Vertenze assicurate Clausole campione

Vertenze assicurate. La garanzia è operante esclusivamente per: a) vertenze relative a danni che l’Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale; b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell’Assicurato;
Vertenze assicurate. La garanzia è operante esclusivamente per: a) vertenze relative a danni che l’Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale; b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell’Assicurato; c) vertenze relative a proprietà, locazione o conduzione dei fabbricati ove l’Impresa esercita la propria attività; Pagina 64 di Sezione Tutela Legale Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione d) vertenze individuali di lavoro promosse nei confronti dell’Impresa da propri dipendenti, da propri agenti o rappresentanti e altri lavoratori parasubordinati soggetti all’INAIL nonché da prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi); e) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell’Assicurato; f) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione o di derubricazione del reato, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato; g) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze ai Decreti Legislativi n° 81/2008 (“Salute e sicurezza nei posti di lavoro e nei cantieri”), Reg. UE 2016/679 e normativa vigente (“Privacy”), con esclusione dei procedimenti dinanzi al Garante, e 193/2007 (“Igiene dei prodotti alimentari”); h) procedimenti civili o penali nei quali l’Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito; i) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell’Assicurato in relazione a forniture all’Impresa di beni o di servizi (compresa la somministrazione di lavoro) inerenti la propria attività, qualora il valore della vertenza superi euro 2.000,00 (euro 1.000,00 se l’Impresa non ha dipendenti); per ciascun sinistro opera uno scoperto pari al 10% del valore del sinistro con un minimo di euro 500,00. Sono, altresì, comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. i), sempre che il ricorso all’arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore, permanendo l’esclusione per i casi di ricorso all’arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo; il presente a linea (h) non s...
Vertenze assicurate. La garanzia vale per le seguenti vertenze relative ai casi in cui l’Assicurato sia rimasto vittima: • di infortunio indennizzabile a termini della SEZIONE INFORTUNI se assicurato solo nell’ambito di tale Sezione; • di infortunio o malattia indennizzabili a termini delle SEZIONI INFORTUNI E XXXXXXXX se assicurato nell’ambito di entrambe tali Sezioni. Le vertenze assicurate sono quelle per controversie relative alla tutela dei diritti dell’Assicurato, nei confronti dei terzi responsabili dell’infortunio o malattia in base a quanto sopra stabilito, per il risarcimento dei danni che l’Assicurato stesso sostenga aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali.
Vertenze assicurate. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri che abbiano originato: a) controversie relative a danni che il Titolare e/o il Conducente abbiano subito a causa dell’altrui fatto ille- cito; b) controversie relative a danni che il Titolare e/o il Conducente abbiano cagionato ad altre persone; c) controversie relative a danni che i trasportati nel veicolo abbiano subito a causa dell’altrui fatto illecito; questa garanzia verrà attivata solo su richiesta del Titolare e previa rinuncia da parte del trasportato dan- neggiato a qualsiasi azione nei confronti del Conducente, del Titolare stesso o delle persone del cui operato questi sia tenuto a rispondere civilmente; d) imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico del Titolare e/o del Conducente; e) imputazioni a carico del Titolare e/o del Conducente, per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato; f) istanze di dissequestro del veicolo assicurato; g) istanze di revoca del provvedimento di sospensione della patente conseguente ad incidenti da circolazione i cui responsabili abbiano cagionato colposamente a terzi delle lesioni personali.

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  • Somme assicurate Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

  • Persone assicurate La garanzia è operante a favore del Proprietario, del locatario in base a un Contratto di noleggio o leasing, del Conducente autorizzato e dei trasportati del Veicolo indicato in Polizza. Le garanzie operano inoltre a favore del Contraente come persona fisica, delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia e dei conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, per gli eventi che li coinvolgono alla guida di Xxxxxxx non soggetti all’Assicurazione obbligatoria e nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

  • MASSIMALE ASSICURATO La garanzia è prestata, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza e nella scheda di offerta tecnica.

  • Prestazioni assicurate La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte della Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, fermo restando le esclusioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione oppure in caso di Invalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale che dia luogo al pagamento del sinistro, non è prevista alcuna prestazione a carico della Impresa di Assicurazione ed i premi versati restano acquisiti da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dalla Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

  • Prestazione assicurata Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori, Poste Assicura S.p.A. in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, verificatasi prima della scadenza della Copertura, che comporti ricovero, liquiderà, secondo le indicazioni del Contratto di Prestito Personale, mensilmente una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’As- sicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, con un massimo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 18 nel corso della singola Copertura assicurativa. Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del debito in linea ca- pitale alla data del Sinistro. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o di Disoccupazione. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità Totale e Permanente.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Cosa è assicurato Il rischio coperto dall’assicurazione è il decesso, qualunque possa esserne la causa, dell’assicurato avvenuto nel corso del periodo di durata del contratto di finanziamento. In caso di decesso dell’assicurato, la polizza vita estinguerà il debito nei confronti del Beneficiario, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi dell’assicurato. Per questo motivo, il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. La somma corrisposta è pari alle rate di prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso. La garanzia è valida senza limiti territoriali.

  • Garanzie assicurative L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).

  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • SOMMA ASSICURATA La garanzia è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata prevista nel Modulo di polizza e/o nella Scheda di offerta tecnica, con applicazione per ciascun Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.