Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per la tutela del reddito della persona in caso
Smeraldo
Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione per la tutela del reddito della persona in caso
di infortunio, malattia, perdita del posto di lavoro.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
• Condizioni di assicurazione.
Deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
SMERALDO
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predi- sposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preven- tiva approvazione dell’IVASS”.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicura- zione prima della sottoscrizione della polizza.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx
A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede legale e direzione generale in Xxx X. X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx
c) Telefono 02/397161 - fax 02/0000000 - Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx - E-mail: benvenutinita- xxxxx@xxxxxxxx.xx - Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (dati relativi all'ul- timo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 441 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 400 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è pari al 277,00 e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (eligible own funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).
B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
La informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istru- zioni di registrazione presenti sul sito.
Tacito rinnovo del contratto: Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. La scadenza contrattuale è quella indi- cata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.
AVVERTENZA: anche se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo sia il Contraente che Italiana Assicurazioni hanno la facoltà di annullarne l'efficacia. La disdetta può essere effettuata, mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli si rimanda all'Art. 3 delle Condizioni Contrattuali.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il contratto contiene garanzie assicurative per far fronte agli eventi che possono compromettere la capa- cità dell'Assicurato di generare reddito. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.
Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel Modulo di Adesione.
Descrizione delle garanzie offerte
GARANZIA: DECESSO DOVUTO ESCLUSIVAMENTE A INFORTUNIO
In caso di decesso dovuto esclusivamente a Infortunio dell'Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Italiana Assicurazioni garantisce un importo pari al capitale assicurato prescelto indicato sul Modulo di Polizza.
L'ammontare del capitale assicurato prescelto può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: Euro 75.000, Euro 100.000 e Euro 150.000.
Si rinvia all'art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA: Per gli aspetti di dettaglio della Garanzia si rinvia all'art. 7.A delle Condizioni di Assicu- razione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
Dunque nel caso di decesso dovuto da infortunio Italiana Assicurazioni indennizzerà il capitale assicurato prescelto evidenziato sul Modulo di Polizza.
GARANZIA: INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DOVUTA A INFORTUNIO
In caso di infortunio che determini l'Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Italiana Assicurazioni garantisce un importo pari al capitale assicurato prescelto indicato sul Modulo di Polizza.
L'ammontare del capitale assicurato prescelto può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: Euro 75.000, Euro 100.000 e Euro 150.000.
Si rinvia all'art. 7.B delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA: Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio, sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 7.B delle Condizioni Contrattuali e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali.
AVVERTENZA: Sono presenti franchigie e importi minimi e massimi assicurabili esplicitati all'art. 7.B delle Condizioni Contrattuali.
Esempi di calcolo dell'indennizzo per la garanzia Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio:
A | B | C | |
Percentuale di invalidità permanente accertata | 30 % | 65 % | 66 % |
Franchigia (in percentuale) | 65 % | ||
Somma assicurata per Invalidità Permanente € | Capitale assicurato prescelto |
Esempio A : NESSUN INDENNIZZO (l'invalidità permanente accertata è inferiore alla franchigia).
Esempio B: NESSUN INDENNIZZO (l'invalidità permanente accertata è pari alla franchigia).
Esempio C: SINISTRO IN GARANZIA indennizzo pari al capitale assicurato prescelto (per maggiori dettagli fare riferimento all'art. 7.B delle Condizioni Contrattuali).
GARANZIA: INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
In caso di Inabilità Temporanea Totale, sempreché l'Assicurato al momento del sinistro sia un Lavora- tore Autonomo, Italiana Assicurazioni corrisponderà il primo indennizzo trascorso il periodo di franchigia fissato in 30 giorni e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni ulteriori 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale, fino ad un limite massimo di 10 Indennizzi Mensili; ogni inden- nizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dall'indennizzo precedente.
Si rinvia all'art. 7.C delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA: Per quanto riguarda la garanzia Inabilità Temporanea Totale sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 7.C delle Condizioni Contrattuali e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali.
A | B | C | |
Giorni di Inabilità consecutivi | 10 | 40 | 70 |
Franchigia | 30 gg. | ||
Somma assicurata mensile | Indennizzo mensile prescelto |
AVVERTENZA: Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all'art. 7.C delle Condizioni Contrattuali. Esempi di calcolo dell'indennizzo per la garanzia Inabilità Temporanea Totale:
Esempio A: NESSUN INDENNIZZO
Esempio B: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.C delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 1 indennizzo mensile.
Esempio C: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.C delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 2 indennizzi mensili.
Si evidenzia la presenza di un periodo di riqualificazione per le denunce successive così come disciplinato dall'art. 7.C delle Condizioni Contrattuali.
Gli obblighi di Italiana Assicurazioni si esauriscono in caso di 3 sinistri liquidati per Inabilità Temporanea Totale.
GARANZIA: RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
In caso di Ricovero in Istituto di Cura, sempreché l'Assicurato al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente del settore Pubblico o un Non Lavoratore, Italiana Assicurazioni corrisponderà il primo indennizzo trascorso il periodo di franchigia fissato in 7 pernottamenti e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni ulteriori 30 giorni di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un limite massimo di 10 Indennizzi Mensili; ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 pernottamenti continuativi di Ricovero in Istituto di Cura a decorrere dall'indennizzo prece- dente.
Si rinvia all'art. 7.D delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA: Per quanto riguarda la garanzia Ricovero in Istituto di Cura sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 7.D delle Condizioni Contrattuali e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali.
A | B | C | |
Pernottamenti di ricovero | 6 | 10 | 40 |
Franchigia | 7 pernottamenti | ||
Somma assicurata mensile | Capitale assicurato prescelto |
AVVERTENZA: Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all'art. 7.D delle Condizioni Contrattuali. Esempi di calcolo dell'indennizzo per la garanzia Ricovero in Istituto di Cura:
Esempio A: NESSUN INDENNIZZO
Esempio B: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.D delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 1 indennizzo mensile.
Esempio C: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.D delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 2 indennizzi mensili.
Si evidenzia la presenza di un periodo di riqualificazione per le denunce successive così come disciplinato dall'art. 7.D delle Condizioni Contrattuali.
Gli obblighi di Italiana Assicurazioni si esauriscono in caso di 3 sinistri liquidati per Ricovero in Istituto di Cura.
GARANZIA: PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
In caso di Perdita del Posto di Lavoro, sempreché l'Assicurato al momento del sinistro sia un Lavora- tore Dipendente Xxxxxxx che abbia superato il periodo di prova, che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi, Italiana Assicurazioni corrisponderà il primo indennizzo verificatosi lo stato di disoccupazione e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni 30 giorni di disoccupazione, fino ad un limite massimo di 10 Indennizzi Mensili; ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dall'indennizzo precedente.
Si rinvia all'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA: Per quanto riguarda la garanzia Perdita del Posto di Lavoro sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali.
A | B | C | |
Giorni di disoccupazione come definita ai sensi di polizza | 20 | 50 | 70 |
Periodo di carenza | 90 gg. | ||
Somma assicurata mensile | Indennizzo mensile prescelto |
AVVERTENZA: Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali. Esempi di calcolo dell'indennizzo per la garanzia Perdita del Posto di Lavoro:
Esempio A: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 1 indennizzo mensile.
NESSUN INDENNIZZO se il licenziamento si è verificato durante il periodo di carenza di cui all'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali).
Esempio B: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 2 indennizzi mensili.
NESSUN INDENNIZZO se il licenziamento si è verificato durante il periodo di carenza di cui all'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali).
Esempio C: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 3 indennizzi mensili.
NESSUN INDENNIZZO se il licenziamento si è verificato durante il periodo di carenza di cui all'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali).
Si evidenzia la presenza di un periodo di riqualificazione per le denunce successive così come disciplinato dall'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali.
Gli obblighi di Italiana Assicurazioni si esauriscono in caso di 3 sinistri liquidati per Perdita del Posto di Lavoro.
Le coperture assicurative vengono prestate esclusivamente a persone fisiche in buona salute che alla data di adesione alla presente assicurazione, abbiano un'età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 65 anni non compiuti.
AVVERTENZA: Le persone assicurabili devono possedere determinate caratteristiche. Si rinvia all'art. 2 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto di assicurazione è di durata annuale.
In mancanza di disdetta, alla scadenza di ciascuna ricorrenza anniversaria, il contratto prevede il tacito rinnovo per un ulteriore anno.
AVVERTENZA: Sono presenti limitazioni di durata delle Coperture.
Si rinvia agli artt. 2 e 3 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio.
4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.
AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione secondo l'art. 4 delle Condizioni Contrattuali e gli arti- coli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
AVVERTENZA: È presente un limite massimo di età che è causa di nullità del contratto. Si rimanda all'art. 2 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Non previste.
6. PREMI
Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo. Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 30 giorni, fermo restando, al termine del contratto, quanto illustrato precedentemente in fatto di tacito rinnovo e disdetta.
È possibile pagare il premio tramite addebito sul conto corrente bancario o bonifico.
Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Non sono previsti frazionamenti di pagamento del premio.
Il Contraente paga un premio, la cui entità dipende:
– dal capitale assicurato prescelto (indicato nel Modulo di Polizza);
– dall'indennizzo mensile prescelto (Indicato nel Modulo di Polizza);
– dal pacchetto di garanzie che il cliente acquista in base al suo status lavorativo.
Sulla base delle stime relative al presente prodotto e sulla base di dati storici di prodotti similari, l'am- montare dei costi è pari a euro 0,00 di cui euro 0,00 quale quota percepita dagli intermediari, corri- spondente al 0,00 dei costi.
AVVERTENZA: Non si possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.
7. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Le somme assicurate e il premio non sono soggetti ad adeguamento.
8. RIVALSE
Qualora i danni subiti dall'Assicurato siano imputabili a responsabilità di terzi, la Compagnia rinuncia a dare corso all'azione di rivalsa prevista dall'art. 1916 del Codice Civile.
AVVERTENZA: è prevista sia per il Contraente sia per Italiana Assicurazioni, la facoltà di recesso dal contratto. I termini e le modalità per esercitare tale diritto sono indicati all'art. 5 delle Condizioni Contrattuali.
AVVERTENZA: dopo il terzo sinistro denunciato a termini di polizza il Contraente o la Compagnia hanno la facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità dell'art. 5 delle Condizioni Contrattuali.
10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è veri- ficato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
12. REGIME FISCALE
Aliquota applicabile al contratto:
per tutte le garanzie previste si applica l'aliquota d'imposta del 2,5 %.
Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.
13. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO
AVVERTENZA: Le Condizioni Contrattuali prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provve- dere alla denuncia dei fatti a Italiana Assicurazioni S.p.A. entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento.
Si rinvia agli artt. 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E delle Condizioni Contrattuali per quanto riguarda gli aspetti di detta- glio sull'individuazione del momento di insorgenza del sinistro.
Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni Contrattuali dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata a Italiana Assicurazioni per la liquidazione delle prestazioni.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Italiana Assicurazioni al Beneficiario.
14. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” - Italiana Assicurazioni, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00 00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:
• via posta ordinaria all'indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
• via pec all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx
- Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle compe- tenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'at- tribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.Xxxxx.xx.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia dell'Assicurato
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato” con sede in Xxx xxxx'Xxxxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assi- curativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicu- xxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www. xxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudi- ziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le contro- versie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente compe- tente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.
15. ARBITRATO
AVVERTENZA: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato; in tal caso il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
DEFINIZIONI
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ASSICURATO
Persona fisica a cui si riferisce l'assicurazione; essa si identifica con il Contraente.
Soggetto a favore del quale Italiana Assicurazioni riconoscerà il pagamento dell'indennizzo.
Per le garanzie Decesso dovuto esclusivamente a infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a infortunio esso è determinato in sede di sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente ed è indicato nel Modulo di Polizza. Il capitale assicurato prescelto può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: 75.000 euro, 100.000 euro, 150.000 euro.
CARENZA
Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del contratto di assicurazione durante il quale le garanzie non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo Italiana Assicurazioni non corrisponde la prestazione assicurata.
Italiana Assicurazioni S.p.A., impresa con sede in Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Il soggetto che ha stipulato la Polizza di assicurazione.
La garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato da Italiana Assicurazioni, ai sensi delle presenti Condizioni Contrattuali, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell'Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza.
Condizione di mancanza di lavoro a seguito di licenziamento dovuto a “giustificato motivo oggettivo”.
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata da Italiana Assicurazioni, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.
La Franchigia per le Garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini del presente Contratto di Assicura- zione, l'Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. La Franchigia per la Garanzia Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio è il grado percentuale pari o al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo.
La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di infortunio o malattia non esclusi dalla garanzia, della capacità fisica dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
La somma dovuta da Italiana Assicurazioni, in base ad una Copertura prevista dalla polizza, a seguito del veri- ficarsi di un Sinistro.
Per le garanzie Ricovero in Istituto di Cura, Inabilità Temporanea Totale e Perdita del Posto di Lavoro esso è determi- nato in sede di sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente ed è indicato nel Modulo di Polizza. L'indennizzo mensile prescelto può essere determinato alternativamente nei seguenti importi: 250 euro, 500 euro, 750 euro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati ad Infortunio:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE (DOVUTA A INFORTUNIO)
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell'Assicurato, a seguito di Infortunio, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall'attività esercitata. L'Invalidità Totale Perma- nente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell'Al- legato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).
ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietolo- giche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strut- ture per anziani.
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicu- razione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo succeduto dal 01 gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
La persona fisica che eserciti un'attività lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell'im- posta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto e quelli indicati nella definizione seguente come non Lavoratori Dipendenti Privati.
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di Aziende private, in base ad un contratto di lavoro dipendente. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati i lavoratori con:
– contratto a tempo determinato
– contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro)
– contratto di apprendistato
– contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali)
– contratti di lavoro intermittente
– i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all'estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana).
LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO
Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministra- zioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipen- denti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del sinistro indennizzabile.
Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MARGINE DI SOLVIBILITÀ
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulte- riore della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri; nell'assicurazione sulla vita deve invece essere proporzio- nale agli impegni assunti.
