VOUCHER. Alla sottoscrizione del contratto di locazione verrà consegnato un voucher per l’acquisto di mobili del valore nominale di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, che dovrà essere utilizzato presso un rivenditore convenzionato con Torre SGR e che verrà indicato in sede di stipula del relativo contratto. Il voucher verrà attivato previa presentazione ed approvazione, da parte di Torre SGR e del Gestore Sociale, di un preventivo di spesa riferito all’acquisto dei mobili necessari all’arredo dell’alloggio assegnato. Quanto acquistato mediante il summenzionato voucher resterà di proprietà di Torre SGR, pertanto qualora il Conduttore intendesse recedere dal contratto di locazione dovrà restituire tutti i beni nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo normale deperimento dovuto all’uso.
VOUCHER. E’ vietata la circolazione di denaro contante presso i punti espositivi del percorso. Il pagamento dei prodotti esposti deve essere effettuato mediante l’utilizzo di voucher, di importo pari ad € 6 ciascuno, che verranno acquistati presso uno o più punti specifici individuati all’interno del percorso e consegnati agli espositori per l’acquisto dei prodotti. A ciascun voucher corrisponderà una data quantità di prodotto meglio specificata nella convenzione che sarà stipulata tra il gestore e il Comune. Il gestore è responsabile della gestione dei voucher, dalla fase del rilascio in favore degli avventori alla riconversione degli stessi in denaro contante in favore degli espositori.
VOUCHER. Il servizio permette di richiedere dei buoni utilizzabili negli esercizi aderenti indicati sul portale. BUONI CARBURANTE - BUONI SHOPPING Acquisto di buoni carburante in tagli predefiniti attraverso l’utilizzo del conto Unifg
VOUCHER. Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2015 - Lavoro accessorio - Voucher (artt.48-50)
VOUCHER. MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 81/2015 - LAVORO ACCESSORIO - VOUCHER (ARTT.48-50) Gli articoli da 48 a 50 operano una revisione dell'istituto del lavoro accessorio (cd. voucher) che, come noto, consiste in prestazioni retribuite mediante buoni orari dal valore unitario prefissato. Rispetto alla disciplina previgente - artt. 70, 72 e 73 del d.lgs. n. 276 del 2003 che vengono contestualmente ed espressamente abrogati (art. 55, c.1, lettera d) - il nuovo decreto legislativo apporta, in via generale, le seguenti modifiche: • viene elevato a 7.000 euro (netti) il limite annuo relativo all'importo complessivo del valore dei buoni lavoro che ciascun prestatore può percepire (il predente limite era pari, per l'anno 2015, a 5.060 euro netti); • resta fissato a 2.000 euro annui il limite che il prestatore di lavoro può ricevere da un singolo committente qualora quest’ultimo sia un imprenditore o un professionista. La nuova formulazione, che abbandona l’aggettivo “commerciali” (prima infatti si parlava di imprenditori commerciali), potrebbe lasciare intendere la volontà del legislatore di estendere l’ambito di applicazione del limite ristretto dei 2.000 euro a tutti gli imprenditori, anche non commerciali, compresi quelli agricoli. A nostro avviso una lettura del genere non è corretta. Per l’agricoltura, nel bene e nel male, ci sono regole speciali e queste debbono comunque prevalere, compresa quella che fissa nel limite generale (7.000 euro, già 5.060) quello applicabile alle imprese agricole; • viene messa a regime la norma, già operante in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 (e prorogata di volta in volta dalle cosiddette leggi milleproroghe), che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (integrazioni salariali, indennità di disoccupazione, etc.) di effettuare prestazioni di lavoro accessorio (anche in agricoltura) nel limite unico di 3.000 euro annui; • viene introdotto il divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'esecuzione di appalti di opere o di servizi, salve specifiche ipotesi, individuate entro sei mesi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali; • viene reso obbligatorio l'acquisto telematico dei carnet di buoni-lavoro per gli imprenditori e i professionisti. A tal proposito si segnala che, con nota del 26 giugno, la Federazione Italiana Tabaccai ha precisato che - stando alla vigente convenzione con INPS - l’emissione dei voucher in taba...
VOUCHER. Lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher).
1) Acquisto dei buoni cartacei da parte del committente.
a) su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
b) nelle sole regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia presso uffici postali selezionati, a fronte di pagamento del relativo importo presso lo stesso sportello postale. Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire, presso le sedi provinciali INPS - con le stesse modalità di pagamento indicate al punto a) - anche per il tramite delle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro agricoli, firmatarie del CCNL di settore, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all’Istituto l’identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni. All’uopo si acclude apposita delega (Allegato 1).
2) Comunicazione preventiva a cura del committente.
3) Intestazione dei buoni utilizzati.
4) Riscossione del buono da parte del prestatore.
5) Accredito contributivo. Oggetto: Lavoro occasionale di tipo accessorio per (indicare lavorazione, es. vendemmia) Oggetto: Lavoro occasionale di tipo accessorio per …………………………………. (indicare lavorazione, es. vendemmia) Comunicazione INAIL – circ. INPS n. 81 del 31/07/08
A) DATORE DI LAVORO Dati Anagrafici Azienda Agricola …………………………………………………………………………….., C.F / P.IVA , rappresentata da ………………………………………………….., nato a …………………………….………………………………, il ………………, residente in , C.F ;
VOUCHER. L’Assicurato potrà fruire di un voucher, indipendentemente dalla durata del fermo del veicolo e subito a valle dell’attivazione del Soccorso stradale, per la fruizione di servizi sharing (Monopattino, Bicicletta, Scooter, Automobile) con i partner selezionati, convenzionati e proposti dalla Struttura Organizzativa, da utilizzare nelle località dove è disponibile. Il valore del Voucher avrà valore differente in funzione del livello di copertura prescelto: • Premium: 30 Euro per Intervento. Il Voucher potrà essere richiesto al numero +00 0000000000 o via chat. hlpy provvederà all’invio tramite SMS del Voucher comunicando contestualmente il Partner selezionato per l’erogazione del servizio ed i dettagli del servizio. Il Voucher ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione. Per poter fruire del Voucher sarà necessario utilizzare l’APP del Partner selezionato di sharing e procedere alla registrazione, laddove non già effettuate precedentemente, nel rispetto dei termini e condizioni di erogazione per usufruire dello scooter, monopattino, bicicletta o dell’automobile. In fase di registrazione l’Assicurato dovrà fornire patente di guida valida, documento di identità e carta di credito, laddove richiesto.
VOUCHER. PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI
1) Premi di risultato:
VOUCHER. Compenso per prestazioni di lavoro accessorio: trattasi di buoni il cui valore nominale lordo per l’anno 2012 è pari a €10, comprensivi di contribuzione e premio assicurativo.
VOUCHER. 1 voucher = 10,00 € lordi = 7,50 € netti