CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO Clausole campione

CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO. L’affidamento di cui all’art. 1 del presente atto è concesso alle seguenti condizioni minime, come eventualmente integrate dalla offerta prodotta in fase di partecipazione alla gara: a) in caso di richiesta, deve essere garantita la disponibilità della piscina al mattino, con tutte le sue strutture (impianti e personale), per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, per un numero massimo di 2 giorni settimanali, per tutta la durata dell’anno scolastico, compatibilmente con l’offerta prodotta in sede di partecipazione alla gara relativamente ai servizi sportivi di utilità sociale di cui al punto A), lettera c. dell’art. 5. Le modalità di accesso delle scolaresche, il numero degli alunni ed ogni altra condizione saranno concordate tra il concessionario e le autorità scolastiche competenti. Soltanto qualora non sia possibile raggiungere tale accordo, le condizioni saranno stabilite dal Comune; b) deve essere riservato ai soggetti portatori di handicap che comportino una disabilità permanente pari o superiore all’80%, comprovata da apposita certificazione medica rilasciata dalla A.S.L., ed ai loro accompagnatori - compatibilmente con l’idoneità dell’impianto alle condizioni del soggetto - un apposito spazio d’acqua durante la mattinata dalle ore 9.00 alle ore 12.00, come da offerta prodotta in sede di partecipazione alla gara; c) deve essere garantita l’apertura al pubblico dell’impianto con tutte le sue strutture almeno nei seguenti orari: • dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00, oppure dalle ore 15,00 alle ore 22,00 in caso di utilizzo mattutino dell’impianto da parte delle scolaresche; • il sabato dalle ore 9,00 alle ore 20,00; • la domenica dalle ore 9,00 alle ore 13,00; Il concessionario ha facoltà di stabilire orari di apertura più ampi, anche nei giorni festivi, da proporsi in sede di partecipazione alla gara (progetto di gestione). Resta inteso che l’utilizzo della piscina e di tutti gli impianti connessi non potrà in ogni caso avvenire prima delle ore 6,00 e dopo le ore 24,00, salvo autorizzazione del Comune; d) qualora per l’effettuazione di gare o manifestazioni natatorie si dovessero modificare gli orari come sopra stabiliti per il pubblico o per le scuole, il concessionario dovrà chiedere la preventiva autorizzazione al Comune; e) il concessionario deve organizzare corsi di nuoto comprensivi di corsi di apprendimento e perfez...
CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO. L'affidamento di cui all’art. 1 è concesso alle seguenti condizioni: 1) al Concessionario viene data in uso la struttura sportiva sopraindicata; 2) l’affidamento in concessione è subordinato all’impegno dell’affidatario a realizzare, a proprio carico, entro la scadenza della concessione, i lavori di manutenzione straordinaria della struttura sportiva elencati al successivo art. 6, fino all’importo di € 1.100.000,00 (euro unmilioneecentomila/00) IVA esclusa, al netto dei ribassi, comprensivo degli oneri di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo; sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo. La realizzazione di tali opere rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, trattandosi di lavori strettamente strumentali alla gestione del servizio e destinati a divenire di proprietà del Comune e, quindi, rientranti nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 2, lettera d) del citato X.Xxx. 18 aprile 2016 n.
CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO. L'affidamento di cui al precedente articolo è concesso alle seguenti condizioni: 1) Deve essere garantita la disponibilità dell’impianto sportivo, con tutte le sue strutture (impianti e personale) per tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, secondo orari e modalità da stabilire. 2) Eventuali attività scolastiche dovranno svolgersi in orari da concordare con la dirigenza scolastica nel periodo tra ottobre e maggio; le modalità di accesso delle scolaresche, il numero degli scolari ed ogni altra condizione, saranno concordate tra la concessionaria e le Dirigenze scolastiche competenti. 3) Deve essere garantita la disponibilità dell’impianto con tutte le sue strutture per il pubblico secondo l’orario proposto in fase di gara. 4) Qualora per l’effettuazione di gare, tornei o manifestazioni si dovessero modificare gli orari come sopra stabiliti per il pubblico o per le scuole, la concessionaria deve darne comunicazione preventiva ai soggetti interessati all’Amministrazione comunale con l’indicazione delle modalità di recupero delle ore, entro giorni 3 (tre) dalla data prevista. 5) La concessionaria deve organizzare le attività secondo i piani ed i programmi proposti in fase di gara. 6) Il concessionario dovrà garantire l’inizio del servizio entro trenta giorni dalla stipula del contratto, salvo eventuale proroga, non superiore a ulteriori trenta giorni, concessa dall’Amministrazione per giustificati motivi.
CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO. MEDAS accettando l’incarico di affidamento assume, in ottemperanza all’art. 6 co. 8 del D.P.C.M. 3/12/2013, anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati come previsto dall’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sottoscrivendo, per l’effetto, il sotto esteso atto di nomina.
CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO. L’ affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l’espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali. Per l’affidamento di servizi, di pubbliche forniture di beni e lavori di installazione delle forniture, si osserveranno le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.
CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO. L’affidamento del servizio in oggetto avrà luogo alle seguenti condizioni: 1. Deve essere garantita la disponibilità gratuita dell’impianto sportivo con tutte le pertinenze e servizi annessi (impianti, spogliatoi e personale) per soggetti portatori di handicap e altresì per tutte le scuole di ogni ordine e grado con precedenza per quelle cittadine, per l’intera durata dell’anno scolastico; 2. Le modalità di accesso delle scolaresche, il numero degli scolari ed ogni altra condizione, saranno concordate tra il concessionario e le autorità scolastiche competenti. 3. L’affidatario non potrà utilizzare l’impianto sportivo per attività diverse dalla pratica della specifica disciplina sportiva cui è destinato senza l’autorizzazione scritta del Comune. 4. L’affidatario, inoltre, si obbliga a concedere al Comune la facoltà di usare gratuitamente e senza onere accessorio alcuno, direttamente o indirettamente, l’impianto per lo svolgimento di manifestazioni a carattere sportivo inserite nel Programma Manifestazioni del Comune, nonché per altri avvenimenti di particolare rilevanza turistica e/o sportiva compatibilmente con gli impegni programmati dalla stessa e previo preavviso di almeno 15 giorni.
CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO. La gestione della struttura deve essere condotta, in conformità alla convenzione che l’Ente Parco ha stipulato con il Comune di Pesaro ed in modo da assicurare la sua utilizzazione pubblica e la massima funzionalità, in considerazione che la stessa è importante fonte di richiamo turistico, didattico-culturale e naturalistico. Il Concessionario, in caso di gravi scorrettezze ed abusi, potrà inibire la frequenza agli interessati ritenendosi, in mancanza dei provvedimenti necessari, pienamente responsabile. Il Concessionario organizzerà, a suo discrezionale giudizio, la gestione della struttura di cui trattasi, sostenendo tutte le spese di gestione (esclusi gli oneri fiscali inerenti la proprietà fondiaria) meglio precisati ai successivi articoli.
CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO. Con la partecipazione alla gara, i concorrenti dichiarano e accettano che l’affidamento dell’appalto comporta, oltre all’integrale accettazione di tutto quanto previsto nella documentazione di gara, anche l’assunzione degli eventuali ulteriori oneri afferenti le variazioni che dovessero essere apportate in virtù di modificazioni normative e/o di interventi di programmazione del concessionario o del sub concessionario.
CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO. Nell’accettare l’affidamento di gestione il Concessionario dichiara: • Di aver preso esatta conoscenza del servizio da eseguire, di aver visitato la struttura oggetto dell’affidamento e di averne accettato le condizioni di stato, viabilità ed accesso; • Di aver dettagliatamente ispezionato tutti gli impianti e le attrezzature installate nella struttura in correlazione anche alla loro funzionalità per il servizio di macellazione, e di trovarle in perfetto stato e rispondenti alle esigenze del servizio; • di aver accertato l’entità della richiesta di prestazione del servizio degli operatori del settore presenti in zona, potenziali utenti della struttura • Di aver valutato, nell’offerta in aumento sull’ammontare del canone annuo posto a base d’appalto, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo d’esercizio degli impianti, con considerazione del canone d’affidamento, dei costi di energia e dei servizi a rete in genere, dei costi di gestione e manutenzione dell’impianto di smaltimento e depurazione, dei costo di gestione e manutenzione degli impianti, dei costi di smaltimento rifiuti,del servizio di autocontrollo ed, in generale, dei costo di tutti gli elementi correlati alla erogazione del servizio; • Di essere perfettamente edotto di tutti gli obblighi derivanti dalla gestione degli impianti; • Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dell’impianto; L’affidataria non potrà quindi eccepire, durante la gestione degli impianto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel codice civile. Con l’accettazione dell’affidamento, il concessionario dichiara implicitamente di avere la possibilità, i mezzi e le autorizzazioni necessarie per procedere alla esecuzione del servizio secondo le norme che regolano la materia.

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  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Condizioni di fornitura L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni e i servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica. L’Aggiudicatario si impegna, con oneri compresi nel importo aggiudicato, a: • fornire l’accesso ai dati clinici a tutti i professionisti coinvolti, indicati dalle Amministrazioni contraenti, ad esempio i radiologi, chirurghi, nel rispetto dell’ambito di competenza, secondo il principio di minimizzazione previsto dalla normativa sulla privacy e dal GDPR; • adottare tutte le misure di sicurezza per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, inclusa l’adozione di protocolli di crittografia; • adottare adeguate misure di protezione dei dati con tecniche ed organizzazione sia nella fase di progettazione che di esecuzione del trattamento stesso (privacy by design); • consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto; Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania • provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici); • garantire l’applicazione di tutte le misure di sicurezza relative al trattamento dei dati sanitari come previsto dalla Normativa vigente in materia (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e suo allegato B, Autorizzazione n. 8/2012 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici - 13 dicembre 2012 e Linee guida in tema di referti on-line - 25 giugno 2009); • garantire, in seguito all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, la piena integrazione e/o interoperabilità con lo stesso mediante sistemi di identificazione del paziente (es. spid), consentendo l’accesso in qualsiasi momento ai dati archiviati, in ottemperanza alle normative e alle norme tecniche nazionali e regionali e con oneri a carico dell’Aggiudicatari; • favorire, in prossimità della scadenza del contratto e comunque pur continuando a garantire le prestazioni connesse ai singoli Appalti Specifici, l’inserimento dell’eventuale nuovo aggiudicatario di una procedura di affidamento per il medesimo servizio/fornitura. L’inserimento dovrà avvenire a mezzo della presentazione, della condivisione e del trasferimento di ogni informazione, supporto o riferimento utile all’esecuzione del contratto per il subentrante, nel pieno rispetto degli standard previsti nel presente capitolato. Con specifico riferimento alle misure necessarie al trasferimento del servizio di conservazione sostitutiva legale, esso dovrà avvenire nel rispetto dello standard SinCRO (norma UNI 11386:2010 - Supporto all’Interoperabilità nella conservazione e nel recupero degli Oggetti digitali). Inoltre, l’Aggiudicatario e l’Amministrazione contraente dovranno monitorare tutte le condizioni pattuite al fine di perfezionare di comune accordo le modalità del passaggio di consegne al nuovo soggetto. Tali attività sono comunque da intendersi ricomprese nell’importo aggiudicato; • effettuare la migrazione dei referti e delle immagini in formato DICOM pre-esistenti presso le singole Amministrazioni contraenti, qualora richiesto, secondo le condizioni che saranno specificate nei singoli Appalti Specifici. Per quanto concerne la parte hardware della presente fornitura, la consegna si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pieno ed autonomo utilizzo”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo del sistema e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Condizioni Le Condizioni regolano il Servizio offerto da Vodafone e fruito dal Cliente, mentre non disciplinano l’acquisto o il mantenimento del dispositivo o l’utilizzo della carta SIM. Le presenti Condizioni sono regolate dal diritto italiano.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Direttore dell’esecuzione Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

  • Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29 Data ultimo aggiornamento 25/05/2018

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Obblighi dell’aggiudicatario L’aggiudicatario agisce in qualità di somministratore e dovrà disporre di almeno una sede operativa nel raggio di 60 km da Correggio o attivarla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. L’aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ex DPR 16/04/2013 n. 62 e a dare informazione ai lavoratori somministrati sulla necessità di adeguare il proprio comportamento al Codice di comportamento specifico del Comune di Correggio approvato con atto del Commissario straordinario n. 47 del 22/05/2014 (consultabile sul sito del Comune di Correggio alla sezione “Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali”), oltre che sul dover svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, osservando scrupolosamente l’orario di lavoro e conservando la più assoluta riservatezza sui dati e fatti di cui si venga a conoscenza. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara e nel rispetto di ogni normativa in merito, ed anche in ragione di ciò l’aggiudicatario si obbliga: - ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi da Isecs, contenenti le informazioni dettagliate nel successivo articolo; - a redigere in forma scritta, per ogni lavoratore somministrato, contratto di lavoro subordinato individuale tra lo stesso e l’aggiudicatario, con le caratteristiche previste nell’art. 21 del D.Lgs 276/2003 e art. 23 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione, con espressa indicazione del periodo di prova previsto ed eventuale penalità per risoluzione anticipata, impegnandosi a fornire ad Isecs, dietro richiesta, documentazione comprovante titolo di studio e curriculum professionale dei lavoratori; - a iscrivere i lavoratori somministrati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui oneri sono calcolati all’interno dei costi orari di cui all’art. 7. - a rispettare le tempistiche di fornitura dei lavoratori somministrati: a) qualora Isecs NON richieda di svolgere coi candidati un colloquio (di presentazione e valutazione) a fornire il personale entro 24 ore dalla richiesta; b) qualora Isecs richieda di svolgere un colloquio (di presentazione e valutazione), a fornire un elenco di almeno 3 candidati entro le 48 ore dalla richiesta; qualora i lavoratori, a giudizio insindacabile di Isecs, non vengano in tale sede ritenuti idonei a ricoprire il profilo richiesto, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare ulteriori candidati da sottoporre a colloquio entro le 24 ore successive; c) a comunicare tempestivamente, non appena avuto notizia, eventuali assenze di lavoratori somministrati; d) a sostituire, dietro eventuale richiesta di Isecs, il personale assente a vario titolo, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, entro 24 ore dalla richiesta; e) a provvedere tempestivamente alla sostituzione del lavoratore somministrato, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, nei tempi previsti sopra, in caso di mancato superamento del periodo di prova o su giustificata richiesta di Isecs per motivazioni disciplinari / giusta causa o in caso di eventuale inidoneità alla mansione accertata dal medico competente di Isecs; - a non modificare mai il personale individuato, se non per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’agenzia, ad es. dimissioni, maternità, ecc.; - a fornire al lavoratore scheda di rilevazione delle presenze, suddivisa tra ore frontali, di gestione ed eventuali straordinari, scheda che dovrà essere vidimata dal Responsabile Servizio Scuole di Isecs o suo delegato; - a fornire ad ogni lavoratore al momento dell’avviamento, come previsto nell’art. 23 co. 5 del D.Lgs 276/2003, le informazioni generali riguardo alla situazione organizzativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2015, sulla base delle informazioni che Isecs è tenuto a fornire e di quanto previsto nel DUVRI; - compilare per le parti di spettanza, sottoscrivere e consegnare al momento della sottoscrizione del contratto copia del DUVRI (allegato n° 3), come previsto nell’art. 26 del D.Lgs 81/08. - a fornire ed attestare, su richiesta Isecs, la partecipazione di ogni lavoratore ad interventi formativi di almeno 4 ore sui contenuti generali relativi ai rischi per la sicurezza e la salute connessi; - a corrispondere ai lavoratori il trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti del Comune di Correggio, effettuando il pagamento diretto della retribuzione dovuta, in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione; resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dai lavoratori; - a fornire ad Isecs, dietro richiesta: a) copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'aggiudicatario; b) documentazione comprovare l’adempimento degli obblighi di sicurezza, assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore somministrato; - ad esercitare tempestivamente il potere disciplinare sul lavoratore somministrato, anche su formale indicazione di Isecs, come previsto all’art. 23 co. 7 del D.Lgs 276/2003 e all’art. 34 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione; l'aggiudicatario è tenuto a comunicare a Isecs l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato;