We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of XXXXX, Clause in Contracts

XXXXX,. Il contratto di agenzia – la concessione di vendita – il franchising”, 1992, Milano, pp. 302 e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” , in DPL , 1988, 5, pp. 1620 ss.; X. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978, in Giur. Comm., 1978, II, pp. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.c., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Rapporto Di Agenzia

XXXXX,. Il contratto di agenzia – la concessione di vendita – il franchising”Art. 182-bis sec. ed cit., 1992, Milano, pp. 302 e ssp. 2133; X. XXXXXXXX “Agenti XXXXXX, Gli accordi di ristrutturazione cit., p. 545, la quale, pur aderendo alla tesi della natura contrattuale degli accordi ritiene ugual- mente possibile che i creditori aderenti siano suddivisi in classi; X. XXXXXXXXX, Effetti erga omnes cit., p. 14. 3 Cfr. X. XXXXX, Art. 182-bis sec. ed. cit., p. 2133, il quale, da un lato, osserva come i cre- ditori estranei «non sono estranei all’accordo se non quanto alla sua formazione iniziale e Rappresentanti: quale requisito di accesso alla procedura, non avendo espresso adesione preventiva, mentre la mancata iscrizione possibi- creditorio ed imporrebbe, proprio in considerazione della rinunzia al ruolo” metodo as- sembleare, che la maggioranza per l’approvazione del piano sia più elevata di quella prescritta dalla disciplina generale dettata per il concordato. Ciò posto, la tesi per la quale gli effetti dell’accordo sarebbero estendibili ai creditori non aderenti finisce per consentire che il debitore consideri il singolo creditore come inserito in DPL una specifica classe nel momento in cui predispone il piano, 1988salvo poi considerarlo nella sua singolarità – separatamente cioè dalla classe cui appartiene – nel momento in cui ne viene raccolto il consenso. In altri termini, 5se si parte dall’assunto che si sia in presenza di un concor- dato preventivo e che, pppertanto, il creditore che aderisce, ove sia previsto un trat- tamento differenziato per gli aderenti all’accordo, è, pur sempre, inserito in una classe, allora si dovrebbe anche ritenere applicabile la regola prevista dall’art. 1620 177, comma 1, l.f.1, per la quale «ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior nu- mero di classi2». Di tale regola, tuttavia non v’è traccia nell’art. 182-bis l.f.3, il quale, invece, si accontenta della semplice circostanza che all’accordo abbiano aderito tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti4. lità dell’opposizione o del suo rigetto trasformerebbero anche il difetto di consenso espresso in partecipazione adesiva o comunque nell’esaurimento delle facoltà di manifestazione del proprio intento negoziale» e dall’altro, afferma come la «vestizione processuale dell’accordo di ristruttu- razione dunque opera, come per il concordato preventivo ordinario, la trasformazione della vo- lontà della maggioranza (più alta di quella dell’art. 177 l.f.) in un vincolo anche sulla sorte dei creditori che non hanno preso parte formale alla sua confezione privatistica»; X. XXXXXXX, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti cit., p. 689 e ss.; X. XXXXXXXXXXXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978, in Giur. CommEffetti erga omnes cit., 1978, II, pp. 1053 p. 9 e ss.; Pret. ParmaX. XXXXX, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. PrevSugli accordi di ristrutturazione cit., 1990p. 872. 1 Affermazione che non sembra possibile revocare in dubbio se si parte dal presupposto che gli accordi siano specie del genere concordato preventivo. 2 In questo senso cfr. X. XXXXXX, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto Gli accordi di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.cristrutturazione dei debiti cit., facendo leva soprattutto sul fatto p. 25, il qua- le osserva come contro l’idea per la quale gli accordi costituiscono una specie di concordato la- vori la considerazione che «manca nella legge qualsiasi elemento che possa far ritenere che i creditori siano considerati come collettività, prerequisito essenziale per potersi immaginare l’applicazione della regola di maggioranza». L’A., peraltro, osserva come la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza possibilità di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.coppor- si all’omologazione non valga ad imputare la volontà altrui ai creditori estranei all’accordo., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Accordi Di Ristrutturazione

XXXXX,. Il contratto di agenzia – la concessione di vendita – il franchising”La lunga estate calda del diritto del lavoro: dall’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 all’art. 8, 1992d.l. n. 138/2011, in NAPOLI M., XXXXXXXX V., XXXXX M., XXXXXXX A. Nuove tendenze nelle fonti del Diritto del lavoro. Dagli accordi del 2009 e 2011 al decreto legge 138, Milano, pp2012, p. 23; X. XXXXXXXXX, I profili di incostituzionalità dell’art. 302 8 con riferimento all’efficacia erga omnes dei contratti collettivi da esso previsti, in Rivista giuridica del lavoro, 2012, 3, p. 539 e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” . 30 G., XXXXXXX, Il contratto collettivo dopo l’art. 8 del decreto n. 138/2011, in DPL “WP C.S.d.l.E. “Xxxxxxx X’Xxxxxx.XX”, 1988129/2011. Meno preoccupato R. DEL PUNTA, 5Opinioni sul “Collegato lavoro”, pp. 1620 ss.; X. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2011 . Gran parte della dottrina italiana ha rilevato la capacità dell’art. 8 cit. di produrre conseguenze gravi sia sugli standards protettivi garantiti da norme inderogabili di legge, determinando una Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”mutazione genetica” del nostro Diritto del lavoro, Fermosia sul sistema di relazioni industriali, 11 giugno 1988che rappresenta, Xxxxxxper le stesse imprese, 0000un valore aggiunto capace di garantire certezza giuridica e pace sociale31. La norma potrebbe, ppinfatti, introdurre dosi troppo forti di flessibilità che verrebbero ad incidere su diritti fondamentali dei lavoratori, con effetti assai discutibili (se non nulli) sulla crescita occupazionale delle imprese, con il rischio di produrre fenomeni di incertezza giuridica, dumping sociale e concorrenza sleale fra imprese che, è certo, non costituiscono un reale vantaggio per il nostro sistema economico 32 Come noto, il legislatore del 2011 individua un vincolo teleologico degli accordi di prossimità, prevedendo che le «specifiche intese» siano «finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività». 116 Siffatta legislazione di sostegno alla flessibilità aziendale senza alcuna cornice di tutele generali – tale non essendo, per la sua vaghezza, il vincolo del rispetto della Costituzione, delle normative comunitarie e ssdelle convenzioni internazionali – pone il problema della giustificazione alle deroghe addotta dal legislatore. 54 T. Milano 30 novembre 1978Come detto, in Giur. Comm.infatti, 1978, II, pp. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere l’avere finalizzato il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazioneprossimità al 31 X. XXXXXXX A., ed era ovvio che sicuramente una L’art. 8 della legge n. 148/2011 nel sistema delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.c., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato)relazioni sindacali, in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.“WP

