Common use of CLAUSOLA SOCIALE Clause in Contracts

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”

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CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione EuropeaSu richiesta scritta degli interessati, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e previa rassegna della documentazione a comprova richiesta dall'Ente, il canone di manodopera previste nel nuovo contrattolocazione annuo da applicarsi ai conduttori aventi reddito familiare lordo complessivo da lavoro dipendente o assimilato (xx.xx.xx., l’aggiudicatario xx.xx.xxx, ecc.) o pensione pari o inferiore a €. 18.000,00 annui, aumentato di €. 4.000,00 per ogni ulteriore componente del contratto nucleo familiare oltre il primo, verrà ridotto del 20% (venti per cento). Il reddito da prendere in considerazione è quello dell’ultima dichiarazione fiscale (per l’anno 2008, ad esempio: Modello CUD 2009, Parte B Dati Fiscali, x.xx 1; Modello Unico PF 2009, rigo RN1; Modello 730/2009 – 3, rigo 6). La riduzione del canone opererà sempre che i componenti del nucleo familiare non risultino proprietari di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscentealtro alloggio idoneo sul territorio regionale. In ogni caso, come previsto dall’articolo 50 del Codicedetta riduzione sarà applicata fino al limite dell’importo dell’ultimo canone corrisposto; viceversa, ga- rantendo l’applicazione l’aumento che si dovesse determinare in applicazione dei CCNL di settore, parametri di cui all’artsupra all’articolo 3. 51 non potrà superare l’ultimo canone corrisposto di oltre il 20% (venti per cento). La Fondazione IRCCS si rende in ogni caso disponibile a valutare istanze di nuclei familiari con gravi e comprovate condizioni socio economiche anche sopravvenute alla stipula del d.lgscontratto. 15 giugno 2015In caso di nucleo familiare residente in alloggio sotto utilizzato, con riferimento ai criteri di adeguatezza dell’abitazione già disciplinati dall’articolo 1, comma 2, punto a) della legge regionale n. 81. Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto91/83, e successive modificazioni ed integrazioni, la ditta subentrante è pertanto tenuta Proprietà procederà – ove possibile – all’offerta di altro alloggio adeguato. In caso di ingiustificata rinuncia del conduttore al rispetto delle prescrizioni cambio, la clausola sociale non sarà applicata. Qualora il canone di locazione, ancorché abbattuto, risulti eccessivamente oneroso in relazione alle capacità economiche del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizinucleo familiare, il cui testo è conduttore potrà richiedere la collocazione in altro alloggio adeguato con canone inferiore determinato comunque ai sensi della allagata tabella A) – Tabella dei Valori e operato l’abbattimento del 20%. In caso di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - dichiarazioni non veritiere o mendaci, o in ogni caso non comprovate dal conduttore qualora richiesto dall'Ente, lo stesso perderà i benefici connessi alla presente clausola sociale a partire dalla data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione godimento degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”stessi.

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Samples: Accordo Integrativo Per La Locazione Ad Uso Abitativo

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto 1. L’aggiudicatario dell’appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante operante alle dipendenze dell’operatore economico dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi 81 e a riconoscere anche a fini retributivi l’anzianità di cambio di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti servizio di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi all’articolo 7 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/20034 marzo 2015, n. 27623, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione in attuazione del principio di tutela dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 5725 della legge regionale n.7 del 22 ottobre 2018. (…)Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dai Protocolli stipulati in data 28/12/2016 e in data 19/12/2017 tra la Regione Lazio, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria, aventi ad oggetto “Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità, in caso di aggiudicazione l’appaltatore subentrante, assume l’obbligo di assorbire prioritariamente, con carattere di continuità i lavoratori già direttamente utilizzati dall’appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, senza periodo di prova con riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata e maturanda e di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela del personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell’avvio del servizio, garantendo l’assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.

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Samples: www.regione.lazio.it

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine La presente concessione è sottoposta all’osservanza delle norme in materia di promuovere cessazione e cambio di concessione previste dalla contrattazione collettiva vigente nel settore relativamente all’obbligo di assorbimento della manodopera. Con riferimento alle mansioni e attività richieste dal Capitolato speciale, è operante la clausola sociale di cui agli artt. 3, lettera qqq), 50 e 177, D.Lgs 50/2016 in base alla quale, ai fini della promozione della stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, del personale impiegato e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo uscente al fine di garantire l’applicazione dei CCNL contratti collettivi nazionali di settore, settore di cui all’art. 51 del d.lgs. decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8181 e dei relativi contratti integrativi del settore di riferimento per tutti i lavoratori, rispettando tutti gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali nei loro confronti. Nell’ipotesi A tal fine si fa riferimento al CCNL “Impianti sportivi” vigente alla data odierna. L’affidatario entrante si impegna ad applicare integralmente sia per la parte economica che per la parte giuridico-normativa il CCNL del settore di cambio riferimento. A tal fine l’aggiudicatario si obbliga all’osservanza di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto tutte le leggi e delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi norme previste dalla contrattazione collettiva di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è settore in tema di segui- to riportatomantenimento dell’occupazione dei lavoratori appartenenti all’impresa cessante. A tale proposito si precisa che gli addetti impiegati nel contratto in scadenza sono: - nominativo Personale dipendente n. 3 unità assunte a tempo indeterminato con C.C.N.L. dello Spettacolo categoria Palestre e codice fiscaleImpianti Sportivi - livello terzo. Tali unità sono così suddivise: n. 1 Full-time a 40 ore settimanali; n. 1 Part-time a 19 ore settimanali; n. 1 Part-time a 10 ore settimanali. - Personale a collaborazione con di Partita Iva, inquadrati con Legge degli Sportivi (L. n. 133 del 13/05/1999) - Allenatori di Nuoto e di Nuoto sincronizzato – n. 7 unità; - eventuale permesso Istruttori di soggiorno e sua scadenzaPalestra - n. 3 unità; - livello Istruttori di inquadramento; Nuoto e Assistenti Xxxxxxxx – n. 15 unità (le stesse si alternano durante la settimana sia come istruttori che assistenti bagnanti poiché sono in possesso di entrambi i brevetti). - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia Responsabile Impianto e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge manutenzione – n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”1 unità.

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Samples: www.comune.scandicci.fi.it

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine In relazione allo specifico oggetto dei servizi di promuovere cui al presente capitolato, la stabilità occupazionale continuità del personale impiegato è considerata un valore, nel rispetto dei principi dell’Unione Europeadi tutte le norme e disposizioni vigenti. A tal fine, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e qualora a seguito della presente procedura di manodopera previste nel nuovo contrattogara, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi di si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l’affidatario è tenuto ad assicurare la ditta subentrante è pertanto tenuta stabilità occupazionale del personale precedentemente impiegato, al rispetto delle prescrizioni del vigente clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del lavoro del 31 maggio 2011 per comparto di appartenenza. L’affidatario si impegna, entro trenta giorni dall’affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale dipendente alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 13 “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019. Sarà cura dell’affidatario, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell’Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati del personale da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiserviziassorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il cui testo è numero di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso unità, monte ore, CCNL applicato dall’affidatario, qualifica, livelli retributivi, scatti di soggiorno e sua scadenza; - livello anzianità, sede di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi delle della legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/200312 marzo 1999, n. 27668, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi ovvero mediante fruizione di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e quelle previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, con particolare riferimento all’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali. A tale riguardo, prima della stipula contrattuale, l’impresa cessante dal servizio fornirà all’impresa nuova affidataria l’elenco nominativo del personale esistente in organico impiegato in via esclusiva o prevalente sul servizio. Per adempiere alle prestazioni oggetto del presente servizio, la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europeasocietà si avvarrà di personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità e, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell’Agenzia. L’affidatario dovrà impiegare esclusivamente personale che sia in possesso di tutti i requisiti per espletare le esigenze tecnicomansioni previste dal presente capitolato. In ogni caso si evidenzia che per l’anno scolastico in corso (2020-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico 2021) l’affidatario dovrà obbligatoriamente mantenere il personale già ope- rante che opera alle dipendenze dell’operatore economico del concessionario uscente, come previsto dall’articolo 50 . L’organico attualmente dedicato allo svolgimento del Codice, ga- rantendo l’applicazione dei servizio è così composto: Progr. dip. Qualifica Livello Scatti anzianità Retribuz. media lorda Rapporto Ore settimanali totali Data assunzione Data assunzione convenzionale Superminimo o altre maggiorazioni (in Euro/mese) 1 Coordinatore pedagogico E1 5 1.831,36 Indeterminato 38 09/04/2002 225 2 Educatrice D1 3 1.490,47 Indeterminato 36 30/08/2016 01/05/2014 3 Educatrice D2 1 1.554,33 Indeterminato 36 30/08/2016 4 Educatrice D1 0 1.431,74 Indeterminato 36 29/08/2019 5 Educatrice D2 0 1.431,74 Indeterminato 36 29/08/2019 6 Ausiliaria B1 5 925,36 Indeterminato 25 01/03/2012 7 Ausiliaria B2 5 555,21 Indeterminato 15 01/03/2012 01/03/2009 8 Cuoca C1 5 599,27 Indeterminato 15 01/03/2012 Il CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 applicato per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed precedente tabella è quello relativo alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”Cooperative Sociali.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante operante alle dipendenze dell’operatore economico dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 8181 e dell’art. Nell’ipotesi 30 comma 4 del Codice dei contratti, secondo cui “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di cambio di gestione dell’appalto, la ditta subentrante appalti pubblici e concessioni è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il personale dipendente da imprese esercenti servizi settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di pulizia lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e servizi integrati/multiservizi, dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui testo è ambito di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’artmaniera prevalente”. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed Si precisa che l’appaltatore uscente applica al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di servizio oggetto del presente appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante il CCNL “Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici esercizi, e Turismo (Conflavoro-Confsal)” il quale prevede l’assorbimento del personale “uscente” da parte del nuovo gestore dei servizi, salvo che l’operatore economico applichi un C.C.N.L. diverso che garantisca comunque le mansioni professionali e i livelli retributivi del personale assorbito in modo adeguato e congruo. L’elenco del personale uscente è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. riportato nelle tabelle seguenti: SOCIETA' N° UNITA' LAVORATIVE MONTE ORE ANNUE UNITA' OPERATIVA CCNL APPLICATO QUALIFICA LIVELLI RETRIBUTIVI SEDE DI LAVORO SCATTI ANZIANITA' EASY SERVIZI 2 2788,45 INTERSETTORIALE COMMERCIO, TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI, PUBBLICI ESERCIZI, E TURISMO (…)”CONFLAVORO- CONFSAL) OPERAIO 5° PERUGIA 0 GAS MARKETING 3 2719,13 INTERSETTORIALE COMMERCIO, TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI, PUBBLICI ESERCIZI, E TURISMO (CONFLAVORO- CONFSAL) OPERAIO 5° PERUGIA 0 Elenco Allegati :

