XXXXXXXXXX, Contrattazione collettiva e produttività Clausole campione

XXXXXXXXXX, Contrattazione collettiva e produttività cronaca di evocazioni (ripetute) e di incontri (mancati), in Riv. Giur. Lav., 2009, 2.
XXXXXXXXXX, Contrattazione collettiva e produttività cronaca di evocazioni (ripetute) e di incontri (mancati), in RGL, n. 2, 2009, pp. 299-344,; X. XXXXXXX, I nodi attuali del sistema di relazioni industriali e l’accordo quadro del 22 gennaio 2009, in ADL, n. 1,pp. 1278 ss.; X. XXXXXXX, Una dichiarazione d’intenti: l’Accordo Quadro 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali, in RIDL, 2009, n. 1, pp. 177 ss.; X. XXXXX, L’accordo quadro e l’accordo interconfederale del 2009: contenuti, criticità e modelli di relazioni industriali, in RIDL, 2009, n. 1, pp. 353 ss. Inoltre, l’Accordo ha rinnovato l’impegno del Governo all’adozione di politiche di detassazione delle somme erogate in applicazione di contratti collettivi di secondo livello. Obiettivo dell’Accordo del 2009 era quello di rendere più affidabile, efficiente e decentrato il sistema delle relazioni industriali. A tal fine, l’intesa ridisegnava anzitutto la durata dei contratti collettivi nazionali, che diveniva triennale per la parte economica e normativa, e ne confermava la funzione “di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale”. L’Accordo riformava anche le procedure che presiedono allo svolgimento della contrattazione collettiva, configurando in maniera precisa l’andamento delle trattative con l’obiettivo di rendere più veloce possibile la conclusione dei contratti. A ciò faceva seguito un altro Accordo interconfederale, firmato nell’aprile dello stesso anno con la sola Confindustria e sempre senza la partecipazione della CGIL, che introduceva una serie di modifiche al sistema in vigore dal 1993: le nuove regole salvaguardavano la struttura a due livelli della contrattazione collettiva, con le disposizioni dei contratti collettivi di settore che continuavano a costituire una soglia minima nazionale, ma con l’obiettivo di potenziare il secondo livello della contrattazione collettiva. Detta intesa, per quanto attiene alla competenza in materia salariale del contratto di secondo livello, coinvolgeva anche la contrattazione collettiva territoriale nella determinazione del premio di risultato. Con riferimento a quelle ipotesi in cui la contrattazione di secondo livello venisse stipulata a livello territoriale, infatti, l’intesa prevede che “i criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità e degli altri elementi di competitività”, al cui raggiungimento risulta condizionata l’erogazione dell’importo della retr...

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).