Common use of XXXXX, Clause in Contracts

XXXXX,. Il contratto, cit.. 14 X.Xxxxx, Il contratto, ult.cit. 15 Cass. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenza. Si ritiene, infatti, che non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.c., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, cit., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.

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Samples: Contract Law

XXXXX,. Il contrattoGli edifici di culto nel sistema giuridico italiano, op. cit.. 14 X.Xxxxx., Il contratto134: stessi interventi erano estesi ai fabbricati destinati ad uso di seminario e di istituzioni analoghe di religiosi, ult.citcampanili, abitazioni di ecclesiastici al servizio delle chiese e al mobilio delle stesse, limitatamente ai bisogni indispensabili. 15 CassL’estensione della disciplina riguardava anche le I.P.A.B.: X. Xxxxx, Riforma amministrativa ed interventi religiosi, Napoli, 1983; M.C. Xxxxxxxx, L’assistenza e la beneficenza fra legislazione e diritto costituzionale vigente, Salerno, 1990. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenzaspeciale sono stati estesi agli edifici dei culti diversi dal cattolico non di proprietà di stranieri, e direttamente utili all’esercizio del culto, ma con delle condizioni: che l’edificio da riparare o da ricostruire fosse l’unico esistente nel Comune; che si trattasse di un tempio o di un oratorio legalmente riconosciuti; e che l’intervento fosse ritenuto necessario dal Ministro dei Lavori Pubblici, di intesa con i Ministri per l’interno e per il Tesoro, con riguardo al numero dei fedeli del Comune. Si ritieneTali presupposti giuridici, infattihanno reso assai poco agevole per le confessioni acattoliche, che non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonomal’effettivo conseguimento dei vantaggi promessi. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo governo ha ritenuto di colmare “una grave lacuna della legislazione statale”, vista l’importanza della costruzione di nuovi edifici di culto “di cui non esclude che l’atto vada a determinare può non riconoscersi la pubblica utilità e l’alta funzione sociale e morale”88, attraverso il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversiac.d. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto“finanziamento ordinario dell’edilizia di culto”, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione organicamente previsto con la propria specifica competenza tecnical. del 18 dicembre 1952, n. 2252 (Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese). Essa ha considerato in maniera più organica il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta problema dei luoghi del culto cattolici, facendo gravare sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, l’onere di contributi finanziari da concedere agli Ordinari diocesani per l’acquisto delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.c., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio aree e per la necessità costruzione ex novo delle chiese parrocchiali, delle chiese vere proprie e degli ambienti destinati ad uso del ministero pastorale, di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri ufficio e di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 abitazione. La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora Le sia vincolata a criteri tecnici opere” in oggetto sono state considerate come “opere pubbliche” anche se appartenenti ad enti diocesani89. Ancora sul “finanziamento ordinario dell’edilizia di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattualeculto”, riconosce alle parti per aumentare gli impegni finanziari dello Stato e, al contempo, per mitigare le procedure amministrative previste dalla legge precedente, la possibilità l. del 18 aprile 1962, n. 168 (Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione degli edifici di determinare liberamente il contenuto del contratto: culto), ha stabilito la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione di Le parti sono libere edifici di concludere un contratto culto e di determinarne il contenutoopere annesse, e 88 X. Xxxxxxxxxx, Edifici ed edilizia di culto. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contrattoProblemi generali, Milano, Xxxxxxx1979, 1987, 330 45 e ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, cit., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit...

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Samples: Research Agreement

XXXXX,. Il contrattoLa convivenza di fatto ed il contratto di convivenza, cit.. 14 X.Xxxxx. i conviventi non sono tenuti a rispettare il principio di proporzionalità nel fissare i rispettivi obblighi di contribuzione alle necessità della vita in comune, Il contrattopoiché per i conviventi nessun obbligo di contribuzione discende dalla legge ma tutto è rimesso alla volontà delle parti da esprimere in 674 riferimento: sostanze del patrimonio personale e capacità di lavoro professionale o casalingo debbano essere tenuti in considerazione nella fissazione degli obblighi di contribuzione, ult.citin quanto espressione dei princìpi costituzionali di uguaglianza e solidarietà all’interno delle for- mazioni sociali nelle quali si esplica la personalità dell’individuo, sanciti dall’art. 15 Cass2 della Costituzione 55. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante Non sarebbe conforme ai citati parametri normativi un contratto di convivenza che imponesse l’onere di contribu- zione totalmente a carico di un convivente ed esonerasse l’altro convi- vente da qualsiasi tipo di contributo lavorativo o patrimoniale 56. Ciò non toglie che residui un certo margine a disposizione dell’autonomia privata per dare concretezza e specificità agli obblighi di contribuzione, tenendo conto della situazione personale e lavorativa dei conviventi, e del tenore di vita concordato 57. L’accordo sulla contribuzione nell’ambito della convivenza soffre di alcuni importanti limiti fisiologici. Come già anticipato, la funzione del contratto di convivenza è molto critica nei confronti di trasformare un’obbligazione naturale, quella di prestare assistenza al convivente e contribuire alle esigenze della posizione assunta dalla giurisprudenzavita in comune, in un’obbligazione civile, con la conseguenza di rendere definitive e irripetibili le prestazioni eseguite in adempimento del con- tratto di convivenza 58. Si ritiene, infatti, è già chiarito che non sia possibile identificare l’effetto della definitività e della irripetibilità riguarda esclusivamente le contribuzioni adeguate alle esigenze della vita in comune che trovano la perizia contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento loro giustificazione nella causa familiare del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione convivenza. Non riguarda, invece, le donazioni e le liberalità eseguite nel corso della convivenza, anche se contenute nel contratto di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 convivenza. Si dubitaLa valutazione della proporzio- un contratto di convivenza, con piena libertà, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri per gli stessi di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.cdisciplinare i reciproci rapporti nel modo considerato più opportuno., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, cit., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.

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Samples: Contract of Cohabitation

XXXXX,. Il contratto(a cura di) “Rilanciare il welfare locale. Ipotesi e strumenti: una prospettiva di management delle reti” – Egea 2014 2 Ibidem E’ importante approcciare con realismo la costruzione di un agire comune che ha come fine quello di strutturare un welfare locale insieme a tutti i soggetti coinvolti; questo atteggiamento, cit.. 14 X.Xxxxxda un lato rende tutti più consapevoli della complessità e della fatica da compiere, Il contrattodall’altro mette al riparo – almeno in parte – da sentimenti di disillusione che spesso si generano quando i processi collaborativi si arenano o prendono vie impreviste. Da questo punto di vista, ult.citun richiamo forte alla corresponsabilità di tutti gli attori nella gestione del processo è doverosa: il ruolo delle istituzioni è sicuramente quello di essere programmatore e regista di reti di collaborazione, ma è vitale poi il sentirsi responsabili dei processi che si producono – o che non si producono -. 15 CassI processi collaborativi territoriali devono coinvolgere tutti i soggetti presenti nella realtà del legnanese e del castanese, con una particolare rilevanza dei soggetti istituzionali. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante costruzione di reti, collaborazioni, integrazione e prassi comuni che coinvolgano anche le istituzioni presentano infatti un ulteriore grado di complessità che è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenzaquello di dover tenere conto dei diversi livelli formali: i livelli di governo, il livello più organizzativo - che attiene ai servizi - e il segmento tecnico professionale interno ai servizi. Si ritieneL’impegno delle istituzioni ad essere partecipi alla costruzione del sistema di welfare deve dunque prevedere il coinvolgimento concreto di tutte le proprie dimensioni interne, infattiattraverso l’adozione di specifici strumenti organizzativi e operativi, che sanciscano l’adesione ai processi, prediligendo approcci di tipo collaborativo e non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonomadi tipo gerarchico e burocratico. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri Coerentemente con le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione indicazioni regionali e con la propria specifica competenza tecnicariforma introdotta dalla Legge Regionale 23/20105, di seguito si declinano gli elementi costitutivi la governance del Piano di Zona per il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condottobiennio 2019-2020. Inoltre Con l’unione dei due Piani di Zona di Legnano e Castano, si delinea la scelta delle parti seguente struttura di rimettere ad un terzo la decisione governance dal punto di integrare un elemento vista politico e tecnico: analizzano di seguito gli organi del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere Piano di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.cZona., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, cit., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.

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Samples: Accordo Di Programma

XXXXX,. Il contrattoXx contratto di rete, in G. GITTI - M.R. XXXXXXX - X. XXXXXX, I contratti per l’impresa, cit.. 14 X.Xxxxx. del riconoscimento di un nuovo tipo contrattuale - uno dei requisiti essenziali richiesti, Il contrattoquale la cogenza della maggioranza delle disposizioni dettate, ult.citdall’altro, non può disconoscersi l’innovativa (ed esclusiva) natura del modello contrattuale in commento37. 15 CassInfatti, con il contratto di rete pare essersi (almeno parzialmente) soddisfatta la richiesta delle imprese e delle relative associazioni di categoria di uno strumento negoziale duttile ma allo stesso tempo multi- funzionale, che si collochi tra la disciplina generale del contratto e quella dei singoli tipi. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenza. Si ritieneTale nuovo modello contrattuale, infatti, può essere impiegato sia per un mero coordinamento delle attività svolte individualmente dalle singole imprese o per l’individuazione di benchmark per la valutazione e il miglioramento delle attività e dei processi aziendali, sia per la determinazione di forme di collaborazione più intense volte a una vera e propria regolamentazione e gestione delle attività comuni. In definitiva, è evidente (specialmente alla luce della novella di cui alla l. n. 122/10) come l’introdotto contratto di rete appaia dotato di due anime (non contrapposte ma) differenti, difficilmente rinvenibili, contemporaneamente, nei modelli contrattuali diffusi nella prassi. Infatti, a quella propria dei contratti sinallagmatici si aggiunge quella dei contratti associativi (organizzativi), come testimoniato dal fatto che con il contratto di rete le imprese possono contemporaneamente obbligarsi sia “a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica” sia “a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti 37 Sugli elementi e i tratti distintivi occorrenti per l’individuazione di un nuovo tipo contrattuale si v., più ampiamente e senza alcuna pretesa di completezza, G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, Cedam, Padova, 1974, 70, 84 ss.; limitatamente alla parte relativa all’analisi dei rapporti tra contratto tipico e atipico si v. X. XXXXX, Contratto e rapporto nella permuta atipica, Xxxxxxx, Milano, 1974, 73 ss. all'esercizio delle proprie imprese … ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”. Tutto ciò, come riferito, potrebbe indurre a ritenere non sia possibile identificare più esaustiva la perizia contrattuale (sola) prospettazione dell’introdotto contratto di rete in termini di contratto plurilaterale con comunione di scopo nonostante tale (unica) qualificazione sembri caldeggiata persino dallo stesso legislatore, il quale, alla lett. d) del co. 4-ter (così come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione modificato), ha previsto che deve in contratto devono essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che indicate “se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo”. «V’è da chiedersi in sostanza se la perizia o integra un elemento del contrattonorma intenda riconoscere come contratto di rete, ed allora è arbitraggiopur per le finalità particolari perseguite dal comma 4 ter, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 solo quello riconducibile al contratto plurilaterale presupposto dagli artt. Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza 1459 e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 1466 c.c., le cui regole, intendendo letteralmente la norma, dovrebbero risultare applicabili sempre»38. Infatti, risulta difficilmente comprensibile la scelta del legislatore di ritenere “in ogni caso” applicabili le norme dettate in tema di contratti plurilaterali con comunione di scopo, escludendo così dal campo di applicazione della normativa di cui alla l. n. 33/09 tutti quei «rapporti plurilaterali tra gli aderenti alla rete, destinati a realizzare uno scambio, e non è tale da distinguere arbitratore e perito perché una struttura associativa»39, salvo che si voglia intendere - contro, però, la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio letterale interpretazione del dettato normativo - anche lo scambio di informazioni o 00 X. XXXXX, Xx contratto di rete, in G. GITTI - M.R. XXXXXXX - X. XXXXXX, I contratti per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contrattol’impresa, cit., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.citove un più ampio sviluppo della questione.

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Samples: Contratto Di Rete

XXXXX,. Il contrattoLa tutela dei licenziamenti nel diritto primario dell’Unione Europea, cit.. 14 X.Xxxxxrelazione al convegno Rapporti tra le fonti e rapporti tra le Corti nel diritto europeo. I licenziamenti collettivi, Il contrattoRoma, ult.cit27 aprile 2015. 15 Casssamina, poiché non è questione di applicazione della tutela prevista da fonti europee ma di applicazione del principio di uguaglianza in materia genericamen- te disciplinata dal diritto europeo. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenzaCon riferimento ai licenziamenti individuali, va richiamato l’art. Si ritiene153.1.d) del Trattato sul funziona- mento dell’Unione (TFUE) che attribuisce alla Ue il potere di dettare agli Stati membri regole comuni in materia di licenziamento individuale, infatti, che non sia possibile identificare prevedendo la perizia contrattuale come figura autonomacompetenza di adottare direttive di armonizzazione (ovvero di definire standard minimi comuni di tute- la) in relazione alla «protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro». Il carattere tecnico dell’operazione vero nodo interpretativo risiede nel significato dell’“attuazione” del diritto dell’Unione, e in parti- colare se questa debba intendersi come attuazione diretta e necessitata del diritto europeo, come nell’i- potesi classica di una legge che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre recepisce una controversia. Ne discende che in ogni caso diret- tiva, ovvero se sia sostenibile un concetto più gene- rico ed ampio di “attuazione”, secondo la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora quale per l’applicazione dei precetti della Carta è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere sufficiente che la determinazione fattispecie esaminata cada per qualche suo aspetto nel “cono d’ombra” del terzo possa diritto dell’Unione anche indi- rettamente, sicché anche in tal caso il diritto interno può essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali considerato “applicativo“ di quello sovra- nazionale e quindi può essere esaminato alla luce dei diritti della Carta. Né mi pare rilevante il mancato esercizio della po- testà legislativa prevista dal Trattato: sarebbe infatti illogico applicare la Carta ove il legislatore – europeo o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase nazionale – abbia dato attuazione (male) al dirit- to comunitario, e non invece nei casi in cui, dopo aver studiato ferma la questione con la propria specifica competenza tecnicacomunitaria, il terzo debba applicare legislatore – europeo e nazionale – sia rimasto inerte. La portata espansiva e promozionale dei principi della Carta è talora emersa in modo specifico nella giurisprudenza di Lussemburgo, che nell’applicare la Carta ha ritenuto rientrante nella sua giurisdizione ogni normativa direttamente o indirettamente colle- gata al diritto dell’Ue9. La Corte di giustizia, in particolare, ha precisato che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali opera non solo nel momento in cui il legislatore nazionale dà attuazione al diritto europeo, ma anche ove co- munque si lavora nel campo di applicazione del dirit- to dell’Unione (sentenza Xxxxxxxx Fransson), nonché nelle fattispecie, pur estranee all’area comunitaria, che incidono su una delle condizioni di godimento dei diritti tutelati dall’ordinamento comunitario (K.B. C-117/2001; Xxxxxxxx). Altre volte, invece, la stessa Corte ha optato per la soluzione opposta, evidenziando un self-restraint10 quando si tratta di tutelare diritti sociali, specie se di natura collettiva, previsti dalla Carta ma estra- nei alle tradizioni comunitarie: si pensi alla senten- za Polier sul Contrat nouvelles embauches (CNE), o alla sentenza Nisttahuz Poclava, ove la Corte esclude l’applicazione diretta dell’art. 30 ai fini del sindacato sulla previsione del patto di prova, e ciò in quanto la fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti è priva di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento xxxxx con l’attuazione del contratto fa perdere a quest’ultima dirit- to europeo (ma nella soluzione del problema ha certo pesato il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 non autosufficiente della disposi- zione della Carta invocata, l’art. Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 1930). In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.c., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre relazione a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti quanto detto opera la possibilità di determinare liberamente un’applicazione del principio di uguaglianza, destina- ta ad operare al di là dei divieti discriminatori, ma li- mitatamente a violazioni che ridondino in ingiustifi- cate differenze di trattamento di situazioni identiche delle persone coinvolte: ad esempio, due dipendenti (illegittimamente) licenziati per il contenuto medesimo fatto in concorso, sottoposti a regimi diversi relativi alla sanzione avverso il licenziamento illegittimo; ovve- ro, due (gruppi di) dipendenti assunti prima e dopo il Jobs Act, licenziati per motivo economico comune, con applicazione di tutele diverse. Ma ciò dovrebbe valere non solo in relazione ad una fattispecie concreta, ossia con riferimento alla situazione di due lavoratori nella medesima situazio- ne, ma anche in relazione ad una mera comparazio- ne tra la situazione concreta di un lavoratore e quella astrattamente applicabile ad altro lavoratore, pur se quest’ultimo non abbia contenzioso in corso né addi- rittura sia stato licenziato. L’intera giurisprudenza comunitaria antidiscrimi- natoria infatti ha sempre postulato una verifica del contratto: “Le parti sono libere rispetto del principio di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso non discriminazione non in cui relazione a casi concreti comparati, ma in relazione alla situazione giuridica applicabile – astrattamente dunque, secondo le parti abbiano lasciato intenzionalmente previsioni positive delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, cit., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.norme –

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Samples: Contratto a Tutele Crescenti

XXXXX,. Il contrattoLa somministrazione di lavoro dopo le recenti riforme, cit.. 14 X.Xxxxx, Il contratto, ult.citin Dir. 15 Cassrel. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenza. Si ritiene, infatti, che non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.cind., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché 2012, p. 967. Sottolinea «la determinazione equitativa dell’arbitratore autonomia del rapporto di lavoro tramite agenzia interinale rispetto a quello a tempo determinato» evidenziando tra l’altro la funzione diversa della somministrazione tem- poranea di lavoro rispetto al contratto di lavoro a termine che si caratterizza proprio configura, grazie alla direttiva comunitaria 2008/104/CE, «come uno strumento positivo in termini di valore sociale ed eco- nomico per la sua natura capacità di relatio aprire l’accesso al mondo del lavoro» X. XXXXXXX, Il lavoro tem- poraneo in ffuropa, in Lav. dir., 2013, p. 785. Più in generale, per un critica all’«appiattimento del lavoro tramite agenzia sul modello tipologico e concettuale del lavoro a termine» cfr. M. significativo l’impianto normativo che regolava il lavoro temporaneo. Anche in questo caso si è formata una interpretazione giurisprudenziale che, nella sostanza, ha equiparato tale tipologia contrattuale al contratto a termine vo- lutamente disattendendo la chiara volontà del legislatore per il quale la necessità somministrazione di lavoro a termine nasce come strumento gestionale per sopperire all’ordinaria attività dell’utilizzatore, senza che sia richiesto né il requisito della temporaneità, né che le ragioni giustificatrici siano specifi- camente indicate secondo le modalità previste per il contratto a tempo de- terminato 5. È un dato di fatto che si è in presenza di una rispondenza legislazione che, pur ammet- tendo nella sua formulazione letterale anche un uso ordinario, seppur con- trollato, degli strumenti di flessibilità in entrata, ha conosciuto una applicazio- ne chiusa ad ogni tentativo di affrancare le assunzioni temporanee dal requisi- to della scelta operata dal terzo ai criteri eccezionalità 6, accompagnata, peraltro, da un giudizio sociale di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . disva- XXXXXXXXXX, Somministrazione di lavoro: ritorno al passato, in La determinazione nuova riforma del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamentolavoro, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 cu- ra di X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx, qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contrattoXxxxxxx, Milano, Xxxxxxx2012, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, citp. 109., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.

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Samples: Contratti Di Lavoro Temporanei

XXXXX,. Il contrattomarchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario, cit.. 14 X.Xxxxxin Dir. ind., Il contratto2008, ult.cit426. 15 Cass. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica esercitano una particolare forza attrattiva nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenzadel consumatore poiché dotati di rinomanza. L’ordinamento giuridico ha deciso quindi di dedicare loro una tutela allargata, la cosiddetta tutela extra-merceologica. Con essa si proibisce a terzi di usare un marchio identico o simile ad uno che gode di rinomanza, anteriormente registrato, non solo in caso di appartenenza del prodotto/servizio alla stessa sfera produttiva, ma anche nel caso in cui gli stessi appartengano a due sfere produttive completamente differenti34. Si ritieneassicura una protezione che va oltre al rischio di confusione il quale può generalmente insorgere dall’uso di segni identici o affini per prodotti che appartengono allo stesso settore produttivo. Esemplificando quanto detto, infattisarebbe vietato registrare un marchio con denominazione “Ferrari” per un tipo di formaggio, poiché Ferrari è un marchio di auto che gode di rinomanza e, pertanto, secondo quanto esposto dalla legislazione nazionale non può essere apposto in nessun’altra tipologia di prodotto. L’obiettivo di detta protezione è quello di scongiurare qualsiasi forma di parassitismo che può crearsi usando un marchio simile ad uno dotato di rinomanza, ovvero evitare che vi sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonomauno sfruttamento indebito del suo potenziale attrattivo. Il carattere tecnico dell’operazione marchio celebre acquisisce un valore autonomo rispetto al prodotto cui si riferisce ed è il diretto influenzatore delle scelte d’acquisto dei consumatori evocando emozioni, tramandando valori e comunicando messaggi che deve interagiscono con la sfera personale dell’acquirente, guidandolo durante il processo d’acquisto35. La nozione di notorietà alla quale ci si riferisce è un concetto ampio: non è solamente quella propria dei marchi con alta rinomanza, ma si comprendono generalmente tutti quei marchi sufficientemente noti, verso i quali possono verificarsi situazioni di sfruttamento indebito del loro potenziale attrattivo36. La disciplina del marchio che gode di rinomanza presuppone che sia il marchio del titolare, sia quello recante pregiudizio in possesso di un terzo siano entrambi utilizzati in concreto; solo infatti tramite il suo uso si porta a conoscenza del consumatore finale la sua essenza. La società moderna ha ben compreso il potenziale del marchio ragion per cui, negli anni, è sorta la necessità di prevedere, in tutti gli ordinamenti, una disciplina dei marchi, ossia un insieme di norme che ne garantissero la difesa e la tutela in caso di eventuali azioni scorrette o abusi da parte di terze persone. Investire nella costruzione dell’immagine del marchio e nel suo mantenimento sono azioni fondamentali per un’impresa e, come tali, hanno il diritto di essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 preservate e valorizzate da un’adeguata disciplina. Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato emerge da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto queste considerazioni è che il significato del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale marchio si è, altresìnel tempo, osservato come sia difficile ritenere rivalutato: in esso la sua funzione distintiva originaria coesiste oggi con l’insieme dei messaggi, delle informazioni, delle emozioni che egli tramanda. Per valutare la determinazione capacità distintiva di un marchio è 34 Art. 12, lett. f), c.p.i.; art. 8, comma 5, Reg. 40/1994; 35 X. XXXXXXX, L’analisi economica del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivimarchio che gode di rinomanza, in Dir. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.cind., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento1996, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, cit292., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.

