Definizione di Matrice dei rischi

Matrice dei rischi documento con il quale l’EA definisce e alloca i rischi tra ciascuna delle parti contrattuali in caso di affidamento in concessione.
Matrice dei rischi indica la tabella descrittiva che identifica i rischi della Concessione e ne cristallizza l’allocazione a ciascuna delle Parti, allegata alla Convenzione, sub G;
Matrice dei rischi che sintetizzi quanto contenuto nella convenzione relativamente alla suddivisione dei rischi del progetto17. L’allocazione dei rischi deve tendenzialmente seguire la logica secondo cui il rischio va af- fidato alla parte che è maggiormente in grado di controllarlo. Il concedente non deve quindi tentare di trasferire tutti i rischi al concessionario, poiché – se il rischio è riferito a un evento non controllabile dal concessionario – tale trasferimento potrebbe portare unica- mente a un aumento eccessivo del premio per il rischio e, di conseguenza, offerte meno competitive in fase di gara. Al contempo, il concessionario non deve rifiutarsi di assumere rischi che è in grado di controllare, poiché questo comporterebbe un indebolimento dei suoi incentivi a controllare tali rischi e, dunque, un peggioramento della performance con- trattuale. Come chiarito dalla Direttiva Concessioni, affinché si possa parlare di contratto di conces- sione il rischio operativo, inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato, che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta ovvero contestualmente da un rischio sul lato della domanda e su quello dell’offerta, e che com- porta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati o i costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi, deve rimanere in capo al soggetto privato. Garanzie pubbliche che indebitamente eliminino tale rischio non sono, quindi, ammissibili. Inoltre, la parte del rischio trasferito al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale, per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessio- nario non sia puramente nominale o trascurabile18. L’allocazione dei rischi deve essere effettuata in modo chiaro. In primo luogo, ciò contri- buisce a garantire maggiore certezza ai vari soggetti coinvolti. In secondo luogo, l’inseri- mento di clausole contrattuali che permettano di identificare chiaramente l’allocazione dei rischi tra partner privati e PA è funzionale all’obiettivo di assicurare la corretta classifica- zione, ai fini contabili, delle concessioni. Qualora si renda necessario mitigare gli effetti positivi/negativi di mercato dovuti a variabili esogene permanenti e/o persistenti, indipendenti dalla volontà delle parti, la convenzione potrà prevedere clausole di mitigazione del rischio di domanda in capo al concedente e, con- testualmente, clausole di benefit sharing a vantaggio dello stess...

Examples of Matrice dei rischi in a sentence

  • La disciplina della Concessione si fonda sul rispetto dell’Equilibrio Economico-Finanziario, cristallizzato nel PEF, sulla base dei presupposti e delle condizioni previsti nel medesimo PEF, nonché in ossequio all’allocazione dei rischi, riportata nella Matrice dei rischi, allegata alla Convenzione sub Allegato G.


