Common use of Xxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxx. Gli Accordi Procedimentali, op. cit., p. 49. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare di un <<diverso modo di amministrare68>>. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. cit.

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Xxxxxx. Gli Accordi Procedimentali, op. cit.Amministrativi, p. 4946. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare 70 Diffusamente I. M. XXXXXX in Prime Considerazioni su Diritto E Democrazia, Cedam, 2010 e anche in Autonomie e Democrazia, Profilo dell’ Evoluzione dell’autonomia e della Ricaduta sul Sistema Giuridico, in Aspetti Della Recente Evoluzione Degli Enti Locali, 2007, passim. della legge 241/90)71. Dinnanzi a tale fenomeno espansivo, è stato messo in evidenza come sia pericoloso identificare nel modello autoritativo la cd. “cattiva amministrazione” riponendo nel modello consensuale ingenue aspettative di correttezza72. In realtà, sembra difficile negare come proprio questo cambiamento di strumenti utilizzati dall’Amministrazione, non rispecchi un <<diverso modo profondo cambiamento ideologico nella concezione dell’esercizio del potere. Come accennato lo strumento autoritativo cela un’idea autoritaria di amministrare68>>. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttivaStato, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per che presuppone il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela riconoscimento da parte del controinteressato e destinatario di una superiorità (morale) dello stesso73, il consenso prestato in questo contesto non da ultimoè un atto di libera scelta ma un atto di sottomissione spesso inconsapevole. Perché il consenso possa davvero chiamarsi tale, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimoconditio sine qua non è la reciprocità, hanno indotto il legislatore ad un mutamento praticabile solo in presenza di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – soggetti in posizione di soggezioneassoluta parità sostanziale. Se la premessa esposta è vera, il modello negoziale impone situazione solo due strade appaiono praticabili: la prima è che la P.A. nel contrattare col privato si spogli dell’autoritarietà per “abbassarsi” al livello del privato. Tale opinione sarebbe difficile da sostenere poiché l’autoritarietà è indissolubilmente legata al perseguimento del pubblico interesse che vincola l’azione della P.A. anche in presenza di sostanziale parità tra le partistrumenti privatistici. In alternativa, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco contosi potrebbe affermare che, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazionenell’accordo l’amministrazione riconosca implicitamente nella controparte contrattuale un’”altra autorità”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un latonon uguale ad essa, non può non osservarsiportatrice di pubblici interessi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citma di interessi propri parimenti meritevoli di tutela.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliL’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, op. cit., p. 49678; POLVANI, Arbitrato amministrato e camere arbitrali, in IRTI (a cura di), Dizionario dell’arbitrato, Torino, 1997, 20. quantitativo ma qualitativo tanto Giunge a conclusioni analoghe E.F. XXXXX, Note sull’arbitrato “amministrato”, in Riv. Dir. Proc., 2002, 8, apparentemente contraddetta dall’orientamento dottrinario e giurisprudenziale10 che esige il carattere espresso ed univoco – pur senza necessità di forme solenni - della spendita del nome, escludendo che la rappresentanza possa basarsi su di una presunzione tacita. Parte della dottrina11 sostiene che la contemplatio domini sia implicita nella circostanza che gli atti di supporto al procedimento arbitrale posti in essere dall’istituzione facciano riferimento ad una determinata controversia, che si identifica attraverso il nome delle parti12. L’argomento, tuttavia, prova troppo: il riferimento agli estremi della controversia è altresì presente in altri atti posti in essere dall’istituzione, i quali hanno natura meramente amministrativa e non comprendono in alcun modo la spendita del nome13. Pertanto, non sembra possibile desumere la contemplatio domini da far parlare un riferimento generico, presente in una pluralità eterogenea di atti attinenti all’amministrazione del processo. La soluzione è, piuttosto, da rinvenirsi nelle disposizioni del regolamento arbitrale: le attività di supporto all’arbitrato svolte dall’ente, infatti, si basano tutte su una specifica norma regolamentare, che le parti hanno incorporato nella loro pattuizione contrattuale per relationem. il quale, pur negando che l’istituzione agisca formalmente come rappresentante delle parti, afferma che queste ultime sono direttamente vincolate dalle decisioni prese dall’ente, in forza di un <<diverso modo di amministrare68>>. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità mandato congiunto; contra tuttavia, nel senso del sistema a fenomeni di natura corruttivamandato senza rappresentanza, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXXRUBINO XXXXXXXXXX, Il Pubblico Poterediritto dell’arbitrato, op. cit5a ed., Padova, 2006, 516.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliOltre alle informazioni fornite nel DIP Danni, opil contratto prevede quanto segue. cit.Per la RC Professionale: - L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, p. 49anche se tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere prima di tale periodo; pertanto, la retroattività è da intendersi illimitata. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare Per le garanzie aggiuntive “Incarichi di Sindaco, membro dell’Organismo di Vigilanza, Revisore Legale dei conti, membro del Comitato di controllo o del Consiglio di sorveglianza, Revisore di Enti locali”, “Commissario di gara” e “Amministratore di stabili, Revisore di condominio”, “Attività fiscale e contabile” e “DPO Responsabile trattamento dati” operanti se acquistate, la retroattività è limitata a 2 anni. - Il Contrante ha il diritto di chiedere all’Impresa un’estensione temporale della copertura dopo la scadenza della polizza stabilendo un periodo di garanzia Postuma di 10 anni per cessazione attività, a fronte del pagamento di un <<diverso modo premio aggiuntivo. E’ inoltre prevista la facoltà di amministrare68>>richiedere un’Ultrattività fino a 10 anni per cessazione del contratto, sempre con pagamento di un premio aggiuntivo. Le ragioni Per la Tutela Legale l’assicurazione è valida: - dalla data di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttivaefficacia della copertura assicurativa, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato per il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta violazione o presunta violazione di tutela da parte norme penali o amministrative; - dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – contratto in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra tutte le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citrestanti ipotesi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLa tutela del minore nel commercio elettronico e nella rete internet, op. cit., p. 4913. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare La validità del contratto, dunque, in tali casi sembrerebbe dover essere confortata dalla capacità del contraente di utilizzare il terminale per veicolare proprie dichiarazioni contrattuali e concludere una transazione commerciale. L’esigenza di stabilità dei traffici giuridici, in altri termini, quando questi si svolgono sul web, a nostro avviso deve conseguentemente prevalere rispetto all’esigenza di protezione del minore, nel presupposto, tra l’altro, che chi contragga lo faccia in buona fede. Una tale presunzione di capacità del contraente, e conseguentemente di validità del contratto, deve, a monte, fondarsi proprio sulla responsabilità genitoriale esercitata sul “grande minore”, che nel caso di un <<diverso modo acquisto compiuto in uno spazio virtuale non può che darsi per scontata, con riguardo all’autorizzazione a contrarre in virtù di amministrare68>>una procura tacita del genitore25. Le ragioni Invero, il contraente utilizza uno strumento informatico che verosimilmente è di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttivaun adulto e che, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novantain ogni caso, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore collegato ad un mutamento mezzo di prospettiva che parte dal basso70pagamento dell’adulto stesso. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezioneDunque, il modello negoziale impone situazione contratto concluso dal minore online non può che imputarsi all’adulto, titolare dello strumento informatico o del mezzo di sostanziale parità tra le partipagamento a questo collegato, del quale deve ritenersi esistente una tacita preventiva autorizzazione26 o successiva ratifica all’operato del minore27 che deve quanto meno individuarsi nell’atto solutorio di pagamento. L’eventuale azione di annullamento da questo esperita, al contrario, non potrà che fondarsi sulla prova dell’incapacità di agire del contraente, ma a prescindere dalle eventuali dichiarazioni fatte o raggiri eseguiti da quest’ultimo, non potendosi di ciò tener conto in uno spazio che per definizione è virtuale, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”cioè ciò che appare deve considerarsi come reale. La questione non è di poco contonorma dell’art. 1426 c.c., poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un latoin buona sostanza, non può ci sembra possa trovare applicazione nell’ambito della contrattazione online, ove è tendenzialmente, se non osservarsiimpossibile, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citdifficile impedire l’eventuale fake28.

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Samples: Accordo Concluso Online Dal Minore D’età1

Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliIl nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro, opcit., 118; ID., 55 X. XXXXXX, Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro, loc. cit.; ID., p. 49. quantitativo A ciò si è replicato che una simile soluzione andrebbe esclusa, in primo luogo, perché nel caso considerato il certificatore non effettuerebbe un’erronea valutazione della volontà delle parti ma qualitativo tanto da far parlare di un <<diverso modo di amministrare68>>. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità prenderebbe atto della concreta dinamica del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – rapporto contrattuale; in posizione di soggezionesecondo luogo, il modello ricorso per erronea qualificazione non sarebbe prospettabile dal momento che, nell’ipotesi di certificazione per così dire “successiva”, questa non avrebbe avuto ad oggetto il programma negoziale impone situazione ma la concreta dinamica del rapporto già svolto56. A nostro avviso tuttavia non sussistono argomenti insuperabili, né di sostanziale parità tra ordine letterale né di ordine sistematico, in forza dei quali escludere il ricorso alla certificazione per qualificare un rapporto già in corso di svolgimento. Sotto il primo profilo, non è infatti possibile ravvisare, in nessuna norma della legge delega o del relativo decreto di attuazione, delle indicazioni chiare ed univoche da cui ricavare che la certificazione debba limitarsi a registrare la qualificazione del rapporto di lavoro nel suo momento di costituzione iniziale. Ed infatti proprio quella dottrina che ritiene di poter ricavare tali indicazioni dalle previsioni della l. 30 e del d. lgs. 276/2003 è costretta alla fine ad ammettere che “è la mancanza di una disposizione che espressamente preveda qualsiasi limite preclusivo che consente di affermare che la certificazione potrà essere effettuata anche in una fase successiva all’instaurazione del rapporto”. Sotto il secondo profilo, è la normativa di implementazione del d. lgs. 276/2003 che assegna alle commissioni costituite presso le Dpl sia il potere di acquisire documentazione integrativa di quella già presentata dalle parti, in cui l’amministrato diventa “sia il cittadino”. La questione non è potere di poco conto, poiché si passa da una logica assumere informazioni rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, certificazione attraverso la partecipazione al procedimento audizione delle parti stesse (artt. 7-13 68 M. S. 3 e 5 d.m. 21 luglio 2004). Del resto in ogni procedimento amministrativo è prevista una fase istruttoria al termine della quale l’amministrazione, una volta ponderati gli interessi in gioco, perviene alla deliberazione finale. A tal fine l’istruttoria è possibilità di certificare un accordo novativo di un precedente contratto, come del resto sostiene anche M.G. XXXXXXXX, Il Pubblico PotereLa certificazione dei rapporti di lavoro, oploc. cit.