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Samples: Other/Miscellaneous Agreements

XXXXX,. Il contrattoLa tutela penale della libertà di concorrenza nelle gare pubbliche, cit.. 14 X.XxxxxJovene, Il contratto2012. È da segnalare che di tale ipotesi criminosa non risultano, ult.cital momento attuale, applicazioni giurisprudenziali. 15 CassContrariamente a quanto rilevato in relazione ai doni e alle promesse menzionate nell’art. 30/06/2005 n. 13954 353 c.p., la norma oggetto di analisi sanziona un’ipotesi di corruzione tra privati, all’interno della quale il denaro o altre utilità si convertono in autentico pretium sceleris percepito a titolo di compenso per una ben precisa prestazione. La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenza. Si ritienescelta dei termini e la loro connessione sintattica, infatti, rileva che non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada il legislatore ha inteso descrivere un patto a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi prestazioni corrispettive avente ad accettare che l’importo oggetto l’astensione dagli incanti di un indennizzo debba essere determinato soggetto. I compilatori, da un collegio lato, anziché riferirsi ai “doni”, hanno impiegato un vocabolo dal contenuto semantico estremamente pregnante: il “denaro”, che rappresenta uno strumento a chiara vocazione compensativa per un servizio ricevuto; dall’altro, hanno costruito la proposizione normativa in guisa da sottendere un rapporto di espertimezzo a fine tra prestazione e controprestazione. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnicaProbabilmente, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta legislatore ha calibrato l’art. 354 c.p. pensando che l’art. 353 c.p., laddove punisce la dazione di doni o la formulazione di promesse, risultasse delineato in termini tali da non prestarsi a colpire anche il loro precettore, con l’effetto che l’articolo in argomento sarebbe stato deputato a colmare questa lacuna. Tuttavia, in questo modo non ci si è avveduti che, attesi i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento connotati caratteristici del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto fatto descritto nell’art. 1349 c.c354 c.p., non lo stesso poteva essere tranquillamente riportato all’alveo applicativo dell’art. 353 c.p. sotto forma di collusioni le quali, è appena il caso di ricordarlo, rendono la turbativa d’asta, in parte qua, un reato plurisoggettivo proprio23. Lo scarso coordinamento tra i due testi normativi genera una situazione priva di logica tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura cui l’offerente il quale, in adempimento degli accordi raggiunti in occasione di relatio e per la necessità intese collusive, 23 XXXXXXXXX, XXXXXXX, GATTA. Manuale di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 diritto penale. La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22Parte generale. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contrattoXxxxxxx, Milano, Xxxxxxx2017 si astenga dal concorrere, 1987dovrebbe rispondere, 330 sscon una pena autonoma e attenuata, del reato di cui all’art. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, cit354 c.p., 352-mentre colui il quale consegni la pecunia sceleris, nell’ambito della medesima intesa, dovrebbe essere sottoposto alle maggiori pene previste dall’art. 353 17 Xxxxxxc.p. L’unica via percorribile per restituire un minimo di razionalità al sistema, op.ult.citè dunque quella di ritenere che l’art. 354 c.p. abbia voluto isolare, dal vasto genere delle collusioni di cui all’art. 353 c.p., una specifica tipologia di esse che, per ciò che concerne la posizione del percettore della ricompensa illecita, si presenta connotata da minore disvalore penale. Si tratta, in particolare, di quei casi in cui il soggetto, senza determinare o istigare altri a consegnargli del denaro per non prendere parte alla procedura di gara, si limiti ad accogliere l’invito ad astenersi corredato dall’erogazione o dalla promessa di una somma di denaro o altra utilità. Da quest’ordine di idee, discende che ricorrerà per tutti gli agenti un’ipotesi di “collusione” rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 353 c.p. esclusivamente allorché ciascuno dei protagonisti della vicenda abbia svolto un ruolo attivo nel perfezionamento del pactum sceleris. Al contrario, laddove non si rintracci una partecipazione dinamica da parte dell’astenuto, il quale si accontenti di accettare di non intervenire nella gara per avere ricevuto denaro o altra utilità, si integrerà solamente a suo carico il reato meno grave di cui all’art. 354 c.p., anziché quello di turbata libertà degli incanti. La tutela penale è estesa, in via generale, sia all’ipotesi di inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.), sia a quelle di frode di pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Circa il secondo reato è stato osservato che dalla formula legislativa dell’art. 356 c.p. si evince agevolmente che tra questo delitto e quello innanzi esaminato vi è identità per quanto attiene all’oggetto giuridico, al soggetto passivo e al soggetto attivo. Può solo rilevarsi, relativamente all’oggetto giuridico, che in questa disposizione si intende tutelare l’ente pubblico o l’impresa esercente un servizio pubblico o di pubblica utilità anche dalla condotta inducente in errore posta in essere dall’altro contraente, onde evitare che da un adempimento sleale sia compromesso il funzionamento dei pubblici stabilimenti o dei pubblici servizi. La ripetuta identità, circa il soggetto attivo, risulta dall’espressione della legge “nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente”, la quale è stata adottata, appunto, per far richiamo anche agli obblighi dei subfornitori, dei mediatori e dei rappresentanti. La ripetuta espressione, cioè, va intesa non nel senso di altri obblighi oltre a quello della fornitura, che non si sa, poi, quali potrebbero essere, bensì nel senso di obblighi nascenti dagli altri contratti diversi da quello di fornitura e con questo coordinati24. Soggetto attivo può essere chiunque, non importa - nel dato testuale della norma - se interessato o meno alla gara. Invero, la norma in analisi si riferisce soltanto agli offerenti, intesi, questi ultimi, come coloro che si apprestano ad avanzare un’offerta ma che, non avendola ancora materialmente depositata, si astengono dal farlo25. Pertanto, nelle procedure in materia di appalti pubblici, i soggetti attivi si identificano con i “candidati”, “concorrenti” o “offerenti”. La condotta incriminata consiste nella “astensione”, non solo nei casi di mancata partecipazione all’appalto pubblico, ma anche qualora si ometta di porre in essere atti necessari affinché la propria offerta sia presa in considerazione26.

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Samples: d.lgs. 50/2016 Codice Dei Contratti Pubblici

XXXXX,. Il contrattopatto penale cit., cit.. 14 X.Xxxxx160. Inoltre, lo stesso art. 1708 c.c. al primo comma prevede che il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento, facendo intendere come il legislatore si sia posto il problema, già nella disciplina del mandato, dei poteri impliciti di cui necessitava l’istituto, figuriamoci nel contratto in esame. Non tanto perché molte volte per lo stesso viene richiamata la disciplina del mandato, ma soprattutto poiché l’escrow account agisce su interessi in gioco diversi e/o in contrapposizione per cui sarebbe difficile chiedere un reale chiarimento alle parti. Infine, un’ultima conferma della soluzione proposta arriva sempre dal- la disciplina del mandato, in quanto il secondo comma dell’art. 1711 c.c. così recita: «il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, faccia- no ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua appro- vazione». Il contrattolegislatore, ult.citquindi, è consapevole che le regole pattizie possono risultare non adeguate ad affrontare circostanze non ipotizzate o non ipotizzabili, e attri- buisce poteri impliciti al mandatario con l’unica condizione della presunta ragio- nevole approvazione da parte del mandante. 15 CassTraslando il discorso sulla figura in esame, è possibile sostenere che per le questioni che attengono a interessi delle parti, la ragionevole approvazione xxxxxx- sta dalla norma possa equivalere in questo caso alla compatibilità con la funzione attribuita dalle parti, dato che molte volte la circostanza non ipotizzata nel con- tratto di escrow crea un conflitto tra i due contraenti, e quindi risulta impossibile una approvazione postuma. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenza. Si ritiene, infatti, Con questo non si intende sostenere che non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonomauna buona tecnica redazio- nale quella di prevedere espressamente nel contratto queste prerogative all’escrow holder, essendo tra l’altro delle facoltà nella disponibilità delle parti, ma che pure in assenza di una previsione tali poteri siano insiti nel ruolo 75. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada In secondo luogo, a determinare lui è affidato il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva compito di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento effettuare sulla causa concre- ta del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubitaun controllo costante, pertanto, che cioè sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.cnella fase genetica sia durante l’e- secuzione dell’escrow., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, cit., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.