More Definitions of Matrice dei rischi

Matrice dei rischi. Relazione di massimo 5 facciate formato UNI A4, scritte con font non inferiore a 11 punti, interlinea singola per sintetizzare le migliorie offerte. Potrà essere inoltre presentato un Relazione sulle modalità di monitoraggio della concessione: Relazione tecnica di massimo 10 facciate formato UNI A4, scritte con font non inferiore a 11 punti, interlinea singola. Potranno inoltre essere presentati un massimo di 2 allegati in formato massimo UNI A3. Relazione illustrante le caratteristiche del servizio e della gestione: Relazione tecnica di massimo 20 facciate formato UNI A4, scritte con font non inferiore a 11 punti, interlinea singola. Potranno inoltre essere presentati un massimo di 2 allegati in formato massimo UNI A3.
Matrice dei rischi documento redatto ai sensi della linea guida ANAC n. 9 ed annesso alla bozza di convenzione posta in Allegato 3 – sub 1. La matrice dei rischi individua altresì i soggetti sui quali ricade il rischio dell’esecuzione del contratto di concessione stesso oltre ad individuarne le modalità di mitigazione e ad individuare l’articolo del contratto nel quale è previsto il trattamento del rischio stesso.
Matrice dei rischi la matrice dei rischi allegato 4 al presente Capitolato, identificata quale strumento volto ad agevolare il processo di analisi e di valutazione dei rischi e a identificare le informazioni rilevanti al fine di procedere all’individuazione: delle diverse tipologie di rischio; delle possibili cause di accadimento degli eventi sfavorevoli; delle eventuali conseguenze per il progetto al verificarsi dei suddetti eventi; del soggetto (pubblico o privato) su cui ricadono gli effetti del fatto dannoso; delle conseguenze ipotizzabili per il soggetto (pubblico o privato) danneggiato; delle modalità di copertura/mitigazione del rischio.
Matrice dei rischi documento con il quale l’EA definisce e alloca i rischi tra ciascuna delle parti contrattuali in caso di affidamento in concessione. s) Obblighi di Servizio Pubblico (OSP): l’obbligo definito o individuato da un’autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso (Regolamento (CE) n. 1370/2007, art. 2, lett. e)). t) Parametro X: il parametro definito dalla delibera ART n. 120/2018 quale valore percentuale relativo al recupero di efficienza del costo operativo da assumere come riferimento, tenendo conto di tutti i fattori di contesto, per la fissazione di obiettivi di efficienza. u) Partecipante alla gara (PG): impresa di TPL che, in virtù del possesso dei requisiti definiti dall’EA nella pertinente documentazione di gara, partecipa alla procedura di affidamento formulando relativa offerta tecnica ed economica; v) Periodo regolatorio: periodo interno al tempo di vigenza del CdS, di durata massima pari a 5 anni, al termine del quale si effettua la verifica dell’equilibrio economico- finanziario e l’aggiornamento delle tariffe. w) Piano Economico-Finanziario (PEF): documento di programmazione della gestione, che contiene lo sviluppo temporale di dati e indicatori economici, patrimoniali e finanziari nel periodo di vigenza contrattuale. Il PEF può essere definito dall’EA (di seguito: PEF simulato) o dal PG in fase di offerta (di seguito: PEF di gara). x) Portatore di interesse (o stakeholder): soggetto, anche collettivo, interessato, direttamente o indirettamente, al buon funzionamento e ai risultati del servizio di trasporto pubblico locale. y) Relazione ex-art. 34: la relazione prevista dall’art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. nella quale gli EA “danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio”. z) Reti, impianti e infrastrutture: a titolo esemplificativo, i binari (per il trasporto ferroviario, metropolitano e tramviario) e le relative stazioni passeggeri, le autostazioni, gli spazi di fermata e i relativi cespiti...
Matrice dei rischi. Entità danno 1 2 3 4 Probabilità di accadimento Pertanto è possibile definire una scala di valori di Rischio: R > 9 ALTO 6 < R ≤ 9 MEDIO 2 < R ≤ 6 BASSO R ≤ 2 ACCETTABILE / TRASCURABILE La valutazione quantitativa viene inoltre svolta tutte le volte in cui sia possibile attribuire un parametro oggettivo al rischio, in base a criteri stabiliti da normativa specifiche (ad es. rumore, movimentazione manuale dei carichi, ecc.). Di seguito si riporta la tabella di correlazione tra livello di rischio e parametri derivanti da normative specifiche: TIPO DI RISCHIO (metodo/criterio) LIVELLO DI RISCHIO R > 9 6 < R ≤ 9 2 < R ≤ 6 R ≤ 2 Alto Medio Basso Accettabile Chimico Campionam enti Concentrazione > TLV Concentrazione > 50% TLV Concentrazion e <10% TLV Concentrazione < limite di rilevabilità Mod. Reg. Piemonte Molto Alto Alto Medio Modesto Irrilevante per la salute Mod. Reg. Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Lombardia Grave R > 80 Elevato 40 < R < 80 Superiore a Irrilevante per la Salute 21 < R < 40 Irrilevante per la salute R < 15 15 < R < 21 Rumore > 87 dB(A) 87 - 85 dB(A) 85 - 80 dB(A) < 80 dB(A) Vibrazioni Mano Braccio > 5 m/s2 5 – 2,5 m/s2 - < 2,5 m/s2 Corpo Intero > 1,15 m/s2 1,15 – 0,5 m/s2 - < 0,5 m/s2 Incendio (DM 10/03/1998) ELEVATO MEDIO BASSO - (DPR 151/2011) Categoria C Categoria B Categoria A - MMC Sollevamento (Indice NIOSH) > 1 0,85 – 1 < 0,85 Assenza di rischio ( < 3 Kg, movimentazioni sporadiche) Traino e spinta (Snook Xxxxxxxx) > 3 1,26 – 3 0,75 – 1,25 < 0,75 TIPO DI RISCHIO (metodo/criterio) LIVELLO DI RISCHIO R > 9 6 < R ≤ 9 2 < R ≤ 6 R ≤ 2 Movimenti ripetuti (Check List OCRA) > 22,5 11,1 – 22,5 7,5 – 11 < 7,5 Radiazioni ionizzanti (dose efficace al corpo intero) > 20 mSv/anno > = 6 mSv/anno <20 mSv/anno >1 mSv/anno <6 mSv/anno < = 1 mSv/anno Campi elettromagnetici > VLE > VA < VLE < VA Sorgenti giustificabili Comfort Microclimatico e Illuminotecnico INSUFFICIENTE ACCETTABILE BUONO OTTIMALE Biologico Alto Inaccettabile Medio Basso Accettabile Radiazioni ottiche > VLE Lavori frequenti in prossimità di sorgenti rilevanti > VLE Lavori occasionali in prossimità di sorgenti rilevanti < VLE Lavori abituali in prossimità di sorgenti poco rilevanti (inferiori ai limiti di esposizione di riferimento) Sorgenti giustificabili / Lavori occasionali e di breve durata in prossimità di sorgenti poco rilevanti (inferiori ai limiti di esposizione di riferimento) Stress Lavoro Correlato Val. Preliminare ALTO MEDIO BASSO Val. Approfondita GRAVE ELEVATO MODERATO ASSENTE

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  • Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro.