Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale di produttività di cui all’Articolo 41 del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riporta, per l’anno di riferimento, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto. Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattuale.
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Samples: Inquadramento Del Personale, Accordo Di Rinnovo Del Contratto Integrativo Aziendale
Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale L’indennità di produttività di cui all’Articolo 41 del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riporta, per l’anno di riferimento, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività missione è riconosciuto: - determinata nella misura di 1/24 della diaria giornaliera moltiplicata per le ore della missione stessa. L’importo della diaria giornaliera è determinato con D.M. 11.4.1985 nelle seguenti misure: per il personale dipendente dal VII° all’ex XI° livello - lire 39.600 per il personale dipendente fino al VI° livello - lire 28.800 non viene erogata nessuna indennità di missione viene erogata l’indennità di missione nella misura di 1/24 della diaria giornaliera intera per ogni ora di missione con importo variabile a seconda della qualifica rivestita, - eventuale rimborso delle spese sostenute per recarsi sul luogo della missione. - non compete alcun rimborso per vitto e/o pernottamento. viene erogata l’indennità di missione nella misura di 1/24 della diaria giornaliera intera per ogni ora di missione, ridotta al 30%, spettante per la qualifica rivestita, ed inoltre - eventuale rimborso delle spese sostenute per recarsi sul luogo della missione - eventuale rimborso della spesa sostenuta per n. 1 pasto nella misura determinata annualmente tramite Decreto del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione Ministero del provvedimento disciplinare Tesoro. Il rimborso è subordinato alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 29632/8935 del “biasimo scritto”24.2.1989) o scontrino fiscale sempre che esso contenga le indicazioni concernenti la natura, la qualità e la quantità dell’operazione (art. 3 D.M. della Finanze 21.12.1992). viene erogata l’indennità nella misura di 1/24 della diaria giornaliera intera per ogni ora di missione, ridotta al 30%, spettante per la qualifica rivestita, ed inoltre - eventuale rimborso pernottamento in albergo (2^ categoria – 3 stelle per il personale inquadrato dal I° all’VIII° livello; 1^ categoria – 4 stelle per il personale inquadrato dall’ ex IX° all’ex XI° livello); - nella misura eventuale rimborso della spesa sostenuta per i due pasti, nel limite di spesa determinato annualmente tramite Decreto del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione Ministero del Tesoro. Il rimborso è subordinato alla presentazione della retribuzione”fattura o ricevuta fiscale (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 29632/8935 del 24.2.1989) o scontrino fiscale sempre che esso contenga le indicazioni concernenti la natura, la qualità e la quantità dell’operazione (art. 3 D.M. della Finanze 21.12.1992); In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione - eventuale rimborso delle spese sostenute per recarsi sul luogo della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenzamissione. La riduzione corresponsione del trattamento economico di cui sopra non missione cessa dopo 240 giorni di missione intera continuativa nella stessa località. (Le missioni saltuarie in una stessa località sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesisuperino complessivamente 240 ore); - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal dipendenti addetti a servizio per gravidanza il cui espletamento occorrono di regola più di 15 missioni al mese, l’indennità di missione viene ridotta al 30% dopo la quindicesima (art. 9 L. 18.12.1973 n. 836). - I rimborsi per le spese di vitto e puerperiopernottamento vengono corrisposti entro i limiti indicati e solo se riguardano spese documentate da fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale rilasciati da esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro. Per le assenze non retribuite Non verranno rimborsate spese che esulino da tale casistica. - Con il Premio 2° comma dell’art. 5 del D.P.R. 395/88 ulteriormente specificato dalla Circolare del Ministero della Funzione Pubblica 24.2.1989 n. 29632/8935 è stata soppressa la possibilità di produttività viene ridotto pro quota optare per l’indennità di missione nell’intera misura tabellare, oraria o giornaliera e il rimborso delle spese di vitto e pernottamento. Se ne deduce pertanto che l’abbattimento dell’indennità di missione al 30% del suo valore debba essere attuato anche in ragione assenza di una richiesta del dipendente di rimborso delle stessespese di vitto e/o pernottamento. - Il Premio dipendente inviato in missione, anche per incarichi di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzionelunga durata, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi località distanti sino a 130 Km (e nell’ambito Regionale) dall’ordinaria sede di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, deve rientrare giornalmente in sede e pertanto non compete allo stesso alcun rimborso per spese di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi pernottamento. - È data facoltà al dipendente di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione richiedere un anticipo pari al 75% del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattualecomplessivo spettantegli (comprendendo in esso i rimborsi per viaggio, vitto e pernottamento). - Non sono altresì rimborsabili spese sostenute oltre a quelle non espressamente previste dal presente regolamento.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, Contratto Collettivo Integrativo Aziendale
Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale A) per il socio coimprenditore – La normale retribuzione del socio coimprenditore ha natura di produttività partecipazione agli utili dell’impresa di cui all’Articolo 41 si è coassunto il rischio e non di un vero e proprio salario
1. paga base conglobata;
2. aumenti periodici di anzianità - L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione mente quella per il riconoscimento degli scatti di anzianità dal mese successivo a quello del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze compimento del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’annobiennio. Al Personale che riporta, per l’anno socio coimprenditore dovranno essere corrisposti un totale di riferimento, 8 (otto) scatti biennali di anzianità pari all’1.50 della paga base conglobata rivalutata in occasione del nuovo biennio maturato.
3. gratifica natalizia - In occasione delle feste natalizie il giudizio datore di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione lavoro dovrà corrispondere al socio coimprenditore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso o di cessazione del rapporto di lavorolavoro durante il corso dell'anno, il Premio di produttività compete in proporzione ai socio coimprenditore e il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato nell’anno, considerando lavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero l’eventuale frazione ed secondo il criterio della prevalenza. La gratifica natalizia con accordo aziendale può essere corrisposta a rate mensili con conguaglio nel mese di dicembre.
4. ristorno – in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi mediante integrazioni delle retribuzioni medesime che potrà essere anticipato anche a ratei mensili.
B) per il lavoratore dipendente - è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita costituta dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata di cui al presente CCNL;
b) aumenti periodici di anzianità - L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione mente quella per l’anno precedenteil riconoscimento degli scatti di anzianità dal mese successivo a quello del compimento del biennio. Al lavoratore dipendente dovranno essere corrisposti un totale di 8 (otto) scatti biennali di anzianità pari all’1.50 della paga base conglobata rivalutata in occasione del nuovo biennio maturato.