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Samples: Escrow Account Agreement

XXXXX,. Il contratto, cit.. 14 X.XxxxxI, Il contratto, ult.cit. 15 Cass. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenza. Si ritiene, infatti, che non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.cTrattato dir.civ., non è tale diretto da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il ContrattoTorino, cit1993. 195 to di recesso del mutuante previsto dalla legge nell’ipotesi di mutuo gratuito, mentre si dovrà fare più opportunamente riferimento all’art. 1453 c.c. nell’ipotesi di mutuo oneroso. Se il mutuo ha ad oggetto cose diverse dal de- naro e la restituzione è diventata impossibile o notevolmente difficile per causa non dipendente dal mutuatario, quest’ultimo potrà pagarne il valore, tenuto conto del tempo e del luogo in cui la restituzione doveva essere ese- guita. Qualora la restituzione sia comunque ancora possibile, anche se è diven- tata più difficile rispetto al momento in cui era stata pattuita, applicando le norme generali in materia di obbligazioni potremmo parlare di una vera e propria obbligazione con facoltà alternativa. Chi ha promesso di concedere un mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere difficile la restituzione e non gli sono state of- ferte adeguate garanzie. Le garanzie ai fini della restituzione possono essere sia personali (fideius- sione), sia reali (mutuo ipotecario, pignoratizio o cambiario). Secondo l’orientamento maggioritario nell’ipotesi di mutuo garantito, insorgono due negozi autonomi, ma collegati (il negozio di mutuo e il negozio di garanzia) aventi ciascuno una propria causa. Secondo un’altra tesi il mutuo garantito è invece un contratto unitario che risulta dalla combinazione di mutuo e ga- ranzia. Questa premessa è utile per comprendere le regole generali che discipli- nano il contratto di mutuo, ma non è sufficiente ai fini della valutazione del peso effettivo che il mutuatario dovrà sostenere per adempiere correttamen- te le obbligazioni contratte a seguito della sottoscrizione di un mutuo con un istituto di credito. Rimane però ancora controverso se oltre all’estinzione anticipata4 i rime- 4 Per i contratti di mutuo immobiliare stipulati dopo il 2 febbraio 2007 non si appliche- ranno penali nell’ipotesi di estinzione anticipata. A seguito dell’entrata in vigore del decreto 7/2007 e della successiva legge di conversione è stato ampliato l’ambito di applicazione anche ad altri mutui per l’acquisto o per la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte delle persone fisi - che. Alle banche è vietato sostituire le penali di estinzione anticipata con altre forme di costi. L’estinzione anticipata può essere richiesta dal mutuatario che si trova in condizioni di liquidi - tà tali da consentirgli l’operazione, invece, ai mutuatari in difficoltà è consentito chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo to- 196 di predisposti come: la cartolarizzazione5, la rinegoziazione, la surrogazione per pagamento, la portabilità del mutuo a favore di altro istituto di credito, consentiti nell’ambito dell’ordinamento siano realmente le misure più appro- priate per tutelare i consumatori dal rischio di mutui insostenibili, oppure se in alternativa al contratto di mutuo, debbano essere concepiti nuovi modelli contrattuali capaci di incidere sull’intero sistema creditizio in modo più effi- cace, tenuto conto delle esigenze del mercato e delle difficoltà economiche attuali., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.

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Samples: Loan Agreement

XXXXX,. Il contrattocontatto di rete - Profili giuslavoristici, cit.. 14 X.Xxxxx., Il contrattop. 119. Proprio la previsione sulla codatorialità crea i maggiori problemi interpretativi. Tale disposizione ha, ult.cit. 15 Cass. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenza. Si ritiene, infatti, che non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio lato, trovato il favore delle imprese ma, dall’altro, ha sollevato gli interrogativi della dottrina22. Occorre sottolineare che quando la legge parla di espertidipendenti “ingaggiati” fa riferimento non solo ai lavoratori specificamente assunti per l’attuazione del programma, ma anche ai dipendenti delle im- prese della rete che vengano destinati a svolgere la loro prestazione a favore della rete. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile Sembra quindi possibile ritenere che la determinazione sia lo stesso contratto di rete a prevedere che i “retisti” mettano a disposizione, per l’attuazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettiviprogramma di rete, l’attività di alcuni dei propri dipendenti23. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti Diviene quindi importante capire quali regole risultano applicabili nelle ipotesi di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.c., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità utilizzo condiviso di una rispondenza prestazione di lavoro. Le questioni aperte sono molte, dall’esercizio del potere direttivo alla ripartizione degli obblighi tra i co-datori. Alcune risposte si possono trovare nella contrattazione collettiva, in particolare di livello aziendale, anche utilizzando gli spazi aperti dall’art. 8 del D.L. 138/200124. Sull’importanza dell’intervento della scelta operata dal terzo ai criteri contrattazione collettiva in relazione a questi specifici profili non sembrano esserci dubbi; la dottrina ha segnalato ormai da tempo come proprio da questo inter- vento possano scaturire le soluzioni più innovative25. Permane però il problema di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “capire quale sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel collettivo al quale fare riferimento nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco imprese “retiste” appartengano a settori diversi e, di conseguenze, adottino anche contratti diversi. Il rimando, poi, alla contrattazione azien- dale può anch’esso riscontrare problemi perché, da un lato, non tutte le imprese li adottano, dall’altro, non sarebbe comunque facile quale contratto aziendale applicare nel caso di lavoratori assunti da imprese diverse. Al riguardo, la questione più delicata riguarda però il ruolo che la legge sembra voler affidare al contratto di rete che, secondo l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx30, Diritto Civilecomma 4-ter, 3D.Lgs. n. 276/2003, può fissare le “regole” in materia di ingaggio dei lavoratori. Il contratto di rete, come si ricava dall’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. in L. n. 33/2009), è stipulato da più imprenditori, senza che sia richiesto espressamente il coin- volgimento, neppure per questo specifico profilo, delle rappresentanze dei lavoratori. La dottrina, che richiede l’accettazione delle “regole d’ingaggio” stabilite dal contratto di rete da par- te del lavoratore, ha ragione a sottolineare come, in assenza del consenso del lavoratore, le previsioni specifiche relative alla disciplina del contratto di lavoro non possono considerarsi ad esso opponibili (mentre la destinazione della prestazione a beneficio del contratto di rete non richiede il consenso del lavoratore)26. In sostanza, gli accordi assunti dalle parti nel contratto di rete in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro sono ammissibili qualora riguardino la ripartizione tra i retisti delle funzioni relative alla 22 X. XXXXXXX, Il contrattodistacco di personale tra imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete. Nozione di codatorialità e questioni aperte, Milanopaper del Convegno internazionale di studio “Dall’impresa a rete alle reti d’impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro)”, XxxxxxxMilano - 26 giugno 2014, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, citp. 1., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.

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Samples: Contratti Di Rete Di Imprese

XXXXX,. Xxxxx le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribu- zione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla L. n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l’anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all’orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1° domenica del mese, si provve- derà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta antici- pata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il contrattoperiodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, cit.. 14 X.Xxxxxsalvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1° giugno-30 settembre, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell’anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il contrattoperiodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, ult.cit. 15 Cass. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenza. Si ritienee in via del tutto eccezionale, infatti, che la lavora- trice e il lavoratore non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contrattoammesso al godimento delle ferie, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui fra le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi si concorderà il rinvio delle stesse ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19al- tra epoca. In primo luogo si osserva che caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.c., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura biglietto di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 viaggio o il rimborso chilometrico. La determinazione lavoratrice e il lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti. In caso di risoluzione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamentorapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in pro- porzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, citsarà considerata come mese intero., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.

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Samples: c.c.n.l. 16 Dicembre 2011 Dipendenti Dalle Cooperative Del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo E Di Inserimento Lavorativo

