VARIAZIONI DELL’APPALTO. 17 ART. 10 –
VARIAZIONI DELL’APPALTO. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, la Ditta appaltatrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 10% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Oltre questo limite la Ditta appaltatrice avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni. Qualora strutture decentrate richiedano prestazioni aggiuntive, le stesse dovranno essere autorizzate, preventivamente, dal Consorzio.
VARIAZIONI DELL’APPALTO. Su richiesta dell’I.N.P.D.A.P.: Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia e Direzione Provinciale di Trento, la consistenza del presente appalto, a seguito della diversa modulazione delle unità archivistiche affidate in gestione, potrà subire variazioni in più o in meno fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) dell’importo di aggiudicazione senza che l’appaltatore possa per tale motivo avanzare pretese di sorta. L’Appaltatore, in ogni caso, sarà tenuto a prestare con continuità il servizio e/o le forniture anche in caso di eventuali variazioni della consistenza. E’ in facoltà, inoltre, dell’I.N.P.D.A.P.: Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia e Direzione Provinciale di Trento di sospendere e/o interrompere le prestazioni contrattuali relativamente ad alcune sedi, con un congruo preavviso di almeno trenta giorni, e pagando un corrispettivo proporzionalmente ridimensionato. Fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo di aggiudicazione, il servizio potrà essere esteso, nel corso della vigenza contrattuale, alle medesime condizioni, anche alle altre sedi provinciali della Regione Friuli Venezia Giulia o ad altre sedi comprese nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.
VARIAZIONI DELL’APPALTO. Su richiesta dell’I.N.P.D.A.P.- Direzione Regionale Sicilia, la consistenza del presente appalto, a seguito della diversa modulazione delle unità archivistiche affidate in gestione, potrà subire variazioni in più o in meno fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) dell’importo di aggiudicazione senza che l’appaltatore possa per tale motivo avanzare pretese di sorta. L’Appaltatore, in ogni caso, sarà tenuto a prestare con continuità il servizio e/o le forniture anche in caso di eventuali variazioni della consistenza. E’ in facoltà, inoltre, dell’I.N.P.D.A.P.- Direzione Regionale Sicilia di sospendere e/o interrompere le prestazioni contrattuali relativamente ad alcune sedi, con un congruo preavviso di almeno trenta giorni, e pagando un corrispettivo proporzionalmente ridimensionato. Fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo di aggiudicazione, il servizio potrà essere esteso, nel corso della vigenza contrattuale, alle medesime condizioni, anche alle altre sedi provinciali della Regione Siciliana.
VARIAZIONI DELL’APPALTO. In ipotesi di variazioni, non già previste nel presente appalto e non riconducibili alla offerta prodotta, la ASL 8 di Cagliari, si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 163/2006.
VARIAZIONI DELL’APPALTO. Il Comune di CASSINO si riserva la facoltà di apportare variazioni ai dati principali dell’appalto quali, a titolo esemplificativo: l’organizzazione e l’estensione dei servizi, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto. In tali casi la Ditta Aggiudicataria è obbligata ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali con il relativo adeguamento del canone, (ferma restando la franchigia del 10% ad esempio del numero di utenze o della lunghezza delle strade oggetto di spazzamento, la quale prevede corrispettivi in aumento o in diminuzione in caso di variazioni oltre tale percentuale) fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20 % dell’ammontare complessivo del contratto di appalto. La Ditta appaltatrice non è altresì obbligata ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta, è obbligata ad assoggettarsi alle richieste avanzate dalla Stazione Appaltante. E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di effettuare, secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale ed entro i primi tre anni del servizio, l’adeguamento tecnologico dei contenitori e dei mezzi per l'eventuale futura introduzione della tariffazione puntuale. L'Amministrazione Comunale si riserva, di introdurre la suddetta tariffazione puntuale inizialmente su un campione omogeneo dell'utenza (circa 5000) dotando ogni utente di contenitore idoneo alla rilevazione e pesatura del rifiuto indifferenziato applicando lo studio effettuato dalla Ditta appaltatrice in sede di offerta tecnica compreso i maggiori costi per la l'attivazione . Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre nell’appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti , per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui al DPR 207/10 e successive modifiche ed integrazioni.
VARIAZIONI DELL’APPALTO. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'Impresa Appaltatrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto. Oltre questo limite l'Impresa Appaltatrice avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto, senza titolo a risarcimento danni. In caso di variazioni in aumento per ampliamento/estensione del servizio, il corrispettivo contrattuale verrà calcolato sulla base del numero di ore lavorative occorrenti per l'espletamento del servizio moltiplicato per la tariffa oraria unica indicata in sede di gara. Analogamente, nei casi inversi di variazioni in diminuzione del servizio per disattivazione di strutture, dal corrispettivo contrattuale sarà detratto il prezzo della parte relativa alle effettive ore di servizio non lavorate determinato secondo il criterio di calcolo innanzi esposto. Le eventuali variazioni avranno decorrenza dalla data effettiva di inizio o cessazione/sospensione del servizio. Nessuna variazione in aumento o diminuzione sarà riconosciuta se non disposta formalmente dal Comune.
VARIAZIONI DELL’APPALTO. L’Istituto si riserva la facoltà di ricorso parziale del servizio e delle forniture, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell’Istituto, nonché di ridurre, nel corso della vigenza contrattuale, la consistenza dell’appalto a seguito della graduale vendita degli immobili oggetto della presente procedura, ai sensi della Legge n. 410/2001, o di recedere in tutto o in parte con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di nuova e diversa valutazione dell’interesse pubblico originario, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione dei lavori.
VARIAZIONI DELL’APPALTO. Art. 7 - Ammontare dell’appalto Art. 8 -
VARIAZIONI DELL’APPALTO. In seguito a modifiche normative, accordi contrattuali nazionali e/o aziendali, ovvero a sopravvenute ed inderogabili esigenze della S.A., lo stesso ente si riserva la facoltà di chiedere alla ditta appaltatrice di aumentare o diminuire il valore del buono pasto convenzionato in misura non superiore al 20% , senza che la ditta abbia alcuna pretesa. La ditta appaltatrice, per il fatto di accettare incondizionatamente il presente atto, si obbliga ad applicare sul nuovo valore del buono pasto lo stesso ribasso calcolato percentualmente sul prezzo originario di aggiudicazione. In caso di riduzione del personale, la ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcunché oltre al corrispettivo corrispondente al numero di buoni pasto cartacei forniti.