c) gratifica natalizia - In occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione. Nel caso di assenza dal servizio retribuita inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il Premio di produttività viene ridotto di corso dell'anno, il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi di assenzalavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza. La riduzione gratifica natalizia con accordo aziendale può essere corrisposta a rate mensili con conguaglio nel mese di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapportodicembre.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendaled) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale (14ma, premio di produzione, ecc). La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 (centosettantatre). La quota giornaliera della retribuzione si ottiene dividendo l' importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei). Al Personale assente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzioneerrori, in funzione del mancato riconoscimento del buono pastoche comportino l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi una indennità di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, cassa e di analoga maneggio di denaro nella misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini del 3% (tre percento) mensile della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattualepaga base nazionale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale Fermo restando il rispetto delle condizioni previste nei contratti individuali, le Parti concordano che la disciplina dei compensi applicabile alle Collaborazioni sia, per la definizione dei minimi retributivi, quella di produttività seguito precisata: il compenso orario lordo del Collaboratore Atleta sarà di € 7 il compenso orario lordo del Collaboratore Coordinatore Tecnico sarà di € 8 il compenso orario lordo del Collaboratore Direttore sportivo sarà di € 9 il compenso orario lordo del Collaboratore Istruttore, Allenatore, Maestro, Tecnico Sportivo sarà di € 7 il compenso orario lordo del Collaboratore Preparatore Atletico sarà di € 7 il compenso orario lordo del Collaboratore Assistente Xxxxxxxx sarà di € 7 il compenso orario lordo del Collaboratore Assistente istruttore sarà di € 7 il compenso orario lordo del Collaboratore Coordinatore sportivo sarà di € 7 il compenso orario lordo del Collaboratore Addetto alla Segreteria sarà di € 7 il compenso orario lordo del Collaboratore Consulente sarà di € 7 Qualora le Collaborazioni di cui all’Articolo 41 alle lettere b), c), d), e) e quelle di cui alla lettera a) dell’articolo 4 siano svolte dai soggetti indicati negli articoli 41, comma 1 e 42, commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riporta, per l’anno di riferimentodecreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, il giudizio regime dei compensi sarà il seguente: il compenso orario lordo del Chinesiologo di “negativo” base sarà di € 7 il Premio aziendale compenso orario lordo del Chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate sarà di produttività € 7 il compenso orario lordo del Chinesiologo sportivo sarà di € 7 il compenso orario lordo del Manager sportivo sarà di € 9 La natura autonoma del rapporto preclude la maturazione a favore del Collaboratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato, fatto salvo quanto specificamente previsto dalla normativa vigente relativa al settore sportivo dilettantistico e di base, dal presente CCNL o dal contratto individuale. Tutti gli importi indicati nei commi 1 e 2 si intendono al lordo delle ritenute previste dalla normativa pro tempore vigente, escluse quelle a carico del Committente. Trattandosi di prestazione autonoma non è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione dovuta alcuna maggiorazione per eventuale lavoro prestato, nei limiti della retribuzione”; ragionevolezza, oltre quello previsto dal contratto individuale. In caso di applicazione sospensione o interruzione per qualsiasi causa della prestazione del provvedimento Collaboratore, il compenso pattuito sarà proporzionalmente ridotto, salvo nei casi di “sospensione malattia e/o infortunio così come previsti dal servizio successivo articolo 13. Il Collaboratore avrà titolo al rimborso delle spese preventivamente autorizzate e sostenute in nome e per conto del Committente. La corresponsione del compenso avverrà di norma con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogatocadenza mensile sulla base delle ore effettivamente prestate. Nel caso di inizio rinnovo del rapporto di lavoro contratto scaduto, le parti potranno concordare una nuova misura del compenso che non potrà eccedere il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione 5% del rapporto di lavoro, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattuale.compenso fissato
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Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale A) per il socio coimprenditore – La normale retribuzione del socio coimprenditore ha natura di produttività partecipazione agli utili dell’impresa di cui all’Articolo 41 si è coassunto il rischio e non di un vero e proprio salario tradizionalmente inteso. Essa è costituita dalle seguenti voci:
1. paga base conglobata;
2. aumenti periodici di anzianità - L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione mente quella per il riconoscimento degli scatti di anzianità dal mese successivo a quello del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze compimento del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’annobiennio. Al Personale che riporta, per l’anno socio coimprenditore dovranno essere corrisposti un totale di riferimento, 8 (otto) scatti biennali di anzianità pari all’1.50 della paga base conglobata rivalutata in occasione del nuovo biennio maturato.
3. gratifica natalizia - In occasione delle feste natalizie il giudizio datore di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione lavoro dovrà corrispondere al socio coimprenditore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso o di cessazione del rapporto di lavorolavoro durante il corso dell'anno, il Premio di produttività compete in proporzione ai socio coimprenditore e il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato nell’anno, considerando lavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero l’eventuale frazione ed secondo il criterio della prevalenza. La gratifica natalizia con accordo aziendale può essere corrisposta a rate mensili con conguaglio nel mese di dicembre.
4. ristorno – in misura massima non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi mediante integrazioni delle retribuzioni medesime che potrà essere anticipato anche a ratei mensili. categoria Retribuzione soci coimprenditori dal 01/08/2009 Retribuzione soci coimprenditori dal 01/08/2010 Retribuzione soci coimprenditori dal 01/08/2011
B) per il lavoratore dipendente - è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita costituta dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata di cui al presente CCNL;
b) aumenti periodici di anzianità - L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione mente quella per l’anno precedenteil riconoscimento degli scatti di anzianità dal mese successivo a quello del compimento del biennio. Al lavoratore dipendente dovranno essere corrisposti un totale di 8 (otto) scatti biennali di anzianità pari all’1.50 della paga base conglobata rivalutata in occasione del nuovo biennio maturato.
c) gratifica natalizia - In occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione. Nel caso di assenza dal servizio retribuita inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il Premio di produttività viene ridotto di corso dell'anno, il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi di assenzalavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza. La riduzione gratifica natalizia con accordo aziendale può essere corrisposta a rate mensili con conguaglio nel mese di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapportodicembre.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendaled) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale (14ma, premio di produzione, ecc). I 1795 1822 1849 II 0000 0000 0000 III 1545 1568 1591 IV 1442 1463 1485 V 1340 1360 1380 VI 0000 0000 0000 VII 1083 1099 1115 La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 (centosettantatre). La quota giornaliera della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei). Al Personale assente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzioneerrori, in funzione del mancato riconoscimento del buono pastoche comportino l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi una indennità di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, cassa e di analoga maneggio di denaro nella misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini del 3% (tre percento) mensile della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattualepaga base nazionale.
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Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile, è fatto obbligo all’Impresa Aggiudicataria di produttività curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne, nonché rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L’Impresa Aggiudicataria, assicurerà agli operatori impegnati la piena applicazione del CCNL vigente o di miglior favore e riconoscerà gli scatti di anzianità maturati e/o garantirà condizioni più favorevoli acquisite “ad personam”. L’obbligo di cui all’Articolo 41 del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riporta, per l’anno di riferimento, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività al primo comma vincola l’Impresa Aggiudicataria anche se non viene erogatoaderente alle Associazioni stipulanti o se receda da esse. Nel caso di inizio Cooperative è richiesto inoltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sul salario pieno, con esclusione del rapporto riferimento al salario convenzionale. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi, fino alla loro sostituzione. Qualora l’aggiudicataria sia una Cooperativa Sociale, nell’applicazione del trattamento economico di cui ai minimi previsti dalla Legge 142/01 art. 3 comma 1 ai lavoratori deve essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero, il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale). Devono essere inoltre applicati gli istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie, ecc.). L’Impresa Aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e, se cooperativa, dei soci lavoratori. A tal fine la Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione dei suddetti obblighi. L’appaltatore, se avente ragione sociale di Cooperativa Sociale assume ed inquadra il Premio personale nel rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale di produttività compete in proporzione ai mesi Lavoro per i Lavoratori delle Cooperative Sociali con esclusione di servizio prestato nell’anno deroghe penalizzanti sulla base dello Statuto o del Regolamento interno o di corresponsionealtro strumento di contrattazione decentrata; l’inquadramento degli operatori e del coordinatore tiene conto delle mansioni effettivamente svolte riconoscendo l’anzianità acquisita dagli operatori medesimi. Se l’appaltatore ha ragione sociale diversa dalle Cooperative Sociali assume ed inquadra il personale secondo le norme contrattuali vigenti per i propri lavoratori con esclusione di deroghe penalizzanti sulla base di qualsiasi atto interno o strumento di contrattazione decentrata e, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavorocomunque, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza trattamento retributivo non può differire da quello previsto dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione di cui sopra non si applica: - vigente C.C.N.L. delle Cooperative Sociali per i periodi lavoratori tenendo conto anche di ferieeventuali scatti di anzianità già maturati. Qualora l’Impresa Aggiudicataria non risultasse in regola con quanto richiesto al presente articolo, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto, ciascuno per il proprio, e all'affidamento del servizio all’Impresa che segue immediatamente l'aggiudicataria in graduatoria o ad altro operatore economico adottando ogni modalità atta a garantire i servizi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante; - se l’assenza l'esecuzione in danno non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza esclude eventuali responsabilità penali e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapportocivili dell’Impresa.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattuale.
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Samples: Assistance Service Agreement
Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale RETRIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI (Art. 25 ccnl integrativo 1998/01)
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa nazionale di produttività amministrazione prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: - Retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all’interno di ciascuna area - ivi comprese le posizioni super di cui all’Articolo 41 all’art. 17 del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con CCNL del 16.2.99 - e dall'indennità integrativa speciale; - Retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di posizione organizzativa di cui all’art. 18 del citato CCNL, ove spettanti, nonché dagli altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati in godimento; - Retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le competenze del mese voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali, comunque denominate, percepite nell’anno di giugno riferimento non ricomprese nel secondo alinea; sono escluse le somme corrisposte a tutto titolo di rimborso spese per il Personale che abbia superato il periodo trattamento di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminatotrasferta fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riportaprimo alinea, per l’anno di riferimento, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza30.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 156 le voci ricomprese nella retribuzione base mensile, costituite dal valore economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all’interno di ciascuna area - ivi comprese le posizioni super di cui all’art. 17 del CCNL del 16/2/99 - e dall'indennità integrativa speciale, secondo quanto stabilito dal comma 2, xxxxx xxxxxx. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi all’art. 25 del CCNL del 16 febbraio 1999 il valore del divisore è fissato in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto151.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattuale.
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Samples: Contratti Del Comparto Ministeri
Trattamento economico. Articolo 15 1. I medici specializzandi assunti ai sensi del presente Accordo sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.
2. I medici specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformit• a quanto previsto dallƒart. 22 della Direttiva 2005/36/Ce.
3. Il Premio aziendale trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenzia li rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL area sanità: - stipendio tabellare; - indennità di produttività specificità medica; - indennità di esclusività; - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; - retribuzione di risultato, ove spettante; - retribuzione di posizione in relazione allƒeventuale incarico conferito.
4. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo e fatte salve diverse disposizioni normative, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui all’Articolo 41 agli articoli 37 e seguenti del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto decreto legislativo n.368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con le competenze del mese oneri a proprio esclusivo carico dallƒAzienda di giugno inquadramento, se inferiore a tutto il Personale che abbia superato il periodo quello gi• previsto dal contratto di prova formazione specialistica, è rideterminato in misura almeno pari a questƒultimo.
5. Il medico specializzando assunto con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti è destinatario di compensi accessori nei limiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riporta, per l’anno nelle forme previste dal CCNL di riferimento, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza dai relativi integrativi aziendali e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesseda eventuali disposizioni integrative regionali.
6. Il Premio medico specializzando titolare del solo contratto di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzioneformazione specialistica può essere destinatario, nei casi in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in serviziocui venga previsto da appositi provvedimenti regionali, di analoga misura economica limitatamente premialità straordinarie legate allƒattivit• svolta, da certificarsi dƒintesa tra le aziende presso cui operano e le rispettive scuole di specializzazione, tenendo conto delle rilevazioni delle presenze. Gli importi spettanti, determinati a periodi quantitativi partire dalle indicazioni fornite dalla regione o dallƒAzienda, sono oggetto di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile trasferimento alle rispettive Università per la successiva erogazione ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattualemedici specializzandi interessati.
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Samples: Accordo Tra Regione Puglia, Università Di Bari E Università Di Foggia
Trattamento economico. Capo I - Istituti particolari Articolo 15 Il Premio aziendale 37 Retribuzione e sue definizioni.
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di produttività erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico tabellare mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A, B, C, D) nonché per i livelli economici Bs e Ds che attualmente sono riportati nella tabella B, colonna C, prospetto n. 2, allegata al CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui all’Articolo 41 alla lettera a) e dalle fasce economiche di cui all'art. 30, comma 1, del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con CCNL 7 aprile 1999 nonché dall'indennità integrativa speciale di cui alla tabella allegato 2 al presente contratto;
c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla lettera b), dal valore comune delle indennità di qualificazione professionale di cui alla tabella B, colonna D, prospetto 2, allegata al CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 20 del CCNL 7 aprile 1999 ove spettante, e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per tredici mensilità;
d) retribuzione globale di fatto annuale: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le competenze del mese voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di giugno riferimento non ricomprese nella lettera b); sono escluse le somme corrisposte a tutto titolo di rimborso spese per il Personale che abbia superato il periodo trattamento di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riporta, per l’anno di riferimento, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando trasferta fuori sede o come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenzaequo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il valore del divisore è fissato in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto151.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari 5. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente quale base retributiva debba farsi riferimento per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattualecalcolare la retribuzione giornaliera od oraria.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Integrativo
Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale Al rilevatore verrà corrisposto un compenso medio, al lordo di produttività di cui all’Articolo 41 del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti ritenute fiscali e fruiti nell’anno. Al Personale che riportacontributive, per l’anno ogni questionario correttamente compilato, come segue: € 6,00 lorde per ogni questionario di riferimentofamiglia validato dall'ISTAT, il giudizio restituito al Centro Comunale di “negativo” il Premio aziendale Raccolta o recuperate dal rilevatore; € 5,00 lorde per ogni questionario di produttività è riconosciuto: famiglia validato dall' ISTAT restituito a mezzo vettore; € 3,00 lorde per ogni questionario di famiglia validato dall' ISTAT restituito via web con un tasso </= 10%; € 4,00 lorde per ogni questionario di famiglia validato dall' ISTAT restituito via web con un tasso 10,1% - nella misura del 5015%; € 4,50 lorde per ogni questionario di famiglia validato dall' ISTAT restituito via web con un tasso 15,1% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”- 20%; € 5,00 lorde per ogni questionario di famiglia validato dall' ISTAT t restituito via web con un tasso 20,1% - nella misura del 25% in caso %; € 5,50 lorde per ogni questionario di provvedimento famiglia validato dall' ISTAT restituito via web con un tasso >/= 25%; € 2,00 lorde a questionario di ”riduzione edificio e di abitazione non occupata validato dall'ISTAT; € 8,00 lorde per ogni questionario di convivenza validato dall'ISTAT; detto compenso sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della retribuzione”; In caso loro attività sul territorio, consegna e trasporto dei questionari presso i Centri di applicazione del provvedimento Raccolta e non potranno essere accolte richieste di “sospensione dal servizio con privazione rimborso di qualsiasi natura. Sull’intero compenso, verrà liquidato un anticipo di € 500,00 lordi entro fine anno 2011. Il saldo sarà invece erogato dopo che l’Istat avrà disposto l’accreditamento della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenzasomma finale attribuita al Comune. La riduzione di cui sopra mancata esecuzione dell’incarico non si applica: - darà diritto ad alcun compenso, cosi come pure l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza modelli regolarmente e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapportocorrettamente lavorati.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattuale.
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Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale L’art. 45 d.lgs. 165/2001, indica nel trattamento economico accessorio quell’area di variabilità retributiva finalizzata a remunerare a) la produttività individuale; b) la pro- duttività collettiva, tenendo conto dell’apporto di cui all’Articolo 41 ciascun dipendente e quindi in base a valutazione dei contributi individuali al fine di evitare erogazioni a pioggia o a gruppi indifferenziati; c) l’effettivo svolgimento di attività obiettivamente disagiate ovvero pe- ricolose o dannose per la salute La stessa norma, al comma 3, precisa che la remunerazione di tali voci deve rispon- dere a “criteri obiettivi di misurazione”, mentre i compensi collegati alla produttività sono determinati dai dirigenti previa valutazione dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell’ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva la qua- le, ancora una volta, incide anche sui poteri distributivi del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto dirigente che, ai sensi del comma 4, è pienamente responsabile (sotto ogni profilo: manageriale, disciplinare, civi- le, amministrativo-contabile, penale) in merito alle valutazioni espresse nei confronti dei singoli dipendenti. In generale è possibile rilevare che le caratteristiche del sistema di incentivazione sono la variabilità del trattamento retributivo, sia collettivo che individuale, collegato con l’effettivo miglioramento della produttività e della qualità del servizio; la necessaria implementazione di un sistema di valutazione del grado di partecipazione individuale ai progetti e del raggiungimento dell’obiettivo/risultato; la responsabilizzazione del diri- gente; il controllo collettivo ed istituzionale della realizzazione degli obiettivi di produt- tività. In base al ccnl 9.8.2000 è possibile ricostruire il trattamento economico accessorio del comparto Università secondo la seguente composizione: - incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale (art. 68 co. 2 lett.a ccnl); - compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti e reperibilità (art. 68 co. 2 lett. c, ccnl); - indennità di responsabilità (artt. 00 x 00 xx. 0 xxxx. x, xxxx); - retribuzione di posizione e di risultato per il personale di cat. EP (artt. 62 e 70 ccnl)215; - compensi collegati alla produttività individuale e collettiva (art. 68 co. 2 lett. d, ccnl); - indennità di Ateneo (art. 65 ccnl); - compenso per lavoro straordinario (art. 66 ccnl); Tali istituti sono stati oggetto di negoziazione nel 97,9% delle Università censite, il che sta a significare che, considerando un ragionevole margine di parzialità nel reperi- mento dell’effettivo numero degli accordi stipulati a livello decentrato, gli istituti legati al trattamento economico accessorio sono strati contrattati nella totalità delle ammini- strazioni. In particolare gli istituti economici contrattati sono i seguenti216:
a) Indennità per rischi, oneri e disagi. Le competenze della contrattazione integrativa in materia riguardano i criteri generali per la corresponsione di tali compensi217, ed in tal senso le parti, a livello decentrato hanno in genere determinato la misura, i criteri di attribuzione, le modalità di erogazione, il regime di cumulabilità con altre indennità o con il pagamento del lavoro straordinario. In particolare, l’analisi dei contratti ha con- sentito di individuare le seguenti indennità: indennità legate alle articolazioni dell’orario di lavoro (indennità di turno, rientro pomeridiano, servizio notturno o festivo); indennità di rischio, collegata allo svolgimento di attività comportanti continua e diretta esposi- zione a rischi concernenti la salute o l’incolumità personale (p.e. esposizione a rischio da videoterminale; utilizzo di sostanze nocive; sollevamento pesi, ecc); indennità per conduzione veicoli (autisti); indennità per attività di vigilanza, custodia e portineria; in- dennità di reperibilità; indennità legate ad altre attività218. La numerosità delle voci riscontrate nell’analisi dei contratti integrativi, dimostra 215 Cfr. art. 62 co. 1 ccnl, ai sensi del quale il trattamento accessorio del personale di categoria EP è com- posto dall’indennità di Ateneo, dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato; queste ul- time due voci assorbono tutte le competenze del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminatoaccessorie, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riporta, per l’anno di riferimento, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapportocompreso lo straordinario.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattuale.
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Samples: Contratti Collettivi Integrativi
Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale per il primo anno il 40% della retribuzione dovuta al termine delperiodo di produttività apprendistato; per il secondo anno 50% della retribuzione dovuta al termine delperiodo di cui all’Articolo 41 apprendistato; per il terzo anno 60% dellaretribuzione base dovuta al termine delperiodo di apprendistato; per il quartoanno 70% dellaretribuzionebase dovuta al termine delperiodo di apprendistato. Per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese datore di giugno a tutto il Personale lavoro all'apprendista è riconosciuta una retribuzione pari al 10 per cento di quella che abbia superato gli sarebbe dovuta. Discipline comuni: Malattia: Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto: per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno di calendario, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;dal settimoevento morboso dell'anno al lavoratore non sarà corrisposta alcunaindennità Per i periodi successivi ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materiadiindennitàgiornalieradimalattia ai sensi delladisciplina generaleprevistaper i lavoratorisubordinati. Nel caso diricoveroospedaliero, epertuttaladuratadellostesso,entroi limitidelperiodo di comporto previsto dal presenteCCNL,l'apprendistaavràdiritto adunaintegrazionedell'indennitàcorrispostadall'INPS, acaricodel datore di lavoro, pari al 60% dellaretribuzionelorda cui avrebbeavutodirittoincasodinormale svolgimentodel rapporto. Durante il ricovero ospedaliero, per gli apprendisti senza familiari a carico, l'indennità di malattia spettanella misura di 2/5 di quella ordinaria. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova Infortunio: Durante il periodo di infortunio l’apprendista avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo di 180 giorni dal verificarsi dell’infortunio. L’indennità corrisposta dall’Inail sarà integrata dal datore di lavoro nelle seguenti misure: 60% per i primi tre giorni 65% dal 4° al 20° giorno 70% dal 21° giorno in poi Limiti numerici: Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate o qualificate in forzapressoil medesimo datore di lavoro. Nelle aziende che occupano un numerodilavoratoriinferioreadieciunitàilsuddettorapportotraapprendistiemaestranzequalificatenon può superare il 100 per cento. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia un numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine delperiodo di apprendistato, neitrentasei mesi precedentila nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dello stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati perrecesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamentopergiusta causa Xxxxxx intermittente Artt. 140 ss. Può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale per l'impossibilita, o comunque la difficolta, di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco dei tre anni solari. Nell'ipotesi di superamento del suddetto limite il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Xxxxx restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. II trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente e riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa dell'utilizzazione, l'importo dell'indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ovvero negli altri periodi indicati nei contratti territoriali o aziendali, l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte dell'azienda. Contratto a tempo determinato Art. 145 ss. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti non può superare i 36 mesi. Qualora il limite sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del suddetto limite. Oltre il limite dei 36 mesi è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato ed indeterminatofra gli stessi soggetti, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’annodella durata massima di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Al Personale che riporta, per l’anno Qualora il rapporto di riferimentolavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il giudizio datore di “negativo” lavoro corrisponderà al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Qualora il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% rapporto prosegua oltre il trentesimo giorno in caso di provvedimento contratto di ”riduzione durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici: a. I datori di lavoro che occupano da 0 a 5 dipendenti, computando tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato; b. I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, possono assumere lavoratori a tempo determinato nella misura massima del 40% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 1 gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi della retribuzione”; In caso fase di applicazione avvio di nuove attività o di avvio di una nuova unità produttiva aziendale, quelli conclusi con lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli conclusi per la sostituzione di lavoratori assenti. La durata del provvedimento periodo di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” prova è pari a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il Premio medesimo livello di produttività non viene erogatoinquadramento assegnato. Nel caso di inizio rapporti inferiori all'anno, la durata del rapporto periodo di prova sarà pari al 20% della durata di quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Contratto a tempo parziale Art. 152 ss. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. Le ore di lavoro il Premio ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di produttività compete clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in proporzione cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazionesensi del presente CCNL. Nel Le suddette maggiorazioni non si applicano: a. in caso di cessazione del rapporto riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intero studio medico o unità organizzative autonome dello stesso; b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, il Premio datore di produttività compete in proporzione ai mesi lavoro ha inoltre facoltà di servizio prestato nell’annorichiedere al lavoratore, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi anche in caso di assenze per un periodo superiorerapporti a tempo determinato, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo lo svolgimento di cinque mesiprestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, relativamente qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai periodi lavoratori a tempo parziale di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperiotipo verticale o misto. Per le assenze Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non retribuite il Premio può essere superiore al 25% delle ore di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesselavoro settimanale. Il Premio datore di produttività lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L. Tali prestazioni non concorre potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale dell'orario di lavoro concordato tra le parti. E' prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto alla determinazione paga base. Contratto di somministrazione Art. 139 In riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato o indeterminato trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli da 30 a 40 del Trattamento di Fine RapportoD.lgs 81/2015.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattuale.