XXXXX,. Il contrattorinvio delle leggi regionali: l’art. 127 della Costituzione, cit.. 14 X.Xxxxxin AA. VV., Il contrattocontrollo dello Stato sulle Regioni, ult.citAtti del Convegno C.I.D.I.S. (Centro Internazionale di Studi Giuridici), Jesolo, 29-31 maggio 1986, Cedam, 1987, p. 127. 15 Cass84 Così G. PASTORI, L’esperienza dei rinvii nelle Regioni a statuto ordinario, in Le Regioni, 1986, p.774, il quale, poco dopo rileva come “Per contro, i dati dell’esperienza via via emergenti hanno contribuito ad avallare un’opposta prospettazione”. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenza. Si ritiene, infatti, che non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra In un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi ordinamento in cui le parti abbiano stabilito aree di competenza riconosciute alle Regioni e i limiti alla loro azione sono sanciti da una Costituzione rigida non era prerogativa del Governo il sostituirsi alle Camere per attuare una loro modificazione: ciò avrebbe significato ammettere che il medesimo avesse la facoltà di violare di proposito la legge, in netto contrasto con i principi di uno Stato di diritto85. Secondo questa visione, inoltre, la distinta previsione, accanto a quello di legittimità, di un controllo di merito, per sua natura implicante valutazioni di carattere politico, avrebbe dovuto consentire di non ricomprendere drasticamente il rinvio tra gli atti di esercizio del potere politico, ma di evidenziare l’anima prettamente giuridica del controllo. La questione, come intuibile, non era di poco conto giacché propendere per l’una o l’altra di queste impostazioni significava riconoscere una valenza diversa al giudizio in via preventiva d’azione. Da sempre infatti i giudizi in via principale si contraddistinguono, come si è visto, per la loro connotazione ambigua di impegnarsi ad accettare che l’importo giudizi di un indennizzo debba essere determinato legittimità delle leggi da un collegio lato e giudizi su un conflitto di espertiattribuzioni legislative dall’altro86. L’accettazione Secondo il primo significato si caratterizzerebbero in senso prevalentemente oggettivo, giacché diretti a garantire la conformità costituzionale dell’ordinamento; nel secondo senso, invece, assumerebbero una valenza innanzitutto soggettiva, in quanto volti a tutelare l’interesse concreto della salvaguardia delle sfere di competenza previste in Costituzione. Sposare la tesi del rinvio governativo come atto sostanzialmente politico significava esaltare l’anima “contenziosa”87 del giudizio davanti alla Corte; un giudizio “di parti”, tra autorità politiche, in cui la Consulta avrebbe svolto una funzione sostanzialmente analoga a quella esercitata in sede di conflitto di attribuzioni. Di contro, sostenere la natura neutrale del controllo equivaleva a vedere nel ricorso in via preventiva fa risaltare come l’atto principale e preventivo alla Corte costituzionale lo strumento con cui agire a tutela dell’integrità dell’ordinamento, in cui lo Stato solo formalmente avrebbe ricoperto il ruolo di parte, mentre da un punto 85 Così E. XXXXX, loc. ult. cit.. 86 Così G. ZAGREBELSKY, X. XXXXXXX, Giustizia costituzionale, Il Mulino, 2012, p.321. Così anche X. XXXXX secondo cui il giudizio in questione è animato da un “oscillare senza soluzione tra le opposte sponde del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine controllo giurisdizionale della costituzionalità delle leggi e della risoluzione dei conflitti di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.c., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattualeattribuzione”, riconosce alle parti la possibilità in Garanzie costituzionali, in Commentario alla Costituzione (a cura di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3), Il contrattoMulino, Milano1981, Xxxxxxx, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, citp.332., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.

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Samples: Tesi Di Dottorato

XXXXX,. Il contrattoLe Nuove disposizioni sul contratto a tempo determinato e sul contratto a progetto, cit.. Relazione tenuta al corso di aggiornamento professionale per avvocati Inps, Le recenti riforme in tema di diritto del lavoro e di processo civile, in Roma e videoconferenza, 14 X.Xxxxxe 15 novembre 2012, Il contrattodatt., ult.cit3. 15 Cassdall’indicazione delle ragioni oggettive che ordinariamente consentono la stipula di un contratto di lavoro a termine. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante possibilità di stipulare contratti a termine a-causali non è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenzain realtà nuova nel nostro ordinamento, che la prevede da tempo per le aziende dei servizi aeroportuali e del trasporto aereo (art.2 d.lgs. Si ritienen.368/2001), ma in tal maniera detta possibilità viene generalizzata a tutti i settori, seppur limitata a un primo contratto di un anno. Tale contratto non può essere prorogato, perché la proroga presuppone ragioni oggettive che sono qui assenti, oltre che per il carattere eccezionale e derogatorio di un contratto a termine a-causale rispetto a quello ordinario, fondato su necessità temporanee di lavoro. La proroga, infatti, che non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.c., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per riflette la necessità di un prolungamento del contratto iniziale sempre per esigenze temporanee e non è quindi compatibile con un accordo individuale che prescinde dalla temporaneità delle ragioni del lavoro80. Poiché nella norma manca un espresso divieto di riassumere con un contratto a-causale il medesimo lavoratore, è da ritenersi che ben potrà stipularsi un contratto a-causale con un lavoratore che già ha avuto un precedente simile rapporto, ma con un’altra impresa, così come si potranno registrare casi di aziende stipulanti rapporti a-causali con diversi lavoratori assunti a termine una rispondenza prima ed unica volta. E’ invece esclusa la possibilità per il datore di lavoro di riassumere a termine, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis del decreto n.368, il medesimo lavoratore seppure con mansioni differenti rispetto a quelle precedentemente svolte. A tale primo rapporto a tempo determinato la lettera b) affianca un ulteriore contratto a termine a-causale, senza il requisito delle esigenze tecniche e organizzative, definito dall'autonomia collettiva “nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3” e cioè per l'avvio di una nuova attività, il lancio di un prodotto o di un servizio 00 X. Xxxxxxxx, La riforma del contratto a termine…,2012, op.cit. innovativo, l'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, la fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, il rinnovo o la proroga di una commessa consistente. Tale possibilità è peraltro vincolata a una franchigia del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell’unità produttiva. In questa maniera il legislatore utilizza lo strumento della scelta operata delega al contratto collettivo non per ridurre la rigidità della norma, come di solito avviene, ma per introdurre nuove forme di lavoro a tempo determinato in un quadro che appare già liberalizzato. L’opportunità di tale decisione è da rinvenire nella possibilità, per le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di prevedere un termine di durata superiore (o inferiore) ai 12 mesi previsti dalla prima parte della normativa. Si lascia quindi alle parti sociali, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, il compito di definire un tempo massimo che costituisce un differente punto di equilibrio rispetto a quello rinvenuto dal terzo legislatore. Seppur in assenza di un regime sanzionatorio specifico, è da ritenersi che la violazione delle disposizioni di cui all’art.1, comma 1 bis, determini la nullità del termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ai criteri sensi degli articoli 1418 e 1419, c. 2, c.c.. Peraltro, l’art. 1, comma 9, lettera e), della legge n.92/2012 estende il periodo di valutazione fissati dalle parti tolleranza entro il quale il prolungamento del contratto oltre il termine finale (eventualmente prorogato) non determina la sua conversione in un rapporto a tempo indeterminato, ma soltanto un incremento della retribuzione dovuta. I termini di venti giorni (per i contratti fino a sei mesi) e quello di trenta giorni (per i contratti superiori a sei mesi) vengono infatti elevati rispettivamente a trenta e cinquanta giorni. Superato tale breve periodo di tolleranza senza che hanno conferito preventivamente l’incarico20 il rapporto sia effettivamente cessato, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Questa modifica ha subito sollevato perplessità, dal momento che i termini originariamente previsti erano più che sufficienti ad impedire gli effetti negativi sopra descritti. La determinazione loro estensione, dunque, non sembra avere una reale giustificazione se non quella di consentire al datore di lavoro di poter utilizzare più a lungo il lavoratore anche in assenza delle causali temporanee originarie. Resta ferma la previsione normativa secondo cui, nel caso di protrazione della prestazione lavorativa dopo il maturare del terzo termine, il datore di lavoro è dunque espressione tenuto a corrispondere al lavoratore una retribuzione maggiorata, pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo alla scadenza del suo equo apprezzamentotermine ed al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. E’, ispirato pur sempre comunque, necessaria la previa comunicazione al Centro per l’impiego territorialmente competente, da effettuarsi entro la scadenza del termine inizialmente fissato indicando altresì la durata della prosecuzione. Tale modifica all’art.5 del d.lgs. n.368/2001 con l’inserimento del comma 2 bis, è stato ritenuto irragionevole poiché il periodo “cuscinetto” è stato introdotto da tempo non per prosecuzioni di fatto programmate con precisione in anticipo, quanto per situazioni dovute a parametri oggettivi21 disguidi o a esigenze del momento per definizione incompatibili con precise comunicazioni preventive81. La legge inoltre non prevede alcuna sanzione, qualora neanche economica, nel caso di mancata comunicazione e non incentiva quindi l’applicazione della norma. In direzione opposta rispetto ai provvedimenti finora analizzati, ossia nel tentativo di limitare la reiterazione dei rapporti a termine, l’art.1, comma 9, lettera g), della l. n.92/2012 interviene sugli intervalli temporali tra i contratti a tempo. Tra un contratto a termine e l’altro devono intercorrere, pena la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, i seguenti intervalli: 60 giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata non 81 X. Xxxxxxxxx, La riforma del lavoro 2012, Torino, Xxxxxxxxxxxx, 2012. superiore a 6 mesi; 90 giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. La successiva lettera h), tuttavia, stabilisce che sia vincolata I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a criteri tecnici venti e trenta giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di comune accezione” 22un processo organizzativo determinato dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente”. E questa interpretazione Con una modificazione introdotta dalla legge n. 134/2012 di conversione del decreto legge n.83/2012 (c.d. decreto sviluppo) l’articolo 46 bis, modificando la legge n.92/2012 appena approvata, introduce la deroga sulle riassunzioni a termine per gli stagionali, che è ritenuta possibile se il secondo rapporto a termine è instaurato dopo venti giorni (anziché sessanta) se il contratto è di durata fino a sei mesi o dopo trenta (anziché novanta) se il contratto è di durata superiore ai sei mesi. Analogamente, la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti stessa disposizione amplia la possibilità di determinare liberamente riduzione degli intervalli in esame sino a venti o trenta giorni, possibilità che viene affidata ai contratti collettivi di ogni livello e senza ulteriori condizioni. Un'ulteriore disposizione diretta a ridurre la precarizzazione del lavoro si rinviene nella modifica del comma 4 bis dell’art. 5 del d.lgs. n.368/2001. Nel computo dei 36 mesi (o del diverso periodo previsto dai contratti collettivi), che costituisce il contenuto tetto massimo di rapporti a termine tra le stesse parti e per mansioni equivalenti, devono ora essere computate anche le somministrazioni a tempo determinato, sia quella a-causale prevista dal comma 1 bis del contratto: decreto delegato, sia quelle effettuate in base alle esigenze tecniche od organizzative previste dal comma 4 dell’art.20 del d.lgs. n.276/2003. In precedenza infatti le missioni effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti del medesimo utilizzatore non potevano essere prese in considerazione nel Le parti sono libere di concludere tetto” triennale, in quanto tra impresa utilizzatrice e dipendente non sussiste un contratto di lavoro a termine. Infine, l’art.1, comma 11, lettera a), della l. n.92/2012, modifica l’art.32, comma 3, lettera a), della l. n.183/2010 intervenendo in tal maniera sulla disciplina relativa alla impugnazione giudiziale e stragiudiziale dei contratti a termine. Si stabilisce che “ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di determinarne questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il contenutotermine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni”. Nel La riforma, che quindi aumenta il termine per l’impugnazione in forma scritta (da 60 a 120 giorni) e diminuisce quello relativo alle fasi successive (da 270 a 180 giorni), si applica soltanto alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013. Nonostante a una prima lettura l’allungamento del primo termine possa sembrare un’agevolazione nei confronti del lavoratore, in realtà la situazione è rimasta sostanzialmente invariata dal momento che a fronte di un periodo minimo di sessanta o novanta giorni tra un contratto a termine e l’altro il prestatore tornerà ad avere tempi molto limitati entro cui dover decidere se impugnare o meno il contratto. Inoltre, mentre in precedenza la somma del doppio periodo di decadenza era pari a 330 giorni (60 + 270), i giorni complessivi sono in tal modo 300 (120 + 180), venendo quindi anche in questo caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, cita peggiorare la situazione ex ante., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Determinato

