AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Assistenza Scolastica, Disciplinary Regulations for School Assistance Services
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e morali, di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi delle capacità a sua volta di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestealtro soggetto. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di qualità del sistema esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di gestione della qualità e/o ambientale comporta più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàl’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla garaAi sensi dell’art. 89, nel caso in cui comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini applicano anche nei confronti del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:soggetto ausiliario.
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Samples: Service Agreement, Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIndicazione della volontà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare uno o più dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento e dell’impresa ausiliaria. 89 In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il concorrente ausiliato deve presentare la seguente documentazione: obbliga nei confronti del Codiceconcorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, l’operatore economicodettagliatamente indicate, singolo per tutta la durata del contratto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; - Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente ausiliato; - Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima attesti di non partecipare alla gara in proprio o associato in forma associata o consorziata ai sensi dell’artdegli artt. 45 48, comma 7 e 89, comma 7, del CodiceD.Lgs. 50/2016, può dimostrare l’assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di carattere economicoavvalimento, finanziario, tecnico e professionale da presentare sotto forma di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) Documento di Gara Unico Europeo distinto da quello del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:ausiliato.
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Samples: Contract for Public Works
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIn attuazione dei disposti dell'art. 89 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, il concorrente - singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale organizzativo, nonché dei requisiti di dimostrazione della qualità aziendale e di rispetto delle norme ambientali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Si fa presente che, in relazione alla presente gara non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai fini dell’ammissione alla gara mediante il ricorso dell’avvalimento di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede dovrà essere fornita - a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori pena di esclusione o laddove esso non soddisfi - tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezioneselezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. L’operatore economico partecipante alla Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara, nel caso in cui si affidi alla capacità . È ammesso l'avvalimento di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di partecipazione”:altro soggetto.
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Samples: Bando Di Gara Disciplinare Per L’appalto Del Servizio Di Trasporto Scolastico
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economicoNel caso in cui il concorrente, singolo o associato in raggruppamento, possiede solo parzialmente i requisiti di ordine economico, finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel bando di gara può integrarli, con l’istituito dell’avvalimento, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto anche partecipante. In tal caso occorre allegare Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante del soggetto concorrente, e verificabile ai sensi dell’art. 45 86 del Codice, può dimostrare il attestante:
1. L’assenza dei motivi di esclusione dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
2. Il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalimento dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 8383 del Codice.
3. L’impegno dell’impresa ausiliaria verso la ditta concorrente e la stazione appaltante di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’ausiliata. In caso di dichiarazioni mendaci, comma 1salvo l’applicazione dell’art. 80, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per c. 12, la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. La suindicata Dichiarazione e il contratto di avvalimento dovranno essere inserite nella Busta A). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche verso l’ausiliario. È ammesso l’avvalimento di più imprese e l’ausiliario non può avvalersi delle capacità a sua volta di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestealtro soggetto. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione In relazione a ciascuna gara non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta un concorrente ovvero partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti quella che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti si avvale dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:requisiti.
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Samples: Disciplinare Amministrativo
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codicein raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ad eccezione della categoria SIOS OS21 superiore al 10% dell’importo dei lavori posti a base di gara e delle categorie da Sistema di Qualificazione, a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presen- tazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente:
a. le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve es- sere allegata apposita procura);
b. l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto;
c. una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che cor- risponda alla durata dell’appalto cui all’artsi riferisce;
d. il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del sog- getto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispet- tivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi Nell’ipotesi in cui il concorrente abbia conseguito l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione di RFI S.p.A. mediante avvalimento dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per altro Operatore Economico, dovrà in ogni caso presentare la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, documentazione sopra elencata (compreso il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse PassOE e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito con- tratto di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:avvalimento).
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e morali, di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi delle capacità a sua volta di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestealtro soggetto. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di qualità del sistema esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di gestione della qualità e/o ambientale comporta più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàl’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai L’ausiliaria di un concorrente puo’ essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, ai sensi dell’art. 89, 89 comma 3 1 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezioneferma restando l’applicazione dell’art. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini 80 comma 12 del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:codice.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codicein raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ad eccezione, per entrambi i lotti delle categorie SIOS superiori al 10% dell’importo dei lavori posti a base di gara, a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, nonché ad eccezione della categoria OG2, a norma dell’art. 148 del Dlgs 50/2016. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presen- tazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente:
a. le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve es- sere allegata apposita procura);
b. l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto;
c. una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che cor- risponda alla durata dell’appalto cui all’artsi riferisce;
d. il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del sog- getto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispet- tivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi Nell’ipotesi in cui il concorrente abbia conseguito l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione di RFI S.p.A. mediante avvalimento dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per altro Operatore Economico, dovrà in ogni caso presentare la dimostrazione dei requisiti morali e documentazione sopra elencata (compreso il contratto di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:avvali- mento).
