Common use of CONSIDERATO CHE Clause in Contracts

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.

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Samples: Convenzione, Convenzione

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 Il presente Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto previsto dall’Intesa del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, 3 novembre 2021 ed è società sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità triennale e redatto conformemente a capitale interamente pubblico”quanto previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita il 3 novembre 2021; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all’Intesa e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte la Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire MiC adottano i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di un metodo giustoquanto previsto dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa; Eventuali modifiche al presente Accordo con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell’Intesa, equo saranno oggetto di preventivo accordo da parte delle Regioni e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura delle Province autonome aderenti all’Intesa. La Direzione generale Spettacolo del Responsabile per MiC, qui di seguito MiC/DGS, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185, C.F. 97804160584 nella persona del suo Direttore Generale dott. Xxxxxxx Xxxxxxx La Regione Lazio d’ora in avanti Regione, aderente all’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2022/2024 con la rendicontazione manifestazione di Invitaliainteresse e con la successiva lettera di adesione prot. MiC del 4/2/2021 n. 1163, integrata con la comunicazione prot. MiC del 13/5/2022 n. 4670-A con sede in Via Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 7 – 00000 Xxxx C.F. 80143490581 nella persona del Direttore della Direzione Cultura e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi Lazio Creativo dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciseguito denominate “Le Parti”.

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Samples: Accordo Di Programma Interregionale Triennale Come Da Intesa 2022/2024 in Attuazione Dell’articolo 1, Comma 2 Dell’intesa Prevista Dall’articolo 43 Del d.m. 27 Luglio 2017 E ss.mm, Accordo Di Programma Interregionale Triennale Come Da Intesa 2022/2024 in Attuazione Dell’articolo 1, Comma 2 Dell’intesa Prevista Dall’articolo 43 Del d.m. 27 Luglio 2017 E ss.mm

CONSIDERATO CHE. Invitalia il Commissario Straordinario, al fine di acquisire un quadro conoscitivo completo, certo e aggiornato, comprendente tutti gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici scolastici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 189 (già Sviluppo Italia S.p.A.di seguito “Comuni del cratere”), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999nonché in altri Comuni delle Regioni interessate, n. diversi da quelli indicati negli allegati 1, integrato dall’art2 e 2-bis, quando sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito “Comune fuori cratere”), ha stipulato nell’aprile 2021 un accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze ai fini dell’affidamento a Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a. 1 (S.O.S.E. S.p.a.), società in house del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa dell’attività per il censimento e la stima dei danni agli immobili pubblici danneggiati; - in attuazione di detto accordo il Commissario Straordinario ha affidato a S.O.S.E. S.p.a., mediante una convenzione, l’attività di censimento e stima di tutti gli edifici e le infrastrutture pubbliche danneggiati e di quelle sulle quali è comunque indispensabile intervenire nell’ambito del processo di ricostruzione; - il Commissario Straordinario ha inoltre programmato l’adozione di un’apposita ordinanza speciale, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, diretta ad attuare un nuovo programma di intervento sugli edifici scolastici attraverso strumenti speciali di semplificazione e accelerazione delle procedure; - lo schema di ordinanza commissariale prevede la messa a disposizione dei soggetti attuatori, identificati di regola nei Comuni titolari degli edifici scolastici oggetto di intervento, di uno o più accordi quadro, implementati, per i profili procedurali, con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi supporto della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”d’impresa S.p.a., ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460che verranno stipulati dai Sub-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertitoCommissari dipendenti dalla Struttura commissariale, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto il compito di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) coordinare e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.monitorare l’attuazione;

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Samples: sisma2016.gov.it

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 gli Enti sottoscrittori del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula presente Accordo di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere programma hanno attivato le iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”più idonee per l’elaborazione del Xxxxx xx Xxxx 0000/0000; • l’articolo 1gli organismi deputati hanno redatto il presente Piano di Zona triennale sulla base delle sopra citate linee di indirizzo regionali per la programmazione sociale; • la L.R. 3/2008 individua quale strumento tecnico-giuridico per l’attuazione del Piani di Zona l’Accordo di Programma, da sottoscriversi tra i Comuni afferenti all’Ambito Territoriale e l’ATS Insubria territorialmente competente; • si rende opportuno individuare un Ente Capofila tra i Comuni dell’Ambito o altro Ente con personalità giuridica di diritto pubblico. i Comuni dell’Ambito territoriale di Erba sopra menzionati, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/2000 e del D.L. N.95/2012 (art.9, comma 4601 bis) convertito in L. n. 135/2012 e xx.xx. nel 2006 hanno costituito il Consorzio Erbese Servizi alla Persona, quale forma di gestione associata di servizi dei Comuni aderenti, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, per l’esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli Enti locali; Nelle more della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo ridefinizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50Regione Lombardia degli assetti territoriali definitivi, è stato adottato il “Codice deliberato dalla stessa Assemblea dei contratti pubblici”; • l’art. 192Sindaci in data 03.10.2016, comma 2l’ingresso del Comune di Brenna nell’Ambito territoriale di Erba, preso atto della deliberazione dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci n. 15 del predetto Codice, riguardo 14.09.2016 con la quale l’Ambito territoriale di Cantù riconosceva al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo Comune di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, Brenna il nulla osta ai sensi al passaggio dall’Ambito di Cantù all’Ambito territoriale di Erba; Nelle more della ratifica dell’annessione del punto 4.2.2. Comune di Brenna nell’Ambito di Erba e della direttiva definizione dei conseguenti nuovi assetti territoriali da parte di Regione Lombardia, in merito alle risorse nazionali e regionali, a valere sulle misure in capo agli Ambiti territoriali/Uffici di Piano, sono stati stipulati specifici accordi tra l’Ufficio di Piano di Erba e l’Ufficio di Piano di Cantù; Il Comune di Brenna, nella persona del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1Sindaco pro tempore Xxxxx Xxxxxxx, comma 1presa visione dell’Accordo di Programma che approvava il Piano di Zona 2015-2017 dell’Ambito territoriale di Erba, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero ha sottoscritto lo stesso in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/20134.10.2016, i costi indiretti possono essere determinati aderendo a quanto in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciesso contenuto.

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Samples: Accordo Di Programma

CONSIDERATO CHE. Invitalia le vigenti previsioni di Zona C2.6, che includono una quota di edilizia residenziale in un ambito con prevalente vocazione ad usi produttivi e direzionali, appaiono ormai non più adeguate ai moderni canoni di intervento urbanistico, che configurano l’espansione residenziale lungo direttrici diverse da quelle in cui è collocata la Zona C2.6; - il COMUNE ritiene di rilevante interesse per la comunità locale procedere a una migliore sistemazione dell’assetto del territorio, destinando la Zona C2.6 esclusivamente ad usi direzionali e commerciali; - il COMUNE ha, pertanto, chiesto a XXXXXX IMMOBILIARE la disponibilità a ricollocare la quota di diritto edificatorio ad uso residenziale libero (già Sviluppo Italia S.p.A.pari a mq. 9.216,67), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999previsto in Zona C2.6 dal vigente strumento urbanistico, n. 1in altra area, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da cedersi da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione COMUNE a XXXXXX IMMOBILIARE a fronte della realizzazione di verde attrezzato e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato cessione della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali relativa area nell’area C.2.6 avente le caratteristiche di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999presente accordo, da individuarsi tra quelle a ciò precipuamente deputate dai redigendi strumenti di pianificazione, RITENUTO, PERTANTO, CHE - occorre studiare una linea di intervento condivisa con XXXXXX IMMOBILIARE, al fine di ricercare sinergie fra pubblico e privato e individuare una disciplina dei suoli che consenta il trasferimento del diritto edificatorio ad uso residenziale sorto - sulla base del vigente Piano Regolatore Generale - nella Zona C2.6 in un’altra area urbanisticamente più congrua, secondo le indicazioni previsionali dell’elaborando P.S.C.; - la legge regionale (L.R.) 24/03/2000, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione 20 (e successive modifiche e integrazioni) prevede che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” pianificazione comunale si articoli in P.S.C. (di seguito anche misuraPiano Strutturale Comunale), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministriP.O.C. (Piano Operativo Comunale), che opera con le modalità stabilite da apposita ConvenzioneR.U.E. (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), P.U.A. (Piani Urbanistici Attuativi); • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • - l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • 18 - Accordi con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico i privati - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.citata L.R. 20/2000 prevede che:

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Samples: Accordo Ai Sensi Dell'

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)l’art. 7, istituita comma 4 del citato Contratto di servizio ha disciplinato le modalità di liquidazione, da parte di Roma Capitale, delle fatture mensili emesse da Zètema Progetto Cultura a titolo di acconto pari al 90% dell’importo mensile relativo ad un dodicesimo del corrispettivo contrattuale annuale, previsto per il 2019, per un totale lordo di Euro 4.780.114,87, inclusivo dei servizi aggiuntivi; ordinariamente, ai sensi degli artt. 7, comma 4 e 15, comma 2 della Parte Generale del Contratto di servizi di cui si tratta, Zètema Progetto Cultura S.r.l. ha prodotto, con decreto legislativo 9 gennaio 1999la fattura conclusiva di ogni trimestre solare, una rendicontazione relativa alle prestazioni effettivamente erogate nel trimestre di riferimento e, entro 30 giorni dalla chiusura dello stesso, un report descrittivo delle attività realizzate, dell’andamento economico-finanziario e dei dati numerici in termini di affluenza nel trimestre; per quanto riguarda il conguaglio relativo a prestazioni non rese o a maggiori servizi resi rispetto alle liquidazioni eseguite a titolo di acconto, la medesima disposizione prevede che esso sia effettuato a valere sulla fatturazione successiva alle tre precedenti liquidazioni in acconto; i corrispettivi sono liquidati, ove applicabile, al netto dell’I.V.A., in osservanza delle disposizioni in tema di Split Payment di cui all’art. 17 ter del D.P.R. n. 1633/1972, integrato introdotto dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460629, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, L. n. 296 190/2014; con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 17/05/2017 (Legge finanziaria 2007prot. n. QA/20307), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro ha provveduto ad impegnare, per il periodo 1° Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019, l’importo di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”€ 2.882.368,34 (I.V.A. al 22% inclusa): ciò, ed è società a capitale interamente pubblico”; • così come previsto dal Piano Economico 2018-2019 di cui alla Tabella 4 del citato Disciplinare, a seguito dell’entrata dell’approvazione da parte della Giunta Capitolina con la Deliberazione n. 90/2017 e, quindi, al netto delle entrate derivanti al Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro dai servizi aggiuntivi sopra citati; con la citata Deliberazione n. 90/2017, la Giunta Capitolina ha previsto, nel corso della vigenza del Contratto di Servizi 2017 - 2019, l’attuazione di una serie di iniziative strategiche con specifico riferimento alle singole strutture dell’Amministrazione Capitolina firmatarie dello stesso accordo contrattuale; in vigore della legge 27 dicembre 2006relazione al Dipartimento Turismo, n. 296Formazione Professionale e Lavoro, tali iniziative strategiche hanno contemplato la riorganizzazione dei servizi di informazione turistica di Roma Capitale nell’ottica di un profondo rinnovamento delle modalità di comunicazione con i turisti, in particolare, considerando l’importanza e l’efficacia degli strumenti di interazione digitale; pertanto, in particolare delle disposizioni coerenza con le finalità istituzionali rientranti nelle attività di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'artall’art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, lett. d) del predetto CodiceD.Lgs. n. 175/2016, riguardo le iniziative strategiche in argomento impegnano il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro - attraverso il correlato Disciplinare allegato al regime speciale Contratto - nella creazione di un servizio multicanale, idoneo a migliorare l’informazione e l’intrattenimento del turista in visita nella Capitale. Ciò, in particolare attraverso: - la riduzione degli affidamenti direttiInfopoints Turistici da concentrare nei grandi terminal di transito e nelle principali zone turistiche del centro della Città, dispone garantendo, anche grazie a spazi più ampi, una offerta di servizi maggiore e più rispondente alle esigenze dei turisti e, contestualmente, nuove entrate finanziarie per l’Amministrazione; - una maggiore attenzione e cura, attraverso una redazione web/social, nella creazione e pubblicazione dei contenuti per i relativi profili sui social media e per il sito web ufficiale xxx.xxxxxxxxxxx.xx che costituiranno, in misura sempre maggiore, il principale strumento di promozione e accoglienza turistica della Città; pertanto, a partire dall'annualità di vigenza contrattuale 2018, è stata intrapresa dal Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, in accordo con Zètema Progetto Cultura S.r.l., un’azione di razionalizzazione degli Infopoints Turistici attraverso la chiusura dei n. 3 presidi di seguito elencati, individuati rispondendo alla logica di concentrazione degli Infopoints residui nei grandi terminal di transito e nelle principali zone turistiche del centro della Città e di rafforzamento della visibilità e fruibilità dell’offerta dei servizi turistico-culturali della Capitale attraverso gli strumenti telematici e, quindi, della redazione web: - Infopoint turistico Via Nazionale (Palazzo delle Esposizioni): chiuso dall’1/10/2018; - Infopoint turistico Trastevere (Piazza Sonnino): chiuso dall’1/7/2019; - Infopoint turistico Piazza delle Cinque Lune (Piazza Navona): chiuso dall’1/7/2019; il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro e la società Zètema Progetto Cultura S.r.l. hanno concordato che le risorse economiche complessivamente liberate dalla contrazione degli Infopoints Turistici sopra elencati, pari alla somma netta di Euro 107.232,46, fossero destinati dalle Parti: - ad una rapida crescita dei contatti sul sito web xxx.xxxxxxxxxxx.xx e sui relativi canali social, alla formazione del personale addetto nonché agli adeguamenti tecnologici necessari alla nuova redazione turistica web/social; - alla dismissione dei chioschi degli Infopoints Turistici non più utilizzati ed al ripristino delle aree di pertinenza; in conseguenza, il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro e Zètema ha attuato la revisione del Piano Economico 2019, allegato al Contratto di servizi 2027 – 2019, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 502 del 18/9/2019 (prot. n. QA/46660): ciò, attraverso un aggiornamento, nella descrizione e nei costi correlati, delle Sezioni comprensive dei servizi interessati dalle necessarie modifiche/integrazioni nonché mediante l’inserimento, all’interno della linea di attività “Gestione Redazione Banca Dati”, della voce economica denominata “Adeguamenti tecnologici e formazione addetti redazione; attività di comunicazione per la promozione turistica e servizi di informazione; interventi per la dismissione dei chioschi ex PIT e il ripristino delle aree di pertinenza”: tale voce, infatti, alloca, all’interno del Piano Economico 2019 e per le destinazioni concordate tra le Parti, la citata somma netta di Euro 107.232,46. Zètema, in virtù del Contratto di servizi, è responsabile di tutte le fasi e le attività per la realizzazione, la promozione e la gestione della Roma Pass 72H e della Roma Pass 48H (di seguito denominate, anche, Card Turistiche); la realizzazione del progetto Roma Pass è stato promosso dall’Amministrazione Capitolina, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e ATAC S.p.A. con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 42/2006, proseguendo attraverso le successive integrazioni disposte con i provvedimenti del medesimo Organo di governo; in sintesi, la Roma Pass è la carta turistica che, diversificandosi nella duplice versione di durata (72h e 48H), offre una serie di agevolazioni e servizi all’acquirente, consentendo, in particolare, l’ingresso a tutti i musei civici ed aree archeologiche, l’accesso al sistema di trasporto pubblico della Città, nonché la possibilità di fruire di ulteriori sconti su mostre, eventi e altri servizi turistici; il Dipartimento Turismo, con Determinazione Dirigenziale n. QA/437/2013, ha aggiudicato definitivamente alla costituenda R.T.I. C.O.G.E.I.M. S.p.A. – Team Service Soc. Consortile ar.l. – COGECO 7 S.r.l. la concessione avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione economico e funzionale di strutture di accoglienza turistica integrate con n. 11 servizi igienici pubblici interrati, site nel centro storico di Roma: quanto sopra, per la durata di 19 anni, di cui 1 anno per le procedure autorizzative ed esecutive dei lavori e 18 anni per la gestione economica e funzionale delle strutture; conseguentemente, in data 8 ottobre 2015, è stata sottoscritta, con Rep. 405/290, la Convenzione tra Roma Capitale e l’aggiudicatario che, ai sensi dell’art. 6 del medesimo accordo, ha costituito una Società di Progetto, la P*Stop S.r.l., sostitutiva del raggruppamento in tutti i rapporti con l’Amministrazione Capitolina; con la citata Convenzione, il Concessionario si è impegnato - tra le altre prestazioni relative alla gestione economico-funzionale delle strutture così come identificate all’art. 4.2.1. - a consentire ai possessori delle Card Turistiche Roma Pass 72H e Roma Pass 48H l’accesso gratuito ai servizi igienici in argomento: ciò, senza alcun onere aggiuntivo, tenuto conto che, nel costo al pubblico della Roma Pass 72H e della Roma Pass 48H, deve considerarsi inclusa anche la tariffa per fruire dei servizi igienici che è pari ad Euro 1,00, così come previsto nei corrispondenti atti deliberativi di Roma Capitale; quindi, all’art. 25.1.5 della Convenzione, si è disposto il corrispondente impegno dell’Amministrazione Capitolina, attraverso il versamento da parte dell’ente strumentale Zètema Progetto Cultura S.r.l. - ovvero altro ente strumentale subentrante – a pagare al Concessionario l’importo pari ad Euro 1,00 per ogni Roma Pass 72H e Roma Pass 48H venduta a far data dalla attivazione del nuovo servizio, stabilendo, altresì, che “i tempi e le modalità di erogazione dei corrispettivi saranno definiti da specifico accordo tra Zetema Progetto Cultura ed il Concessionario, che dovrà essere sottoscritto (…) sulla base delle linee guida allegate alla presente Convenzione”; pertanto, Roma Capitale, con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 282/2015, ha stabilito l’aumento di Euro 1,00 del prezzo di vendita al pubblico delle Card Turistiche, in modo da soddisfare l’impegno assunto per la corresponsione al Concessionario di Euro 1,00 per ogni Roma Pass venduta da parte di Zètema (fino ad un massimo annuo di Euro 500.000,00 I.V.A. inclusa); le Linee Guida, allegate alla Convenzione Rep. 405/290 dell’8/10/2015, all’art. 2 hanno previsto che il versamento di 1,00 Euro “sarà dovuto a decorrere dalla data di effettiva attivazione del servizio. (…) Per data di effettiva attivazione si intende la data di avvio della erogazione dei servizi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4.3. della Convenzione nell’ambito di almeno 5 (cinque) siti degli 11 oggetto della Convenzione medesima ed ivi identificati nell’art. 4”, ossia a far data dal certificato di collaudo oppure dalla data del verbale di accertamento stilato ai fini della presa in consegna anticipata, ricorrendone le specifiche condizioni; con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 89/2016, è stato aggiornato il prezzo al pubblico della Card turistica Roma Pass 48H ad euro 28,00 e, con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 90/2016, il prezzo della Card turistica Roma Pass 72 H a Euro 38,50. Nel prezzo non è stata inclusa, per nessuna delle due Card sopra citate, la quota relativa ai servizi igienici e di accoglienza turistica, funzionale al soddisfacimento dell’impegno della corresponsione al Concessionario di Euro 1,00 per ogni Roma Pass venduta da parte di Zètema Progetto Cultura S.r.l., così come previsto dalla citata Convenzione sottoscritta in data 8/10/2015; con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 89/2017 è stato approvato, per il triennio 2017/2019, il nuovo schema delle Convenzioni per il funzionamento delle Card Roma Pass 72H e Roma Pass 48H in cui sono stati stabiliti: la conferma del prezzo al pubblico delle stesse, previsto dalle citate deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 89 e 90 del 2016; la validità delle Convenzioni dalla data di sottoscrizione fino al 30/11/2019 “e comunque fino ad esaurimento delle card prodotte nel triennio 2017/2019”; la non inclusione, nel prezzo delle Card, della quota relativa ai servizi igienici e d’accoglienza turistica del valore di Euro 1,00, ribadendo che “tale quota sarà applicata solo a far data dall’effettivo avvio della gestione dei servizi con ufficiale comunicazione da parte del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro ovvero a far data dall’espletamento di tutte le fasi operative”; la previsione - già stabilita dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 82/2012 - che l’Amministrazione ha l’obbligo Capitolina desse mandato al proprio ente strumentale Zètema Progetto Cultura S.r.l. di“sottoscrivere con il concessionario individuato all’esito della procedura di effettuaregara per l’affidamento della relativa concessione un accordo diretto a disciplinare i tempi e le modalità di versamento dei corrispettivi allo stesso dovuti, con specifico riferimento alla corresponsione di € 1,00 per ogni carta “Roma Pass” venduta a far data dalla effettiva attivazione del nuovo servizio”; in data 9/6/2017, con prot. L 222/2017 – AR/ni (prot. n. QA/24193/2017), Zètema Progetto Cultura S.r.l., P*Stop S.r.l. ed il Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro hanno stipulato la Convenzione avente ad oggetto l’accesso ai servizi igienici pubblici tramite il sistema delle Card Turistiche Roma Pass 72H e della Roma Pass 48H e la determinazione di tempi e modalità di versamento dei corrispettivi dovuti da Zètema al Concessionario; gli art. 3 e 4 di quest’ultima Convenzione prevedono – conformemente alle Linee Guida di cui alla Convenzione Rep. 405/290 dell’8/10/2015 – la decorrenza della medesima a partire dalla data di effettiva attivazione del servizio ovvero dalla data di avvio della erogazione dei servizi in almeno 5 degli 11 siti in considerazione, da comunicarsi, a cura di Roma Capitale a Zètema, con 90 giorni di anticipo necessari per l’espletamento di tutte le formalità necessarie all’aumento del prezzo al pubblico delle Card; il medesimo art. 4 della Convenzione prot. L 222/2017 – AR/ni del 9/6/2017 dispone, inoltre, che nel caso in cui durante l’iter realizzativo o gestionale non dovessero essere attivati, in via preventivatemporanea o in via definiva, uno o più siti oggetto della Convenzione, l’importo spettante al Concessionario per ogni card turistica venduta verrà rideterminato, per il solo periodo di parziale attivazione, come segue: n° di siti aperti + (somma) n° di siti non attivati per fatto non imputabile al Concessionario / (divisione) 11 (n° di siti totali da aprire) X (moltiplicazione) Euro 1,00 (IVA inclusa); con nota del 28/6/2019, prot. QN/127384, acquisita dal Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro il 1/7/2019 con prot. n. QA/34670, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha comunicato l’avvenuto collaudo tecnico amministrativo ed il funzionamento di 6 strutture di accoglienza turistica integrate con servizi igienici (Via Zanardelli, Xxx Xxxxx Xxxxxx, Piazza San Xxxxxxxx in Laterano, Piazza Xxxxxx Xxxxxxx, Piazza di Spagna e Piazza delle Città Leonina) e , pertanto, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti sussistenza delle condizioni “per attivare ai sensi della convenzione in housevigore il riconoscimento del contributo legato alla vendita della Carta denominata “Roma Pass”; • l'articolo 1quindi, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 QA/42307 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti9/8/2019, il sistema cooperativo Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro ha proceduto a comunicare a Zètema Progetto Cultura S.r.l. l’avvenuto collaudo e la definitiva messa in funzione di 6 delle 11 strutture oggetto di Concessione; inoltre, con successiva nota prot. n. QA/5958/2020 il Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro ha comunicato che le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti 6 strutture sono in funzione nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalle citate Convenzioni dell’8/10/2015 e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici9/6/2017.