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore Per Il Servizio Di Sostituzione, Apertura Chiusura Misuratori Acqua, Gas E Gpl, Incluse Attivita’ Accessorie

CLAUSOLA SOCIALE. Non si applicherà la cosiddetta “clausola sociale” in quanto trattasi di fornitura con minima parte di servizi e per l’esecuzione dei quali il valore della manodopera (4,18% per il Lotto 1 e 4,37% per il Lotto 2) è, per entrambi i Lotti, residuale ed inferiore al 50% del valore complessivo contrattuale. La durata dell’appalto è di 24 mesi a far data dalla decorrenza indicata nei relativi contratti. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Non è prevista l’opzione di rinnovo. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e come attualmente previsto nei contratti in essere, la procedura viene suddivisa in numero 2 Lotti funzionali di cui il primo per la “fornitura di carta da fotocopie” ed il secondo per la “fornitura di cancelleria e materiale d’ufficio”; tale suddivisione è sostenibile e ottimale per AdeR sia, sulla base delle esperienze pregresse sia per la conoscenza del mercato. Non si è ritenuto opportuna un’ulteriore suddivisione in più lotti geografici che renderebbe inefficiente e non funzionale la parcellizzazione del servizio e precludere un eventuale economicità dello stesso. Ciò premesso, i lotti sono così individuati: • Lotto 1 – fornitura di carta da fotocopie; • Lotto 2 – fornitura di cancelleria e materiale d’ufficio. In entrambi i Lotti sono previsti i servizi connessi alle suddette forniture che consistono nel trasporto e consegna del materiale al piano presso le sedi. Al fine di promuovere beneficiare delle possibili sinergie che l’aggregazione delle varie forniture consente, è consentita la stabilità occupazionale partecipazione degli operatori economici ad entrambi i Lotti, nel rispetto dei principi dell’Unione Europearispettivi requisiti specifici per la partecipazione di ciascun Lotto, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con così come è prevista l’aggiudicazione degli stessi Lotti ad un unico operatore. Con gli aggiudicatari di ciascun Lotto AdeR sottoscriverà un contratto a misura per effetto del quale l’aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario prestazioni richieste fino ad esaurimento dell’importo complessivo massimo previsto. I corrispettivi spettanti ai fornitori aggiudicatari saranno determinati sulla base del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto numero delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 forniture effettuate per il personale dipendente da imprese esercenti servizi prezzo unitario offerto, nei limiti dell’importo massimo di pulizia ciascun contratto. AdeR individuerà il Responsabile del procedimento e servizi integrati/multiserviziil Direttore dell’esecuzione. Il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle prestazioni, il cui testo è conseguente pagamento del corrispettivo e l’eventuale contenzioso, afferente all’esecuzione dei contratti, saranno gestiti dai soggetti sopra indicati. Il contratto non attribuirà al Fornitore alcun diritto di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso esclusiva, né l’obbligo a carico di soggiorno e sua scadenza; - livello AdeR di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”richiedere prestazioni minime.

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CLAUSOLA SOCIALE. L'appaltatore accetta espressamente la clausola sociale così come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e dell'Unione Europea - ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore l'organizzazione aziendale dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto - l'appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante operante alle dipendenze dell’operatore economico dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo l’applicazione garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all’artall'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’allegato 7 del presente disciplinare. La mancata presentazione nella busta amministrativa (v. art. 13 lett. m) del progetto di cambio assorbimento del personale che illustri le concrete modalità di gestione dell’appaltoapplicazione della clausola sociale, equivale a mancata accettazione della clausola sociale stessa, con la ditta subentrante è pertanto tenuta al conseguente esclusione dalla gara. Il rispetto delle prescrizioni previsioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l’esecuzione del lavoro contratto. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. E' comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico. Per l'esecuzione del 31 maggio 2011 per servizio oggetto del presente appalto è richiesto il personale dipendente da imprese esercenti servizi possesso di pulizia e servizi integrati/multiservizitutte le professionalità indicate nel capitolato tecnico di gara. In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto. Per quanto non espressamente indicato, il cui testo è di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi si rimanda alle Linee Guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”clausole sociali".

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Samples: Disciplinare Di Gara

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine L’Ente appaltante considera che la presa in carico dei lavoratori e delle lavoratrici operanti nel servizio costituisca una forma di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto capitalizzazione dell’esperienza acquisita garantendo continuità nell’erogazione dei principi dell’Unione Europeaservizi, e ferma restando nel contempo risponda all'esigenza di consolidare gli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali. In ragione di ciò l'operatore economico che risulterà aggiudicatario, con la necessaria armonizzazione sottoscrizione del presente capitolato, assume l'impegno ad utilizzare prioritariamente il personale attualmente occupato nel servizio in appalto. Si precisa che all'aggiudicatario viene richiesto di assumere gli operatori già presenti e in possesso dei requisiti professionali richiesti senza periodo di prova come dipendenti diretti, garantendo il riconoscimento delle condizioni contrattuali in essere e dei requisiti maturati al momento della stipula del nuovo contratto. Tale personale dovrà essere inquadrato nei livelli retributivi in coerenza con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante i rispettivi profili professionali e con le la Ditta aggiudicataria si impegna a riconoscere a tale personale l’anzianità di servizio maturata. Il presente impegno, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, è assunto tenendo conto del rispetto dell'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario e delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e o di manodopera previste e comunque nel nuovo contrattorispetto di quanto stabilito da ANAC (vedi parere sulla Normativa del 30/04/2014 - rif. AG 19/14) e dalla giurisprudenza in materia (vedi da ultimo Consiglio di Stato, l’aggiudicatario Sezione V, sentenza del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 26 maggio 2015, n. 81. Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni 2637) La Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente nei confronti del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi e degli eventuali soci lavoratori con rapporto di pulizia e servizi integrati/multiservizilavoro subordinato, il cui testo è contratto collettivo nazionale di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso riferimento sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare gli eventuali accordi integrativi territoriali in essere nonché a versare con la regolarità prevista dalle norme, i contributi di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale legge in materia di malattia e di infortunio sul lavoroprevidenziale, ai fini assistenziale ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”assicurativa.

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Samples: Contratto Di Fornitura

CLAUSOLA SOCIALE. L'appaltatore accetta espressamente la clausola sociale così come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e dell'Unione Europea - ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore l'organizzazione aziendale dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto - l'appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante operante alle dipendenze dell’operatore economico dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo l’applicazione garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all’artall'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’allegato 7 del presente disciplinare. La mancata presentazione nella busta amministrativa (v. art. 13 lett. m) del progetto di cambio assorbimento del personale che illustri le concrete modalità di gestione dell’appaltoapplicazione della clausola sociale, equivale a mancata accettazione della clausola sociale stessa, con la ditta subentrante è pertanto tenuta al conseguente esclusione dalla gara. Il rispetto delle prescrizioni previsioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l’esecuzione del lavoro contratto. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. E' comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico. Per l'esecuzione del 31 maggio 2011 per servizio oggetto del presente appalto è richiesto il personale dipendente da imprese esercenti servizi possesso di pulizia e servizi integrati/multiservizitutte le professionalità indicate nel capitolato speciale d’appalto. In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto. Per quanto non espressamente indicato, il cui testo è di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi si rimanda alle Linee Guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”clausole sociali".

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Samples: Disciplinare Di Gara

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando garantendo al contempo la necessaria armonizzazione degli obblighi vigenti con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative aziendale e di manodopera previste nel nuovo contrattodell’operatore economico subentrante, come previsto dall’articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto e si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico e ad utilizzare nel presente appalto in via continuativa per il periodo di durata dello stesso il personale già ope- rante operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, settore di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al e sempre nel rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale vigenti disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di malattia “cambio appalto”. In particolare, l’operatore economico subentrante, per individuare le unità di Personale da assorbire nel proprio organico - in ragione della particolare natura del servizio di vigilanza, delle esigenze di sicurezza a tutela della Magistratura e del Personale della Giustizia ed in considerazione del sito sensibile e della tipologia di infortunio sul lavoroutenza per il quale lo stesso viene prestato - dovrà prioritariamente assumere alle proprie dipendenze le unità di personale che, ai fini con esclusivo riferimento al gradimento attestato da questa Amministrazione della Giustizia, sono già state destinatarie di elogi e riconoscimenti conferiti da Autorità Giudiziarie Minorili, atti formali che per questa Stazione Appaltante sono garanzia di affidabilità, qualità ed entro alta competenza professionale. A fine di consentire il puntuale rispetto della presente clausola sociale l’Amministrazione si riserva di fornire la relativa documentazione all’atto dell’aggiudicazione definitiva. Per la predisposizione dell’Offerta, vengono forniti i limiti seguenti dati relativi alle unità di cui all’art. 51, commi personale impiegato per lo svolgimento dell’attuale servizio: Livello inquadramento Numero scatti Data assunzione CCNL 1 IV 3 01/06/2009 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari 2 IV 1 08/01/2018 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari 3 IV 3 22/09/2009 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari 4 IV 3 06/01/2009 CCNL per dipendenti da istituti e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia imprese di salute vigilanza privata e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative servizi fiduciari 5 IV 3 16/06/2010 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di forma- zione vigilanza privata e informazione, incluso lo stato servizi fiduciari 6 IV 0 01/06/2020 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di attuazione degli adempimenti vigilanza privata e servizi fiduciari 7 IV 4 12/12/2007 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro vigilanza privata e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative servizi fiduciari 8 IV 3 03/01/2009 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti vigilanza privata e servizi fiduciari 9 V 3 20/07/2011 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di apprendistato professionalizzante e/o vigilanza privata e servizi fiduciari 10 IV 3 21/06/2010 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, vigilanza privata e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”servizi fiduciari

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Samples: www.procmin.palermo.giustizia.it

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere presente appalto non trova applicazione la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto disciplina recata dall’articolo 50 del CodiceD. Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti) in tema di Clausole sociali, ga- rantendo l’applicazione attesa la natura intellettuale dei CCNL di settore, di cui all’artservizi. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appaltoPer ciascun Lotto, la ditta subentrante durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è pertanto tenuta di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Per ciascun Lotto, AdeR si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 12 mesi. AdeR esercita tale facoltà comunicandola al rispetto delle prescrizioni Fornitore mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del vigente Contratto Collettivo Nazionale contratto. La durata del lavoro del 31 maggio 2011 contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è di segui- to riportato: - nominativo condizioni. Ai sensi e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’artper gli effetti dell’art. 51, commi 4 e 5comma 1, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto in oggetto è suddiviso in 7 (sette) Lotti. I Lotti dal nr. 1 al nr. 6, suddivisi in lotti geografici, i cui ambiti territoriali sono dettagliati nella tabella sotto riportata, hanno per oggetto l’affidamento del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi “Servizio di Sorveglianza Sanitaria1”. A seguito di valutazioni svolte che hanno portato ad escludere una soluzione in Lotti regionali o multi-provinciali, sia per quanto riguarda i valori economici complessivi dei singoli Lotti con possibilità di mancata partecipazione da parte degli Operatori Economici interessati, sia per la difficoltà operativa nel gestire complessivamente tutti i Medici Competenti dovuto anche alla centralizzazione del decreto legislativo n. 81/2008 servizio presso la Direzione di Roma, si è ritenuto di adottare una suddivisione “Multi-Regionale” con territorialità limitrofa tra regioni, così come riportata nella sottostante tabella, sulla falsariga di quanto in materia di salute e sicurezza del la- voroessere nella Convenzione SIC 4, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competenteinserendo, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’artquale elemento aggiuntivo nel 1 Art. 2, lett. i2 comma 1 lettera m) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, D.lgs. 81/2008 e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”s.m.i.

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Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contrattoContratto Quadro, l’aggiudicatario trova applicazione la clausola sociale prevista dal C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie per il Lavoro vigente. A tal fine l’elenco del contratto personale attualmente impiegato è riportato nell’Allegato 9 al presente Disciplinare che contiene l’indicazione del personale attualmente inviato in missione presso il Commissario con indicazione della qualifica, dei livelli anzianità comprensivi di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente eventuali scatti di anzianità, della retribuzione corrisposta, della sede di lavoro, del monte ore. Pertanto, l’operatore economico deve rendere nel proprio organico il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscenteDGUE la dichiarazione di accettare le condizioni di esecuzione derivanti dall’applicazione della clausola sociale, così come previsto dall’articolo 50 del Codicedisciplinata dagli atti di gara, ga- rantendo l’applicazione dal Codice dei contratti pubblici e dal CCNL di settore. Infine, l’operatore economico dovrà produrre nell’ambito della propria offerta il “Progetto di cui all’artassorbimento del personale”. 51 Il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra Stazione appaltante, appaltatori e sindacati. Il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra Stazione appaltante, appaltatori e sindacati. Alla luce della clausola sociale sopra descritta – come prevista del d.lgsCCNL applicabile nel caso di specie – e volendo garantire la stabilità occupazionale delle risorse che escono dal precedente affidamento, in conformità alle Linee Guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 (par. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i6) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso l’obbligo assunzionale di cui all’articolo 57. (…)”47, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 non trova applicazione alla presente gara poiché contrastante con gli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine (art. 31) Nel caso di promuovere cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad ApL anche diversa dalla precedente, l’ApL è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la stabilità occupazionale durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’ente appaltante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora disciplinati dal CCNL dell’utilizzatore. L’ApL, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le xx.xx nazionali o territoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a seconda dell’ambito di riferimento. DISPONIBILITA’ (art. 32) Nei periodi in cui i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato non prestano attività presso aziende le utilizzatrici, restano a disposizione dell’ApL e percepiscono un’indennità mensile di disponibilità, erogata direttamente dall’ApL dell’ importo di 750 € al lordo delle ritenute di legge e comprensiva del Tfr. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione di ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e quattordicesima mensilità. L’indennità di disponibilità è divisibile in quote orarie: - in caso di assegnazione ad attività lavorativa per un periodo inferiore al mese, l’indennità è corrisposta per le giornate di disponibilità comprese le festività - in caso di retribuzione lorda inferiore all’importo mensile lordo dell’indennità, quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa - in caso di assunzione part-time, l’indennità è riparametrata in funzione del minor orario e, comunque, non può essere inferiore a € 357; se il lavoratore svolge una missione con orario superiore a quello previsto contrattualmente, l’indennità deve essere riparametrata in funzione del nuovo orario svolto Reperibilità Nei periodi di disponibilità il lavoratore deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad iniziare l’attività lavorativa trascorse 24 ore successive alla chiamata. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in disponibilità valgono le seguenti norme disciplinari, secondo le procedure previste dal CCNL, nelle le ipotesi di: - rifiuto non giustificato del colloquio che risulti da comunicazioni tracciabili 🡪 passibile di ammonizione scritta - rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità 🡪 passibile di sospensione della indennità fino di un massimo di 3 giorni nel rispetto dei principi dell’Unione Europeacaso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità - rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi dell’art. 50 del presente CCNL anche per irreperibilità 🡪 passibile di sospensione della indennità fino ad un massimo di 5 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità PERIODO DI PROVA (art. 33) Lavoratori a tempo determinato - è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione - non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi - non può essere superiore a 13 giorni per missioni superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi - non può essere superiore a 30 giorni di calendario per missioni pari o superiore a 12 mesi - per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova - le frazioni di mese inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore - nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, e ferma restando presso la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante stessa impresa utilizzatrice e con le esigenze tecnico-organizzative e medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario prova - in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscenteprova non deve essere apposto Lavoratori a tempo indeterminato Si applicano i seguenti periodi massimi di prova: Gruppo A: 6 mesi di calendario Gruppo B: 50 giorni di servizio effettivo Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo I giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni lavorativi. I termini di preavviso, come previsto dall’articolo 50 del Codicea decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, ga- rantendo l’applicazione dei CCNL sono i seguenti: Fino a 5 anni di settore, servizio compiuto: Gruppo A: 60 giorni di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi calendario Gruppo B: 30 giorni di cambio calendario Gruppo C: 20 giorni di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi calendario Oltre 5 anni e fino a 10 anni di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è servizio: Gruppo A: 90 giorni di segui- to riportatocalendario Gruppo B: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso 45 giorni di soggiorno e sua scadenza; - livello calendario Gruppo C: 30 giorni di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”calendario.

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Samples: www.bollettinoadapt.it

CLAUSOLA SOCIALE. Al Considerate le caratteristiche del servizio in oggetto si ritiene che la continuità delle relazioni assistenziali costituisca un prioritario elemento di qualità del servizio. Ai sensi dell’art. 50 del vigente Codice dei Contratti, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite ed accertate e dei principi dell’Unione Europeaservizi in essere, qualora l’Appaltatore subentrante e ferma restando la necessaria l’Appaltatore uscente applichino il CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, gli stessi saranno obbligati alla integrale applicazione di quanto previsto dall’art. 37 “Cambi di Gestione” del CCNL delle Cooperative Sociali. L’impresa aggiudicataria, nell’ambito della armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante propria d’impresa e con le delle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contrattoesecuzione del servizio, l’aggiudicatario del contratto avrà l’obbligo di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico organico, in via prioritaria e senza periodo di prova, il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscenteimpiegato per i servizi oggetto del presente appalto risultante dalla relazione tecnico illustrativa, come previsto dall’articolo 50 salvo esplicita rinuncia individuale, con mantenimento di tutti i diritti acquisiti, ivi compresi quelli di natura economica, ed assicurando adeguata tutela al personale in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, garantendone l’assorbimento al termine del Codice, ga- rantendo l’applicazione dei CCNL periodo di settore, astensione. L’assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l’anzianità di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi di cambio di gestione servizio riferita all’attività svolta in precedenza presso i servizi oggetto dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente secondo gli scatti di anzianità maturati da ogni dipendente e previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per di Lavoro in essere. All’impresa aggiudicataria non sarà consentito inquadrare il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale assorbito in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione qualifiche inferiori e/o addestramentocomunque peggiorative di quelle possedute al momento della presa in carico. In considerazione della natura di servizio pubblico essenziale dell’unità d’offerta destinataria dei servizi oggetto dell’appalto e delle peculiari caratteristiche dei servizi destinati alle persone, ivi comprese quelle relative agli ove la qualità delle prestazioni è fortemente influenzata dal clima organizzativo e dalla continuità delle attività degli operatori preposti, si auspica siano mantenute tutte le eventuali contratti condizioni contrattuali, normative ed economiche, di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”miglior favore attualmente in vigore.

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Samples: www.sercop.it

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine (art. 31) Nel caso di promuovere cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad ApL anche diversa dalla precedente, l’ApL è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la stabilità occupazionale durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’ente appaltante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora disciplinati dal CCNL dell’utilizzatore. L’ApL, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le xx.xx nazionali o territoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a seconda dell’ambito di riferimento. DISPONIBILITA’ (art. 32) Nei periodi in cui i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato non prestano attività presso aziende le utilizzatrici, restano a disposizione dell’ApL e percepiscono un’indennità mensile di disponibilità, erogata direttamente dall’ApL dell’ importo di 750 € al lordo delle ritenute di legge e comprensiva del Tfr. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione di ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e quattordicesima mensilità. L’indennità di disponibilità è divisibile in quote orarie: - in caso di assegnazione ad attività lavorativa per un periodo inferiore al mese, l’indennità è corrisposta per le giornate di disponibilità comprese le festività - in caso di retribuzione lorda inferiore all’importo mensile lordo dell’indennità, quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa - in caso di assunzione part-time, l’indennità è riparametrata in funzione del minor orario e, comunque, non può essere inferiore a € 357; se il lavoratore svolge una missione con orario superiore a quello previsto contrattualmente, l’indennità deve essere riparametrata in funzione del nuovo orario svolto Reperibilità Nei periodi di disponibilità il lavoratore deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad iniziare l’attività lavorativa trascorse 24 ore successive alla chiamata. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in disponibilità valgono le seguenti norme disciplinari, secondo le procedure previste dal CCNL, nelle le ipotesi di: - rifiuto non giustificato del colloquio che risulti da comunicazioni tracciabili € passibile di ammonizione scritta - rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità € passibile di sospensione della indennità fino di un massimo di 3 giorni nel rispetto dei principi dell’Unione Europeacaso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità - rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi dell’art. 50 del presente CCNL anche per irreperibilità € passibile di sospensione della indennità fino ad un massimo di 5 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità PERIODO DI PROVA (art. 33) Lavoratori a tempo determinato - è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione - non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi - non può essere superiore a 13 giorni per missioni superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi - non può essere superiore a 30 giorni di calendario per missioni pari o superiore a 12 mesi - per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova - le frazioni di mese inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore - nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, e ferma restando presso la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante stessa impresa utilizzatrice e con le esigenze tecnico-organizzative e medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario prova - in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscenteprova non deve essere apposto Lavoratori a tempo indeterminato Si applicano i seguenti periodi massimi di prova: Gruppo A: 6 mesi di calendario Gruppo B: 50 giorni di servizio effettivo Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo I giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni lavorativi. I termini di preavviso, come previsto dall’articolo 50 del Codicea decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, ga- rantendo l’applicazione dei CCNL sono i seguenti: Fino a 5 anni di settore, servizio compiuto: Gruppo A: 60 giorni di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi calendario Gruppo B: 30 giorni di cambio calendario Gruppo C: 20 giorni di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi calendario Oltre 5 anni e fino a 10 anni di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è servizio: Gruppo A: 90 giorni di segui- to riportatocalendario Gruppo B: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso 45 giorni di soggiorno e sua scadenza; - livello calendario Gruppo C: 30 giorni di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”calendario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto l’osservanza dei principi dell’Unione Europeadi cui agli artt. 30 e 50 del d.lgs. 50/2016, si richiede che le imprese partecipanti, in caso di aggiudicazione, tutelino in modo concreto i livelli complessivi occupazionali, rispettando quanto di seguito riportato. Le imprese partecipanti, in caso di aggiudicazione, si impegnano all’utilizzo in via prioritaria degli stessi operatori delle precedenti imprese aggiudicatarie impiegati nel servizio, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante d’impresa dell’Appaltatore e con le esigenze tecnico-tecnico – organizzative previste per l’esecuzione del servizio. Nell’applicazione della clausola sociale, l’Appaltatore dovrà tener conto anche della presenza di lavoratori svantaggiati, per favorire e di manodopera previste nel nuovo contrattogarantire l’occupazione delle persone appartenenti alla suddetta categoria. Inoltre, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo dovrà essere garantita l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgsD. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nel rispetto della libertà di iniziativa economica e di concorrenza. Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appaltoTenuto conto del fatto che il CCNL Terziario, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia distribuzione e servizi integrati/multiserviziutilizzato dalla Stazione appaltante per stimare il costo della manodopera non contiene la clausola sociale, il cui testo è l'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale previste nel Contratto collettivo nazionale “Multiservizi”, fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico, nel rispetto dell’articolo 50 del D.Lgs. 50/2016. Allo scopo di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso consentire ai concorrenti di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale conoscere i dati del personale da assorbire, l’all. 3 “Personale attualmente impiegato nell’esecuzione del servizio” alla Relazione tecnica, riporta l’elenco, in materia di malattia e di infortunio sul lavoroforma anonima, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi al 4 novembre 2021 dagli attuali appaltatori che eseguono il servizio presso il CESIA – Area Sistemi e Servizi informatici, unitamente alle informazioni previste dalle Linee Guida ANAC n.13 recanti La disciplina delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi clausole sociali. L’Università monitorerà durante l’esecuzione del decreto legislativo n. 81/2008 in materia contratto il rispetto da parte dell'Appaltatore delle modalità di salute assorbimento del personale e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”applicazione della clausola sociale.

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Samples: www.unibo.it

CLAUSOLA SOCIALE. Al Richiamato quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed al fine di promuovere salvaguardare i livelli occupazionali, l’Appaltatore subentrante - qualora debba procedere a nuove assunzioni per la stabilità occupazionale nel rispetto regolare esecuzione dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione servizi affidati - dovrà prioritariamente assumere il personale attualmente impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto di Appalto. Si evidenzia che risultano impiegati nell’esecuzione dell’Appalto relativo alla gestione dei cimiteri comunali di Novate Milanese n. 2 persone con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico lavoro a tempo indeterminato e full time - CCNL Cooperative Sociali - con il personale già ope- rante seguente inquadramento: • una unità di livello C1 - 5 scatti di anzianità (anno di assunzione: 2007) appartenente alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo l’applicazione dei CCNL categorie di settore, lavoratori svantaggiati di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, 4 della legge n. 81. Nell’ipotesi 381/1991; • una unità di cambio livello C3 - 5 scatti di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data anzianità (anno di assunzione nel settore; - data 2008). Qualora l’Appaltatore subentrante applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di assunzione nell’azienda lavoro dell’Appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l’obbligo di riassunzione del personale dell’Appaltatore uscente; - situazione individuale , è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. I lavoratori che non trovano spazio nell’organigramma dell’Appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’Appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di malattia e ammortizzatori sociali. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di infortunio sul lavoroproduzione di offerta economica per la procedura d’Appalto in oggetto, ai fini ed entro i limiti di cui all’artin applicazione dell’art. 51100, commi 4 e 5comma 2, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 D.Lgs. n.50/2016. La stazione Appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in materia oggetto e non provvederà al rilascio di salute valutazioni e sicurezza del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie per la corretta applicazione sono di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”esclusiva competenza dell’Appaltatore subentrante.

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CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale Il Concessionario, richiamato l’art. 50 D.Lgsl. 50/2016, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, di quanto previsto dagli Accordi nazionali di categoria e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo l’applicazione dei dai CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da di imprese esercenti servizi turismo e pubblici esercizi, è tenuto, in via prioritaria, ad assumere il personale addetto in forza della gestione uscente (se regolarmente iscritto da almeno tre mesi sul Libro Unico del Lavoro della medesima su altro documento ritenuto equivalente), fatta salva l’organizzazione di pulizia e servizi integrati/multiserviziimpresa prescelta dal Concessionario. A garanzia di ciò, in prossimità della scadenza del contratto, il Concessionario, su richiesta dell’Azienda dovrà consegnare alla stessa le fotocopie conformi dei fogli presenza degli ultimi tre mesi, relativi ai lavoratori impiegati nella gestione dei servizi richiesti dal presente CSA. Il rispetto sostanziale degli obblighi di assunzione e di garanzia del personale addetto, deve avvenire indipendentemente dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo del CCNL utilizzato dal singolo concorrente. Al personale indicato dovrà essere garantito il livello economico già raggiunto con l’anzianità di servizio maturata, con esclusione delle voci concesse a titolo meramente discrezionale. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci – lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l’impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente C.C.N.L. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell’ipotesi in cui testo siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell’azienda cessante e l’addetto verrà assunto dall’azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell’art. 31, legge n. 300/1970 saranno assunti dall’azienda subentrante con passaggio diretto e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall’impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell’articolo 4 del presente C.C.N.L., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l’azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell’anzianità di segui- to riportatoservizio. L’impresa cessante consegna all’impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l’eventuale assunzione: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - ✓ nonché l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle della legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del la- vorolavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 57. (…)”.

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CLAUSOLA SOCIALE. Al fine L’aggiudicatario è tenuto al rispetto e all’adempimento di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicatario, pertanto, si impegna a promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto del personale impiegato nell’esecuzione dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope- rante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga- rantendo contratti applicativi attraverso l’applicazione dei CCNL contratti collettivi di settore, settore di cui all’art. all’articolo 51 del d.lgs. decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto, la ditta subentrante è pertanto tenuta al rispetto delle prescrizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il cui testo è di segui- to riportato: - nominativo e codice fiscale; - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; - livello di inquadramento; - orario settimanale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell’azienda uscente; - situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; - l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; - le misure adottate ai sensi 81articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza 81 Vd. art. 50 del la- voro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di forma- zione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali D.Lgs. 50/16: “Per gli affidamenti dei contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, concessione e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; - l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del preavviso personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 57all’. (…)I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto. . 10 Si ritiene che la garanzia definitiva possa essere calcolata sull'intero ammontare dell'accordo quadro o sull'ammontare del singolo contratto applicativo. Si veda anche: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx – Pubblica Amministrazione 24 – Dossier Appalti, novembre 2015: “La maggior parte delle stazioni appaltanti pare essere orientata verso la soluzione di richiedere la cauzione per l'intero ammontare dell'accordo quadro. Le ragioni di tale scelta, che possono essere condivisibili in un'ottica di snellimento delle procedure di affidamento dei successivi contratti applicativi, contrastano però con la natura di contratto normativo dell'accordo quadro. Se - come abbiamo visto in precedenza - i contratti applicativi rappresentano gli appalti veri e propri, è a questi che occorre fare riferimento per quanto riguarda il calcolo delle polizze assicurative. In tal modo la polizza sarà collegata al singolo contratto applicativo e l'operatore economico non sarà gravato dai maggiori costi derivanti da una polizza proporzionata all'intero ammontare dell'accordo quadro. Inoltre, poiché non è detto che la stazione appaltante affidi all'operatore economico appalti fino all'ammontare complessivo dell'accordo quadro, è chiaro che una cauzione definitiva basata su tale importo non sia commisurata al valore reale degli appalti da affidare”.

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