XXXXX,. Il contrattomercato nella costituzione, op. cit.. 14 X.Xxxxx., 18. Tale concetto si potrebbe ricondurre prima ancora che al primo comma dell’art. 41 (e a come è stato interpretato a seguito dell’avvento dei principi economici comunitari), alla clausola dell’utilità sociale. La presunta inconoscibilità della formula, lamentata da Einaudi, si è in realtà sviluppata, come visto, nel modo prospettato da Malagugini, ossia diventando non uno strumento di arbitrio legislativo, bensì un “principio-valvola” dell’ordinamento che ha garantito allo stesso di potersi adattare ed evolversi di pari passo con le esigenze economiche, politiche e sociali del Paese, rispondenti al processo di trasformazione sociale di cui all’art. 3, comma 2, Cost. Il contrattorilievo che la formula dell’utilità sociale ha avuto nello sviluppo della Costituzione economica, ult.citinfatti, è stato tale che alcuni hanno rintracciato in essa il fondamento per il principio di libera concorrenza. 15 CassQuest’ultima, infatti, come visto, comprenderebbe anche interessi economici massimamente garantiti da un funzionamento concorrenziale del mercato e tra i fini sociali cui l’iniziativa economica privata va indirizzata e coordinata ai sensi del comma 3 vi sarebbero anche quelli inerenti al funzionamento del mercato. 30/06/2005 n. 13954 In tal senso G. OPPO, L’iniziativa economica, op. cit., 309 ss. La dottrina dominante è molto critica nei confronti diretta applicabilità della posizione assunta dalla giurisprudenzanormativa europea nonché la prevalenza della stessa sulle norme di diritto interno all’insegna delle limitazioni di sovranità di cui all’art. Si ritiene11 Cost., e l’interpretazione evolutiva dell’art. 41 Cost., hanno fatto sì, infatti, che non sia possibile identificare potesse essere pienamente abbracciato il radicale cambiamento, di cui si è detto, del modo di concepire ed interpretare l’intera Costituzione economica. Tale integrazione è stata poi consacrata anche dalla riforma del titolo V della Costituzione che ha reso sicuramente più consistente (con le anzidette specificazioni) la perizia contrattuale come figura autonomagaranzia della libera concorrenza nel nostro ordinamento costituzionale79. Il carattere tecnico dell’operazione I cambiamenti che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contrattosi è cercato di ricordare hanno richiesto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevatovalorizzare tutte le potenzialità della Carta costituzionale, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri un’interpretazione dell’art. 41 Cost. capace di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere legare la c.dlibertà di impresa al più ampio contesto della libertà economica nel mercato80. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equitàA dimostrazione di ciò, contenuto nell’art. 1349 c.c.la l. 10 ottobre 1990, non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio n. 287 “Norme per la sua natura di relatio tutela della concorrenza e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 del mercato”81 all’art. La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.11, rubricato “Libertà contrattuale”Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario” prevede, riconosce al primo comma, che «le disposizioni della presente legge, si applicano alle parti intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese», in attuazione «dell’articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica». Seguendo tale interpretazione può notarsi come la possibilità Costituzione, in tale occasione, è riuscita ad avere quel ruolo che, usando le parole di determinare liberamente Xxxxxxx, le è 79 Sul rilievo che tale riforma ha avuto nell’ambito della tutela della concorrenza v. M. X’XXXXXXX, La tutela della concorrenza in un sistema a più livelli, in Dir. amm., 4, 2004, 705 ss. Secondo l’A. il contenuto “nuovo” titolo V ha contribuito certamente a rafforzare la garanzia della concorrenza e del contratto: mercato, facendone un elemento fortemente unificante nel nostro sistema giuridico. Anzitutto per via del vincolo che in questa materia discende dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionale sulle leggi statali e regionali ed inoltre anche per via dell’attribuzione esclusiva alla legge statale di una materi- funzione trasversale come la Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenutotutela della concorrenza”. Nel caso In tal modo le regole e il principio della concorrenza sono divenuti una sorta di “timone” della normazione economica statale e regionale”. 80 In tal senso M. X’XXXXXXX, La tutela della concorrenza, op. cit. e anche A. PACE, Libertà “del” mercato e “nel” mercato, in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 XxxxxxLa Costituzione economica, Diritto CivileAtti, 3del Convegno dell’Associazione dei costituzionalisti (Ferrara, Il contratto11-12 ottobre 1991), MilanoCedam, Xxxxxxx1997, 1987, 330 175 ss. Cfr81 Tale legge ha concretamente recepito la costituzione economica europea e ha istituito l’Autorità garante della Concorrenza e del mercato. proprio, ossia di essere «un ponte lanciato verso l’avvenire»82, in grado di dispiegare le sue nascoste (e non previste) potenzialità. Nei paragrafi e nei capitoli successivi si vedrà come la tutela della concorrenza che, come visto, ha faticato ad essere recepita a livello costituzionale, ha poi permeato non solo il mercato in generale ma, più in particolare, ha cambiato la figura del c.d. Stato banditore che, influenzato dal diritto UE, ha dovuto orientare la propria azione (anche X. Xxxxx, normativa) in funzione della garanzia della concorrenza e del mercato libero e aperto. 3. Il Contratto, cit., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.ruolo della Pubblica amministrazione nel mercato

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Samples: Tesi Di Dottorato

XXXXX,. Il contrattoLa pubblica amministrazione come organizzazione, cit.. 14 X.Xxxxx, Il contratto, ult.cit. 15 Cass. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenza. Si ritiene, infatti, che non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.c., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contrattoXxxxxxx, Milano, Xxxxxxx1968. di coordinamento. Esse sono quindi inserite in un quadro di insieme che emancipa ciascuna di esse dall’episodicità e frammentarietà che avevano caratterizzato la loro introduzione e che, 1987probabilmente, 330 ssavevano concor- so al loro inabissamento. CfrL’art. anche X. Xxxxx22, in particolare, definisce l’“eco-sistema” digitale come l’insieme delle «piattaforme e dai servizi digitali infrastrut- turali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici» e con ciò conferma che la parte II del primo libro si pone a latere della prima parte relativa ai principi nella funzione portante dell’intera costruzione del sistema dei contratti pubblici. Il ContrattoCodice ordisce un vero e proprio tessuto connettivo tra banche dati, citpiattaforme (art. 25) e, soprattutto, tra i soggetti loro titolari, che sono chiamati a integrare pienamente la loro attività. Anche in questo caso il legislatore si premura di fornire dei principi che devono informare questo eco-sistema. Nell’assicurare il risul- tato le piattaforme devono garantire la «parità di accesso degli operatori» non devono «impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara» (art. 25). In questo quadro, allora, desta particolare attenzione l’art. 25 c.9 il quale dispone che «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti con- cedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma». Il legislatore sembra cristallizzare l’attuale eco-sistema perché da un lato porta a regime l’operatività delle banche dati già previste dalle precedenti riforme per garantirne interconnessione e così consolidare il ruolo dei loro titolari all’interno del sistema di e-procurement. Dall’altro, però, ci si deve chiedere se le piattaforme di e-procurement70 costituiscano un hortus conclusus oppure se il loro numero possa crescere in forza dell’autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici

XXXXX,. Il contratto, cit.. 14 X.Xxxxx, Il contratto, ult.cit. 15 Cass. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti Le procedure di composizione della posizione assunta dalla giurisprudenza. Si ritiene, infatti, che non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato crisi da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.c., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contrattosovraindebitamento, cit., 352p. 12. 12 Art. 14-353 17 Xxxxxxterdecies, op.ult.cit.comma 4, legge n. 3/2012; come si vedrà, il Codice della crisi ha introdotto significative innovazioni anche con riferimento alla concessione dell’esdebitazione all’esito della procedura liquidatoria. ricorrere ad una procedura diretta alla ricerca di una soluzione concordata della crisi (accordo di composizione della crisi ovvero, qualora si tratti di un debitore che riveste la qualifica di consumatore, piano del consumatore o accordo di composizione della crisi a sua scelta) oppure, in alternativa, richiedere l’accesso alla procedura liquidatoria. In entrambi i casi l’iniziativa spetta al solo debitore, l’unico legittimato ad avviare una delle tre procedure di cui alla legge n. 3/201213. Nonostante l’ampio spazio riconosciuto dalla legge all’autonomia contrattuale delle parti – l’accordo ed il piano, infatti, possono prevedere “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri” 14– le procedure hanno avuto scarsa applicazione nella pratica. La Relazione ministeriale illustrativa del nuovo Codice della crisi parla, a tal proposito, di “quasi totale disapplicazione dell’istituto”15. Il legislatore della riforma ha dunque deciso di intervenire anche sulla disciplina delle procedure da sovraindebitamento perseguendo un duplice obiettivo: armonizzare tale disciplina con le modifiche apportate al resto del sistema concorsuale e rendere le procedure più utilizzate nella pratica16. In tale ottica, la scelta è stata nel senso di non richiedere requisiti soggettivi troppo stringenti per l’accesso alle procedure ma, al contrario, di prevedere requisiti negativi in presenza dei quali risulta precluso l’accesso a tali istituti: il

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Samples: Not Applicable

XXXXX,. Il contratto, cit.. 14 X.Xxxxx., p. 1993, 141, nota 1 – secondo cui « (...) Il contrattocampo è dominato dalla regola della buona fede. Se la lingua naturale dei contraenti è la medesima, ult.cite il dichiarante volutamente usa una lingua diversa, che il destinatario non conosce, quest’ultimo non è ob- bligato a fare la benché minima ricerca. 15 CassIl caso è diverso se il dichiarante, che non parla la lin- gua del destinatario, crede che quest’ultimo capisca o se il dichiarante non ha la possibilità di utilizzare un interprete e così via ». 30/06/2005 senso – che degradano progressivamente verso l’atto di adesione, pur sem- pre negoziale – ma non la escludono del tutto permanendo sempre la libertà, appunto, di non aderire. La mera pressione del tasto negoziale virtuale – non accompagnata da ulteriori comportamenti – sembra, in conclusione, corret- tamente riconducibile – in quanto codice linguistico simbolico non verbale, iconico, socialmente rilevante – alla manifestazione di accettazione espressa mediante dichiarazione. Il codice alfabetico del linguaggio umano e il codice iconico basato su simboli del linguaggio telematico ipertestuale – pur com- prensibilmente diversi tra loro – sono, infatti, entrambi strumenti linguistici in senso ampio (65). Conclusione – nel senso della natura dichiarativa della pressione del tasto negoziale virtuale – confortata anche dalla scelta normati- va comunitaria e nazionale dell’ambito definitorio della firma elettronica de- bole, categoria in cui detto procedimento tecnico – virtuale – di adesione in senso stretto può essere assimilato. A tutela dei consumatori la nuova dir. Ue 25 ottobre 2011, n. 13954 83 stabilisce – con riferimento ai contratti a distanza con- clusi con mezzi elettronici – che “se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’or- dine implica l’obbligo di pagare il professionista” (art. 8.2 - dir. 2011/83). Se il fornitore non osserva tale prescrizione informativa, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine (art. 8.2 - dir. 2011/83). La pressione del tasto negoziale virtuale associata all’invio dei numeri della carta di credito – fattispecie ricorrente nella prassi negoziale del commercio elettronico – sembra, invece, essere assorbita dalla vis attractiva della manifestazione im- plicita dell’accettazione mediante comportamento concludente esecutivo ex art. 1327 c.c. In tal caso la pressione del tasto negoziale virtuale sembra rile- vare quale pronto avviso ex art. 1327, comma 2°, c.c. Altra dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenzaritiene, in- vece, che la fattispecie in esame integri un tertium genus consistente nell’ac- cettazione con contestuale inizio dell’esecuzione (66). Si ritiene, infattipertanto, che non sia possibile identificare di poter concludere nel senso della natura atipica del tasto negoziale virtuale sotto il duplice concorrente profilo del procedi- mento formativo e della forma – volontaria – per la perizia validità del contratto virtuale in senso stretto. 9. L’asimmetria di potere contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui tra le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento – caratteristica della contrattazione telematica non negoziata del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.c., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a parametri oggettivi21 , qualora “sia vincolata a criteri tecnici di comune accezione” 22. E questa interpretazione è ritenuta la migliore perchè «vale a soddisfare meglio le esigenze delle parti e corrisponde certamente alla loro normale volontà»23 L’art. 1.1, rubricato “Libertà contrattuale”, riconosce alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto”. Nel caso virtuale in cui le parti abbiano lasciato intenzionalmente delle clausole in bianco l’art. 2.14 stabilisce che: 16 Xxxxxx, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 1987, 330 ss. Cfr. anche X. Xxxxx, Il Contratto, cit., 352-353 17 Xxxxxx, op.ult.cit.senso stret-

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Samples: Contratto