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Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale 1. Nel periodo di produttività comporto di cui all’Articolo 41 alla precedente lettera B), commi 1 e 2, e ricorrendo le condizioni previste dal presente articolo, l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intera retribuzione globale mensile netta, anche a integrazione di quanto percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme; fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 seguenti.
2. Ai fini del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con presente articolo, in ogni anno solare, al superamento di 13 giorni calendariali di assenza, anche non continuativi, oppure dopo 6 eventi morbosi anche di durata complessiva non superiore ai predetti 13 giorni, l'azienda opererà nel modo seguente. AI superamento dei limiti di franchigia di cui al precedente capoverso, in caso di ulteriori eventi morbosi di durata da uno a sei giorni calendariali consecutivi, per ogni singolo evento l'azienda effettuerà le competenze seguenti trattenute dalla retribuzione globale del dipendente:
a) una trattenuta di 45 euro lordi per ognuno dei primi 4 eventi;
b) una trattenuta di 40 euro lordi per ognuno degli eventi successivo al quarto. La misura delle predette trattenute è percentualmente riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa individuale. Le trattenute sono effettuate prioritariamente dall'indennità integrativa mensile di cui all'art. 33, comma 3, lett. g), del vigente c.c.n.l. su base mensile, fino a concorrenza dell'importo dell'indennità. Qualora, entro il mese di giugno di ciascun anno, sussista a tutto carico del lavoratore un debito residuo per il Personale primo semestre dell'anno, l'impresa comunicherà al lavoratore l'importo del relativo conguaglio che abbia superato effettuerà sui valori mensili dell'indennità integrativa da maturare nel secondo semestre dell'anno, fino all'importo massimo complessivo annuo degli stessi. Qualora al 31 dicembre di ciascun anno permanga a carico del lavoratore un debito residuo, la relativa trattenuta - entro il limite dell'importo massimo complessivo annuo dell'indennità in parola - sarà operata sugli importi mensili dell'indennità integrativa dell'anno solare seguente, entro il primo bimestre. Qualora, operata la trattenuta di cui al precedente capoverso, si evidenzino ulteriori debiti residui, la relativa trattenuta sarà effettuata dall'E.G.R. di cui all'art. 2, lett. C), comma 8, ovvero, in quanto previsto da un contratto aziendale di secondo livello, dall'equivalente premio di risultato o produttività assorbente I'E.G.R., ovvero dall'eventuale trattamento economico individuale assimilabile ai predetti compensi quanto a caratteristiche di corresponsione.
3. Quanto previsto dal comma 2 non trova applicazione nel caso di assenza per eventi morbosi, certificata da medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, riguardanti:
a) lavoratori affetti dalle patologie di cui alla lettera A), comma 4, del presente articolo;
b) dei lavoratori affetti dalle patologie acute o croniche di cui all'art. 2, lettera d), numeri 1 e 2 del D.M. 21 luglio 2000, n. 278;
c) lavoratrici affette da eventi morbosi durante il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminatogravidanza e patologie di genere;
d) ricovero ospedaliero o day hospital.
4. Nelle more dell'avvio operativo del Fondo di solidarietà bilaterale INPS - che sarà costituito dalle parti stipulanti nazionali ai sensi degli artt. 26 e seguenti del D.Lgs. n. 148/2015 - e fino all'effettiva entrata in funzione dello stesso, in proporzione le somme trattenute ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riportasensi del comma 2, per l’anno di riferimentocompetenza di ciascun anno solare, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - saranno destinate nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso all'incremento dell'Elemento di provvedimento garanzia retributiva (E.G.R.), di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio cui all'art. 2, lett. C), comma 8, ovvero all'incremento dell'equivalente premio di produttività previsto dalla contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori le cui assenze per eventi morbosi, computate anche cumulativamente, non viene erogatoabbiano superato nell'anno solare i 13 giorni calendariali o i 6 eventi anche di durata complessiva non superiore a 13 giorni calendariali. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione Per l'individuazione dei lavoratori di cui sopra non al precedente capoverso, si applica: fa riferimento a quelli appartenenti alle medesime Aree operativo - per i periodi funzionali di ferie; - se l’assenza non supera i cui all'art. 15 del vigente c.c.n.l. A tal fine, le tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superioreAree spazzamento/raccolta, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesiconduzione, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza servizi generali sono considerate un'unica Area, mentre l'Area impianti e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapportolaboratori e l'Area tecnica e amministrativa sono considerate, ognuna, a sé stante.
Articolo 16 Il buono pasto erogato 5. L'importo del predetto 50% cesserà di essere destinato all'incremento annuo dell'E.G.R. per essere devoluto al Personale è pari finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale INPS a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente partire dalla data che verrà formalmente individuata dalle parti nazionali stipulanti, nell'ambito delle intese per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione la costituzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattualeFondo stesso.
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Trattamento economico. Articolo L’art. 42, comma 10, lett. a) fa riferimento alla tabella C) del CCNL del 1995, ma, non è riportata nel nuovo testo contrattuale, ciò potrebbe ingenerare confusione. Si riporta la tabella. Individuazione delle voci di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti contrattuali voci retributive istituti CCNL indennit varie à straordi nario Indennità fisse e pensionabili ai sensi dell’art. 2, c. 9 L. 335/995** Nucleo familiare turni etc. Reperibilit à tempo parziale verticale SI* NO, NO, SI* SI tempo parziale orizzontale SI* NO, NO, SI* SO tempo determinato SI SI SI SI SI ferie NO, NO, NO, SI SI permessi ex congedi strord. NO NO NO SI SI assenze per malattia sup. 15 Il Premio aziendale gg.con ricovero e per infortuni e cause di produttività servizio NO NO NO SI SI antens. obblig. facolt. 30 gg. NO NO NO SI SI astensione facoltativa NO NO NO SI SI sospens. caut. proc. disciplinare NO NO NO SI SI sospens. caut. proc. penale NO NO NO NO SI indennità mancato preavviso NO NO NO SI SI Sulla base delle previsioni dell’art. 78 del CCNL, l’elemento perequativo rappresenta una specifica, autonoma e distinta voce retributiva, la cui corresponsione avviene una-tantum nell’arco di uno specifico e determinato periodo temporale. Proprio per tale caratteristiche:
a) esso non è “stipendio” e, pertanto, non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione di cui all’Articolo 41 all’art. 75; l’ulteriore conseguenza è che esso non può essere considerato nella base di calcolo né del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese compenso per lavoro straordinario o di giugno a tutto il Personale qualunque altro compenso che abbia superato il periodo assuma, comunque, una delle suddette nozioni di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riporta, per l’anno di riferimento, il giudizio di retribuzione come base.
b) non può neanche essere qualificato come “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scrittotrattamento economico accessorio”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività conseguentemente, si ritiene che non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - vada sottoposto alla trattenuta per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi 10 giorni di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattualeper malattia.
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Samples: CCNL 2016 2018
Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale Formazione che l’Azienda ritiene coerente con il ruolo dei singoli e con la crescita professionale e individuale mirata. (es: .corsi tecnici assicurativi, corsi di produttività management, corsi di cui all’Articolo 41 marketing, corsi di organizzazione, corsi di gestione commerciale ed orientamento al cliente) Tale formazione dovrà essere svolta di norma durante il normale orario di lavoro. Tuttavia, qualora si verificasse l’esigenza di tenere tutti o parte dei corsi di formazione al di fuori dell’orario di lavoro verrà corrisposto il seguente trattamento economico : • dal Lunedì al Giovedì verrà corrisposto il trattamento economico senza la maggiorazione dello straordinario, utilizzando la flessibilità oraria per le eventuali ore del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese corso di giugno a tutto il Personale formazione che abbia superato il periodo eccedono l’orario normale di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’annolavoro. Al Personale che riporta, per l’anno di riferimento, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione part-time le ore eccedenti il normale orario di lavoro verranno retribuite come lavoro supplementare. Eventuali ore di straordinario verranno retribuite solo in presenza di una preventiva comunicazione via mail da parte del provvedimento di “sospensione dal servizio diretto Responsabile alla Direzione Risorse Umane. • al Venerdì pomeriggio ed al Sabato verrà corrisposto il trattamento economico con privazione della retribuzione” la maggiorazione dello straordinario (se compete). Per il Premio di produttività non viene erogatopersonale che fruisce del part-time verticale (32 ore) al venerdì verranno conteggiate le prime 5 ore (del mattino) come lavoro supplementare e per le ore successive verrà corrisposto il trattamento economico con la maggiorazione dello straordinario (se compete). Nel caso in cui la formazione venga svolta nel comune della propria Sede Aziendale, ma non negli uffici di inizio Royal & SunAlliance Assicurazioni, farà fede l’orario ufficiale del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazioneprogramma del corso. Nel caso in cui la formazione venga svolta al di cessazione fuori del rapporto Comune della propria Sede Aziendale verrà corrisposta l’indennità di lavorotrasferta secondo quanto stabilito dall’art. 23 del presente C.I.A. Formazione che l’Azienda organizza facoltativamente come agevolazione per i propri Dipendenti Premesso che tale formazione si deve intendere come un’agevolazione che l’Azienda concede al Dipendente al fine di contribuire alla propria crescita professionale e culturale, le ore effettivamente svolte al di fuori del normale orario di lavoro non verranno retribuite (es: corsi in cui il Premio Dipendente ha l’ampia facoltà di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedentescegliere la propria partecipazione). Nel caso in cui tale formazione fosse svolta al di assenza dal servizio retribuita il Premio fuori del Comune della propria Sede Aziendale non verrà corrisposta l’indennità di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenzatrasferta. La riduzione Il Dipendente che partecipa alla formazione di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza impegna a frequentare il corso e puerperio. Per a rispettare tutte le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapportoregole e condizioni previste.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattuale.
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Samples: Employment & Human Resources
Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale A) per il socio coimprenditore – La normale retribuzione del socio coimprenditore ha natura di produttività partecipazione agli utili dell’impresa di cui all’Articolo 41 si è coassunto il rischio e non di un vero e proprio salario tradizionalmente inteso. Essa è costituita dalle seguenti voci:
1. paga base conglobata;
2. aumenti periodici di anzianità - L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione mente quella per il riconoscimento degli scatti di anzianità dal mese successivo a quello del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze compimento del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’annobiennio. Al Personale che riporta, per l’anno socio coimprenditore dovranno essere corrisposti un totale di riferimento, 8 (otto) scatti biennali di anzianità pari all’1.50 della paga base conglobata rivalutata in occasione del nuovo biennio maturato.
3. gratifica natalizia - In occasione delle feste natalizie il giudizio datore di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione lavoro dovrà corrispondere al socio coimprenditore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso o di cessazione del rapporto di lavorolavoro durante il corso dell'anno, il Premio di produttività compete in proporzione ai socio coimprenditore e il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato nell’anno, considerando lavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero l’eventuale frazione ed secondo il criterio della prevalenza. La gratifica natalizia con accordo aziendale può essere corrisposta a rate mensili con conguaglio nel mese di dicembre.
4. ristorno – in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi mediante integrazioni delle retribuzioni medesime che potrà essere anticipato anche a ratei mensili.
B) per il lavoratore dipendente - è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita costituta dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata di cui al presente CCNL;
b) aumenti periodici di anzianità - L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione mente quella per l’anno precedenteil riconoscimento degli scatti di anzianità dal mese successivo a quello del compimento del biennio. Al lavoratore dipendente dovranno essere corrisposti un totale di 8 (otto) scatti biennali di anzianità pari all’1.50 della paga base conglobata rivalutata in occasione del nuovo biennio maturato.
c) gratifica natalizia - In occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione. Nel caso di assenza dal servizio retribuita inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il Premio di produttività viene ridotto di corso dell'anno, il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi di assenzalavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza. La riduzione gratifica natalizia con accordo aziendale può essere corrisposta a rate mensili con conguaglio nel mese di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapportodicembre.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendaled) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale (14ma, premio di produzione, ecc). La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 (centosettantatre). La quota giornaliera della retribuzione si ottiene dividendo l' importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei). Al Personale assente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzioneerrori, in funzione del mancato riconoscimento del buono pastoche comportino l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi una indennità di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, cassa e di analoga maneggio di denaro nella misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini del 3% (tre percento) mensile della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattualepaga base nazionale.
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Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale L’incaricato di produttività di cui all’Articolo 41 del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato una missione ha diritto all’usuale trattamento stipendiale, previdenziale ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riportaassicurativo, per l’anno tutta la durata della missione stessa. L'interessato ha diritto al trattamento economico di riferimentorimborso delle spese di viaggio, nel caso in cui la missione abbia una durata inferiore alle 4 ore e nel caso in cui il giudizio tempo di “negativo” il Premio aziendale spostamento dalla sede di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso partenza alla destinazione sia maggiore di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato1 ora. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavorocui la missione abbia una durata tra le 4 e le 8 ore, il Premio trattamento economico di produttività compete missione comprende unicamente il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso di un pasto qualora, nel periodo temporale di svolgimento della stessa, siano comprese una delle seguenti fasce orarie: 13/15 e 19/21. Negli altri casi la decisione di procedere o meno al rimborso delle spese spetta a chi conferisce l'incarico. Fermo quanto indicato dal comma precedente, nel caso in proporzione ai mesi cui la missione sia svolta in più giornate, il trattamento economico di servizio prestato nell’annomissione comprende anche il rimborso delle spese di pernottamento per ogni notte ricompresa nella durata della missione. E' sempre possibile, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedentel'interessato, rinunciare, in tutto o in parte, al trattamento economico di rimborso delle spese. Nel caso E' possibile, viceversa, per l'interessato richiedere l'anticipazione delle spese per la missione, previa autorizzazione del Direttore Generale e nel rispetto dei regolamenti economali in uso presso AMT. Tali spese dovranno essere analiticamente documentate al termine della missione, secondo i criteri previsti in seguito, salvo il diritto dell’incaricato al rimborso delle spese effettivamente sostenute in misura maggiore all'anticipazione, ovvero l'obbligo dell’incaricato stesso di assenza dal servizio retribuita il Premio restituzione della parte di produttività viene ridotto somma anticipata che ecceda le spese effettivamente sostenute. Il trattamento economico di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione rimborso delle spese avviene secondo la tipologia del “rimborso analitico”, di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesseinfra. Il Premio rimborso analitico prevede il rimborso di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento tutte le spese di Fine Rapporto.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizioviaggio, di analoga misura economica limitatamente alloggio, di vitto, di iscrizione a periodi quantitativi corsi e convegni o di assenza altro tipo specifico, effettivamente sostenute per compiere la missione e adeguatamente documentate secondo quanto previsto in seguito. Non è ammessa la corresponsione di almeno due mesialcun'altra somma a titolo di rimborso o indennità forfettari. Il valore dei buoni pasto erogati I rimborsi analitici di spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto e pernottamento non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né costituiscono reddito e non sono soggetti a trattenute fiscali o previdenziali. Le fatture relative alle iscrizioni a Convegni o corsi dovranno essere intestate ad ogni altro effetto contrattualeAMT in quanto sostenute nel suo interesse.
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Trattamento economico. Articolo 15 1. I medici specializzandi assunti ai sensi del presente Accordo sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.
2. I medici specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall’art. 22 della Direttiva 2005/36/Ce.
3. Il Premio aziendale trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL area sanità: - stipendio tabellare; - indennità di produttività specificità medica; - indennità di esclusività; - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; - retribuzione di risultato, ove spettante; - retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.
4. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo e fatte salve diverse disposizioni normative, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui all’Articolo 41 agli articoli 37 e seguenti del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto decreto legislativo n.368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con le competenze del mese oneri a proprio esclusivo carico dall’Azienda di giugno inquadramento, se inferiore a tutto il Personale che abbia superato il periodo quello già previsto dal contratto di prova formazione specialistica, è rideterminato in misura almeno pari a quest’ultimo.
5. Il medico specializzando assunto con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti è destinatario di compensi accessori nei limiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riporta, per l’anno nelle forme previste dal CCNL di riferimento, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza dai relativi integrativi aziendali e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesseda eventuali disposizioni integrative regionali.
6. Il Premio medico specializzando titolare del solo contratto di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzioneformazione specialistica può essere destinatario, nei casi in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in serviziocui venga previsto da appositi provvedimenti regionali, di analoga misura economica limitatamente premialità straordinarie legate all’attività svolta, da certificarsi d’intesa tra le aziende presso cui operano e le rispettive scuole di specializzazione, tenendo conto delle rilevazioni delle presenze. Gli importi spettanti, determinati a periodi quantitativi partire dalle indicazioni fornite dalla regione o dall’Azienda, sono oggetto di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile trasferimento alle rispettive Università per la successiva erogazione ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattualemedici specializzandi interessati.
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Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale Per effetto del passaggio, al personale oggetto di produttività di cui all’Articolo 41 cessione presso la cessionaria viene mantenuta la stessa retribuzione lorda annua fissa, derivante dalla contrattazione collettiva nazionale, percepita al momento del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’annotrasferimento presso la cedente. Al Personale che riportaceduto saranno mantenuti eventuali assegni “ad personam” riconosciuti nell’Azienda di origine con le regole di assorbimento stabilite al momento del loro riconoscimento. Fatto salvo quanto previsto all’art. 2 della presente Ipotesi di Accordo, per l’anno a partire dal 1° luglio 2020, nei confronti del personale ceduto, in sostituzione dei trattamenti economici e normativi dei Contratti Integrativi delle società di riferimentoprovenienza, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciutoverranno erogati i seguenti trattamenti retributivi: - agli attuali percettori del “contributo pasto” sarà erogato un assegno ad personam “ex contributo pasto” di euro 71,30 mensili, nella misura del 50% ove attualmente percepita, non rivalutabile e non assorbibile; tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% assegno verrà mantenuto agli attuali percettori dell’emolumento, salvo che venga sostituito, fino a compensazione, da analoghi istituti introdotti dalla disciplina aziendale tempo per tempo vigente presso la cessionaria, anche in sede dell’armonizzazione di cui all’art. 2 della presente Ipotesi di accordo, ovvero in caso di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio eventuale futura cessione del rapporto di lavoro ad altra società che già li preveda; - agli attuali percettori del “concorso ex spese tramviarie” verrà erogato un assegno ad personam “ex concorso spese tramviarie”, il cui importo verrà determinato sulla base del valore medio per un numero convenzionale di giornate di presenza pari a 180. Analogo assegno verrà riconosciuto anche al personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi di 1° e 2° livello in servizio presso la società cessionaria al 30 giugno 2020 nella misura di € 2,00 per un numero convenzionale di giornate di presenza pari a 180. Tali assegni, non rivalutabili ed assorbibili per avanzamenti di carriera o aumenti retributivi legati al merito e alla posizione ricoperta, verranno mantenuti, salvo che vengano sostituiti, fino a compensazione, da analoghi istituti introdotti dalla disciplina aziendale tempo per tempo vigente presso la cessionaria, anche in sede dell’armonizzazione di cui all’art. 2 della presente Ipotesi di accordo, ovvero in caso di eventuale futura cessione del rapporto di lavoro ad altra società che già li preveda; - agli attuali percettori di trattamenti retributivi connessi alle mansioni espletate (a titolo esemplificativo: indennità PC remoto, indennità ricongiunzione turni, indennità di monitoraggio Bancomat) verrà erogata una apposita “integrazione indennità ex art. 5 dell’accordo del 2 luglio 2020”, quantificata in base alla differenza tra il valore medio degli importi individualmente erogati a tale titolo negli ultimi tre anni con il valore medio che si sarebbe ottenuto applicando la corrispondente normativa aziendale in essere presso la cessionaria; tale integrazione verrà mantenuta agli attuali percettori, subordinatamente allo svolgimento delle mansioni che hanno originato tali indennità, salvo che venga sostituita, fino a compensazione, da analoghi istituti introdotti dalla disciplina aziendale tempo per tempo vigente presso la cessionaria, anche in sede dell’armonizzazione di cui all’art. 2 della presente Ipotesi di accordo, ovvero in caso di eventuale futura cessione del rapporto di lavoro ad altra società che già li preveda nella misura originaria; - in favore degli attuali beneficiari (dipendenti ex Iccrea BancaImpresa) continuerà ad essere mantenuta la “polizza vita e invalidità permanente da malattia”, con il relativo versamento dell’attuale contribuzione aziendale; - esclusivamente in favore del personale ceduto in possesso, alla data di cessione, di un’anzianità di servizio continuativa nel Movimento non inferiore a 15 anni, qualora non gli sia stato già corrisposto, verrà erogato il Premio di produttività compete fedeltà. L’erogazione avverrà comunque al momento della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa contrattuale aziendale in proporzione ai mesi atto presso le società di servizio prestato nell’anno provenienza per la quota parte maturata fino alla data di corresponsionecessione. A coloro che fossero in possesso dei requisiti previsti dalla normativa contrattuale aziendale della società cessionaria, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, verrà corrisposto anche il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapportorateo maturato presso la stessa.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattuale.
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Samples: Ip Transfer Agreement
Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale di produttività di cui all’Articolo 41 del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese di giugno a tutto Le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova assenti per malattia od infortunio non sul lavoro il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riporta, per l’anno di riferimento, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciutoseguente trattamento economico: - nella misura del dal primo al terzo giorno: il 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”della normale retribuzione per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo líorario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene; - nella misura del 25dal quarto al centottantesimo giorno: una integrazione dellíindennit‡ di malattia riconosciuta dallíistituto assicuratore fino al 100% in caso della normale retribuzione. Per le malattie di provvedimento di ”riduzione durata superiore a 14 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - normale retribuzione anche per i primi tre mesi giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo líorario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dallí1/1/1993, per le malattie di durata superiore a 11 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo líorario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dallí1/1/1996 per le malattie di durata superiore a 9 giorni, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo líorario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dallí1/8/2004 per i lavoratori che nel precedente anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 3 volte per eventi dovuti a malattia e/o infortunio non sul lavoro, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo líorario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. In aggiunta a quanto sopra, allíoperaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento mutualistico erogato dallíente assicuratore, líazienda riconoscer‡ uníindennit‡ pari al 50% della normale retribuzione per il periodo di malattia eccedente il centottantesimo giorno compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto. In caso di modifica del trattamento erogato dallíente assicuratore, le percentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non superare complessivamente il trattamento sopra previsto. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza. Tale trattamento non Ë cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente art. Ë subordinato al riconoscimento della malattia o dellíinfortunio da parte dei rispettivi istituti assicuratori, nonchÈ alla presentazione dei seguenti documenti di competenza del medico curante: - certificato medico indicante la data di inizio, di prosecuzione e di chiusura dellíincapacit‡ al lavoro redatto sugli appositi moduli degli Istituti stessi e contenente le seguenti indicazioni:
1) la data del rilascio;
2) la prognosi;
3) la specificazione dellíorario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione. Il trattamento economico di cui al presente art. si applica, nellíambito del periodo di conservazione del posto, anche in caso di assenze per un periodo superioreTBC. - Nota a verbale - Il trattamento assistenziale integrativo dellíindennit‡ di malattia, salvo posto a carico dellíazienda, non Ë comprensivo delle quote afferenti la 13ma mensilit‡ e le retribuzioni differite ad essa equiparate che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapportosono invece a carico dellíINPS.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattuale.
