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217/2014, in più quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di un consorzio stabileviolazione di tali obblighi. Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:
I. Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
II. L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei lavori. A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l’Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
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Samples: Bando Di Gara Telematica
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara presentare offerta i soggetti di cui elencati all’art. 3436, comma 11 della L.p. 26/93, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economicianche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 334, comma 226, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesidella L.p. 26/93, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinaredi cui al successivo punto 2.2. E’ consentita altresì la partecipazione Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013. Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche da parte di soggetti se non ancora costituiti costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato,contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di concorrenti lavori pubblici. Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o consorzi ordinari importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di concorrenti o Gruppo Europeo qualificazione posseduti da ciascuna di Interesse Economico (GEIE).
2tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 3736 commi 3, comma 7, del Codice dei contratti, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3GEIE. I Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.P. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'artall’art. 34, 36 comma 1, lettera 1 lett. b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di intende partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorziatoconsorzio sia i consorziati. E’ altresì vietata – forma di partecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l’esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza, nella parte III, lett. c) del D.G.U.E. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2017-2019, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura. L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente bando, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in più quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di un consorzio stabileviolazione di tali obblighi. Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:
I Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
II Il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa , vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei lavori . A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
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Samples: Bando Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti soggetti: - appartenenti ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, e/o dello SEE (Spazio Economico Europeo), o di un Paese beneficiario del Regolamento ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) n.1638/2006 o di un Paese beneficiario dello strumento di assistenza di pre-adesione come disposto dal Regolamento del Consiglio n.1085/2006 che istituisce lo Strumento di Pre-Adesione IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), di seguito indicati come “altri Stati”; - di cui all’art. 34, 34 del d.lgs. n. 163/2006 (artt. 4 e 5 Direttiva CE 2004/18; artt. 11 e 12 Direttiva CE 2004/17). I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2devono essere posseduti cumulativamente. Ai sensi dell’art. 3711, comma 76, del Codice dei contrattid.lgs. 163/2006, è ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo RTI o consorzio Consorzio ordinario di concorrenti o GEIEconcorrenti, oppure ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima se partecipante in raggruppamento RTI o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3Consorzio. I consorzi Consorzi di cui all'art. all’art 34, comma 1, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, d.lgs. n. 163/2006 dovranno indicare in sede di offerta, offerta per quali consorziati il consorzio Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, non possono partecipare alla gara in qualsiasi alcuna altra forma, alla gara; in . In caso di violazione sono delle disposizioni del presente comma saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziatogara, oltre agli autori della violazione, tutti i soggetti con essi raggruppati o consorziati. E’ altresì vietata Saranno, altresì, esclusi i concorrenti per i quali la partecipazione in più stazione appaltante dovesse accertare che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di un consorzio stabileunivoci elementi, così come previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006.
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Samples: Service Agreement