VOUCHER. MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 81/2015 - LAVORO ACCESSORIO - VOUCHER (ARTT.48-50) Gli articoli da 48 a 50 operano una revisione dell'istituto del lavoro accessorio (cd. voucher) che, come noto, consiste in prestazioni retribuite mediante buoni orari dal valore unitario prefissato. Rispetto alla disciplina previgente - artt. 70, 72 e 73 del d.lgs. n. 276 del 2003 che vengono contestualmente ed espressamente abrogati (art. 55, c.1, lettera d) - il nuovo decreto legislativo apporta, in via generale, le seguenti modifiche: • viene elevato a 7.000 euro (netti) il limite annuo relativo all'importo complessivo del valore dei buoni lavoro che ciascun prestatore può percepire (il predente limite era pari, per l'anno 2015, a 5.060 euro netti); • resta fissato a 2.000 euro annui il limite che il prestatore di lavoro può ricevere da un singolo committente qualora quest’ultimo sia un imprenditore o un professionista. La nuova formulazione, che abbandona l’aggettivo “commerciali” (prima infatti si parlava di imprenditori commerciali), potrebbe lasciare intendere la volontà del legislatore di estendere l’ambito di applicazione del limite ristretto dei 2.000 euro a tutti gli imprenditori, anche non commerciali, compresi quelli agricoli. A nostro avviso una lettura del genere non è corretta. Per l’agricoltura, nel bene e nel male, ci sono regole speciali e queste debbono comunque prevalere, compresa quella che fissa nel limite generale (7.000 euro, già 5.060) quello applicabile alle imprese agricole; • viene messa a regime la norma, già operante in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 (e prorogata di volta in volta dalle cosiddette leggi milleproroghe), che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (integrazioni salariali, indennità di disoccupazione, etc.) di effettuare prestazioni di lavoro accessorio (anche in agricoltura) nel limite unico di 3.000 euro annui; • viene introdotto il divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'esecuzione di appalti di opere o di servizi, salve specifiche ipotesi, individuate entro sei mesi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali; • viene reso obbligatorio l'acquisto telematico dei carnet di buoni-lavoro per gli imprenditori e i professionisti. A tal proposito si segnala che, con nota del 26 giugno, la Federazione Italiana Tabaccai ha precisato che - stando alla vigente convenzione con INPS - l’emissione dei voucher in taba...
VOUCHER. Alla sottoscrizione del contratto di locazione verrà consegnato un voucher per l’acquisto di mobili del valore nominale di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, che dovrà essere utilizzato presso un rivenditore convenzionato con Torre SGR e che verrà indicato in sede di stipula del relativo contratto. Il voucher verrà attivato previa presentazione ed approvazione, da parte di Torre SGR e del Gestore Sociale, di un preventivo di spesa riferito all’acquisto dei mobili necessari all’arredo dell’alloggio assegnato. Quanto acquistato mediante il summenzionato voucher resterà di proprietà di Torre SGR, pertanto qualora il Conduttore intendesse recedere dal contratto di locazione dovrà restituire tutti i beni nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo normale deperimento dovuto all’uso.
VOUCHER. Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2015 - Lavoro accessorio - Voucher (artt.48-50)
VOUCHER. E’ vietata la circolazione di denaro contante presso i punti espositivi del percorso. Il pagamento dei prodotti esposti deve essere effettuato mediante l’utilizzo di voucher, di importo pari ad € 6 ciascuno, che verranno acquistati presso uno o più punti specifici individuati all’interno del percorso e consegnati agli espositori per l’acquisto dei prodotti. A ciascun voucher corrisponderà una data quantità di prodotto meglio specificata nella convenzione che sarà stipulata tra il gestore e il Comune. Il gestore è responsabile della gestione dei voucher, dalla fase del rilascio in favore degli avventori alla riconversione degli stessi in denaro contante in favore degli espositori.
VOUCHER. Il servizio permette di richiedere dei buoni utilizzabili negli esercizi aderenti indicati sul portale. BUONI CARBURANTE - BUONI SHOPPING Acquisto di buoni carburante in tagli predefiniti attraverso l’utilizzo del conto Unifg
VOUCHER. L’Assicurato potrà fruire di un voucher, indipendentemente dalla durata del fermo del veicolo e subito a valle dell’attivazione del Soccorso stradale, per la fruizione di servizi sharing (Monopattino, Bicicletta, Scooter, Automobile) con i partner selezionati, convenzionati e proposti dalla Struttura Organizzativa, da utilizzare nelle località dove è disponibile. Il valore del Voucher avrà valore differente in funzione del livello di copertura prescelto: • Premium: 30 Euro per Intervento. Il Voucher potrà essere richiesto al numero +00 0000000000 o via chat. hlpy provvederà all’invio tramite SMS del Voucher comunicando contestualmente il Partner selezionato per l’erogazione del servizio ed i dettagli del servizio. Il Voucher ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione. Per poter fruire del Voucher sarà necessario utilizzare l’APP del Partner selezionato di sharing e procedere alla registrazione, laddove non già effettuate precedentemente, nel rispetto dei termini e condizioni di erogazione per usufruire dello scooter, monopattino, bicicletta o dell’automobile. In fase di registrazione l’Assicurato dovrà fornire patente di guida valida, documento di identità e carta di credito, laddove richiesto.
VOUCHER. 2.1 Definizione5 Titolo di spesa assegnato dalla AdG o dall'Organismo Intermedio, che consente la fruizione di un determinato servizio o l'acquisto di un determinato bene. In questo caso, il bene acquisito deve essere collegato in maniera accessoria al servizio usufruito e la relativa spesa è riconosciuta nei limiti di cui agli articoli 34 del reg. n. 1083/2006 e 11 c. 4 del reg. 1081/2006. Ciò che distingue il voucher rispetto alle tradizionali forme di finanziamento delle attività formative e di servizi è la centralità assegnata alla domanda di formazione/di servizi (rispetto all’offerta) e quindi ai destinatari finali dell’intervento. Il Voucher si caratterizza per la presenza dei seguenti tre elementi: - designazione del destinatario, elemento che assicura la non trasferibilità ad altri soggetti; - designazione del bene/servizio, elemento che assicura la non equivalenza e non fungibilità con il denaro; - importo del voucher (il valore del bene e/o servizio è predefinito). Il voucher copre, parzialmente o totalmente, il valore del servizio erogato. I voucher formativi sono destinati agli individui e sono finalizzati alla frequenza di attività formative in determinati enti, eventualmente individuati precedentemente dall’AdG/OI, oppure percorsi individuali anche finalizzati alla creazione d’impresa. I voucher di servizio sono invece finalizzati a rimuovere gli ostacoli che impediscono a determinati soggetti di partecipare alle attività formative ovvero di entrare nel mercato del lavoro in maniera continuativa o di rimanervi. In particolare favoriscono l’accesso alle attività formative e lavorative di soggetti appartenenti a determinati target (es. trasporto e accompagnamento di soggetti disabili) e sostengono la conciliazione tra vita familiare e lavorativa (voucher di conciliazione).
VOUCHER. Compenso per prestazioni di lavoro accessorio: trattasi di buoni il cui valore nominale lordo per l’anno 2012 è pari a €10, comprensivi di contribuzione e premio assicurativo.
VOUCHER. Lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher).
VOUCHER. CHE COS’È IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO E’ una modalità di prestazione lavorativa introdotta con la c.d. legge “Biagi” X.Xxx. n. 276/2003, la cui finalità è quella di disciplinare le prestazioni occasionali, definite “accessorie” , non riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (voucher). Il lavoro accessorio garantisce la copertura previdenziale presso l'INPS e quella infortunistica presso l'INAIL. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. Il compenso portato dal buono lavoro è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, è cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari. La legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) ha profondamente trasformato l’istituto.