Appears in 1 contract

Samples: Dottorato Di Ricerca in Diritto Del Lavoro E Relazioni Industriali

XXXXX,. Il contratto La disciplina penale degli abusi di agenzia – la concessione di vendita – il franchising”, 1992, Milano, pp. 302 e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” mercato, in DPL X. XXXXXXXX, 1988La legislazione penale compulsiva, 5Padova, pp. 1620 2006, 203 e ss.; X. XXXXXXXXXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenziasub art. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978, in Giur. Comm., 1978, II, pp. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 2637 c.c., facendo leva soprattutto sul fatto in F. C. PALAZZO – C.E. XXXXXXX, Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2003, 1899 ss. 94 Art. 185 (Manipolazione del mercato). 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Secondo quella che era l’impostazione di fondo della citata riforma, la predetta fattispecie di cui all’art. 2637 c.c. avrebbe infatti dovuto assumere il ruolo di norma avrebbe acquistatodi riordino delle frammentarie disposizioni riconducibili al paradigma dell’aggiotaggio, disseminate a seguito dello sviluppo livello della sensibilità socialenormativa societaria, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro bancaria e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso propriofinanziaria. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed Tale obiettivo è stato invocato l'artfrustrato dall’intervento del Legislatore comunitario, che con la già citata direttiva 2003/6/CE (MAD1) in tema di market abuse ha imposto una riforma del settore a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, obbligando di fatto lo Stato italiano ad introdurre a livello del T.U.F. - con la legge n. 62/2005 - la nuova peculiare fattispecie di manipolazione del mercato di cui all’art. 35185, comma 1avente ad oggetto gli strumenti finanziari quotati. Nel recepire le indicazioni comunitarie in merito all’impiego di figure di illecito anche amministrativo oltre che penale – art. 14 Direttiva MAD1 – si è scelto di affiancare alle fattispecie descritte nell’art. 185 T.U.F. un illecito di tipo amministrativo recante la medesima rubrica, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.caffidando alla CONSOB le correlate prerogative sanzionatorie., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Market Abuse

XXXXX,. Il contratto Xxxxxxxxx 000 – C.F. 92028890926 - , quale importo relativo a garantire continuità agli interventi finanziari a favore delle attività economiche e dei lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - L.R. n. 8/2021 e successiva D.G.R. n. 18 /1 del 12.05.2021 - Art. 1, comma 4, e che ai sensi del D.Lgs. 118/2011; la Determinazione n.56/876 del 11 gennaio 2021 con la quale, ai sensi dell’Art. 5 dellaL. 241/90, il Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti del Terzo Settore ha proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento, con le funzioni di agenzia – cui all’art. 6 della medesima; la Determinazione n.1104/85 del 12/01/2021 di approvazione dell’Avviso pubblico a sportello per la concessione di vendita una indennità una tantum a favore di lavoratori autonomi, con o senza partita iva, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre. Ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla Legge Regionale 23 luglio 2020, n.22. Discoteche e discopub, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lett. b) il franchising”12 ter, 1992della Legge Regionale n. 30, Milanopubblicata sul BURAS n.73 del 15 dicembre 2020; la Determinazione n. 203/2566 del 19/01/2021 con la quale l’Amministrazione regionale ha provveduto alla sospensione dell’Avviso Pubblico a sportello per la concessione di una indennità una tantum a favore di lavoratori autonomi, ppcon o senza partita iva, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre. 302 Ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla legge regionale 23 luglio 2020, n.22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” , in DPL , 1988, 5, pp. 1620 ss.; X. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto a salvaguardia del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978, in Giur. Comm., 1978, II, pp. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.c., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo dell’ emergenza epidemiologica da covid-19). Discoteche e discopub; la Determinazione n. 3546/295 del 22/01/2021 con la quale si approva l’Avviso pubblico a sportello e i relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.VISTA VISTA

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Dell'indennità Una Tantum

XXXXX,. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli piu’ non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove e’ situato l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non puo’ aver luogo, e non puo’ essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonche’ alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di agenzia – la concessione cui agli articoli 2 e 3. Altre clausole .................................................................................. Xxxxx, approvato e sottoscritto. La parte locatrice_________________________ La parte conduttrice_______________________ A mente dell’articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di vendita – il franchising”cui agli articoli 1, 19922, Milano3, pp. 302 e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” , in DPL , 19884, 5, pp6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto. 1620 ssLa parte locatrice_________________________ La parte conduttrice_______________________ (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d’iscrizione al Tribunale; nonche’ nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.; X. XXXXXXXX (2) L’assistenza e’ facoltativa. (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorita’ di P.S., “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti da parte del Convegno locatore, ai sensi dell’articolo 12 del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre decreto legge 21 marzo 1978, in Giur. Comm., n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, IIn. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, ppdeve essere data comunicazione all’autorita’ di P.S., ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98. (4) Cancellare la parte che non interessa. (5) La durata minima e’ di sei mesi e quella massima e’ di trentasei mesi. (6) Xxxxxxx tre mensilita’. 1053 il Sig.(1) nato a il domiciliato in , codice fiscale assistito/a da:(2)......................in persona di ........................... il Sig.(1) nato a il domiciliato in , codice fiscale identificato/a mediante (3) ..................assistito/a da:(2)..................in persona di che accetta, per se’ e ss.; Pret. Parmai suoi aventi causa, 16 ottobre 1989, l’unita’ immobiliare posta in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.c., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), n.scala........interno. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresi’ dei seguenti elementi accessori indicare quali: solaio,cantina,autorimessa singola, posto macchina in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso propriocomune o meno, ecc. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.non ammobiliata/ammobiliata

Appears in 1 contract

Samples: Contratti Transitori Per Studenti Universitari

XXXXX,. L'importo xxxxx xxxxx viene stabilito dall'Amministrazione dell’IPAB con provvedimento annuale contestuale all'approvazione del Bilancio di Previsione. L’importo xxxxx xxxxx di degenza, anche in corso d’anno, potrà subire le variazioni deliberate dagli organi di amministrazione dell’Ente al fine di rispettare il principio del pareggio xx xxxxxxxx e di consentire la prosecuzione dello svolgimento dell’attività assistenziale. Dette variazioni saranno prontamente e formalmente comunicate all’assistito xx xxxx stipulanti che potranno decidere di recedere dal presente contratto entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. A garanzia del puntuale pagamento del corrispettivo di soggiorno e delle spese extra il/i referente/i si impegna/impegnano a rilasciare garanzia personale x xxxxx. Il/I referenti/i è/sono stato/i reso/i edotto/i che può/possono rivolgersi al Comune di residenza del beneficiario, per un eventuale sostegno economico, qualora ne ricorrano i presupposti. Il/I referente/i dà/danno atto che il mancato x xxxxxxxx sostegno da parte del Comune, non esonera sé/loro stesso/i dall’obbligo degli impegni di pagamento assunti con la presente impegnativa. Ove al pagamento concorra direttamente il beneficiario sino a concorrenza del proprio reddito e/o in quota parte il Comune, i pagamenti dei referenti rappresentano il corrispettivo per le rette giornaliere non coperte dai versamenti. Il contratto pagamento dovrà essere eseguito presso la Tesoreria dell'IPAB BISOGNIN all’uopo incaricata al ricevimento della fattura di agenzia – xxxxx entro il giorno 20 del mese successivo. Nel caso di ritardi nel pagamento, comunque superiori ai 30 (trenta) giorni rispetto alla data indicata al comma precedente, l’IPAB G. BISOGNIN è autorizzata all’addebito degli interessi passivi previsti xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx che normalmente il Tesoriere applica sugli scoperti xx xxxxx. L’IPAB G. BISOGNIN provvederà a tenere conto degli importi eventualmente non versati per eventuali spese accessorie (ad es. farmaci fuori prontuario, trasporti, etc), effettuando il conguaglio con la concessione fatturazione riferita alla mensilità successiva. È possibile recedere dall’impegno assunto con la sottoscrizione della presente domanda mediante lettera raccomandata indirizzata all’Amministrazione dell’IPAB ed accompagnata dalla richiesta di vendita – dimissione dell’ospite contermine di preavviso di 15 giorni; in caso contrario l’IPAB G. BISOGNIN provvederà ad addebitare l’importo xxxxx xxxxx per tutti i giorni di mancato preavviso. Ai xxxx xxxxx determinazione xxxxx xxxxx viene conteggiato il franchising”giorno dell’accoglimento e il xxxxxx xxxxx dimissione. Le modalità e il numero dei giorni di frequenza alla settimana vengono regolamentati dalla SCHEDA DI SERVIZIO DIURNO, 1992compilata all’inizio ed eventualmente aggiornata, Milanoche è parte integrante del presente contratto. In caso xx xxxxxxx, pp. 302 e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” i contraenti si impegnano a xxxxxx anche i giorni non xxxxxx (vuoto per pieno), in DPL , 1988, 5, pp. 1620 ss.; X. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978, in Giur. Comm., 1978, II, pp. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto stabiliti dalla Scheda di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti sopra. Solo in caso di ricovero ospedaliero verrà applicata xx xxxxx ridotta prevista (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.ccon riferimento alle deliberazioni dell’Ente)., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Ospitalità