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Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale di produttività di cui all’Articolo 41 del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato Per il periodo di prova con contratto attività lavorativa: il lavoratore ha diritto al normale trattamento economico e normativo come un lavoratore che, a tempo determinato ed indeterminatoparità di livello professionale e mansioni, svolge la propria prestazione in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’annomodo continuativo Per il periodo di inattività: se il lavoratore non è obbligato contrattualmente a rispondere alla chiamata nulla è dovuto se il lavoratore è obbligato contrattualmente a rispondere alla chiamata ha diritto all’indennità di disponibilità Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro può determinare la risoluzione del contratto, la perdita dell’indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto, nonché il risarcimento del danno Abrogato l’art. Al Personale 37 del Dlgs 276/2003 che riporta, per l’anno di riferimento, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% prevedeva in caso di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsioneprestazioni nel fine settimana, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavorovacanze natalizie e pasquali , il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi che l’indennità era dovuta solo in caso di assenze per un periodo superioreeffettiva chiamata. Limiti e divieti Divieto di utilizzare lavoratori intermittenti in sostituzione di : lavoratori in sciopero lavoratori adibiti alle stesse mansioni che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti, con licenziamenti collettivi (artt. 4, 24 L. 223/91), salvo diverse disposizioni dei ccnl lavoratori adibiti alle stesse mansioni in unità produttive nelle quali siano in corso sospensioni dei rapporti o riduzioni dell’orario di lavoro con diritto all’integrazione salariale, salvo diverse disposizioni dei ccnl Forma del contratto Scritta, contenente i seguenti elementi: durata e ragioni luogo e modalità della disponibilità del lavoratore trattamento economico e normativo del lavoratore con indennità di disponibilità, ove prevista indicazione di forme e modalità con cui si richiede la prestazione tempi e modalità di pagamento della prestazione Disciplina transitoria I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge 92/2012, che l’assenza duri non siano compatibili con le nuove norme, cesseranno di produrre effetti decorsi 12 mesi da tale data Oggetto del contratto Deve essere riconducibile ad un progetto, programma di lavoro o fasi di questi Può riguardare anche l’oggetto dell’attività del committente Deve essere riconducibile unicamente a progetti specifici Il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto dell’attività del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi Vincolo del risultato Non previsto Tra gli elementi essenziali del contratto (in forma scritta) è aggiunto il risultato finale che si vuole conseguire Compenso Deve essere proporzionato a quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per l’intero anno; - analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del lavoro Non può essere inferiore ai minimi fissati per un periodo settore di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperioattività dai ccnl. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di In assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati tali minimi, non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai ccnl applicati nel settore di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattuale.riferimento
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Samples: Legge 92/2012 – Riforma Lavoro
Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale di produttività di cui all’Articolo 41 del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminatoD.P.R. 8 marzo 1999, n.70 La contrattazione collettiva, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e fruiti nell’anno. Al Personale che riporta, per l’anno di riferimento, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% in caso di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di corresponsione, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di cessazione normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, un'adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 Fermo restando quanto previsto dal secondo livello di contrattazione, la retribuzione per il Premio telelavoratore è quella prevista dal CCNL. CCNL Abi 11 luglio 1999 Il telelavoratore ha diritto, a parità di produttività compete orario effettuato, al trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria attività con le modalità tradizionali. Accordo Confapi 17 luglio 2001 Il trattamento economico è regolato dalle norme di legge, di contratto collettivo nazionale e di secondo livello. Le competenze relative al mese di riferimento verranno erogate con le modalità e alle scadenze previste per la generalità dei lavoratori. CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 Per i dipendenti telelavoratori le clausole normative ed economiche si intendono sostituite da quelle speciali riportate nella specifica norma contrattuale disciplinante il telelavoro, limitatamente però alle particolari disposizioni in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’annoesse contemplate. CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002 Quanto contrattualmente previsto a favore della generalità dei dipendenti. CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 Per i telelavoratori la cui prestazione è misurata o predeterminata, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno; - per un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperioquanto contrattualmente previsto a favore della generalità dei dipendenti. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati quelli – invece – la cui prestazione non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento né misurata, né predeterminata, non è prevista la corresponsione di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattualeprestazioni economiche per lavoro straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno.
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Samples: Telework Agreement
Trattamento economico. Articolo 15 Il Premio aziendale Per i giorni festivi anzidetti verrà applicato il seguente trattamento economico:
a) quando non vi sia prestazione lavorativa il trattamento è compreso nella retribuzione di produttività di cui all’Articolo 41 del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto con le competenze del mese di giugno a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in proporzione ai diversi livelli retributivi/aree professionali/trattamenti economici rivestiti e fruiti nell’anno. Al Personale che riporta, per l’anno di riferimento, il giudizio di “negativo” il Premio aziendale di produttività è riconosciuto: - nella misura del 50% ove tale giudizio derivi dall’irrogazione del provvedimento disciplinare del “biasimo scritto”; - nella misura del 25% fatto mensile;
b) in caso di provvedimento di ”riduzione della retribuzione”; In caso di applicazione del provvedimento di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” il Premio di produttività non viene erogato. Nel caso di inizio del rapporto prestazione di lavoro il Premio saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di produttività compete in proporzione ai mesi retribuzione di servizio prestato nell’anno di corresponsionefatto quante sono le ore prestate, considerando come mese intero l’eventuale frazionecon la maggiorazione prevista dall'art. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed è riconosciuto pro quota sulla cifra stabilita per l’anno precedente. Nel caso di assenza dal servizio retribuita il Premio di produttività viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. La riduzione di cui sopra non si applica: - per i periodi di ferie; - se l’assenza non supera i tre mesi; - per i primi tre mesi 31;
c) in caso di assenze festività coincidente con la domenica o con il riposo settimanale compensativo o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto un trattamento economico corrispondente ad 1/26 della retribuzione di fatto mensile;
d) la festività coincidente con altra festività sarà retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile sulla base di 1/26. Qualora due festività oltre che tra loro coincidano anche con il sabato o con la domenica o con il riposo settimanale compensativo, verranno aggiunti alla retribuzione mensile 2/26. La retribuzione degli operai pagati a cottimo, o con altre forme di compensi mobili, sarà calcolata con riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere ugualmente corrisposto per un intero all'operaio o all'apprendista, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: - infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo superioredi assenza facoltativa seguente al puerperio, salvo che l’assenza duri congedo matrimoniale, xxxxx, permessi e assenza per l’intero annogiustificati motivi; - riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; - sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà dell'operaio, ad esclusione delle sospensioni durante le quali l'operaio fruisca dell'indennità di disoccupazione da oltre due settimane, nonchè - eccezione fatta per le festività di cui ai numeri 3) e 4) - delle sospensioni dal lavoro in atto da oltre due settimane; - sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza delle festività con la domenica; - sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con un periodo di cinque mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio altro giorno festivo elencato nella prima parte del presente articolo; in tal caso sarà corrisposto agli operai il trattamento previsto per gravidanza e puerperio. Per le assenze non retribuite il Premio di produttività viene ridotto pro quota in ragione ciascuna delle stesse. Il Premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapportodue festività.
Articolo 16 Il buono pasto erogato al Personale è pari a € 5,16 comprensivi dell’integrazione aziendale. Al Personale assente per gravidanza e puerperio con mantenimento della retribuzione, in funzione del mancato riconoscimento del buono pasto, compete un conguaglio pari all’importo netto dell’integrazione aziendale. Nell’ipotesi di malattia si dà luogo alla corresponsione, al rientro in servizio, di analoga misura economica limitatamente a periodi quantitativi di assenza di almeno due mesi. Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattuale.
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