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi In attuazione del disposto dell’art. 89 del CodiceCodice dei contratti, l’operatore economico, il concorrente - singolo o associato consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del Codice, Codice dei contratti - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, finanziario e tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,un altro soggetto, anche partecipanti partecipante al raggruppamento. Il partecipante pertanto dovrà presentare i predetti documenti completi in ogni parte e le relative clausole devono essere sufficientemente analitiche da consentire a questa Stazione appaltante un controllo preciso e puntuale delle obbligazioni effettivamente assunte. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e morali, di idoneità professionale [ad o dei requisiti di natura strettamente soggettiva (a titolo di esempio, ma non esaustivo: iscrizione alla CCIAA oppure o a specifici Albi]). Per Ai fini di quanto riguarda i requisiti sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista dal comma 1 del suddetto articolo 89 del Codice dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestecontratti. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito – a pena di qualità del sistema esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di gestione della qualità e/o ambientale comporta un concorrente e che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàquella che si avvale dei requisiti. L’impresa E’ ammesso che l’impresa ausiliaria può possa assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti da essa prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini applicano anche nei confronti del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:soggetto ausiliario.
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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico -finanziario e tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) ai paragrafi 5.3 e c) del Codice 5.4 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,, anche partecipanti al raggruppamento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali generali e dei requisiti di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dai paragrafi 4, 5.1 e 5.2 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio mod. 1, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso ASI, di mettere a disposizione, per tutta la durata del PPP, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla CCIAA oppure a specifici Albi]medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ASI in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenticapacità tecnica richiesti al punto 5.3 lettere a), b) e c), il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, comma 3 4 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori i seguenti compiti essenziali:
a. project managment
b. product assurance
c. aspetti di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:sicurezza
d. gestione della configurazione
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Samples: Partenariato Pubblico Privato
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’arte secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 49 del Codice, l’operatore economico, il concorrente - singolo o associato consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 34 del Codice, D.Lgs. n. 163/2006 - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico -finanziari e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice tecnico-organizzativi avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamentoun altro soggetto. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]A tal fine, in conformità all’articolo 49, comma 2, del D.lgs. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinentin. 163/2006, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiesteche intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre in offerta la specifica documentazione richiesta al successivo par. 4.2.2. Il ricorso all’avvalimento per concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la certificazione di qualità stipula del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta contratto. A tale fine si ricorda che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse l’appalto è, in ogni caso, eseguito dall’impresa avvalente e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento:
1. non è ammesso, ai sensi dell’art. 8949, comma 3 co. 8 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di esclusione o laddove esso un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
2. non soddisfi i pertinenti criteri è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, co. 8 del Codice, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di selezione. L’operatore economico partecipante alla garaquella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, nel caso in cui si affidi alla capacità pena l’esclusione di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:entrambe le imprese.
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Samples: Brokerage Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente viene ammesso a partecipare alla procedura di gara anche utilizzando, secondo quanto previsto dall’art. 89 49 del CodiceD.Lgs 163/2006, l’operatore economicoi requisiti posseduti da un soggetto terzo, singolo o associato detto ausiliario. In caso di avvalimento devono essere allegate, a pena di esclusione, nell’ambito della documentazione amministrativa di cui all’art.13 del CSA:
1. dichiarazione del partecipante nella quale devono essere indicati i requisiti per cui ricorre all’avvalimento e l’impresa ausiliaria;
2. una dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 45 del CodiceDPR 445/2000, può dimostrare il possesso in merito al possesso, da parte della stessa, dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale generali di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) 38 del D.Lgs 163/2006 e c) del Codice avvalendosi dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamentoavvalimento;
3. Non una dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria, con cui la stessa si obbliga, verso il concorrente e verso la S.A., a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è consentito l’avvalimento per carente il concorrente;
4. una dichiarazione, resa dall’impresa ausiliaria, con la dimostrazione dei requisiti morali e quale la stessa attesta di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione non partecipare alla CCIAA oppure gara in proprio o associata o consorziata in concorrenza con l’offerta presentata dal soggetto cui viene fornito il requisito di partecipazione;
5. originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a specifici Albi]. Per quanto riguarda fornire i requisiti dei titoli e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinentiavvalimento fornito da imprese appartenenti allo stesso gruppo, il in luogo del contratto, l’impresa concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; Le dichiarazioni devono essere accompagnate da un documento d’identità valido del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:soggetto sottoscrittore.
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Samples: Cottimo Fiduciario
AVVALIMENTO. Per avvalimento si intende la facoltà riconosciuta all’Impresa concorrente ( concorrente principale ) di avvalersi dei requisiti di un soggetto terzo in xxx xxxxxxxxxx ( xxxxxxx xxxxxxxxxx ) ai fini della dimostrazione dei livelli di capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti, indipendentemente dal vincolo giuridico instaurato con quest’ultimo. Ai sensi dell’artfini dell’avvalimento può rivestire il carattere di impresa concorrente anche l’impresa che è parte di un soggetto plurimo. 89 In conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale sul c.d. principio di avvalimento, ai fini della dimostrazione del Codicepossesso dei requisiti per la partecipazione, l’operatore economicoil concorrente, singolo singolo, consorziato o associato raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso della capacità economico – finanziaria – tecnica di cui all’articolo 15 del presente capitolato avvalendosi dei requisiti di altra società terza. L’impresa concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la fornitura in gara. E’ fatto divieto all’Impresa ausiliaria di partecipare alla gara, sia a titolo individuale, sia in altro vincolo di partecipazione plurima oltre a quello contratto con l’Impresa concorrente ( sia esso raggruppamento temporaneo, il consorzio, rapporto di subappalto, ecc), così come di attribuire ad altro concorrente requisiti anche diversi da quelli attribuiti al richiedente in avvalimento. In tal caso, ai sensi dell’art. 45 49 comma 2° del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’artD.Lgs. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il 163/2006 l’impresa concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”dovrà allegare:
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 49 del CodiceD.Lgs. 163/2006, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, il concorrente può dimostrare soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice ordine speciale avvalendosi anche in parte dei requisiti di altro soggetto (soggetto ausiliario), a prescindere dalla natura dei suoi legami con questo ultimo, adeguati per capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale ai requisiti di cui lo stesso concorrente è carente (soggetto ausiliato). Se il soggetto ausiliario è stabilito in altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione Stati aderenti alla U.E. deve comprovare il possesso dei requisiti morali e in base alle norme vigenti nello Stato di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiesteappartenenza. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e partecipa alla gara d’appalto, tuttavia il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’artIl concorrente può avvalersi di una solo soggetto ausiliario per ciascun requisito. 89Non è consentito, comma 3 del Codicea pena di esclusione, il che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso e, che, partecipi alla gara stessa in cui forma autonoma il soggetto ausiliario. Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante sulle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si affidi alla capacità applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto cgara. La Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) del paragrafo 2, “Requisiti tutte le dichiarazioni di partecipazione”:avvalimento presentate per la gara d’appalto in oggetto.
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Samples: Public Procurement Notice
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economicoD.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codicein raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale professionale, necessari per partecipare ad una procedura di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice gara avvalendosi dei requisiti delle capacità di altri soggetti,, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente ausiliato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l’avvalimento frazionato tra ausiliato ed ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito l’avvalimento per consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai fini dell’ammissione alla gara mediante l’istituto dell’avvalimento, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestedocumentazione prevista al comma 2 del citato articolo. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse esecuzione, e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:.
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Samples: Appalto Dei Lavori
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83all’art.83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinentiAi sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi delle capacità a sua volta di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatialtro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 7 del Codice, il a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante e che partecipino alla gara, nel caso in cui gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:avvale dei requisiti.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Manutenzione Degli Automezzi
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artNel caso in cui l’impresa concorrente intendesse fare ricorso all’avvalimento andranno presentati:
a) dichiarazione di impegno, firmata digitalmente dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui e carente il concorrente;
b) Contratto di avvalimento, debitamente sottoscritto digitalmente dalle parti. 89 Il contratto, a pena di nullità, deve specificare i requisiti e le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell’impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati qualitativi che quantitativi del Codicepersonale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, l’operatore economicosia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, singolo o associato nonche ogni altro elemento utile ai sensi dell’art. 45 del Codicefini dell’avvalimento).
c) dichiarazione, può dimostrare il sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di carattere economicogenerale previsti dall’art. 80 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi nonche il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e avvalimento, ed attestante altresi che l’impresa ausiliaria non partecipa alla medesima procedura di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/gara in forma propria o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:associata;
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Progettazione, Direzione Dei Lavori E Coordinamento Della Sicurezza
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’arte secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 49 del Codice, l’operatore economico, per ciascun lotto il concorrente - singolo o associato consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 34 del Codice, D.lgs. n. 163/2006 - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico -finanziari e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice tecnico- organizzativi avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamentoun altro soggetto. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]A tal fine, in conformità all’articolo 49, comma 2, del D.lgs. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinentin. 163/2006, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiesteche intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre in offerta la specifica documentazione richiesta al successivo par. 4.2.2. Il ricorso all’avvalimento per concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la certificazione di qualità stipula del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta contratto. A tale fine si ricorda che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse l’appalto è, in ogni caso, eseguito dall’impresa avvalente e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento:
1. non è ammesso, ai sensi dell’art. 8949, comma 3 co. 8 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di esclusione o laddove esso un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
2. non soddisfi i pertinenti criteri è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, co. 8 del Codice, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di selezione. L’operatore economico partecipante alla garaquella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, nel caso in cui si affidi alla capacità pena l’esclusione di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:entrambe le imprese.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il Al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo sopra indicati, finanziarioè ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, tecnico ai sensi dell’art. 89 del Codice e professionale del presente bando. Il concorrente che intende fare ricorso all’istituto dell’avvalimento deve presentare la documentazione prevista dall’art. 89 del Codice e specificamente elencata al punto 4.5.1. che segue. Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di cui all’art. 8380 del D. Lgs. n. 50/2016 e per i requisiti di idoneità professionale. Per le certificazioni relative alle lavorazioni di cui alla categoria OS30 non è ammesso l’avvalimento, secondo quanto disposto dal D.M. n. 248/2016. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre l’impresa ausiliaria non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89, comma 17 del Codice, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti morali requisiti. In tali casi, i concorrenti saranno esclusi dalla procedura. La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi degli articoli 85 e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti86 del Codice, il possesso in capo ai soggetti di cui i concorrenti intendono avvalersi dei pertinenti requisiti e capacità e l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di esito negativo della verifica, o in ogni altro caso in cui sussistano motivi obbligatori di esclusione in capo al soggetto indicato come ausiliario, la Stazione Appaltante impone al concorrente può avvalersi delle capacità la sostituzione di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai quest’ultimo, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:.
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Samples: Appalto Di Lavori
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,, anche partecipanti al raggruppamento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiesteprofessionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale cui al par. 10.3, lett. b), comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti di subappaltatore nei limiti dei carattere generale nonché i requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, comma 3 del Codice, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente provvede e verso la stazione appaltante, di mettere a sostituire l’ausiliario qualora disposizione, per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di esclusione o laddove esso cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non soddisfi i pertinenti criteri può avvalersi a sua volta di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:altro soggetto.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito oppure certificazioni di qualità].[ Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla garaAi sensi dell’art. 89, nel caso in cui comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini applicano anche nei confronti del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:soggetto ausiliario.
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Samples: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. Per avvalimento si intende la facoltà riconosciuta all’Impresa concorrente ( concorrente principale ) di avvalersi dei requisiti di un soggetto terzo in xxx xxxxxxxxxx ( xxxxxxx xxxxxxxxxx ) ai fini della dimostrazione dei livelli di capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti, indipendentemente dal vincolo giuridico instaurato con quest’ultimo. Ai sensi dell’artfini dell’avvalimento può rivestire il carattere di impresa concorrente anche l’impresa che è parte di un soggetto plurimo. 89 In conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale sul c.d. principio di avvalimento, ai fini della dimostrazione del Codicepossesso dei requisiti per la partecipazione, l’operatore economicoil concorrente, singolo singolo, consorziato o associato raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso della capacità economico – finanziaria – tecnica di cui all’articolo 16 del presente capitolato avvalendosi dei requisiti di altra società terza. L’impresa concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la fornitura in gara. E’ fatto divieto all’Impresa ausiliaria di partecipare alla gara, sia a titolo individuale, sia in altro vincolo di partecipazione plurima oltre a quello contratto con l’Impresa concorrente ( sia esso raggruppamento temporaneo, il consorzio, rapporto di subappalto, ecc), così come di attribuire ad altro concorrente requisiti anche diversi da quelli attribuiti al richiedente in avvalimento. In tal caso, ai sensi dell’art. 45 49 comma 2° del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’artD.Lgs. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il 163/2006 l’impresa concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”dovrà allegare:
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Samples: Fornitura in Full Service Di Apparecchiature E Gestione Del Servizio Di Perfusione Extracorporea
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito oppure certificazioni di qualità]. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti,soggetti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso art. 89; in caso di avvalimento, i requisiti di ordine generale e professionale devono essere posseduti anche partecipanti al raggruppamentodall’impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, motivo per il quale l’impresa ausiliara può utilizzare il modulo ”Allegato A) Dichiarazioni sostitutive”. ► Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art(art. 89, comma 3 co.7 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori D.Lgs. n. 50/2016). ■ L’impresa ausiliaria dovrà dichiarare di esclusione o laddove esso non soddisfi prestare i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante requisiti aduno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l’ausiliato e l’ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, nel esplicito ed esauriente le risorse edi mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. In caso in cui di avvalimento, le comunicazione recapitate all’offerente si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:intendono validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari.
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Samples: Affidamento Del Servizio Di Mensa
AVVALIMENTO. Per avvalimento si intende la facoltà riconosciuta all’Impresa concorrente ( concorrente principale ) di avvalersi dei requisiti di un soggetto terzo in xxx xxxxxxxxxx ( xxxxxxx xxxxxxxxxx ) ai fini della dimostrazione dei livelli di capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti, indipendentemente dal vincolo giuridico instaurato con quest’ultimo. Ai sensi dell’artfini dell’avvalimento può rivestire il carattere di impresa concorrente anche l’impresa che è parte di un soggetto plurimo. 89 In conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale sul c.d. principio di avvalimento, ai fini della dimostrazione del Codicepossesso dei requisiti per la partecipazione, l’operatore economicoil concorrente, singolo singolo, consorziato o associato raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso della capacità economico – finanziaria – tecnica di cui all’articolo 15 del presente capitolato avvalendosi dei requisiti di altra società terza. L’impresa concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per il servizio in gara. E’ fatto divieto all’Impresa ausiliaria di partecipare alla gara, sia a titolo individuale, sia in altro vincolo di partecipazione plurima oltre a quello contratto con l’Impresa concorrente ( sia esso raggruppamento temporaneo, il consorzio, rapporto di subappalto, ecc), così come di attribuire ad altro concorrente requisiti anche diversi da quelli attribuiti al richiedente in avvalimento. In tal caso, ai sensi dell’art. 45 49 comma 2° del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’artD.Lgs. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il 163/2006 l’impresa concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”dovrà allegare:
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, qualora ne fosse carente, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo, i concorrenti che intendono far ricorso all’avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa di Sintel la specifica documentazione secondo le modalità indicate al punto 10.1 del presente disciplinare. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione al servizio oggetto della gara, per tutta la durata del contratto;. Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento: - non è ammesso, ai sensi dell’art. 89 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, l’operatore economicopena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa, singolo o associato ai sensi dell’artdel richiamato art. 45 89 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti della stessa, pena l’esclusione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale entrambi; - è ammesso che i concorrenti possano avvalersi di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento più imprese ausiliarie per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:medesimo requisito.
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Samples: Servizio Di Tesoreria Comunale
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e morali, di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi delle capacità a sua volta di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestealtro soggetto. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di qualità del sistema esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di gestione della qualità e/o ambientale comporta più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti l’impresa che si avvale dei requisiti prestatirequisiti. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla garaAi sensi dell’art. 89, nel caso in cui comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini applicano anche nei confronti del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:soggetto ausiliario.
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Samples: Procurement Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, Il soggetto concorrente può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti nel presente disciplinare, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto definito per ciò stesso “ausiliario”. Al fine di dimostrare alla Stazione Appaltante che disporrà realmente delle risorse necessarie ad eseguire il servizio, e professionale dunque che il soggetto ausiliario metterà effettivamente a disposizione tali risorse, l’impresa che partecipa alla gara dovrà fornire la documentazione tassativamente prescritta dall’art. 49, comma 2, del codice dei contratti In particolare il contratto di avvalimento, che dovrà avere durata almeno per tutto il periodo contrattuale, attuale e potenziale, dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati dalla società ausiliaria in favore della società ausiliata per l’intera durata del contratto. La Società ausiliaria dovrà comunque essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 8338 del codice dei contratti. Tali requisiti non potranno invece essere soddisfatti dall’impresa ausiliaria qualora non siano posseduti dall’impresa che partecipa alla gara. In caso di avvalimento: - non è consentito, comma 1a pena di esclusione, lett. b) e c) del Codice avvalendosi che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, (impresa ausiliata); - il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità oggetto del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:contratto.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, l’Offerente - singolo o associato consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del Codice, D. Lgs. n. 50/2016 - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicotecnici e/o economici, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamentoun altro soggetto. Non Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: - non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinentiammesso, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai ai sensi dell’art. 89, comma 3 7, del CodiceD. Lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, pena l’esclusione di tutti gli Offerenti che si siano avvalsi della medesima impresa. - non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che l’Offerente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il concorrente provvede medesimo requisito. L'ausiliario non può avvalersi a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori sua volta di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezionealtro soggetto. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso L’Offerente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini solido delle obbligazioni assunte con la stipula del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:Contratto d’appalto.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artNel caso in cui l’impresa concorrente intendesse fare ricorso all’avvalimento andranno presentati:
a) dichiarazione di impegno, firmata digitalmente dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui e carente il concorrente;
b) Contratto di avvalimento, debitamente sottoscritto digitalmente dalle parti. 89 Il contratto, a pena di nullità, deve specificare i requisiti e le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell’impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati qualitativi che quantitativi del Codicepersonale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, l’operatore economicosia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, singolo o associato nonche ogni altro elemento utile ai sensi dell’art. 45 del Codicefini dell’avvalimento).
c) dichiarazione, può dimostrare il sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di carattere economicogenerale previsti dall’art. 80 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi nonche il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. avvalimento, ed attestante altresi che l’impresa ausiliaria non partecipa alla medesima procedura di gara in forma propria o associata; Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure ammesso il c.d. avvalimento “a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestecascata”. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:contratto.
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Samples: Bando Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del CodiceL’operatore economico partecipante alla gara, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, 83 c. 1 lett. b) e c) (punti 2 e 3 par. 8.2 del Codice presente disciplinare) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016. Per indicazioni generali di questo istituto si veda il par. 6. L’operatore economico concorrente deve: compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per di cui tali capacità sono richiesteall’art. Il ricorso all’avvalimento per 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la certificazione data di qualità pubblicazione del sistema bando. Una volta compilata firmarla digitalmente; compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indica, in particolare, nella Parte II, Sezione C) la denominazione degli operatori economici di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; produrre il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 3 1del D.Lgs. 50/2016, in virtù del Codicequale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, il concorrente provvede esplicito ed esauriente: o oggetto e durata o risorse e mezzi (personale, attrezzature,…) messi a sostituire l’ausiliario qualora disposizione per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:specifico;
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,, anche partecipanti al raggruppamentoraggruppamento9. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinentiAi sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi delle capacità a sua volta di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per altro soggetto. 14 Nell’ambito della presente procedura sarà possibile ricorrere all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell’ipotesi in cui tali capacità sono richiestel’ausiliaria sia già ammessa al MePA10. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta esclusione, non è consentito che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata presti avvalimento per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse più di un concorrente e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàpartecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:.
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Samples: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 49 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare Dlgs n. 163/2006 è previsto il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali di capacità economica e tecnica . L’istituto in questione è disciplinato dall’art. 49 del Dlgs n. 163/2006 cui espressamente si rimanda. L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificamente indicate al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]cui al citato art. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli 49, compilando preferibilmente il modulo di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenticui all’Allegato 11). In caso di costituenda Associazione d’Imprese, il suddetto modulo dovrà essere redatto e sottoscritto, pena esclusione, da ogni singola impresa costituente l’Associazione. Il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell’appalto, dovranno comunicare nei termini individuati dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in modo dettagliato le prestazioni risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per cui tali capacità sono richiestel’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. Il ricorso all’avvalimento per concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la certificazione di qualità stipula del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:contratto.