XXXXX,. Il contratto di agenzia – la concessione di vendita – il franchising”La somministrazione, 1992, Milanocit., pp. 302 e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” , in DPL , 1988, 5, pp. 1620 ss322-323.; 316 X. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”La somministrazione, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978, in Giur. Commcit., 1978p. 643, IIsecondo cui «in tema di somministrazione, pp. 1053 e ss.; Pret. Parmaoltre al risarcimento del danno, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio si riconosce la nullità risoluzione del contratto, avrebbero posto stante l’intima compenetrazione funzionale in essere il contratto esso del patto di cui sarebbe stata ammessa esclusiva. […] per la risoluzione sarà sufficiente che esso rivesta sostanza notevole importanza” e forma” non anche che sia “tale da menomare la stipulazionefiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti”, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenzanorma dell’art. Inoltre1564 cod. civ.». 317 X. XXXXXXX, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affariLa somministrazione, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.ccit., facendo leva soprattutto sul fatto p. 236. obbligazione, pur nell’ipotesi in cui abbia effettuato il numero minimo di acquisti fissato in contratto.318 La dottrina prevalente ritiene che detto impegno debba qualificarsi come un’obbligazione di mezzi319, nel senso che, «l’obbligazione del somministrato […] consiste nello svolgimento di tutte quelle attività che siano idonee ad incrementare le vendite nella zona assegnata».320 Pertanto, per evitare la predetta norma avrebbe acquistatoresponsabilità, a seguito dello sviluppo della sensibilità socialeil somministrato dovrebbe esclusivamente dimostrare di essersi comportato con diligenza e di essersi adoperato per favorire l’incremento delle vendite.321 L’entità del danno risarcibile sarà commisurata, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata oltre al solo lavoro subordinato)danno emergente, in conformità alla tendenza espansiva anche al lucro cessante derivante dalla minor incidenza dell’impresa somministrante ottenuta nel mercato, per colpa del diritto del lavoro e all'esigenza somministrato.322 3.2. L’esclusiva nella concessione di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.vendita

Appears in 1 contract

Samples: Contratti D’impresa

XXXXX,. Il contratto di agenzia – la concessione di vendita – La sentenza «della terza via» e il franchising”, 1992, Milano, pp. 302 e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” contraddittorio, in DPL Riv. dir. proc., 19882006, 5750. questione rilevabile d’ufficio). La violazione dell’art. 183 c.p.c., pppertanto, come tutte le norme in cui il contraddittorio è preso in considerazione non come garanzia fondamentale ma per fini differenti, può portare alla dichiarazione di invalidità della sentenza solo se la finalità perseguita tramite il dibattito tra le parti è tanto importante da giustificare una sanzione così grave, con onere di dimostrazione a carico di chi la invalidità la sostiene. 1620 ssDi senso diametralmente opposto la posizione espressa da Xxxxxxxx00, il quale, nell’annotare le medesime sentenze di E.F. Xxxxx, afferma la necessità che la rilevazione di una questione da parte del giudice comporti l’obbligo per lo stesso di indicarla alle parti, con la conseguenza che, quando tale rilevazione avviene per la prima volta in sede di decisione, il giudice ha il dovere di riaprire la fase di trattazione. Tale potere-dovere del giudice discende direttamente dalle norme costituzionali (e, in particolare, dal principio di legalità, alla luce del quale deve essere interpretata la disposizione dell’art. 183 c.p.c.) e dalla sua violazione deriva come conseguenza la sanzione di nullità della sentenza. 11. Terminata la breve introduzione, con la quale si è inteso porre in evidenza alcune problematiche relative al principio del contraddittorio in generale, si passa ad analizzare più nello specifico il rapporto tra contraddittorio e arbitrato (rituale), iniziando a porre l’attenzione al codice del 1865 e all’elaborazione dottrinale sviluppatasi sotto la vigenza del medesimo. Il codice del 1865, che regolava l’arbitrato nella propria parte iniziale, dedicava alla parte del procedimento arbitrale una disposizione di carattere generale, l’art. 17, e due disposizioni specifiche, gli artt. 14 e 15. L’art. 17, in particolare, prevedeva la regola secondo la quale gli arbitri non sono obbligati, salvo disposizione contraria stabilita dalle parti, a seguire le norme previste dal codice di procedura. L’art. 14 – che è la norma che maggiormente interessa – stabiliva invece che «le parti trasmettono i loro documenti e le loro memorie agli arbitri senza alcuna formalità di procedura. Alla parte che ritardi la trasmissione si intima di farla nel termine di giorni dieci, o in quello che sarà stabilito dagli arbitri, i quali possono anche accordare proroghe. Di tutto deve farsi menzione nel processo verbale» e l’art. 15 (stabiliva) che, scaduto il termine per la presentazione dei documenti, gli arbitri potevano giudicare sulla base di quelli trasmessi. Pur non essendo prevista una norma che garantisse expressis verbis il contraddittorio, era opinione comune tra i commentatori che il principio dovesse essere rispettato anche all’interno del procedimento arbitrale. In tal senso, si esprime, per esempio, Amar49, secondo il quale la libertà di forme garantita dal codice non significa assenza di forme, in quanto «l’ordine pubblico vieterebbe che ogni forma fosse abolita; X. né si potrebbe chiamare giudizio quel fatto di arbitri che pronunziassero in una controversia senza avere precedentemente sentite le ragioni delle parti esposte od a 48 L.P. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi «Terza via» e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978processo «giusto», in GiurRiv. Commdir. proc., 19782006, II, pp. 1053 e ss755.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.c., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Dottorato Di Ricerca in Diritto Dell’arbitrato Interno E Internazionale