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Samples: Contratto Di Affidamento Di Servizi Prot

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)con D.G.R. n. 6-2032 del 02/10/2020 la Regione ha aderito al bando della Commissione europea CEF Transport 2019, istituita tramite il progetto RAIL-TO-AIR - Enhancing the RAIL interconnection between TOrino urban node, AIRport and related hinterland, approvato dalla Commissione europea con decreto legislativo 9 gennaio 1999decisione n. C(2020) 5508 del 14/08/2020; - come disposto con D.D. n. 2729 del 19/10/2020 “CEF Transport 2019 – "RAIL-TO- AIR - Enhancing the RAIL interconnection between TOrino urban node, n. 1AIRport and related hinterland. Approvazione Schema Grant Agreement”, integrato dall’artcon la somma derivante dal finanziamento europeo, sarà possibile realizzare gli interventi di sicurezza ferroviaria per la linea Torino - Ceres presentati nel bando, ovvero la banalizzazione del tratto Torino - Ciriè e la messa in sicurezza del ponte ferroviario sul torrente Stura nel comune di Venaria Reale. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula L’attuazione di tali interventi è disciplinata con specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa Convenzioni sottoscritte con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”Soggetto Attuatore SCR Piemonte SpA; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • - GTT SpA con nota prot. 0006577 29858 del 1° febbraio 2018 Invitalia 02/12/2021 ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale trasmesso alla Regione Piemonte il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle difese spondali e realizzazione soglia a protezione del ponte ferroviario sul torrente Stura, validato da parte del Responsabile Unico del Procedimento che si è avvalso, per la vigilanza sugli entiverifica, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipatedelle strutture tecniche interne di GTT. la Regione Piemonte con sede in Torino, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000, comma 1codice fiscale n. 80087670016, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione quale interviene nel presente atto Xxxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di InvitaliaDirigente pro-tempore del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e riportata Logistica il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (nel seguito GTT SpA) con sede in Allegato 2A alla Torino, X.xx Turati n.19/6, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08555280018, Partita IVA 08559940013, per la quale interviene nel presente Convenzioneatto Xxxxxx Xxxxxxxx, risulta che il rapporto tra costi indiretti nella sua qualità di Amministratore Delegato La Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A (nel seguito SCR Piemonte SpA), C.F. e ricavi P.IVA 09740180014, con sede in Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx 00, per servizi la quale interviene nel presente atto Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni Presidente del Consiglio di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.Amministrazione,

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Samples: Convenzione Tra La Regione Piemonte, Il Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. Ed s.c.r. Piemonte s.p.a., Per Interventi Di Manutenzione Straordinaria Delle Difese Spondali E Realizzazione Soglia a Protezione Del Ponte Ferroviario Sul Torrente Stura

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)Con l'Accordo del 10 marzo 2020 le Parti hanno adottato le modalità di intervento al fine di attuare, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999in particolare, le previsioni degli artt. 15, 16 e 17 del Decreto-Legge n. 9/2020 in materia di ammortizzatori sociali in deroga e indennità lavoratori autonomi. L'Accordo del 10 marzo rinviava a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti necessari alla luce di ulteriori provvedimenti governativi. Il DL n. 9/2020 all’art. 17 ha stanziato risorse pari a 40 milioni di euro per il Veneto. All’art. 15 il DL n. 9/2020 ha stanziato risorse pari a 7,3 milioni di euro per i Comuni compresi nell’Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020. All’art. 16 il DL n. 9/2020 ha stanziato risorse pari a 5,8 milioni di euro per i Comuni compresi nell’Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020. Attualmente i residui a valere sulle risorse assegnate al Veneto e non utilizzate di cui al D.lgs. n. 148/2015, integrato dall’artart. 1 44, comma 6 bis, ammontano complessivamente a 58 milioni di euro, risultanti dalla scheda ufficiale di monitoraggio messa disposizione della Regione dal Sistema Informativo INPS. Con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 sono state dettate nuove e ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19. Il citato Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18: • disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali, che qui si intendono recepite; • prevede, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il rafforzamento del decreto legislativo 14 gennaio 2000sostegno ad imprese e lavoratori, n. 3prevedendo, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzionia favore delle imprese su tutto il territorio nazionale, lo scopo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD). Il DL n. 18/2020 all’art. 22 ha stanziato risorse pari a 3.293,2 milioni di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali euro da ripartire tra le regioni e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si può altresì stimare un fabbisogno, nomina gli organi anche alla luce di quanto previsto dai DPCM 8 marzo 2020 e 11 marzo 2020, tenuto conto delle prime stime acquisite dalle parti datoriali e sindacali, molto più ampio rispetto alle risorse attualmente e complessivamente previste e destinate. L’accordo interconfederale nazionale del 26 Febbraio 2020 sul Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiani (FSBA) attuato in Veneto con accordo interconfederale del 4 marzo 2020, ha previsto di erogare le prestazioni del Fondo a tutte le imprese artigiane con la causale “Covid – 19”. La mancanza di un raccordo tra le previsioni del Decreto-Legge n. 9/2020 e del Decreto- Legge n. 18/2020 rende necessario introdurre, almeno in questo momento, due regimi diversi di applicazione della società e ne riferisce cig in deroga nel Veneto, con particolare riferimento alla modalità di computo dei periodi (mesi/settimane). Xxx nel DL n. 9/2020 che nel DL n. 18/2020 viene data copertura ai lavoratori in forza al Parlamento”; • l’articolo 123 febbraio, comma 460senza tenere conto dei lavoratori assunti dal 24 febbraio al 18 marzo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione data di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, del DL n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici18/2020.

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Samples: Accordo Quadro Per La Cassa Integrazione in Deroga (Artt. 15 E 17 Del Decreto Legge 2 Marzo 2020, N. 9) E Per La Concessione Dell’indennità Di Lavoro Autonomo

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’artai sensi e per gli effetti dell’art.147-bis del T.U.EE.LL. 1 del decreto legislativo 14 gennaio di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 3267 e ss.mm.ii., persegueil Responsabile del Procedimento ha effettuato un’adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo al fine di garantire la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento; non risultano pervenute comunicazioni di conflitto di interessi, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioniper il presente provvedimento, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economicodei soggetti coinvolti nel presente procedimento e del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art. 6, comma 2, ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale; per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 23 e 37 D.Lgs 33/2013 e all’art. 29 D.Lgs 50/2016; è stata redatta la check list di "autocontrollo" prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario Generale prot. RC/15824/2018; per quanto sopra, occorre dare avvio alla procedura in oggetto, mediante “indizione di gara”; con Ordinanza Sindacale n. 57 del 08/08/2019 prot. n. GB/66270/2019, è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Tecnica del Municipio Roma XIII all’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Leccese - il D.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. ii.; -Visto il D.L n. 76/2020; - il D.P.R. n. 207/2010, per quanto concerne la propria governanceparte ancora applicabile; - la Legge n. 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii; - il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.; - il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; - Visto la Legge 11 settembre 2020, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33n. 120 “Conversione in legge, comma 12con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 201416 luglio 2020, n. 13376, come modificato dall'art. 11recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; - Vista la Legge n. 108/2021 “Conversione in legge, comma 16-quater, lettera b)con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 201531 maggio 2021, n. 7877, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto recante governance del Piano nazionale di Invitalia, allo scopo ripresa e resilienza e prime misure di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente rafforzamento delle strutture amministrative e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Societàaccelerazione e snellimento delle procedure”; • l’articolo 1, comma 3, - tutti gli elaborati progettuali citati; - il verbale di verifica e validazione del decreto legge 20 giugno 2017 Progetto Definitivo in data 04/11/2021 prot. CS/93101 e conservata in atti; - Lo statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 91, convertito 8 del 7/3/2013; - il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con modificazioni dalla L. 123 Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (09.10.17; - la Direttiva di seguito anche misura), per conto della Presidenza Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione20.01.15; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali - la Direttiva del Segretariato Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.17 e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con successiva nota prot. 0006577 19114 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno26.06.17, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblicimateria di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento.

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Samples: Accordo Quadro Per Interventi Di Manutenzione Ordinaria Della Segnaletica Orizzontale E Verticale Delle Strade in Manutenzione Al Municipio Xiii – Per Il Periodo Di Due Anni Quadro Economico Importo Lavori

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)⮚ con nota agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la Struttura Sanitaria in parola ha richiesto la stipula di specifiche convenzioniuna apposita convenzione per l’erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in Allergologia, lo scopo Neurochirurgia e Radiologia da parte dei dirigenti medici e sanitari di questa Azienda; ⮚ la Struttura Sanitaria è soggetto privato non accreditato, autorizzato all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento n. 31939 rilasciato da ATS Montagna in data 18/06/2018, Direttore Sanitario Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Copes; ⮚ l’Azienda ha acquisito, agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, i pareri pervenuti dai Direttori interessati, circa l’approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica; ⮚ l’art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede promuovere attività produttive…la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, attrarre investimentirichiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, promuovere iniziative occupazionali al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamentostrutture”; • l’articolo 1⮚ il CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 rimanda ad apposito accordo, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governancetra i soggetti istituzionali coinvolti, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33disciplina dell’attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire l’accesso ed i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli entilimiti orari, il sistema cooperativo compenso e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta la motivazione; ⮚ dalla stipulazione del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 l’Azienda tratterrà una somma pari al 5% calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione ai sensi del punto 4.2.2Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 successivamente convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012; ⮚ lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all’art. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 14, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciseguito denominato “Regolamento”.

