CAUZIONE CONTRATTUALE Clausole campione

CAUZIONE CONTRATTUALE. 1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione. Ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 nonché dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e degli artt. 100 e segg. Del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, a garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, il Gestore ha prestato apposita garanzia (cauzione contrattuale) mediante fideiussione bancaria escutibile “a prima richiesta” n. 460830265272 in data 15.02.2006 rilasciata dall'Istituto bancario UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.p.A. di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). 2. L'Autorità d'Xxxxxx potrà rivalersi sulla cauzione con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche. 3. Da detta cauzione l'Autorità d'ambito potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nel presente disciplinare. 4. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità d'ambito, pena la risoluzione del Contratto dopo un mese di messa in mora senza esito. 5. Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e in ogni modo da danni causati all'Autorità d'ambito ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati. 6. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza. 7. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
CAUZIONE CONTRATTUALE. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’Affidataria è tenuta a versare presentare prima della stipula del contratto una cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163. Nel caso in cui l’impresa non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la Stazione Appaltante dichiara la decadenza dell’aggiudicazione. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del contratto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
CAUZIONE CONTRATTUALE. A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal presente contratto, il gestore dovrà costituire all'atto della sua stipulazione apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.
CAUZIONE CONTRATTUALE. Il gestore è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), ed inoltre l’eventuale inadempienza contrattuale dell’associazione sportiva, anche in mancanza della fideiussione, comporterebbe: • il mancato pagamento da parte dell’ente del corrispettivo spettante al gestore per l’importo corrispondente all’importo della cauzione • la presa in carico temporanea da parte dell’ente della manutenzione dell’impianto.
CAUZIONE CONTRATTUALE. 1. Ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 nonché dell’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e degli artt. 100 e segg. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, a garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, il Gestore ha prestato apposita garanzia (cauzione contrattuale) mediante fideiussione bancaria escutibile “a prima richiesta” n. 460830265272 in data 15.02.2006 rilasciata dall’Istituto bancario UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.p.A. di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). 2. L’Autorità d’Xxxxxx potrà rivalersi sulla cauzione con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche. Il Presidente di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 3. Da detta cauzione l’Autorità d’ambito potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nel presente disciplinare. 4. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell’Autorità d’ambito, pena la risoluzione del Contratto dopo un mese di messa in mora senza esito. 5. Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e in ogni modo da danni causati all’Autorità d’ambito ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati.
CAUZIONE CONTRATTUALE. L’Appaltatore dovrà prestare le garanzie e stipulare le polizze assicurative secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente al momento dell’appalto. Ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016: 1) l’offerta da presentare per l’affidamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato è corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo delle prestazioni, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di esecuzione qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 2) L’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica conformità.
CAUZIONE CONTRATTUALE. A garanzia della corretta esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà fornire, al momento della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale, da costituirsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

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  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

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  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Corrispettivo contrattuale Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo. Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti da Roma Capitale. Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per il periodo di 48 mesi e per i periodi presuntivamente sopra indicati, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo. In sintesi l’importo complessivo presunto del Centro affidato con il presente accordo quadro viene così suddiviso comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ……………. (…………), al netto dell’I.V.A. per un importo per pasto singolo stabilito in € (euro ) oltre IVA fino al numero massimo di 150 pasti/giorno suddiviso in; • quota fissa € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%; • quota variabile € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%. L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell’appaltatore all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui all’allegato capitolato potranno essere oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara e della normativa. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all’art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell’offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l’importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o costi diversi dalla quota posta a base del presente accordo quadro medesimo. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo la quota a base di gara e in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.

  • Opzioni contrattuali Pagamento di somme periodiche In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento di somme periodiche di ammontare variabile. Opzione da capitale in rendita vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia. Opzione da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia certa per i primi 5 anni. Opzione da capitale in rendita certa per 10 anni e poi vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia certa per i primi 10 anni. Opzione da capitale in rendita reversibile La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia reversibile in misura totale o parziale. Opzione da capitale in rendita vitalizia “controassicurata” La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vi- talizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l’importo del ca- pitale liquidabile in caso di vita dell’Assicurato a scadenza ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l’importo della rata di rendita iniziale. Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito annuo pari allo 0,00% annuo (la rivalutazione annua delle prestazioni non può di conseguenza risultare mai negativa). Le partecipazioni agli utili eccedenti la predetta misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................