XXXXX,. Il contratto diritto della distribuzione commerciale, cit., p.65. affida ad operatori commerciali autonomi, attraverso una serie di agenzia – la concessione di vendita – il franchisingaccordi con grossisti e dettaglianti.158 La dottrina ha però messo in luce una terza via percorribile per l’imprenditore/produttore, detta “distribuzione coordinata”, 1992attraverso la quale è possibile armonizzare produzione e distribuzione mediante contratti tra operatori indipendenti.159 Il produttore, attraverso la distribuzione coordinata, «si garantisce uno sbocco fisso per la sua produzione ed una migliore programmazione delle vendite e delle altre attività di marketing»160. Tutti questi elementi hanno portato la dottrina ad elaborare la categoria dei contratti di distribuzione, all’interno dei quali intermediari professionisti collaborano stabilmente e continuativamente con l’impresa produttrice, creando un «anello di congiunzione» tra mercato e consumatori.161 I contratti di distribuzione sono definiti da Pardolesi come contratti quadro, in forza dei quali un operatore economico, in cambio di un guadagno, si obbliga a promuovere la vendita dei prodotti fornitigli dall’impresa produttrice; a questi contratti seguono poi i singoli contratti di acquisto dei prodotti da rivendere.162 In tal modo il produttore addossa i rischi e gli oneri connessi alla vendita al distributore, il quale riceve, come contropartita, una particolare posizione di privilegio nel mercato dei distributori.163 158 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, Milano, 2006, p. 8. 159 X. XXXXXXXXX, Contratti di distribuzione, cit., pp. 302 e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” 1-2, secondo cui «è possibile concepire tutta una sfumata gamma di pattuizioni che permettono, in DPL qualche misura, di coordinare la fase produttiva con quella distributiva, senza per questo elidere l’autonomia dei partners; si arriva cioè a definire, in negativo un’area contrassegnata dall’integrazione verticale convenzionale». 160 X. XXXXXXX, voce Commercio (Disciplina privatistica), in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1988, 5p. 160. 161 X. XXXXX, I contratti di distribuzione, in GSDCC, 1998, p. 233. 162 X. XXXXXXXXX, Contratti di distribuzione, cit., pp. 1620 297 ss.; . 163 X. XXXXXXXX, “ Agenti I contratti tipici e atipici, cit., p. 258. Infatti il grado di integrazione può essere rafforzato dalla previsione contrattuale di una clausola di esclusiva per la distribuzione dei beni in una ristretta area territoriale, attraverso la quale il fornitore si obbliga a servire esclusivamente il distributore, al quale può però essere inibito il commercio abusivi di prodotti concorrenti.164 Tutti i contratti di distribuzione commerciale rispondono all’esigenza delle imprese produttrici di poter penetrare nella sfera decisionale dei propri distributori, e ripetizione dell’indebito” presentano elementi comuni e ricorrenti da ricercare nell’autonomia giuridica dei soggetti coinvolti, seppur economicamente dipendenti, nell’obbligo del distributore di promuovere la vendita e nella stabilità dei rapporti nel tempo.165 La funzionalità della categoria dei contratti di distribuzione è ostacolata dalla mancanza di una espressa regolamentazione legislativa in Il materia. Tale lacuna viene colmata dall’attività suppletiva della giurisprudenza,166 che estende ai contratti di distribuzione l’applicazione delle norme dei contratti tipici cui gli stessi sono assimilabili, in particolar modo le norme relative al contratto di somministrazione.167 Da questi contratti devono distinguersi i contratti “in materia di distribuzione”, quali l’agenzia e la commissione, che pur avendo ad oggetto la commercializzazione dei beni, non prevedono una cooperazione tra imprenditori che si assumono rischi propri, ma solo un rapporto di agenziadipendenza dal produttore, nel quale l’agente non si assume alcun rischio economico.168 164 Clausola di esclusiva approfondita nel capitolo II. Profili 165 X. XXXXXXXXX, Contratti di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi distribuzione, cit., p. 2. 166 Trib. Palermo, 3 giugno 2010. X. XXXXXXXXXXX, I contratti di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978distribuzione, in Giur. Comm.I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale, 1978Padova, II, pp. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Respp. 5. Civ. Prev.167 Rispetto alla durata e cessazione del rapporto nel contratto di distribuzione 168 X. XXXXXXX, 1990Anomalie e tutela nei rapporti di distribuzione tra imprese, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre Milano, 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.cp. 89., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratti D’impresa

XXXXX,. Il contratto di agenzia – la concessione di vendita – il franchising”Xx determinazione, 1992cit., Milano851. Si vedano, pp. 302 più approfonditamente: X. XXXXXXXXXX, Arbitri e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” arbitratori, in DPL cit., 1988, 5, pp. 1620 57 ss.; X. XXXXXXXXX, Arbitri ed arbitratori, cit., 205 ss. Di contrario avviso, invece X. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” Gli arbitrati liberi, in Il rapporto di agenziaRiv. Profili dir. comm., 1922, I, 649 ss., il quale distingue l‟arbitro dall‟arbitratore perché il primo pone in essere un giudizio di diritto interno e comunitario mentre il secondo di equità; nonchè X. XXXXXXX, Gli ar- bitratori, cit., 102 ss. secondo il quale gli arbitri intervengono nell‟ambito del diritto pubblico, mentre gli arbitratori in Atti del Convegno del Centro nazionale studi quello di diritto privato. 42 A. CATRICALÀ, voce Arbitraggio, cit., 2. 43 Così già X. XXXXXXXXXXX, Gli arbitrati, Milano, 1937, 251 ss.; X. XXXXXXXXX, Istituzioni di dir. proc. civ., I, Napoli, 1950, 70; X. XXXXXXXXX-X. XXXXXXXX, Diritto dell‟arbitrato, Napoli, 1994, 9; P. DI PA- CE, Il negozio per relationem, cit., 51: quest‟ultimo, in particolare, nega autonomia all‟istituto dell‟arbitrato irrituale dicendo che esso, a seconda della controversia su cui verte, rientrerà nell‟arbitraggio ovvero nell‟arbitrato rituale, non essendovi fra i due istituti ricostruzioni intermedie. ti demandano agli arbitri il compito di risolvere contrasti sorti con riguardo ad un rapporto già costituito in tutti i suoi elementi. Proprio quest‟ultimo orientamento è quello attualmen- te abbracciato in via maggioritaria da dottrina e giurisprudenza44. In realtà le distinzioni maggiormente caratterizzanti fra arbitraggio ed arbitrato si rinvengono soprattutto guardando ai loro risvolti pratici: nei motivi per i quali è impugna- bile la determinazione del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”terzo (in un numero maggiore di casi nell‟arbitrato rispetto all‟arbitraggio, Fermoche incontra invece i soli limiti della manifesta iniquità, 11 giugno 1988erroneità e malafe- de come risulta dal dettato legislativo); nella forma dell‟atto (necessariamente scritta nell‟arbitrato ai sensi degli artt. 807 e 808 cod. proc. civ., Xxxxxxvincolata invece alla forma del contratto cui è collegato, 0000nell‟arbitraggio)45. La linea di confine fra arbitraggio ed arbitrato è stata tuttavia messa in dubbio con il riconoscimento dell‟autonoma rilevanza della figura dell‟arbitrato irrituale46. Quest‟ultimo, ppinfatti, pur consistendo in uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla 44 Per tutti, si leggano: A. CATRICALÀ, voce Arbitraggio, cit., 1; X. XXXXXXX-X. XXXXXXXX, I con- tratti in generale, cit., 149; X. XXXXXXX, Trattato di diritto civile, cit., 237. 116 Quanto alle pronunce giurisprudenziali si vedano in particolare: Cass., 19 aprile 2002, n. 5707, in Giust. civ., 2003, I, 2936, secondo la quale «La diversità di funzione tra le due categorie di istituti – composi- zione di una lite in questi ultimi ed integrazione del contenuto negoziale nell'arbitraggio – si riflette anche sugli elementi caratteristici di ciascuno di essi, nonché sui loro presupposti: in quanto se la funzione dell'arbi- trato (rituale o libero) è la definizione di una lite, suo presupposto fondamentale è necessariamente l'esistenza di un rapporto controverso, che induce la volontà delle parti al conferimento di poteri decisori agli arbitri per la risoluzione delle divergenze insorte intorno ad esso. Mentre siffatto conferimento difetta del tutto nell'arbi- traggio, poiché con il mandato i contraenti attribuiscono al terzo un semplice potere integrativo del contenuto del contratto, dato che non vi è alcuna controversia su cui si debba esercitare l'opera conciliativa-decisionale del terzo; ed il rapporto su cui interviene la determinazione dell'arbitratore ha un valore del tutto autonomo e non condizionato dalla preesistenza di precedenti rapporti fondamentali; Xxxx., sez. lav., 16 maggio 1998, n. 4931, cit., la quale afferma che nella fattispecie portata alla sua attenzione ricorre «non un'ipotesi arbitrato – non avendo inteso le parti deferire alla Commissione la composizione di una lite – ma piuttosto un'ipotesi di arbitraggio, con il quale le parti demandano ad un terzo (la Commissione paritetica) di determinare, in loro sostituzione, uno o più contenuti del contratto già concluso. In tal modo l'arbitratore, con la propria autonoma attività dispositiva, concorre all'integrazione ed alla formazione del contenuto del contratto»; nonché Cass., 28 luglio 1995, n. 8289, cit., laddove afferma che «La differenza tra arbitrato ed arbitraggio deve essere ri- cercata nel contenuto del mandato conferito dalla parti al terzo (o ai terzi) perché mentre nell'arbitrato le parti demandano agli arbitri il compito di risolvere divergenze insorte in ordine ad un rapporto precostituito in tutti i suoi elementi, mediante l'esplicazione di una funzione essenzialmente giurisdizionale, in guisa che la deci- sione sia destinata ad acquistare efficacia simile a quella della sentenza del giudice (arbitrato rituale) oppure mediante la formazione, sul piano negoziale, di un nuovo rapporto riconducibile esclusivamente alla volontà dei mandanti, senza l'osservanza, per la natura non contenziosa dell'incarico, delle norme contenute negli art. 806 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978c.p.c. (arbitrato cosiddetto libero), nell'arbitraggio, invece, le parti demandano ad altro soggetto la determinazione, in Giurloro vece, del contenuto di un contratto già concluso ma non completo, in modo che l'arbi- tratore, con la propria attività volitiva ed autonoma, concorre alla integrazione ed alla formazione del conte- nuto del negozio stesso». CommSi leggano inoltre: Cass., 1978sez. un., II25 giugno 2002, pp. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 19899289, in RespGiust. Civ. Prevciv., 19902003, pp. 197 e ss. Contra I, 717; Cass. S.U. 12 novembre 1983., 19 aprile 2002, n. 67295707, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenzaGiust. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.cciv., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato2003, a seguito dello sviluppo della sensibilità socialeI, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato)2936; Cass., 28 luglio 1995, n. 8286, in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.Mass.

Appears in 1 contract

Samples: Dottorato Di Ricerca

XXXXX,. Il La somministrazione di lavoro dopo le recenti riforme, in Dir. rel. ind., 2012, p. 967. Sottolinea «la autonomia del rapporto di lavoro tramite agenzia interinale rispetto a quello a tempo determinato» evidenziando tra l’altro la funzione diversa della somministrazione tem- poranea di lavoro rispetto al contratto di lavoro a termine che si configura, grazie alla direttiva comunitaria 2008/104/CE, «come uno strumento positivo in termini di valore sociale ed eco- nomico per la sua capacità di aprire l’accesso al mondo del lavoro» X. XXXXXXX, Il lavoro tem- poraneo in ffuropa, in Lav. dir., 2013, p. 785. Più in generale, per un critica all’«appiattimento del lavoro tramite agenzia sul modello tipologico e concettuale del lavoro a termine» cfr. M. significativo l’impianto normativo che regolava il lavoro temporaneo. Anche in questo caso si è formata una interpretazione giurisprudenziale che, nella sostanza, ha equiparato tale tipologia contrattuale al contratto a termine vo- lutamente disattendendo la concessione chiara volontà del legislatore per il quale la somministrazione di vendita – lavoro a termine nasce come strumento gestionale per sopperire all’ordinaria attività dell’utilizzatore, senza che sia richiesto né il franchising”requisito della temporaneità, 1992né che le ragioni giustificatrici siano specifi- camente indicate secondo le modalità previste per il contratto a tempo de- terminato 5. È un dato di fatto che si è in presenza di una legislazione che, pur ammet- tendo nella sua formulazione letterale anche un uso ordinario, seppur con- trollato, degli strumenti di flessibilità in entrata, ha conosciuto una applicazio- ne chiusa ad ogni tentativo di affrancare le assunzioni temporanee dal requisi- to della eccezionalità 6, accompagnata, peraltro, da un giudizio sociale di disva- XXXXXXXXXX, Somministrazione di lavoro: ritorno al passato, in La nuova riforma del lavoro, a cu- ra di X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Milano, pp. 302 e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” 2012, in DPL , 1988, 5, pp. 1620 ssp. 109.; X. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978, in Giur. Comm., 1978, II, pp. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.c., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratti Di Lavoro Temporanei

XXXXX,. Il contratto di agenzia – la concessione di vendita – il franchising”, 1992Xx contratto, Milano, pp. 302 e ss2001, p. 338-339; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” XXXXX, Problemi dell’oggetto, in DPL Trattato del contratto, 1988Vol. II, 5Il regolamento, pp. 1620 ss.; a cura di X. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, XxxxxxXxxxx, 0000, pp. 116 1-81; X. XXXXXXXXX, Storia e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978dogma dell’oggetto del contratto, in GiurRiv. Commdir. civ., 1978, II2004, pp. 1053 327-348. 39 Cfr., infra, cap. 2.‌ 40 G legittimità costante patrimoniali ed amministrativi, dalla stessa dipendenti41, la cui ampiezza è rilevante al fine della determinazione del valore reale della partecipazione42. E’ noto come di una partecipazione sociale possano distinguersi43 il valore nominale, dato dalla semplice operazione di suddivisione del capitale sociale per il numero delle partecipazioni44, il valore contabile, dato dal rapporto tra il patrimonio netto (capitale e ssriserve) e il numero delle partecipazioni, il valore di mercato, ossia il prezzo di scambio delle azioni ad una certa data, ed il valore reale, determinato con la misurazione del valore effettivo del patrimonio sociale, svincolata dalle norme e dai criteri di iscrizione nel bilancio di esercizio45. Tra tali valori, quello reale è di riferimento per la determinazione del corrispettivo della cessione della titolarità delle partecipazioni medesime. È ormai assodato che non vi sia e non vi possa essere coincidenza tra titolarità delle partecipazioni sociali e titolarità dei beni sociali, spettando la prima ai soci e la seconda alla società, stante la soggettività giuridica di quest’ultima46. Tuttavia, il cd. valore reale, ovvero il valore derivante non dalla mera suddivisione del capitale sociale nominale per il numero delle 00 X. XX XXXXXX - X. XXXXXX, Sui particolari diritti del socio nella nuova s.r.l.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in RespRiv. Civ. Prevnot., 19902004, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.c75-111., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Acquisition Agreement

