Contratto di assicurazione multigaranzia per l’attività commerciale
Polizza Commerciante
Convenzione Federottica
Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione multigaranzia per l’attività commerciale
Il presente Fascicolo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione 06/2013
ASSICURAZIONE
Collettiva Commerciante
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Aggiornata al 30/06/2013.
A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 00000 Xxxxxx – Italia
c) Telefono 02/397161 – fax 02/0000000 - Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all’albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 327 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 177%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.
La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.
AVVERTENZA: anche se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo sia il Contraente che Italiana Assicurazioni hanno la facoltà di annullarne l’efficacia. La disdetta può essere effettuata, mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli si rimanda all’articolo 1.7 delle Condizioni Contrattuali.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il prodotto “Commerciante” contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la propria attività commerciale.
Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte in sezioni a seconda della tipologia. Xxxxxxx operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.
Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.
• SEZIONE INCENDIO. E’ possibile assicurare in questa sezione i danni al negozio, alle merci, all’attrezzatura e all’arredamento provocati da incendio o da altre cause quali ad esempio l’esplosione, l’urto di un veicolo, il fumo, la caduta di aeromobili, nonché talune spese che possono derivare dal sinistro.
Nella scheda di polizza sono indicate le somme assicurate a copertura dei beni. Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le condizioni di assicurazione dall’Art. 2.1 all’Art. 2.12
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell’Art. 2.2 “Esclusioni” e nell’Art. 2.12 “Limiti di indennizzo”, nonché in alcune definizioni del glossario.
AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dagli Artt. 2.10 “Franchigie” e 2.11 “Scoperti” delle Condizioni Contrattuali.
• SEZIONE FURTO. E’ possibile assicurare in questa sezione i danni al contenuto provocati da furto, rapina ed estorsione avvenuti nei locali nei quali si svolge la propria attività lavorativa.
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall’Art. 3.1 all’Art. 3.11.
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell’Art. 3.2 “Esclusioni”, nell’Art. 3.5 “Mezzi di chiusura”, nell’Art. 3.6 “Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro” e nell’Art. 3.11 “Limiti di indennizzo”, nonché in alcune definizioni del glossario.
AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dagli Artt. 3.9 “Franchigie” e 3.10 “Scoperti” delle Condizioni Contrattuali.
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto dalla Società in caso di sinistro occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali la Società interviene.
Esempi di applicazione franchigia e limite di indennizzo:
A | B | C | |
Entità del danno | € 750 | € 1.500 | € 3.000 |
Scoperto 20% con il minimo di € 200 | € 200 | € 300 | € 600 |
Limite di massimo risarcimento | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 |
Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (ottenuto sottraendo da € 750 lo scoperto minimo di €200; non opera il limite di massimo risarcimento).
Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (ottenuto sottraendo da € 1.500 il 20% di scoperto; non opera il limite di xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (ottenuto sottraendo da € 3.000 il 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di massimo risarcimento).
Esempio di applicazione del massimale di polizza:
Entità del danno | € 250.000 | € 600.000 | € 1.500.000 |
Massimale di polizza | € 600.000 | € 600.000 | € 600.000 |
Danno risarcibile a carico della Compagnia | € 250.000 | € 600.000 | € 600.000 |
Danno a carico dell’Assicurato | € 0 | € 0 | € 900.000 |
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ
Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione secondo l’Art. 1.1 delle Condizioni Contrattuali e gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, Artt. 1.4 e 1.5 delle Condizioni Contrattuali.
Esempio di aggravamento del rischio: nell’ambito della copertura incendio del fabbricato possono essere considerati aggravamento di rischio eventuali interventi che modifichino la destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio da vendita di prodotti alimentari a negozio di arredamento); nell’ambito della copertura furto può essere considerato aggravamento di rischio la modifica della tipologia di merce in deposito (ad esempio da negozio di occhiali e negozio di foto ottica).
6. PREMI
Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata nella scheda di polizza. Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 30 giorni, fermo restando, al termine del contratto, quanto illustrato precedentemente in fatto di tacito rinnovo e disdetta.
È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
– denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
– assegni bancari e circolari;
– bonifici bancari;
– bollettini postali;
– bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).
AVVERTENZA: la Società o l’intermediario, in base a proprie insindacabili valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.
7. INDICIZZAZIONE
Il contratto non è soggetto ad indicizzazione come da Art. 1.11 “Adeguamento automatico ISTAT” delle Condizioni Contrattuali.
8. RIVALSE
AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro tranne per i casi previsti dagli Artt. 2.6
9. DIRITTO DI RECESSO
AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dalle garanzie previste all’articolo 2.9 “Eventi sociopolitici” e “Terrorismo.
Il Contraente ha la facoltà, con preavviso di almeno sessanta trenta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.
10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
12. REGIME FISCALE
Aliquota applicabile al contratto:
Per tutte le sezioni: 21,25% + 1% antiracket
Resta ferma l’applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge. Non è possibile assicurare rischi ubicati all’estero.
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nella sezione “Norme che regolano la liquidazione dei danni” agli articoli:
– dal 4.1 al 4.9 per le sezioni “Incendio”, “Furto” e nella sezione “Cosa fare in caso di sinistro” dall’Art. 5.1.
AVVERTENZA: in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati per la rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell’evento, osservando alcune prescrizioni, come previsto nelle Condizioni Contrattuali.
14. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano, 18 – 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800–101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00 00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.
15. ARBITRATO
AVVERTENZA
nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:
ADDETTI
Il titolare dell’esercizio, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti e chiunque altro, regolarmente acquisito a termini di legge, presti la sua opera nell’esercizio stesso per lo svolgimento dell’attività, esclusi appaltatori e loro dipendenti.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Elaboratori elettronici, unità centrali (compreso software di base) e periferiche, personal computers nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione, registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d’allarme o antintrusione in genere, strumenti professionali elettrici ed elettronici. Sono escluse le apparecchiature ad impiego mobile, ovvero le apparecchiature elettroniche che possono essere usate in luogo diverso dall’ubicazione indicata in polizza, nonchè: telefoni cellulari, macchine fotografiche e videocamere.
ARREDAMENTO
Mobilio e arredamento in genere dell’esercizio, scaffalature, articoli di cancelleria e stampati, indumenti ed effetti personali dell’Assicurato e degli addetti e quant’altro inerente l’attività assicurata non espressamente menzionato nelle altre “definizioni”. Sono comprese aggiunte e migliorie apportate dal locatario al fabbricato tenuto in locazione.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione (associato a Federottica)
ATTIVITÀ
Attività economica organizzata per la vendita di beni al dettaglio e/o all’ingrosso e/o per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande e/o per la prestazione di opere o servizi come descritta nella scheda di polizza. Sono ammessi purché complementari e accessori all’attività principale laboratori per adattamenti e riparazioni.
ATTREZZATURA
Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, serbatoi e tubazioni, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; attrezzature e altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato. Sono comprese apparecchiature elettroniche o moduli con componenti elettronici collegati o al servizio delle cose indicate.
CONTENUTO
L’insieme delle cose inerenti all’attività e situate nell’ambito dell’ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà dell’Assicurato o di terzi, poste nei locali e negli eventuali annessi uffici, depositi e/o dipendenze, anche non comunicanti ed ascrivibili alle seguenti voci:
– arredamento;
– attrezzatura;
– oggetti pregiati;
– gioielli e preziosi;
– valori;
– merci;
– apparecchiature elettroniche.
– materiale ottico
– lenti
– occhiali e montature
Limitatamente alla Sezione Incendio l’attrezzatura e le merci sono garantite anche all’aperto, nell’ambito dell’esercizio.
Limitatamente alla Sezione Furto:
– gli oggetti pregiati sono assicurati esclusivamente all’interno dei locali adibiti ad esercizio commerciale;
– sono esclusi dall’assicurazione gioielli, preziosi e pellicce, nonché oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti.
– non sono considerate merci le cose comprese nella definizione valori.
Limitatamente alle sezioni Incendio e Furto sono escluse le apparecchiature elettroniche qualora per le stesse sia operante la sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto (FEDEROTTICA)
DATI
Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
Ogni dispositivo atto a proteggere le apparecchiature elettroniche dai fenomeni elettrici provenienti dall’esterno.
ESERCIZIO COMMERCIALE
I locali, le installazioni, gli spazi recintati e le aree adiacenti e/o pertinenti dove si svolge l’attività, nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza.
ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
– a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
– per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del X.X. x. 000 del 6.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A. È tollerata l’esistenza di Kg 1 di esplodenti.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.
ESTORSIONE
Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l’Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l’Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all’interno dei locali dell’esercizio.
FABBRICATO
Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono il rischio, costruite con caratteristiche non difformi in modo peggiorativo dalle seguenti: strutture portanti, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, solai e armatura del tetto comunque costruiti. Non hanno influenza nella valutazione del rischio:
1. le strutture portanti verticali in materiali diversi da quelli indicati purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell’area coperta;
2. le porzioni di pareti esterne e coperture in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
3. le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, cancelli, recinzioni e muri di contenimento, purché realizzati negli spazi adiacenti, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Limitatamente alla Sezione Incendio sono esclusi: l’area, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali, i relativi impianti e installazioni, le attrezzature sportive e per giochi, nonché tutte le condutture interrate e quanto compreso nella definizione di contenuto. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e i costi per le parcelle professionali che l’Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.
Limitatamente alla Sezione Furto qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in laterizi, calcestruzzo, cemento, vetrocemento armato.
FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
FRANCHIGIA
La parte di indennizzo o risarcimento che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO
Impossessamento di cosa mobile altrui sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GIOIELLI E PREZIOSI
Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni.
IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO O RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
Nota Informativa 7 di 10
– gas combustibili;
– liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
– ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
– sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
– sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. E' tollerata l'esistenza di kg 350 di infiammabili, non si tiene conto di quelli contenuti in serbatoi completamente interrati.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
MERCI
Merci, materie prime, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali; compresi esplodenti, infiammabili e merci speciali per un quantitativo non superiore a quello tollerato nelle rispettive definizioni.
MERCI SPECIALI
Si considerano convenzionalmente merci speciali:
– celluloide (grezza ed oggetti di);
– espansite;
– schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; – materie plastiche espanse o alveolari;
– imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. E’ tollerata l’esistenza di kg 200 di merci speciali.
MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI
Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a Kg. 200 deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
OGGETTI PREGIATI
Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi gioielli e preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria.
POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.
RAPINA
Sottrazione di beni, preziosi e valori mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
REGOLA PROPORZIONALE
È la regola per cui se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.
SCOPERTO
La parte di indennizzo o di risarcimento, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Contrattuali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.
SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
SOMMA ASSICURATA
Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l’assicurazione. Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.
TETTO
Il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
VALORE ALLO STATO D’USO
1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili.
2. per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
VALORE A NUOVO
1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
2. per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. L’assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati e contenuto.
VALORE COMMERCIALE
Il valore di mercato di una cosa in comune commercio esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Nelle attività produttive le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
VALORE NOMINALE
L’importo indicato sui valori.
VALORI
Denaro, carte valori e titoli di credito, valori bollati, fustelle, buoni premio, ticket, buoni sconto, titoli di viaggio e schede telefoniche.
VEICOLI
I mezzi indicati dall’art.47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n.285 e successive modifiche e/o integrazioni). I veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla definizione di Contenuto e quindi non assicurati. Qualora l’attività preveda la vendita, la riparazione e/o commercializzazione di veicoli iscritti al P.R.A., questi si intendono ricompresi nella definizione di “merci”.
VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.
Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Nota Informativa 10 di 10
ASSICURAZIONE COLLETTIVA COMMERCIANTE
CONDIZIONI CONTRATTUALI
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello MULTI57131/AFO, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario, e della scheda di polizza modello MULTI57130/AFO riportante le somme assicurate.
Con la firma della scheda di polizza modello MULTI57130/AFO il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello MULTI57131/AFO.
Aggiornate al 30/06/2013
GARANZIE
Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alle Sezioni:
– Incendio
– Furto
Diventano operanti le garanzie per le quali siano stati espressamente indicati i dovuti riferimenti e importi nelle rispettive caselle della scheda di polizza modello MULTI57130/AFO.
Condizioni Contrattuali 1 di 2
DEFINIZIONI | Pag. | 3 |
NORME GENERALI | “ | 8 |
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO | “ | 11 |
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO | “ | 16 |
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI | “ | 19 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | “ | 22 |
Condizioni Contrattuali 2 di 22 Indice
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
ADDETTI
Il titolare dell’esercizio, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti e chiunque altro, regolarmente acquisito a termini di legge, presti la sua opera nell’esercizio stesso per lo svolgimento dell’attività, esclusi appaltatori e loro dipendenti.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Elaboratori elettronici, unità centrali (compreso software di base) e periferiche, personal computers nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione, registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d’allarme o antintrusione in genere, strumenti professionali elettrici ed elettronici. Sono escluse le apparecchiature ad impiego mobile, ovvero le apparecchiature elettroniche che possono essere usate in luogo diverso dall’ubicazione indicata in polizza, nonchè: telefoni cellulari, macchine fotografiche e videocamere.
ARREDAMENTO
Mobilio e arredamento in genere dell’esercizio, scaffalature, articoli di cancelleria e stampati, indumenti ed effetti personali dell’Assicurato e degli addetti e quant’altro inerente l’attività assicurata non espressamente menzionato nelle altre “definizioni”. Sono comprese aggiunte e migliorie apportate dal locatario al fabbricato tenuto in locazione.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione (associato a Federottica)
ATTIVITÀ
Attività economica organizzata per la vendita di beni al dettaglio e/o all’ingrosso e/o per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande e/o per la prestazione di opere o servizi come descritta nella scheda di polizza. Sono ammessi purché complementari e accessori all’attività principale laboratori per adattamenti e riparazioni.
ATTREZZATURA
Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, serbatoi e tubazioni, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; attrezzature e altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato. Sono comprese apparecchiature elettroniche o moduli con componenti elettronici collegati o al servizio delle cose indicate.
CONTENUTO
L’insieme delle cose inerenti all’attività e situate nell’ambito dell’ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà dell’Assicurato o di terzi, poste nei locali e negli eventuali annessi uffici, depositi e/o dipendenze, anche non comunicanti ed ascrivibili alle seguenti voci:
– arredamento;
– attrezzatura;
– oggetti pregiati;
– gioielli e preziosi;
– valori;
– merci;
– apparecchiature elettroniche.
– materiale ottico
– lenti
– occhiali e montature
Limitatamente alla Sezione Incendio l’attrezzatura e le merci sono garantite anche all’aperto, nell’ambito dell’esercizio.
Limitatamente alla Sezione Furto:
– gli oggetti pregiati sono assicurati esclusivamente all’interno dei locali adibiti ad esercizio commerciale;
– sono esclusi dall’assicurazione gioielli, preziosi e pellicce, nonché oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti.
– non sono considerate merci le cose comprese nella definizione valori.
Limitatamente alle sezioni Incendio e Furto sono escluse le apparecchiature elettroniche qualora per le stesse sia operante la sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto. (FEDEROTTICA)
DATI
Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
Ogni dispositivo atto a proteggere le apparecchiature elettroniche dai fenomeni elettrici provenienti dall’esterno.
ESERCIZIO COMMERCIALE
I locali, le installazioni, gli spazi recintati e le aree adiacenti e/o pertinenti dove si svolge l’attività, nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza.
ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
– a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
– per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del X.X. x. 000 del 6.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A. È tollerata l’esistenza di Kg 1 di esplodenti.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.
ESTORSIONE
Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l’Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l’Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all’interno dei locali dell’esercizio.
FABBRICATO
Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono il rischio, costruite con caratteristiche non difformi in modo peggiorativo dalle seguenti: strutture portanti, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, solai e armatura del tetto comunque costruiti. Non hanno influenza nella valutazione del rischio:
1. le strutture portanti verticali in materiali diversi da quelli indicati purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell’area coperta;
2. le porzioni di pareti esterne e coperture in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
3. le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, cancelli, recinzioni e muri di contenimento, purché realizzati negli spazi adiacenti, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Limitatamente alla Sezione Incendio sono esclusi: l’area, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali, i relativi impianti e installazioni, le attrezzature sportive e per giochi, nonché tutte le condutture interrate e quanto compreso nella definizione di contenuto. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e i costi per le parcelle professionali che l’Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.
Limitatamente alla Sezione Furto qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in laterizi, calcestruzzo, cemento, vetrocemento armato.
FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
FRANCHIGIA
La parte di indennizzo o risarcimento che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO
Impossessamento di cosa mobile altrui sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GIOIELLI E PREZIOSI
Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni.
IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO O RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
– gas combustibili;
– liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
– ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
– sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
– sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. E' tollerata l'esistenza di kg 350 di infiammabili, non si tiene conto di quelli contenuti in serbatoi completamente interrati.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
MERCI
Merci, materie prime, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali; compresi esplodenti, infiammabili e merci speciali per un quantitativo non superiore a quello tollerato nelle rispettive definizioni.
MERCI SPECIALI
Si considerano convenzionalmente merci speciali:
– celluloide (grezza ed oggetti di);
– espansite;
– schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; – materie plastiche espanse o alveolari;
– imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. E’ tollerata l’esistenza di kg 200 di merci speciali.
MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI
Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a Kg. 200 deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
OGGETTI PREGIATI
Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi gioielli e preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria.
POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.
RAPINA
Sottrazione di beni, preziosi e valori mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
REGOLA PROPORZIONALE
È la regola per cui se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.
SCOPERTO
La parte di indennizzo o di risarcimento, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Contrattuali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.
SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
SOMMA ASSICURATA
Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l’assicurazione. Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.
TETTO
Il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
VALORE ALLO STATO D’USO
1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili.
2. per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
VALORE A NUOVO
1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
2. per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. L’assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati e contenuto.
VALORE COMMERCIALE
Il valore di mercato di una cosa in comune commercio esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Nelle attività produttive le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
VALORE NOMINALE
L’importo indicato sui valori.
VALORI
Denaro, carte valori e titoli di credito, valori bollati, fustelle, buoni premio, ticket, buoni sconto, titoli di viaggio e schede telefoniche.
VEICOLI
I mezzi indicati dall’art.47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n.285 e successive modifiche e/o integrazioni). I veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla definizione di Contenuto e quindi non assicurati. Qualora l’attività preveda la vendita, la riparazione e/o commercializzazione di veicoli iscritti al P.R.A., questi si intendono ricompresi nella definizione di “merci”.
VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
PREMESSA - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, il Contraente si impegna a consegnare loro, al momento dell'ingresso in assicurazione, il presente fascicolo informativo.
Il Contraente si obbliga inoltre, qualora siano a lui comunicate da Italiana Assicurazioni, a rendere note tempestivamente agli Assicurati le informazioni riferibili a eventuali cessazioni di agenzia, assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario o ad una nuova impresa, modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale dell'impresa, casi di scissione o di fusione con un'altra impresa.
DEFINIZIONE DI CONTRAENTE E ASSICURATO
la FEDEROTTICA nella qualità del Committente del progetto affidato all’ITALIANA ASSICURAZIONI sottoscrive il presente contratto per gli Associati aderenti alla propria organizzazione ed alla copertura di cui al presente contratto, in regola con il pagamento del rinnovo delle quote associative.
<omissis>
COMUNICAZIONI
Viene convenuto che le comunicazioni, dichiarazioni e rapporti inerenti alla presente polizza devono trasmettersi dall’una all’altra parte per il tramite dell’ITALIANA ASSICURAZIONI SPA Agenzia Piacenza Romagnosi, Xxx Xxxxxxxxx x. 00 Xxxxxxxx, telefono 0000.000000 fax 0000.000000 mail xxxxxxxxxxxxxxxxx.000@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.
1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Italiana Assicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
<omissis>
1.3 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Condizioni Contrattuali 8 di 22 Norme Generali
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.
1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
1.6 - ALTRE ASSICURAZIONI
Qualora esista o venga stipulata altra assicurazione per lo stesso rischio dal singolo operatore associato, la presente copertura sarà operante a secondo rischio per l’eccedenza dei massimali dell’altra copertura.
In caso di annullamento o inefficacia totale o parziale dell’altra polizza, la presente sarà invece operante quale primo rischio.
1.7 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
1.8 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
1.9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
1.10 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
1.11 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT
La polizza non è indicizzata.
1.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
1.13 - ATTIVITÀ E CATEGORIA DI RISCHIO
Il Contraente ai fini dell’operatività dell’assicurazione dichiara che l’attività esercitata dai propri associati/assicurati corrisponde a esercente negozio di occhiali (escluso articoli ed apparecchi tecnici e scientifici di fotografie e ottica).
1.14 - OPZIONI COPERTURA ASSICURATIVA MASSIMALI E RELATIVO PREMIO
Garanzie prestate:
SEZIONE INCENDIO
− Garanzia base su Contenuto
− Garanzia base su Fabbricato
− Ricorso Terzi
− Eventi speciali
SEZIONE FURTO
− Garanzia base su Contenuto
− Impianto d’allarme (se espressamente richiamato)
Condizioni Contrattuali 9 di 22 Norme Generali
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SOMME ASSICURATE OPZIONE “A” PREMIO ANNUO PRO CAPITE COMPRESO TASSE € 200,00
Si precisa che le somme sono espresse in euro, che il premio annuo è pro capite e che è dovuto per intero a prescindere dalla data di adesione dell’assicurato associato.
SEZIONE INCENDIO – garanzia a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
− | Fabbricato o Rischio locativo | euro 50.000,00 |
− | Contenuto dell’esercizio | euro 50.000,00 |
− | Ricorso Terzi | euro 50.000,00 |
SEZIONE FURTO – garanzia a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
− Contenuto euro 15.000,00
SOMME ASSICURATE FORMA “B” PREMIO ANNUO PRO CAPITE COMPRESO TASSE € 300,00
Si precisa che le somme sono espresse in euro, che il premio annuo è pro capite e che è dovuto per intero a prescindere dalla data di adesione dell’assicurato associato.
SEZIONE INCENDIO – garanzia a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
− | Fabbricato o Rischio locativo | euro 50.000,00 |
− | Contenuto dell’esercizio | euro 50.000,00 |
− | Ricorso Terzi | euro 50.000,00 |
SEZIONE FURTO – garanzia a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
− Contenuto euro 25.000,00
1.15 - REGOLAZIONE PREMIO
<omissis>
Eventuali nuovi assicurati (punti vendita associati assicurati) che entrino in copertura in corso d’anno dovranno essere tempestivamente registrati sugli appositi documenti probatori societari, consultabili a semplice richiesta dalla Società, e per questi soggetti la copertura decorre dalle ore 24 della data di tale registrazione.
o<omissis>
In assenza del pagamento della regolazione del premio la garanzia prestata resta sospesa e trova applicazione il disposto dell’articolo 1901, comma II, del C.C..
In difetto a una delle norme previste dal presente articolo si applicheranno comunque le disposizioni di legge.
<omissis>.
Per avere diritto alle prestazioni assicurative è necessario essere entrati in garanzia in data certa antecedente all’evento che ha generato il sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, fatto salvo quanto previsto in merito al “Pagamento del premio”.
Condizioni Contrattuali 10 di 22 Norme Generali
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
2. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO
2.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell’Assicurato, causati da:
1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
6. onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. urto veicoli stradali, non appartenenti e non in uso all’Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via;
8. rovina di ascensori e montacarichi;
9. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
La Società indennizza altresì:
10. i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;
11. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 mt. da esse;
12. le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
13. le spese per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare il contenuto non danneggiato, necessariamente sostenute per consentire il ripristino del fabbricato danneggiato;
14. le spese per riparare i danni arrecati alle cose assicurate:
– per ordine delle Autorità;
– dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole;
allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
15. gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
16. le spese documentate per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene e simili liquidi infiammabili) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso;
Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 2.10, 2.11 e 2.12
2.2 - ESCLUSIONI
La Società non indennizza i danni:
1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
4. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti, da inondazioni;
5. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
6. di scoppio o implosione alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato, se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale.
Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita o Condizione facoltativa, i danni:
7. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
8. causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;
9. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
10. indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
2.3 – ENTI IN LEASING
A parziale deroga dell’art. 2.1 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.
2.4 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE
L’assicurazione è prestata:
1. sul fabbricato: per il valore a nuovo, con il limite del doppio del valore allo stato d’uso.
2. sul contenuto: per il valore a nuovo, con il limite del doppio del valore allo stato d’uso.
Fanno eccezione:
a. merci, oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l’assicurazione è prestata per il valore commerciale;
b. valori, sui quali l’assicurazione è prestata per il valore nominale.
2.5 – BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/ Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
2.6 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 C.C. verso:
– le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
– le società controllanti, controllate e collegate;
– i clienti;
– i fornitori di merci; purché l’Assicurato a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
2.7 – RISCHIO LOCATIVO
Qualora l’Associato assicurato svolga la propria attività in locali in affitto, la Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Condizioni Contrattuali e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
2.8 – RICORSO TERZI
La Società tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni:
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
– le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art.1917 C.C.
CONDIZIONI FACOLTATIVE OPERANTI
Operanti sugli enti assicurati, a parziale deroga dell’art. 2.2. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 2.10, 2.11 e 2.12.
2.9 – EVENTI SPECIALI EVENTI SOCIOPOLITICI La Società indennizza:
1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell’Associato Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.
La Società non indennizza i danni :
a. di inondazione o frana;
b. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
f. di scritte o imbrattamenti esterni ai locali;
g. di terrorismo.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, da conteggiarsi sulla base del 15% del premio relativo alla presente garanzia facoltativa per il periodo di rischio non corso.
TERRORISMO
Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia “Eventi sociopolitici”.
La Società indennizza:
1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.
La Società non indennizza i danni di contaminazione da:
a. sostanze chimiche e biologiche;
b. virus informatici di qualsiasi tipo.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, da conteggiarsi sulla base del 5% del premio relativo alla presente garanzia facoltativa per il periodo di rischio non corso.
Condizioni Contrattuali 13 di 22 Sezione Incendio
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
EVENTI ATMOSFERICI
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati:
1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento verificatosi all’interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
a. causati da:
– intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
– fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
– mareggiata e penetrazione di acqua marina;
– formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
– gelo, sovraccarico di neve;
– cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
b. subiti da:
– alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
– recinti non in muratura, cancelli, camini, cavi aerei, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;
– enti all’aperto, ad eccezione di: serbatoi, impianti fissi per natura e destinazione;
– fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
– serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
– manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento e cemento-amianto, per effetto di grandine.
ACQUA CONDOTTA
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.
La Società non indennizza:
a. i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
b. le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
OCCLUSIONE DI CONDUTTURE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua conseguente alla occlusione di condutture esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati escluse quelle di raccolta e deflusso dell’acqua piovana. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria.
ORDIGNI ESPLOSIVI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia “Eventi Sociopolitici”. Il presente articolo opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto.
FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI INDENNIZZO
2.10 – FRANCHIGIE
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:
– euro 100 per le garanzie “Acqua condotta”, “Occlusione di condutture” e “Danni elettrici”;
– euro 250 per le garanzie “Eventi Sociopolitici”, “Terrorismo”, “Eventi atmosferici”, “Ordigni esplosivi”, “Ricerca del guasto e ripristino fabbricato”;
– euro 1.000 per la garanzia “Grandine su parti di fabbricati”.
2.11 – SCOPERTI
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro del:
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
– 10% con il minimo di euro 2.500 per la garanzia “Sovraccarico neve”;
– 20% con il minimo di euro 100 per la partita “Merci in refrigerazione”;
– 20% con il minimo di euro 1.500 per la garanzia “Acqua condotta” relativamente alle merci poste in locali interrati o seminterrati.
2.12 – LIMITI DI INDENNIZZO
In nessun caso la Società pagherà: per singolo sinistro, importo superiore a:
– 70% della somma assicurata per le garanzie “Eventi sociopolitici” ed “Eventi atmosferici”;
– 50% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 25.000 per singolo oggetto pregiato;
– 10% dell’indennizzo per le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
– 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 25.000 per gioielli e preziosi;
– 5% dell’indennizzo con il massimo di euro 1.500 per gli onorari di competenza del Perito;
– 5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per valori;
– euro 2.500 per le spese per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare il contenuto; per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a:
– 70% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500.000 per la garanzia “Terrorismo”;
– 30% della somma assicurata alla partita fabbricato per la garanzia “Sovraccarico neve”;
– 10% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di euro 15.000 per la garanzia “Grandine su parti di fabbricati”; – euro 10.000 complessivamente per infiammabili e merci speciali;
– euro 3.000 per le garanzie “Occlusione di condutture” e “Ricerca del guasto e ripristino fabbricato”.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO
3.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell’Assicurato, causati da:
1. furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti;
2. rapina ed estorsione.
L’assicurazione è estesa ai furti commessi:
3. attraverso maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
4. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;
5. con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio;
6. dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze:
– il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
– il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l’addetto sia stato denunciato all’Autorità competente.
Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell’estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, o l’estorsione o per tentare di commetterli.
La Società indennizza altresì:
7. i danni da furto, rapina, estorsione dei valori contenuti nei locali dell’esercizio;
8. i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati;
9. gli atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. La presente garanzia non è operante se prestata con analoga copertura della medesima Società.
Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 3.9, 3.10 e 3.11
3.2 - ESCLUSIONI
La Società non indennizza i danni:
1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
a. Assicurato, Amministratori o Soci a responsabilità illimitata;
b. persone che abitano con quelle indicate al punto a. od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
c. incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
d. persone legate a quelle indicate al punto a. da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
4. di ammanchi di qualsiasi genere;
5. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai valori, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
6. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa, i danni:
7. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
3.3 – ENTI IN LEASING
A parziale deroga dell’art. 3.1 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.
3.4 – VALORI DELLE COSE ASSICURATE
L’assicurazione è prestata sul contenuto per il valore a nuovo, con il limite del doppio del valore allo stato d’uso.
Fanno eccezione:
– merci e oggetti pregiati, materiale ottico,lenti, occhiali, sui quali l’assicurazione è prestata per il valore di acquisto da parte dell’ottico, comprovato da fatturazione, come da definizione di pag.7 di 22;
– valori, sui quali l’assicurazione è prestata per il valore nominale.
3.5 – MEZZI DI CHIUSURA
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’operatività della Sezione, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:
a. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
b. se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.
Per la presente condizione possono pertanto operare, se previsti, gli scoperti esposti all’art. 4.18.
3.6 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO
In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Il capitale si intende reintegrato all’atto del pagamento del rinnovo contrattuale.
3.7 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione. dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro,la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia la facoltà
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
CONDIZIONI FACOLTATIVE OPERANTI
Operanti sugli enti assicurati anche a parziale deroga dell’art. 3.2. Per le presenti condizioni, oltre a quanto previsto nei singoli articoli, possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt..3.9, 3.10 e 3.11
3.8 – IMPIANTO ALLARME ANTIFURTO
(OPERANTE SE INDICATO “SI” NELLE REGISTRAZIONI E COMUNICAZIONI DI ADESIONE ALLA COPERTURA)
L’Assicurato assume l’impegno di mantenere funzionante e sempre in perfetta efficienza l’impianto di allarme installato nei locali adibiti all’attività per la quale è prestata la garanzia e contenenti le cose assicurate. Egli ne curerà la regolare manutenzione e lo attiverà ogni qualvolta i locali rimarranno incustoditi. La Società indennizzerà il danno previa detrazione dello scoperto indicato all’art. 3.10 qualora, in caso di sinistro, detto impianto, per qualsiasi motivo non connesso a palesi manomissioni effettuate dai ladri, non entrasse in funzione
FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI INDENNIZZO
3.9 – FRANCHIGIE
Stante l’attività dichiarata e svolta dagli associati assicurati, ovvero esercente negozio di occhiali (escluso articoli ed apparecchi tecnici e scientifici di fotografie e ottica) non si intendono applicate franchigie.
3.10 – SCOPERTI
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione del 20%:
– relativamente alle garanzie rapina o estorsione per la partita “Furto, rapina ed estorsione dei valori”;
– per il furto del contenuto e dei valori trovantesi all’interno dei distributori automatici,
– per il furto delle merci trovantesi all’interno delle vetrinette esterne;
– relativamente all’art. 3.5 Mezzi di chiusura qualora, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate risultino difformi dalla clausola sopracitata;
– qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza;
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione del:
• Opzione A:
− Scoperto del 5% con il minimo di Euro 500,00 se opzionato impianto d’allarme
− Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 se non opzionato impianto d’allarme o se lo stesso per qualsiasi motivo non entrasse in funzione
• Opzione B:
− Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 se opzionato impianto d’allarme
− Scoperto del 15% con il minimo di Euro 1.500,00 se non opzionato impianto d’allarme o se lo stesso per qualsiasi motivo non entrasse in funzione
Per i soli Esercizi ubicati nelle provincie di seguito elencate il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con un’ulteriore detrazione nella misura del 20% della somma assicurata alla partita Contenuto: Roma-Bari- Napoli-Palermo-Catania-Messina-Caserta-Salerno-Foggia-Brindisi. In ogni caso, per tutte le province, in caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sull’indennizzo uno scoperto massimo del 40%
3.11 – LIMITI DI INDENNIZZO
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a:
– 50% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 15.000 per singolo oggetto pregiato;
– 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato nonché per le garanzie furto, rapina ed estorsione dei valori e trasporto dei valori di cui all’art. 3.1;
– 10% della somma assicurata alla partita contenuto per gli atti vandalici.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
4.1 – TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
4.2 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con l’Associato Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Associato Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
4.3 MANDATO DEI PERITI I Periti devono:
1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 5.1;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il
valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 4.4;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 4.2 – lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
4.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate – avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli “valore delle cose assicurate”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri:
A. SEZIONE INCENDIO
1. per il fabbricato: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d’uso delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi.
2. per il contenuto si stima il valore delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese, con le seguenti norme:
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
– per arredamento, attrezzatura, apparecchiature elettroniche: il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d’uso;
– per merci, oggetti pregiati,materiale ottico, lenti, occhiali, gioielli e preziosi: il valore commerciale;
– per i valori: il valore nominale.
B. SEZIONE FURTO
Per il contenuto si stima il valore delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese, con le seguenti norme:
– per arredamento, attrezzatura, apparecchiature elettroniche: il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d’uso;
– per merci,oggetti pregiati materiale ottico, lenti, occhiali: il valore commerciale;
– per i valori: il valore nominale.
4.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
4.6 TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b. l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c. il loro valore è dato dalla somma da essi riportata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
4.7 - COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verranno applicati una sola volta gli scoperti e/o franchigie nella misura corrispondente all’importo più elevato.
4.8 - ANTICIPO INDENNIZZI
(operante per la Sezione Incendio)
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000.
4.9 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo quanto previsto dall'art. 315 e dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
4.10 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione,
la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione. Relativamente alla Sezione Incendio per il Fabbricato e per il Contenuto nel caso di danno non suscettibile di riparazione - il pagamento - qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo - sarà effettuato con le seguenti modalità:
1. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione verrà corrisposto l’indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d’uso;
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
2. entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all’importo di cui al punto 1., determina l’ammontare complessivo dell’indennizzo, calcolato in base all’art. 4.4.
Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2.2.3 “esclusioni incendio”,
3.2.3 xxxxx a. e b. “esclusioni furto”.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
5 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
5.1 SEZIONI INCENDIO - FURTO -
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. In caso di furto o rapina adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
2. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
3. fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o rubati con l’indicazione del rispettivo valore;
4. fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando la Società, l’Agenzia ed il numero della presente polizza:
a. relativamente ai danni d’incendio o di sinistro presumibilmente doloso, entro cinque giorni, precisando, in particolare, il momento nel quale il sinistro ha avuto inizio, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno;
b. relativamente ai danni di furto, rapina o estorsione entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.
Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società entro i 5 giorni successivi;
5. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno - punti 1. e 5. - sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all’art. 1914 C.C.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
6. conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
7. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
8. presentare, in caso di danno di furto, rapina o estorsione, su richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente in relazione al sinistro.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 1 - 2 - 4 - 5 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Mod. MULTI57131/AFO
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COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
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Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi
GRUPPO REALE MUTUA
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o assicurazioni
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rff:X.�
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al GNppo assicurativo Reale Mulua, Iscritto all'Albo dei gNppi assicuralivi. l�;_,P
ESTRATTO DI ADESIONE
Con effetto dalle ore 24 del 30/06/2014, ferma ogni altra condizione e pattuizione di polizza, d'accordo fra le Parti si conviene di apportare al contratto la seguente variazione:
DI COMUNE ACCORDO TRA LE PARTI ED A INTEGRAZIONE DI QUANTO PREVISTO ALL� ARTICOLO 3.1 - OGGETIO DELt ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE FURTO LA SOCIETÀ INDENNIZZA ALTRESI I DANNI MATERIALI E DIRETII:
1. FURTO CON DESTREZZA
A SEGUITO DI FURTO CON DESTREZZA DELLE COSE ASSICURATE ALL'INTERNO DEI LOCALI, COMMESSO DURANTE L'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO E PURCHÈ CONTESTATO E DENUNCIATO ENTRO LE 24 ORE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALL'EVENTO STESSO.
2. PORTAVALORI
DERIVANTI DA PERDITA DEI VALORI DELL' ESERCIZIO DURANTE IL TRASPORTO CONSEGUENTI A:
A} FURTO AWENUTO IN SEGUITO AD IMPROWISO MALORE DEL PORTAVALORI;
A) IL FURTO CON DESTREZZA, LIMITATAMENTE Al CASI IN CUI IL PORTAVALORI HA INDOSSO OD A PORTATA DI MANO I VALORI; B} IL FURTO STRAPPANDO DI MANO O DI DOSSO AL PORTAVALORI I VALORI;
C) LA RAPINA;
AWENUTI AL DI FUORI DEL� .ESERCIZIO.
L'ASSICURAZIONE È OPERANTE ESCLUSIVAMENTE PER GLI ADDETII CHE NON ABBIANO MINORAZIONI FISICHE CHE LI RENDANO INADATII AL SERVIZIO DI PORTAVALORI E SIANO DI ETÀ NON INFERIORE Al 18 ANNI E NON SUPERIORE A 65 ANNI.
QUALORA VENISSE MENO UNO DI TALI REQUISITI, LA GARANZIA CESSA AUTOMATICAMENTE. I TRASPORTI DEI VALORI DEVONO ESSERE EFFETIUATI CON LE SEGUENTI MODALITÀ:
- FINO A EURO 50.000 DA UN ADDETIO;
- OLTRE EURO 50.000 DA ALMENO DUE ADDETII.
L� ASSICURAZIONE È ESTESA AL TEMPORANEO DEPOSITO DEI VALORI NELr .ABITAZIONE DELL',ADDETIO, O DI TERZI OVE ABBIA A SOGGIORNARE, PURCHÉ IN MEZZI DI CUSTODIA; OPPURE ANCHE FUORI DAI MEZZI DI CUSTODIA QUANDO NELt ,ABITAZIONE SIA PRESENTE L' ADDETIO O PERSONA DI SUA FIDUCIA.
LA SOCIETÀ RIMBORSA ALTRESI. NEI LIMITI DELLA SOMMA ASSICURATA:
- LE SPESE SANITARIE DOCUMENTATE CONSEGUENTI AD INFORTUNIO SUBITO DAL PORTAVALORI;
- LE SPESE PER LA DUPLICAZIONE DEI DOCUMENTI SOTIRATII O DANNEGGIATI AL PORTAVALORI.
3. RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO DEI LOCALI
A SEGUITO DI RAPINA (SOTIRAZIONE DI COSE MEDIANTE VIOLENZA ALLA PERSONA O MINACCIA} AWENUTA NEI LOCALI INDICATI IN POLIZZA QUAND'ANCHE LE PERSONE SULLE QUALI VIENE FATIA VIOLENZA O MINACCIA VENGANO PRELEVATE DALL'ESTERNO E SIANO COSTRETIE A RECARSI NEI LOCALI STESSI.
FRANCHIGIE -SCOPERTI -LIMITI D'INDENNIZZO
SULLA BASE DI QUANTO SOPRA RIPORTATO, AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 3.9- FRANCHIGIE - 3.10 - SCOPERTI E 3.11 - LIMITI D'INDENNIZZO SI STABILISCE QUANTO SEGUE:
1. LA GARANZIA "FURTO CON DESTREZZA" OPERA CON UN FRANCHIGIA FISSA DI (:250,00 PER SINISTRO ED ENTRO IL LIMITE PER ANNO E PER EVENTO DI 1.500,00.
2. LA GARANZIA "PORTAVALORI" OPERA CON UN LIMITE DI INDENNIZZO PARI AL 10% DELLA SOMMA ASSICURATA ALLA PARTITA CONTENUTO DELLA SEZIONE FURTO E CON IL MASSIMO 01(:5.000.
IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO VERRÀ EFFETIUATO CON UNO SCOPERTO DEL 20%
<omissis>
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