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • data 25/09/2018 con nota prot. 0006577 GU/2018/13016 questo Dipartimento ha inoltrato al RTI aggiudicatario del 1° febbraio 2018 Invitalia Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) Lotto 3 ID SIGEF 1607 CIG: 6210327BF4 - stipulato in data 08/11/2017, il Piano dei Fabbisogni; in data 27/06/2019 il Raggruppamento de quo ha richiesto presentato, in risposta al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale Piano dei Fabbisogni e, all’esito di richieste, da parte dell’Ente, di revisione dell’iniziale progetto, il Progetto Esecutivo, acquisito con prot. GU/2019/9200; tale Progetto Esecutivo è stato ritenuto in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione dal punto di vista tecnico ed in linea con il budget previsto, come risulta dalla Relazione tecnico – economica del 08/07/2019; con determinazione dirigenziale rep. n. 302 del 12/07/2019, prot. n. GU/9800/2019 (all.1), alla quale sono stati allegati i documenti sopra citati, è stato approvato il su menzionato progetto esecutivo e si è statuito di affidare la Realizzazione del nuovo Sistema Informativo per la vigilanza sugli entigestione degli affidamenti di Roma Capitale, in adesione al Contratto Quadro Consip Sistemi Gestionali Integrati (Lotto 3 CIG: 6210327BF4), al RTI Engineering Ingegneria Informatica SpA - Municipia SpA - Engiweb Security Srl - NTT Data Italia SpA -PricewaterhouseCoopers Advisory SpA - Expleo Italia SpA (già SQS Software Quality Systems Italia SpA), mediante la stipula del relativo Contratto Esecutivo; con nota prot. n. GU/2019/11013 del 08/08/2019 (all.2) il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipateRTI ha comunicato al Dipartimento Trasformazione Digitale l’annullamento del Progetto Esecutivo, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato avendovi riconosciuto “…non conformità legate alla configurazione dei servizi previsti dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero Contratto Quadro Consip…”; in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile 30/09/2019 il RTI ha inoltrato al DTD il nuovo Progetto Esecutivo per la rendicontazione Realizzazione del nuovo Sistema Informativo per la gestione degli affidamenti di InvitaliaRoma Capitale (nota prot. n. GU/2019/13318, all.3); tale nuovo Progetto Esecutivo non ha previsto un mutamento nella tipologia delle attività che dovranno essere espletate per l’esecuzione del contratto, ma solo una diversa attribuzione di competenze e riportata mansioni tra le società che compongono il RTI sottoscrittore del Contratto Quadro Consip Sistemi Gestionali Integrati -Lotto 3 CIG: 6210327BF4, al fine di rispettare la configurazione dei servizi previsti in Allegato 2A alla presente Convenzionequest’ultimo; la nuova ripartizione di attività tra le società all’interno del RTI e lo slittamento della stipula del contratto esecutivo e dell’inizio dell’esecuzione del medesimo a ottobre/novembre 2019 comportano la necessità di rimodulare il quadro economico precedentemente definito, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi immutato essendo rimasto l’importo complessivo stanziato per servizi di Invitaliala realizzazione del Sistema degli Affidamenti (vedasi relazione tecnico-economica integrata del 02/10/2019, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.all.4);

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)⮚ con nota agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la Struttura Sanitaria in parola ha richiesto la stipula di specifiche convenzioniuna apposita convenzione per l’erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in Urologia, lo scopo Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia e Otorinolaringoiatria da parte dei dirigenti medici e sanitari di questa Azienda; ⮚ la Struttura Sanitaria è soggetto privato non accreditato, autorizzato all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento n. 0000470 rilasciato da ATS della Montagna in data 04/01/2017, Direttore Sanitario Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx; ⮚ l’Azienda ha acquisito, agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, i pareri pervenuti dai Direttori interessati, circa l’approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica; ⮚ l’art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede promuovere attività produttive…la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, attrarre investimentirichiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, promuovere iniziative occupazionali al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamentostrutture”; • l’articolo 1⮚ il CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 rimanda ad apposito accordo, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governancetra i soggetti istituzionali coinvolti, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33disciplina dell’attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire l’accesso ed i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli entilimiti orari, il sistema cooperativo compenso e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta la motivazione; ⮚ dalla stipulazione del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 l’Azienda tratterrà una somma pari al 5% calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione ai sensi del punto 4.2.2Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 successivamente convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012; ⮚ lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all’art. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 14, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciseguito denominato “Regolamento”.

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)⮚ con nota agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la Struttura Sanitaria in parola ha richiesto la stipula di specifiche convenzioniuna apposita convenzione per l’erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in Anestesia e Rianimazione da parte dei dirigenti medici e sanitari di questa Azienda; ⮚ la Struttura Sanitaria è soggetto privato non accreditato, lo scopo autorizzato all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento n.50 rilasciato da Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio in data 28/01/2003, Direttore Sanitario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Bresesti; ⮚ l’Azienda ha acquisito, agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, il parere pervenuto dai Direttori interessati, circa l’approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica; ⮚ l’art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede promuovere attività produttive…la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, attrarre investimentirichiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, promuovere iniziative occupazionali al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamentostrutture”; • l’articolo 1⮚ il CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 rimanda ad apposito accordo, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governancetra i soggetti istituzionali coinvolti, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33disciplina dell’attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire l’accesso ed i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli entilimiti orari, il sistema cooperativo compenso e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta la motivazione; ⮚ dalla stipulazione del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 l’Azienda tratterrà una somma pari al 5% calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione ai sensi del punto 4.2.2Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 successivamente convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012; ⮚ lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all’art. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 14, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciseguito denominato “Regolamento”.

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, lo scrivente Xxxxxxx, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, n. 1per l’accertata indisponibilità delle convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., integrato dall’artMePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000l’Amministrazione, n. 3una volta stipulati validamente i contratti di ciascun accordo quadro si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, persegue, anche attraverso la stipula nei termini e secondo le modalità di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”cui all’art. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 46013, del suddetto D. L. n. 95/2012; è stato verificato che il Dipartimento per la razionalizzazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma spesa – Centrale Unica Beni e Servizi non ha già proceduto ovvero stia procedendo all’indizione di analogo accordo quadro; con la denominazione presente determinazione dirigenziale si intende approvare la progettazione a base di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni gara di cui all’articolo 1all’art. 23, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo 14 e indirizzo da parte 15 del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33Codice concernente l’affidamento dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 123 del Codice medesimo con un unico operatore, del decreto-legge avente ad oggetto l’erogazione dei servizi per la realizzazione e la gestione “chiavi in mano” di tutte le attività inerenti l’Host City Concept per l’evento UEFA EURO 2020 in programma a Roma dal 11 giugno al 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Statoluglio 2020; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo Progettazione a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.gara contenente:

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CONSIDERATO CHE. Invitalia con nota del 17/05/2021, acquisita con prot. n. QA/14789/2021, “Enit” ha comunicato di aver provveduto alla risoluzione del contratto di appalto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario e al pagamento, in via transattiva, della somma di Euro 467.710, 65, oltre I.V.A. in regime di split payment, per le prestazioni regolarmente eseguite dallo stesso fino alla data di risoluzione del contratto; con la medesima nota, l’Agenzia ha comunicato di aver richiesto, a ogni soggetto partecipante - in ragione della metratura dello spazio acquistato - il rimborso della somma corrisposta all’aggiudicatario per la progettazione esecutiva, l’allestimento e il funzionamento dello stand “Enit Italia”; conseguentemente ha richiesto anche a questa Amministrazione di farsi carico, in un’ottica di sinergica collaborazione, di quota parte delle somme corrisposte in via transattiva in relazione alla edizione 2020 “I.T.B.” annullata causa Covid 19, per un importo quantificato in Euro 14.268,17, oltre I.V.A. in regime di split payment; con la stessa nota, “Enit” si è, altresì, impegnata a restituire a Roma Capitale l’importo versato qualora l’Ente organizzatore della manifestazione fieristica rimborsi le somme corrisposte all’operatore economico aggiudicatario. le relazioni tra “Enit” e Roma Capitale appaiono consolidate ormai da anni e sono state ulteriormente riaffermate anche negli ultimi mesi, attraverso una collaborazione sviluppata a vari livelli con l’obiettivo di sostenere, in modo coordinato, la ripresa dei flussi turistici, nazionali e locali, nel post pandemia; in considerazione dell’assoluta straordinarietà, a livello globale, dell’evento pandemico e delle pesanti ricadute di carattere economico e sociale dello stesso, si ritiene equa - in un’ottica di sinergica collaborazione istituzionale e interistituzionale - una distribuzione equanime delle perdite conseguenti allo stesso; si ritiene, pertanto, opportuno ed equo procedere all’impegno e al successivo versamento ad “Enit” della quota parte sopra indicata, pari a Euro 14.268,17, oltre I.V.A., per un totale di Euro 17.407,16 in una prospettiva, non solo, di solidale cooperazione tra Amministrazioni e di opportuna prosecuzione dei rapporti su basi di reciproca correttezza e fiducia ma anche in relazione al giusto riconoscimento avvenuto nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario per i servizi regolarmente prestati; l’obbligazione di Roma Capitale si è configurata a valle del perfezionamento dell’accordo transattivo, sottoscritto, come da nota prot. n. QA18356 del 18 giugno 2021, in data 27.04.2021 (già Sviluppo Italia S.p.A.)prot. ENIT-2021-0004419) tra “Enit” e il R.T.I. sopra indicato e l’esigibilità della prestazione segue all’accordo stesso, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999conseguente imputazione sulle risorse di bilancio relative all’anno in corso; si intendono confermati i codici identificativi di cui alla pregressa Determinazione Dirigenziale di impegno relativamente a C.I.G. e C.U.I è stata accertata la produzione, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo da parte di “promuovere attività produttiveEnit – Agenzia Nazionale del Turismo” dei seguenti documenti: 45 di Ragioneria Generale, attrarre investimentiacquisito agli atti con prot. n. QA/28262 del 23/09/2021; dichiarazione di adesione al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, promuovere iniziative occupazionali degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e nuova imprenditorialitàdi tutti gli Organismi partecipati, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460al punto 6. del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti 23 (prot. n. QA/28262 del 23/09/2021); modello di controllo formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) prot. n. QA/28262 del 23/09/2021; dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'artdell’art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 43, comma 7, dello Statuto della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti con prot. n. QA/28262 del 23/09/2021, in cui è indicato il seguente conto corrente bancario dedicato alle operazioni finanziarie relative all’affidamento del servizio in oggetto IBAN XX00X0000000000000000000000; dichiarazione sostitutiva di Invitalia, allo scopo atto di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) ai sensi dell’art. 53, comma 116ter, lettera b) del D.Lgs. n. 165/2001 e comma 7 mm.ii., acquisita con prot. n. QA/28262 del decreto legislativo 50/201623/09/2021; organigramma aggiornato dei dipendenti - nonché dei parenti e affini entro il secondo grado - che hanno effettivamente esercitato funzioni connesse al rapporto negoziale con Roma Capitale (titolare, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento legale rappresentante e ogni altra persona munita di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e specifici poteri di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico rappresentanza e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione firma nonché dipendenti che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo hanno concretamente svolto un ruolo nel procedimento) (art. 1, comma 39, lett. e L. 190/2012, Circ. S.G. prot. n. RC/39260/2018 e RC/17092/2019), prot. n. QA n. 28273 del 23/09/2021; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) circa l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), Legge n. 190/2012), acquisita con prot. n. QA/28262 del 23/09/2021; sono stati, altresì, verificati: la regolarità della posizione contributiva e previdenziale, come da D.U.R.C. acquisito con prot. n. QA/28970 del 29/09/2021; l’assenza di annotazioni da parte dell’A.N.A.C. ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comma 5, lett. a), f), g), h), come da certificazione acquisita con prot. n. QA/16927 del 7/06/2021; la posizione anagrafica sul registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIA, prot. n. QA 16815 del 4 giugno 2021; con nota prot. n. QA/16810 del 4/06/2021 è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma - la verifica dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 D.lgs. 50/2016 e mm.ii.; sono stati richiesti i certificati del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore Casellario Giudiziale mediante attivazione della misura agevolativa procedura di Resto al SudCertificazione massiva/cerpa” (nota prot. n. QA16855 del 4 giugno 2021) il cui esito risulta negativo come da nota prot. n. QA/22989/2021; con nota prot. n. QA30060 del 30/09/2021 è stata trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane la richiesta di seguito anche misuracontrollo antipantouflage e in materia di conflitto d’interessi con apposita piattaforma (ID richiesta n. 15250); in merito al controllo Antipantouflage la richiesta ha dato esito negativo come da relazione acquisita con prot. n. QA/30175 dell’8/10/2021; per la liquidazione delle somme impegnate si rinvia ai dati inseriti nella griglia contabile elaborata nel sistema jroma, per conto della Presidenza i cui estremi sono riportati nella sezione “determina” del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sudpresente provvedimento”; • dalla normativa speciale sopra espostaè stata redatta, emerge l’obbligo istituzionale e risulta allegata alla presente Determinazione, la check-list, come da circolare del Segretariato Generale prot. n. RC/15824/2018; responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Promozione turistica Xxxxxxxxx Xxxxx; vista l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento che ha attestato, come da dichiarazione in atti, la regolarità e la correttezza della stessa ai sensi e per gli effetti di Invitalia quanto disposto all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (prot. n. QA35274 del 16.11.2021) preso atto della dichiarazione relativa alla insussistenza di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali conflitto d’interessi da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/ 1990 e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’artdegli artt. 1926, comma 2, e 7 del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 D.P.R. n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota 62/2013. (prot. 0006577 n. QA35272 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti16.11.2021) Visti l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, il sistema cooperativo n. 267 e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2mm.ii.; gli artt. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, 6 comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia2, e riportata 7 del D.P.R. n. 62/2013; l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013; l’Ordinanza Sindacale n. 161 del 09/08/2019; la documentazione esibita in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciatti.

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)⮚ con note agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la Struttura Sanitaria in parola ha richiesto la stipula di specifiche convenzioniuna apposita convenzione per l’erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in Ostetricia e Ginecologia, lo scopo Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia e Chirurgia Toracica da parte dei dirigenti medici e sanitari di questa Azienda; ⮚ la Struttura Sanitaria è soggetto privato non accreditato, autorizzato all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento n. 345 rilasciato da ASL Lecco in data 07/08/2012, Direttore Sanitario Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx; ⮚ l’Azienda ha acquisito, agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, i pareri pervenuti dai Direttori interessati, circa l’approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica; ⮚ l’art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede promuovere attività produttive…la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, attrarre investimentirichiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, promuovere iniziative occupazionali al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamentostrutture”; • l’articolo 1⮚ il CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 rimanda ad apposito accordo, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governancetra i soggetti istituzionali coinvolti, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33disciplina dell’attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire l’accesso ed i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli entilimiti orari, il sistema cooperativo compenso e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta la motivazione; ⮚ dalla stipulazione del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 l’Azienda tratterrà una somma pari al 5% calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione ai sensi del punto 4.2.2Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 successivamente convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012; ⮚ lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all’art. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 14, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciseguito denominato “Regolamento”.

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)⮚ con nota agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la società in parola ha richiesto la stipula di specifiche convenzioniuna apposita convenzione per l’espletamento di prestazioni di consulenza di medico competente da parte dei Dirigenti Medici in servizio presso questa Azienda; ⮚ l’Azienda ha acquisito, lo scopo agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, il parere pervenuto dai Direttori interessati, circa l’approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza di medico competente; ⮚ l’art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede promuovere attività produttive…la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, attrarre investimentirichiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, promuovere iniziative occupazionali al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamentostrutture”; • l’articolo 1⮚ il CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 rimanda ad apposito accordo, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governancetra i soggetti istituzionali coinvolti, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33disciplina dell’attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire l’accesso ed i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli entilimiti orari, il sistema cooperativo compenso e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta la motivazione; ⮚ dalla stipulazione del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 l’Azienda tratterrà una somma pari al 5% calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione ai sensi del punto 4.2.2Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 successivamente convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012; ⮚ lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all’art. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 14, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciseguito denominato “Regolamento”.

