CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Sportello Unico Accoglienza Migranti, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Supporto Alla Rendicontazione Finanziaria
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario dell’aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Nella domanda è richiesta una dichiarazione di impegno all’osservanza della clausola sociale volta a rispettare totalmente gli obblighi derivanti dalla clausola sociale, vale a dire il pieno riassorbimento di tutta la forza lavoro già occupata dal pregresso aggiudicatario; laddove il concorrente, fatta una seria valutazione in merito, ritenga che non ci siano le condizioni perché possa avvenire il pieno riassorbimento di tutto il personale occupato nell’esecuzione del precedente appalto, il concorrente deve dichiarare che intende discostarsi da tale impegno e, contestualmente, assume sin d’ora il conseguente impegno per cui, in caso di aggiudicazione, si obbliga a redigere un apposito Piano di riassorbimento del personale da presentare alla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, pena la revoca dell’affidamento. L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nei documenti progettuali. Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è obbligatorio quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, la cui accettazione è dichiarata dall’aggiudicatario in sede di offerta. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
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Samples: Accordo Quadro Per L’appalto Del Servizio Di Manutenzione Delle Aree Verdi, Service Agreement
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13/05/1986, n. 880 viene stabilito che:
1) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di promuovere lavoro per gli operai dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
2) L’impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contrattostazione appaltante medesima comunicherà all’impresa e, se il servizio è del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscentepagamento del saldo, garantendo l9applicazione dei CCNL di settorese i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui all9articolo 51 sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del decreto legislativo 15 giugno 2015lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e l’impresa non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare può opporre eccezione alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti appaltante, né il titolo a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data risarcimento di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalidanni.
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Samples: Contract for Public Works, Contract for Works
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l’Appaltatore, per sé e/o per i propri aventi causa, si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di promuovere lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europeadurata dell’appalto, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e il contratto collettivo nazionale per il settore di manodopera previste nel nuovo contrattoappartenenza e, se esistente, anche il servizio contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’impresa appaltatrice è altresì obbligata, per i servizi da affidare in continuità subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo. L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate. L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con altro progetto SAI finanziato riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro. L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario effettuarsi in favore dell’aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’Appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali xxxxxxxx nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all9articolo 51 all’art. 138 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81Codice dei contratti. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi La Regione Puglia comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, data della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalicomunicazione decorrono i predetti effetti.
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Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi Di Ricerca Industriale E Sviluppo Sperimentale
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contrattoContratto Quadro, se trova applicazione la clausola sociale prevista dal C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie per il servizio Lavoro vigente. A tal fine l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’Allegato 9 al presente Disciplinare che contiene l’indicazione del personale attualmente inviato in continuità missione presso il Commissario con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale indicazione della qualifica, dei livelli anzianità comprensivi di eventuali scatti di anzianità, della retribuzione corrisposta, della sede di lavoro, del monte ore. Pertanto, l’operatore economico deve rendere nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto DGUE la dichiarazione di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscenteaccettare le condizioni di esecuzione derivanti dall’applicazione della clausola sociale, garantendo l9applicazione così come disciplinata dagli atti di gara, dal Codice dei contratti pubblici e dal CCNL di settore. Infine, l’operatore economico dovrà produrre nell’ambito della propria offerta il “Progetto di assorbimento del personale”. Il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra Stazione appaltante, appaltatori e sindacati. Il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra Stazione appaltante, appaltatori e sindacati. Alla luce della clausola sociale sopra descritta – come prevista del CCNL applicabile nel caso di specie – e volendo garantire la stabilità occupazionale delle risorse che escono dal precedente affidamento, in conformità alle Linee Guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 (par. 6) l’obbligo assunzionale di cui all9articolo 51 all’articolo 47, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015D.L. 31 maggio 2021, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 77 non trova applicazione alla presente gara poiché contrastante con gli obiettivi di efficienza, economicità e non superiore a cinquantaqualità del servizio, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione nonché di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna ottimale impiego delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalirisorse pubbliche.
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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine (art. 31) Nel caso di promuovere cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad ApL anche diversa dalla precedente, l’ApL è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la stabilità occupazionale nel durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’ente appaltante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora disciplinati dal CCNL dell’utilizzatore. L’ApL, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le xx.xx nazionali o territoriali stipulanti il presente CCNL rispetto dei principi dell9Unione Europeaalla applicazione della clausola sociale a seconda dell’ambito di riferimento. DISPONIBILITA’ (art. 32) Nei periodi in cui i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato non prestano attività presso aziende le utilizzatrici, restano a disposizione dell’ApL e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante percepiscono un’indennità mensile di disponibilità, erogata direttamente dall’ApL dell’ importo di 750 € al lordo delle ritenute di legge e con comprensiva del Tfr. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione di ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e quattordicesima mensilità. L’indennità di disponibilità è divisibile in quote orarie: - in caso di assegnazione ad attività lavorativa per un periodo inferiore al mese, l’indennità è corrisposta per le esigenze tecnicogiornate di disponibilità comprese le festività - in caso di retribuzione lorda inferiore all’importo mensile lordo dell’indennità, quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa - in caso di assunzione part-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contrattotime, l’indennità è riparametrata in funzione del minor orario e, comunque, non può essere inferiore a € 357; se il servizio è lavoratore svolge una missione con orario superiore a quello previsto contrattualmente, l’indennità deve essere riparametrata in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario funzione del contratto nuovo orario svolto Reperibilità Nei periodi di appalto disponibilità il lavoratore deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad assorbire prioritariamente iniziare l’attività lavorativa trascorse 24 ore successive alla chiamata. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in disponibilità valgono le seguenti norme disciplinari, secondo le procedure previste dal CCNL, nelle le ipotesi di: - rifiuto non giustificato del colloquio che risulti da comunicazioni tracciabili 🡪 passibile di ammonizione scritta - rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità 🡪 passibile di sospensione della indennità fino di un massimo di 3 giorni nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità - rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi dell’art. 50 del presente CCNL anche per irreperibilità 🡪 passibile di settore, sospensione della indennità fino ad un massimo di cui all9articolo 51 5 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità PERIODO DI PROVA (art. Gli operatori economici che occupano un numero 33) Lavoratori a tempo determinato - è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione - non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi - non può essere superiore a 13 giorni per missioni superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi - non può essere superiore a 30 giorni di calendario per missioni pari o superiore a quindici dipendenti 12 mesi - per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova - le frazioni di mese inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore - nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e non superiore a cinquantacon le medesime mansioni, non tenuti alla redazione è consentito apporre il periodo di prova - in caso di trasformazione del rapporto sulla situazione del personalecontratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto Lavoratori a tempo indeterminato Si applicano i seguenti periodi massimi di prova: Gruppo A: 6 mesi di calendario Gruppo B: 50 giorni di servizio effettivo Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo I giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni lavorativi. I termini di preavviso, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, i seguenti: Fino a consegnare una relazione 5 anni di genere sulla situazione del personale maschile servizio compiuto: Gruppo A: 60 giorni di calendario Gruppo B: 30 giorni di calendario Gruppo C: 20 giorni di calendario Oltre 5 anni e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato fino a 10 anni di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi servizio: Gruppo A: 90 giorni di categoria o calendario Gruppo B: 45 giorni di qualifica, calendario Gruppo C: 30 giorni di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalicalendario.