XXXXX,. Il Xx contratto di agenzia – rete, in G. GITTI - M.R. XXXXXXX - X. XXXXXX, I contratti per l’impresa, cit. del riconoscimento di un nuovo tipo contrattuale - uno dei requisiti essenziali richiesti, quale la concessione cogenza della maggioranza delle disposizioni dettate, dall’altro, non può disconoscersi l’innovativa (ed esclusiva) natura del modello contrattuale in commento37. Infatti, con il contratto di vendita – rete pare essersi (almeno parzialmente) soddisfatta la richiesta delle imprese e delle relative associazioni di categoria di uno strumento negoziale duttile ma allo stesso tempo multi- funzionale, che si collochi tra la disciplina generale del contratto e quella dei singoli tipi. Tale nuovo modello contrattuale, infatti, può essere impiegato sia per un mero coordinamento delle attività svolte individualmente dalle singole imprese o per l’individuazione di benchmark per la valutazione e il franchising”miglioramento delle attività e dei processi aziendali, 1992sia per la determinazione di forme di collaborazione più intense volte a una vera e propria regolamentazione e gestione delle attività comuni. In definitiva, è evidente (specialmente alla luce della novella di cui alla l. n. 122/10) come l’introdotto contratto di rete appaia dotato di due anime (non contrapposte ma) differenti, difficilmente rinvenibili, contemporaneamente, nei modelli contrattuali diffusi nella prassi. Infatti, a quella propria dei contratti sinallagmatici si aggiunge quella dei contratti associativi (organizzativi), come testimoniato dal fatto che con il contratto di rete le imprese possono contemporaneamente obbligarsi sia “a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica” sia “a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti 37 Sugli elementi e i tratti distintivi occorrenti per l’individuazione di un nuovo tipo contrattuale si v., più ampiamente e senza alcuna pretesa di completezza, G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, Cedam, Padova, 1974, 70, 84 ss.; limitatamente alla parte relativa all’analisi dei rapporti tra contratto tipico e atipico si v. X. XXXXX, Contratto e rapporto nella permuta atipica, Xxxxxxx, Milano, pp. 302 e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” 1974, in DPL , 1988, 5, pp. 1620 ss.; X. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e 73 ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978all'esercizio delle proprie imprese … ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”. Tutto ciò, in Giur. Comm.come riferito, 1978, II, pp. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio potrebbe indurre a ritenere non più esaustiva la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il (sola) prospettazione dell’introdotto contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazionerete in termini di contratto plurilaterale con comunione di scopo nonostante tale (unica) qualificazione sembri caldeggiata persino dallo stesso legislatore, ed era ovvio che sicuramente una delle parti il quale, alla lett. d) del co. 4-ter (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identichecosì come modificato), ha determinato previsto che in contratto devono essere indicate “se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo”. «V’è da chiedersi in sostanza se la presunzione che norma intenda riconoscere come contratto di rete, pur per le partifinalità particolari perseguite dal comma 4 ter, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55solo quello riconducibile al contratto plurilaterale presupposto dagli artt. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 1459 e 1466 c.c., facendo leva soprattutto sul fatto le cui regole, intendendo letteralmente la norma, dovrebbero risultare applicabili sempre»38. Infatti, risulta difficilmente comprensibile la scelta del legislatore di ritenere “in ogni caso” applicabili le norme dettate in tema di contratti plurilaterali con comunione di scopo, escludendo così dal campo di applicazione della normativa di cui alla l. n. 33/09 tutti quei «rapporti plurilaterali tra gli aderenti alla rete, destinati a realizzare uno scambio, e non una struttura associativa»39, salvo che si voglia intendere - contro, però, la predetta norma avrebbe acquistatoletterale interpretazione del dettato normativo - anche lo scambio di informazioni o 00 X. XXXXX, a seguito dello Xx contratto di rete, in G. GITTI - M.R. XXXXXXX - X. XXXXXX, I contratti per l’impresa, cit., ove un più ampio sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.cquestione., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Rete

XXXXX,. Il Xx contratto, in Iudica e Xxxxx (a cura di), Trattato di diritto privato, 2001, 321 32 Cfr. XXXXXXXXXXX, nota cit., 535, che sostiene appunto che la clausola ha la funzione di vincolare il socio minoritario al successivo contratto con il terzo alle condizioni contrattate dal socio di maggioranza. Infatti, proprio perché egli ha acquistato il diritto di co-vendere è da escludere che egli sia obbligato nei confronti La clausola statutaria (art.11.4) stabilisce che il socio di maggioranza ha il diritto di “trascinare” il socio di minoranza nella vendita delle loro partecipazioni azionarie: ciò comporta che il “trascinatore” non solo può obbligare il socio di minoranza a vendere ma può anche decidere di non coinvolgerlo nella vendita. L’art. 1703 c.c. invece, nel delineare la nozione del contratto di agenzia – mandato, prevede che il mandatario abbia l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante. Peraltro l’incipit dell’art. 11.4 recita: “qualora il socio di maggioranza dovesse procedere alla cessione dell’intera propria partecipazione sociale (Partecipazione di maggioranza), lo stesso avrà diritto di offrire in vendita…”. Da ciò se ne deduce, che il socio di maggioranza non ha nessun obbligo neppure con riferimento alla cessione della propria quota. Infine occorre rilevare che l’offerta della vendita a prezzo unitario viene fissato con riferimento anche alla partecipazione del socio “trascinato” al prezzo e alle condizioni stabilite dal terzo: questo è un chiaro indizio a favore del nostro assunto di partenza, ossia il socio di maggioranza negozia nel proprio interesse, non anche in quello del socio di minoranza. Occorre ora valutare se la concessione qualificazione della clausola in termine di vendita – opzione call a favore di terzo proposta dal Tribunale di Milano sia o meno da accogliere. In merito è opportuno richiamare i rilievi dell’Arbitro unico che ha ricusato la ricostruzione della clausola come contratto a favore di terzo sia con riferimento alla configurazione della stessa in termini di preliminare a favore di terzo sia con riferimento a quella in termini di opzione a favore di terzo. Secondo il franchising”lodo in esame: «in diritto italiano non può esservi contratto a favore di terzo se il terzo anziché essere beneficiario della prestazione dovuta dal promettente e “divertita” verso la sua sfera per volontà ed interesse dello stipulante, 1992è tenuto anch’egli (terzo) a contro- prestare, Milano, pp. 302 e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” , in DPL , 1988, 5, pp. 1620 ss.; X. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978, in Giur. Comm., 1978, II, pp. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente cioè ad eseguire lui stesso come debitore una delle parti (il preponente) ne era prestazione corrispettiva a conoscenzaquella a lui rivolta come creditore-beneficiario»33. Inoltre, come asserito sopra, non è pensabile che il socio di maggioranza stipuli un patto parasociale, da cui trae origine la difficoltà clausola, e poi pretenda la sua conversione in clausola statutaria al fine di discernere proteggere l’interesse di un futuro terzo, peraltro non ancora identificabile: il rapporto socio trascinatore, come evidenziato sopra, agisce nel suo esclusivo interesse, al fine di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato assicurarsi la presunzione sicurezza di un exit quando lo avesse voluto e avesse trovato il terzo idoneo per condizioni e prezzo34. Posto allora che il contratto tra minoranza e maggioranza è un accordo con effetti che si dispiegano solo tra le parti, indipendentemente dall’elemento qualificanteè necessario a questo punto stabilire se sia o meno ammissibile la proposta del tribunale milanese di interpretare la clausola di trascinamento come un patto di opzione. A nostro sommesso avviso, potessero porre posto che ai sensi dell’art. 1331 c.c. con l’opzione i contraenti convengono che una sola parte abbia il diritto - potestativo - di accettare o meno la proposta irrevocabile della prima, la quale invece rimane in una posizione di mera soggezione35, effettivamente la clausola de qua presenta forti analogie con l’istituto in esame. Il socio di minoranza è infatti vincolato alla vendita, se il socio di maggioranza decide di offrire al terzo acquirente le partecipazioni societarie. Va infine resa un’ulteriore critica alla ricostruzione del Tribunale, che considera la clausola sospensivamente condizionata sia ad un’effettiva offerta da parte del terzo, sia al mancato esercizio di prelazione in capo al socio di minoranza. dell’obbligato alla co-vendita-diritto di seguito (c.d. tag along), o ottenuto con altro corrispettivo che di un mandato a vendere (pur potendo il contratto essere configurato come misto introducendo un mezzo per eludere norme imperative55obbligo fiduciario in specifiche circostanze). Un’altra tesi riteneva applicabile L’A così conclude che: «il socio titolare del diritto di co-vendita non deve amministrare il potere di determinare il contenuto del contratto tra terzo e socio obbligato alla co-vendita in modo da massimizzare l’interesse del socio obbligato – cioè curarne principalmente la disposizione di cui all'artmassima quantificazione.» 33 Cfr. 2126 c.cLodo arbitrale cit., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c510-511., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Statutory Clause

XXXXX,. Il contratto di agenzia – la concessione di vendita – il franchising”La responsabilità, 1992cit., Milano, pp. 302 e ss1; X. XXXXXXXX “Agenti XXXXXXX, L'accertamento della colpa della p.a. nella fattispecie di danno da provvedimento illegittimo: il giudice amministrativo in equilibrio tra diritto interno e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” diritto europeo, in DPL , 1988RCP 2012, 5, pp1613; ID., Dal danno da provvedimento illegittimo al risarcimento degli interessi legittimi? la “nuova” responsabilità della p.a. 1620 al vaglio del giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., 3, 2012, 968; X. XXXXXXXX, La responsabilità dell'amministrazione: per l'autonomia degli schemi ricostruttivi, in Dir. amm., 1, 2005, 1; X. XXXX, Il danno da illegittimo esercizio della funzione amministrativa, Napoli 2003, 172 ss. 42 X. Xxxxx. UE, 30-9-2010, C-314/2009, Stadt Graz c. Strabag AG, in Racc., 2010 I-08769, x.xx 41; art. 30 c.p.a., C.E. XXXXX, La responsabilità, ibidem, 10. dell’agire amministrativo. In merito all’elemento soggettivo, parte degli interpreti, anche richiamando le riflessioni di autorevole dottrina43, suggerisce di considerare criteri alternativi alla colpa ovvero di adottare una nozione di colpa «epurar[ata] da ogni connotazione soggettiva»44, proprio allo scopo di garantire l’effettività della tutela del cittadino45. La responsabilità dell’amministrazione sembrerebbe trovare fondamento nel rischio correlato all’esercizio del potere che non è attività pericolosa, ma «doverosa e posta in essere nell’interesse della collettività [...]: onde quella medesima collettività che ne beneficia è tenuta a sopportarne i costi»46. In tal senso sembrerebbe assicurarsi l’adeguamento dell’istituto della responsabilità ai principi che la p.a. è tenuta ad osservare nei rapporti con i privati, tra i quali i principi di solidarietà e di uguaglianza e i principi della tutela della concorrenza e della parità di trattamento. Una volta accertati la lesione del diritto alla correttezza, eventualmente la colpa della p.a. e la sussistenza del nesso di causalità, si procede alla quantificazione del danno, in applicazione delle regole di diritto civile. Come noto, anche per il diritto amministrativo gli elementi costitutivi del danno risarcibile sono il lucro cessante o mancato guadagno e il danno emergente47. L’analisi delle decisioni giurisprudenziali e delle riflessioni della dottrina sul tema palesano le incertezze degli interpreti nella definizione dei presupposti e dei criteri di quantificazione del danno risarcibile subito dall’operatore economico in occasione dello svolgimento della gara d’appalto. Per la liquidazione del lucro cessante, sembra superato l’orientamento che liquida il danno in applicazione di criteri equitativi (in particolare, nel 10% dell’importo a base d’asta come ribassato dall’offerta dell’impresa). Ciò, in ragione del fatto che l’impiego del criterio equitativo è parso poco compatibile con il regime della prova del danno risarcibile, in quanto trae origine da logiche indennitarie e non garantisce di individuare il danno effettivamente subito48. Nello stesso senso è anche il codice del processo amministrativo fa riferimento al danno subito e provato49. L’ammontare dell’utile è riconosciuto integralmente se risulta accertato che il danneggiato sarebbe risultato aggiudicatario e viene ridotto in via equitativa, sulla base della presunzione che il 43 X. XXXXXX, Appunti per una lettura della responsabilità dell’amministrazione tra realtà e uguaglianza, in Dir. amm., 2009, 523 e note 24-26 che riprende le riflessioni di: V.E. XXXXXXX, Saggio di una teorica sul fondamento giuridico della responsabilità civile a proposito della responsabilità diretta dello Stato, ADP, 1893, 241 ss. e 321 ss.; X. XXXXXXXXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili Corso di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi amministrativo, Padova 1930, 24; ID., Principi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”amministrativo, FermoMilano 1912, 11 giugno 198862; A. ROMANO, XxxxxxGiurisdizione amministrativa e limiti della giurisdizione ordinaria, 0000Milano 1975, pp289. 116 e ssCfr. 54 T. Milano 30 novembre 1978anche: X. XXXXXXX, in Giur. CommL'accertamento della colpa, 1619., 1978, II, pp. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.c., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Responsabilità Della Pubblica Amministrazione