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Samples: amsdottorato.unibo.it

Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLa responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di una rete tra loro costituita, opin Resp. citciv., 2010, p. 49406. quantitativo ma qualitativo tanto par te I | s aggI 111 tuendo, nel comma 4-quater, che la rete dotata di fondo patrimoniale, nel momento in cui si iscrive presso il competente registro delle imprese, acquista soggettività giuridica. In relazione a siffatta dirompente novità dell’attribuzione di sogget- tività giuridica alla rete, nelle dichiarazioni rese nei lavori parlamen- tari, si afferma che «Anche questa modifica risolve difficoltà operati- ve riscontrate nelle reti di imprese costituite da far parlare piccoli imprenditori e crea condizioni favorevoli per un forte incremento di un <<diverso modo questa forma di amministrare68>>aggregazione»(60). Le ragioni In vero, è di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, tutta evidenza che la P.A. formulazione della norma non è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile pre- cisa e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato potrà dare adito ad equivoci e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le partiperplessità, in cui l’amministrato diventa “quanto il cittadino”Legislatore, anziché di capacità giuridica, parla di soggettività giuridica (a differenza di quanto avviene con le società di capitali). La questione non è di poco contoPeraltro, poiché si passa le incertezze su quali siano i contorni della soggettività delle reti emergono chiaramente già nei citati lavori parlamentari, durante i quali, da una logica parte, si era proposto di attribuire alla rete, anziché una soggettività giuridica, una mera soggettività tributaria(61) e, dall’altra parte, si era suggerito di rendere l’attribuzione della soggettività giuri- dica facoltativa, rimettendola alla volontà delle parti contraenti(62). Pertanto, se dopo la riforma dell’anno 2010 la questione della natura della rete sembrava risolta a favore della contrapposizione” ad una logica di “cooperazionetesi contrattuale”, oggi la que- stione pare riaccendersi, alimentata dalla rimozione degli ostacoli che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni si opponevano alle “tesi organizzativa” e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività dall’introduzione di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citrilevanti elementi a favore di quest’ultima.

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Samples: edizionicafoscari.unive.it

Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliIl principio di buona fede, opin Riv. cit.dir. comm, I, 1964, p. 49. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare 163; La ragione di tale ostilità viene individuata soprattutto nella diffidenza di allora all’utilizzo della clausole generali che, oltre i pregiudizi politico-ideologici56 ad esse xxxxxxxx, introducono il pericolo di un <<diverso modo “decisionismo giudiziale”57 pregiudicare la stessa stabilità e la certezza dei traffici giuridici. che rischia di amministrare68>>. Le ragioni L’utilizzo di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttivaclausole elastiche e flessibili che rimettono all’organo giudicante la loro concretizzazione si confronta, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novantainfatti, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione scarsa familiarità della cultura giuridica nazionale rispetto a tale tecnica normativa. Questo approccio determina, nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore del codice del 42’, l’accoglimento di quell’interesse pubblico un’interpretazione restrittiva della portata della norma alla cui tutela è funzionalmente orientata quale per la sua azioneindeterminatezza si nega autonoma rilevanza, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per riconoscendone unicamente una funzione “rafforzativa” di obblighi previsti in altre norme.58 Solo un ventennio dopo la giurisprudenza avanza una timida apertura verso il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare riconoscimento di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità immediato valore precettivo della norma sebbene circoscritto 56 Si pensi alla relazione esistente tra le particlausole generali introdotte dal codice del 1942 e i principi di matrice fascista (come avveniva ad esempio nell’originaria formulazione dell’art. 1175 laddove si affermava che “Il creditore e il debitore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, in cui l’amministrato diventa “il cittadinorelazione ai principi della solidarietà corporativa. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, ) e alla successiva abrogazione tacita che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione ha investito qualunque norma facesse riferimento al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citcaduto ordinamento corporativo.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliIl lavoro fuori dalla Costituzione. Un percorso di lettura nella più recente dottrina costituzio- nalistica, in Xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, n. 1/2020, pp. 39-40. In relazione a disoccupati che si sono definiti “ordinari” mi parrebbe (costituzional- mente) accettabile l’operatività di previsioni che raccordino l’accesso ad un’erogazione mo- netaria con la predisposizione di percorsi ispirati alla logica dell’“attivazione”. Ciò almeno en- tro certi limiti. La previsione infatti di una rigida condizionalità declinata in senso workfaristi- co, il rispetto dei cui vincoli sia presupposto di accesso a prestazioni (quasi sempre peraltro, fuori dall’area del contrasto alla povertà, di natura previdenziale-contributiva) qualificate co- me corrispondenti ai livelli essenziali di cui all’art. 117, comma 2, lettera m), Cost. non sem- brerebbe pienamente coerente con la stessa logica della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti (sociali). Ammettere la revoca della erogazione monetaria co- me sanzione per la violazione di obblighi previsti dal patto di servizio, significa, in sostanza, ammettere la possibilità di lasciare il diritto senza garanzia con riferimento al suo livello es- senziale, facendosi implicitamente leva su una lettura dell’art. 4, comma 2, Cost., che rischia di porre tale disposto non in armonia, bensì in conflitto con il primo comma del medesimo articolo della Costituzione, letto alla luce del principio personalista, soprattutto se non è assi- curata effettività al diritto della persona ad un lavoro dignitoso, rispettoso dei diritti “nel” lavo- ro e confacente alle proprie attitudini100. Come non si è mancato di evidenziare in dottrina, dall’adozione di un approccio marcatamente workfaristico alle politiche occupazionali (e a quelle di contrasto alla povertà), pare trasparire la forza di un approccio che ad un atteggia- mento moralistico, «che intende chiaramente colpevolizzare l’inoccupato per la situazione in cui si trova»101 (profilo su cui si tornerà più ampiamente in seguito) associa l’intento di ridurre il costo degli interventi102. Se accordiamo il dovuto rilievo alla collocazione della normativa sul Rdc nel contesto delle politiche contro la povertà, non si può naturalmente negare pregio costituzionale alla collocazione del reinserimento lavorativo tra gli obiettivi delle politiche (e delle misure) di con- trasto alla povertà e all’esclusione sociale. Trattasi inoltre, come è noto, di una finalità su cui si insiste molto anche nell’ambito di documenti di varia natura e valenza adottati al livello dell’Unione europea. Va, però, altresì adeguatamente evidenziato che destinatari della misu- ra di cui si discute non sono quelli che più sopra si sono definiti disoccupati “ordinari”, ma appunto persone disoccupate/inoccupate/sottooccupate in condizioni di povertà. Si tratta di condizioni alle quali può connettersi (e molto spesso si connette) una pluralità di criticità e molti di quegli «ostacoli» a cui si riferisce l’art. 3, comma 2, Cost. 100 Così C. BUZZACCHI, op. cit., p. 49. quantitativo ma qualitativo tanto 94, la quale afferma, a proposito delle misure di sostegno al reddito destinate ai disoccupati, basate sull’applicazione del principio di condizionalità, che «da far parlare un lato il meccanismo può essere giudicato come assai virtuoso, perché volto a stimolare i fruitori di provvidenze finanziarie a farsi re- sponsabili ed artefici di un <<diverso modo percorso di amministrare68>>reinserimento nel contesto lavorativo. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, E tuttavia esso appare meno virtuo- so nel momento in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è funziona da sistema incentivante, ma produce veri e propri effetti sanzionatori in as- senza di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni comportamenti attivi e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica responsabili dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citsoggetti disoccupati».