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Samples: Accordo Di Contitolarità

CONSIDERATO CHE. Invitalia in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1854/2008 si provvedeva alla sottoscrizione di una “Convenzione tra Autostrade per l’Italia Spa e la Regione Xxxxxx-Romagna per la sperimentazione del dispositivo REPAC (già Sviluppo Italia S.p.A.)per la rilevazione degli accessi autorizzati nei cantieri di costruzioni) nel cantiere lotto 5B della variante di valico di società Autostrade”; - in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1098/2009 si provvedeva in data 4 agosto 2009 alla sottoscrizione dell’Accordo triennale 2009-2012 di collaborazione fra Regione Xxxxxx-Romagna e Fillea-Cgil, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999Filca-Cisl, Feneal-Uil dell'Xxxxxx-Romagna in materia di sicurezza sul lavoro; - in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso 1489/2009 si provvedeva in data 23 ottobre 2009 alla sottoscrizione Protocollo Quadro d'Intesa tra la stipula Regione Xxxxxx-Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale Xxxxxx- Romagna in materia di specifiche convenzioni, lo scopo tutela della salute e della sicurezza nonché di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia prevenzione degli infortuni e delle finanzemalattie professionali; - in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 115/2010 si provvedeva in data 2 febbraio 2010 alla sottoscrizione dell’Accordo triennale 2010-2013 di collaborazione tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni dell'Xxxxxx-Romagna in materia di sistemi di incentivazione per promuovere livelli ulteriori di sicurezza sul lavoro; - in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1922/2011 si provvedeva in data 25 gennaio 2012 alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra Inail e Regione Xxxxxx-Romagna per incentivare l'utilizzo del "Registratore delle presenze autorizzate nei cantieri (REPAC)" e che nell’Allegato 2, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economicoparte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta regionale n. 1922/2011, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione sono altresì riprodotte le “Modalità di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti applicazione dei sistemi informatici di controllo e indirizzo da parte registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. f) della l.r. 2/2009.” già contenute nell’allegato B approvato con propria deliberazione n. 1349 del Ministero dello sviluppo economico14 settembre 2009 ad oggetto:‘Bando per la concessione di incentivi economici per la realizzazione di livelli ulteriori di sicurezza nei cantieri edili a favore dei committenti pubblici e privati denominato "Plus Security"’ e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx-Romagna n. 123 del 23 settembre 2009; - in data 19 luglio 2011 la Provincia di Bologna ha sottoscritto l’Accordo con Autostrade per l’Italia Spa, Lagaro Scarl, RTI Toto-Vianini, Lotto 5A Scarl, Azienda USL di Bologna, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, Fillea- CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL per quanto concerne il controllo informatizzato degli orari di lavoro nei cantieri della VAV attraverso il sistema REPAC; - in data 26 maggio 2011 la propria governanceProvincia di Bologna nell'ambito del “Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso” (Cles), presieduto dal direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, ha sottoscritto il “Protocollo di intesa in materia di appalti pubblici e privati nella provincia di Bologna finalizzato al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare”. - in data 25 novembre 2010 la Provincia di Bologna ha sottoscritto con l’AUSL di Bologna e di Imola, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33DPL, comma 12l’INAIL, le Organizzazioni Sindacali ed i principali Comuni ed Unioni di Comuni del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato territorio il “Codice dei contratti pubbliciProtocollo di intesa per favorire maggiore legalità e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili del territorio provinciale nell’ambito del progetto denominato Xxxxxxxx Xxxxxx; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.

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Samples: bur.regione.emilia-romagna.it

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)Per dare attuazione al citato Accordo di Programma del 2010 e all’Atto Integrativo di rimodulazione del 2012, istituita con decreto legislativo nonché all’Atto Integrativo del 9 gennaio 1999ottobre 2020, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa Sviluppo economico con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006Circolare ministeriale 26 novembre 2020, n. 296 (Legge 3811, ha pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei Comuni ricadenti nell’area coinvolta dalla crisi del gruppo Xxxxxxx Xxxxxxx che prevede il ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 con procedura valutativa a sportello, come disciplinato dal D.M. 30 agosto 2019, con una dotazione finanziaria 2007)complessiva pari a € 21.643.595,33, dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione al lordo dei rimborsi spettanti al Soggetto gestore, di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; cui: a seguito € 12.554.817,80 assegnati alla Regione Marche. • € 9.088.777,53 assegnati alla Regione Umbria. In attesa dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali nuova disciplina attuativa degli interventi di cui al decreto legislativo del Ministro dello Sviluppo economico 24 marzo 2022, è stata disposta dal 31 marzo 2022 la chiusura dello sportello. Sulla base degli esiti forniti da Invitalia alla data del 31 marzo 2022, risultano pervenute n. 16 domande, di cui n. 8 per la Xxxxxxx Xxxxxx x x. 0 xxx xx Xxxxxxx Xxxxxx. Per la Regione Marche, delle 8 domande presentate: - n. 1 risulta “ammessa alle agevolazioni” per un importo complessivo di agevolazioni concesse pari a € 2.071.935,81. - n. 3 sono “in fase di valutazione” per un importo complessivo di agevolazioni richieste pari a € 7.391.967,57. - n. 4 risultano “non ammesse alle agevolazioni”. Per la Regione Umbria, delle 8 domande presentate: - n. 1 è “in fase di valutazione” per un importo complessivo di agevolazioni richieste pari a € 8.689.298,00. - n. 7 sono “sospese per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile”. Queste ultime hanno richiesto un importo complessivo di agevolazioni pari a € 18.612.669,97. Risultano, pertanto, ancora da assegnare risorse complessive, al lordo dei rimborsi per il Soggetto gestore, pari a € 3.090.914,42 a valere sullo strumento agevolativo della legge n. 181/1989, interamente riferite alla Regione Marche. A tali risorse si aggiungerebbero le eventuali economie che dovessero risultare a seguito della conclusione dell’iter istruttorio, attualmente in corso, delle iniziative in valutazione presentate a valere sulle dotazioni della Regione Marche e della Regione Umbria. A seguito dell’attuazione delle misure regionali, le risorse della Regione Marche per investimenti finalizzati alle politiche attive del lavoro, pari a € 1.798.754,22, sono state interamente concesse ai beneficiari tramite i vari avvisi pubblici emanati nel tempo. A seguito dell’attuazione delle misure regionali di competenza della Regione Umbria, le risorse pari a € 1.539.801,35 di cui all’Atto Integrativo sottoscritto il 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite ottobre 2020 sono state interamente concesse ai beneficiari individuati a seguito di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per avviso pubblico. Tenuto conto della Presidenza scadenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventivamarzo 2022, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1Regione Marche, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 n. 12730 del 18 gennaio 2022, e la Regione Umbria, con nota prot. n. 46371 del 21 febbraio 2018 Invitalia ha 2022, hanno richiesto al Ministero dello sviluppo Sviluppo economico - Direzione Generale un’ulteriore proroga di 24 mesi, ovvero fino al 18 marzo 2024, per il completamento delle iniziative. Entrambe le Regioni motivano la vigilanza sugli entirichiesta di proroga con il permanere degli effetti della grave crisi della ex Xxxxxxx Xxxxxxx e con il manifestarsi di altre crisi aziendali ricadenti nell’area, causate in parte dagli effetti economici conseguenti alla pandemia da Covid-19 e in parte da problemi di tenuta delle imprese rispetto alla forte competizione internazionale. L’Accordo di Programma rappresenta il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipatecontesto di riferimento per dare continuità agli strumenti regionali messi in campo nella programmazione 2014-2020 a favore delle PMI, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, anche qualora si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non sarannorendano disponibili risorse addizionali nella prossima programmazione europea 2021-2027, in ogni casosinergia con le risorse nazionali a valere sulla legge n. 181/1989. il Ministero dello Sviluppo economico, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate la Regione Marche e la Regione Umbria hanno convenuto sulla necessità di prorogare di 24 mesi il termine finale dell’Accordo di Programma, al fine di completare gli interventi previsti a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblicivalere sul regime di aiuto della legge n. 181/1989.

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Samples: Accordo Di Programma Per La Disciplina Degli Interventi Di Reindustrializzazione Delle Aree Coinvolte Dalla Crisi Del Gruppo Antonio Merloni

CONSIDERATO CHE. Invitalia  con Determinazione del Direttore del Servizio e Patrimonio n° del è stata approvata la graduatoria relativa al bando di assegnazione in affitto dei terreni agricoli del Lotto n. , di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n° del Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue: L’Agenzia Laore Sardegna - Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, concede in affitto al Sig. , Codice Fiscale _, che a tale titolo accetta, i seguenti terreni agricoli siti in agro del Comune di per complessivi ettari , are centiare Foglio Mappale Superficie (già Sviluppo Italia S.p.A.m2) Qualità catastale Totale L’affittuario dichiara di aver preso visione e conoscenza delle condizioni e dello stato del lotto, direttamente o a mezzo terzi, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere. Il presente contratto d'affitto avrà una durata di anni 15 (quindici), istituita decorrenti dalla data della stipula, rinnovabile una sola volta per ulteriori 15 anni, su valutazione discrezionale dell’Agenzia, in seguito a richiesta scritta da parte dell’affittuario che dovrà pervenire a Laore Sardegna tre mesi prima della scadenza. Il canone annuo d'affitto per l’intera superficie di ettari è stabilito in Euro , calcolato in ottemperanza a quanto previsto con decreto legislativo 9 Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/35 del 10/08/2016, che ha rettificato la Delibera di G.R. n. 20/1 del 12.04.2016, da corrispondere in favore dell’Agenzia Laore Sardegna in rate semestrali, aventi scadenza rispettivamente 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno, con modalità di pagamento mediante avviso (MAV), da assolvere, alle scadenze indicate, presso qualsiasi banca o ufficio postale. Il canone di affitto verrà aggiornato il 1° gennaio 1999di ogni anno nella misura del 75% delle variazioni, n. 1accertate dall'ISTAT, integrato dall’artdell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, stabilito per il mese di novembre dell’anno precedente. 1 Il mancato pagamento di una rata semestrale comporterà la decadenza del decreto legislativo 14 gennaio 2000presente contratto qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza indicato nel precedente art. 3; L’affittuario è obbligato, n. 3a pena di decadenza, perseguead effettuare, anche attraverso a sue spese, la stipula di specifiche convenzionimanutenzione ordinaria sull’immobile e sugli eventuali impianti fissi ivi esistenti. Si impegna, lo scopo di “promuovere attività produttiveinoltre, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare ad eseguire tutti i lavori indispensabili per la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia corretta gestione dei terreni e delle finanzecolture come da piano di valorizzazione presentato in occasione della partecipazione al bando. L’affittuario è obbligato, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economicoaltresì, a pagare tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione dell’immobile, nonché a stipulare una polizza di assicurazione per danni a persone a cose ed a terzi. Il Ministro dello sviluppo economicoSarà cura dell’affittuario ottenere certificati, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanzepermessi, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base ogni altro ed eventuale atto di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile assenso necessario per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblicil’utilizzo degli immobili.

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Samples: Contratto Di Assegnazione in Affitto

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)⮚ con nota agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la Struttura Sanitaria in parola ha richiesto la stipula di specifiche convenzioniuna apposita convenzione per l’erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in Fisiatria, lo scopo Neuropsichiatria Infantile, Geriatria e Diabetologia da parte dei dirigenti medici e sanitari di questa Azienda; ⮚ la Struttura Sanitaria è soggetto privato non accreditato, autorizzato all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento n. 44461 del 13/10/2016 e successivo verbale rilasciato da ATS Montagna in data 07/12/2016, Direttore Sanitario Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx; ⮚ l’Azienda ha acquisito, agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, i pareri pervenuti dai Direttori interessati, circa l’approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica; ⮚ l’art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede promuovere attività produttive…la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, attrarre investimentirichiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, promuovere iniziative occupazionali al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamentostrutture”; • l’articolo 1⮚ il CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 rimanda ad apposito accordo, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governancetra i soggetti istituzionali coinvolti, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33disciplina dell’attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire l’accesso ed i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli entilimiti orari, il sistema cooperativo compenso e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta la motivazione; ⮚ dalla stipulazione del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 l’Azienda tratterrà una somma pari al 5% calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione ai sensi del punto 4.2.2Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 successivamente convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012; ⮚ lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all’art. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 14, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciseguito denominato “Regolamento”.

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Samples: Accordo Di Contitolarità

CONSIDERATO CHE. Invitalia Le consolidate esperienze di sussidiarietà diffuse in tutta la regione, rafforzate e confermate dalle normative in materia di partecipazione promulgate dalla Regione Toscana (già Sviluppo Italia S.p.A.L.R. 20/2007 e L.R. 69/2007), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999testimoniano la vitalità di un modello toscano che vede le forme organizzate della società civile partecipare attivamente alla concertazione delle politiche di welfare municipale rafforzando la coesione sociale e la cultura democratica nei territori di appartenenza. Il volontariato organizzato rappresenta per la Toscana una insostituibile esperienza etica e sociale di partecipazione politica e democratica e, n. 1nelle sue diverse articolazioni regionali e locali, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, perseguepromuove e sostiene attività e servizi, anche attraverso di tipo strutturato e complesso, di rilevante importanza per la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti crescita e lo sviluppo d'impresa Spadella realtà toscana nel suo insieme. Con la DGR 120 del 17/04/2003 si è approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e il Forum del Terzo Settore, rinnovato con DGR 981 del 14/11/2011 finalizzato, tra l’altro, ad una collaborazione per verificare l’efficacia delle norme che regolano il Terzo Settore e la loro attuazione omogenea soprattutto in riferimento all’iscrizione delle associazioni negli albi provinciali. Il CESVOT è impegnato nel rafforzamento della collaborazione con gli Enti locali per promuovere e qualificare la partecipazione del volontariato e degli altri soggetti del Terzo Settore alla programmazione delle politiche locali sostenendo, nello stesso tempo, progetti d’intervento sociale delle associazioni di volontariato toscane nelle seguenti aree: sanitaria, sociale, sociosanitaria, culturale, ambientale, protezione civile, tutela e promozione dei diritti, volontariato e cooperazione internazionale. Nel 2005 inoltre CESVOT si è fatto promotore di un Protocollo di intesa fra Regione Toscana, Unione regionale delle Provincie toscane (URPT) e CESVOT stesso al fine di realizzare un costante scambio di informazioni e rendere così coerenti le banche dati sulle organizzazioni di volontariato. Con la DGR 108 del 16/02/2009 si è approvato lo schema di Accordo Quadro tra la Regione Toscana e CESVOT, aggiornato con la DGR del 1076 del 20/12/2010 e sottoscritto il 14 marzo 2011, finalizzato, in particolare, a progettare e concertare azioni comuni nell’ambito del volontariato e ad individuare modalità per rendere stabile e permanente lo scambio di informazioni e dati conoscitivi attinenti il volontariato, utili ai due Enti per programmare nel modo più opportuno, nel rispetto delle loro specifiche competenze, autonomie e scelte di programmazione delle attività, le proprie iniziative. In riferimento all’Accordo Quadro sottoscritto il 14 marzo 2011, il CESVOT realizza ogni due anni la ricerca “Identità, bisogni e ricognizione strutturale dei dati sul volontariato in Toscana oltre la crisi”, ed studio strategico per lo sviluppo del volontariato a livello regionale, che consente di poter osservare i cambiamenti evolutivi nei rapporti tra le organizzazioni di volontariato e i contesti economici, culturali e sociali in cui esse operano. Nel corso del 2014 la ricerca sarà svolta inserendo un elemento innovativo, ovvero sarà realizzata una ricognizione ragionata sui dati inerenti specificatamente il volontariato toscano secondo una check list da compilare, incrociando i dati estraibili dal database Cesvot e dai registri provinciali, condividendo gli esiti con la Regione Tocana. La Regione Toscana e CESVOT, di comune accordo, con il presente Accordo sostituiscono integralmente il precedente (DGR 1076/2010) constatata l’esigenza di riordinare l’attività oggetto di collaborazione determinata anche da i nuovi scenari politici e istituzionali. Il CESVOT dal 1998 svolge attività di consulenza e assistenza alle associazioni di volontariato con personale interno esperto e specificatamente formato, operante in uffici (Delegazioni) in ogni provincia. Tale personale, oltre ad essere costantemente aggiornato sulle tematiche connesse al mondo del volontariato, è società in quotidiano e diretto contatto con le associazioni del proprio territorio . Il CESVOT dispone di un sistema informativo continuamente aggiornato sulle organizzazioni del Terzo settore e sulle attività svolte e i servizi realizzati. La base di dati con cui il sistema si alimenta usufruisce di un'area riservata alla quale accedono le associazioni e gli enti coinvolti in tutte le attività promosse e sostenute dal Centro servizi. L'area riservata dialoga con il database, mettendo a capitale interamente pubblico”disposizione immediatamente l’insieme dei dati di interesse. CESVOT pertanto è in grado di operare e profilare non solo dati relativi alla presenza e alle attività delle associazioni sul territorio toscano, ma anche un’ulteriore serie di informazioni sui progetti realizzati, le capacità progettuali e di rete delle organizzazioni coinvolte. La Regione Toscana, come disposto dalle leggi di riferimento, ha istituito: -la Consulta Regionale del Volontariato quale organo rappresentativo di tutte le associazioni; • a seguito dell’entrata -la Consulta regionale sulla cooperazione sociale quale organo rappresentativo di tutte le cooperative; -è necessario, in vigore della legge 27 dicembre 2006questa fase, n. 296uno studio per identificare e misurare il valore aggiunto apportato dal Terzo Settore toscano, individuare modalità organizzative in grado di stimolare il coinvolgimento e l’attivazione sia dei soggetti già interni alle organizzazioni che di quelli esterni per la promozione di interventi mirati alla ricostruzione di cittadini attivi; -le caratteristiche di CESVOT sul versante delle competenze, per l’attività svolta quotidianamente dal proprio personale, su quello delle infrastrutture, sistema informativo, e per la diffusione sul territorio, attraverso le proprie delegazioni, è in particolare grado di supportare la Regione Toscana in questo processo collaborando: •nella verifica delle nuove disposizioni normative che coinvolgono il Terzo Settore; •nell’individuazione delle modalità e degli strumenti per la progettazione di cui all’articolo 1interventi in grado di rafforzare la rete di protezione sociale; •nello studio di azioni in grado di promuovere il volontariato, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti l’associazionismo e la cooperazione sociale; •nella progettazione di controllo interventi mirati alla promozione del volontariato giovanile; -i rapporti tra Regione Toscana e indirizzo CESVOT si sono sviluppati e incrementati contestualmente alla diffusione e al radicamento dell’attività di servizio sul territorio da parte del Ministero dello sviluppo economicoCESVOT e con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro; -i soggetti firmatari del presente Accordo di collaborazione, a fianco di un supporto nelle funzioni di segreteria delle Consulte regionali istituite, intendono sviluppare percorsi di studio e confronto alla luce del nuovo contesto normativo e delle sue possibili ricadute sul Terzo Settore. Incrementare la collaborazione su attività di ricerca e studio, per quanto concerne la propria governanceuna migliore programmazione degli interventi rivolti al Terzo Settore, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di prevedere un metodo giusto, equo per rendere lo scambio di informazioni e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblicidati conoscitivi permanente.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’artIn base al vigente regolamento per il Decentramento del Comune di Roma – art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso 65 – è di competenza dei Municipi la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e manutenzione ordinaria delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governancestrade, la propria organizzazione e l’attività svoltasorveglianza ed il pronto intervento sulle strade che ricadono nel proprio territorio ad eccezione di quelle attribuite alla grande viabilità; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione questa Direzione Tecnica ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • provveduto con nota prot. 0006577 CE 83520 del 1° febbraio 2018 Invitalia 01/09/2017 a comunicare al Dipartimento S.I.M.U. la necessità di predisporre gli atti del presente Accordo Quadro relativo al 2018, al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione ordinaria delle strade, oltre alla sorveglianza ed al pronto intervento sulla viabilità municipale di competenza; alla data di preparazione degli elaborati progettuali il Dipartimento non ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico manifestato diverso avviso. Con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.106 del 22.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 che assegna a questo Municipio IV per far fronte agli interventi relativi alla mobilità la somma di €. 1.034.227,42, sui C. di R. EMC - Direzione Generale ECV – ETC – EAD Tuttavia considerato che il fabbisogno realmente necessario alla manutenzione delle strade del Municipio IV è di gran lunga superiore ai finanziamenti messi a disposizione in passato, per la vigilanza sugli entidefinizione del valore presunto dell’Accordo Quadro si è provveduto a rivalutare l’importo previsto in bilancio di una percentuale che tiene conto del crescente grado di ammaloramento della viabilità municipale. Alla luce del D. Lgs. 50/2016, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalianonchè delle motivazioni sopra esposte, si è ritenuto disposto di applicare alla attivare, per la conclusione dell’Accordo Quadro in oggetto, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro avendo natura di contratto normativo volto a prefissare il contenuto di contratti applicativi eventuali e futuri, non vincola la Stazione Appaltante se non in caso di affidamento degli stessi: il presente Convenzione Accordo Quadro ha la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicazione; il termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario sul presente lotto, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario venga raggiunto in un tasso forfettario termine inferiore; questa Amministrazione si riserva, inoltre, di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti applicativi, e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che il contraente dell’accordo quadro abbia nulla a pretendere; tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi; A tal fine il Gruppo di Progettazione costituito con Determinazione Dirigenziale CE 673/2018 del tempo e comunque nel limite massimo 27/03/2018 ha redatto, ai sensi dell’art. 24 del 18 per centoD. Lgs. Non saranno50/2016, il progetto esecutivo composto da: Relazione Scema di Accordo Quadro Capitolato Speciale Appalto Quadro Tecnico Economico Elenco Costi Speciali Computo Metrico Estimativo Verbale di validazione del progetto Rapporto Tecnico Verifica PSC D.U.V.R.I. Cronoprogramma Incidenza della Manodopera Il progetto esecutivo è stato validato dall’Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, in ogni casoqualità di Responsabile Unico del Procedimento, imputati costi indiretti connessi giusta D.D. prot. CE 673/2018 del 27/03/2018, con verbale di validazione ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 n. prot. 28254 del 06/03/2018 L’importo dell’Accordo Quadro, articolato come meglio descritto nel quadro economico di seguito riportato, di cui il valore posto a base di gara ammonta a complessivi €. 983.299,18, oltre IVA pari ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.€. 216.325,82, così suddiviso:

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CONSIDERATO CHE. Invitalia  il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto in data 15/07/2014 un Protocollo d'intesa recante Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dalla corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni, nonché dell'affidabilità del sistema Paese a livello internazionale;  il Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, con circolare n. 11001/119/20(8) in data 20 maggio 2014 , ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";  in tale prospettiva, le parti hanno, quindi, convenuto sull'opportunità di rafforzare le linee di collaborazione già Sviluppo Italia S.pin atto, con ulteriori e specifiche azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, del commercio, dell'urbanistica e dell'edilizia. - VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.A.; - VISTO il decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 ed integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486; - VISTO il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e s.m.i.; - VISTO il decreto interministeriale del 21 marzo 2017 che disciplina il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (ex Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere); - VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, istitutivo dei Gruppi Provinciali Interforze; - VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice degli appalti; - VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94; - VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136; - VISTO il decreto legge 12 novembre 2010,n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge l2 luglio 2011, n. 106; - VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, codice antimafia e s.m.i.; - VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190; - VISTO il d.lgs.15 novembre 2012, n. 218; - VISTO il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, che regolamenta l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list"), istituita con previsti dai commi da 52 a 56 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; - VISTI gli artt. 29 e 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"; - VISTO il D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive ai decreto legislativo 9 gennaio 19996 settembre 2011, n. 1159, integrato dall’artrecante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; - VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 1 96 del decreto legislativo 14 gennaio 20006 settembre 2011, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”159"; - VISTO l'art. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte 11 bis del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n.125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”; - VISTA la legge 6 agosto 2015, n. 125121 e la legge 17 ottobre 2017, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4n. 161 recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 19996 settembre 2011, n. 1159, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Statoin materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia"; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite - VISTE le Seconde Linee Guida del 27 gennaio 2015 per l’applic azione alle imprese delle misure straordinarie di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1gestione, comma 3sostegno e monitoraggio ai fini antimafia e anticorruzione, previste dall’articolo 32 del decreto legge 20 24 giugno 2017 2014, n. 9190, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 legge 11 agosto 20172014, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto n. 114; - VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il recanti Codice Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici”; • l’art. 192pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, comma 2indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 Consiglio n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 206 del 1° febbraio 2018 Invitalia marzo 2018; - VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione delle decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell’UE, datato 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico novellato l’articolo 2635 del codice civile; - Direzione Generale VISTO il decreto interministeriale 21 marzo 2017 “Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la vigilanza sugli entiprevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il sistema cooperativo Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di coordinamento”; - VISTO il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le gestioni commissariali condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto; - Divisione VII – Vigilanza su enti VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero la Sicurezza Pubblica in data 28 febbraio 20187 marzo 2019; • ai sensi dell’articolo 68 - VISTA la nota n. 11001/119/7/4 in data14.05.2019 cui il Ministero dell’Interno ha comunicato il proprio nullaosta alla sottoscrizione del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.Protocollo;

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, ai sensi dell’art.1 comma 512 della Legge n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula 208/2015 per gli acquisti di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali beni e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente servizi informatici e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con connettività le amministrazioni pubbliche centrali provvedono ai propri approvvigionamenti tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori; Consip Spa ha indetto una gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in 7 lotti, con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera c), d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225 legge n. 191/2009, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni (seconda edizione) – ID 1881; il lotto 6, relativo a Contratti Piccoli e Medi – Centro2, valore Appalto specifico < Euro 5.000.000 riguarda le seguenti Regioni: Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise; pertanto, le Amministrazioni che rientrano nelle condizioni previste dal Lotto 6, avviano un rilancio competitivo ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera c), d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225 legge n. 191/2009, tra i fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi applicativi IT Lotto 6, lanciando i cd. Appalti Specifici basati sull’Accordo Quadro medesimo; per l’aggiudicazione di un Appalto Specifico deve essere inviata una richiesta di offerta sulla piattaforma Consip ai predetti Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro; si ritiene opportuno, quindi, aderire all’Accordo Quadro sopracitato che garantisce la copertura delle esigenze dell’Amministrazione per il supporto nella progettazione del percorso evolutivo del Portale Istituzionale, nonché per la realizzazione di attività redazionali e di definire progettazione editoriale del Portale istituzionale e delle istanze correlate; la durata del contratto, che verrà stipulato all’esito dell’espletamento della presente procedura in modalità elettronica, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico messo a disposizione dalla Consip S.p.A. è di 36 mesi naturali e consecutivi, compreso il primo mese di presa in carico del servizio a titolo gratuito, decorrenti dal 1° luglio 2021, o comunque dalla data di affidamento del servizio; l’importo totale a base d’asta è pari a € 455.807,00 esclusa IVA, non inclusivi dei costi della sicurezza in quanto le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi da interferenze e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero; che ai fini dello svolgimento della gara d’appalto in oggetto sono stati predisposti i concreti rapporti mediante convenzioniseguenti documenti di gara che si intende approvare con il presente provvedimento: Schema di Offerta Tecnica (all.1) Facsimile di garanzie per la stipula dei contratti relativi agli appalti specifici (all.2) Capitolato tecnico (all.3) Strumento di ausilio compilato (all. 3bis) Schema di contratto (all. 4) Richiesta di Offerta (all. 5); Facsimile dichiarazione familiari conviventi (All. 6) si è provveduti all’iscrizione della gara all’Anagrafe Nazionale Anticorruzione che ha attribuito alla procedura in oggetto il codice CIG derivato: 859031368A; L'importo complessivo di €556.084,54 IVA inclusa ricade nella matrice COAN come segue: Centro di costo 1CO-Capitolo/articolo 1306113/416-Percentuale 100%-Codice COAN 1CO8017; con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nota GE/1942 del 8 marzo 2021 è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi al Dipartimento Trasformazione Digitale per l’impegno di spesa relativo alla procedura di gara in questione che grava sul Cap/Art 1306113/416 – Centro di Costo 1CO – Bilancio 2021-2023; il Dipartimento Trasformazione Digitale ha comunicato con nota GU/3255 del punto 4.2.29 marzo 2021 il suddetto nulla osta all'impegno fondi per l'affidamento in oggetto. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che visto il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per centod.lgs. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.50/2016;

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Samples: Dipartimento Partecipazione, Comunicazione E Pari Opportunità

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999− la Legge 7 agosto 1990, n. 1241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di specifiche convenzioni, lo scopo attività di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamentointeresse comune”; • l’articolo 1− il TPP, comma 460istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980, ai sensi della legge 27 dicembre 2006L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 296 (Legge finanziaria 2007)142 dell’8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza fini di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”lucro, ed è società a capitale interamente pubblicopartecipato da Comuni pugliesi e dalla Xxxxxxx Xxxxxx (X.X. 00 aprile 2007n. 10 e DGR 551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza; − il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese risulta essere annoverato tra le pubbliche amministrazioni, atteso il combinato richiamo espresso all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui recita che si intendono per pubbliche amministrazioni “Omissis le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni Omissis…” e lo stesso Statuto del Consorzio TPP, nella parte in cui si legge all’art. 1 che: “Tra gli Enti pubblici territoriali della Regione Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate, costituite da detti Enti, è costituito un consorzio ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000”; − con nota n. 1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato tra gli strumenti a seguito dell’entrata disposizione, quelli della Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico−pubblico), richiamando l’art. 5 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in vigore cui esclude l’applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un’ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti all’interesse pubblico e dallo svolgimento da parte della Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto; − la medesima nota ha, altresì, richiamato l’art. 15 della Legge n. 241/1990, come forma reciproca di collaborazione tra Amministrazioni per coordinare l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e omogeneo; − la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico−pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; − i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: − l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; − l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; − le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”. − i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti: − l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse; − alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità; − le parti non svolgo sul mercato aperto attività interessante dal presente accordo; − i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; − il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri; − il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri; − le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 27 dicembre 2006241/1990 e s.m.i., n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33dell’art. 12, comma 124 della Direttiva 24/2014/UE, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'artdell’art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di compiti ad essa affidatiattività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive; − le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati; − il Ministero della Cultura in data 20/5/2021 ha pubblicato l’ Avviso Pubblico “Fondo Cultura” finalizzato a sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Paese; − il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio/Polo Biblio− museale di Lecce ha partecipato all’Avviso con il progetto dal titolo “C’era una volta un genio” finalizzato all’allestimento, valorizzazione e fruizione del Fondo “Xxxxxxx Xxxx”, ossia del patrimonio librario, documentario e collezionistico dell'attore e intellettuale salentino, recentemente acquisitoparte in proprietà e parte in comodato d’uso gratuito dalla Regione Puglia e composto da 5750 volumi, da costumi ed elementi di scena, arredi ed effetti personali; − con Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 2 del 12 gennaio 2022, sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione tecnica, il succitato progetto è stato ammesso al finanziamento di € 475.628,03 a fronte di un costo totale dell’intervento di € 634.228,03; − la Regione Puglia assicurerà il cofinanziamento di €158.600,00 anche mediante l’impiego del personale dipendente assegnato alla gestione del progetto; − con comunicazione del 14/02/2022 il Segretariato Generale ha approvato la richiesta esplicitamente formulata da Regione Puglia di stipulare un accordo pubblico−pubblico con il Tpp al fine di trasferire allo stesso, per stati di avanzamento, le risorse economiche, con facoltà di procedere ad eventuali affidamenti di incarichi, prestazioni e forniture di beni e servizi, ferma restando la titolarità del contributo e del progetto in capo a Regione Puglia; − tra Dipartimento Turismo Economia della normativa vigente Cultura e Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia e Segretariato Generale del Ministero della Cultura è stato firmato apposito disciplinare regolante i rapporti e le condizioni per l'attuazione del progetto "C'era una Volta un genio", allegato al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale; − Il Teatro Pubblico Pugliese è quindi un ente partecipato e di appositi atti convenzionali governance, ha personalità giuridica quale ente pubblico economico dotato di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica e ai sensi della citata legge istitutiva e del vigente statuto attua strategie regionali e progettualità speciali che mirano, tra l’altro, alla valorizzazione e promozione degli attrattori culturali del territorio pugliese; − con Deliberazione n. 1544 del 19 marzo 2019, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite Giunta Regionale ha approvato lo schema di fatturato è consentita solo a condizione che Accordo di cooperazione tra la stessa permetta Regione Puglia e il TPP per la regolamentazione dei rapporti di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Societàattuazione e gestione relativi, tra l’altro, all’intervento “La Rete dei Poli Biblio−Museali regionali”; • l’articolo 1, comma 3, − con deliberazione n. 572 del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (12/4/2021 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di seguito anche misura)Accordo di Cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese−Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, per conto la regolamentazione dei rapporti di attuazione, coordinamento e controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività scheda−progetto "Interventi di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sudinnovativa dei Poli Biblio−museali di Puglia”; • dalla normativa speciale sopra esposta− in data 23/2/2022 si è riunito il Comitato di Attuazione del suindicato Accordo di Cooperazione e ha stabilito di procedere con la stesura di un Accordo pubblico−pubblico tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese per la definizione delle modalità operative di realizzazione dello specifico progetto “C’era una volta un Genio”. − la legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"; − l’accordo che si intende sottoscrivere, finalizzato quindi allo svolgimento di attività di interesse comune e coerente con le finalità istituzionali di definire entrambi i concreti rapporti mediante convenzionicontraenti, rispetta i principi comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra pubbliche amministrazioni sussistendo, tra l’altro, i presupposti di cui all’ art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè: • l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’attuazione di tale cooperazione è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; • l’art. 192, comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione; − il trasferimento di effettuare, risorse finanziarie correlato all’attuazione dell’accordo non configura una remunerazione contrattuale in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per quanto costituisce il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale presupposto necessario per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base realizzazione di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione attività di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.pubblico interesse;

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Samples: burp.regione.puglia.it

CONSIDERATO CHE. Invitalia che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; visto il D.lgs 267/00; vista la Deliberazione di G.C. n. 66/2017; vista la legge n.10 del 2013; la Deliberazione di Assemblea Capitolina n° 38 del 17.07.2015 di approvazione del Regolamento di Roma Capitale per l’affidamento in comodato d’uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione d’uso a orti/giardini urbani; visto l’art. 34 dello Statuto, approvato con Deliberazione A.C. n.8 del 07/03/2013 Per i motivi indicati in premessa Di affidare in comodato d’uso all’Associazione “Orti Urbani Tre Fontane” – C.F. 97734470582 - con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxxx,00 – 00000 Xxxx, l’area corrispondente alle particelle nn° n. 270 – 711 – 510, quest’ultima per attività collaterali alla condizione degli orti, sita in Località Tre Fontane in prossimità di Xxx xxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx Xxxx VIII, per un periodo di anni 4 (già Sviluppo Italia S.p.A.quattro) rinnovabili per ulteriori anni 4 (quattro), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula previa verifica della sussistenza dei requisiti per l’assegnazione e solo in caso di specifiche convenzioni, lo scopo assenza di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale interesse per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata le aree in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo questione da parte di altre Associazioni rif: 201700072736 Repertorio: CM /2456/2017 del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto 09/11/2017 Pagina 2 di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico 4 e/o da altre amministrazioni soggetti idonei a partecipare ad un eventuale bando pubblico con medesima destinazione d’uso. Di approvare il testo della Convenzione – all. A, redatto sulla base dello Stato; la produzione ulteriore rispetto schema di Convenzione – all. 1 al suddetto limite Regolamento Orti/Giardini Urbani di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, cui alla Deliberazione n° 38 del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri17.07.2015, che opera verrà successivamente sottoscritta dalle due parti. Il rapporto con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore l’Associazione affidataria saranno sanciti con la sottoscrizione della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi parte integrante del presente provvedimento. Di approvare la planimetria dell’area oggetto del comodato d’uso – all. B. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento FAMCTS Xxx Xxxxxxxx Il presente provvedimento non comporta impegno di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, spesa ed è pari al 26,48 per cento; • per ragioni pertanto senza rilevanza contabile. rif: 201700072736 Repertorio: CM /2456/2017 del 09/11/2017 Pagina 3 di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.4 Elenco Allegati planimetria orti_Tre_Fontane.pdf convenzione_Orti_Urbani_Tre_Fontane.docx

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia che con nota prot. RC/4942 del 16/02/2021 acquisita al protocollo di questa Direzione con n. SU/2995 pari data, la Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato Generale, struttura ordinante dell’Accordo Quadro in oggetto, ha comunicato l’avvenuta acquisizione da parte della Società Poste Italiane S.p.A. del 100% del capitale sociale della Nexive Group S.r.l., Società titolare a sua volta del 100% del capitale sociale della Nexive Network S.r.l., a sua volta socio di maggioranza della Società Nexive S.c.a.r.l.; che il Dipartimento delle Risorse Economiche ha reso disponibile la nota trasmessa tramite pec il 21 Settembre u.s. da NEXIVE Network Srl ed acquista agli dipartimentali al numero di protocollo QB/397826 del 23/09/2021 con la quale viene comunicata la scissione parziale in favore di Poste Italiane S.p.A. del ramo d’azienda di Nexive Network S.r.l. relativo ai servizi di corrispondenza; che il Dipartimento delle Risorse Economiche ha reso disponibile la nota trasmessa tramite pec il 21 settembre u.s. da NEXIVE Network Srl ed acquista agli dipartimentali al numero di protocollo QB/397826 del 23/09/2021 con la quale viene comunicata la scissione parziale in favore di Poste Italiane S.p.A. del ramo d’azienda di Nexive Network S.r.l. relativo ai servizi di corrispondenza; che, con Posta Elettronica Certificata del 13/10/2021 acquisita al protocollo di questa Direzione con n. SU/17646 pari data, Poste Italiane ha trasmesso l’atto di fusione per incorporazione della Nexive Group S.r.l., con la Società Poste Italiane S.p.A., atto del Notaio Dott. Xxxxxx Xxxxxxx di Roma del 28 settembre 2021, Rep. N. 63878/33062, allegato alla presente; che, stante il costante orientamento giurisprudenziale volto a salvaguardare la libertà contrattuale delle imprese, le quali devono poter procedere alle riorganizzazioni aziendali reputate opportune senza che possa essere loro di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali abbiano partecipato (C.d.S., V, 6 marzo 2013, n. 1370), istituita e che tale previsione debba farsi valere tanto per le imprese singole quanto per quelle in associazione con decreto legislativo 9 gennaio 1999altre (Consiglio di Stato sez. V 3/8/2015 n. 3819), a condizione che tali riorganizzazioni siano comunicate alla stazione appaltante e non siano finalizzate ad eludere l’applicazione del codice; che, pertanto sono state avviate le procedure di verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 150/2016 in capo alla Società Poste Italiane S.p.A. e alla società Nexive Network S.r.l.; che, integrato dall’artin particolare: ai sensi degli artt. 1 91 e 92 del decreto legislativo 14 gennaio 2000D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, n. 3la richiesta per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, perseguedi sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, anche comma 4 del medesimo D. Lgs. n.159/2011 nei confronti della Società Poste Italiane S.p.A. sarà espletata attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia; per la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi comprova della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, insussistenza della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni causa interdittiva di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'artall’art. 1153, comma 16-quaterter, lettera bdel d.lgs. del 2001, n. 165, e del conflitto di interessi di cui dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012 le verifiche sono espletata attraverso la piattaforma messa a disposizione nel sito istituzionale di Roma Capitale; che, con circolare del Segretariato Generale, Direzione Trasparenza e Anticorruzione, prot. n. RC/39260 del 14/12/2018, è stato previsto che, nei casi in cui occorra procedere con urgenza all’affidamento, sarà rimessa alle valutazioni del Dirigente responsabile la possibilità di effettuare la verifica della predetta dichiarazione dopo la stipula del contratto, contemperando la necessità di procedere celermente all’affidamento con l’eventualità di riscontrare successivamente possibili situazioni di incompatibilità; pertanto, valutata l’urgenza, ai fini della comprova, si procederà ad inviare al Dipartimento Risorse Umane il sopra menzionato organigramma; che l’Accordo quadro per i servizi di raccolta e recapito di posta ordinaria massiva e non massiva e di posta raccomandata non massiva per conto degli Uffici di Roma Capitale, avrà scadenza il prossimo 19 ottobre 2021; che, con determinazione dirigenziale n. 699 del 22 settembre 2021 la Centrale Unica Appalti – Direzione Servizi ha aderito alla Convezione curata dalla Regione Lazio in qualità di soggetto aggregatore e Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto: “Procedura aperta, suddivisa in due lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l’affidamento dei servizi postali e servizi “a monte” del recapito, destinati alle amministrazioni del territorio della regione Lazio; che, nel mese di novembre è previsto il rilascio della nuova versione del programma di gestione documentale elettronica (GED), del decreto-legge 19 giugno 2015e al riguardo dovrà essere interessato il Dipartimento della Trasformazione Digitale ai fini dell’adeguamento dei flussi informatici per la corretta gestione elettronica della corrispondenza rispetto alle modalità previste dalla convenzione della Regione Lazio e Poste Italiane S.p.A.; che, n. 78per assicurare la continuità dei servizi postali è necessario predisporre una proroga tecnica, convertitoper il periodo dal 19/10/2021 al 31/12/2021 (o per il minor tempo occorrente) dell’Accordo quadro per i servizi di raccolta e recapito di posta ordinaria massiva e non massiva e di posta raccomandata non massiva per conto degli Uffici di Roma Capitale, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4ai sensi dell’art. 106, comma 711, del D. Lgs. 50/2016 e così come previsto dall’Art.20 dello Statuto schema Contratto Accordo Quadro; che, ai fini dell'attuale verifica della regolarità contributiva, è stato acquisito con protocollo INAIL_ 29646963 del 16/10/2021, il DURC ON LINE intestato a “Poste italiane S.p.A.” emesso con esito regolare con scadenza validità 13/02/2022; che, ai fini dell'attuale verifica della regolarità contributiva, è stato acquisito con protocollo INAIL_28763298 del 13/08/2021, il DURC ON LINE intestato a “Nexive Network S.r.l.” emesso con esito regolare con scadenza validità il giorno 11/12/2021; che la suddetta Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso il Modello 45 recante l'indicazione del conto corrente postale avente le seguenti coordinate: POSTE ITALIANE - Piazza Cordusio, 4 Milano 00000 XXXX XX 57 P 07601 0160 000006100088, intestato a Poste Italiane S.p.A, dedicato ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i. per gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; che il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di Invitaliarisoluzione del contratto; che Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, comma 1alla stipula e all’esecuzione del contratto, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali taluno dei delitti di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999Codice Penale artt. 317, n. 1318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis Dato atto che il responsabile del procedimento è il F.Ec.Fin. Dr. Xxxxxx Xxxxxxx della Direzione Servizi della Centrale Unica Appalti, per subentro al F.A. Sig. Xxxxx Xxxx, cessato dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Statoproprio rapporto di lavoro con Roma Capitale dallo scorso 31.12.2019; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta tipologia di conseguire economia contratto di scala o altri recuperi cui alla Determinazione dirigenziale n. 138 del 24/03/2020 non rientra nell’ambito di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, applicazione dell’art. 17-bis del Decreto Legislativo 241/1997 come introdotto dall’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito fiscale 2020; che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art.147 bis del T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del vigente “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni” approvato con modificazioni dalla L. 123 deliberazione del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n.37 del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 6 maggio 2016, cosi come modificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5083 del 12 novembre 2019; che il presente atto non ha una rilevanza economica diretta; che, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, come previsto dalla circolare del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota Segretario Generale prot. 0006577 RC/18069 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia11.06.2019, si è ritenuto provveduto alla compilazione del modulo di applicare alla controllo, “check list”, allegato al presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciprovvedimento.

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già con Determinazione Dirigenziale rep.n. QH/471/2021 del 27/09/2021 prot.n. QH/63841/2021 del 27/09/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di Soggetti interessati a partecipare, in qualità di Corporate e Brand Partner, al co-finanziamento del Progetto denominato “Roma Open Lab - Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma” ed i relativi Allegati: Allegato 1 - Domanda di partecipazione; Allegato 2 - Descrizione del Soggetto proponente; Allegato 3 - Schema di contratto e relativi allegati “Allegato A”,“Allegato B”. in data 28/09/2021 il suddetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet di Roma Capitale, nella home page del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - sezione “Ultimi bandi, avvisi e concorsi”, nella home page di Roma Capitale nella sezione “Tutti i bandi, avvisi e concorsi”, con scadenza fissata a 30 giorni dalla data di pubblicazione; ai sensi dell’art. 7 - “Termini e modalità di presentazione della domanda” dell’Avviso, la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione è fissata in 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso, più specificatamente in data 28/10/2021; entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenute ed acquisite agli atti complessivamente le seguenti n. 3 candidature: 1 Acea S.p.A. 05394801004 05394801004 26/10/2021 QH/2021/69761 del 26/10/2021 Corporate Partner 2 Wind Tre S.p.A. 02517580920 13378520152 27/10/2021 QH/2021/71511 del 28/10/2021 Corporate Partner 3 Telecom Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 A. o TIM S.p.A. 00488410010 00488410010 28/10/2021 QH/2021/71752 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare 29/10/2021 Corporate Partner la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, presentata dai n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia 3 candidati è stata sottoposta ad atti esaminata dal personale di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economicoRoma Capitale, per quanto concerne la propria governanceratione officii, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133in ordine cronologico di arrivo, come modificato dall'artrisulta dal verbale acquisito agli atti al prot.n. 11QH/2021/76352 del 25.11.2021; le suddette Società sono in regola con gli adempimenti contributivi, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui come da DURC allegato al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota presente provvedimento: Acea S.p.A. prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto n. INPS_28549452 con scadenza validità al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 201807/03/2022; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciWind Tre S.p.A. prot.

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)⮚ con nota agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la Struttura Sanitaria in parola ha richiesto la stipula di specifiche convenzioniuna apposita convenzione per l’erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in Ostetricia e Ginecologia, lo scopo Ortopedia e Traumatologia, Urologia, Oculistica, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Medicina Nucleare e Radioterapia Oncologica, Radiologia, Neurologia e Medicina Generale da parte dei dirigenti medici e sanitari di questa Azienda; ⮚ la Struttura Sanitaria è soggetto privato non accreditato, autorizzato all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento n. 67/05 rilasciato da ASL di Sondrio in data 11/08//2005, Direttore Sanitario Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx; ⮚ l’Azienda ha acquisito, agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, i pareri pervenuti dai Direttori interessati, circa l’approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica; ⮚ l’art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede promuovere attività produttive…la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, attrarre investimentirichiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, promuovere iniziative occupazionali al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamentostrutture”; • l’articolo 1⮚ il CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 rimanda ad apposito accordo, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governancetra i soggetti istituzionali coinvolti, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33disciplina dell’attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire l’accesso ed i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli entilimiti orari, il sistema cooperativo compenso e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta la motivazione; ⮚ dalla stipulazione del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 l’Azienda tratterrà una somma pari al 5% calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione ai sensi del punto 4.2.2Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 successivamente convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012; ⮚ lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all’art. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 14, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciseguito denominato “Regolamento”.

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Samples: Accordo Di Contitolarità

CONSIDERATO CHE. Invitalia nel corso dell’anno 2018, il Dipartimento Attività Culturali, in qualità di capofila del citato Contratto di affidamento di servizi con Zetema Progetto Cultura S.r.l., ha promosso appositi incontri tra l’Agenzia e le strutture firmatarie del predetto Contratto (già Sviluppo Italia S.p.A.cfr. verbali delle sedute prott. nn. QD/20125/2018, QD/21612/2018 e QD/36117/2018) al fine della elaborazione di uno schema di convenzione da approvare e sottoscrivere a cura di ciascuna struttura, corredato di apposito disciplinare tecnico, differenziato in ragione delle specifiche esigenze di ciascuna; il Dipartimento Attività Culturali, con nota assunta agli atti del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro con prot. n. QA/52817/2018, ha trasmesso alle strutture interessate lo schema dei convenzione condiviso con l’Agenzia, invitando all’adozione dei provvedimenti dirigenziali di approvazione dell’accordo e del correlato disciplinare tecnico di struttura, nonché di impegno delle risorse necessarie ad acquisire il servizio da parte dell’Agenzia; con nota di cui al protocollo del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro QA/52234/2018, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale ha consegnato uno schema del Disciplinare Tecnico di struttura denominato “Monitoraggio della qualità erogata e percepita – Contratto di servizio Zètema”; il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro con la Determinazione Dirigenziale n. 803/2018 (prot. n. QA/59043/2018), istituita ha approvato lo schema della convenzione con decreto legislativo 9 gennaio 1999l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale e del correlato Disciplinare Tecnico: l’accordo, avente validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2019, è finalizzato alla realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto, da parte della società Zètema Progetto Cultura S.r.l., dei parametri qualitativi e quantitativi individuati nel Contratto di affidamento di serviz di cui alla D.G.C. n. 190/2017, integrato dall’artsecondo le modalità dettagliate nel Disciplinare Tecnico di struttura; il medesimo provvedimento dirigenziale ha impegnato la somma di Euro 13.563,00, quali risorse necessarie ad acquisire il servizio in argomento dall’Agenzia. Nello specifico, tale importo, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dello schema di Convenzione, è determinato a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia per lo svolgimento delle attività pattuite tra le Parti; la somma è da considerarsi fuori campo I.V.A., ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2000D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii., n. 3in quanto trattasi per l’Agenzia di attività istituzionale, perseguein relazione alla quale, anche attraverso la stipula il citato corrispettivo forfettario costituisce integrazione del contributo di specifiche convenzioni, lo scopo funzionamento di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia Roma Capitale nei confronti dell’Agenzia a copertura dei costi generali e delle finanzeattività di lavoro; a seguito di successivi confronti tra le Parti, d’intesa la Convenzione ed il relativo Disciplinare tecnico hanno visto la propria stipula con il Ministero dello sviluppo economicola sottoscrizione di ambo le parti sul testo di cui al prot. Il Ministro dello sviluppo economicoQA/22197/2019; nello specifico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1ai sensi degli artt. 2, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 1 e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 73 della Convenzione, dello Statuto l’Agenzia si è impegnata ad assicurare al Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro un sistema di Invitaliamonitoraggio del rispetto, allo scopo da parte di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5Zètema Progetto Cultura S.r.l., comma 1dei parametri qualitativi e quantitativi individuati dal Contratto di servizi 2017 – 2019 tra Roma Capitale e la Società, lettera b) nonché a svolgere specifiche indagini di “mystery client” e comma 7 del decreto legislativo 50/2016“customer satisfaction”, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con secondo le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra espostaindicate nel relativo Disciplinare Tecnico e, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.nello specifico:

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Samples: www.comune.roma.it

CONSIDERATO CHE. Invitalia con Determinazione del Direttore del Servizio e Patrimonio n° del è stata approvata la graduatoria relativa al bando di assegnazione in affitto dei terreni agricoli del Lotto n. , di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n° del Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue: L’Agenzia Laore Sardegna - Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, concede in affitto al Sig. , Codice Fiscale _, che a tale titolo accetta, i seguenti terreni agricoli siti in agro del Comune di per complessivi ettari , are centiare Foglio Mappale Superficie (già Sviluppo Italia S.p.A.m2) Qualità catastale Totale L’affittuario dichiara di aver preso visione e conoscenza delle condizioni e dello stato del lotto, direttamente o a mezzo terzi, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere. Il presente contratto d'affitto avrà una durata di anni 15 (quindici), istituita decorrenti dalla data della stipula, rinnovabile una sola volta per ulteriori 15 anni, su valutazione discrezionale dell’Agenzia, in seguito a richiesta scritta da parte dell’affittuario che dovrà pervenire a Laore Sardegna tre mesi prima della scadenza. Il canone annuo d'affitto per l’intera superficie di ettari è stabilito in Euro , calcolato in ottemperanza a quanto previsto con decreto legislativo 9 Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/35 del 10/08/2016, che ha rettificato la Delibera di G.R. n. 20/1 del 12.04.2016, da corrispondere in favore dell’Agenzia Laore Sardegna in rate semestrali, aventi scadenza rispettivamente 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno, con modalità di pagamento mediante avviso (MAV), da assolvere, alle scadenze indicate, presso qualsiasi banca o ufficio postale. Il canone di affitto verrà aggiornato il 1° gennaio 1999di ogni anno nella misura del 75% delle variazioni, n. 1accertate dall'ISTAT, integrato dall’artdell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, stabilito per il mese di novembre dell’anno precedente. 1 Il mancato pagamento di una rata semestrale comporterà la decadenza del decreto legislativo 14 gennaio 2000presente contratto qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza indicato nel precedente art. 3; L’affittuario è obbligato, n. 3a pena di decadenza, perseguead effettuare, anche attraverso a sue spese, la stipula di specifiche convenzionimanutenzione ordinaria sull’immobile e sugli eventuali impianti fissi ivi esistenti. Si impegna, lo scopo di “promuovere attività produttiveinoltre, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare ad eseguire tutti i lavori indispensabili per la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia corretta gestione dei terreni e delle finanzecolture come da piano di valorizzazione presentato in occasione della partecipazione al bando. L’affittuario è obbligato, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economicoaltresì, a pagare tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione dell’immobile, nonché a stipulare una polizza di assicurazione per danni a persone a cose ed a terzi. Il Ministro dello sviluppo economicoSarà cura dell’affittuario ottenere certificati, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanzepermessi, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base ogni altro ed eventuale atto di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile assenso necessario per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblicil’utilizzo degli immobili.

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Samples: Contratto Di Assegnazione in Affitto

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia con nota prot. 80911 del 29.10.2020, il Consorzio Iricav Due, in qualità di General contractor affidatario di RFI S.p.A., ha avanzato all’Autorità una richiesta di attivazione di un protocollo di vigilanza collaborativa in merito alla promozione di circa 9 procedure comunitarie ad evidenza pubblica (per un importo complessivo pari a circa 813 milioni di euro), istituita volte all’individuazione di operatori economici ai quali affidare l’esecuzione di lavori civili e di armamento, ricorrendo anche al sistema di qualificazione ai sensi ed in conformità alla Direttiva 2014/25/UE, nell’ambito della realizzazione delle opere civili e di armamento concernenti la Linea AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza (CUP J41E91000000009); - con decreto legislativo 9 gennaio 1999nota prot. n. 97329 del 22.12.2020, il Consorzio, in riscontro alla risposta fornita dall’Autorità con nota prot. n. 192010 del 30.11.2020, integrato ha fornito indicazioni più dettagliate in merito alle procedure ha fornito informazioni maggiormente dettagliate sulle procedure oggetto degli accordi contrattuali assunti tra il Consorzio Iricav Due e la Committente RFI S.p.A.; - l’Autorità ritiene sussistente il presupposto del particolare interesse ai sensi dell’art. 213, comma 3, lett. h) d.lgs. 50/2016 secondo quanto specificato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera blett. c) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche misura)‘l’Autorità’) nella persona del suo Presidente, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministriXxxxxxxx Xxxxx, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato sottoscrivono il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.PROTOCOLLO DI AZIONE

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)he l'impresa Ben Immobiliare S.r.l. ha raggiunto l'importo minimo dei lavori previsto nel Capitolato Speciale D'Appalto e pertanto, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999essendo il sal a consuntivo delle lavorazioni relative all’appendice del primo contratto applicativo, n. si può procedere al pagamento del detto SAL dell’appendice al 1°Contratto Applicativo. Dal Registro di Contabilità sottoscritto regolarmente dall'impresa Ben Immobiliare S.r.l. senza riserva alcuna, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce risulta che l’importo dei lavori al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare30/12/2021, in via preventivavirtù del citato contratto, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in houseascende ad € 21.885,03 oltre IVA ; • l'articolo 1, comma 17, Il direttore del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE Lavori Ing. Xxxxxxxxx Xxxx’Xxxxxxxx e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota RUP Arch. Xxxxx Xxxxxxx hanno sottoscritto lo stato di avanzamento lavori prot. 0006577 CH 31145 del 1° febbraio 2018 Invitalia 04/03/2022; Il certificato di pagamentro SAL prot.CH32772 del 07/03/2022; I lavori risultano attualmente ultimati; L’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato in data 25/02/2022 protocollo INAIL_31701625; L’impresa ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per emesso la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta fattura n. 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 ; L’impresa Ben Immobiliare Srl prot CH30432 del 01/03/2021 ha redatto la dichiarazioni con la quale asserisce che non intende procedere all’istanza di certificazione del credito; L’impresa Ben Immobiliare Srl ha prodotto la dichiarazione sostitutiva ai sensi del punto 4.2.2. D.P.R. 445/2000 e della direttiva Legge 136 del Ministro dello sviluppo economico 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” prot CH39142 del 27 marzo 2007 e dell’articolo 116/03/2021; Visto l’art.34, comma 1, punto 1, 3 dello statuto del decreto Comune di Roma approvato con delibera C.C. n.122 del Ministro dello sviluppo economico 17/07/2000 e ss.mm.ii.; Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo 18/08/2000 e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciss.mm.ii.;

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 CO/63726/2019 del 16.04.2019 dell’Avvocatura Capitolina, questa Direzione ha acquisito il dispositivo della sentenza di merito discussa in data 20.03.2019, nel quale il TAR per il Lazio ha in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile e irricevibile il ricorso proposto dall’organismo “Presenza Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus”; l’appalto del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) di cui alle Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione n. Rep. CO/1639/2018 del 09.08.2018 e n. Rep. CO/1875/2018 del 17.09.2018, esteso con la variante contrattuale di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. Rep. CO/1988/2018 del 03.10.2018 e n. Rep. CO/1115/2019 del 31.05.2019, è terminato il 31.12.2019; nelle more dell'espletamento del Bando centralizzato di Accordo Quadro per la selezione degli organismi cui affidare il Servizio de quo, avviato dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici in collaborazione con il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, con le Determinazioni Dirigenziali n. Rep. CO/2736/2019 del 19.12.2019 e n. Rep. CO/777/2020 del 20.03.2020, la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma X ha approvato la prosecuzione del servizio di “Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per gli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’Infanzia comunali e statali primarie e secondarie di primo grado statali del Municipio X suddiviso in tre lotti”, in favore degli Organismi già affidatari, per il periodo 07 gennaio 2020 – 30 giugno 2020, per un importo complessivo € 1.498.662,98 (al netto dell’IVA al 5%)come di seguito specificato: - “S.S. XXXXXX E XXXXX Xxxxxxx di Roma - Società Cooperativa Sociale e di Lavoro” - LOTTO1 - “Stella Polare Ostia Anticae Dragoncello”, CIG 6917171615 - € 496.791,29 (al netto dell’IVA al 5%); - “SOCIO SANITARIA FUTURA Società Cooperativa Sociale Onlus” - LOTTO 2 “Ostia Ponente – Malafede Casalpalocco e San Giorgio”, CIG 69172295F2 - € 494.426,89 (al netto dell’IVA al 5%); Infernetto”, CIG 6917260F84 - € 507.444,80 (al netto dell’IVA al 5%); con le Determinazioni Dirigenziali n. Rep. CO/2317/2019 del 20.11.2019 e n. Rep. CO/2371/2019 del 22.11.2019, il Responsabile Unico del Procedimento Xxxxxxx Xxxxxxxx, al fine della stipulazione dei contratti dei Lotti 1° febbraio 2018 Invitalia , 2 e 3, ha richiesto verificato l’insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto e rinnovato con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al Ministero dello sviluppo possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli di capacità economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo finanziaria e le gestioni commissariali tecnico - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 organizzativa di cui all’art.83 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile Decreto Legislativo per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.imprese:

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)al Comune sono riconosciuti 400.500 vett*Km/anno a titolo di servizi minimi di trasporto pubblico comunale a valere sul Fondo regionale Trasporti, istituita originariamente assegnati con decreto legislativo 9 gennaio 1999Delibera del Consiglio regionale 23 dicembre 1998, n. 1110/5, integrato dall’artriprogrammati in applicazione dell’art. 1 del decreto legislativo 14 61 della L.R. 10 gennaio 20002011, n. 31 e successivamente confermati sia nel documento allegato alla Delibera di Consiglio regionale del 7 agosto 2018, persegueverbale n. 111/2 “Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell’art. 13 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, anche attraverso la stipula n. 152 e della Deliberazione dell’Autorità di specifiche convenzioniRegolazione dei Trasporti n. 48/2017 del 30 marzo 2017”, lo scopo di sia nella Delibera della Giunta regionale n. 2 del 13.01.2022 avente ad oggetto promuovere attività produttiveL.R. 23 dicembre 1998, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali n. 152 e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”ss.mm.ii. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia - art. 10 "Programma triennale dei servizi". Adozione ai fini dell'art. 6 bis della L.R. n. 6 bis della L.R. n. 18/1983 e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economicoss.mm.ii. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamentodel programma triennale dei servizi (PTS) del trasporto pubblico locale 2022-2024”; • l’articolo 1detti servizi minimi sono attualmente affidati per 245.250 vett*Km/anno all’impresa F.lli Xxxxxxxxx X. e T. snc di Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx & C. [P.IVA 00088160692, con sede a Ortona (CH) in C.da Santa Liberata (REN n. )] e per 155.250 vett*Km/anno all’impresa Xxxxxxxxxx Viaggi S.r.l. [P.IVA 00093120699, con sede a Ortona (CH) in Villa Rogatti n.168 (REN n. )] giusto avente scadenza al 31.03.2023; • sono in corso le procedure collegate al Piano degli investimenti (di cui beneficerà anche la rete comunale) per l’acquisto dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale su gomma finanziato integralmente con risorse pubbliche; • la scadenza degli affidamenti di servizio per il TPL automobilistico sul territorio regionale al 31.03.2023, come rappresentato nella citata D.G.R. n. 738 del 12.12.2022, rischia di mettere a repentaglio il conseguimento degli obiettivi di investimento pubblico e il rispetto delle tempistiche poste a livello nazionale per il conseguimento dei fondi disponibili per il rinnovo delle flotte, poiché priva gli operatori di un congruo orizzonte temporale di riferimento in grado di consentire lo sviluppo degli ammortamenti per la quota di investimento privato e l’organizzazione delle procedure di acquisto a seguito dell’assunzione della qualifica di soggetti attuatori degli interventi; • l’applicazione dell’art. 24, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 5-bis citato consentirebbe il pieno dispiego delle esternalità positive derivanti dall’attuazione degli investimenti programmati e il conseguente coinvolgimento dei gestori come parti attive nel processo di sviluppo (Legge finanziaria 2007sia con riguardo all’organizzazione e responsabilità dell’attuazione delle diverse misure di finanziamento sia in termini di contributo finanziario), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione facilitando, in questo modo, il perseguimento degli obiettivi - anche temporali - di “Agenzia nazionale per l’attrazione attuazione degli investimenti interventi e lo sviluppo d'impresa Spa”consentendo, ed è società a capitale interamente pubblico”al contempo, un congruo orizzonte temporale di riferimento (2026); • a seguito dell’entrata i piani di investimento pubblico (già in vigore della legge 27 dicembre 2006corso di realizzazione), n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo l’assunzione da parte degli attuali affidatari dei servizi della responsabilità e qualifica di soggetti attuatori degli stessi, la loro partecipazione anche finanziaria al miglioramento della qualità dei trasporti, costituiscono, di conseguenza, asset operativi in grado, da un lato, di rispondere con un margine maggiore di utilità all’interesse pubblico e, dall’altro, di conseguire, anche più celermente, un maggior livello di qualità dei servizi, in ragione della circostanza che essi appaiono, a parità di condizioni, maggiormente idonei ad accelerare le procedure di impiego delle risorse, utilizzo dei finanziamenti e consequenziale approvvigionamento dei beni, in questo modo aumentando in maniera più rapida la qualità delle flotte e degli altri elementi di utilizzo e fruizione dei trasporti pubblici; • l’attuale assetto dei rapporti tra Regione, Comune e impresa individua nella Regione l’ente onerato dell’obbligo di calcolare e corrispondere alle imprese affidatarie (ad esse direttamente ovvero per il tramite dell’ente affidante) i contributi di esercizio ai sensi della L. 151/81 e delle L.L.R.R. 62/83 e 9/12, nonostante detti servizi siano oggetto di provvedimenti di concessione comunale; • anche in ragione di ciò, i Servizi DPE001 e DPE005 del Ministero dello sviluppo economicoDipartimento Infrastrutture-Trasporti della Regione Abruzzo hanno potuto operare e definire i PEF preordinati all’applicazione dell’art. 24, comma 5 bis citato, anche per la parte dei servizi minimi comunali, giacché in possesso dei dati aziendali (trasportistici, economici e patrimoniali) necessari alla definizione degli stessi; • si rende pertanto necessario che tra le Parti si stipuli un accordo diretto a instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato alla gestione dei servizi minimi assegnati al Comune (pertanto ad invarianza chilometrica) e a valere sul Fondo regionale trasporti, definendo, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera bil periodo collegato all’estensione temporale degli attuali affidamenti (dunque fino al 2026), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto i compiti di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciciascuno.

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)L’edizione 2020 della Milano Music Week, istituita che si è tenuta interamente online a causa dell’instabile scenario sanitario, non ha frenato le opportunità di dare voce a una delle filiere creative maggiormente colpite dalla pandemia: sono stati realizzati comunque 149 appuntamenti – 189 artisti – 38 settimane di lavoro – 322 professionisti e operatori della filiera – 75 content partner e l’iniziativa ha comunque registrato un fortissimo interesse di pubblico con decreto legislativo 9 gennaio 1999oltre 50.000 ore visualizzate. DATO ATTO ALTRESÌ CHE Con Determina Dirigenziale n. 10287 del 22/11/2021 è stato approvato l’accordo di collaborazione tra Comune di Milano, n. 1SIAE, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000FIMI, n. 3ASSOMUSICA, persegue, anche attraverso NUOVO IMAIE E FONDAZIONE ITALIA MUSIC LAB per la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo realizzazione di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali Milano Music Week” e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda relativa spesa di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e € 25.000,00 quale quota di rimborso delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economicospese sostenute. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione Comune di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertitoMilano, con modificazionisede in Xxxxxx Xxxxx, dalla legge 6 agosto 201500 – 00000 Xxxxxx - Codice Fiscale n. 01199250158, rappresentato dal Direttore dell’Area Spettacolo dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ai sensi degli artt. n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, 107 del D. Lgs. 267/2000 e n. 71 dello Statuto del Comune di InvitaliaMilano, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5esclusa, comma 1quindi qualsiasi sua personale responsabilità ⮚ SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con sede legale in Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 00, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/201600000 Xxxx – Codice Fiscale: 01336610587 · Partita IVA 00987061009, stabilisce rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato elegge il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto suo domicilio fiscale presso la Tesoreria centrale dello Statosuddetta sede legale; ⮚ FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana con nota protsede legale in Xxx Xxxxx XXXX, 00, 00000 Xxxxxx - Codice Fiscale 10695620152 P.IVA 08288100962, rappresentata dal Consigliere Delegato xxxx. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico Xxxx Xxxxx che elegge il suo domicilio fiscale presso la suddetta sede legale; ⮚ ASSOMUSICA – Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo - Direzione Generale con sede legale ed operativa in Xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx- Codice fiscale: 94062670487, rappresentata dal Presidente xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx che elegge il suo domicilio fiscale presso la suddetta sede legale; ⮚ NUOVOIMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico per la vigilanza sugli entitutela dei diritti degli Artisti Interpreti ed Esecutori con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxx - C. F / P.IVA 11041891000, rappresentata dal Presidente xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx che elegge il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII suo domicilio fiscale presso la suddetta sede legale; ⮚ FONDAZIONE ITALIA MUSIC LAB con sede legale in xxx Xxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxx Vigilanza su enti e su società partecipateC.F. 97896900152, rappresentata dal Presidente xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx che elegge il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per suo domicilio fiscale presso la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblici.suddetta sede legale;

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Samples: Accordo Di Collaborazione Tra Comune Di Milano, Siae, Fimi, Assomusica, Nuovo Imaie E Fondazione Italia Music Lab Per La Realizzazione Di “Milano Music Week”

CONSIDERATO CHE. Invitalia la società D-Hotels S.r.l. si è impegnata ad acquisire l’immobile a destinazione direzionale localizzato in via Meucci al civico n. 12 (già Sviluppo Italia S.paccatastato al NCU al Foglio 134, mapp. 2480) con la previsione di demolirlo e di creare nello scoperto di pertinenza e nella zona contermine uno spazio di uso pubblico (piazza pedonale) che si connetta con la piazza pubblica del Compendio Museale dell’M9; l’Amministrazione Comunale riconoscendo detto immobile come manufatto incongruo in quanto localizzato in un ambito oggetto di riqualificazione urbanistica ed edilizia, riconoscerà a D-Hotels S.r.l.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999a fronte della demolizione e della realizzazione della piazza pubblica, n. 1, integrato dall’artun credito edilizio da rinaturalizzazione pari al doppio della volumetria demolita. 1 Detta volumetria potrà essere utilizzata come ampliamento dell’immobile oggetto del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata presente Accordo o essere usata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo altre aree all’interno del Comune previa approvazione del progetto da parte del Ministero dello sviluppo economicoConsiglio Comunale; il proponente si impegna a non utilizzare la normative prevista dalla Legge 14/2019 al fine di non incrementare ulteriormente la superficie dell’immobile oggetto del presente Accordo. Preso atto che dalla lettura della Tavola n. 4.2 della Variante al P.R.G. per il Centro Storico di Mestre (approvata con D.G.R.V. n. 2572 del 15.07.1997) si evince che l’edificio in oggetto risulta individuato come “impianti telefonici” (vedi allegato E1) con il numero 54; per tale immobile non è pertanto consentita, dalla vigente Variante al P.R.G. per il Centro Storico di Mestre una destinazione d’uso a carattere terziaria/ricettiva; Ritenuto pertanto necessario procedere, per quanto concerne riguarda l’immobile in oggetto all’adozione di una specifica Variante urbanistica che modifica la propria governancedestinazione d’uso dell’edifico (individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia Mestre al foglio 134, particella n. 197, sub 1) e la propria organizzazione modifica della Tavola n. 4.2 della medesima Variante; che la modifica della Tavola n.4.2 (Allegato E2) consistente nella cancellazione dalla stessa dell’identificativo n. 54, associato alla destinazione a “impianto telefonico” e l’attività svoltal’inserimento in Legenda di un nuovo ambito denominato “immobile oggetto di specifico accordo pubblico- privato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004”. che per l’immobile censito al Catasto Fabbricati foglio 134, particella n. 198, prospiciente via Carducci e in aderenza all’immobile oggetto della presente deliberazione, verrà mantenuta la destinazione d’uso a “impianti telefonici” in quanto attualmente utilizzato da Telecom e che detto immobile non è oggetto di Variante urbanistica; • l’articolo 33gli Allegati E1 ed E2, comma 12, di modifica degli elaborati della V.P.R.G per il Centro Storico di Mestre (approvata con D.G.R.V. n. 2572 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b15.07.1997), formano parte integrante e sostanziale del decreto-legge 19 giugno 2015presente provvedimento, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto finalizzato a rendere compatibile le previsioni della Variante al P.R.G. per il Centro Storico di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera Mestre con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege sopra descritte finalità di Invitalia quale soggetto gestore valorizzazione degli immobili oggetto della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblicideliberazione.

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)l’Assessore alla Cultura ed al Turismo in data 23/12/2020 ha ricevuto la richiesta dell'Associazione Culturale “Musica dal Mondo”, istituita la quale ha richiesto all'Amministrazione comunale di voler sostenere l'evento dalla medesima organizzato, facendosi carico della fornitura del servizio relativo all’aspetto tecnico audio e luci; con decreto legislativo 9 nota prot. n. PG/2020/861313 del 28/12/2020, l’Assessore alla Cultura ed al Turismo, nell'esprimere parere favorevole in merito alla detta proposta, ha trasmesso al Servizio Eventi la richiesta della predetta Associazione, invitando il medesimo a predisporre l'istruttoria amministrativa conseguente; la proposta sopra indicata è meritevole di apprezzamento ed è coerente con la programmazione culturale e turistica dell'Amministrazione comunale. ai fini della realizzazione della “XXVI edizione del Concerto dell'Epifania” che andrà in onda su RAI 1 il 5 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art2021 occorre provvedere all'affidamento della fornitura del service audio-luci necessario alla buona riuscita dell'evento; l’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 136, comma 4602 lettera a) del codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla Legge n. 120/20, prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 75.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; l'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre Legge n. 296 del 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, così come modificato dall'art. 111, comma 16-quater130 della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, lettera b)dispone “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, del decreto-legge 19 giugno 2015ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, n. 78delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto nonché gli enti nazionali di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) previdenza e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente assistenza sociale pubblici e di appositi atti convenzionali le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 30 luglio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura)300, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege gli acquisti di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali beni e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitaliaimporto pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso sono tenute a fare ricorso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto mercato elettronico della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubblicipubblica amministrazione”.

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CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’artIn base all’art. 34 comma 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000D.lgs. 267/2000, n. 3per la definizione e l'attuazione di opere, perseguedi interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; - gli enti sottoscrittori condividono le indicazioni contenute negli elaborati allegati al presente Accordo di Programma e facenti parte integrante di esso; - col presente Accordo di Programma si intende riqualificare un’area degradata e compromessa del paese e migliorare l’offerta turistica trasformando la volumetria che nel programma di fabbricazione vigente è destinata a edilizia residenziale, in edilizia alberghiera; - s’intende impedire un ulteriore sfruttamento del territorio; - si vuole ricucire la frattura tra la parte di abitato storico e quello di nuova realizzazione a carattere preminentemente turistico; - l’Amministrazione comunale vuole deviare finanziamenti già programmati per la realizzazione di altre infrastrutture verso l’acquisto di terreni per la realizzazione di edilizia economico-popolare; - il Comune di Palau intende avvalersi dello strumento dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 D.lgs. 267/2000, per dar seguito alle proposte in argomento, al fine di impostare un approccio concertato, sinergico e definito per quanto riguarda i rispettivi impegni, ruoli e risorse da investire che siano, nel contempo, rispettosi delle vocazioni peculiari di ciascun programma da svolgere; - per dar seguito agli interventi contenuti nei tre programmi d’attuazione, è necessario impostare, con ogni consentita sollecitudine, alcune varianti urbanistiche al P.d.F. vigente. - VISTI gli elaborati predisposti per la realizzazione degli interventi oggetto dei tre distinti programmi allegati al presente Accordo di Programma; - VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 267/2000; - VISTE le Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale; - VISTA l’istruttoria tecnica, predisposta a cura dell’Ufficio del Piano dell’Assessorato regionale degli EE.LL. Finanza ed Urbanistica, sviluppata attraverso la stipula di specifiche convenzionile analisi delle interferenze con gli assetti insediativi, lo scopo di “promuovere attività produttiveambientale, attrarre investimentistorico-culturale e paesaggistico definiti dal P.P.R. - Che le opere oggetto del presente accordo, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa oltre a risultare coerenti con il Ministero dello Piano Paesaggistico Regionale, in quanto rispettose dell’ambiente nel quale verranno inserite, comportano la modifica del Piano di Fabbricazione del Comune interessato; - che vi è una esigenza ormai improcrastinabile di ampliare l’area artigianale in modo da fornire alle attività produttive nuovi spazi di sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o consolidamento; - che i privati sono disposti al cedere al Comune di Palau circa 14 ettari di terreno di estremo pregio ambientale da altre amministrazioni dello Statodestinare a parco pubblico; - le opere oggetto dell’Accordo di Programma si possono così sinteticamente elencare: Gli interventi oggetto del presente accordo di programma sono suddivisi in tre distinte linee d’attuazione che nel seguito si descrivono sinteticamente: Si è individuata l’area di sedime dell’ex stazione ferroviaria, classificata attualmente come “G”, quale zona per realizzare immobili destinati all’edilizia economica e sociale da trasformare pertanto in zona “C167”. L’intervento prevede la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite realizzazione di fatturato 85 unità residenziali senza consumo di territorio e intimamente connesse con la struttura urbanistica del centro. Negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale c’è quello di soddisfare il fabbisogno di edilizia economico-popolare integrandolo col tessuto urbano preesistente. Infatti l’intenzione è consentita solo a condizione che la stessa permetta quella di conseguire economia realizzare anche dei percorsi pedonali e ciclabili di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale collegamento della Società”; • l’articolo 1stazione San Gaino e del porto, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali attraverso un intervento conservativo e di definire i concreti rapporti mediante convenzionirestauro del tracciato ferroviario; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato utilizzare il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo sedime ferroviario prospiciente la spiaggia di effettuarePalau Vecchio per ricavarne una strada a doppio senso di marcia, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, modo da risolvere il grave problema della congestione di traffico nella direttrice principale del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone centro urbano che le risorse deliberate dal CIPE attualmente costituisce l’unica strada d’accesso al porto commerciale e destinate passaggio obbligatorio per gli imbarchi verso La Maddalena. In ultimo si vuol procedere alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007ristrutturazione delle due stazioni ferroviarie: quella di San Cosimo, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007punto d’accoglienza e ristoro a servizio del trenino verde, rilasciato dal suddetto Ministero l’altra, come utilizzo pubblico e a recupero di memoria storica in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base quanto patrimonio di un metodo giusto, equo notevole rilevanza. Tutta la progettazione è impostata secondo la volontà dell’Amministrazione di realizzare gli interventi garantendo coerenza e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciordine formale dell’abitato urbano.

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Samples: Accordo Di Programma

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.)⮚ con nota agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la Fondazione in parola ha richiesto la stipula di specifiche convenzioniuna apposita convenzione per l’espletamento di prestazioni di consulenza di medico competente da parte dei Dirigenti Medici in servizio presso questa Azienda; ⮚ l’Azienda ha acquisito, lo scopo agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, il parere pervenuto dai Direttori interessati, circa l’approvazione della convenzione sopra individuata per prestazioni di consulenza di medico competente; ⮚ l’art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede promuovere attività produttive…la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, attrarre investimentirichiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, promuovere iniziative occupazionali al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamentostrutture”; • l’articolo 1⮚ il CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 che rimanda ad apposito accordo, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governancetra i soggetti istituzionali coinvolti, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33disciplina dell’attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire l’accesso ed i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli entilimiti orari, il sistema cooperativo compenso e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta la motivazione; ⮚ dalla stipulazione del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 l’Azienda trattiene una somma pari al 5% calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione ai sensi del punto 4.2.2Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 successivamente convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012; ⮚ lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all’art. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 14, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei contratti pubbliciseguito denominato “Regolamento”.

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Samples: Accordo Di Contitolarità

CONSIDERATO CHE. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999● la Legge 7 agosto 1990, n. 1241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di specifiche convenzioni, lo scopo attività di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”. I diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamentointeresse comune”; • l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”; • a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 460-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta; • l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art● l’art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; • l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 16, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento come confermato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, disciplina l’esclusione dall’ambito di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; • l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017, individua Invitalia come soggetto gestore della misura agevolativa “Resto al Sud” (di seguito anche misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione; • l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore della misura “Resto al Sud” qualifica Invitalia come Agenzia idonea a svolgere l’attività di gestione concreta della specifica misura “Resto al Sud”; • dalla normativa speciale sopra esposta, emerge l’obbligo istituzionale di Invitalia di collaborare con le amministrazioni pubbliche centrali e di definire i concreti rapporti mediante convenzioni; • con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato adottato il “Codice dei contratti pubblici”; • l’art. 192, comma 2, del predetto Codice, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; • l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, dispone che le risorse deliberate dal CIPE e destinate alla misura per il contributo a fondo perduto e per il contributo in conto interessi sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; • con nota prot. 0006577 del 1° febbraio 2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, rilasciato dal suddetto Ministero in data 28 febbraio 2018; • ai sensi dell’articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile; • alla nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia, e riportata in Allegato 2A alla presente Convenzione, risulta che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è pari al 26,48 per cento; • per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti decrescente nel corso del tempo e comunque nel limite massimo del 18 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure applicazione del Codice dei contratti pubblici.pubblici degli accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, retti da considerazioni inerenti all’interesse pubblico e finalizzati a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire obiettivi in comune; ● risulta legittima la stipulazione di un Accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle attività di interesse comune di seguito dettagliate in quanto del tutto coerenti con le finalità istituzionali di entrambi gli Enti e da svolgersi senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso delle sole spese da sostenersi per la loro sinergica esecuzione; ● la Regione-Dipartimento Welfare e Dipartimento Turismo e Cultura, e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione riconoscono, per le motivazioni sopra espresse, l’opportunità di finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle attuative e operative dell'Agenzia regionale sopra detta. REGIONE PUGLIA (in seguito “Regione”), con sede in Bari, Lungomare Xxxxxxx Xxxxx, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, in qualità di Dirigente della Sezione Benessere Sussidiarietà, e dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Giannone, dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, rispettivamente domiciliati, ai fini del presente Accordo, presso la sede della Regione Puglia sita in Bari xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, n. 52 e presso la sede della Regione Puglia sita in Fiera del Levante, al Lungomare Xxxxxxx, pad. 107 AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE, con sede legale in Bari, piazza Moro 33/A, C.F. e, in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente nel prosieguo, congiuntamente indicate come “Parti”, si conviene e si stipula quanto segue:

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Samples: burp.regione.puglia.it