Definizione di Matrice dei rischi

Matrice dei rischi documento con il quale l’EA definisce e alloca i rischi tra ciascuna delle parti contrattuali in caso di affidamento in concessione.
Matrice dei rischi. Relazione di massimo 5 facciate formato UNI A4, scritte con font non inferiore a 11 punti, interlinea singola per sintetizzare le migliorie offerte. Potrà essere inoltre presentato un Relazione sulle modalità di monitoraggio della concessione: Relazione tecnica di massimo 10 facciate formato UNI A4, scritte con font non inferiore a 11 punti, interlinea singola. Potranno inoltre essere presentati un massimo di 2 allegati in formato massimo UNI A3. Relazione illustrante le caratteristiche del servizio e della gestione: Relazione tecnica di massimo 20 facciate formato UNI A4, scritte con font non inferiore a 11 punti, interlinea singola. Potranno inoltre essere presentati un massimo di 2 allegati in formato massimo UNI A3.
Matrice dei rischi. Entità danno 1 2 3 4 Probabilità di accadimento Pertanto è possibile definire una scala di valori di Rischio: R > 9 ALTO 6 < R ≤ 9 MEDIO 2 < R ≤ 6 BASSO R ≤ 2 ACCETTABILE / TRASCURABILE La valutazione quantitativa viene inoltre svolta tutte le volte in cui sia possibile attribuire un parametro oggettivo al rischio, in base a criteri stabiliti da normativa specifiche (ad es. rumore, movimentazione manuale dei carichi, ecc.). Di seguito si riporta la tabella di correlazione tra livello di rischio e parametri derivanti da normative specifiche: TIPO DI RISCHIO (metodo/criterio) LIVELLO DI RISCHIO R > 9 6 < R ≤ 9 2 < R ≤ 6 R ≤ 2 Alto Medio Basso Accettabile Chimico Campionam enti Concentrazione > TLV Concentrazione > 50% TLV Concentrazion e <10% TLV Concentrazione < limite di rilevabilità Mod. Reg. Piemonte Molto Alto Alto Medio Modesto Irrilevante per la salute Mod. Reg. Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Lombardia Grave R > 80 Elevato 40 < R < 80 Superiore a Irrilevante per la Salute 21 < R < 40 Irrilevante per la salute R < 15 15 < R < 21 Rumore > 87 dB(A) 87 - 85 dB(A) 85 - 80 dB(A) < 80 dB(A) Vibrazioni Mano Braccio > 5 m/s2 5 – 2,5 m/s2 - < 2,5 m/s2 Corpo Intero > 1,15 m/s2 1,15 – 0,5 m/s2 - < 0,5 m/s2 Incendio (DM 10/03/1998) ELEVATO MEDIO BASSO - (DPR 151/2011) Categoria C Categoria B Categoria A - MMC Sollevamento (Indice NIOSH) > 1 0,85 – 1 < 0,85 Assenza di rischio ( < 3 Kg, movimentazioni sporadiche) Traino e spinta (Snook Xxxxxxxx) > 3 1,26 – 3 0,75 – 1,25 < 0,75 TIPO DI RISCHIO (metodo/criterio) LIVELLO DI RISCHIO R > 9 6 < R ≤ 9 2 < R ≤ 6 R ≤ 2 Movimenti ripetuti (Check List OCRA) > 22,5 11,1 – 22,5 7,5 – 11 < 7,5 Radiazioni ionizzanti (dose efficace al corpo intero) > 20 mSv/anno > = 6 mSv/anno <20 mSv/anno >1 mSv/anno <6 mSv/anno < = 1 mSv/anno Campi elettromagnetici > VLE > VA < VLE < VA Sorgenti giustificabili Comfort Microclimatico e Illuminotecnico INSUFFICIENTE ACCETTABILE BUONO OTTIMALE Biologico Alto Inaccettabile Medio Basso Accettabile Radiazioni ottiche > VLE Lavori frequenti in prossimità di sorgenti rilevanti > VLE Lavori occasionali in prossimità di sorgenti rilevanti < VLE Lavori abituali in prossimità di sorgenti poco rilevanti (inferiori ai limiti di esposizione di riferimento) Sorgenti giustificabili / Lavori occasionali e di breve durata in prossimità di sorgenti poco rilevanti (inferiori ai limiti di esposizione di riferimento) Stress Lavoro Correlato Val. Preliminare ALTO MEDIO BASSO Val. Approfondita GRAVE ELEVATO MODERATO ASSENTE

Examples of Matrice dei rischi in a sentence

  • Matrice dei rischi, redatta come già evidenziato nei paragrafi precedenti in conformità con le linee guida Anac n.

  • Per le ipotesi di aumento dei tempi di progettazione e costruzione degli investimenti offerti in sede di gara l’allocazione dei rischi è disciplinata in conformità alla Matrice dei rischi.

  • Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Contratto per l’intero periodo di dieci anni di durata, le Parti procedono, acquisito il consuntivo dell’anno precedente, a confrontare i risultati previsionali annui riportati nel PEF con quelli consuntivi desumibili dal CER dell’esercizio in questione, al fine di determinare eventuali scostamenti rispetto alle stime del citato PEF, secondo le modalità riportate nell’Allegato 4 Matrice dei rischi.

  • Qualora le modifiche ai progetti di cui al precedente paragrafo comportino maggiori costi di costruzione rispetto ai valori previsti in sede di aggiudicazione il PEF sarà oggetto di Riequilibrio in conformità alla Matrice dei rischi (par.

  • Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento di cui al precedente comma 3, contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione non proceda, sarà computato a credito di Trenitalia l’importo corrispondente all’aumento atteso, anno per anno considerando l’effetto cumulato, secondo quanto previsto alla Matrice dei rischi.

  • Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento di cui al precedente comma 3, contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli, ARTCal compenserà con i meccanismi di cui alla Matrice dei rischi l’importo corrispondente all’aumento atteso – anno per anno; tale importo non è considerato nel calcolo di cui all’art.

  • La disciplina della Concessione si fonda sul rispetto dell’Equilibrio Economico-Finanziario, cristallizzato nel PEF, sulla base dei presupposti e delle condizioni previsti nel medesimo PEF, nonché in ossequio all’allocazione dei rischi, riportata nella Matrice dei rischi, allegata alla Convenzione sub Allegato G.

  • Rimane in capo al Concessionario l’obbligo di acquisire tutte le eventuali approvazioni necessarie (si veda Matrice dei rischi – rischi relativi al sito “approvazioni”).

  • Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, l’Offerta tecnica, l'Offerta economica, il Piano Economico Finanziario del Concessionario, e la Matrice dei rischi, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.

  • La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde ad ARTCal gli importi per l’integrale compensazione a Trenitalia delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF di cui al richiamato allegato 4, che possono essere stabiliti solo dalla Regione, secondo i meccanismi di cui alla Matrice dei rischi.


More Definitions of Matrice dei rischi

Matrice dei rischi indica la tabella descrittiva che identifica i rischi della Concessione e ne cristallizza l’allocazione a ciascuna delle Parti, allegata alla Convenzione, sub G;
Matrice dei rischi dettaglia le responsabilità per voci di costo/ricavo attribuendola alle Parti e definisce la metodologia di applicazione. Sulla base delle responsabilità così individuate, si procede alle rettifiche delle voci di costo/ricavo così come riportate nella contabilità regionale di cui al CER. Allo scopo Trenitalia invia annualmente una relazione degli scostamenti PEF/CER nella quale sono analizzati quelli superiori alle normali oscillazioni gestionali (+ 5% della voce oggetto di analisi).
Matrice dei rischi documento redatto ai sensi della linea guida ANAC n. 9 ed annesso alla bozza di convenzione posta in Allegato 3 – sub 1. La matrice dei rischi individua altresì i soggetti sui quali ricade il rischio dell’esecuzione del contratto di concessione stesso oltre ad individuarne le modalità di mitigazione e ad individuare l’articolo del contratto nel quale è previsto il trattamento del rischio stesso.
Matrice dei rischi documento con il quale l’EA definisce e alloca i rischi tra ciascuna delle parti contrattuali in caso di affidamento in concessione. s) Obblighi di Servizio Pubblico (OSP): l’obbligo definito o individuato da un’autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso (Regolamento (CE) n. 1370/2007, art. 2, lett. e)). t) Parametro X: il parametro definito dalla delibera ART n. 120/2018 quale valore percentuale relativo al recupero di efficienza del costo operativo da assumere come riferimento, tenendo conto di tutti i fattori di contesto, per la fissazione di obiettivi di efficienza. u) Partecipante alla gara (PG): impresa di TPL che, in virtù del possesso dei requisiti definiti dall’EA nella pertinente documentazione di gara, partecipa alla procedura di affidamento formulando relativa offerta tecnica ed economica; v) Periodo regolatorio: periodo interno al tempo di vigenza del CdS, di durata massima pari a 5 anni, al termine del quale si effettua la verifica dell’equilibrio economico- finanziario e l’aggiornamento delle tariffe. w) Piano Economico-Finanziario (PEF): documento di programmazione della gestione, che contiene lo sviluppo temporale di dati e indicatori economici, patrimoniali e finanziari nel periodo di vigenza contrattuale. Il PEF può essere definito dall’EA (di seguito: PEF simulato) o dal PG in fase di offerta (di seguito: PEF di gara). x) Portatore di interesse (o stakeholder): soggetto, anche collettivo, interessato, direttamente o indirettamente, al buon funzionamento e ai risultati del servizio di trasporto pubblico locale. y) Relazione ex-art. 34: la relazione prevista dall’art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. nella quale gli EA “danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio”. z) Reti, impianti e infrastrutture: a titolo esemplificativo, i binari (per il trasporto ferroviario, metropolitano e tramviario) e le relative stazioni passeggeri, le autostazioni, gli spazi di fermata e i relativi cespiti...
Matrice dei rischi che sintetizzi quanto contenuto nella convenzione relativamente alla suddivisione dei rischi del progetto17. L’allocazione dei rischi deve tendenzialmente seguire la logica secondo cui il rischio va af- fidato alla parte che è maggiormente in grado di controllarlo. Il concedente non deve quindi tentare di trasferire tutti i rischi al concessionario, poiché – se il rischio è riferito a un evento non controllabile dal concessionario – tale trasferimento potrebbe portare unica- mente a un aumento eccessivo del premio per il rischio e, di conseguenza, offerte meno competitive in fase di gara. Al contempo, il concessionario non deve rifiutarsi di assumere rischi che è in grado di controllare, poiché questo comporterebbe un indebolimento dei suoi incentivi a controllare tali rischi e, dunque, un peggioramento della performance con- trattuale. Come chiarito dalla Direttiva Concessioni, affinché si possa parlare di contratto di conces- sione il rischio operativo, inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato, che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta ovvero contestualmente da un rischio sul lato della domanda e su quello dell’offerta, e che com- porta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati o i costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi, deve rimanere in capo al soggetto privato. Garanzie pubbliche che indebitamente eliminino tale rischio non sono, quindi, ammissibili. Inoltre, la parte del rischio trasferito al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale, per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessio- nario non sia puramente nominale o trascurabile18. L’allocazione dei rischi deve essere effettuata in modo chiaro. In primo luogo, ciò contri- buisce a garantire maggiore certezza ai vari soggetti coinvolti. In secondo luogo, l’inseri- mento di clausole contrattuali che permettano di identificare chiaramente l’allocazione dei rischi tra partner privati e PA è funzionale all’obiettivo di assicurare la corretta classifica- zione, ai fini contabili, delle concessioni. Qualora si renda necessario mitigare gli effetti positivi/negativi di mercato dovuti a variabili esogene permanenti e/o persistenti, indipendenti dalla volontà delle parti, la convenzione potrà prevedere clausole di mitigazione del rischio di domanda in capo al concedente e, con- testualmente, clausole di benefit sharing a vantaggio dello stess...
Matrice dei rischi la matrice dei rischi allegato 4 al presente Capitolato, identificata quale strumento volto ad agevolare il processo di analisi e di valutazione dei rischi e a identificare le informazioni rilevanti al fine di procedere all’individuazione: delle diverse tipologie di rischio; delle possibili cause di accadimento degli eventi sfavorevoli; delle eventuali conseguenze per il progetto al verificarsi dei suddetti eventi; del soggetto (pubblico o privato) su cui ricadono gli effetti del fatto dannoso; delle conseguenze ipotizzabili per il soggetto (pubblico o privato) danneggiato; delle modalità di copertura/mitigazione del rischio.

Related to Matrice dei rischi

  • Profilo di rischio Il profilo di rischio del Comparto deve essere valutato in un orizzonte di investimento superiore a 5 anni. Gli investitori potenziali devono essere consapevoli che il patrimonio del Comparto è soggetto alle fluttuazioni dei mercati internazionali nonché ai rischi connessi agli investimenti nei valori mobiliari nei quali investe il Comparto. I principali rischi sostenuti dal Comparto sono: Il rischio connesso alla gestione discrezionale, il rischio di perdita in conto capitale, il rischio azionario, il rischio di cambio, il rischio connesso ai mercati emergenti, il rischio di tasso di interesse, il rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio connesso agli investimenti in Cina, il rischio connesso ai titoli ad alto rendimento, i rischi connessi all'investimento in obbligazioni contingent convertible (XxXx xxxx), il rischio connesso agli indici di materie prime, il rischio legato alla capitalizzazione di mercato, il rischio di controparte, il rischio di volatilità, i rischi connessi alle acquisizioni e cessioni temporanee di titoli, il rischio legale, il rischio connesso al reinvestimento del collaterale e il rischio di sostenibilità. I rischi summenzionati sono descritti in dettaglio nella sezione "Descrizione dei rischi" del presente prospetto informativo e nei relativi KID.

  • FATTORI DI RISCHIO devono essere letti congiuntamente agli ulteriori fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione nonché alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive. I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono a capitoli e paragrafi della Sezione di cui al Prospetto di Base ovvero del Documento di Registrazione. Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di Registrazione e dei documenti a disposizione del pubblico, nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base, nel Documento di Registrazione, ovvero di cui alle Condizioni Definitive.

  • Grado di rischio Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la Fondo interno/OICR/Linea/Combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può anche essere contenuto. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Codice dei contratti pubblici X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

  • Rischio di cambio per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;

  • Classe di rischio Medio Orizzonte temporale consigliato: Medio Termine *Per maggiori informazioni si rinvia ai Prospetti degli OICR consegnati al momento della sottoscrizione del Contratto e disponibili sia sul sito internet della Società di Gestione che sul sito internet della Società ** Per giorno lavorativo non si intende il sabato, la domenica, i giorni di festa nazionale e i giorni di chiusura della Compa- gnia (pubblicati sul sito della Compagnia stessa) o di chiusura del mercato di riferimento del fondo. Nel caso in cui la valuta degli OICR esterni sia diversa dall’Euro, la Società converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea relativi al “giorno di valorizzazione della quota”.

  • Codice dei contratti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

  • Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

  • Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

  • Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

  • Rischi sempre esistenti • Rischio emittente • Rischio di mercato • Rischio di liquidità • Rischi collegati alla complessità /struttura del prodotto di investimento • esistenti, se il prodotto presenta le relative caratteristiche • Rischio di cambio in caso di prodotti in valuta estera • Bail-in in caso di diritti emessi da banche o imprese di investimento all'interno dell'UE • Rischi legati a paesi terzi • Rischio legato alla partecipazione sproporzionata allo sviluppo dell'indice di riferimento (leva) Di norma, i diritti sono negoziati nella sede di negoziazione in cui è scambiato il titolo azionario. In casi eccezionali, possono essere negoziati anche altrove.

  • Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

  • Codice della Strada il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;

  • Destinazione dei proventi Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

  • Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.

  • sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

  • Danno extracontrattuale È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.

  • Aggravamento del rischio variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

  • Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto.

  • Fabbricato il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Modulo di Adesione il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

  • Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;