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Xxxxxx. Gli Accordi Procedimentali(X. Xxxxxx, op. cit., p. 49pp. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare 141 – 144 e pp. 147 – 148) rileva che all’interno della zona grigia tra il diritto dei privati e l’ordinamento statuale si possono ritrovare istituti predisposti a realizzare la funzione di un <<diverso modo composizione eteronoma dei conflitti o addirittura di amministrare68>>. Le ragioni applicazione di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le partisanzioni, in cui l’amministrato diventa “si ravvisa l’essenza stessa della giurisdizione; le cosiddette forme alternative di risoluzione delle controversie si inseriscono nel sistema dei rapporti sindacali per diventarne, talvolta, il cittadino”perno dell’equilibrio. La questione Grazie la stratificazione dei precedenti decisionali l’ordinamento intersindacale gradualmente evolve da una «rudimentale organizzazione giurisdizionale, costituita, a mo’ di ordinamento primitivo da poche ed elementari norme strumentali [...] a forme più evolute di organizzazione normativa, in cui precedenti sedimentati, norme generali e la stessa dottrina concorrono a fissare le costanti di giudizio». Allo stesso tempo la formazione di tali adeguate e spontanee strutture giuridiche di equilibrio non è altro che la spontanea risposta dell’ambiente sociale alle esigenze, sempre più complesse, della tecnica e della produzione e all’enuclearsi di poco contoforme di permanente contatto sociale, poiché essendo oramai venuta meno l’idea di individuo isolato di fronte all’apparato di tutela dello Stato. Nello stesso senso, X. XXXXXXXXX, (X. Xxxxxxxxx, Tendenze evolutive delle procedure di conciliazione e di arbitrato nella materia del lavoro, in DRI, 1992, 2, p. 35) afferma che le procedure conciliative ed arbitrali nel diritto del lavoro hanno storicamente la loro matrice nelle manifestazioni dell’autonomia collettiva generate agli arbori della rivoluzione industriale e del nuovo modo di produzione; è in occasione dei primi conflitti intersindacali che il sindacato dei lavoratori tenta di imporre al datore di lavoro un arbitrato del conflitto oppure una mediazione dello stesso attraverso il filtro delle procedure conciliative. Sulla necessità di fornire un fondamento giuridico agli atti di autonomia collettiva che si passa da una logica sviluppano all’interno della generale autonomia contrattuale riconosciuta dall’ordinamento a tutti i soggetti privati, anche X. XXXXXXX, (X. Xxxxxxx, Contributo allo studio della contrattazione collettiva nell’ordinamento giuridico italiano, Xxxxxxx, 1986, nello specifico Cap. III Il quadro normativo e le garanzie poste a tutela della contrattazione collettiva, pp. 79 e 83. e Cap. II L’organizzazione e l’attività sindacale nel quadro dell’ordinamento costituzionale, p. 53) scriveva, alla fine del ‘900, in merito alla conflittualità tra lavoratori e datori di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”lavoro, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni una società a capitalismo avanzato e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, dall’assetto istituzionale democratico non può non osservarsiche basarsi su sistemi di partecipazione ai processi di produzione normativa diversi e paralleli a quelli tipici dell’ordinamento liberale classico; tra questi la forma di estrinsecazione prevalente e caratterizzante della partecipazione sindacale è individuabile nel sistema di contrattazione collettiva. Tra gli istituti propri dell’autonomia collettiva è l’analisi delle peculiari caratteristiche delle forme preventive o sostitutive della giurisdizione ordinaria a far emergere come sia difficile l’omologazione rispetto agli schemi concettuali diffusi nella giustizia processuale, come la nuova logica dei rapport stato-cittadinocosì M. GRANDI, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo(M. Grandi, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXXLa composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro nel diritto italiano, Il Pubblico Poterein DLRI, op. cit.2000, 87, p.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLe concessioni di lavori e di servizi alla vigilia del recepimento della direttiva 2014/23/UE, opcit. cit.mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, p. 49come definiti dall'articolo 14 comma 24 ter e 24 quater della legge 28 novembre 2005 n. 246"71. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare In riferimento a tale ulteriore problema, si devono distinguere due casi. Il primo è quello delle fattispecie di PPP riconducibili alla concessione (come ad esempio la finanza di progetto ex art. 183 del nuovo Codice) che costituiscono, a ben vedere, disposizioni sulle concessioni non contemplate dalla direttiva 23, per le quali si potrebbe porre un <<diverso modo problema di amministrare68>>violazione del divieto di gold plating. Le ragioni Il problema della legittimità di questo cambio tale disciplina, anche sotto il profilo dell'eccesso di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni delega (considerato il limite espressamente previsto dall'art. 1 comma 1 lett a) della l. 11/2016), può dunque porsi. Il secondo caso è quello dei contratti di natura corruttivaPPP non riconducibili al modello della concessione che, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novantasecondo quanto si è sostenuto, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato avrebbero copertura nella direttiva 23 e non da ultimosarebbero tipizzati nel diritto comunitario. Essendo fattispecie estranee alla direttiva 23, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento non dovrebbero porsi problemi di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia violazione del divieto di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Segold plating e, dunque, il Legislatore interno rimane libero di prevederli e regolarli. Dunque, tali contratti potrebbero continuare ad esistere e, secondo quanto previsto dalla legge delega, potrebbero essere oggetto di "razionalizzazione e implementazione". Tuttavia, la vigente disciplina interna non dovrebbe essere interpretata nel senso di introdurre un principio di nominatività e tipizzazione dei modelli di contratto di PPP, imbrigliando le amministrazioni a doversi necessariamente attenere ai tipi contrattuali previsti dal Codice. Al contrario, nel rispetto del principio di atipicità (che come si assiste è detto, si desume dall'ordinamento europeo), i modelli tipo previsti dal nuovo Codice dovrebbero considerarsi solo esemplificativi, lasciando spazio alle amministrazioni di costruire su misura il contratto (atipico) più opportuno in relazione al fabbisogno. Non dovrebbero, inoltre, essere giustificate inutili e distorsive complicazioni procedurali, che hanno generato inefficienza e incertezza tra gli operatori (si pensi alla valorizzazione dell’attività tormentata vicenda della finanza di diritto privato progetto72). Le amministrazioni non dovrebbero essere, dunque, private della necessaria dose di discrezionalità, necessaria per l’efficienza dei PPP, tanto in fase di aggiudicazione dei contratti che di esecuzione. Il Legislatore non deve sostituirsi all'amministrazione. La discrezionalità non deve essere vista come un pericolo per l’integrità della contrattazione pubblica ma come opportunità di efficienza. Solo così il PPP potrà contribuire all’auspicato rilancio dell’economia nazionale dopo la crisi economica. Xxxxxxx però concludere nel ribadire il motivo di preoccupazione già illustrato nel par. 8 che precede. L'aumento della flessibilità dei modelli, che comporta un aumento di fiducia della pubblica amministrazione oltreché delle competenze di quest'ultima, deve accompagnasi ai controlli sui risultati dell'intera operazione amministrativa (non più sui singoli atti) e sulla effettiva responsabilizzazione dei funzionari. Ciò occorre, in primo luogo, a evitare le inefficienze derivanti dalla discrezionalità male esercitata dalla pubblica amministrazione, 71 Art. 1 comma 1 lett. a) l. 11/2016. Sul punto, il parere del Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016 n. 855 del 1 aprile 2016 ha affermato che tale divieto "va rettamente interpretato in una prospettiva di riduzione degli “oneri non necessari”, e non anche in una prospettiva di abbassamento del livello di quelle garanzie che salvaguardano altri valori costituzionali, in relazione ai quali le esigenze di massima semplificazione e efficienza non possono che risultare recessive" (punto II a). 72 Sul punto, sia consentito rinviare a G.. Xxxxxx, Aspetti giuridici della finanza di progetto, LUISS University Press (LUP), 2006. oltreché (anche) fenomeni di corruzione. In tale direzione, il percorso da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (arttcompiere appare ancora molto lungo. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. cit.IL MERCATO DEL PPP ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI XXXXXXXX XXXXX∗ E XXXXXX XXXXXXX∞

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLa liquidazione controllata nel Codice della crisi e dell’insolvenza, op. cit.in IlFallimentarista, 22-1-2019, p. 493. quantitativo ma qualitativo tanto Inoltre, è interessante notare come, in seguito all’introduzione di tale nuovo approccio, il legislatore abbia introdotto alcune novità procedurali: in sede di apertura della procedura, ad esempio, non è più previsto che il giudice debba accertare l’assenza di atti di frode in danno dei creditori negli ultimi cinque anni. Si tratta, infatti, di una previsione che aveva senso in un sistema che riconosceva carattere premiale all’istituto mentre, una volta venuta meno tale caratteristica e riconosciuta la legittimazione attiva anche ai creditori, non avrebbe avuto senso continuare a prevedere tale requisito ai fini della mera apertura della procedura. Semmai, il comportamento tenuto dal debitore rileverà nella successiva fase di concessione dell’esdebitazione. 61 Art. 268, co. 2, Cod. Crisi. creditori sono legittimati a presentare istanza di avvio della procedura di Liquidation, disciplinata nel Chapter 7 del Bankruptcy Code americano62. Il Codice ha inoltre espressamente risolto una questione interpretativa che, con riferimento alla liquidazione dei beni disciplinata dalla legge n. 3/2012, aveva dato luogo ad un acceso dibattito: la posizione dell’imprenditore agricolo63. La precedente legge sul sovraindebitamento, infatti, se da far parlare un lato ammetteva espressamente che l’imprenditore agricolo potesse concludere con i propri creditori un accordo di un <<diverso modo composizione della crisi, dall’altro nulla disponeva circa la possibilità di amministrare68>>ricorrere alla procedura liquidatoria. Le ragioni La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, aderendo ad un’interpretazione sistematica della disciplina e tenendo conto, in particolare, del ruolo sussidiario della procedura di questo cambio liquidazione, si erano pronunciate a favore dell’ammissibilità della domanda di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità liquidazione proposta dall’imprenditore agricolo64. Il Codice della crisi, recependo tale orientamento, riconosce espressamente all’imprenditore agricolo il diritto di accedere anche alla liquidazione controllata. Tornando all’analisi delle principali novità del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novantaCodice, la P.A. è stata costretta a confrontarsi disposizione dettata dall’art. 270, co. 1 prevede – coerentemente con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto ruolo marginale che il legislatore ad un mutamento della riforma ha voluto assegnare alle soluzioni liquidatorie – che il giudice dichiari aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato l’assenza di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia domande alternative di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citcomposizione concordata della crisi.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliIl contratto, op. cit., p. 505. 47 Ivi, p. 520. comportamento ulteriori rispetto a quelle dettate dalla legge o dalla con- venzione, ma sembra si voglia affermare che tali regole operino indipen- dentemente dall’assetto di interessi stabilito dalle parti e anche in conflitto con esso. Tanto che si precisa che «il governo della discrezionalità delle parti» affidato alla buona fede «richiede, per il suo esercizio, un riferimen- to a valori che possono non essere stati tenuti presenti dalle parti», e ciò nel senso «della interferenza con le valutazioni private di valori desumibili dallo stesso ordinamento (attraverso i principi) o espressivi di tendenze o di posizioni esistenti nella società», concludendosi che «il contratto viene così ad essere, eventualmente, punto di incidenza di diversi ordini di valu- tazioni, perfino confliggenti con quelle tenute presenti dalle parti, sì che il criterio di risoluzione degli eventuali conflitti può essere costruito con rife- rimento a considerazioni di opportunità sociale» 48, di «coerenza tra ope- razione privata e finalità generali perseguite dall’ordinamento» 49, di «sal- vaguardia di equilibri sociali» 50. quantitativo ma qualitativo tanto Su questa linea, enunciazioni favorevoli al valore cogente della buona fede e a un controllo di validità del contratto alla stregua della correttezza sono state argomentate con l’inderogabilità del precetto 51. Si tratta però di questioni che non possono essere confuse né legate sul piano argomenta- tivo. Sembra invero doversi distinguere il problema della derogabilità dell’art. 1375 c.c. da far parlare di un <<diverso modo di amministrare68>>quello della interferenza tra valori metacontrattuali desumibili dalla correttezza e valori intrinseci al contratto. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttivaE deve al ri- guardo chiarirsi che l’inderogabilità, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novantanon certo contestabile e per certi ver- si ovvia, può intendersi soltanto nel senso che sarebbe nulla la pattuizione che disponesse la non applicabilità al rapporto della clausola generale 52, la P.A. previsione negoziale che escludesse la sindacabilità della condotta dei contraenti alla stregua della correttezza e la integrazione del contratto in virtù di regole di risoluzione dei conflitti desunte dalla buona fede. In altre parole: «è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela inammissibile una deroga generalizzata e in bianco al princi- pio», mentre «è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le partiammissibile derogare, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco contomodo individualizzato, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”alle sin- 48 X. Xxxxxx, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. SeConclusione, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXXin AA.VV., Il Pubblico Potereprincipio di buona fede, opMilano, 1987, p. 268 s. 49 X. Xxxxxx, Le clausole generali, in X. Xxxx, X. Xxxxxxx (a cura di), I contratti in generale, Vol. 1, cit., p. 406. 50 Ibidem.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLa circolazione dei modelli giuridici nell’ambito dei patti in vista della crisi del matrimonio, op. cit., p. 4911. quantitativo L’A. rileva inoltre che «l’avvicinamento dei diritti è assecondato dallo Uniform Premarital Agreement Act, nonché dei Principles of Family Law on Dissolution, i quali dettano regole convergenti sotto molti aspetti. Appare opportuno evidenziare che anche nelle esperienze statuni- tensi si tende a proteggere il coniuge debole dagli effetti patrimoniali derivanti dal matrimonio o dal suo scioglimento 25. Rimanendo nel contesto di analisi delle esperienze di common law, ma qualitativo spostando l’attenzione sul versante dell’ordinamento inglese, occor- re preliminarmente evidenziare che esso appare in tale frangente avvi- cinarsi tanto dai sistemi di civil law quanto dal modello statunitense 26. Si registra, nondimeno, una varietà di discipline, non coincidenti neppure tra i nove Stati che conoscono la comunione dei beni. Neppure è scontato che l’accordo perfe- zionato in uno Stato dove vige la comunione – diretto ad escluderla – rivesta attitu- dine ad operare corrispondentemente rispetto alla distribuzione attuata dal giudice, e viceversa, cosicché alle coppie caratterizzate da far parlare mobilità domiciliare o pluralità di residenze si consiglia l’adozione di più accordi, corrispondenti ai diversi contesti Inoltre difetta uniformità tra gli orientamenti delle Corti Statali, le quali seguono orientamenti affatto peculiari, non esitando a dichiarare illegittimo il patto concluso in altro Stato, ancorché attuatore di quel modello» (p. 10). Inoltre, ai fini della loro validità, «si richiedono per lo più: la volontà; la trasparenza sulle risorse rispettive; la piena consapevolezza; la forma scritta e la sottoscrizione» (p. 11). Infine, si pre- scrive, ma non a pena di nullità, l’intervento di un <<diverso modo di amministrare68>>soggetto indipendente che renda una consulenza giuridica (ivi). Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttiva25 Cfr. X. XXXXXX, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile Contratti prematrimoniali e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione accordi preventivi sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le particrisi co- niugale, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”Fam. La questione non è di poco contodir., poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”1, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se2012, dunquep. 69 ss., ove, con riferimento alla § 6 dell’UPAA, si assiste alla valorizzazione dell’attività osserva che «una delle parti può astenersi dall’adempiere l’accordo se dimostra, alter- nativamente, di non aver fino a quel momento dato esecuzione allo stesso, o che lo stesso risulta iniquo al momento dell’esecuzione» (p. 90). Altra dottrina ha rilevato che « Nella valutazione della fairness dell’accordo le corti possono ricorrere non solo ai principi di diritto privato da contrattuale elaborati in relazione ai vizi del consenso, co- me duress, mistake e fraud, ma anche alla c.d. unconscionability doctrine (procedu- ral o substantive) secondo la quale un latocontratto può essere annullato se il suo contenu- to risulta essere così parziale e fazioso (one-sided), non può non osservarsivessatorio (oppressive) e incredi- bilmente iniquo (unfairly surprising) che nessuna persona ragionevole avrebbe potuto accettarlo» (così X. XXXXXXX, come la nuova logica dei rapport stato-cittadinoGli accordi prematrimoniali, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativotra ampliamento del- l’autonomia privata e controllo giudiziale, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXXall’esame della feminist relational contract theory, Il Pubblico Potere, op. cit., p. 326).

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Xxxxxx. Gli Accordi Procedimentali(Il nuovo diritto europeo degli appalti, op. cit., p. 49757) La definizione sembra chiarire una volta per tutte la matrice esclusivamente contrattuale dell’istituto e l’esclusione di qualsiasi contaminazione con elementi attinenti a prerogative di autoritatività. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare (concessione costitutiva, concessione traslativa e concessione contratto); infine la fornitura è divenuta uno dei possibili oggetti dell’appalto, mentre per il nostro diritto civile è un contratto avente una sua fisionomia autonoma. Un’altra definizione che merita di essere segnalata è quella di impresa pubblica (collegata) contenuta nel combinato disposto di cui agli artt. 2, paragrafo 1 e 23 della direttiva 2004/17/CE, di rilevanza fondamentale per la ricostruzione dei limiti entro cui sono compatibili con la disciplina comunitaria, e perciò ammissibili, gli affidamenti in house. I criteri utilizzati dalla direttiva per l’individuazione di una forma di collegamento che giustifichi la non applicabilità delle procedure di gara per tali affidamenti sono sostanzialmente due. Si considera collegata l’impresa i cui conti annuali sono consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della direttiva n. 83/349/CEE, come modificata dalla direttiva 90/605/CEE; si ritiene altresì collegata un’impresa su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante (perché ne è proprietario, perché vi ha una partecipazione finanziaria o in virtù di norme che disciplinano le imprese pubbliche secondo l’art. 2 par. 1 lett. b) della direttiva n. 2004/17/CE). Occorre inoltre che almeno l’80% del fatturato medio realizzato dall’impresa collegata nel triennio precedente nel campo dei servizi, delle forniture o dei lavori provenga dalla prestazione di quei servizi, quelle forniture o quei lavori all’ente pubblico cui è collegata. Secondo la dottrina più attenta33 la ratio delle disposizioni appena viste, è quella di contemperare l’esigenza di evitare distorsioni al regime della concorrenza, con quella di permettere alle amministrazioni aggiudicatici di scegliere liberamente se provvedere all’acquisizione di beni o servizi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni attraverso un operatore economico terzo, ovvero avvalendosi di un <<diverso modo di amministrare68>>. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: soggetto a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato loro strettamente collegato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citrapporto di delega interorganica.

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Xxxxxx. Gli Accordi Procedimentaliaccordi prematrimoniali in Cassazione, op. ovvero quando il distinguishing finisce nella haarspaltemaschine, cit., p. 49. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare 322, il quale appunto osserva che la prematrimonialità di un <<diverso modo contratto della crisi coniugale nulla ha a che vedere con la sua eventuale globalità, dal momento che nessuno è in grado di amministrare68>>prevedere la totalità e la complessità dei futuri rapporti patrimoniali; né essa risulta necessariamente e specificamente legata al profilo dell’assegno divorzile. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttivaDi contro, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novantasecondo l’autore, la P.A. riconduzione dell’accordo del caso sottoposto alla cognizione della Cassazione al novero dei contratti prematrimoniali, “appare quanto di più naturale si possa immaginare”. L’autore opera una critica serrata alla decisione assunta dalla S. C., evidenziandone l’illogicità delle motivazioni e l’inconsistenza delle argomentazioni impiegate per riaffermare l’inammissibilità degli accordi prematrimoniali. A suo avviso, il distinguishing operato dalla Corte, in realtà, ricorda l’ Haarspaltemachine (c.d. “macchina spaccacapelli”) di jheringhiana memoria. Trattasi di un meccanismo decisionale tanto abusato dalla Corte di Cassazione in materia di accordi preventivi da “essersi ormai inesorabilmente inceppato”. Altro esempio lampante dell’uso della macchina spaccacapelli è stata costretta a confrontarsi con rintracciato in un’altra ben nota pronuncia: Xxxx., sent. N. 8109/2000, in Foro it., 2001, I, c.1318. In un’ottica ancora più radicale, tale dottrina sottolinea l’improponibilità dell’ormai superata contrapposizione (riproposta dalla Corte) tra “accordo” Più fondata sarebbe la frammentazione bipartizione in questione se i giudici di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata legittimità avessero voluto presupporre, quale discrimen, non tanto il numero o l’importanza economica delle situazioni giuridiche soggettive oggetto dell’accordo, ma piuttosto la sua azioneloro natura e funzione. In quest’ottica, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercatoinfatti, la sempre più pressante richiesta ricostruzione giuridica della fattispecie in termini di tutela da parte accordo prematrimoniale dipenderebbe dell’attinenza del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un profilo causale dell’accordo ai diritti ed obblighi ricollegati dalla legge al mutamento di prospettiva che parte status. Sembra avallare questa impostazione la nota suddivisione, operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell’ambito degli accordi di separazione e di divorzio, tra contenuto tipico e contenuto atipico. Al primo vengono ricondotte tutte le pattuizioni direttamente collegate ai diritti e ai doveri derivanti dal basso70matrimonio, siano esse “strettamente necessarie”, “eventualmente necessarie” o solo “eventuali”10. SeAl secondo, infatti nello schema autoritativo la dicotomia invece, si riferiscono le intese con le quali i coniugi definiscono l’assetto dei loro interessi economici e dei loro futuri rapporti patrimoniali. Queste ultime, non essendo direttamente collegate al rapporto matrimoniale, sono caratterizzate da un’autonomia funzionale e da un collegamento volontario rispetto alla modifica di riferimenti mento è P.A. – titolare status, essendo pertanto qualificabili come contratti di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezionediritto comune, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le tipici o atipici, sospensivamente condizionati, per volontà delle parti, al provvedimento giudiziale. In particolare, tali intese – che solitamente hanno finalità divisoria, risarcitoria o compensativa – trovano sede ed occasione nella crisi coniugale, ma non hanno la causa in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citessa11.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliOltre alle informazioni fornite nel DIP Danni, opil contratto prevede quanto segue. cit.Per la RC Professionale: - L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, p. 49anche se tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere prima di tale periodo; pertanto, la retroattività è da intendersi illimitata. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare Per le garanzie aggiuntive “Aiuti in agricoltura”, “Progettista esterno” e “Progettazione in zona sismica” la retroattività non è prevista mentre per “Mancata rispondenza delle opere”, “Mancato rispetto di norme urbanistiche”, “Danno erariale”, “Impiego di droni”, “DPO (Data Protection Officer)”, “Commissario di gara”, “Amministratore di stabili-Revisore di condominio” e “Garanzie per i dipendenti della P.A.” la retroattività è limitata a 2 (due) anni. - Il Contrante ha la facoltà di chiedere all’Impresa un’estensione temporale della copertura dopo la scadenza della polizza stabilendo un periodo di garanzia Postuma di 10 anni per cessazione attività, a fronte del pagamento di un <<diverso modo premio aggiuntivo. E’ inoltre prevista la facoltà di amministrare68>>richiedere un’Ultrattività fino a 10 anni per cessazione del contratto, sempre con pagamento di un premio aggiuntivo. Le ragioni Per la Tutela Legale l’assicurazione è valida: - dalla data di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttivaefficacia della copertura assicurativa, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato per il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta violazione o presunta violazione di tutela da parte norme penali o amministrative; - dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – contratto in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra tutte le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citrestanti ipotesi.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliL'identificazione del soggetto nel negozio giuridico, op. cit., p. 491 ss. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare Alla molteplicità dei termini non corrisponde – almeno dal punto di un <<diverso modo vista di amministrare68>>. Le ragioni questa indagine - una molteplicità di questo cambio significati, pertanto, i concetti solitamente utilizzati per la ricostruzione del fenomeno si limitano a quelli di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni “parte” e di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa il cittadinoterzo”. La questione dicotomia si presta a ricomprendere ogni posizione nella quale ci si può trovare quando, presi in considerazione dall’ordinamento in ragione di una determinata vicenda negoziale, si debba essere investiti di una qualifica soggettiva rilevante per l’ordinamento. Data l’ampiezza di significati che i due termini presentano, non è ci si può esimere da un tentativo di poco contospecificazione volto ad individuare, poiché all’interno di ciascuna categoria, caratterizzazioni del concetto tra loro distinguibili in ragione di un dato qualificativo, e non solo in ragione della diversa intensità del vincolo che lega il soggetto all’atto. Mentre, in un secondo momento, si passa da tratterà di stabilire se le diverse caratterizzazioni così individuate meglio si prestino alla ricostruzione del fenomeno e ad una logica migliore demarcazione della linea di confine tra i concetti di “contrapposizionepartead una logica e di “cooperazione”terzo” Poste queste brevi premesse, il primo termine sul cui significato e sulla cui portata si deve indagare è quello di “parte”25. A tal fine non può prescindersi dallo studio delle norme più significative dettate dal legislatore in materia di contratto, in particolare quelle di cui agli artt. 1321, 1322 e 1372 c.c. che implica necessariamente più di tutte ne definiscono l’essenza e la portata26. Nella prima di queste viene fornita la nozione di contratto: esso vien fatto consistere dal legislatore del ‘42 in un “accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 c.c.)27. In questa prima disposizione le parti vengono individuate nei soggetti tra cui interviene l’accordo, e, quindi, in coloro cui sia imputabile il dialogo contegno conclusivo che ha dato vita al regolamento contrattuale. Tale deduzione è sorretta dalla struttura e dal tenore letterale della disposizione dove sono distinti chiaramente i due momenti essenziali del fenomeno contrattuale: l’accordo e il rapporto. La norma, infatti, può venire letta anche diversamente: i soggetti che vogliono instaurare tra istituzioni e destinatario cittadinodi loro un rapporto giuridico patrimoniale, ovvero regolarne o estinguerne uno tra loro preesistente, debbono addivenire ad un accordo di cui devono esserne gli artefici. SeXxxxx 25 Sul concetto di parte sono numerose in dottrina le opere che affrontano il problema di una sua definizione. Tra le più significative si possono segnalare X. XXXXX, dunqueTeoria generale del negozio giuridico, si assiste alla valorizzazione dell’attività 2° ed., rist., 2002, p. 80 ss.; C.M. XXXXXX, Diritto civile, III: Il contratto, Milano, 2000 p. 56 ss.; U. BRECCIA, art. 1321. Nozione, in Dei contratti in generale. Artt. 1321-1349, in Commentario del codice civile, diretto da X. Xxxxxxxxx, p. 37 ss.; X. XXXXXXX, Il contratto, in Trattato di diritto privato civile e commerciale, diretto da un latoXxxx e Messineo, non può non osservarsiMilano 1997, come la nuova logica dei rapport stato-cittadinop. 125 ss.; X. XXXXXXX, contamini anche l’esercizio stesso Parte del potere autoritativonegozio giuridico, attraverso la partecipazione al procedimento (arttvoce in Enciclopedia giuridica; XXXXXX, Il problema del negozio giuridico unilaterale, Napoli, 1972, p. 44 ss.; G.B. XXXXX, Parte nel negozio giuridico, voce in Enc. 7-13 68 M. S. dir., p. 901 ss.; X. XXXXXXXX, Il Pubblico PotereContratto nei rapporti col terzo, opin Enc. dir., X, 1962, p. 196 ss.; X. XXXXXXX XXXXXXXXXX, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 238 ss. 26 In questa prospettiva particolarmente significativa è l’analisi che del concetto viene fatta alla luce del dato normativo dal G.B. XXXXX, Parte nel negozio giuridico, cit., pp. 904 ss., il quale estende la sua analisi alle norme del codice civile previgente al fine di sottolineare il superamento di una nozione di parte strettamente legata al concetto di persona.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLa convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza», op. citin Fam e dir., 2016, 10, p. 49953 e ss. quantitativo nell’Anagrafe (destinataria - si sottolinea - delle informazioni sulle persone e non sui contratti)36, ma qualitativo tanto debba essere anche verificata quale sia la rilevanza giuridica delle risultanze anagrafiche e delle certificazioni rilasciate dagli ufficiali anagrafici. Ai fini che qui interessano sancire che gli atti anagrafici sono “atti pubblici”, in realtà, non chiarisce - se non che si tratta di atti accessibili al pubblico - se alle registrazioni anagrafiche possa essere riconosciuta l’efficacia di atti facenti fede fino a prova contraria. È di fondamentale importanza infatti che il notaio o chiunque si debba approvvigionare di informazioni certe ed affidabili, lo possa fare consultando un sistema pubblicitario in grado di fornire certezze legali sugli atti destinati alla conoscibilità mediante quel sistema. Questo perché il notaio in particolare, quando è chiamato a ricevere atti negoziali, anche non dispositivi, di beni di proprietà dei conviventi, crea atti fidefacienti destinati a loro volta ad essere inseriti in un sistema di pubblicità, alimentato solo da far parlare atti produttivi di certezze legali (i registri immobiliari o quelli di stato civile). L’intervento del notaio nei rapporti patrimoniali tra conviventi, in sostanza, segna un <<diverso modo passaggio fondamentale, perché immette sul binario delle certezze legali, una categoria di amministrare68>>rapporti che fino a quel momento potevano contare solo su un sistema di pubblicità notiziale o informativa37. Le ragioni Questa infatti è la natura della pubblicità attuata nell’anagrafe, dal momento che le informazioni contenute nelle rispettive schede, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, danno luogo a semplici presunzioni, superabili con prove contrarie38 senza che sia necessario ricorrere alla querela di questo cambio falso o ad altri specifici procedimenti giudiziari, come invece per lo stato civile. Gli atti compiuti dall’ufficiale di tendenza anagrafe, infatti, non sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni né certazioni, con le quali si crea una realtà nuova, prima inesistente, attribuendosi una qualità giuridica (es. il certificato di natura corruttivasana e robusta costituzione), resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novantané accertamenti, caratterizzati da una o più verifiche circa l’esistenza di qualità o di modi di essere tecnici di cose e persone e che si concludono con un giudizio valutativo. Sono invece semplici 70 trascrizioni di dichiarazioni altrui (rese da soggetti privati o da ufficiali di stato civile), rispetto alle quali è sempre possibile dimostrare l’esistenza di una realtà diversa. Da qui quindi la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azioneridotta efficacia probatoria delle risultanze anagrafiche che, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69inevitabilmente, si riflette sulle certificazioni rilasciate dall’ufficiale competente. La tutela dell’ambienteQueste, l’emergente tutela delle regole del mercato e deve essere ricordato, sono l’unico strumento per il mercatonotaio di conoscere gli atti conservati presso l’anagrafe, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte se si considera quanto disposto dall’art. 37 del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le partiD.P.R. n. 223 del 1989, in cui l’amministrato diventa “base al quale «è vietato alle persone estranee all’ufficio di anagrafe l’accesso all’ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici». Quindi il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, notaio non può non osservarsiispezionare gli atti che si trovano presso l’anagrafe, come diversamente da altri registri pubblici presso i quali ha accesso. Quanto agli effetti delle certificazioni rilasciate dall’ufficiale di anagrafe, deve essere richiamata la nuova logica dei rapport stato-cittadinodistinzione - pacifica in dottrina - tra certificazioni in senso proprio ed improprio, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. cited in cui solo le prime sono produttive di certezza legale39.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLa nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, op. cit., p. 49. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare di un <<diverso modo di amministrare68>>. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità 209 48 Ivi 49 G.M. Uda, La buona fede nell’esecuzione del sistema a fenomeni di natura corruttivacontratto, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novantaXxxxxxxxxxxx, 2004, p. 91 Nonostante, come detto, la P.A. clausola di buona fede non abbia un contenuto prestabilito, ma al contrario si tratti di una clausola volta a esplicarsi in comportamenti specifici in relazione al singolo contratto, è stata costretta possibile identificare alcuni comportamenti – tipo che ne sono manifestazione. Corrisponde al dovere di comportarsi secondo buona fede, ad esempio, compiere atti giuridici o materiali non previsti inizialmente, ma che si rendono necessari per salvaguardare l’interesse della controparte, modificando in caso il proprio comportamento, salvo che non comportino un sacrificio eccessivo per la parte onerata o, ancora, informare la controparte di tutte le circostanze rilevanti per l’esecuzione del contratto e di cui sia venuta a confrontarsi con conoscenza una sola parte. Quest’ultimo è il fondamentale dovere di informazione. È utile fare un brevissimo cenno su come materialmente le clausole generali di buona fede e correttezza entrino a far parte del regolamento contrattuale e abbiano forza vincolante50. È ammesso in dottrina e giurisprudenza che esse siano da annoverare tra le fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell’art. 1374 c.c. secondo il quale il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la frammentazione legge o, in mancanza, secondo gli usi o l’equità. Nonostante la apparente tassatività delle fonti di quell’interesse pubblico alla cui tutela integrazione del contratto si è funzionalmente orientata rilevato che la sua azionenorma posta dall’art. 1375 c.c. non potrebbe escludere l’integrazione di altre fonti legali, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata ma che al contrario escluda solo l’integrazione da interessi adespoti69parte di altre fonti extralegali51. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole buona fede pertanto è fonte di integrazione del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un latocontratto, non può non osservarsiesclusa dall’elenco di cui all’art. 1374 in quanto disposizione di legge dello stesso rango, ancorché autonoma52. Essa ha come la nuova logica dei rapport stato-cittadinoeffetto quindi quello di inserire nel 50 C.M. Xxxxxx, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativoLa nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. cit., p. 206, secondo il quale la buona fede potrebbe imporre alle parti di operare diversamente da quanto stabilito dal contratto e che la prevalenza conseguirebbe al carattere di ordine pubblico della stessa.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLa collaborazione nel processo civile, op. cit., p. 49605, gia` aveva sostenuto che il giudice che ritenga di applicare una norma diversa da quella indicata dalle parti, deve prima provocare il contraddittorio su tale applicabilita`. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare di un <<diverso modo di amministrare68>>. Le ragioni di Osservano al riguardo X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, Diritto processuale civile, I, cit., 101 nota (32) che questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi dovere si coordina con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata regola del contraddittorio senza identificarsi con essa, con la conseguenza che la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69violazione potrebbe dar luogo a nullita` a norma del 2˚ comma dell’art. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti101 c.p.c.; X. Xxxxxxxx, in cui l’amministrato X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, Poteri del giudice, cit., sub art. 112 c.p.c., 172, a proposito di questa norma osserva che appare ragionevole ritenere che fra le «questioni» rilevabili d’ufficio dal giudice rientrino anche quelle che appartengono all’individuazione ed esatta interpretazione della fattispecie normativa da applicare ai fatti storici dedotti in giudizio. Per X. Xxxxxxxxxxxxx, Il nuovo art. 101, comma 2˚, c.p.c. sul contraddittorio e sui rapporti tra parti e giudice, in questa Rivista 2010, 405, «cio` che conta e` il profilo dinamico o meglio la proiezione dinamica del fatto, una volta qualificato giuridicamente, in rapporto con l’effetto giuridico richiesto. Quando il fatto, principale o secondario che sia, viene colorato giuridicamente e diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunquerilevante per l’attribuzione o negazione della tutela richie- sta, si assiste alla valorizzazione dell’attività attualizza l’esigenza di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso difesa della controparte e il rispetto del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citprincipio del con- traddittorio».

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliIl contratto con sé stesso, op. cit., p. 4950 ss., l’autore denuncia esplicitamente la “grave censurabilità” dei due termini della dicotomia: il primo, parte in senso formale, per definizione disancorato da qualsivoglia legame con gli interessi dedotti in negozio, mal si concilierebbe con l’unanime lettura del concetto di parte come centro di interessi (inteso come “punto di coagulo degli interessi confluenti nell’atto di autonomia”). quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare di un <<diverso modo di amministrare68>>. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a Il secondo, parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttivain senso sostanziale, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla finendo per individuare il soggetto nella cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore sfera andranno ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. incidere gli effetti dell’atto titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadinotermine soggettivo di imputazione degli effetti” – eleverebbe – sempre secondo l’autore – al rango di parte un “semplice destinatario (quantunque in via diretta) delle vicende scaturenti dall’atto. Mentre l’essere mero destinatario degli effetti cc.dd. diretti dispiegati da un negozio non autorizza in alcun modo a discorrere di parte, sia pure soltanto in senso “sostanziale”. La questione puntuale critica mossa dall’autore mostra il fianco ad un rilievo non è secondario: infatti, la lettura del secondo concetto di poco contoparte, poiché sul quale poggiano le sue riflessioni critiche, viene limitata al solo profilo dell’imputazione degli effetti, quando, invece, la dottrina più attenta, nei casi in cui del termine ha fatto uso, raramente lo ha inteso discostandosi dal profilo dell’interesse. Si veda per tutti X. XXXXX, Teoria generale del negozio giuridico, cit., pp. 82; Sull’argomento, in senso critico, si passa da una logica veda anche G.B. XXXXX, Parte nel negozio giuridico, cit., p. 913. 54 Tra i fautori di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazionequesta lettura si deve segnalare X. XXXXX, Teoria generale del negozio giuridico, cit., pp. 82 ss., il quale, definendo parte in senso sostanziale “ il soggetto dell’interesse col negozio regolato”, ammette la sua attribuibilità ai soli soggetti che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato risentono direttamente ed esclusivamente degli effetti del negozio posto in essere da un latosoggetto diverso dall’interessato (come nella rappresentanza), mentre, nelle ipotesi in cui gli effetti del contratto si producono nei confronti del titolare dell’interesse regolato non può non osservarsidirettamente, ma solo di riflesso, come nella gestione di affari altrui senza rappresentanza (art, 2031), come nel contratto a favore di terzo (art. 1411) o nella cessione del contratto (art. 1406), tale qualità non potrà riconoscersi a coloro che risentiranno solo mediatamente delle conseguenze giuridiche dell’atto, pur essendo questi titolari del rapporto che dall’atto è scaturito. Appare chiara l’opzione interpretativa fatta propria dall’autore che accorda la nuova logica qualità di parte solo a chi in quanto autore dell’atto è anche destinatario dei rapport statorelativi effetti, ammettendo l’ipotesi eccezionale di scissione della posizione di parte nei soli casi in cui le proiezioni effettuali di un negozio incidano immediatamente sulla sfera giuridica di un soggetto che, diverso dall’autore (parte in senso formale), è titolare degli interessi con l’atto regolati (parte in senso sostanziale). Diversamente, nei casi in cui l’atto produca immediatamente i termini di soggetto autore del negozio – vale a dire colui cui debba imputarsi la dichiarazione o il comportamento che ha dato vita all’atto -cittadino, contamini meno univoca sembra la nozione di parte in senso sostanziale, attribuita da alcuni a colui che è immediato destinatario degli effetti prodotti dall’atto55, e da altri a chi risulti titolare del rapporto cui il negozio si riferisce, e ciò anche l’esercizio stesso nelle ipotesi in cui xxxxxx l’immediatezza della proiezione effettuale nella sfera di chi è appunto parte del potere autoritativo, attraverso rapporto56. Banco di prova della validità dei termini parte in senso formale e parte in senso sostanziale si presta ad essere la partecipazione al procedimento fattispecie della cessione del contratto (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX1406 ss. c.c.). Qui il rapporto contrattuale sorge fin dall'inizio tra i contraenti che lo hanno posto in essere, Il Pubblico Poteredunque vi è coincidenza tra chi viene assunto come parte in senso formale (soggetto autore) e chi come parte in senso sostanziale (soggetto interessato, opdiretto destinatario degli effetti). citSolo successivamente, qualunque ne sia la causa, una delle parti trasferisce – tramite un autonomo contratto di cessione - ad un soggetto originariamente terzo la propria posizione contrattuale comprendente tutte le situazioni giuridiche positive (diritti, poteri, facoltà, etc.) e negative (obblighi, soggezioni, etc.) sorte in virtù dell’atto. Ora, si tratta di stabilire – facendo ricorso alla terminologia sopra descritta - quale debba essere la qualifica che al cessionario deve riconoscersi in virtù del suo essere in tutto e per tutto titolare d’una posizione contrattuale che, solitamente, pone colui a cui fa capo nella situazione di parte del contratto. Innanzitutto, egli non è parte in senso formale: investito nella qualità di parte in senso formale è il contraente che ha posto in essere il negozio e che successivamente ha ceduto la posizione che ricopriva nell’ambito del relativo rapporto. Più complessa è la questione relativa all’investitura nella seconda delle due qualifiche: il contraente cedente, autore dell’atto, somma su di sé anche la qualità di parte in senso sostanziale, in suoi effetti nella sfera giuridica di chi pur essendo autore del contratto non è titolare degli interessi che ne costituiscono oggetto, parte in senso sostanziale non potrà dirsi chi per subentrare nel rapporto dovrà compiere un ulteriore negozio, col quale si trasferisca la posizione contrattuale originariamente sorta in capo all’autore. In questi casi parte del negozio sarà sempre chi ha risentito immediatamente degli effetti e non chi invece ha dovuto tramite un successivo atto subentrarvi. Evidente è la contraddizione nella quale cade l’autore, il quale, riconoscendo nel titolare degli interessi di cui si dispone la parte in senso materiale del negozio, nega poi la medesima veste a chi pur essendo titolare dei suddetti interessi non risente immediatamente degli effetti che dall’atto si proiettano.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliL'identificazione del soggetto nel negozio giuridico, opcit., pp. 34 ss. 33 Sul punto si veda, X. XXXXXX, L'identificazione del soggetto nel negozio giuridico, cit., p. 49163 ss. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare In questa ipotesi l’ordinamento rivolge la sua tutela al soggetto in ragione del suo interesse oggettivamente considerato in rapporto all’assetto negoziale programmato dalle parti, senza che abbia rilievo l’individuazione della sfera soggettiva su cui andrà ad incidere il contratto. Come già si è visto, l’investitura nelle situazioni effettuali scaturenti dal negozio è momento distinto rispetto a quello della nascita del vincolo, il quale dipende dall’esistenza di un <<diverso modo regolamento di amministrare68>>interessi giuridicamente rilevante che, nella realtà di fatto oggetto di valutazione, potrebbe non aver visto ancora integrato l’elemento indicativo individuante il soggetto cui andranno imputati gli effetti della fattispecie negoziale34. Le ragioni Queste proposizioni consentono di questo cambio affermare l’autonoma rilevanza di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni una posizione soggettiva che prima ancora di natura corruttivarisolversi nella titolarità di situazioni giuridiche formali assurge al rango di posizione giuridicamente rilevante, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta come tale oggetto di tutela da parte dell’ordinamento. Nella stessa prospettiva pare utile indagare se la rilevanza della situazione di soggetto titolare dell’interesse sussista solo in un momento anteriore alla nascita del controinteressato rapporto giuridico e sia destinata a venire meno dopo che ciò accade, o se invece la medesima posizione conservi - in alcune ipotesi - giuridica rilevanza anche quando, instauratosi tra le “parti” il rapporto negoziale, a questo rimangano estranei uno o più soggetti titolari di interessi comunque coinvolti nell’operazione contrattuale, anche se non oggetto diretto del regolamento. In altre parole, occorre chiedersi se l’affermata autonomia tra le posizioni di soggetto destinatario degli effetti negoziali e quella di soggetto titolare di interessi coinvolti nella vicenda continui a rilevare anche quando il rapporto si sia ormai instaurato35. La questione, com’è facile capire, attiene alle problematiche concernenti l’accesso alle tutele negoziali da parte di chi non sia titolare del rapporto giuridico scaturente dal negozio. Numerosi sono nella realtà dei traffici giuridici i casi in cui il problema della individuazione delle tutele da riconoscere ai vari soggetti coinvolti nella vicenda viene preceduto da quello della individuazione dei soggetti cui accordare tutela. Nell’operazione di leasing, ad esempio, si può vedere il fornitore chiedere tutele che dovrebbero competere, secondo una rigida concezione del principio di relatività degli effetti del contratto, alle sole parti del contratto di finanziamento se intese come soggetti legati dal rapporto giuridico sorto dal negozio, e non da ultimoinvece a soggetti che a tale rapporto rimangono estranei. Tuttavia, sarà proprio la risoluzione considerazione dell’interesse del fornitore rapportato 35Su questo punto assumeranno particolare rilievo le considerazioni fatte dalla dottrina con riguardo alla figura dell’operazione economica. Per tutti si vedano COLOMBO, Operazione economica e collegamento negoziale, Padova, 1999; X. XXXXXXXXX, Contratto e operazione economica, in Digesto discipline privatistiche, sezione civile, VI aggiornamento, 2011; ID, Il contratto e le sue classificazioni, in Riv. dir. civ., 1997; ID, L’operazione economica nella teoria del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009; X. XXXXXXXXX, Autonomia privata, collegamento negoziale e struttura formale dell’operazione economica, in Giust. Civ., 2020, fasc. III, p. 445 ss. al contratto cui dovrebbe essere estraneo a permettergli in alcuni casi l’esperimento di azioni contrattuali tipicamente spettanti alle parti. Lasciando per il momento questioni che verranno approfondite in un'altra parte dell’opera, è importante sottolineare il rilievo che nell’economia di ogni singola vicenda contrattuale devono assumere tutti gli interessi coinvolti, anche quando i medesimi non costituiscono immediato oggetto del regolamento predisposto dai contraenti. Ancora, è sempre sul piano dell’interesse che si fa avanti un’altra nozione di parte che prendendo in considerazione il profilo soggettivo del contratto dal punto di vista oggettivo del regolamento identifica la parte come “centro di interessi”36. La nozione, che si caratterizza per la sua oggettività, ha il pregio di “superare” le questioni che si legano al profilo soggettivo del concetto di parte. In questo essa si distingue dalle altre nozioni tendenti a caratterizzarsi in ragione del rapporto che lega il soggetto all’atto, mentre con la nozione di centro di interessi la parte si identifica nell’insieme di interessi omogenei cui viene a contrapporsi, nel regolamento negoziale, altro centro di interessi, e ciò a prescindere dalle posizioni che i soggetti coinvolti nella singola vicenda assumono. La nozione in esame si presta a dare spiegazione e soluzione ad importanti questioni sostanziali, quali quelle legate alle tematiche dei negozi unilaterali e plurilaterali. Diversamente, quando la prospettiva muta verso le questioni concernenti la posizione di chi è parte e quella di chi è terzo rispetto ad una determinata operazione contrattuale, il concetto di parte come centro di interessi omogenei non fornisce significativi contributi ai fini della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva soluzione del problema. Si può infatti rilevare che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare l’individuazione di un potere autoritativo astratto centro di interessi nulla dirà circa i soggetti che hanno posto in essere il regolamento contrattuale - il cui volere sarà comunque rilevante ai fini della validità e amministrato – dell’interpretazione dell’atto - né sui soggetti nella cui sfera giuridica andranno a proiettarsi gli effetti dell’atto. L’astratto centro di interessi non sarà mai centro di imputazione di situazioni soggettive, le quali andranno sempre riferite alla sfera giuridica di determinati soggetti - siano essi persone fisiche o persone giuridiche - identificati in posizione ragione degli interessi di soggezionecui sono titolari, e che possono non coincidere in tutto con il modello negoziale impone situazione centro di interessi contrattuale complessivamente considerato. In questo senso una parte della dottrina giustamente afferma che “i concreti problemi della parte sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione attengono a tutti coloro che assumono la titolarità del rapporto e non è al centro di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citinteressi”37.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLa disciplina generale del contratto, opXxxxxxxxxxxx, Torino, 2015, 9-10: si pensi, ad esempio, all’ipotesi del patto commissorio, quale deroga vietata al principio sancito dall’art. cit2740 c.c.: come ricorda l’autrice, sotto il profilo del rapporto dialettico tra libertà contrattuale e potere legislativo, il problema dei limiti dell’autonomia negoziale si riscontra analizzando in primo luogo, e soprattutto, il tema della causa della contratto, in punto esistenza e liceità della stessa; in secondo luogo, le singole pattuizioni e clausole contrattuali, in sé considerate (ad esempio con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 1229 c.c., p. 49o alle clausole vessatorie nell’ambito dei contratti con i consumatori) ovvero analizzando complessivamente l’effetto che le stesse producono se considerate all’interno del regolamento contrattuale. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare di un <<diverso modo di amministrare68>>. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. Due settori nei quali si è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela avvertita da parte del controinteressato legislatore la necessità di limitare la libertà contrattuale in varia misura sono certamente quello dei contratti di lavoro e non da ultimoquello dei Xxxxxxxx, quindi, alle modalità con cui l’autonomia contrattuale esplica sé stessa, è ovvio che l’aspetto più rilevante è dato dalla possibilità per i contraenti di dare vita a “tipi contrattuali” diversi rispetto a quelli normativamente previsti, ponendo in essere operazioni economiche e negoziali complesse. Rinviando al prosieguo l’esame dei profili rilevanti in ordine alla causa del contratto, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimocaratteristica propria dell’autonomia privata in ambito negoziale, come detto, è quella di consentire alle parti di modellare l’operazione economica sotto il profilo degli effetti giuridici, in modo da consentire il perseguimento di uno specifico scopo, sintesi degli interessi individuali di cui i contraenti sono portatori. Qualora la regolamentazione prevista dai contraenti non sia sussumibile in tutto o in parte nella disciplina normativa prevista dal legislatore con riferimento a determinate tipologie contrattuali, significa che i contraenti hanno indotto il legislatore dato luogo ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa negozio avente caratteristiche il cittadinoatipiche”. La questione In considerazione del fatto che si tratta di contratti non è già previsti e disciplinati dal legislatore, i contratti atipici in tanto sono ammissibili in quanto <<diretti a realizzare interessi meritevoli di poco contotutela secondo l’ordinamento giuridico>>, poiché ai sensi dell’art. 1322 c.c. In via di prima approssimazione, con tale concetto si passa intende che le finalità e gli effetti del negozio atipico non devono essere in contrasto con gli interessi generali tutelati da una logica norme inderogabili, con principi politici, economici e sociali fondanti l’organizzazione dello Stato, nonché con i valori etico-sociali condivisi da quella comunità (c.d. buon costume).17 Peraltro, occorre sottolineare come ai contraenti sia attribuito sì il potere di “contrapposizione” ad una logica definire il contenuto e, quindi, gli effetti dell’operazione economico-giuridica che intendono realizzare, ma resta di “cooperazione”stretta contratti con i consumatori, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un latoprevedendo, non può non osservarsia caso, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso o norme del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. cittutto inderogabili o derogabili solo se maggiormente favorevoli per il lavoratore o il consumatore.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLa funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, op. cit.in “Atti del Terzo Congresso Nazionale di diritto del lavoro sul tema il contratto collettivo di lavoro”: Pescara Teramo 1-4 giugno 1967, p. 4912. quantitativo ma qualitativo tanto Prendendo le mosse da far parlare tali premesse teoriche, l’oggetto della ricerca vuole dunque essere l’analisi del ruolo della contrattazione collettiva di un <<diverso secondo livello - e in particolar modo di amministrare68>>quella aziendale - negli attuali sistemi di relazioni industriali italiano e francese, vagliando come essa possa, concretamente e in maniera sempre più incidente, rappresentare uno strumento imprescindibile per la crescita della competitività con effetti positivi anche sulla forza lavoro. Le ragioni Ciò in forma complementare e non alternativa alla tradizionale funzione di tutela e di regolazione della concorrenza, svolta dalla contrattazione nazionale nel nostro Paese e in Francia. Parlare di produttività e contrattazione collettiva nell’accezione alta del significato, non significa affatto prestare il fianco a un ideale di gestione della forza lavoro ispirato alla mera logica del profitto, in termini dunque di contrattazione concessiva e al ribasso. La via alta della produttività del lavoro che in questo cambio studio si intende esplorare è quella in cui il contratto collettivo nel definire modelli organizzativi e gestionali ad alto impatto produttivo, non arretri rispetto alla funzione solidaristica e di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni giustizia sociale. Obiettivo, infatti, è anche dimostrare come interventi di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile welfare aziendale e change management possano e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato debbano passare dalla sottoscrizione di accordi aziendali e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Secome, dunque, si assiste questi ultimi possano effettivamente fungere da volano della produttività tout court. La natura ambivalente del contratto collettivo è del resto quella che lo concepisce in termini di regolazione della concorrenza sia tra imprese che tra lavoratori, nella prospettiva di impedire e non favorire dinamiche di race to the bottom nei processi di regolazione e governo del mercato del lavoro. È questa via alta alla valorizzazione dell’attività produttività che, del resto, ha fatto la fortuna di diritto privato da un latoalcuni modelli di relazioni industriali come ad esempio quello tedesco, che pure oggi mostra segnali di erosione proprio in ragione del venir meno della funzione solidaristica del contratto collettivo. Il modello di riferimento sarà il caso Trelleborg Coated Systems SpA, analizzando, in termini comparativi, i suoi siti italiano e francese. La Trelleborg AB è un’azienda leader nel settore dell’ingegneria del polimero, specializzata nella produzione di componenti in gomma finalizzati ad applicazioni disparate che vanno dal settore aerospaziale a quello degli pneumatici e macchine agricole. L’organizzazione aziendale risulta particolarmente complessa, non può solo per le diverse linee produttive esistenti, che fanno capo ognuna ad altrettante Business Area, ma anche in virtù di una forte decentralizzazione voluta e promossa dagli stessi vertici aziendali. Lo stabilimento di Lodi Vecchio, in particolare, produce tessuti in gomma finalizzati ad applicazioni per la stampa ed è entrato a far parte del Gruppo svedese solo nel 2006 in seguito ad acquisizione. La Trelleborg Coated Systems di Lodi Vecchio rappresenta l’headquarter di una delle 5 Business Area del gruppo, ma nonostante tale notevole caratteristica, paga in un certo qual modo la precedente gestione aziendale di forte stampo paternalistico, che ha lasciato segni tuttora evidenti. L’interesse palesato dall’azienda, dunque, è quello di intervenire in maniera radicale su tale aspetto, oltre che sui livelli di produttività del sito, nella convinzione che il confronto sindacale e la contrattazione aziendale rappresentino la chiave di volta attorno alla quale costruire una nuova realtà aziendale più produttiva non osservarsisolo in termini di fatturato, come la nuova logica dei rapport stato-cittadinoma in primis di risorse umane. Lo stabilimento di Mirambeau, contamini anche l’esercizio stesso nella provincia di Bordeaux, invece, rappresenta una piccola realtà produttiva con meno di 50 dipendenti, che si trova a dover far fronte ai cambiamenti normativi imposti dalle ultime riforme del potere autoritativolavoro senza una preparazione godere neanche della professionalità e del conseguente contributo di un Responsabile Risorse Umane, attraverso la partecipazione per ovvie ragioni legate alla grandezza del sito e al procedimento suo peso all’interno della Business Area. La sfida, dunque, è (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXXanche) quella di comprendere e implementare i cambiamenti introdotti in materia di relazioni industriali e istanze rappresentative del personale, Il Pubblico Potere, op. citcogliendone le opportunità in termini di contrattazione collettiva e di costruzione condivisa di un nuovo modello di confronto e negoziazione in azienda.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliIl prezzo nella vendita di partecipazioni azionarie, opin Riv. citsoc., 1991, p. 49. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare 750-771 e in disciplina della prescrizione nonché la possibilità di convenire pattiziamente termini decadenziali mirano a dare stabilità ai rapporti, precludendo l’esercizio di un <<diverso modo diritto dopo un periodo di amministrare68>>inazione del suo titolare, tuttavia tali termini – legali e/o convenzionali – potrebbero essere eccessivamente brevi per permettere al cessionario di appurare la divergenza delle condizioni dell’azienda rispetto alla rappresentazione fornitagli nel corso delle trattative. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttivaÈ dunque determinante definire la rilevanza giuridica della conoscenza che l’acquirente consegue, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e personalmente o per il mercatotramite dei suoi consulenti, sia sulle partecipazioni oggetto di cessione sia sulla società cui esse si riferiscono20; dalla soluzione di tale questione dipendono anche l’ampiezza dei rimedi legali nonché la sempre più pressante richiesta formulazione di tutela rimedi pattizi, per far fronte ad eventuali differenze tra il valore accertato al termine della due diligence e le caratteristiche effettive dell’azienda, della cui sussistenza l’acquirente potrà avere contezza soltanto dopo il closing. Il profilo di tutela, tuttavia, si complica ulteriormente, dal momento che le tecniche e i metodi adottati dall’economia aziendale per la valutazione di un complesso aziendale sono vari e si differenziano a seconda del settore di operatività della società. Pertanto, se molteplici sono i parametri cui riferirsi, secondo la scienza aziendalistica, a sua volta ciascuna stima si differenzierà in base alla tipologia di attività economica esercitata21. È evidente come da ciò discenda l’interesse del futuro acquirente ad ottenere garanzie da parte del controinteressato e non da ultimocedente sugli aspetti peculiari dell’azienda, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimoche, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70tra l’altro, potranno riguardare crediti, debiti, contratti, licenze, macchinari, impianti, responsabilità delle persone giuridiche (D. Lgs. Se8 00 X. XXXXX, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezioneLe acquisizioni, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le partiMilano, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto2008, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citp. 136.

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Samples: Contratto Di Acquisizione

Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLe fonti di integrazione del contratto, opMilano, 1965, 189. 89 Naturalmente si dà per scontato che tale inadempimento abbia le caratteristiche della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Casi come questo descritto danno luogo a problemi assai complessi sui cui si tornerà in seguito; si pensi alla questione concernente il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino della situazione di fatto e di diritto e, dunque, non solo la restituzione dell’azienda ma anche, a titolo di restituzione o risarcimento, la perdita di valore della medesima. Limitando il campo, ciò che si vuole, per ora, osservare è che, a prescindere dal contenuto delle obbligazioni restitutorie e dall’eventuale diritto al risarcimento che A, domandando la risoluzione, potrà far valere, nella fase di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà essere improntato a buona fede in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito di discrezionalità del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91. In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea secondo cui esistono obbligazioni, riconducibili agli artt. 1358 e/o 1375 c.c., (per così dire) accessorie che impongono alle parti di preservare le ragioni della 90 X. XXXXXXX – And. X’XXXXXX, voce Presupposizione, cit., p. 49. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare 346 qualificano il giudizio di un <<diverso modo buona fede quale strumento di amministrare68>>. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità distribuzione tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, parti del pregiudizio che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni consegue alla risoluzione e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, che non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (arttessere annullato con il meccanismo delle restituzioni o ex art. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. cit2041 c.c.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLa compravendita, op. cit., p. 49784 ss., il quale precisa come la riconoscibilità in senso soggettivo è cosa diversa dalla diligenza in concreto, infatti, «Dicendo che la riconoscibilità va intesa in senso soggettivo, si intende dire solo che essa va valutata non con riguardo a qualsiasi uomo che impieghi una diligenza minima, ma con riguardo alle particolari condizioni personali nelle quali si trova di volta in volta ciascun singolo compratore e alle particolari circostanze nelle quali avviene ogni singola vendita». quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare In dell‟acquirente. In questi termini, la facile riconoscibilità del vizio sembrerebbe assumere un significato di tipo subiettivo, fondandosi tale giudizio sulla considerazione delle qualità e conoscenze tecniche dell‟acquirente rispetto al quale va riferita la “facile riconoscibilità” del vizio. Di contrario avviso è chi ritiene invece che nell‟accertamento del requisito della facile riconoscibilità del vizio siano bandite valutazioni di stampo soggettivistico, sembrando «più aderente al sistema l‟adozione di un <<diverso modo criterio obiettivo che, tenute presenti le peculiarità del contratto e le circostanze della conclusione di amministrare68>>questo, prenda come termine di paragone» la diligenza di una persona media che acquisti le cose contrattate57. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novantaMa qualunque sia l‟opzione prescelta, la P.A. diligenza richiesta al compratore è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione sicuramente quella minima, facendo riferimento l‟art. 1491 c.c. alla facile riconoscibilità piuttosto che alla mera riconoscibilità58. Non si richiede dunque una verifica particolarmente approfondita della cosa, bastando piuttosto un esame superficiale della stessa al fine di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azionestabilire se gli eventuali vizi fossero o meno facilmente riconoscibili dall‟acquirente. senso adesivo X. X. XXXXX, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambientevendita in generale – Le obbligazioni del venditore – Le obbligazioni del compratore, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. cit., 563, nota 276.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLe fonti del diritto, opMilano, 2008, 3 s. gislativo si presenta analitico oltre ogni misura in passato immaginabile e le clausole generali, pur adoperate nella legislazione, sono allo stato poco sfruttate perché esautorate dalle capillari previsioni analitiche (le famigerate elencazioni); mentre il diritto giurisprudenziale si mostra assai aderente al dato testuale, quasi esegetico, piuttosto che animato dalla creatività anche anti-letterale che, per lo meno in Italia, sta ispirando la giurisprudenza nazionale degli ultimi decenni 12. citLa nuova categoria del contratto del consumatore comporta l’adozione di una prospettiva ar- ticolata che rinuncia programmaticamente a una teoria unitaria e monolitica del contratto in ge- nerale e distingue – quanto meno con riguardo alla formazione, alle clausole, all’interpretazione e all’esecuzione del contratto – il trattamento giuridico del contratto a seconda dei criteri e degli ambiti di applicazione del diritto di fonte comunitaria 13. La prospettiva tradizionale è abbando- nata e si inaugura un nuovo corso, specie nell’ordinamento italiano: prima dell’unificazione ad opera del codice civile del 1942 vigeva accanto al codice civile del 1865 il codice di commercio del 1882, con una separata disciplina dei contratti di commercio e, più in generale, dei contratti di impresa (discendenti dagli atti di commercio) in cui si consacravano privilegi a favore della parte economicamente e contrattualmente più forte. Dopo l’unificazione del 1942, molte regole del codice di commercio sono confluite nel codice unificato, dando luogo alla c.d. commercia- lizzazione del diritto privato. Si sono introdotte nel codice civile regole sui contratti per adesio- ne e sulle clausole vessatorie in essi contenute (artt. 1341, 1342, 1370 c.c.), p. 49le quali tuttavia non distinguono lo status delle parti, ma si limitano a considerare chi abbia predisposto il testo o chi ne abbia subito la predisposizione da parte di terzi. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare L’oggi, accanto a quelle regole, che sono tut- tora vigenti, annovera nuove regole come quelle che individuano le clausole c.d. «abusive» con criteri diversi dal codice civile e vi applicano una diversa disciplina. Non può essere trascurato il movimento in atto in Europa che si ripropone di sollecitare una riflessione sul contratto tra consumatore e professionista volta alla sua assunzione a paradigma di un <<diverso modo nuovo modello contrattuale assai divergente dal contratto di amministrare68>>diritto comune. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità Il tratto prin- cipale del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare nuovo modello si ravvisa nell’attribuzione al giudice di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezionecontrollo sul- l’equilibrio dell’accordo che va ben al di là delle tradizionali ipotesi codicistiche, il modello negoziale impone situazione connotate in- vece dallo stato di sostanziale parità tra le parti, patologia congiunturale in cui l’amministrato diventa “viene concluso il cittadino”negozio (si pensi, ad esem- pio, alla rescissione, rispetto alla quale in letteratura si parla di disparità microeconomica ossia di carattere episodico e non strutturale, contrapponendola alla disparità macroeconomica ossia conseguente alla conformazione del mercato che invece sta alla base del contratto tra consuma- tore e professionista); ed a tale potere di controllo si affiancano il proliferare dei recessi di pen- timento, la previsione di nullità c.d. La questione non è di poco contoprotezione, poiché si passa da una logica la reviviscenza dei vincoli di “contrapposizione” ad una logica forma e di “cooperazione”con- tenuto, che implica necessariamente il dialogo la commistione tra istituzioni regole di validità e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività regole di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citcomportamento.

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Xxxxxx. Gli Accordi ProcedimentaliLa dottrina dell’errore, op. cit., p. 4928 intuisce che «tanto la volontà quanto la dichiarazione devono curarsi nello studio delle conseguenze dell’errore, giacché mentre questa costituisce il modo con cui la volontà stessa assume una forma sensibile, quella costituisce la ragione di essere della dichiara- lontà dichiarata sulla quale la controparte fa affida- mento, presuppone un contesto chiuso alla relazione tra le parti del contratto. quantitativo ma qualitativo tanto A mano a mano che la vi- suale si allarga ai mercati e all’ambiente digitale, la volontà e dunque l’azione si collega sempre piú alla Se il giurista ritiene fondamentale approfondire la conoscenza dell’uomo, la prospettiva si allarga e anche le potenzialità interpretative19. Diversamente accadrebbe che a fronte dei progressi dell’intelligenza artificiale, l’uomo verrebbe valuta- conoscenza come coscienza della realtà e del sé14. to sempre allo stesso modo e cosí anche La molla che ha fatto scattare tale cambiamento si può rintracciare nella cd. contrattazione di massa ovvero nella standardizzazione15. Tuttavia, l’errore non può essere né un fatto prettamente soggettivo l’interpretazione dei suoi bisogni20. Questa conside- razione induce a valutare i vizi della volontà in mo- do sistematico21 come espressione del principio ar- chetipico della dignità22 e dunque a considerare gli | 207 ed interno alla persona agente, né un fatto obiettivo da far parlare inserire esclusivamente nell’ottica della comuni- cazione16. Esso, pur essendo espressione di un <<diverso modo vizio della volontà, è altresí frutto di amministrare68>>un processo conosci- tivo che include fattori esterni ed interni all’uomo che si traducono in ostacoli alla conoscenza e dun- que al libero consenso. Le ragioni Tutto ciò che è al di questo cambio fuori dell’uomo è oggetto di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni rappresentazione ed essendo la rappresentazione effetto di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novantauna esperienza, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con di- stinzione tra errore e dolo basata sul fatto che i fat- tori causativi sarebbero endogeni nel primo ed eso- geni nel secondo, si mostra sempre piú debole17. Del resto la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azionericonoscibilità dell’errore presuppone il comportamento omissivo della controparte e, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercatodun- que, la rilevanza dell’errore dipende pur sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. citfatto esterno18.

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Xxxxxx. Le misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale (Ovvero: i cambi di cultura sono sempre difficili), in Ristrutturazioni aziendali, 9 agosto 2021; in senso contrario X. XXXXXXX, Gli Accordi Procedimentaliesiti possibili delle trattative ecc., op. cit., p. 491596. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare A questo adempimento non sembra tuttavia possano ricollegarsi le responsabilità penali di un <<diverso modo cui all’art. 342 CCI, stante la tipicità e la tassatività della fattispecie penale X. XXXXXXX, Le novità del D.L. 118/2021: considerazioni sparse “a prima lettura”, in Xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 6 Settembre 2021, 8. del vantaggio competitivo derivante dal percorso precedentemente intrapreso, o a uno strumento “classico” come il piano attestato così come modellato e strutturato nell’art. 56, CCI o selezionato tra gli altri disciplinati nel Codice della crisi – tra i quali oggi è annoverato, oltre agli accordi di amministrare68>>ristrutturazione e al concordato preventivo, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa (art. Le ragioni 64-bis) - o nella frastagliata disciplina dell’amministrazione straordinaria (d.lgs. 270/1999 e d.l. 347/2003) o a uno strumento “inedito” come il concordato semplificato. Tale variegato plesso di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. soluzioni è stata costretta a confrontarsi armonico con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto funzione che il legislatore ha assegnato alla composizione negoziata di percorso al quale accedere tempestivamente per giungere rapidamente a forme diverse, ma comunque rapide, di ristrutturazione preventiva che consentano la continuità diretta o indiretta dell’attività. Da questa varietà di strumenti messi a disposizione delle parti, ricaviamo alcuni corollari. In primo luogo, siamo dinanzi alla valorizzazione dell’autonomia privata nella scelta del rimedio alla crisi per risanare l’xxxxxxx00. Inoltre, quello della composizione negoziata rappresenta il percorso obbligato perché l’imprenditore che si trovi nella situazione descritta nell’art. 12, comma 1, possa accedere ad un mutamento una qualsiasi delle soluzioni indicate nell’art. 23 e con gli effetti premiali eventualmente previsti per alcune di esse. In terzo luogo, che l’esito positivo delle trattative viene fatto coincidere con l’accesso ad una delle soluzioni di carattere contrattuale – “secondo una prospettiva fortemente innovativa che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia si aggiunge alla più tradizionale figura del piano attestato di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le partirisanamento, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”è del tutto assente un intervento giudiziale”33 - di cui al comma 1 dell’art. La questione 23 mentre quello non positivo (comma 2) può sboccare, oltre che nella predisposizione del piano attestato di risanamento di cui all’art. 56 o nella domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, nel concordato semplificato quando vi siano le relazioni e i pareri dell’esperto e dell’ausiliario. Se all’esito delle trattative nessuno degli sbocchi indicati al primo comma dell’art. 23 si rivela praticabile - perché non si è di poco contoraggiunto un 32 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXX, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”composizione negoziata della crisi, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni concordato semplificato e destinatario cittadino. Sesegnalazioni per l'emersione anticipata della crisi, dunquein S. PACCHI – X. XXXXXXXXX, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un latoDiritto della crisi e dell’insolvenza, non può non osservarsiII ed., come la nuova logica dei rapport stato-cittadinoBologna, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo2022, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. cit79.

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