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CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere garantire la stabilità occupazionale continuità degli interventi evitare il turnover degli operatori preservandone il know how e i livelli occupazionali è prevista la dichiarazione di impegno del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, che subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa e nel rispetto dei principi dell9Unione dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e dovrà assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di manodopera previste nel nuovo contrattodurata del servizio, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscenteimpiegato dal precedente affidatario. Nell’offerta dovrà essere presentato un organigramma con l’indicazione del team impegnato (numero degli operatori e dei compiti loro assegnati per la realizzazione del servizio offerto); esso dovrà contenere i documenti riguardanti il curriculum dell’organizzazione indicante l’esperienza negli ultimi 3 anni nel settore e i curricula degli operatori impegnati per la realizzazione del servizio (nel caso in cui il personale oggetto di riassorbimento rifiutasse tale opzione). Inoltre, garantendo l9applicazione dovrà contenere l’attestazione obbligatoria da parte dell’organismo del puntuale rispetto di tutti gli articoli dei CCNL di dl settore, con particolare riferimento anche alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 e successive norme applicative. Il personale utilizzato deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari oltre che conoscere e osservare quanto previsto dal Manuale di Autocontrollo Igienico sanitario dell’organismo per cui all9articolo 51 lavora. L’organismo aggiudicatario deve altresì assicurare l'aggiornamento professionale del decreto legislativo 15 giugno 2015proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione. Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto deve essere fisicamente idoneo e di provata capacità relazionale nonché formato per il monitoraggio delle situazioni di vita dei beneficiari del servizio. Esso deve essere sempre dotato di un visibile tesserino "identificativo" contenente generalità, n. 81qualifica e nome dell'impresa. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore L’Organismo deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quindici dipendenti quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e non superiore a cinquantanella località in cui si svolgono le prestazioni, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personalenonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006e in genere da ogni contratto collettivo, n. 198successivamente stipulato per la categoria. L’Organismo è obbligato, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contrattoaltresì, a consegnare una relazione di genere sulla situazione continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l’Organismo anche nel caso lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’organismo aggiudicatario si impegna inoltre a fornire a Roma Capitale, prima dell'inizio dell'appalto, l’elenco nominativo del personale maschile impiegato nelle attività con la relativa qualifica evitando quanto più possibile la sostituzione degli operatori in considerazione del fatto che la relazione con l’utenza è contenuto essenziale del Servizio. Si impegna altresì a provvedere all’aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive ed è inoltre tenuto ad adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrispostadiritti degli utenti. L'operatore economico Tutto il personale impiegato nel “SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIALE E PASTI A DOMICILIO” è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali impostare il proprio contegno al rispetto e alla consigliera comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione e alle regole dell'Ente, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. L’Aamministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatore che ne abbia dato giustificato motivo, rispetto all’inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato. Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa riferimento al consigliere regionale Codice Civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendaliLavoro.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Sostegno Sociale E Pasti a Domicilio
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di promuovere lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europeadurata dell’appalto, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e il contratto collettivo nazionale per il settore di manodopera previste nel nuovo contrattoappartenenza e, se esistente, anche il servizio contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’ Appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in continuità subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo. L’inadempimento dell’Appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate. L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con altro progetto SAI finanziato riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro. L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario effettuarsi in favore dell’appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all9articolo 51 all’art. 138 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81Codice dei contratti. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi La Regione Puglia comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, data della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalicomunicazione decorrono i predetti effetti.
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Samples: Contract for the Provision and Management of Educational Tour Services
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante ope- rante alle dipendenze dell9aggiudicatario dell’operatore economico uscente, garantendo l9applicazione come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo all’art. 51 del decreto legislativo d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è di segui- to riportato:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in orga- nico sull’appalto risultanti da documentazione probante che occupano lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l’Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un numero pari o superiore esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico- organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a quindici processi di mobilità da po- sto di lavoro a posto di lavoro nell’ambito dell’attività dell’impresa ovvero a strumenti quali part- time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle let- tere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci – lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l’impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva fa- coltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non superiore inferiore a cinquantaquello pre- visto dal presente C.C.N.L. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell’ipotesi in cui siano in atto, non tenuti al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell’azienda cessante e l’addetto verrà assunto dall’azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell’art. 31, legge n. 300/1970 saranno assunti dall’azienda suben- trante con passaggio diretto e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall’impresa subentrante fino alla redazione scaden- za del rapporto sulla situazione del personale, originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'articolo 46 dell’articolo 4 del decreto legislativo 11 aprile 2006presente C.C.N.L., n. 198il periodo di apprendistato già svolto, sono tenutirispetto al quale l’azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, entro sei mesi dalla conclusione del contrattoè computato per intero ed è utile ai fini dell’anzianità di servizio. L’impresa cessante consegna all’impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi ciascun lavoratore avente i requisiti previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.per l’eventuale assunzione: nonché
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Samples: Service Agreement
CLAUSOLA SOCIALE. 1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dal comma 2 dell’art 32 della L.P. 2/2016 in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell’appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall’Appaltatore ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro teatri, in caso di cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l’Appaltatore l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. A tale proposito l’Appaltatore ha l’obbligo di incontrare le organizzazioni sindacali, che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nel precedente appalto, entro 2 (due) settimane dall’inizio del servizio e, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, sottoscriverà con le stesse un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, l’Appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell’appalto, avendo cura di inviarne una copia alla stazione appaltante.