XXXXX,. Il contratto di agenzia – la concessione di vendita – il franchising”Xx responsabilità civile del professionista, 1992Xxxxxxx, Milano, pp1981, p. 24; A. e X. Xxxxxxxxxxx, op. 302 cit., p. 20. comporta mai che costoro diventino parte del rapporto di clientela, restando invece la loro attività assorbita da quella del prestatore d’opera che ha concluso il contratto con il cliente”16. - Divieto dell’esercizio della professione a coloro che non possiedano determinati requisiti di competenza, attestati dall’iscrizione in appositi albi o elenchi: nell’ambito delle professioni intellettuali, si distinguono le cosiddette “professioni regolamentate” - di cui fa parte anche il commercialista – che sono determinate dalla legge e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” l’esercizio delle quali è subordinato, in DPL base a quanto disposto dall’art. 2229 c.c., 1988all’iscrizione in appositi albi o elenchi, 5la cui tenuta è demandata agli ordini e collegi professionali, sotto la vigilanza dello Stato (in genere tramite il Ministero della Giustizia). La subordinazione dell’esercizio delle libere professioni all’accertamento, da parte dei summenzionati organi competenti, dei requisiti e delle competenze che garantiscano tecnicamente e moralmente il regolare e buon esercizio della singola professione, costituisce un elemento di interesse pubblico17. L’esercizio abusivo della professione comporta una responsabilità verso il cliente, che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte18, nell’ambito del diritto civile implica, in primis, la nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto e, di conseguenza, il professionista perde il diritto di agire al fine di ottenere il compenso per l’opera prestata (ex art. 2231 c.c.). Gli ordini professionali, inoltre, hanno il potere di autoregolamentazione dell’attività professionale degli iscritti, attraverso l’emanazione di norme di deontologia, vincolanti per i singoli professionisti, i quali possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari qualora violino tali regole e non tengano un comportamento conforme al decoro e alla dignità della professione. Per quanto concerne la professione dei commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, è necessario precisare che essa è disciplinata dal Codice Deontologico dei commercialisti ed 16 Cass. Civ., Sez. II, 27 agosto 1986, n. 5248; Cass. Civ., Sez. I, 7 luglio 1993, n. 7462; Cass. Civ., Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 1847, in Codice Civile annotato con la giurisprudenza, a cura di X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxxxx, IV edizione, La Tribuna, pp. 1620 ss.; X. XXXXXXXX2735 - 2736, “ Agenti di commercio abusivi quest’ultima sentenza aggiunge che: “Gli eventuali contratti tra il cliente e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978, in Giur. Comm., 1978, II, pp. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti questi ultimi (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.c., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinatosostituti o ausiliari), in conformità alla tendenza espansiva assenza di uno specifico mandato in loro favore, non generano un nuovo rapporto professionale, ma restano assorbiti tra committente e professionista incaricato; ne deriva che quest’ultimo ha un interesse autonomo ad intervenire nella causa intentata dal suo sostituto nei confronti del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.ccommittente per il pagamento delle relative prestazioni professionali”., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto d'Opera Intellettuale

XXXXX,. Il contratto di agenzia – la concessione di vendita – il franchisingNoi abbiamo visto tante città, abbiamo un’altra cultura”, 1992op. cit., Milanop. 20. Inoltre, della stessa Autrice, si veda Domestic Service: Past and Present in Southern and Northern Europe, in Gender & History, vol.18 n.2 August 2006, pp. 302 222–245. soggetto bisognoso di assistenza, hanno fatto si che anche le classi meno abbienti si rivolgessero al settore privato per alcune particolari mansioni46. In questo senso Xxxxxx Xxxxxxxxxx sottolinea come, sebbene il fenomeno delle migrazioni orientate al lavoro domestico non sia affatto nuovo, se si ricorda “movimento costante di ragazze povere dalle campagne alle città dell’occidente”47, l’elemento che richiama l’attenzione nei flussi attuali è proprio la richiesta di tali figure all’interno dei ceti medio-bassi delle società di approdo48, ceti, come si è visto, spesso non dissimili da quelli delle stesse migranti. Anche Xxxxxxxxx Xxxxx mette in evidenza come le trasformazioni dell’economia mondiale, e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” conseguente ristrutturazione del mercato del lavoro, non abbiano prodotto effetti solo sulla composizione delle fila dei ‘datori’, bensì abbiano introdotto mutamenti anche sul versante dei lavoratori, in DPL particolare, 1988rispetto alla “ricomparsa” di domestici di estrazione sociale equiparabile a quella dei datori. L’Autrice ricorda come nelle società di antico regime “la presenza di servi di estrazione sociale non dissimile dai padroni derivava dal fatto che andare a servizio in gioventù poteva essere un modo per imparare un lavoro o altre abilità; dal fatto che, 5in alcuni contesti europei caratterizzati dalla trasmissione ereditaria a un erede privilegiato, i figli esclusi potevano rimanere nella dimora paterna come servitori; dal fatto che gli orfani potevano essere accolti con uno status più o meno servile in casa di parenti, conoscenti o altri oppure dal fatto che erano presenti schiavi stranieri talvolta di alta estrazione 46 Sul tema si veda anche X. Xxxxxxx, Le colf: ansie e desideri delle datrici di lavoro, in Polis, n. 1, 2004, pp. 1620 ss137-164.; X. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978, in Giur. Comm., 1978, II, pp. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identiche, ha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.c., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Dottorato Di Ricerca

XXXXX,. Il contratto di agenzia – la concessione di vendita – il franchising”Xx giudice costituzionale e i conflitti tra legislatori locali e centrali, 1992in Le Regioni, Milano2007, pp. 302 11-26; relativamente ai primi due periodi si veda anche X. XXXXXXX, Corte costituzionale e ss; X. XXXXXXXX “Agenti Regioni. Sentenze interpretative nel giudizio principale e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” regionalismo collaborativo, in DPL Maggioli editore, 19881998, 5, pp. 1620 ss.; X. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. 116 p. 45 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 197819 Cfr. Ibidem p.12 Sono molteplici e profonde le ragioni che hanno contribuito al realizzarsi di questo panorama, una su tutte la cattiva stesura della riforma del 2001 che ha generato non pochi problemi e dubbi interpretativi. Per poter vivere e produrre gli effetti sperati in un ordinamento, una riforma costituzionale necessita di interventi successivi da parte del legislatore ordinario; interventi che, nonostante i numerosi rinvii20, in GiurItalia sono di fatto mancati contribuendo ad esasperare il quadro di incertezza generato dalla riforma. Comm.A ciò si aggiungano le criticità dovute ad una tecnica redazionale non eccellente e all’inadeguatezza dei criteri di ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni, 1978, II, ppulteriormente aggravate dall’insufficienza degli strumenti di raccordo tra centro e periferia21 e dalla “perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e più in generale dei procedimenti legislativi”22. 1053 e ss.; Pret. Parma, 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, avrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, figure assai simili ma non identicheInfine, ha determinato concorso ad esasperare una situazione di crescente litigiosità un fattore più squisitamente politico ovvero quello della contrapposizione tra la presunzione che maggioranza governativa vincitrice al centro e le partimaggioranze presenti in molte Regioni23. La somma di questi elementi non ha potuto non incidere significativamente sulla funzione della nostra Corte Costituzionale che, indipendentemente dall’elemento qualificantedi fronte all’inesorabile espandersi del contenzioso in via principale, potessero porre ha finito per trasformarsi da “giudice dei diritti in essere giudice dei conflitti”, secondo l’ormai celebre espressione del Presidente Onida24. L’assottigliarsi dello scarto numerico tra le pronunce rese in via principale e quelle rese in via incidentale mostra inequivocabilmente come il giudizio in via d’azione rivesta ormai un mezzo per eludere norme imperative55ruolo centrale nell’attività della Corte. Un’altra tesi riteneva applicabile Si avrà modo nel corso nel presente elaborato di analizzare più attentamente i dati relativi alla giurisprudenza costituzionale degli ultimi quindici anni; si può, tuttavia, fin d’ora ricordare annate quali il 2004, il 2010 e il 2012 in cui la disposizione 20 Sono numerosi i casi in cui la novella costituzionale si esauriva nel rinvio a futuri atti legislativi come, ad esempio, alla legge chiamata a fissare i principi di cui all'art. 2126 c.c., facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistatocoordinamento della finanza pubblica, a seguito dello sviluppo della sensibilità socialequella sul fondo perequativo, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alle norme di procedura per la partecipazione delle Regioni alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 1, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.cfase ascendente dei processi comunitari., infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate.

Appears in 1 contract

Samples: Tesi Di Dottorato