Common use of Beneficiari Clause in Contracts

Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicurato.

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Samples: Contratto (Di Assicurazione Sulla Vita), Contratto (Di Assicurazione Sulla Vita), www.credemvita.it

Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o e modificare la tale designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato, fatto salvo quanto disposto al terzo capoverso del presente articolo. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nomeBeneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all’Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci, cognometuttavia, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, se contenute nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece testamento del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di sia specificamente attributiva delle somme con tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiaripolizze assicurate. In caso contrarioconformità a quanto previsto dall’articolo 1921 del Codice civile ed in ogni caso, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi: • dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di Xxxxxx e l'accettazione del beneficio; • dopo la morte del Contraente; • dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio; • dopo che la prestazione, prevista in forma di rendita, sia già in corso di erogazione. Nei primi tre casi, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Nell’ultimo caso, tali operazioni non sono ammesse. Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai sensi delle previsioni vantaggi dell’assicurazione. Ciò comporta che le somme dovute al Beneficiario designato a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario di legge. Nel quest’ultimo, ferme ed impregiudicate le regole di cui all’articolo 1412, comma 2 del Codice civile applicabile in caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratodesignato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Rivalutabile, Unit Linked E Di Puro Rischio, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Unit Linked, Con Partecipazione Agli Utili E Di Puro Rischio, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Rivalutabile, Unit Linked E Di Puro Rischio

Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la tale designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nomenon può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, cognomerispettivamente, dati anagraficila rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; - dopo il decesso del Contraente; - dopo che, codice fiscale/X.XXXverificatosi l’evento previsto, recapiti anche il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di posta elettronica)volersi avvalere del beneficio. La designazione dei beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono comunicate per iscritto alla Compagnia ovvero disposte per testamento. In caso contrariotale ultimo caso, per essere efficaci, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento alla polizza vita. La comunicazione della nomina o revoca o modifica del beneficiario, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, che, come tale, non potrà essere opposto alla Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiarifino a che la nomina o revoca o modifica del beneficiario non sia stata comunicata alla Compagnia medesima. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel Nel caso in cui sia venuta a conoscenza i beneficiari della polizza risultino di numero superiore ad uno, l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiariocodice civile, la prestazione assicurativa viene suddivisa verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente, non trovando applicazione la disciplina successoria. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari a beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono ai fini del presente contratto, si intenderanno quali beneficiari i soggetti cheche rivestano, al decesso dell’Assicurato, rivestono momento della morte dell’Assicurato la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativacostui, risulta irrilevante risultando irrilevante, al fine, la rinuncia successiva rinunzia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiaridegli stessi. In assenza della designazione di BeneficiariQualora, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo casoper qualsiasi ragione, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui risulti mancante la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel beneficiario per il caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicuratomorte, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari o, in mancanzaassenza, degli gli eredi legittimi del Beneficiario premorto(in entrambi i casi, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratoin parti uguali).

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Samples: www.bancobpmvita.it, www.bancobpmvita.it, www.bancobpmvita.it

Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la tale designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nomedel Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, cognomerispettivamente, dati anagraficila rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; • dopo la morte del Contraente; • dopo che, codice fiscale/X.XXXverificatosi l’evento previsto, recapiti anche il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di posta elettronica)volersi avvalere del beneficio. In caso contrariotali casi, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca le operazioni di liquidazione, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a cui la Compagnia può fare riferimento, nel Credemvita o disposte per testamento. Nel caso in cui sia venuta i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario1920, la prestazione assicurativa viene suddivisa comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali a Beneficiari degli eredi (sia legittimi o sia testamentari), i ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari sono i soggetti cheche rivestano, al decesso dell’Assicuratomomento della morte del contraente, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni all'eredità di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativacostui, risulta irrilevante risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia successiva rinunzia o accettazione dell’eredità dell'eredità da parte dei Beneficiaridegli stessi. In assenza della Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del beneficiario per il caso di Beneficiarimorte, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari si riterranno come tali l’erede o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o (in mancanza eredi legittimi dell’Assicuratoparti uguali), a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari oovvero, in mancanza, degli gli eredi legittimi del Beneficiario premortolegittimi, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato gli uni e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratogli altri come sopra definiti.

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Samples: www.credemvita.it, www.credemvita.it, www.credemvita.it

Beneficiari. Il Contraente designa indica i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la tale designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui La modifica e la Compagnia eroga revoca del Beneficiario possono essere effettuate tramite comunicazione scritta all’Impresa o per testamento. In tale ultimo caso, per essere efficaci, la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicuratorelativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento al Contratto. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nomeBeneficiari NON può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrariorispettivamente, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione rinuncia al potere di revoca e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezzal’accettazione del beneficio; - dopo il decesso del Contraente; - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Contraente può indicare nella Proposta i dati Beneficiario abbia comunicato per iscritto all’Impresa di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel volersi avvalere del beneficio. Nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine i Beneficiari risultino di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiarionumero superiore ad uno, la prestazione assicurativa viene suddivisa l’ammontare della liquidazione verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali a Beneficiari per il caso di morte degli eredi (legittimi o testamentari), i ai fini del Contratto, si intenderanno quali Beneficiari sono i soggetti cheche rivestano, al decesso dell’Assicurato, rivestono momento della morte dell’Assicurato la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di leggedell’Assicurato stesso. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativaQualora, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiariper qualsiasi ragione, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui risulti mancante la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel per il caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicuratomorte, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari o, in mancanzaassenza, degli gli eredi legittimi del Beneficiario premorto(in entrambi i casi, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratoin parti uguali).

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Samples: Contratto (Da Compilare Qualora Il Contraente Non Desiderasse Indicare I Beneficiari Nominativamente):, www.bancobpmvita.it, www.bpmvita.it

Beneficiari. Il Contraente designa ha la facoltà di designare i Beneficiari per il caso di decesso e può può, in qualsiasi momento momento, revocare o modificare la tale designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai nei seguenti casi: - dagli eredi, dopo la morte del Contraente; - quando il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto ad Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio; - dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto ad Eurovita di volersi avvalere del beneficio. Nei casi in cui la designazione di beneficio non può più essere revocata, le operazioni di recesso, liquidazioni, pegno e vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Eurovita oppure con testamento recante l’espressa indicazione della polizza. Ai sensi delle previsioni di leggedell'art. 1920 del c.c., i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario. Nel caso di premorienza dei Beneficiari, subentrano come beneficiari in pari quota i loro eredi legittimi. Resta ferma anche in tal caso la facoltà del Contraente di un modificare o revocare tale designazione nei limiti ed alle condi- zioni previste dal presente articolo. Non è consentito designare quale Beneficiario rispetto all’Assicurato, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratodelle prestazioni l’Intermediario.

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto, www.eurovita.it, www.eurovita.it

Beneficiari. Il Contraente designa i uno o più Beneficiari della prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto e può in caso di morte dello stesso anteriormente a tale data. La designazione dei Beneficiari spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento momento, revocare o modificare la tale designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai nei seguenti casi: - dopo la morte del Contraente; - quando il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto ad Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio; - dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto ad Eurovita di volersi avvalere del beneficio. Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte da parte del Contraente con dichiarazione scritta ad Eurovita oppure con testamento recante l’espressa indicazione della polizza. Ai sensi delle previsioni di leggedell'art. 1920 del c.c., i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario. Nel caso di premorienza dei Beneficiari, subentrano come Beneficiari in pari quota i loro eredi legittimi. Resta ferma anche in tal caso la facoltà del Contraente di un modificare o revocare tale designazione nei limiti ed alle con- dizioni previste dal presente articolo. Non è consentito designare quale Beneficiario rispetto all’Assicurato, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratol’Intermediario.

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Samples: www.eurovita.it, www.eurovita.it

Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può caso morte nella Proposta, che possono comunque in qualsiasi momento revocare essere revocati mediante comunicazione scritta alla Società o modificare la designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicuratoper testamento. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nomerevoca tuttavia non può essere disposta dagli eredi successivamente alla morte del Contraente né dopo che, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezzaverificatosi l’evento, il Contraente può indicare nella Proposta i dati Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza voler profittare del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiaribeneficio. Qualora il Contraente designi più abbia rinunciato per iscritto al potere di un Beneficiariorevoca, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiariquesta non avrà effetto dopo che il Beneficiario avrà dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi, salvo l’espressa indicazione le operazioni di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari)riscatto, i Beneficiari sono i soggetti chepegno e vincolo, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiaridiversa indicazione contrattuale o testamentaria da parte del Contraente che abbia designato quali Beneficiari i propri eredi, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o Compagnia procede alla corresponsione delle prestazioni in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiariparti uguali tra questi. In caso contrariodi valida rinuncia da parte di uno o più Beneficiari alla quota di propria spettanza, la parte residua viene distribuita dalla Compagnia ai restanti beneficiari in proporzione alla designazione beneficiaria non è validaoriginaria. In caso di premorienza di uno dei Beneficiari specificamente designati, gli eredi del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione deceduto subentrano nella posizione contrattuale del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, deceduto e la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta prestazione spettante al Beneficiario premortodeceduto viene corrisposta agli stessi in parti uguali, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva assenza di diversa indicazione del Contraente. I In caso di designazione dei Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativatramite indicazione generica quale gli “Eredi Legittimi”, ed in assenza di diversa indicazione del Contraente, la Compagnia considera Beneficiari, cui corrispondere le prestazioni in parti uguali rispetto all’intero le persone elencate nell’atto di notorietà prodotto ai sensi dell’art. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato 17.1. Gli eredi di soggetti premorti indicati nell’atto di notorieta’ (senza distinguere a seconda che la morte sia avvenuta prima o dopo la stipulazione della Polizza da parte del Contraente) subentrano nella posizione del soggetto premorto e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratovengono liquidati in pari quota rispetto a tale posizione. In ogni caso, pur nel rispetto di ogni diligenza e delle regole esposte nelle presenti Condizioni, allorchè Beneficiari siano gli eredi legittimi o testamentari, si riterrà che la Compagnia abbia validamente adempiuto pagando l’uno o l’altro dei Beneficiari, in applicazione del principio di cui all’Art. 1296 Cod. Civ. e 1189 Cod. Civ., rimanendo in tal caso responsabilità dei Beneficiari riceventi l’eventuale ulteriore suddivisione secondo le eventuali diverse determinazioni, giudiziali o contrattuali, precedenti o successive al pagamento, relative ad eventuale diversa ripartizione tra eredi.

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Beneficiari. Il Contraente L’aderente/assicurato designa i Beneficiari beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la tale designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nomenon può essere revocata o modificata: - dopo che l’aderente/assicurato e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto a ITAS Vita, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrariorispettivamente, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione rinuncia al potere di xxxxxx e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezzal’accettazione del beneficio; - dopo la morte dell’aderente/assicurato; - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Contraente beneficiario ha comunicato per iscritto a ITAS Vita di volersi avvalere del beneficio. Se la designazione di beneficio non può indicare nella Proposta essere revocata o modificata, le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, possono essere esercitate con l’assenso scritto di tutti i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. La designazione dei beneficiari e le loro eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a ITAS Vita o disposte per testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita o attribuisca chiaramente le somme assicurate con tale polizza. Qualora i beneficiari siano individuati in polizza o in apposita appendice di variazione con il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli generico riferimento agli eredi (siano essi legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, ITAS Vita farà riferimento alle norme civilistiche o al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte testamento per l’individuazione corretta dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso in cui dovessero essere individuati più beneficiari, il capitale sarà suddiviso tra di premorienza essi in parti uguali, senza applicazione di un Beneficiario rispetto all’Assicuratoeventuali quote previste dalla legge o dal testamento. La ripartizione non verrà effettuata in parti uguali solo nel caso in cui l’aderente/assicurato abbia indicato espressamente ed inequivocabilmente delle diverse modalità di ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali differenti criteri specifici di ripartizione delle prestazioni possono essere comunicati a ITAS Vita (recapiti art. 10) in qualsiasi momento o indicati nel testamento, purché la liquidazione della Prestazione assicurativa avvienerelativa clausola richiami la specifica polizza vita. Anche nel caso in cui in polizza siano designati più beneficiari espressamente individuati, per la quota dovuta al Beneficiario premortoil capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, salvo diversa ripartizione indicata in favore degli eredi testamentari o, modo chiaro dall’aderente/assicurato in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratofase di adesione o con atto successivo.

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Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa delle prestazioni assicurative previste dal Contratto in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella dell’Assicurato sono gli eredi testamentari o, in forma nominativa (nomeassenza di testamento, cognomelegittimi dell’Assicurato stesso, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono ossia i soggetti cheche rivestono, al decesso momento della morte dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativacostui, risulta irrilevante risultando irrilevante, al fine, la rinuncia successiva rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi. Come previsto dagli articoli 1920 e 1921 del Codice Civile, il Beneficiario di un Contratto di Assicurazione sulla vita, per effetto della designazione fatta a suo favore, acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Da ciò deriva che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e che in caso di pluralità di beneficiari, salvo diversa indicazione da parte dell’Assicurato che faccia espressa menzione del presente Contratto, la prestazione assicurativa sarà divisa in parti uguali. L’Assicurato ha la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare o modificare la suddetta designazione, ad eccezione dei Beneficiariseguenti casi:  dopo che l’Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;  dopo il decesso dell’Assicurato;  dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia ovvero disposte per testamento. In assenza della designazione di Beneficiaritale ultimo caso, per essere efficace, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicuratorelativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento al presente Contratto assicurativo. Anche in questo casoQualora, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fattaper qualsiasi ragione, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui risulti mancante la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel per il caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicuratomorte, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari o, in mancanzaassenza, degli gli eredi legittimi (in entrambi i casi in parti uguali). Per le coperture prestate da Bipiemme Assicurazioni S.p.A., le prestazioni assicurative saranno riconosciute a favore dell’Assicurato. In nessun caso, nel corso della durata del Contratto, la Contraente ovvero qualsiasi Compagnia appartenente al Gruppo Bipiemme potrà essere indicata come Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratoo vincolatario delle prestazioni assicurative.

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Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali tale soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’AssicuratoIn questo caso, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli devono essere considerati quali eredi (eredi testamentari o, in mancanza, degli o eredi legittimi legittimi) i meri chiamati all’eredità del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione senza che rilevi l’effettiva accettazione dell’eredità medesima. Le presenti modalità di liquidazione troveranno applicazione anche in caso di: • decesso del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione Beneficiario avvenuto a seguito del decesso dell’Assicurato ma prima dell’erogazione della prestazione assicurativa; • erede del Beneficiario premorto. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicurato.

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Samples: Cessione 11.2 Modificazione Delle Condizioni Contrattuali 11.3 Legge Applicabile 11.4 Validita’ E Rinunce 11.5 Reclami E Risoluzione Alternativa Delle Controversie, Cessione 11.2 Modificazione Delle Condizioni Contrattuali 11.3 Legge Applicabile 11.4 Validita’ E Rinunce 11.5 Reclami E Risoluzione Alternativa Delle Controversie

Beneficiari. Il Contraente designa i uno o più Beneficiari e può può, di norma, in qualsiasi momento momento, revocare o modificare la designazionepropria scelta, ad eccezione dei seguenti casi: 🗶 dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, 🗶 dopo il decesso del Contraente; 🗶 dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio. I Beneficiari sono i soggetti a cui In tale ultimo caso, per essere efficaci, la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicuratorelativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento al Contratto assicurativo. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal comunicazione della nomina o revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, che, come tale, non potrà essere opposto all’Impresa fino a cui che la Compagnia può fare riferimentonomina, nel revoca o modifica del Beneficiario non sia stata comunicata all’Impresa medesima. Nel caso in cui sia venuta a conoscenza i Beneficiari della Proposta/Polizza risultino di numero superiore ad uno, l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiariocodice civile, la prestazione assicurativa viene suddivisa verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente, non trovando applicazione la disciplina successoria. Nell’ipotesi di designazione quali a Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i ai fini del presente Xxxxxxxxx, si intenderanno quali Beneficiari sono i soggetti cheche rivestano, al decesso dell’Assicurato, rivestono momento della morte dell’Assicurato la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativacostui, risulta irrilevante risultando irrilevante, a tal fine, la rinuncia successiva rinunzia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiaridegli stessi. In assenza della designazione Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati necessari per l’identificazione e il contatto di un referente terzo, diverso dal/dai Beneficiario/Beneficiari, che l’Impresa potrà contattare in caso di decesso dell’Assicurato per il pagamento della Prestazione Assicurata a favore del/i Beneficiario/i. É ammesso un solo referente terzo per Contratto. Il Contraente a tal riguardo si impegna, assumendo su di sé e sollevando l’Impresa da ogni conseguente responsabilità, a: ✓ conferire specifico incarico al referente terzo individuato impartendo allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o Compagnia al fine di contattare il/i Beneficiario/i; ✓ consegnare al Referente terzo, all’atto della nomina, copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata alla Proposta/Polizza e disponibile sul sito internet dell’Impresa; ✓ informare tempestivamente per iscritto l’Impresa nel caso di revoca dell’incarico oppure nel caso in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche cui il referente terzo rinunciasse all’incarico o, comunque, non fosse più in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fattagrado, in vece corso di Contratto, di svolgere l’incarico; ✓ informare tempestivamente per iscritto l’Impresa dei nuovi dati di contatto del Contraentereferente terzo qualora dovessero cambiare in corso di Contratto. Il Contraente potrà sempre modificare o revocare un referente terzo precedentemente designato, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno recandosi in filiale o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari comunicandolo all’Impresa direttamente via posta o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di leggeposta elettronica certificata. Nel caso di premorienza nomina di un Beneficiario rispetto all’Assicuratonuovo referente terzo, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l’identificazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo. La revoca e la liquidazione della Prestazione assicurativa avvienemodifica del referente terzo saranno valide dal momento in cui l’Impresa ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte. In nessun caso il referente terzo designato potrà coincidere con uno dei Beneficiari, pena la decadenza dall’incarico per incompatibilità, senza la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicurato.necessità per l’Impresa di effettuare alcuna comunicazione propedeutica

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazionetale designazione per iscritto (artt. I Beneficiari sono i soggetti 1920 e 1921 c.c.), con le modalità indicate nell’ultimo capoverso. La prestazione dovuta a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa scadenza si intende: - a favore del Contraente o, in caso di decesso dell’Assicuratosua mancanza, degli eredi legittimi che subentrano automaticamente in polizza negli stessi diritti. La designazione preferita dei beneficiari è quella Gli eredi legittimi hanno infatti le facoltà e gli obblighi del Contraente deceduto, in forma nominativa (nomeparticolare, cognomeove ne ricorrano i presupposti, dati anagraficipossono esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dall’art. 6, codice fiscale/X.XXXoppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza; - a favore di un terzo qualora il Contraente indichi direttamente in polizza o con successiva richiesta un Beneficiario e subentrante nel contratto anche se diverso dagli eredi legittimi. Si tenga presente che, recapiti anche in quest’ultimo caso, il premio si configura come un atto a titolo gratuito all’erede specifico o al terzo, soggetta alla azione di posta elettronica)riduzione ex art. 555 e xx.xx. qualora l’ammontare di tale premio ecceda la quota disponibile. - dopo che il Contraente o il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; - dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In caso contrariotali casi, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte le operazioni di specifiche esigenze riscatto, di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati pegno o vincolo di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fattabeneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto a mezzo raccomandata alla Società o disposte per testamento, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, purché la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi testamentaria faccia riferimento in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata maniera espressa al contratto vita o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratocapitalizzazione.

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Samples: www.vittoriaassicurazioni.com

Beneficiari. Il Contraente contraente designa i Beneficiari beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la tale designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nomenon può essere revocata o modificata: - dopo che il contraente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto a ITAS Vita, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrariorispettivamente, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione rinuncia al potere di revoca e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezzal’accettazione del beneficio - dopo la morte del contraente - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Contraente beneficiario ha comunicato per iscritto a ITAS Vita di volersi avvalere del beneficio. Se la designazione di beneficio non può indicare nella Proposta essere revocata o modificata, le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo di polizza, possono essere esercitate con l’assenso scritto di tutti i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. La designazione dei beneficiari e le loro eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a ITAS Vita o disposte per testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita o attribuisca chiaramente le somme assicurate con tale polizza. Qualora i beneficiari siano individuati in polizza o in apposita appendice di variazione con il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli generico riferimento agli eredi (siano essi legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, ITAS Vita farà riferimento alle norme civilistiche o al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte testamento per l’individuazione corretta dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso in cui dovessero essere individuati più beneficiari, il capitale sarà suddiviso tra di premorienza essi in parti uguali, senza applicazione di un Beneficiario rispetto all’Assicuratoeventuali quote previste dalla legge o dal testamento. La ripartizione non verrà effettuata in parti uguali solo nel caso in cui il contraente abbia indicato espressamente ed inequivocabilmente delle diverse modalità di ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali differenti criteri specifici di ripartizione delle prestazioni possono essere comunicati a ITAS Vita (recapiti art. 9) in qualsiasi momento o indicati nel testamento, purché la liquidazione della Prestazione assicurativa avvienerelativa clausola richiami la specifica polizza vita. Anche nel caso in cui in polizza siano designati più beneficiari espressamente individuati, per la quota dovuta al Beneficiario premortoil capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, salvo diversa ripartizione indicata in favore degli eredi testamentari o, modo chiaro dal contraente in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratofase di stipula o con atto successivo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in Si conviene che il Beneficiario dell’Indennizzo per il caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari Inabilità Temporanea Totale è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse l’Assicurato o altro soggetto da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di leggedesignare. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativadenuncia del Sinistro l’Assicurato deve allegare al Modulo di Denuncia Sinistro, risulta irrilevante di cui all’art. 7 delle Condizioni Generali di Polizza, almeno la rinuncia seguente documentazione: ⮚ copia di un documento di identità; ⮚ attestato che certifichi la condizione di Lavoratore Autonomo, Lavoratore Atipico o accettazione dell’eredità da parte dei BeneficiariLavoratore Dipendente di Ente Pubblico al momento del Sinistro (es. dichiarazione IRPEF, copia del contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, copia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA); ⮚ questionario medico atto a verificare lo stato di Inabilità; ⮚ eventuale certificato di ricovero e relativa cartella clinica; ⮚ copia del certificato INAIL; ⮚ certificato medico di pronto soccorso; ⮚ successivi certificati INAIL emessi alla scadenza. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno casi eccezionali o di ogni altro soggetto munito particolare difficoltà la Società potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengano indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, la liquidazione fiducia della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’AssicuratoSocietà stessa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Puro Rischio Creditor Protection

Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari (in parti uguali) o, in mancanza, degli eredi legittimi (in parti uguali) del Beneficiario premorto. In questo caso, devono essere considerati quali eredi (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all’eredità del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione senza che rilevi l’effettiva accettazione dell’eredità medesima. Le presenti modalità di liquidazione troveranno applicazione anche in caso di: • decesso del ContraenteBeneficiario avvenuto a seguito del decesso dell’Assicurato ma prima dell’erogazione della prestazione assicurativa; • erede del Beneficiario premorto. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicurato.

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Samples: Contratto (Di Assicurazione Sulla Vita)

Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa Prestazione Assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita da preferire dei beneficiari Beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In Infatti, in caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta di Assicurazione i dati di un referente terzoReferente Terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiariBeneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa Prestazione Assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la L’eventuale rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei BeneficiariBeneficiari risultano irrilevanti ai fini della liquidazione della Prestazione Assicurativa. In assenza della designazione di Beneficiariespressa designazione, la Prestazione assicurativa Assicurativa viene erogata liquidata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicuratodell’Assicurato in parti uguali tra loro. Anche in questo caso, risulta irrilevante la l’eventuale rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiariBeneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo fatti salvi i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, in assenza di diversa indicazione espressa del Contraente, la liquidazione della Prestazione assicurativa Assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativaAssicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa Assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicurato.

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Samples: Contratto (Di Assicurazione Sulla Vita)

Beneficiari. Il I Beneficiari possono essere designati, oltre che all’atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta, in ogni momento dal Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa, nonché per testamento. Xxxx l’inefficacia della designazione, della revoca o modificare della modifica dei Beneficiari, la designazionedisposizione del Contraente, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzocontratto di assicurazione sulla vita acquistano, diverso dal Beneficiario, per effetto della designazione effettuata a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse loro favore da parte del Contraente, un “diritto proprio” ai vantaggi dell’assicurazione. Nell’ipotesi Ne consegue in particolare che in caso di designazione quali di più Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari)la Compagnia ripartirà tra loro, i Beneficiari sono i soggetti che, al a seguito del decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Contraente. Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di chiamati all’eredità secondo le previsioni di leggecui all’art. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari1921 del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia tramite lettera raccomandata oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa. In assenza della designazione mancanza di Beneficiaridesignazione, la Prestazione assicurativa viene erogata agli si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi testamentari o designati nel testamento o, in mancanza agli di questo, gli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale Ai sensi del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece già richiamato articolo del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrarioCodice Civile, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario dei Beneficiari non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, xxxxxx e l’accettazione del beneficio; - dopo la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione morte del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio ; - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’AssicuratoCompagnia di volersi avvalere del beneficio.

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Samples: www.mediolanumvita.it

Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la tale designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nomeBeneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, cognomerispettivamente, dati anagraficila rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; • dopo il decesso del Contraente; • dopo che, codice fiscale/X.XXXverificatosi l’evento previsto, recapiti anche il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di posta elettronica)volersi avvalere del beneficio. In caso contrariotali casi le operazioni di recesso, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca riscatto, pegno o vincolo, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezzaLa designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono comunicate per iscritto alla Compagnia ovvero disposte per testamento. In tale ultimo caso, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzoper essere efficace, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può relativa clausola testamentaria deve fare riferimento, nel espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate. Nel caso in cui sia venuta a conoscenza i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore ad uno, l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiariocodice civile, la prestazione assicurativa viene suddivisa verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente, non trovando applicazione la disciplina successoria. Nell’ipotesi di designazione quali a Beneficiari degli eredi (sia legittimi o sia testamentari), i ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari sono i soggetti cheche rivestano, al decesso dell’Assicurato, rivestono momento della morte dell’Assicurato la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativacostui, risulta irrilevante risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia successiva rinunzia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiaridegli stessi. In assenza della designazione di BeneficiariQualora, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo casoper qualsiasi ragione, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui risulti mancante la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel per il caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicuratomorte, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari o(in parti uguali), ovvero, in mancanza, degli gli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicurato(in parti uguali).

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Samples: www.bancobpmvita.it

Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la tale designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nomeBeneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, cognomerispettivamente, dati anagraficila rinuncia al potere di xxxxxx e l’accetta- zione del beneficio; • dopo il decesso del Contraente; • dopo che, codice fiscale/X.XXXverificatosi l’evento previsto, recapiti anche il Beneficiario abbia comunica- to per iscritto alla Società di posta elettronica)volersi avvalere del beneficio. In caso contrariotali casi le operazioni di recesso, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca riscatto, pegno o vincolo, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devo- no essere disposte per testamento oppure comunicate per iscritto alla Società per il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel tramite dei Soggetti Abilitati al collocamento o con lettera raccomandata indirizzata all’Ufficio Liquidazioni della Società. Nel caso in cui sia venuta a conoscenza i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore ad uno, l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiariocodice civile, la prestazione assicurativa viene suddivisa verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i BeneficiariBe- neficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente, non trovando applicazione la disciplina successoria. Nell’ipotesi di designazione quali a Beneficiari degli eredi (sia legittimi o testamentarisia te- stamentari), i ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari sono i soggetti cheche rivestano, al decesso dell’Assicurato, rivestono momento della morte dell’assicurato la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativacostui, risulta irrilevante risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia successi- va rinunzia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiaridegli stessi. In assenza della designazione di BeneficiariQualora, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo casoper qualsiasi ragione, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui risulti mancante la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel be- neficiario per il caso di premorienza morte, si intenderanno come tali l’erede o gli ere- di un Beneficiario rispetto all’Assicuratotestamentari (in parti uguali), la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari oovvero, in mancanza, degli gli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratolegittimi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili E Di Tipo Unit Linked

Beneficiari. Il I Beneficiari possono essere designati, oltre che all’atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta, in ogni momento dal Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa nonché, per testamento. Xxxx l’inefficacia della designazione, della revoca o modificare della modifica dei Beneficiari, la designazionedisposizione del Contraente, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto. I Beneficiari sono i soggetti di un contratto di assicurazione sulla vita acquistano, per effetto della designazione effettuata a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa loro favore da parte del Contraente, un “diritto proprio” ai vantaggi dell’assicurazione. Ne consegue in particolare che in caso di designazione di più Beneficiari la Compagnia ripartirà tra loro, a seguito del decesso dell’Assicurato, coincidente con il Contraente, la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Contraente. Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di cui all’Art. 1921 del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia tramite lettera raccomandata oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa. In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. Nelle ipotesi di designazione irrevocabile dei Beneficiari, le richieste di riscatto totale o parziale delle somme assicurate trasmesse dal Contraente ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicuratosensi, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanzarispettivamente, degli eredi legittimi del Beneficiario premortoArtt.18 e 19, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I potranno essere eseguite dalla Compagnia esclusivamente con il consenso scritto dei Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratomedesimi.

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Samples: www.mediolanumvita.it

Beneficiari. Il Contraente contraente designa i Beneficiari beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la tale designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nomenon può essere revocata o modificata: - dopo che il contraente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto a ITAS Vita, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrariorispettivamente, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione rinuncia al potere di xxxxxx e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezzal’accettazione del beneficio; - dopo la morte del contraente; - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Contraente beneficiario ha comunicato per iscritto a ITAS Vita di volersi avvalere del beneficio. Se la designazione di beneficio non può indicare nella Proposta essere revocata o modificata, le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo di polizza, possono essere esercitate con l’assenso scritto di tutti i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. La designazione dei beneficiari e le loro eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a ITAS Vita o disposte per testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita o attribuisca chiaramente le somme assicurate con tale polizza. Qualora i beneficiari siano individuati in polizza o in apposita appendice di variazione con il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli generico riferimento agli eredi (siano essi legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, ITAS Vita farà riferimento alle norme civilistiche o al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte testamento per l’individuazione corretta dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso in cui dovessero essere individuati più beneficiari, il capitale sarà suddiviso tra di premorienza essi in parti uguali, senza applicazione di un Beneficiario rispetto all’Assicuratoeventuali quote previste dalla legge o dal testamento. La ripartizione non verrà effettuata in parti uguali solo nel caso in cui il contraente abbia indicato espressamente ed inequivocabilmente delle diverse modalità di ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali differenti criteri specifici di ripartizione delle prestazioni possono essere comunicati a ITAS Vita (recapiti art. 9) in qualsiasi momento o indicati nel testamento, purché la liquidazione della Prestazione assicurativa avvienerelativa clausola richiami la specifica polizza vita. Anche nel caso in cui in polizza siano designati più beneficiari espressamente individuati, per la quota dovuta al Beneficiario premortoil capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, salvo diversa ripartizione indicata in favore degli eredi testamentari o, modo chiaro dal contraente in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratofase di stipula o con atto successivo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in Si conviene che il Beneficiario dell’Indennizzo per il caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari Inabilità Temporanea Totale è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse l’Assicurato o altro soggetto da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di leggedesignare. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativadenuncia del Sinistro l’Assicurato deve allegare al Modulo di Denuncia Sinistro, risulta irrilevante di cui all’art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza, almeno la rinuncia seguente documentazione: ⮚ copia di un documento di identità; ⮚ attestato che certifichi la condizione di Lavoratore Autonomo, Lavoratore Atipico o accettazione dell’eredità da parte dei BeneficiariLavoratore Dipendente di Ente Pubblico al momento del Sinistro (es. dichiarazione IRPEF, copia del contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, copia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA); ⮚ questionario medico atto a verificare lo stato di Inabilità; ⮚ eventuale certificato di ricovero e relativa cartella clinica; ⮚ copia del certificato INAIL; ⮚ certificato medico di pronto soccorso; ⮚ successivi certificati INAIL emessi alla scadenza. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno casi eccezionali o di ogni altro soggetto munito particolare difficoltà la Società potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengano indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, la liquidazione fiducia della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’AssicuratoSocietà stessa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Puro Rischio Creditor Protection

Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può caso morte nella Proposta, che possono comunque in qualsiasi momento revocare essere revocati mediante comunicazione scritta alla Società o modificare la designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicuratoper testamento. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nomerevoca tuttavia non può essere disposta dagli eredi successivamente alla morte del Contraente né dopo che, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezzaverificatosi l’evento, il Contraente può indicare nella Proposta i dati Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza voler profittare del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiaribeneficio. Qualora il Contraente designi più abbia rinunciato per iscritto al potere di un Beneficiariorevoca, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiariquesta non avrà effetto dopo che il Beneficiario avrà dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi, salvo l’espressa indicazione le operazioni di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari)riscatto, i Beneficiari sono i soggetti chepegno e vincolo, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiaridiversa indicazione contrattuale o testamentaria da parte del Contraente che abbia designato quali Beneficiari i propri eredi, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o Compagnia procede alla corresponsione delle prestazioni in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiariparti uguali tra questi. In caso contrariodi valida rinuncia da parte di uno o più Beneficiari alla quota di propria spettanza, la parte residua viene distribuita dalla Compagnia ai restanti beneficiari in proporzione alla designazione beneficiaria non è validaoriginaria. In caso di premorienza di uno dei Beneficiari specificatamente designati, gli eredi del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione deceduto subentrano nella posizione contrattuale del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, deceduto e la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta prestazione spettante al Beneficiario premortodeceduto viene corrisposta agli stessi in parti uguali, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva assenza di diversa indicazione del Contraente. I In caso di designazione dei Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativatramite indicazione generica quale gli “Eredi Legittimi”, ed in assenza di diversa indicazione del Contraente, la Compagnia considera Beneficiari, cui corrispondere le prestazioni in parti uguali rispetto all’intero le persone elencate nell’atto di notorietà prodotto ai sensi dell’art. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato 17.1. Gli eredi di soggetti premorti indicati nell’atto di notorietà (senza distinguere a seconda che la morte sia avvenuta prima o dopo la stipulazione della Polizza da parte del Contraente) subentrano nella posizione del soggetto premorto e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicuratovengono liquidati in pari quota rispetto a tale posizione. In ogni caso, pur nel rispetto di ogni diligenza e delle regole esposte nelle presenti Condizioni, allorché Beneficiari siano gli eredi legittimi o testamentari, si riterrà che la Compagnia abbia validamente adempiuto pagando l’uno o l’altro dei Beneficiari, in applicazione del principio di cui all’Art. 1296 Cod. Civ. e 1189 Cod. Civ., rimanendo in tal caso responsabilità dei Beneficiari riceventi l’eventuale ulteriore suddivisione secondo le eventuali diverse determinazioni, giudiziali o contrattuali, precedenti o successive al pagamento, relative ad eventuale diversa ripartizione tra eredi.

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Samples: www.azimut.it