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Samples: Capitolato Tecnico – Economico
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, Il concorrente può dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, -finanziario e tecnico e professionale di cui all’artai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 83L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di con- cordato, comma 1qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio de- creto 16 marzo 1942, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamenton. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali generali e dei requisiti di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]di cui al punto 6.1. Per quanto riguarda L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti dei titoli previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di studio e/o professionali o esperienze professionali avvali- mento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la sta- zione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’accordo quadro, le risorse ne- cessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti econo- mico finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per cui tali capacità sono richiestepiù di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il ricorso all’avvalimento concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appal- tante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezionesele- zione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del CodiceL’operatore economico partecipante alla gara, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, 83 c. 1 lett. b) e c) (punti 2 e 3 par. 8.2 del Codice presente disciplinare) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016. Per indicazioni generali di questo istituto si veda il par. 6. L’operatore economico concorrente deve: compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per di cui tali capacità sono richiesteall’art. Il ricorso all’avvalimento per 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la certificazione data di qualità pubblicazione del sistema bando. Una volta compilata firmarla digitalmente; compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indica, in particolare, nella Parte II, Sezione C) la denominazione degli operatori economici di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; produrre il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 3 1del D.Lgs. 50/2016, in virtù del Codicequale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora pena di nullità, esplicito ed esauriente: o oggetto e durata o risorse e mezzi (personale, attrezzature,…) messi a disposizione per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:specifico;
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Samples: Appalto
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 104 del Codice, l’operatore economicoil concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, singolo risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ordine speciale di cui all’artal punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. 83Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Ai sensi dell’articolo 372, comma 14 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, lett. b) per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e c) il momento del Codice avvalendosi deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al raggruppamentoconcordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei soddisfare i requisiti morali di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]commercio. Per quanto riguarda i requisiti dei relativi a titoli di studio e/o professionali richiesti o le esperienze professionali pertinentipertinenti richieste, il concorrente concorrente, ai sensi dell’art. 104 c.3 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione Si applicano le disposizioni in materia di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatisubappalto. Ai sensi dell’art. 89104 c. 12 nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, comma 3 del Codicenon è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti di ordine generale e speciale (idoneità tecnica e qualificazione) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) impegnarsi, verso il concorrente provvede che si avvale e verso la stazione appaltante, a sostituire mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri requisiti di selezioneordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (avvalimento)] deve indicare nel DGUE: - la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria); - i requisiti oggetto di avvalimento. L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti. L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve: - produrre un proprio DGUE; - rendere, utilizzando l’apposito modello A.2.b), disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente; - dichiarare nel DGUE e, se oggetto di avvalimento, nel contratto il possesso dell’attestazione SOA in corso di validità. Il DGUE e il modello A.2.b), compilati e sottoscritti con firma digitale ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla capacità gara ovvero, in caso di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2Raggruppamento temporaneo di concorrenti, “Requisiti Consorzio ordinario di partecipazione”:concorrenti, da parte della mandataria.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codicein raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale professionale, norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di avvalimento sottoscritto (Allegato n. 7), a pena di esclusione, entro il ter- mine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente:
a. le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve es- sere allegata apposita procura);
b. l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto;
c. una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che cor- risponda alla durata dell’appalto cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi si riferisce;
d. il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del sog- getto ausiliario, ovvero l’interesse – di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispet- tivo gli obblighi derivanti dal contratto di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, Il concorrente può dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, -finanziario e tecnico e professionale di cui all’artai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 83L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, comma 1qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamenton. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]di cui al punto 7.1.e della Certificazione di Qualità. Per quanto riguarda L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti dei titoli previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di studio e/o professionali o esperienze professionali avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, ;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del Codice è ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi delle capacità a sua volta di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestealtro soggetto. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta esclusione, non è consentito che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata presti avvalimento per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse più di un concorrente e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàpartecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora quale richiede per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori iscritto, secondo le modalità di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando giorni 15 per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del paragrafo 2concorrente, “Requisiti il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di partecipazione”:avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIn caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento:
vii.i. 89 il D.G.U.E., reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria accompagnato da una copia valida di un documento di identità del Codicesottoscrittore;
vii.ii. la dichiarazione di cui all’allegato “dichiarazione dell’ausiliario”, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico e verso Infratel Italia a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente;
vii.iii. l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda fornire i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta e a mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse necessarie per l’esecuzione dell’appalto tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell’impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte modalità attraverso le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89quali tale messa a disposizione verrà attuata, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti nonché ogni altro elemento utile ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2dell’avvalimento), “Requisiti di partecipazione”:sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria.
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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica