Competenze della Provincia Clausole campione

Competenze della Provincia. Competenze dell’Azienda Sanitaria Locale
Competenze della Provincia. 1. Alla Provincia compete: a) il rilascio delle autorizzazioni per la derivazione di acque pubbliche ad uso industriale e/o potabile; b) la verifica dell’idoneità dei contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo e l’applicazione dei sigilli di controllo.
Competenze della Provincia. In attuazione dell’art. 5 della Legge 18.03.1993 n. 67 e viste le funzioni individuate all’art. 131 della L. R. n. 11/2001, la Provincia interviene, nei limiti degli Accordi di programma sottoscritti con la Direzione generale scolastica per il Veneto a favore delle persone audiolese, cieche e ipovedenti, attraverso: • attività di assistenza e sostegno a favore degli allievi/ studenti con deficit sensoriale per l’attività scolastica ed extrascolastica, mediante l’assegnazione di un operatore addetto all’assistenza scolastica integrativa, richiesto alla provincia direttamente dalla famiglia; • fornitura agli alunni/studenti ciechi e ipovedenti dei testi scolastici opportunamente rieditati a seconda del loro deficit visivo; • attività di consulenza rivolta agli insegnanti di sostegno operanti nella scuola e agli operatori di assistenza dei servizi riabilitativi; • adeguamento delle strutture edilizie, in particolare quelle scolastiche, in attuazione della L. 118/71, L. 13/89, DM 14/06/89 n. 236 e L.R. 41/93 sulle barriere architettoniche.
Competenze della Provincia. Alla Provincia compete: a) rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industrialie acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne; b) rilascio della Autorizzazione ex art. 208 del d.lgs 152/06 (impianti di rifiuti) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, c) rilascio della autorizzazione per la derivazione di acque pubbliche ad uso industriale e/o potabile, d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale, suolo o sottosuolo, di acque reflue domestiche o assimilate, acque reflue urbane, industriali, meteoriche contaminate; e) verifica dell’idoneità e il posizionamento dei sigilli sui contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo.
Competenze della Provincia. 1) La Stazione Unica Appaltante espleta le seguenti attività: a) verifica preventiva della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dal Comune/Unione entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, garantendo adeguata assistenza e fornendo la necessaria consulenza in fase di redazione ed approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e dei documenti progettuali; b) nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dal Comune/Unione, chiederà al responsabile del procedimento individuato dal Comune/Unione di adeguare o eventualmente integrare la documentazione. In tale caso il termine per la conclusione della procedura di gara è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta; c) nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la Provincia effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all’individuazione degli elementi di valutazione. La Provincia opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell’offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali dovrà attenersi la commissione tecnica nella fase di attribuzione del punteggio; d) la Provincia non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o il Comune/Unione; e) effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra dei documenti necessari alla procedura, la Provincia provvede alla predisposizione del bando di gara e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all’inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta o negoziata, alla effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara sui requisiti generali e morali, e se presenti, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, all’avviso di aggiudicazione, e ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara; collabora...
Competenze della Provincia. In attuazione dell’art. 5 della Legge 18.03.1993 n. 67 e viste le funzioni individuate all’art. 131 della L. R. n. 11/2001, la Provincia interviene, nei limiti degli Accordi di programma sottoscritti con la Direzione generale scolastica per il Veneto a favore delle persone audiolese, cieche e ipovedenti, attraverso: attività di assistenza e sostegno a favore degli allievi/ studenti con deficit sensoriale per l’attività scolastica ed extrascolastica, mediante l’assegnazione di un operatore addetto all’assistenza scolastica integrativa, richiesto alla provincia direttamente dalla famiglia; fornitura agli alunni/studenti ciechi e ipovedenti dei testi scolastici opportunamente rieditati a seconda del loro deficit visivo; attività di consulenza rivolta agli insegnanti di sostegno operanti nella scuola e agli operatori di assistenza dei servizi riabilitativi; adeguamento delle strutture edilizie, in particolare quelle scolastiche, in attuazione della L. 118/71, L. 13/89, DM 14/06/89 n. 236 e L.R. 41/93 sulle barriere architettoniche.
Competenze della Provincia. Alla provincia competono i seguenti compiti istituzionali: - l'adeguamento delle strutture edilizie, in particolare di quelle scolastiche, negli istituti di competenza, in attuazione della L. 118/1971 e della L.R. 41/1993 sulle barriere architettoniche, nonché della L.11/01/96 n.23; - la predisposizione di progetti volti a promuovere l'accoglimento di portatori di handicap nei corsi di formazione professionale; - l'erogazione, attraverso il Settore Scuole Cultura e Servizi ai disabili sensoriali , del servizio di integrazione scolastica e formativa dei disabili sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado,ai sensi del dettato normativo dell'art.131 della L.R. 11/2001 secondo modalità e forme stabilite dall'Ente; - l'attività di assistenza scolastica integrativa, erogata su richiesta della famiglia, affidata a personale selezionato "Addetto al servizio di assistenza scolastica integrativa" , sarà svolta , preminentemente nell'ambito familiare dell'assistito. E' prevista altresì la possibilità della presenza dell'Addetto, regolarmente programmata e concordata con la famiglia e con il personale direttivo e docente della scuola, durante l'orario scolastico; - l'assunzione della spesa , con rivalsa, relativa a rette di convitto/semiconvitto per la frequenza o l'inserimento presso istituti o scuola specializzate; - la trascrizione di testi scolastici in Braille, gli ingrandimenti di testi scolastici, consulenze attinenti la sfera uditiva e visiva, per garantire l'integrazione scolastica.

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  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

  • Presentazione della domanda 1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla Direzione Centrale Cultura e Sport, Servizio Attività culturali - Posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR”, solo ed esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato FEG (Front End Generalizzato), accessibile dal sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando, dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità. 2. La domanda di sovvenzione è sottoscritta e inoltrata: a) dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare dell’impresa individuale o dal procuratore individuato all’interno al Team di progetto; ovvero b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell’impresa o del titolare di impresa individuale. In tal caso le dichiarazioni di cui all’articolo 14, comma 3, lettere c) e d) devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto titolato a presentare la domanda di sovvenzione per l’impresa richiedente di cui alla lettera a) del presente xxxxx. 3. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 15 gennaio 2019 alle ore 16.00.00 del giorno 15 maggio 2019. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora di convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Qualora il medesimo candidato beneficiario presenti più domande, verrà sottoposto a selezione il progetto riferito all’ultima domanda validamente presentata, senza tener conto dei progetti presentati unitamente alle domande precedentemente pervenute. 4. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sulla domanda generata dal sistema è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento eIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS. 5. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all’articolo 14, comma 3, saranno considerate inammissibili, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3. 6. La Regione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione presentata ai sensi dell’articolo 14, comma 4, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4. 7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell’invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando. 8. L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del candidato beneficiario, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate nelle linee guida di cui al comma 7, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

  • CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.