MODULO DI POLIZZA/SCHEDA DI POLIZZA
Modulo sottoscritto dal Contraente per fruire delle coperture assicurative; il Modulo di Polizza contiene dichia- razioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture.
NON LAVORATORE
Xxxxx che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo
(ad esempio: benestanti, pensionati, casalinghe, studenti).
L'attività retribuita o comunque redditizia svolta dall'Assicurato immediatamente prima del Sinistro.
NOTA INFORMATIVA
Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP (cui è succeduto a far data dal 01 gennaio 2013 l'IVASS
- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che Italiana Assicurazioni deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche della polizza.
La perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell'Assicurato.
PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE
Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, di Ricovero in Istituto di Cura o di Disoccupazione, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa o le sue occupazioni prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro (denunce successive).
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che ne disciplina lo stesso con la
Compagnia.
PREMIO
Somma di denaro dovuta da ciascun Assicurato a Italiana Assicurazioni in relazione alla Copertura prestata con la Polizza.
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Diritto di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.
Degenza in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia.
Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia.
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxxx Xxxxxx
SMERALDO
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Modello INF54341/FI – Ed. 05/2018
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello INF54341/FI, contenente le Condizioni di Assicurazione e la nota informativa comprensiva del glossario, e dalla scheda di polizza modello INF54340 riportante le somme assicurate.
Con la firma della scheda di polizza modello INF54340 il Contraente approva le Condizioni di Assicurazione previste nel presente Fascicolo Informativo modello INF54341/FI.
DEFINIZIONI | Pag. | 3 |
1. OGGETTO DELLE COPERTURE E OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA | Pag. | 7 |
2. PERSONE ASSICURABILI – PERSONE ASSICURATE – LIMITI DI ETÀ | Pag. | 7 |
3. DECORRENZA, DURATA DELLE COPERTURE E TACITA PROROGA DEL CONTRATTO | Pag. | 7 |
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO | Pag. | 8 |
5. FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO - ESTINZIONE ANTICIPATA | Pag. | 8 |
9 | ||
9 | ||
7.A COPERTURA PER DECESSO DOVUTO ESCLUSIVAMENTE A INFORTUNIO | Pag. | 9 |
7.B COPERTURA PER INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO | Pag. | 9 |
7.C COPERTURA PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA | Pag. | 10 |
7.D COPERTURA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DA INFORTUNIO O MALATTIA | Pag. | 11 |
11 | ||
8. CONTROVERSIE | Pag. | 12 |
Pag. | ||
14 | ||
11. BENEFICIARI | Pag. | 14 |
12. DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI – OBBLIGHI RELATIVI | 14 |
DEFINIZIONI
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ASSICURATO
Persona fisica a cui si riferisce l’assicurazione; essa si identifica con il Contraente.
Soggetto a favore del quale Italiana Assicurazioni riconoscerà il pagamento dell’indennizzo.
Per le garanzie Decesso dovuto esclusivamente a infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a infortunio esso è determinato in sede di sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente ed è indicato nel Modulo di Polizza. Il capitale assicurato prescelto può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: 75.000 euro, 100.000 euro, 150.000 euro.
CARENZA
Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del contratto di assicurazione durante il quale le garanzie non sono efficaci. Se l’evento assicurato avviene in tale periodo Italiana Assicurazioni non corrisponde la prestazione assicurata.
COMPAGNIA/SOCIETÀ
Italiana Assicurazioni S.p.A., impresa con sede in Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Il soggetto che ha stipulato la Polizza di assicurazione.
La garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato da Italiana Assicurazioni, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verifi- carsi di un Sinistro previsto dalla polizza.
DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
La data a partire dalla quale le coperture assicurative hanno effetto.
condizione di mancanza di lavoro a seguito di licenziamento dovuto a “giustificato motivo oggettivo”.
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata da Italiana Assicurazioni, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Assicurato, composto da:
• Nota Informativa comprensiva del glossario
• Condizioni di Assicurazione
• Documento sul trattamento dei dati personali
La Franchigia per le Garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini del presente Contratto di Assicura- zione, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. La Franchigia per la Garanzia Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio è il grado percentuale pari o al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo.
La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di infortunio o malattia non esclusi dalla garanzia, della capacità fisica dell’Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
La somma dovuta da Italiana Assicurazioni, in base ad una Copertura prevista dalla polizza, a seguito del veri- ficarsi di un Sinistro.
Per le garanzie Ricovero in Istituto di Cura, Inabilità Temporanea Totale e Perdita del Posto di Lavoro esso è determinato in sede di sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente ed è indicato nel Modulo di Polizza. L’indennizzo mensile prescelto può essere determinato alternativamente nei seguenti importi: 250 euro, 500 euro, 750 euro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati ad Infortunio:
1. l’asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze;
3. l’annegamento;
4. l’assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svol- gendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE (DOVUTA A INFORTUNIO)
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Totale Perma- nente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Al- legato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).
ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietolo- giche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strut- ture per anziani.
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicu- razione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo succeduto dal 01 gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP.
La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell’im- posta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto e quelli indicati nella definizione seguente come non Lavoratori Dipendenti Privati.
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di Aziende private, in base ad un contratto di lavoro dipendente. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati i lavoratori con:
– contratto a tempo determinato
– contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro)
– contratto di apprendistato
– contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali)
– contratti di lavoro intermittente
– i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana).
LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO
Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministra- zioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipen- denti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del sinistro indennizzabile.
Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MODULO/SCHEDA DI POLIZZA
Modulo sottoscritto dal Contraente per fruire delle coperture assicurative; il Modulo di Polizza contiene dichia- razioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture.
NON LAVORATORE
Xxxxx che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo
(ad esempio: benestanti, pensionati, casalinghe, studenti).
L’attività retribuita o comunque redditizia svolta dall’Assicurato immediatamente prima del Sinistro.
NOTA INFORMATIVA
Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP (cui è succeduto a far data dal 01 gennaio 2013 l’IVASS
– Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che Italiana Assicurazioni deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche della polizza.
La perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato.
PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE
Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, di Ricovero in Istituto di Cura o di Disoccupazione, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa o le sue occupazioni prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro (denunce successive).
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che ne disciplina lo stesso con la
Compagnia.
PREMIO
Somma di denaro dovuta da ciascun Assicurato a Italiana Assicurazioni in relazione alla Copertura prestata con la Polizza.
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Diritto dell’Assicurato di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.
Degenza in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. OGGETTO DELLE COPERTURE E OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA
Le prestazioni previste dal presente Contratto di Assicurazione, se rese operanti, sono assicurate - nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi – in relazione ai seguenti eventi:
DECESSO DOVUTO A INFORTUNIO (ART. 7.A)
PERDITA DEL POSTO DI LAVORO (ART. 7.E)
LE PRESTAZIONI ASSICURATE PRESCELTE DALL’ADERENTE/ASSICURATO SONO ESPRESSAMENTE INDICATE NEL MODULO/SCHEDA DI POLIZZA.
Le garanzie vengono proposte all’Aderente/Assicurato opportunamente abbinate in pacchetti acquistabili singolarmente al fine di soddisfare le diverse necessità assicurative legate allo status lavorativo al momento dell’adesione cosi come definiti nel glossario (“lavoratore autonomo”, “lavoratore dipendente privato”, “lavoratore dipendente pubblico o non lavoratore” ).
Le garanzie acquistate sono prestate da Italiana Assicurazioni S.p.A. (di seguito Italiana Assicurazioni).
2. PERSONE ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE - LIMITI DI ETÀ
L’Assicurato è persona fisica che:
– alla data di adesione alla presente assicurazione, abbia un’età minima di 18 anni compiuti ed un’età massima di 65 anni non compiuti;
– abbia sottoscritto le dichiarazioni riportate nel Modulo di Xxxxxxx.
Non sono assicurabili le persone che abbiano compiuto il 65esimo anno di età. La persona cessa di essere assicurata al verificarsi della condizione sopra prevista. L’eventuale successivo incasso del premio da parte della Società non costituisce deroga alla suddetta Condizione Contrattuale. Il premio medesimo verrà infatti restituito dalla Società. Relativamente agli Assicurati che abbiano compiuto i limiti di età assicurabile in corso di contratto, la garanzia vale sino alla scadenza dell’annualità assi- curativa in corso.
La polizza sarà tacitamente rinnovata per i soli Assicurati che non abbiano raggiunto i limiti di età sopra descritti.
3. DECORRENZA, DURATA DELLE COPERTURE E TACITA PROROGA DEL CONTRATTO
Per ogni Assicurato le Coperture decorrono (ferme le Carenze stabilite ai rispettivi artt. 7C, 7D, 7E) dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza, se il premio è stato pagato (altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui Italiana Assicurazioni abbia avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento) e cessano alle ore 24.00 del giorno in cui sia trascorso l’intero periodo di durata dell’assicurazione.
In ogni caso, resta inteso che le coperture cessano anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si veri- fica il primo dei seguenti eventi:
a. morte dell’Assicurato;
b. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
In mancanza di disdetta di una delle Parti (Contraente o Società), mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata annuale è prorogata per un anno e così successivamente.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.
5. FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO – ESTINZIONE ANTICIPATA
Entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’assicurazione.
Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare all’Agenzia (Corso Inghilterra, 41 - 10138 Torino), entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedi- zione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si precisa che il recesso ha comunque l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata al Contra- ente la parte di premio relativa al rischio non corso (al netto delle imposte di legge).
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
Dopo il terzo sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’in- dennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni.
Qualora sia esercitata tale facoltà la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. Si rimanda al precedente art. 3 per le modalità previste per l’esercizio della facoltà di disdetta.
Nel caso in cui tale prodotto assicurativo venga venduto in connessione ad un contratto di mutuo/ finanziamento e quest’ultimo venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della porta- bilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato al netto delle imposte relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. In alternativa al comma prece- dente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all’assicurazione le necessarie modi- fiche in relazione all’individuazione del nuovo beneficiario designato.
Per quanto riguarda le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, Perdita del Posto di Lavoro, in caso di cambiamento di status lavorativo in corso di contratto la Compagnia si rende disponibile, dietro espressa richiesta dell’assicurato comprovata da adeguata documentazione a supporto, a restituire il premio pagato e non goduto al netto delle dovute imposte di legge. La Compa- gnia restituisce esclusivamente il premio pagato e non goduto riguardante la singola garanzia coin- volta (premio quantificato in origine nel 20 del premio complessivo) e il contratto resta pertanto in vigore per le garanzie Decesso dovuto a infortunio e Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio.
Esempio restituzione premio: effetto polizza 1/1, scadenza polizza 31/12, premio pagato al netto delle imposte 100 euro, estinzione mutuo/ finanziamento 30/11, periodo residuo per il quale il rischio è cessato giorni 31, rimborso premio: 8,49 euro (100 euro / 365 gg. x 31 gg.).
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
È previsto il pagamento di un premio annuo e l’importo stesso è indicato sul Modulo di Polizza.
ll pagamento del premio avviene mediante addebito sul conto corrente bancario o bonifico. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Se il Contraente non paga il premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Italiana Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti come previsto dall’art. 1901 del c.c.
7.A COPERTURA PER DECESSO DOVUTO ESCLUSIVAMENTE A INFORTUNIO
Persone Assicurate
L’Assicurato che abbia sottoscritto le dichiarazioni previste sul Modulo di Xxxxxxx.
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il decesso dell’Assicurato dovuto esclusivamente ad infortunio.
In caso di Morte dovuta ad infortunio dell’Assicurato verificatasi prima della scadenza contrattuale, Italiana Assicurazioni garantisce ai beneficiari indicati nel Modulo di Polizza un importo pari al capitale assicurato prescelto anch’esso indicato nel Modulo di Polizza.
Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, Italiana Assicurazioni liquida ai beneficiari la somma assi- curata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Se risulta che l’Assicurato è vivo dopo che Italiana Assicurazioni ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.
Prima della sottoscrizione del Modulo di Polizza l’Assicurato indica il capitale assicurato prescelto che può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: Euro 75.000, Euro 100.000 e Euro 150.000.
7.B COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO
Persone Assicurate
L’Assicurato che abbia sottoscritto le dichiarazioni previste sul Modulo di Xxxxxxx.
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è l’Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio (tale è considerata l’invalidità superiore al 65 ) a condizione che:
a) l’Infortunio si sia verificato durante il periodo in cui la copertura è efficace.
b) L’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata.
c) Italiana Assicurazioni abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’indennizzo.
d) Il sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 9.
e) L’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 12.
L’Indennizzo che Italiana Assicurazioni è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente dovuta a Infortunio, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari al capitale assicurato prescelto in sede di sotto- scrizione del Contratto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Come data di sinistro si intende la data di accadimento dell’infortunio che ha determinato l’invalidità. Eventuali indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Totale Temporanea o Ricovero in Istituto di Cura o
Perdita del Posto di Lavoro, nel periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di liquidazione dell’in- dennizzo dovuto per l’Invalidità Permanente Totale saranno detratti dall’ammontare totale dell’inden- nizzo stesso.
L’ammontare del capitale assicurato è indicato sul Modulo di Polizza.
Prima della sottoscrizione del Modulo di Polizza l’Assicurato indica il capitale assicurato prescelto che può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: Euro 75.000, Euro 100.000 e Euro 150.000.
7.C COPERTURA PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Persone Assicurate
L’ Assicurato che, al momento del sinistro, sia un Lavoratore Autonomo.
Il rischio assicurato è l’inabilità temporanea e totale al lavoro. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totalmente al lavoro” se, a causa di un infortunio o di una malattia, si trova nella completa impos- sibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente una attività lavorativa autonoma regolare.
Franchigia
La copertura assicurativa per il caso di inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia di 30 giorni.
In caso di Inabilità Temporanea Totale, sempreché l’Assicurato al momento del sinistro sia un Lavora- tore Autonomo, Italiana Assicurazioni corrisponderà il primo indennizzo trascorso il periodo di franchigia fissato in 30 giorni e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale, fino ad un limite massimo di 10 Indennizzi Mensili; ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dall’indennizzo precedente.
Qualora l’Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del mede- simo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l’applicazione di un nuovo periodo di franchigia, ferma la corresponsione massima di 10 indennizzi mensili.
Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di franchigia.
Il valore dell’indennizzo mensile (determinato tra 250 euro, 500 euro e 750 euro) è prescelto dall’assi- curato in sede di sottoscrizione del Contratto ed è indicato nel Modulo di Polizza (indennizzo mensile prescelto).
La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di Polizza.
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 90 giorni, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti da Italiana Assicurazioni nei confronti di ciascun Assicurato
cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 sinistri.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
7.D COPERTURA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Persone Assicurate
L’Assicurato che, al momento del sinistro, sia Dipendente Pubblico o Non Lavoratore.
Il rischio assicurato è il Ricovero in Istituto di Cura dovuto a Infortunio o Malattia.
In caso di Ricovero in Istituto di Cura Italiana Assicurazioni corrisponderà l’Indennizzo qualora:
a) l’Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace;
b) il Ricovero abbia una durata superiore a 7 pernottamenti continuativi (franchigia);
c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’Art. 9;
d) siano stati adempiuti gli oneri di cui all’Art. 12.
La copertura assicurativa per il caso di Ricovero in Istituto di Cura dovuto ad infortunio o malattia è sotto- posta ad un periodo di franchigia pari a 7 pernottamenti.
In caso di Ricovero in Istituto di Cura, sempreché l’Assicurato al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente Pubblico o un Non Lavoratore, Italiana Assicurazioni corrisponderà il primo indennizzo trascorso il periodo di franchigia fissato in 7 pernottamenti e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni 30 giorni di Ricovero in istituto di Cura, fino ad un limite massimo di 10 Indennizzi Mensili; ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni conti- nuativi di Ricovero a decorrere dall’indennizzo precedente.
Qualora l’Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa – un nuovo Ricovero a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l’applicazione di un nuovo periodo di franchigia, ferma la corresponsione massima di 10 indennizzi mensili.
Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di franchigia.
Il valore dell’indennizzo mensile (determinato tra 250 euro, 500 euro e 750 euro) è prescelto dall’assi- curato in sede di sottoscrizione del Contratto ed è indicato nel Modulo di Polizza (indennizzo mensile prescelto).
La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di Polizza.
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Ricovero in Istituto di Cura nessun Indennizzo verrà corri- sposto per successivi Sinistri per Ricovero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti da Italiana Assicurazioni nei confronti di ciascun Assicurato
cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 sinistri.
7.E COPERTURA PER PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
L’Assicurato che al momento del sinistro, sia Lavoratore Dipendente Xxxxxxx che abbia superato il periodo di prova, che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi.
Il rischio assicurato è il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
La copertura assicurativa per il caso di perdita del posto di lavoro dovuta a “giustificato motivo oggettivo” è sottoposta ad un periodo di carenza di 90 giorni.
In caso di Perdita del Posto di Xxxxxx, sempreché l’Assicurato al momento del sinistro sia un Lavora- tore Dipendente Privato (con le caratteristiche previste al paragrafo “7.E - Persone Assicurate”), Italiana Assicurazioni corrisponderà il primo indennizzo verificatosi lo stato di disoccupazione e succes- sivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni 30 giorni di disoccupazione, fino ad un limite massimo di 10 Indennizzi Mensili; ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dall’indennizzo precedente.
Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che l’Assicurato al momento del sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi.
Il valore dell’indennizzo mensile (determinato tra 250 euro, 500 euro e 750 euro) è prescelto dall’assi- curato in sede di sottoscrizione del Contratto ed è indicato nel Modulo di Polizza (indennizzo mensile prescelto).
La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di Polizza.
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita del Posto di Lavoro, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Perdita del Posto di Lavoro se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere un Lavoratore Dipendente Privato con contratto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi.
Resta inteso che gli obblighi assunti da Italiana Assicurazioni nei confronti di ciascun Assicurato
cessano nel caso siano stati già liquidati 3 sinistri.
In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente si potrà procedere, mediante accordo tra l’Assicurato e la Società in alter- nativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dall’Assicurato e dalla Società e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assi- curazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remu- nera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
9. DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI
Le Coperture per Decesso dovuto a Infortunio, Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio e Perdita del Posto di Lavoro (quest’ultima relativa a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana) sono valide in tutto il mondo. Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e per Ricovero in Istituto di Cura valgono soltanto per i Sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea e della Svizzera.
Il rischio di decesso è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
L’assicurazione non comprende le conseguenze di:
• infortuni occorsi,
• malattie diagnosticate e/o che abbiano resi necessari cure mediche o esami clinici (strumentali o di laboratorio), prima dell’effetto dell’assicurazione
che sono dunque escluse dalle garanzie.
Non sono operanti le garanzie per i Sinistri causati da:
• dolo del Contraente /Assicurato o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di guerra, dichiarata o di fatto;
• azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontaria- mente dall’Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell’uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d’alcolismo acuto o cronico;
• infortunio di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone;
• partecipazione a corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti;
• partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo - spedizioni esplo- rative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo;
• stati patologici preesistenti o in essere alla data di decorrenza dell’assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
• patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
• malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente;
• malattie od infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professioni- stiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme;
• sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
• ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanente- mente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Inoltre le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura non sono operanti nei seguenti casi:
• Infortuni o Malattie derivanti da stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato;
• aborto volontario non terapeutico;
• conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavo- rativa fuori dai confini dell’Unione Europea e della Svizzera, salvo che ciò dipenda da una documenta- bile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
• mal di schiena e patologie assimilabili.
La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro è esclusa nei seguenti casi:
• i licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
• le dimissioni;
• i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
• licenziamenti tra congiunti (ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini) - l’esclusione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
opera anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria ed il congiunto sia socio e/o amministratore della società stessa;
• licenziamenti tra persone conviventi;
• le cessazioni, alla loro scadenza di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inseri- mento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente;
• i contratti di lavoro stipulati all’estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana);
• risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia o di anzianità”;
• risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizza- zione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
• le situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria.
10. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Italiana Assicurazioni S.p.A. corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio o della malattia. Se al momento del sinistro l’Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio o la malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già meno- mati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesi- stente, diminuendo proporzionalmente il valore dell’organo o dell’arto o dell’apparato.
La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’al- legato n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).
Beneficiario della presente Polizza è il Contraente /Assicurato.
In caso di decesso del Contraente /Assicurato dovuto esclusivamente ad infortunio, i beneficiari delle prestazioni di cui alla polizza sono espressamente designati nel Modulo di Polizza; in assenza di detta designazione specifica, i beneficiari saranno gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi del Contraente /Assicurato.
12. DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI – OBBLIGHI RELATIVI
Per consentire a Italiana Assicurazioni di effettuare una rapida valutazione del sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documenta- zione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del sinistro.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a:
• Italiana Assicurazioni S.p.A., xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx con le seguenti tempistiche:
– in caso di morte dovuta a infortunio entro sessanta giorni dalla data del decesso;
– nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro;
– nei casi di Inabilità Temporanea Totale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro;
– nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre quindici giorni dall’inizio del ricovero;
– nei casi di Perdita del Posto di Xxxxxx non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Oltre al modulo di sinistro è necessario inoltrare a Italiana Assicurazioni la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
• in relazione alla richiesta di indennizzo per Invalidità Totale e Permanente dovuta a infortunio:
– copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
– certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale;
– dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni a Italiana Assicurazioni;
– ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto.
La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissi- bile a beneficiari, eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’infortunato muore prima che l’indennizzo sia stato pagato, Italiana Assicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida ai beneficiari:
a) l’importo già concordato, o in alternativa,
b) l’importo offerto.
Se l’Assicurato muore prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in polizza, Italiana Assicurazioni liquida ai beneficiari, previa produzione del certificato di morte dell’Assicu- rato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dagli artt. 10 “criteri di indennizzabilità” e 12 “denuncia e liquidazione dei sinistri-obblighi relativi” delle Condizioni di Assicurazione, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dai beneficiari, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti ( a titolo esemplificativo certificato di invali- dità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.
• in relazione alla richiesta di indennizzo per Inabilità Totale Temporanea e Ricovero in Istituto di Cura:
– copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
– copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri o altra eventuale documentazione medica con certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea;
– i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea);
– documentazione che attesti, in caso di Inabilità Temporanea Totale, che alla data del sinistro l’Assicurato è un lavoratore autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al sinistro, partita IVA..)
– dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato;
– ogni documento inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesto all’Assicurato.
• In relazione alla richiesta di indennizzo per Perdita del Posto di Xxxxxx:
– copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
– copia della lettera di assunzione;
– copia della lettera di licenziamento;
– copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’im- piego o documento equipollente;
– ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
• in relazione alla richiesta di xxxxxxxxxx per decesso dovuto a infortunio, i beneficiari devono presentare:
– copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito tele- fonico della persona denunciante il decesso;
– certificato di morte dell’Assicurato;
– documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero;
– atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;
– qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la liquidazione ed esoneri Italiana Asscurazioni S.p.A. circa il reimpiego della quota spettante al minorenne;
– eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro, nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
Italiana Assicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Italiana Assicurazioni al Beneficiario.
REGISTRO 2°
ATTI PRIVATI E DEMANIO MILANO
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Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del c.c.
Mod. INF54341/FI
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - Tel. x00 00 000000 - Fax x00 00 0000000
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Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Xxxxxx X.0000 Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.