3. Al fine di promuovere garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la stabilità occupazionale documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel rispetto dei principi dell9Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto di presente appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione (quindici) giorni prima della scadenza naturale del contratto, ovvero l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a consegnare una relazione tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L’Appaltatore, al fine di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato consentire il rispetto di assunzioniqueste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contrattostazione appaltante, a consegnare alla stazione appaltante una relazione mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalinaturale.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l9applicazione l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo all’art. 51 del decreto legislativo d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel documento allegato. La ditta affidataria si impegna all’osservanza di quanto previsto dall’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014 che occupano introduce l’art. 25 bis secondo il quale “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquiens e 609-undecies del codice penale” deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne di cui agli articoli citati. La ditta, su richiesta, fornirà idonea documentazione atta ad attestare l’avvenuto osservanza di quanto sopra prescritto per il personale impiegato nel servizio di cui trattasi
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l’esecuzione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, o qualora il servizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato alla ditta appaltatrice, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento resta salvo il diritto al risarcimento del danno.
2. In particolare il Comune ha il diritto di richiedere la risoluzione nei seguenti casi:
a. Abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
b. Comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale della ditta adibito al servizio;
c. Grave inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria agli obblighi inerenti la corretta gestione del servizio di cui al presente Capitolato, tali da pregiudicarne in modo diffuso la funzionalità e la piena fruizione del servizio da parte dell’utenza;
d. Mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara;
e. Violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
f. Impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione Comunale;
g. Mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
h. Accertata violazione delle disposizioni relative al rapporto di lavoro con riguardo in particolare agli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore, di tutela assicurativa, previdenziale, contributiva e retributiva. Ricorrendo alcuna delle fattispecie sopra elencate, il Comune invierà alla ditta aggiudicataria specifica contestazione scritta con assegnazione di un numero pari termine di 10 gg. per la presentazione di memorie e/o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquantacontrodeduzioni. Scaduto il termine assegnato l’Amministrazione, non tenuti esaminate le eventuali giustificazioni della ditta aggiudicataria, adotterà la determinazione definitiva in ordine alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione risoluzione del contratto. Resta comunque salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi in ogni caso sulla cauzione definitiva o sulle somme da corrispondere all’ aggiudicatario per il risarcimento dei danni subiti, a consegnare una relazione impregiudicata comunque la facoltà di genere sulla situazione del personale maschile agire giudizialmente per il ristoro integrale dei danni.
1. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere il servizio. La violazione della presente norma comporta, oltre i provvedimenti penali previsti dalle norme, l'incameramento della cauzione e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione risoluzione immediata del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento .
2. E’ ammesso il subappalto nei limiti prescritti dal codice degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendaliappalti .
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine 1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla legge regionale n. 12/2014, il Fornitore: si obbliga, su richiesta dell’Ausl Contraente, ad eseguire il servizio prevedendo l’impiego di promuovere persone svantaggiate e in stato di fragilità, nella misura percentuale che verrà concordata con la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europeastessa Ausl, e ferma restando la necessaria armonizzazione compatibilmente con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo previste.
2. Il Fornitore è, inoltre, tenuto, in relazione all’impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità, ad adottare specifici programmi di inserimento lavorativo, che dovranno riportare, a titolo esemplificativo: – numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire, nonché mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, se livello, regime previdenziale); – modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti; – obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, azioni e modalità organizzative per il servizio loro raggiungimento; – modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti; – metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro. Si evidenzia che la trasmissione alle Amministrazioni Contraenti di tali programmi di inserimento e la conseguente loro approvazione sono condizioni necessarie e preliminari all’emissione dell’Ordinativo di fornitura. Resta fermo che l’ Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di richiedere le modifiche al programma di inserimento che riterrà più opportune. All’interno di tali programmi il Fornitore dovrà, inoltre, indicare una figura specifica in possesso di competenze ed esperienze atte a gestire l’inclusione/integrazione, nonché permanenza di “soggetti svantaggiati” all’interno del contesto lavorativo.
3. Stante la peculiarità dell’oggetto dell’iniziativa e i possibili rischi per gli operatori e per i terzi, è necessario che le eventuali persone svantaggiate o in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico fragilità siano in ogni caso idonei all’espletamento delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendaliattività richieste.
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Samples: Service Acquisition Agreement
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13/05/1986, n. 880 viene stabilito che:
1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di promuovere lavoro per gli operai dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
2. L’impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contrattostazione appaltante medesima comunicherà all’impresa e, se il servizio è del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscentepagamento del saldo, garantendo l9applicazione dei CCNL di settorese i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui all9articolo 51 sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del decreto legislativo 15 giugno 2015lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e l’impresa non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare può opporre eccezione alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti appaltante, né il titolo a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data risarcimento di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalidanni.
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Samples: Contract for Works
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di promuovere lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europeadurata dell’appalto, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e il contratto collettivo nazionale per il settore di manodopera previste nel nuovo contrattoappartenenza e, se esistente, anche il servizio contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare eventualmente in continuità subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo. L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate. L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore delle seguenti penali:
1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con altro progetto SAI finanziato riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 per cento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro. L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario effettuarsi in favore dell’Appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all9articolo 51 all’art. 108 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81D.lgs. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi 50/2016. La Regione Puglia comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, data della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalicomunicazione decorrono i predetti effetti.
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Samples: Contratto Di Appalto
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine 1 Con l’obiettivo di promuovere salvaguardare l’efficienza, la stabilità occupazionale nel rispetto sicurezza e la qualità complessiva dei principi dell9Unione Europeasevizi di assistenza a terra, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contrattoa beneficio degli utenti ed in relazione alle peculiarità organizzative, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione salvaguardia delle competenze del personale, ai sensi dell'articolo 46 dei processi formativi e delle professionalità ed al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la ricollocazione del personale conseguente al trasferimento dei servizi tra gli operatori delle attività di assistenza a terra presenti in ciascuna azienda del trasporto aereo, salva l’ipotesi di cessione di azienda o di ramo di essa ove sia concretamente identificabile la parte funzionalmente autonoma, in virtù del dettato di cui all’art 13 del D.Lgs n. 18/1999,ogni trasferimento delle sole attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra individuate negli allegati A e B del citato decreto legislativo 11 aprile 2006comporta, n. 198fatto salvo quanto previsto nei punti che seguono, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione il passaggio del personale maschile individuato, d’intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, dall’azienda cedente il/i servizio/i stesso/i all’azienda subentrante in misura proporzionale alla quota di traffico trasferita.
2 Fermo restando quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, nelle more di un eventuale intervento normativo, le Parti, in virtù del dettato di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 18/1999, convengono sull’adozione della regolamentazione specificata nelle singole parti speciali, sottolineando l’applicazione della stessa con la salvaguardia del principio di reciprocità anche nel caso in cui il trasferimento di attività e femminile in ognuna delle professioni risorse intervenga tra aziende che applichino diverse Parti Specifiche del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
3 Le Parti concordano fin da ora che il passaggio di personale avverrà tramite novazione soggettiva ed oggettiva del contratto con contestuale assunzione. In ragione della sostanziale contestualità dell’instaurazione del rapporto di lavoro, lo stesso avverrà con modalità tali da non comportare effettuazione di periodo di prova nell’azienda subentrante e, di conseguenza, senza l’insorgere dell’obbligo di reciproco preavviso per il lavoratore e per l’azienda cedente, con applicazione dei trattamenti normo-retributivi della parte specifica dell’azienda subentrante ed in relazione allo stato base alle intese da definire in parte specifica o in sede locale/aziendale.
4 Le Parti, altresì, consapevoli delle annunciate modifiche normative delle attività di assunzionihandling da parte dell’Unione Europea e delle conseguenti norme di recepimento da parte della legislazione nazionale si impegnano ad incontrarsi successivamente all’emanazione delle stesse al fine di condividere il necessario raccordo tra la nuova normativa e quanto definito nel presente articolo, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti nelle relative parti specifiche e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalinei relativi protocolli in materia sottoscritti anche in sede locale.
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CLAUSOLA SOCIALE. Al fine Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di promuovere lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europeadurata dell’appalto, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e il contratto collettivo nazionale per il settore di manodopera previste nel nuovo contrattoappartenenza e, se esistente, anche il servizio contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’Appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in continuità subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo. (Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all’art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.). L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate. L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con altro progetto SAI finanziato riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro. L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario effettuarsi in favore dell’Appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’Appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all9articolo 51 all’art. 138 del decreto legislativo 15 giugno 2015Codice dei contratti. La Regione Puglia comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti. (Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, n. 81ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l’unica responsabile dell’eventuale inadempimento. Gli operatori economici che occupano un La gravità dell’inadempimento e il calcolo dell’ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell’impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L’inadempimento della clausola sociale da parte dell’impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquantaal 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell’esecuzione dell’appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione Puglia con l’esclusione dall’appalto dell’impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personalesussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall’appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria lavori o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari servizi o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendaliforniture ancora da eseguire.).
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Samples: Contratto Di Servizi
CLAUSOLA SOCIALE. Al 1. Ai sensi dell'art. 50 e dell’art. 100 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europeagarantire i livelli occupazionali esistenti, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con si applicano le esigenze tecnico-organizzative e disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione riassorbimento del personale, ai sensi dell'articolo 46 con particolare riferimento a quanto previsto, in materia di cambio appalto dall’art, 226 del decreto legislativo 11 aprile 2006CCNL per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, n. 198Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo" del 08/02/2018, sono tenutiParte Speciale, entro sei mesi dalla conclusione del contrattoTitolo X, Settore Ristorazione Collettiva.
2. Si prevede inoltre che su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, l’appaltatore uscente, l’appaltatore entrante, l’Amministrazione contraente, con l’eventuale coinvolgimento della stazione appaltante, siano tenuti ad espletare, prima dell’avvio delle attività, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la corretta applicazione contrattuale a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile tutela dei diritti e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrispostadei lavoratori e definire le modalità di ricorso al subappalto.
3. L'operatore economico Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al presente punto, l’appaltatore entrante è altresì tenuto a trasmettere la relazione presentare, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale Amministrazioni contraenti, un progetto di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore assorbimento (i cui contenuti devono essere conformi a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi quanto previsto dalla conclusione Delibera ANAC n. 114 del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico 2019 contenente le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data clausole sociali”) atto ad illustrare le concrete modalità di scadenza applicazione della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendaliclausola sociale preliminarmente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
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Samples: Accordo Quadro
CLAUSOLA SOCIALE. 1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europea, dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria fatte salve le necessarie esigenze di armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste - nel nuovo contratto, se il servizio è rispetto dei principi nazionali e comunitari in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto materia di appalto libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza - l'Impresa aggiudicataria è tenuto ad assorbire prioritariamente assorbire, prioritariamente, nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario dell'aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione con i medesimi livelli occupazionali e nel rispetto della disciplina contrattuale cogente in materia di cambio appalto e della relativa procedura contenuta nel C.C.N.L. di categoria 2013 - 2015 (xxx.xx 23, 24, 25, 26 e 27), cui pertanto, si fa rinvio. Al riguardo, si fa espresso riferimento a quanto previsto nelle Linee guida dell’ANAC n. 10 “Affidamento del servizio di vigilanza privata”, approvate con delibera del Consiglio n. 462 del 23.5.2018 (paragrafo 5. – Cambio appalto e imponibile di manodopera).
2. Il personale che attualmente svolge il servizio di vigilanza, in via prevalente e continuativa, è quello risultante dall'elenco Allegato A, che contiene il riferimento al numero di lavoratori ad oggi impiegati per l’espletamento di un monte ore annuo complessivo di 15.912 e, con riferimento per ciascuno di essi, al contratto collettivo di lavoro applicato, all'inquadramento giuridico ed economico e all'orario settimanale.
3. All'affidamento del servizio, l’Impresa aggiudicataria trasmette all'Amministrazione il nominativo del coordinatore del servizio e di tutti gli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei CCNL dati personali.
4. L’Impresa aggiudicataria, a tutela dei propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di settorelavoro, di cui all9articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015previdenza e di assicurazioni sociali, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore assumendo a quindici dipendenti e non superiore a cinquantaproprio carico tutti i relativi oneri, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del nonché tutte le disposizioni relative al personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese contenute nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalipresente capitolato.
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CLAUSOLA SOCIALE. Al 1. È volontà di Roma Capitale tutelare e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, conformemente all’orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di “clausole sociali”. A tal fine il CONTRAENTE, in conformità a quanto compilato in sede di promuovere gara Allegato 1 – Schema di dichiarazioni Amministrative, si impegna a presentarsi prima dell’avvio del servizio, presso l'Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in assenza, presso la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione EuropeaDirezione del Lavoro competente, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, finalizzato all’armonizzazione delle esigenze tecnico-tecnico- organizzative e dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, delle condizioni contrattuali in essere delle risorse già utilizzate nello svolgimento dei servizi oggetto di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto gara.
2. Il CONTRAENTE inoltre si impegna ad applicare i contratti collettivi di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, settore di cui all9articolo all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 2015 n. 81.
3. Gli operatori economici In coerenza con le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 114 del 13.2.2019 e pubblicate sulla GURI SG n. 50 del 28/02/2019, il CONTRAENTE, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, in attuazione della “Clausola Sociale” ed all’elenco del personale attualmente in servizio predisposto dalla Stazione Appaltante, ha presentato il “progetto di assorbimento” atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti beneficeranno della stessa e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
4. Il rispetto delle previsioni del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.
5. Il mancato rispetto del “progetto di assorbimento” in termini di unità, a consegnare una relazione inquadramento e trattamento economico costituiscono grave inadempimento e la possibilità da parte di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato Roma Capitale di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del risolvere il contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
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Samples: Contratto Di Servizio Di Vigilanza
CLAUSOLA SOCIALE. Al Richiamato quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed al fine di promuovere salvaguardare i livelli occupazionali, l’Appaltatore subentrante - qualora debba procedere a nuove assunzioni per la stabilità occupazionale nel rispetto regolare esecuzione dei principi dell9Unione Europeaservizi affidati - dovrà prioritariamente assumere il personale attualmente impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto di Appalto. Si evidenzia che risultano impiegati nell’esecuzione dell’Appalto relativo alla gestione dei cimiteri comunali di Novate Milanese n. 2 persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time - CCNL Cooperative Sociali - con il seguente inquadramento: • una unità di livello C1 - 5 scatti di anzianità (anno di assunzione: 2007) appartenente alle categorie di lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991; • una unità di livello C3 - 5 scatti di anzianità (anno di assunzione 2008). Qualora l’Appaltatore subentrante applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l’obbligo di riassunzione del personale dell’Appaltatore uscente, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. I lavoratori che non trovano spazio nell’organigramma dell’Appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e che non vengano ulteriormente impiegati dall’Appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di manodopera previste nel nuovo contrattoammortizzatori sociali. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’Appalto in oggetto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario applicazione dell’art. 100, comma 2, del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81D.Lgs. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti n.50/2016. La stazione Appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie per la corretta applicazione sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendaliesclusiva competenza dell’Appaltatore subentrante.
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Samples: Service Agreement
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di promuovere lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europeadurata dell’appalto, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e il contratto collettivo nazionale per il settore di manodopera previste nel nuovo contrattoappartenenza e, se esistente, anche il servizio contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in continuità subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo. L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate. L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con altro progetto SAI finanziato riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro. L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario effettuarsi in favore dell’Appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all9articolo 51 all’art. 138 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81Codice dei contratti. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi La Regione Puglia comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, data della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalicomunicazione decorrono i predetti effetti.
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CLAUSOLA SOCIALE. Al fine L’Ente appaltante considera che la presa in carico dei lavoratori e delle lavoratrici operanti nel servizio costituisca una forma di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto capitalizzazione dell’esperienza acquisita garantendo continuità nell’erogazione dei principi dell9Unione Europeaservizi, e ferma restando nel contempo risponda all'esigenza di consolidare gli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali. In ragione di ciò l'operatore economico che risulterà aggiudicatario, con la necessaria armonizzazione sottoscrizione del presente capitolato, assume l'impegno ad utilizzare prioritariamente il personale attualmente occupato nel servizio in appalto. Si precisa che all'aggiudicatario viene richiesto di assumere gli operatori già presenti e in possesso dei requisiti professionali richiesti senza periodo di prova come dipendenti diretti, garantendo il riconoscimento delle condizioni contrattuali in essere e dei requisiti maturati al momento della stipula del nuovo contratto. Tale personale dovrà essere inquadrato nei livelli retributivi in coerenza con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante i rispettivi profili professionali e con le la Ditta aggiudicataria si impegna a riconoscere a tale personale l’anzianità di servizio maturata. Il presente impegno, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, è assunto tenendo conto del rispetto dell'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario e delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e o di manodopera previste e comunque nel nuovo contrattorispetto di quanto stabilito da ANAC (vedi parere sulla Normativa del 30/04/2014 - rif. AG 19/14) e dalla giurisprudenza in materia (vedi da ultimo Consiglio di Stato, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario Sezione V, sentenza del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 26 maggio 2015, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione 2637) La Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente nei confronti del personale maschile dipendente e femminile degli eventuali soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, il contratto collettivo nazionale di riferimento sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare gli eventuali accordi integrativi territoriali in ognuna delle professioni essere nonché a versare con la regolarità prevista dalle norme, i contributi di legge in materia previdenziale, assistenziale ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendaliassicurativa.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Di Pulizia E Sanificazione
CLAUSOLA SOCIALE. 1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l9applicazione l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo all’art. 51 del decreto legislativo d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
2. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquantaA tal fine, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione l’elenco del personale maschile impiegato è riportato nell’Allegato 4 al Capitolato ed è quello dichiarato dalle Imprese cessanti, con riferimento al mese di settembre 2017.
3. Ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l’impresa affidataria è tenuta ad applicare i contratti collettivi nazionali e femminile territoriali in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di assunzionilavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto.
4. Il suddetto obbligo si applica anche al personale assunto a seguito del turnover, della formazionedalla suddetta data al momento del subentro.
5. Agli effetti del computo del TFR il subentrante riconosce ai lavoratori trasferiti l'anzianità maturata all'atto del trasferimento ad ogni effetto legale e contrattuale.
6. L'impresa cedente corrisponde ai lavoratori il TFR maturato all'atto del passaggio (subentro).
7. I processi di armonizzazione del trattamento del personale eventualmente necessari, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68trasferimento avvenuto, e illustri eventuali sanzioni i vari aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro, saranno stabiliti attraverso procedura di concertazione tra l'impresa subentrata e provvedimenti imposti le organizzazioni sindacali di categoria. Tali processi dovranno tendere a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendaligarantire i diritti acquisiti dai lavoratori.
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Samples: Service Contract
CLAUSOLA SOCIALE. Al Considerate le caratteristiche del servizio in oggetto si ritiene che la continuità delle relazioni assistenziali costituisca un prioritario elemento di qualità del servizio. Ai sensi dell’art. 50 del vigente Codice dei Contratti, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite ed accertate e dei principi dell9Unione Europeaservizi in essere, qualora l’Appaltatore subentrante e ferma restando la necessaria l’Appaltatore uscente applichino il CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, gli stessi saranno obbligati alla integrale applicazione di quanto previsto dall’art. 37 “Cambi di Gestione” del CCNL delle Cooperative Sociali. L’impresa aggiudicataria, nell’ambito della armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante l’organizzazione propria d’impresa e con le delle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contrattoesecuzione del servizio, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto avrà l’obbligo di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico organico, in via prioritaria e senza periodo di prova, il personale già operante impiegato per i servizi oggetto del presente appalto risultante dalla relazione tecnico illustrativa, salvo esplicita rinuncia individuale, con mantenimento di tutti i diritti acquisiti, ivi compresi quelli di natura economica, ed assicurando adeguata tutela al personale in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, garantendone l’assorbimento al termine del periodo di astensione. L’assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l’anzianità di servizio riferita all’attività svolta in precedenza presso i servizi oggetto dell’appalto, secondo gli scatti di anzianità maturati da ogni dipendente e previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere. All’impresa aggiudicataria non sarà consentito inquadrare il personale assorbito in qualifiche inferiori e/o comunque peggiorative di quelle possedute al momento della presa in carico. In considerazione della natura di servizio pubblico essenziale dell’unità d’offerta destinataria dei servizi oggetto dell’appalto e delle peculiari caratteristiche dei servizi destinati alle dipendenze dell9aggiudicatario uscentepersone, garantendo l9applicazione dei CCNL di settoreove la qualità delle prestazioni è fortemente influenzata dal clima organizzativo e dalla continuità delle attività degli operatori preposti, si auspica siano mantenute tutte le eventuali condizioni contrattuali, normative ed economiche, di cui all9articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile miglior favore attualmente in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalivigore.
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Samples: Appalto Di Servizi
CLAUSOLA SOCIALE. 1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l9applicazione l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo all’art. 51 del decreto legislativo d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
2. Gli operatori economici che occupano un A tal fine, nella documentazione di gara viene riportato specifico elenco del personale attualmente impiegato con l’indicazione dei seguenti elementi: numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquantadi unità, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personalemonte ore, CCNL applicato dall’attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Ai fini dell’ammissione alla gara, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico pertanto, ciascun concorrente: • accetta espressamente, con l’accettazione delle imprese nel triennio precedente condizioni di ammissione alla gara, la data clausola sociale di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico cui al presente articolo; • è altresì tenuto a trasmettere presentare un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la relazione alle rappresentanze sindacali aziendaliconseguente esclusione dalla gara. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte dell’Amministrazione giudicatrice durante l’esecuzione del contratto.
4. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l’esclusione dalla gara. L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Ove ne ricorrano i presupposti, l’Amministrazione giudicatrice applicherà l’articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
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Samples: Capitolato Speciale
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore l’organizzazione aziendale dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto l’aggiudicatario della procedura di appalto gara è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario dell’operatore economico uscente, garantendo l9applicazione in conformità all’articolo 50 del Codice e alle Linee Guida n.13 recanti la “disciplina delle clausole sociali” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.114 del 12.12.2019. A tal fine, in sede di offerta, il concorrente deve accettare espressamente la clausola sociale; la sua mancata accettazione costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, che comporta l’esclusione dalla gara. Il concorrente, inoltre, dovrà allegare all’offerta economica un Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei CCNL lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata accettazione della presentazione del progetto di settoreassorbimento, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, da considerare manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata e come tale inammissibile nella gare pubbliche, con la conseguente esclusione dalla gara. L’operatore economico può, comunque, manifestare il proposito di applicare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui all9articolo 51 sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del decreto legislativo 15 giugno 2015nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro personale impiegato nei sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente precedenti la data di scadenza indizione della presentazione nuova procedura di affidamento. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ritenuto applicabile è quello per dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari e quello per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi; pertanto, l’operatore economico subentrante applicherà le disposizioni sulla clausola sociale recate dai suddetti contratti collettivi, fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico. Il rispetto delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendaliprevisioni del progetto di riassorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.
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Samples: Servizi Di Vigilanza E Portierato
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere 1. Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, si farà applicazione della “clausola sociale” ovvero la stabilità occupazionale nel rispetto ditta affidataria dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.
2. L'organico dei principi dell9Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore lavoratori è attualmente costituito da n. 16 unità (CCNL Federculture) – così come da elenco prodotto dall'attuale gestore.
3. L’operatore economico subentrante e con applica le esigenze tecnico-organizzative e disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante (nella fattispecie CCNL Federculture) - tenendo conto dei minimi tabellari in esso indicati per il profilo di manodopera previste nel nuovo contrattooperatore/assistente di biblioteca, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto così come anche richiesto dalle comunicazioni di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione assegnazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 46 della L. R. n. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. f).
4. È comunque fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico.
5. Il concorrente deve allegare all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
6. La mancata presentazione del decreto legislativo 11 aprile 2006progetto, n. 198anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, sono tenutiequivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguenza che la stessa costituirà manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, entro sei mesi come tale inammissibile nelle gare pubbliche e comporterà l’esclusione dalla conclusione gara.
7. L’inadempimento e/o la violazione degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione ipso jure del contratto, a consegnare una relazione .
8. Il rispetto delle previsioni del progetto di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato assorbimento sarà oggetto di assunzioni, monitoraggio da parte della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
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Samples: Servizi Bibliotecari
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione dell’Unione Europea, e ferma restando garantendo al contempo la necessaria armonizzazione degli obblighi vigenti con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative l’organizzazione aziendale e di manodopera previste nel nuovo contrattodell’operatore economico subentrante, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario come previsto dall’articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto e si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico e ad utilizzare nel presente appalto in via continuativa per il periodo di durata dello stesso il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario dell’operatore economico uscente, garantendo l9applicazione l’applicazione dei CCNL di settore, settore di cui all9articolo all’art. 51 del decreto legislativo d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di “cambio appalto”. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore In particolare, l’operatore economico subentrante, per individuare le unità di Personale da assorbire nel proprio organico - in ragione della particolare natura del servizio di vigilanza, delle esigenze di sicurezza a quindici dipendenti tutela della Magistratura e non superiore a cinquantadel Personale della Giustizia ed in considerazione del sito sensibile e della tipologia di utenza per il quale lo stesso viene prestato - dovrà prioritariamente assumere alle proprie dipendenze le unità di personale che, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198con esclusivo riferimento al gradimento attestato da questa Amministrazione della Giustizia, sono tenutigià state destinatarie di elogi e riconoscimenti conferiti da Autorità Giudiziarie Minorili, entro sei mesi dalla conclusione del contrattoatti formali che per questa Stazione Appaltante sono garanzia di affidabilità, a consegnare una relazione qualità ed alta competenza professionale. A fine di genere sulla situazione del consentire il puntuale rispetto della presente clausola sociale l’Amministrazione si riserva di fornire la relativa documentazione all’atto dell’aggiudicazione definitiva. Per la predisposizione dell’Offerta, vengono forniti i seguenti dati relativi alle unità di personale maschile impiegato per lo svolgimento dell’attuale servizio: Livello inquadramento Numero scatti Data assunzione CCNL 1 IV 3 01/06/2009 CCNL per dipendenti da istituti e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato imprese di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi vigilanza privata e servizi fiduciari 2 IV 1 08/01/2018 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di categoria o vigilanza privata e servizi fiduciari 3 IV 3 22/09/2009 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di qualifica, vigilanza privata e servizi fiduciari 4 IV 3 06/01/2009 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di altri fenomeni vigilanza privata e servizi fiduciari 5 IV 3 16/06/2010 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti vigilanza privata e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali servizi fiduciari 6 IV 0 01/06/2020 CCNL per dipendenti da istituti e alla consigliera imprese di vigilanza privata e al consigliere regionale servizi fiduciari 7 IV 4 12/12/2007 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici vigilanza privata e servizi fiduciari 8 IV 3 03/01/2009 CCNL per dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle da istituti e imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, di vigilanza privata e illustri eventuali sanzioni servizi fiduciari 9 V 3 20/07/2011 CCNL per dipendenti da istituti e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.vigilanza privata e servizi fiduciari 10 IV 3 21/06/2010 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto l’osservanza dei principi dell9Unione Europeadi cui agli artt. 30 e 50 del d.lgs. 50/2016, si richiede che le imprese partecipanti, in caso di aggiudicazione, tutelino in modo concreto i livelli complessivi occupazionali, rispettando quanto di seguito riportato. Le imprese partecipanti, in caso di aggiudicazione, si impegnano all’utilizzo in via prioritaria degli stessi operatori delle precedenti imprese aggiudicatarie impiegati nel servizio, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante l’organizzazione d’impresa dell’Appaltatore e con le esigenze tecnico-tecnico – organizzative previste per l’esecuzione del servizio. Nell’applicazione della clausola sociale, l’Appaltatore dovrà tener conto anche della presenza di lavoratori svantaggiati, per favorire e di manodopera previste nel nuovo contrattogarantire l’occupazione delle persone appartenenti alla suddetta categoria. Inoltre, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dovrà essere garantita l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo all’art. 51 del decreto legislativo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nel rispetto della libertà di iniziativa economica e di concorrenza. Gli operatori economici Tenuto conto del fatto che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti il CCNL Terziario, distribuzione e servizi utilizzato dalla Stazione appaltante per stimare il costo della manodopera non superiore a cinquantacontiene la clausola sociale, non tenuti alla redazione l'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale previste nel Contratto collettivo nazionale “Multiservizi”, fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico, nel rispetto dell’articolo 50 del rapporto sulla situazione del personale, D.Lgs. 50/2016. Allo scopo di consentire ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione concorrenti di genere sulla situazione conoscere i dati del personale maschile da assorbire, l’all. 3 “Personale attualmente impiegato nell’esecuzione del servizio” alla Relazione tecnica, riporta l’elenco, in forma anonima, del personale assunto al 4 novembre 2021 dagli attuali appaltatori che eseguono il servizio presso il CESIA – Area Sistemi e femminile in ognuna Servizi informatici, unitamente alle informazioni previste dalle Linee Guida ANAC n.13 recanti La disciplina delle professioni ed in relazione allo stato clausole sociali. L’Università monitorerà durante l’esecuzione del contratto il rispetto da parte dell'Appaltatore delle modalità di assunzioni, assorbimento del personale e di applicazione della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendaliclausola sociale.
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Samples: Technical Assistance and Specialist Services Agreement
CLAUSOLA SOCIALE. 1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 69 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 163/2006, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell’appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall’Aggiudicatario ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi e integrativo provinciale, si stabilisce per l’Aggiudicatario l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’appalto. A tale proposito l’Aggiudicatario e le suddette OOSS hanno l’obbligo di incontrarsi preventivamente all’inizio delle attività del presente appalto. Entro due settimane dall’incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato a Opera Universitaria. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, l’Aggiudicatario indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell’appalto.
2. Al fine di promuovere garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europeadocumentazione relativa al personale in forza, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti impiegato nei tre mesi precedenti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione scadenza naturale del contratto, nell’Allegato “personale” (ALL. B), ove è recato il numero dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a consegnare una relazione tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica. L’elenco nominativo dei dipendenti e/o dei soci lavoratori sarà fornito da Opera Universitaria ai concorrenti previa richiesta scritta.
3. L’Aggiudicatario, al fine di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato consentire il rispetto di assunzioniqueste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contrattoOpera Universitaria, a consegnare alla stazione appaltante una relazione mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale in forza, impiegato in questo appalto, che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999risulti in forza tre mesi prima della sua scadenza naturale.
4. I concorrenti dichiarano – in sede di offerta – di accettare le condizioni particolari, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendaliper l’ipotesi in cui risultassero aggiudicatari.
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Samples: Service Agreement
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine 1) Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, il Fornitore, per sé e/o per i propri aventi causa, si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di promuovere lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europeadurata dell’appalto, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e il contratto collettivo nazionale per il settore di manodopera previste nel nuovo contrattoappartenenza e, se esistente, anche il servizio contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2) Il Fornitore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in continuità subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo.
3) Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all’art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.
4) L’inadempimento del Fornitore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.
5) L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti del Fornitore o subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
6) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con altro progetto SAI finanziato riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
7) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
8) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
9) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
10) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro.
11) L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario effettuarsi in favore dell’aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora il Fornitore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
12) L’inadempimento alla clausola sociale del Fornitore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all9articolo 51 all’art. 138 del decreto legislativo 15 giugno 2015Codice dei contratti.
13) La Regione Puglia comunica tempestivamente al Fornitore l’adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.
14) Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, n. 81ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l’unica responsabile dell’eventuale inadempimento. Gli operatori economici che occupano un La gravità dell’inadempimento e il calcolo dell’ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell’impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L’inadempimento della clausola sociale da parte dell’impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquantaal 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell’esecuzione dell’appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione Puglia con l’esclusione dall’appalto dell’impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personalesussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall’appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria lavori o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari servizi o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendaliforniture ancora da eseguire.
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CLAUSOLA SOCIALE. Al fine Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di promuovere lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europeadurata dell’appalto, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e il contratto collettivo nazionale per il settore di manodopera previste nel nuovo contrattoappartenenza e, se esistente, anche il servizio contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in continuità subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo. L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate. L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con altro progetto SAI finanziato riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro. L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario effettuarsi in favore dell’appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all9articolo 51 all’art. 138 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81Codice dei contratti. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi La Regione Puglia comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, data della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalicomunicazione decorrono i predetti effetti.
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CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto di appalto 1. L’aggiudicatario dell’appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l9applicazione l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo all’art. 51 del decreto legislativo d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore 81 e a quindici dipendenti e non superiore riconoscere anche a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 fini retributivi l’anzianità di servizio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 11 aprile 20064 marzo 2015, n. 19823, sono tenutiin attuazione del principio di tutela dei lavoratori di cui all’articolo 25 della legge regionale n.7 del 22 ottobre 2018. Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dai Protocolli stipulati in data 28/12/2016 e in data 19/12/2017 tra la Regione Lazio, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria, aventi ad oggetto “Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità”, in caso di aggiudicazione l’appaltatore subentrante, assume l’obbligo di assorbire prioritariamente, con carattere di continuità i lavoratori già direttamente utilizzati dall’appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, senza periodo di prova con riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata e maturanda e di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela del personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell’avvio del servizio, garantendo l’assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.
2. Conformemente a quanto dichiarato nell’Allegato 1 - Schema dichiarazioni amministrative, l’appaltatore subentrante si impegna a presentarsi, entro sei mesi e non oltre 10 (dieci) giorni dalla conclusione data di efficacia dell’aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale cui avrà conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del contrattoLavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei citati Protocolli, volto a consegnare una relazione di genere sulla situazione promuovere la ricollocabilità del personale maschile già impiegato, anche mediante l’armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con l’obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e femminile di tutti i diritti in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall’art. 1 c. 42 della l. 92/2012 con l’esclusione del periodo di assunzioniprova. Resta salva l’applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, della formazionefinalizzata al loro riassorbimento, della promozione professionaleeventualmente contenuta nel contratto collettivo che l’appaltatore subentrante fosse tenuto ad applicare. Qualora l’appaltatore subentrante sia una cooperativa, dei livellii lavoratori operanti oggetto di cambio appalto, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalinon possono essere obbligati ad associarsi.
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CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto Per l'avvio dell'attività, a salvaguardia sia della continuità del servizio in rapporto ai fruitori del medesimo, che dell'attività lavorativa dei principi dell9Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personalesoggetti fin ora impiegati nell'espletamento dello stesso, ai sensi dell'articolo 46 dell'art. 50 del decreto legislativo 11 aprile 2006D. Lgs.50/2016, n. 198l'impresa subentrante dovrà assumere tutto il personale, sono tenutiadibito all'appalto, entro sei iscritto nel libro unico del lavoro presente da almeno tre mesi dalla conclusione nell'unità produttiva interessata, fatti salvi i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ai lavoratori saranno garantite le stesse condizioni economiche e normative preesistenti, ivi compresi scatti di anzianità maturati ed eventuali trattamenti integrativi salariali. La stessa impresa si obbliga ad effettuare i passaggi di consegne necessaria al subentro in modo da consentire il regolare avvio del nuovo servizio. E' fatto in ogni caso divieto di assumere ulteriore personale rispetto a quello necessario secondo l'organico nei tre mesi precedenti la scadenza del contratto. L'impresa deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, a consegnare una relazione nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria delle XX.XX. comparativamente più rappresentative, applicabile nella Provincia di genere sulla situazione Savona. L'impresa deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività oggetto del personale maschile e femminile presente contratto. Il Comune in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato caso di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento violazione degli obblighi previsti a carico di cui sopra, previa comunicazione all'Impresa delle imprese dalla legge 12 marzo 1999inadempienze riscontrate, n. 68denuncerà quanto sopra i competenti Uffici del Lavoro, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data riservandosi il diritto di scadenza valersi della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendalicauzione definitiva.
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